REGOLAMENTO DEL TIROCINIO CURRICULARE
Regolamento per lo svolgimento del tirocinio curriculare degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Architettura
adottato in conformità alle disposizioni previste dal "Regolamento generale per lo svolgimento delle attività
di tirocinio".
Art. 1 - Definizione del tirocinio.
Il tirocinio è previsto dal DM 509/99 e dall'Ordinamento Didattico del Corso di Studio e può essere svolto
presso strutture interne all'Ateneo o extra-universitarie. Lo scopo dello svolgimento di attività didattiche
integrative da parte degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Architettura è quello di approfondire nella
pratica professionale insegnamenti tenuti nel corso di studio, agevolando le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso. Esso consiste nella
partecipazione dello studente all'attività della struttura ospitante in rapporto al programma del tirocinio
stesso.
Il tipo e le modalità di partecipazione sono concordati tra un docente individuato dalla Commissione per il
tirocinio di CdL (di cui al successivo art. 5) denominato "tutore", il responsabile della struttura ospitante (o suo
delegato) denominato "referente" e lo studente.
Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito, né essere comunque sostitutivo di
manodopera aziendale o di prestazione professionale: ne sono impedimenti le esigenze in materia
assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Inoltre il tirocinante non potrà
essere impiegato per compiti estranei rispetto alle caratteristiche proprie della professione.
Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.
Art. 2 - Rapporti con le strutture idonee allo svolgimento del tirocinio.
I rapporti con le strutture extra-universitarie (imprese o enti pubblici o privati, associazioni di categoria, ordini
professionali) sono regolati da convenzioni.
I rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi con il Direttore della struttura.
Le convenzioni e gli accordi sono stipulati in conformità al Regolamento generale per lo svolgimento delle
attività di tirocinio e allo schema-tipo di convenzione approvati dagli Organi Accademici centrali.
Art. 3 - Modalità di svolgimento del tirocinio.
Il tirocinio dovrà essere svolto, a scelta dello studente, durante il quarto o quinto anno di corso oppure in
alternativa potrà essere diluito nell’arco temporale comprensivo di entrambi gli anni accademici.
La durata complessiva del tirocinio è regolata dal numero di Crediti Formativi previsto dal Regolamento di
Corso di Laurea, pari a 175 (CdL Magistrale a ciclo unico: 7 CFU x 25/ore CFU) e 225 ore (CdL Specialistica
a ciclo unico 9 CFU x 25/ore CFU).
La durata temporale complessiva può variare in base al tipo di attività da svolgere e comunque non può
essere superiore ai dodici mesi, ad eccezione di persone diversamente abili, per i quali la durata non può
essere superiore a ventiquattro mesi.
Lo svolgimento delle suddette attività integrative dovrà sostenere obiettivi formativi previsti dall’Ordinamento
del Corso di Laurea in Architettura e quelli tipici della professione di Architetto.
Il Consiglio del Corso di Laurea in Architettura garantisce la presenza di un tutore come responsabile
didattico-organizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il referente responsabile
aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento (di cui al successivo art. 6).
Art. 4 - Ammissione al tirocinio.
La domanda di ammissione al tirocinio deve essere presentata dallo studente su apposito modulo all'ufficio
competente o tramite il servizio online dell'Ateneo, non prima di essere iscritto al quarto anno; la domanda
deve essere presentata indicando nel dettaglio:
-
Il periodo di tempo nell’arco del quale lo studente intende svolgere il tirocinio;
Le sedi individuate;
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VIA CAVALCAVIA, 61 - 47521 CESENA - ITALIA - TEL. +39 0547 338311 - FAX +39 0547 338307
-
Il programma di massima che intende svolgere preventivamente concordato con il tutore;
L’accettazione preventiva del referente della struttura esterna.
Qualsiasi richiesta di rinvio dell'inizio del tirocinio dovrà essere motivata per iscritto.
Art. 5 - Commissione per il tirocinio.
Il Consiglio del Corso di Laurea in Architettura definisce la composizione della Commissione per il tirocinio,
presiedute dal Presidente di Corso di Studi o da un suo delegato, alla quali sono affidati i seguenti compiti:
a) valutare l'idoneità delle strutture da convenzionare;
b) compilare ed aggiornare ogni anno accademico un elenco delle sedi di cui all'art. 4;
c) esaminare le domande degli studenti, approvare i programmi di tirocinio ed indicare i tempi di
svolgimento e le sedi, tenendo conto, ove possibile, delle istanze degli studenti stessi;
d) individuare tra i docenti e i ricercatori un "tutore" che, nell'ambito dell'attività didattica programmata
dal Corso di Studi, segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi
ospitanti;
e) valutare il tirocinio svolto, sentito il parere del tutore e dopo aver valutato la relazione scritta e il
portfolio del tirocinante.
La Commissione, propone la stipula di convenzioni con "nuove strutture" (enti, imprese, ecc.) e la
risoluzione di quelle esistenti, con motivata relazione, qualora, nel corso del rapporto convenzionale,
venga riscontrata l’inidoneità della struttura al proseguimento della collaborazione.
Art. 6 – Tutori e Referenti.
Il tutore segue lo studente nel tirocinio; ne concorda le modalità pratiche di svolgimento tenendo conto del
programma di massima; cura, e se ne accerta, che il tirocinio sia svolto in modo appropriato.
A tale scopo il tirocinante conferirà con il tutore durante lo svolgimento del tirocinio stesso.
Al fine di seguire più appropriatamente i tirocinanti nell'attività aziendale, il tutore si avvale della
collaborazione dei "referenti", ossia dei responsabili, delle strutture ospitanti.
Al termine del periodo di tirocinio, il tutore deve richiedere al referente della struttura ospitante un parere
scritto sull’attività svolta dal tirocinante al fine di redigere il proprio giudizio.
Art. 7 - Assenze ed interruzioni del tirocinio.
Durante il tirocinio gli studenti svolgono le mansioni loro affidate quale adempimento dei propri obblighi di
iscritti al Corso di Laurea in Architettura e delle connesse attività istituzionali del Corso di Laurea in
Architettura dell'Università degli Studi di Bologna.
In caso di interruzioni che pregiudichino il regolare svolgimento del tirocinio, lo studente tirocinante è tenuto a
darne comunicazione scritta al responsabile dell'azienda o dell'ente convenzionato e a recuperare i giorni di
assenza.
Art. 8 - Libretto-diario.
Il tirocinante ha l'obbligo di ritirare il libretto-diario presso l’ufficio competente prima dell'inizio del tirocinio e
di compilare, durante il tirocinio, il diario dell'attività svolta.
Il libretto-diario è controfirmato, al fine della certificazione delle presenze e dell'attività svolta, dal
responsabile dell'Azienda o Ente nel caso di tirocinio esterno all'Ateneo e dal tutore nel caso di tirocinio
interno all'Ateneo.
Art. 9 - Valutazione del tirocinio.
Al termine del tirocinio lo studente deve redigere una breve relazione scritta sull'attività svolta e produrre un
portfolio del lavoro svolto; ambedue i documenti devono essere visionati e approvati dal tutore. La relazione
il portfolio e il libretto-diario convenientemente controfirmati sono consegnati al tutore il quale, anche sulla
base di tale documentazione esprime il proprio parere sulla validità del tirocinio; nel caso di tirocinio presso
una struttura esterna il tutore deve richiedere al referente della struttura ospitante una relazione scritta (v.
Art. 6).
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Il libretto-diario, il parere del tutore assieme a quello del referente, nonché il portfolio con la relazione scritta
del tirocinante, (preventivamente approvati dal tutore) devono essere trasmessi alla Commissione per il
tirocinio.
La Commissione, ristretta alla sola componente dei docenti e dei ricercatori, effettua la valutazione finale
dell'attività di tirocinio svolta per l’acquisizione dei crediti formativi previsti dal Regolamento di Corso di
Laurea.
Qualora il tirocinio non venga considerato completato, la Commissione attribuirà d'ufficio un nuovo periodo di
tirocinio presso altra Azienda o Ente.
La Commissione, al termine dei lavori, trasmette alla Segreteria competente il verbale contenente il giudizio
finale e la relativa documentazione.
Art. 10 Riconoscimento di attività lavorativa equiparabile al tirocinio.
Considerate le finalità del tirocinio previste dall’ordinamento didattico e dichiarate nel presente
Regolamento, può essere equiparata alla frequenza del tirocinio pratico l’attività di lavoro che lo studente
svolge e/o abbia svolto presso un’azienda/ente/impresa, pubblica o privata, italiana o straniera.
A questo fine lo studente deve presentare alla Commissione Tirocinio una relazione scritta, un portfolio del
lavoro svolto e la relazione del referente della struttura ospitante.
La Commissione per il tirocinio esamina la documentazione e valuta la congruità dell’attività lavorativa con le
finalità formative del Corso di studi e propone al CdCdL il riconoscimento della frequenza. Nei casi in cui non
sussista detta congruità, la Commissione indica al richiedente le modalità di svolgimento del tirocinio, interno o
presso azienda convenzionata.
La Commissione Tirocinio effettua la valutazione finale dell'attività svolta per l’acquisizione dei crediti
formativi previsti dal Regolamento di Corso di Laurea alla presenza del Candidato.
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Regolamento di Tirocinio