Foglio Informativo relativo al
Conto Corrente in divisa estera o Euro di conto estero
Sezione I - Informazioni sulla Banca
VIBanca Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio Società Cooperativa - Sede legale: Via
Provinciale Lucchese, 125/b- Sede amministrativa: Via Provinciale Lucchese, 125/b- e-mail:
[email protected] Cod. ABI: 08829; Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n:2305-10;
N. iscrizione al Registro delle imprese di Pistoia, Codice fiscale e Partita IVA n :00135550473; R.E.A.
nr: 1638; Iscritta all’albo delle Società Cooperative al n . A154088 - Capitale sociale: € 3.510.291,00Riserve: € 13.808.633,00 – Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo,
Aderente all’Accordo per il Conciliatore Bancario .
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici del servizio
Struttura e funzione economica
Il conto corrente è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente custodendone il denaro e
mantenendolo nella disponibilità dello stesso.
Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelevamenti,
trarre assegni e disporre pagamenti, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile.
Le relative operazioni sono registrate sul conto, anche al fine del periodico invio dell'estratto conto, e il saldo è in ogni
momento a disposizione del correntista, salvo il buon fine dei titoli versati. La disponibilità creata, abiliterà il correntista ad
utilizzare in qualsiasi momento le somme depositate sul conto corrente, potrà essere costituita in vari modi: con
versamenti od accrediti sul conto, con concessione di credito e quindi accensione di un fido da parte della banca.
Sul conto corrente possono essere regolate anche altre operazioni bancarie, quali ad esempio, i depositi, le aperture di
credito, i mutui, le carte di credito e di debito, gli incassi e i pagamenti.
Per queste operazioni si rinvia ai relativi fogli informativi.
Ai sensi del D.P.R. nr. 148 del 31 marzo 1988 non è ammessa la cointestazione di un conto corrente tra soggetti residenti
e non residenti.I residenti, altresì, hanno la facoltà di accendere conti correnti in divisa estera; i non residenti hanno la
facoltà di accendere conti correnti in divisa estera, denominati "conti esteri", e conti in euro. Gli intestatari di detti conti
hanno l'obbligo di comunicare alla banca le variazioni della propria residenza valutaria.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove
contrattualmente previsto.
Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione e di eventuali atti
dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto
degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.
Accredito di assegni e di altri titoli similari al salvo buon fine, con conseguente possibilità di non poter disporre degli
importi accreditati sul conto prima della maturazione della disponibilità.
Traenza di assegni bancari che risultino senza provvista al momento della presentazione al pagamento, con
conseguente iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) istitutita presso la Banca d’Italia, qualora non
intervenga il pagamento ai sensi della normativa vigente.
Variabilità del tasso di cambio e rischio paese qualora il conto corrente sia in divisa estera, ed utilizzato per operazioni
in valuta estera.
Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per
ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia
dei depositi sopra indicato.
Sezione III - Condizioni economiche del servizio
Tutte le spese e commissioni sono applicate nella medesima divisa in cui è espresso il conto corrente, salvo esplicita e
formale richiesta per addebito in euro. Le spese e le commissioni in euro sono addebitate al loro controvalore in divisa
calcolato al cambio “al durante” del giorno di esecuzione dell'operazione, fornito dalla BCE.
Requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto:
nessuno
Tasso creditore minimo:
Nominale annuo:
Effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione):
0,010
0,010
(ritenuta fiscale sugli interessi creditori: 27%)
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Conto Corrente in divisa estera o Euro di conto estero
Tasso debitore massimo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente, anche per valuta, e tasso di
mora:
Nominale annuo:
12,00%
Effettivo annuo (comprensivo degli effetti della capitalizzazione)
14,00%
Vedasi Foglio Informativo Conto Corrente di Corrispondenza alla voce “Tasso Annuo Massimo Debitore per utilizzo oltre i
limiti concessi
Commissione trimestrale sull’accordato:
Può essere calcolata con uno dei seguenti metodi:
moltiplicando l’importo medio dell’affidamento concesso nel trimestre per l’aliquota massima del 1,00% trimestrale.
calcolata dividendo in scaglioni l’importo medio dell’affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione
per le seguenti aliquote massime (con un minimo di euro 0,001 e un massimo di euro 5.500,00):
FASCE
SCAGLIONI DI AFFIDAMENTO
N°
Limite min
Limite massimo
1
2
3
4
0,001
10.000,00
10.000,01
50.000,00
50.000,01
100.000,00
Oltre 100.000,01
COMMISSIONE
Percentuale sull’affidamento
1,00 %
0,75 %
0,50%
0,25 %
Tale commissioni, calcolata con il metodo degli scaglioni sull’importo medio dell’affidamento concesso, sarà addebitata
con periodicità trimestrale.
A titolo puramente esemplificativo, per un importo medio di affidamento concesso di € 260.000,00, la commissione viene
calcolata:
fino a € 10.000,00 la percentuale applicata è 1,00%: quindi € 100,00
Da € 10.000,01 a € 50.000,00 la percentuale applicata è pari a 0,75%: quindi € 300,00
Da € 50.000,01 a € 100.000,00 la percentuale applicata è pari a 0,50%quindi € 250,00
Da € 100.000,01 a € 260.000,00 la percentuale applicata è pari a 0,25%:.quindi € 400,00
La commissione trimestrale sull’accordato complessiva è quindi pari a € 1.050,00.
Il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente, alla fine di marzo, giugno,
settembre e dicembre di ciascun anno. Ove il periodo durante il quale l’importo dell’apertura di credito è tenuto a
disposizione del cliente risultasse inferiore al trimestre, l’ammontare della commissione viene proporzionalmente ridotto.
La pattuizione relativa alla commissione sull’accordato ha durata pari a quella dell’affidamento e non è rinnovabile
tacitamente, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca
di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 385/1993]
Periodicita' di capitalizzazione degli interessi:
Liquidati con periodicità non inferiore al trimestrale, e comunque all’atto dell’estinzione del rapporto, e portati in conto con
valuta data di regolamento. Gli interessi creditori per il cliente vengono liquidati secondo i criteri e con la periodicità riportati
nel foglio informativo riguardante i conti correnti. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso
applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell’intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene
stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre
di ciascun anno.
Imposte e tasse presenti e future:
a carico del cliente
Importi massimi di spese e commissioni:
Per istruttoria iniziale:
non prevista
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Conto Corrente in divisa estera o Euro di conto estero
Per revisione periodica (almeno annuale) del fido:
COMMISSIONE
COMMISSIONE
MOD. ADDEBITO CLIENTI SOCI PERIODICITA' MOD. ADDEBITO
Trim € 10,00
€ 20,00
ANNUALE Trim € 5,00
CLIENTI NON SOCI
PERIODICITA'
€ 40,00
ANNUALE
€ 80,00
€ 200,00
ANNUALE
ANNUALE
Trim € 20,00
Trim € 50,00
€ 40,00
€ 100,00
ANNUALE
ANNUALE
Trim € 10,00
€ 240,00
€ 280,00
ANNUALE
ANNUALE
Trim € 60,00
Trim € 70,00
€ 120,00
€ 140,00
ANNUALE
ANNUALE
Trim € 30,00
€ 320,00
ANNUALE
Trim € 160,00
€ 160,00
ANNUALE
Trim € 40,00
Trim € 35,00
Per comunicazioni a mezzo posta, oltre rimborso spese postali:
€ 5,16
Per invio trimestrale dettaglio anticipi concessi:
€ 25,00
Per ricerca, riproduzione e risistemazione documentazione richiesta in copia
(oltre al recupero spese addebitare alla Banca dall’outsourcer, per singolo documento):
€ 10,00 a ricerca
Penale per utilizzo oltre il limite del fido, anche per valuta, detta anche “penale per sconfinamento”
La penale viene applicata “una tantum” per ogni liquidazione trimestrale:
€ 100,00
Per scioglimento del rapporto (rinuncia all’affidamento):
Nessuna
spese trimestrali di tenuta conto:
Trim € 25,00
Euro
Dollaro USA
Sterlina GB
Franco Svizzero
Yen Giapponese
Corona Danese
Dollaro Canadese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro Australiano
Rand Sud Africano
Corona Ceca
Dollaro Singapore
Dollaro Hong Kong
Corona Slovacca
Dollaro Neozelandese
Polonia Zloty
Vedasi Foglio Informativo Conto Corrente di Corrispondenza alla voce “Spese e
Commissioni – spese massime tenuta conto”
per informativa precontrattuale:
per comunicazioni (estratto conto, scalare)
per comunicazioni (ai sensi D. Lgs. 385/93)
per estratto conto richiesto allo sportello
per rilascio libretto assegni
€ 15,00
: € 5,00
: € 3,00
: € 1,50
: nessuno
Nessuno (nel caso in cui il cliente
richieda moduli di assegni senza la
clausola di non trasferibilità, sarà
assoggettato all’imposta di bollo, nella
misura prevista dalla normativa
vigente)
per operazione:
€ 3,00 cad.
per comunicazione valutaria statistica (solo per operazioni non mercantili di
controvalore superiore ad euro 50.000):
€ 10,00
per richiesta esito assegni:
€ 15,00
Per ricerca documentazione:
€ 10,00 oltre spese reclamate
Spese per certificazioni fiscali:
€ 15,00
Commissioni di servizio o d’intervento*:
1,00% minimo € 3,50
(*N.B.:La commissione di servizio è dovuta nel caso di fondi in entrata denominati in divisa estera ed accreditati in conto
espresso in divisa diversa (Euro escluso), di bonifico estero in Euro, di trasformazione/compravendita di una quantità di
divisa, Euro escluso, in un’altra divisa a pronti. Tale commissione è altresì dovuta nel caso di versamento di assegni in
euro tratti su conti di pertinenza estera e non; sulle operazioni relative all’incasso di documenti export e lettere di credito
export, e sulle operazioni di pagamento di documenti import e lettere di credito import. E’, altresì prevista per tutte le
operazioni di apertura, proroga ed estinzione di anticipi export e finanaziamenti import.)
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Conto Corrente in divisa estera o Euro di conto estero
Spesa massima per versamento assegno:
Commissione per versamento assegno:
Commissione su assegni al dopo incasso:
Spesa massima su assegni al dopo incasso:
Spese e commissioni su assegni impagati/protestati :
Assegni tratti sulla BCC:
Assegni negoziati:
€ 10,00 per singolo assegno
5,0 per mille dell'importo del singolo assegno, con
un minimo di € 10,00
5,0 per mille dell'importo del singolo assegno, con
un minimo di € 15,00
€ 30,00 per assegno, oltre al recupero delle spese
reclamate dai vettori.
€ 10,00 oltre spese reclamateci
€ 15,00 oltre spese reclamate da corrispondenti
Commissione su versamenti di contanti:
1,000% dell'importo del versamento, con un
minimo di € 5,00 e un massimo di € 15,00
Commissioni su prelevamenti di contanti:
1,000% dell'importo del prelevamento, con un
minimo di € 5,00 e un massimo di € 15,00
Imposta di bollo per estratto conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dall’Amministrazione Finanziaria, attualmente
pari a € 34,20 all'anno per le persone fisiche e € 73,80 all'anno per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri (avere o dare) del periodo moltiplicato per il tasso di interesse
(creditore o debitore), dividendo il risultato per 365 (si fa riferimento all’anno civile).
Valute sui versamenti :
di contante
nella stessa divisa in cui è espresso il conto
data operazione
in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
5 giorni Forex (lavorativi)
di assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante
nella stessa divisa in cui è espresso il conto
data operazione
in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
5 giorni Forex (lavorativi)
di assegni bancari o circolari in euro tratti o emessi su sportelli situati in Italia
nel caso di conto espresso in euro non residenti
10 giorni lavorativi
nel caso di conto espresso in divisa diversa dall'euro
15 giorni Forex (lavorativi)
di assegni in euro o in divisa tratti su sportelli situati nel Paese estero in cui la divisa ha corso legale
nella stessa divisa in cui è espresso il conto
10 giorni Forex (lavorativi)
in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
15 giorni Forex (lavorativi)
di assegni in divisa tratti su sportelli situati in Paesi diversi da quello in cui la divisa ha corso legale
nella stessa divisa in cui è espresso il conto
15 giorni Forex (lavorativi)
in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
15 giorni Forex (lavorativi)
Valute sui prelevamenti nella stessa divisa in cui è espresso il conto:
in contanti:
mediante assegni bancari:
data operazione
data di emissione
Termini di disponibilità (non stornabilità) di assegni in euro tratti su sportelli situati in Italia
assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante:
8 giorni lavorativi
assegni bancari tratti su altri sportelli della Banca di Pistoia:
8 giorni lavorativi
assegni circolari ICCREA BANCA:
8 giorni lavorativi
assegni circolari emessi da altre banche:
8 giorni lavorativi
assegni bancari tratti su altre banche e titoli postali "standardizzati":
8 giorni lavorativi
Termini di disponibilità di disposizioni RIBA, RID, L.C.R. e I.E.F.
RIBA domiciliate presso la BCC
RIBA domiciliate presso altre banche
RID domiciliate presso la BCC
RID domiciliate presso altre banche
L.C.R.
I.E.F.
1
15 giorni lavorativi
25 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
25 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
15 giorni lavorativi
L'importo degli assegni tratti su banche con le quali la Banca non intrattiene un accordo di incasso commerciale viene
riconosciuto al cliente ad incasso avvenuto (dopo incasso). L'accredito sul conto del cliente viene effettuato, con valuta 2
giorni Forex, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricezione dei fondi da parte della BCC.
1
Salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento. I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni
sull'estero.
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CONDIZIONI SPECIFICHE PER CONTI CORRENTI IN DIVISA
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Tasso annuo creditore minimo :
Euro
Dollaro USA
Sterlina GB
Franco Svizzero
Yen Giapponese
Corona Danese
Dollaro Canadese
Corona Norvegese
Corona Svedese
Dollaro Australiano
Rand Sud Africano
Corona Ceca
Dollaro Singapore
Dollaro Hong Kong
Corona Slovacca
Dollaro Neozelandese
Polonia Zloty
Vedasi Foglio Informativo Conto Corrente di Corrispondenza
USD
GBP
CHF
JPY
DKK
CAD
NOK
SEK
AUD
ZAR
CZK
SGD
HKD
SKK
NZD
PLN
0,01%
Tasso creditore: media mensile del tasso LIBOR a vista o interbancario “denaro” a vista (per le divise estere non quotate
al LIBOR) – 3,50 punti (per HKD solo giacenze superiori al ctv di euro 50.000). Per i conti denominati in CZK , PLN, SGD,
ZAR, MXN, , THB – 4,00 e per sole giacenze superiroi al ctv di euro 50.000. Tasso creditore minimo 0,01% (vedi
tabella).
Tasso debitore massimo per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esitente: media mensile del tasso LIBOR a
vista o interbancario “lettera” a vista (per le divise estere non quotate al LIBOR) + 7,00 punti percentuali.
La Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio s.c. si riserva di valutare caso per caso la richiesta di apertura di
conti correnti in divisa estera diversa da USD, CHF, JPY e GBP, nonché di indicare le relative condizioni di tasso
creditore/debitore. Resta comunque esclusa per questi conti la possibilità di presentare saldi debitori anche solo per
scoperto di data/valuta.
Sezione IV - Sintesi delle clausole contrattuali che regolano il servizio relative ai principali diritti, obblighi e
limitazioni nei rapporti con il cliente, non aventi contenuto economico.
La presente sezione riporta uan sintesi delle clausole contrattuali di natura non economica. Il testo integrale delle clausoie
che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente è contenuto nel contratto.
Esecuzione di incarichi - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal Correntista, dandone
comunicazione in caso di rifiuto. Il Correntista ha la facoltà di revocare l’incarico conferito alla banca finché lo stesso non
abbia avuto un principio di esecuzione.
Invio della corrispondenza - Le comunicazione del Correntista alla banca devono essere inviate alla succursale presso la
quale è costituito il rapporto.
L’invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all’indirizzo indicato all’atto
della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal Correntista per iscritto.
Poteri di rappresentanza - Il Correntista ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso
di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i
cointestatari, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le
revoche e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto trascorsi due giorni
lavorativi dalla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione. E' onere del Correntista comunicare ai soggetti
interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.
Cointestazione - Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione,
separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di
operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i
contestatari.
Garanzia e compensazione - La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del Correntista, a garanzia di
qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del Correntista stesso. La banca ha altresì diritto di
estinguere mediante compensazione parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il Correntista con
crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.
Modifica delle condizioni economiche - La banca si riserva la facoltà di modificare, in presenza di un giustificato motivo, il
tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti regolati dal presente contratto,
osservando le disposizioni di legge ed amministrative relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali e salvo il diritto del
Correntista di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
2
Per i residenti al lordo della ritenuta fiscale, attualmente del 27%
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Conto Corrente in divisa estera o Euro di conto estero
Assegni - Il cliente è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall’uso abusivo od illecito dei moduli di assegno,
che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o sottrazione deve farne denuncia all'Autorità
Giudiziaria o di Polizia e trasmettere copia della denuncia alla banca.
La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto sono divenute
insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di debito.
Tutti gli assegni di importo pari o superiore ad euro 12.500 (oppure al diverso ammontare che in seguito dovesse essere
stabilito dalla normativa) debbono recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Gli assegni circolari emessi ed i moduli di assegni bancari rilasciati dalla banca contengono la clausola di non trasferibilità.
Possono tuttavia essere espressamente richiesti, per iscritto, assegni circolari e moduli di assegni bancari privi di detta
clausola. Questi assegni potranno essere utilizzati solo per importi inferiori a 12.500 euro. La banca è tenuta a segnalare,
ove richiesta dalle autorità competenti, i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli
di assegni in forma libera o che abbiano richiesto assegni circolari in forma libera, nonché di coloro che li abbiamo
presentati all’incasso.
Gli assegni emessi all’ordine del traente possono essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o a Poste Italiane
spa.
Versamento in conto di assegni - L’importo degli assegni bancari, circolari e titoli similari (a carico di banche italiane) e
degli assegni postali "standardizzati" è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che
sia decorso il termine specificamente previsto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore.
Decorso tale termine l'importo degli assegni non può più essere stornato su iniziativa della banca; quest'ultima tuttavia
mantiene il diritto di agire nei confronti del cliente per il recupero degli importi indebitamente pagati.
I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni diversi da quelli sopra indicati nonché agli effetti, alle ricevute e
documenti e similari.
La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità
delle somme.
Rimborso di titoli - In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di
assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso del titolo qualora, successivamente al pagamento, venga comunque
contestata la regolarità di detti titoli, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque
tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo
Corrispondente o dal trattario.
Chiusura periodica del conto - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati
con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura definitiva produce
interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.
Estratti conto - Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti
alla banca reclami scritti.
Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal Correntista
che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.
Recesso - Entrambe le parti possono recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno con
preavviso scritto di 3 giorni. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione
di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto
operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad
onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca
di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la
compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il Correntista è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il
pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della
compensazione.
Divieto di apposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in
valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..
Reclami: La banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario, che
prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o
all’Ombudsman – Giurì Bancario.
Il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della Banca entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo
sportello dove è intrattenuto il rapporto.
L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso (per i reclami
aventi ad oggetto i servizi di investimento il termine è di 90 giorni). Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è
stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può
presentare, entro un anno, ricorso al Ombudsman – Giurì Bancario, presso il Conciliatore Bancario (via delle Botteghe
Oscure, 54 - 00186 Roma) preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici,
allegando ogni notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per
la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino ad Euro 50.000.
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Conto Corrente in divisa estera o Euro di conto estero
Le decisioni del Ombudsman-Giurì bancario sono vincolanti soltanto per la banca e lasciano al cliente la facoltà di investire
della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria, o un organo conciliativo, ovvero, ove previsto, un collegio
arbitrale.
Presso il Conciliatore bancario è inoltre possibile avviare una procedura di conciliazione delle controversie con la Banca.
Per ulteriori informazioni si rinvia all’”Avviso sulle principali norme di trasparenza”, al "Regolamento dell'Ufficio Reclami e
dell'Ombudsman – Giurì Bancario" ed al “Regolamento di procedura per la conciliazione” del Conciliatore Bancario a
disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.
Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria nella cui
giurisdizione si trova la sede legale della banca. Ove il Correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto
dalle vigenti disposizioni di legge.
Legenda
Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto,
producendo ulteriori interessi.
Commissione di massimo scoperto: commissione percepita in percentuale sul massimo utilizzo registrato dal conto nel
corso del periodo di liquidazione; la percentuale può essere diversa a seconda che si tratti dell’ utilizzo di un fido
accordato, di uno sconfinamento oltre il fido accordato o di utilizzo su conto non affidato.
Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.
Termini di disponibilità (non stornabilità): Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la
giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.
L.C.R. (Lettre de change rélévé) ricevuta bancaria elettronica sulla Francia.
I.E.F. (Spain intercambio eletronico de efectos) ricevuta bancaria elettronica sulla Spagna
Rischio Paese: Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un
determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Forex: Mercato in cui vengono scambiate le diverse valute.
Libor: in relazione a qualsiasi somma denominata in divisa estera rappresenta il tasso nominale annuo di offerta, riferito ad
un definito periodo di tempo, rilevato quotidianamente di norma, dal “Sole 24 ore” o da pubblicazioni equipollenti.
Compensazione: rappresenta l’estinzione, tra due soggetti, di due debiti reciproci; è legale quando si tratta di debiti in
denaro, entrambi determinati nel loro ammontare (liquidi) ed esigibili, mentre è volontaria quando le parti concordano di
procedere all’estinzione dei debiti reciproci anche se non ricorrono le menzionate condizioni.
Foro competente: giudice competente a decidere su di una determinata causa.
Interessi di mora: tasso di interesse a carico del cliente in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento alle proprie
obbligazioni.
Non residenti: secondo le disposizioni dell’art. 1, coma 2, del D.P.R. 31/03/1988 n. 148 sono:
♦ I cittadini italiani con dimora abituale all’estero;
♦ I cittadini italiani con dimora abituale in italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche
alle dipendenza di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero
alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale;
♦ Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede
secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione.
♦ Le prsone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le
organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non
ricorrono gli estremi di residenza in Italia.
Residenti: secondo le disposizioni dell’art.1, comma 1 del D.P.R. 31/03/1988 n.148 sono:
♦ I cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza
personalità giuridica con sede effettiva in Italia;
♦ I cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero
di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale;
♦ Le persone fisiche con dimora abituale in italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di
lavoro subordinato prestate in italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non
occasionale;
♦ Le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede all’estero e sede
secondaria in italia, limitatamente alle attività esercitate in italia con stabile organizzazione.
Pegno: garanzia a favore della banca costituita su beni mobili del cliente o di un terzo.
Provvista: sinonimo di somme disponibili.
Spese di estinzione c/c: sono le spese addebitate all’effettiva risoluzione del rapporto di c/c.
Spese o penali di chiusura di fine anno: sono le spese o penali applicate in sede di liquidazione ad ognifine anno.
Tasso creditore: tasso d’interesse a favore del cliente applicato sulle giacenze.
Tasso debitore: tasso d’interesse a carico del cliente per eventuali momentanei utilizzi allo scoperto e cioè oltre la
disponibilità esistente.
Tasso effettivo: tasso debitore risultante dalla capitalizzazione periodica.
Valuta: periodo di tempo riferito alla decorrenza degli interessi: si intende cioè il giorno in cui cominciano a maturare gli
interessi attivi e passivi di un’operazione bancaria.
ViBanca Banca di Credito Cooperativo di S.Pietro in Vincio 05/10/2009
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Banca di Credito Cooperativo di S. Pietro in Vincio s.c. 7/7
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Foglio Informativo relativo al Conto Corrente in divisa