CONTRATTO CONTO CORRENTE CONSUMATORI Il testo del nostro contratto di conto corrente è il frutto di un processo di progressive semplificazioni, finalizzate ad offrire al Cliente – pur nell’ambito dei molti vincoli imposti dalle leggi – la massima trasparenza e chiarezza di esposizione, ma anche e soprattutto un soddisfacente equilibrio fra i diritti e gli obblighi della Banca e del Cliente. A quest’ultimo proposito, in particolare, va ad esempio ricordato quando, sin dal 1996, in occasione dell’emanazione della normativa sulle “clausole vessatorie”, abbiamo voluto differenziare, anche in termini di offerta contrattuale, il servizio di conto corrente alla Clientela privata da quello destinato alle Imprese, predisponendo un contratto specificamente rivolto ai Clienti consumatori. distinto dal servizio di conto corrente rivolto alle imprese. I nostri successivi interventi di adeguamento ci hanno poi consentito nell’anno 2000 di recepire i principi generali della relazione con il Cliente espressi dal Protocollo d’Intesa siglato dall’Associazione Bancaria Italiana con le principali Associazioni di Consumatori. IL CONTRATTO SPIEGATO NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA Sottoscrivendo un contratto di “conto corrente bancario”, detto anche “conto corrente di corrispondenza”, il Cliente [di qui in avanti chiamato anche Correntista] affida alla Banca l’incarico di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere per suo conto pagamenti (ad esempio il pagamento degli assegni emessi e delle bollette delle utenze domestiche, l’esecuzione di bonifici) e riscossioni (ad esempio l’accredito di somme riferite a versamenti di denaro, a presentazione di assegni, a concessione di credito). Articolo 1 – Deposito firme e rappresentanza 1.1 Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. 1.2 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca solo quando gli sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi alla Filiale presso la quale è acceso il conto corrente e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione. 1.3 Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia. Il Cliente può autorizzare altre persone a rappresentalo nei suoi rapporti con la Banca: un’autorizzazione che può revocare in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Banca, mediante raccomandata o telegramma. La revoca è operante decorso il termine massimo di un giorno lavorativo dalla ricezione da parte della Banca. Pag. 1 di 14 Articolo 2 - Invio della corrispondenza 2.1 L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto dell’apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. Articolo 3 - Convenzione di assegno 3.1 Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo. 3.2 Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. In caso di perdita o sottrazione di detti moduli il Correntista dovrà darne tempestiva comunicazione scritta alla Banca. 3.3 Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. 3.4 In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a detti prelievi o pagamenti. In tale ipotesi, qualora per effetto di detti prelievi o pagamenti le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. 3.5 In caso di pluralità di conti, qualora la Banca venga tempestivamente avvisata per iscritto, provvederà al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente utilizzando fondi disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista presso la stessa dipendenza. L’assegno bancario. E’ un titolo di credito pagabile “a vista”, cioè all’atto della presentazione presso la Banca , ed è uno strumento con il quale il Cliente (il traente) , che ha somme disponibili presso la Banca, può disporre dei fondi a favore proprio o di terze persone. I presupposti per il pagamento con assegni sono dunque due: (1) l’esistenza di fondi disponibili sul conto del traente, poiché l’assegno è un mezzo di pagamento e non uno strumento per concedere credito; (2) l’espresso accordo con la Banca, denominato convenzione di assegno. L’assegno bancario si presenta come un modulo già stampato che la Banca consegna al Correntista, raccolto in libretti o carnet (solitamente di 10 assegni). Il Cliente, al momento del rilascio del libretto deve dichiarare di non essere interdetto all’emissione di assegni. I dati dell’assegno bancario. I principali requisiti di forma dell’assegno bancario, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario, l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata, il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattaria). Gli altri dati che devono essere indicati da chi emette l’assegno sono: la data e il luogo di emissione (cioè il luogo ove l’assegno è dato in pagamento); l’importo in cifre e in lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titolo ad emettere l’assegno (traente).Per incassi diretti il beneficiario è lo stesso Correntista. Emissione. Attraverso l’emissione dell’assegno, il Correntista (traente) incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l’importo supera i 12.500 euro, l’assegno -secondo quanto previsto dalla normativa in materia di antiriciclaggio (L. 197/91)- deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione “non trasferibile”, che consente l’incasso esclusivamente al beneficiario. Pag. 2 di 14 Presentazione. E’ il momento in cui il beneficiario presenta l’assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Autorizzazione a emettere assegni. L’autorizzazione ad emettere assegni può venire meno - per recesso della Banca o del Correntista dalla convenzione d’assegno o più in generale dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non venga “regolarizzato” nei successivi 60 giorni. In quest’ultimo caso il Correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il Cliente è interdetto all’emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione. Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione. Custodia dei moduli di assegno. Il Cliente deve custodire con la massima cura i moduli di assegno, al fine di evitare i rischi di illecito utilizzo a seguito di perdita o sottrazione degli stessi. Ove dovesse verificarsi il caso, è importante che il Cliente provveda con tempestività a inviare alla Banca comunicazione scritta di smarrimento o sottrazione dei moduli di assegni, nonché copia della denuncia di sottrazione o smarrimento presentata all’Autorità di Polizia, al fine di consentire alla Banca di bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. L’assegno circolare. Diversamente dall’assegno bancario, l’assegno circolare viene emesso dalla Banca (emittente) a favore di un soggetto determinato per somme già messe a disposizione dal richiedente presso la Banca. La girata. E’ la firma posta sul retro dell’assegno - bancario o circolare - con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (il giratario) la titolarità. Nel caso invece in cui sul titolo sia riportata la clausola “non trasferibile” l’assegno è pagabile solo al beneficiario. La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a favore della quale gira l’assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario appone solo la sua firma: in quest’ultimo caso l’assegno è pagabile solo al beneficiario. Prelievi con carte di prelevamento e/o di credito. I prelievi o i pagamenti effettuati con le carte Bancomat/PagoBancomat o con le carte di credito, utilizzando le apposite apparecchiature elettroniche, vengono eseguiti con priorità dalla Banca, in quanto la disposizione di prelievo e/o di pagamento effettuata con tali modalità è irrevocabile. Ciò comporta che, qualora a seguito di dette operazioni, la disponibilità sul conto fosse divenuta insufficiente, la Banca non pagherà gli eventuali assegni del Correntista che pervenissero successivamente, anche se emessi in data anteriore alle disposizioni di prelievo e/o di pagamento effettuati con la carta di debito e/o di credito. Pluralità di conti. Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti presso la stessa Filiale, se viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è disponibilità, la Banca può provvedere al pagamento utilizzando disponibilità sugli altri conti, ma solo nel caso in cui il Correntista le dia tempestive istruzioni in tal senso. Articolo 4 - Bonifici e Versamenti in conto di assegni Bancari, circolari e valori diversi. 4.1 Salvo espressa istruzione contraria resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore di tutti i Correntisti cointestatari o di taluno di essi, gli saranno accreditati in conto corrente. 4.2 I versamenti in conto di assegni e valori diversi sono soggetti alle seguenti pattuizioni: a) l’importo degli assegni Bancari e circolari tratti su Banche operanti in Italia o emessi da Banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è Pag. 3 di 14 disponibile appena decorsi i termini indicati nell’allegato alla presente. La Banca potrà prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi di personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante comunicazioni impersonali. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al capoverso precedente. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini sopra indicati, ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto. b) l’importo degli assegni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Bonifico. E’ un ordine di pagamento con il quale il Correntista dà istruzioni alla Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Rimessa. Trasferimenti di valori da un Correntista ad un altro operati da Banca a Banca o da filiale a filiale della stessa Banca. Valuta. Indica il giorno dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti nel contratto. Salvo buon fine (s.b.f) . Si tratta di clausola secondo la quale il Correntista, che affida alla Banca l’incarico di incassare un assegno o altro titolo, versandone l’importo in conto, acquista la disponibilità della somma solo dopo che siano trascorsi i tempi necessari per la verifica che il titolo versato sia stato effettivamente pagato. Per alcune categorie di assegni di maggior utilizzo (ad esempio gli assegni bancari e circolari in euro) sono previsti limiti temporali per la certezza dell’accredito salvo buon fine degli assegni, al fine di stabilire, nell’interesse del Cliente, un Pag. 4 di 14 termine predeterminato, decorso il quale deve intendersi verificato il “buon fine” dell’assegno versato, e il relativo importo diventa quindi disponibile per il Cliente. Di conseguenza, decorso tale termine senza che sia stato effettuato l’addebito in conto dell’importo dell’assegno versato, l’accredito diventa certo. I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verifichino cause di forza maggiore o caso fortuito, ivi compreso lo sciopero del proprio personale, che ne impediscano il rispetto. In ogni caso, la Banca trattaria (o emittente, in caso di assegno circolare), che risulta avere indebitamente pagato gli assegni bancari presentati all’incasso, mantiene il proprio diritto, ove ne ricorrono i presupposti, di agire nei confronti del presentatore dell’assegno per il recupero del relativo importo. I limiti temporali per la certezza dell’accredito sbf , indicati in contratto, sono i seguenti: Versamento di assegni circolari denominati in euro - emessi dalla Banca 3 giorni - emessi da altre aziende di credito 8 giorni Versamento di assegni Bancari denominati in euro - tratti su Filiali della Banca stessa filiale 1 giorno altre Filiali coesistenti su piazza 4 giorni Filiali fuori piazza 6 giorni - tratti su altre aziende di credito 8 giorni - assegni in euro di conto estero 17 giorni. Disponibilità prima dello scadere dei termini. La Banca può, volta per volta, consentire al Correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. In ogni caso la Banca, prima che sia decorso il termine della verifica della certezza dell’accredito, per gli assegni non pagati da chi li aveva emessi può addebitare l’importo precedentemente accreditato sul conto del Cliente. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la Banca che ha consentito al Cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. Articolo 5 - Diritto di garanzia - Compensazione 5.1 La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario, riveniente da incarichi ricevuti dal Correntista, è investito dei privilegi di legge ed ha altresì diritto di ritenzione ai sensi di legge sui titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente, fino a concorrenza del credito riveniente dall’esecuzione di detti incarichi. 5.2 Quando esistono tra la Banca e il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre filiali italiane o estere ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 5.3 Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti sino a concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. Pag. 5 di 14 Diritto di ritenzione. E’ il diritto del creditore di trattenere la cosa finché il credito non sia stato soddisfatto. Diritto di privilegio. E’ il diritto di preferenza accordato dalla legge al soddisfacimento di un determinato credito nei rapporti tra più creditori di uno stesso debitore. Diritto di garanzia. A garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, derivante da incarichi da lui ricevuti, la Banca ha il diritto di ritenzione e privilegio su titoli e valori del Correntista, sui quali pertanto può soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori, fino alla concorrenza di detti crediti . Se il conto è cointestato, la Banca può far valere detti diritti sino all’ammontare del saldo risultante a credito del conto corrente, anche in relazione a conti intestati ad uno solo dei cointestatari. Compensazione legale. Le voci di debito reciproco tra Banca e Cliente si estinguono, ai sensi di legge (art. 1243 C.C.), al momento della compensazione, sino a concorrenza dell’ammontare comune, purché siano entrambi ugualmente “omogenei, liquidi ed esigibili”. Articolo 6 - Apertura di credito 6.1 Le aperture di credito eventualmente dalle parti perfezionate sono soggette alle seguenti pattuizioni: a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità; b) se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca; c) nell’apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l’obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell’ammontare dell’apertura di credito o alla sospensione dell’utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Nell’apertura di credito a tempo determinato la Banca, ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l’ammontare dell’apertura di credito, o sospenderne l’utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo lettera raccomandata o telegramma. Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell’ipotesi di recesso dall’apertura di credito per giustificato motivo e per giusta causa, sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un preavviso non inferiore a dieci giorni, a decorrere dalla ricezione di detta comunicazione. In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dall’apertura di credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. d) il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha, in ogni caso, l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso; e) le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite; Pag. 6 di 14 f) le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, ove non diversamente pattuito. Apertura di credito. L’apertura di credito è un contratto con il quale la Banca pone a disposizione del Cliente una determinata somma, a condizioni prestabilite, che il Cliente può utilizzare per un periodo di tempo, determinato o indeterminato, concordato con la Banca. Il credito concesso può essere utilizzato dal Cliente in una sola volta o con prelevamenti parziali, ripristinando la disponibilità con versamenti: l’essenziale è che il saldo a debito del Cliente risulti sempre entro i limiti dell’affidamento concesso. La Banca può richiedere al Cliente che l’apertura di credito sia assistita da particolari garanzie prestate dal Cliente o da terzi. Recesso dal contratto di apertura di credito. In linea con le disposizioni legislative in materia di contratti con i consumatori, alla Banca è consentito il recesso dall’apertura di credito a tempo indeterminato, ovvero di ridurne l’ammontare o sospenderne l’utilizzo, dando al Cliente un preavviso di quindici giorni. Tuttavia, in presenza di un giustificato motivo che non consenta il proseguimento del rapporto, alla Banca è consentito il recesso (o la sospensione dell’utilizzo o la riduzione dell’ammontare) senza necessità di preavviso. In entrambi i casi viene data pronta comunicazione al Cliente con lettera raccomandata o telegramma. Se l’apertura di credito è a tempo determinato il recesso (o la sospensione dell’utilizzo o la riduzione dell’ammontare) è possibile, prima della scadenza del termine e senza preavviso, solo in caso di giusta causa, con analoga comunicazione al Cliente. Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto. In tutti i casi di recesso, sia esso operato dalla Banca o dal Cliente, il Cliente è tenuto al pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi e spese. Nel caso di recesso per giusta causa o giustificato motivo, il termine di pagamento è di dieci giorni, a decorrere dalla ricezione della comunicazione della Banca. Articolo 7 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi - recesso dal contratto 7.1 I rapporti di dare ed avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto, con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. 7.2 Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi secondo le medesime modalità. 7.3 Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 16.2. 7.4 Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di emissione, salvo il caso di postdatazione nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra Azienda di Credito. 7.5 Salvo diverso accordo – fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione nonché ferma, in ogni caso, la facoltà della Banca di recedere, senza necessità di preavviso, per giustificato motivo, dandone pronta comunicazione al Pag. 7 di 14 Correntista – ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 10, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno. 7.6 Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 16.2, su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 7.7 Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo. Al fine di consentire la liquidazione degli interessi a credito e a debito del Correntista e cioè degli interessi conteggiati rispettivamente a favore e a carico del Cliente, il conto viene contabilmente chiuso alla fine di ciascun trimestre solare. In tale sede vengono altresì regolate le spese e gli oneri relativi al periodo considerato. La chiusura contabile non comporta ovviamente lo scioglimento del contratto di conto, che prosegue alle stesse condizioni, portando a nuovo, per il trimestre successivo, il saldo così determinato. La modalità e i criteri sopra indicati sono espressamente consentiti nelle operazioni bancarie di conto corrente dalla Delibera CICR del 9/2/2000, che prevede che l’addebito e l’accredito degli interessi sul conto corrente avvengano sulla base della stessa periodicità, con applicazione dei tassi contrattualmente previsti nell’ambito di ogni singolo conto corrente. Il saldo periodico del conto determinatosi ad ogni chiusura contabile produce interessi secondo le medesime modalità. Diversamente, nel caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi che maturano sul saldo, non producono a loro volta interessi. Sia la Banca che il Correntista possono recedere, in qualunque momento, dal contratto di conto corrente e dalla convezione di assegno, di norma con un preavviso di 10 giorni, con conseguente pagamento di quanto dovuto. Resta salva la facoltà della Banca di recedere, senza necessità di preavviso, in presenza di un giustificato motivo, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente. Articolo 8 - Approvazione dell’estratto conto 8.1 L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di 30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 del cod. civ. 8.2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del conto. 8.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Correntista può proporre l’impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 8.4 Nel caso di operazioni disposte dal Correntista con l’utilizzo di strumenti elettronici, secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Correntista abbia aderito, gli addebiti in conto verranno eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette Pag. 8 di 14 apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa farà parimenti prova tra le parti. L’estratto conto è un prospetto del conto corrente in cui le operazioni intervenute nel periodo preso in considerazione (per i rapporti con la nostra Banca ogni trimestre) sono riportate in ordine cronologico con l’indicazione delle somme e delle valute corrispondenti a ciascuna di esse. La Banca invia al Cliente l’estratto conto entro 30 giorni dalla data di chiusura trimestrale . Il Cliente entro sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare alla Banca per iscritto un reclamo specifico in ordine agli elementi indicati nell’estratto conto. In mancanza di reclamo entro detto termine l’estratto conto si intende approvato. Se tuttavia vi sono stati errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente e la Banca possono ottenerne la correzione entro dieci anni (che costituisce, ai sensi di legge, termine ordinario per la prescrizione dei diritti) dalla data di ricevimento dell’estratto conto (per il Cliente) o dalla data di spedizione (per la Banca). La Banca registra le operazioni sul conto secondo le disposizioni ricevute dal Cliente. Qualora il Correntista disponga operazioni con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, avendo aderito agli specifici contratti che lo consentono, gli addebiti e gli accediti sono eseguiti dalla Banca sulla base delle registrazioni effettuate in via automatica dall’apparecchiatura utilizzata (ad esempio tramite sportello Bancomat). Articolo 9 - Conto non movimentato 9.1 Laddove la legge non disponga altrimenti, qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, o corrispondente controvalore per i conti correnti in divisa, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l’estratto conto. 9.2 Al fine del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali ad esempio l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Articolo 10 - Conti in valuta estera 10.1 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume unicamente l’impegno a mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta o a scadenza) crediti verso banche nel paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni sulle banche medesime. Articolo 11 - Versamento in conto di assegni e bonifici sull’estero 11.1 In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza, di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi e (è) tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Pag. 9 di 14 11.2 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. 11.3 Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, il Correntista assume a suo carico l’onere dell’esatta indicazione del codice di conto in relazione al quale il bonifico è effettuato. E’ inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Correntista; a tal fine la Banca è tenuta a fornire al Correntista copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti. L’assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l’incasso. Nel caso in cui viene girato un titolo emesso da un Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l’autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma. Poiché nei pagamenti all’estero tramite bonifico da eseguirsi negli USA o in altri paesi esteri l’errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, e poiché viene data prevalenza nell’esecuzione delle disposizioni di pagamento al codice numerico del conto indicato, eventuali inconvenienti determinati da tale inesatta indicazione da parte del Correntista, sono a carico del Cliente . In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la Banca può addebitare al suo Correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso. Articolo 12 - Cointestazione del rapporto 12.1 Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei Cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. 12.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei Cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1. 12.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al terzo comma dell’art.1. Il conto può essere intestato a più persone. In mancanza di indicazioni gli intestatari debbono operare congiuntamente: gli ordini e gli assegni, cioè, debbono essere firmati da tutti. Con accordo espresso, gli intestatari possono operare disgiuntamente. In tal caso, la Banca che esegue gli ordini di un intestatario è liberata nei confronti di tutti gli altri e qualora il saldo si Pag. 10 di 14 chiudesse in passivo, la Banca può chiamare a rispondere per l’importo totale di quanto dovuto ciascun cointestatario (solidarietà), al quale spetta il diritto di rivalersi nei confronti degli altri. Nel caso di conto cointestato tutti i cointestatari devono nominare eventuali persone autorizzate a rappresentarli nei rapporti con la Banca, come pure possono, sempre congiuntamente, modificare le facoltà concesse. La revoca della rappresentanza può invece essere operata da uno solo degli intestatari. Articolo 13 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto 13.1 Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 13.2 Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi. La facoltà di disporre separatamente sul conto può essere sempre modificata o revocata con comunicazione scritta alla Banca da parte di tutti i cointestatari. Ogni intestatario, con facoltà ad operare disgiuntamente dagli altri, può richiedere l’estinzione del conto. In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. 13.3 Articolo 14 - Incapacità o decesso di uno dei cointestatari 14.1 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri Cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del Cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell’interdetto e l’inabilitato con l’assistenza del curatore. 14.2 Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i Cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace e dell’inabilitato con l’assistenza del curatore, quando da uno di essi gli sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. Nel caso di conto cointestato con facoltà di operare disgiuntamente, se uno dei cointestatari muore o diviene incapace di agire, l’altro, o gli eredi del cointestatario deceduto, possono continuare a disporre del conto, a meno che sia stata notificata alla Banca opposizione da parte di alcuno di essi. In tale circostanza, l’operatività sul conto è consentita con l’intervento di tutti gli interessati. Articolo 15 - Recesso, compensazione e pagamento assegni 15.1 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue: a) in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell’art. 7. Resta Pag. 11 di 14 salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, disposta ai sensi dell’art. 9 della Legge 15/12/1990 n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. b) in caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito e di incapienza del conto, il Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni, dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione alla data di efficacia del recesso, ancorché emessi prima di tale data; c) qualora la Banca, si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 5 comma 2, la Banca medesima non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. Nel caso in cui invece la Banca comunichi il recesso dall’apertura di credito, la compensazione si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione stessa. Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili. 15.2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla relativa convenzione di assegno da parte della Banca o del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento e gli assegni emessi con data successiva rispetto a quella in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è diventato efficace. Nel caso di recesso da parte della Banca dall’apertura di credito eventualmente concessa, il Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per il pagamento degli assegni, anche se emessi prima della data di efficacia del recesso, ma per i quali non sono ancora scaduti i termini di presentazione. Se la Banca si avvale della facoltà di operare la compensazione di legge, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni emessi o presentati successivamente all’avvenuta compensazione, qualora siano venuti meno i fondi, per effetto della compensazione stessa. Articolo 16 - Modifica delle condizioni 16.1 La Banca si riserva la facoltà di variare le presenti pattuizioni contrattuali al ricorrere di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Correntista, con preavviso di giorni 15 rispetto alla data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Correntista di recedere entro 15 giorni dalla ricezione di detta comunicazione. 16.2 La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai rapporti regolati in conto corrente, fermo restando che, in caso di variazioni sfavorevoli per il Correntista, dette modifiche gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 161, comma 2 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione il Correntista, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo Pag. 12 di 14 1/9/1993, n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La Banca ha la facoltà di modificare di sua iniziativa le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto di conto, nel rispetto della normativa posta a tutela del Cliente. Le pattuizioni contrattuali possono essere variate al ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso di quindici giorni rispetto alla data di decorrenza delle variazioni come comunicata, salva la facoltà del Cliente di recedere entro quindici giorni dalla ricezione della detta comunicazione. Per le variazioni economiche generalizzate sfavorevoli al Cliente, la Banca può comunicare la variazione a mezzo di appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale . Entro quindici giorni dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità, con applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le dette variazioni sono comunque comunicate individualmente al Cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche. Articolo 17 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio Reclami della Clientela 17.1 La Banca osserva, nei rapporti con i Correntisti, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni e le relative disposizioni di attuazione. 17.2 Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman Bancario, seguendo le modalità indicate nello specifico Foglio Informativo. Il Cliente può avanzare reclamo in ordine ai suoi rapporti con la Banca, indirizzando richiesta scritta all’Ufficio Reclami della Banca. Nel caso in cui la Banca non abbia dato riscontro alla richiesta entro sessanta giorni da ricevimento della stessa, ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all’Ombudsman che è un organismo collegiale appositamente costituito per la soluzione delle controversie non risolte in sede aziendale. Il Cliente, in presenza dei detti presupposti, può rivolgersi all’Ombudsman nel termine di un anno dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso ovvero dalla mancata attuazione del suo accoglimento e sempreché il reclamo riguardi questioni derivanti da operazioni e servizi non superiori a 10.000 euro se posti in essere a far data dal 1/1/2002. Per i periodi precedenti, i limiti sono i seguenti: dal 15 aprile 1993 il limite della competenza è di 5 milioni di lire, innalzato a 10 milioni di lire per le operazioni poste in essere dal 1° dicembre 1998. Il Regolamento dell’ufficio Reclami e dell’Ombudsman è disponibile presso tutte le filiali della Banca. Le controversie per le quali viene investito l’Ombudsman non devono essere già state portate all’esame dell’autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale. Articolo 18 - Revoca incarichi 18.1 Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. Articolo 19 - Esecuzione incarichi Pag. 13 di 14 19.1 In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nei singoli contratti conclusi con il Correntista, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario. Ove l’incarico debba eseguirsi su una piazza in cui non esistono filiali della Banca, quest’ultima è autorizzata ad incaricare dell’esecuzione un’altra Banca o un suo corrispondente, ai soli fini di dar corso ad incarichi impartiti dal Cliente (ad esempio per incasso titoli o pagamento titoli cambiari). 19.2 In assenza di particolari istruzioni del Correntista, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza professionale, tenendo comunque conto degli interessi del Correntista e della natura degli incarichi stessi. Articolo 20 - Spese ed oneri fiscali, legge applicabile 20.1 Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al presente rapporto e ad ogni altro regolati in conto corrente sono a carico del Correntista. 20.2 I rapporti di conto corrente sono regolati dalla legge italiana. Articolo 21 - Conti correnti a tasso vincolato 21.1 Per i conti correnti in euro o in divisa regolati a tasso vincolato, il periodo di vincolo, di volta in volta concordato è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Ove la Banca consenta, in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo, ciò comporterà l’applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta. 21.2 Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengano concordate nuove condizioni, verranno applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla Banca ai sensi dell’art. 16. Pag. 14 di 14