CONTRATTO CONTO CORRENTE CONSUMATORI
Il testo del nostro contratto di conto corrente è il frutto di un processo di progressive
semplificazioni, finalizzate ad offrire al Cliente – pur nell’ambito dei molti vincoli imposti dalle
leggi – la massima trasparenza e chiarezza di esposizione, ma anche e soprattutto un soddisfacente
equilibrio fra i diritti e gli obblighi della Banca e del Cliente.
A quest’ultimo proposito, in particolare, va ad esempio ricordato quando, sin dal 1996, in occasione
dell’emanazione della normativa sulle “clausole vessatorie”, abbiamo voluto differenziare, anche in
termini di offerta contrattuale, il servizio di conto corrente alla Clientela privata da quello destinato
alle Imprese, predisponendo un contratto specificamente rivolto ai Clienti consumatori. distinto dal
servizio di conto corrente rivolto alle imprese.
I nostri successivi interventi di adeguamento ci hanno poi consentito nell’anno 2000 di recepire i
principi generali della relazione con il Cliente espressi dal Protocollo d’Intesa siglato
dall’Associazione Bancaria Italiana con le principali Associazioni di Consumatori.
IL CONTRATTO SPIEGATO
NORME CHE REGOLANO I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA
Sottoscrivendo un contratto di “conto corrente bancario”, detto anche “conto corrente di
corrispondenza”, il Cliente [di qui in avanti chiamato anche Correntista] affida alla Banca
l’incarico di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere per suo conto pagamenti (ad esempio
il pagamento degli assegni emessi e delle bollette delle utenze domestiche, l’esecuzione di bonifici)
e riscossioni (ad esempio l’accredito di somme riferite a versamenti di denaro, a presentazione di
assegni, a concessione di credito).
Articolo 1 – Deposito firme e rappresentanza
1.1
Il Correntista è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a
rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle
facoltà loro accordate.
1.2
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce
da parte delle medesime, saranno opponibili alla Banca solo quando gli sia pervenuta la relativa
comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi alla Filiale presso la
quale è acceso il conto corrente e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere
e comunque non superiore a un giorno lavorativo dalla ricezione.
1.3
Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca
ne abbia avuto notizia.
Il Cliente può autorizzare altre persone a rappresentalo nei suoi rapporti con la Banca:
un’autorizzazione che può revocare in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla
Banca, mediante raccomandata o telegramma. La revoca è operante decorso il termine massimo di
un giorno lavorativo dalla ricezione da parte della Banca.
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Articolo 2 - Invio della corrispondenza
2.1
L’invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o
comunicazione della Banca saranno fatti al Correntista con pieno effetto all’indirizzo indicato
all’atto dell’apertura del conto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
Articolo 3 - Convenzione di assegno
3.1
Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca si effettuano, salvo diverso accordo,
mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla Banca contro rimborso del costo.
3.2
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di
richiesta. In caso di perdita o sottrazione di detti moduli il Correntista dovrà darne tempestiva
comunicazione scritta alla Banca.
3.3
Con la cessazione del rapporto di conto corrente i moduli non utilizzati devono essere
restituiti alla Banca.
3.4
In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di pagamento e/o di credito, in
conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a
detti prelievi o pagamenti. In tale ipotesi, qualora per effetto di detti prelievi o pagamenti le
disponibilità in conto fossero divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al
pagamento degli eventuali assegni che pervenissero, ancorché emessi in data anteriore a quella del
prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento la Banca abbia notizia
successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in
conto.
3.5
In caso di pluralità di conti, qualora la Banca venga tempestivamente avvisata per iscritto,
provvederà al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente utilizzando
fondi disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista presso la stessa dipendenza.
L’assegno bancario. E’ un titolo di credito pagabile “a vista”, cioè all’atto della presentazione
presso la Banca , ed è uno strumento con il quale il Cliente (il traente) , che ha somme disponibili
presso la Banca, può disporre dei fondi a favore proprio o di terze persone. I presupposti per il
pagamento con assegni sono dunque due: (1) l’esistenza di fondi disponibili sul conto del traente,
poiché l’assegno è un mezzo di pagamento e non uno strumento per concedere credito; (2)
l’espresso accordo con la Banca, denominato convenzione di assegno. L’assegno bancario si
presenta come un modulo già stampato che la Banca consegna al Correntista, raccolto in libretti
o carnet (solitamente di 10 assegni). Il Cliente, al momento del rilascio del libretto deve dichiarare
di non essere interdetto all’emissione di assegni.
I dati dell’assegno bancario. I principali requisiti di forma dell’assegno bancario, già stampati sul
modulo, sono: la denominazione di assegno bancario, l’ordine incondizionato di pagare una
somma determinata, il nome della Banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che
effettuerà il pagamento (trattaria). Gli altri dati che devono essere indicati da chi emette l’assegno
sono: la data e il luogo di emissione (cioè il luogo ove l’assegno è dato in pagamento); l’importo
in cifre e in lettere (la somma per la quale l’assegno è emesso); il nome del titolare del credito
(beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titolo ad emettere l’assegno
(traente).Per incassi diretti il beneficiario è lo stesso Correntista.
Emissione. Attraverso l’emissione dell’assegno, il Correntista (traente) incarica la sua Banca
(trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se
l’importo supera i 12.500 euro, l’assegno -secondo quanto previsto dalla normativa in materia di
antiriciclaggio (L. 197/91)- deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione “non
trasferibile”, che consente l’incasso esclusivamente al beneficiario.
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Presentazione. E’ il momento in cui il beneficiario presenta l’assegno allo sportello bancario su
cui è tratto, chiedendone il pagamento.
Autorizzazione a emettere assegni. L’autorizzazione ad emettere assegni può venire meno - per
recesso della Banca o del Correntista dalla convenzione d’assegno o più in generale dal conto
corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in
cui è presentato per il pagamento e non venga “regolarizzato” nei successivi 60 giorni. In
quest’ultimo caso il Correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), istituita
con decreto legislativo n. 507/1999. Da questo momento il Cliente è interdetto all’emissione di
assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale può
rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione.
Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione.
Custodia dei moduli di assegno. Il Cliente deve custodire con la massima cura i moduli di assegno,
al fine di evitare i rischi di illecito utilizzo a seguito di perdita o sottrazione degli stessi. Ove
dovesse verificarsi il caso, è importante che il Cliente provveda con tempestività a inviare alla
Banca comunicazione scritta di smarrimento o sottrazione dei moduli di assegni, nonché copia
della denuncia di sottrazione o smarrimento presentata all’Autorità di Polizia, al fine di consentire
alla Banca di bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti.
L’assegno circolare. Diversamente dall’assegno bancario, l’assegno circolare viene emesso dalla
Banca (emittente) a favore di un soggetto determinato per somme già messe a disposizione dal
richiedente presso la Banca.
La girata. E’ la firma posta sul retro dell’assegno - bancario o circolare - con la quale il
beneficiario ne trasferisce ad altri (il giratario) la titolarità. Nel caso invece in cui sul titolo sia
riportata la clausola “non trasferibile” l’assegno è pagabile solo al beneficiario.
La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della
persona a favore della quale gira l’assegno, oppure “in bianco” quando il beneficiario appone
solo la sua firma: in quest’ultimo caso l’assegno è pagabile solo al beneficiario.
Prelievi con carte di prelevamento e/o di credito. I prelievi o i pagamenti effettuati con le carte
Bancomat/PagoBancomat o con le carte di credito, utilizzando le apposite apparecchiature
elettroniche, vengono eseguiti con priorità dalla Banca, in quanto la disposizione di prelievo e/o di
pagamento effettuata con tali modalità è irrevocabile. Ciò comporta che, qualora a seguito di dette
operazioni, la disponibilità sul conto fosse divenuta insufficiente, la Banca non pagherà gli
eventuali assegni del Correntista che pervenissero successivamente, anche se emessi in data
anteriore alle disposizioni di prelievo e/o di pagamento effettuati con la carta di debito e/o di
credito.
Pluralità di conti. Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti presso la stessa Filiale, se
viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è disponibilità, la Banca può
provvedere al pagamento utilizzando disponibilità sugli altri conti, ma solo nel caso in cui il
Correntista le dia tempestive istruzioni in tal senso.
Articolo 4 - Bonifici e Versamenti in conto di assegni Bancari, circolari e valori diversi.
4.1
Salvo espressa istruzione contraria resta convenuto che tutti i bonifici e le rimesse, disposti
da terzi a favore di tutti i Correntisti cointestatari o di taluno di essi, gli saranno accreditati in conto
corrente.
4.2
I versamenti in conto di assegni e valori diversi sono soggetti alle seguenti pattuizioni:
a)
l’importo degli assegni Bancari e circolari tratti su Banche operanti in Italia o emessi da
Banche operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è
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disponibile appena decorsi i termini indicati nell’allegato alla presente. La Banca potrà
prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli scioperi di
personale - verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non
Bancari. Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche mediante
comunicazioni impersonali.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi
senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita
al capoverso precedente.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in
parte, tale importo prima che siano decorsi i termini sopra indicati, ed ancorché sull’importo
sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe
concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la Banca si riserva il diritto di
addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso
di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod. civ.,
nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
b)
l’importo degli assegni diversi da quelli indicati alla precedente lettera a) (vaglia ed altri
titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di
verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la
verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la filiale
accreditante.
La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi
senza conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare, in tutto o in parte, tale
importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la
decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il
futuro.
La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli
accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche nel caso in cui abbia
consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato
incasso, la Banca si riserva tutti i diritti e azioni, compresi quelli di cui all’art. 1829 cod.
civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Bonifico. E’ un ordine di pagamento con il quale il Correntista dà istruzioni alla Banca di pagare,
addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate
bancarie.
Rimessa. Trasferimenti di valori da un Correntista ad un altro operati da Banca a Banca o da
filiale a filiale della stessa Banca.
Valuta. Indica il giorno dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini
della valuta sono stabiliti nel contratto.
Salvo buon fine (s.b.f) . Si tratta di clausola secondo la quale il Correntista, che affida alla
Banca l’incarico di incassare un assegno o altro titolo, versandone l’importo in conto, acquista la
disponibilità della somma solo dopo che siano trascorsi i tempi necessari per la verifica che il
titolo versato sia stato effettivamente pagato. Per alcune categorie di assegni di maggior utilizzo
(ad esempio gli assegni bancari e circolari in euro) sono previsti limiti temporali per la certezza
dell’accredito salvo buon fine degli assegni, al fine di stabilire, nell’interesse del Cliente, un
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termine predeterminato, decorso il quale deve intendersi verificato il “buon fine” dell’assegno
versato, e il relativo importo diventa quindi disponibile per il Cliente. Di conseguenza, decorso tale
termine senza che sia stato effettuato l’addebito in conto dell’importo dell’assegno versato,
l’accredito diventa certo. I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si
verifichino cause di forza maggiore o caso fortuito, ivi compreso lo sciopero del proprio personale,
che ne impediscano il rispetto. In ogni caso, la Banca trattaria (o emittente, in caso di assegno
circolare), che risulta avere indebitamente pagato gli assegni bancari presentati all’incasso,
mantiene il proprio diritto, ove ne ricorrono i presupposti, di agire nei confronti del presentatore
dell’assegno per il recupero del relativo importo.
I limiti temporali per la certezza dell’accredito sbf , indicati in contratto, sono i seguenti:
Versamento di assegni circolari denominati in euro
- emessi dalla Banca
3 giorni
- emessi da altre aziende di credito
8 giorni
Versamento di assegni Bancari denominati in euro
- tratti su Filiali della Banca
stessa filiale
1 giorno
altre Filiali coesistenti su piazza
4 giorni
Filiali fuori piazza
6 giorni
- tratti su altre aziende di credito
8 giorni
- assegni in euro di conto estero
17 giorni.
Disponibilità prima dello scadere dei termini. La Banca può, volta per volta, consentire al
Correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. In ogni caso la Banca,
prima che sia decorso il termine della verifica della certezza dell’accredito, per gli assegni non
pagati da chi li aveva emessi può addebitare l’importo precedentemente accreditato sul conto del
Cliente. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la Banca che ha consentito al Cliente di
utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del Cliente,
anche nei confronti del debitore che non ha pagato.
Articolo 5 - Diritto di garanzia - Compensazione
5.1
La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o futuro, anche
se non liquido od esigibile ed anche se cambiario, riveniente da incarichi ricevuti dal Correntista, è
investito dei privilegi di legge ed ha altresì diritto di ritenzione ai sensi di legge sui titoli o valori di
pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o
pervengano ad essa successivamente, fino a concorrenza del credito riveniente dall’esecuzione di
detti incarichi.
5.2
Quando esistono tra la Banca e il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o
natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre filiali italiane o estere ha luogo in ogni
caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
5.3
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi dei diritti suddetti sino a
concorrenza dell’intero credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di conti e di
rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
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Diritto di ritenzione. E’ il diritto del creditore di trattenere la cosa finché il credito non sia stato
soddisfatto.
Diritto di privilegio. E’ il diritto di preferenza accordato dalla legge al soddisfacimento di un
determinato credito nei rapporti tra più creditori di uno stesso debitore.
Diritto di garanzia. A garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, derivante da incarichi da
lui ricevuti, la Banca ha il diritto di ritenzione e privilegio su titoli e valori del Correntista, sui
quali pertanto può soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori, fino alla concorrenza di
detti crediti . Se il conto è cointestato, la Banca può far valere detti diritti sino all’ammontare del
saldo risultante a credito del conto corrente, anche in relazione a conti intestati ad uno solo dei
cointestatari.
Compensazione legale. Le voci di debito reciproco tra Banca e Cliente si estinguono, ai sensi di
legge (art. 1243 C.C.), al momento della compensazione, sino a concorrenza dell’ammontare
comune, purché siano entrambi ugualmente “omogenei, liquidi ed esigibili”.
Articolo 6 - Apertura di credito
6.1
Le aperture di credito eventualmente dalle parti perfezionate sono soggette alle seguenti
pattuizioni:
a)
il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con
successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità;
b)
se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla
scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni
altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca;
c)
nell’apertura di credito a tempo indeterminato la Banca potrà recedere dal contratto ai sensi
dell’art.1845 cod. civ. con preavviso di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata o telegramma,
con l’obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto
preavviso. Qualora sussista giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al
recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell’ammontare dell’apertura di credito o alla
sospensione dell’utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista a mezzo lettera
raccomandata o telegramma.
Nell’apertura di credito a tempo determinato la Banca, ha la facoltà, prima della scadenza del
termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l’ammontare dell’apertura di credito, o
sospenderne l’utilizzo, qualora sussista giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista,
a mezzo lettera raccomandata o telegramma.
Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell’ipotesi di recesso dall’apertura di credito
per giustificato motivo e per giusta causa, sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata o
telegramma, un preavviso non inferiore a dieci giorni, a decorrere dalla ricezione di detta
comunicazione.
In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dall’apertura di
credito con effetto di chiusura dell’operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto.
d)
il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha, in ogni caso, l’effetto di sospendere
immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
e)
le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza
convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell’apertura di credito
neppure per l’importo delle disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre il limite
dell’apertura di credito non comporta l’aumento di tale limite;
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f)
le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto
qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, ove non diversamente pattuito.
Apertura di credito. L’apertura di credito è un contratto con il quale la Banca pone a disposizione
del Cliente una determinata somma, a condizioni prestabilite, che il Cliente può utilizzare per un
periodo di tempo, determinato o indeterminato, concordato con la Banca. Il credito concesso può
essere utilizzato dal Cliente in una sola volta o con prelevamenti parziali, ripristinando la
disponibilità con versamenti: l’essenziale è che il saldo a debito del Cliente risulti sempre entro i
limiti dell’affidamento concesso. La Banca può richiedere al Cliente che l’apertura di credito sia
assistita da particolari garanzie prestate dal Cliente o da terzi.
Recesso dal contratto di apertura di credito. In linea con le disposizioni legislative in materia di
contratti con i consumatori, alla Banca è consentito il recesso dall’apertura di credito a tempo
indeterminato, ovvero di ridurne l’ammontare o sospenderne l’utilizzo, dando al Cliente un
preavviso di quindici giorni. Tuttavia, in presenza di un giustificato motivo che non consenta il
proseguimento del rapporto, alla Banca è consentito il recesso (o la sospensione dell’utilizzo o la
riduzione dell’ammontare) senza necessità di preavviso. In entrambi i casi viene data pronta
comunicazione al Cliente con lettera raccomandata o telegramma. Se l’apertura di credito è a
tempo determinato il recesso (o la sospensione dell’utilizzo o la riduzione dell’ammontare) è
possibile, prima della scadenza del termine e senza preavviso, solo in caso di giusta causa, con
analoga comunicazione al Cliente.
Il Cliente ha la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto.
In tutti i casi di recesso, sia esso operato dalla Banca o dal Cliente, il Cliente è tenuto al
pagamento di tutto quanto dovuto per capitale, interessi e spese. Nel caso di recesso per giusta
causa o giustificato motivo, il termine di pagamento è di dieci giorni, a decorrere dalla ricezione
della comunicazione della Banca.
Articolo 7 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi - recesso dal contratto
7.1
I rapporti di dare ed avere relativi ai conti creditori e debitori vengono chiusi contabilmente
con identica periodicità trimestrale a fine marzo, giugno, settembre e dicembre, portando in conto,
con valuta data di regolamento, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute
fiscali di legge.
7.2
Il saldo periodico così determinato a seguito di ogni chiusura produce interessi secondo le
medesime modalità.
7.3
Gli interessi sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella
misura pattuita nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo
16.2.
7.4
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data
di emissione, salvo il caso di postdatazione nel quale l’addebito viene fatto con valuta data di
pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o di negoziazione, se l’incasso avviene tramite
altra Azienda di Credito.
7.5
Salvo diverso accordo – fermo restando quanto disposto nell’articolo precedente per
l’ipotesi di apertura di credito o di sovvenzione nonché ferma, in ogni caso, la facoltà della Banca di
recedere, senza necessità di preavviso, per giustificato motivo, dandone pronta comunicazione al
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Correntista – ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l’immediato pagamento di
tutto quanto sia comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di
giorni 10, dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
7.6
Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura
pattuita nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione di cui al successivo articolo 16.2, su
questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
7.7
Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in particolare quelle dipendenti da
eventuali concessioni di fido, si intendono assunte in via solidale ed indivisibile anche per i suoi
aventi causa a qualsiasi titolo.
Al fine di consentire la liquidazione degli interessi a credito e a debito del Correntista e cioè degli
interessi conteggiati rispettivamente a favore e a carico del Cliente, il conto viene contabilmente
chiuso alla fine di ciascun trimestre solare. In tale sede vengono altresì regolate le spese e gli
oneri relativi al periodo considerato. La chiusura contabile non comporta ovviamente lo
scioglimento del contratto di conto, che prosegue alle stesse condizioni, portando a nuovo, per il
trimestre successivo, il saldo così determinato. La modalità e i criteri sopra indicati sono
espressamente consentiti nelle operazioni bancarie di conto corrente dalla Delibera CICR del
9/2/2000, che prevede che l’addebito e l’accredito degli interessi sul conto corrente avvengano
sulla base della stessa periodicità, con applicazione dei tassi contrattualmente previsti nell’ambito
di ogni singolo conto corrente. Il saldo periodico del conto determinatosi ad ogni chiusura
contabile produce interessi secondo le medesime modalità.
Diversamente, nel caso di chiusura definitiva del conto, gli interessi che maturano sul saldo, non
producono a loro volta interessi.
Sia la Banca che il Correntista possono recedere, in qualunque momento, dal contratto di conto
corrente e dalla convezione di assegno, di norma con un preavviso di 10 giorni, con conseguente
pagamento di quanto dovuto. Resta salva la facoltà della Banca di recedere, senza necessità di
preavviso, in presenza di un giustificato motivo, dandone pronta comunicazione scritta al Cliente.
Articolo 8 - Approvazione dell’estratto conto
8.1
L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà effettuato dalla Banca entro il termine di
30 giorni dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art. 1713 del cod.
civ.
8.2
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla
Banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal
Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze
del conto.
8.3
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il
Correntista può proporre l’impugnazione entro il termine di prescrizione ordinaria dalla data di
ricevimento dell’estratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio
dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti
accreditamenti.
8.4
Nel caso di operazioni disposte dal Correntista con l’utilizzo di strumenti elettronici,
secondo le norme che regolano i corrispondenti servizi cui il Correntista abbia aderito, gli addebiti
in conto verranno eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni effettuate in via automatica dalle
apparecchiature elettroniche medesime in conseguenza di dette istruzioni. Ove dette
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apparecchiature rilascino una comunicazione scritta all’atto dell’operazione, essa farà parimenti
prova tra le parti.
L’estratto conto è un prospetto del conto corrente in cui le operazioni intervenute nel periodo
preso in considerazione (per i rapporti con la nostra Banca ogni trimestre) sono riportate in ordine
cronologico con l’indicazione delle somme e delle valute corrispondenti a ciascuna di esse. La
Banca invia al Cliente l’estratto conto entro 30 giorni dalla data di chiusura trimestrale . Il Cliente
entro sessanta giorni dal ricevimento può inoltrare alla Banca per iscritto un reclamo specifico in
ordine agli elementi indicati nell’estratto conto. In mancanza di reclamo entro detto termine
l’estratto conto si intende approvato.
Se tuttavia vi sono stati errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il
Cliente e la Banca possono ottenerne la correzione entro dieci anni (che costituisce, ai sensi di
legge, termine ordinario per la prescrizione dei diritti) dalla data di ricevimento dell’estratto
conto (per il Cliente) o dalla data di spedizione (per la Banca).
La Banca registra le operazioni sul conto secondo le disposizioni ricevute dal Cliente. Qualora il
Correntista disponga operazioni con l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, avendo aderito
agli specifici contratti che lo consentono, gli addebiti e gli accediti sono eseguiti dalla Banca sulla
base delle registrazioni effettuate in via automatica dall’apparecchiatura utilizzata (ad esempio
tramite sportello Bancomat).
Articolo 9 - Conto non movimentato
9.1
Laddove la legge non disponga altrimenti, qualora il conto non abbia avuto movimenti da
oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, o corrispondente
controvalore per i conti correnti in divisa, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli
interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l’estratto conto.
9.2
Al fine del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso
dell’anno ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d’iniziativa (quali ad esempio l’accredito
di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Articolo 10 - Conti in valuta estera
10.1 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di cambio a consegna la Banca si assume
unicamente l’impegno a mettere a disposizione del Correntista (a di lui richiesta o a scadenza)
crediti verso banche nel paese dove la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca, assegni
sulle banche medesime.
Articolo 11 - Versamento in conto di assegni e bonifici sull’estero
11.1 In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai
cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al
pagamento venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la
completezza, di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti
Paesi e (è) tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che
alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.
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11.2 Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i
documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di
credito.
11.3 Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui
le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla
denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, il Correntista assume a suo carico l’onere
dell’esatta indicazione del codice di conto in relazione al quale il bonifico è effettuato. E’ inoltre
facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in
relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata
esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del Correntista; a tal
fine la Banca è tenuta a fornire al Correntista copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle
banche corrispondenti.
L’assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al
possessore che li presenta per l’incasso. Nel caso in cui viene girato un titolo emesso da un
Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi,
impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al
pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l’autenticità e la
completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca
estera che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la
somma.
Poiché nei pagamenti all’estero tramite bonifico da eseguirsi negli USA o in altri paesi esteri
l’errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del
beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, e poiché viene data prevalenza
nell’esecuzione delle disposizioni di pagamento al codice numerico del conto indicato, eventuali
inconvenienti determinati da tale inesatta indicazione da parte del Correntista, sono a carico del
Cliente . In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente
da una corrispondente estera, la Banca può addebitare al suo Correntista gli importi richiesti
fornendo copia della richiesta di rimborso.
Articolo 12 - Cointestazione del rapporto
12.1 Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli
estratti conto, in mancanza di speciali accordi, possono essere fatti dalla Banca ad uno solo dei
Cointestatari all’ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti
anche nei confronti degli altri.
12.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da
tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei Cointestatari,
mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti
delle revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma dell’art. 1.
12.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative
soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si applica quanto disposto al terzo comma dell’art.1.
Il conto può essere intestato a più persone. In mancanza di indicazioni gli intestatari debbono
operare congiuntamente: gli ordini e gli assegni, cioè, debbono essere firmati da tutti.
Con accordo espresso, gli intestatari possono operare disgiuntamente. In tal caso, la Banca che
esegue gli ordini di un intestatario è liberata nei confronti di tutti gli altri e qualora il saldo si
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chiudesse in passivo, la Banca può chiamare a rispondere per l’importo totale di quanto dovuto
ciascun cointestatario (solidarietà), al quale spetta il diritto di rivalersi nei confronti degli altri.
Nel caso di conto cointestato tutti i cointestatari devono nominare eventuali persone autorizzate a
rappresentarli nei rapporti con la Banca, come pure possono, sempre congiuntamente, modificare
le facoltà concesse. La revoca della rappresentanza può invece essere operata da uno solo degli
intestatari.
Articolo 13 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
13.1 Quando il conto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere
operazioni anche separatamente, le disposizioni sul conto stesso potranno essere effettuate da
ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri
cointestatari.
13.2 Tale facoltà di disposizione separata sul conto potrà essere modificata o revocata solo su
conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto
può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi.
La facoltà di disporre separatamente sul conto può essere sempre modificata o revocata con
comunicazione scritta alla Banca da parte di tutti i cointestatari. Ogni intestatario, con facoltà ad
operare disgiuntamente dagli altri, può richiedere l’estinzione del conto.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul
conto stesso, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della
Banca tutti i cointestatari in solido fra loro.
13.3
Articolo 14 - Incapacità o decesso di uno dei cointestatari
14.1 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto di
cui all’articolo precedente, ciascuno degli altri Cointestatari conserva il diritto di disporre
separatamente sul conto. Analogamente lo conservano gli eredi del Cointestatario, che saranno però
tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell’interdetto e l’inabilitato con
l’assistenza del curatore.
14.2 Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i
Cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace e dell’inabilitato con
l’assistenza del curatore, quando da uno di essi gli sia stata notificata opposizione anche solo con
lettera raccomandata.
Nel caso di conto cointestato con facoltà di operare disgiuntamente, se uno dei cointestatari muore
o diviene incapace di agire, l’altro, o gli eredi del cointestatario deceduto, possono continuare a
disporre del conto, a meno che sia stata notificata alla Banca opposizione da parte di alcuno di
essi. In tale circostanza, l’operatività sul conto è consentita con l’intervento di tutti gli interessati.
Articolo 15 - Recesso, compensazione e pagamento assegni
15.1 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà
di disposizione, è regolato come segue:
a)
in caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o
dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data
posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma del quinto comma dell’art. 7. Resta
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salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni, disposta ai sensi
dell’art. 9 della Legge 15/12/1990 n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
b)
in caso di recesso, da parte della Banca, dall’apertura di credito e di incapienza del conto, il
Correntista è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni, dei
quali non sia ancora decorso il termine di presentazione alla data di efficacia del recesso, ancorché
emessi prima di tale data;
c)
qualora la Banca, si avvalga della compensazione di legge di cui all’art. 5 comma 2, la
Banca medesima non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa,
nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.
Nel caso in cui invece la Banca comunichi il recesso dall’apertura di credito, la compensazione si
intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del
Correntista, il quale è tenuto a costituire indilatamente i fondi necessari anche per il pagamento
degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali non sia
spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione
si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi sia venuta meno per
effetto della compensazione stessa.
Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui si verifichi la compensazione di legge
tra crediti liquidi ed esigibili.
15.2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più
persone.
In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla relativa convenzione di assegno da parte
della Banca o del Cliente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento e gli assegni
emessi con data successiva rispetto a quella in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è
diventato efficace.
Nel caso di recesso da parte della Banca dall’apertura di credito eventualmente concessa, il
Correntista è tenuto a costituire senza ritardo i fondi necessari per il pagamento degli assegni,
anche se emessi prima della data di efficacia del recesso, ma per i quali non sono ancora scaduti i
termini di presentazione.
Se la Banca si avvale della facoltà di operare la compensazione di legge, la Banca non è tenuta a
pagare gli assegni emessi o presentati successivamente all’avvenuta compensazione, qualora
siano venuti meno i fondi, per effetto della compensazione stessa.
Articolo 16 - Modifica delle condizioni
16.1 La Banca si riserva la facoltà di variare le presenti pattuizioni contrattuali al ricorrere di un
giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante
lettera semplice all’ultimo indirizzo indicato dal Correntista, con preavviso di giorni 15 rispetto alla
data di decorrenza comunicata, ferma la facoltà del Correntista di recedere entro 15 giorni dalla
ricezione di detta comunicazione.
16.2 La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai
rapporti regolati in conto corrente, fermo restando che, in caso di variazioni sfavorevoli per il
Correntista, dette modifiche gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche
impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 118 e 161, comma 2 del Decreto
Legislativo 1/9/1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione il Correntista, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo
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1/9/1993, n. 385, ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di
liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
La Banca ha la facoltà di modificare di sua iniziativa le condizioni contrattuali ed economiche del
rapporto di conto, nel rispetto della normativa posta a tutela del Cliente.
Le pattuizioni contrattuali possono essere variate al ricorrere di un giustificato motivo, dandone
comunicazione al Cliente con preavviso di quindici giorni rispetto alla data di decorrenza delle
variazioni come comunicata, salva la facoltà del Cliente di recedere entro quindici giorni dalla
ricezione della detta comunicazione.
Per le variazioni economiche generalizzate sfavorevoli al Cliente, la Banca può comunicare la
variazione a mezzo di appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale . Entro quindici giorni
dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità, con applicazione
delle condizioni precedentemente praticate. Le dette variazioni sono comunque comunicate
individualmente al Cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche.
Articolo 17 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni e Ufficio Reclami della Clientela
17.1 La Banca osserva, nei rapporti con i Correntisti, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo
1/9/1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni e le relative disposizioni di
attuazione.
17.2 Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può
rivolgersi all’Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman
Bancario, seguendo le modalità indicate nello specifico Foglio Informativo.
Il Cliente può avanzare reclamo in ordine ai suoi rapporti con la Banca, indirizzando richiesta
scritta all’Ufficio Reclami della Banca. Nel caso in cui la Banca non abbia dato riscontro alla
richiesta entro sessanta giorni da ricevimento della stessa, ovvero la risposta non sia stata in tutto
o in parte favorevole al Cliente o non sia stata data attuazione all’accoglimento del reclamo, il
Cliente può rivolgersi all’Ombudsman che è un organismo collegiale appositamente costituito per
la soluzione delle controversie non risolte in sede aziendale. Il Cliente, in presenza dei detti
presupposti, può rivolgersi all’Ombudsman nel termine di un anno dalla presentazione del
reclamo rimasto inevaso ovvero dalla mancata attuazione del suo accoglimento e sempreché il
reclamo riguardi questioni derivanti da operazioni e servizi non superiori a 10.000 euro se posti
in essere a far data dal 1/1/2002. Per i periodi precedenti, i limiti sono i seguenti: dal 15 aprile
1993 il limite della competenza è di 5 milioni di lire, innalzato a 10 milioni di lire per le
operazioni poste in essere dal 1° dicembre 1998.
Il Regolamento dell’ufficio Reclami e dell’Ombudsman è disponibile presso tutte le filiali della
Banca.
Le controversie per le quali viene investito l’Ombudsman non devono essere già state portate
all’esame dell’autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale.
Articolo 18 - Revoca incarichi
18.1 Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell’art. 1373 cod. civ. gli eventuali incarichi
conferiti alla Banca finché gli stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente
con le modalità dell’esecuzione medesima.
Articolo 19 - Esecuzione incarichi
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19.1 In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nei singoli contratti
conclusi con il Correntista, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’art. 1856 cod. civ., è
comunque autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1717 cod. civ. a farsi sostituire
nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non Bancario.
Ove l’incarico debba eseguirsi su una piazza in cui non esistono filiali della Banca, quest’ultima
è autorizzata ad incaricare dell’esecuzione un’altra Banca o un suo corrispondente, ai soli fini di
dar corso ad incarichi impartiti dal Cliente (ad esempio per incasso titoli o pagamento titoli
cambiari).
19.2 In assenza di particolari istruzioni del Correntista, la Banca determina le modalità di
esecuzione degli incarichi con diligenza professionale, tenendo comunque conto degli interessi del
Correntista e della natura degli incarichi stessi.
Articolo 20 - Spese ed oneri fiscali, legge applicabile
20.1 Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti al presente rapporto e ad ogni altro regolati
in conto corrente sono a carico del Correntista.
20.2
I rapporti di conto corrente sono regolati dalla legge italiana.
Articolo 21 - Conti correnti a tasso vincolato
21.1 Per i conti correnti in euro o in divisa regolati a tasso vincolato, il periodo di vincolo, di
volta in volta concordato è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Ove la Banca consenta,
in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo,
ciò comporterà l’applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta.
21.2 Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengano concordate nuove condizioni, verranno
applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla
Banca ai sensi dell’art. 16.
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CONTRATTO CONTO CORRENTE CONSUMATORI Il