PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2008
Normativa A.T.P. e controlli su strada
A cura del Centro Prove Autoveicoli
CATANIA
RELATORI:
Direttore Tecnico Salvatore Distefano
Ing. Direttore Roberto Barbagallo
COMUNE DI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Obiettivi del progetto
• Rafforzamento della professionalità
• Correlazione con normativa
• Controlli su strada
Organizzazione delle unità didattiche
1,5 ore
1.
2.
3.
4.
Definizione di A.T.P. e normativa di riferimento
Competenze del Centro Prove Autoveicoli
Storia della refrigerazione
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in
Regime di Temperatura Controllata
5.
6.
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. (omologazione e collaudo)
Documentazione per il trasporto A.T.P. (Coibentato, isotermico
nazionale ed internazionale)
Validità della documentazione A.T.P. (durata e rinnovo)
1° modulo
1,5 ore
7.
8.
1,5 ore
9.
2° modulo
Classificazione delle sostanze e materie destinate al trasporto in
A.T.P.
Trasporto di medicinali
10.
11.
Norme igienico-sanitarie - Autorizzazione sanitaria
Igiene dei prodotti alimentari. Sistema di autocontrollo (Direttiva
43/93/CEE)
1 ore
12.
13.
14.
Dispositivi di rilevamento delle temperature e normativa rilevante
Cronotachigrafo
Dispositivi vari (strisce riflettenti, giubbotto, ecc..)
2 ora
15.
16.
Controlli su strada e sanzioni
Disposizioni varie inerenti la circolazione
1,5 ore
3° modulo
Modulo 1
Capitolo 1
Definizione di A.T.P. e
Normativa di riferimento
L‘ A.T.P. è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi
refrigerati a temperatura controllata di alimenti
deperibili destinati all'alimentazione umana.
A.T.P. = Accord Transport Perissable
Abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle
derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per
questi trasporti".
1/3
Modulo 1
Definizione di A.T.P. e
Normativa di riferimento
Capitolo 1
La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel
1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole
nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi
refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura
controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori.
Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984 viene
assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo
tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., l'aspetto igienico sanitario rimane
di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L..
La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in
regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono
essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in
sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n°327/1980
e D.M. 12.10.81)
2/3
Modulo 1
Definizione di A.T.P. e
Normativa di riferimento
Capitolo 1
• L’A.T.P. (Accord Transports Perissable) è un accordo
internazionale siglato a Ginevra il1 Settembre 1970
redatto della Commissione Economica per l’Europa delle
Nazioni Unite (ECEE/ONU); tale accordo è entrato in
vigore il 21 Novembre 1976 a seguito di ratifica dei primi
cinque Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna e
Unione Svizzera).
• Con la legge n. 264 del 2 Maggio 1977, il Parlamento
italiano ha ratificato e reso esecutivo l’A.T.P. varandone
il regolamento d'applicazione con DPR 29 Maggio 1979
n. 404.
3/3
Modulo 1
Competenze C.P.A.
Capitolo 2
Centro Prova Autoveicoli di Catania
svolgono di norma i seguenti compiti:
DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 2005, n. 321 Art. 9, comma 7 (S.O.G.U. n. 56 dell'8.3.2006)
•
•
•
Attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed unità tecniche indipendenti: prove tecniche e procedure
per l’omologazione e l’approvazione dei veicoli a motore, dei rimorchi,
delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi,
componenti ed unità tecniche indipendenti; omologazione delle
attrezzature tecniche necessarie per l’effettuazione delle revisioni; prove
tecniche per l’omologazione od approvazione di singoli dispositivi dei
veicoli (dispositivi luminosi, catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi
acustici, vetri, silenziatori, ganci di traino,ecc.);
omologazione ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature
isotermiche per il trasporto su strada di merci deperibili; omologazione e
approvazione di attrezzature a pressione trasportabili (contenitori e
cisterne) e di imballaggi per il trasporto di merci pericolose
Funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico:
vigilanza sull’attività degli“esperti A.T.P.” e delle “stazioni di controllo”
relativamente alle prove e certificazioni delle furgonature ed ai gruppi
refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci
deperibili
1/7
Modulo 1
Competenze C.P.A.
Capitolo 2
Centro Prova Autoveicoli di Catania
• Espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285: verifiche e controlli sul
circolante in collaborazione con gli organi di polizia su veicoli
nazionali ed internazionali
• - Attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in
circolazione: prove iniziali e straordinarie su veicoli allestiti con
cisterne per il trasporto di merci pericolose; prove periodiche di
isotermia delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti
montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci
deperibili
•
•
- Consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche
Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle
materie di competenza
- Attività di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta
ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di
trasporti terrestri; supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata
alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e
sperimentazione su dispositivi
2/7
3/7
Modulo 1
Competenze C.P.A.
Capitolo 2
Dislocazione ed elenco dei Centri Prove Autoveicoli autorizzati dal Ministero dei Trasporti
4/7
Modulo 1
Competenze C.P.A.
Capitolo 2
Torino
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Centro Prova Autoveicoli di Torino
Strada Cebrosa, 27 - 10036 Settimo Torinese (TO) - tel.011.8953992
Milano
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre
Centro Prova Autoveicoli di MIlano
Via Marco Ulpio Traiano, 40 - 20149 Milano - tel.02.3271246
CERTIFICATION OF SAFETY INSTITUTE SPA
Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - tel. 02.383301
5/7
Verona
Padova
Modulo 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Centro Prova Autoveicoli di Verona
S. Genovese, 1/P - 37135 Verona - tel. 045.8550541
Capitolo 2
C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO PER LA TECNICA DEL FREDDO
Corso Stati Uniti, 4 - 35020 Padova - tel. 049.761299
Forlì
Udine
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Centro Prova Autoveicoli di Verona - sede di Codroipo
Via Beano - 33033 Codropio (UD) - tel. 0432.905616
Pesaro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della
Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di
Pescara Via Fonte Vecchia, 3 - 65010 Villa Raspa di Spoltore
(PE) - tel. 0854.155953
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Centro Prova Autoveicoli di Bologna - sede di Forlì Cesena
Piazzale G. Agnelli, 100 - 47020 Pievesestina (FO) tel. 0547.313112
Roma
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi
Via di Settebagni, 333 - 00138 Roma - tel. 06872881
ISTITUTO SOERIMENTALE R.F.I.
Piazza Ippolito Nievo, 4 - 00153 Roma - tel. 06.5816280
6/7
Modulo 1
Competenze C.P.A.
Capitolo 2
Napoli
Cagliari
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi - sede di
Cagliari
S.S. 554 km 1.600 - 09100 Cagliari - tel. 070.240195
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto
Terrestre
Centro Prove Autoveicoli di Napoli
Contrada Silicelle - 80021 Afragola (NA) - tel. 081.8524806
Bari
Catania
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi
Informativi e Statistici
Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza
del Trasporto Terrestre
Centro Prove Autoveicoli di Bari
Strada Prov. Modugno - Palese - Zona Ind. - 70123 Bari tel. 080.5383601
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e
Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza
del Trasporto Terrestre Centro Prove Autoveicoli di Catania Strada
Statale 114 Primosole, 33 - 95121 Catania - tel. 095.592547
7/7
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
L'uso di ghiaccio naturale o prodotto, per la refrigerazione era molto
diffuso fino poco prima della I^ guerra mondiale, quando i frigoriferi
meccanici o elettrici sono diventati disponibili.
Il ghiaccio deve la relativa efficacia come refrigerante al fatto che ha una
temperatura costante di fusione di 0°C (32°F). Per fondersi, il ghiaccio
deve assorbire il calore che ammonta a 333,1 kJ/kg.
Il ghiaccio di fusione in presenza di un sale di dissoluzione abbassa il relativo punto
di fusione di parecchi gradi, le derrate alimentari potevano essere così mantenute
più a lungo.
L'Anidride carbonica solida, conosciuta come ghiaccio secco è usata anche come
refrigerante. Non avendo fase liquida a pressione atmosferica normale, sublima
direttamente dal solido al vapore ad una temperatura di -78.5°C (-109.3°F)
La refrigerazione e il processo di abbassamento della temperatura, di effettuarla
e mantenerla in un certo spazio allo scopo di raffreddare o mantenere un
determinato prodotto. Tale refrigerazione controlla sia lo sviluppo batterico che le
reazioni chimiche avverse che si presentano nell'atmosfera normale.
1/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
PROVIAMO AD IMMAGINARE PER UN ATTIMO LA VITA SENZA IL FREDDO:
Senza gelato, frutta fresca, bibite fresche, senza il frigorifero a casa con il burro il
latte la carne i formaggi, il pesce fresco. Senza il condizionatore d'aria che caldo,
come fare per i farmaci, ecc. .....................
Durante gli ultimi 150 anni circa, i grandi progressi della refrigerazione ci hanno
offerto la possibilità di conservare e raffreddare l'alimento, altre sostanze e noi
stessi. La refrigerazione abbatte le barriere tra clima e stagione. Mentre ha aiutato
alla crescita di tutti i processi industriali, la refrigerazione diventata un'industria a
sè.
Il coltivatore Thomas Moore del Maryland, per primo ha introdotto il termine
"frigorifero" nel 1803, apparecchio che conosciamo bene e comparso nel
ventesimo secolo.
Nel 1840, vengono utilizzati i primi mezzi
stradali e ferroviari principalmente
utilizzati per trasportare il latte ed il burro.
Nel 1860, il trasporto frigorifero viene
esteso anche a pesce e latticini. Questo
carro ferroviario refrigerato è stato
brevettato da J.b. Sutherland di Detroit,
Michigan nel 1867.
2/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
Realizzato con pareti isolate e con contenitori per ghiaccio nelle estremità. L'aria
entrando dalla parte superiore dei contenitori viene raffreddata uscendo dalla
parte inferiore, circolando così per conduzione naturale. Si sono ridotte le perdite
del ghiaccio per fusione dall'80% al 20% a beneficio dei prodotti trasportati.
Il processo di refrigerazione è iniziato nel
1850 con compressione del vapore
usando l'aria e successivamente
l'ammoniaca come refrigerante.
Con l'avvento dei nuovi impianti meccanici, malgrado i vantaggi apportati, la
refrigerazione ha avuto numerosi problemi. I refrigeranti utilizzati come l'anidride
solforosa ed il methylchloride stavano inducendo la gente a morire, l'uso per
compressione dell'ammoniaca ha avuto un effetto tossico dato da perdite e
fuoriuscite nell'impianto. Frigidaire nel 1928 ha scoperto un nuovo tipo e
categoria di refrigeranti sintetici, denominati HALOCARBONS o CFC
(clorofluorocarburi). La General Motors ha brevettato tutti i sistemi
refrigeranti deliberando il CFC nel 1930. Nonostante l'intenzione originale
di mantenere la General Motors proprietaria dei brevetti, questa era
un'invenzione troppo grande a livello mondiale per la qualità della vita nella
conservazione degli alimenti per attenerla di proprietà ad una unica azienda. 3/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
All'intera industria è stata permesso di usare i brevetti e la tecnologia di
refrigerazione, commutandoli a
nuovi agenti "sicuri" come il Freon
(adesso vietato per il danno dello strato di ozono).
Senza la scoperta di CFC, "la refrigerazione non sarebbe stata dominante".
Nella refrigerazione meccanica, il raffreddamento
costante è realizzato dalla circolazione di un
refrigerante in un sistema chiuso, in cui si
volatilizza un gas, poi si condensa, così in ciclo
continuo. Se non avviene nessuna perdita
nell’impianto, il refrigerante dura indefinitamente
durante l'intera durata del sistema.
I due tipi principali di sistemi di refrigerazione meccanici usati sono: il sistema di
compressione, usato nelle unità domestiche e per le grandi applicazioni di
conservazione in celle frigorifere e di trasporto e per la maggior parte dell’aria
condizionata; ed il sistema di assorbimento, ora impiegato in gran parte per le
unità di aria condizionata ma precedentemente anche usato per le unità
domestiche
4/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
Sistemi di refrigerazione
1824, Michel Faraday ha scoperto il processo di assorbimento
1834, Jacobs Perkin mette in funzione la prima macchina di refrigerazione
1844, il Dott. John Korrie costruisce una macchina per produrre il ghiaccio per
una distribuzione commerciale;
1850, Fernand Carré sviluppa una macchina con ammoniaca con processo di
assorbimento;
1900, alcuni costruttori sviluppano frigoriferi domestici primitivi e difficili di
manutenzione;
1918, Kelvinator sviluppa il primo frigorifero domestico;
1919, i frigoriferi vengono messi ufficialmente in vendita al pubblico;
1928, prodotta la prima unità di refrigerazione del
tipo ermetico da General Electric;
1930, esplosione dell'industria del freddo con
l'invenzione e sviluppo di freon R12;
1939, Joseph Numero e Frederick Jones Thermo
King, brevettano la prima unità di
refrigerazione da trasporto,"il modello A";
5/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
1958, Thermo King introduce i motori diesel nelle unità refrigerate, in sostituzione a
quelli precedenti a gas.
16 Nov.1939, la prima unità di
refrigerazione da trasporto
della Thermo King,
il "modello A" installata a telaio
1940, unità di
refrigerazione da trasporto
della Thermo King,
il "modello C" con
installazione sulla parete
anteriore del furgone
isotermico
6/9
Modulo 1
Approfondimenti
sui Fuidi
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
Refrigeranti
1834, la prima macchina pratica di refrigerazione è stata sviluppata da Jacob Perkins;
ha usato l'etere in un ciclo di compressione del vapore.
1850, Fernand Carrè ha sviluppato una macchina di refrigerazione con ammoniaca e
acqua.
1859, il fratello Edmond Carré, usa l'acqua e l'acido solforico.
1866, Una miscela denominata chemogene (etere e nafta consistenti della benzina) è
stata brevettata come refrigerante per i sistemi di compressione del vapore.
L'anidride carbonica è stata introdotta come refrigerante nello stesso anno.
1873, l'anidride carbonica e ammoniaca, nei sistemi di compressione del vapore.
1875, anidride solforosa ed etere metilico.
1878, cloruro metilico.
1926, Dichloroethene (dilene) è stato usato nei compressori centrifughi di Willis, ed è
stato sostituito con il cloruro di metilene lo stesso anno.
Quasi tutti i primi refrigeranti erano infiammabili, tossici o entrambi
ed alcuni inoltre erano altamente reattivi. Gli incidenti erano comuni
7/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
1926, L'operazione di individuazione del refrigerante non infiammabile con buona stabilità è stata
data a Thomas Midgley. Con i suoi soci Henne e McNary, Midgley ha osservato che i refrigeranti
in uso avevano un contenuto relativamente basso di elementi chimici, questi raggruppati in una fila
ed in una colonna d'intersezione della tabella periodica degli elementi.
L'elemento all'intersezione era fluoro, conosciuto per essere tossico da sè.
Tuttavia, Midgley ed i suoi collaboratori hanno ritenuto che i residui che lo contengono dovevano
essere non tossici e non infiammabili.
La loro attenzione è passata ai fluoruri organici, circa il punto di ebollizione per
tetrafluoromethane (tetrafluoride del carbonio) da confrontare a quelli per altri residui
fluorati. La temperatura d'ebollizione corretta, successivamente trovata, era molto più
bassa. Tuttavia, il valore errato era nella gamma cercata e condotto alla valutazione dei fluoruri
organici come candidati.
La tesi di Shorthand più successivamente introdotta per facilitare l'identificazione dei fluoruri
organici, per una ricerca sistematica, è usata oggi come il sistema di numerazione per i
refrigeranti. Le indicazioni di numero senza ambiguità indicano le composizioni chimiche e
strutture. Nei giorni successivi, Midgley ed i suoi collaboratori avevano identificato il
diclorodifluorometano sintetizzato (CC12F2), ora conosciuto come R12.
La prima prova di tossicità è stata effettuata esponendo una cavia al nuovo
residuo. Sorprendentemente, l'animale era completamente inalterato, ma è morto quando la
prova è stata ripetuta con un altro campione.
8/9
Modulo 1
Storia della refrigerazione
Capitolo 3
L'esame successivo del trifluoruro dell'antimonio (usato per preparare il diclorodifluorometano
da tetracloruro di carbonio) ha indicato un agente inquinante. Questo agente, durante la
reazione del trifluoruro dell'antimonio con tetracloruro di carbonio, forma il fosgene (CC120) un
gas altamente tossico per inalazione, corrosivo per gli occhi e per la pelle. Per dimostrare poi
nella nuova formula la sicurezza di questo gas, ad una riunione della società chimica americana,
Midgley ha inalato R-12, dando sicurezza nella manegiabilità della miscela.
1928, Frigidaire scopre un nuovo tipo e categoria di refrigeranti sintetici, denominati
HALOCARBONS o CFC (clorofluorocarburi).
1930, viene annunciato lo sviluppo dei refrigeranti con fluorocarburo
9/9
Modulo 1
Capitolo 4
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di
Derrate Deperibili in Regime di Temperatura
Controllata
Limiti di sagoma dei veicoli destinati al trasporto di merci deperibili in regime
A.T.P.
I limiti di sagoma previsti dal Codice della Strada (articolo 61) sono categorici e
riguardano tutti i veicoli, compreso il loro carico. Il loro superamento determina
specifiche sanzioni, salvo che esso non avvenga con veicolo o il trasporto
eccezionali regolarmente autorizzati.
La larghezza massima dei veicoli destinati al trasporto di merci deperibili in
regime A.T.P. è: L = 2.60 m
1/21
Modulo 1
Capitolo 4
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di
Derrate Deperibili in Regime di Temperatura
Controllata
La classificazione A.T.P., per gli autoveicoli adibiti al
trasporto di derrate alimentari, avviene in base a delle
specifiche relazioni matematiche che correlano il coefficiente
di isolamento termico (comunemente chiamato “K”) della
struttura isolata (cassa isotermica o struttura coibentata) con
la potenza dell’impianto frigorifero utilizzato
Sia la cassa isotermica che il frigorifero
devono essere omologati da un Centro
Prove Autoveicoli del Ministero dei
Trasporti.
2/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
DEFINIZIONI
Mezzo di trasporto Isotermico
Mezzo di trasporto refrigerante
Mezzo di trasporto Frigorifero
Mezzo di trasporto Multiscomparto
Mezzo di trasporto calorifero
3/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
MEZZO di Trasporto ISOTERMICO
Un mezzo di trasporto si definisce isotermico quando
la sua carrozzeria è costituita da pareti termoisolanti,
incluse le porte, il pavimento ed il tetto, che
consentono di limitare lo scambio di calore fra la
superficie interna ed esterna della carrozzeria in modo
che, in base al coefficiente globale di trasmissione
termica (coefficiente k), il mezzo di trasporto possa
essere incluso in une delle seguenti categorie:
4/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Categorie dei mezzi di Trasporto Isotermici
In funzione del coefficiente “K”, distinguiamo due
categorie:
• IN = mezzo di trasporto isotermico
Caratterizzato da un coefficiente K:
normale
0.4 < K ≤ a 0,7 W/m2°C
• IR = mezzo di trasporto isotermico
Caratterizzato da un coefficiente:
rinforzato
K ≤ a 0,4 W/m2°C
le pareti devono avere uno spessore di almeno 45 mm
se il mezzo ha una larghezza superiore a 2,50 m.
5/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Categorie dei mezzi di Trasporto Isotermici
Un veicolo dotato di cassa omologata IN, qualunque sia la potenza
dell’eventuale frigorifero installato, potrà essere impiegato
esclusivamente per il trasporto in classe A.
Un veicolo dotato di cassa omologata IR potrà essere impiegato
indistintamente per il trasporto in classe A, B, C, in relazione alla
potenza del frigorifero installato
Questa classe A.T.P. ai nove anni subisce inderogabilmente
declassamento "IN"
Un veicolo di classe IR il quale dopo i 9 anni subisce il declassamento
obbligatorio, per mantenere l’originaria classe di trasporto ATP, deve
superare un collaudo presso un C.P.A.
In caso di collaudo positivo, alla cassa viene riconosciuta la categoria IR per
ulteriori 6 anni
6/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Refrigerato
Un mezzo di trasporto isotermico è definito refrigerato se, con
l’ausilio di una fonte di freddo diversa da un impianto
meccanico o ad “assorbimento”, consente, con una
temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la
temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di
mantenerla:
fino a 0°C per la classe A
fino a - 10°C per la classe B
fino a - 20°C e oltre per la classe C
7/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Frigorifero
Un mezzo di trasporto isotermico è
definito frigorifero se è dotato di un
impianto
di
raffreddamento,
che
consente, con una temperatura media
esterna di +30°C, di abbassare la
temperatura all’interno della carrozzeria
vuota e di mantenerla in seguito
costantemente nel modo seguente:
classe A se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1
(temperatura interna) può essere scelta tra +12°C e 0°C
incluso;
classe B se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1
può essere scelta tra +12°C e -10°C incluso;
classe C se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1
può essere scelta tra +12°C e -20°C incluso.
8/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Il multi scomparto è un furgone isotermico
omologato a norme ATP con due o tre celle interne
separate
Il furgone isotermico regolarmente omologato ATP multiscomparto,
avrà due o tre targhette di identificazione in alluminio rivettate sullo
stesso (ove previsto) permettendo di identificare i due o tre
scomparti.
nella documentazione di collaudo relativa all’omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti deve
essere espressamente scritto "mezzo multi scomparto" e il numero degli scomparti presenti
(massimo tre).
Lo stesso mezzo dovrà essere munito di più attestati ATP a seconda del numero degli scomparti.
Anche le scritte adesive esterne dovranno essere applicate in prossimità per ogni scomparto del
furgone.
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Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Il controllo su strada dei veicoli che trasportano alimenti continua a presentare delle situazioni
che meritano un approfondimento, teso a dare indicazioni pratiche agli operatori di Polizia
Stradale o Municipale.
Gli scomparti non possono essere realizzati all'interno di una carrozzeria
preesistente, ossia nei veicoli coibentati (sigla ATP, COFNA (sigla
obsoleta), ecc…)
Le stazioni di prova devono sottoscrivere un verbale di prova per ogni
scomparto, precisando che si tratta di un mezzo multiscomparto e detti dati
devono essere riportati sui D.G.M. di omologazione del mezzo di trasporto.
Importante, ai fini del controllo su strada, è il fatto che il costruttore debba
identificare i due scomparti con targhette metalliche, secondo la normativa
ATP, applicate nelle vicinanza delle porte che più precisamente individuano
gli scomparti. Per detti mezzi vengono rilasciate due attestazioni nazionali
ATP, valide sei anni, una per ogni scomparto, indicando su ognuna al punto
3.
MULTISCOMPARTO SIGLA ....
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Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Anche per i veicoli costruiti prima del 27.12.93 per i quali veniva
rilasciata una sola attestazione nazionale in occasione del rinnovo da
parte delle stazioni di prova o degli esperti ATP, sui mezzi
multiscomparto devono essere apposte due targhette, una per
scomparto, vicino alle marcature del costruttore.
Alcun mezzi multiscomparto sono dotati di PARETE MOBILE all’interno
che suddivise la cassa in due scomparti:
-
scomparto anteriore, dotato di porta laterale, RAFFREDDATO a mezzo di
gruppo frigorifero.
-
scomparto posteriore ISOTERMICO (non dotato di gruppo frigo), munito
della relativa porta
11/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Nello scomparto raffreddato è possibile trasportare indifferentemente:
ALIMENTI, per i quali occorre che il mezzo sia munito di attestazione ATP quale mezzo
FRIGORIFERO, sigla F, con le varie indicazioni di temperatura di trasporto degli
alimenti che possono essere da essi trasportati
ALIMENTI per i quali occorre l'attestazione di ISOTERMICITA', sigla IN o IR
ALIMENTI per il cui trasporto NON occorre alcun attestato ATP, quali ad esempio uova,
formaggi e salumi stagionati SFUSI, prodotti della pesca trasformati, affumicati, salati,
essiccati, ecc.
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Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Nello scomparto ISOTERMICO possono essere trasportati ESCLUSIVAMENTE
ALIMENTI per il cui trasporto non occorre alcun attestato ATP
ALIMENTI per il cui trasporto occorre l'attestazione ATP con classificazione IN o IR,
ad esempio i prodotti della pesca FRESCHI, da trasportare sempre SOTTO
GHIACCIO, con esclusione dei molluschi eduli bivalvi (cozze, vongole,ecc...) per il cui
trasporto occorre l'attestazione ATP con classificazione FRIGORIFERA
Per i mezzi multiscomparto a PARETE FISSA, gli ALIMENTI che possono essere trasportati sono determinati in
base alla classificazione ATP di ciascun scomparto, riportata sull'attestazione cartacea e sulle targhette
metalliche apposte sul mezzo, sempre in relazione alla tabella già pubblicata, oltre, naturalmente, agli
ALIMENTI per i quali non occorre alcuna attestazione ATP.
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Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Purtroppo è possibile riscontrare, abbastanza frequentemente, nel corso di controlli su strada, la
presenza di mezzi con attestazione ATP:
FRIGORIFERA (sigla F), muniti di parete mobile all'interno, in molti casi abusivamente installata
perché non riportata su attestazione ATP e senza apposite targhette metalliche, che trasportano
nello scomparto ISOTERMICO posteriore:
SOSTANZE NON ALIMENTARI ad uso umano e/o ALIMENTI che debbono essere trasportati
con attestazione ATP con classificazione FRIGORIFERA, classe F.
Ciò accade durante la fase di distribuzione dei prodotti destinati al dettaglio, tra cui è
compresa la ristorazione collettiva (alberghi, ristoranti, mense, bar, ecc...), in cui le
imprese di trasporto utilizzano UN SOLO VEICOLO che nello scomparto anteriore
trasporta alimenti surgelati e/o congelati, nello scomparto posteriore trasporta
alimenti refrigerati, alimenti non refrigerati,sostanze NON alimentari (es. giocattoli,
detersivi, carta, videocassette,ecc...), al posto dei TRE VEICOLI che occorrono per
trasportare queste merci:
1) per gli alimenti surgelati e/o congelati;
2) per gli alimenti refrigerati e gli alimenti non refrigerati;
3) per gli alimenti confezionati, non refrigerati, e per le sostanze non alimentari.
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Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo di Trasporto Multiscomparto
Tutto ciò è indice di una situazione non tollerabile sotto il profilo
igienico-sanitario, oltre che per il rispetto delle norme della
circolazione stradale, poiché il cattivo stato di conservazione degli
alimenti, che per quelli di origine animale deve essere verificato dai
Dirigenti Veterinari delle ASL, è sanzionato penalmente e la sua
sussistenza è altamente probabile nelle condizioni di trasporto sopra
descritte.
Circolare Prot. n. 1997/MOT2/T del 20.05.2004.
oggetto: mezzi di trasporto multi scomparto in regime di temperatura controllata A.T.P..
In attesa che l'argomento in oggetto venga disciplinato dalla norma internazionale, sono
state modificate alcune prescrizioni tecniche relative i mezzi multiscomparto:
Considerando l'evoluzione costruttiva e le sempre maggiori esigenze di versatilità degli
allestimenti isotermici, sono ammissibili diverse soluzioni che presentino al massimo tre
scomparti nello stesso mezzo A.T.P., rimangono invariate le attuali procedure e
prescrizioni tecniche.
La paratia divisoria:
La paratia divisoria può essere scorrevole e amovibile oppure installata "fissa".
15/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Mezzo Di Trasporto Calorifero
Un mezzo di trasporto isotermico, con coefficiente “K” ≤
0,4, è definito calorifero se è dotato di un dispositivo di
riscaldamento che consente di mantenere per almeno 12
ore, senza aggiunta ulteriore di calore, una temperatura di
+12°C nelle classi:
A – per un temperatura media esterna di -10°C
con sigle CNA - CRA
B - per un temperatura media esterna di -20°C
con sigla CRB
16/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Classificazione del gruppo Frigorifero da punto di
vista meccanico
Quando il frigorifero è dotato di compressore
azionato direttamente dal motore del veicolo,
tramite un sistema di cinghie, si aziona solo con
motore veicolo acceso; quando una parte del
gruppo frigorifero è amovibile; quando le piastre
eutettiche per essere raffreddate devono essere
tolte dal veicolo.
Quando il gruppo frigorifero è dotato di motore diesel indipendente dal motore del
veicolo, in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo, il frigorifero si
aziona anche con motore veicolo spento.
17/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Le sigle adesive riportano la classificazione A.T.P. ottenuta per quel
determinato veicolo,il mese ed anno di scadenza.
Le classificazioni, sono riportate sul certificato A.T.P. al punto 3. Tali sigle
indicano la classificazione A.T.P. appartenente, quindi la temperatura a cui il
veicolo può e deve mantenere.
•
•
Paragrafo 5 dell'appendice 1
dell'allegato 1 all'accordo A.T.P.:
"Sui mezzi di trasporto saranno
applicate le sigle di
riconoscimento e le indicazioni in
conformità alle disposizioni
dell'appendice 4 del presente
allegato".
Esse devono essere soppresse
non appena il mezzo di trasporto
cesserà di essere conforme alle
norme fissate dal presente
allegato.
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Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
L'emendamento entrato in vigore l' 11 Febbraio 2001
( circ. prot.5/M3/D2 DEL 4/01/2001)stabilisce che:
-Le sigle saranno composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu
scuro su sfondo bianco;
-L'altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50
mm.
-Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati,
possibilmente della parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata.
19/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Sigle di Riconoscimento da Applicare ai Mezzi di
Trasporto A.T.P. con gruppo Frigorifero
Autonomo
FNA = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a
0°C con coefficiente K compreso da 0,7 a 0,4 W/m2 °C;
FRA = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a
0°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C;
FRB = mezzo riconosciuto frigorifero di classe B cioè da +12°C a
-10°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C;
FRC = mezzo riconosciuto frigorifero di classe C cioè da +12°C a
-20°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C.
20/21
Modulo 1
Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate
Deperibili in Regime di Temperatura Controllata
Capitolo 4
Sigle di Riconoscimento da Applicare ai Mezzi di
Trasporto A.T.P. con gruppo Frigorifero
Autonomo
Qualora il mezzo di trasporto sia dotato di un mezzo termico
amovibile o non autonomo, le sigle di identificazione corrispondenti
sono completate con la lettera X.
FNAX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a
0°C con coefficiente K compreso da 0,7 a 0,4 W/m2 °C;
FRAX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a
0°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C;
FRBX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe B cioè da +12°C a 10°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C;
FRCX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe C cioè da +12°C a 20°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C.
21/21
Modulo 1
Capitolo 5
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P.
(omologazione e collaudo)
Una cassa isotermica per essere omologata deve
essere costruita da una Ditta accreditata presso un
Centro Prove Autoveicoli.
Essa viene sottoposta alla prova di isotermia per il calcolo del
coefficiente di trasmissione termica “K”.
Successivamente viene rilasciato il certificato di omologazione dal
Centro Prove competente.
Ottenuta l’omologazione, il costruttore emetterà la dichiarazione di
conformità al tipo omologato.
1/6
Modulo 1
Capitolo 5
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P.
(omologazione e collaudo)
Anche il gruppo frigo per essere omologato viene
sottoposto a prove per il calcolo delle potenze frigorifere alle
varie temperature di esercizio.
Ottenuta l’omologazione, il costruttore emetterà
dichiarazione di conformità al tipo omologato.
la
2/6
Modulo 1
Capitolo 5
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P.
(omologazione e collaudo)
Le dichiarazioni di conformità del gruppo frigo e della cassa, viste
come unità tecniche indipendenti, associata alla dichiarazione di
conformità dell’autotelaio, previa visita e prova presso un UMC,
costituiscono gli elementi per ottenere – per il mezzo di trasporto
considerato – la classificazione di:
AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO IN REGIME DI
TEMPERATURA CONTROLLATA (ATP)
L’UMC competente rilascerà l’attestazione ATP
annotando sulla carta di circolazione che lo stesso
ne costituisce parte integrante e ne determina la
scadenza
3/6
Modulo 1
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P.
Capitolo 5
(omologazione e collaudo)
Nel caso in cui il costruttore ha proceduto al riconoscimento (mediante
omologazione nazionale) di un veicolo già allestito ed idoneo al trasporto in
regime di T.C., l’UMC competente procederà direttamente alla
immatricolazione senza ulteriore visita e prova
Nel caso di veicoli già immatricolati (non più riconosciuti
quali veicoli destinati al trasporto ATP (ma ne hanno le
caratteristiche ), oppure nel caso di veicoli provenienti
dall’estero (e ivi riconosciuti), si potrà procedere al
riconoscimento quale veicolo ATP effettuando un collaudo
presso un Centro Prove che riconosce la cassa come unico
esemplare, producendo un verbale di prova.
Successivamente è obbligatoria la visita prova
presso un UMC ai fini del rilasciato del certificato di
approvazione o dell’immatricolazione
4/6
Modulo 1
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P.
Capitolo 5
(omologazione e collaudo)
Verbali di prova del C.P.A.
(omologazione e/o unici esemplari)
Modello 1A verbale di prova (redatto in conformità all’Accordo ATP)
• Dati caratteristici del veicolo e della carrozzeria
• Dati geometrici della cassa
• Specifiche tecniche degli elementi costitutivi della cassa (pareti, pavimento, tetto,
ecc…)
Modello 2A verbale di prova (redatto in conformità all’Accordo ATP)
• Misurazione del coefficiente globale di trasmissione termica
• Dati tecnici della prova
• Temperature di prova, potenze in gioco delle varie apparecchiature
5/6
Modulo 1
Capitolo 5
Riconoscimento dei veicoli in A.T.P.
(omologazione e collaudo)
Calcolo del coefficiente globale di trasmissione termica
Il coefficiente globale di trasmissione termica “K” che caratterizza
l’isotermia di un mezzo di trasporto è definito dalla seguente formula:
K=
W
W
S ⋅ ∆Θ
 W 
 m 2 ⋅ °C 


Unità si misura
potenza termica richiesta all’interno della carrozzeria avente una superficie media
S per mantenere in regime permanente lo scarto, in valore assoluto, ∆θ tra la
temperatura media interna θi e la temperatura media esterna θe, quando la
temperatura esterna θe è costante
•∆θ = differenza di temperatura
S = Si ⋅ Se
•media geometrica delle superfici medie
interne ed esterne della carrozzeria
∆θ = differenza di temperatura
6/6
Modulo 1
Capitolo 6
Documentazione per il trasporto A.T.P.
(Isotermico nazionale ed internazionale)
Attestazione ATP nazionale
Attestazione ATP internazionale
Attestazione ATP (mezzo frigorifero)
Attestazione ATP (mezzo refrigerante)
1/4
Modulo 1
Validità dell’attestazione A.T.P.
Capitolo 7
Durata A.T.P.
Dalla data del primo rilascio il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni
Dopo i 6 anni il rinnovo può essere indistintamente effettuato:
tramite i centri privati con esperti ATP riconosciuti dal Ministero dei
Trasporti (validità 3 anni)
tramite un collaudo presso un Centro Prove Autoveicoli (validità sei anni)
tramite un Istituti autorizzati quali:
CSI S.p.A. - V.le Lombardia 20 -20021 Bollate (MI)
C.N.R. Padova
2/4
Modulo 1
Validità dell’attestazione A.T.P.
Capitolo 7
Rinnovo A.T.P.
Il rinnovo A.T.P. può essere richiesto ed effettuato fino a 6 mesi prima
della sua scadenza mantenendo la stessa validità
Documenti necessari per il rinnovo
- originale del certificato A.T.P. in scadenza (se smarrito la denuncia con una
eventuale copia dell'A.T.P.)
- copia della carta di circolazione;
3/4
Modulo 1
Validità dell’attestazione A.T.P.
Capitolo 7
Rinnovo A.T.P.
ETA’
RINNOVO PER ULTERIORI:
EFFETTUATO DA:
3 ANNI
ESPERTI ATP PRESSO DITTA
PRIVATA
6 ANNI
C.P.A. – C.S.I. – C.N.R.
3 ANNI
ESPERTO ATP PRESSO
DITTA (FRC SOLO CON
DECLASSAMENTO)
6 ANNI
C.P.A. – C.S.I. – C.N.R.
6 ANNI
C.P.A. – C.S.I. – C.N.R.
0 ANNI
>= 6 ANNI
>= 9 ANNI
>= 12 ANNI
Se il veicolo non supera le prove previste in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dello stesso,
sono possibili i seguenti casi:
- le unità tecniche indipendenti (cassa e frigo), possono essere sostituite (previa visita e prova)
- e’ possibile una cambio di categoria del veicolo da trasporto specifico e trasporto cose generico
Nel caso di veicoli in ATP aventi larghezza pari a 2.60 m , il cambio di categoria può avvenire solo se la
larghezza viene ridotta a 2.55 m come è previsto per i veicoli per trasporto cose.
4/4
Modulo 2
Classificazione delle sostanze
destinate al trasporto in A.T.P.
Sostanze deperibili destinate all'alimentazione umana da
trasportare in regime di temperatura controllata A.T.P.
Capitolo 8
Clicca qui
Le sostanze sotto descritte sono riportate nell'allegato I alla lettera prot. n. 0666/4203/14(0) del
18/09/1985 (Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. IV Direzione Centrale Div 42)
1 - latte alimentare
2 - latte concentrato parzialmente disidratato
3 - latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore
4 - latte aromatizzato
5 - latte pastorizzato
6 - bevande a base di latte
7 - creme di latte
8 - sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche
9 - burro
10 - burro anidro liquido (mezzo calorifero)
11 - carni fresche
12 - carni congelate
13 - prodotti ittici freschi
14 - tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate)
15 - frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi)
16 - formaggi freschi
17 - ricotta
1/5
Modulo 2
Classificazione delle sostanze
destinate al trasporto in A.T.P.
Capitolo 8
Temperature di trasporto prodotti freschi
Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il
trasporto di determinate sostanze alimentari fresche.
Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di
trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.
+8°
Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro
stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto.
+0°C +4°C
Latte pastorizzato in confezioni.
+0°C +4°c (*) max +9°C
Prodotti lattiero-caseari: latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi.
+0°C +4°C max +14°C(*)
2/5
Modulo 2
Classificazione delle sostanze
destinate al trasporto in A.T.P.
Capitolo 8
Ricotta.
+0°C +4°C (*) max +9°C
Burro.
+1°C +6°C
Burro concentrato (anidro).
+6°C +18°C
Burro anidro liquido.
oltre +32°C
Carni.
-1°C +7°C (*) max +10°C
Pollame e conigli.
-1°C +4°C (*) max +8°C
Selvaggina.
-1°C +3°C (*) max +8°C
Frattaglie.
-1°C +3°C (*) max +8°C
Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio.)
+0°C +4°C
Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere
"chlamys"(canestrelli) e "pecten"(cappe sante).
+6°C
(*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione
frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce.
3/5
Modulo 2
Classificazione delle sostanze
destinate al trasporto in A.T.P.
Capitolo 8
Temperature di trasporto prodotti congelati e surgelati
Clicca qui
Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di
determinate sostanze alimentari congelate o surgelate.
Prodotti della pesca.
-18°C (*) min -15°C
Carni.
-10°C (*) min -7°C
Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina.
-10°C (*) min -7°C
Burro o altre sostanze grasse.
-10°C (*) min -7°C
Gelati alla frutta.
-10°C (*) min -7°C
Altri gelati.
-15°C (*) min -12°C
Altre sostanze alimentari.
-18°C (*) min -15°C
(*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della
distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce.
4/5
Modulo 2
Classificazione delle sostanze
destinate al trasporto in A.T.P.
I prodotti freschi come i formaggi, la frutta e il latte fresco vengono
confezionati a parte e trasportati a temperatura non superiore a + 4°C
grazie al motore frigorifero installato sul furgone.
Capitolo 8
Le piastre eutettiche che
mantengono costante la
temperatura a - 18°C
Il personale ha sempre sotto controllo la temperatura di trasporto e può
intervenire tempestivamente in caso di guasto al motore frigorifero.
Grazie al termometro installato vicino alla postazione di guida,
il fattorino controlla la temperatura dei prodotti freschi.
I prodotti surgelati vengono trasportati ad una temperatura di - 18°C.
Contenitori isotermici
I prodotti surgelati vengono confezionati a parte e trasportati in
contenitori isotermici ermetici a norma della legge HACCP con piastre
eutettiche per la conservazione a - 18°C.
5/5
Modulo 2
•
Trasporto medicinali
Capitolo 9
Il punto 4.6 del decreto 06/07/1999 del Ministero della Sanità specifica che:
“i mezzi impiegati al trasporto di medicinali devono essere dotati di attrezzatura che garantisca la
temperatura di trasporto idonea ed il rispetto delle norme sanitarie”
QUINDI TALI MEZZI DEVONO ESSERE PROVVISTI DI ADEGUATA COIBENTAZIONE
INTERNA ED EVENTUALE GRUPPO FRIGO SALVO CASI ECCEZIONALI E DOCUMENTATI.
LA TEMPERATURA DI TRASPORTO VARIA TRA I 18 E I 20 GRADI, VANNO COMUNQUE
MANTENUTE LE PRESCRIZIONI DI TEMPERATURE CONTROLLATE RIPORTATE NELLA
CONFEZIONE DEI FARMACI
TALE TIPOLOGIA DI TRASPORTO NON RIENTRA NEI PRODOTTI PREVISTI DALLA
NORMATIVA A.T.P. IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA
1/1
Modulo 2
g
e
v
o
l
m
e
n
t
e
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
e
per trasporto alimenti deperibili in regime
ATP
l
Clicca qui
'
a
c
q
u
a
L'art. 44 D.P.R. 327/80 prevede che siano soggetti ad autorizzazione sanitaria:
-Le cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse;
- I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati diper la distribuzione al dettaglio;
- I veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate
e prodotti della pesca freschi e
l
a
congelati.
v
a
g
g
i
o
La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria, deve essere inoltrata all’Autorità
Sanitaria competente per territorio (Sindaco se ha delega di u.s.l) in relazione alla
residenza del proprietario del veicolo, art. 45 DPR p327/80:
o
s
s
a
- nome o ragione sociale e sede dell’Impresa;
- estremi dell’identificazione del veicolo,
f
u
- indicazioni delle sostanze alimentari al cui trasporto si
o intende destinare il veicolo;
r
- indicazione dei luoghi ove di norma l’ impresa ricovera
il veicolo al fine dell’operazione di
i
u
lavaggio,
s
- disinfezione e disinfestazione;
c
i
- dichiarazione della Ditta costruttrice attestante che i materiali
impiegati, se destinati a venire a
r
e
contatto con le sostanze alimentari trasportate, siano conformi ai requisiti di legge;
s
- attestazione di versamento;
e
- attestato A.T.P. ;
n
z
a
1/9
Modulo 2
Capitolo 10
Norme igienico-sanitarie
Autorizzazione sanitaria
L'Autorizzazione Sanitaria ha validità di due anni dalla data del rilascio
(art. 46 DPR 327/80)
Modello di domanda sanitaria
Requisiti cisterne e contenitori art.48 DPR 327/80:
Mezzi di
trasporto
Attività
rivestimento interno costruito con materiale che risponde ai
requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi
decreti di attuazione;
serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad
angoli con spigoli smussati, o raccordati in modo che le
operazioni di lavaggio e disinfezione si possono eseguire
agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza
ristagni;
- apertura che consenta un facile accesso all'interno;
- portelli con guarnizioni di tenuta;
- quando necessario, coibentazione termica; - attacchi di carico e
scarico e di ogni altro accessorio utilizzato per queste operazioni,
smontabili, in modo da poterli sottoporre al lavaggio ed alla
disinfezione.
2/9
Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
Clicca qui
Requisiti dei mezzi di trasporto congelati o surgelati art.1 D.M. 25
settembre 95 n 493:
I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale di alimenti surgelati, devono essere muniti di:
- protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei
prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati
(mezzi isotermici a norma A.T.P.);
- apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata
del trasporto, nonchè a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico
(gruppo frigorifero a norma A.T.P.);
- un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell’aria interna (termostato frigorifero cabina).
I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere
muniti di:
- protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei
prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati
(mezzi isotermici a norma A.T.P.); ;
- apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata
del trasporto e strumenti di registrazione automatica della temperatura (termoregistratori) che misurino ad
intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati, per
i mezzi sopra i 75 q.li ;
3/9
Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
Clicca qui
Requisiti dei mezzi di trasporto fresco art. 43 del DPR 327/80:
-il trasporto di alimenti deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo, tale da assicurare
un’adeguata protezione, evitare la contaminazione tra sostanze alimentari trasportate, anche
per agenti atmosferici o fattori ambientali;
- Mantenere obbligo alla pulizia del mezzo di trasporto, evitando le contaminazioni batteriche
delle sostanze trasportate, il mezzo deve avere bordi arrotondati per una miglio pulizia;
-- divieto di promiscuità di trasporto di diverse sostanze alimentari, in quanto possono
modificare le caratteristiche dei prodotti o possono comunque inquinarli, salvo l'uso di
confezioni o imballaggi stagni.
Per tutti i mezzi di trasporto devono essere rispettati inoltre i requisiti indicati al capitolo IV
dell’allegato del D.Lg.vo 155/97 con redazione di relativo Piano di Autocontrollo Aziendale.
4/9
Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
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BIVALVI
D.L. n.530 del 30.10.1992, molluschi bivalvi etc. attuazione della direttiva 91/492/CEE
concernenti norme sanità produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
•
Devono essere commercializzati vivi, ed arrivare fino al
consumatore vivi, devono essere trasportati unicamente da
soli in quanto questi animali sono dei grandi filtratori a
contatto di aria e acqua di altri prodotti ittici, pertanto
possono essere contaminati da questi.
•
I mezzi di trasporto isotermici frigoriferi devono avere le
seguenti caratteristiche:
bordi arrotondati lavabili,rialzi di contenimento liquidi alle
porte, fori di scarico a seconda della capacità del mezzo,
cassetta di recupero liquidi stagna con relativo rubinetto
5/9
Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
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PESCE
D.L. n.531 del 30.12.1992, prodotti della pesca molluschi bivalvi etc. attuazione della
circolare n. 23 del 15/11/1995 concernenti norme sanità produzione e
commercializzazione dei prodotti da pesca.
•
Possono essere commercializzati freschi (da trasportare
sempre sotto ghiaccio), congelati o surgelati
•
I mezzi di trasporto isotermici frigoriferi devono avere le
seguenti caratteristiche:
bordi arrotondati lavabili,rialzi di contenimento liquidi alle
porte, fori di scarico a seconda della capacità del mezzo,
cassetta di recupero liquidi stagna con relativo rubinetto
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Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
Sanzioni
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CARNI – rossa bianca, volatili da cortile
D.L. n. 286 del 18/4/94(recepimento nazionale Dir. 91/497/CEE e 91/498/CEE), n. 537 del 30/12/92,
D.P.R. n. 495 del 10/12/97, n. 309 del 3/8/98, decreti d’attuazione di norme comunitarie.
.
•
Possono essere commercializzati
come prodotti freschi, congelati o
surgelati
•
I mezzi di trasporto isotermici
frigoriferi devono essere tali
da garantire le previste
temperature durante il
trasporto
7/9
Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
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LATTE - FORMAGGI
D.P.R. n. 54 del 14/12/97, decreto d’attuazione di norme comunitarie.
•
Le direttive comunitarie recepite stabiliscono le norme sanitarie per la
produzione e la commercializzazione di latte crudo, latte alimentare trattato
termicamente, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e
di prodotti a base di latte destinati al consumo umano.
Le seguenti tipologie di trasporto latte sono esonerate dall'attestazione ATP
fino al limite di km prescritto:
- Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente
agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 150 km.
(per percorsi superiori ai 150 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR);
- Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e
confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km.
(per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR);
-Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro
stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max
di 200 km. (per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR).
8/9
Modulo 2
Norme igienico-sanitarie
Capitolo 10
Autorizzazione sanitaria
Il controllo dei veicoli adibiti al trasporto degli alimenti di origine animale
Sostanze trasportate
Temperature alimenti
Inoltre qualora per il trasporto degli alimenti sia prevista l'autorizzazione sanitaria,
come indicato nella tabella delle sostanze trasportate, occorre chiamare il
Servizio Veterinario della ASL competente per territorio affinché proceda, quale
organo di vigilanza( art. 3 D.P.R. 327/8°) , al ritiro immediato dell'autorizzazione
sanitaria (ex. art. 47 D.P.R. 327/80), oltre che alla constatazione dello stato di
conservazione degli alimenti, poiché il cattivo stato di conservazione degli alimenti
è sanzionato penalmente (art. 5, Legge 283/62).
E' da notare che la
mancata
corrispondenza tra
classificazione ATP dei
veicoli ed alimenti
trasportati, come pure il
trasporto degli alimenti
con veicoli con idonea
classificazione ATP ma
scaduta di validità,
comporta l'applicazione
dell'art. 82, comma 8°,
del C.d.S., per
destinazione diversa
del veicolo da quella
prevista della carta di
circolazione.
Analogo intervento del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio deve essere richiesto
qualora dal controllo su strada gli operatori della Polizia Stradale constatino il mancato rispetto delle
temperature che debbano essere mantenute durante il trasporto degli alimenti e che sono indicate nella
tabella delle temperature degli alimenti. Anche questo intervento si giustifica ai fini della verifica dello
stato di conservazione degli alimenti (art. 5 Legge 283/62), da parte dei Dirigenti Veterinari della ASL.
9/9
Modulo 2
Capitolo 11
Igiene dei prodotti alimentari
Sistema di autocontrollo
Direttiva 43/93/CEE
Si definisce con la sigla H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points) il
sistema di autocontrollo finalizzato a:
L’igiene dei prodotti alimentari (direttiva comunitaria 43/93/CEE)
Con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, viene esteso a tutte le
attività industriali ed artigianali l'obbligo di predisporre un programma di
autocontrollo, indicando il sistema di riferimento per la sua attuazione.
L'autocontrollo consiste nella messa in atto dei sistemi HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Points), che puntano a identificare ed analizzare i
possibili danni associati ai differenti stadi del processo produttivo di una
derrata alimentare, a definire i mezzi necessari per neutralizzarli e ad
assicurare che questi mezzi siano messi in atto in maniera efficace.
1/3
Modulo 2
Igiene dei prodotti alimentari
Sistema di autocontrollo
Capitolo 11
D.lgs155/97
Il sistema HACCP deve essere considerato un modo organizzato in
grado di elevare o migliorare la garanzia di qualità microbiologica, fisica
e chimica delle derrate alimentari.
L' HACCP viene elaborato per un prodotto specifico, dalla produzione ai
i rischi che esso può comportare per il consumatore.
Il sistema HACCP è esplicitamente prescritto dall'art. 3, comma 2, del
decreto legislativo 155/97:
"Il responsabile dell'industria alimentare deve verificare ogni
fase critica della catena di produzione per la sicurezza degli
alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate ed
aggiornate le procedure di sicurezza, sulla base dei principi di
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP.
2/3
Modulo 2
Igiene dei prodotti alimentari
Sistema di autocontrollo
Capitolo 11
Principi di base per l'elaborazione di un piano HACCP:
- analisi di potenziali rischi di contaminazione microbiologica per gli alimenti;
- individuazione dei punti in cui si possono verificare rischi per gli alimenti;
- misure da adottare riguardo ai punti critici di contaminazione microbiologica individuati, ;
- applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici sopra descritti;
- controllo periodico, specialmente in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività.
E' stato prescritto il riconoscimento CE di tutti gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale secondo il processo
produttivo HACCP, da una serie di direttive comunitarie verticali, che prescrivono, infatti, l'obbligo di attuazione da parte del
responsabile di produzione di una attività l'autocontrollo sulle diverse fasi della produzione, vengono chiamate verticali in
quanto ognuna applicabile ad una tipologia di prodotto.
La finalità del sistema HACCP, non è quella di intervenire sulle non conformità rilevate nella catena di produzione, ma quella di
prevenzione delle cause di contaminazione, intervenendo prima che si verifichino eventi negativi, applicando le opportune
azioni correttive.
Manuali di corretta prassi igienica
La circolare n. 21 del 28 luglio 1995 e successiva n. 26 gennaio 1998 indica: "disposizioni riguardanti le linee guida
per l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari"
Questi manuali sono concepiti dagli operatori del settore alimentare per aiutare gli operatori stessi a rispettare la
direttiva 93/43/CEE.
Ogni manuale, predisposto per un ambito generale del settore alimentare, dovrà essere personalizzato da ciascun
operatore del settore, al fine di predisporre un piano di autocontrollo proporzionato alle proprie esigenze.
La stesura dei manuali può essere effettuata a cura di studi privati, Associazioni del settore, ecc, i manuali redatti a
livello nazionale, a seguito valutazione, devono essere trasmessi alla Commissione U.E., in previsione di una
standardizzazione delle procedure a livello comunitario.
3/3
Modulo 3
Dispositivi di rilevamento delle
temperature e normativa attuale
Capitolo 12
Termoregistratori
Termometri
1/9
Modulo 3
Termoregistratori
Capitolo 12
Con il D.M. n. 493 del 25
settembre 1995 del Ministero
dell’industria, è stata recepita - in
Italia - la direttiva 92/1/CEE
relativa al controllo delle
temperature degli alimenti
surgelati.
ri
Tale provvedimento introduceva
l’obbligo di installazione del
termoregistratore entro il 21
giugno 1997, per i mezzi di
trasporto immatricolati in Italia,
ad esclusione di quelli di portata
utile fino a 7 tonn. adibiti alla
distribuzione locale da un
deposito ad un punto di vendita
ovvero al consumatore finale.
Le norme nazionali, pertanto, andavano a sovrapporsi con quelle vigenti nell’ambito dell’accordo ATP, le
quali prevedevano (allegato 2, appendice 1 dell’emendamento all’accordo ATP entrato in vigore il 13
febbraio 1996) che le imprese che effettuavano trasporti internazionali in regime ATP, avevano una deroga
di tre anni (fino al 13 febbraio 1999) per adeguarsi all’obbligo di installazione del termoregistratore, per i soli
veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore dell’emendamento.
A tale data, non esistevano peraltro ancora tipi di termoregistratori omologati in Italia e ciò determinò non
pochi problemi per le imprese del settore le quali, in molti casi e già da qualche anno, avevano provveduto
ad installare termoregistratori omologati in altri Paesi dell’Unione europea, i quali tuttavia non erano ancora
stati riconosciuti in Italia in quanto ad omologazione.
2/9
Modulo 3
Termoregistratori
Capitolo 12
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Decreto 25 settembre 1995, n.493
Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle
temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di
campionamento ed al metodo di analisi per il controllo delle temperature
Art. 1. - Mezzi di trasporto
1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti
surgelati, devono essere muniti di:
a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata
del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall’art. 4 del
decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati;
b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di
temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle
nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico;
c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell’aria
interna.
3/9
Modulo 3
Termoregistratori
Decreto 25 settembre 1995, n.493
Capitolo 12
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2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti
surgelati devono essere muniti di:
a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a);
b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della
temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la
temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati;
c) dispositivi di circolazione dell’aria o comunque sistemi idonei ad
uniformare la temperatura interna.
3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b), sono approvati dalla competente autorità del
Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati, per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia
l’autorità competente è l’amministrazione metrica del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato ….
4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1e 2 devono rispondere alle norme contenute
nell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali
trasporti (ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale
28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento
dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull’attestato internazionale o nazionale deve essere
una delle seguenti:
a) FRC, FRF, RRC, per l’attestato internazionale;
4/9
b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l’attestato nazionale
Modulo 3
Termoregistratori
Decreto 25 settembre 1995, n.493
Capitolo 12
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Art. 2.- Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica
della temperatura
1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura devono
essere conformi alle specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 ed essere di
tipo approvato da parte delle competenti autorità di cui all’art. 1, comma 3.
2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere effettuato i
conformità all’allegato 2.
3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e
fornire dati operazionali sulle temperature dell’aria all’interno del veicolo,
sufficienti per verificare se l’impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione
dell’aria della cassa funzionano in maniera adeguata.
4. Le registrazione delle temperature, così ottenute, devono essere datate e
conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati.
5/9
Modulo 3
Termoregistratori
Capitolo 12
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Decreto 25 settembre 1995, n.493
5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati
insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in
involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una
temperatura non superiore a - 18°C.
6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti
surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale
effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore
a 7 tonnellate.
6/9
Modulo 3
Termoregistratori
Capitolo 12
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8/9
Modulo 3
Termoregistratori
Capitolo 12
I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati debbono rispondere alle
norme contenute nell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle
derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP).
Le norme ATP prescrivono che il mezzo di trasporto deve essere munito di
un apparato di registrazione per controllare, ad intervalli frequenti e
regolari (non superiori a 20 minuti), la temperatura ambiente dell’aria alla
quale sono soggetti i prodotti surgelati.
Le registrazioni della temperatura effettuate dal termoregistratore devono
essere datate e conservate dal vettore e dai destinatari del prodotto, per
almeno un anno.
Verifiche periodiche sui termoregistratori devono essere effettuate:
almeno ogni anno per i sistemi elettromeccanici;
almeno ogni due anni per i sistemi elettronici.
7/9
Modulo 3
Termometro per alimenti
Capitolo 12
Sanzioni
Termometro senza contatto per alimenti combinato per la
misurazione senza contatto di alimenti o per la rilevazione a
contatto della temperatura interna
(con sensore da penetrazione flessibile) / il termometro
rispetta la normativa HACCP
Il termometro senza
contatto per alimenti
offre ai lavoratori
impegnati nei
processi di alimenti,
ispettori di alimenti e
personale di
servizio, un metodo
semplice e effettivo
per verificare se la
temperatura degli
alimenti si trova
entro il campo
prescritto da
HACCP.
Il termometro senza contatto per
alimenti le consente in controllo
rapido e preciso della
temperatura superficiale senza
rischio di contaminazioni e le
offre la possibilità di determinare
la temperatura interna degli
alimenti.
9/9
Modulo 3
Cronotachigrafo
Capitolo 13
Il regolamento 2135/98 della Comunità Europea, che modifica il regolamento
3821/85 CE, tratta la materia relativa al cronotachigrafo digitale
Il cronotachigrafo digitale deve essere montato sugli autoveicoli immatricolati in Italia a
partire dal 1°maggio 2006. L’obbligo riguarda le nuove immatricolazioni. I veicoli già
immatricolati in Italia sino al 30.04.2006 continuano ad utilizzare i cronotachigrafi analogici
di cui sono dotati senza necessità di modifiche, purché regolarmente funzionanti, fatte
salve le specifiche esenzioni di cui all’art. 4 – sez II del regolamento 3820/85 CE
Nel momento in cui il cronotachigrafo analogico installato su veicolo immatricolato entro il 30.04.2006
dovesse rompersi, il veicolo, ancorché immatricolato prima del 1°maggio 2006 dovrà montare un nuovo
cronotachigrafo digitale
Il cronotachigrafo è obbligatorio per autoveicoli trasporto merci con M.T.T. (massa
totale a terra a pieno carico ammessa) superiore a 3.5 tonnellate. Il cronotachigrafo è
altresì obbligatorio per autoveicoli trasporto viaggiatori abilitati al trasporto di più di 9
persone compreso il conducente.
E’ definitivamente concluso il periodo transitorio per l’impiego “incompleto” del cronotachigrafo digitale,
durante il quale era stata ammessa provvisoriamente la possibilità di registrazioni manuali, di alcuni dati.
Attualmente tutti i cronotachigrafi digitali installati su veicoli immatricolati ed in circolazione devono
rispondere in tutto e per tutto alle specifiche norme in vigore, senza eccezioni.
1/6
Modulo 3
Cronotachigrafo
Capitolo 13
Il cronotachigrafo digitale prevede l’utilizzo di 4 tipi di carta:
· Carta della C.C.I.A.A.
· Carta dell’officina
· Carta dell’impresa
· Carta del conducente (una per ogni conducente dell’impresa);
tutte le carte devono essere richieste dall’impresa presso le competenti sedi delle
C.C.I.A.A., il relativo rilascio è oneroso per l’impresa.
I conducenti devono inserire la loro carta individuale nel cronotachigrafo digitale
all’inizio della guida. I conducenti devono scaricare i dati registrati sulla propria carta
tramite apposito software, ogni tre settimane (non oltre), indipendentemente dal
numero di guide fatte nel periodo tra una registrazione e l’altra (anche se avesse fatto
una sola guida); lo scarico sarebbe tuttavia inutile se nel periodo tra una registrazione
e l’altra il conducente non avesse fatto alcuna guida. Queste operazioni devono
comunque essere controllate dall’impresa. I conducenti devono scaricare le loro carte
anche immediatamente prima di lasciare l’impresa (per altro lavoro), prima della
scadenza della carta, su richiesta dell’autorità di controllo.
2/6
Modulo 3
Cronotachigrafo
Capitolo 13
Il nuovo regolamento 2135/98 CE relativo al cronotachigrafo digitale ha demandato agli
stati membri della Comunità Europea il compito di stabilire, con proprie norme, l’esenzione
dall’uso del cronotachigrafo digitale per alcune categorie di veicoli (i precedenti
regolamenti 3820/85 e 3821/85 invece avevano stabilito dall’origine tutte le esenzioni). Ad
oggi il Ministero dei Trasporti, per quanto sollecitato dalle associazioni di categoria
interessate, non ha emanato disposizioni per esentare i veicoli “spurgo pozzi neri”
impiegati nei servizi alle fognature ed alle fosse biologiche, i quali pertanto devono
montare ed utilizzare il cronotachigrafo digitale quando previsto (autoveicoli con M.T.T.
superiore a 3.5 tonnellate – trasporto più di 9 persone - autoveicoli immatricolati dal 1°
maggio 2006 – sostituzione del cronotachigrafo analogico perché rotto).
L’impresa deve scaricare, con apposito software, i dati registrati sulla sua carta ogni tre
mesi (non oltre). L’impresa è responsabile anche dei cronotachigrafi installati sugli
autoveicoli presi a noleggio. Inoltre l’impresa deve scaricare i dati della sua carta quando
cede l’autoveicolo ad altra impresa, quando deve sostituire il cronotachigrafo perché non
funzionante, quando lo richiede l’autorità di controllo.
3/6
Modulo 3
Cronotachigrafo
Capitolo 13
OBBLIGO DI INSTALLAZIONE
Mezzi interessati
L’obbligo all’installazione del cronotachigrafo digitale su veicoli di nuova
immatricolazione riguarda:
tutti i veicoli adibiti al trasporto su strada di merci, di massa massima
ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5
tonnellate;
tutti i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri che, in base al loro tipo di
costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9
persone compreso il conducente e destinati a tale fine.
4/6
Modulo 3
Cronotachigrafo
Capitolo 13
Il regolamento (CE) n. 561/06 del 15.03.2006 non si applica ai trasporti
stradali effettuati a mezzo di:
Mezzi esentati
• veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui
percorso non supera i 50 chilometri
• veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
• veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del
fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da
questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga
effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro
responsabilità
• veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di
aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di
salvataggio
5/6
Modulo 3
Cronotachigrafo
Capitolo 13
Mezzi esentati
• veicoli speciali adibiti ad usi medici;
• carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km
dalla propria base operativa
• veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico,
riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non
ancora messi in circolazione
• veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile
non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale
di merci
• veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici
a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e
sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di
merci
6/6
Modulo 3
Strisce riflettenti, giubotto ecc..
Capitolo 14
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 264 il 10.11.2004 il D.L. n. 266 che tra le altre
disposizioni ivi contenute, proroga i termini per il montaggio, sui mezzi pesanti,
delle strisce riflettenti e dei dispositivi anti nebulizzazione dell'acqua.
Nell'art. 7 del D.L. sopra citato, sono riscritti i commi 2 bis e 2 ter, art 72 del c.d.s
(che definivano le modalità di applicazione), introducendo alcune modifiche
rispetto al precedente testo.
Riportiamo di seguito, i commi 2 bis e 2 ter, dell' art.72 del c.d.s
Art. 72 comma 2 bis
Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti
al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti
speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, devono altresì essere
equipaggiati con strisce posteriori e laterali riflettenti.
Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono definite con decreto del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal
regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi
del presente comma dal 1°Aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31
Dicembre 2005.
Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa a
pieno carico superiore a 7,5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1°Gennaio
2006, devono essere equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre
la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni.
Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
1/2
Modulo 3
Giubotto, bretelle riflettenti ecc..
Capitolo 14
Art. 162 del C.d.S. - Segnalazione di veicolo fermo
Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 33,60 a euro 137,55 e la detrazione di 2 punti dalla
patente. Se l'infrazione è commessa dai passeggeri la
sanzione viene applicata solo nella forma amministrativa.Dal
01.04.2004 è obbligo l'uso dei giubbotti e delle bretelle riflettenti
che devono essere indossati dai conducenti, fuori dai centri
abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, quando i
veicoli sono fermi sulla carreggiata e si va a sistemare il
triangolo, in una piazzola di sosta o se si scende da un'
automobile ferma sulla corsia d'emergenza (per sostituire una
ruota), prima di uscire dall'auto è necessario metterli. E'
obbligatorio anche per i passeggeri solo nel caso che scendano
per posizionare il triangolo.
2/2
Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL TRASPORTO IN A.T.P.
- Mancanza dell’attestazione ATP
- Attestazione ATP scaduta
- Mancanza dell’autorizzazione sanitaria
- Autorizzazione sanitaria scaduta
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO E DELLE SUE U.T.I.
- Mancanza targhette o sigle di identificazione
- Targhette o sigle di identificazione non conformi
DESTINAZIONE DEL VEICOLO
- Destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione
USO DEL VEICOLO
- Utilizzo di veicolo per uso diverso da quello indicato sulla
carta di circolazione
1/18
Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL TRASPORTO IN A.T.P.
- Mancanza dell’attestazione ATP
Costituisce parte integrante della carta di circolazione
Si applica l’art. 180 del C.d.S. commi 3, 7 e 8
La carta di circolazione non viene ritirata, se il veicolo è in regola con la revisione
- Attestazione ATP scaduta
Il caso è assimilato alla omessa revisione
Si applica l’art. 80 del C.d.S. comma 14
La sanzione prevista dall’art. 80 c.14 del C.d.S. NON SI APPLICA se,
al momento del controllo, il veicolo non trasporta merci soggette a
regime termico (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.)
2/18
Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
DOCUMENTAZIONE INERENTE IL TRASPORTO IN A.T.P.
- Mancanza dell’autorizzazione sanitaria
Necessaria per alcuni tipi di trasporto vedi tabella
Si applica l’art. 180 del C.d.S. commi 3, 7 e 8
La carta di circolazione non viene ritirata, se il veicolo è in regola con la revisione
- Autorizzazione sanitaria scaduta
Caso del trasporto di merci soggette ad autorizzazione
Si applica l’art. 82 del C.d.S. commi 8, 10 (uso diverso)
Ai sensi del D.P.R. 327/80 comunicazione all’ASL competente e alla Polizia Stradale
competente
Caso del trasporto di merci NON soggette ad autorizzazione ma in regime
A.T.P.
2/18
Verifica delle condizioni di trasporto secondo A.T.P.
Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO
- Mancanza targhette o sigle di identificazione
E’ assimilato alla mancanza o non conformità dei dispositivi di
equipaggiamento di veicoli
Si applica l’art. 72 del C.d.S.
- Targhette o sigle di identificazione non conformi
E’ assimilato alla mancanza o non conformità dei dispositivi di
equipaggiamento di veicoli
Si applica l’art. 72 del C.d.S.
3/18
Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
(Casi notevoli)
Capitolo 15
DESTINAZIONE
- Destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione
Il caso ricorrente nell’ambito del trasporto merci è quello di veicolo per trasporto
specifico utilizzato per trasportare cose diverse da quello per cui è stato
immatricolato
Si applica l’art. 82 del C.d.S., commi 8 e 10
Quando l’idoneità indicata nella carta di circolazione al trasporto di determinate
merci non è tassativa, il veicolo può essere usato anche per il trasporto di altre
merci (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.)
E’ il caso del trasporto alimentare in cui le particolari specificità vengono
trasformate in generiche idoneità (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.)
Veicoli adibiti al trasporto latte possono trasportare altre merci (es. vino) previa
adeguata bonifica e rispetto delle norme igieniche
Veicoli per trasporto specifici in regime di temperatura controllata (ATP) possono
trasportare altre merci nel rispetto delle relative norme ed eventuali
autorizzazioni sanitarie (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.)
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Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
USO
- Uso diverso da quella indicata sulla carta di circolazione
Il caso ricorrente nell’ambito del trasporto merci è quello di veicolo per
trasporto specifico utilizzato per trasportare cose diverse da quello per
cui è stato immatricolato
Si applica l’art. 82 del C.d.S., commi 8 e 10
Quando l’idoneità indicata nella carta di circolazione al trasporto di
determinate merci non è tassativa, il veicolo può essere usato anche per
il trasporto di altre merci (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.)
E’ il caso del trasporto alimentare in cui le particolari specificità vengono
trasformate in generiche idoneità (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.)
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Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
Esempi di verbali
Verbale P.M. Torino (dispositivi di equipaggiamento art. 72)
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Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
Ulteriori precisazioni
Il certificato ATP deve essere presente al seguito in originale, per cui scatta l'art. 180cc 3+7 (ed invito ai sensi del c. 8) in caso di assenza al seguito.
La presenza a bordo è necessaria non solo per verificare la scadenza, ma anche per
valutare che gruppo frigorifero e cella coibentata effettivamente presenti, corrispondano
a quanto indicato nel certificato stesso. In caso di non corrispondenza scatta l'art. 78
del Codice.
Le disposizioni sul "veicolo non idoneo" si applicano solamente ai trasporti di generi
alimentari soggetti ad aut. sanitaria sul veicolo (ora D.I.A. sanitaria).
Infatti, non è affatto detto che un alimento soggetto alla disciplina A.T.P. per il trasporto,
sia soggetto anche al regime dell'aut. o DIA sanitaria.
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Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
Capitolo 15
(Casi notevoli)
Caso dell’A.T.P. scaduto
Esistono varie correnti di pensiero:
- alcuni sostengono l'applicazione dell'art. 80 con ritiro della carta di circolazione e del
certificato A.T.P.;
- altri propendono per la sanzione di cui all'art. 80 con il solo ritiro del certificato A.T.P.
e senza annotazione di cui all'art. 399-c. 2 Reg. Esec. (Ciò perché il veicolo potrebbe
continuare tranquillamente a viaggiare "scarico", se in regola con la revisione).
- taluni ritengono che si debba solamente effettuare comunicazione agli uffici della
M.C.T.C. territorialmente competenti sulla sede dell'impresa, per l'invito alla revisione
straordinaria del veicolo, senza applicare sanzioni.
- altri interpretano la circolazione del veicolo classificato A.T.P. con certificato scaduto,
come circolazione di veicolo non immatricolato; indi da sanzionarsi mediante ricorso
all'art. 93 del Codice.
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Modulo 3
Controlli su strada e sanzioni
prot. n. 886/EF AG Roma, 12 ottobre 2000
Capitolo 15
(Casi notevoli)
OGGETTO: Veicoli con attrezzatura per trasporto in regime di temperatura controllata.
Sono state più volte sottoposte all'attenzione di questa Amministrazione talune problematiche inerenti i trasporti
effettuati con veicoli con attrezzature idonee per trasporti in regime di temperatura controllata (ATP) ed anche di
recente, le Associazioni di categoria dell'autotrasporto hanno richiesto alla Unità di Gestione A.P.C. di voler esplicitare
le attuali disposizioni in materia di trasporto con tali veicoli. Si fa presente in proposito che in passato per effetto di una
generale situazione di contingentamento dei titoli autorizzativi per l'autotrasporto, e quindi per problematiche connesse
al mercato ed alla concorrenza, veniva previsto il rilascio di autorizzazioni speciali, per il trasporto di determinate cose.
Tali titoli autorizzativi venivano rilasciati con particolari indicazioni circa la merce da trasportare ed, in particolare, per i
veicoli con attrezzature ATP veniva indicata anche sulla carta di circolazione la possibilità di portare derrate alimentari,
così come previsto nella autorizzazione. Già con un decreto del 1992 il sistema autorizzativo è stato però modificato ed
anche le autorizzazioni rilasciate precedentemente sono divenute tutte "senza vincoli e limiti" ed hanno perduto ogni
limitazione circa le merci da trasportare. La nuova normativa ha dunque fatto sorgere le prime problematiche
interpretative in relazione al mantenimento della indicazione nella carta di circolazione. La Unità di Gestione APC, in
relazione a specifiche richieste, ha più volte affermato che dal punto di vista autorizzativo con i veicoli attrezzati per
trasporti ATP possono essere trasportati tutti i tipi di merci. Ovviamente, per l'effettuazione di trasporti di generi
alimentari debbono essere rispettate le normative igienico-sanitarie previste dal Ministero della sanità ed, in particolare
il disposto della legge 30.4.1962, n. 283 (1) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (2), nonché
le disposizioni del decreto legislativo 26.5.1997, n. 155 (3), concernente le norme generali di igiene dei prodotti
alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, e le relative circolari applicative. Pertanto, tenuto conto
anche del conforme parer espresso in proposito dalla IV Direzione Centrale della ex Direzione Generale M.C.T.C. nella
circolare n. 64 del 21.7.1998 (4), si conferma che anche con i veicoli con attrezzature per trasporto a
temperatura controllata, purché vengano osservate tutte le specifiche norme igienico-sanitarie, possono
essere trasportate tutte le tipologie di merci. Si è ritenuto di fornire tali chiarimenti per evitare che i veicoli ATP
debbano necessariamente effettuare ritorni a vuoto, risultando quindi penalizzati dal particolare tipo di attrezzatura di
cui sono dotati. Tali veicoli non potranno utilizzare le deroghe in materie di limitazioni alla circolazione stradale nel caso
in cui non vengano trasportati il prodotto o i prodotti per i quali è stata concessa la deroga.
IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE APC DIRIGENTE GENERALE dr.ssa Clara Ricozzi
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Modulo 3
Sanzioni
Capitolo 15
• Smarrimento o mancanza per altri motivi,
dell’attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito,
art.180.
• Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo
A.T.P., attestazione A.T.P. non valida, art.80.
• Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è
stato ritirato, art.216.
• Targhette o sigle A.T.P. mancanti o non conformi, art.72.
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Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione
A.T.P. del veicolo durante il transito, art.180.
• ART.180, POSSESSO DEI
DOCUMENTI DI
CIRCOLAZIONE E DI GUIDA.
•
•
•
Comma 3, il conducente deve
altresì avere l’autorizzazione o la
licenza quando il veicolo è
impiegato in uno degli usi previsti
dall’art.82.
Comma 7, chiunque violi le
disposizioni del presente articolo è
soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 36.00 a euro
148.00
Comma 8, chiunque senza un
giustificato motivo non ottempera
all’invito dell’autorità a presentarsi
… è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 370.00 a euro
1485.00. …
ARTICOLI RICHIAMATI
- Art.82 C.d.S.
Destinazione ed uso dei veicoli
Comma 8, ferme restando le
disposizioni di leggi speciali,
chiunque utilizzi un veicolo per
una destinazione o per un uso
diverso da quello indicato sulla
carta di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro
74.00 a euro 296.00
- Art. 243 regolamento C.d.S.
Caratteristiche costruttive dei veicoli
- Art.376 regolamento C.d.S.
Presentazioni d’informazioni e
documenti a comandi o uffici di
Polizia
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Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione
A.T.P. del veicolo durante il transito, art.180.
PRONTUARIO VIOLAZIONI
- ART.180 CC. 3 E 7
- SANZIONE EURO 36.00 a 148,00.
- SANZIONI ACCESSORIE NON PREVISTE
Il conducente del veicolo sopra indicato, adibito a … non portava con se la specifica
autorizzazione (ovvero licenza) prescritta o il seguente documento. L’interessato è
invitato a presentarsi entro … giorni presso un ufficio di polizia per esibire il
documento mancante. L’inosservanza a quanto intimato comporterà la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art.180 c.8 CDS
ART.180 C. 8
- SANZIONE EURO 370.00 a 1.485,00.
- SANZIONI ACCESSORIE NON PREVISTE
Inottemperanza all’invito di presentare documenti o fornire informazioni
ART. 82 CC 8 E 10
- ART.180 CC. 3 E 7
- SANZIONE EURO 74.00 a 296,00.
- SANZIONI ACCESSORIE SOSPENSIONE CARTA CIRCOLAZIONE DA 1 A 6 MESI
IN CASO DI RECIDIVA DA 6 A 12
Utilizzo di veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione
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Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo
A.T.P., attestazione A.T.P. non valida, art.80.
•
ART.80, REVISIONI.
ARTICOLI RICHIAMATI
•
Comma 14, chiunque circola con
un veicolo che non sia stato
presentato alla prescritta revisione
è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di
una somma da euro 148.00 a euro
594.00. Tale sanzione è
raddoppiabile in caso di revisione
omessa per più di una volta in
relazione alle cadenze previste
dalle disposizioni vigenti ovvero
nel caso in cui si circoli con un
veicolo sospeso dalla circolazione
in attesa dell’esito della revisione.
Da tali violazioni discende la
sanzione amministrativa
accessoria dal ritiro della carta di
circolazione secondo le norme del
capo I sez. II del titolo VI
- Art.238 regolamento C.d.S.
Elementi su cui devono essere
effettuati i controlli tecnici
- Art. 239 regolamento C.d.S.
Revisioni presso imprese o consorzi e
requisiti tecnico professionali degli
stessi
- Art.240 regolamento C.d.S.
Requisiti dei titolari delle imprese e
dei responsabili tecnici
- Art. 241 regolamento C.d.S.
Regolamento delle imprese e dei
consorzi abilitati alla revisione dei
veicoli
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Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo
A.T.P., attestazione A.T.P. non valida, art.80.
PRONTUARIO VIOLAZIONI
- ART.80 C. 14, omessa revisione
SANZIONE EURO 148.00 a 594,00.
- ART.80 C. 14, omessa revisione straordinaria
SANZIONE EURO 148.00 a 594,00.
- ART.80 C. 14, ripetuta omissione di revisione
SANZIONE EURO 296.00 a 1.188,00.
- ART.80 C. 14, circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione
SANZIONE EURO 296.00 a 1.188,00.
- ART.80 C. 17, falsa attestazione di revisione
SANZIONE EURO 370.00 a 1.485,00.
SANZIONI ACCESSORIE
RITIRO CARTA di CIRCOLAZIONE
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Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è
stato ritirato, art.216.
•
•
ART.216,
SANZIONE ACCESSORIA DEL
RITIRO DEI DOCUMENTI DI
CIRCOLAZIONE, DELLA
TARGA, DELLA PATENTE DI
GUIDA O DELLA CARTA DI
QUALIFICAZIONE DEL
CONDUCENTE.
Comma 6, chiunque durante il periodo in
cui il documento di circolazione è ritirato,
circola abusivamente con lo stesso
veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero
guida un veicolo quando la patente gli sia
stata ritirata, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1754.00 a euro 7.018.00.
Si applica la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo, o in
caso di reiterazione delle violazioni la
sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del
fermo amministrativo e di tre mesi salvo i
casi in cui tale sanzione accessoria è
applicata a seguito del ritiro della targa
ARTICOLI RICHIAMATI
-
ART.399 regolamento C.d.S.
RITIRO DEI DOCUMENTI DI
CIRCOLAZIONE, DELLA TARGA O
DELLA PATENTE DI GUIDA.
SOSPENSIONE DELLA CARTA DI
CIRCOLAZIONE
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Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è
stato ritirato, art.216.
PRONTUARIO VIOLAZIONI
-
ART.216 C. 6, circolazione con licenza ritirata
SANZIONE EDITTALE DA EURO 1754.00 A EURO 7.018.00
Circolava abusivamente col veicolo indicato nonostante fosse applicata la
sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. Il veicolo di cui
viene trattenuto il documento di circolazione è sottoposto al fermo
amministrativo per tre mesi e affidato a … che lo custodirà presso …
SANZIONI ACCESSORIE
FERMO DEL VEICOLO PER TRE MESI
Per il fermo si applicano le procedure e disposizioni di cui all’art.
214 C. di S.
(vedi schema operativo prontuario)
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Sigle A.T.P. mancanti o non conformi, art.72.
•
ART.72
Articoli richiamati
•
DISPOSITIVI ED
EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI A
MOTORE ELORO RIMORCHI.
Art. 228 del regolamento del C.d.S.
- Dispositivi di equipaggiamento
dei veicoli a motore e loro
rimorchi
Comma 9, nei decreti di cui al
comma 8 sono altresì stabilite
per i dispositivi indicati nei
precedenti commi, le
prescrizioni tecniche relative al
numero, alle caratteristiche
costruttive e funzionali e di
montaggio, le caratteristiche del
contrassegno che indica la
conformità dei dispositivi alle
norme del presente articolo ed
a quelle attuative e le modalità
dell’apposizione.
Art. 229 del regolamento del C.d.S.
- Contachilometri
Art. 230 del regolamento del C.d.S.
Segnale mobile plurifunzionale
di soccorso
Art. 231 del regolamento del C.d.S.
Particolari
costruttivi
del
segnale mobile plurifunzionale
di soccorso
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Sigle A.T.P. mancanti o non conformi, art.72.
PRONTUARIO VIOLAZIONI
-
ART.72 C. 13, mancanza dei prescritti dispositivi di equipaggiamento.
SANZIONE EURO 74.00 a 296,00.
Circolava col suddetto… non munito di tutti i prescritti dispositivi di
equipaggiamento. Si da atto infatti della mancanza di..
-
ART.72 C. 13, dispositivi di equipaggiamento non conformi.
SANZIONE EURO 74.00 a 296,00.
Circolava con il veicolo sopra indicato con dispositivo di equipaggiamento non
conforme alle disposizioni dei decreti attuativi
SANZIONI ACCESSORIE
NON PREVISTE
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Modulo 3
Disposizioni varie inerenti la circolazione
DIVIETI DI TRANSITO 2007 IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza
nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende
necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di
veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t;
Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione
dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che
trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice
della strada;
DECRETA
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi
di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata
superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di
seguito elencati: OMISSIS
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in
cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve
essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui
quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
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Modulo 3
Disposizioni varie inerenti la circolazione
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli
provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero come
previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche cada in coincidenza del
posticipo di cui al presente comma, di usufruire con decorrenza dal termine del periodo di riposo di un
posticipo di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio,
l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea
documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore
quattro
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale
(Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e
Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli
aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate
all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote
(container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed
aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals
intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione
(ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli
impiegati in trasporti combinati strada rotaiao strada mare, che rientrano nel campo di applicazione
dell’art.38 della legge 1°agosto 2002 n.166 (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge
22 novembre 2002, n.265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la
destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per 2/12
l’imbarco.
Modulo 3
Disposizioni varie inerenti la circolazione
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di
ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli
che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria,
purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.
5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la
rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione
del viaggio e di lettera di
prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova
applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti
verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli
diretti alla Calabria.
6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei
cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le
operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti
di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è
posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.
7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San
Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del
territorio nazionale.
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Modulo 3
Disposizioni varie inerenti la circolazione
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti
(Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto
delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione
rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con
l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata
dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi
od effettuate nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di
aeromobili;
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l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di
idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di
liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti
veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con
impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle
fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile1992, n. 285 e successive modificazioni,
adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla
macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati
all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori
di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza
pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì:
a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia
munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di
svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si
trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti
autostradali;
c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai
5/12
trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la
loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido
deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di
produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al
trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di
cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed
urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione
industriale tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano
riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono
altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e
0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m,
fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul
retro.
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Art. 5
1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono
essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto
ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il
provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe
di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe
solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali
strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art.4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a
circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare,
alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento
autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può
essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature
di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità
dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della
tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, di
rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa,
mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.
7/12
.Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in
deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura Uffcio Territoriale del
Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione
alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul
quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da
effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di
suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto del trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul
veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4,
comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo
svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel
caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto,
l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati,
le Prefetture Uffici
Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica
autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere
diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli
autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di
autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura
Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della
richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovila necessità, da parte dell’azienda
di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo
8/12
continuo anche nei giorni festivi.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche
dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede
l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto.
In tal caso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha
inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo
benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può
essere presentata alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine,
dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle
merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la
concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre
che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della
località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener
conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle
difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi
necessari per le operazioni di traghettamento.
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno
autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate
per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
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Art. 8
1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a
tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli
che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di
apposita documentazione rilasciata
dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con
l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita
documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché
quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e
autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29
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ottobre 1999, n. 461.
Art. 9
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168,
comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato
comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni
di calendario indicati all’art. 1, dal 1°giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni
venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del
trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento
per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le
normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità
con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie
per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali
siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile,
sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo
continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a
tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al
cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in
dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari,
gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle
esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni
caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare
turistico nella zona interessata dalla deroga.
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Art. 10
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi,
unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che
comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.
Art. 11
1. Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma
1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle
Amministrazioni regionali, provinciali e
comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo comunicano, con
cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai
sensi dell’art. 4 del presente decreto.
3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata,
avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e
integrazioni finalizzate a
contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la
circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13.12.2006
IL MINISTRO: ALESSANDRO BIANCHI
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Ulteriori approfondimenti
• Schiume ad alta efficienza per il
trasporto refrigerato
• Gli inevitabili costi delle scelte
ambientali
• La ricerca e lo sviluppo di nuove
schiume efficienti
1/4
Complementi
Schiume ad alta efficienza per il trasporto refrigerato
L'impatto economico ed ambientale dei nuovi espandenti
Dall’inizio dell’anno 2004 è d’obbligo nella Comunità Europea, anche nel settore
della carrozzeria isotermica, l’uso di schiume poliuretaniche espanse con i
nuovi espandenti eco-compatibili.
La messa al bando degli agenti espandenti direttamente dannosi per lo strato di
ozono costituisce certamente un’iniziativa encomiabile, ma è necessario
considerare anche gli aspetti negativi che tale scelta implica dal punto di vista dei
consumi energetici.
Nella storia dell’umanità, dagli albori all’era industriale, la produzione di energia è
sempre stata connessa all’uso di combustibili fossili (legno, carbone, gas e
derivati petroliferi) per alimentare bruciatori (fuochi, caldaie a vapore, motori a
combustione interna).
I sistemi che attualmente si adottano per la produzione di energia non sono
sostanzialmente diversi da quelli usati nel lontano passato, ma ne costituiscono
una semplice ottimizzazione: ci troviamo, in sostanza, in una moderna “età del
fuoco”.
2/4
Complementi
Gli inevitabili costi delle scelte ambientali
La fonte energetica principale nel settore dei trasporti è costituita da carburanti di origine petrolifera, la cui
combustione genera emissione di anidride carbonica (CO2), gas non tossico per l’uomo, ma considerato la principale
causa del famigerato “effetto serra” (surriscaldamento del globo terrestre). Un aumento dei consumi di combustibili
petroliferi ha dunque l’inevitabile conseguenza di un ingente impatto ambientale.
Un esempio: dal 7 agosto 2003 è scattato l’obbligo di accendere i fari 24 ore su 24 su autostrade e strade extraurbane
principali, a doppia carreggiata e con limite di velocità di 110 km/h.
Senz’ombra di dubbio la finalità del legislatore di aumentare la sicurezza sulla strada è nobile ed apprezzabile, ma
inevitabilmente comporta un notevole impatto ambientale dovuto al maggior consumo di carburante con un
conseguente aggravio dei costi a carico dei cittadini.
Un approfondito studio dell’istituto confederale svizzero “Eth Zurigo 2001” evidenzia come l’utilizzo dei fari secondo la
suddetta normativa porterà ad un incremento dei consumi di carburante pari a ¼ di litro ogni 100 km percorsi; ciò si
tradurrebbe in un aumento delle emissioni di CO2 su scala nazionale nell’ordine di 3.2 milioni di tonnellate annue. In
termini di costi per l’utente, ciò implica una spesa aggiuntiva che varia tra gli 0.25 e gli 0.3 €/100 km a seconda del
tipo di carburante utilizzato. Quindi per un utente con una percorrenza media di 30.000 km/anno, di cui circa il 60%
ipoteticamente percorsi di giorno, l’esborso aggiuntivo per mantenere i fari accesi è stimabile intorno ai 55 €/anno.
Analogamente, nel settore della carrozzeria isotermica l’attuale legislazione internazionale in materia di gas
espandenti incide negativamente sui costi operativi dei gruppi frigoriferi, in termini di aumento dei tempi di
funzionamento. La messa al bando del Freon 141/B, pur nel tentativo di salvaguardare lo strato di ozono atmosferico,
ha decretato infatti la necessità di adottare per i prodotti espansi agenti espandenti con minori prestazioni isolanti ed
economicamente più onerosi..
Le proprietà isolanti, in termini di conducibilità termica l, sono riportati nella tabella 1: di conseguenza,le nuove
schiume poliuretaniche presentano una riduzione dell’efficienza di isolamento che varia, in funzione del tipo di
espandente, dal 5 al 20%.
Ciò comporta uno svantaggio in termini di maggiori consumi energetici da parte del gruppo frigorifero e, di
conseguenza, in termini di maggiori emissioni di CO2. Considerando per un semirimorchio un impegno medio del
gruppo frigorifero di circa 2000 h/anno, la differenza di prestazioni isolanti fra schiume espanse a HCFC 141b e
schiume standard attuali (D=20%) può comportare un’incremento dei costi anche di 600-700,00 €/anno.
3/4
La ricerca e lo sviluppo di nuove schiume
efficienti
Complementi
Per limitare questi effetti legati alla conducibilità termica
dei nuovi espandenti, ha indirizzato le proprie attività di
ricerca allo scopo di minimizzare gli svantaggi derivanti
dall’uso dei nuovi espandenti ecologici. L’esperienza e
gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo hanno
consentito la realizzazione di nuovi prodotti che
conciliano efficienza applicativa ed eco-compatibilità.
La qualità dei materiali impiegati e le specifiche
lavorazioni ad essi applicate, attribuiscono ai nuovi
prodotti prestazioni isolanti di gran lunga superiori ai
tradizionali prodotti a pentano (grafico 1).
L’impiego della schiuma , in sostituzione di una
Tabella 1 - Conducibilità termica dei principali agenti espandenti
ESPANDENTE
λ
(mW/mK)
schiuma standard, incide marginalmente sul costo
della cassa di un semirimorchio ma determina un
risparmio sui costi energetici e di gestione di
almeno 400,00 €/anno, all’attuale costo del gasolio.
CFC 11 *
HCFC 141b *
9,78,77
n-pentano
15,0
ciclo-pentano
12,0
iso-pentano
15,0
HFC 365 mfc
10,6
HFC 245fa
12,2
HFC 134a
13,6
CO2
16,6
POLIURETANO
Un polimero
versatile che ci
aiuta in tutti i settori
e che conosciamo
bene...
4/4
Complementi
I refrigeranti del passato: i CFC
Con il termine di refrigeranti del passato si intendono tutti quei refrigeranti, d'uso comune fino a pochi anni fa, composti da
tre tipi di elementi chimici: il cloro, il fluoro ed il carbonio. Da qui la loro denominazione di cloro-fluoro-carburi (CFC).
La tabella a lato riporta la denominazione ASHRAE di alcuni refrigeranti CFC.
Come si può notare, tutti derivano dal metano, dal propano o dall'etano, appartenenti agli idrocarburi. Ciascun tipo di
refrigerante si differenzia dall’altro unicamente per il numero di atomi di cloro, fluoro, carbonio presenti nella sua composizione
chimica.
Tutti i refrigeranti CFC possiedono queste importanti proprietà:
sono fluidi molto stabili chimicamente (cioè mantengono inalterate le loro proprietà nelle più svariate condizioni fisiche)
non risultano tossici per l’uomo
non sono infiammabili
garantiscono un buon rendimento della macchina frigorifera in rapporto al loro quantitativo d’impiego
possiedono in generale un basso punto di ebollizione alla pressione atmosferica
non pongono particolari problemi di utilizzo (ad esempio di solubilità con gli oli minerali lubrificanti del compressore, di
compatibilità con i materiali elettrici isolanti del motore, nelle procedure di carica e reintegro della carica, ecc.)
venivano prodotti a costi relativamente contenuti
Per tali ragioni dagli anni trenta sono stati utilizzati senza problemi nel campo della refrigerazione e del condizionamento.
In sessant’anni di studi e ricerche le aziende produttrici sono riuscite a produrre fluidi dalle buone caratteristiche
termodinamiche a costi abbastanza contenuti.
Non si sono mai preoccupate però (visto che il problema non sussisteva fino a poche decine di anni fa) dell’impatto che tali
fluidi avevano sull’atmosfera, una volta liberati in essa.
A causa della combinazione tra fluoro e cloro la composizione chimica dei CFC è talmente stabile che può rimanere invariata
anche per decine di anni, una volta che sono stati immessi nell’atmosfera: in tale periodo di tempo il gas raggiunge la zona più
“esterna” dell’atmosfera dove il cloro in esso contenuto reagisce con l’ozono diminuendone così la quantità e creando il
cosiddetto "buco dell'ozono“.
La stabilità chimica permette ai CFC, inoltre, che essi vadano col passare degli anni accumulandosi nell’atmosfera
contribuendo in tal modo ad accentuare il cosiddetto effetto serra.
Dal 31 dicembre 2000 l'utilizzo dei CFC, anche nelle operazioni di manutenzione e di ricarica di impianti per la refrigerazione
ed il condizionamento già esistenti, è proibito
Complementi
I refrigeranti prossimi all'eliminazione:
gli HCFC
Per rendere meno stabile la composizione dei fluidi refrigeranti basta sostituire il
cloro presente nella molecola con idrogeno
Questo conferisce maggiore instabilità alle molecole di fluido una volta immesse
in atmosfera, ove tendono a decomporsi più rapidamente, mentre non incide sulla
stabilità chimica e fisica del refrigerante (ossia non implica la formazione di
sostanze o composti nuovi) quando si trova all’interno di un impianto frigorifero.
Se l’idrogeno sostituisce solo in parte il cloro che è presente nella molecola dei
CFC si ottengono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) mentre se lo sostituisce
completamente si ottengono gli idrofluorocarburi (HFC).
Contenendo cloro, gli HCFC risultano avere un impatto non nullo
sull'impoverimento dello strato di ozono atmosferico (ODP).
Per tale ragione è già stata programmata la loro progressiva eliminazione.
Il Regolamento CE 2037/00 fissa le tappe per la progressiva dismissione
dell’uso degli HCFC sia come fluidi frigoriferi sia nella produzione di schiume.
I principali refrigeranti idroclorofluorocarburi e la rispettiva formula chimica sono
riportati nella tabella a lato.
Tra gli HCFC più noti e di più larga diffusione vi è sicuramente l'R22
Complementi
I refrigeranti che non danneggiano
l'ozono:gli HFC
L’eliminazione completa del cloro dalla composizione dei refrigeranti ha portato alla nascita degli
idrofluorocarburi (HFC), refrigeranti che hanno effetto nullo per quanto riguarda il buco dell'ozono.
Tuttavia anche tali fluidi non sono perfettamente eco-compatibili, in quanto la loro liberazione in atmosfera
contribuisce ad aumentare l’effetto di surriscaldamento della Terra (effetto serra).
Il successo di questo tipo di refrigeranti non è stato finora esaltante, soprattutto per quanto riguarda
l’utilizzo come fluidi puri. Questo è dovuto soprattutto al fatto che i fluidi HFC non offrono nella maggior
parte dei casi prestazioni comparabili con i refrigeranti CFC e HCFC, per cui l'operazione di retrofit dei
vecchi impianti non risulta sempre di semplice e possibile effettuazione.
La tabella a lato riporta alcuni refrigeranti HFC. Uno dei pochi HFC che si è imposto sul mercato e che
viene utilizzato allo stato puro è l’R134a, utilizzato con successo nella sostituzione dell’R12 alle medie ed
alte temperature, e nella refrigerazione domestica.
Il suo utilizzo avviene anche negli impianti di climatizzazione dei veicoli dopo il divieto d’uso negli stessi
dell’R22.
Comunque nella riconversione di impianti da R12 a R134a, a parità di potenza del compressore,
l’R134a fornisce una resa frigorifera leggermente inferiore dell’R12, soprattutto per le temperature di
evaporazione più basse.
Per alcuni refrigeranti HFC (ad esempio l’R32, l’R143a, l’R152a) esiste il problema infiammabilità, cosa
sicuramente questa che non contribuisce a decretarne il loro successo d’utilizzo come fluidi puri.
Oggigiorno gli HFC trovano maggior impiego come componenti di miscele. L’opportuno dosaggio di più
fluidi HFC (ed eventualmente anche HCFC o di altro tipo) permette di ottenere determinati composti che
posseggono le caratteristiche termodinamiche necessarie a sostituire i refrigeranti CFC ed HCFC negli
impianti esistenti.
L’utilizzo di tali miscele pone però, talvolta, alcune problematiche nuove.
Complementi
I refrigeranti infiammabili: gli idrocarburi
Gli idrocarburi sono composti chimici caratterizzati da soli legami tra carbonio e idrogeno.
Essi vengono classificati tra gli alcani.
La formula generale che individua un alcano è del tipo
CnH2n+2
Per n=1 si ottiene il metano, n=2 l'etano, n=3 il propano, n=4 l'isobutano (vedi tabella 1).
L'interesse verso l'utilizzo dei refrigeranti idrocarburi (HC), così come per tutti gli altri refrigeranti naturali (ammoniaca,
anidride carbonica), ha avuto origine da quando si è scoperto che i fluidi CFC e HCFC risultano essere dannosi per l'ozono
atmosferico mentre quelli HFC contribuiscono in maniera piuttosto considerevole all'effetto serra.
Diversamente, l'utilizzo dei refrigeranti naturali non comporta problemi per l'ambiente.
Essi non contengono né cloro né fluoro, essendo costituiti unicamente da carbonio e idrogeno.
Da qui il loro progressivo affermarsi non solo come fluidi di lavoro negli impianti frigoriferi ma anche come gas per la
produzione delle schiume isolanti per le macchine frigorifere.
La tabella 2 riporta i refrigeranti HC d'uso più comune, assieme alle rispettive temperature di accensione: l'infiammabilità è,
infatti, il grosso scoglio che non ha permesso a questi fluidi di essere accettati in maniera universale sul mercato.
Mentre il loro uso è fortemente sostenuto dai Paesi del nord Europa (Germania, Danimarca, Paesi scandinavi) soprattutto
negli Stati Uniti vi è forte perplessità verso il loro utilizzo.
Rimane comunque un dato di fatto: nel nord-Europa (ma anche in Italia) si producono ormai da molti anni frigoriferi domestici
funzionanti con isobutano (R600a) con isolamenti costituiti da ciclopentano.
Anche nel settore industriale esistono già da anni impianti funzionanti con propano (R290), il cui utilizzo avviene ormai da
tempo anche in impianti frigoriferi di minori dimensioni (condizionatori, pompe di calore) ove la carica necessaria per il
funzionamento risulta essere di modesta entità, attenuando quindi i pericoli legati all'infiammabilità.
A favore dell'utilizzo degli HC, giocano senz'altro le buone proprietà di trasporto del calore (fatto che richiede cariche ridotte
di refrigerante) e la possibilità di utilizzo di oli di tipo minerale, che permette di evitare le problematiche connesse all'umidità
legate all'utilizzo dei lubrificanti sintetici.
L'impiego di refrigeranti HC nelle miscele (assieme, ad esempio, a HFC) consente l'utilizzo di oli minerali anche in fluidi a
prevalente composizione di idrofluorocarburi permettendo, così, una più agevole operazione di retrofit di vecchi impianti
caricati con CFC. A titolo d'esempio possiamo citare le miscele R413A, R417A e R419A.
La progettazione di impianti frigoriferi funzionanti con idrocarburi è regolata dalla norma europea EN 378.
Complementi
Miscele di refrigeranti
• Con il bando dei CFC e degli HCFC, ed il
ridotto impiego degli HFC allo stato puro,
si è diffuso l'impiego delle miscele di
refrigeranti, binarie, ternarie o quaternarie.
• Esse vengono impiegate largamente per
le operazioni di retrofit di impianti
funzionanti con R12 e R22.
Complementi
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I sostituti dell'R22
In vista del divieto assoluto di utilizzo dell'R22, sancito dal Regolamento Europeo
2037/00, sono molte le proposte di fluidi alternativi destinate a sostituire questo
HCFC.
Tra le tante possibilità, sembra che R134a, R407C e R410A abbiano incontrato i
maggiori favori già da qualche tempo.
In particolare l'R407C risulta più idoneo per l'utilizzo nei medesimi impianti funzionanti
a R22 mentre l'R410A necessita, date le sue più elevate pressioni, della
riprogettazione dei circuiti frigoriferi.
Nel settore della climatizzazione residenziale (split-system) la soluzione definitiva per
sostituire l'R22 è caduta sull'R410A.
Il mercato propone anche due miscele, l'R417A e l' R419A.
L'R134a è un HFC puro, mentre R407C e R410A sono miscele di HFC. L'R407C è
una miscela ternaria zeotropa di R32/R125/R134a, mentre l'R410A è una miscela
binaria quasi azeotropa di R32/R125. Entrambi lavorano con oli sintetici.
L'R417A è una miscela zeotropa ternaria di HFC e HC (R125/R134a/R600) che,
contenendo butano, permette l'utilizzo di olio minerale. Commercialmente è
conosciuto col nome Isceon 59.
L'R419A è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a, RE170 (etere
dimetilico). Anch'essa può essere utilizzata con oli minerali o alchilbenzenici.
Commercialmente è noto col nome di Forane FX90
Complementi
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R407C
L'R407C è una miscela HFC zeotropa utilizzata prevalentemente nelle
applicazioni a media ed alta temperatura.
Esso è composto da R32, R125 e R134a nella misura del 23-25 e 52% in
peso.
Il suo scorrimento di temperatura (glide) è di circa 5,5 K. Per tale ragione
può dare problemi di frazionamento nell'impianto in occasione di fughe.
La sua temperatura di evaporazione/condensazione non è costante ad una
data pressione.
La sua carica va eseguita in forma liquida.
Le sue proprietà (compresa la pressione) sono piuttosto simili a quelle
dell'R22, tanto che risulta essere uno dei fluidi più adatti per sostituirlo negli
impianti di condizionamento, nonostante provochi una leggera diminuzione
della capacità e dell'efficienza frigorifera.
Nel retrofit dell'R22 richiede poche modifiche ai componenti dell'impianto.
Richiede però la sostituzione dell'olio minerale con olio POE.
Non contenendo cloro, l'R407C non danneggia l'ozono atmosferico. Inoltre
presenta un potenziale di effetto serra inferiore all'R22.
Complementi
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R410A
L'R410A è una miscela HFC quasi azeotropa utilizzata prevalentemente nelle
applicazioni a media ed alta temperatura.
Esso è composto da R32 e R125, ciascuno al 50% in peso.
Il suo scorrimento di temperatura (glide) è di circa 0,1 K. Per tale ragione esso può
essere maneggiato come un fluido puro e può essere caricato sia in fase liquida che
gassosa.
Non contenendo cloro, l'R410A non danneggia l'ozono atmosferico, tuttavia presenta
un potenziale di effetto serra superiore all'R22.
Dal punto di vista dell'isolamento elettrico, esso ha caratteristiche (tensione di
scarica, costante dielettrica, resistività in corrente alternata) simili a quelle dell'R22,
non presentando, quindi, particolari problematiche per l'utilizzo nei compressori
ermetici e semiermetici.
Rispetto all'R22 presenta pressioni di lavoro sensibilmente più alte, per cui non risulta
adatto alla sua sostituzione nelle operazioni di retrofit, se non dopo una completa
riprogettazione dell'impianto.
Le sue alte pressioni, l'elevata densità e le buone capacità di scambio termico
permettono di utilizzare componenti frigoriferi di dimensioni ridotte, a parità di potenza
frigorifera ottenibile.
In particolare gli impianti a R410A permettono l'utilizzo di evaporatori, compressori e
tubazioni più piccoli a parità di potenza resa rispetto all'R22.
In conseguenza delle minori dimensioni dell'impianto anche la carica di refrigerante
risulta minore, a parità di potenza resa.
Dal punto di vista energetico l'R410A presenta migliori efficienze energetiche (COP)
rispetto all'R22.
Essendo costituito da HFC, l'R410A necessita dell'utilizzo di oli POE.
Complementi
R413A
• L'R413A è una miscela azeotropa che non contiene cloro e quindi
non risulta danneggiare lo strato di ozono atmosferico (ODP=0).
• Esso è composto da 3 fluidi: R218, R134a e R600a (isobutano)
rispettivamente nelle proporzioni del 9/88/3%.
• Data la presenza dell'isobutano (un idrocarburo), l'R413A può
essere utilizzato con olio minerale, evitando così il problema della
sostituzione del lubrificante nelle operazioni di retrofit dell'R12.
Per tale ragione esso costituisce l'alternativa meno costosa nella
sostituzione del CFC12.
• Nella refrigerazione domestica l'R413A comporta una carica in
peso inferiore di circa il 10% rispetto all'R12 e non richiede alcuna
modifica al capillare.
• Anche nella climatizzazione degli autoveicoli l'R413A si presta bene
alla sostituzione dell'R12.
Come nella refrigerazione domestica, la carica in peso viene ridotta
di circa il 10% e non sono necessarie modifiche al dispositivo
d'espansione.
Complementi
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Direttiva emissioni climatizzatori
autoveicoli
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È stato definitivamente approvata la Direttiva relativa alle emissioni degli impianti di
condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la Direttiva 70/156/CEE.
Lo scopo della Direttiva è quello di porre un limite alle emissioni di gas fluorurati dagli impianti di
climatizzazione dei veicoli, in particolare dell'R134a, che ha un potenziale di riscaldamento
globale molto elevato, pari a 1300.
Essa stabilisce i requisiti per l'omologazione dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di
condizionamento d'aria e le disposizioni concernenti l'adattamento e la ricarica di tali impianti.
Tra le varie disposizioni, si segnalano in particolare:
dal 1 gennaio 2007 non viene più concessa l'omologazione CE o nazionale per quei veicoli dotati
di impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di
riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita dell'impianto non rientri
entro specifici parametri
dal 1 gennaio 2008 la precedente disposizione viene estesa a tutti i nuovi veicoli
dal 1 gennaio 20011 non viene più concessa l'omologazione CE o nazionale per quei veicoli dotati
di impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di
riscaldamento globale superiore a 150
dal 1 gennaio 2017 i nuovi veicoli dotati di impianti di condizionamento che contengono gas
fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non sono più
immatricolabili e per essi è vietata la vendita e la messa in circolazione
dal 1 gennaio 2011 non possono essere adattati a veicoli omologati da tale data in poi gli impianti
di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento
globale superiore a 150.
dal 1 gennaio 2017 tali impianti non possono essere adattati su nessun veicolo.
Per quanto riguarda la ricarica degli impianti, rilevante è la disposizione che vieta espressamente
tale operazione in impianti in cui siano state rilevate perdite abnormi di refrigerante.
Dal 4 gennaio 2008 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno il compito di adottare e pubblicare
le disposizioni della Direttiva, che devono essere applicate a partire dal 5 gennaio 2008.
Fine
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