PROGETTO SICUREZZA STRADALE 2008 Normativa A.T.P. e controlli su strada A cura del Centro Prove Autoveicoli CATANIA RELATORI: Direttore Tecnico Salvatore Distefano Ing. Direttore Roberto Barbagallo COMUNE DI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE Obiettivi del progetto • Rafforzamento della professionalità • Correlazione con normativa • Controlli su strada Organizzazione delle unità didattiche 1,5 ore 1. 2. 3. 4. Definizione di A.T.P. e normativa di riferimento Competenze del Centro Prove Autoveicoli Storia della refrigerazione Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata 5. 6. Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. (omologazione e collaudo) Documentazione per il trasporto A.T.P. (Coibentato, isotermico nazionale ed internazionale) Validità della documentazione A.T.P. (durata e rinnovo) 1° modulo 1,5 ore 7. 8. 1,5 ore 9. 2° modulo Classificazione delle sostanze e materie destinate al trasporto in A.T.P. Trasporto di medicinali 10. 11. Norme igienico-sanitarie - Autorizzazione sanitaria Igiene dei prodotti alimentari. Sistema di autocontrollo (Direttiva 43/93/CEE) 1 ore 12. 13. 14. Dispositivi di rilevamento delle temperature e normativa rilevante Cronotachigrafo Dispositivi vari (strisce riflettenti, giubbotto, ecc..) 2 ora 15. 16. Controlli su strada e sanzioni Disposizioni varie inerenti la circolazione 1,5 ore 3° modulo Modulo 1 Capitolo 1 Definizione di A.T.P. e Normativa di riferimento L‘ A.T.P. è la regolamentazione per i trasporti frigoriferi refrigerati a temperatura controllata di alimenti deperibili destinati all'alimentazione umana. A.T.P. = Accord Transport Perissable Abbreviazione di "Accordi sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili e dei mezzi speciali da utilizzare per questi trasporti". 1/3 Modulo 1 Definizione di A.T.P. e Normativa di riferimento Capitolo 1 La normativa ATP è il risultato di un accordo europeo sottoscritto nel 1970, da alcuni Stati , tra i quali l’Italia, che impone determinate regole nella costruzione degli allestimenti isotermici per i trasporti frigoriferi refrigerati destinati al trasporto di alimenti deperibili a temperatura controllata, e determinate prescrizioni per gli utilizzatori. Assume carattere legislativo nel 1977 e, dal settembre 1984 viene assegnata la competenza al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, il quale provvederà alle verifiche tecniche di collaudo tramite gli Uffici Provinciali M.C.T.C., l'aspetto igienico sanitario rimane di esclusiva competenza del Ministero della Sanità, tramite le A.S.L.. La norma ATP prescrive i tipi di alimenti deperibili da trasportare in regime di temperatura controllata e le temperature alle quali devono essere effettuati i trasporti frigoriferi e refrigerati, questi limiti sono in sintonia con quelli fissati dal Ministero della Sanità (D.P.R. n°327/1980 e D.M. 12.10.81) 2/3 Modulo 1 Definizione di A.T.P. e Normativa di riferimento Capitolo 1 • L’A.T.P. (Accord Transports Perissable) è un accordo internazionale siglato a Ginevra il1 Settembre 1970 redatto della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECEE/ONU); tale accordo è entrato in vigore il 21 Novembre 1976 a seguito di ratifica dei primi cinque Stati (Francia, Germania, Jugoslavia, Spagna e Unione Svizzera). • Con la legge n. 264 del 2 Maggio 1977, il Parlamento italiano ha ratificato e reso esecutivo l’A.T.P. varandone il regolamento d'applicazione con DPR 29 Maggio 1979 n. 404. 3/3 Modulo 1 Competenze C.P.A. Capitolo 2 Centro Prova Autoveicoli di Catania svolgono di norma i seguenti compiti: DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 2005, n. 321 Art. 9, comma 7 (S.O.G.U. n. 56 dell'8.3.2006) • • • Attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unità tecniche indipendenti: prove tecniche e procedure per l’omologazione e l’approvazione dei veicoli a motore, dei rimorchi, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e dei loro sistemi, componenti ed unità tecniche indipendenti; omologazione delle attrezzature tecniche necessarie per l’effettuazione delle revisioni; prove tecniche per l’omologazione od approvazione di singoli dispositivi dei veicoli (dispositivi luminosi, catadiottri, specchi retrovisori, dispositivi acustici, vetri, silenziatori, ganci di traino,ecc.); omologazione ed approvazione dei gruppi refrigeranti e delle furgonature isotermiche per il trasporto su strada di merci deperibili; omologazione e approvazione di attrezzature a pressione trasportabili (contenitori e cisterne) e di imballaggi per il trasporto di merci pericolose Funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico: vigilanza sull’attività degli“esperti A.T.P.” e delle “stazioni di controllo” relativamente alle prove e certificazioni delle furgonature ed ai gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili 1/7 Modulo 1 Competenze C.P.A. Capitolo 2 Centro Prova Autoveicoli di Catania • Espletamento del servizio di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285: verifiche e controlli sul circolante in collaborazione con gli organi di polizia su veicoli nazionali ed internazionali • - Attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione: prove iniziali e straordinarie su veicoli allestiti con cisterne per il trasporto di merci pericolose; prove periodiche di isotermia delle furgonature e di efficienza dei gruppi refrigeranti montati sui veicoli stradali destinati al trasporto delle merci deperibili • • - Consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche Amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza - Attività di formazione, aggiornamento e ricerca: supporto alla raccolta ed elaborazione, ai fini della sicurezza, di dati statistici in materia di trasporti terrestri; supporto alla ricerca e sperimentazione finalizzata alla sicurezza del veicolo e dei conducenti; supporto alla ricerca e sperimentazione su dispositivi 2/7 3/7 Modulo 1 Competenze C.P.A. Capitolo 2 Dislocazione ed elenco dei Centri Prove Autoveicoli autorizzati dal Ministero dei Trasporti 4/7 Modulo 1 Competenze C.P.A. Capitolo 2 Torino MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di Torino Strada Cebrosa, 27 - 10036 Settimo Torinese (TO) - tel.011.8953992 Milano MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di MIlano Via Marco Ulpio Traiano, 40 - 20149 Milano - tel.02.3271246 CERTIFICATION OF SAFETY INSTITUTE SPA Viale Lombardia, 20 - 20021 Bollate (MI) - tel. 02.383301 5/7 Verona Padova Modulo 1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di Verona S. Genovese, 1/P - 37135 Verona - tel. 045.8550541 Capitolo 2 C.N.R. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE ISTITUTO PER LA TECNICA DEL FREDDO Corso Stati Uniti, 4 - 35020 Padova - tel. 049.761299 Forlì Udine MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di Verona - sede di Codroipo Via Beano - 33033 Codropio (UD) - tel. 0432.905616 Pesaro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di Pescara Via Fonte Vecchia, 3 - 65010 Villa Raspa di Spoltore (PE) - tel. 0854.155953 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prova Autoveicoli di Bologna - sede di Forlì Cesena Piazzale G. Agnelli, 100 - 47020 Pievesestina (FO) tel. 0547.313112 Roma MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi Via di Settebagni, 333 - 00138 Roma - tel. 06872881 ISTITUTO SOERIMENTALE R.F.I. Piazza Ippolito Nievo, 4 - 00153 Roma - tel. 06.5816280 6/7 Modulo 1 Competenze C.P.A. Capitolo 2 Napoli Cagliari MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi - sede di Cagliari S.S. 554 km 1.600 - 09100 Cagliari - tel. 070.240195 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prove Autoveicoli di Napoli Contrada Silicelle - 80021 Afragola (NA) - tel. 081.8524806 Bari Catania MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prove Autoveicoli di Bari Strada Prov. Modugno - Palese - Zona Ind. - 70123 Bari tel. 080.5383601 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre Centro Prove Autoveicoli di Catania Strada Statale 114 Primosole, 33 - 95121 Catania - tel. 095.592547 7/7 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 L'uso di ghiaccio naturale o prodotto, per la refrigerazione era molto diffuso fino poco prima della I^ guerra mondiale, quando i frigoriferi meccanici o elettrici sono diventati disponibili. Il ghiaccio deve la relativa efficacia come refrigerante al fatto che ha una temperatura costante di fusione di 0°C (32°F). Per fondersi, il ghiaccio deve assorbire il calore che ammonta a 333,1 kJ/kg. Il ghiaccio di fusione in presenza di un sale di dissoluzione abbassa il relativo punto di fusione di parecchi gradi, le derrate alimentari potevano essere così mantenute più a lungo. L'Anidride carbonica solida, conosciuta come ghiaccio secco è usata anche come refrigerante. Non avendo fase liquida a pressione atmosferica normale, sublima direttamente dal solido al vapore ad una temperatura di -78.5°C (-109.3°F) La refrigerazione e il processo di abbassamento della temperatura, di effettuarla e mantenerla in un certo spazio allo scopo di raffreddare o mantenere un determinato prodotto. Tale refrigerazione controlla sia lo sviluppo batterico che le reazioni chimiche avverse che si presentano nell'atmosfera normale. 1/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 PROVIAMO AD IMMAGINARE PER UN ATTIMO LA VITA SENZA IL FREDDO: Senza gelato, frutta fresca, bibite fresche, senza il frigorifero a casa con il burro il latte la carne i formaggi, il pesce fresco. Senza il condizionatore d'aria che caldo, come fare per i farmaci, ecc. ..................... Durante gli ultimi 150 anni circa, i grandi progressi della refrigerazione ci hanno offerto la possibilità di conservare e raffreddare l'alimento, altre sostanze e noi stessi. La refrigerazione abbatte le barriere tra clima e stagione. Mentre ha aiutato alla crescita di tutti i processi industriali, la refrigerazione diventata un'industria a sè. Il coltivatore Thomas Moore del Maryland, per primo ha introdotto il termine "frigorifero" nel 1803, apparecchio che conosciamo bene e comparso nel ventesimo secolo. Nel 1840, vengono utilizzati i primi mezzi stradali e ferroviari principalmente utilizzati per trasportare il latte ed il burro. Nel 1860, il trasporto frigorifero viene esteso anche a pesce e latticini. Questo carro ferroviario refrigerato è stato brevettato da J.b. Sutherland di Detroit, Michigan nel 1867. 2/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 Realizzato con pareti isolate e con contenitori per ghiaccio nelle estremità. L'aria entrando dalla parte superiore dei contenitori viene raffreddata uscendo dalla parte inferiore, circolando così per conduzione naturale. Si sono ridotte le perdite del ghiaccio per fusione dall'80% al 20% a beneficio dei prodotti trasportati. Il processo di refrigerazione è iniziato nel 1850 con compressione del vapore usando l'aria e successivamente l'ammoniaca come refrigerante. Con l'avvento dei nuovi impianti meccanici, malgrado i vantaggi apportati, la refrigerazione ha avuto numerosi problemi. I refrigeranti utilizzati come l'anidride solforosa ed il methylchloride stavano inducendo la gente a morire, l'uso per compressione dell'ammoniaca ha avuto un effetto tossico dato da perdite e fuoriuscite nell'impianto. Frigidaire nel 1928 ha scoperto un nuovo tipo e categoria di refrigeranti sintetici, denominati HALOCARBONS o CFC (clorofluorocarburi). La General Motors ha brevettato tutti i sistemi refrigeranti deliberando il CFC nel 1930. Nonostante l'intenzione originale di mantenere la General Motors proprietaria dei brevetti, questa era un'invenzione troppo grande a livello mondiale per la qualità della vita nella conservazione degli alimenti per attenerla di proprietà ad una unica azienda. 3/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 All'intera industria è stata permesso di usare i brevetti e la tecnologia di refrigerazione, commutandoli a nuovi agenti "sicuri" come il Freon (adesso vietato per il danno dello strato di ozono). Senza la scoperta di CFC, "la refrigerazione non sarebbe stata dominante". Nella refrigerazione meccanica, il raffreddamento costante è realizzato dalla circolazione di un refrigerante in un sistema chiuso, in cui si volatilizza un gas, poi si condensa, così in ciclo continuo. Se non avviene nessuna perdita nell’impianto, il refrigerante dura indefinitamente durante l'intera durata del sistema. I due tipi principali di sistemi di refrigerazione meccanici usati sono: il sistema di compressione, usato nelle unità domestiche e per le grandi applicazioni di conservazione in celle frigorifere e di trasporto e per la maggior parte dell’aria condizionata; ed il sistema di assorbimento, ora impiegato in gran parte per le unità di aria condizionata ma precedentemente anche usato per le unità domestiche 4/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 Sistemi di refrigerazione 1824, Michel Faraday ha scoperto il processo di assorbimento 1834, Jacobs Perkin mette in funzione la prima macchina di refrigerazione 1844, il Dott. John Korrie costruisce una macchina per produrre il ghiaccio per una distribuzione commerciale; 1850, Fernand Carré sviluppa una macchina con ammoniaca con processo di assorbimento; 1900, alcuni costruttori sviluppano frigoriferi domestici primitivi e difficili di manutenzione; 1918, Kelvinator sviluppa il primo frigorifero domestico; 1919, i frigoriferi vengono messi ufficialmente in vendita al pubblico; 1928, prodotta la prima unità di refrigerazione del tipo ermetico da General Electric; 1930, esplosione dell'industria del freddo con l'invenzione e sviluppo di freon R12; 1939, Joseph Numero e Frederick Jones Thermo King, brevettano la prima unità di refrigerazione da trasporto,"il modello A"; 5/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 1958, Thermo King introduce i motori diesel nelle unità refrigerate, in sostituzione a quelli precedenti a gas. 16 Nov.1939, la prima unità di refrigerazione da trasporto della Thermo King, il "modello A" installata a telaio 1940, unità di refrigerazione da trasporto della Thermo King, il "modello C" con installazione sulla parete anteriore del furgone isotermico 6/9 Modulo 1 Approfondimenti sui Fuidi Storia della refrigerazione Capitolo 3 Refrigeranti 1834, la prima macchina pratica di refrigerazione è stata sviluppata da Jacob Perkins; ha usato l'etere in un ciclo di compressione del vapore. 1850, Fernand Carrè ha sviluppato una macchina di refrigerazione con ammoniaca e acqua. 1859, il fratello Edmond Carré, usa l'acqua e l'acido solforico. 1866, Una miscela denominata chemogene (etere e nafta consistenti della benzina) è stata brevettata come refrigerante per i sistemi di compressione del vapore. L'anidride carbonica è stata introdotta come refrigerante nello stesso anno. 1873, l'anidride carbonica e ammoniaca, nei sistemi di compressione del vapore. 1875, anidride solforosa ed etere metilico. 1878, cloruro metilico. 1926, Dichloroethene (dilene) è stato usato nei compressori centrifughi di Willis, ed è stato sostituito con il cloruro di metilene lo stesso anno. Quasi tutti i primi refrigeranti erano infiammabili, tossici o entrambi ed alcuni inoltre erano altamente reattivi. Gli incidenti erano comuni 7/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 1926, L'operazione di individuazione del refrigerante non infiammabile con buona stabilità è stata data a Thomas Midgley. Con i suoi soci Henne e McNary, Midgley ha osservato che i refrigeranti in uso avevano un contenuto relativamente basso di elementi chimici, questi raggruppati in una fila ed in una colonna d'intersezione della tabella periodica degli elementi. L'elemento all'intersezione era fluoro, conosciuto per essere tossico da sè. Tuttavia, Midgley ed i suoi collaboratori hanno ritenuto che i residui che lo contengono dovevano essere non tossici e non infiammabili. La loro attenzione è passata ai fluoruri organici, circa il punto di ebollizione per tetrafluoromethane (tetrafluoride del carbonio) da confrontare a quelli per altri residui fluorati. La temperatura d'ebollizione corretta, successivamente trovata, era molto più bassa. Tuttavia, il valore errato era nella gamma cercata e condotto alla valutazione dei fluoruri organici come candidati. La tesi di Shorthand più successivamente introdotta per facilitare l'identificazione dei fluoruri organici, per una ricerca sistematica, è usata oggi come il sistema di numerazione per i refrigeranti. Le indicazioni di numero senza ambiguità indicano le composizioni chimiche e strutture. Nei giorni successivi, Midgley ed i suoi collaboratori avevano identificato il diclorodifluorometano sintetizzato (CC12F2), ora conosciuto come R12. La prima prova di tossicità è stata effettuata esponendo una cavia al nuovo residuo. Sorprendentemente, l'animale era completamente inalterato, ma è morto quando la prova è stata ripetuta con un altro campione. 8/9 Modulo 1 Storia della refrigerazione Capitolo 3 L'esame successivo del trifluoruro dell'antimonio (usato per preparare il diclorodifluorometano da tetracloruro di carbonio) ha indicato un agente inquinante. Questo agente, durante la reazione del trifluoruro dell'antimonio con tetracloruro di carbonio, forma il fosgene (CC120) un gas altamente tossico per inalazione, corrosivo per gli occhi e per la pelle. Per dimostrare poi nella nuova formula la sicurezza di questo gas, ad una riunione della società chimica americana, Midgley ha inalato R-12, dando sicurezza nella manegiabilità della miscela. 1928, Frigidaire scopre un nuovo tipo e categoria di refrigeranti sintetici, denominati HALOCARBONS o CFC (clorofluorocarburi). 1930, viene annunciato lo sviluppo dei refrigeranti con fluorocarburo 9/9 Modulo 1 Capitolo 4 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Limiti di sagoma dei veicoli destinati al trasporto di merci deperibili in regime A.T.P. I limiti di sagoma previsti dal Codice della Strada (articolo 61) sono categorici e riguardano tutti i veicoli, compreso il loro carico. Il loro superamento determina specifiche sanzioni, salvo che esso non avvenga con veicolo o il trasporto eccezionali regolarmente autorizzati. La larghezza massima dei veicoli destinati al trasporto di merci deperibili in regime A.T.P. è: L = 2.60 m 1/21 Modulo 1 Capitolo 4 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata La classificazione A.T.P., per gli autoveicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari, avviene in base a delle specifiche relazioni matematiche che correlano il coefficiente di isolamento termico (comunemente chiamato “K”) della struttura isolata (cassa isotermica o struttura coibentata) con la potenza dell’impianto frigorifero utilizzato Sia la cassa isotermica che il frigorifero devono essere omologati da un Centro Prove Autoveicoli del Ministero dei Trasporti. 2/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 DEFINIZIONI Mezzo di trasporto Isotermico Mezzo di trasporto refrigerante Mezzo di trasporto Frigorifero Mezzo di trasporto Multiscomparto Mezzo di trasporto calorifero 3/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 MEZZO di Trasporto ISOTERMICO Un mezzo di trasporto si definisce isotermico quando la sua carrozzeria è costituita da pareti termoisolanti, incluse le porte, il pavimento ed il tetto, che consentono di limitare lo scambio di calore fra la superficie interna ed esterna della carrozzeria in modo che, in base al coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente k), il mezzo di trasporto possa essere incluso in une delle seguenti categorie: 4/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Categorie dei mezzi di Trasporto Isotermici In funzione del coefficiente “K”, distinguiamo due categorie: • IN = mezzo di trasporto isotermico Caratterizzato da un coefficiente K: normale 0.4 < K ≤ a 0,7 W/m2°C • IR = mezzo di trasporto isotermico Caratterizzato da un coefficiente: rinforzato K ≤ a 0,4 W/m2°C le pareti devono avere uno spessore di almeno 45 mm se il mezzo ha una larghezza superiore a 2,50 m. 5/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Categorie dei mezzi di Trasporto Isotermici Un veicolo dotato di cassa omologata IN, qualunque sia la potenza dell’eventuale frigorifero installato, potrà essere impiegato esclusivamente per il trasporto in classe A. Un veicolo dotato di cassa omologata IR potrà essere impiegato indistintamente per il trasporto in classe A, B, C, in relazione alla potenza del frigorifero installato Questa classe A.T.P. ai nove anni subisce inderogabilmente declassamento "IN" Un veicolo di classe IR il quale dopo i 9 anni subisce il declassamento obbligatorio, per mantenere l’originaria classe di trasporto ATP, deve superare un collaudo presso un C.P.A. In caso di collaudo positivo, alla cassa viene riconosciuta la categoria IR per ulteriori 6 anni 6/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Refrigerato Un mezzo di trasporto isotermico è definito refrigerato se, con l’ausilio di una fonte di freddo diversa da un impianto meccanico o ad “assorbimento”, consente, con una temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di mantenerla: fino a 0°C per la classe A fino a - 10°C per la classe B fino a - 20°C e oltre per la classe C 7/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Frigorifero Un mezzo di trasporto isotermico è definito frigorifero se è dotato di un impianto di raffreddamento, che consente, con una temperatura media esterna di +30°C, di abbassare la temperatura all’interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito costantemente nel modo seguente: classe A se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1 (temperatura interna) può essere scelta tra +12°C e 0°C incluso; classe B se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1 può essere scelta tra +12°C e -10°C incluso; classe C se dotato di dispositivo di raffreddamento tale che t1 può essere scelta tra +12°C e -20°C incluso. 8/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Il multi scomparto è un furgone isotermico omologato a norme ATP con due o tre celle interne separate Il furgone isotermico regolarmente omologato ATP multiscomparto, avrà due o tre targhette di identificazione in alluminio rivettate sullo stesso (ove previsto) permettendo di identificare i due o tre scomparti. nella documentazione di collaudo relativa all’omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti deve essere espressamente scritto "mezzo multi scomparto" e il numero degli scomparti presenti (massimo tre). Lo stesso mezzo dovrà essere munito di più attestati ATP a seconda del numero degli scomparti. Anche le scritte adesive esterne dovranno essere applicate in prossimità per ogni scomparto del furgone. 9/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Il controllo su strada dei veicoli che trasportano alimenti continua a presentare delle situazioni che meritano un approfondimento, teso a dare indicazioni pratiche agli operatori di Polizia Stradale o Municipale. Gli scomparti non possono essere realizzati all'interno di una carrozzeria preesistente, ossia nei veicoli coibentati (sigla ATP, COFNA (sigla obsoleta), ecc…) Le stazioni di prova devono sottoscrivere un verbale di prova per ogni scomparto, precisando che si tratta di un mezzo multiscomparto e detti dati devono essere riportati sui D.G.M. di omologazione del mezzo di trasporto. Importante, ai fini del controllo su strada, è il fatto che il costruttore debba identificare i due scomparti con targhette metalliche, secondo la normativa ATP, applicate nelle vicinanza delle porte che più precisamente individuano gli scomparti. Per detti mezzi vengono rilasciate due attestazioni nazionali ATP, valide sei anni, una per ogni scomparto, indicando su ognuna al punto 3. MULTISCOMPARTO SIGLA .... 10/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Anche per i veicoli costruiti prima del 27.12.93 per i quali veniva rilasciata una sola attestazione nazionale in occasione del rinnovo da parte delle stazioni di prova o degli esperti ATP, sui mezzi multiscomparto devono essere apposte due targhette, una per scomparto, vicino alle marcature del costruttore. Alcun mezzi multiscomparto sono dotati di PARETE MOBILE all’interno che suddivise la cassa in due scomparti: - scomparto anteriore, dotato di porta laterale, RAFFREDDATO a mezzo di gruppo frigorifero. - scomparto posteriore ISOTERMICO (non dotato di gruppo frigo), munito della relativa porta 11/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Nello scomparto raffreddato è possibile trasportare indifferentemente: ALIMENTI, per i quali occorre che il mezzo sia munito di attestazione ATP quale mezzo FRIGORIFERO, sigla F, con le varie indicazioni di temperatura di trasporto degli alimenti che possono essere da essi trasportati ALIMENTI per i quali occorre l'attestazione di ISOTERMICITA', sigla IN o IR ALIMENTI per il cui trasporto NON occorre alcun attestato ATP, quali ad esempio uova, formaggi e salumi stagionati SFUSI, prodotti della pesca trasformati, affumicati, salati, essiccati, ecc. 12/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Nello scomparto ISOTERMICO possono essere trasportati ESCLUSIVAMENTE ALIMENTI per il cui trasporto non occorre alcun attestato ATP ALIMENTI per il cui trasporto occorre l'attestazione ATP con classificazione IN o IR, ad esempio i prodotti della pesca FRESCHI, da trasportare sempre SOTTO GHIACCIO, con esclusione dei molluschi eduli bivalvi (cozze, vongole,ecc...) per il cui trasporto occorre l'attestazione ATP con classificazione FRIGORIFERA Per i mezzi multiscomparto a PARETE FISSA, gli ALIMENTI che possono essere trasportati sono determinati in base alla classificazione ATP di ciascun scomparto, riportata sull'attestazione cartacea e sulle targhette metalliche apposte sul mezzo, sempre in relazione alla tabella già pubblicata, oltre, naturalmente, agli ALIMENTI per i quali non occorre alcuna attestazione ATP. 13/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Purtroppo è possibile riscontrare, abbastanza frequentemente, nel corso di controlli su strada, la presenza di mezzi con attestazione ATP: FRIGORIFERA (sigla F), muniti di parete mobile all'interno, in molti casi abusivamente installata perché non riportata su attestazione ATP e senza apposite targhette metalliche, che trasportano nello scomparto ISOTERMICO posteriore: SOSTANZE NON ALIMENTARI ad uso umano e/o ALIMENTI che debbono essere trasportati con attestazione ATP con classificazione FRIGORIFERA, classe F. Ciò accade durante la fase di distribuzione dei prodotti destinati al dettaglio, tra cui è compresa la ristorazione collettiva (alberghi, ristoranti, mense, bar, ecc...), in cui le imprese di trasporto utilizzano UN SOLO VEICOLO che nello scomparto anteriore trasporta alimenti surgelati e/o congelati, nello scomparto posteriore trasporta alimenti refrigerati, alimenti non refrigerati,sostanze NON alimentari (es. giocattoli, detersivi, carta, videocassette,ecc...), al posto dei TRE VEICOLI che occorrono per trasportare queste merci: 1) per gli alimenti surgelati e/o congelati; 2) per gli alimenti refrigerati e gli alimenti non refrigerati; 3) per gli alimenti confezionati, non refrigerati, e per le sostanze non alimentari. 14/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo di Trasporto Multiscomparto Tutto ciò è indice di una situazione non tollerabile sotto il profilo igienico-sanitario, oltre che per il rispetto delle norme della circolazione stradale, poiché il cattivo stato di conservazione degli alimenti, che per quelli di origine animale deve essere verificato dai Dirigenti Veterinari delle ASL, è sanzionato penalmente e la sua sussistenza è altamente probabile nelle condizioni di trasporto sopra descritte. Circolare Prot. n. 1997/MOT2/T del 20.05.2004. oggetto: mezzi di trasporto multi scomparto in regime di temperatura controllata A.T.P.. In attesa che l'argomento in oggetto venga disciplinato dalla norma internazionale, sono state modificate alcune prescrizioni tecniche relative i mezzi multiscomparto: Considerando l'evoluzione costruttiva e le sempre maggiori esigenze di versatilità degli allestimenti isotermici, sono ammissibili diverse soluzioni che presentino al massimo tre scomparti nello stesso mezzo A.T.P., rimangono invariate le attuali procedure e prescrizioni tecniche. La paratia divisoria: La paratia divisoria può essere scorrevole e amovibile oppure installata "fissa". 15/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Mezzo Di Trasporto Calorifero Un mezzo di trasporto isotermico, con coefficiente “K” ≤ 0,4, è definito calorifero se è dotato di un dispositivo di riscaldamento che consente di mantenere per almeno 12 ore, senza aggiunta ulteriore di calore, una temperatura di +12°C nelle classi: A – per un temperatura media esterna di -10°C con sigle CNA - CRA B - per un temperatura media esterna di -20°C con sigla CRB 16/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Classificazione del gruppo Frigorifero da punto di vista meccanico Quando il frigorifero è dotato di compressore azionato direttamente dal motore del veicolo, tramite un sistema di cinghie, si aziona solo con motore veicolo acceso; quando una parte del gruppo frigorifero è amovibile; quando le piastre eutettiche per essere raffreddate devono essere tolte dal veicolo. Quando il gruppo frigorifero è dotato di motore diesel indipendente dal motore del veicolo, in grado di azionare il proprio compressore in modo autonomo, il frigorifero si aziona anche con motore veicolo spento. 17/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Le sigle adesive riportano la classificazione A.T.P. ottenuta per quel determinato veicolo,il mese ed anno di scadenza. Le classificazioni, sono riportate sul certificato A.T.P. al punto 3. Tali sigle indicano la classificazione A.T.P. appartenente, quindi la temperatura a cui il veicolo può e deve mantenere. • • Paragrafo 5 dell'appendice 1 dell'allegato 1 all'accordo A.T.P.: "Sui mezzi di trasporto saranno applicate le sigle di riconoscimento e le indicazioni in conformità alle disposizioni dell'appendice 4 del presente allegato". Esse devono essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cesserà di essere conforme alle norme fissate dal presente allegato. 18/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 L'emendamento entrato in vigore l' 11 Febbraio 2001 ( circ. prot.5/M3/D2 DEL 4/01/2001)stabilisce che: -Le sigle saranno composte da lettere e numeri a carattere stampatello di colore blu scuro su sfondo bianco; -L'altezza delle lettere dovrà essere minimo 100 mm, per i numeri invece minimo 50 mm. -Tali sigle devono essere applicate esternamente al veicolo su entrambi i lati, possibilmente della parte più alta e verso la parte anteriore della fiancata. 19/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Sigle di Riconoscimento da Applicare ai Mezzi di Trasporto A.T.P. con gruppo Frigorifero Autonomo FNA = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C con coefficiente K compreso da 0,7 a 0,4 W/m2 °C; FRA = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C; FRB = mezzo riconosciuto frigorifero di classe B cioè da +12°C a -10°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C; FRC = mezzo riconosciuto frigorifero di classe C cioè da +12°C a -20°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C. 20/21 Modulo 1 Classificazione dei Mezzi di Trasporto di Derrate Deperibili in Regime di Temperatura Controllata Capitolo 4 Sigle di Riconoscimento da Applicare ai Mezzi di Trasporto A.T.P. con gruppo Frigorifero Autonomo Qualora il mezzo di trasporto sia dotato di un mezzo termico amovibile o non autonomo, le sigle di identificazione corrispondenti sono completate con la lettera X. FNAX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C con coefficiente K compreso da 0,7 a 0,4 W/m2 °C; FRAX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe A cioè da +12°C a 0°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C; FRBX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe B cioè da +12°C a 10°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C; FRCX = mezzo riconosciuto frigorifero di classe C cioè da +12°C a 20°C con coefficiente K inferiore o uguale a 0,4 W/m2 °C. 21/21 Modulo 1 Capitolo 5 Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. (omologazione e collaudo) Una cassa isotermica per essere omologata deve essere costruita da una Ditta accreditata presso un Centro Prove Autoveicoli. Essa viene sottoposta alla prova di isotermia per il calcolo del coefficiente di trasmissione termica “K”. Successivamente viene rilasciato il certificato di omologazione dal Centro Prove competente. Ottenuta l’omologazione, il costruttore emetterà la dichiarazione di conformità al tipo omologato. 1/6 Modulo 1 Capitolo 5 Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. (omologazione e collaudo) Anche il gruppo frigo per essere omologato viene sottoposto a prove per il calcolo delle potenze frigorifere alle varie temperature di esercizio. Ottenuta l’omologazione, il costruttore emetterà dichiarazione di conformità al tipo omologato. la 2/6 Modulo 1 Capitolo 5 Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. (omologazione e collaudo) Le dichiarazioni di conformità del gruppo frigo e della cassa, viste come unità tecniche indipendenti, associata alla dichiarazione di conformità dell’autotelaio, previa visita e prova presso un UMC, costituiscono gli elementi per ottenere – per il mezzo di trasporto considerato – la classificazione di: AUTOVEICOLO PER TRASPORTO SPECIFICO IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA (ATP) L’UMC competente rilascerà l’attestazione ATP annotando sulla carta di circolazione che lo stesso ne costituisce parte integrante e ne determina la scadenza 3/6 Modulo 1 Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. Capitolo 5 (omologazione e collaudo) Nel caso in cui il costruttore ha proceduto al riconoscimento (mediante omologazione nazionale) di un veicolo già allestito ed idoneo al trasporto in regime di T.C., l’UMC competente procederà direttamente alla immatricolazione senza ulteriore visita e prova Nel caso di veicoli già immatricolati (non più riconosciuti quali veicoli destinati al trasporto ATP (ma ne hanno le caratteristiche ), oppure nel caso di veicoli provenienti dall’estero (e ivi riconosciuti), si potrà procedere al riconoscimento quale veicolo ATP effettuando un collaudo presso un Centro Prove che riconosce la cassa come unico esemplare, producendo un verbale di prova. Successivamente è obbligatoria la visita prova presso un UMC ai fini del rilasciato del certificato di approvazione o dell’immatricolazione 4/6 Modulo 1 Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. Capitolo 5 (omologazione e collaudo) Verbali di prova del C.P.A. (omologazione e/o unici esemplari) Modello 1A verbale di prova (redatto in conformità all’Accordo ATP) • Dati caratteristici del veicolo e della carrozzeria • Dati geometrici della cassa • Specifiche tecniche degli elementi costitutivi della cassa (pareti, pavimento, tetto, ecc…) Modello 2A verbale di prova (redatto in conformità all’Accordo ATP) • Misurazione del coefficiente globale di trasmissione termica • Dati tecnici della prova • Temperature di prova, potenze in gioco delle varie apparecchiature 5/6 Modulo 1 Capitolo 5 Riconoscimento dei veicoli in A.T.P. (omologazione e collaudo) Calcolo del coefficiente globale di trasmissione termica Il coefficiente globale di trasmissione termica “K” che caratterizza l’isotermia di un mezzo di trasporto è definito dalla seguente formula: K= W W S ⋅ ∆Θ W m 2 ⋅ °C Unità si misura potenza termica richiesta all’interno della carrozzeria avente una superficie media S per mantenere in regime permanente lo scarto, in valore assoluto, ∆θ tra la temperatura media interna θi e la temperatura media esterna θe, quando la temperatura esterna θe è costante •∆θ = differenza di temperatura S = Si ⋅ Se •media geometrica delle superfici medie interne ed esterne della carrozzeria ∆θ = differenza di temperatura 6/6 Modulo 1 Capitolo 6 Documentazione per il trasporto A.T.P. (Isotermico nazionale ed internazionale) Attestazione ATP nazionale Attestazione ATP internazionale Attestazione ATP (mezzo frigorifero) Attestazione ATP (mezzo refrigerante) 1/4 Modulo 1 Validità dell’attestazione A.T.P. Capitolo 7 Durata A.T.P. Dalla data del primo rilascio il certificato A.T.P. ha una validità di 6 anni Dopo i 6 anni il rinnovo può essere indistintamente effettuato: tramite i centri privati con esperti ATP riconosciuti dal Ministero dei Trasporti (validità 3 anni) tramite un collaudo presso un Centro Prove Autoveicoli (validità sei anni) tramite un Istituti autorizzati quali: CSI S.p.A. - V.le Lombardia 20 -20021 Bollate (MI) C.N.R. Padova 2/4 Modulo 1 Validità dell’attestazione A.T.P. Capitolo 7 Rinnovo A.T.P. Il rinnovo A.T.P. può essere richiesto ed effettuato fino a 6 mesi prima della sua scadenza mantenendo la stessa validità Documenti necessari per il rinnovo - originale del certificato A.T.P. in scadenza (se smarrito la denuncia con una eventuale copia dell'A.T.P.) - copia della carta di circolazione; 3/4 Modulo 1 Validità dell’attestazione A.T.P. Capitolo 7 Rinnovo A.T.P. ETA’ RINNOVO PER ULTERIORI: EFFETTUATO DA: 3 ANNI ESPERTI ATP PRESSO DITTA PRIVATA 6 ANNI C.P.A. – C.S.I. – C.N.R. 3 ANNI ESPERTO ATP PRESSO DITTA (FRC SOLO CON DECLASSAMENTO) 6 ANNI C.P.A. – C.S.I. – C.N.R. 6 ANNI C.P.A. – C.S.I. – C.N.R. 0 ANNI >= 6 ANNI >= 9 ANNI >= 12 ANNI Se il veicolo non supera le prove previste in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dello stesso, sono possibili i seguenti casi: - le unità tecniche indipendenti (cassa e frigo), possono essere sostituite (previa visita e prova) - e’ possibile una cambio di categoria del veicolo da trasporto specifico e trasporto cose generico Nel caso di veicoli in ATP aventi larghezza pari a 2.60 m , il cambio di categoria può avvenire solo se la larghezza viene ridotta a 2.55 m come è previsto per i veicoli per trasporto cose. 4/4 Modulo 2 Classificazione delle sostanze destinate al trasporto in A.T.P. Sostanze deperibili destinate all'alimentazione umana da trasportare in regime di temperatura controllata A.T.P. Capitolo 8 Clicca qui Le sostanze sotto descritte sono riportate nell'allegato I alla lettera prot. n. 0666/4203/14(0) del 18/09/1985 (Ministero dei Trasporti Direzione Generale M.C.T.C. IV Direzione Centrale Div 42) 1 - latte alimentare 2 - latte concentrato parzialmente disidratato 3 - latte fermentato destinato alla stabilizzazione col calore 4 - latte aromatizzato 5 - latte pastorizzato 6 - bevande a base di latte 7 - creme di latte 8 - sangue destinato alla produzione di proteine, plasmatiche 9 - burro 10 - burro anidro liquido (mezzo calorifero) 11 - carni fresche 12 - carni congelate 13 - prodotti ittici freschi 14 - tutti gli alimenti congelati e surgelati (compresi i gelati, i succhi di frutta, le uova sgusciate) 15 - frattaglie, pollame, selvaggina, molluschi eduli, lame branchi) 16 - formaggi freschi 17 - ricotta 1/5 Modulo 2 Classificazione delle sostanze destinate al trasporto in A.T.P. Capitolo 8 Temperature di trasporto prodotti freschi Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari fresche. Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto. +8° Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto. +0°C +4°C Latte pastorizzato in confezioni. +0°C +4°c (*) max +9°C Prodotti lattiero-caseari: latti fermentati, panna o crema di latte, formaggi freschi. +0°C +4°C max +14°C(*) 2/5 Modulo 2 Classificazione delle sostanze destinate al trasporto in A.T.P. Capitolo 8 Ricotta. +0°C +4°C (*) max +9°C Burro. +1°C +6°C Burro concentrato (anidro). +6°C +18°C Burro anidro liquido. oltre +32°C Carni. -1°C +7°C (*) max +10°C Pollame e conigli. -1°C +4°C (*) max +8°C Selvaggina. -1°C +3°C (*) max +8°C Frattaglie. -1°C +3°C (*) max +8°C Prodotti della pesca freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio.) +0°C +4°C Molluschi eduli lamellibranchi, in confezione, compresi quelli sgusciati appartenenti al genere "chlamys"(canestrelli) e "pecten"(cappe sante). +6°C (*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce. 3/5 Modulo 2 Classificazione delle sostanze destinate al trasporto in A.T.P. Capitolo 8 Temperature di trasporto prodotti congelati e surgelati Clicca qui Elenco delle condizioni di temperatura controllata che debbono essere rispettate durante il trasporto di determinate sostanze alimentari congelate o surgelate. Prodotti della pesca. -18°C (*) min -15°C Carni. -10°C (*) min -7°C Frattaglie, uova sgusciate, pollame e selvaggina. -10°C (*) min -7°C Burro o altre sostanze grasse. -10°C (*) min -7°C Gelati alla frutta. -10°C (*) min -7°C Altri gelati. -15°C (*) min -12°C Altre sostanze alimentari. -18°C (*) min -15°C (*) Ferme restando le temperature sopra descritte, sono tollerati questi limiti massimi durante il periodo della distribuzione frazionata, dovuto alle numerose operazioni di apertura per lo scarico della merce. 4/5 Modulo 2 Classificazione delle sostanze destinate al trasporto in A.T.P. I prodotti freschi come i formaggi, la frutta e il latte fresco vengono confezionati a parte e trasportati a temperatura non superiore a + 4°C grazie al motore frigorifero installato sul furgone. Capitolo 8 Le piastre eutettiche che mantengono costante la temperatura a - 18°C Il personale ha sempre sotto controllo la temperatura di trasporto e può intervenire tempestivamente in caso di guasto al motore frigorifero. Grazie al termometro installato vicino alla postazione di guida, il fattorino controlla la temperatura dei prodotti freschi. I prodotti surgelati vengono trasportati ad una temperatura di - 18°C. Contenitori isotermici I prodotti surgelati vengono confezionati a parte e trasportati in contenitori isotermici ermetici a norma della legge HACCP con piastre eutettiche per la conservazione a - 18°C. 5/5 Modulo 2 • Trasporto medicinali Capitolo 9 Il punto 4.6 del decreto 06/07/1999 del Ministero della Sanità specifica che: “i mezzi impiegati al trasporto di medicinali devono essere dotati di attrezzatura che garantisca la temperatura di trasporto idonea ed il rispetto delle norme sanitarie” QUINDI TALI MEZZI DEVONO ESSERE PROVVISTI DI ADEGUATA COIBENTAZIONE INTERNA ED EVENTUALE GRUPPO FRIGO SALVO CASI ECCEZIONALI E DOCUMENTATI. LA TEMPERATURA DI TRASPORTO VARIA TRA I 18 E I 20 GRADI, VANNO COMUNQUE MANTENUTE LE PRESCRIZIONI DI TEMPERATURE CONTROLLATE RIPORTATE NELLA CONFEZIONE DEI FARMACI TALE TIPOLOGIA DI TRASPORTO NON RIENTRA NEI PRODOTTI PREVISTI DALLA NORMATIVA A.T.P. IN REGIME DI TEMPERATURA CONTROLLATA 1/1 Modulo 2 g e v o l m e n t e Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria e per trasporto alimenti deperibili in regime ATP l Clicca qui ' a c q u a L'art. 44 D.P.R. 327/80 prevede che siano soggetti ad autorizzazione sanitaria: -Le cisterne ed altri contenitori adibiti al trasporto di sostanze alimentari sfuse; - I veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati diper la distribuzione al dettaglio; - I veicoli adibiti al trasporto di carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e l a congelati. v a g g i o La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Sanitaria, deve essere inoltrata all’Autorità Sanitaria competente per territorio (Sindaco se ha delega di u.s.l) in relazione alla residenza del proprietario del veicolo, art. 45 DPR p327/80: o s s a - nome o ragione sociale e sede dell’Impresa; - estremi dell’identificazione del veicolo, f u - indicazioni delle sostanze alimentari al cui trasporto si o intende destinare il veicolo; r - indicazione dei luoghi ove di norma l’ impresa ricovera il veicolo al fine dell’operazione di i u lavaggio, s - disinfezione e disinfestazione; c i - dichiarazione della Ditta costruttrice attestante che i materiali impiegati, se destinati a venire a r e contatto con le sostanze alimentari trasportate, siano conformi ai requisiti di legge; s - attestazione di versamento; e - attestato A.T.P. ; n z a 1/9 Modulo 2 Capitolo 10 Norme igienico-sanitarie Autorizzazione sanitaria L'Autorizzazione Sanitaria ha validità di due anni dalla data del rilascio (art. 46 DPR 327/80) Modello di domanda sanitaria Requisiti cisterne e contenitori art.48 DPR 327/80: Mezzi di trasporto Attività rivestimento interno costruito con materiale che risponde ai requisiti specifici previsti dall'art. 11 della legge e dei relativi decreti di attuazione; serbatoio ad unico o più scomparti, costruito con pareti interne ad angoli con spigoli smussati, o raccordati in modo che le operazioni di lavaggio e disinfezione si possono eseguire agevolmente e l'acqua di lavaggio possa fuoriuscire senza ristagni; - apertura che consenta un facile accesso all'interno; - portelli con guarnizioni di tenuta; - quando necessario, coibentazione termica; - attacchi di carico e scarico e di ogni altro accessorio utilizzato per queste operazioni, smontabili, in modo da poterli sottoporre al lavaggio ed alla disinfezione. 2/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Clicca qui Requisiti dei mezzi di trasporto congelati o surgelati art.1 D.M. 25 settembre 95 n 493: I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale di alimenti surgelati, devono essere muniti di: - protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati (mezzi isotermici a norma A.T.P.); - apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonchè a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico (gruppo frigorifero a norma A.T.P.); - un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell’aria interna (termostato frigorifero cabina). I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di: - protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall'art.4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n 110, sugli alimenti surgelati (mezzi isotermici a norma A.T.P.); ; - apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto e strumenti di registrazione automatica della temperatura (termoregistratori) che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati, per i mezzi sopra i 75 q.li ; 3/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Clicca qui Requisiti dei mezzi di trasporto fresco art. 43 del DPR 327/80: -il trasporto di alimenti deve avvenire con mezzo igienicamente idoneo, tale da assicurare un’adeguata protezione, evitare la contaminazione tra sostanze alimentari trasportate, anche per agenti atmosferici o fattori ambientali; - Mantenere obbligo alla pulizia del mezzo di trasporto, evitando le contaminazioni batteriche delle sostanze trasportate, il mezzo deve avere bordi arrotondati per una miglio pulizia; -- divieto di promiscuità di trasporto di diverse sostanze alimentari, in quanto possono modificare le caratteristiche dei prodotti o possono comunque inquinarli, salvo l'uso di confezioni o imballaggi stagni. Per tutti i mezzi di trasporto devono essere rispettati inoltre i requisiti indicati al capitolo IV dell’allegato del D.Lg.vo 155/97 con redazione di relativo Piano di Autocontrollo Aziendale. 4/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Clicca qui BIVALVI D.L. n.530 del 30.10.1992, molluschi bivalvi etc. attuazione della direttiva 91/492/CEE concernenti norme sanità produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi. • Devono essere commercializzati vivi, ed arrivare fino al consumatore vivi, devono essere trasportati unicamente da soli in quanto questi animali sono dei grandi filtratori a contatto di aria e acqua di altri prodotti ittici, pertanto possono essere contaminati da questi. • I mezzi di trasporto isotermici frigoriferi devono avere le seguenti caratteristiche: bordi arrotondati lavabili,rialzi di contenimento liquidi alle porte, fori di scarico a seconda della capacità del mezzo, cassetta di recupero liquidi stagna con relativo rubinetto 5/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Clicca qui PESCE D.L. n.531 del 30.12.1992, prodotti della pesca molluschi bivalvi etc. attuazione della circolare n. 23 del 15/11/1995 concernenti norme sanità produzione e commercializzazione dei prodotti da pesca. • Possono essere commercializzati freschi (da trasportare sempre sotto ghiaccio), congelati o surgelati • I mezzi di trasporto isotermici frigoriferi devono avere le seguenti caratteristiche: bordi arrotondati lavabili,rialzi di contenimento liquidi alle porte, fori di scarico a seconda della capacità del mezzo, cassetta di recupero liquidi stagna con relativo rubinetto 6/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Sanzioni Clicca qui CARNI – rossa bianca, volatili da cortile D.L. n. 286 del 18/4/94(recepimento nazionale Dir. 91/497/CEE e 91/498/CEE), n. 537 del 30/12/92, D.P.R. n. 495 del 10/12/97, n. 309 del 3/8/98, decreti d’attuazione di norme comunitarie. . • Possono essere commercializzati come prodotti freschi, congelati o surgelati • I mezzi di trasporto isotermici frigoriferi devono essere tali da garantire le previste temperature durante il trasporto 7/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Clicca qui LATTE - FORMAGGI D.P.R. n. 54 del 14/12/97, decreto d’attuazione di norme comunitarie. • Le direttive comunitarie recepite stabiliscono le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, latte alimentare trattato termicamente, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano. Le seguenti tipologie di trasporto latte sono esonerate dall'attestazione ATP fino al limite di km prescritto: - Latte crudo trasportato in cisterna o bidoni dalle aziende di produzione ai centri di raccolta ovvero direttamente agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 150 km. (per percorsi superiori ai 150 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR); - Latte crudo trasportato in cisterna dai centri di raccolta agli stabilimenti di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km. (per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR); -Latte crudo trasportato in cisterna da uno stabilimento di trattamento termico ad altro stabilimento di trattamento termico e confezionamento per il consumo diretto, limite max di 200 km. (per percorsi superiori ai 200 Km sono richiesti mezzi isotermici ATP classe IN o IR). 8/9 Modulo 2 Norme igienico-sanitarie Capitolo 10 Autorizzazione sanitaria Il controllo dei veicoli adibiti al trasporto degli alimenti di origine animale Sostanze trasportate Temperature alimenti Inoltre qualora per il trasporto degli alimenti sia prevista l'autorizzazione sanitaria, come indicato nella tabella delle sostanze trasportate, occorre chiamare il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio affinché proceda, quale organo di vigilanza( art. 3 D.P.R. 327/8°) , al ritiro immediato dell'autorizzazione sanitaria (ex. art. 47 D.P.R. 327/80), oltre che alla constatazione dello stato di conservazione degli alimenti, poiché il cattivo stato di conservazione degli alimenti è sanzionato penalmente (art. 5, Legge 283/62). E' da notare che la mancata corrispondenza tra classificazione ATP dei veicoli ed alimenti trasportati, come pure il trasporto degli alimenti con veicoli con idonea classificazione ATP ma scaduta di validità, comporta l'applicazione dell'art. 82, comma 8°, del C.d.S., per destinazione diversa del veicolo da quella prevista della carta di circolazione. Analogo intervento del Servizio Veterinario della ASL competente per territorio deve essere richiesto qualora dal controllo su strada gli operatori della Polizia Stradale constatino il mancato rispetto delle temperature che debbano essere mantenute durante il trasporto degli alimenti e che sono indicate nella tabella delle temperature degli alimenti. Anche questo intervento si giustifica ai fini della verifica dello stato di conservazione degli alimenti (art. 5 Legge 283/62), da parte dei Dirigenti Veterinari della ASL. 9/9 Modulo 2 Capitolo 11 Igiene dei prodotti alimentari Sistema di autocontrollo Direttiva 43/93/CEE Si definisce con la sigla H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points) il sistema di autocontrollo finalizzato a: L’igiene dei prodotti alimentari (direttiva comunitaria 43/93/CEE) Con il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, viene esteso a tutte le attività industriali ed artigianali l'obbligo di predisporre un programma di autocontrollo, indicando il sistema di riferimento per la sua attuazione. L'autocontrollo consiste nella messa in atto dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), che puntano a identificare ed analizzare i possibili danni associati ai differenti stadi del processo produttivo di una derrata alimentare, a definire i mezzi necessari per neutralizzarli e ad assicurare che questi mezzi siano messi in atto in maniera efficace. 1/3 Modulo 2 Igiene dei prodotti alimentari Sistema di autocontrollo Capitolo 11 D.lgs155/97 Il sistema HACCP deve essere considerato un modo organizzato in grado di elevare o migliorare la garanzia di qualità microbiologica, fisica e chimica delle derrate alimentari. L' HACCP viene elaborato per un prodotto specifico, dalla produzione ai i rischi che esso può comportare per il consumatore. Il sistema HACCP è esplicitamente prescritto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 155/97: "Il responsabile dell'industria alimentare deve verificare ogni fase critica della catena di produzione per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate ed aggiornate le procedure di sicurezza, sulla base dei principi di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP. 2/3 Modulo 2 Igiene dei prodotti alimentari Sistema di autocontrollo Capitolo 11 Principi di base per l'elaborazione di un piano HACCP: - analisi di potenziali rischi di contaminazione microbiologica per gli alimenti; - individuazione dei punti in cui si possono verificare rischi per gli alimenti; - misure da adottare riguardo ai punti critici di contaminazione microbiologica individuati, ; - applicazione delle procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici sopra descritti; - controllo periodico, specialmente in occasione di variazioni di ogni processo e della tipologia d'attività. E' stato prescritto il riconoscimento CE di tutti gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale secondo il processo produttivo HACCP, da una serie di direttive comunitarie verticali, che prescrivono, infatti, l'obbligo di attuazione da parte del responsabile di produzione di una attività l'autocontrollo sulle diverse fasi della produzione, vengono chiamate verticali in quanto ognuna applicabile ad una tipologia di prodotto. La finalità del sistema HACCP, non è quella di intervenire sulle non conformità rilevate nella catena di produzione, ma quella di prevenzione delle cause di contaminazione, intervenendo prima che si verifichino eventi negativi, applicando le opportune azioni correttive. Manuali di corretta prassi igienica La circolare n. 21 del 28 luglio 1995 e successiva n. 26 gennaio 1998 indica: "disposizioni riguardanti le linee guida per l'elaborazione dei manuali di corretta prassi igienica in materia di derrate alimentari" Questi manuali sono concepiti dagli operatori del settore alimentare per aiutare gli operatori stessi a rispettare la direttiva 93/43/CEE. Ogni manuale, predisposto per un ambito generale del settore alimentare, dovrà essere personalizzato da ciascun operatore del settore, al fine di predisporre un piano di autocontrollo proporzionato alle proprie esigenze. La stesura dei manuali può essere effettuata a cura di studi privati, Associazioni del settore, ecc, i manuali redatti a livello nazionale, a seguito valutazione, devono essere trasmessi alla Commissione U.E., in previsione di una standardizzazione delle procedure a livello comunitario. 3/3 Modulo 3 Dispositivi di rilevamento delle temperature e normativa attuale Capitolo 12 Termoregistratori Termometri 1/9 Modulo 3 Termoregistratori Capitolo 12 Con il D.M. n. 493 del 25 settembre 1995 del Ministero dell’industria, è stata recepita - in Italia - la direttiva 92/1/CEE relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati. ri Tale provvedimento introduceva l’obbligo di installazione del termoregistratore entro il 21 giugno 1997, per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia, ad esclusione di quelli di portata utile fino a 7 tonn. adibiti alla distribuzione locale da un deposito ad un punto di vendita ovvero al consumatore finale. Le norme nazionali, pertanto, andavano a sovrapporsi con quelle vigenti nell’ambito dell’accordo ATP, le quali prevedevano (allegato 2, appendice 1 dell’emendamento all’accordo ATP entrato in vigore il 13 febbraio 1996) che le imprese che effettuavano trasporti internazionali in regime ATP, avevano una deroga di tre anni (fino al 13 febbraio 1999) per adeguarsi all’obbligo di installazione del termoregistratore, per i soli veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore dell’emendamento. A tale data, non esistevano peraltro ancora tipi di termoregistratori omologati in Italia e ciò determinò non pochi problemi per le imprese del settore le quali, in molti casi e già da qualche anno, avevano provveduto ad installare termoregistratori omologati in altri Paesi dell’Unione europea, i quali tuttavia non erano ancora stati riconosciuti in Italia in quanto ad omologazione. 2/9 Modulo 3 Termoregistratori Capitolo 12 Clicca qui Decreto 25 settembre 1995, n.493 Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento ed al metodo di analisi per il controllo delle temperature Art. 1. - Mezzi di trasporto 1. I mezzi di trasporto, adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati, devono essere muniti di: a) protezione coibente che consenta di mantenere, per tutta la durata del trasporto, la temperatura dei prodotti ai valori stabiliti dall’art. 4 del decreto legislativo 27 febbraio 1992, n. 110, sugli alimenti surgelati; b) apparecchiature atte ad uniformare e mantenere le condizioni di temperature prescritte per tutta la durata del trasporto, nonché a ristabilirle nel più breve tempo possibile dopo ogni operazione di carico e scarico; c) un termometro facilmente visibile che misuri la temperatura dell’aria interna. 3/9 Modulo 3 Termoregistratori Decreto 25 settembre 1995, n.493 Capitolo 12 Clicca qui 2. I mezzi di trasporto, non adibiti alla distribuzione locale degli alimenti surgelati devono essere muniti di: a) protezione coibente di cui al comma 1, lettera a); b) generatore di freddo e strumenti di registrazione automatica della temperatura che misurino ad intervalli regolari non superiori a 20 minuti, la temperatura dell’aria in cui si trovano gli alimenti surgelati; c) dispositivi di circolazione dell’aria o comunque sistemi idonei ad uniformare la temperatura interna. 3. Gli strumenti di misurazione di cui al comma 2, lettera b), sono approvati dalla competente autorità del Paese dove i mezzi di trasporto sono stati immatricolati, per i mezzi di trasporto immatricolati in Italia l’autorità competente è l’amministrazione metrica del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato …. 4. I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati di cui ai commi 1e 2 devono rispondere alle norme contenute nell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), ratificato con la legge 2 maggio 1977, n. 264, nonché alle disposizioni del decreto ministeriale 28 febbraio 1984 relativo ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. La sigla di riconoscimento dei predetti mezzi o di un loro scomparto, da riscontrare sull’attestato internazionale o nazionale deve essere una delle seguenti: a) FRC, FRF, RRC, per l’attestato internazionale; 4/9 b) FRC, FRF, RRC, CORRC, COFRC, COFRF per l’attestato nazionale Modulo 3 Termoregistratori Decreto 25 settembre 1995, n.493 Capitolo 12 Clicca qui Art. 2.- Caratteristiche degli strumenti per la registrazione automatica della temperatura 1. Gli strumenti per la registrazione automatica della temperatura devono essere conformi alle specifiche tecniche riportate nell’allegato 1 ed essere di tipo approvato da parte delle competenti autorità di cui all’art. 1, comma 3. 2. Il posizionamento delle sonde termometriche deve essere effettuato i conformità all’allegato 2. 3. I valori di temperatura rilevati devono essere immediatamente disponibili e fornire dati operazionali sulle temperature dell’aria all’interno del veicolo, sufficienti per verificare se l’impianto frigorifero ed il sistema di distribuzione dell’aria della cassa funzionano in maniera adeguata. 4. Le registrazione delle temperature, così ottenute, devono essere datate e conservate per almeno un anno dai destinatari degli alimenti surgelati. 5/9 Modulo 3 Termoregistratori Capitolo 12 Clicca qui Decreto 25 settembre 1995, n.493 5. Prodotti diversi da quelli surgelati possono essere trasportati insieme agli alimenti surgelati a condizione che siano contenuti in involucri protettivi e che, al momento del carico, abbiano una temperatura non superiore a - 18°C. 6. Per distribuzione locale si intende il trasporto degli alimenti surgelati da un deposito ad un punto vendita o al consumatore finale effettuato con mezzi di trasporto aventi una portata utile non superiore a 7 tonnellate. 6/9 Modulo 3 Termoregistratori Capitolo 12 Clicca qui 8/9 Modulo 3 Termoregistratori Capitolo 12 I mezzi adibiti al trasporto di alimenti surgelati debbono rispondere alle norme contenute nell’accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deperibili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP). Le norme ATP prescrivono che il mezzo di trasporto deve essere munito di un apparato di registrazione per controllare, ad intervalli frequenti e regolari (non superiori a 20 minuti), la temperatura ambiente dell’aria alla quale sono soggetti i prodotti surgelati. Le registrazioni della temperatura effettuate dal termoregistratore devono essere datate e conservate dal vettore e dai destinatari del prodotto, per almeno un anno. Verifiche periodiche sui termoregistratori devono essere effettuate: almeno ogni anno per i sistemi elettromeccanici; almeno ogni due anni per i sistemi elettronici. 7/9 Modulo 3 Termometro per alimenti Capitolo 12 Sanzioni Termometro senza contatto per alimenti combinato per la misurazione senza contatto di alimenti o per la rilevazione a contatto della temperatura interna (con sensore da penetrazione flessibile) / il termometro rispetta la normativa HACCP Il termometro senza contatto per alimenti offre ai lavoratori impegnati nei processi di alimenti, ispettori di alimenti e personale di servizio, un metodo semplice e effettivo per verificare se la temperatura degli alimenti si trova entro il campo prescritto da HACCP. Il termometro senza contatto per alimenti le consente in controllo rapido e preciso della temperatura superficiale senza rischio di contaminazioni e le offre la possibilità di determinare la temperatura interna degli alimenti. 9/9 Modulo 3 Cronotachigrafo Capitolo 13 Il regolamento 2135/98 della Comunità Europea, che modifica il regolamento 3821/85 CE, tratta la materia relativa al cronotachigrafo digitale Il cronotachigrafo digitale deve essere montato sugli autoveicoli immatricolati in Italia a partire dal 1°maggio 2006. L’obbligo riguarda le nuove immatricolazioni. I veicoli già immatricolati in Italia sino al 30.04.2006 continuano ad utilizzare i cronotachigrafi analogici di cui sono dotati senza necessità di modifiche, purché regolarmente funzionanti, fatte salve le specifiche esenzioni di cui all’art. 4 – sez II del regolamento 3820/85 CE Nel momento in cui il cronotachigrafo analogico installato su veicolo immatricolato entro il 30.04.2006 dovesse rompersi, il veicolo, ancorché immatricolato prima del 1°maggio 2006 dovrà montare un nuovo cronotachigrafo digitale Il cronotachigrafo è obbligatorio per autoveicoli trasporto merci con M.T.T. (massa totale a terra a pieno carico ammessa) superiore a 3.5 tonnellate. Il cronotachigrafo è altresì obbligatorio per autoveicoli trasporto viaggiatori abilitati al trasporto di più di 9 persone compreso il conducente. E’ definitivamente concluso il periodo transitorio per l’impiego “incompleto” del cronotachigrafo digitale, durante il quale era stata ammessa provvisoriamente la possibilità di registrazioni manuali, di alcuni dati. Attualmente tutti i cronotachigrafi digitali installati su veicoli immatricolati ed in circolazione devono rispondere in tutto e per tutto alle specifiche norme in vigore, senza eccezioni. 1/6 Modulo 3 Cronotachigrafo Capitolo 13 Il cronotachigrafo digitale prevede l’utilizzo di 4 tipi di carta: · Carta della C.C.I.A.A. · Carta dell’officina · Carta dell’impresa · Carta del conducente (una per ogni conducente dell’impresa); tutte le carte devono essere richieste dall’impresa presso le competenti sedi delle C.C.I.A.A., il relativo rilascio è oneroso per l’impresa. I conducenti devono inserire la loro carta individuale nel cronotachigrafo digitale all’inizio della guida. I conducenti devono scaricare i dati registrati sulla propria carta tramite apposito software, ogni tre settimane (non oltre), indipendentemente dal numero di guide fatte nel periodo tra una registrazione e l’altra (anche se avesse fatto una sola guida); lo scarico sarebbe tuttavia inutile se nel periodo tra una registrazione e l’altra il conducente non avesse fatto alcuna guida. Queste operazioni devono comunque essere controllate dall’impresa. I conducenti devono scaricare le loro carte anche immediatamente prima di lasciare l’impresa (per altro lavoro), prima della scadenza della carta, su richiesta dell’autorità di controllo. 2/6 Modulo 3 Cronotachigrafo Capitolo 13 Il nuovo regolamento 2135/98 CE relativo al cronotachigrafo digitale ha demandato agli stati membri della Comunità Europea il compito di stabilire, con proprie norme, l’esenzione dall’uso del cronotachigrafo digitale per alcune categorie di veicoli (i precedenti regolamenti 3820/85 e 3821/85 invece avevano stabilito dall’origine tutte le esenzioni). Ad oggi il Ministero dei Trasporti, per quanto sollecitato dalle associazioni di categoria interessate, non ha emanato disposizioni per esentare i veicoli “spurgo pozzi neri” impiegati nei servizi alle fognature ed alle fosse biologiche, i quali pertanto devono montare ed utilizzare il cronotachigrafo digitale quando previsto (autoveicoli con M.T.T. superiore a 3.5 tonnellate – trasporto più di 9 persone - autoveicoli immatricolati dal 1° maggio 2006 – sostituzione del cronotachigrafo analogico perché rotto). L’impresa deve scaricare, con apposito software, i dati registrati sulla sua carta ogni tre mesi (non oltre). L’impresa è responsabile anche dei cronotachigrafi installati sugli autoveicoli presi a noleggio. Inoltre l’impresa deve scaricare i dati della sua carta quando cede l’autoveicolo ad altra impresa, quando deve sostituire il cronotachigrafo perché non funzionante, quando lo richiede l’autorità di controllo. 3/6 Modulo 3 Cronotachigrafo Capitolo 13 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE Mezzi interessati L’obbligo all’installazione del cronotachigrafo digitale su veicoli di nuova immatricolazione riguarda: tutti i veicoli adibiti al trasporto su strada di merci, di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; tutti i veicoli adibiti al trasporto di passeggeri che, in base al loro tipo di costruzione e alla loro attrezzatura, sono atti a trasportare più di 9 persone compreso il conducente e destinati a tale fine. 4/6 Modulo 3 Cronotachigrafo Capitolo 13 Il regolamento (CE) n. 561/06 del 15.03.2006 non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di: Mezzi esentati • veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri • veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari • veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità • veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio 5/6 Modulo 3 Cronotachigrafo Capitolo 13 Mezzi esentati • veicoli speciali adibiti ad usi medici; • carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa • veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione • veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci • veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci 6/6 Modulo 3 Strisce riflettenti, giubotto ecc.. Capitolo 14 Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 264 il 10.11.2004 il D.L. n. 266 che tra le altre disposizioni ivi contenute, proroga i termini per il montaggio, sui mezzi pesanti, delle strisce riflettenti e dei dispositivi anti nebulizzazione dell'acqua. Nell'art. 7 del D.L. sopra citato, sono riscritti i commi 2 bis e 2 ter, art 72 del c.d.s (che definivano le modalità di applicazione), introducendo alcune modifiche rispetto al precedente testo. Riportiamo di seguito, i commi 2 bis e 2 ter, dell' art.72 del c.d.s Art. 72 comma 2 bis Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semiarticolati adibiti al trasporto di cose, nonchè classificati per uso speciale o per trasporti speciali o per trasporti specifici, immatricolati in Italia con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali riflettenti. Le caratteristiche tecniche delle strisce riflettenti sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1°Aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 Dicembre 2005. Gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa a pieno carico superiore a 7,5 t., immatricolati in Italia a decorrere dal 1°Gennaio 2006, devono essere equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. 1/2 Modulo 3 Giubotto, bretelle riflettenti ecc.. Capitolo 14 Art. 162 del C.d.S. - Segnalazione di veicolo fermo Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 e la detrazione di 2 punti dalla patente. Se l'infrazione è commessa dai passeggeri la sanzione viene applicata solo nella forma amministrativa.Dal 01.04.2004 è obbligo l'uso dei giubbotti e delle bretelle riflettenti che devono essere indossati dai conducenti, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità, quando i veicoli sono fermi sulla carreggiata e si va a sistemare il triangolo, in una piazzola di sosta o se si scende da un' automobile ferma sulla corsia d'emergenza (per sostituire una ruota), prima di uscire dall'auto è necessario metterli. E' obbligatorio anche per i passeggeri solo nel caso che scendano per posizionare il triangolo. 2/2 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) DOCUMENTAZIONE INERENTE IL TRASPORTO IN A.T.P. - Mancanza dell’attestazione ATP - Attestazione ATP scaduta - Mancanza dell’autorizzazione sanitaria - Autorizzazione sanitaria scaduta IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO E DELLE SUE U.T.I. - Mancanza targhette o sigle di identificazione - Targhette o sigle di identificazione non conformi DESTINAZIONE DEL VEICOLO - Destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione USO DEL VEICOLO - Utilizzo di veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione 1/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) DOCUMENTAZIONE INERENTE IL TRASPORTO IN A.T.P. - Mancanza dell’attestazione ATP Costituisce parte integrante della carta di circolazione Si applica l’art. 180 del C.d.S. commi 3, 7 e 8 La carta di circolazione non viene ritirata, se il veicolo è in regola con la revisione - Attestazione ATP scaduta Il caso è assimilato alla omessa revisione Si applica l’art. 80 del C.d.S. comma 14 La sanzione prevista dall’art. 80 c.14 del C.d.S. NON SI APPLICA se, al momento del controllo, il veicolo non trasporta merci soggette a regime termico (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.) 2/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) DOCUMENTAZIONE INERENTE IL TRASPORTO IN A.T.P. - Mancanza dell’autorizzazione sanitaria Necessaria per alcuni tipi di trasporto vedi tabella Si applica l’art. 180 del C.d.S. commi 3, 7 e 8 La carta di circolazione non viene ritirata, se il veicolo è in regola con la revisione - Autorizzazione sanitaria scaduta Caso del trasporto di merci soggette ad autorizzazione Si applica l’art. 82 del C.d.S. commi 8, 10 (uso diverso) Ai sensi del D.P.R. 327/80 comunicazione all’ASL competente e alla Polizia Stradale competente Caso del trasporto di merci NON soggette ad autorizzazione ma in regime A.T.P. 2/18 Verifica delle condizioni di trasporto secondo A.T.P. Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO - Mancanza targhette o sigle di identificazione E’ assimilato alla mancanza o non conformità dei dispositivi di equipaggiamento di veicoli Si applica l’art. 72 del C.d.S. - Targhette o sigle di identificazione non conformi E’ assimilato alla mancanza o non conformità dei dispositivi di equipaggiamento di veicoli Si applica l’art. 72 del C.d.S. 3/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni (Casi notevoli) Capitolo 15 DESTINAZIONE - Destinazione diversa da quella indicata sulla carta di circolazione Il caso ricorrente nell’ambito del trasporto merci è quello di veicolo per trasporto specifico utilizzato per trasportare cose diverse da quello per cui è stato immatricolato Si applica l’art. 82 del C.d.S., commi 8 e 10 Quando l’idoneità indicata nella carta di circolazione al trasporto di determinate merci non è tassativa, il veicolo può essere usato anche per il trasporto di altre merci (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.) E’ il caso del trasporto alimentare in cui le particolari specificità vengono trasformate in generiche idoneità (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.) Veicoli adibiti al trasporto latte possono trasportare altre merci (es. vino) previa adeguata bonifica e rispetto delle norme igieniche Veicoli per trasporto specifici in regime di temperatura controllata (ATP) possono trasportare altre merci nel rispetto delle relative norme ed eventuali autorizzazioni sanitarie (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.) 4/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) USO - Uso diverso da quella indicata sulla carta di circolazione Il caso ricorrente nell’ambito del trasporto merci è quello di veicolo per trasporto specifico utilizzato per trasportare cose diverse da quello per cui è stato immatricolato Si applica l’art. 82 del C.d.S., commi 8 e 10 Quando l’idoneità indicata nella carta di circolazione al trasporto di determinate merci non è tassativa, il veicolo può essere usato anche per il trasporto di altre merci (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.) E’ il caso del trasporto alimentare in cui le particolari specificità vengono trasformate in generiche idoneità (Note operative del Prontuario delle V. alla C.S.) 5/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) Esempi di verbali Verbale P.M. Torino (dispositivi di equipaggiamento art. 72) 6/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) Ulteriori precisazioni Il certificato ATP deve essere presente al seguito in originale, per cui scatta l'art. 180cc 3+7 (ed invito ai sensi del c. 8) in caso di assenza al seguito. La presenza a bordo è necessaria non solo per verificare la scadenza, ma anche per valutare che gruppo frigorifero e cella coibentata effettivamente presenti, corrispondano a quanto indicato nel certificato stesso. In caso di non corrispondenza scatta l'art. 78 del Codice. Le disposizioni sul "veicolo non idoneo" si applicano solamente ai trasporti di generi alimentari soggetti ad aut. sanitaria sul veicolo (ora D.I.A. sanitaria). Infatti, non è affatto detto che un alimento soggetto alla disciplina A.T.P. per il trasporto, sia soggetto anche al regime dell'aut. o DIA sanitaria. 7/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni Capitolo 15 (Casi notevoli) Caso dell’A.T.P. scaduto Esistono varie correnti di pensiero: - alcuni sostengono l'applicazione dell'art. 80 con ritiro della carta di circolazione e del certificato A.T.P.; - altri propendono per la sanzione di cui all'art. 80 con il solo ritiro del certificato A.T.P. e senza annotazione di cui all'art. 399-c. 2 Reg. Esec. (Ciò perché il veicolo potrebbe continuare tranquillamente a viaggiare "scarico", se in regola con la revisione). - taluni ritengono che si debba solamente effettuare comunicazione agli uffici della M.C.T.C. territorialmente competenti sulla sede dell'impresa, per l'invito alla revisione straordinaria del veicolo, senza applicare sanzioni. - altri interpretano la circolazione del veicolo classificato A.T.P. con certificato scaduto, come circolazione di veicolo non immatricolato; indi da sanzionarsi mediante ricorso all'art. 93 del Codice. 8/18 Modulo 3 Controlli su strada e sanzioni prot. n. 886/EF AG Roma, 12 ottobre 2000 Capitolo 15 (Casi notevoli) OGGETTO: Veicoli con attrezzatura per trasporto in regime di temperatura controllata. Sono state più volte sottoposte all'attenzione di questa Amministrazione talune problematiche inerenti i trasporti effettuati con veicoli con attrezzature idonee per trasporti in regime di temperatura controllata (ATP) ed anche di recente, le Associazioni di categoria dell'autotrasporto hanno richiesto alla Unità di Gestione A.P.C. di voler esplicitare le attuali disposizioni in materia di trasporto con tali veicoli. Si fa presente in proposito che in passato per effetto di una generale situazione di contingentamento dei titoli autorizzativi per l'autotrasporto, e quindi per problematiche connesse al mercato ed alla concorrenza, veniva previsto il rilascio di autorizzazioni speciali, per il trasporto di determinate cose. Tali titoli autorizzativi venivano rilasciati con particolari indicazioni circa la merce da trasportare ed, in particolare, per i veicoli con attrezzature ATP veniva indicata anche sulla carta di circolazione la possibilità di portare derrate alimentari, così come previsto nella autorizzazione. Già con un decreto del 1992 il sistema autorizzativo è stato però modificato ed anche le autorizzazioni rilasciate precedentemente sono divenute tutte "senza vincoli e limiti" ed hanno perduto ogni limitazione circa le merci da trasportare. La nuova normativa ha dunque fatto sorgere le prime problematiche interpretative in relazione al mantenimento della indicazione nella carta di circolazione. La Unità di Gestione APC, in relazione a specifiche richieste, ha più volte affermato che dal punto di vista autorizzativo con i veicoli attrezzati per trasporti ATP possono essere trasportati tutti i tipi di merci. Ovviamente, per l'effettuazione di trasporti di generi alimentari debbono essere rispettate le normative igienico-sanitarie previste dal Ministero della sanità ed, in particolare il disposto della legge 30.4.1962, n. 283 (1) e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 26.3.1980, n. 327 (2), nonché le disposizioni del decreto legislativo 26.5.1997, n. 155 (3), concernente le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme, e le relative circolari applicative. Pertanto, tenuto conto anche del conforme parer espresso in proposito dalla IV Direzione Centrale della ex Direzione Generale M.C.T.C. nella circolare n. 64 del 21.7.1998 (4), si conferma che anche con i veicoli con attrezzature per trasporto a temperatura controllata, purché vengano osservate tutte le specifiche norme igienico-sanitarie, possono essere trasportate tutte le tipologie di merci. Si è ritenuto di fornire tali chiarimenti per evitare che i veicoli ATP debbano necessariamente effettuare ritorni a vuoto, risultando quindi penalizzati dal particolare tipo di attrezzatura di cui sono dotati. Tali veicoli non potranno utilizzare le deroghe in materie di limitazioni alla circolazione stradale nel caso in cui non vengano trasportati il prodotto o i prodotti per i quali è stata concessa la deroga. IL DIRETTORE DELL'UNITA' DI GESTIONE APC DIRIGENTE GENERALE dr.ssa Clara Ricozzi 9/18 Modulo 3 Sanzioni Capitolo 15 • Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito, art.180. • Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida, art.80. • Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è stato ritirato, art.216. • Targhette o sigle A.T.P. mancanti o non conformi, art.72. 10/18 Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito, art.180. • ART.180, POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA. • • • Comma 3, il conducente deve altresì avere l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art.82. Comma 7, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36.00 a euro 148.00 Comma 8, chiunque senza un giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità a presentarsi … è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370.00 a euro 1485.00. … ARTICOLI RICHIAMATI - Art.82 C.d.S. Destinazione ed uso dei veicoli Comma 8, ferme restando le disposizioni di leggi speciali, chiunque utilizzi un veicolo per una destinazione o per un uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74.00 a euro 296.00 - Art. 243 regolamento C.d.S. Caratteristiche costruttive dei veicoli - Art.376 regolamento C.d.S. Presentazioni d’informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia 11/18 Smarrimento o mancanza per altri motivi, dell’attestazione A.T.P. del veicolo durante il transito, art.180. PRONTUARIO VIOLAZIONI - ART.180 CC. 3 E 7 - SANZIONE EURO 36.00 a 148,00. - SANZIONI ACCESSORIE NON PREVISTE Il conducente del veicolo sopra indicato, adibito a … non portava con se la specifica autorizzazione (ovvero licenza) prescritta o il seguente documento. L’interessato è invitato a presentarsi entro … giorni presso un ufficio di polizia per esibire il documento mancante. L’inosservanza a quanto intimato comporterà la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.180 c.8 CDS ART.180 C. 8 - SANZIONE EURO 370.00 a 1.485,00. - SANZIONI ACCESSORIE NON PREVISTE Inottemperanza all’invito di presentare documenti o fornire informazioni ART. 82 CC 8 E 10 - ART.180 CC. 3 E 7 - SANZIONE EURO 74.00 a 296,00. - SANZIONI ACCESSORIE SOSPENSIONE CARTA CIRCOLAZIONE DA 1 A 6 MESI IN CASO DI RECIDIVA DA 6 A 12 Utilizzo di veicolo per uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione 12/18 Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida, art.80. • ART.80, REVISIONI. ARTICOLI RICHIAMATI • Comma 14, chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148.00 a euro 594.00. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria dal ritiro della carta di circolazione secondo le norme del capo I sez. II del titolo VI - Art.238 regolamento C.d.S. Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici - Art. 239 regolamento C.d.S. Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico professionali degli stessi - Art.240 regolamento C.d.S. Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici - Art. 241 regolamento C.d.S. Regolamento delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli 13/18 Attestazione A.T.P. scaduta, ovvero, mancato collaudo A.T.P., attestazione A.T.P. non valida, art.80. PRONTUARIO VIOLAZIONI - ART.80 C. 14, omessa revisione SANZIONE EURO 148.00 a 594,00. - ART.80 C. 14, omessa revisione straordinaria SANZIONE EURO 148.00 a 594,00. - ART.80 C. 14, ripetuta omissione di revisione SANZIONE EURO 296.00 a 1.188,00. - ART.80 C. 14, circolazione di veicolo sospeso dalla circolazione SANZIONE EURO 296.00 a 1.188,00. - ART.80 C. 17, falsa attestazione di revisione SANZIONE EURO 370.00 a 1.485,00. SANZIONI ACCESSORIE RITIRO CARTA di CIRCOLAZIONE 14/18 Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è stato ritirato, art.216. • • ART.216, SANZIONE ACCESSORIA DEL RITIRO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE, DELLA TARGA, DELLA PATENTE DI GUIDA O DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE. Comma 6, chiunque durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1754.00 a euro 7.018.00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, o in caso di reiterazione delle violazioni la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo e di tre mesi salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa ARTICOLI RICHIAMATI - ART.399 regolamento C.d.S. RITIRO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE, DELLA TARGA O DELLA PATENTE DI GUIDA. SOSPENSIONE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE 15/18 Circolazione abusiva, nel periodo in cui il documento è stato ritirato, art.216. PRONTUARIO VIOLAZIONI - ART.216 C. 6, circolazione con licenza ritirata SANZIONE EDITTALE DA EURO 1754.00 A EURO 7.018.00 Circolava abusivamente col veicolo indicato nonostante fosse applicata la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza. Il veicolo di cui viene trattenuto il documento di circolazione è sottoposto al fermo amministrativo per tre mesi e affidato a … che lo custodirà presso … SANZIONI ACCESSORIE FERMO DEL VEICOLO PER TRE MESI Per il fermo si applicano le procedure e disposizioni di cui all’art. 214 C. di S. (vedi schema operativo prontuario) 16/18 Sigle A.T.P. mancanti o non conformi, art.72. • ART.72 Articoli richiamati • DISPOSITIVI ED EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI A MOTORE ELORO RIMORCHI. Art. 228 del regolamento del C.d.S. - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi Comma 9, nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione. Art. 229 del regolamento del C.d.S. - Contachilometri Art. 230 del regolamento del C.d.S. Segnale mobile plurifunzionale di soccorso Art. 231 del regolamento del C.d.S. Particolari costruttivi del segnale mobile plurifunzionale di soccorso 17/18 Sigle A.T.P. mancanti o non conformi, art.72. PRONTUARIO VIOLAZIONI - ART.72 C. 13, mancanza dei prescritti dispositivi di equipaggiamento. SANZIONE EURO 74.00 a 296,00. Circolava col suddetto… non munito di tutti i prescritti dispositivi di equipaggiamento. Si da atto infatti della mancanza di.. - ART.72 C. 13, dispositivi di equipaggiamento non conformi. SANZIONE EURO 74.00 a 296,00. Circolava con il veicolo sopra indicato con dispositivo di equipaggiamento non conforme alle disposizioni dei decreti attuativi SANZIONI ACCESSORIE NON PREVISTE 18/18 Modulo 3 Disposizioni varie inerenti la circolazione DIVIETI DI TRANSITO 2007 IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada; DECRETA Art. 1 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2007 di seguito elencati: OMISSIS 2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest' ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. 1/12 Modulo 3 Disposizioni varie inerenti la circolazione Art. 2 1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall’estero con un solo conducente è consentito,qualora il periodo di riposo giornaliero come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 e successive modifiche cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire con decorrenza dal termine del periodo di riposo di un posticipo di ore quattro. 2. Per i veicoli diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro 3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l’esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all’estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aereoporti, all’estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada rotaiao strada mare, che rientrano nel campo di applicazione dell’art.38 della legge 1°agosto 2002 n.166 (combinato ferroviario) o dell’art. 3, comma 2 ter, della legge 22 novembre 2002, n.265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per 2/12 l’imbarco. Modulo 3 Disposizioni varie inerenti la circolazione 4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio. 5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l’imbarco, il divieto di cui all’art.1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria. 6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l’ammodernamento dell’autostrada Salerno Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. 7. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale. 3/12 Modulo 3 Disposizioni varie inerenti la circolazione Art. 3 1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo; h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili; 4/12 l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purchè muniti di idonea documentazione; m) adibiti esclusivamente al trasporto di: m 1) giornali, quotidiani e periodici; m 2) prodotti per uso medico; m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purchè, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro; n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari; q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP; r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all’allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 2 . Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì: a) per i veicoli prenotati per ottemperare all’obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell’impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; b) per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali; c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai 5/12 trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all’art. 2, comma 3, ultimo periodo. Art. 4 1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia: a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all’art. 3, lettera r), che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali; b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale tra imprese localizzate in regioni contigue, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, contingenti e difficilmente ripetibili. 2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. 6/12 Art. 5 1. Per i veicoli di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, non superiore a sei mesi; b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità; c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto; d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all’art.4, comma 2. 2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare; b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare; c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto. 3. Per le autorizzazioni di cui al punto a), del comma 1, dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato. 7/12 .Art. 6 1. Per i veicoli di cui al punto c), del comma 1, dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura Uffcio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare; b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti; c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; d) il prodotto oggetto del trasporto; e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2. 2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Analogamente, nel caso di rilascio di autorizzazioni per veicoli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l’indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovila necessità, da parte dell’azienda di produzione, di effettuare la lavorazione a ciclo 8/12 continuo anche nei giorni festivi. Art. 7 1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. 2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i Signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. 3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. 4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera. 9/12 Art. 8 1. Il calendario di cui all’art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali: a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.); b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia; c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio; d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio “smaltimento rifiuti” purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale; e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni; f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio; g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo; h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 10/12 ottobre 1999, n. 461. Art. 9 1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1°giugno al 21 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva. 2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale. 3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga. 11/12 Art. 10 1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa. Art. 11 1. Le Prefetture Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati. 2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 4 del presente decreto. 3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta Generale per l’Autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l’esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13.12.2006 IL MINISTRO: ALESSANDRO BIANCHI 12/12 Ulteriori approfondimenti • Schiume ad alta efficienza per il trasporto refrigerato • Gli inevitabili costi delle scelte ambientali • La ricerca e lo sviluppo di nuove schiume efficienti 1/4 Complementi Schiume ad alta efficienza per il trasporto refrigerato L'impatto economico ed ambientale dei nuovi espandenti Dall’inizio dell’anno 2004 è d’obbligo nella Comunità Europea, anche nel settore della carrozzeria isotermica, l’uso di schiume poliuretaniche espanse con i nuovi espandenti eco-compatibili. La messa al bando degli agenti espandenti direttamente dannosi per lo strato di ozono costituisce certamente un’iniziativa encomiabile, ma è necessario considerare anche gli aspetti negativi che tale scelta implica dal punto di vista dei consumi energetici. Nella storia dell’umanità, dagli albori all’era industriale, la produzione di energia è sempre stata connessa all’uso di combustibili fossili (legno, carbone, gas e derivati petroliferi) per alimentare bruciatori (fuochi, caldaie a vapore, motori a combustione interna). I sistemi che attualmente si adottano per la produzione di energia non sono sostanzialmente diversi da quelli usati nel lontano passato, ma ne costituiscono una semplice ottimizzazione: ci troviamo, in sostanza, in una moderna “età del fuoco”. 2/4 Complementi Gli inevitabili costi delle scelte ambientali La fonte energetica principale nel settore dei trasporti è costituita da carburanti di origine petrolifera, la cui combustione genera emissione di anidride carbonica (CO2), gas non tossico per l’uomo, ma considerato la principale causa del famigerato “effetto serra” (surriscaldamento del globo terrestre). Un aumento dei consumi di combustibili petroliferi ha dunque l’inevitabile conseguenza di un ingente impatto ambientale. Un esempio: dal 7 agosto 2003 è scattato l’obbligo di accendere i fari 24 ore su 24 su autostrade e strade extraurbane principali, a doppia carreggiata e con limite di velocità di 110 km/h. Senz’ombra di dubbio la finalità del legislatore di aumentare la sicurezza sulla strada è nobile ed apprezzabile, ma inevitabilmente comporta un notevole impatto ambientale dovuto al maggior consumo di carburante con un conseguente aggravio dei costi a carico dei cittadini. Un approfondito studio dell’istituto confederale svizzero “Eth Zurigo 2001” evidenzia come l’utilizzo dei fari secondo la suddetta normativa porterà ad un incremento dei consumi di carburante pari a ¼ di litro ogni 100 km percorsi; ciò si tradurrebbe in un aumento delle emissioni di CO2 su scala nazionale nell’ordine di 3.2 milioni di tonnellate annue. In termini di costi per l’utente, ciò implica una spesa aggiuntiva che varia tra gli 0.25 e gli 0.3 €/100 km a seconda del tipo di carburante utilizzato. Quindi per un utente con una percorrenza media di 30.000 km/anno, di cui circa il 60% ipoteticamente percorsi di giorno, l’esborso aggiuntivo per mantenere i fari accesi è stimabile intorno ai 55 €/anno. Analogamente, nel settore della carrozzeria isotermica l’attuale legislazione internazionale in materia di gas espandenti incide negativamente sui costi operativi dei gruppi frigoriferi, in termini di aumento dei tempi di funzionamento. La messa al bando del Freon 141/B, pur nel tentativo di salvaguardare lo strato di ozono atmosferico, ha decretato infatti la necessità di adottare per i prodotti espansi agenti espandenti con minori prestazioni isolanti ed economicamente più onerosi.. Le proprietà isolanti, in termini di conducibilità termica l, sono riportati nella tabella 1: di conseguenza,le nuove schiume poliuretaniche presentano una riduzione dell’efficienza di isolamento che varia, in funzione del tipo di espandente, dal 5 al 20%. Ciò comporta uno svantaggio in termini di maggiori consumi energetici da parte del gruppo frigorifero e, di conseguenza, in termini di maggiori emissioni di CO2. Considerando per un semirimorchio un impegno medio del gruppo frigorifero di circa 2000 h/anno, la differenza di prestazioni isolanti fra schiume espanse a HCFC 141b e schiume standard attuali (D=20%) può comportare un’incremento dei costi anche di 600-700,00 €/anno. 3/4 La ricerca e lo sviluppo di nuove schiume efficienti Complementi Per limitare questi effetti legati alla conducibilità termica dei nuovi espandenti, ha indirizzato le proprie attività di ricerca allo scopo di minimizzare gli svantaggi derivanti dall’uso dei nuovi espandenti ecologici. L’esperienza e gli ingenti investimenti in ricerca e sviluppo hanno consentito la realizzazione di nuovi prodotti che conciliano efficienza applicativa ed eco-compatibilità. La qualità dei materiali impiegati e le specifiche lavorazioni ad essi applicate, attribuiscono ai nuovi prodotti prestazioni isolanti di gran lunga superiori ai tradizionali prodotti a pentano (grafico 1). L’impiego della schiuma , in sostituzione di una Tabella 1 - Conducibilità termica dei principali agenti espandenti ESPANDENTE λ (mW/mK) schiuma standard, incide marginalmente sul costo della cassa di un semirimorchio ma determina un risparmio sui costi energetici e di gestione di almeno 400,00 €/anno, all’attuale costo del gasolio. CFC 11 * HCFC 141b * 9,78,77 n-pentano 15,0 ciclo-pentano 12,0 iso-pentano 15,0 HFC 365 mfc 10,6 HFC 245fa 12,2 HFC 134a 13,6 CO2 16,6 POLIURETANO Un polimero versatile che ci aiuta in tutti i settori e che conosciamo bene... 4/4 Complementi I refrigeranti del passato: i CFC Con il termine di refrigeranti del passato si intendono tutti quei refrigeranti, d'uso comune fino a pochi anni fa, composti da tre tipi di elementi chimici: il cloro, il fluoro ed il carbonio. Da qui la loro denominazione di cloro-fluoro-carburi (CFC). La tabella a lato riporta la denominazione ASHRAE di alcuni refrigeranti CFC. Come si può notare, tutti derivano dal metano, dal propano o dall'etano, appartenenti agli idrocarburi. Ciascun tipo di refrigerante si differenzia dall’altro unicamente per il numero di atomi di cloro, fluoro, carbonio presenti nella sua composizione chimica. Tutti i refrigeranti CFC possiedono queste importanti proprietà: sono fluidi molto stabili chimicamente (cioè mantengono inalterate le loro proprietà nelle più svariate condizioni fisiche) non risultano tossici per l’uomo non sono infiammabili garantiscono un buon rendimento della macchina frigorifera in rapporto al loro quantitativo d’impiego possiedono in generale un basso punto di ebollizione alla pressione atmosferica non pongono particolari problemi di utilizzo (ad esempio di solubilità con gli oli minerali lubrificanti del compressore, di compatibilità con i materiali elettrici isolanti del motore, nelle procedure di carica e reintegro della carica, ecc.) venivano prodotti a costi relativamente contenuti Per tali ragioni dagli anni trenta sono stati utilizzati senza problemi nel campo della refrigerazione e del condizionamento. In sessant’anni di studi e ricerche le aziende produttrici sono riuscite a produrre fluidi dalle buone caratteristiche termodinamiche a costi abbastanza contenuti. Non si sono mai preoccupate però (visto che il problema non sussisteva fino a poche decine di anni fa) dell’impatto che tali fluidi avevano sull’atmosfera, una volta liberati in essa. A causa della combinazione tra fluoro e cloro la composizione chimica dei CFC è talmente stabile che può rimanere invariata anche per decine di anni, una volta che sono stati immessi nell’atmosfera: in tale periodo di tempo il gas raggiunge la zona più “esterna” dell’atmosfera dove il cloro in esso contenuto reagisce con l’ozono diminuendone così la quantità e creando il cosiddetto "buco dell'ozono“. La stabilità chimica permette ai CFC, inoltre, che essi vadano col passare degli anni accumulandosi nell’atmosfera contribuendo in tal modo ad accentuare il cosiddetto effetto serra. Dal 31 dicembre 2000 l'utilizzo dei CFC, anche nelle operazioni di manutenzione e di ricarica di impianti per la refrigerazione ed il condizionamento già esistenti, è proibito Complementi I refrigeranti prossimi all'eliminazione: gli HCFC Per rendere meno stabile la composizione dei fluidi refrigeranti basta sostituire il cloro presente nella molecola con idrogeno Questo conferisce maggiore instabilità alle molecole di fluido una volta immesse in atmosfera, ove tendono a decomporsi più rapidamente, mentre non incide sulla stabilità chimica e fisica del refrigerante (ossia non implica la formazione di sostanze o composti nuovi) quando si trova all’interno di un impianto frigorifero. Se l’idrogeno sostituisce solo in parte il cloro che è presente nella molecola dei CFC si ottengono gli idroclorofluorocarburi (HCFC) mentre se lo sostituisce completamente si ottengono gli idrofluorocarburi (HFC). Contenendo cloro, gli HCFC risultano avere un impatto non nullo sull'impoverimento dello strato di ozono atmosferico (ODP). Per tale ragione è già stata programmata la loro progressiva eliminazione. Il Regolamento CE 2037/00 fissa le tappe per la progressiva dismissione dell’uso degli HCFC sia come fluidi frigoriferi sia nella produzione di schiume. I principali refrigeranti idroclorofluorocarburi e la rispettiva formula chimica sono riportati nella tabella a lato. Tra gli HCFC più noti e di più larga diffusione vi è sicuramente l'R22 Complementi I refrigeranti che non danneggiano l'ozono:gli HFC L’eliminazione completa del cloro dalla composizione dei refrigeranti ha portato alla nascita degli idrofluorocarburi (HFC), refrigeranti che hanno effetto nullo per quanto riguarda il buco dell'ozono. Tuttavia anche tali fluidi non sono perfettamente eco-compatibili, in quanto la loro liberazione in atmosfera contribuisce ad aumentare l’effetto di surriscaldamento della Terra (effetto serra). Il successo di questo tipo di refrigeranti non è stato finora esaltante, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo come fluidi puri. Questo è dovuto soprattutto al fatto che i fluidi HFC non offrono nella maggior parte dei casi prestazioni comparabili con i refrigeranti CFC e HCFC, per cui l'operazione di retrofit dei vecchi impianti non risulta sempre di semplice e possibile effettuazione. La tabella a lato riporta alcuni refrigeranti HFC. Uno dei pochi HFC che si è imposto sul mercato e che viene utilizzato allo stato puro è l’R134a, utilizzato con successo nella sostituzione dell’R12 alle medie ed alte temperature, e nella refrigerazione domestica. Il suo utilizzo avviene anche negli impianti di climatizzazione dei veicoli dopo il divieto d’uso negli stessi dell’R22. Comunque nella riconversione di impianti da R12 a R134a, a parità di potenza del compressore, l’R134a fornisce una resa frigorifera leggermente inferiore dell’R12, soprattutto per le temperature di evaporazione più basse. Per alcuni refrigeranti HFC (ad esempio l’R32, l’R143a, l’R152a) esiste il problema infiammabilità, cosa sicuramente questa che non contribuisce a decretarne il loro successo d’utilizzo come fluidi puri. Oggigiorno gli HFC trovano maggior impiego come componenti di miscele. L’opportuno dosaggio di più fluidi HFC (ed eventualmente anche HCFC o di altro tipo) permette di ottenere determinati composti che posseggono le caratteristiche termodinamiche necessarie a sostituire i refrigeranti CFC ed HCFC negli impianti esistenti. L’utilizzo di tali miscele pone però, talvolta, alcune problematiche nuove. Complementi I refrigeranti infiammabili: gli idrocarburi Gli idrocarburi sono composti chimici caratterizzati da soli legami tra carbonio e idrogeno. Essi vengono classificati tra gli alcani. La formula generale che individua un alcano è del tipo CnH2n+2 Per n=1 si ottiene il metano, n=2 l'etano, n=3 il propano, n=4 l'isobutano (vedi tabella 1). L'interesse verso l'utilizzo dei refrigeranti idrocarburi (HC), così come per tutti gli altri refrigeranti naturali (ammoniaca, anidride carbonica), ha avuto origine da quando si è scoperto che i fluidi CFC e HCFC risultano essere dannosi per l'ozono atmosferico mentre quelli HFC contribuiscono in maniera piuttosto considerevole all'effetto serra. Diversamente, l'utilizzo dei refrigeranti naturali non comporta problemi per l'ambiente. Essi non contengono né cloro né fluoro, essendo costituiti unicamente da carbonio e idrogeno. Da qui il loro progressivo affermarsi non solo come fluidi di lavoro negli impianti frigoriferi ma anche come gas per la produzione delle schiume isolanti per le macchine frigorifere. La tabella 2 riporta i refrigeranti HC d'uso più comune, assieme alle rispettive temperature di accensione: l'infiammabilità è, infatti, il grosso scoglio che non ha permesso a questi fluidi di essere accettati in maniera universale sul mercato. Mentre il loro uso è fortemente sostenuto dai Paesi del nord Europa (Germania, Danimarca, Paesi scandinavi) soprattutto negli Stati Uniti vi è forte perplessità verso il loro utilizzo. Rimane comunque un dato di fatto: nel nord-Europa (ma anche in Italia) si producono ormai da molti anni frigoriferi domestici funzionanti con isobutano (R600a) con isolamenti costituiti da ciclopentano. Anche nel settore industriale esistono già da anni impianti funzionanti con propano (R290), il cui utilizzo avviene ormai da tempo anche in impianti frigoriferi di minori dimensioni (condizionatori, pompe di calore) ove la carica necessaria per il funzionamento risulta essere di modesta entità, attenuando quindi i pericoli legati all'infiammabilità. A favore dell'utilizzo degli HC, giocano senz'altro le buone proprietà di trasporto del calore (fatto che richiede cariche ridotte di refrigerante) e la possibilità di utilizzo di oli di tipo minerale, che permette di evitare le problematiche connesse all'umidità legate all'utilizzo dei lubrificanti sintetici. L'impiego di refrigeranti HC nelle miscele (assieme, ad esempio, a HFC) consente l'utilizzo di oli minerali anche in fluidi a prevalente composizione di idrofluorocarburi permettendo, così, una più agevole operazione di retrofit di vecchi impianti caricati con CFC. A titolo d'esempio possiamo citare le miscele R413A, R417A e R419A. La progettazione di impianti frigoriferi funzionanti con idrocarburi è regolata dalla norma europea EN 378. Complementi Miscele di refrigeranti • Con il bando dei CFC e degli HCFC, ed il ridotto impiego degli HFC allo stato puro, si è diffuso l'impiego delle miscele di refrigeranti, binarie, ternarie o quaternarie. • Esse vengono impiegate largamente per le operazioni di retrofit di impianti funzionanti con R12 e R22. Complementi • • • • • • • I sostituti dell'R22 In vista del divieto assoluto di utilizzo dell'R22, sancito dal Regolamento Europeo 2037/00, sono molte le proposte di fluidi alternativi destinate a sostituire questo HCFC. Tra le tante possibilità, sembra che R134a, R407C e R410A abbiano incontrato i maggiori favori già da qualche tempo. In particolare l'R407C risulta più idoneo per l'utilizzo nei medesimi impianti funzionanti a R22 mentre l'R410A necessita, date le sue più elevate pressioni, della riprogettazione dei circuiti frigoriferi. Nel settore della climatizzazione residenziale (split-system) la soluzione definitiva per sostituire l'R22 è caduta sull'R410A. Il mercato propone anche due miscele, l'R417A e l' R419A. L'R134a è un HFC puro, mentre R407C e R410A sono miscele di HFC. L'R407C è una miscela ternaria zeotropa di R32/R125/R134a, mentre l'R410A è una miscela binaria quasi azeotropa di R32/R125. Entrambi lavorano con oli sintetici. L'R417A è una miscela zeotropa ternaria di HFC e HC (R125/R134a/R600) che, contenendo butano, permette l'utilizzo di olio minerale. Commercialmente è conosciuto col nome Isceon 59. L'R419A è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a, RE170 (etere dimetilico). Anch'essa può essere utilizzata con oli minerali o alchilbenzenici. Commercialmente è noto col nome di Forane FX90 Complementi • • • • • • • R407C L'R407C è una miscela HFC zeotropa utilizzata prevalentemente nelle applicazioni a media ed alta temperatura. Esso è composto da R32, R125 e R134a nella misura del 23-25 e 52% in peso. Il suo scorrimento di temperatura (glide) è di circa 5,5 K. Per tale ragione può dare problemi di frazionamento nell'impianto in occasione di fughe. La sua temperatura di evaporazione/condensazione non è costante ad una data pressione. La sua carica va eseguita in forma liquida. Le sue proprietà (compresa la pressione) sono piuttosto simili a quelle dell'R22, tanto che risulta essere uno dei fluidi più adatti per sostituirlo negli impianti di condizionamento, nonostante provochi una leggera diminuzione della capacità e dell'efficienza frigorifera. Nel retrofit dell'R22 richiede poche modifiche ai componenti dell'impianto. Richiede però la sostituzione dell'olio minerale con olio POE. Non contenendo cloro, l'R407C non danneggia l'ozono atmosferico. Inoltre presenta un potenziale di effetto serra inferiore all'R22. Complementi • • • • • • • • • • R410A L'R410A è una miscela HFC quasi azeotropa utilizzata prevalentemente nelle applicazioni a media ed alta temperatura. Esso è composto da R32 e R125, ciascuno al 50% in peso. Il suo scorrimento di temperatura (glide) è di circa 0,1 K. Per tale ragione esso può essere maneggiato come un fluido puro e può essere caricato sia in fase liquida che gassosa. Non contenendo cloro, l'R410A non danneggia l'ozono atmosferico, tuttavia presenta un potenziale di effetto serra superiore all'R22. Dal punto di vista dell'isolamento elettrico, esso ha caratteristiche (tensione di scarica, costante dielettrica, resistività in corrente alternata) simili a quelle dell'R22, non presentando, quindi, particolari problematiche per l'utilizzo nei compressori ermetici e semiermetici. Rispetto all'R22 presenta pressioni di lavoro sensibilmente più alte, per cui non risulta adatto alla sua sostituzione nelle operazioni di retrofit, se non dopo una completa riprogettazione dell'impianto. Le sue alte pressioni, l'elevata densità e le buone capacità di scambio termico permettono di utilizzare componenti frigoriferi di dimensioni ridotte, a parità di potenza frigorifera ottenibile. In particolare gli impianti a R410A permettono l'utilizzo di evaporatori, compressori e tubazioni più piccoli a parità di potenza resa rispetto all'R22. In conseguenza delle minori dimensioni dell'impianto anche la carica di refrigerante risulta minore, a parità di potenza resa. Dal punto di vista energetico l'R410A presenta migliori efficienze energetiche (COP) rispetto all'R22. Essendo costituito da HFC, l'R410A necessita dell'utilizzo di oli POE. Complementi R413A • L'R413A è una miscela azeotropa che non contiene cloro e quindi non risulta danneggiare lo strato di ozono atmosferico (ODP=0). • Esso è composto da 3 fluidi: R218, R134a e R600a (isobutano) rispettivamente nelle proporzioni del 9/88/3%. • Data la presenza dell'isobutano (un idrocarburo), l'R413A può essere utilizzato con olio minerale, evitando così il problema della sostituzione del lubrificante nelle operazioni di retrofit dell'R12. Per tale ragione esso costituisce l'alternativa meno costosa nella sostituzione del CFC12. • Nella refrigerazione domestica l'R413A comporta una carica in peso inferiore di circa il 10% rispetto all'R12 e non richiede alcuna modifica al capillare. • Anche nella climatizzazione degli autoveicoli l'R413A si presta bene alla sostituzione dell'R12. Come nella refrigerazione domestica, la carica in peso viene ridotta di circa il 10% e non sono necessarie modifiche al dispositivo d'espansione. Complementi • • • • • • • • • • Direttiva emissioni climatizzatori autoveicoli Vai indietro È stato definitivamente approvata la Direttiva relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la Direttiva 70/156/CEE. Lo scopo della Direttiva è quello di porre un limite alle emissioni di gas fluorurati dagli impianti di climatizzazione dei veicoli, in particolare dell'R134a, che ha un potenziale di riscaldamento globale molto elevato, pari a 1300. Essa stabilisce i requisiti per l'omologazione dei veicoli in materia di emissioni degli impianti di condizionamento d'aria e le disposizioni concernenti l'adattamento e la ricarica di tali impianti. Tra le varie disposizioni, si segnalano in particolare: dal 1 gennaio 2007 non viene più concessa l'omologazione CE o nazionale per quei veicoli dotati di impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150, a meno che il tasso di perdita dell'impianto non rientri entro specifici parametri dal 1 gennaio 2008 la precedente disposizione viene estesa a tutti i nuovi veicoli dal 1 gennaio 20011 non viene più concessa l'omologazione CE o nazionale per quei veicoli dotati di impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 dal 1 gennaio 2017 i nuovi veicoli dotati di impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150 non sono più immatricolabili e per essi è vietata la vendita e la messa in circolazione dal 1 gennaio 2011 non possono essere adattati a veicoli omologati da tale data in poi gli impianti di condizionamento che contengono gas fluorurati ad effetto serra con potenziale di riscaldamento globale superiore a 150. dal 1 gennaio 2017 tali impianti non possono essere adattati su nessun veicolo. Per quanto riguarda la ricarica degli impianti, rilevante è la disposizione che vieta espressamente tale operazione in impianti in cui siano state rilevate perdite abnormi di refrigerante. Dal 4 gennaio 2008 gli Stati membri dell'Unione Europea hanno il compito di adottare e pubblicare le disposizioni della Direttiva, che devono essere applicate a partire dal 5 gennaio 2008. Fine