Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Scienze politiche
Corso di Laurea specialistica in
“Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali”
Anno Accademico 2005/2006
Scienza delle Finanze:
Corso e laboratorio per lo sviluppo locale:
politiche, metodologie, strumenti, pratiche
MF
1
martedì 29 novembre 2005
Conversazione su:
Gli Aiuti di Stato
MF
2
Assi di conversazione





Il contesto
Definizione e caratteristiche
Quadro normativo e tipi di
aiuto
Modalità e procedure di
autorizzazione
Le norme esistenti:
– gli aiuti di stato settoriali
MF
3
Premessa

Lo sviluppo locale finanziato
con fondi nazionali
–
–
–
–
–
–
–
Aiuti di Stato
I.I.P. e A.P.Q.
Contratti d’area
Contratti di programma
Contratti di localizzazione
Patti territoriali
Programmi integrati d’area
MF
4
Gli Aiuti di Stato:
il contesto

Il mercato comune, scopo fondamentale della CE:
– Senza dazi e restrizioni
– Mercato interno, con eliminazione degli ostacoli alle 4
libertà fondamentali

Le quattro libertà fondamentali relative alla libera
circolazione di:
– Merci (unione doganale e divieto restrizioni quantitative)
– Persone (libera circolazione lavoratori e diritto di
stabilimento)
– Servizi (industriali, commerciali, artigianali e libere
professioni)
– Capitali e pagamenti
MF
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Gli Aiuti di Stato:
il contesto

La politica di concorrenza, per:
– un’economia di mercato, al fine di offrire la
garanzia migliore per accrescere il tenore di vita
dei cittadini nella UE, uno dei principali obiettivi
– un regolare funzionamento dei mercati,
condizione essenziale per fornire ai consumatori i
prodotti che desiderano a prezzi contenuti
– accrescere la competitività dell’economia
europea, consentendo di creare un contesto in
cui le imprese efficienti e innovative vengano
debitamente ricompensate
MF
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Gli Aiuti di Stato:
il contesto

La politica di concorrenza, articolata in cinque principali assi:
– il divieto di pratiche concordate, di accordi e di associazioni
tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati
membri impedendo, ostacolando o falsando il gioco della
concorrenza all'interno del mercato comune;
– il divieto dello sfruttamento abusivo di una posizione
dominante sul mercato comune, nella misura in cui possa essere
pregiudizievole al commercio tra Stati membri,;
– il controllo sugli aiuti concessi dagli Stati membri, o a mezzo
di risorse statuali sotto qualsiasi forma, suscettibili di falsare la
concorrenza favorendo determinate imprese o produzioni;
– il controllo preventivo sulle operazioni di concentrazione di
dimensioni europee, autorizzando o vietando le alleanze
previste;
– la liberalizzazione di alcuni settori in cui aziende pubbliche o
private operano in una situazione di monopolio, quali il
mercato delle telecomunicazioni, quello dei trasporti o dell'energia.
MF
7
Gli Aiuti di Stato:
cosa sono?





Sono una forma di intervento pubblico utilizzata per
promuovere una determinata attività economica
Essi implicano che determinati settori economici o
attività vengono trattati in maniera più favorevole
rispetto ad altri
Compiono una discriminazione tra le imprese che
ricevono un sostegno e quello che non lo ricevono
Determinano pertanto una possibile distorsione
della concorrenza
Di conseguenza tali aiuti rappresentano una
minaccia al funzionamento del mercato interno
MF
8
Gli Aiuti di Stato:
il contesto normativo

Art.87 TCE: regole di fondo
– principio di incompatibilità,
– campo di applicazione del principio,
– portata relativa
Art. 88 TCE: regole di procedura del
controllo
 Art. 89 TCE: regole di procedura della
produzione normativa

MF
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Gli Aiuti di Stato:
il contesto normativo












Articolo 87 TCE, versione consolidata
1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo
talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano
accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di
Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a
compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune
interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato
membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria
all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinateMF
con decisione del Consiglio, che delibera 10
a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Gli Aiuti di Stato:
il contesto normativo

Art. 87, par.1, TCE: qualificazione astratta:
“Salvo deroghe contemplate dal presente
trattato, sono incompatibili con il mercato
comune, nella misura in cui incidano sugli
scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali,
sotto qualsiasi forma che, favorendo talune
imprese o talune produzioni, falsino o
minaccino di falsare la concorrenza.”

Definizione nozione:
–giurisprudenza Corte di Giustizia
–Dottrina
MF
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Gli Aiuti di Stato:
il contesto normativo

Giurisprudenza Corte di giustizia:
Definizione nozione art.87: distinzione tra sovvenzione in danaro e
aiuto:
– una sovvenzione è una prestazione in danaro o in natura concessa per
sostenere un'impresa indipendentemente da quanto i clienti di questa pagano
per i beni o servizi da essa prodotti;
– il concetto di aiuto è più comprensivo di quello di sovvenzione dato che esso
vale a designare non soltanto delle prestazioni positive del genere delle
sovvenzioni stesse, ma anche degli interventi i quali, in varie forme, alleviano
gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di
conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno alla stessa
natura e producono identici effetti.

Portata dell'articolo 87 del Trattato:
– riguarda specificamente le decisioni unilaterali ed autonome degli Stati
membri, prese per il perseguimento di finalità economiche e sociali loro proprie,
di fornire risorse alle imprese o ad altri soggetti dell'ordinamento, o di procurare
loro vantaggi destinati a favorire la realizzazione delle finalità economiche o
sociali perseguite.
MF
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Gli Aiuti di Stato:
i servizi di interesse economico generale

Condizioni per gli aiuti (finanziamento pubblico) alle imprese responsabili di
servizi di interesse economico generale (Corte di Giustizia, sentenza 24/7/2003)
–
–
L’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’assolvimento di
obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro
L’intervento pubblico non deve essere un vantaggio finanziario, ma una
compensazione diretta a rappresentare la contropartita per l’assolvimento degli
obblighi di servizio pubblico affidati:

–
–
I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente
definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio
economico atto a favorire l’impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti
La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei
costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli
introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di
tali obblighi
Quando l’impresa non è selezionata con procedura di appalto pubblico che permetta di
selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività,
il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di
un’analisi dei costi in cui un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente
dotata di mezzi … al fine di soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste,
sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi tenendo conto degli introiti e di un margine
di utile ragionevole
MF
13
Aiuto di Stato:
quando c’è

Elementi distintivi:
– viene concesso in maniera selettiva ad alcune
imprese o produzioni
– rappresenta un vantaggio per l’impresa
beneficiaria,
– costituisce un onere pecuniario per le finanze
dello Stato,

Forme di esclusione:
– Aiuti de minimis
(max. 100.000 € nel triennio)
MF
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Aiuto di Stato:
quando c’è

viene concesso in maniera selettiva ad alcune imprese o
produzioni
– L'art. 87 del Trattato riguarda esclusivamente gli aiuti che favoriscono alcune
imprese o determinate produzioni.
– L'aiuto selettivo si oppone alle misure generali, che non costituiscono aiuti
incompatibili con il mercato comune.
– Difficoltà nel distinguere il confine tra misura generale e aiuto selettivo,
specialmente nel settore della sicurezza sociale e della fiscalità.
– Le misure generali comprendono gli interventi che appartengono
all'applicazione coerente di un sistema di portata generale e che riguarda in
maniera automatica e non discriminatoria l’insieme dell'economia senza
favorire in maniera particolare alcune imprese o alcuni settori.
– Per esempio:


un progetto legislativo che introducesse una defiscalizzazione parziale degli oneri
sociali che dovrebbe a lungo termine riguardare l'insieme delle imprese, ma che in
un primo momento si limitasse soltanto alle attività industriali in un preciso contesto
geografico, fa perdere a questo progetto il suo carattere di misura generale.
Al contrario, misure fiscali destinate a favorire l'acquisto di vetture non inquinanti
viene considerato positivamente tenendo conto anche di diversi elementi: l’importo
della riduzione fiscale copre soltanto una parte del sovracosto dell’attrezzatura antiinquinamento, la riduzione viene accordata senza tenere conto dell'origine delle
vetture non inquinanti e infine tutti i produttori di automobili sono tecnicamente
capaci di produrre questo tipo di automobili.
MF
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Aiuto di Stato:
quando c’è

rappresenta un vantaggio per l’impresa beneficiaria,
– Si considera Aiuto di Stato quando vi è un vantaggio
concesso a titolo gratuito, senza contropartita propriamente
detta, in favore delle imprese.
– Non si considera Aiuto di Stato se la sovvenzione/aiuto è
concesso in cambio di un servizio prestato dall’impresa.
– Ad esempio:


il fatto di sovvenzionare imprese che raccolgono o eliminano
oli usati con indennità per i servizi resi, costituisce non un
aiuto ma un prezzo che rappresentala la contropartita delle
prestazioni effettuate dalle imprese di raccolta o di
eliminazione.
al contrario, non vale a giustificare la concessione di aiuti,
l’argomento evocato di frequente dagli Stati membri, secondo
cui una misura che avrebbe come obiettivo esclusivamente
quello di parificare la situazione nei loro paesi con quella in
vigore in altri Stati membri non costituirebbe un aiuto.
MF
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Aiuto di Stato:
quando c’è

Costituisce un onere pecuniario per le finanze statali
– Una misura che ha come effetto di avvantaggiare alcune
imprese o produzioni non costituisce un aiuto ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato CE se non comporta, allo stesso
tempo, un onere pecuniario per le finanze pubbliche, sia che
sia stata concessa sotto forma di elargizione che sotto forma
di una minore entrata.
– Il Trattato evoca letteralmente gli aiuti concessi dagli Stati.
L'espressione ricopre, oltre lo Stato centrale, le regioni, le
province e i comuni.
– Il Trattato riguarda anche gli aiuti che, senza essere concessi
direttamente dai poteri pubblici, impiegano risorse dello Stato.
– La Corte di Giustizia ha precisato che:


la nozione di risorse di Stato comprende in particolare tutti i fondi che
sono costituiti mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione di
uno Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a questa legislazione,
anche se questi fondi sono amministrati da istituzioni distinte dall'autorità
pubblica.
la natura pubblica o privata dell'istituto
che gestisce l'aiuto non interessa,
MF
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dal momento che è stata incaricato di utilizzare risorse dello Stato.
Aiuti di Stato:
procedure di notifica



L’art.88, par.3 del TCE dispone che:
“Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma
dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio
la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo
Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale.”
Alcuni obblighi specifici sono previsti per gli aiuti
concessi al settore agricolo e a taluni settori
industriali
Si sta estendendo a più categorie e settori
l’esclusione dell’obbligo di notifica, a determinate
condizioni
MF
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Aiuti di Stato:
procedure di notifica



Lo Stato deve notificare preliminarmente i
progetti di nuovi aiuti e le modifiche ai regimi
di aiuto esistenti
Inoltre, non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che la Commissione abbia
adottato una decisione finale sul caso
Le notifiche concernono sia regimi o
programmi di aiuto generali, sia progetti diretti
a istituire aiuti a favore di singole imprese
MF
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Aiuti di Stato:
procedure di notifica



L’obbligo di notifica è in capo al livello istituzionale che progetta la
concessione dell’aiuto, anche se la responsabilità giuridica in caso
di inadempienza, e quindi di infrazione delle norme comunitarie,
viene esercitata dalla Commissione europea nei confronti dello
Stato
La notifica è generalmente trasmessa alla Commissione attraverso
la Rappresentanza permanente dello Stato presso l’UE a Bruxelles
La Commissione:
– conferma, per iscritto attraverso la Rappresentanza permanente, la
ricezione della notifica
– se, dopo un esame preliminare, constata che sussistono dubbi in
ordine alla compatibilità con il mercato comune della misura notificata,
decide di avviare il procedimento formale, altrimenti adotta la decisione
entro i 15 giorni lavorativi dalla notifica; in caso di inutile decorrenza del
termine, il provvedimento si intende adottato
– Nel caso avvii il procedimento di indagine formale, la decisione finale
deve essere adottata entro due mesi, a decorrere dal giorno
successivo a quello di ricezione di una notifica completa; in caso di
inutile decorrenza del termine,MF
il provvedimento si intende adottato20
Aiuti di Stato:
procedure di notifica

Sta per essere applicata la notifica
telematica, facente capo al Ministero attività
produttive

Per i formulari può essere utile consultare il
sito internet della DG Concorrenza della
Commissione europea, all’indirizzo internet
http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html
MF
21
Aiuti di Stato: disciplina UE

Disciplina UE, articolata sia per tipo di aiuto, sia per la orizzontalità o verticalità degli ambiti destinatari:

A) Norme per la valutazione di certe transazioni e di certi trasferimenti di fondi come aiuti di Stato
I – APPORTI DI CAPITALI DELLO STATO
II – TRASFERIMENTI DI FONDI ALLE IMPRESE PUBBLICHE
III – GARANZIE DELLO STATO
IV – VENDITE DI TERRENI E FABBRICATI
V – ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL’ESPORTAZIONE
VI – AIUTI FISCALI







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


B) Norme di esenzione dalla procedura di notifica
I — AIUTI DE MINIMIS
II — AIUTI A FAVORE DELLA FORMAZIONE
III — AIUTI A FAVORE DELLE PMI
IV — AIUTI A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE

C) Norme di valutazione degli aiuti di Stato con obiettivi orizzontali
I — AIUTI ALLA RICERCA E SVILUPPO
II — AIUTI IN MATERIA DI AMBIENTE
III — AIUTI PER I CAPITALI DI RISCHIO

D) Norme di valutazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

E) Norme di valutazione dei servizi di interesse economico generale

F) Norme di valutazione degli aiuti a finalità regionale


G) Norme di valutazione degli aiuti a determinati settori
I — SERVIZI POSTALI
II — SERVIZIO PUBBLICO DI RADIODIFFUSIONE
III — OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE
IV — ENERGIA
V — COSTRUZIONE NAVALE
VI — ACCIAIO

H) Norme di valutazione degli aiuti nel settore agricolo e della pesca








MF
22
Aiuti di Stato:
disciplina settoriale

Per ogni ambito normativo sugli Aiuti di Stato vi è
specifica disciplina, rinvenibile
– sia nel sito internet della DG Concorrenza
Commissione europea, agli indirizzi
http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html
della
http://www.europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legisla
tion/aid3.html#C
– sia nel sito internet del Dipartimento politiche di sviluppo e
coesione del Ministero dell’Economia e finanze, agli indirizzi
http://www.dps.tesoro.it/
MF
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Aiuti di Stato:
classificazione PMI
Tipo di impresa
Tipo di parametro
Micro
Piccola
Media
Dipendenti inferiori a
(numero di unità lavorative anno)
10
50
250
Fatturato annuo fino a (*)
2
10
50
Totale bilancio annuo fino a (*)
2
10
43

Nota alla tabella:
–

Fonte normativa:
–

(*) Almeno uno dei due parametri deve essere soddisfatto per rientrare nella classificazione
Raccomandazione della Commissione del 6/05/2003 (GUUE serie L n.124, del 20/05/2003
Partecipazione al capitale dell’impresa:
–
–
non meno del 75% del capitale o dei diritti di voto
In deroga, il limite si riduce ad almeno il 25% nel caso di società finanziarie pubbliche, le società di
capitali a rischio, università o centri di ricerca senza scopo di lucro, gli investitori istituzionali
(compresi i fondi di sviluppo regionali), le autorità locali autonome con bilancio annuale inferiore a
10 milioni di Euro e meno di 5.000 abitanti
MF
24
Aiuti di Stato:
tendenze

progressiva diminuzione degli aiuti di stato:
– dal punto di vista finanziario, in valori assoluti e % PIL
– a prescindere dalle decisioni sui regimi di aiuto (variabili).



quelli complessivamente concessi dai quindici Stati membri
sono stati stimati a 86 miliardi di EUR nel 2001, rispetto ai 102
miliardi di EUR nel 1997.
I due Stati membri che hanno maggiormente contribuito a
questa significativa diminuzione sono la Germania (con una
riduzione di 6 miliardi di EUR) e l'Italia (con una riduzione di 4
miliardi di EUR), soprattutto con consistenti riduzioni degli aiuti
a favore delle regioni assistite.
Gli Stati che hanno concesso la maggior parte degli aiuti, in
termini assoluti, nel 2001 sono la Germania (23 miliardi di
EUR), seguita dalla Francia (16 miliardi di EUR) e dall'Italia
(12 miliardi di EUR).
MF
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