Regione Calabria Piano straordinario per l’eradicazione della brucellosi bovina e ovi-caprina, della leucosi e della tubercolosi bovina. Articolo 1 1.Il presente piano stabilisce misure straordinarie di lotta per l’eradicazione della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e bufalina, della brucellosi ovi-caprina, nonché della leucosi bovina enzootica nella Regione Calabria. Articolo 2 1.Il coordinamento e la verifica dell’attività e della corretta esecuzione del presente piano nella Regione Calabria è effettuato dalla TASK FORCE VETERINARIA istituita con DDG n° 1560 del 09 marzo 2011. Capisaldi del presente piano, fondamentali per raggiungere l’obiettivo di Regione Ufficialmente Indenne da TBC, Ufficialmente Indenne dalla Brucellosi bovina e bufalina, Ufficialmente Indenne dalla Brucellosi ovi-caprina e indenne da Leucosi bovina enzootica, sono: Identificazione elettronica degli animali Rispetto della tempistica nell’esecuzione dei controlli Utilizzo dei supporti informatici (BDN, SANAN, SIMAN) per la gestione dei piani di risanamento Individuazione delle “aree a rischio” per le malattie oggetto del presente decreto Ridistribuzione del personale medico veterinario dirigente e specialista convenzionato presente nella Regione Calabria Articolo 3 1. I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali hanno l’obiettivo di eradicare la tubercolosi, la brucellosi bovina e bufalina, la brucellosi ovi-caprina e la leucosi bovina enzootica, applicando le misure 1 previste dal presente piano e a tal fine conferiscono ai Servizi Veterinari Ufficiali le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi. 2. Le risorse umane per l’esecuzione del presente piano, dovranno essere reperite tramite una equa e ottimale distribuzione del personale presente nei vari distretti e/o ex ASL sulla base del patrimonio zootecnico presente in ciascuna area territoriale. A tal fine i direttori dei Servizi Veterinari dell’area funzionale di Sanità Animale effettueranno una ricognizione del personale medico veterinario dirigente e specialista convenzionato in servizio nei distretti dell’ASP, avvalendosi degli indicatori per i carichi di lavoro del personale veterinario che verranno forniti con apposita circolare dalla Task Force Veterinaria, e provvederà a una nuova distribuzione dello stesso sulla base delle esigenze legate al patrimonio zootecnico presente in ciascun distretto. 3. Presso ciascuna sede dei Servizi Veterinari dovrà essere attiva una connessione Internet a banda larga e ciascun medico veterinario dovrà essere dotato di personal computer. Inoltre sarà necessario che ogni Servizio Veterinario di Sanità Animale sia dotato di un congruo numero di computer palmari necessari per l’attività di campo, compatibili con il Sistema Informativo Veterinario. 4. Tutti i medici veterinari afferenti all’area funzionale di Sanità Animale delle ASP della Regione Calabria, siano essi dirigenti di ruolo e/o specialisti convenzionati, dovranno essere dotati di accesso al Sistema Informativo Veterinario (almeno per BDN e al SANAN). Ciò al fine di rendere omogenee le procedure di registrazione degli interventi su tutto il territorio regionale e di consentire un constante aggiornamento della BDN e la corretta gestione delle periodiche rendicontazioni. Articolo 4 1. Entro e non oltre il 30 giugno 2012 il Servizio veterinario area “A” provvede, in aggiunta al marchio identificativo ufficiale, ad identificare elettronicamente mediante un bolo endoruminale gli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina presenti in tutti gli allevamenti della regione Calabria, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente in ottemperanza a norme nazionali o europee o per altri motivi di carattere locale e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro 60 giorni dalla nascita. Tale attività, per l’ottimizzazione del tempo e nell’ottica del risparmio, verrà espletata dai medici veterinari dirigenti e specialisti convenzionati preferibilmente in concomitanza con le entrate in stalla per i controlli periodici per gli animali della specie bovina e bufalina per i quali è previsto un doppio controllo annuale. Per gli animali della specie ovi-caprina dovrà essere predisposta un’attenta programmazione da parte dei direttori delle aree di Sanità Animale al fine di raggiungere l’obiettivo entro la scadenza prevista. Le associazioni allevatori riconosciute che risultano coinvolte direttamente nel presente piano in quanto delegate per la gestione degli allevamenti in BDN e ai quali le stesse forniscono assistenza anche per l’identificazione degli animali, dovranno uniformarsi alle prescrizioni del presente piano relativamente alla tempistica, all’identificazione e la successiva iscrizione in BDN. Tali associazioni effettueranno l’imbolamento dei capi tramite i propri medici veterinari. 2 I costi per l’acquisto degli identificativi elettronici sono a totale carico dei proprietari/detentori degli allevamenti. 2. Gli animali introdotti da altre regioni, se non destinati direttamente alla macellazione, dovranno essere identificati con il bolo elettronico aggiuntivo entro e non oltre trenta giorni dall’arrivo. 3. Fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, i capi bovini, bufalini e ovi-caprini identificati elettronicamente devono essere registrati individualmente dal Servizio veterinario ufficiale (o da altri enti/associazioni ufficialmente delegati) nella BDN entro sette giorni dall’identificazione. Tale attività potrà essere svolta anche dai medici veterinari che avranno effettuato dell’imbolamento. 4. Le attività relative ai controlli sanitari negli allevamenti effettuate a norma della presente ordinanza sono registrate dal Servizio veterinario ufficiale nel sistema informativo SANAN. 5. Il Servizio veterinario ufficiale, utilizzando le funzionalità del sistema informativo SANAN, definisce, entro il 20 novembre di ogni anno, il programma delle attività di controllo sul 100% degli allevamenti previsto per l’anno successivo. Di tale attività di programmazione i Direttori dell’area funzionale di Sanità Animale relazioneranno entro il primo dicembre di ogni anno alla Task Force Veterinaria della Regione Calabria.Ogni tre mesi dovrà essere inviata una relazione completa e dettagliata dell’attività del servizio veterinario(numero allevamenti visitati, animali imbolati, prelievi effettuati, animali abbattuti e percentuale di attività svolta rispetto a quella programmata 10%,20%,30%.........). 6. Entro sette giorni, il Servizio veterinario ufficiale, registra nel sistema informativo SANAN i dati relativi alle attività di profilassi (prelievi o prove diagnostiche), svolte relativamente all’acquisizione, alla conferma, alla sospensione o alla revoca della qualifica sanitaria degli allevamenti bovini, bufalini ed ovicaprini. Lo stesso servizio utilizza tale sistema per la stesura delle rendicontazioni richieste dalla Commissione Europea con la Decisione 2008/940/CE del 21 ottobre 2008. 7. A far data dal 01 luglio 2012, gli animali delle specie bovina, bufalina ovina e caprina non possono essere ammessi alla macellazione se sprovvisti di identificativi elettronici conformemente al presente articolo. La verifica dell’identificazione elettronica dovrà essere tassativamente durante la visita pre-macellazione a cura del veterinario ufficiale responsabile dell’impianto di macellazione. In deroga, è consentita la macellazione di animali provenienti da fuori regione non identificati elettronicamente a condizione che gli stessi non abbiano stazionato più di trenta giorni nella regione Calabria. Articolo 5 BRUCELLOSI 1. Il Servizio veterinario ufficiale conferisce la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da brucellosi quando sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti: a) tutti i bovini, bufalini od ovi-caprini non presentano manifestazioni cliniche di brucellosi; 3 b) tutti i bovini, bufalini od ovi-caprini dell’allevamento non hanno avuto contatti con animali di specie recettive alla brucellosi appartenenti ad allevamenti con qualifica di livello sanitario inferiore; c) tutti i bovini o bufalini di età superiore a dodici mesi e tutti gli ovi-caprini di età superiore a sei mesi hanno presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali, praticate ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi; d) sono stati introdotti bovini, bufalini od ovi-caprini provenienti soltanto da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi, che abbiano reagito negativamente ad una prova sierologica ufficiale eseguita nei 30 giorni precedenti la data d’introduzione dell’animale nell’allevamento. e) Il Servizio veterinario ufficiale competente sull’allevamento di destino può, se lo ritiene necessario, effettuare un controllo sierologico sugli animali introdotti nei trenta giorni successivi alla data dell’introduzione nell’allevamento, procedendo all’isolamento degli stessi dal resto dell’allevamento fino a dimostrazione della negatività; f) le prove sierologiche sono state eseguite ed interpretate in conformità a quanto previsto dall’Allegato A alla presente ordinanza. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli allevamenti mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da brucellosi quando sono altresì soddisfatti i seguenti requisiti: a) tutti i bovini e bufalini di età superiore ai 12 mesi devono aver presentato esito negativo a due prove sierologiche ufficiali praticate, nell’arco dell’anno solare, ad un intervallo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi; b) tutti gli ovi-caprini di età superiore a sei mesi devono aver presentato esito negativo ad una prova sierologica ufficiale praticata nell’arco dell’anno solare. Articolo 6 TBC E LEUCOSI 1. Per il conferimento ed il mantenimento della qualifica di allevamento bovino e bufalino ufficialmente indenne da tubercolosi e leucosi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358. 2. In caso di spostamento di animali, il Servizio veterinario ufficiale competente sull’allevamento di destino può, se lo ritiene necessario, effettuare un controllo ufficiale sugli animali introdotti nei trenta giorni successivi alla data dell’introduzione nell’allevamento, procedendo all’isolamento degli stessi dal resto dell’allevamento fino a dimostrazione della negatività. Articolo 7 1. Il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica sanitaria degli allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi e ufficialmente indenni da tubercolosi e da leucosi qualora si verifica anche solo una delle seguenti condizioni: 4 a) mancato rispetto della periodicità dei controlli e delle disposizioni previsti ai precedenti articoli 4, 5 e 6, a seguito di mancata cooperazione dei detentori degli animali con il Servizio Veterinario nell’esecuzione dei piani di profilassi nazionali; a tal fine la Task Force Veterinaria effettuerà sistematiche verifiche sul rispetto della tempistica dei controlli negli allevamenti coadiuvato dall’Osservatorio Epidemiologico Veterinario dell’IZS di Catanzaro; b) risultati dubbi ai controlli per brucellosi e tubercolosi; c) sospetta infezione da tubercolosi o leucosi riscontrata al mattatoio, ai sensi dell’articolo 12, comma 1. 2. Il Servizio veterinario ufficiale notifica il provvedimento di sospensione della qualifica al proprietario o detentore degli animali e ritira i documenti identificativi di tutti i bovini e bufalini, salvo poi riconsegnarli al momento dell’invio al macello. 3. In allevamenti in cui, in assenza di capi positivi alla brucellosi e tubercolosi, il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica a causa della presenza di animali che presentano risultati dubbi, questi ultimi sono separati dagli altri ed esaminati nuovamente dopo 21 giorni, in caso di brucellosi, e dopo 42 giorni nel caso di tubercolosi. Qualora si ripetano esiti dubbi senza alcun esito positivo, il Servizio veterinario ufficiale può richiedere alla Task Force Regionale il nulla osta all’esecuzione di controlli diagnostici aggiuntivi sentito l’IZS competente. 4. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione della qualifica, l’allevamento è valutato, a seconda dei casi, “Ufficialmente indenne SOSPESO”, ai fini delle rendicontazioni previste dall’Allegato V della Decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008. Tale sospensione è inserita dal Servizio Veterinario ufficiale nel sistema informativo SANAN entro 7 giorni dalla emanazione del provvedimento. 5. E’ vietata la movimentazione di animali da o verso gli allevamenti da riproduzione con qualifica sanitaria sospesa, salvo il caso di invio dei capi al macello, previa certificazione del Veterinario Ufficiale, riportante la dicitura “bovino/bufalino/ovino/caprino proveniente da allevamento con qualifica sanitaria sospesa per Tbc, Brc, Leb ”. 6. Il latte proveniente da allevamenti con qualifica sanitaria sospesa può essere destinato, previa autorizzazione del Servizio veterinario area “C”, a caseifici dotati di idonee attrezzature con l’obbligo, di un trattamento di pastorizzazione a 71,7° C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente prima della lavorazione e purché raccolto e trasportato in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni. 7. Negli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa di cui al comma 1 lett. A), la stessa è revocata nel caso in cui il controllo non venga effettuato entro 6 mesi dalla data di notifica del provvedimento di sospensione. Tali allevamenti sono considerati “con stato sanitario sconosciuto”, ai fini delle rendicontazioni previste dall’Allegato V della decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008. Ai sensi del 5 regolamento (CE) n. 853/2004 del 29 aprile 2004 è vietata la commercializzazione del latte prodotto dai suddetti allevamenti. 8. Negli allevamenti con qualifica sanitaria sospesa di cui al comma 1 lettera c), la sospensione è revocata in presenza sia di mancata conferma di positività da parte del laboratorio che di un controllo favorevole su tutti gli animali. Viceversa, in caso di conferma di positività da parte del laboratorio la qualifica sanitaria è revocata. 9. Per consentire ad un allevamento la cui qualifica è stata revocata di riacquisire la qualifica di allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi, ufficialmente indenne da tubercolosi e da leucosi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente ordinanza, nonché quelle del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358. Articolo 8 Allevamenti da ingrasso e stalle di sosta 1. I bovini, bufalini ed ovi-caprini provenienti dagli allevamenti da ingrasso o dalle stalle di sosta da ingrasso sono destinati direttamente al macello. 2. Le stalle di sosta annesse ai mattatoi svolgono esclusivamente funzioni di sosta per gli animali destinati alla macellazione, che deve avvenire entro 72 ore dall’arrivo degli animali. 3. Le stalle di sosta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e in quanto tali non possono coesistere con altre aziende da riproduzione o da ingrasso. 4. Ai sensi della lettera r), paragrafo 2, articolo 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196, il commerciante o detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprieta'. 5. In caso di permanenza degli animali oltre i 30 giorni il Servizio veterinario ufficiale applica le sanzioni di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e provvede a ripetere, con costo a carico del detentore, le prove ufficiali per tubercolosi, brucellosi e leucosi, assegnando un massimo di ulteriori 30 giorni entro cui dovrà essere perfezionata la vendita. 6. L’autorizzazione delle stalle di sosta è revocata nel caso in cui l’evenienza di cui al comma 5 si ripete per più di 2 volte nel corso dell’anno solare. 7. Nelle stalle di sosta che introducono sia animali da vita che animali destinate direttamente al macello deve essere garantita la separazione dei locali destinati a detti animali, in maniera tale da garantire l’assenza di contatti fisici diretti, ovvero l’assenza di qualsivoglia contatto di tipo indiretto attraverso personale, mezzi o cose. 6 8. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti, o nel caso di lesioni sospette in sede di macellazione, il Servizio veterinario ufficiale sospende la qualifica sanitaria dell’allevamento da ingrasso o dell’intera stalla di sosta di provenienza dei capi sospetti ed effettua un controllo su tutti gli animali ivi presenti. 9. In caso di conferma ufficiale di focolaio di tubercolosi e leucosi si applicano, oltre a quanto previsto dall’articolo 10 della presente ordinanza, le disposizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358, integrate e modificate dal decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196. Articolo 9 Controlli per la brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina, leucosi enzootica bovina e bufalina 1. I Servizi veterinari ufficiali competenti inviano all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, entro 2 giorni lavorativi, i campioni di siero prelevati per il controllo della brucellosi e della leucosi. 2. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente registra nel sistema informativo SANAN, entro 7 giorni lavorativi dall’accettazione dei campioni, gli esiti delle prove diagnostiche effettuate per la diagnosi di brucellosi e leucosi. Nel caso della tubercolosi gli esiti delle prove tubercoliniche vengono registrati nel sistema informativo SANAN dal Servizio veterinario ufficiale entro 5 giorni dalla lettura. 3. In caso di esiti positivi, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente conserva per almeno 3 mesi i campioni positivi, per renderli disponibili nel caso sia necessario effettuare i controlli genetici. 4. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente che ha riscontrato positività sierologica alla leucosi in singoli capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni invia al Centro di Referenza Nazionale per la Leucosi enzootica bovina di Perugia (CEREL), entro 2 giorni lavorativi e previo accordo con lo stesso sulle modalità di invio, i campioni positivi e trasmette al Servizio veterinario ufficiale competente sull’allevamento un rapporto di prova con esito “non negativo”. 5. Il Servizio veterinario ufficiale, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del rapporto di prova, sospende la qualifica sanitaria dell’allevamento, blocca le movimentazioni degli animali verso e dall’allevamento, fatta eccezione per gli animali destinati al macello, ed effettua le verifiche del caso. 6. In caso di conferma della positività da parte del Centro di Referenza Nazionale, il Servizio veterinario ufficiale provvede a revocare la qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi. Per la riacquisizione della qualifica si applicano le misure previste dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358. Nel caso invece di mancata conferma viene revocata la sospensione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne da leucosi. 7 Articolo 10 Misure da applicare negli allevamenti infetti da brucellosi, tubercolosi e leucosi 1. Entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dei risultati di positività alla brucellosi o leucosi da parte del laboratorio o dalla constatazione di positività alla prova di intradermotubercolinizzazione (IDT), il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente notifica al proprietario o detentore degli animali i risultati di positività alle prove, il provvedimento recante l’obbligo di macellazione dei capi positivi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso, nonché le misure sanitarie da applicare nell’allevamento secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994, n. 651, dal decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 453, dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592 e dal Decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358. 2. Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, se necessario, sentito il parere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale e della Task Force Veterinaria Regionale, notifica al proprietario o detentore degli animali il provvedimento di abbattimento totale (stamping out), da eseguire entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. 3. Al fine di valutare l’opportunità di disporre l’abbattimento totale devono essere considerati nell’ambito dell’indagine epidemiologica condotta sull’allevamento infetto i seguenti elementi: a) la percentuale di positività al momento del controllo; b) la situazione sanitaria dell’allevamento negli ultimi 2 anni, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell’infezione e all’origine del contagio; c) l’avvenuto isolamento di Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae, Brucella spp. o il reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio); d) il rischio di diffusione ad altri allevamenti, anche a seguito di movimentazione regolare o irregolare degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (pascolo vagante e/o stabulazione fissa); e) il mancato rispetto della normativa vigente sulla periodicità dei controlli ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal piano di eradicazione, gli esiti dei controlli, il mancato rispetto delle norme concernenti la transumanza e l’identificazione degli animali, nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti; f) la situazione sanitaria del territorio limitrofo; 4. Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale può delegare il responsabile del Servizio veterinario ufficiale ad eseguire gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 5. Sino al 30 giugno 2012, data ultima per completare l’identificazione elettronica di tutto il patrimonio zootecnico di cui al presente piano, entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalle notifiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Servizio veterinario ufficiale applica su tutti i capi dell’allevamento positivo, ad eccezione degli animali già identificati elettronicamente, un bolo endoruminale, recante un identificativo 8 elettronico da abbinare alla marca auricolare ufficiale. La suddetta identificazione supplementare è sostitutiva della marcatura a T prevista dal decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592, dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1994 n. 651, dal decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992 n. 453 e dal decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1996 n. 358. 6. Ove ritenuto necessario, il Servizio veterinario ufficiale compie accertamenti genetici prelevando campioni di tessuto, anche avvalendosi di un marchio auricolare rosso da applicare all’orecchio destro di tutti i capi da abbattere. Tale marchio auricolare dovrà essere idoneo a consentire il prelievo di un frammento cutaneo e conforme a quanto specificato nell’allegato I del decreto del Ministro della salute 31 gennaio 2002 come modificato dal decreto del Ministro della salute 13 ottobre 2004 e nell’Allegato A, parte 1, della Circolare del Ministero della salute del 28 luglio 2005 e successive modifiche. 7. Nel caso previsto dal precedente comma il Servizio veterinario ufficiale invia i campioni di cute prelevati durante la marcatura auricolare all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per lo svolgimento degli accertamenti dell’identità degli animali, unitamente alla scheda di invio redatta secondo il modello di cui all’Allegato B al presente piano. 8. Se il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi nei termini di cui al comma 1 e comma 2, il direttore generale dell’ Azienda Sanitaria Locale ordina l’abbattimento coattivo dei capi rimasti, se necessario con l’ausilio, delle Forze dell’Ordine. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l’indennità di abbattimento di cui all’articolo 15 della presente ordinanza per tutti i capi oggetto del provvedimento e sono a carico del proprietario tutte le spese sostenute per l’applicazione delle misure di polizia veterinaria. 9. Il Servizio veterinario ufficiale effettua i controlli sierologici necessari ad escludere l’infezione da brucellosi in tutti gli allevamenti bovini o ovi-caprini, anche se ufficialmente indenni o indenni, appartenenti alla stessa azienda dell’allevamento bovino od ovi-caprino risultato positivo ad un controllo ufficiale, nonché di tutti gli allevamenti che hanno avuto contatti diretti o indiretti con l’allevamento risultato positivo, successivamente all’ultimo controllo negativo effettuato su tale allevamento. 10. Per la riacquisizione della qualifica di allevamento ufficialmente indenne negli allevamenti bovini e bufalini positivi alla tubercolosi e leucosi si applicano le disposizioni previste dal Decreto del Ministro della Sanità 15 Dicembre 1995 n. 592 e dal Decreto del Ministro della Sanità 2 Maggio 1996 n. 358. 11. Negli allevamenti bovini, bufalini ed ovi-caprini risultati positivi alla brucellosi i controlli per la riacquisizione della qualifica sono effettuati non prima di 21 giorni dall’allontanamento dell’ultimo capo positivo e la disinfezione dei ricoveri. Il ripopolamento dell’allevamento è consentito se tutti gli animali controllabili presenti in allevamento daranno risultato negativo ad almeno due prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 giorni l’una dall’altra. La riacquisizione della qualifica di allevamento 9 ufficialmente indenne è subordinata ad un successivo controllo negativo a distanza di almeno 3 mesi e non oltre 6 mesi dai precedenti controlli negativi. 12. In caso di focolai di Tubercolosi, i Servizi Veterinari trasmettono copia dell’indagine epidemiologica anche all’Osservatorio Epidemiologico Veterinario presso l’IZSM di Catanzaro. Articolo 11 Controllo genetico degli animali 1. In caso di sospetto di frode o irregolarità nell’invio degli animali al mattatoio o prelievo di campioni ematici, le autorità competenti dispongono accertamenti genetici su campioni di sangue prelevati in azienda o su campioni di tessuto prelevati da animali appartenenti ad allevamenti positivi, ufficialmente indenni o indenni. Il campione di tessuto prelevato al mattatoio sarà accompagnato da una scheda conforme all’Allegato B alla presente ordinanza. Tale scheda è disponibile anche in formato elettronico nel sistema informativo SANAN e nella BDN dell’anagrafe zootecnica. 2. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente comunica l’eventuale mancata corrispondenza genetica, al richiedente, per l’applicazione degli ulteriori adempimenti necessari e la segnalazione alla Procura della Repubblica. Articolo 12 Attività di controllo sui cani da pastore Tutti i cani da pastore devono risultare identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. Nel corso dell’esecuzione del presente piano, in concomitanza dei controlli sugli animali alle scadenze prestabilite, almeno una volta l’anno, dovrà essere eseguito un prelievo di sangue per la ricerca della Brucellosi su tutti i cani da pastore presenti negli allevamenti. Negli allevamenti infetti, la cadenza del controllo sierologico sarà uguale a quella degli altri animali. In caso di riscontro di positività, il medico veterinario addetto al controllo prescriverà l’opportuna terapia e il contestuale isolamento dell’animale. Ove possibile è opportuno consigliare agli allevatori di detenere cani da pastore di sesso maschile o femmine castrate in quanto epidemiologicamente meno coinvolti nella potenziale trasmissione della malattia. Articolo 13 Ispezione post-mortem in sede di macellazione 1. Il Servizio veterinario ufficiale competente per il macello, in caso di riscontro, nel corso della visita ispettiva post mortem, di lesioni sospette di tubercolosi o leucosi in capi regolarmente macellati, preleva i campioni di tessuto (organi e linfonodi) e li invia all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per lo svolgimento degli approfondimenti diagnostici, unitamente alla scheda di invio conforme, a seconda dei 10 casi, agli Allegati D ed F al presente piano. Tali schede sono disponibili anche in formato elettronico nel sistema informativo SANAN e sostituiscono il modello 10/33 previsto dall’articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1995 n. 592. Una copia della scheda di invio è trasmessa al Servizio veterinario della regione ed al Servizio veterinario ufficiale competente per l’allevamento di provenienza del capo sospetto tramite sistema informativo SANAN. 2. Il Servizio veterinario ufficiale competente sull’allevamento sospetto, entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della scheda di invio di cui al precedente comma 1, sospende la qualifica sanitaria dell’allevamento di provenienza del capo/i sospetto/i e adotta i provvedimenti di cui all’articolo 7. 3. Il Servizio veterinario ufficiale competente per il macello, in caso di animali provenienti da allevamenti infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, preleva ed invia all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, previo accordo con il laboratorio sulle modalità di prelievo, i campioni di tessuto per gli approfondimenti diagnostici necessari, utilizzando, a seconda dei casi, le schede di invio conformi agli Allegati D, E ed F al presente piano. Tali schede sono disponibili anche in formato elettronico nel sistema informativo SANAN e nella BDN dell’anagrafe zootecnica. Articolo 14 Tipizzazione dei ceppi batterici di Brucella e Mycobacterium spp. ed identificazione di lesioni da leucosi bovina enzootica 1. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, entro 15 giorni dall’avvenuto isolamento, previo accordo sulle modalità operative, invia i ceppi isolati dei batteri appartenenti ai generi Brucella e Mycobacterium per la tipizzazione, rispettivamente al Centro di Referenza Nazionale per le Brucellosi di Teramo e al Centro di Referenza Nazionale per la Tubercolosi da Mycobacterium bovis di Brescia. 2. Il Servizio veterinario ufficiale competente per il mattatoio, tramite l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente, invia i campioni di tessuto sospetti di leucosi bovina al Centro di Referenza Nazionale per la Leucosi Enzootica Bovina di Perugia, per gli ulteriori accertamenti diagnostici, previo accordo sulle modalità di invio con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente o direttamente con il Centro di Referenza Nazionale. Articolo 15 Indennità di abbattimento 1. Ai sensi della legge 9 giugno 1964, n. 615, della legge 28 maggio 1981 n. 296 e della legge 2 giugno 1988, n. 218, articolo 5, al responsabile dell’allevamento è corrisposta una indennità, secondo le norme e i criteri previsti dal Decreto del Ministro della Sanità 14 giugno 1968 e successive modificazioni. 11 2. E’ esclusa ogni altra forma di indennizzo regionale o locale diversa da quelle indicate al comma 1, salvo quelle preventivamente approvate a livello comunitario. 3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono corrisposte in caso di mancato abbattimento nei termini previsti dall’articolo 10 comma 1 e comma 2 della presente ordinanza. 4. Il Servizio veterinario ufficiale, entro 90 giorni dalla data di abbattimento degli animali positivi, corrisponde l’indennizzo al responsabile dell’allevamento, previa verifica in BDN dell’effettivo abbattimento degli animali. 5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i Servizi veterinari ufficiali segnalano all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e agli Organismi Pagatori regionali i responsabili degli allevamenti che non hanno cooperato con il Servizio veterinario nell’esecuzione dei piani di profilassi nazionali e che non hanno provveduto a macellare i capi nei termini di cui all’articolo 10 commi 1 e 2. Tale comunicazione viene effettuata attraverso un’apposita funzionalità attivata nella BDN. Articolo 16 Indagini epidemiologiche e sistema di monitoraggio delle attività Il Servizio veterinario ufficiale registra il focolaio di tubercolosi, brucellosi o leucosi nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) nonché, una volta concluse le attività previste nelle aziende positive, l’estinzione del focolaio. 1. Il Servizio veterinario ufficiale svolge tempestivamente un’indagine epidemiologica per determinare l’origine dell’infezione e la sua possibile trasmissione ad altri allevamenti. I modelli di indagine epidemiologica sono disponibili sul sistema informativo SANAN, pre-compilati con le informazioni anagrafiche e quelle relative ai controlli pregressi. a) La Task Force Veterinaria, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e/o con i Centri di referenza nazionali di referenza per le malattie oggetto del presente decreto, tramite i dati registrati nel sistema informativo SANAN, individuano periodicamente b) le “aziende a rischio”, ovvero quelle aziende che per tre anni consecutivi hanno avuto ogni anno uno o più capi (bovini, bufalini o ovi-caprini) positivi ai controlli e hanno avuto uno o più capi positivi ai controlli nel corso di un trimestre; c) le “aree territoriali a rischio”, ovvero quei distretti sanitari dove ricorrono una o più delle seguenti condizioni: la percentuale di aziende a rischio è maggiore del 10% del totale delle aziende è possibile evidenziare un aumento significativo dell’incidenza di allevamenti presenti; infetti nel corso di un trimestre; nel corso dell’anno precedente è stata registrata la più alta incidenza di allevamenti infetti. 12 2. Le “aree territoriali a rischio” possono comprendere territori di ASP diverse ( specie se trattasi di territori di confine) e in tal caso può essere decretata da parte della Regione, su formale proposta della Task Force Veterinaria, l’istituzione di una cintura sanitaria considerando l’area a rischio come un’unica unità epidemiologica. All’interno della suddetta unità epidemiologica le attività di risanamento saranno coordinate direttamente dalla Task Force Veterinaria. 3. Nell’ambito delle “aree a rischio”, la Task Force Veterinaria, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, può selezionare trimestralmente un numero congruo di allevamenti da sottoporre a controlli diagnostici aggiuntivi secondo un protocollo concordato con l’Istituto Zooprofilattico sperimentale competente e/o con i Centri di referenza nazionale di referenza per le malattie oggetto del presente decreto. 4. Se nel corso dei controlli aggiuntivi previsti al precedente comma è confermata la presenza dell’infezione, il Servizio veterinario ufficiale procede all’abbattimento totale degli animali presenti in allevamento. Articolo 17 Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, alpeggio e pascolo vagante. 1. È consentita la movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante, esclusivamente di animali provenienti da allevamenti da riproduzione ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi. Il Servizio veterinario ufficiale può autorizzare l’eventuale movimentazione per transumanza, alpeggio e pascolo vagante di allevamenti da ingrasso. 2. Il Servizio veterinario ufficiale autorizza lo spostamento degli animali e regola l’effettuazione della transumanza, alpeggio o pascolo vagante, sulla base di quanto previsto da presente piano e delle procedure dettagliate nell’allegato “C” al presente piano. 3. Gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole, nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo, nei confronti della tubercolosi, se di età superiore alle 6 settimane, nei confronti della brucellosi e leucosi bovina e bufalina, se di età superiore ai 12 mesi, nei confronti della brucellosi ovi-caprina, se di età superiore ai 6 mesi. 4. La procedura di richiesta, di autorizzazione, di conferma e di rilascio dell’autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente funzionalità informatiche presenti nella BDN. 13 mediante l’utilizzo delle apposite Articolo 18 1. E’vietata la commercializzazione, detenzione ed utilizzazione su tutto il territorio regionale di materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, brucellosi animale e leucosi bovina enzootica. Tale divieto non si applica ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Articolo 19 1. In caso di inadempimenti e di ritardi nell’applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza, la Task Force Veterinaria può sostituirsi al Direttore del Servizio Veterinario inadempiente con poteri d’intervento straordinari. Articolo 20 1. Al fine della più ampia condivisione e informazione degli obiettivi del presente piano, viene istituito un tavolo regionale permanente così composto: Componenti della Task Force veterinaria Un rappresentante per ogni Associazione Agricola ufficialmente riconosciuta Un rappresentante dell’IZSM Un Direttore del servizio di Sanità Animale per ognuna delle cinque ASP della Calabria. Articolo 21 Sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 c.p, il Servizio veterinario ufficiale, nel caso in cui il responsabile dell’allevamento non provvede alla regolarizzazione di cui all’articolo 3, comma 3, aggiorna d’ufficio la BDN dell’anagrafe zootecnica, con spese a carico del proprietario ed applica, limitatamente ai bovini e bufalini, le sanzioni previste dall’articolo 3, comma 8 del decreto legislativo 29 gennaio 2004 n. 58. 2. Salvo il fatto costituisca reato, in caso di accertata violazione delle norme sull’identificazione dei bovini e bufalini il responsabile dell’allevamento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58; se la violazione riguarda gli ovi-caprini, il responsabile dell’allevamento è soggetto alla sanzione amministrativa di un importo pari a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. 14 3. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata corrispondenza genetica di cui ai commi 3 dell’articolo 12, si applicano a carico del responsabile dell’allevamento o del trasportatore, le sanzioni amministrative di un importo pari a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.196. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell’allevamento è soggetto alla sanzione amministrativa di un importo pari a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 nelle seguenti fattispecie: a) qualora faccia pascolare animali, con stato sanitario sconosciuto o provenienti da allevamenti infetti, senza averne provveduto a notificare lo spostamento, secondo le modalità indicate dalla presente ordinanza. In questo caso, il responsabile dell’allevamento è soggetto anche alla notifica alla competente Procura della Repubblica, per successivi provvedimenti di carattere penale. b) qualora faccia pascolare i propri animali in territori privi di codice pascolo ovvero non abbia notificato lo spostamento secondo le modalità indicate dalla presente ordinanza. 5. Nel caso di cui al comma 4, lettera a), il direttore generale della Azienda Sanitaria Locale ordina l’abbattimento coattivo dei capi con l’ausilio, se necessario, delle Forze dell’Ordine e delega i relativi adempimenti al responsabile dei servizi veterinari. Per i capi abbattuti non è corrisposta l’indennità di abbattimento. Sono inoltre a carico del proprietario o detentore tutte le spese sostenute per l’abbattimento degli animali, compreso il trasporto e per l’applicazione delle misure di polizia veterinaria. 6. Nel caso di cui al comma 4, lettera b), il direttore generale della Azienda Sanitaria Locale, a condizione che l’azienda sia ufficialmente indenne, indenne o in fase di qualifica, ordina che gli animali vengano trasportati nell’allevamento di provenienza o nel pascolo assegnato sotto vincolo sanitario, con spese a carico del proprietario, per l’effettuazione dei dovuti accertamenti sanitari. 7. Salvo quanto previsto dall’articolo 18, il Servizio veterinario ufficiale, o i Carabinieri per la Tutela della Salute, applicano le sanzioni amministrative di un importo pari a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 a chiunque utilizzi materiali per la diagnosi diretta o indiretta della tubercolosi animale, delle brucellosi animale e della leucosi bovina enzootica. 8. Le sanzioni previste dai precedenti commi da 2 a 4 possono essere accertate ed irrogate dal Servizio veterinario ufficiale e dai Carabinieri per la Tutela della Salute. Art. 22 In ottemperanza delle norme nazionali per la semplificazione dell’attività amministrativa, considerato che tutta l’attività amministrativa inerente i piani oggetto del presente provvedimento verranno gestiti con l’ausilio dei supporti informatici messi a disposizione dalla piattaforma informatica dell’IZS di Teramo (BDN, SANAN, SIMAN ecc.), l’invio in forma cartacea al Dipartimento Tutela della Salute della Regione 15 Calabria di tutte le comunicazioni inerente i piani verrà gradualmente trasformata, predisponendo la trasmissione di tutti gli atti in forma elettronica avvalendosi dei sistemi di posta certificata (PEC). E’ pertanto necessario che i Servizi veterinari delle ASP attivino al più presto un indirizzo PEC. Art.23 E’ fatto divieto ad ogni medico veterinario ufficiale, proprietario o possessore di animali o con mandato elettivo di effettuare le attività di cui al presente piano nei propri allevamenti e sui territori dove svolgono il proprio mandato elettorale. E’ fatto inoltre divieto ad ogni medico veterinario ufficiale di svolgere attività libero professionale negli allevamenti oggetto del presente piano ricadenti nel territorio dell’ASP ove esercitano la propria attività istituzionale. 16