��������� �������� ���������������������������� ��������������������������� CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE I rapporti della banca con il cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile. La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è limitata; infatti sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese (l’art. 117 del D. Lgs. 385/1993 - Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - ritiene nulle quelle “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”). Premessa Il Contratto Spiegato di Conto Corrente è il frutto dell’impegno di Banca Marche per offrire ai suoi Clienti la massima trasparenza e chiarezza espositiva nell’offerta dei propri prodotti e servizi. Il lavoro si inserisce nel progetto che vede la Banca coinvolta a recepire i principi generali della relazione con il Cliente espressi dal Protocollo d’Intesa siglato dall’Associazione Bancaria Italiana con le Principali Associazioni dei Consumatori. Il Contratto Spiegato è stato elaborato con la specifica finalità di rivolgersi al Cliente Consumatore, anche se le clausole del Contratto di Conto Corrente commentato sono destinate alla pluralità dei clienti e cioè anche a imprese/professionisti. Il Cliente consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il Contratto Spiegato di Conto Corrente è un documento informativo e non sostitutivo del contratto che regola i rapporti fra Banca e Cliente. Allegato al contratto di apertura del conto corrente Il rapporto di conto corrente che intercorrerà tra la Banca delle Marche S.p.A. e il cliente sarà regolato oltre che dalle norme generali sotto riportate, anche dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno rapporto ad esso connesso nonché dagli usi contemplati dagli artt.1, 8, 9 delle preleggi. NORME GENERALI 1 2 Art.1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela NORME GENERALI Art. 1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto previsto dall’Art.1176 cod. civ. 1 (Spiegazione del titolo) Il conto corrente sarà regolato dalle seguenti “norme generali” e da ciascun singolo contratto, che sarà eventualmente stipulato per il relativo specifico rapporto collegato al conto. Dell’articolo 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela Art. La norma vincola Banca delle Marche S.p.A. (d’ora innanzi banca) a comportarsi correttamente nei confronti del cliente e ad eseguire le prestazioni poste a proprio carico con la perizia e la capacità adeguate alla sua condizione professionale. Sussiste quindi una responsabilità professionale della banca in caso di imperizia o di scarsa diligenza, dalle quali sia derivato un danno al cliente. Art. 1176 c.c.: Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata. 3 2 3 4 Art. 2 Art. 3 Art.2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela 1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione. 2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento disponibile presso tutte le filiali della Banca delle Marche S.p.A. Art.3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela 1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente. 2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi. 3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’Art.1856 cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1717 cod. civ., a farsi sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario. Dell’articolo 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela Art. 1. Le norme del testo unico bancario che sono qui richiamate, impongono alla Banche la trasparenza delle condizioni del contratto. A tale scopo, nella sua attività, la banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, che il cliente può richiedere anche prima della conclusione del contratto. I principali strumenti di pubblicità sono: - l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza”, che è volto a richiamare l’attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore; - il “foglio informativo”, contenente informazioni analitiche sulla banca e su tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali, nonché sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio; - la copia completa dello “schema di contratto”; - il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali. 2. Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, il cliente ha la possibilità di accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario, rivolgendosi dapprima all’Ufficio Reclami della banca, nelle forme e nei termini previsti dall’apposito Regolamento, esposto presso le filiali della banca. Il procedimento svolto dinanzi all’Ufficio Reclami è senza spese per il consumatore. Qualora il reclamo inoltrato alla banca sia rimasto inevaso o il suo esito sia stato in tutto o in parte sfavorevole al cliente o se, in caso di esito favorevole, non vi sia stata data attuazione, il cliente può presentare entro un anno, dalla formalizzazione della contestazione all’Ufficio Reclami, un ricorso scritto all’Ombudsman bancario. L’Ombudsman bancario è un organismo collegiale istituito dall’ABI nel 1993 per risolvere gratuitamente le controversie tra banche e la clientela. Il cliente, tuttavia, può far ricorso all’Ombudsman solo qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) il cliente deve rivestire la qualifica di “consumatore”; b) il cliente deve essersi già rivolto all’Ufficio Reclami della sua banca senza avere avuto però soddisfazione; c) il danno economico subito dal cliente non deve essere superiore ai 10.000,00 euro; d) la controversia non deve essere già stata sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria o di un collegio arbitrale. Dell’articolo 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela Art. 1. La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la induca a non accettare l’incarico; in tal caso deve subito darne comunicazione al cliente. 2. La banca si impegna ad eseguire gli incarichi, che il cliente le affida, in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente stesso. In assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista. 3. La banca può delegare ad altri (cioè ad altre banche oppure a società che svolgono dei servizi) l’esecuzione dell’incarico che il cliente le ha affidato, ma il cliente medesimo non deve subirne alcun pregiudizio. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei con- 5 4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’Art.1373 cod. civ., l’incarico conferito alla banca finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima. 4 5 6 Art.4 - Invio di corrispondenza alla banca Art. 1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti. 2. II cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile. 3. Le comunicazioni e le notifiche di cui ai commi precedenti, previo accordo con Banca, possono essere effettuate avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza. Art.5 - L’invio della corrispondenza alla clientela Art. 1. L’invio di lettere o di estratto conto, le dichiarazioni, le comunicazioni e le notifiche, anche di atti giudiziali, potranno essere effettuate all’indirizzo indicato dal cliente all’atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto direttamente alla banca a mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di ricevimento 2. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli estratti conto potranno essere effettuati dalla banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo di cui sopra e saranno operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali variazioni del su indicato indirizzo dovranno essere disposte congiuntamente da tutti i cointestatari. 3. Presso tale indirizzo il cliente dichiara di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art.9 bis della L.386/90 e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le comunicazioni e le notifiche di cui ai commi precedenti, previo accordo con Banca, possono essere effettuate avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza. 5. Tutte le dichiarazioni, comunicazioni e notifiche di cui al primo comma potranno essere effettuate dalla banca, in caso di irreperibilità del cliente, ai sensi dell’art.141 c.p.c., presso la Segreteria del Comune dell’ultimo domicilio conosciuto, ove il cliente dichiara di eleggere domicilio. fronti del soggetto incaricato dalla banca, ma quest’ultima resta responsabile per le istruzioni date al sostituto e per l’eventuale incauta scelta del sostituto. 4. Il cliente può revocare l’incarico affidato, purchè la banca non lo abbia già eseguito ovvero non abbia iniziato ad eseguirlo. 4 5 Art. 1856 c.c. (comma 2): Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente. Art. 1717 c.c.: Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Art. 1373 c.c. (comma 1): Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Dell’articolo 4 - Invio di corrispondenza alla banca Art. 1. Il cliente deve far pervenire le proprie comunicazioni e le proprie disposizioni, dirette alla banca, presso l’agenzia ove sono accesi i rapporti. La banca non risponderà dei ritardi e/o dei disservizi causati dall’errata destinazione di tali comunicazioni e disposizioni. 2. Il cliente è tenuto a fornire alla banca disposizioni redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile. Dell’articolo 5 - L’invio della corrispondenza alla clientela Art. 1. La banca invierà al cliente gli estratti conto periodici, le comunicazioni di ogni genere e le notifiche anche di atti giudiziari, relativi al conto corrente, all’indirizzo indicato dal cliente al momento dell’apertura del rapporto. Successivamente il cliente potrà variare tale indirizzo, dandone comunicazione alla banca tramite lettera raccomandata a.r. o altro mezzo concordato con la stessa, purchè vi sia certezza della data in cui la banca ha ricevuto la notizia. Indirizzo indicato dal cliente all’atto della sottoscrizione del contratto o, in caso di variazione, l’ultimo indirizzo comunicato alla banca, è da considerarsi come suo domicilio eletto. 2. Se gli intestatari del rapporto sono più di uno, la banca potrà inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari: in tal modo la comunicazione è come se fosse stata effettuata nei confronti di tutti. E’ possibile però chiedere alla banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la banca e gli tutti intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti. 3. La banca invierà all’indirizzo indicato dal cliente, come sopra specificato, anche la comunicazione prevista dall’art. 9 bis della legge 386/90 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di presentazione al pagamento di assegni privi di fondi sufficienti. 4. In tutti i casi in cui la legge non prescrive l’utilizzo di un mezzo specifico ai fini della validità delle comunicazioni e delle notificazioni sopra descritte, la Banca, previo accordo con il Cliente, può utilizzare, per il recapito della corrispondenza, tecniche di comunicazione a 7 distanza (quali ad esempio il canale internet). 5. In caso di irreperibilità del cliente, la banca potrà inviare tutte le comunicazioni e notifiche di cui al precedente punto 1, alla Segreteria del Comune dove dovevano effettuarsi dette comunicazioni o notifiche. TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: sono le tecniche attraverso le quali entrano in contatto la Banca ed il Cliente e che non determinano la simultanea presenza degli stessi, ivi compreso l’impiego del servizio telefonico e postale, di sistemi informatici ed internet. 6 7 8 Art.6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la banca Art. 1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. 2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.) Art.7 - Deposito delle firme autorizzate Art. 1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto. 2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es. firma elettronica). 6 7 Art. 141 c.p.c.: ”.(Notificazione presso il domiciliatario) La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione. Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato. La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario. La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si e’ trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o e’ cessato l’ufficio. Art. 9 bis L. 386/1990 (stralcio del comma 1 e comma 4): Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che ... il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis (art 10 bis: Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari) e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.... La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto. Dell’articolo 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la banca Art. 1. La banca assume incarichi solo dal cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (delega ad operare che la banca conserva) e consenta alla banca di identificare tali soggetti. Se il cliente ha dato disposizione alla banca di pagare delle somme ad un terzo, la banca, al momento in cui il beneficiario ne chiede l’incasso, a tutela del cliente (ed anche dello stesso beneficiario), si riserva di effettuare il pagamento, valutando l’idoneità dei documenti identificativi esibiti. Dell’articolo 7 - Deposito delle firme autorizzate Art. 1. Il cliente, nonché le persone autorizzate da questi a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la banca, sono tenuti a depositare la propria firma (c.d. specimen) presso lo sportello dove è aperto il conto. A tale firma va fatto riferimento per accertare l’ autenticità delle sottoscrizioni che saranno presentate alla banca. 2. I soggetti di cui sopra hanno l’obbligo di firmare i documenti diretti alla banca, usando segni grafici conformi a quelli depositati. Altre forme di sottoscrizione sono ammissibili solo se preventivamente concordate tra banca e cliente (es. firma elettronica). 9 8 9 10 Art.8 - Poteri di rappresentanza Art. 1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca dal giorno lavorativo successivo a quello in cui quest’ultima avrà ricevuto, presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto, una comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax o altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, oppure la stessa sia stata presentata alla filiale tenutaria del rapporto; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione. In ogni caso saranno ritenute valide le operazioni effettuate dal delegato, sino al giorno in cui la banca abbia ricevuto la predetta comunicazione compreso. 3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all’Art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone. Art.9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto Art. 1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari. L’estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri. 2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido. 3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, 8 9 Dell’articolo 8 - Poteri di rappresentanza Art. 1. Il cliente può autorizzare solo per iscritto altre persone ad operare con la banca per suo conto, indicando chiaramente se l’autorizzazione ad operare riguarda tutte le facoltà che spettano al cliente o solo parte di esse (es. l’emissione di assegni bancari, il versamento di somme o titoli, il prelievo di somme, ecc.) La banca però può rifiutare, per motivi tecnici, di recepire particolari tipologie di autorizzazioni. 2. Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le aveva concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In entrambi i casi la filiale della banca, presso la quale il rapporto è in essere, deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax o altra modalità che consenta di far rilevare la data di ricezione, oppure consegnata direttamente a mani presso la filiale stessa. In ogni caso la banca sarà tenuta a dare esecuzione a quanto comunicatole, a partire dal giorno lavorativo successivo a quello dell’arrivo della comunicazione. Non ha alcun rilievo per la banca il fatto che la notizia inerente revoche, modifiche e rinunce sia stata resa pubblica. 3. Il cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo. Ciò sarà inteso dalla banca come nomina di un ulteriore rappresentante e non come revoca dei poteri a chi era stato precedentemente autorizzato. Infatti per la revoca o la modifica delle autorizzazioni vale unicamente quanto indicato al punto 2. 4. Se il rapporto è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta anche da uno solo dei cointestatari, il quale è obbligato ad informare gli altri cointestatari. 5. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (es. la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l’invio di una raccomandata a.r. ed hanno effetto dalla data della ricezione da parte della banca. Art. 1726 c.c.: Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa. Dell’articolo 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto Art. 1. Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatari possono decidere che ciascuno compia operazioni da solo, ma con effetto su tutti (operatività detta “disgiunta” o “con disposizione separata” o “con firma separata” o “con pari facoltà di disporre”). I cointestatari possono scegliere di agire operando sempre tutti insieme (operatività detta “congiunta”). Il passaggio da una modalità all’altra deve sempre avvenire mediante comunicazione scritta alla banca da parte di tutti i contestatari. Nel caso di rapporto cointestato con operatività disgiunta, la chiusura del rapporto può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, che ha però l’obbligo di informare subito gli altri. 2. Nel caso di rapporto cointestato, tutti i cointestatari sono obbligati “in solido” tra loro nei confronti della banca, in relazione a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto stesso, anche se riferite ad operazioni poste in essere da uno solo di essi, sia se l’obbligazione è stata con- 11 ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono pero’ tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace. 4. Nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata. 10 Art.10 - Diritto di garanzia Art. 10 Art. Art. 11 Art. 1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque credito della banca e per l’importo di volta in volta dalla stessa vantato - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi 2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona. 11 Art.11 - Compensazione 1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. 2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’Art.1186 cod. civ. la banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, ferme restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente. 3. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all’Art.9, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di 12 tratta da tutti i cointestatari (nel caso di operatività congiunta), sia se è stata contratta da uno solo di essi (nel caso di rapporti con firma disgiunta). L’obbligazione è “in solido” o “solidale” quando, in presenza di più debitori, il creditore (in questo caso la banca) può richiederne l’adempimento totale ad uno solo dei debitori-cointestatari. Se uno solo dei debitori adempie (volontariamente o coattivamente) l’obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla alla banca, ma possono essere chiamati, da chi ha adempiuto, a restituire la quota di loro spettanza. 3. Se muore uno dei cointestatari, ciascun altro cointestatario e, tutti insieme, gli eredi del deceduto hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente. Se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, il legale rappresentante dell’incapace può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari. 4. Qualora sia venuto meno uno dei cointestatari (nei casi di cui al precedente comma 3 - per morte o per perdita di capacità di agire), gli eredi o il legale rappresentante dell’incapace possono opporsi alla facoltà di disposizione separata del rapporto (secondo le modalità indicate nell’art. 8). In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari. Dell’articolo 10 - Diritto di garanzia 1. La banca ha il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per conto del cliente quale garanzia per eventuali inadempienze dello stesso. Tale garanzia si esplica attraverso il diritto di pegno (che consiste nella consegna di beni mobili, di titoli, di documenti rappresentativi di crediti, ecc., da parte del debitore al creditore, che li custodisce e, in caso di inadempienza del debitore, può farli vendere ed ha diritto di soddisfarsi sul ricavato con preferenza sugli altri creditori) e il diritto di ritenzione (che attribuisce al creditore la facoltà di trattenere titoli e valori del cliente, finché questi non adempie le sue obbligazioni). La garanzia copre sia le obbligazioni in essere che quelle che dovessero sorgere nel corso del tempo, compresi i crediti non liquidi (cioè non determinati nel loro ammontare), non esigibili (dei quali cioè non si può pretendere il pagamento poichè non sono scaduti), o già diversamente garantiti. A titolo esemplificativo l’art. 10 del presente contratto elenca varie operazioni bancarie che fanno sorgere un credito della banca nei confronti del cliente. 2. Se il cliente effettua a favore della banca la cessione di un proprio credito o costituisce un pegno per una determinata obbligazione, tali garanzie operano anche su ogni altro debito del cliente verso la banca (anche se non scaduto o non esattamente quantificabile). Dell’articolo 11 - Compensazione 1. Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, su altro conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza) c’è disponibilità di somme, la legge consente alla banca di soddisfarsi da sola, incamerando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte, per effetto della compensazione legale. 2. La banca si riserva, inoltre, la possibilità di compensare il suo credito, anche se non ancora determinato (liquido) e/o non ancora scaduto (esigibile) (compensazione facoltativa), qualora il cliente sia “non consumatore” e venga a trovarsi in una situazione di insolvenza (cioè di difficoltà economica a far fronte ai pagamenti). Tale insolvenza può dedursi dal 13 conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari. 4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’Art.3 del “Codice del Consumo”, salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso. mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca, dall’aver il cliente determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione). In tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente, ma deve dargliene tempestiva comunicazione. 3. Se il credito della Banca è riferito ad un rapporto cointestato, essa può operare la compensazione sino alla soddisfazione dell’intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività relative anche soltanto ad alcuni dei cointestatari. 4. Se il cliente è invece un consumatore, la banca non può operare la compensazione di cui al comma 2 del presente articolo, salvo che ci sia stato un apposito accordo in tal senso fra le parti, nel rispetto delle norme sulle clausole vessatorie (sono quelle clausole predisposte dall’operatore economico e da questi sottoposte all’accettazione del cliente-consumatore, che determinano uno squilibrio, a svantaggio del cliente-consumatore, tra i diritti e gli obblighi previsti nel contratto). COMPENSAZIONE LEGALE: indica l’estinzione dei debiti reciproci, che due soggetti vantano l’uno verso l’altro, dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti. COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca e il Cliente, attraverso la pattuizione di questa clausola contrattuale, si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale. 12 Art. 1186 c.c.: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse. Art. 1469 bis c.c. (comma 2): In relazione al contratto di cui al primo comma (concluso tra il consumatore ed il professionista), il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto di cui al primo comma. Art. Art.12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso. 2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare - ai sensi e per gli effetti dell’Art.1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare - in deroga all’Art.1193, comma 2°, cod. civ.- i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo. 14 12 Art. Dell’articolo 12 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti 1. Sono chiamati a rispondere dei debiti verso la banca, in particolare di quelli derivanti dai fidi concessi, il cliente-debitore (o i clienti-debitori, in caso di cointestazione) e coloro che succedono al debitore principale (o a ciascun debitore principale, in caso di cointestazione) per qualsiasi causa (per es. gli eredi del debitore defunto, i nuovi soci di una società di persone, ecc). Tali nuovi debitori subentrano legati da vincolo di solidarietà (vedi art. 9 comma 2 del presente contratto) e di indivisibilità (la banca, in caso di morte del condebitore, può pretendere l’intero pagamento del credito da ciascun erede, indipendentemente dalla divisione in quote tra gli eredi stessi). 2. Se il cliente ha più debiti verso la banca, quando effettua un pagamento, può indicare quale debito intende pagare (in tutto o in parte). In mancanza di tale indicazione, la banca sceglie a quale dei propri crediti imputare il pagamento, effettuato dal debitore (o da terzi), derogando 15 alla previsione di cui all’art. 1193 cc. Di ciò dovrà dare informazione al cliente. 13 Art.13 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche Art. 1193 c.c.: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. Art. 1. Le modifiche al presente contratto derivanti da norme di legge o di regolamento ovvero da disposizioni degli Organismi di Vigilanza si intendono automaticamente recepite nel contratto stesso. La Banca provvede ad informare il Cliente di tali modifiche mediante comunicazione scritta, anche inserita nell’estratto conto, o mediante avviso esposto nei locali della banca aperti al pubblico. 2. La Banca si riserva la facoltà di variare le presenti pattuizioni contrattuali ed economiche al ricorrere di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca mediante lettera semplice, anche inserita nell’estratto conto, o con le modalità di cui al precedente art. 5 della presente sezione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione. 3. Le condizioni economiche applicate al rapporto sono indicate nel presente contratto. Per quanto non espressamente specificato troveranno applicazione prezzi e condizioni tempo per tempo vigenti e resi pubblici ai sensi degli artt. 116 e 117 del Decreto Legislativo n. 385 del 1° settembre 1993. 13 Dell’articolo 13 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche Art. 1. Qualora nuove disposizioni di legge o di regolamento, o emanate dagli Organismi di Vigilanza (in particolare, la Banca d’Italia) impongano la modifica di singole norme del presente contratto, la Banca provvede ad adeguare il contratto a queste modifiche, comunicandole alla Clientela o per iscritto (con comunicazione apposita o con avviso contenuto nell’estratto conto periodico) o con avvisi affissi nelle Filiali della Banca. 2. Nell’ambito del rapporto banca – cliente, che è un rapporto di durata, la banca ha la facoltà di variare sia le clausole contrattuali che le condizioni economiche. Tali variazioni, tuttavia, possono essere effettuate solo qualora ricorrano contestualmente due condizioni: a) sussiste un giustificato motivo alla base della modifica unilaterale delle condizioni operata dalla banca , nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo com ma, del codice civile; b) la variazione è stata espressamente comunicata al cliente, in forma scritta o median te altro supporto durevole dal cliente stesso preventivamente accettato, con un preavviso minimo di trenta giorni. Nel caso in cui, le variazioni operate dalla banca siano sfavorevoli per il cliente, se non comunicate, non esplicano alcun effetto nei confronti del cliente. Il cliente, se non soddisfatto di dette variazioni, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione delle stesse, ottenendo l’applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per l’esercizio del recesso. In caso contrario le variazioni, sebbene sfavorevoli al cliente, si intenderanno tacitamente approvate. 3. Il presente contratto riporta le condizioni economiche che regolano il rapporto tra la Banca e il cliente e, per quelle che non siano espressamente previste, si applicano le condizioni pubblicizzate nelle Filiali della Banca. Articoli 116 e 117 del D.Lgs. 385/1993: “Art. 116 - Pubblicità 1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi. 2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato: a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili alla clientela in occasione del collocamento; b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti; c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell’attività di collocamento. 3. Il CICR: a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità; 16 17 b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate; c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti; d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti indicati nell’articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi. 4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336 del codice civile”. “Art. 117 – Contratti 1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. 2. l CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. 3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. 4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente. 6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”. Art. 118 del D.Lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 10 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 248 del 4 agosto 2006: “ Art. 118 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, del codice civile. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso di minimo trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente 18 19 articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente. 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente”. 5. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura. 14 15 Art.14 - Oneri fiscali SUPPORTO DUREVOLE: “qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate” Art. 1. Gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente sono a carico dello stesso. Art.15 - Legge applicabile Foro competente Art. 1. Il presente contratto, salvo accordo specifico, è regolato dalla legge italiana. 2. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato nel presente contratto, il foro competente è alternativamente il foro di Ancona, Macerata o Pesaro. 3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, il foro esclusivamente competente è il quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore. 20 14 15 Dell’articolo 14 - Oneri fiscali Art. 1. Tutti gli oneri di natura fiscale, stabiliti dalla legge a carico del rapporto bancario, graveranno sul cliente. Dell’articolo 15 - Legge applicabile Foro competente Art. 1. I rapporti tra banca e cliente sono regolati dalla legge italiana, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente. 2. Il cliente e la banca convengono che il foro competente, ossia la sede giudiziaria cui rivolgersi per ogni controversia che dovesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto bancario di cui trattasi, è alternativamente quella di Ancona, Macerata o Pesaro. Tuttavia, nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore, il foro competente è quello stabilito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ossia il luogo di residenza o quello in cui il cliente ha eletto domicilio. Art. 33 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (stralcio del comma 2 ): “Art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore: 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: ....u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore” 21 (Spiegazione del titolo) Il “conto corrente” è il mezzo con cui il cliente incarica la banca di effettuare un servizio di cassa per suo conto, cioè di compiere pagamenti e riscossioni (la banca accredita/addebita nel conto del cliente, somme derivanti da versamenti di denaro o assegni, da bonifici, SEZIONE I concessioni di credito, pagamento di assegni, esecuzione di bonifici, CONTO CORRENTE BANCARIO addebito delle utenze, ecc.). Al cliente è periodicamente inviato l’estratto conto, che è un prospetto che contiene la registrazione delle operazioni di cui sopra, sia a credito che a debito, degli interessi, sia a debito che a credito, e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di “conto corrente bancario”, detto anche “conto corrente di corrispondenza”, avviene mediante la sottoscrizione di un modulo contenente clausole già predisposte dalla banca. SEZIONE I CONTO CORRENTE BANCARIO 1 22 Art.1 - Convenzione di assegno Art. 1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’Art.124 della legge assegni. 2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta, restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse derivare dalla perdita, dalla sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli. Della perdita e della sottrazione il cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla banca, ferma restando anche anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni, secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione professionale. La banca provvede ad informare il cliente, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento. ecc.). 3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca. 4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pagobancomat in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto. 5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sui quale esistano le relative disponibilità impartiscano – anteriormente alla presentazione del titolo per il pagamento - istruzioni specifiche in tal senso a valere per la singola operazione. 1 Dell’articolo 1 - Convenzione di assegno. Art. 1. La convenzione di assegno è l’accordo con cui la banca autorizza il correntista (il titolare del conto) all’emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ve ne sia disponibilità, al beneficiario o al successivo giratario, che lo presenti per l’incasso, la somma indicata da ciascun titolo. Con la convenzione di assegno la banca mette a disposizione del cliente dei moduli prestampati, chiamati assegni (l’assegno è un titolo di credito pagabile “a vista”, cioè alla presentazione di esso in banca e può essere emesso solo se vi sono fondi disponibili sul conto), tramite i quali il cliente dispone delle somme presenti sul proprio conto. Il cliente, al momento del rilascio del libretto di assegni, dichiara di non essere interdetto dall’emissione di assegni. Dichiarare il falso costituisce reato punibile con la reclusione. L’assegno contiene alcuni dati stampati sul modulo (es. il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente), mentre altri dati devono essere inseriti da chi emette l’assegno (traente): la data ed il luogo di emissione, l’importo in cifre ed in lettere, il nome del beneficiario del pagamento, la firma del correntista che ha titolo ad emettere l’assegno. Il correntista può anche indicare se stesso come beneficiario del pagamento. La girata è la firma posta sul retro dell’assegno, con la quale il beneficiario trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola “non trasferibile”: in quest’ultimo caso infatti l’assegno è pagabile solo al beneficiario (per gli assegni di importo superiore a 12.500,00 euro, la legge impone che vengano emessi sempre con la clausola “non trasferibile”; in caso di violazione di tale prescrizione la banca, pur provvedendo al pagamento, è obbligata a segnalare l’infrazione alle autorità competenti). La girata può essere “piena”, se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a favore di cui gira l’assegno, oppure “in bianco”, quando il beneficiario appone semplicemente la sua firma. L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall’inizio, se la banca non l’ha mai concessa, oppure può essere revocata, con l’esercizio del recesso dalla convenzione d’assegno o, più in generale, dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non sia “regolarizzato” nei successivi 60 giorni (in quest’ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme Interbancaria –CAI–, istituita con decreto legislativo n. 507/1999: da quel momento il cliente è interdetto all’emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione, prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione). 23 2 24 Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali Art. 1. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai requisiti di cui all’Art.11 della legge assegni e dell’Art.8 della legge cambiaria. 2 2. Il titolare del conto corrente si impegna a custodire con cura gli assegni ed i relativi moduli di richiesta: in caso di smarrimento o sottrazione, il correntista sopporterà i danni derivanti dalla circolazione illecita di tali documenti. Se questi vengono rubati o smarriti, il cliente deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità, fornendo alla banca l’indicazione dei dati identificativi degli assegni; la banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Comunque, in caso di pagamento di assegni smarriti/sottratti, avvenuto prima che la banca fosse portata a conoscenza dello smarrimento/sottrazione, la banca risponde nei confronti del correntista nel caso in cui avesse eseguito il pagamento senza la dovuta diligenza e capacità professionale proprie delle banche. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca fornisce le informazioni essenziali circa le procedure da seguire per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati. 3. Il correntista è tenuto a restituire alla banca i moduli di assegno non ancora utilizzati, in caso di chiusura del conto o di revoca, da parte della banca, della convenzione di assegno. 4 Se a causa dei prelievi o dei pagamenti mediante l’utilizzo della carta Bancomat/ Pagobancomat, compiuti dal correntista successivamente all’emissione dell’assegno, non c’è sul conto corrente sufficiente disponibilità, nel momento in cui esso perviene per il pagamento, la banca non paga l’assegno, pur se emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito, dopo la presentazione dell’assegno per il pagamento, ma prima dell’effettivo addebito del titolo in conto, non pagherà l’assegno, se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto. 5. Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento, anche se il correntista abbia disponibilità sugli altri conti, salvo che non venga tempestivamente data specifica disposizione da parte del cliente. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto possono disporre che la banca paghi un determinato assegno con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo all’incasso. Art. 124 R.D. 1736/1933 (come modificato dall’art. 37, D.Lgs. 507/1999): All’atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni. Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni. Dell’articolo 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali Art. 1. La banca può addebitare sul conto del cliente assegni e cambiali da lui emessi, anche in presenza di firme di girata illeggibili, o incomplete, o comunque non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Art. 8 R.D. 1669/1933: Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. Art. 11 R.D. 1736/1933: Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. 25 3 4 26 Art.3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto Art. 1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l’integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro. Art.4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba. e RID) Art. 1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini stabiliti per la verifica dell’incasso. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.). 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al precedente comma 1. 3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto. 4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria - nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati. 5. Nel caso di disposizioni Ri.Ba. e RID inoltrate per l’incasso dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l’incasso. 3 4 Dell’articolo 3 - Misure di sicurezza relative al versamento degli assegni in conto Art. 1. Il cliente provvederà a verificare l’integrità degli assegni che riceve in pagamento, visto che la banca non accetterà titoli, che risultino privi dell’angolo superiore sinistro. Infatti tutte le banche, nel tentativo di evitare frodi, tagliano l’angolo in alto a sinistra degli assegni presentati per l’incasso, bancari o circolari, comunque denominati e da chiunque emessi. Dell’articolo 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba. e RID) Art. 1. Il correntista, che versa gli assegni, sia bancari che circolari, ricevuti in pagamento, potrà utilizzare le relative somme solo dopo che siano state rese disponibili (il termine trascorso il quale l’importo dell’assegno versato sarà disponibile sul conto è specificato nel documento di sintesi). Infatti gli assegni vengono accreditati con clausola “salvo buon fine”; il che significa che il correntista acquista la disponibilità della somma, accreditata in conto, solo dopo che la banca abbia verificato che il titolo sia stato pagato. I termini della verifica del buon fine possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto, solo se si verifichino cause di forza maggiore, che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc....). 2. Il fatto che, al versamento di un assegno, o più in generale ad un accreditamento, sia applicata una certa valuta, non conferisce al correntista il diritto di disporre dell’importo (la valuta indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati nel conto corrente gli interessi a debito ed a credito del correntista: i relativi termini sono stabiliti nel documento di sintesi). 3. La banca può, eccezionalmente, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate, ma non ancora disponibili. Non per questo, però, il cliente può fare affidamento sul fatto che la banca ripeta anche in occasioni successive il medesimo comportamento. La banca si riserva il diritto di addebitare l’importo dell’assegno prima della verifica del “buon fine” e comunque in caso di mancato pagamento. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la banca, che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente stesso, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. 4. Decorsi i termini per la verifica dell’incasso degli assegni accreditati, di cui al comma 1, la banca trattaria (cioè la banca ove è acceso il conto corrente sul quale è stato tratto l’assegno e che pertanto provvede al pagamento) o emittente (vale a dire la banca che ha emesso l’assegno circolare negoziato), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del correntista per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente. 5. Con la Ri.Ba. “Ricevuta Bancaria”, emessa dal cliente correntista creditore, la banca (assuntrice) viene incaricata di curare l’incasso della ricevuta presso la banca domiciliataria, che a sua volta avvisa il suo cliente “debitore” e, al momento del pagamento, accredita la banca assuntrice. Con il RID (“Rapporti Interbancari Diretti”), il debitore impartisce alla propria banca un ordine permanente di addebito sul proprio conto di determinate somme, con cadenze periodiche: somme che vengono riconosciute nel conto del creditore dalla banca assuntrice. Anche nel caso di Ri.Ba e RID affidati per l’incasso, valgono le disposizioni dei precedenti commi. Il diritto di agire nei confronti del cliente correntista, in caso di indebito pagamento, 27 analogamente a quanto previsto dal comma 4, spetta alla banca domiciliataria della disposizione inviata per l’incasso. 5 6 7 28 Art. Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari 1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante. 2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. 3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. 4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto. Art.6 - Versamento in conto di assegni sull’estero Art. 1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. 2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito. Art.7 - Movimentazioni del conto Art. 1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto - ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati con annotazioni sul conto stesso. 5 6 7 Art. 1829 c.c.: Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola “salvo incasso”. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita del conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore. Dell’articolo 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari Art. 1. Quando il correntista versa sul conto corrente vaglia postali, cambiali ed altri ordini di pagamento, diversi dall’assegno bancario o circolare, dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili, se non sono trascorsi i tempi di verifica del “buon fine”. 2. Il fatto che al versamento sia applicata una certa valuta, non conferisce al correntista il diritto di disporre dell’importo, ma determina il momento a partire dal quale inizia a decorrere il calcolo degli interessi. 3. La banca può, eccezionalmente, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate, ma non ancora disponibili. Non per questo il cliente può fare affidamento sul fatto che la banca segua, anche in occasioni successive, il medesimo comportamento. 4. La banca si riserva il diritto di addebitare l’importo del titolo prima della verifica del “buon fine” e comunque in caso di mancato pagamento. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la banca, che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente stesso, anche nei confronti del debitore che non ha pagato. Art. 1829 c.c.: Vedi sub art.4. Dell’articolo 6 - Versamento in conto di assegni sull’estero Art. 1. Le banche degli Stati Uniti e di altri Paesi impongono, a colui che presenta per l’incasso assegni ed effetti, di garantire il rimborso della somma, qualora, anche a pagamento già avvenuto, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l’autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera, che ha pagato per conto del suo cliente, colui che ha girato all’incasso il titolo è tenuto a rimborsare la somma. 2. Il soggetto che ha posto all’incasso il titolo è tenuto ad effettuare il rimborso, anche sulla base di documenti, che siano ritenuti sufficienti allo scopo da parte della legge estera. Dell’articolo 7 - Movimentazioni del conto Art. 1. Le operazioni a debito e credito tra cliente e banca sono definite mediante la loro annotazione sul conto corrente, a meno che non vi siano istruzioni diverse al riguardo o vi sia una diversa esigenza, tenuto conto del tipo di operazione. Tra le operazioni regolate in conto corrente, rientrano le rimesse di terzi ed i bonifici (il bonifico è l’ordine impartito dal correntista 29 8 9 30 2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice da parte del cliente resta a completo carico dello stesso. E’ inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti. Art.8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera Art. 1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni. 2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’Art.1279 cod. civ. sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza. Art.9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese Art. 1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto, con valuta pattuita nel contratto di conto corrente, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica cosi calcolato produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita. 4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione II (“Affidamenti in conto corrente”), ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. alla banca di pagare una certa somma, addebitando il proprio conto corrente, a favore di un terzo soggetto, indicando le coordinate bancarie). 2. Nei pagamenti all’estero tramite bonifico l’errata indicazione del codice di conto può determinare un errore nel pagamento, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, in quanto negli Stati Uniti ed in altri Paesi le banche fanno prevalere il codice del conto sul nome del beneficiario. Qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi relativi fornendo copia della richiesta di rimborso. 8 9 Dell’articolo 8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera Art. 1. La Banca può consentire che il correntista effettui operazioni in una o più valute estere concordate. Il relativo controvalore viene calcolato con riferimento al cambio dell’Euro, o della valuta pattuita, al momento in cui viene eseguita la disposizione. Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. “cartello dei cambi”, adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. 2. Il cliente si impegna a non apporre la clausola “effettivo” (art. 1279 c.c.) sulle disposizioni di pagamento in moneta estera (la clausola, infatti impone di pagare la somma solo nella moneta estera stabilita). La banca, ove sia apposta tale clausola, non è tenuta a dar corso all’operazione disposta dal cliente, ove ciò implichi pagamenti per cassa. In presenza di tale clausola, qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la banca sarà esonerata dall’eseguire la disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose. Art. 1279 c.c.: La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta. Art. 1278 c.c.: Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento. Dell’articolo 9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese Art. 1. La banca effettua sul conto del correntista operazioni di “addebito” e di “accredito” e provvede a calcolare il saldo risultante con la periodicità stabilita. Al momento della chiusura periodica, la banca effettua il calcolo degli interessi, tanto a debito che a credito, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante è produttivo di interessi, tanto a debito che a credito, calcolati secondo le medesime modalità. 2. Alla chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma, che costituisce il saldo definitivo del conto, si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando al documento di sintesi); su tali interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica. 3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente, con la valuta stabilita dal documento di sintesi. 4. Se non esiste diverso accordo e salvo il caso di apertura di credito o altra sovvenzione, ognuna delle parti (banca e cliente) ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto le sia dovuto dall’altra. 31 10 11 Art.10 - Conto non movimentato Art. 1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro (o il relativo controvalore nel caso in cui il conto sia denominato in altra divisa) la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l’estratto conto. 2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative. Art.11 - Approvazione dell’estratto conto Art. 1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’Art.1713 cod. civ.. Il cliente qualora non abbia ricevuto l’estratto conto, si impegna a comunicarlo per iscritto alla banca entro 60 gg dalla data prevista per la chiusura, al fine di richiedere l’eventuale duplicato. 2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal cliente. 3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell’estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti. 4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 15 giorni l’operato della banca si intenderà approvato. 12 Art.12 - Compensazione e pagamento di assegni Art. 1. Qualora il conto non sia stato movimentato da più di un anno ed il saldo a credito del cliente non sia maggiore di 258,23 euro (o del corrispondente controvalore, per i conti in valuta diversa dall’euro), la Banca ha facoltà di non addebitare le spese, non inviare l’estratto conto e non accreditare gli interessi. 2. Non costituisce “movimento”, utile ai sensi del comma precedente, l’esecuzione di disposizioni di terzi (ad esempio l’accredito di bonifici), di operazioni eseguite ad iniziativa della banca (ad esempio l’accredito di interessi), o imposte dalla legge. Dell’articolo 11 - Approvazione dell’estratto conto Art. 1. La banca redige periodicamente l’estratto conto (il prospetto che contiene la registrazione delle operazioni a credito ed a debito del cliente, degli interessi, sia a debito che a credito, e la determinazione del saldo, relativi al periodo preso in esame) e lo spedisce all’indirizzo indicato dal cliente, entro 30 giorni dalla fine del periodo oggetto di rendicontazione (al fine di adempiere all’obbligo di rendiconto, previsto dalla legge, a carico del mandatario, nei confronti del mandante). Se il cliente non avesse ricevuto l’estratto conto, nel termine di 60 giorni dalla fine del periodo per il quale tale documento è redatto, è tenuto ad informare per iscritto la banca, che provvederà ad inviare un duplicato. 2. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l’estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista, con le annotazioni e i movimenti in conto dell’ultimo periodo, si ritiene approvato da parte del correntista stesso nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento, a meno che questi non inoltri alla banca un reclamo scritto. 3. Se ci sono stati errori nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, errori di calcolo, omissioni, o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne, senza spese, la correzione, entro 10 anni dalla data di ricevimento dell’estratto conto. 4. Salvo quanto previsto dal comma 2 e 3, l’eventuale reclamo del correntista (da formulare con lettera o telegramma) in merito alle operazioni eseguite dalla banca per suo conto, deve avvenire entro il termine di 15 gg dalla ricezione del documento, che attesta l’effettiva esecuzione dell’ordine. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista. Art. 1713, cod. civ.: Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva all’obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave. Art. 1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’Art.11, comma 1, delle norme generali, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista. 2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’Art.11, comma 2°, delle norme generali di contratto, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione. 32 10 11 Dell’articolo 10 - Conto non movimentato 12 Dell’articolo 12 - Compensazione e pagamento di assegni Art. 1. Se interviene la compensazione ai sensi dell’art. 11 comma 1 delle norme generali, la banca ha la facoltà di non pagare (in tutto o in parte) gli assegni bancari, che risultino emessi con data posteriore, o presentati per il pagamento in data successiva alla compensazione stessa, qualora l’intervenuta compensazione abbia privato (in tutto o in parte) gli assegni pervenuti della necessaria provvista. 2. Nel caso in cui la banca dichiari la compensazione del suo credito, pur non determinato e/o non scaduto, nel caso di cui all’art. 11 comma 2 delle norme generali del contratto, la banca ha la facoltà di non pagare, in assenza di provvista sufficiente, gli assegni, tratti o presentati 33 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima abbia fatto venire meno la disponibilità. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone. 13 Art.13 - Recesso Art. 1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente, ancorché cointestato e/o dalla inerente convenzione di assegno, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 1 giorno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto. 2. La banca potrà altresì recedere dal contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, telegramma e telefax, nelle seguenti ipotesi: - Utilizzo, da parte del correntista e/o delle persone autorizzate a rappresentarlo, del conto corrente e/o delle facoltà derivanti dalla convenzione d’assegno in modo non conforme ai principi di diligenza e correttezza; - Invio del preavviso di revoca dall’emissione di assegni, ai sensi dell’art. 9 bis della L. 386/90 e successive modificazioni ed integrazioni, all’intestatario/cointestatario del conto o rinvenimento del suo nominativo nell’archivio elettronico CAI-CAPRI in quanto inserito da altri enti segnalanti; - In una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza. E’ convenzionalmente parificato alle ipotesi dell’art. 1186 c.c. il verificarsi di qualsiasi evento che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione di stanza di compensazione, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro (disposto sia dalla magistratura civile sia penale) e/o di restrizione della libertà personale, procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o, comunque, ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale, richiesta di assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal R.D. 16/3/42 n. 267 ovvero da altre leggi in materia. Per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal correntista sarà dato, con la comunicazione di recesso un termine non inferiore ad 1 giorno. 3. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, ancorché cointestato, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’Art.9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni. 4. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto 34 per il pagamento in data successiva a quella, nella quale il cliente abbia ricevuto notizia della compensazione. 3. Nei casi sopra indicati, il cliente ha l’obbligo di versare immediatamente le somme necessarie al pagamento degli assegni, emessi prima della compensazione, per i quali non sia trascorso il termine di presentazione (cioè il termine di 8 e 15 giorni, rispettivamente per gli assegni emessi nel luogo, ove ha sede la filiale della banca presso cui sono pagabili, e quelli emessi in luogo diverso, decorso il quale gli assegni non sono più protestabili e possono anche essere revocati dal traente) e ciò fino a reintegrare la somma necessaria al loro pagamento, al netto di quella venuta meno in forza della compensazione. 4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai conti correnti cointestati. 13 Dell’articolo 13 - Recesso Art. 1. Sia la banca che il correntista hanno la facoltà di recedere dal contratto di conto corrente o dalla convenzione di assegno. Mediante il recesso dal contratto si perviene alla chiusura del conto; ciò comporta il pagamento di quanto dovuto dalla banca al cliente (nel caso di saldo del conto a credito del cliente) o viceversa (nel caso di saldo del conto a debito del cliente). Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all’altra parte, con un termine di preavviso di un giorno. Il recesso dalla convenzione di assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente. 2. La banca ha però facoltà di recedere, a mezzo di raccomandata, telegramma o fax, con effetto immediato e quindi senza preavviso, nei casi di seguito indicati: - comportamento scorretto o negligente, da parte del correntista o di suoi delegati, nell’utilizzo del conto corrente ed in particolare nell’emissione di assegni (rientrano in tale fattispecie le ipotesi in cui il correntista impartisca ordini non chiari alla banca, non custodisca con cura i carnet di assegni in proprio possesso ecc.); - invio al correntista o ad uno dei correntisti della lettera con cui la banca, ai sensi di legge, a seguito della presentazione per il pagamento di un assegno privo in tutto o in parte della provvista, avverte il traente che, scaduti i termini ivi indicati in assenza della prova dell’avvenuto pagamento, sarà iscritto nell’archivio dei soggetti, ai quali è stata revocata l’autorizzazione ad emettere assegni; - il correntista risulti iscritto nell’archivio CAI “Centrale d’allarme interbancaria” perché altre banche hanno segnalato l’emissione di assegni, senza provvista o autorizzazione, da parte dello stesso correntista; - nei casi di difficoltà economica a far fronte ai pagamenti, cioè nei casi di insolvenza manifestatasi anche a carico di uno solo dei cointestatari, anche se non giudizialmente accertata; si ritiene convenzionalmente che l’insolvenza, tale da pregiudicare anche parzialmente la situazione economica, patrimoniale, finanziaria o legale del correntista o di uno dei correntisti, ricorra ad esempio con: l’elevazione di protesto, l’emissione di decreto ingiuntivo, l’avvio di esecuzione mobiliare o immobiliare, l’iscrizione di ipoteca giudiziale o volontaria, la costituzione di fondo patrimoniale, la restrizione della libertà personale, ecc. 3. Se la banca ha chiuso il conto, dandone preventiva comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento, successivi alla data in cui il recesso è operante. Se il recesso della banca riguarda solo la convenzione di assegno, la banca può non pagare gli assegni tratti in data successiva a quella nella quale il recesso è divenuto operativo. Resta salvo quanto disposto dalla legge in tema di iscrizione del correntista nell’archivio denominato “Centrale d’allarme interbancaria” e conseguente revoca, per legge, di ogni autorizzazione ad emettere assegni. 35 disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata. 5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante. 6. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto. 36 4. Se il correntista ha richiesto la chiusura del conto o è receduto dalla convenzione di assegno, previa comunicazione alla banca, questa non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento (compresi gli assegni), pur se aventi data precedente, ma ricevuti successivamente alla data in cui il recesso stesso è operante. 5. In deroga ai comma 1 e 4 del presente articolo, è possibile per il correntista comunicare per iscritto, alla banca, un termine di preavviso maggiore. Il cliente potrà indicare alla banca gli ordini (compresi gli assegni) che devono essere onorati, purché disposti in data precedente a quella in cui il recesso è divenuto operante. 6. La banca non è tenuta a pagare assegni e comunque ad eseguire disposizioni impartite dal cliente, se non vi sia nel conto la provvista necessaria. Art. 1186 c.c.: vedi sub art.11 “Norme Generali”. Art. 9 L. 386/1990: In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio previsto dall’art. 10-bis. L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista quando è decorso il termine stabilito dall’art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 3. L’iscrizione nell’archivo determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista. 37 Finito di stampare marzo 2007 38 39 ������������������