���������
��������
����������������������������
���������������������������
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
I rapporti della banca con il cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non
prevede è disciplinato dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile.
La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è limitata; infatti sono
nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse, prezzi e
spese (l’art. 117 del D. Lgs. 385/1993 - Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - ritiene nulle
quelle “clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni
altro prezzo e condizione praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più
sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”).
Premessa
Il Contratto Spiegato di Conto Corrente è il frutto dell’impegno di Banca Marche per offrire ai suoi
Clienti la massima trasparenza e chiarezza espositiva nell’offerta dei propri prodotti e servizi.
Il lavoro si inserisce nel progetto che vede la Banca coinvolta a recepire i principi generali della
relazione con il Cliente espressi dal Protocollo d’Intesa siglato dall’Associazione Bancaria Italiana
con le Principali Associazioni dei Consumatori.
Il Contratto Spiegato è stato elaborato con la specifica finalità di rivolgersi al Cliente Consumatore, anche se le clausole del Contratto di Conto Corrente commentato sono destinate alla pluralità
dei clienti e cioè anche a imprese/professionisti.
Il Cliente consumatore è colui che agisce per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Il Contratto Spiegato di Conto Corrente è un documento informativo e non sostitutivo del contratto
che regola i rapporti fra Banca e Cliente.
Allegato al contratto di apertura
del conto corrente
Il rapporto di conto corrente che intercorrerà tra la Banca delle Marche S.p.A. e il cliente sarà
regolato oltre che dalle norme generali sotto riportate, anche dalle leggi e dalla disciplina contrattuale relativa a ciascuno rapporto ad esso connesso nonché dagli usi contemplati dagli artt.1,
8, 9 delle preleggi.
NORME GENERALI
1
2
Art.1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela
NORME GENERALI
Art.
1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati
alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta, in conformità a quanto
previsto dall’Art.1176 cod. civ.
1
(Spiegazione del titolo)
Il conto corrente sarà regolato dalle seguenti “norme generali” e da
ciascun singolo contratto, che sarà eventualmente stipulato per il
relativo specifico rapporto collegato al conto.
Dell’articolo 1 - Diligenza della banca nei rapporti con la clientela
Art.
La norma vincola Banca delle Marche S.p.A. (d’ora innanzi banca) a comportarsi correttamente
nei confronti del cliente e ad eseguire le prestazioni poste a proprio carico con la perizia e la
capacità adeguate alla sua condizione professionale. Sussiste quindi una responsabilità professionale della banca in caso di imperizia o di scarsa diligenza, dalle quali sia derivato un danno
al cliente.
Art. 1176 c.c.: Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre
di famiglia. Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riferimento alla natura dell’attività esercitata.
3
2
3
4
Art.
2
Art.
3
Art.2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della
clientela
1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi
bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento disponibile presso tutte le filiali
della Banca delle Marche S.p.A.
Art.3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato
motivo, essa può rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione
degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque
tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall’Art.1856
cod. civ. è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1717 cod. civ., a farsi
sostituire nell’esecuzione dell’incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.
Dell’articolo 2 - Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami
della clientela
Art.
1. Le norme del testo unico bancario che sono qui richiamate, impongono alla Banche la trasparenza delle condizioni del contratto.
A tale scopo, nella sua attività, la banca deve adottare strumenti di pubblicità delle operazioni
e dei servizi offerti e delle relative condizioni contrattuali, che il cliente può richiedere anche
prima della conclusione del contratto.
I principali strumenti di pubblicità sono:
- l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza”, che è volto a richiamare l’attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;
- il “foglio informativo”, contenente informazioni analitiche sulla banca e su tassi, spese, oneri
e altre condizioni contrattuali, nonché sui principali rischi tipici dell’operazione o del servizio;
- la copia completa dello “schema di contratto”;
- il “documento di sintesi” delle principali condizioni contrattuali.
2. Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, il cliente ha la possibilità di accedere
ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice
ordinario, rivolgendosi dapprima all’Ufficio Reclami della banca, nelle forme e nei termini
previsti dall’apposito Regolamento, esposto presso le filiali della banca.
Il procedimento svolto dinanzi all’Ufficio Reclami è senza spese per il consumatore. Qualora
il reclamo inoltrato alla banca sia rimasto inevaso o il suo esito sia stato in tutto o in parte sfavorevole al cliente o se, in caso di esito favorevole, non vi sia stata data attuazione, il cliente
può presentare entro un anno, dalla formalizzazione della contestazione all’Ufficio Reclami,
un ricorso scritto all’Ombudsman bancario.
L’Ombudsman bancario è un organismo collegiale istituito dall’ABI nel 1993 per risolvere
gratuitamente le controversie tra banche e la clientela.
Il cliente, tuttavia, può far ricorso all’Ombudsman solo qualora ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
a)
il cliente deve rivestire la qualifica di “consumatore”;
b)
il cliente deve essersi già rivolto all’Ufficio Reclami della sua banca senza avere avuto
però soddisfazione;
c)
il danno economico subito dal cliente non deve essere superiore ai 10.000,00 euro;
d)
la controversia non deve essere già stata sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria
o di un collegio arbitrale.
Dell’articolo 3 - Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela
Art.
1. La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la induca a non accettare
l’incarico; in tal caso deve subito darne comunicazione al cliente.
2. La banca si impegna ad eseguire gli incarichi, che il cliente le affida, in modo tale che siano
rispettati gli interessi del cliente stesso. In assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto
degli interessi del correntista.
3. La banca può delegare ad altri (cioè ad altre banche oppure a società che svolgono dei
servizi) l’esecuzione dell’incarico che il cliente le ha affidato, ma il cliente medesimo non deve
subirne alcun pregiudizio. Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei con-
5
4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell’Art.1373 cod. civ., l’incarico conferito alla banca
finché l’incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le
modalità dell’esecuzione medesima.
4
5
6
Art.4 - Invio di corrispondenza alla banca
Art.
1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca,
vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.
2. II cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in
genere, diretti alla banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e
leggibile.
3. Le comunicazioni e le notifiche di cui ai commi precedenti, previo accordo con Banca, possono essere effettuate avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
Art.5 - L’invio della corrispondenza alla clientela
Art.
1. L’invio di lettere o di estratto conto, le dichiarazioni, le comunicazioni e le notifiche, anche di
atti giudiziali, potranno essere effettuate all’indirizzo indicato dal cliente all’atto della costituzione del rapporto o fatto conoscere successivamente per iscritto direttamente alla banca a
mezzo lettera raccomandata a.r. o altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data
di ricevimento
2. Quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l’invio degli
estratti conto potranno essere effettuati dalla banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo di
cui sopra e saranno operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Eventuali variazioni
del su indicato indirizzo dovranno essere disposte congiuntamente da tutti i cointestatari.
3. Presso tale indirizzo il cliente dichiara di eleggere domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art.9 bis della L.386/90 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Le comunicazioni e le notifiche di cui ai commi precedenti, previo accordo con Banca, possono essere effettuate avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
5. Tutte le dichiarazioni, comunicazioni e notifiche di cui al primo comma potranno essere effettuate dalla banca, in caso di irreperibilità del cliente, ai sensi dell’art.141 c.p.c., presso la
Segreteria del Comune dell’ultimo domicilio conosciuto, ove il cliente dichiara di eleggere
domicilio.
fronti del soggetto incaricato dalla banca, ma quest’ultima resta responsabile per le istruzioni
date al sostituto e per l’eventuale incauta scelta del sostituto.
4. Il cliente può revocare l’incarico affidato, purchè la banca non lo abbia già eseguito ovvero
non abbia iniziato ad eseguirlo.
4
5
Art. 1856 c.c. (comma 2): Se l’incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della
banca questa può incaricare dell’esecuzione un’altra banca o un suo corrispondente.
Art. 1717 c.c.: Il mandatario che, nell’esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza
esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell’incarico, risponde dell’operato della persona sostituita. Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la
persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta. Il mandatario risponde
delle istruzioni che ha impartite al sostituto. Il mandante può agire direttamente contro la persona
sostituita dal mandatario.
Art. 1373 c.c. (comma 1): Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale
facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Dell’articolo 4 - Invio di corrispondenza alla banca
Art.
1. Il cliente deve far pervenire le proprie comunicazioni e le proprie disposizioni, dirette alla
banca, presso l’agenzia ove sono accesi i rapporti. La banca non risponderà dei ritardi e/o
dei disservizi causati dall’errata destinazione di tali comunicazioni e disposizioni.
2. Il cliente è tenuto a fornire alla banca disposizioni redatte in modo chiaro e facilmente
comprensibile.
Dell’articolo 5 - L’invio della corrispondenza alla clientela
Art.
1. La banca invierà al cliente gli estratti conto periodici, le comunicazioni di ogni genere e le
notifiche anche di atti giudiziari, relativi al conto corrente, all’indirizzo indicato dal cliente al
momento dell’apertura del rapporto. Successivamente il cliente potrà variare tale indirizzo,
dandone comunicazione alla banca tramite lettera raccomandata a.r. o altro mezzo concordato con la stessa, purchè vi sia certezza della data in cui la banca ha ricevuto la notizia.
Indirizzo indicato dal cliente all’atto della sottoscrizione del contratto o, in caso di variazione,
l’ultimo indirizzo comunicato alla banca, è da considerarsi come suo domicilio eletto.
2. Se gli intestatari del rapporto sono più di uno, la banca potrà inviare ogni comunicazione,
compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari: in tal modo la comunicazione è come
se fosse stata effettuata nei confronti di tutti. E’ possibile però chiedere alla banca che le
comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo
occorre un accordo scritto tra la banca e gli tutti intestatari del rapporto. In ogni caso le spese
(di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti.
3. La banca invierà all’indirizzo indicato dal cliente, come sopra specificato, anche la comunicazione prevista dall’art. 9 bis della legge 386/90 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di
presentazione al pagamento di assegni privi di fondi sufficienti.
4. In tutti i casi in cui la legge non prescrive l’utilizzo di un mezzo specifico ai fini della validità delle comunicazioni e delle notificazioni sopra descritte, la Banca, previo accordo con
il Cliente, può utilizzare, per il recapito della corrispondenza, tecniche di comunicazione a
7
distanza (quali ad esempio il canale internet).
5. In caso di irreperibilità del cliente, la banca potrà inviare tutte le comunicazioni e notifiche
di cui al precedente punto 1, alla Segreteria del Comune dove dovevano effettuarsi dette
comunicazioni o notifiche.
TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: sono le tecniche attraverso le quali entrano in
contatto la Banca ed il Cliente e che non determinano la simultanea presenza degli stessi, ivi
compreso l’impiego del servizio telefonico e postale, di sistemi informatici ed internet.
6
7
8
Art.6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto
con la banca
Art.
1. All’atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla
normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio.
2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni
comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo l’idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell’identità personale dei soggetti che entrano in rapporto
con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.)
Art.7 - Deposito delle firme autorizzate
Art.
1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la
banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.
2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la
banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero - previo accordo fra le parti - nelle altre forme consentite dalle vigenti leggi (es.
firma elettronica).
6
7
Art. 141 c.p.c.: ”.(Notificazione presso il domiciliatario)
La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere
fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel
luogo indicato nell’elezione.
Quando l’elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.
La consegna, a norma dell’art. 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell’ufficio
presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.
La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è
morto o si e’ trasferito fuori della sede indicata nell’elezione di domicilio o e’ cessato l’ufficio.
Art. 9 bis L. 386/1990 (stralcio del comma 1 e comma 4): Nel caso di mancato pagamento, in
tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che ... il suo
nominativo sarà iscritto nell’archivio di cui all’art. 10 bis (art 10 bis: Archivio degli assegni bancari
e postali e delle carte di pagamento irregolari) e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni.... La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità
di eseguirla presso il domicilio eletto.
Dell’articolo 6 - Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano
in rapporto con la banca
Art.
1. La banca assume incarichi solo dal cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della banca,
purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (delega ad operare che la banca
conserva) e consenta alla banca di identificare tali soggetti. Se il cliente ha dato disposizione
alla banca di pagare delle somme ad un terzo, la banca, al momento in cui il beneficiario ne
chiede l’incasso, a tutela del cliente (ed anche dello stesso beneficiario), si riserva di effettuare il pagamento, valutando l’idoneità dei documenti identificativi esibiti.
Dell’articolo 7 - Deposito delle firme autorizzate
Art.
1. Il cliente, nonché le persone autorizzate da questi a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari
con la banca, sono tenuti a depositare la propria firma (c.d. specimen) presso lo sportello
dove è aperto il conto. A tale firma va fatto riferimento per accertare l’ autenticità delle sottoscrizioni che saranno presentate alla banca.
2. I soggetti di cui sopra hanno l’obbligo di firmare i documenti diretti alla banca, usando segni
grafici conformi a quelli depositati. Altre forme di sottoscrizione sono ammissibili solo se preventivamente concordate tra banca e cliente (es. firma elettronica).
9
8
9
10
Art.8 - Poteri di rappresentanza
Art.
1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.
2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce
da parte delle medesime, saranno opponibili alla banca dal giorno lavorativo successivo a
quello in cui quest’ultima avrà ricevuto, presso la filiale dove è intrattenuto il rapporto, una
comunicazione scritta inviata a mezzo lettera raccomandata a.r., telegramma, telex, telefax
o altro mezzo idoneo ad attestare l’avvenuta ricezione, oppure la stessa sia stata presentata
alla filiale tenutaria del rapporto; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano
state rese di pubblica ragione. In ogni caso saranno ritenute valide le operazioni effettuate dal delegato, sino al giorno in cui la banca abbia ricevuto la predetta comunicazione
compreso.
3. Salvo disposizione contraria, l’autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza
può essere effettuata, in deroga all’Art.1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari
mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e
gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il
cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari.
5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca
sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in
cui il rapporto sia intestato a più persone.
Art.9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
Art.
1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate
da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti
degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata
solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari. L’estinzione
del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà
avvertirne tempestivamente gli altri.
2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni
che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.
3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto,
8
9
Dell’articolo 8 - Poteri di rappresentanza
Art.
1. Il cliente può autorizzare solo per iscritto altre persone ad operare con la banca per suo
conto, indicando chiaramente se l’autorizzazione ad operare riguarda tutte le facoltà che
spettano al cliente o solo parte di esse (es. l’emissione di assegni bancari, il versamento di
somme o titoli, il prelievo di somme, ecc.) La banca però può rifiutare, per motivi tecnici, di
recepire particolari tipologie di autorizzazioni.
2. Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di
chi le aveva concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato.
In entrambi i casi la filiale della banca, presso la quale il rapporto è in essere, deve essere
tempestivamente informata con comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata
a.r., telegramma, telex, telefax o altra modalità che consenta di far rilevare la data di ricezione,
oppure consegnata direttamente a mani presso la filiale stessa. In ogni caso la banca sarà
tenuta a dare esecuzione a quanto comunicatole, a partire dal giorno lavorativo successivo a
quello dell’arrivo della comunicazione. Non ha alcun rilievo per la banca il fatto che la notizia
inerente revoche, modifiche e rinunce sia stata resa pubblica.
3. Il cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo. Ciò sarà inteso
dalla banca come nomina di un ulteriore rappresentante e non come revoca dei poteri a chi
era stato precedentemente autorizzato. Infatti per la revoca o la modifica delle autorizzazioni
vale unicamente quanto indicato al punto 2.
4. Se il rapporto è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto e sempre per iscritto devono autorizzare le modifiche delle facoltà concesse. Invece la revoca della facoltà di rappresentanza può
essere disposta anche da uno solo dei cointestatari, il quale è obbligato ad informare gli altri
cointestatari.
5. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia
(es. la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o l’invio di una raccomandata a.r. ed hanno
effetto dalla data della ricezione da parte della banca.
Art. 1726 c.c.: Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare
d’interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che
ricorra una giusta causa.
Dell’articolo 9 - Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto
Art.
1. Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatari possono decidere che ciascuno compia operazioni da solo, ma con effetto su tutti (operatività detta “disgiunta” o “con disposizione separata” o “con firma separata” o “con pari facoltà di disporre”). I cointestatari possono
scegliere di agire operando sempre tutti insieme (operatività detta “congiunta”). Il passaggio
da una modalità all’altra deve sempre avvenire mediante comunicazione scritta alla banca
da parte di tutti i contestatari. Nel caso di rapporto cointestato con operatività disgiunta, la
chiusura del rapporto può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, che ha però
l’obbligo di informare subito gli altri.
2. Nel caso di rapporto cointestato, tutti i cointestatari sono obbligati “in solido” tra loro nei
confronti della banca, in relazione a tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto stesso, anche
se riferite ad operazioni poste in essere da uno solo di essi, sia se l’obbligazione è stata con-
11
ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente
lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono pero’ tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed
il legale rappresentante dell’incapace.
4. Nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi
le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.
10
Art.10 - Diritto di garanzia
Art.
10
Art.
Art.
11
Art.
1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza
del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque credito della banca e per l’importo di volta in volta dalla
stessa vantato - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia
reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da
saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad
esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti
documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di
titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli
e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite
a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto,
pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.
11
Art.11 - Compensazione
1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura,
anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca
medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’Art.1186 cod. civ. la banca ha altresì il diritto di
valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi
ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, ferme restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso
eccepirsi la convenzione di assegno - la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.
3. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha facoltà di valersi dei diritti di cui al comma
precedente ed all’Art.9, sino a concorrenza dell’intero credito risultante, anche nei confronti di
12
tratta da tutti i cointestatari (nel caso di operatività congiunta), sia se è stata contratta da uno
solo di essi (nel caso di rapporti con firma disgiunta). L’obbligazione è “in solido” o “solidale”
quando, in presenza di più debitori, il creditore (in questo caso la banca) può richiederne
l’adempimento totale ad uno solo dei debitori-cointestatari. Se uno solo dei debitori adempie
(volontariamente o coattivamente) l’obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla
alla banca, ma possono essere chiamati, da chi ha adempiuto, a restituire la quota di loro
spettanza.
3. Se muore uno dei cointestatari, ciascun altro cointestatario e, tutti insieme, gli eredi del deceduto hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente. Se uno dei cointestatari perde
la capacità di agire, il legale rappresentante dell’incapace può compiere atti di disposizione,
separatamente rispetto agli altri cointestatari.
4. Qualora sia venuto meno uno dei cointestatari (nei casi di cui al precedente comma 3 - per
morte o per perdita di capacità di agire), gli eredi o il legale rappresentante dell’incapace
possono opporsi alla facoltà di disposizione separata del rapporto (secondo le modalità indicate nell’art. 8). In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da
tutti i cointestatari.
Dell’articolo 10 - Diritto di garanzia
1. La banca ha il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per conto del cliente quale
garanzia per eventuali inadempienze dello stesso. Tale garanzia si esplica attraverso il diritto
di pegno (che consiste nella consegna di beni mobili, di titoli, di documenti rappresentativi di
crediti, ecc., da parte del debitore al creditore, che li custodisce e, in caso di inadempienza
del debitore, può farli vendere ed ha diritto di soddisfarsi sul ricavato con preferenza sugli
altri creditori) e il diritto di ritenzione (che attribuisce al creditore la facoltà di trattenere titoli
e valori del cliente, finché questi non adempie le sue obbligazioni). La garanzia copre sia le
obbligazioni in essere che quelle che dovessero sorgere nel corso del tempo, compresi i
crediti non liquidi (cioè non determinati nel loro ammontare), non esigibili (dei quali cioè non
si può pretendere il pagamento poichè non sono scaduti), o già diversamente garantiti.
A titolo esemplificativo l’art. 10 del presente contratto elenca varie operazioni bancarie che
fanno sorgere un credito della banca nei confronti del cliente.
2. Se il cliente effettua a favore della banca la cessione di un proprio credito o costituisce un
pegno per una determinata obbligazione, tali garanzie operano anche su ogni altro debito
del cliente verso la banca (anche se non scaduto o non esattamente quantificabile).
Dell’articolo 11 - Compensazione
1. Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, su altro conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto
presso la stessa banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza) c’è disponibilità di
somme, la legge consente alla banca di soddisfarsi da sola, incamerando le somme che le
sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte, per effetto della
compensazione legale.
2. La banca si riserva, inoltre, la possibilità di compensare il suo credito, anche se non ancora determinato (liquido) e/o non ancora scaduto (esigibile) (compensazione facoltativa),
qualora il cliente sia “non consumatore” e venga a trovarsi in una situazione di insolvenza (cioè di difficoltà economica a far fronte ai pagamenti). Tale insolvenza può dedursi dal
13
conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.
4. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente
riveste la qualità di consumatore ai sensi dell’Art.3 del “Codice del Consumo”, salvo diverso
specifico accordo con il cliente stesso.
mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di
soggetti diversi dalla banca, dall’aver il cliente determinato, per sua volontà, la diminuzione
delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o dal non
aver prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione). In
tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, senza obbligo di preavviso e senza
formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente, ma deve dargliene
tempestiva comunicazione.
3. Se il credito della Banca è riferito ad un rapporto cointestato, essa può operare la compensazione sino alla soddisfazione dell’intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività
relative anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.
4. Se il cliente è invece un consumatore, la banca non può operare la compensazione di cui
al comma 2 del presente articolo, salvo che ci sia stato un apposito accordo in tal senso fra
le parti, nel rispetto delle norme sulle clausole vessatorie (sono quelle clausole predisposte
dall’operatore economico e da questi sottoposte all’accettazione del cliente-consumatore,
che determinano uno squilibrio, a svantaggio del cliente-consumatore, tra i diritti e gli obblighi
previsti nel contratto).
COMPENSAZIONE LEGALE: indica l’estinzione dei debiti reciproci, che due soggetti vantano
l’uno verso l’altro, dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.
COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca e il Cliente, attraverso la pattuizione di questa clausola contrattuale, si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.
12
Art. 1186 c.c.: Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio,
le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.
Art. 1469 bis c.c. (comma 2): In relazione al contratto di cui al primo comma (concluso tra il consumatore ed il professionista), il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il professionista è la persona fisica
o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale,
utilizza il contratto di cui al primo comma.
Art.
Art.12 - Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela
ed imputazione dei pagamenti
1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte - pure in caso di cointestazione - in via solidale e indivisibile
anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.
2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare
- ai sensi e per gli effetti dell’Art.1193, comma 1°, cod. civ. - nel momento del pagamento
quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare
- in deroga all’Art.1193, comma 2°, cod. civ.- i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme
comunque incassate da terzi, ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni
assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest’ultimo.
14
12
Art.
Dell’articolo 12 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla
clientela ed imputazione dei pagamenti
1. Sono chiamati a rispondere dei debiti verso la banca, in particolare di quelli derivanti dai fidi
concessi, il cliente-debitore (o i clienti-debitori, in caso di cointestazione) e coloro che succedono al debitore principale (o a ciascun debitore principale, in caso di cointestazione) per
qualsiasi causa (per es. gli eredi del debitore defunto, i nuovi soci di una società di persone,
ecc). Tali nuovi debitori subentrano legati da vincolo di solidarietà (vedi art. 9 comma 2 del
presente contratto) e di indivisibilità (la banca, in caso di morte del condebitore, può pretendere l’intero pagamento del credito da ciascun erede, indipendentemente dalla divisione in
quote tra gli eredi stessi).
2. Se il cliente ha più debiti verso la banca, quando effettua un pagamento, può indicare quale
debito intende pagare (in tutto o in parte). In mancanza di tale indicazione, la banca sceglie a
quale dei propri crediti imputare il pagamento, effettuato dal debitore (o da terzi), derogando
15
alla previsione di cui all’art. 1193 cc. Di ciò dovrà dare informazione al cliente.
13
Art.13 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche
Art. 1193 c.c.: Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare,
quando paga, quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento
deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti a quello meno garantito; tra più
debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più
antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.
Art.
1. Le modifiche al presente contratto derivanti da norme di legge o di regolamento ovvero da
disposizioni degli Organismi di Vigilanza si intendono automaticamente recepite nel contratto
stesso. La Banca provvede ad informare il Cliente di tali modifiche mediante comunicazione
scritta, anche inserita nell’estratto conto, o mediante avviso esposto nei locali della banca
aperti al pubblico.
2. La Banca si riserva la facoltà di variare le presenti pattuizioni contrattuali ed economiche al
ricorrere di un giustificato motivo. Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate
dalla Banca mediante lettera semplice, anche inserita nell’estratto conto, o con le modalità di
cui al precedente art. 5 della presente sezione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del
Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e dalle relative disposizioni di attuazione.
3. Le condizioni economiche applicate al rapporto sono indicate nel presente contratto. Per
quanto non espressamente specificato troveranno applicazione prezzi e condizioni tempo
per tempo vigenti e resi pubblici ai sensi degli artt. 116 e 117 del Decreto Legislativo n. 385
del 1° settembre 1993.
13
Dell’articolo 13 - Modifica delle condizioni contrattuali ed economiche
Art.
1. Qualora nuove disposizioni di legge o di regolamento, o emanate dagli Organismi di Vigilanza (in particolare, la Banca d’Italia) impongano la modifica di singole norme del presente
contratto, la Banca provvede ad adeguare il contratto a queste modifiche, comunicandole
alla Clientela o per iscritto (con comunicazione apposita o con avviso contenuto nell’estratto
conto periodico) o con avvisi affissi nelle Filiali della Banca.
2. Nell’ambito del rapporto banca – cliente, che è un rapporto di durata, la banca ha la facoltà
di variare sia le clausole contrattuali che le condizioni economiche. Tali variazioni, tuttavia,
possono essere effettuate solo qualora ricorrano contestualmente due condizioni:
a)
sussiste un giustificato motivo alla base della modifica unilaterale delle condizioni
operata dalla banca , nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo com
ma, del codice civile;
b)
la variazione è stata espressamente comunicata al cliente, in forma scritta o median
te altro supporto durevole dal cliente stesso preventivamente accettato, con un
preavviso minimo di trenta giorni.
Nel caso in cui, le variazioni operate dalla banca siano sfavorevoli per il cliente, se non comunicate, non esplicano alcun effetto nei confronti del cliente.
Il cliente, se non soddisfatto di dette variazioni, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione delle stesse, ottenendo l’applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per l’esercizio del recesso. In caso contrario le variazioni,
sebbene sfavorevoli al cliente, si intenderanno tacitamente approvate.
3. Il presente contratto riporta le condizioni economiche che regolano il rapporto tra la Banca
e il cliente e, per quelle che non siano espressamente previste, si applicano le condizioni
pubblicizzate nelle Filiali della Banca.
Articoli 116 e 117 del D.Lgs. 385/1993:
“Art. 116 - Pubblicità
1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese
per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni
e ai servizi offerti, ivi compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli
interessi. Non può essere fatto rinvio agli usi.
2. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca d’Italia, stabilisce, con riguardo ai titoli di Stato:
a) criteri e parametri per la determinazione delle eventuali commissioni massime addebitabili
alla clientela in occasione del collocamento;
b) criteri e parametri volti a garantire la trasparente determinazione dei rendimenti;
c) gli ulteriori obblighi di pubblicità, trasparenza e propaganda, da osservare nell’attività di
collocamento.
3. Il CICR:
a) individua le operazioni e i servizi da sottoporre a pubblicità;
16
17
b) detta disposizioni relative alla forma, al contenuto, alle modalità della pubblicità e alla
conservazione agli atti dei documenti comprovanti le informazioni pubblicizzate;
c) stabilisce criteri uniformi per l’indicazione dei tassi d’interesse e per il calcolo degli interessi
e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti;
d) individua gli elementi essenziali, fra quelli previsti dal comma 1, che devono essere indicati
negli annunci pubblicitari e nelle offerte, con qualsiasi mezzo effettuati, con cui i soggetti
indicati nell’articolo 115 rendono nota la disponibilità delle operazioni e dei servizi.
4. Le informazioni pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico a norma dell’articolo 1336
del codice civile”.
“Art. 117 – Contratti
1. I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.
2. l CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere
stipulati in altra forma.
3. Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.
4. I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i
contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d’interesse e ogni altro prezzo
e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola approvata specificamente dal cliente.
6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati.
7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano:
a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti
la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;
b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
8. La Banca d’Italia può prescrivere che determinati contratti o titoli, individuati attraverso una
particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto
tipico determinato. I contratti e i titoli difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della
banca o dell’intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d’Italia”.
Art. 118 del D.Lgs. 385/1993, come modificato dall’art. 10 del Decreto Legge 4 luglio 2006 n.
223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 248 del 4 agosto 2006:
“ Art. 118 – Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi,
i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 1341, secondo comma, del codice civile.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta
di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso di minimo trenta giorni, in forma scritta o
mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal
caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente
18
19
articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.
4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano
contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non
recare pregiudizio al cliente”.
5. In ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto
senza penalità e senza spese di chiusura.
14
15
Art.14 - Oneri fiscali
SUPPORTO DUREVOLE: “qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante
un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la
riproduzione immutata delle informazioni memorizzate”
Art.
1. Gli oneri fiscali che la banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il
cliente sono a carico dello stesso.
Art.15 - Legge applicabile Foro competente
Art.
1. Il presente contratto, salvo accordo specifico, è regolato dalla legge italiana.
2. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato nel presente contratto, il foro competente è alternativamente il foro di
Ancona, Macerata o Pesaro.
3. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 206/2005, il foro
esclusivamente competente è il quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore.
20
14
15
Dell’articolo 14 - Oneri fiscali
Art.
1. Tutti gli oneri di natura fiscale, stabiliti dalla legge a carico del rapporto bancario, graveranno
sul cliente.
Dell’articolo 15 - Legge applicabile Foro competente
Art.
1. I rapporti tra banca e cliente sono regolati dalla legge italiana, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente.
2. Il cliente e la banca convengono che il foro competente, ossia la sede giudiziaria cui rivolgersi per ogni controversia che dovesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del
rapporto bancario di cui trattasi, è alternativamente quella di Ancona, Macerata o Pesaro.
Tuttavia, nel caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore, il foro competente è
quello stabilito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ossia il luogo di residenza o
quello in cui il cliente ha eletto domicilio.
Art. 33 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (stralcio del comma 2 ):
“Art. 33 - Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore:
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per
effetto, di:
....u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del consumatore”
21
(Spiegazione del titolo)
Il “conto corrente” è il mezzo con cui il cliente incarica la banca di
effettuare un servizio di cassa per suo conto, cioè di compiere pagamenti e riscossioni (la banca accredita/addebita nel conto del cliente, somme derivanti da versamenti di denaro o assegni, da bonifici,
SEZIONE I
concessioni di credito, pagamento di assegni, esecuzione di bonifici,
CONTO CORRENTE BANCARIO
addebito delle utenze, ecc.).
Al cliente è periodicamente inviato l’estratto conto, che è un prospetto che contiene la registrazione delle operazioni di cui sopra, sia a credito che a debito, degli interessi, sia a debito che a
credito, e la determinazione del saldo del periodo. La stipula di un contratto di “conto corrente
bancario”, detto anche “conto corrente di corrispondenza”, avviene mediante la sottoscrizione di
un modulo contenente clausole già predisposte dalla banca.
SEZIONE I
CONTO CORRENTE BANCARIO
1
22
Art.1 - Convenzione di assegno
Art.
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l’uso di moduli per assegni
forniti dalla banca. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all’Art.124 della legge
assegni.
2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta,
restando responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse derivare dalla perdita,
dalla sottrazione o dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli. Della perdita e della sottrazione il cliente è tenuto a dare tempestiva comunicazione alla banca, ferma restando anche
anteriormente a tale momento, la responsabilità della banca nel pagamento degli assegni,
secondo i principi di diligenza cui la stessa è tenuta in ragione della propria condizione
professionale. La banca provvede ad informare il cliente, anche mediante comunicazioni
impersonali (cartelli, moduli prestampati, ecc.), delle procedure che lo stesso può seguire
per cautelarsi dall’illecita circolazione del titolo (sequestro, ammortamento. ecc.).
3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto
di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.
4. In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat/Pagobancomat in conformità alle condizioni che
regolano detto servizio, la banca - qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto
fossero divenute insufficienti - non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad
essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo ed
ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla
presentazione degli assegni stessi, ma prima dell’addebito in conto.
5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti
con disponibilità insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di fondi su altri
conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest’ultimo e gli altri eventuali cointestatari
del conto sui quale esistano le relative disponibilità impartiscano – anteriormente alla presentazione del titolo per il pagamento - istruzioni specifiche in tal senso a valere per la singola
operazione.
1
Dell’articolo 1 - Convenzione di assegno.
Art.
1. La convenzione di assegno è l’accordo con cui la banca autorizza il correntista (il titolare
del conto) all’emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ve ne sia
disponibilità, al beneficiario o al successivo giratario, che lo presenti per l’incasso, la somma
indicata da ciascun titolo.
Con la convenzione di assegno la banca mette a disposizione del cliente dei moduli prestampati, chiamati assegni (l’assegno è un titolo di credito pagabile “a vista”, cioè alla presentazione di esso in banca e può essere emesso solo se vi sono fondi disponibili sul conto), tramite
i quali il cliente dispone delle somme presenti sul proprio conto.
Il cliente, al momento del rilascio del libretto di assegni, dichiara di non essere interdetto
dall’emissione di assegni. Dichiarare il falso costituisce reato punibile con la reclusione.
L’assegno contiene alcuni dati stampati sul modulo (es. il nome della banca presso la quale
il traente ha il conto corrente), mentre altri dati devono essere inseriti da chi emette l’assegno
(traente): la data ed il luogo di emissione, l’importo in cifre ed in lettere, il nome del beneficiario del pagamento, la firma del correntista che ha titolo ad emettere l’assegno. Il correntista
può anche indicare se stesso come beneficiario del pagamento.
La girata è la firma posta sul retro dell’assegno, con la quale il beneficiario trasferisce ad
altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola “non trasferibile”: in
quest’ultimo caso infatti l’assegno è pagabile solo al beneficiario (per gli assegni di importo
superiore a 12.500,00 euro, la legge impone che vengano emessi sempre con la clausola
“non trasferibile”; in caso di violazione di tale prescrizione la banca, pur provvedendo al
pagamento, è obbligata a segnalare l’infrazione alle autorità competenti).
La girata può essere “piena”, se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome
della persona a favore di cui gira l’assegno, oppure “in bianco”, quando il beneficiario appone semplicemente la sua firma.
L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall’inizio, se la banca non l’ha mai
concessa, oppure può essere revocata, con l’esercizio del recesso dalla convenzione d’assegno o, più in generale, dal conto corrente, ovvero qualora un assegno emesso non sia
pagato perché privo di fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non sia “regolarizzato” nei successivi 60 giorni (in quest’ultimo caso il correntista è iscritto nella Centrale
d’Allarme Interbancaria –CAI–, istituita con decreto legislativo n. 507/1999: da quel momento
il cliente è interdetto all’emissione di assegni e deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso e nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione, prima che
sia trascorso il termine di 6 mesi dall’iscrizione).
23
2
24
Art. 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali
Art.
1. Il cliente autorizza la banca ad addebitare sul suo conto assegni o cambiali da lui tratti o
emessi, ancorché recanti firme di girata illeggibili, incomplete o comunque non conformi ai
requisiti di cui all’Art.11 della legge assegni e dell’Art.8 della legge cambiaria.
2
2. Il titolare del conto corrente si impegna a custodire con cura gli assegni ed i relativi moduli
di richiesta: in caso di smarrimento o sottrazione, il correntista sopporterà i danni derivanti dalla circolazione illecita di tali documenti. Se questi vengono rubati o smarriti, il cliente
deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità, fornendo alla
banca l’indicazione dei dati identificativi degli assegni; la banca, dopo tale comunicazione,
provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Comunque, in caso di pagamento
di assegni smarriti/sottratti, avvenuto prima che la banca fosse portata a conoscenza dello
smarrimento/sottrazione, la banca risponde nei confronti del correntista nel caso in cui avesse eseguito il pagamento senza la dovuta diligenza e capacità professionale proprie delle
banche. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca fornisce
le informazioni essenziali circa le procedure da seguire per cautelarsi da illeciti utilizzi degli
assegni rubati.
3. Il correntista è tenuto a restituire alla banca i moduli di assegno non ancora utilizzati, in caso
di chiusura del conto o di revoca, da parte della banca, della convenzione di assegno.
4 Se a causa dei prelievi o dei pagamenti mediante l’utilizzo della carta Bancomat/ Pagobancomat, compiuti dal correntista successivamente all’emissione dell’assegno, non c’è sul conto corrente sufficiente disponibilità, nel momento in cui esso perviene per il pagamento, la
banca non paga l’assegno, pur se emesso in data precedente a quella dei prelievi con la
carta. Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito, dopo la presentazione dell’assegno per il pagamento, ma prima dell’effettivo addebito del titolo in conto, non
pagherà l’assegno, se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.
5. Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all’incasso un assegno tratto su
un conto sul quale non c’è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento, anche se il correntista
abbia disponibilità sugli altri conti, salvo che non venga tempestivamente data specifica disposizione da parte del cliente. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto possono disporre che
la banca paghi un determinato assegno con somme depositate su altro conto in essere presso la
stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo all’incasso.
Art. 124 R.D. 1736/1933 (come modificato dall’art. 37, D.Lgs. 507/1999): All’atto del rilascio di
moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall’emissione di assegni. Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora
vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Dell’articolo 2 - Addebito in conto di assegni o cambiali
Art.
1. La banca può addebitare sul conto del cliente assegni e cambiali da lui emessi, anche in
presenza di firme di girata illeggibili, o incomplete, o comunque non rispondenti ai requisiti
previsti dalla normativa vigente.
Art. 8 R.D. 1669/1933: Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la
ditta di colui che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato
o indicato con la sola iniziale.
Art. 11 R.D. 1736/1933: Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui
che si obbliga. E’ valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato
con la sola iniziale.
25
3
4
26
Art.3 - Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto
Art.
1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l’angolo superiore sinistro
degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d’Italia, dal Banco di
Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l’integrità
degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell’angolo superiore sinistro.
Art.4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di
disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba. e RID)
Art.
1. L’importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon
fine ed è disponibile appena decorsi i termini stabiliti per la verifica dell’incasso. La banca
potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore verificatesi presso
la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari. Di tale proroga la banca
dà pronta notizia alla clientela, anche mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli
prestampati, ecc.).
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi
senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo, come stabilita al precedente comma 1.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in
parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento
di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il
diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare
- in caso di mancato incasso - tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art.1829 cod. civ.,
nonché la facoltà di effettuare l’addebito in conto.
4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria
- nel caso di assegni bancari - o la banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene
il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il
recupero dell’importo dei titoli indebitamente pagati.
5. Nel caso di disposizioni Ri.Ba. e RID inoltrate per l’incasso dal cliente valgono le previsioni
di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del
cliente - nell’ipotesi prevista dal comma 4 - spetta alla banca domiciliataria della disposizione
inoltrata per l’incasso.
3
4
Dell’articolo 3 - Misure di sicurezza relative al versamento degli assegni in
conto
Art.
1. Il cliente provvederà a verificare l’integrità degli assegni che riceve in pagamento, visto che
la banca non accetterà titoli, che risultino privi dell’angolo superiore sinistro. Infatti tutte le
banche, nel tentativo di evitare frodi, tagliano l’angolo in alto a sinistra degli assegni presentati
per l’incasso, bancari o circolari, comunque denominati e da chiunque emessi.
Dell’articolo 4 - Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (Ri.Ba. e RID)
Art.
1. Il correntista, che versa gli assegni, sia bancari che circolari, ricevuti in pagamento, potrà
utilizzare le relative somme solo dopo che siano state rese disponibili (il termine trascorso il
quale l’importo dell’assegno versato sarà disponibile sul conto è specificato nel documento
di sintesi). Infatti gli assegni vengono accreditati con clausola “salvo buon fine”; il che significa che il correntista acquista la disponibilità della somma, accreditata in conto, solo dopo
che la banca abbia verificato che il titolo sia stato pagato. I termini della verifica del buon fine
possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto, solo se si verifichino cause di forza
maggiore, che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche
mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc....).
2. Il fatto che, al versamento di un assegno, o più in generale ad un accreditamento, sia applicata una certa valuta, non conferisce al correntista il diritto di disporre dell’importo (la valuta
indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati nel conto corrente gli interessi a debito
ed a credito del correntista: i relativi termini sono stabiliti nel documento di sintesi).
3. La banca può, eccezionalmente, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate,
ma non ancora disponibili. Non per questo, però, il cliente può fare affidamento sul fatto
che la banca ripeta anche in occasioni successive il medesimo comportamento. La banca
si riserva il diritto di addebitare l’importo dell’assegno prima della verifica del “buon fine” e
comunque in caso di mancato pagamento. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la
banca, che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto
di agire, oltre che nei confronti del cliente stesso, anche nei confronti del debitore che non ha
pagato.
4. Decorsi i termini per la verifica dell’incasso degli assegni accreditati, di cui al comma 1, la
banca trattaria (cioè la banca ove è acceso il conto corrente sul quale è stato tratto l’assegno
e che pertanto provvede al pagamento) o emittente (vale a dire la banca che ha emesso
l’assegno circolare negoziato), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del correntista per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente.
5. Con la Ri.Ba. “Ricevuta Bancaria”, emessa dal cliente correntista creditore, la banca (assuntrice) viene incaricata di curare l’incasso della ricevuta presso la banca domiciliataria, che a
sua volta avvisa il suo cliente “debitore” e, al momento del pagamento, accredita la banca
assuntrice. Con il RID (“Rapporti Interbancari Diretti”), il debitore impartisce alla propria banca un ordine permanente di addebito sul proprio conto di determinate somme, con cadenze
periodiche: somme che vengono riconosciute nel conto del creditore dalla banca assuntrice.
Anche nel caso di Ri.Ba e RID affidati per l’incasso, valgono le disposizioni dei precedenti
commi. Il diritto di agire nei confronti del cliente correntista, in caso di indebito pagamento,
27
analogamente a quanto previsto dal comma 4, spetta alla banca domiciliataria della disposizione inviata per l’incasso.
5
6
7
28
Art.
Art. 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti similari
1. L’importo degli assegni diversi da quelli indicati nell’articolo 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica - e salvo
buon fine - e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e
che dell’avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.
2. La valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi
senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo
prima di averne effettuato l’incasso ed ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli
interessi ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati
anche prima della verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l’importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si
riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all’Art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di
effettuare, in qualsiasi momento, l’addebito in conto.
Art.6 - Versamento in conto di assegni sull’estero
Art.
1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai
cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al
pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la
completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti
su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel
caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso,
i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del
titolo di credito.
Art.7 - Movimentazioni del conto
Art.
1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell’operazione emerga una
diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto - ivi
compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo - sono regolati
con annotazioni sul conto stesso.
5
6
7
Art. 1829 c.c.: Se non risulta una diversa volontà delle parti, l’inclusione nel conto di un credito
verso un terzo si presume fatta con clausola “salvo incasso”. In tal caso, se il credito non è
soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita del conto
reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto
anche dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.
Dell’articolo 5 - Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e documenti
similari
Art.
1. Quando il correntista versa sul conto corrente vaglia postali, cambiali ed altri ordini di pagamento, diversi dall’assegno bancario o circolare, dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili, se non sono trascorsi i tempi di verifica del “buon fine”.
2. Il fatto che al versamento sia applicata una certa valuta, non conferisce al correntista il diritto
di disporre dell’importo, ma determina il momento a partire dal quale inizia a decorrere il
calcolo degli interessi.
3. La banca può, eccezionalmente, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate,
ma non ancora disponibili. Non per questo il cliente può fare affidamento sul fatto che la
banca segua, anche in occasioni successive, il medesimo comportamento.
4. La banca si riserva il diritto di addebitare l’importo del titolo prima della verifica del “buon fine”
e comunque in caso di mancato pagamento. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la
banca, che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto
di agire, oltre che nei confronti del cliente stesso, anche nei confronti del debitore che non ha
pagato.
Art. 1829 c.c.: Vedi sub art.4.
Dell’articolo 6 - Versamento in conto di assegni sull’estero
Art.
1. Le banche degli Stati Uniti e di altri Paesi impongono, a colui che presenta per l’incasso
assegni ed effetti, di garantire il rimborso della somma, qualora, anche a pagamento già
avvenuto, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l’autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca
estera, che ha pagato per conto del suo cliente, colui che ha girato all’incasso il titolo è tenuto
a rimborsare la somma.
2. Il soggetto che ha posto all’incasso il titolo è tenuto ad effettuare il rimborso, anche sulla base
di documenti, che siano ritenuti sufficienti allo scopo da parte della legge estera.
Dell’articolo 7 - Movimentazioni del conto
Art.
1. Le operazioni a debito e credito tra cliente e banca sono definite mediante la loro annotazione sul conto corrente, a meno che non vi siano istruzioni diverse al riguardo o vi sia una
diversa esigenza, tenuto conto del tipo di operazione. Tra le operazioni regolate in conto
corrente, rientrano le rimesse di terzi ed i bonifici (il bonifico è l’ordine impartito dal correntista
29
8
9
30
2. Tenuto conto che per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d’America o in altri Paesi in cui le
banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla
denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che
dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del
codice da parte del cliente resta a completo carico dello stesso. E’ inoltre facoltà della banca
addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle
eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine
la banca è tenuta a fornire al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche
corrispondenti.
Art.8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
Art.
1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta
estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro - o nella valuta pattuita
- al cambio corrente pubblicizzato dalla banca alla data di esecuzione della disposizione.
Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono
altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo,
ivi compresi gli assegni.
2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’Art.1279 cod. civ. sulle
disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la
disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a
darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico
del cliente ogni connessa conseguenza.
Art.9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese
Art.
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con
identica periodicità portando in conto, con valuta pattuita nel contratto di conto corrente,
gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo
risultante dalla chiusura periodica cosi calcolato produce interessi secondo le medesime
modalità.
2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura
pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita.
4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione
disciplinate nella Sezione II (“Affidamenti in conto corrente”), ad ognuna delle parti è sempre
riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.
alla banca di pagare una certa somma, addebitando il proprio conto corrente, a favore di un
terzo soggetto, indicando le coordinate bancarie).
2. Nei pagamenti all’estero tramite bonifico l’errata indicazione del codice di conto può determinare un errore nel pagamento, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, in quanto negli Stati Uniti ed in altri Paesi le banche fanno prevalere il codice del conto
sul nome del beneficiario. Qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione
resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o
di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo
correntista gli importi relativi fornendo copia della richiesta di rimborso.
8
9
Dell’articolo 8 - Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera
Art.
1. La Banca può consentire che il correntista effettui operazioni in una o più valute estere concordate. Il relativo controvalore viene calcolato con riferimento al cambio dell’Euro, o della
valuta pattuita, al momento in cui viene eseguita la disposizione. Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. “cartello dei cambi”, adottato in conformità delle vigenti
disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.
2. Il cliente si impegna a non apporre la clausola “effettivo” (art. 1279 c.c.) sulle disposizioni di
pagamento in moneta estera (la clausola, infatti impone di pagare la somma solo nella moneta
estera stabilita). La banca, ove sia apposta tale clausola, non è tenuta a dar corso all’operazione
disposta dal cliente, ove ciò implichi pagamenti per cassa. In presenza di tale clausola, qualora
il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la banca sarà esonerata dall’eseguire la disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali conseguenze dannose.
Art. 1279 c.c.: La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente
corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla
scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.
Art. 1278 c.c.: Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello
Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento.
Dell’articolo 9 - Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi,
commissioni e spese
Art.
1. La banca effettua sul conto del correntista operazioni di “addebito” e di “accredito” e provvede a calcolare il saldo risultante con la periodicità stabilita. Al momento della chiusura
periodica, la banca effettua il calcolo degli interessi, tanto a debito che a credito, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante è produttivo di
interessi, tanto a debito che a credito, calcolati secondo le medesime modalità.
2. Alla chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma, che costituisce il saldo definitivo del
conto, si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando al
documento di sintesi); su tali interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.
3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente, con la valuta stabilita
dal documento di sintesi.
4. Se non esiste diverso accordo e salvo il caso di apertura di credito o altra sovvenzione, ognuna delle parti (banca e cliente) ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto
le sia dovuto dall’altra.
31
10
11
Art.10 - Conto non movimentato
Art.
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non
superiore a 258,23 euro (o il relativo controvalore nel caso in cui il conto sia denominato in
altra divisa) la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione
del conto corrente e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso
dell’anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d’iniziativa (quali, ad esempio, l’accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in
forza di prescrizioni di legge o amministrative.
Art.11 - Approvazione dell’estratto conto
Art.
1. L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuato dalla banca, entro il
termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’Art.1713 cod. civ.. Il cliente qualora non abbia ricevuto l’estratto conto, si impegna a comunicarlo per iscritto alla banca entro 60 gg dalla data prevista per la chiusura, al fine di richiedere
l’eventuale duplicato.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento
degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli
estratti conto si intenderanno senz’altro approvati dal cliente.
3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può
esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente
dalla data di ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza
spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di
invio dell’estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti
accreditamenti.
4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle
operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a
seconda che l’avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 15 giorni l’operato
della banca si intenderà approvato.
12
Art.12 - Compensazione e pagamento di assegni
Art.
1. Qualora il conto non sia stato movimentato da più di un anno ed il saldo a credito del cliente
non sia maggiore di 258,23 euro (o del corrispondente controvalore, per i conti in valuta
diversa dall’euro), la Banca ha facoltà di non addebitare le spese, non inviare l’estratto conto
e non accreditare gli interessi.
2. Non costituisce “movimento”, utile ai sensi del comma precedente, l’esecuzione di disposizioni di terzi (ad esempio l’accredito di bonifici), di operazioni eseguite ad iniziativa della
banca (ad esempio l’accredito di interessi), o imposte dalla legge.
Dell’articolo 11 - Approvazione dell’estratto conto
Art.
1. La banca redige periodicamente l’estratto conto (il prospetto che contiene la registrazione
delle operazioni a credito ed a debito del cliente, degli interessi, sia a debito che a credito,
e la determinazione del saldo, relativi al periodo preso in esame) e lo spedisce all’indirizzo
indicato dal cliente, entro 30 giorni dalla fine del periodo oggetto di rendicontazione (al fine
di adempiere all’obbligo di rendiconto, previsto dalla legge, a carico del mandatario, nei
confronti del mandante). Se il cliente non avesse ricevuto l’estratto conto, nel termine di 60
giorni dalla fine del periodo per il quale tale documento è redatto, è tenuto ad informare per
iscritto la banca, che provvederà ad inviare un duplicato.
2. Salvo quanto previsto dal comma successivo, l’estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista, con le annotazioni e i movimenti in conto dell’ultimo periodo, si ritiene
approvato da parte del correntista stesso nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del
ricevimento, a meno che questi non inoltri alla banca un reclamo scritto.
3. Se ci sono stati errori nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, errori di calcolo, omissioni,
o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne, senza spese, la correzione,
entro 10 anni dalla data di ricevimento dell’estratto conto.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2 e 3, l’eventuale reclamo del correntista (da formulare con
lettera o telegramma) in merito alle operazioni eseguite dalla banca per suo conto, deve avvenire entro il termine di 15 gg dalla ricezione del documento, che attesta l’effettiva esecuzione dell’ordine. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza
potrà più essere mossa dal correntista.
Art. 1713, cod. civ.: Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli
tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva all’obbligo di rendiconto
non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave.
Art.
1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all’Art.11, comma 1, delle
norme generali, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore
alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la
provvista.
2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall’Art.11, comma 2°, delle norme generali di contratto, essa non è tenuta a pagare - nei limiti
in cui sia venuta meno la provvista - gli assegni tratti o presentati con data posteriore al
ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell’intervenuta compensazione.
32
10
11
Dell’articolo 10 - Conto non movimentato
12
Dell’articolo 12 - Compensazione e pagamento di assegni
Art.
1. Se interviene la compensazione ai sensi dell’art. 11 comma 1 delle norme generali, la banca
ha la facoltà di non pagare (in tutto o in parte) gli assegni bancari, che risultino emessi con
data posteriore, o presentati per il pagamento in data successiva alla compensazione stessa,
qualora l’intervenuta compensazione abbia privato (in tutto o in parte) gli assegni pervenuti
della necessaria provvista.
2. Nel caso in cui la banca dichiari la compensazione del suo credito, pur non determinato e/o
non scaduto, nel caso di cui all’art. 11 comma 2 delle norme generali del contratto, la banca
ha la facoltà di non pagare, in assenza di provvista sufficiente, gli assegni, tratti o presentati
33
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi
necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all’intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti
a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest’ultima
abbia fatto venire meno la disponibilità.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.
13
Art.13 - Recesso
Art.
1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto
corrente, ancorché cointestato e/o dalla inerente convenzione di assegno, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 1 giorno, nonché di esigere il pagamento di tutto
quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.
2. La banca potrà altresì recedere dal contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato, a
mezzo lettera raccomandata, telegramma e telefax, nelle seguenti ipotesi:
- Utilizzo, da parte del correntista e/o delle persone autorizzate a rappresentarlo, del conto
corrente e/o delle facoltà derivanti dalla convenzione d’assegno in modo non conforme
ai principi di diligenza e correttezza;
- Invio del preavviso di revoca dall’emissione di assegni, ai sensi dell’art. 9 bis della L.
386/90 e successive modificazioni ed integrazioni, all’intestatario/cointestatario del conto
o rinvenimento del suo nominativo nell’archivio elettronico CAI-CAPRI in quanto inserito
da altri enti segnalanti;
- In una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c., senza necessità di pronuncia
giudiziale di insolvenza.
E’ convenzionalmente parificato alle ipotesi dell’art. 1186 c.c. il verificarsi di qualsiasi evento
che incida negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica e, in
particolare, una qualsiasi delle seguenti circostanze: elevazione di protesto o dichiarazione
di stanza di compensazione, emissione di decreto ingiuntivo, provvedimento di sequestro
(disposto sia dalla magistratura civile sia penale) e/o di restrizione della libertà personale,
procedura esecutiva sia mobiliare che immobiliare, iscrizione di ipoteca giudiziale, concessione di ipoteca volontaria, costituzione di fondo patrimoniale o, comunque, ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale, richiesta di
assoggettamento ad una qualsiasi procedura prevista dal R.D. 16/3/42 n. 267 ovvero da altre
leggi in materia.
Per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal correntista sarà dato, con la comunicazione di recesso un termine non inferiore ad 1 giorno.
3. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, ancorché cointestato, essa non è
tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella
in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta
a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso
effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell’Art.9 della
legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto
34
per il pagamento in data successiva a quella, nella quale il cliente abbia ricevuto notizia della
compensazione.
3. Nei casi sopra indicati, il cliente ha l’obbligo di versare immediatamente le somme necessarie al pagamento degli assegni, emessi prima della compensazione, per i quali non sia
trascorso il termine di presentazione (cioè il termine di 8 e 15 giorni, rispettivamente per gli
assegni emessi nel luogo, ove ha sede la filiale della banca presso cui sono pagabili, e quelli
emessi in luogo diverso, decorso il quale gli assegni non sono più protestabili e possono
anche essere revocati dal traente) e ciò fino a reintegrare la somma necessaria al loro pagamento, al netto di quella venuta meno in forza della compensazione.
4. Le norme del presente articolo si applicano anche ai conti correnti cointestati.
13
Dell’articolo 13 - Recesso
Art.
1. Sia la banca che il correntista hanno la facoltà di recedere dal contratto di conto corrente
o dalla convenzione di assegno. Mediante il recesso dal contratto si perviene alla chiusura
del conto; ciò comporta il pagamento di quanto dovuto dalla banca al cliente (nel caso di
saldo del conto a credito del cliente) o viceversa (nel caso di saldo del conto a debito del
cliente). Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all’altra parte, con
un termine di preavviso di un giorno. Il recesso dalla convenzione di assegno non implica
necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.
2. La banca ha però facoltà di recedere, a mezzo di raccomandata, telegramma o fax, con
effetto immediato e quindi senza preavviso, nei casi di seguito indicati:
- comportamento scorretto o negligente, da parte del correntista o di suoi delegati, nell’utilizzo del conto corrente ed in particolare nell’emissione di assegni (rientrano in tale fattispecie le ipotesi in cui il correntista impartisca ordini non chiari alla banca, non custodisca
con cura i carnet di assegni in proprio possesso ecc.);
- invio al correntista o ad uno dei correntisti della lettera con cui la banca, ai sensi di legge,
a seguito della presentazione per il pagamento di un assegno privo in tutto o in parte
della provvista, avverte il traente che, scaduti i termini ivi indicati in assenza della prova
dell’avvenuto pagamento, sarà iscritto nell’archivio dei soggetti, ai quali è stata revocata
l’autorizzazione ad emettere assegni;
- il correntista risulti iscritto nell’archivio CAI “Centrale d’allarme interbancaria” perché altre
banche hanno segnalato l’emissione di assegni, senza provvista o autorizzazione, da
parte dello stesso correntista;
- nei casi di difficoltà economica a far fronte ai pagamenti, cioè nei casi di insolvenza
manifestatasi anche a carico di uno solo dei cointestatari, anche se non giudizialmente
accertata; si ritiene convenzionalmente che l’insolvenza, tale da pregiudicare anche parzialmente la situazione economica, patrimoniale, finanziaria o legale del correntista o di
uno dei correntisti, ricorra ad esempio con: l’elevazione di protesto, l’emissione di decreto
ingiuntivo, l’avvio di esecuzione mobiliare o immobiliare, l’iscrizione di ipoteca giudiziale o
volontaria, la costituzione di fondo patrimoniale, la restrizione della libertà personale, ecc.
3. Se la banca ha chiuso il conto, dandone preventiva comunicazione al correntista, non è
tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento, successivi alla data in cui il recesso è operante.
Se il recesso della banca riguarda solo la convenzione di assegno, la banca può non pagare
gli assegni tratti in data successiva a quella nella quale il recesso è divenuto operativo. Resta
salvo quanto disposto dalla legge in tema di iscrizione del correntista nell’archivio denominato “Centrale d’allarme interbancaria” e conseguente revoca, per legge, di ogni autorizzazione
ad emettere assegni.
35
disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare
gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi
soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data
anteriore a quella ora indicata.
5. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo
le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti - comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma,
ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti
o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
6. L’esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono
effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.
36
4. Se il correntista ha richiesto la chiusura del conto o è receduto dalla convenzione di assegno,
previa comunicazione alla banca, questa non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento
(compresi gli assegni), pur se aventi data precedente, ma ricevuti successivamente alla data
in cui il recesso stesso è operante.
5. In deroga ai comma 1 e 4 del presente articolo, è possibile per il correntista comunicare per
iscritto, alla banca, un termine di preavviso maggiore. Il cliente potrà indicare alla banca gli
ordini (compresi gli assegni) che devono essere onorati, purché disposti in data precedente
a quella in cui il recesso è divenuto operante.
6. La banca non è tenuta a pagare assegni e comunque ad eseguire disposizioni impartite dal
cliente, se non vi sia nel conto la provvista necessaria.
Art. 1186 c.c.: vedi sub art.11 “Norme Generali”.
Art. 9 L. 386/1990: In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell’archivio previsto
dall’art. 10-bis. L’iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista quando
è decorso il termine stabilito dall’art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto
pagamento, salvo quanto previsto dall’art. 9-bis, comma 3. L’iscrizione nell’archivo determina la
revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere
data prima che sia trascorso il termine di sei mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio. La
revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di
stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo
dopo l’iscrizione nell’archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.
37
Finito di stampare
marzo 2007
38
39
������������������
Scarica

Art. 13 - Banca Marche