L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 PROCEDURE OPERATIVE INDICE PREMESSA Pag. 1 1 PROPRIETARIO – AMMINISTRATORE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO Pag. 3 2 OCCUPANTE DI UNITÀ IMMOBILIARE CON IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE Pag. 6 3 PROPRIETARIO NON OCCUPANTE Pag. 8 4 TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO CENTRALIZZATO Pag. 9 5 MANUTENTORE Pag. 13 6 MANUTENTORE CHE ASSUME L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DI IMPIANTO TERMICO INDIVIDUALE Pag. 14 7 STUDIO TECNICO DI ASSISTENZA AL PROPRIETARIO E ALL'AMMINISTRATORE Pag. 16 8 IN CONCLUSIONE, QUALCHE RIFLESSIONE PER UN'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ CONFORME AGLI INTERESSI DEI CITTADINI Pag. 17 9 L'INFORMATICA A SUPPORTO DEGLI OPERATORI Pag. 21 © EDILCLIMA S.r.l. – 2004 – Tutti i diritti riservati – Aggiornato al 15.02.2004 L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 – Procedure operative – A cura di R. Orlandini, F. Soma, P. Soma Il contenuto di questo opuscolo è di proprietà della EDILCLIMA S.r.l. ed è protetto da copyright. Qualunque riproduzione totale o parziale è assolutamente vietata. L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI secondo DPR 412/93 e DPR 551/99 PROCEDURE OPERATIVE PREMESSA Il presente opuscolo fornisce le procedure operative per l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici, regolamentati dalla Legge 10/91 e dall'art. 11 del DPR 412/93, modificato ed integrato dal DPR 551/99. Le procedure operative sono presentate sotto forma di tabelle (paragrafi da 1 a 6) suddivise per operatore e contengono le informazioni necessarie per assolvere alle prescrizioni di legge. Nella colonna a destra di ogni tabella sono indicati i riferimenti ai programmi Edilclima che possono supportare gli operatori incaricati per le esigenze applicative; in particolare ricordiamo EC672 – Archivio e libretti delle centrali termiche e EC573 – Modulistica termotecnica (le descrizioni di questi programmi sono riportate a pag. 21). Si noti che il DM 17.3.2003 ha introdotto un'importante novità: "La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico". Ciò rende ufficiale l'impiego del programma EC672 – Archivio e libretti delle centrali termiche. Gli obblighi derivanti dall'art. 11 del DPR 412/93 possono essere osservati in uno dei seguenti modi. 1 IMPIANTO CENTRALIZZATO Caso 1 A Responsabile dell'esercizio e manutenzione: Proprietario o Amministratore (Paragrafo 1). Incaricato della manutenzione: Manutentore (Paragrafo 5). Eventuale figura di supporto: studio tecnico a supporto dell'Amministratore (Paragrafo 7). Caso 1 B Responsabile dell'esercizio e manutenzione: Terzo Responsabile (Paragrafo 4). Incaricato della manutenzione: Terzo Responsabile (Paragrafo 4). 2 IMPIANTO INDIVIDUALE Caso 2 A Responsabile dell'esercizio e manutenzione: Occupante (Paragrafo 2). Incaricato della manutenzione: Manutentore (Paragrafo 5). Caso 2 B Responsabile dell'esercizio: Occupante (Paragrafo 2). Responsabile della manutenzione: Manutentore Terzo Responsabile (Paragrafo 6). Incaricato della manutenzione: Manutentore Terzo Responsabile (Paragrafo 6). I destinatari dell'opuscolo sono pertanto tutti gli operatori interessati e sopra elencati. L'opuscolo è utile sia a chi assume l'incarico di Terzo Responsabile, sia all'Amministratore condominiale che vuole mantenere in proprio la responsabilità, sia all'Amministratore condominiale che incarica un Terzo Responsabile e vuole verificarne il corretto comportamento. Il paragrafo 8 contiene infine alcune considerazioni atte a dimostrare come il tipo di applicazione delle norme di legge che viene adottato con maggiore frequenza sia il meno opportuno per garantire la sicurezza, il risparmio energetico e la corretta gestione dell'energia. In particolare, colpisce il contrasto fra la complessità e la meticolosità delle norme tecniche e di legge e la loro pratica applicazione che si traduce, in un grande numero di casi, nella totale inosservanza delle stesse. Molti impianti sono tenuti in uno stato pietoso che interessa tutte le loro parti (produzione, distribuzione, regolazione, emissione) e gli interventi di manutenzione sono limitati al ripristino del servizio nei casi di accidentale interruzione. Sono praticamente inesistenti gli interventi organici capaci di ridurre drasticamente i consumi. 1 In considerazione di quanto sopra, sono riportate inoltre alcune proposte innovative per un'applicazione della legge più conforme agli interessi dei cittadini. Si tratta di una problematica complessa che ci auguriamo possa essere oggetto di futuri miglioramenti. Le persone interessate potranno esprimere le loro opinioni, segnalare le loro esperienze o porre domande in merito, collegandosi al sito internet www.edilclima.it nella sezione Forum. Sarà nostra cura raccogliere tali osservazioni, nella speranza che possano scaturire idee più efficaci e costruttive da sottoporre agli organi competenti. RIFERIMENTI NORMATIVI Disposizioni di legge di riferimento: – Legge 9.1.1991, n. 10 – Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. – DPR 412/93 – Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. – DM 6.8.1994 – Recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. – DPR 551/99 – Regolamento recante modifiche al DPR 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. – Legge 1.3.2002, n. 39 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001. – DM 17.3.2003 – Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia. Corretto dall'Errata Corrige del 13.5.2003. DEFINIZIONI Ente di controllo: l'ente preposto ai controlli relativi all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici secondo Legge 10/91 – art. 31 c. 3, cioè il comune, se la popolazione è superiore a 40.000 abitanti, oppure la provincia, per la restante parte del territorio. DPR 412/93: DPR 26.8.1993 n. 412, modificato ed integrato dai seguenti provvedimenti: DM 6.8.1994, DPR 21.12.1999 n. 551, Legge 1.3.2002 n. 39, DM 17.3.2003 (sul sito www.edilclima.it, nella sezione Normativa – Guida L10/91, è possibile consultare e scaricare il testo coordinato). EC573: programma Edilclima "EC573 – Modulistica termotecnica" (una descrizione più completa del programma è riportata a pag. 21). EC672: programma Edilclima "EC672 – Archivio e libretti delle centrali termiche" (una descrizione più completa del programma è riportata a pag. 21). Nelle tabelle riportate nei paragrafi seguenti sono indicati gli obblighi previsti dalla legge per i vari operatori e la funzione del programma EC672 o i moduli contenuti in EC573, necessari per assolvere a tali prescrizioni. 2 1 PROPRIETARIO – AMMINISTRATORE(*) IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI (Potenza nominale Pn 35 ÷ 350 kW) (*) Amministratore del condominio o Amministratore di Ente o Società in caso di soggetti diversi dalle persone fisiche. È questo il caso di impianti aventi potenza nominale ≥ 35 kW: impianti condominiali, impianti ad uso industriale e terziario centralizzati con più utenze, impianti al servizio di edifici pubblici o ad uso pubblico. Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di centrale (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato F del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 9 e c. 11). EC672 – Compilazione automatica del libretto di centrale EC573 – Libretto di centrale NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di centrale nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 11). Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (DPR 412/93 – art. 11 c. 7). Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (DPR 412/93 – art. 9 c. 8). EC573 – Tabella impianto termico Far eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di centrale almeno una volta all'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 – art. 11 c. 12). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Controlli responsabile EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione Allegare al libretto di centrale i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 – art. 11 c. 18). In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 – art. 11 c. 15). 3 EC573 – Tabella dei valori minimi di rendimento Far eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 4): – seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto (*); – seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici); – seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; – i controlli minimi di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta all'anno. EC672 – Verifiche periodiche a cura del responsabile/manutentore NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. Farsi rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l'originale al libretto di centrale (DPR 412/93 – art. 11 c. 4–bis); come minimo tale rapporto deve essere conforme all'allegato H. EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico Annotare sul libretto di centrale (scheda 12) con cadenza annuale i consumi (combustibile, elettricità, acqua di reintegro e prodotti chimici per il trattamento acqua) dei vari esercizi. EC672 – Consumi In caso di vendita o di locazione, consegnare all'acquirente o al locatario il libretto di centrale, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). EC672 – Compilazione automatica libretto di centrale EC573 – Rapporto di verifica della centrale termica EC573 – Rapporto di intervento EC573 – Libretto di centrale 4 IMPIANTI CENTRALIZZATI (Potenza nominale complessiva Pn ≥ 350 kW) – OBBLIGHI AGGIUNTIVI Far eseguire una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 – art. 11 c. 13). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Controlli responsabile EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione NOTA: Il proprietario/Amministratore deve conservare ed aggiornare la documentazione dell’impianto. In particolare l’Amministratore deve tenere aggiornato il fascicolo immobiliare (EC672 – Fascicolo immobiliare) ai sensi della norma UNI 10801 – Amministrazione condominiale ed immobiliare – Funzioni e requisiti dell’Amministratore e della Legge 46/90 – DPR 447/91 – art. 9 c. 3. RESPONSABILITÀ IN PROPRIO: Il proprietario (o l'Amministratore) può provvedere in proprio al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettera c) e, per impianti a gas, anche lettera e) (vedere paragrafo 5). Il proprietario/Amministratore deve indicare l’affidamento dell'incarico di manutenzione nel libretto di centrale (scheda 2). DELEGA AL TERZO RESPONSABILE: Ove non intenda provvedere direttamente, il proprietario (o l'Amministratore) ha la facoltà di delegare gli obblighi e le responsabilità di cui sopra ad un terzo (vedere paragrafo 4). Il proprietario/Amministratore deve indicare l'affidamento dell'incarico di Terzo Responsabile nel libretto di centrale (scheda 3), il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. Entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico il Terzo Responsabile deve inviare all'Ente locale competente una comunicazione scritta della propria nomina (EC672 – Assunzione incarico oppure EC573 – Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile). SANZIONI: da 516,46 a 2.582,29 euro, dal 5 al 25 % del costo delle opere. 5 2 OCCUPANTE(*) (proprietario che occupa il suo appartamento o inquilino) IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI (Potenza nominale Pn < 35 kW) (*) L'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal decreto, limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto ed alle verifiche periodiche (DPR 412/93 – art. 11 c. 2). Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato G del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 9 e c. 11). EC672 – Compilazione automatica del libretto di impianto EC573 – Libretto impianto NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione e, solo per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 – art. 11 c. 11). Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (DPR 412/93 – art. 11 c. 7). Far eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di impianto con periodicità almeno biennale (DPR 412/93 – art. 11 c. 12). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Controlli responsabile Allegare al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 – art. 11 c. 18). EC672 – Compilazione automatica libretto di impianto In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 – art. 11 c. 15). EC573 – Tabella dei valori minimi di rendimento Far eseguire, una volta all'anno, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste dall'allegato H e secondo norme UNI e CEI (DPR 412/93 – art. 11 c. 4). EC672 – Verifiche periodiche a cura del responsabile/manutentore EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione EC573 – Libretto di impianto 6 Farsi rilasciare un rapporto conforme all'allegato H, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, sottoscriverne copia per ricevuta ed allegare l'originale al libretto di impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 4–bis). EC672 – Compilazione automatica dell'allegato H Annotare sul libretto di impianto (scheda 10) con cadenza annuale i consumi di combustibile dei vari esercizi. EC672 – Consumi EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico Al termine dell'occupazione, l'occupante deve consegnare al proprietario o al subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). Se richiesto dall'ente di controllo come procedura di "autocertificazione", inviare allo stesso ente apposita dichiarazione, timbrata e firmata dal manutentore, redatta in conformità all'allegato H e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di legge (DPR 412/93 – art. 11 c. 20). EC573 – Dichiarazione rispetto norme EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico RESPONSABILITÀ IN PROPRIO: L'occupante può provvedere sotto la propria responsabilità al rispetto delle prescrizioni di legge. In tal caso dovrà affidare le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione ad un operatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettere c) – e) (vedere paragrafo n. 5). L’occupante deve indicare l’affidamento dell'incarico di manutenzione nel libretto di impianto (scheda 2). DELEGA AL TERZO RESPONSABILE: Ove non intenda provvedere direttamente, l'occupante può delegare gli obblighi di cui sopra al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile: tale soggetto deve ovviamente possedere i requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettere c) – e) (DPR 412/93 – art. 11 c. 8) (vedere paragrafo n. 6). In tal caso l’occupante deve indicare l'affidamento dell'incarico di Terzo Responsabile nel libretto di impianto (scheda 3), il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. Entro 60 giorni dall'assunzione dell'incarico il Terzo Responsabile deve inviare all'Ente locale competente una comunicazione scritta della propria nomina (EC672 – Assunzione incarico oppure EC573 – Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile). L'occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all'esercizio dell'impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). SANZIONI: da 516,46 a 2.582,29 euro, dal 5 al 25 % del costo delle opere. 7 3 PROPRIETARIO NON OCCUPANTE Il proprietario che affitta l'unità immobiliare deve assicurarsi che gli impianti siano conformi alle norme di legge e deve consegnare all'inquilino copia della relativa documentazione tecnica e amministrativa (Legge 46/90, DPR 447/91 – art. 9 c. 3). Deve provvedere, su segnalazione del responsabile della manutenzione (occupante o Terzo Responsabile), alle eventuali esigenze di manutenzione straordinaria. È buona norma che il proprietario informi l'inquilino sugli obblighi che gli competono in merito all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, facendone menzione nel contratto di locazione. 8 4 TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI (Potenza nominale Pn 35 ÷ 350 kW) Il Terzo Responsabile è la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario o dall'Amministratore ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. È questo il caso di impianti aventi potenza nominale ≥ 35 kW: impianti condominiali, impianti ad uso industriale e terziario, impianti al servizio di edifici pubblici o ad uso pubblico. REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn 35 ÷ 350 kW) – Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 – art. 1 c. 1 lettera o). – Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). – Non può fornire energia(*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento. Predisporre in forma scritta l'atto di assunzione di responsabilità (che lo espone tra l'altro alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 10/91 – art. 34 c. 5) e consegnarne copia al proprietario (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). La nomina del Terzo Responsabile va indicata nella scheda 3 del libretto di centrale; il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. EC573 – Incarico Terzo Responsabile – Comunicazione proprietario Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro 60 giorni all'Ente di controllo (DPR 412/93 – art. 11 c. 6), utilizzando il modello in appendice al libretto di centrale (DPR 412/93 – allegato F). EC672 – Assunzione incarico Comunicare all'ente di controllo eventuali revoche o dimissioni dall'incarico di Terzo Responsabile, nonché variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 6). EC573 – Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di centrale (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato F del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l'edificio in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 9 e c. 11). EC672 – Compilazione automatica del libretto di centrale NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). 9 EC573 – Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile EC573 – Variazione dell'impianto termico EC573 – Libretto di centrale Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di centrale nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto o ristrutturazione di impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 11). Rispettare il periodo di esercizio annuale, l'orario giornaliero e la temperatura massima ambiente (DPR 412/93 – art. 11 c. 7). Esporre una tabella con indicazione del periodo annuale di esercizio, dell'orario di attivazione giornaliera e delle generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto (DPR 412/93 – art. 9 c. 8). EC573 – Tabella impianto termico Eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di centrale almeno una volta all'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 – art. 11 c. 12). Deve essere compilato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Controlli responsabile Allegare al libretto di centrale i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 – art. 11 c. 18). EC672 – Compilazione automatica libretto di centrale In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 – art. 11 c. 15). EC573 – Tabella dei valori minimi di rendimento Eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 4) e compilare le apposite schede di manutenzione sul libretto di centrale: – seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto (*); – seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici); – seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; – i controlli minimi di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta all'anno. EC672 – Verifiche periodiche a cura del responsabile/manutentore EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione EC573 – Libretto di centrale NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. 10 Rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, firmato per ricevuta dal proprietario o dall'Amministratore ed allegare l'originale al libretto di centrale (DPR 412/93 – art. 11 c. 4–bis); come minimo tale rapporto deve essere conforme all'allegato H. Compilare l'apposita scheda del libretto di centrale (scheda 11). EC672 – Compilazione automatica dell'allegato H Annotare sul libretto di centrale (scheda 12) con cadenza annuale i consumi (combustibile, elettricità, acqua di reintegro e prodotti chimici per il trattamento acqua) dei vari esercizi. EC672 – Consumi EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico, EC573 – Rapporto di verifica della centrale termica, EC573 – Rapporto di intervento In caso di rescissione contrattuale, consegnare al proprietario o all'eventuale Terzo Responsabile subentrante l'originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato (DPR 412/93 – art. 11 c. 11). IMPIANTI CENTRALIZZATI (Potenza nominale complessiva Pn ≥ 350 kW) – REQUISITI e OBBLIGHI AGGIUNTIVI REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn ≥ 350 kW) – Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 – art. 1 c. 1 lettera o). – Iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria oppure iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione Europea oppure certificazione ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000 (quest'ultima sembra essere, allo stato attuale, l'unica opzione disponibile); in ogni caso deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto a lui affidato (DPR 412/93 – art. 11 c. 3). – Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). – Non può fornire energia(*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento. 11 NOTA: Nel settore pubblico, la legge quadro 109/94 prevede un sistema di qualificazione delle aziende che è stato regolamentato dal DPR 25.1.2000, n. 34. In particolare le ditte che intendano partecipare all'appalto pubblico per il ruolo di Terzo Responsabile di un impianto di potenza termica complessiva superiore a 350 kW e di importo superiore a 150.000 euro, devono dimostrare di possedere l'autocertificazione o l'attestazione SOA del sistema di qualità. NOTA: L'obbligo del patentino per la conduzione degli impianti termici è prevista dalla Legge 615/66 art. 16. Vale per gli impianti a combustibile liquido o solido (esclusa la legna) di potenza termica al focolare superiore a 232 kW ubicati nei comuni delle zone A e B ed è rivolta al titolare dell'impianto e, per analogia, al Terzo Responsabile. All'impresa incaricata della sola manutenzione non è richiesta questa qualifica. Effettuare una seconda verifica del solo rendimento di combustione, normalmente a metà del periodo di riscaldamento (DPR 412/93 – art. 11 c. 13). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Controlli responsabile EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione SANZIONI: da 516,46 a 2.582,29 euro, dal 5 al 25 % del costo delle opere. Alla luce di quanto sopra si rileva che le competenze necessarie per svolgere efficacemente il ruolo di Terzo Responsabile sono particolarmente ampie ed articolate: si tratta infatti di competenze multi–disciplinari che difficilmente possono essere possedute da una sola persona. A tale proposito rimandiamo alle considerazioni conclusive riportate al paragrafo 8. 12 5 MANUTENTORE È questo il caso in cui la responsabilità viene mantenuta da altri (proprietario, occupante, Amministratore...) che affidano le operazioni di manutenzione ad uno o più operatori aventi i requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) (esempio: manutentore generico, tecnico del servizio assistenza di componenti dell'impianto, bruciatorista, ecc.). È buona norma che i compiti assegnati a ciascun operatore siano esattamente definiti dal responsabile della manutenzione e riportati in un apposito incarico/contratto. REQUISITI DEL MANUTENTORE Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). Eseguire le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico e compilare le apposite schede di manutenzione sul libretto di centrale o di impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 4): – seguendo le istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto (*); – seguendo quanto indicato nelle istruzioni tecniche di apparecchi e dispositivi facenti parte dell'impianto termico, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente (nei casi in cui non siano disponibili le istruzioni del costruttore dell'impianto, come è attualmente nella maggior parte dei casi pratici); – seguendo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per il controllo e la manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello; – i controlli minimi di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta all'anno. EC672 – Verifiche periodiche a cura del responsabile/manutentore NOTA (*): Questa disposizione contiene implicitamente l'obbligo da parte dell'impresa installatrice di rilasciare, oltre alla dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90, anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione dell'impianto realizzato. Eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di impianto o sul libretto di centrale con la periodicità prevista dal DPR 412/93 – art. 11 c. 12). Deve essere compilato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Rapporto di prova EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione Allegare al libretto di centrale o al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull’impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 – art. 1 c.18). EC672 – Controlli responsabile Rilasciare un rapporto, compilato e firmato dall'incaricato delle operazioni di controllo e manutenzione, firmato per ricevuta dal proprietario, dall'Amministratore o dall'occupante (DPR 412/93 – art. 11 c. 4–bis); come minimo tale rapporto deve essere conforme all'allegato H. Compilare l'apposita scheda del libretto di centrale (scheda 11) o del libretto di impianto (scheda 9). EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico SANZIONI: da 1 al 5 % del costo delle opere. 13 EC573 – Rapporto di verifica della centrale termica EC573 – Rapporto di intervento 6 MANUTENTORE CHE ASSUME L'INCARICO DI TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI INDIVIDUALI (Potenza nominale Pn < 35 kW) Nel caso di impianti termici unifamiliari con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW, l'occupante, ove non intenda provvedere direttamente, può delegare, in forma scritta, gli obblighi di sua competenza al soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume pertanto il ruolo di Terzo Responsabile: tale soggetto deve possedere i requisiti previsti dalla Legge 46/90 art. 1 c. 1 lettere c) – e) (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). In questo caso l'occupante mantiene in maniera esclusiva le responsabilità relative all'esercizio dell'impianto: rispetto del periodo di esercizio annuale, dell'orario giornaliero e della temperatura massima ambiente (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). REQUISITI DEL TERZO RESPONSABILE (Pn < 35 kW) – Deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti (Legge 46/90 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) e deve comunque avere idonea capacità tecnica, economica ed organizzativa (DPR 412/93 – art. 1 c. 1 lettera o). – Non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della Legge 46/90, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). – Non può fornire energia(*) per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio energia (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). NOTA (*): Alcuni operatori ritengono che, per le stesse ragioni che ispirano la prescrizione di legge, il Terzo Responsabile non debba essere un venditore di materiali per riscaldamento. Predisporre in forma scritta l'atto di assunzione di responsabilità (che lo espone tra l'altro alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 10/91 – art. 34 c. 5) e consegnarne copia al proprietario (DPR 412/93 – art. 11 c. 1). La nomina del Terzo Responsabile va indicata nella scheda 3 del libretto di impianto; il Terzo Responsabile deve firmare per accettazione. EC573 – Incarico Terzo Responsabile – comunicazione proprietario Comunicare la nomina di Terzo Responsabile entro sessanta giorni all'ente di controllo (DPR 412/93 – art. 11 c. 6), utilizzando il modello in appendice al libretto di impianto (DPR 412/93 – allegato G). EC573 – Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile Comunicare all'ente di controllo eventuali revoche o dimissioni dall'incarico di Terzo Responsabile, nonchè variazioni di consistenza o di titolarità dell'impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 6). EC573 – Assunzione/revoca incarico Terzo Responsabile Provvedere alla compilazione iniziale del libretto di impianto (per impianti esistenti che ne sono sprovvisti) ed al suo aggiornamento, in conformità all'allegato G del DPR 412/93: tale libretto deve essere conservato presso l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 9 e c. 11). EC672 – Compilazione automatica del libretto di impianto EC573 – Variazione dell'impianto termico EC573 – Libretto di impianto NOTA: La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianto termico di nuova installazione o sottoposto a ristrutturazione e, solo per impianti termici individuali, anche in caso di sostituzione del generatore, deve essere effettuata all'atto della prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell'impianto termico, è in grado di verificarne sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo Legge 46/90 (art. 11 c. 11). 14 Inviare all'ente di controllo una copia firmata della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto di impianto nei casi di compilazione iniziale del libretto per impianto esistente, nuovo impianto, ristrutturazione di impianto o sostituzione di generatore (DPR 412/93 – art. 11 c. 11). Eseguire le verifiche periodiche riportate sul libretto di impianto con periodicità almeno biennale (DPR 412/93 – art. 11 c. 12). Deve essere rilasciato un rapporto di prova di combustione conforme alla UNI 10389 e UNI CEI 70011. EC672 – Controlli responsabile EC573 – Misurazione in opera rendimento di combustione Allegare al libretto di impianto i risultati dei controlli eseguiti sull'impianto, annotandone i riferimenti negli appositi spazi (DPR 412/93 – art. 11 c. 18). In caso di rendimento inferiore ai limiti, attuare gli interventi correttivi necessari per aumentare il rendimento e provvedere alla sostituzione del generatore di calore se, nonostante gli interventi correttivi, il rendimento rimane inferiore ai limiti ammessi (DPR 412/93 – art. 11 c. 15). EC573 – Tabella dei valori minimi di rendimento Eseguire, una volta all'anno, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione previste dall'allegato H e secondo norme UNI e CEI (DPR 412/93 – art. 11 c. 4) e compilare le apposite schede di manutenzione sul libretto di impianto. EC672 – Verifiche periodiche a cura del responsabile/manutentore Rilasciare e firmare un rapporto conforme all'allegato H, firmato per ricevuta dall'occupante ed allegare l'originale al libretto di impianto (DPR 412/93 – art. 11 c. 4–bis). EC672 – Compilazione automatica dell'allegato H Annotare sul libretto di impianto (scheda 10) con cadenza annuale i consumi di combustibile dei vari esercizi. EC672 – Consumi EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico In caso di rescissione contrattuale, consegnare all'occupante o all'eventuale Terzo Responsabile subentrante il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati (DPR 412/93 – art. 11 c. 8). Se richiesto dall'ente di controllo come procedura di "autocertificazione", inviare allo stesso ente apposita dichiarazione, timbrata e firmata dal manutentore, redatta in conformità all'allegato H e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme di legge (DPR 412/93 – art. 11 c. 20). EC573 – Dichiarazione rispetto norme EC573 – Allegato H – Rapporto di controllo tecnico SANZIONI: da 516,46 a 2.582,29 euro, dal 5 al 25 % del costo delle opere. 15 7 STUDIO TECNICO DI ASSISTENZA AL PROPRIETARIO E ALL'AMMINI– STRATORE Nel caso in cui il Proprietario o l'Amministratore non intendano delegare a terzi la responsabilità del controllo e della manutenzione, in considerazione dei compiti che la legge e la norma UNI 10801 assegnano al Proprietario e all'Amministratore (vedere paragrafo 1) si ritiene che questi non possano esimersi da un'accurata assistenza di un tecnico della sicurezza e della corretta gestione dell'energia. Il proprietario o Amministratore deve inoltre nominare un manutentore (secondo i requisiti della Legge 46/90 – art. 1 c. 1 lettera c, e, per impianti a gas, anche lettera e) che operi secondo le istruzioni del tecnico incaricato. SANZIONI: In questo caso le eventuali sanzioni amministrative (da 516,46 a 2.582,29 euro, dal 5 al 25 % del costo delle opere) sono a carico dell'Amministratore o del Proprietario. L'Amministratore e il Proprietario potranno tuttavia prevedere con apposito contratto che le sanzioni siano trasferite al consulente o al manutentore, qualora per loro colpa vengano erogate. 16 8 IN CONCLUSIONE, QUALCHE RIFLESSIONE PER UNA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PIÙ CONFORME AGLI INTERESSI DEI CITTADINI Gli operatori del settore hanno sperato che il DPR 551/99 facesse chiarezza su questo importante argomento. Purtroppo sono stati delusi: occorre pertanto parlarne. PREMESSA Tutti gli operatori del settore conoscono le Leggi 46/90 – "Norme per la sicurezza degli impianti" e 10/91 – Titolo I – "Norme in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico, ecc." e ne condividono senza riserve le finalità. Pochi sono invece d'accordo sui contenuti, sulla loro chiarezza e sulla loro efficacia. La Legge 46/90, il suo regolamento di applicazione, il DPR 447/91, le modifiche alla legge ed al regolamento disposte dal DPR 393/94 e le disposizioni integrative del DPR 218/98, le norme UNI ed UNI–CIG, oltre ad una serie infinita di leggi e decreti legge di proroga, costituiscono un impianto eccessivamente complesso per essere compreso da chi deve dedicare qualche tempo anche al proprio lavoro. Del pari, la Legge 10/91, regolamentata solo parzialmente, a distanza di dieci anni, dal pessimo DPR 412/93, modificato dall'ancor peggiore DPR 551/99, a loro volta supportati da una serie di norme UNI completamente slegate dal mondo del lavoro degli operatori del settore, risulta praticamente inapplicabile e di fatto quasi totalmente inapplicata. Questi provvedimenti (i due DPR) dimenticano fra l'altro di regolamentare il risparmio energetico; si mettono invece in concorrenza con la Legge 46/90 e con le norme UNI–CIG prescrivendo una serie di regole di sicurezza tali da creare il massimo della confusione. Molti sono quindi gli aspetti che meriterebbero approfondimenti e riflessioni. In questa sede vorremmo però limitarci, per concretezza, ad una questione solo apparentemente marginale, per il suo notevole impatto sugli interessi degli utenti e degli operatori del settore: il "terzo responsabile". LA LEGGE Vale la pena di ricordare che il termine trae origine dall'art. 31 della Legge 10/91, che recita: """ 1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo che se ne assuma la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. ... omissis … """ I REGOLAMENTI Di fronte a tanta chiarezza, il lettore si aspetterebbe, se mai, che da un regolamento venissero indicate con maggior precisione le vigenti leggi in materia contenenti limiti ai rendimenti ed ai consumi tali da produrre un miglioramento degli impianti ed una riduzione dei consumi. Si aspetterebbe ancora che venissero chiariti con precisione gli strumenti e le competenze professionali necessarie per raggiungere gli obiettivi che la legge con grande chiarezza si propone. Niente di tutto questo invece! I regolamenti hanno indicato limiti ai soli rendimenti di combustione e tanto bassi anche questi, da non incidere minimamente sulla situazione esistente. L'esercizio e la manutenzione sono stati invece regolamentati in un modo meticoloso e difficile da comprendere, soprattutto nelle finalità, data la miriade di banali regole e regolette: come se la formazione tecnica in materia dipendesse solo da queste e non da anni di studio e dall'esperienza sul campo. Le competenze necessarie sono state invece espresse nel modo più vago, tale da non costituire, in pratica, una prescrizione: "In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati." 17 I RISULTATI Si potrebbe pensare che i nostri giudizi siano troppo severi, o che, forse, esistano delle ragioni che giustificano una regolamentazione del genere. Verifichiamo allora gli effetti prodotti da queste norme, rilevati su un notevole numero di impianti privati che il nostro lavoro ci porta a visitare. Gli operatori che con maggiore frequenza hanno assunto l'incarico di terzo responsabile, nella presunzione del rispetto della vigente regolamentazione, sono i bruciatoristi, gli idraulici e gli installatori (termine questo che comprende una grande varietà di aziende, anche di notevole capacità tecnica). L'incarico è spesso assunto a voce, senza alcun documento scritto. In armonia con questa irregolarità, si vedono spesso libretti di centrale in bianco o con qualche annotazione marginale. Qualche sostituzione di componenti (generatori, pompe, centraline climatiche, ecc.) effettuate di solito senza l'osservanza delle prescrizioni di legge (denuncia all'ISPESL, allegato C, ecc.). Frequentissime le situazioni di irregolarità nei confronti della normativa vigente, spesso aggravate o provocate proprio dal "terzo responsabile". Praticamente inesistenti gli interventi organici capaci di ridurre drasticamente i consumi. Generatori di potenza quadrupla rispetto al fabbisogno vengono sostituiti con generatori di pari potenza. Pompe di potenza già esagerata vengono sostituite con altre di potenza anche superiore, nella speranza di correggere qualche sbilanciamento; e così via. Aumentano i costi, ma il consumo energetico rimane pressoché invariato. Viene da pensare che lo scopo dei regolamenti sia proprio questo. Nel qual caso tutto a posto; ma ci ostiniamo a non crederlo. Ed allora i conti non tornano: troppi impianti sono tuttora insicuri ed i consumi sono ancora troppo elevati. Basti considerare che i consumi per riscaldamento sono più che raddoppiati dal '70 ad oggi per dimostrare l'inefficacia dei provvedimenti legislativi da allora vigenti. GLI AUSPICI D'altra parte gli obiettivi che la suddetta normativa regolamentare si propone di raggiungere: sicurezza, riduzione dei consumi e tutela dell'ambiente, sono troppo importanti e condivisi per essere messi in forse o addirittura vanificati dal disordine normativo. Come può allora un proprietario (o amministratore), che è il destinatario di una miriade di norme, fra cui la Legge 46/90, la Legge 10/91, e relativi regolamenti, le norme UNI, UNI–CIG e CEI, ed altre ancora, osservarle, non solo formalmente, delegando la responsabilità ad un qualsiasi personaggio, ma nella sostanza, in modo da conferire all'edificio di proprietà o amministrato quelle caratteristiche doverose di sicurezza, autonomia, risparmio energetico ed igiene ambientale di cui ogni utente ha diritto? LE COMPETENZE Per rispondere a questa domanda occorre innanzitutto individuare le competenze necessarie, che sono particolarmente ampie ed articolate, ed i requisiti richiesti dalla legge. A titolo esemplificativo, occorrono buone conoscenze degli argomenti di seguito elencati. Normativa Occorre innanzitutto una buona conoscenza della normativa vigente: leggi, decreti, norme UNI e UNI–CEN, CEI. I "data base" e gli scaffali di un ufficio sufficientemente informato, contengono diverse migliaia di pagine di normativa regolamentare e tecnica. Misure L'effettuazione di misure affidabili (di temperatura, di composizione dei gas combusti, di umidità, di presenza di inquinanti, misure elettriche, ecc.) richiedono conoscenze di laboratorio e richiedono la disponibilità e l'uso di strumenti affidabili e tarati. I risultati devono essere espressi come richiesto dalla relativa normativa. Le "misure" effettuate da tecnici incompetenti, con strumenti non tarati e di cui non si conoscono le caratteristiche di incertezza, anche se stampate sulle strisce di carta dello strumento, sono solo "numeri" che possono indurre a comportamenti errati. Combustione, apparecchi e camini Per ottenere un buon rendimento di combustione, occorre una buona conoscenza degli apparecchi (bruciatori e caldaie), del processo chimico di combustione e dei camini. Solo di recente "ci si è accorti" che i camini sono macchine termiche che richiedono determinate temperature 18 dei fumi per garantire un tiraggio sufficiente. Sull'onda dell'entusiasmo per il risparmio energetico sono stati spesso costruiti generatori per impianti autonomi non più compatibili, per la bassa temperatura dei fumi, con i camini esistenti. Diagnosi energetica La manutenzione straordinaria finalizzata alla riduzione del consumo energetico risulta impossibile senza una buona capacità diagnostica, che a sua volta richiede di sapersi orientare in quella selva di norme applicative della Legge 10/91 (la serie UNI 10344 e seguenti) distinguendo le parti sane dagli errori. La quale cosa è possibile solo con una approfondita esperienza applicativa. Va poi ricordato che le esigenze di manutenzione non si limitano al solo rendimento di combustione, ma che occorre salvaguardare i quattro rendimenti medi stagionali di emissione, regolazione, distribuzione e produzione definiti dalla norma UNI 10348: le norme UNI 9317 – Conduzione e controllo e UNI 8364 – Controllo e manutenzione, si riferiscono infatti a tutto l'impianto di riscaldamento e prevedono la manutenzione di tutte le sue parti componenti (corpi scaldanti, regolazioni, valvole, vasi di espansione, dispositivi di sicurezza, ecc.). A proposito: quanti "terzi responsabili" si ricordano di verificare la buona equilibratura dell'impianto, per ripristinarla, ove del caso, in conformità con la norma UNI 10202 – Impianti di riscaldamento – Metodi di equilibratura? Capacità progettuali e conoscenze impiantistiche Per la simulazione ed il confronto economico dei possibili investimenti per interventi di risparmio energetico occorrono solide capacità progettuali. Occorre infatti individuare le opere necessarie attraverso veloci progetti di massima, corredati dei relativi costi di preventivo. Sicurezza L'adeguamento dell'impianto alle vigenti norme di sicurezza richiede una particolare esperienza. L'interpretazione delle norme non può essere solo formale: occorre garantire una sicurezza totale e positiva tenendo in debita considerazione il costo dell'adeguamento. Benessere ed igiene ambientale Le modalità di regolazione e di conduzione dell'impianto, oltre alle sue caratteristiche intrinseche, influenzano in modo determinante il benessere e l'igiene ambientale degli spazi abitati. L'esigenza di conoscere a fondo questi problemi è strettamente connessa con il crescente inquinamento dell'aria, per cui la polvere domestica contiene oggi una quantità preoccupante di allergeni ed altre sostanze pericolose. Competenze professionali Fra i compiti propri dell'Amministratore, la norma UNI 10801 – Amministrazione condominiale e immobiliare – Funzioni e requisiti dell'amministratore – prevede la tenuta di un fascicolo immobiliare, d'altra parte prescritto anche dal comma 3 dell'art. 9 del DPR n. 447/91. Tale fascicolo, ai punti 16 e da 5 a 14, prevede una serie di certificazioni ed attestati di conformità integrale degli impianti (veri e propri certificati di collaudo)(*), che sono di competenza dei professionisti termotecnici ed elettrotecnici. NOTA (*): Questo punto si presta per chiarire un grosso equivoco che si va diffondendo ed aggravando. Troppo spesso, la "dichiarazione di conformità" dell'installatore, istituita dalla Legge 46/90, viene confusa con il certificato di collaudo. Va chiarito che la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 viene rilasciata dall'installatore per attestare che il lavoro da lui eseguito è conforme al progetto (ove previsto) ed alle norme (in ogni caso). Tale dichiarazione si può riferire, per impianti esistenti, solo ad una riparazione o sostituzione di un componente o comunque ad una parte limitata dell'impianto e non va pertanto confusa con un certificato di collaudo che garantisca la conformità alle norme dell'impianto nel suo complesso. Molto spesso, le aziende distributrici del gas e perfino i Vigili del Fuoco, subordinano l'allacciamento od il rilascio di certificati, alla consegna di "un certificato di conformità" redatto da un installatore, che certifichi la rispondenza dell'impianto esistente (non eseguito dallo stesso installatore) alla vigente normativa di sicurezza. Riteniamo si tratti di un grave illecito in quanto tale documento si configura senza alcun dubbio come un certificato di collaudo dell'opera, competenza questa che la legislazione vigente riserva ai professionisti iscritti nel relativo albo professionale. Risulta che gli installatori, di fronte a richieste perentorie di tali enti, si prestino a tale compito, compiendo un illecito professionale ed assumendosi inoltre responsabilità che a loro non competono. I REQUISITI 19 Requisiti di legge La persona fisica o giuridica che intende assumere l'incarico di "terzo responsabile" deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (Legge 46/90 e relativi regolamenti) e possedere comunque "idonea" capacità tecnica, economica e organizzativa per assumere, su delega del proprietario, la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici. Per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW è inoltre richiesta la certificazione del soggetto ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9000. Dopo aver visto le competenze ed i requisiti necessari al "terzo responsabile" occorre ancora individuare cosa non deve essere per arrivare finalmente a definirne una figura credibile. Il "terzo responsabile" non deve essere un fornitore di energia (perché lo prescrive il DPR 551/99), né un venditore di materiali per riscaldamento (perché lo sconsigliano ovvie ragioni di etica professionale). L'ORGANISMO ADATTO Alla luce di quanto sopra sembra lecito presumere che molti degli operatori che oggi assumono il ruolo di "terzo responsabile", non posseggano le competenze necessarie (l'idonea capacità tecnica richiesta in modo troppo vago dalla legge). Le competenze multi–disciplinari richieste da un ruolo così complesso, si presume possano essere possedute solo da organismi che abbiano al proprio interno le diverse specializzazioni richieste. Tali organismi possono essere aziende specializzate nella conduzione e manutenzione di impianti provviste di uno studio tecnico comprendente tutte le competenze sopra elencate. Si ritiene più importante, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi, la presenza delle competenze tecniche, rispetto a massicce capacità operative. Individuati i problemi, risulta infatti più produttivo far intervenire i servizi assistenza delle varie aziende produttrici delle apparecchiature, piuttosto che intervenire con un proprio servizio assistenza che metta le mani su tutto. Anche eventuali ristrutturazioni di una certa entità potrebbero richiedere l'intervento di un installatore indipendente, avente competenza specialistica su di un determinato tipo di impianto. LA DELEGA L'art. 31 della Legge 10/91 non obbliga però il proprietario a delegare la responsabilità della conduzione e manutenzione e della adozione delle misure di contenimento del consumo energetico. L'opzione sembra essere però solo apparente. Escluso che il proprietario o l'amministratore possano possedere il complesso delle competenze ed i requisiti necessari per svolgere direttamente i compiti richiesti, ne deriva comunque l'esigenza di delegare tali compiti ad organismi che ne siano in possesso, mantenendo però la responsabilità; il che non sembra trovare giustificazione plausibile. LE CONCLUSIONI Il modo di operare sopra descritto è senza dubbio in grado di raggiungere gli obiettivi che le leggi citate si prefiggono. L'esperienza ha poi dimostrato che in moltissimi casi questi obiettivi sono raggiungibili a costi nulli in quanto, grazie alla attuale favorevole congiuntura caratterizzata da un basso costo del denaro, è possibile finanziare le opere con un prestito il cui costo annuo di estinzione è minore del corrispettivo del risparmio conseguibile. Il principale problema di applicabilità delle interpretazioni proposte è però costituito dalla carenza di organismi in possesso di tutte le competenze elencate, assolutamente necessarie però per ottenere i vantaggi sopra descritti. Le riflessioni di cui sopra evidenziano la necessità di rivedere tutta la normativa sulla sicurezza e sul risparmio energetico da integrare possibilmente in un testo unico più comprensibile e più efficace, che favorisca la proliferazione degli organismi aventi le competenze necessarie per la sua corretta applicazione. 20 9 L'INFORMATICA A SUPPORTO DEGLI OPERATORI I programmi Edilclima utili al responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici. Si noti che il DM 17.3.2003 ha introdotto un'importante novità: "La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico". Ciò rende ufficiale l'impiego del programma EC672 – Archivio e libretti delle centrali termiche (DPR 412/93). EC573 – MODULISTICA TERMOTECNICA Il programma predispone i seguenti documenti, utili per lo studio termotecnico, redatti in formato testo per Microsoft Word: • Denuncia ISPESL – DM 1.12.1975 – Centrali termiche ad acqua calda: domanda in bollo, modello RD, RR e RR/1. • Modulistica per l'applicazione della Legge 10/91, del DPR 412/93 e del DPR 551/99: assunzione/rinuncia incarico di Terzo Responsabile (comunicazione al proprietario e all'ente di controllo – DPR 412/93 – art. 11 c. 1 e c. 6), comunicazioni all'ente di controllo di variazioni all'impianto termico (DPR 412/93 – art. 11 c. 6), libretto di centrale e di impianto (DPR 412/93 – Allegato F – Allegato G), tabelle dei valori minimi di rendimento (DPR 412/93 – DPR 660/96 – DPR 551/99), dichiarazione di rispetto delle norme (DPR 412/93 – art. 11 c. 20), rapporto di controllo tecnico (DPR 412/93 – Allegato H), rapporto di verifica e di intervento (DPR 412/93 – art. 11 c. 4–bis), misurazione in opera del rendimento di combustione (UNI 10389), tabella dell'impianto termico (DPR 412/93 – art. 9 c. 8), certificazione finale delle opere (Legge 10/91 – art. 29), certificazione energetica del sistema edificio– impianto (Legge 10/91 – art. 30). • Moduli per la verifica ed il collaudo degli impianti a gas: verifica impianti a gas per uso domestico (UNI 10738), sistemi per l'evacuazione dei prodotti della combustione – relazione tecnica descrittiva (UNI 10845 – Appendice C – Modelli a, b, c), verifica di messa in servizio e di controllo/manutenzione impianto a gas (UNI 7129 – cap. 2.6 e 2.7), prova di tenuta impianto gas – 6a e 7a specie (DM 12.4.1996 p. 5.6). EC672 – ARCHIVIO E LIBRETTI DELLE CENTRALI TERMICHE Il programma predispone il libretto di centrale (DPR 412/93 – Allegato F), il libretto di impianto (DPR 412/93 – Allegato G) ed altra documentazione aggiuntiva, quale: lettera di assunzione / revoca dell'incarico di Terzo Responsabile, rapporto di prova di combustione secondo UNI 10389 e UNI CEI 70011, Allegato H, documentazione per il fascicolo immobiliare ai sensi della norma UNI 10801 e Legge 46/90 – DPR 447/91 art. 9 c. 3. È possibile inoltre effettuare stampe riassuntive in formato di schede, suddivise in base al criterio scelto dall'utilizzatore (per Comune, per data, per Amministratore, ecc.): scadenze dei componenti di centrale termica (valvole di sicurezza, vasi di espansione, ecc.), interventi di manutenzione programmati ed eseguiti, scadenze delle verifiche da effettuare, elenco delle verifiche già effettuate e relativo esito, elenchi sintetici delle centrali, riepilogo libretti. Il programma è uno strumento indispensabile per studi termotecnici che supportano gli Amministratori di stabili, terzi responsabili ai sensi del DPR 412/93 – modificato ed integrato dal DPR 551/99, manutentori e gestori di impianti centralizzati, manutentori di impianti autonomi. In generale è molto utile per tutti i soggetti che assumono l'incarico della manutenzione di un numero elevato di impianti e che hanno quindi l'esigenza di gestire libretti di centrale/impianto ed altri dati relativi alle centrali con strumenti informatici che assicurino un lavoro ordinato e ben organizzato, nel rispetto delle scadenze previste per i vari adempimenti. 21