ALPI ON-A Gruppo Organismi Notificati Direttiva Ascensori ON-A/RAC 012 Versione : 01 Data : 07-02-2000 95/16/CE RACCOMANDAZIONE ON-A Relativa alla Direttiva 95/16/CE - DPR 162 del 30.04.99 PrEN/EN Articolo 19 del DPR 162/99 Parole chiave Par. Ascensori preesistenti - Libretto di impianto Domanda a) In un impianto che sarà collaudato secondo la norma transitoria di cui all’art. 19 del DPR162/99, è ancora obbligatorio il libretto? b) Sempre in applicazione dell'articolo 19 del DPR 162/99, è ancora necessario l’invio al Comune del libretto per la Licenza d’Esercizio? Risposta a) Poiché sia il DPR 1767/51 che la Direttiva Ascensori 95/16/CE prevedono comunque che esista un libretto che riporti le caratteristiche principali dell’impianto, si ritiene indispensabile che il soggetto che effettuerà il collaudo di primo impianto rediga tale libretto. Per garantire che anche gli impianti collaudati secondo l'articolo 19 abbiano una documentazione appropriata, per consentire al manutentore e a chi effettuerà le verifiche periodiche di avere dati certi, si ritiene che il libretto debba contenere almeno tutti i dati tecnici già previsti nei libretti di matricola utilizzati sino ad oggi. Si rammenta che il libretto dell'ascensore deve essere conservato nel locale macchina oppure consegnato al proprietario, od al suo legale rappresentante, che ne assicurano la disponibilità all'atto delle verifiche periodiche o straordinarie. b) La Licenza di Esercizio è stata abrogata dal DPR 162/99. Quindi, come indicato nell'articolo 19 dello stesso, si ritiene sufficiente che il proprietario effettui le comunicazioni previste al Comune competente e all’Ente che avrebbe dovuto collaudare l’impianto (ISPESL o Ispettorato del Lavoro) soltanto nel caso in cui non siano stati i suddetti Enti ad aver eseguito il collaudo. Il Codice Deontologico di ALPI prevede il rispetto della presente Raccomandazione. 1/1