SCALA A DUE MONTANTI CON GABBIA DI SICUREZZA
L’art. 17 del DPR 547/55 ha stabilito l’obbligo di installare gabbie di protezione per scale di altezza superiore
a m 5 che devono essere dotate di tale protezione a partire da 2,5 m di altezza misurati dal piano di inizio
della scala stessa.
Caratteristiche tecniche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Costruzione in alluminio
Gabbia a partire da: 2500 mm da terra
Gli ultimi 1100 mm sono senza gradini per
consentire l’uscita dell’operatore
Composta da due tronconi con piattaforma di
riposo di cm 120x60x200 h (obbligatoria per
altezze superiori a m 10) che include 2 metri
di scala x sdoppiamento
Dotata di zanche di cm 15 per il fissaggio a
muro mediante tasselli ogni 2 metri
Pioli antiscivolo in alluminio di mm 27x27
Distanza tra piolo e piolo mm 280
Distanza tra piolo e gabbia cm 60
Distanza tra piolo e muro cm 16
Montanti verticali mm 67x27
Larghezza scala mm 435
Diametro della gabbia mm 700
Nervature gabbia in piatto di alluminio mm
30x15
Longheroni gabbia di alluminio 40x20
Saldature a TIG certificate
Semplice montaggio
Libretto istruzioni incluso
Dichiarazione di conformità alle norme vigenti
Di norma ogni tratta di scala a pioli non deve essere
utilizzata da più di una persona contemporaneamente,
qualora particolari esigenze e le caratteristiche della
scala lo consentano é opportuno che la distanza fra le
persone non sia mai inferiore ai 3 m.
Gli utilizzatori della scala a pioli con gabbia di
protezione non possono trasportare carichi pesanti o
ingombranti e devono avere le mani libere, che
devono essere posizionate sui pioli e non sui montanti
al fine di garantire una più solida presa.
Tali scale sono state riprese in esame dalla Commissione Europea MA SONO STATE RIFIUTATE
dalla Commissione stessa quali dispositivi anticaduta. Tra le motivazioni addotte dalla
Commissione, si evidenzia infatti che la caduta non viene fermata oppure viene fermata ma
comporta danni collaterali e difficoltà di recupero dell’infortunato.
Scale_gabbia_sicurezza.odt
Pagina 1 di 2
Di seguito sono riportate le motivazioni della Commissione Europea riguardo alle SCALE FISSE A GABBIA
(“ALLA MARINARA”):
“Decisione 2006/733/CE del 27 ottobre 2006 - Commissione - di non pubblicare il riferimento della
norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al
macchinario — Parte 4: Scale fisse» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5062] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L.299 del
28.10.2006)”
stralci delle motivazioni della decisione:
(4) – Non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15
(rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta)
(5) – Dispositivo per arrestare la caduta - non impedisce una caduta da una scala fissa
(6) – I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti
(7) – Contravvenendo al requisito essenziale [...] pongono i requisiti delle misure integrate di difesa
(gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI).
Per garantire la sicurezza di un lavoratore in quota, il sistema anticaduta deve essere montato su una scala
fissa metallica ad un montante in sostituzione della gabbia metallica prevista dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547.
Come specificato nel “Decreto Ministeriale del 27/03/1998 - Riconoscimento di conformità alle vigenti
norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante. ”
Il SISTEMA ANTICADUTA è una attrezzatura di sicurezza consistente in una guida fissa (ad
esempio una rotaia) e in un dispositivo di presa che collega la cintura /imbracatura di protezione
del lavoratore alla guida.
Teniamo tuttavia a ribadire che anche il nuovo testo unico della sicurezza, D. Lgs 81/08 ss.mm.ii.,
sancisce l'obbligatorietà della gabbia per scale a pioli fisse alte più di metri 5.
Norma di riferimento:
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 113 - Scale
Comma 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una
inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di
una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare
da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla
quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o
presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza
atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Riassumendo, le scale con gabbia sono e restano a norma di legge, sebbene possano avere dei
limiti nel garantire la massima sicurezza dell’utilizzatore, come giustamente suggerito dalla
commissione europea.
Scale_gabbia_sicurezza.odt
Pagina 2 di 2
Scarica

scala a due montanti con gabbia di sicurezza