SCALA A DUE MONTANTI CON GABBIA DI SICUREZZA L’art. 17 del DPR 547/55 ha stabilito l’obbligo di installare gabbie di protezione per scale di altezza superiore a m 5 che devono essere dotate di tale protezione a partire da 2,5 m di altezza misurati dal piano di inizio della scala stessa. Caratteristiche tecniche: • • • • • • • • • • • • • • • • • Costruzione in alluminio Gabbia a partire da: 2500 mm da terra Gli ultimi 1100 mm sono senza gradini per consentire l’uscita dell’operatore Composta da due tronconi con piattaforma di riposo di cm 120x60x200 h (obbligatoria per altezze superiori a m 10) che include 2 metri di scala x sdoppiamento Dotata di zanche di cm 15 per il fissaggio a muro mediante tasselli ogni 2 metri Pioli antiscivolo in alluminio di mm 27x27 Distanza tra piolo e piolo mm 280 Distanza tra piolo e gabbia cm 60 Distanza tra piolo e muro cm 16 Montanti verticali mm 67x27 Larghezza scala mm 435 Diametro della gabbia mm 700 Nervature gabbia in piatto di alluminio mm 30x15 Longheroni gabbia di alluminio 40x20 Saldature a TIG certificate Semplice montaggio Libretto istruzioni incluso Dichiarazione di conformità alle norme vigenti Di norma ogni tratta di scala a pioli non deve essere utilizzata da più di una persona contemporaneamente, qualora particolari esigenze e le caratteristiche della scala lo consentano é opportuno che la distanza fra le persone non sia mai inferiore ai 3 m. Gli utilizzatori della scala a pioli con gabbia di protezione non possono trasportare carichi pesanti o ingombranti e devono avere le mani libere, che devono essere posizionate sui pioli e non sui montanti al fine di garantire una più solida presa. Tali scale sono state riprese in esame dalla Commissione Europea MA SONO STATE RIFIUTATE dalla Commissione stessa quali dispositivi anticaduta. Tra le motivazioni addotte dalla Commissione, si evidenzia infatti che la caduta non viene fermata oppure viene fermata ma comporta danni collaterali e difficoltà di recupero dell’infortunato. Scale_gabbia_sicurezza.odt Pagina 1 di 2 Di seguito sono riportate le motivazioni della Commissione Europea riguardo alle SCALE FISSE A GABBIA (“ALLA MARINARA”): “Decisione 2006/733/CE del 27 ottobre 2006 - Commissione - di non pubblicare il riferimento della norma EN ISO 14122-4:2004 «Sicurezza del macchinario — Mezzi di accesso permanenti al macchinario — Parte 4: Scale fisse» conformemente alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 5062] (Testo rilevante ai fini del SEE) (G.U.U.E. L.299 del 28.10.2006)” stralci delle motivazioni della decisione: (4) – Non rispettano i requisiti essenziali 1.1.2 (b) (principi di integrazione della sicurezza), 1.5.15 (rischio di scivolamento, di sganciamento o di caduta) (5) – Dispositivo per arrestare la caduta - non impedisce una caduta da una scala fissa (6) – I dispositivi per arrestare la caduta presentano vari notevoli difetti (7) – Contravvenendo al requisito essenziale [...] pongono i requisiti delle misure integrate di difesa (gabbia) allo stesso livello di quelli adatti solo ai rischi residui (DPI). Per garantire la sicurezza di un lavoratore in quota, il sistema anticaduta deve essere montato su una scala fissa metallica ad un montante in sostituzione della gabbia metallica prevista dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547. Come specificato nel “Decreto Ministeriale del 27/03/1998 - Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa metallica ad un montante. ” Il SISTEMA ANTICADUTA è una attrezzatura di sicurezza consistente in una guida fissa (ad esempio una rotaia) e in un dispositivo di presa che collega la cintura /imbracatura di protezione del lavoratore alla guida. Teniamo tuttavia a ribadire che anche il nuovo testo unico della sicurezza, D. Lgs 81/08 ss.mm.ii., sancisce l'obbligatorietà della gabbia per scale a pioli fisse alte più di metri 5. Norma di riferimento: TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Articolo 113 - Scale Comma 2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro. Riassumendo, le scale con gabbia sono e restano a norma di legge, sebbene possano avere dei limiti nel garantire la massima sicurezza dell’utilizzatore, come giustamente suggerito dalla commissione europea. Scale_gabbia_sicurezza.odt Pagina 2 di 2