4 Lunedì 27 Maggio 2013 LA RIFORMA DEL CONDOMINIO Conto alla rovescia tra amministratori e proprietari per l’entrata in vigore della riforma Dall’anagrafe al fondo cassa: il condominio si ristruttura DI Pagina a cura GIANFRANCO DI RAGO ondomini d’Italia sul trampolino, pronti al gran salto nella sfida della trasparenza e professionalità. Tra una ventina di giorni, precisamente il 18 giugno, infatti, entrerà in vigore la riforma del condominio, la legge 220/2012. E per gli addetti ai lavori è partito il conto alla rovescia per i nuovi adempimenti a cui saranno chiamati. Primo tra tutti il registro dell’anagrafe condominiale. Sul quale, e non solo, restano ancora diversi nodi da sciogliere. Condomini e case catalogati. Amministratori obbligati a tracciare l’identikit dei condomini e delle loro unità abitative. Siamo infatti alla volata finale per la redazione del cosiddetto registro dell’anagrafe condominiale, il nuovo obbligo imposto agli amministratori dalla legge n. 220/2012, che è consigliabile avere già pronto e aggiornato in vista della prossima entrata in vigore della riforma, tenuto conto delle ricadute applicative connesse a tale adempimento preliminare. Il registro dell’anagrafe condominiale. Il nuovo art. 1130, comma 1, n. 6, del codice civile, che riguarda le attribuzioni dell’amministratore, obbliga quest’ultimo a tenere un apposito registro dell’anagrafe condominiale nel quale annotare le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali (per esempio l’usufrutto, l’uso e l’abitazione) e di diritti personali di godimento (per esempio la locazione), comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio dei medesimi, nonché i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e ogni altra informazione relativa alle condizioni di sicurezza della medesima. La disposizione in questione contiene quindi alcuni obblighi anche per i condomini, in quanto dispone che ogni variazione dei dati contenuti nel registro debba essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro 60 giorni dal fatto, in modo da consentire l’aggiornamento del registro da parte dell’amministratore. Quindi, se quest’ultimo potrà giovarsi della collaborazione dei condomini troverà il suo lavoro semplificato e non sarà costretto a trasformarsi in una sorta di poliziotto. Cosa che invece potrebbe accadere in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni da parte dei condomini. In questi casi, C A cosa serve il registro Per la regolare convocazione dell’assemblea (l’amministratore è infatti tenuto a sapere chi siano i propri condomini, ovvero i soli soggetti legittimati a partecipare alle riunioni di tale organo condominiale) e la sua corretta gestione (molte delle informazioni che vengono scambiate durante i lavori assembleari sono tutelate dal Codice privacy e, mentre possono essere conosciute da tutti i condomini, non possono essere comunicate a terzi estranei alla compagine condominiale) Per il corretto avvio delle procedure di recupero crediti nei confronti dei condomini morosi (se, infatti, si richiedesse un decreto ingiuntivo nei confronti di un soggetto che non sia condomino questo potrebbe eccepire in giudizio il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedere la condanna del condominio alla refusione delle spese legali) e per il conseguente pignoramento immobiliare Per la comunicazione ai terzi creditori del condominio del nominativo dei condomini non in regola con il versamento degli oneri condominiali (come previsto dal nuovo art. 63 disp. att. c.c.) Per la ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario della medesima unità abitativa sita in condominio In caso di vendita dell’unità immobiliare In caso di trasferimento della proprietà dell’unità immobiliare sita in condominio il diritto di partecipare all’assemblea si trasferisce in capo all’acquirente e il venditore potrà far valere le proprie ragioni, connesse al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente, soltanto attraverso quest’ultimo. Ai fi ni dell’esercizio dei propri diritti di condomino, per esempio per essere legittimato a partecipare all’assemblea, l’acquirente deve essere riconosciuto come tale dall’amministratore condominiale. Sul punto occorre evidenziare come l’ultimo comma del nuovo art. 63 disp. att. c.c. faccia ora espresso obbligo al venditore (vecchio condomino) e all’acquirente (nuovo condomino) di informare infatti, infatti l’amministratore sarà tenuto a richiedere con lettera raccomandata indirizzata al condomino interessato le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi 30 giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, lo stesso sarà quindi tenuto ad acquisire diversamente le informazioni necessarie (per esempio andando presso i competenti uffici pubblici o incaricando di tale attività un professionista), addebitandone il costo ai diretti interessati (non all’intera compagine condominiale). Circa le informazioni che dovranno essere contenute nel registro, sta facendo molto discutere la parte relativa alle condizioni di sicurezza delle singole unità abitative di proprietà esclusiva dei condomini. Il legislatore ha probabilmente inteso fare riferimento alle condizioni di sicurezza degli impianti l’amministratore e inviare al medesimo copia autentica del titolo che comporta il trasferimento del diritto, pena la solidarietà del venditore con l’acquirente per i contributi dovuti successivamente alla stipula dell’atto notarile e fino all’assolvimento di detto obbligo di informazione. Anche se detta specifica forma di comunicazione è stata prevista dalla legge n. 220/2012 soltanto ai fi ni dell’applicazione della sanzione della solidarietà tra acquirente e venditore rispetto agli oneri condominiali maturati dal primo, si deve ritenere che la stessa costituisca ormai la modalità tipica dell’informazione da fornire all’amministratore in merito alle vicende traslative della proprietà e degli altri diritti reali inerenti le unità immobiliari site in condominio. domestici di maggiore pericolosità (caldaia, impianto elettrico ecc.). Se, come ci si augura, l’amministratore potrà contare sulla collaborazione dei singoli condomini che, verosimilmente, invieranno al medesimo copia delle relative certificazioni degli impianti e gli aggiornamenti delle stesse, non si porrà alcun problema. La questione sarà invece più complicata nel caso in cui tale aiuto dovesse mancare. Se, infatti, un condomino non dovesse comunicare tali informazioni all’amministratore, cosa potrà fare quest’ultimo per procurarsele? Tra le ipotesi, potrà assicurarsi altrimenti tali dati, rivolgendosi a soggetti terzi (uffici pubblici?) o dovrà richiedere un accesso nella proprietà del condomino e, ove questo si opponga, procurarsi una sorta di mandato giudiziario, per esempio attraverso un procedimento d’urgenza ex art. 700 cpc. 105116097108105097111103103105095109097110 Le principali ricadute applicative. L’amministratore deve conoscere esattamente chi sono i proprietari delle singole unità immobiliari. La gestione di un aggiornato registro di anagrafe rileva non solo ai fini della convocazione e della gestione dell’assemblea (l’amministratore è infatti tenuto a sapere chi siano i condomini, ovvero i soli soggetti legittimati a partecipare alle riunioni di tale organo condominiale), ma anche per la ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario, così come per la richiesta di decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi e per il conseguente pignoramento immobiliare, oppure per la comunicazione ai terzi creditori del condominio del nominativo dei condomini non in regola con il versamento degli oneri condominiali. Più in generale è obbligo dell’amministratore avere sempre un quadro aggiornato della compagine condominiale. A questo scopo è quindi legittimato a esperire ogni ricerca presso la conservatoria dei registri immobiliari, gli uffici catastali e anagrafici, sia in proprio che a mezzo di professionisti, al fine di avere l’elenco aggiornato dei condomini di un dato edificio. Quanto sopra dovrebbe ridurre al minimo i casi di soggetti che soltanto apparentemente rivestano la qualità di condomini. L’introduzione del registro dell’anagrafe condominiale è, infatti, finalizzata a garantire una maggiore trasparenza della composizione della compagine condominiale sia nei rapporti interni tra comproprietari e tra questi ultimi e l’amministratore sia nei rapporti esterni con i privati e le pubbliche autorità. Si tratta di una novità che conduce quindi a risultati del tutto opposti a quelli ai quali si giungerebbe facendo applicazione in ambito condominiale del c.d. principio dell’apparenza. Tale principio generale del diritto tutela la buona fede e il ragionevole b affidamento dei terzi che un determinato fatto, poiché appare in un certo modo, esista effettivamente sul piano del diritto così come si è manifestato. In base a tale teoria il soggetto che abbia colposamente concorso a creare una situazione di incertezza nei rrapporti con i terzi è chiamato a rispondere dei danni che questi abbiano subito per avere in buona fede fatto affidamento nella situazione che appariva essere quella corrispondente al vero. Si tratta di uno strumento di tutela importante per il terzo in buona fede, che potrebbe subire gli effetti pregiudizievoli dei comportamenti dolosi o colposi del soggetto sul quale abbia fatto affidamento. A dire il vero la posizione della giurisprudenza sulla questione della rilevanza in ambito condominiale del principio generale dell’apparenza è sempre stata oscillante. La soluzione di questo problema, d’altra parte, comporta importanti conseguenze sul piano pratico. Con l’istituzione del c.d. registro dell’anagrafe condominiale, tuttavia, si può concludere che il legislatore, in questo caso in perfetta aderenza con i più recenti approdi della giurisprudenza della Cassazione, abbia indirettamente negato qualsiasi possibile applicazione del principio dell’apparenza nell’ambito dei rapporti giuridici condominiali. © Riproduzione riservata LA RIFORMA DEL CONDOMINIO Lunedì 27 Maggio 2013 5 I commenti degli addetti ai lavori sulla legge: un stop alle spese di manutenzione Riforma promossa con riserva P DI DUILIO LUI iù che le critiche, sono le riserve e le richieste di chiarimenti a prevalere tra gli addetti ai lavori. A pochi giorni dall’entrata in vigore della riforma del condominio, il 18 giugno prossimo, restano ancora diversi punti aperti, che in buona parte registrano una convergenza tra associazioni degli amministratori e quelli dei condòmini. «Il giudizio generale sulla riforma è positivo perché si è finalmente fatto chiarezza su una serie di aspetti che creavano confusione nel mercato», commenta Pietro Membri, presidente dell’Anaci (Associazione nazionale amministratori comunali e immobiliari). «Anche il fatto che siano state aggiunte nuove incombenze per gli amministratori ha il suo lato positivo nella misura in cui porterà a una maggiore qualità: in sostanza, non tutti potranno continuare a svolgere la professione, ci sarà meno spazio per gli improvvisati a tutto vantaggio della professionalità, con ricadute positive per i condòmini». Le critiche di Membri si rivolgono «ad alcuni passaggi oscuri del testo normativo, che potevano essere scritti meglio con il contributo degli addetti ai lavori», ma soprattutto all’obbligo di subordinare l’avvio delle opere di manutenzione straordinaria alla preventiva costituzione di un fondo di importo pari all’ammontare dei lavori. Una norma che era stata voluta dai costruttori per tutelarsi dai mancati pagamenti, ma che nelle attuali condizioni di crisi «appare di difficile attuazione se inter- pretata in maniera letterale», prosegue Membri, «che chiede un ripensamento con possibilità di pagamento dilazionato». Su questo punto si trova d’accordo Aldo Rossi, della segreteria nazionale del Sunia (Sindacato nazionale unitario inquilini e assegnatari): «Così come è formulato il passaggio sulla costituzione del fondo è pericoloso, sia perché mette in grande difficoltà i condomini, sia perché rischia di paralizzare il mercato delle ristrutturazioni, si pensi alle facciate o alla sostituzione delle caldaie». Per il resto Rossi considera positivo che la riforma in vigore dal prossimo 18 giugno introduce l’organismo dei consiglieri di condominio «un trait d’union con l’assemblea che già esisteva in alcune realtà, ma ora ha ricevuto un riconoscimento ufficiale». Allo stesso tempo promuove la maggiore facilità di distacco del singolo condomino dall’impianto di riscaldamento centralizzato, mentre riserva qualche critica alla «scarsa partecipazione dell’inquilino alle decisioni assembleari che lo riguardano in termini di ricadute economico». Oltre a considerare «un passo indie- tro» rispetto alla normativa degli scorsi anni quanto previsto in materia di risparmio energetico e superamento delle barriere architettoniche. «Inoltre ci aspettavamo che vi fosse un obbligo di sottoscrizione della po- lizza assicurativa da parte dell’amministratore, mentre alla fine si è deciso di affidarne la scelta all’assemblea», conclude, ricordando che la stessa soluzione è stata trovata per il sito Internet di condominio. Giuseppe Dica, presidente di Anammi (Associazione nazional-europea amministratori d’immobili), parla di un provvedimento «figlio della fretta con la quale è stato approvato. La legislatura (precedente all’attuale, ndr) stava per chiudersi e 105116097108105097111103103105095109097110 si è forzato qualche punto». Tra gli aspetti criticati dall’associazione c’è il fatto che per l’amministratore interno, al contrario di quello esterno, non sono previsti requisiti particolari, «come se nel primo caso non possano derivare i medesimi problemi». Dica aggiunge che i soci di Anammi hanno da tempo l’obbligo di sottoscrivere una polizza responsabilità civile professionale, con i costi a carico del condominio. «Il problema è che questa polizza, per funzionare al meglio, deve essere a fisarmonica: se il condominio intende realizzare un’opera di restauro deve essere adeguata ai nuovi massimali, ma soluzioni di questo tipo attualmente non esistono sul mercato». Inoltre Dica vede un contrasto tra il testo della riforma e le normative sulla privacy nella misura in cui viene stabilito che l’amministratore è tenuto a comunicare ai creditori i condòmini morosi, in modo che possano procedere. Secondo Alberto Zanni, presidente di Confabitare (associazione proprietari immobiliari), anche se la legge non corrisponde del tutto alle attese del mercato, «va sottolineato che dal 18 giugno in avanti i condòmini saranno più tutelati di oggi. Questo grazie ai nuovi obblighi e alle nuove incombenze poste a carico degli amministratori, soprattutto nell’ottica dell’efficienza, della maggiore trasparenza e di una più alta professionalità». Una critica Zanni la riserva al fatto che viene innalzata da quattro a otto condòmini il limite al di sopra del quale diventa imprescindibile la presenza di un amministratore: «Una scelta curiosa», la definisce, «considerata la nuova mole di responsabilità e obblighi previsti» dalla funzione. Infine, fra i registri obbligatori previsti dalla riforma è venuto a mancare un elemento più volte trattato o almeno accennato da altre leggi speciali nell’intento di voler assicurare la sicurezza dei residenti, «il cosiddetto libretto delle manutenzioni e della sicurezza (interventi) dell’edificio, soprattutto nel caso venga rilevato amianto o eternit. Potrebbe essere il caso di porvi rimedio». Per concludere, il giudizio di Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia (Confederazione italiana proprietà edilizia) che definisce la riforma «pigra. Per facilitare davvero la vita degli amministratori e dei condòmini, occorreva attribuire al condominio la capacità giuridica (che consente, fra l’altro, di non disturbare i condòmini per intervenire di persona a determinati specifici atti), come si è fatto all’estero». Un altro punto della riforma controverso è relativo alle sanzioni, che sono state aggiornate. «Ma da chi?», si chiede Sforza Fogliani, che prova a dare una chiave di lettura: «Ritengo che debbano essere applicate dall’assemblea (e non, quindi, dall’amministratore, ndr), tanto più che devono essere, d’ora in avanti graduate fino ai massimi stabiliti dalla legge». © Riproduzione riservata 6 Lunedì 27 Maggio 2013 LA RIFORMA DEL CONDOMINIO Amministratori più qualificati Pagine a cura DI GIANFRANCO DI RAGO iù trasparenza e serietà nelle amministrazioni di condominio. Conto corrente, polizza assicurativa, divieto di accettare deleghe in assemblea e obbligo di procedere alla riscossione dei contributi condominiali delineano una nuova figura di amministratore, più aperto alle esigenze dei condomini. Il dovere di formazione, iniziale e periodica, e la possibilità di esercizio dell’attività in forma societaria rendono poi tale figura maggiormente professionale e tecnicamente competente. Sono alcune delle principali novità relative al rapporto tra condomini e amministratore, che diventeranno operative dal prossimo 18 giugno con l’entrata in vigore della legge n. 220/2012 di riforma della disciplina del condominio. Nonostante la nuova legge sia stata da qualcuno ribattezzata come riforma dell’attività dell’amministratore condominiale, le novità non riguardano ovviamente solo tale figura. Il legislatore ha, infatti, operato un riordino generale della disciplina del condominio, il più delle volte uniformandosi alle soluzioni individuate dalla giurisprudenza della Cassazione, dal funzionamento dell’assemblea (con un generale abbassamento delle maggioranze necessarie per l’adozione delle deliberazioni e una serie di utili chiarimenti sulle modalità di convocazione e partecipazione, diretta e delegata) all’istituzione del consiglio di condominio con funzioni di ausilio e di controllo dell’attività di amministratore, dalla contabilità condominiale (per garantire una maggiore trasparenza, anche avvalendosi di un revisore dei conti) alla possibilità di rivedere e modificare le tabelle millesimali, dalle sanzioni previste dal regolamento per i condomini che non ne rispettino il contenuto ai numerosi chiarimenti intervenuti in tema di impugnazione giudiziale delle deliberazioni assembleari e di mediazione (anche se, per il momento, quella c.d. obbligatoria non è più tale dopo l’intervento della Corte costituzionale dello scorso mese di ottobre). Il bilancio della legge n. 220/2012 non è però del tutto positivo. In molti casi il legislatore avrebbe potuto osare di più (per esempio in tema di contrasto alla morosità condominiale, di solidarietà tra venditore e acquirente dell’unità abitativa sita in condominio), mentre in altre occasioni è stato poco chiaro, ingenerando nuovi dubbi negli interpreti (si pensi alla questione della natura parziaria o solidale delle obbligazioni condominiali e alla nuova disciplina della modificazione d’uso delle parti comuni). P Pro e contro Novità della riforma Luce verde del condominio Amministratore Avviso di convocazione Bilancio condominiale Competenza territoriale per le cause condominiali Creditori del condominio Introduzione di requisiti per lo svolgimento dell’attività, che può essere svolta anche in forma societaria; introduzione della polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile dell’amministratore; obbligo di costituzione di un conto corrente bancario o postale intestato al condominio; esemplificazione delle cause di revoca giudiziale; obbligo di avviare le azioni per il recupero del credito verso i condomini morosi entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale lo stesso è compreso; obbligo di esplicitare il compenso al momento della nomina. Obbligo di redigere il c.d. registro dell’anagrafe Chiariti i requisiti di forma: avviso inviato anche via fax o per posta elettronica certificata Luce rossa Non è stato chiarito su quali materie debba vertere la formazione professionale, iniziale e periodica dell’amministratore, e quale debba essere il numero di ore minimo di formazione nell’anno Forse si poteva essere più specifici nell’indicare i criteri di tenuta della contabilità Competenza del giudice in cui si trova l’edificio condominiale Inserito l’obbligo dell’amministratore di comu- Il creditore del condominio può chienicare ai creditori del condominio il nominativo dere l’intera somma a uno soltanto dei condomini o è obbligato a chiederdei condomini morosi la pro quota a ciascuno di essi? Limiti numerici al cumulo delle deleghe di voto Delega al voto in assemblea Divieto di delega all’amministratore Mediazione Importanti chiarimenti in tema di luogo di svoldelle liti condominiali gimento della mediazione, legittimazione alla partecipazione all’incontro, maggioranza necessaria per approvare l’accordo di conciliazione Nuove maggioranze Chiarita la misura del quorum costitutivo per assembleari l’assemblea in seconda convocazione; diminuite le maggioranze necessarie per le deliberazioni Nuove maggioranze Problemi di coordinamento tra il assembleari codice civile e le leggi speciali (ad agevolate esempio in materia di abbattimento delle barriere architettoniche) Modificazioni delle Non si comprende quale sia l’esatdestinazioni d’uso ta portata della disposizione (nuovo art. 1117-ter c.c.) Morosità condominiale Non è più necessario che il regolamento preveda il distacco del condomino in mora dall’utilizzo dei servizi comuni Modificato il regime delle sanzioni previste dal Regolamento condominiale e divieto regolamento di tenere in casa animali domestici Tabelle millesimali Chiariti i casi in cui le tabelle possono essere rettificate o modificate Vendita dell’unità immobiliare sita in condominio Il venditore è tenuto a inviare all’amministratore copia autentica dell’atto di vendita poiché in caso contrario risponde in solido con l’acquirente per le spese condominiali successive Videosorveglianza sulle parti comuni Piena liceità dell’installazione di impianti di videosorveglianza delle parti comuni con delibera assembleare © Riproduzione riservata 105116097108105097111103103105095109097110 Non è chiaro se la norma sia applicabile ai c.d. regolamenti contrattuali o soltanto a quelli c.d. assembleari LA RIFORMA DEL CONDOMINIO Lunedì 27 Maggio 2013 Recupero crediti, tre opzioni C ondomini morosi con le ore contate. Dalla metà del prossimo mese di giugno, con l’entrata in vigore della legge n. 220/2012 di riforma del condominio, l’amministratore avrà, infatti, l’obbligo di attivarsi per il recupero forzoso del credito entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile nel quale lo stesso è compreso, salvo essere dispensato dalla maggioranza assembleare. Il ruolo attivo dell’amministratore condominiale. L’art. 1130 c.c. stabilisce che l’amministratore è tenuto a riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni. Si tratta di obbligo ex lege imposto in modo specifico all’amministratore che, quindi, non ha alcuna necessità della previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. Il nuovo art. 1129, comma 9, c.c. introdotto dalla legge n. 220/2012, ha quindi fatto obbligo all’amministratore di attivarsi per il recupero dei contributi condominiali entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile nel quale lo stesso è compreso. L’intervento dell’assemblea, lungi dal costituire una condizione per il recupero forzoso dei crediti condominiali, può invece sollevare l’amministratore da detto obbligo normativo. La disposizione in questione va a sua volta correlata con quanto previsto in tema di morosità condominiale dall’art. 63 disp. att. c.c., il quale dispone che per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore possa ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Si è di fronte a un trattamento di favore per i crediti condominiali perché, generalmente, l’ordine di pagamento del giudice diventa esecutivo soltanto in caso di mancata opposizione da parte dell’ingiunto nei 40 giorni successivi alla sua notificazione. In caso di credito condominiale, invece, il decreto ingiuntivo emesso dal giudice su presentazione dei bilanci dai quali emerga lo stato di morosità è immediatamente esecutivo e permane tale nonostante l’eventuale opposizione giudiziale proposta dal condomino. Gli strumenti a disposizione dell’amministratore per il recupero della morosità condominiale: a) la lettera di messa in mora e il decreto ingiuntivo. La prima soluzione a portata di mano per l’amministratore che debba procedere al recupero della morosità condominiale è quella di richiedere per iscritto al condomino il pagamento di quanto dovuto sulla base del bilancio preventivo della relativa ripartizione approvati dall’assemblea. Si tratta Un facsimile SCHEMA DI LETTERA DI MESSA IN MORA DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE Egregio Signore …………… Via ……….………….. ...., lì Oggetto: Condominio …………. – Sollecito pagamento degli oneri condominiali Egregio Sig. ………………, le scrivo in qualità di amministratore del condominio …………… per evidenziarle che a oggi, salvo errore, non risultano pagate le spese condominiali regolarmente deliberate e ripartite dall’assemblea condominiale in data …………….. in relazione al bilancio preventivo della gestione ………, per un totale di euro ………. . Con la presente sono quindi a intimarle il pagamento della suddetta somma entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della presente. Nel caso in cui avesse già pagato tutto o parte della somma di cui sopra la invito comunque a far pervenire presso questo studio, nel medesimo termine di cui sopra, le pezze giustificative da cui risultino gli eventuali pagamenti. In caso contrario, anche sulla base di quanto previsto dal nuovo art. 1129, comma 9, c.c., mi vedrò costretto, senza ulteriore avviso, a incaricare un legale del recupero forzoso del credito vantato nei suoi confronti dal condominio, con evidente aggravio di costi a suo esclusivo carico. La presente vale come formale atto di messa in mora a tutti gli effetti di legge e come atto di interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione e/o decadenza. Cordiali saluti Condominio …………………. L’amministratore …………………. della cc.d. d lettera di messa in mora (si veda un esempio nella tabella in pagina), anche se, per le obbligazioni di tipo pecuniario, ove il termine per l’adempimento sia scaduto e il pagamento debba essere eseguito al domicilio del creditore, non ci sarebbe l’obbligo di far precedere l’azione giudiziale di recupero del credito dall’intimazione di pagamento. Scopo principale della lettera, in ambito condominiale, è quello di avvisare il condomino della scadenza del termine per il pagamento del rateo o dei ratei relativi alle spese comuni deliberate dall’assemblea. Si tratta di un avvertimento che consente in un grande numero di casi di raggiungere velocemente il risultato di assicurare alle casse comuni quanto dovuto dai singoli. L’atto di messa in mora viene solitamente inviato al condomino con raccomandata con ricevuta di ritorno per finalità prettamente probatorie, ma può anche essere inviata, raggiungendo il medesimo obiettivo dal punto di vista della prova, con un fax o con un messaggio di posta elettronica certificata (a condizione però che il condomino sia a sua volta in possesso di un apparecchio per la ricezio- ne dei fax o di un indirizzo di posta elettronica certificata). Ovviamente la richiesta di pagamento può essere effettuata o seguita (e in qualche modo rinforzata, quanto meno a livello di impatto psicologico) da un’analoga comunicazione effettuata da un legale incaricato dall’amministratore condominiale. Se i solleciti rimangono vani il medesimo legale potrà richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo. b) Cosa non si può fare: il rispetto della privacy dei condomini. Per combattere il fenomeno della morosità condominiale l’amministratore può anche essere spinto a cercare soluzioni diverse e in qualche modo innovative. Ma in questi casi occorre particolare attenzione al rispetto della privacy dei condomini. L’autorità garante in questi anni ha infatti avuto modo di pronunciarsi su una serie di casi concreti, evidenziando ciò che l’amministratore non può fare per cercare di recuperare i crediti condominiali: - affiggere o depositare in luogo accessibile anche a estranei al condominio una lettera di messa in mora o altro analogo invito diretto al condomino moroso; 105116097108105097111103103105095109097110 - affiggere o depositare in luogo accessibile anche a estranei al condominio una convocazione assembleare che all’ordine del giorno riporti anche la situazione debitoria di singoli condomini o un elenco di partecipanti al condominio non in regola con i pagamenti delle quote condominiali; - affiggere o depositare in luogo accessibile anche a estranei al condominio una deliberazione condominiale che, nel dare mandato all’amministratore di procedere al recupero degli oneri condominiali evasi, riporti anche la situazione debitoria di singoli condomini o un elenco di partecipanti al condominio non in regola con i pagamenti delle quote. c) Il distacco dei servizi comuni. Uno dei deterrenti individuati dal vecchio art. 63 Disp. att. c.c. per combattere il fenomeno della morosità condominiale era la possibilità di escludere il comproprietario non in regola con i pagamenti dall’utilizzazione dei beni e dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. Bisogna però precisare che questa misura, per espressa previsione di legge, si applicava soltanto nel caso in cui vi fosse un regolamento 7 condominiale che lo consentisse espressamente, solo per le morosità che superassero il semestre e, come anticipato, per i soli servizi suscettibili di godimento separato (non, per esempio, per le scale, l’ascensore, ecc.). Il nuovo testo dell’art. 63 Disp. att. c.c., introdotto dalla legge n. 220/2012, pur mantenendo le altre condizioni di cui sopra, ha eliminato la necessità della preventiva indicazione nel regolamento condominiale della possibilità per l’amministratore di agire in questa direzione. La disposizione in questione, infatti, si è rivelata nel tempo un ostacolo spesso insormontabile all’applicazione di questa sanzione, in quanto la maggior parte dei regolamenti condominiali non la contemplava espressamente. Con riferimento all’ambito operativo, si è ritenuto che non possano qualificarsi come servizi suscettibili di godimento separato l’illuminazione e la pulizia delle scale. Viceversa, la pur scarsa giurisprudenza di merito ha ritenuto che sia passibile di godimento separato il servizio del riscaldamento, potendo quindi l’amministratore chiudere gli erogatori dell’acqua calda che collegano gli elementi radianti siti all’interno dell’unità immobiliare del condomino moroso all’impianto centralizzato, anche intervenendo all’interno della proprietà esclusiva del condomino moroso. Analogamente si è valutato suscettibile di godimento separato il servizio dell’uso dell’ascensore, ma in tal caso più problematico in concreto è l’esercizio del potere previsto dalla norma in esame (l’amministratore, per esempio, potrebbe diffidare il condomino moroso dall’utilizzare l’impianto o di consegnarne la chiave, fermo che, qualora il condomino non osservi la diffida, l’amministratore non potrebbe fare altro che adire il giudice per ottenere un provvedimento ad hoc). Anche il servizio dell’erogazione dell’acqua, infine, appare qualificabile come fruibile separatamente dal condomino. Il problema principale che si pone nel momento in cui si voglia mettere in esecuzione detta sanzione è quello di come operare dal punto di vista tecnico per operare il distacco dall’impianto comune dell’unità abitativa appartenente al condomino moroso. Perché questo tipo di tutela possa essere messa in pratica occorre che gli impianti siano stati costruiti e tarati in modo da consentire il distacco forzoso, eventualità però piuttosto rara. È evidente che, in caso contrario, ove sia necessario contare sulla collaborazione del condomino in mora, le possibilità di riuscire a raggiungere in tempi brevi l’obiettivo del distacco dall’impianto comune siano davvero scarse.