. IIIM M R E E P E R A P S L T L A MP RE ES EP ER RL PR SE PE L’’’IIIT TA AL LIIIA A 80073 Capri (Na) – Via Sella Orta, 3 (Centro Congressi) tel. 0818377788- fax n. 0818377633 [email protected] www.ascomcapri.it Caprimpresa Notiziario del Commercio, del Turismo e dei Servizi Stampato in proprio Distribuzione gratuita per gli associati ANNO XVII - NUMERO II ******************************************************************************** www.ascomcapri.it vieni a visitare il sito dedicato agli associati e suggeriscici le tue idee per rendere il nostro e vostro spazio web più interessante. L’Ascom ha un nuovo numero di fax, congiunto con la Federalberghi: 081 8377633 ******************************************************************************** 1. Scadenza autocertificazione DVR È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate. IMPORTANTE: Il rinvio della valutazione dei rischi standardizzata NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DAGLI OBBLIGHI INERENTI GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI. Tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.( omessa redazione DVR, arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400; Art. 55 c.1) 2. Si ricorda Inoltre che è obbligatoria la formazione CERTIFICATA per tutti i lavoratori, NESSUN LAVORATORE E’ ESCLUSO Si rammenta, in considerazione delle domande pervenuteci,“per gli associati in possesso dell’Attestato di formazione RSPP, NON vi è obbligo immediato di aggiornamento formativo (leggere nota “A”). Precisiamo quanto segue poiché alcuni professionisti e società si propongono, a costi onerosi, per effettuare tale formazione. L’Associazione ha comunque indetto tali corsi a titolo gratuito per gli Associati stessi. “A” LA FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I COMPITI DI RSPP DISPOSIZIONI: Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo, una formazione con contenuti conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, (in possesso dell’attestato con data 2011) e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. (aggiornamento entro 2 o 5 anni !!!!!!!!! In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i Datori di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell’Accordo, (con attestato di formazione RSPP) i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti. Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2, 3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. In caso di inizio di nuova attività il Datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. “Formazione per tutti i lavoratori”, “Formazione per tutti i datori di Lavoro” L’Ascom –Confcommercio Imprese per l’Italia di Capri organizza, corsi di formazione in sede e, per le aziende con più di 10 dipendenti che ne faranno formale richiesta, presso le stesse attività commerciali. Inoltre, l’Ascom di Capri ha già organizzato corsi gratuiti, sempre riservati ai soli Associati, per RSPP, RLS e ANTINCENDIO rischio basso. PROSSIMI CORSI: PRIMO SOCCORSO MARTEDI’ 26 GIUGNO ALLE ORE 10.00 PRESSO IL CENTRO CONGRESSI LA PROVA PRATICA PER CORSO ANTINCENDIO MEDIO SI TERRA’ GIOVEDI’ 28 GIUGNO ALLE ORE 10.00 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO S. COSTANZO DI PALAZZO A MARE ALLA MARINA GRANDE INDICHIAMO INDICHIAMO DI SEGUITO I COSTI DEI CORSI E LE GRATUITA’ TITOLO ASSOCIATO Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO BASSO GRATUITO Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO MEDIO GRATUITO AGGIORNAMENTO Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREV. e PROT. (R.S.P.P.) – RISCHIO BASSO GRATUITO AGGIORNAMENTO Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RESPONSABILE del SERVIZIO di PREV e PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO MEDIO Corso per lavoratori che ricoprono il ruolo di RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (R.L.S.) – 32 ore + 4 AGGIORNAMENTO Corso per lavoratori che ricoprono il ruolo di RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI per la SICUREZZA (R.L.S.) – Corso di formazione per addetti al PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/03 e D.Lgs. 81/08) – 12 ore (aziende gruppo B-C) AGGIORNAMENTO Corso di formazione per addetti al PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/03 e D.Lgs. 81/08) – 12 ore (aziende gruppo B-C) NO ASSOCIATO € 40.00 € 40,00 € 40,00 GRATUITO € 40,00 GRATUITO € 60,00 GRATUITO € 40,00 € 40,00 € 65,00 € 35,00 € 50,00 Corso per addetti alla gestione ANTINCENDIO in attività a RISCHIO BASSO GRATUITO € 55,00 Corso per addetti alla gestione ANTINCENDIO in attività a RISCHIO MEDIO (D.M. 98) – 8 ore € 150,00 € 200,00 Corso LAVORATORI ART.37 Corso LAVORATORI – RISCHIO BASSO Corso LAVORATORI – RISCHIO MEDIO Corso LAVORATORI – RISCHIO ALTO Aggiornamento € 30,00 a persona € 30,00 a persona € 30,00 a persona CORSO PREPOSTI E DIRIGENTI RISCHIO BASSO MEDIO ALTO a persona € 90,00 € 30,00 a persona € 30,00 a persona € 33,00 a persona a persona € 150,00 VALIDI TUTTO L’ANNO Corso EX LIBRETTO SANITARIO Corso EX LIBRETTO SANITARIO – TUTTI I LIVELLI Aggiornamento € 30,00 a persona € 33,00 a persona I Nostri consulenti sono a vostra disposizione per domande o sopralluoghi gratuiti, potete prenotarvi o chiedere informazioni alla nostra segreteria. LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – INDICI ISTAT Sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 17 aprile 2012 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di Marzo 2012, necessario per l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale marzo 2011 – marzo 2012 è pari a più 3,2 (75%= 2,4 ). La variazione biennale marzo 2010 – marzo 2012 è pari a più 5,8 (75%= 4,350 ). AIUTI A CHI ASSUME AL SUD: APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO Un bonus fiscale del 50% dei costi salariali, in compensazione. L’agevolazione è per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le regole sono state fissate dal Mineconomia con un decreto attuativo delle norme introdotte in materia dal D.L. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011), approvato nei giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni. La misura ha l’obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un indirizzo condiviso dall’Unione europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza disposti dai Trattati. Vengono mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo sociale europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari. Lavoratori “svantaggiati” al Sud: via alle assunzioni con sconti fiscali Il bonus, consistente in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, spetta nella misura del 50% dei costi salariali di lavoratori impiegati a tempo indeterminato. Vediamo di seguito chi sono i lavoratori svantaggiati. Secondo la definizione della Commissione europea si tratta di chi: - non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; - non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; - ha superato i 50 anni di età; - vive solo con una o più persone a carico; - è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano da apposite rilevazioni Istat); - è membro di una minoranza nazionale. I lavoratori “molto svantaggiati” sono, invece, coloro che non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Bonus Sud: come si utilizza Il datore di lavoro che ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore “svantaggiato” potrà utilizzare il credito d’imposta pari al 50% del costo salariale sostenuto nei dodici mesi successivi all’impiego; nel caso di assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato” la somma verrà utilizzato per ventiquattro mesi. Nel caso di assunzione a tempo parziale il credito spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro effettuate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale. Per accedere al beneficio, dopo che ciascuna regione avrà stabilito le modalità e le procedure per la concessione, gli interessati dovranno inviare una richiesta alla regione che, a sua volta, comunicherà l’ammissione al credito nei limiti delle risorse stanziate. Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda i datori di lavoro potranno utilizzare il la somma esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro due anni dalla data di assunzione del lavoratore. L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario. Decadenza dall’agevolazione Si decade dall’agevolazione se: - il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi precedenti all’assunzione; - i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o tre anni dalle imprese; - viene accertata definitivamente la violazione non formale di normativa fiscale, contributiva o sulla salute e sicurezza dei lavoratori. MINISTERO DEL LAVORO - REGIONE CAMPANIA CONTRIBUTI PER TIROCINI FORMATIVI IN AZIENDA – PROGETTO INLA 2 ASSISTENZA GRATUITA PER I SOCI CONFCOMMERCIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO. il Ministero del Lavoro e la Regione Campania finanziano tirocini formativi in azienda per giovani disoccupati. E’ una interessante opportunità per provare nuovi lavoratori in azienda come tirocinanti, senza nessun onere per le imprese. Presentazione domande : per la preparazione delle domande e del progetto formativo potrete utilizzare l'assistenza degli uffici Confcommercio - per informazioni ed appuntamenti : tel. 081.7979362 ore 09.00/13.30 Sono previste due linee d’intervento: Linea 1 : tirocini per giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, residenti nella regione Campania, con bassi livelli di scolarizzazione, in cerca di occupazione e regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego. Durata del tirocinio : max 6 mesi, con impegno settimanale di 20 ore. indennità per il tirocinante : € 450/mese lordi, interamente a carico della Regione E’ previsto un incentivo all’assunzione di € 5.165,11 per le imprese, se il tirocinante viene poi assunto. Non vi è obbligo di assunzione al termine del tirocinio. Linea 4 – tirocini per giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, residenti nella Regione Campania, diplomati o laureati, in cerca di occupazione e regolarmente iscritti al Centro per l’Impiego. Durata del tirocinio : max 6 mesi, con impegno settimanale di 20 ore. indennità per il tirocinante : € 450/mese lordi, interamente a carico della Regione. Il tirocinio è finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro di almeno 12 mesi al termine del periodo di tirocinio Modalità di partecipazione : per entrambe le linee di intervento è necessario presentare l'apposito formulario, comprendente un progetto formativo di massima riguardante il percorso di formazione della persona che dovrà svolgere il tirocinio. Mancata emissione dello scontrino: via la black-list ma restano le segnalazioni Il comma 8 dell’articolo 8 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 aveva dato la possibilità all’Amministrazione finanziaria di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei contribuenti che sono stati diverse volte segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di Finanza in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o del documento certificativi dei corrispettivi. In sede di conversione in L. n. 44/2012, il comma 8, dell’articolo 8, è stato così riformulato: “Le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti, tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo dei corrispettivi”. Se è vero che scompaiono le liste resta comunque la possibilità di tenere conto delle segnalazioni, in sede di pianificazione annuale. In pratica chi è stato pizzicato a non emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale corre il rischio di essere inserito in un piano di accertamenti o di verifiche. La norma generale L’art. 12, c. 2, del D.Lgs.n.471/97, prevede che qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione. LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE Facendo seguito alle precedenti comunicazioni ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile 2012 della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 che sancisce, tra l’altro, l’importante correttivo al divieto dell’uso del contante in misura pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000 euro per i cittadini stranieri EXTRA U.E. a condizione che inviino apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, si precisa che in sede di conversione, per venire incontro alle esigenze di sburocratizzazione, non è più previsto l’obbligo di consegnare all’Istituto di credito la fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura emessa (o della ricevuta o dello scontrino fiscale). Riassumendo, quindi, successivamente all’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, gli operatori dovranno: · far sottoscrivere e raccogliere la “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che non è residente in Italia · acquisire la fotocopia del passaporto del cliente · provvedere, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione di vendita, al versamento sul proprio conto corrente del denaro contante incassato · consegnare all’Istituto di credito copia della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate · comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29 aprile 2012, (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16/2012), secondo modalità da stabilirsi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Sono disponibili in ufficio i modelli di autocertificazione (in doppia lingua italiano-inglese e nelle lingue inglese, russo, arabo e cinese) con cui il cliente attesta di non possedere la cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e di non essere residente in Italia. LA BACHECA DELL’ASCOM Di seguito pubblichiamo, per vostra conoscenza, le ultime comunicazioni e lettere inviate • Piano Orari marittimi Società Caremar – Comunicato stampa delle 4 Associazioni Le sottoscritte Associazioni di categoria ed imprenditoriali dell'isola di Capri con sorpresa e sconcerto, apprendono che il Piano Orari dei collegamenti marittimi che andrà in vigore dal prossimo 1° Aprile p.v., prevede la partenza alle ore 18,35 dell'ultima nave Caremar che collega Napoli con Capri; si tratta della medesima ultima nave la cui partenza da Napoli, oggi come per l’intero periodo invernale, è programmata alle 20,10. E’ una decisione che disattende il preciso impegno che personalmente l’Assessore Regionale ai Trasporti prese con le stesse nostre Associazioni e con le Rappresentanze dei due Comuni isolani, in una riunione sull’argomento tenutasi a Napoli lo scorso mese di Ottobre. Nonostante le valide e peraltro condivise motivazioni ed argomentazioni fornite da tempo e ribadite in quella sede, si ripete quanto avvenuto negli ultimi anni; in primavera, con l’inizio della stagione turistica e con il periodo particolarmente atteso di Pasqua ed in autunno quando la stagione volge al termine, nei periodi cioè nei quali i turisti stanziali necessitano più che mai di un collegamento certo e sicuro ed in orario più funzionale e comodo per raggiunge l’isola, contro ogni razionale logica e coerenza, la partenza da Napoli dell'ultima nave Caremar, viene anticipata. • Pubblici esercizi (inviata al Sindaco e al consigliere delegato al commercio) La riunione, tenutasi martedì 20 marzo u.s. presso il Centro Congressi di Capri, degli esercenti di ristoranti (pubblici esercizi con licenza di tipo A) e di quelli dei bar (pubblici esercizi con licenza di tipo B) che operano sul territorio del Comune di Capri alla quale, invitati, prendeste entrambi parte, si concluse con l’esplicito impegno da parte Vostra di fornire una sollecita e definitiva decisione sulla controversa questione circa la tipologia dell’offerta di prodotti cosiddetti di “piccola gastronomia” e delle modalità di somministrazione, da parte degli esercizi con licenza di tipo “B”. Decisione che sarebbe stata presa dopo aver espletata una ulteriore verifica con le parti interessate e con la Commissione Comunale Statuti e Regolamenti che stava concludendo il lavoro affidatole circa l’esame e valutazione di un nuovo e specifico Regolamento sulla materia che sarebbe stato poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. Trascorsi circa due mesi di attesa e silenzio, nel rammentartVi l’impegno, sollecitiamo un Vostro qualsivoglia riscontro. I tempi per le decisioni che diventano sempre più lunghi hanno determinato l’odierna confusa situazione e rischiano di rendere sempre più complessa e difficile poi l’applicazione ed il rispetto di ogni risoluzione che modifichi posizioni ritenute acquisite. Si resta in fiduciosa attesa sugli sviluppi in materia e si inviano cordiali saluti. Con osservanza. • area biglietterie Marina Grande (inviata al Sindaco ed agli Assessori ai LL.PP. e Turismo di Capri ed Anacapri) E’ iniziata la nuova stagione turistica 2012 e nessun intervento, neppure di semplice pulizia, si è inteso intraprendere nell’area in oggetto che presenteremo quindi ai nostri ospiti nell’indecoroso e mortificante stato in cui si trova. E’ caduto pertanto nella più totale indifferenza l’appello che Le abbiamo rivolto nella nostra pari oggetto del 28 febbraio u.s. al quale peraltro nessuno degli Amministratori in indirizzo ha ritenuto opportuno far seguire un cenno di riscontro. Non possiamo che prenderne atto. Nell’interesse nostro e dell’intera comunità isolana, abbiamo segnalato una situazione di degrado comunque inaccettabile e che, nel caso, è incompatibile con quella che dovrebbe essere la nostra comune percezione dell’ospitalità; per il ruolo e la responsabilità che agli Amministratori sono stati affidati, è soltanto loro il compito di porvi rimedio. Con osservanza. • Tassa di sbarco (inviata al Sindaco di Capri e alle altre associazioni ) In riferimento all’oggetto, quest’Ascom, considerato il travagliato iter della problematica, ritiene opportuno fare alcune valutazioni. Finalmente, con l’istituzione della tassa di sbarco, l’Amministrazione comunale avrà il controllo sull’effettivo movimento dei flussi, con il rendiconto (che ci auguriamo, venga effettuato nella maniera più completa ed efficiente possibile) della bigliettazione. Quest’Ascom è dell’avviso di adottare il massimo consentito della tassa (€1,50), lasciando alla valutazione delle Amministrazioni il problema della suddivisione degli introiti. E a tale proposito esprimiamo la nostra contrarietà per una gestione comune di questi (così come, invece, suggerisce la CapriExcellence), stante le difficoltà che si avrebbero. Va da sé che, in seguito, l’Amministrazione concorderà con le varie Associazioni di categoria la destinazione dei proventi di tale tassa di sbarco. Distinti saluti. ULTIMO COMUNICATO STAMPA CONTRO LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE PRIVATA *************************************************************************************** Interessante opportunità in favore di imprese che intendono promuovere e tutelare il loro marchio al di fuori del confine nazionale. Tale incentivo, potrebbe essere utile, per finanziare la registrazione del marchio principale (identity) e di altri brand del gruppo, in ambito europeo ma anche al di fuori del contesto europeo (si pensi a CINA O RUSSIA dove il contributo arriva al 90%). L'agevolazione copre la gran parte delle spese sostenute (progettazione, assistenza, ricerca e tasse) nel limite dell'80/90%. In allegato una breve descrizione dell'avviso. Il Ministero dello Sviluppo Economico concede 4,5 milioni di euro a favore delle Piccole e Medie Imprese che decideranno di registrare il proprio marchio a livello comunitario e internazionale. L’importo dell’agevolazione può variare dai 4 ai 6 mila euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del 90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione. INFO E DETTAGLI SPORTELLO INFORMATIVO ASCOM CONFCOMMERCIO CAPRI