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80073 Capri (Na) – Via Sella Orta, 3 (Centro Congressi) tel. 0818377788- fax n. 0818377633 [email protected]
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Caprimpresa
Notiziario del Commercio, del Turismo e dei Servizi
Stampato in proprio
Distribuzione gratuita per gli associati
ANNO XVII - NUMERO II
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vieni a visitare il sito dedicato agli associati e suggeriscici le
tue idee per rendere il nostro e vostro spazio web più
interessante.
L’Ascom ha un nuovo numero di fax,
congiunto con la Federalberghi: 081 8377633
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1. Scadenza autocertificazione DVR
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57 contenente
“Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dei trasporti e delle microimprese.” che contiene il rinvio al 31 dicembre 2012 dell’obbligo
per le microimprese di effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure
standardizzate.
IMPORTANTE: Il rinvio della valutazione dei rischi standardizzata NON ESONERA IL
DATORE DI LAVORO DAGLI OBBLIGHI INERENTI GLI ADEMPIMENTI
OBBLIGATORI. Tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati,
dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a dimostrazione
dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.( omessa redazione DVR,
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400; Art. 55 c.1)
2. Si ricorda Inoltre che è obbligatoria la formazione CERTIFICATA per tutti i lavoratori,
NESSUN LAVORATORE E’ ESCLUSO
Si rammenta, in considerazione delle domande pervenuteci,“per gli associati in possesso
dell’Attestato di formazione RSPP, NON vi è obbligo immediato di aggiornamento formativo
(leggere nota “A”).
Precisiamo quanto segue poiché alcuni professionisti e società si propongono, a costi onerosi, per
effettuare tale formazione.
L’Associazione ha comunque indetto tali corsi a titolo gratuito per gli Associati stessi.
“A” LA FORMAZIONE DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO I COMPITI DI RSPP
DISPOSIZIONI: Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione coloro che
dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo, una formazione con contenuti
conformi all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997, (in possesso dell’attestato con data 2011) e gli
esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626. (aggiornamento entro 2 o 5 anni !!!!!!!!!
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i Datori
di lavoro che abbiano frequentato, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore
dell’Accordo, (con attestato di formazione RSPP) i corsi di formazione formalmente e
documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, rispettosi delle previsioni di
cui all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti
per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 32, commi 2,
3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo sancito il
26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive
modificazioni.
In caso di inizio di nuova attività il Datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta
giorni dalla data di inizio della propria attività.
“Formazione per tutti i lavoratori”,
“Formazione per tutti i datori di Lavoro”
L’Ascom –Confcommercio Imprese per l’Italia di Capri organizza, corsi di
formazione in sede e, per le aziende con più di 10 dipendenti che ne faranno
formale richiesta, presso le stesse attività commerciali.
Inoltre, l’Ascom di Capri ha già organizzato corsi gratuiti, sempre riservati ai soli
Associati, per RSPP, RLS e ANTINCENDIO rischio basso.
PROSSIMI CORSI:
PRIMO SOCCORSO MARTEDI’ 26 GIUGNO ALLE ORE 10.00
PRESSO IL CENTRO CONGRESSI
LA PROVA PRATICA PER CORSO ANTINCENDIO MEDIO SI TERRA’ GIOVEDI’ 28
GIUGNO ALLE ORE 10.00 PRESSO IL CAMPO SPORTIVO S. COSTANZO
DI PALAZZO A MARE ALLA MARINA GRANDE
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INDICHIAMO DI SEGUITO I COSTI DEI CORSI E LE GRATUITA’
TITOLO
ASSOCIATO
Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RESPONSABILE del SERVIZIO di
PREVENZIONE e PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO BASSO
GRATUITO
Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RESPONSABILE del SERVIZIO di
PREVENZIONE e PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO MEDIO
GRATUITO
AGGIORNAMENTO Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di
RESPONSABILE del SERVIZIO di PREV. e PROT. (R.S.P.P.) – RISCHIO BASSO
GRATUITO
AGGIORNAMENTO Corso per datori di lavoro che ricoprono il ruolo di
RESPONSABILE del SERVIZIO di PREV e PROTEZIONE (R.S.P.P.) – RISCHIO MEDIO
Corso per lavoratori che ricoprono il ruolo di RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI
per la SICUREZZA (R.L.S.) – 32 ore + 4
AGGIORNAMENTO Corso per lavoratori che ricoprono il ruolo di RAPPRESENTANTE
dei LAVORATORI per la SICUREZZA (R.L.S.) –
Corso di formazione per addetti al PRIMO SOCCORSO
(D.M. 388/03 e D.Lgs. 81/08) – 12 ore (aziende gruppo B-C)
AGGIORNAMENTO Corso di formazione per addetti al PRIMO SOCCORSO (D.M.
388/03 e D.Lgs. 81/08) – 12 ore (aziende gruppo B-C)
NO ASSOCIATO
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Corso per addetti alla gestione ANTINCENDIO in attività a RISCHIO BASSO
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RISCHIO MEDIO (D.M. 98) – 8 ore
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Corso LAVORATORI ART.37
Corso LAVORATORI – RISCHIO BASSO
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Corso LAVORATORI – RISCHIO ALTO
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I Nostri consulenti sono a vostra disposizione per domande o sopralluoghi
gratuiti, potete prenotarvi o chiedere informazioni alla nostra segreteria.
LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO – INDICI ISTAT
Sulla Gazzetta Ufficiale n.90 del 17 aprile 2012 è stato pubblicato il comunicato ISTAT
concernente l’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di Marzo 2012, necessario per
l’aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi
della Legge 449/97.
La variazione annuale marzo 2011 – marzo 2012 è pari a più 3,2 (75%= 2,4 ).
La variazione biennale marzo 2010 – marzo 2012 è pari a più 5,8 (75%= 4,350 ).
AIUTI A CHI ASSUME AL SUD: APPROVATO IL DECRETO ATTUATIVO
Un bonus fiscale del 50% dei costi salariali, in compensazione. L’agevolazione è per i datori di
lavoro che assumono a tempo indeterminato personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” in
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Le regole sono state fissate dal Mineconomia con un decreto attuativo delle norme introdotte in
materia dal D.L. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2011), approvato nei
giorni scorsi dalla Conferenza Stato-Regioni.
La misura ha l’obiettivo di promuovere le opportunità di impiego per queste particolari categorie di
lavoratori, incrementando la base occupazionale delle imprese che li assumono, secondo un
indirizzo condiviso dall’Unione europea in quanto non lesivo dei principi di libera concorrenza
disposti dai Trattati. Vengono mobilitati, a questo scopo, 142 milioni di euro del Fondo sociale
europeo, attraverso la riprogrammazione dei fondi strutturali comunitari.
Lavoratori “svantaggiati” al Sud: via alle assunzioni con sconti fiscali
Il bonus, consistente in un credito d’imposta da utilizzare in compensazione, spetta nella
misura del 50% dei costi salariali di lavoratori impiegati a tempo indeterminato.
Vediamo di seguito chi sono i lavoratori svantaggiati. Secondo la definizione della Commissione
europea si tratta di chi:
- non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- ha superato i 50 anni di età;
- vive solo con una o più persone a carico;
- è occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna (che risultano
da apposite rilevazioni Istat);
- è membro di una minoranza nazionale.
I lavoratori “molto svantaggiati” sono, invece, coloro che non hanno un impiego regolarmente
retribuito da almeno 24 mesi.
Bonus Sud: come si utilizza
Il datore di lavoro che ha assunto alle proprie dipendenze un lavoratore “svantaggiato” potrà
utilizzare il credito d’imposta pari al 50% del costo salariale sostenuto nei dodici mesi
successivi all’impiego; nel caso di assunzione di un lavoratore “molto svantaggiato” la somma
verrà utilizzato per ventiquattro mesi.
Nel caso di assunzione a tempo parziale il credito spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro
effettuate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.
Per accedere al beneficio, dopo che ciascuna regione avrà stabilito le modalità e le procedure per la
concessione, gli interessati dovranno inviare una richiesta alla regione che, a sua volta, comunicherà
l’ammissione al credito nei limiti delle risorse stanziate.
Una volta ricevuta la comunicazione di accoglimento della domanda i datori di lavoro potranno
utilizzare il la somma esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, entro due anni
dalla
data
di
assunzione
del
lavoratore.
L’agevolazione fiscale non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno
comunitario.
Decadenza dall’agevolazione
Si decade dall’agevolazione se:
- il numero totale dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello nei 12 mesi
precedenti all’assunzione;
- i nuovi posti di lavoro non sono conservati per almeno due anni dalle piccole e medie imprese o
tre anni dalle imprese;
- viene accertata definitivamente la violazione non formale di normativa fiscale, contributiva o sulla
salute e sicurezza dei lavoratori.
MINISTERO DEL LAVORO - REGIONE CAMPANIA
CONTRIBUTI PER TIROCINI FORMATIVI IN AZIENDA – PROGETTO INLA 2
ASSISTENZA GRATUITA PER I SOCI CONFCOMMERCIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI CONTRIBUTO.
il Ministero del Lavoro e la Regione Campania finanziano tirocini formativi in azienda per
giovani disoccupati.
E’ una interessante opportunità per provare nuovi lavoratori in azienda come tirocinanti,
senza nessun onere per le imprese.
Presentazione domande : per la preparazione delle domande e del progetto formativo potrete
utilizzare l'assistenza degli uffici Confcommercio - per informazioni ed appuntamenti : tel.
081.7979362 ore 09.00/13.30
Sono previste due linee d’intervento:
Linea 1 : tirocini per giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, residenti nella regione
Campania, con bassi livelli di scolarizzazione, in cerca di occupazione e regolarmente iscritti al
Centro per l’Impiego.
Durata del tirocinio : max 6 mesi, con impegno settimanale di 20 ore.
indennità per il tirocinante : € 450/mese lordi, interamente a carico della Regione
E’ previsto un incentivo all’assunzione di € 5.165,11 per le imprese, se il tirocinante viene poi
assunto.
Non vi è obbligo di assunzione al termine del tirocinio.
Linea 4 – tirocini per giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni, residenti nella Regione
Campania, diplomati o laureati, in cerca di occupazione e regolarmente iscritti al Centro per
l’Impiego.
Durata del tirocinio : max 6 mesi, con impegno settimanale di 20 ore.
indennità per il tirocinante : € 450/mese lordi, interamente a carico della Regione.
Il tirocinio è finalizzato alla stipula di un contratto di lavoro di almeno 12 mesi al termine del
periodo di tirocinio
Modalità di partecipazione : per entrambe le linee di intervento è necessario presentare l'apposito
formulario, comprendente un progetto formativo di massima riguardante il percorso di formazione
della persona che dovrà svolgere il tirocinio.
Mancata emissione dello scontrino: via la black-list ma
restano le segnalazioni
Il comma 8 dell’articolo 8 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012 aveva dato la possibilità
all’Amministrazione finanziaria di elaborare delle liste selettive contenenti i nominativi di quei
contribuenti che sono stati diverse volte segnalati alla stessa Agenzia o alla Guardia di
Finanza in merito alla violazione dell’emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale o
del documento certificativi dei corrispettivi.
In sede di conversione in L. n. 44/2012, il comma 8, dell’articolo 8, è stato così riformulato: “Le
Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito dell'attività di pianificazione degli accertamenti,
tengono conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative
all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale ovvero del documento certificativo
dei corrispettivi”.
Se è vero che scompaiono le liste resta comunque la possibilità di tenere conto delle segnalazioni, in
sede di pianificazione annuale.
In pratica chi è stato pizzicato a non emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale corre il rischio
di essere inserito in un piano di accertamenti o di verifiche.
La norma generale
L’art. 12, c. 2, del D.Lgs.n.471/97, prevede che qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo
16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte
violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni
diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del
citato decreto legislativo n. 472 del 1997, è disposta la sospensione della licenza o
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un
periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo decreto
legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se
l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la
sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.
La sospensione di cui al comma 2 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione
devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta
violazione.
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 99
del 28 aprile 2012 della Legge n. 44 del 26 aprile 2012 che sancisce, tra l’altro, l’importante
correttivo al divieto dell’uso del contante in misura pari o superiore a 1.000 euro e fino a 15.000
euro per i cittadini stranieri EXTRA U.E. a condizione che inviino apposita comunicazione
preventiva all’Agenzia delle Entrate, si precisa che in sede di conversione, per venire incontro
alle esigenze di sburocratizzazione, non è più previsto l’obbligo di consegnare all’Istituto di credito
la fotocopia del documento di riconoscimento del cliente e copia della fattura emessa (o della
ricevuta o dello scontrino fiscale).
Riassumendo, quindi, successivamente all’invio della comunicazione preventiva all’Agenzia delle
Entrate, gli operatori dovranno:
· far sottoscrivere e raccogliere la “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non possiede
la cittadinanza italiana né di uno dei paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e che
non è residente in Italia
· acquisire la fotocopia del passaporto del cliente
· provvedere, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione di vendita, al
versamento sul proprio conto corrente del denaro contante incassato
· consegnare all’Istituto di credito copia della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate
· comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro
effettuate dal 29 aprile 2012, (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n.
16/2012), secondo modalità da stabilirsi con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate.
Sono disponibili in ufficio i modelli di autocertificazione (in doppia lingua italiano-inglese e
nelle lingue inglese, russo, arabo e cinese) con cui il cliente attesta di non possedere la
cittadinanza italiana né di uno dei Paesi della Ue o dello Spazio Economico Europeo e di non essere
residente in Italia.
LA BACHECA DELL’ASCOM
Di seguito pubblichiamo, per vostra conoscenza, le ultime comunicazioni e lettere inviate
•
Piano Orari marittimi Società Caremar – Comunicato stampa delle 4 Associazioni
Le sottoscritte Associazioni di categoria ed imprenditoriali dell'isola di Capri con sorpresa e
sconcerto, apprendono che il Piano Orari dei collegamenti marittimi che andrà in vigore dal
prossimo 1° Aprile p.v., prevede la partenza alle ore 18,35 dell'ultima nave Caremar che collega
Napoli con Capri; si tratta della medesima ultima nave la cui partenza da Napoli, oggi come per
l’intero periodo invernale, è programmata alle 20,10.
E’ una decisione che disattende il preciso impegno che personalmente l’Assessore Regionale
ai Trasporti prese con le stesse nostre Associazioni e con le Rappresentanze dei due Comuni isolani,
in una riunione sull’argomento tenutasi a Napoli lo scorso mese di Ottobre.
Nonostante le valide e peraltro condivise motivazioni ed argomentazioni fornite da tempo e
ribadite in quella sede, si ripete quanto avvenuto negli ultimi anni; in primavera, con l’inizio della
stagione turistica e con il periodo particolarmente atteso di Pasqua ed in autunno quando la stagione
volge al termine, nei periodi cioè nei quali i turisti stanziali necessitano più che mai di un
collegamento certo e sicuro ed in orario più funzionale e comodo per raggiunge l’isola, contro ogni
razionale logica e coerenza, la partenza da Napoli dell'ultima nave Caremar, viene anticipata.
•
Pubblici esercizi (inviata al Sindaco e al consigliere delegato al commercio)
La riunione, tenutasi martedì 20 marzo u.s. presso il Centro Congressi di Capri, degli
esercenti di ristoranti (pubblici esercizi con licenza di tipo A) e di quelli dei bar (pubblici esercizi
con licenza di tipo B) che operano sul territorio del Comune di Capri alla quale, invitati, prendeste
entrambi parte, si concluse con l’esplicito impegno da parte Vostra di fornire una sollecita e
definitiva decisione sulla controversa questione circa la tipologia dell’offerta di prodotti cosiddetti
di “piccola gastronomia” e delle modalità di somministrazione, da parte degli esercizi con licenza di
tipo “B”.
Decisione che sarebbe stata presa dopo aver espletata una ulteriore verifica con le parti
interessate e con la Commissione Comunale Statuti e Regolamenti che stava concludendo il lavoro
affidatole circa l’esame e valutazione di un nuovo e specifico Regolamento sulla materia che
sarebbe stato poi sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale.
Trascorsi circa due mesi di attesa e silenzio, nel rammentartVi l’impegno, sollecitiamo un
Vostro qualsivoglia riscontro.
I tempi per le decisioni che diventano sempre più lunghi hanno determinato l’odierna
confusa situazione e rischiano di rendere sempre più complessa e difficile poi l’applicazione ed il
rispetto di ogni risoluzione che modifichi posizioni ritenute acquisite.
Si resta in fiduciosa attesa sugli sviluppi in materia e si inviano cordiali saluti.
Con osservanza.
•
area biglietterie Marina Grande (inviata al Sindaco ed agli Assessori ai LL.PP. e Turismo di
Capri ed Anacapri)
E’ iniziata la nuova stagione turistica 2012 e nessun intervento, neppure di semplice pulizia,
si è inteso intraprendere nell’area in oggetto che presenteremo quindi ai nostri ospiti
nell’indecoroso e mortificante stato in cui si trova.
E’ caduto pertanto nella più totale indifferenza l’appello che Le abbiamo rivolto nella
nostra pari oggetto del 28 febbraio u.s. al quale peraltro nessuno degli Amministratori in indirizzo
ha ritenuto opportuno far seguire un cenno di riscontro.
Non possiamo che prenderne atto.
Nell’interesse nostro e dell’intera comunità isolana, abbiamo segnalato una situazione di
degrado comunque inaccettabile e che, nel caso, è incompatibile con quella che dovrebbe essere
la nostra comune percezione dell’ospitalità; per il ruolo e la responsabilità che agli Amministratori
sono stati affidati, è soltanto loro il compito di porvi rimedio.
Con osservanza.
•
Tassa di sbarco (inviata al Sindaco di Capri e alle altre associazioni )
In riferimento all’oggetto, quest’Ascom, considerato il travagliato iter della problematica,
ritiene opportuno fare alcune valutazioni.
Finalmente, con l’istituzione della tassa di sbarco, l’Amministrazione comunale avrà il
controllo sull’effettivo movimento dei flussi, con il rendiconto (che ci auguriamo, venga
effettuato nella maniera più completa ed efficiente possibile) della bigliettazione.
Quest’Ascom è dell’avviso di adottare il massimo consentito della tassa (€1,50), lasciando
alla valutazione delle Amministrazioni il problema della suddivisione degli introiti.
E a tale proposito esprimiamo la nostra contrarietà per una gestione comune di questi (così
come, invece, suggerisce la CapriExcellence), stante le difficoltà che si avrebbero.
Va da sé che, in seguito, l’Amministrazione concorderà con le varie Associazioni di
categoria la destinazione dei proventi di tale tassa di sbarco.
Distinti saluti.
ULTIMO COMUNICATO STAMPA CONTRO LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE PRIVATA
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Interessante opportunità in favore di imprese che intendono promuovere e tutelare il loro marchio al di fuori
del confine nazionale. Tale incentivo, potrebbe essere utile, per finanziare la registrazione del marchio
principale (identity) e di altri brand del gruppo, in ambito europeo ma anche al di fuori del contesto europeo
(si pensi a CINA O RUSSIA dove il contributo arriva al 90%). L'agevolazione copre la gran parte delle spese
sostenute (progettazione, assistenza, ricerca e tasse) nel limite dell'80/90%. In allegato una breve
descrizione dell'avviso.
Il Ministero dello Sviluppo Economico concede 4,5 milioni di euro a favore delle Piccole e Medie Imprese che
decideranno di registrare il proprio marchio a livello comunitario e internazionale. L’importo dell’agevolazione
può variare dai 4 ai 6 mila euro per ciascuna domanda di marchio depositata e a copertura dell’80% o del
90% delle spese ammissibili sostenute in funzione dei Paesi designati per la registrazione.
INFO E DETTAGLI SPORTELLO INFORMATIVO ASCOM CONFCOMMERCIO CAPRI
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