AMBIENTE&SICUREZZA GIURISPRUDENZA azionato in maniera non correƩa (senza “Ɵrarlo Þno in fondo”). Essendo questa la matrice causale dell’infortunio, l’eventuale deÞcit di formazione professionale non aveva inciso aīaƩo sulla veriÞcazione dell’evento, si era traƩato, più semplicemente, della violazione di una elementare regola di prudenza che prescindeva da eventuali istruzioni ricevute. Questa condoƩa del lavoratore, inevitabile in quanto estemporanea e assolutamente sconsiderata, è stata ritenuta dai Giudici di legitƟmità idonea a interrompere il nesso causale con l’evento infortunisƟco. Non poteva essere possibile evitare che il lavoratore, peraltro da anni addeƩo anche alla conduzione di carrelli elevatori, omeƩesse di inserire, ovvero inserire in maniera errata, il freno a mano, dopo avere arrestato, peraltro, il mezzo in zona in pendenza. Secondo la Suprema Corte «ApparƟene, infaƫ, alla più elementare e comune esperienza di chiunque si trovi a condurre veicoli del genere più diverso (dalla “Panda”al “TIR”, portaƟ quali esempio nella sentenza impugnata), la necessità, nel fermare un qua- lunque veicolo, di azionare il freno a mano, specie se la sosta avviene in luogo non pianeggiante». Neppure è apparsa censurabile la condoƩa degli imputaƟ in punto di omessa vigilanza sul lavoratore. Non si comprende in che cosa, allora, avrebbe dovuto essere più «incisiva» la formazione professionale a fronte della condoƩa gravemente imprudente del lavoratore che, prima di scendere dal muletto e porvisi davanƟ, avrebbe dovuto eseguire una manovra secondo i Giudici «assolutamente ovvia e nota a chiunque si ponga alla guida di un veicolo, la cui esecuzione non avrebbe dovuto richiedere altro che maggiore aƩenzione da parte dell’operatore, non certo formazioni o informazioni parƟcolari». Né, secondo i Giudici di legiƫmità, il libreƩo di uso e manutenzione del carrello, ovvero la cartellonisƟca sul mezzo, avrebbero potuto impedire l’evento; né essi avrebbero dovuto contenere la precisazione, del tuƩo ovvia, che l’operatore, dopo essersi arrestato su un luogo in pendio deve, prima di scendere dal mezzo, azionare il freno di stazionamento. a cura di Caterina Lops, B&P AvvocaƟ RB Incenerimento al suolo di residui vegetali. Reato Cassazione penale, sez. III, 1° agosto 2014, n. 34098, Pres. Fiale, Rel. Aceto Residui vegetali - Sfalci e potature - Art. 185, comma 1, leƩera f) - Esclusione dalla disciplina dei riÞuƟ - Necessario uƟlizzo - RiÞuƟ agricoli - Disfarsi - SmalƟmento tramite incenerimento al suolo - PraƟche agricole - Eĸcacia scriminante di usi e consuetudini - Legge regionale Campania 7 maggio 2006, n. 11 - Reato di combusƟone illecita di riÞuƟ - Art. 256-bis Gli sfalci e le potature, come ogni altro riÞuto agricolo, cosƟtuiscono “riÞuto” quando il produƩore se ne disÞ. Ferma restando la loro natura, il D.Lgs. n. 152/2006, ne ha sempre condizionato, nel tempo, l’esclusione dal proprio ambito di applicabilità al riuƟlizzo direƩo in agricoltura; esula dal conceƩo di “uƟlizzo” 76 N. 19 - 14 oƩobre 2014 e rientra a pieno Ɵtolo nell’ambito applicaƟvo del D.Lgs. n. 152/2006, lo “smalƟmento” deÞniƟvo del riÞuto mediante la procedura dell’incenerimento al suolo. In ossequio al principio della riserva assoluta di legge in materia penale e nel rispeƩo della gerarchia delle fonƟ (si vedano gli arƩ. 8 e 15 preleggi) gli usi e le consuetudini, se non espressamente richiamaƟ dalla legge, non hanno alcuna eĸcacia scriminante, tanto meno limitaƟva della portata applicaƟva del decreto, né possono essere uƟlizzaƟ per aggirare la necessaria rigorosità della prova dell’uƟlizzo del riÞuto nella praƟca agricola; la legge regionale Campania 7 maggio 2006, n 11, come qualunque legge regionale, non può avere eĸcacia modiÞcaƟva/abrogaƟva di una norma penale. Il residuo illecito amministraƟvo di cui all’art. 256-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, ha a oggeƩo i riÞuƟ vegetali provenienƟ da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, leƩera e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agriwww.ambientesicurezzaweb.it AMBIENTE&SICUREZZA GIURISPRUDENZA colo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, leƩera f); ne consegue che la condoƩa di autosmalƟmento mediante combusƟone illecita di riÞuƟ conƟnua ad avere penale rilevanza. භ N OTA භ භ Nella sentenza indicata, la Corte di Cassazione penale, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, ha ritenuto che l’incenerimento al suolo di scarƟ vegetali da parte di un produƩore agricolo integrasse il nuovo reato di combusƟone illecita di riÞuƟ (art. 256bis, D.Lgs. n. 152/2006) introdoƩo dal D.L. n. 136/2013, converƟto, con modiÞcazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. La faƫspecie analizzata riguardava la realizzazione di grossi falò di potature e altri residui vegetali ÞnalizzaƟ all’oƩenimento di ceneri da uƟlizzare come concime. Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avellino aveva assolto l’imputato dal reato contestato ritenendo il faƩo non sussistente in quanto si sarebbe traƩato di praƟca agricola diīusa, ammessa anche dalla normaƟva regionale, punita a Ɵtolo di illecito amministraƟvo dal comma 6 dell’art. 256-bis, nonché rientrante nell’esclusione dalla normaƟva sui riÞuƟ prevista dall’art. 185, comma 1, leƩera f), per la paglia, gli sfalci, le potature e l’ulteriore materiale agricolo uƟlizzato in agricoltura senza danno per l’ambiente o pericolo per la salute umana. La Corte di Cassazione ha, invece, optato per la rilevanza penale della condoƩa, operando una diversa ricostruzione, precisando che: «gli sfalci e le potature, come ogni altro riÞuto agricolo, cosƟtuiscono riÞuto quando il produƩore se ne disÞ»; «ferma restando la loro natura di riÞuƟ», tali residui sono esclusi dall’applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 185) solo in caso di riuƟlizzo direƩo in agricoltura, non invece in caso di «smalƟmento deÞniƟvo del riÞuto භ mediante la procedura dell’incenerimento al suolo» (che a sua volta non comporta la cessazione della qualiÞca di riÞuto in quanto non integra un’operazione di recupero, bensì di smalƟmento); «gli usi e le consuetudini, se non espressamente richiamaƟ dalla legge, non hanno alcuna eĸcacia scriminante» (arƩ. 8 e 15 preleggi) né possono di per se integrare la prova dell’uƟlizzo del riÞuto, che «deve essere oggeƩo di rigoroso accertamento»; non valgono, a questo Þne, neanche le leggi regionali, compresa la L.R. Campania n. 11/2006, che «come qualunque legge regionale, non può avere eĸcacia modiÞcaƟva/abrogaƟva di una norma penale» e, peraltro, «riguarda la prevenzione degli incendi boschivi, non lo smalƟmento dei riÞuƟ»; l’illecito amministraƟvo di cui al comma 6 dell’art. 256-bis non è perƟnente, in quanto ha a oggeƩo «i riÞuƟ vegetali provenienƟ da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, leƩ. e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all’art. 185, comma 1, leƩ. f)»; ne consegue che «la condoƩa di autosmalƟmento mediante combusƟone illecita di riÞuƟ conƟnua ad avere penale rilevanza». Alla luce di questa sentenza possono comprendersi le modiÞche appositamente introdoƩe dal legislatore in sede di conversione del “D.L. compeƟƟvità” (D.L. n. 91/2014 converƟto dalla legge 11 agosto n. 116[1]): il nuovo art. 182, comma 6-bis prevede che, a determinate condizioni, il raggruppamento e l’incenerimento «dei materiali vegetali di cui all’arƟcolo 185, comma 1, leƩera f), effeƩuate nel luogo di produzione, cosƟtuiscono normali praƟche agricole consenƟte per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanƟ o ammendanƟ, e non aƫvità di gesƟone dei riÞuƟ», mentre l’art. 256-bis, comma 6 ora precisa che «fermo restando quanto previsto dall’arƟcolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente arƟcolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato». [1] Si veda lo Speciale pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 18/2014. www.ambientesicurezzaweb.it N. 19 - 14 oƩobre 2014 77