AMBIENTE&SICUREZZA
GIURISPRUDENZA
azionato in maniera non correƩa (senza “Ɵrarlo Þno in fondo”). Essendo questa la matrice causale dell’infortunio, l’eventuale deÞcit
di formazione professionale non aveva inciso
aīaƩo sulla veriÞcazione dell’evento, si era
traƩato, più semplicemente, della violazione di una elementare regola di prudenza che
prescindeva da eventuali istruzioni ricevute.
Questa condoƩa del lavoratore, inevitabile in
quanto estemporanea e assolutamente sconsiderata, è stata ritenuta dai Giudici di legitƟmità idonea a interrompere il nesso causale
con l’evento infortunisƟco. Non poteva essere
possibile evitare che il lavoratore, peraltro da
anni addeƩo anche alla conduzione di carrelli elevatori, omeƩesse di inserire, ovvero inserire in maniera errata, il freno a mano, dopo
avere arrestato, peraltro, il mezzo in zona in
pendenza. Secondo la Suprema Corte «ApparƟene, infaƫ, alla più elementare e comune esperienza di chiunque si trovi a condurre
veicoli del genere più diverso (dalla “Panda”al
“TIR”, portaƟ quali esempio nella sentenza
impugnata), la necessità, nel fermare un qua-
lunque veicolo, di azionare il freno a mano,
specie se la sosta avviene in luogo non pianeggiante». Neppure è apparsa censurabile
la condoƩa degli imputaƟ in punto di omessa vigilanza sul lavoratore. Non si comprende
in che cosa, allora, avrebbe dovuto essere più
«incisiva» la formazione professionale a fronte della condoƩa gravemente imprudente del
lavoratore che, prima di scendere dal muletto e porvisi davanƟ, avrebbe dovuto eseguire
una manovra secondo i Giudici «assolutamente ovvia e nota a chiunque si ponga alla guida
di un veicolo, la cui esecuzione non avrebbe
dovuto richiedere altro che maggiore aƩenzione da parte dell’operatore, non certo formazioni o informazioni parƟcolari».
Né, secondo i Giudici di legiƫmità, il libreƩo
di uso e manutenzione del carrello, ovvero la
cartellonisƟca sul mezzo, avrebbero potuto
impedire l’evento; né essi avrebbero dovuto
contenere la precisazione, del tuƩo ovvia, che
l’operatore, dopo essersi arrestato su un luogo
in pendio deve, prima di scendere dal mezzo,
azionare il freno di stazionamento.
a cura di Caterina Lops, B&P AvvocaƟ
RB
Incenerimento al suolo
di residui vegetali. Reato
Cassazione penale, sez. III,
1° agosto 2014, n. 34098,
Pres. Fiale, Rel. Aceto
Residui vegetali - Sfalci e potature - Art. 185,
comma 1, leƩera f) - Esclusione dalla disciplina
dei riÞuƟ - Necessario uƟlizzo - RiÞuƟ agricoli
- Disfarsi - SmalƟmento tramite incenerimento al suolo - PraƟche agricole - Eĸcacia scriminante di usi e consuetudini - Legge regionale Campania 7 maggio 2006, n. 11 - Reato di
combusƟone illecita di riÞuƟ - Art. 256-bis
Gli sfalci e le potature, come ogni altro riÞuto agricolo, cosƟtuiscono “riÞuto” quando il
produƩore se ne disÞ. Ferma restando la loro
natura, il D.Lgs. n. 152/2006, ne ha sempre
condizionato, nel tempo, l’esclusione dal proprio ambito di applicabilità al riuƟlizzo direƩo
in agricoltura; esula dal conceƩo di “uƟlizzo”
76
N. 19 - 14 oƩobre 2014
e rientra a pieno Ɵtolo nell’ambito applicaƟvo del D.Lgs. n. 152/2006, lo “smalƟmento”
deÞniƟvo del riÞuto mediante la procedura
dell’incenerimento al suolo.
In ossequio al principio della riserva assoluta di legge in materia penale e nel rispeƩo
della gerarchia delle fonƟ (si vedano gli arƩ.
8 e 15 preleggi) gli usi e le consuetudini, se
non espressamente richiamaƟ dalla legge,
non hanno alcuna eĸcacia scriminante, tanto meno limitaƟva della portata applicaƟva
del decreto, né possono essere uƟlizzaƟ per
aggirare la necessaria rigorosità della prova
dell’uƟlizzo del riÞuto nella praƟca agricola;
la legge regionale Campania 7 maggio 2006, n
11, come qualunque legge regionale, non può
avere eĸcacia modiÞcaƟva/abrogaƟva di una
norma penale.
Il residuo illecito amministraƟvo di cui all’art.
256-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, ha a
oggeƩo i riÞuƟ vegetali provenienƟ da aree
verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
di cui all’art. 184, leƩera e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agriwww.ambientesicurezzaweb.it
AMBIENTE&SICUREZZA
GIURISPRUDENZA
colo o forestale non pericoloso di cui all’art.
185, comma 1, leƩera f); ne consegue che la
condoƩa di autosmalƟmento mediante combusƟone illecita di riÞuƟ conƟnua ad avere
penale rilevanza.
භ
N OTA
භ
භ
Nella sentenza indicata, la Corte di Cassazione penale, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Avellino, ha ritenuto che l’incenerimento al suolo di scarƟ vegetali da parte di un
produƩore agricolo integrasse il nuovo reato di combusƟone illecita di riÞuƟ (art. 256bis, D.Lgs. n. 152/2006) introdoƩo dal D.L. n.
136/2013, converƟto, con modiÞcazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6.
La faƫspecie analizzata riguardava la realizzazione di grossi falò di potature e altri
residui vegetali ÞnalizzaƟ all’oƩenimento di
ceneri da uƟlizzare come concime. Il giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale
di Avellino aveva assolto l’imputato dal reato contestato ritenendo il faƩo non sussistente in quanto si sarebbe traƩato di praƟca agricola diīusa, ammessa anche dalla
normaƟva regionale, punita a Ɵtolo di illecito amministraƟvo dal comma 6 dell’art.
256-bis, nonché rientrante nell’esclusione
dalla normaƟva sui riÞuƟ prevista dall’art.
185, comma 1, leƩera f), per la paglia, gli
sfalci, le potature e l’ulteriore materiale
agricolo uƟlizzato in agricoltura senza danno per l’ambiente o pericolo per la salute
umana.
La Corte di Cassazione ha, invece, optato per
la rilevanza penale della condoƩa, operando
una diversa ricostruzione, precisando che:
«gli sfalci e le potature, come ogni altro riÞuto agricolo, cosƟtuiscono riÞuto quando il
produƩore se ne disÞ»;
«ferma restando la loro natura di riÞuƟ», tali residui sono esclusi dall’applicazione del
D.Lgs. n. 152/2006 (ex art. 185) solo in caso
di riuƟlizzo direƩo in agricoltura, non invece
in caso di «smalƟmento deÞniƟvo del riÞuto
භ
mediante la procedura dell’incenerimento
al suolo» (che a sua volta non comporta la
cessazione della qualiÞca di riÞuto in quanto
non integra un’operazione di recupero, bensì
di smalƟmento);
«gli usi e le consuetudini, se non espressamente richiamaƟ dalla legge, non hanno alcuna eĸcacia scriminante» (arƩ. 8 e 15 preleggi) né possono di per se integrare la prova
dell’uƟlizzo del riÞuto, che «deve essere oggeƩo di rigoroso accertamento»; non valgono, a questo Þne, neanche le leggi regionali,
compresa la L.R. Campania n. 11/2006, che
«come qualunque legge regionale, non può
avere eĸcacia modiÞcaƟva/abrogaƟva di
una norma penale» e, peraltro, «riguarda la
prevenzione degli incendi boschivi, non lo
smalƟmento dei riÞuƟ»;
l’illecito amministraƟvo di cui al comma 6
dell’art. 256-bis non è perƟnente, in quanto
ha a oggeƩo «i riÞuƟ vegetali provenienƟ da
aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all’art. 184, leƩ. e), non dunque
la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui
all’art. 185, comma 1, leƩ. f)»; ne consegue
che «la condoƩa di autosmalƟmento mediante combusƟone illecita di riÞuƟ conƟnua ad avere penale rilevanza».
Alla luce di questa sentenza possono comprendersi le modiÞche appositamente introdoƩe dal legislatore in sede di conversione del “D.L. compeƟƟvità” (D.L. n. 91/2014
converƟto dalla legge 11 agosto n. 116[1]): il
nuovo art. 182, comma 6-bis prevede che, a
determinate condizioni, il raggruppamento
e l’incenerimento «dei materiali vegetali di
cui all’arƟcolo 185, comma 1, leƩera f), effeƩuate nel luogo di produzione, cosƟtuiscono normali praƟche agricole consenƟte per il
reimpiego dei materiali come sostanze concimanƟ o ammendanƟ, e non aƫvità di gesƟone dei riÞuƟ», mentre l’art. 256-bis, comma
6 ora precisa che «fermo restando quanto
previsto dall’arƟcolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente arƟcolo non si applicano all’abbruciamento di materiale agricolo
o forestale naturale, anche derivato da verde
pubblico o privato».
[1] Si veda lo Speciale pubblicato su Ambiente&Sicurezza n. 18/2014.
www.ambientesicurezzaweb.it
N. 19 - 14 oƩobre 2014
77
Scarica

Incenerimento al suolo di residui vegetali. Reato