Maurizio Desantis
Agronomo
Bari, 1 ottobre 2014
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Normative di riferimento
 Regolamento CE 2003/2003
 Decreto legislativo n. 75/2010
 Decreti ministeriali e Circolari esplicative
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Regolamento CE 2003/2003
 Art. 1: Prodotti che riportano l’indicazione “concimi CE” (Si parla








solo di concimi)
Art. 2: definizioni di fabbricante, immissione sul mercato
Art. 5: libera circolazione
Art. 8: Traccialibiltà
Art. 25 - 28: Concimi a base di nitrato ammonico ad elevato
titolo d'azoto
ALLEGATO I — Lista dei tipi di concimi ammessi nella CE
ALLEGATO II — Tolleranze
ALLEGATO III — Disposizioni tecniche applicabili ai
concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto
ALLEGATO IV — Metodi di campionamento ed analisi
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Legge 18 aprile 2005, n. 62
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge comunitaria 2004“
(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)
a) art. 2 del Reg. (CE) n. 2003/2003: adeguamento e ammodernamento
delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di
"fabbricante" e di "immissione sul mercato";
b) art. 6: utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie per i concimi
immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) art. 29: individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare
la conformità dei concimi;
d) art. 36: revisione delle sanzioni (effettive, proporzionate e dissuasive).
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Adeguamento della normativa nazionale in materia di fertilizzanti al
Reg. (CE) 2003/2003
Pubblicazione del Decreto legislativo 29 aprile
2006 n. 217 “Revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti”
Abrogazione della Legge 748/84
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Il D.Lgs. 217/06 apporta numerose
ed importanti modifiche rispetto
alla precedente Legge 748/84
 eliminazione dalla norma nazionale
dei concimi minerali presenti anche
nel Reg. (CE) 2003/2003
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regolamentazione di nuove tipologie di prodotti
substrati di coltivazione
prodotti ad azione specifica tra cui i biostimolanti
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 disposizioni relative al nitrato ammonico
obbligatorietà di certificazione inerente la prova
di detonabilità dei prodotti a base di nitrato
ammonico ad elevato titolo di azoto
 regolamentazione dei prodotti consentiti
in agricoltura biologica
tabella elencativa dei prodotti consentiti in
agricoltura biologica sino ad allora normati
separatamente
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 sistema sanzionatorio graduale in funzione
della gravità delle irregolarità riscontrate
 l’istituzione di una tariffa per l’iscrizione di
nuovi prodotti da inserire negli allegati del
decreto legislativo n. 217/06
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DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Pubblicato Il 26 maggio 2010, sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale.
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definizione di fabbricante
 art. 2 comma 2, lett. i
fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile
dell'immissione
del fertilizzante sul mercato; in
particolare, è considerato fabbricante il produttore,
l'importatore, il confezionatore che lavora per conto
proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di
un fertilizzante. Tuttavia, non è considerato fabbricante
un distributore che non modifichi le caratteristiche del
fertilizzante
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Art. 8: tracciabilità
 Il “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e il “Registro dei
Fertilizzanti” istituiti ai sensi dell’articolo 8 “Tracciabilità”
del D.Lgs. 29 aprile 2010, n. 75 " Riordino e revisione della
disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13
della legge 7 luglio 2009, n. 88.” presso il Mipaaf, (DISR V Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali)
 L’iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e al
“Registro dei Fertilizzanti” deve avvenire, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1,
prima dell’immissione del
fertilizzante sul mercato.
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Registro dei Fabbricanti di
Fertilizzanti
 Nel “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” risultano
iscritte ad oggi 1534 ditte al 25/09/2014 (di cui 867 lavorarno con
gli ammendanti).
 Elenco, dopo essere stato ratificato dalla Commissione
Tecnico Consultiva per i fertilizzanti di cui all’articolo 9,
viene pubblicato periodicamente sul sito internet del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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Registro dei Fertilizzanti
Procedura per l’attivazione delle utenze:
 Iscrizione Utente qualificato nel portale MIPAAFSIAN (all’indirizzo: http://mipaaf.sian.it/portalemipaaf/home.jsp)
 Invio all’indirizzo e-mail indicato dal Rappresentante
Legale, di un Codice PIN che consente la
Registrazione Utente nel portale MIPAAF-SIAN
 Accesso all’area riservata e compilazione della
domanda di iscrizione al Registro dei fertilizzanti
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Registro dei Fertilizzanti
Il “Registro dei fertilizzanti” è suddiviso nel:
 “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti convenzionali;
 “Registro dei fertilizzanti” per i fertilizzanti consentiti in
agricoltura biologica.
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Commissione tecnico-consultiva per i
fertilizzanti
(art. 9 D.Lgs.75/2010)
valutazione delle istanze di modifica ed inserimento
di nuove tipologie di fertilizzanti negli allegati del
D.Lgs. 75/2010 da parte dei 5 esperti di nomina
ministeriale
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Procedura modifica Allegati D.Lgs. 75/10
Domanda di nuova istanza ai sensi dell'allegato 10 del
d.lgs. 75/10
Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti (art. 9
D.Lgs.75/10) - Valutazione da parte degli esperti
Invio del dossier alla sottocommissione metodi d’analisi
Predisposizione bozza di decreto ed invio alla CE ai sensi
della dir. 98/34
Risposta dopo 3 mesi
Predisposizione decreto per la firma del Ministro
Registrazione presso l'organo di controllo
Pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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Allegati al D. Lgs (Tabelle)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Numero identificativo progressivo
Denominazione del tipo
Modo di preparazione e componenti essenziali
Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri
concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo
Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere
dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri
requisiti richiesti
Note
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Compost - Allegato 2: Ammendanti
 Ammendante vegetale semplice non compostato
 Ammendante compostato verde
 Ammendante compostato misto
 Ammendante compostato con fanghi
 Ammendante torboso composto
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Ammendante vegetale semplice
non compostato
 Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri
materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione
di alghe e di altre piante marine (colonna 3)
 È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto,
fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali
plastici vetro e metalli (frazione di diametro •2 mm) non
può superare lo 0,5% s.s.. Inerti litoidi (frazione di
diametro •5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre
fissati i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n (1) =5; c (2)
=0; m (3) =0 ; M (4) =0 ; - Escherichia coli in 1 g di
campione t.q.; n (1) =5; c (2) =1; m (3) =1000 CFU/g; M (4)
=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%)
deve essere •60% (colonna 7)
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Ammendante compostato verde
 Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che
possono essere costituiti da scarti di manutenzione del
verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse
vergini (disoleate o meno) o esauste, residui delle colture,
altri rifiuti di origine vegetale.
 Omissis…………….sono ammesse alghe e piante marine,
come la posidonia spiaggiata, previa separazione della
frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le
matrici che compongono gli scarti compostabili, in
proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela
iniziale. –Tallio meno di 2 mg kg-1 sul secco
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Ammendante compostato misto
 Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che
possono essere costituiti dalla frazione organica dei
Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata,
dal digestato da trattamento anaerobico (con
esclusione di quello proveniente dal trattamento di
rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale
compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività
agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile
naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per
l'ammendante compostato verde.
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Ammendante compostato con
fanghi
 Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di
trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché
dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto
 Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3
si intendono quelli di cui al Decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni. I fanghi,
tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35%
(p/p sostanza secca) della miscela iniziale. I fanghi
utilizzati per la produzione dell’Ammendante compostato
con fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92,
devono rispettare i seguenti limiti……………omissis.
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Ammendante torboso composto
 Prodotto ottenuto per miscela di torba con
ammendante compostato verde e/o ammendante
compostato misto e/o ammendante compostato con
fanghi
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