—1972 CAMERA DEI DEPUTATI — Risultamelo della votazione: Sul disegno di legge per riordinamento territoriale ed amministrativo delle borgate di Borghetto, di Ronchi, di Balconcelli e di Scorzarolo. Presenti e votanti 206 Maggioranza 104 Voti favorevoli 201 Voti contrari 8 (La Camera approva.) La seduta è levata alle ore 5. — SESSIONE DEL 4861 Ordine del giorno della tornata di domani : Discussione dei progetti di legge : 1° Estensione alle nuove provincie del sistema de' pesi e delle misure vigente nelle antiche; 2° Proroga delle disposizioni della prodittatura relative al sistema monetario da introdursi nella Sicilia ; 3° Concessione di una ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto. TORNATA DEL 12 LUGLIO 1861 PRESIDENZA DEL COMMENDATORE RATTAZZI. SOMMARIO. Discussione del disegno di legge per concessione della ferrovia da Ancona a S. Benedetto del Tronto — Osservazioni del ministro pei lavori pubblici all'articolo 8 della convenzione, aggiunto dalla Commissione — Dopo risposte del relatore Valerio è approvato — Approvazione degli articoli e dell'intiero progetti), r r Discussione del progetto di legge per Vapplicazione del sistema metrico-decima le alle nuove provincie — Istanze dei deputati Susani e Nisco e risposte del ministro per l'agricoltura e commercio — Sono approvati sei articoli — Emendamento del deputato Valerio al 7, rigettato — Approvazione degli articoli 7, 8, 9 e 10 — Opposizioni del ministro all'emendamento della Giunta all'art. 11, appoggiato dal deputato Susani — Si approvano gli articolifìno alTl — Emendamento del deputato De Luca F. al 28, riguardante la data delVapplicazione della legge — Parlano il ministro suddetto ed i deputati Michelini, Piùtino, De Blasiis, Capriolo relatore e Lanza Giovanni — Reiezione degli emendamenti Michelini e della Giunta e approvazione di quello del deputato Lanza — Approvazione degli altri articoli e dell'intiero progetto. — Votazione ed approvazione di quello per proroga del decreto relativo al sistema monetario decimale nella Sicilia. La seduta è aperta alle ore 7 3/4 antimeridiane. ¡MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale # della tornata precedente, che è approvato. e i e u b i e c c B , segretario, espone il seguente sunto di petizioni : 7836. La Giunta municipale di Orsona, in provincia di Capitanata, reclama contro il decreto luogotenenziale di Napoli, 17 scorso febbraio, col quale il mandamento di Orsona venne staccato dal circondario di Bovino, per essere aggregato al circondario di Ariano, ed alla provincia di Principato Ulteriore. 7537. Franconi Michelangelo, del comune di Montepagano, provincia del primo Abruzzo Ulteriore, antico militare, espone i servizi prestati e domanda di essere reintegrato nel grado di capitano, colla pensione assegnata al grado medesimo. 7838. Il Consiglio comunale di Civitella del Tronto, nell'interesse dei singoli suoi amministrati, domanda il risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del prolungato assedio di quella cittadella. 7539. La Giunta municipale di Vittoria, provincia di Noto (Sicilia), invita la Camera a disporre che, conservando la giurisdizione penale, civile e commerciale della legge 7 giugno 1859, la estenda al valore di ducati seicento, compreso ogni esperimento immobiliare. 7840. La Giunta municipale di Biscari, provincia di Noto (Sicilia), in considerazione dell'allegata ingiustizia e ineguaglianza con cui venne divisa in quel comune l'imposta fondiaria, domanda sia sopportata dallo Stato la spesa della rettifica del catasto fondiario. D I S C U S S I O N E E A D O Z I O N E D E L D I S E G N O D I UEGFIE P E R CONCESSIONE D E L M F E R R O V I A D A ANCONA A S A N R E N E D E T T O DEXI T R O N T O . PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe, in primo luogo, la discussione del disegno di legge per applicazione nelle nuove provincie del sistema vigente sui pesi e sulle misure. Però il ministro dei lavori pubblici, il quale è qui venuto, quantunque indisposto, desidererebbe che dapprima la Camera si occupasse dello schema di legge di cui egli debbe sostenere la discussione. Perciò, se non vi è opposizione, metterò prima in discussione il progetto di legge relativo alla convenzione coi signori Wander-EIst e compagnia, e Leonardo Sacerdote, per la costruzione della ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto. (Segni di assenso) La discussione generale è aperta. — 1 9 7 5 TORNATA DEL Il deputato Susani ha facoltà di parlare. SUSA.NI. Essendo io membro della Commissione, rinunzio alla parola. PRE SI DE N T E . Il ministro dei lavori pubblici accetta le modificazioni proposte dalla Commissione? PGH VZZI , ministro per i lavori pubblici. Io le accetto, meno quella proposta all'articolo 8 della convenzione relativa alle rate. Faccio solo questa riserva. P RE SI DE N T E . Questa questione si riserverà all'articolo 8» Se nessuno chiede la parola, interrogherò la Camera se intenda chiudere la discussione generale e passare a quella degli articoli. (La Camera passa alla discussione degli articoli.) Prima di tutto io pregherò i signori deputati, i quali intendessero proporre qualche mutazione alla convenzione od al capitolato, d'indicare quali siano gli articoli che intendono modificare. fAiiKBiO) relatore. Domando la parola. P RE SI DE N T E . Parli. V AL E RI O, relatore. Il sistema che fu adottato dalla Commissione rispetto al capitolato si fu questo : nell'articolo 3 della legge si riassunsero tutte le variazioni che s'intendono fare al capitolato, per modo che di questo non fu nemmanco fatta la ristampa nella relazione della Commissione, riferendoci al capitolato tal quale fu presentato dal Ministero. P RE SI DE N T E . Questo va benissimo; ma, siccome potrebbe qualche deputato avere in pensiero di proporre altre modificazioni, oltre a quelle che furono proposte dalia Commissione, si è per questo che io faceva tale avvertenza. Metterò in discussione l'articolo 8 della convenzione, sopra cui il ministro ha dichiarato di non poter accettare la modificazione proposta dalla Commissione. Il signor ministro ha facoltà di parlare. P E RUZZI , ministro pei lavori pubblici. Io chiedo soltanto di fare un'osservazione relativamente a quest'articolo. Quest'articolo era stato convenuto in altri termini, come la Commissione sa, colla parte contraente, e temerei che la emenda che è stata introdotta dalla Commissione potesse dar luogo ad un ritiro per parte degli altri contraenti. Io, per parte mia, non avrei difficoltà, come ho sempre detto, di tutelare, per quanto è possibile, gl'interessi degli altri c r e ditori. Non ricuso quindi assolutamente d'accettare quest'articolo, ma credo di dover sottoporre all'apprezzazione della Camera il dubbio che per avventura quest'articolo non consentito, come lo sono stati gli altri, dalla parte contraente, potesse indurre la medesima a ritirarsi dall'impresa. Del resto mi rimetto al giudizio della Camera. V AL E RI O, relatore. La modificazione di quest'articolo fu proposta per le seguenti considerazioni. In questa convenzione si è pure provvisto al pagamento alla società aretina ed ai fratelli Wander-Elst, e per essi alla banca generale svizzera, principale loro creditrice, di quelle somme che rappresentano il valore delle opere effettivamente eseguite dall'antica società aretina, specialmente coi mezzi forniti dalla banca generale svizzera, per il primo tronco da Firenze a Pontassieve e pel secondo tronco oltre Pontassieve. Alla Commissione, come pure alla Camera, venne una petizione diretta dai signori Borroni, i quali, dicendosi credi- — 12 LUGLIO tori di cospicue somme, come accollatari, invocarono l'attenzione della Camera sopra la posizione degli altri creditori, oltre la società aretina. La vostra Commissione era per venire nell'avviso che il Governo non si dovesse, sino ad un certo punto, occupare della posizione dei creditori, ma dappoiché, consentendo anche coll'opinione espressa dal ministro, si doveva far menzigne nella convenzione d'uno dei creditori, il principale, la vostra Commissione ha creduto che la misura si dovesse estendere nella più ampia sfera possibile, a riguardo anche, per quanto ciò potesse indirettamente stare nelle ragioni d'equità del Governo, degli altri creditori. Bisogna ritenere che la somma totale di cui si tratta ascenderà da 5 milioni a 5 milioni e mezzo. Questo pagamento si farà in 12 rate mensili di mezzo milione circa caduna. Ammesso che i due primi pagamenti siano da farsi liberamente alla banca generale svizzera, la Commissione ha proposto in quest'articolo che le altre dieci rate debbano stare a mani del Governo sinché la banca svizzera, incaricata di esigere queste somme dalla società aretina e dai signori Wander-Elst, non dimostri che gli altri creditori furono soddisfatti. Veramente quando venne questa discussione, fattane parola al ministro dei lavori pubblici, egli aveva pregato la Commissione d'incaricare qualcuno de' suoi membri di trattare con una persona legale da lui designata ; la Commissione incaricò due de' suoi membri legali di trattare gli articoli che si riferiscono a questa parte della convenzione, quindi ne venne effettivamente la redazione, come è scritta, degli articoli U, 5, 6 e 8 della Commissione. Senonchè da questo convegno ne era risultato che coll'articolo 8, invece di riservare le dieci ultime rate, si era conchiuso di riservare solamente le ultime tre. La Commissione, sentita nell'ultima sua adunanza questa redazione, non credette che queste tre ultime rate potessero bastare, e venne nell'avviso che si ritenessero le dieci rate, pagando liberamente le due prime. PRE SI DE N T E . Il signor ministro insiste perchè sia conservata la redazione da lui proposta? P E RUZ Z I , ministro pei lavori pubblici. Non ricuso assolutamente l'articolo; ho fatto solamente l'osservazione che ha inteso la Camera; del resto mi rimetto al suo giudizio. PRE SI DE N T E . Chi approva l'articolo 8 proposto dalla Commissione in aggiunta alla convenzione, si alzi. (Dopo doppia prova e controprova, l'articolo è adottato.) Pregherei la Giunta di esaminare la redazione dell'articolo 1, perchè, dopo le modificazioni proposte dalla Commissione ed adottate dalla Camera, non si potrebbe più lasciare qual è . . . . SIISA.NI. Si metta la solita aggiunta. PRE SI DE N T E . Mi pare che si potrebbe dire : « È approvata la concessione colle modificazioni risultanti dall'annesso esemplare, » ecc. Quanto poi al capitolato si potrebbe aggiungere un alinea così espresso : « È approvato il capitolato annesso alla detta convenzione, colle modificazioni portate dal successivo articolo 3. » Foci. SI! sì! SUSIN I. Il capitolato in un colle annesse modificazioni è riservato all'articolo 3. PRE SI DE N T E . È appunto per questo che ho proposto che si formolasse l'alinea nei termini che ho testé accennati. L'articolo 1 sarebbe dunque così concepito : « Art. i . E approvata, colle modificazioni risultanti dall'annesso esemplare, la convenzione ed annessovi capitolato, intesa addì 27 maggio 1861 tra ì ministri dei lavori pubblici e CAMERA DEI DEPUTATI delle finanze ed i signori C. L. Wander-Elst e compagnia e Leonardo Sacerdote, per la costruzione di una strada ferrata da Ancona a San Benedetto del Tronto, coll'intervento della società anonima della ferrovia da Firenze ad Arezzo, e della banca generale svizzera per le altre stipulazioni comprese nella stessa convenzione. « E pure approvato il capitolato annesso alla detta c o n venzione , colle modificazioni portate dal seguente^ a r t i colo 3. » Chi approva quest'articolo così modificato, si alzi. (La Camera approva.) « Art. 2. È fatta facoltà al ministro dei lavori pubblici di ridurre l'obbligo imposto all'appaltatore di costrurre tutte le opere d'arte per due binari all'obbligo di costrurle per un solo, preordinate in modo da poter essere ampliate per r i c e vere il secondo, senza r e c a r e impedimento all'esercizio; come pure di ridurre all'ampiezza occorrente ad un solo binario la galleria, preordinando i pozzi a far possibile la costruzione di altra galleria più bassa. « In tali casi dovrà essere fatta la corrispettiva riduzione del prezzo dell'opera appaltata. » (La Camera approva.) « Art. 3. Al capitolato d'oneri saranno fatte le seguenti modificazioni : « 1° Sopprimasi l'articolo 21 ; « 2° L'articolo 2 4 scrivasi come segue : « 4° All'articolo 2 7 , dopo le parole : « dalla seguente de- Id. Id. Id. Id. Id. presso Pedaso . della Baraccola . . 1861 spese occorrenti alla costruzione della ferrovia da Ancona a San Benedetto del Tronto, » (La Camera approva.) Si passa allo scrutinio segreto sul complesso della legge. Risultamento della votazione: Presenti e votanti Maggioranza Voti f a v o r e v o l i . Voti contrari 212 107 . . . . 203 9 (La Camera approva.) DISCUSSIONE E 1 H O Z I O X E D E E D I S E C C O D I L. » » » » presso Sant'Elpidio . » a Grottaraare > presso San B e n e - \ fra le due » detto Fermata fra i due porti di Recanati e di 93,000 93,000 80,000 125,000 43,000 ft0,000 112,000 Civitanuova » 7,000 « 5° All'articolo 6 4 , al secondo alinea, dopo le p a r o l e : « eccedano la misura. » scrivasi : « di quattro c e n t i m e t r i . » Il resto di quell'articolo si s o p p r i m a , « 6° All'articolo 9 7 si sopprimano* al fine del primo inciso, le parole: « e le pareti di essa saranno armate in modo che la sezione prenda la forma ovoidale. » « 7° Sopprimasi l'alinea dell'articolo 1 1 2 ; « 8° Sopprimasi l'articolo 1 1 4 ; « 9° All'articolo 1 2 3 sopprimansi le p a r o l e : « evidentem e n t e , e nei casi controversi per giudizio di periti ; » « 10° All'articolo 1 2 8 , in fine, nel penultimo inciso, si sopprimano le parole : « di qualche articolo. » (La Camera approva.) « Art. 4. Sarà provveduto con appositi stanziamenti sul bilancio passivo dell'anno c o r r e n t e e dei successivi per l'adempimento della convenzione medesima per ciò che riguarda le ftEGCE P E R L ' à P P I I C l Z I O N E DEI* S I S T E M A M E T R I C O DECIMALE N ELLE SCOTE PROVINCIE. p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'applicazione nelle nuove Pr ovincie del sistema vigente sui pesi e sulle misure. Prego il signor ministro d'agricoltura e commercio a dire se intende di accettare le modificazioni proposte dalla Commissione. Cordova, ministro d'agricoltura e commercio. mincio col dichiarare che non conosco ancora queste ficazioni, poiché arrivo in questo momento. « L'appaltatore è tenuto al ristabilimento delle comunicazioni private e dei corsi d'acqua artifizialmente condotti, senza alcun pregiudizio delle ragioni degli utenti od interessati a l l'eseguimento delle opere necessarie per l'esercizio delle suddette servitù, nei termini che v e r r a n n o , secondo i casi, c o n cordati coi medesimi. » « 3° All'articolo 2 6 , in fine, aggiungansi le seguenti p a r o l e : « 9° Sarà inoltre stabilita una fermata fra i porti di Recanati e di Civitanuova. » signazione, » scrivasi: « Stazione presso R e c a n a t i . Id. presso Civitanuova . Id. presso Fermo SESSIONE DEL Io c o modi- Io ringrazio la Camera e la Commissione deHa premura con cui, a proposito di questa legge, m'han favorito; ma ci fu un concorso tale di circostanze, per cui non ho potuto avere conoscenza che questa mattina che si discuteva questo progetto di legge. Io non ho avuto che in questo momento l'ordine del giorno e la r e l a z i o n e . . . P R E S I D E N T E . La relazione fu distribuita questa mattina alle sei. C o r d o v a , ministro di agricoltura e commercio. Io veggo che il progetto della Commissione è quasi identico ; io ora lo leggerò, e dirò articolo per articolo se io accetti le modificazioni. p r e s i d e n t e . La discussione generale è aperta. s v t s a n i . Domando di parlare per una spiegazione. p r e s i d e n t e . Parli. s i j s a n i . Io voto di gran cuore questo progetto di l e g g e ; però pregherei l'onorevole ministro a volere significarmi quali sono le sue intenzioni rispetto alla maniera di mandarlo ad effetto. (Rumori) Avvengono a questo proposito degl'inconvenienti i quali meritano di chiamare sopra di sè l'attenzione del Ministero. Il regolamento che provvede all'esecuzione delle disposizioni che noi siamo chiamati ad estendere a tutta l'Italia ordina che non si possono assumere allievi verificatori se non in seguito a certi determinati esami. Quando il Piemonte era un piccolo paese, era prescritto da quel regolamento, che tutti, da ogni parte del Piemonte, dovessero venire al Ministero di agricoltura e commercio, oppure a quel Ministero di cui faceva parte la sezione di a gricoltura e c o m m e r c i o , per subire tale esame. Signori, qui si t r a t t a , in generale, di gente povera la quale si presenta correndo l'eventualità di essere respinta per non sufficiente preparazione di studi, studi i quali, per avvent u r a , esuberano lo stesso bisogno della professione a cui sono chiamati, e che deve sostenere una spesa la quale, quando le distanze sono considerevoli, è per essi assai rilevante. TORNATA DEL Quando fu istituito l'anno scorso il Ministero d'agricoltura e commercio, la stampa ha chiamata l'attenzione del ministro sopra quest'inconveniente, e per vero il ministro ha in qualche modo provveduto collo stabilire alcuni centri, dove questi esami fossero presi. Ma, a mio avviso, il numero di questi centri non è punto sufficiente. In Lombardia, per esempio, non ve n'è alcuno. Trattasi d'un'estensione di paese occupato da circa tre milioni d'abitanti, ed io veggo molte volte dei poveri diavoli, i quali devono venire a spendere un mese o due della loro vita a Torino, con grave dispendio, per subire qui un esame che in ogni piccolo luogo di provincia, oserei dire dappertutto dove c'è un capo verificatore, potrebbe farsi egualmente bene. Nell'occasione che l'onorevole ministro, il quale non vorrà certo che da Napoli si venga a Torino a fare gli esami, provvederà a fare nel regno di Napoli la debita circoscrizione per questi esami, io vorrei dunque si occupasse anche degli interessi della Lombardia, interessi i quali sono stati in quella circoscrizione d'allora evidentemente negletti. L'altro argomento, sul quale credo che importi chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, è il modo con cui intenda di provvedere a diffondere quelle cognizioni, le quali facilitano al popolo l'uso di questi pesi e misure. Stimo che sia troppo poco provvedujo agli insegnamenti popolari, che possono diffondere queste cognizioni nel popolo minuto. Credo poi anche che il ministro, quando porti sopra di ciò la propria attenzione, avrà a verificare come molti di quei mezzi che il Ministero stesso raccomanda e mette in circolazione per l'istruzione popolare siano erronei, e servano ad imbrogliare la testa a quelli che dovrebbero illuminare. Alcuni di quei quadri, alcune di quelle tabelle che si diffondono per cura o raccomandazione, indiretta almeno, del Ministero, sono pieni di spropositi. nisco..Domando di parlare. swsJLtsi. Cito fra gli altri il libretto, il quale in passato era raccomandato dal ministro dell'istruzione pubblica per le scuole dell'antico Piemonte, e che di là fu mandato all'onorevole commendatore Yigliani durante i pieni poteri, perchè 10 diffondesse in Lombardia. Quel libretto è pieno dei più strani spropositi, e quando l'onorevole ministro fermerà sopra di ciò la sua attenzione, vedrà come siavi grande bisogno d'altra istruzione. Pregherei dunque che, neiP applicazione di questa legge, 11 ministro si preoccupasse anche di questo importantissimo argomento. Co r d o v a , ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Susani m'interroga sopra due argomenti: l'uno è Pesame degli allievi verificatori; l'altro è il modo di diffondere l'istruzione intorno al nuovo sistema metrico. Quanto agli esami degli allievi verificatori, non può sorgere alcun dubbio che non si possono concentrare in Torino; sarebbe la cosa la più strana e la più dispendiosa nel tempo istesso il pretendere che dai vari punti d'Italia s'accorra a Torino per fare gli esami dei verificatori ; un simile sistema non potrebbe essere giustificato che dalla mancanza assoluta di esaminatori nelle altre parti d'Italia. Ora, questa mancanza sicuramente non vi è, sia detto ad onore del nostro paese; e per altro non è un grandissimo onore, (Ilarità) 11 servizio dei pesi e misure non è cosa nuova in Italia. Nelle antiche provincie italiane si èra provveduto ad una regolarizzazione degli antichi pesi e delle misure che erano 12 LUGLIO diversissimi oon solamente fra antichi Stati o provincie, ma anche fra comuni. Noi abbiamo veduto in questo genere di cose farsi lo stesso lavoro preparatorio che fu fatto per l'unificazione dei debiti. Ogni ex-Stato italiano aveva la sua legislazione sul proprio debito, come aveva le sue leggi per i pesi e misure ; così, per esempio, Napoli ha la legge d'aprile 1840; Sicilia ha la legge del 1809, e via discorrendo; e dappertutto vi erano uffizi e uomini competentissimi non solo per dare esami, ma per dare le licenze. Queste corporazioni, riformandole, si potranno utilizzare ; e nel decreto reale di esecuzione di questa legge e nei regolamenti che gli faranno seguito si provvederà in modo che gli esami, per quanto è possibile, si facciano localmente. Intorno a questo non può avere nessun dubbio l'onorevole Susani. Secondo; quanto alla istruzione, si procurerà di migliorare, per quanto possibile, i metodi fin qui adoperati nelle antiche provincie dopo l'editto del 1845, vale a dire si spediranno non solo i disegni, ma > modelli in tutte le scuole elementari. Si procurerà di darne conoscenza alle popolazioni in tutti i modi, e una disposizione della legge prescrive che delle tabelle saranno affisse in tutti i mercati, in tutte le piazze di vendita e di commercio. Per questa parte, in conseguenza, può anche l'onorevole Susani restar, tranquillo, che si baderà a diffondere il sistema per quanto è possibile in ogni provincia. iwisco. L'onorevole Susani domandava che fosse estesa la cognizione dei pesi e delle misure del sistema decimale in tutte le provincie italiane; io rispondo all'onorevoleSusani che nelle provincie napolitane, quantunquelalegge dei pesi e dellemisurenon fosse ancora emanata, si sono fatti però lavori grandi ed importanti, se si considera che vi son© oltre a 400 varietà di pesi e misure. Il dicastero di agricoltura e commercio ha fatto tabelle esattissime di tutte queste varietà metriche con i corrispondenti rapporti al sistema decimale, ed io sono sicuro che queste tabelle potranno essere di grande beneficio a quelle popolazioni. Dico di più , che è importante che il sistema italiano sia applicato nelle provincie napolitane al più presto possibile, perchè in mezzo a tante varietà di pesi e misure sono difficilissimi i cambi, i quali, acquistando ogni giorno maggiore importanza per le nuove comunicazioni e le ferrovie, trovano ostacolo al loro espletamento da un comune all'altro, specialmente perchè sotto lo stesso nome metrico si comprendono grandi differenze di quantità. Quindi io prego il signor ministro di agricoltura e commercio di prendere in seria considerazione questo stato di cose, e di far attuare nelle provincie napolitane e siciliane, il più presto possibile, il sistema decimale italiano. Co r d o v a . , ministro per l'agricoltura e commercio. La raccomandazione che mi fa l'onorevole Nisco mi ricorda che non risposi ad una parte delle osservazioni che mi faceva il signor Susani, cioè delle tabelle; senza alcun dubbio nelle antiche tavole sono incorsi grandi errori, e tutto il mondo conosce come è difficile in simili casi avere un'esattezza grandissima, sovratutto perla parte tipografica; tutti sanno che quando si tratta di tabelle, di ragguagli, di calcoli fatti in tutte le circostanze in cui occorrono simili tabelle, si ricorse persino al metodo di stereotipare, anziché stampare nel modo ordinario le tabelle stesse, perchè basta lo spostamento d'una cifra per alterare i conti fatti, alterare le tabelle e produrre dei significanti errori. CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 Ed in vista di questi errori che accadevano, il Ministero di agricoltura e commercio rinunciò al sistema di autenticare alcuna tabella, meno quelle che potranno essere fatte dal Governo, come la legge accenna, e che saranno accuratamente rivedute da uomini competenti, e stampate colla massima correzione, Né si sono mai autenticate tabelle da qualche tempo in qua, anzi posso dire all'onorevole Susani che essendo venute delle domande al Ministero d'agricoltura e commercio non più che ieri o l'altro ieri in proposito, il Ministero si è ricusato a questa funzione, e tutto al più ha permesso agli intendenti circondariali, per dare una certa sicurtà di non esservi degli errori grossolani e di essere passate sotto gli occhi dell'autorità, di apporre il visto ad alcune di queste pubblicazioni, senza che ci sia approvazione alcuna da parte del Governo, in modo che niuno possa indursi in errore coll'autorità del Governo stesso. Le tabelle fatte in Napoli, precisamente quelle che furono applicate all'epoca in cui questo servizio fu affidato all'egregio generale Visconti (parlo delle tabelle di rapporto dei pesi e misure del sistema decimale proprio di Napoli del 6 aprile 1840) furono accuratissime ; ma l'onorevole Nisco vedrà che, sebbene i ragguagli fatti inquell'epoca in Napoli abbiano una fattura comune coi ragguagli che si faranno tra le misure generali di Napoli ed il sistema decimale italiano, in modo che con una semplice operazione di proposizione si può trovare il rapporto diretto tra i pesi e le misure di ciascuna provincia coi pesi e misure del sistema metrico decimale, tuttavia non si può pretendere che i venditori facciano questa operazione di ragguaglio; in conseguenza si compileranno tavole in cui sia fatto direttamente il ragguaglio tra il sistema metrico-decimale e quello di ciascun luogo d'Italia, Aqueste tabella si darà la massima pubblicità, la massima diffusione. s usami. Io non ho inteso di accennare agli errori tipografici. Questi evidentemente si possono eliminare coi metodi a cui accenna l'onorevole signor ministro ; ma nel fascicoletto che il signor ministro forse non conosce, ma di cui lo prego a prendere conoscenza, troverà degli errori di questa specie, metro alla milesìma dimenzione, e poi c'è designato un cubo, e dice il gramma è la quantità d'acqua che sta nella figura qui di fianco. Ora iodico che questi errori il ministro non deve metterli in circelazione, e sicuramente quando si ha la fortuna di avere nel paese un aureo libretto come è quello che ha lasciato il non mai troppo compianto professore Giulio, io credo ch&sarebbe debito del ministro di farlo tirare a migliaia di copie e di mandarlo, quasi al prezzo delia carta, in tutti i comuni d'Italia, perchè oso affermare che, dove c'è quel bellissimo libretto, che è veramente scritto per il popolo, e che ha fattole più belle prove, è per lo meno strano che si mandino attorno degli spropositi così madornali come quelli de' quali ho citato gli esempi. cobdova, ministro di agricoltura e commercio* Farò tesoro di queste osservazioni. wisc©. Io intendeva parlare non delle tabelle fatte dal chiarissimo Visconti, sibbene delle tabelle fatte pochi mesi or sono dal dicastero d'agricoltura e commercio in Napoli. Queste tabelle furonoformate precisamente secondo il desiderio dell'onorevole signor ministro. Adogni peso e misura di ciascun comune è stato messo a lato la rispondenza del peso e della misura italiana, per forma che ogni comune troyerà la tabella alta a fareinecessari rapporti. Così, invece, di ricorrere a lunghi e difficili ragguagli, si hanno ragguagli facilissimi, massime perchè queste tabelle sono state formate non nell'interesse della scienza, ma bensì nello scopo di estendere e divulgare i nuovi pesi e le nuove misure, le quali certamente dovevano essere pure alla fine in vigore nelle provincie napoletane. Laonde io spero che il lavoro del dicastero di agricoltura e commercio, quando era a me affidato, sarà un tal lavoro da meritare la considerazione dell'onorevole signor ministro. Cordova, ministro di agricoltura e commercio. Non mancherò di prenderne cognizione e di profittarne, avvegnaché il sig. Nisco, che è giudice competente, le dichiara buone. prksidekte, Si passerà ora agli articoli. (Sono approvati senza discussione i seguenti primi sei articoli) : « CAPO I. Disposizioni generali. —Art. 1. I pesi e misure legali nel regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unità sono le. seguenti: « Per le misure lineari «Il metro, unità fondamentale dell'intierosistema e eguale alla diecimilionesima parte del quarto del meridiano terrestre ; « Per le misure di superficie « Il metro quadrato ; « Per le misure di solidità « Il metro cubo ; « Per le misure di capacità « Il litro, eguale al cubo della decima parte del metro ; « Eper i pesi «Il gramma, peso nel vuoto di un cubo, avente il lato eguale alla centesima parte del metro, di acqua distillata alla temperatura di quattro gradi centigradi. « Art. 2. Sono anche ammesse le seguenti unità e denominazioni : « Per le misure agrarie « L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato; « Per la misura del legno « Lo stero equivalente al metro cubo. «Art. 3.1 multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella unita alla presente legge. « Art. k. I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella. Possono anche rappresentare i doppi e la metà di essi. «Art. 5. Il metro ed il chilogramma in platino depositati negli archivi generali del regno sono i campioni prototipi dei pesi e delle misure. « Art. 6. Vi saranno uffizi di verificazione da ordinarsi con decreto reale, incaricati di mantenere la costante uniformità de' pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi. « Art. 7. Un campione conforme ai prototipi sarà tenuto in ogni capoluogo di circondario nell'uffizio d'intendenza ed in ogni uffiziodi verificazione. « Lo avranno pure tutti gli altri comuni che ne fanno richiesta e ne corrispondono il prezzo. » Valerio. Chiedo di parlare, —1977— TORNATA DEL 12 LUGLIO PBESIDEITE. Prima di tutto prego il signor ministro di dichiarare seaccetta questa modificazione. CORDOVÌ, ministro d'agricoltura ecommercio. Sì, l'accetto. PRESIDENTE. Il deputato Valerio ha facoltà di parlare. VAIÌKHIO. Io vorrei pregare la Camera di non accettare nella sua integrità l'emendamento della Commissione, come neppure laredazione ministeriale. 10 vorrei che si badasse bene all'importanza non solo di avere i campioni, ma di conservarli. Tutti sanno*con quanta facilità i campioni possono deviare dalla loro misura per un'infinità di cause, per modo che la conservazione dei campioni e laloro verifica è operazione di molta importanza e di molto rilievo. Tutti sanno che molte delle variazioni avvenute in paesi non lontani fradi loro derivano per l'appunto dalle differenze introdottesi nei campioni oper ignoranza o per mala cura della loro conservazione. Ioquindi vorrei proporre che si scrivesse questa seconda parte dell'articolo con queste parole : « Sulla domanda di altri comuni (equi verrei nell'idea della Commissione ; perchè mi pare che sia bene, che i comuni incui si ha dastabilire questo deposito, siano essi stessi quelli che lo richiedano), e per decreto reale potrà pure essere stabilito nei medesimi il deposito dei campioni conformi ai prototipi. «Saranno poi intal caso determinate lenorme da seguirsi per laconservazione e la verificazione dei campioni suddetti. « Le spese occorrenti saranno a carico dei comuni medesimi.» 11 dire solamente che i comuni ne corrispondono il prezzo è insufficiente, perchè il prezzo del campione è la minima parte della spesa. L'avere un campione e non conservarlo bene, non è altro che avere una sorgente di errori, e quando avvenissero discussioni coll'andar del tempo, potrebbe accadere che il campione di uncomune non si accordasse con quello del circondario, ed allora potrebbero nàscere serie difficoltà. Ame dunque pare che con questa redazione, sia le idee del Ministero, che quelle della Commissione siano abbastanza utilmente combinate. CORDOVA, ministro per Vagricoltura ecommercio. Chi può mettere indubbio che si debba porre ogni cura nella conservazione dei campioni ? Sebbene, ove sorgessero delle differenze, vi siano i campioni prototipi, tuttavia è della massima importanza pel commercio eper la comodità generale dei cittadini che i campioni siano tenuti in ogni luogo colla massima scrupolosità, e rigorosamente custoditi. Ma a questo il Ministero si proponeva di provvedere col suo regolamento per l'esecuzione della legge, dove avrebbe detto in che modo negli archivi comunali emandamentali si debbano tenere cotesti campioni. Però, sea questa disposizione regolamentare, per la quale sono pronto a prendere tutti gl'impegni, si vuole dare una spinta con una parola che stia nell'articolo della legge, io non ci posso trovare difficoltà alcuna. VALERIO. Egli è certo che col regolamento si potrà ottenere inparte questo effetto; ma io credo che, quando si fosse scritto nella legge come prescrive laCommissione, che lo avranno pure tuttiglialiti comuni che nefanno richiesta e ne corrispondono il prezzo, si sarebbe limitata, senza volerlo, troppo laspesa vera che importa un campione. CAPKIUIÌO, relatore. Domando di parlare. VALERIO. Con queste parole pare che basti pagarne il CAMERA DEI DEPUTATI —Discussioni del 1 861. 248 prezzo. Ora molto più importante del prezzo del campione è ciò che si riferisce alla conservazione del medesimo. Epperciò 10credo, venendo anche nell'opinione cui mi pare siasi accostato il signor ministro, che possa ravvisarsi conveniente di adottare l'emendamento che ho l'onore di mandare al banco della Presidenza. PRESIDENTE. Tra la proposta della Commissione e l'emendamento del deputato Valerio c'è questa differenza, che secondo laCommissione dovrebbe sempre concedersi, voglia o non voglia il Governo ; invece, secondo l'emendamento del deputato Valerio, si concederebbe soltanto il campione, quando il Governo locreda opportuno. Il relatore della Commissione hafacoltà di parlare. CAPRIOLO, relatore. La Commissione non può trovar ragione per cui nell'articolo di legge si abbiano a stabilire le cautele proposte dall'onorevole Valerio, e non vede poi il motivo per cui abbia adessere necessario un decreto reale per concedere il campione. Sembra alla Commissione che quando un comune dichiara che intende di avere il campione per comodo de' suoi abitanti, e si sottomette a sostenerne la spesa, non sia più il caso di ricorrere adundecreto reale oadaltro qualsiasi incombente per acconsentire a vantaggio di esso comune ad una concessione così naturale ed innocua. Quando poi il comune chiede di avere il campione, naturalmente si obbliga a conservarlo, perchè, ove non loconservi inbuono stato, il campione cessa di essere tale; ed in questo caso è ufficio dei verificatori di riconoscerne il difetto, e di condurre il comune a tutti quei provvedimenti, perchè 11 campione si mantenga norma inalterata. Lo stabilire poi ciò che hassi a fare per provvedere a questa conservazione del campione, a me non pare che possa essere oggetto di una legge; questo appartiene al regolamento. PRESIDENTE. Il deputato Valerio hafacoltà di parlare. VALERIO. Io vorrei pregare l'onorevole relatore della Commissione di considerare che quello che iodomando col mio emendamento non è lo stabilimento delle cautele, ma solamente di segnare la massima che queste cautele vogliono essere stabilite, e che il comune deve sobbarcarsi alle spese necessarie per queste cautele ; il che è quasi eliminato colle parole ne corrispondono il prezzo, perchè pare che con quest'obbligazione il ^omune possa tenere il campione, pagandone solamente il prezzo, che è laspesa minore, senza essere assoggettato alla spesa necessaria per la sua conservazione. Osserverò poi che nell'articolo 6 fra gli uffici dati ai verificatori non c'è quello di verificare i campioni conformi ai prototipi, di cui si parla nell'articolo 7; l'ufficio dato ai verificatori riflette solo i pesi e le misure usate incommercio. PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Valerio. (La Camera rigetta.) Ora metto ai voti l'articolo proposto dalla Commissione, colla modificazione accettata dal Ministero. (La Camera approva.) (Sono quindi approvati senza discussione i tre seguenti articoli) : « Art. 8. Negli atti pubblici, ne'libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso omisura dovrà essere espresso con lasua denominazione, secondo la tabella unita alla presente legge. « Art. 9. Nelle menzioni ed estratti di titoli, enei certi fi- CAMERA DEI DEPUTATI cali, trasporti e volture di catasti che siano compilati in pesi 0 misure antichi o diversi, si dovrà aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale. « Art, 10. Ogni convenzione di quantità che non sia di solo denaro, anche per privata scrittura*, dovrà farsi in pesi e misure legali. » « Art. i l Coloro che sono tenuti alla verificazione periodica di cui all'articolo 14 dovranno tenere affisso ed esposto nel luogo del loro esercizio il ragguaglio dei nuovi pesi e misure da essi adoperati, con gli antichi già in uso nel comune e nelle altre provincie del regno, secondo le tavole che saranno pubblicate per cura del Governo. « Lo stesso ragguaglio dovrà tenersi affisso ed esposto per cura dell'amministrazione comunale nei luoghi di fiere e mercati per tutti gli antichi pesi e misure de' comuni del circondario, « Le disposizioni del presente articolo cesseranno nel 31 dicembre 1870. » C O R D O V A , ministro per Vagricoltura e commercio. Domando di parlare. P K E S I D E K T E . Parli. C O R D O V A , ministro per Vagricoltura e commercio. La Commissione ritorna all'antico sistema adottato nelle antiche provincie, vale a dire di obbligare a tenere il ragguaglio intero dei pesi e delle misure. Mi fu fatto osservare che il ragguaglio Intero dei pesi e delle misure per tutte le provincie del regno, costituendo un volume, non se ne poteva fare la pubblicazione per tabella, e che forse interessava poco 1 comunisti, che vanno a fare il commercio in questi negozi, il conoscere i ragguagli con tutti i pesi e con tutte le misure del regno, e che bastava aver presente i ragguagli tra i pesi e misure locali coda nuova misura metrica, col sistema generale. È per questo che il Ministero si scostò da quel sistema, e propone che il ragguaglio sia pubblicato soltanto per i pesi e le misure del comune. Ma non mi sembra che la differenza tra ciò che propone la Commissione, e quello che aveva proposto il Ministero, debba cagionare una discrepanza. Se gli onorevoli membri della Commissione, che hanno anch'essi esperienza, credono che non ci sia inconveniente a far tenere l'intero ragguaglio, il Ministero non vi si oppone. SSJSASJ®. Mi pare che la Commissione gortando la sua attenzione sopra al lavoro analogo a quello di che si tratta, e che fu eseguito nell'ex-regno d'Italia, si farebbe di leggieri persuasa, come nell'interesse della diffusione di quelle notizie che importano realmente, sarebbe utile di cercare almeno un temperamento tra la sua proposizione e quella del signor ministro. Credo che voler far pubblicare per intero quel ragguaglio, il che non nego che sotto certi rapporti e per certa gente sia desiderabile, in ogni comune tornerebbe ad impedimento, anziché a vantaggio della desiderata diffusione della cognizione del sistema. L'esperienza mi ha insegnato che alla gente del popolo, a cui. si dee principalmente in questo caso aver riguardo, è bene porre in mano gli elementi più semplici, onde possano più facilmente trarsi d'impaccio. Proporrei dunque che la Commissione vedesse d'intendersi col signor ministro per venire ad un temperamento. Quanto a me crederei potesse bastare che in ogni comune fosse resa obbligatoria la pubblicazione de' ragguagli dei pesi e delle misure in uso nella provincia, a cui quei comune appartiene, coi pesi e colle misure del nuovo sistema. Si noti che in alcune provincie della Lombardia vi sono molti comuni che hanno tre, quattro ed anche cinque diverse unità di pesi e di misure, come volgarmente sì dice. Parmi perciò di dover insistere, perchè si desse la preferenza alla redazione proposta dal Ministero, quando il medesimo non potesse accordarsi colla'Commissione per un emendamento conforme ai principii esposti. P R K S I D E Ì T K . Propone la redazione del Ministero od un altro emendamento ? SUSA»«. Se il Ministero e la Commissione non si potessero mettere d'accordo per rendere obbligatoria soltanto la pubblicazione dei ragguagli dei pesi e delle misure della provincia in cui si trova il comune, credo che, nell'interesse della cosa, sarebbe meglio attenersi alla redazione del Ministero. C O R D O V A , ministro per l'agricoltura e commercio. L'onorevole Susani vorrebbe che invece delle parole: con gli antichi già in uso nel comune e nelle altre provincie del regno, si dicesse : con gli antichi già in uso nella provincia. C A P R I O L O , relatore. Coli'emendamento dell'onorevole Susani, senza dubbio viene scemato il danno ed il pericolo che, per difetto di ragguaglio, non avvengano frodi. Per tale emendamento il contraente non viene solo guarentito nella cerchia del comune, ma ben anche in quella maggiore della provincia. Sta sempre, tuttavia, che mancherebbero di tale guarentigia coloro che recansi da un'altra provincia, perciocché il peso e la misura di quest'altra provincia non troverebbesi ragguagliato col peso e la misura del comune, ove recansi a contrarre. Quindi per questi moltissimi casi non sarebbe possibile la guarentigia, e così, non ostante l'emendamento dell'onorevole Susani, resterebbe pur sempre aperto un varco alla frode per i contratti che si stipulano in un comune, da chi arriva da una provincia che non è quella del comune islesso. Ed è per chiudere anche questo varco alla frode e per estendere in un tempo la cautela a beneficio indistintamente di tutti i cittadini dello Stato che la Commissione proponeva che il ragguaglio coi pesi nuovi e gli antichi comprendesse i pesi e le misure di tutte le provincie dello Stato. Ed in questa proposta mi corre debito di persistere a nome della Commissione. P R E S I D E N T E , Quindi la Commissione persiste? C A P R I O L O , relatore. Persiste. P R E S I D E N T E . Allora metterò ai voti l'emendamento della Commissione, consistente in queste parole: e nelle altre provincie del regno. (Fatta prova e controprova, l'emendamento è adottato.) Porrò quindi ai voti l'articolo 11. (È approvato.) (Sono approvati senza discussione i seguenti articoli) : « CAPO l\. Della verificazione de'pesi e delle misure. — Art. 12.1 pesi e le misure sono sottoposti a due verificazioni, la prima e la periodica; nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato. « Art. 13. Ogni peso o misura nuovo o ridotto a nuovo è sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio. La prima verificazione è gratuita. « Art. 14. Sono tenuti alla verificazione periodica coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendila o compra o per commercio qualsiasi di mercanzie e prodotti, per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. « La verificazione periodica non è obbligatoria per coloro TORNATA DEL che si servono de' pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni de'prodotti della terra e del bestiame di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto o il godimento. » Art. 15 del Ministero: « Art. 1S. La verificazione si fa in ogni tempo nell'uffizio del verificatore del circondario, e periodicamente nei capoluoghi di mandamento, e in altri comuni che potranno essere indicati dalle deputazioni provinciali. « La verificazione de' pesi e misure fissi sì fa nell'officina o negozio o magazzeno dell'utente. « I comuni capoluogo di mandamento e quelli prescelti dalle deputazioni provinciali daranno al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche. » La Commissione propone il seguente emendamento a quest'articolo. « La verificazione si fa in ogni tempo nell' uffizio del verificatore del circondario, e periodicamente ogni anno nei capoluoghi, ecc. « La verificazione è annunziata almeno otto giorni prima per notificanza da affiggersi all'albo pretorio di tutti i comuni che vi si devono assoggettare. » Il Ministero accetta questa modificazione ? CAPRIOLO, relatore. Si tratta solo di un emendamento di parole. COR»GVA., ministro per l'agricoltura e commercio. Accetto, perchè questa fu veramente l'idea del Governo. CAPRIOLO, relatore. Mi si fa osservare che la parola notificanza non è italiana, epperciò proporrei di dire noii/tcazione, accettando la lezione. (Si ride) PBESIOEKTB. Pongo dunque ai voti l'articolo 18 come fu emendato dalla Commissione. (La Camera adotta.) « Art. 16. La Giunta municipale formerà lo stato degli utenti di ogni comune per categoria in ordine alfabetico, coll'indicazione del nome, cognome, professione e luogo dell'esercizio. » (La Camera approva.) « Art. 17. Ogni utente pagherà un diritto annuo, fisso, secondo le seguenti categorie : « i a Uffizi pubblici L. 6 00 « 2 a Negozianti in grosso » 5 00 a 3 a Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 18000 abitanti in su » 3 SO « 4 a Negozianti al minuto nei luoghi di popolazione riunita da 3000 a i 8000 abitanti * 2 SO « 5 a Negozianti negli altri luoghi . . . » 1 25 « 6 a Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei luoghi di popolazione riunita dai 18,000 abitanti in su » 1 SO « 7 a Negozianti nei luoghi di popolazione riunita dai 5000 ai 18000 abitanti < 0 80 * 8 a Negozianti negli altri luoghi . . . » 0 40 «9 a Merciai ambulanti ed esercenti in luoghi coperti 0 40 « 10a Coloro che non esercitando alcun commercio sono per l'articolo 14 tenuti alla verificazione, e quelli che richieggono la verificazione volontaria . . » 0 40 « I diritti di verificazione sono riscossi per conto dello Stato, p CORDOVI, minislro per l'agricoltura e commercio. Devesi leggere : luoghi aperti, e non luoghi coperti. Coperti è un errore di stampa. PHESIDENTE. Metto ai voti l'art. 17, di cui diedi lettura, colle fattevi modificazioni. (La Ca?uera approva.) 12 LUGLIO « Art. 18. Gli utenti che perle industrie da loro esercitate in unico stabilimento appartengono a due o più delle categorie di cai all'articolo 17 pagano un solo diritto che è il più alto tra quelli delle dette categorie. » (La Camera approva.) « Art. 19. I diritti di verificazione sono dovuti secondo i ruoli compilali dal verificatore, pubblicati e discussi dalla Giunta municipale e resi esecutivi con decreto dell'autorità provinciale. » Accetta il signor ministro ? CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Ac« cetto. PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo. (La Camera approva.) « CAPO III. Delle contravvenzioni e delle pene. — Art. 20. 1 verificatori dei pesi e delle misure, alla presenza del sin« daco o di chi ne fa le veci, procedono ad accertare le infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di pesi e misure ed al sequestro de' pesi e misure falsi o di cui l'uso è vietato. « I loro verbali saranno sottoscritti da due testimoni 6 faranno fede in giudizio sino a prova contraria, s Accetta il signor minislro? CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio Accetto. PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo. (La Camera approva.) « Art. 21. In tutto il tempo che stanno aperti al pubblico i negozi, magazzini, officine ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso in essi, sia per procedere alla formazione dei ruoli, sia per verificare se gli utenti abbiano adempito agli obblighi imposti loro da questa legge e dai r e lativi regolamenti. « Quando i luoghi siano chiusi, si procederà per accertare le contravvenzioni con le forme ordinate dalle leggi per le visite domiciliari. » Il ministro accetta questa modificazione? CORDOVA, ministro per l'agricoltura e commercio. Accetto. PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo. (La Camera approva.) (Sono approvati senza discussione i due seguenti artìcoli) : « Art. 22.1 pesi e le misure sequestrati dovranno dopo la sentenza restituirsi ai contravventori quando risulti che il sequestro abbia avuto luogo pel solo difetto del bollo di verificazione. « Però il contravventore per ottenerne la restituzione dovrà prima farli bollare. « Art. 23. Le contravvenzioni agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge saranno verificate negli atti de5 notai e degli altri ufficiali pubblici, dagli ispettori ed agenti verificatori delle contravvenzioni nelle materie del notariato, di registro, bollo, insinuazione, ipoteche, tabellione, e simili, e daranno luogo agli stessi procedimenti. « Art. 24. La prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni di cui nell'articolo precedente, non comìncierà a decorrere che dal giorno in cui saranno state verificate o denunziate. » Il ministro accetta? CORDOVA, minislro per l'agricoltura e commercio Accetto. PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo. (La Camera approva.) (Sono approvati senza discussione i seguenti tre articoli) : « Art, 2S. Saranno puniti : — 1980 — CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1861 « i° Con ammenda o multa da lire 25 a 100 coloro che esporranno in vendita o introdurranno in commercio pesi o misure mancanti del bollo di prima verificazione. « 2° Con ammenda di lire 2 a SO coloro che non adempiranno a quanto è prescritto dall'articolo 14 precedente, e generalmente tutte le contravvenzioni a questa legge e relativi regolamenti intorno ai pesi e misure, per le quali non è inflitta una pena speciale. « 3° Con ì'ammenda di lire 20 i notai ed altri ufficiali pubblici che sieno incorsi in contravvenzione alle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10; e con l'ammenda di lire 10 ogni altra persona che sia incorsa nella stessa contravvenzione. «L'ammenda sarà dovuta per ogni atto pubblico o privata scrittura in cui si verifichi la contravvenzione. «Rispetto ai libri o registri di commercio sarà inflitta una sola ammenda per tutte le contravvenzioni che saranno verificate ogni volta che si produrranno in giudizio. « k° Con l'ammenda di lire 5 a 20 i contravventori all'articolo 11. «L'ammenda a cui fossero condannate le amministrazioni sarà dovuta ad esse in rimborso dalPuffiziale a cui la contravvenzione è imputabile. « Art. 26. Se i pesi e le misure saranno riconósciuti difettosi per lungo uso o per altra causa non avvertibile dagli utenti, non sarà inflitta pena alcuna, ma sarà ordinato che siano aggiustati a spese dell'utente prima di ricevere il bollo di verificazione. « Sono considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure la cui differenza non giunge al doppio delle tolleranze prescritte dai regolamenti per la fabbricazione. «Sonoconsiderati come falsi i pesi e le misure le cui differenze furono dall'utente conosciute e non riparate o volontariamente procurate per causa di lucro. « Art. 27. Gli imputati per trasgressioni punibili soltanto con pena pecuniaria potranno far cessare il procedimento pagando volontariamente l'intiera somma della pena, quando è determinata, e il massimo di essa quando è estensibile entro certi limiti, unitamente alle spese. « CAPOIV. Disposizioni speciali. — Art. 28. Questa legge è esecutoria per tutto Io Stato dal 1° gennaio 1862. » Darò lettura di un emendamento trasmesso dal deputato De Luca Francesco sopra quest'articolo. Egli proporrebbe che si conservi l'articolo 28 secondo la redazione ministeriale, cioè : «Sarà stabilita con decreto reale l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema decimale metrico nelle Provincie napolitane e siciliane, » e si aggiunga : « e ne sarà agevolata l'applicazione. » conno v» , ministroper Vagricoltura e commercio. Nulla ho da dire a ciò che propone l'onorevole De Luca in quanto preferirebbe la redazione dell'articolo proposto dal Ministero; in quanto alle tabelle non credo che sia opportuna né necessaria la disposizione che propone, chè anzi formerebbe pleonasmo, perchè vi ha già un articolo che parla delle tabelle che si devono fare; vi sarebbe quindi una ripetizione che non fa bene in una legge. Relativamente a ciò che propone la Commissione, di rendere esecutoria in tutto lo Stato questa legge dal 1° gennaio 1862, io non vorrei che questa disposizione potesse far nascere dei dubbi che, nei luoghi in cui l'esecuzione del sistema metrico-decimale è già iniziata, fosse sospesa tutto ad un tratto, dovendosi applicare questa legge, la quale fa cessare parecchie disposizioni delle leggi precedenti ; dappoiché vi sono alcune provincie, come, per esempio, la Lombardia, in cui siamo in pieno corso di esecuzione; nell'Umbria e nelle Marche vi sono i decreti che hanno pubblicato il sistema metrico-decimale, che ne ordinano l'applicazione per il 1° gennaio 1862, con cui la legge attuale concorderebbe. Relativamente alle provincie napoletane e siciliane non vi è legge ancora pubblicata, e senza alcun dubbio, se da una parte può essere conveniente lasciare al potere esecutivo di stabilire l'epoca in cui il sistema entrerà in vigore, con decreto reale, dall'altra parte non vedrei grande inconveniente che la legge dica: al 1° del 1862 debbe andare in vigore. Abbiamo poco meno di sei mesi ad oggetto di far tutti i lavori preparativi per far entrare in vigore questo sistema, e parmipoi che, se al 1° gennaio 1862 non fosse possibile in quelle provincie di attuarlo, si potrebbe per avventura domandare una proroga al Parlamento, che sarà certamente riunito neldicembre corrente anno. Ma vi sono altre provincie in cui il nuovo sistema entrò in esecuzione al 1° corrente luglio ; così, per esempio, perla Toscana il Parlamento aveva accordato una proroga perchè non erano stati pronti i campioni e non si erano per anco spediti i tipi ai comuni. Si dovette prorogare sino al 1° luglio a metterla in vigore. Ora l'esecuzione è cominciata e posso assicurare che la disposizione del Ministero d'agricoltura e commercio, che l'ha voluta, è stata accolta con benevolenza in Toscana colla solita prontezza che mettesi in quel paese ad accogliere tutto ciò che riguarda l'unificazione. Sonosi date le disposizioni per riscuotere i fondi dai capoluoghi di mandamento pei tipi che sono inviati nei comuni capoluoghi stessi. Io non vorrei che la disposizione di quest'articolo facesse credere in Toscana che non si debba continuare nell'applicazione del sistema metrico-decimale, e che si debba aspettare sino ai 1° gennaio 1862. Vi sono altre provincie, come in Modena, in cui sin dal 1849, dal cessato Governo ducale, fu pubblicato il sistema medesimo, ed ultimamente è stato ordinato di mettersi in atto, e non vorrei che si credesse sospesa l'esecuzione per effetto di quest'articolo, trattandosi che si fa una legge generale per l'Italia. Penserei quindi che , per tutti i paesi pei quali il termine è fissato, e non è stato prorogato, si lasci corso all'esecuzione; questo sarà tanto più di fatto; e che sia, esclusivamente perle provincie napolitane e siciliane, data facoltà al potere esecutivo, con decreto reale, di stabilire l'epoca, dopoche avrà fatto approvarci campioni, dopo che avrà pubblicati i regolamenti, per l'esecuzione di questa legge. Se poi in quelle provincie si volesse mettere in vigore al primo gennaio 1862, io non avrei difficoltà che si mettesse, perchè spero che possa a quell'epoca andare in vigore ; ad ogni modo si può poi domandare la proroga di questo termine. Ma l'inconveniente che trovo nell'emendamento della Commissione è che possa produrre la sospensione dell'esecuzione nelle provincie in cui già è in corso. michkijI N I . Mi pare in verità più conveniente che il tempo in cui questa legge debba andare in vigore sia fissata dal Parlamento, anziché per decreto reale. Se ben si riflette, si vedrà essere ciò conforme alla natura ed all'essenza stessa della legge, in quanto che, lasciare al potere esecutivo il determinare quando una legge debba essere eseguita, è in sostanza concedergli il potere legislativo, potendo accadere che egli non attui la legge , e così il Parlamento farebbe opera vana facendo la legge. Credo pertanto doversi anteporre l'articolo della Commissione a quello del progetto ministeriale. TORNATA DEL Se non che io credo troppo breve il tempo fissato daìla Commissione. Io dubito che si possano fare i necessari preparativi , che l'istruzione sul sistema decimale possa essere abbastanza diffusa nel tempo che correrà tra la promulgazione della legge che ora discutiamo ed il 1° gennaio 1862. Anche la legge che fu promulgata per le antiche provincie stabiliva un termine entro cui le nuove misure sarebbero state in vigore; ma fu forza prolungare quel termine. In questa stessa Sessione abbiamo concessa la quarta proroga a due termini di leggi antecedenti che erano per iscadere. Questa facilità nel concedere proroghe ha l'inconveniente di avvezzare i cittadini a non prendere sul serio i termini che noi stabiliamo nelle nostre leggi, perchè essi credono che saranno prorogati. E d'uopo, al contrario , che i cittadini imparino che le leggi sono immutabili, acciò uniformino ad esse la loro condotta , e vi si pieghino come al fato. Laonde, per non essere costretti a concedere una nuova proroga, io propongo che la legge non vada in esecuzione che ai principio del 1863. Rimane poi sempre bene inteso che le leggi già promulgate per alcune provincie continuano frattanto ad essere in vigore; questo non è necessario di dirlo, perchè questa legge che noi ora facciamo non è niente, e non potrà partorire effetto di sorta finché non sia posta in osservanza. Quando poi lo sarà, abrogherà le leggi antecedenti in ciò che le sono contrarie. il mio emendamento adunque consiste nel sostituire l'anno 1863 al 1862. p i o t i n o . Io desidererei che fosse mantenuta la disposizione come l'ha presentata il Ministero. Per me credo impossibile che si possa attuare pel 1° gennaio 1862 il sistema metrico-decìmale nelle provincie napolitano e siciliane. Dal Governo borbonico si è voluto fare questa prova nel 1840. Si sono mandati in ogni provincia i nuovi pesi e le nuove misure, e si trovò tanta difficoltà all'attuazione di questo sistema che lo si è dovuto abbandonare. In ogni provincia de! Napolitano e della Sicilia la stessa misura rappresenta tante differenze di capacità, che quelle popolazioni, senza apposite preventive istruzioni, senza stabilirvi appositi uffici di verificazione, e scelta di impiegati intelligenti i quali ne comprendessero e ne spiegassero le basi di confronto, e le persuadessero, non sarebbe nè accettato nè attuabile il nuovo sistema di pesi e misure, giacché non se ne saprebbe fare il ragguaglio , il che porterebbe grave perturbazione nelle giornaliere e singole contrattazioni. Ora, al 1° gennaio 1862, non avrete potuto provvedere i pesi e le misure per tutti i comuni, nè i locali, nè avere gli impiegati che possano attuare questo sistema; e farete così una legge la quale getterà la perturbazione nelle contrattazioni, e non sarà menomamente esecutoria. Noi abbiamo, per esempio, il rotolo che rappresenta 10 o 12 quantità ; da 50, 55 a 44 oncie nella stessa provincia. Abbiamo un'altra misura di capacità, che comincia da diciassette rotoli e finisce a ventotto. Affinchè si conosca la proporzione che corre tra le'huove e le antiche misure, si richiede del tempo; bisogna che gli impiegati portino a conoscenza di tutta la popolazione il nuovo sistema ; bisogna prima di tutto che i nuovi pesi e le nuove misure siano comprese dai sindaci e dai decurionali, dalle piccole località ; nè io potranno senza una scuola; allora il nuovo sistema si potrà attuare. » a a s ì i s . Domando la parola. p l v i i s o . Insisto quindi perchè il Governo abbia la fa- 12 LUGLIO coltà di attuare nelle, provincie napoletane questo sistema, man mano che lo crederà attuabile, a sua scelta di tempo. PHE^ifflieKTE. La parola è al signor relatore*. CAPRIOLO, relatore. Parlerò dopo il signor De Blasiis. p r e s i d e n t e . Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare. d e b I j A s i i s Senza dubbio nell'ex-regno di Napoli s ' i n contreranno delle difficoltà ad introdurre l'osservanza del sistema metrico, ma non tanto gravi quanto l'onorevole Fiutino vorrebbe far credere. Nelle altre parti della Penisola recentemente riunite nel grande Stato italiano vi era lo stesso disordine ne' pesi e nelle misure, ed in tutt'altro che a ciò si riferisce; ciò non ostante vedemmo le leggi fatte in proposito esservi poste in pronta e soddisfacenfe esecuzione, come l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ci assicurava. Ora, sono forse le provincie meridionali tanto al disotto delle altre per coltura, per ingegno e per docilità, da non potersi ottenere in esse quello che nelle altre sì facilmente si è ottenuto? D'altronde la tanta discrepanza di pesi e misure, cui si accennò dall'onorevole Plutino, non più esiste. Fin dal 1840 si pubbli» carono delle leggi sul proposito, le quali, se fossero state bene eseguite, avrebbero certamente fatto scomparire del tutto le tante diversità che vi erano ; ma, siccome quel Governo faceva le leggi Senza darsi molto pensiero di bene adempierle, così vi rimasero pur troppo e vi rimangono molti abusi. Tuttavia il pubblico ha quivi incominciato ad assuefarsi ad una specie di unità di misure, quantunque imperfetta; ed io son certo che, quante volte per quelle provincie si diano ora le necessarie ed efficaci disposizioni dal Governo, non vi sarà nè grave resistenza, nè tale difficoltà da esigere colà, per mettere ad atto questa grande misura unificatrice, un tempo più lungo che non si è richiesto per le altre parti d'Italia. (Bravo l) C o r d o v a , ministro per l'agricoltura e commercio. Un'ultima osservazione a proposito dell'emendamento della Commissione. Io prego la Camera di riflettere che la legge non ha soltanto la parte tecnica, o per così dire didascalica, intorno al sistema metrico-decimale, ma contiene altre parti. Vi è una parte relativa al sistema di verificazione dei pesi e delle misure; vi è una parte, per così dire, finanziaria, che consiste nella tariffa ; e vi è una parte penale per le contravvenzioni che si commettono. Tutte queste parti delia legge sono perfettamente attuabili fin d'oggi nelle antiche provincie, in Lombardia e in Toscana, dove il sistema metrico-decimale è entrato in vigore. Ora, perchè per sei mesi ancora diverse legislazioni differenti, in fatto di contravvenzioni, di multe, di tariffe, di procedimenti di verificazione? E perchè la Camera, se riconosce questo sistema migliore dell'antico, lo dovrà tenere ancora in sospeso per sei mesi, e non vorrà ordinarne l'immediata esecuzione? EiANZa. ftio'vamisi. C h i e d o di p a r l a r e . PBE8IDENTB. La parola è al deputato Capriolo. c a p r i o l o , relatore. La Commissione, nel convenire in quest'articolo, non si proponeva che una sola cosa, ed è di assicurare in un determinato tempo l'uniformità dei pesi e delle misure per tutto lo Stato ; nè credeva con quest'articolo di produrre le conseguenze a cui accennava l'onorevole signor ministro. Dicendo la Commissione che questa legge sarà esecutoria dal 1° gennaio 1862, che cosa esprime? Esprime che nel frattempo tutte le provincie si varranno delle loro leggi attuali. Quindi quelle che hanno già i pesi e le misure metrico- CAMERA DEI DEPUTATI decimali continueranno a valersi di queste misure, e quelle che non le hanno ancora, non saranno obbligate ad usarle che dal 1° gennaio del 1862. Vi era però un benefizio nell'assegnare questa mora, perchè, come osservava l'onorevole signor ministro, in questa legge non si parla solo dell'uniformità dei pesi e delle misure, ma anche dell'uniformità della tariffa, del sistema penale e del metodo di verificazione. Se noi ci facciamo con questa legge a costringere le provinole, che ebbero da alcuni mesi appena il nuovo sistema decimale, ad applicare subito la nuova tariffa, il nuovo sistema penale ed il nuovo metodo di verificazione, forse veniamo a recare in loro una tal quale perturbazione che pur si vorrebbe evitare. Ed è per ciò che abbiamo voluto accordare anche a queste provincie che hanno il sistema metrico questa mòra di sei mesi, cioè fino al 1° gennaio del 1862, per uniformarsi anche all'unica tariffa, all'unico modo di verificazione ed all'unico sistema penale. Quanto poi al punto, che il termine sia troppo breve, come osservavano gli onorevoli deputati Michelinì ePlutino, io non lo credo; e devono questi onorevoli miei colleghi tollerare, se io a questo riguardo riponga maggior fiducia nelle assicurale del signor ministro, che non mi trattengano i loro dubbi, a cui accennavano le loro affermazioni. Dacché il signor ministro crede (come dichiarava) di potere in questo periodo di tempo ottenere questa uniformità di pesi e di misure, per me riposo sicuro che sarà ottenuta. Del resto è da avvertire che, per quanto possa esser lunga la mora, alla quale acconsentiamo, riusciremo difficilmente ad ottenere questa uniformità al tempo stabilito. Se noi prolunghiamo il termine al 1863, sarà lo stesso come so lo stabilissimo al 1862 ; dunque tanto vale il cominciare addirittura coraggiosamente, ed aver fede nella solerte opera del signor ministro, il quale si ripromette di ottenere quest'intento. PRESIDENTE. Il deputato Lanza Giovanni ha facoltà di parlare. &ANZAGIOVANNI. La proposta della Commissione, collo stabilire il termine, entro il quale deve andare in vigore questa legge, lascia luogo al dubbio, se possa intendersi nel senso che la legge attuale sospenda quelle sui pesi e sulle misure nelle provincie dove è in vigore il sistema decimale. È cosa evidente che questa legge modifica le leggi esistenti e si deve applicare a tutto lo Stato. Inoltre in essa si dichiara che è derogato a tutte le disposizioni relative ai pesi ed alle misure. Dunque ne viene che l'articolo 28, relativamente al tempo in cui deve andare in vigore la legge, si deve applicare a tutto lo Stato. Tuttavia io credo che, con qualche dichiarazione e con qualche modificazione all'emendamento della Commissione, si potrebbe riparare a quest'inconveniente; ma credo pure che sia meglio mantenere la redazione dello schema ministeriale, modificandola nei senso che, mentre si fisserebbe un maximum di tempo, entro il quale dovrà la legge andare in vigore, si stabilisce una tale latitudine, che il Ministero potesse applicare la legge con tutta quella ponderazione che si richiede senza precipitare la cosa. Noi abbiamo l'esempio delle antiche provincie, e tutti ci sovveniamo del tempo che c'è voluto per applicare questa legge, avendo il Ministero dovuto ripetutamente richiedere un prolungamento di tempo per la sua esecuzione. Ora, io credo che sia conveniente evitare questa prolungazione nell'applicazione della legge, perchè questo mi pare che Se tolga alquanto della sua autorità. Per conseguenza sarebbe meglio stabilire in questa stessa SESSIONE DEL 1861 legge un maximum: epperciò mi atterrei a quello proposto dall'onorevole Michelini, facendo una breve aggiunta all'articolo del Ministero. E così dopo le parole : « Sarà stabilita con decreto reale l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema metrico-decimale nelle provincie napolitano e siciliane, » direi: «la quale, in nessun caso, potrà oltrepassare il 12 gennaio 1863. » In questo modo noi diamo diciotto mesi di tempo utile al Ministero per applicare la legge, lasciando a lui però la facoltà di poterla applicare anche dopo sei mesi, anche dopo tre mesi. Mipare che così conciliamo le esigenze della legge ; e credo conveniente che la legge prefigga questo tempo per l'applicazione di questa misura, la quale in pratica incontra sicuramente delle difficoltà, e tante volte delle remore che da principio non si possono prevedere. Io quindi proporrei quest'emendamento. CAPRIOLO, relatore. Per me non credo che quest'ariicolo 28 possa portare la conseguenza temuta dall'onorevole Lanza, vale a dire che si abbiano come sospese le leggi attuali. Ma ad ogni modo, per rimuovere ogni dubbio, e per troncare addirittura ogni controversia, non dissentirebbe la Commissione a che l'ultimo articolo, l'articolo 30, fosse così concepito : «Le disposizioni contrarie a quelle della presente legge in materia di pesi e misure sono abrogate dal primo gennaio 1862. » coKDovt, ministro d'agricoltura e commercio. Allora la legge resta sospesa. CAPRIOLO, relatore. In quanto poi al termine, abbiamo esempi che confortano l'opinione della Commissione. Nella Sardegna nel 18UUil ministro Viìlamarina ha imposto questo sistema, ed andò in vigore nel termine di un mese; nelle Marche e nelle Romagne bastarono due o tre mesi perchè andasse in esercizio. Ma perchè non dobbiamo noi confidare che nel termine di sei mesi non si possa anche nelle provincie napolitano e siciliane mettere in esercizio questo sistema? Pertanto la Commissione persiste nelle sue conclusioni. • »LUTINO . Io appoggio la proposta dell'onorevole Lanza. Il Ministero faccia tutto ciò ch'è necessario, stabilisca gli uffici, raduni il personale ed il materiale necessario onde questa legge nel corso del 1862 e non più tardi del 1863 sia posta in esecuzione nelle provincie napoletane. Questo è indispensabile. L'onorevole De Blasiis diceva che questa legge non avrà vigore per molto tempo nel Napolitano. In Napoli, è vero, si aveva il mal vezzo di far molte leggi e di non eseguirne alcuna, ed è per ciò che desidero che, pubblicata la legge, il Governo sia in grado di farla pienamente eseguire. Appoggio quindi la proposta dell'onorevole Lanza. Io credo che la legge si potrà facilmente porre in vigore nel tempo indicato in quest'emendamento ; me ne appello all'esperienza del signor ministro di agricoltura e commercio. saisAN®. Mi pare che la difficoltà la quale si è incontrata anche in Lombardia per diffondere Fuso di questi pesi e di queste misure debba consigliare alla Camera di attenersi alla proposizione fatta dall'onorevole Lanza. DE LVCA FRANCESCO. Chiedo di parlare su! mio emendamento. PRESIDENTE. Il suo emendamento non è che un'ag- giunta alla proposta ministeriale ; lo porrò ai voti dopo. LUCA FRANCESCO. Domando di svolgerlo. TORNATA DEL i 2 LUGLIO phksiiik^tk. Non occorre, perchè non è che Sa riproduzione dell'articolo del Ministero. d e SjVcjl f b i ì c e s c o . ìl motivo pel quale ho presentato un emendamento alla redazione ministeriale consiste in ciò che il termine fissato al i° gennaio 1862 non abbraccia un sufficiente spazio di tempo per le provincie napoletane. La storia ce lo dimostra chiaramente. Nel decennio fu introdotto in quelle provincie il sistema decimale francese, e non potè reggere. Nel 1840 una legge fu pubblicata a tale riguardo, si diede la tolleranza di cinque anni, e si dovette rinunciarvi. Ora domando se è possibile l'attuazione del nuovo sistema in pochi mesi, io confido adunque, senza più, che la Camera vorrà accettare necessariamente la mia proposta. p r e s i d e n t e . Metterò ai voti gli emendamenti che furono proposti. La Camera ritiene che, secondo la proposta del Ministero, dovrebbe stabilirsi con decreto reale l'epoca in cui entrerà in vigore il sistema metrico-decimale nelle Provincie napoletane e siciliane ; invece, secondo il sistema della Commissione, dovrebbe dirsi che la legge è esecutoria per tutto lo Stato dal I gennaio 1862. Due sono le differenze tra il progetto del Ministero e quello della Commissione: una consiste in questo, che, secondo il progetto del Ministero, la legge dovrebbe solo applicarsi alle provincie napoletane e siciliane, invece, secondo il progetto della Commissione, la legge dovrebbe essere esecutoria in tutto il territorio dello Stato. L'altra diversità consiste nel tempo in cui la legge deve applicarsi. Secondo il progetto del Ministero il tempo dovrebbe essere determinato con decreto reale, e secondo il progetto della Commissione, il tempo dovrebbe fissarsi definitivamente al primo gennaio 1862. Ora, a questi due progetti si sono proposti due emendamenti : uno riguarda il progetto della Commissione, l'altro riguarda il progetto del Ministero. Comincerò quindi per mettere ai voti il sottoemendamento fatto al progetto della Commissione, e poi l'emendamento della Commissione. Nel caso in cui non siano approvati nè l'uno nè l'altro, allora porrò ai voti il sottdtemendamento al progetto del Ministero. Il sottoemendamento alla proposta della Commissione è quello del deputato Michelini, il quale proporrebbe di dire : « dal primo gennaio 1865. » fbi approva questo sottoemendamento, èpregato d'alzarsi. (Non è approvato.) Porrò ora ai voti l'emendamento della Commissione. (Non è approvato.) Porrò quindi ai voti l'emendamento del deputato Lanza al progetto ministeriale, che sarebbe così concepito : « In nessun caso potrà essere protratta oltre il I gennaio 1863. » Avverto che avvi pure un altro sottoemendamento proposto dal deputato Sanguinetti, iì quale verrebbe a dire: «L'epoca in cui, ecc., non potrà oltrepassare il I luglio 1862. » Comincierò per porre ai voti quello del deputato Lanza, che è il più largo. (È approvato.) SASGBIS'ETIi. Parrai che il mio emendamento dovesse porsi ai voti prima. p r e s i d e n t e . Quello dell gennaio 1863 è più largo, perchè si discosta di più, epperciò doveva essere messo ai voti prima. o o o 0 Metto ora ai voti l'articolo 28 così emendato. (La Camera approva, e sono del pari approvati i due seguenti): « Art. 29. Nelle provincie in cui non sono ancora istituite le autorità provinciali e comunali di cui nella presente legge, s'intenderanno indicatequelle altre autorità che ne esercitano attualmente le funzioni. «Art. 50. Le disposizioni contrarie a quelle della presente legge in materia di pesi e misure sono abrogate. » A D O Z I O N E » 1 CN OTSÜ&S© D I P E R S'KHJ ROfil Biai,'iPPM€.MIOIi E9KI, Hi V O T O SISTEMA M O N E T A R I O IN SICILIA. p r e s i d e n t e . Ora metterò in discussione, onde sieno votate contemporaneamente, la legge che trovasi pure all'ordine del giorno portante proroga al 1° gennaio 1862 dell'attuazione di alcune disposizioni stabilite col decreto prodittatoriale sul sistema monetario della Sicilia. La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo ¡a parola, si passa alla discussione dell'articolo. « Articolo unico. Le disposizioni dello alinea dell'articolo 16 e quelle dell'articolo 17 del decreto prodittatoriale sul sistema monetario della Sicilia del 17 agosto 1860 non saranno obbligatorie che a contare dal 1° gennaio del 1862. » Lo metto ai voti. (La Camera approva.) Si procede allo squittinio segreto sul complesso dei due disegni di legge. Risultamento della votazione sul progetto di legge per l'estensione alle nuove provincie del sistema dei pesi e delle misure vigente nelle antiche : Presenti e votanti . . . . . . 214 Maggioranza . . . . . . . 106 Voti favorevoli . . . . 204 Voti contrari . . . . 7 (La Camera approva.) Risultamento della votazione sul progetto di legge per la proroga delle disposizioni delia prodittatura relative al sistema monetario da introdursi nella Sicilia: Presenti e votanti . . . . . . 209 Maggioranza 105 Voti favorevoli . . . . Wi Voti contrari . . . . o (La Camera approva.) La seduta è sciolta alle ore 11. Ordine del giorno per la tornata di quest'oggi alle ore 2 Ifò pomeridiane ; i° Interpellanze del deputato Romano al. Ministero intorno ad alcuni atti amministrativi della luogotenenza di Napoli ; 2° Comitato segreto per la discussione del bilancio della Camera dell'anno corrente,