Allegato 1)
S.C. Tecnico – Progetti Integrati A
LAVORI DI MANUTENZIONE INTEGRALE DEGLI IMPIANTI
ELEVATORI PRESENTI PRESSO I PRESIDI SANITARI ED
OSPEDALIERI DELL’ASL TO 1.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
giugno 2012
Predisposizione tecnica: Per. Ind. CONCOVIA Michele
Predisposizione Amm.va: Assistente Amm.va SARTORETTI Federica
Il Direttore S.C. Tecnico-Progetti Integrati A
Arch. Antonietta PASTORE
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 -NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento dei lavori di conduzione e manutenzione integrale, che si
articola in ordinaria, preventiva e programmata, con carattere di urgenza, le verifiche periodiche
nonché gli interventi di manutenzione straordinaria con possibilità di chiamate illimitate, degli
impianti elevatori installati presso le sedi dell’ASL TO 1, come risultanti dall’elenco allegato
(Allegato 2), costituente parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. E’
compito della ditta appaltatrice curare gli impianti in modo da garantire la continuità del
funzionamento in sicurezza dei vari impianti elevatori affidati, uniformandosi alle necessità
organizzative indicate e/o impartite di volta in volta dalla stazione appaltante. Resta inteso che, per
quanto attiene le operazioni di carattere straordinario e per le forniture di materiali, codesta ASL
TO 1 non intende accordare alla ditta aggiudicataria il diritto di esclusiva, ipotizzato dall’art. 1567
del Codice Civile. L’ASL TO 1 si riserva pertanto la facoltà, rimessa al suo libero apprezzamento,
di affidare l’esecuzione di alcuni interventi della stessa natura e/o di ogni altra tipologia ad altre
imprese. La ditta Aggiudicataria è tenuta a dare tutta la sua collaborazione senza creare alcun
ostacolo all’esecuzione dei lavori da parte di altre ditte. In caso contrario, si configura grave
inadempienza contrattuale e l’ASL TO 1, avrà la facoltà di rescissione unilaterale del contratto,
senza nulla dovere alla affidataria. L'Amministrazione appaltante é tenuta a consentire il regolare
svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione degli impianti, intervenendo presso gli
uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso ai locali in cui sono installate le
attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto. L'Amministrazione appaltante inoltre
s’impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti
e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e
manutenzione.
Art. 2 – Durata ed ammontare dell’appalto
La durata temporale dell’appalto prevista è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data della firma del
verbale di consegna dei lavori.
Il contratto potrà comunque risolversi anticipatamente, rispetto alla data contrattuale stabilita, a
seguito di esaurimento delle somme economiche stanziate per l’esecuzione delle opere suddette.
La data di inizio lavori è subordinata all’assolvimento delle adempienze previste a carico
dell’appaltatore aggiudicatario.
L’importo complessivo previsto per i lavori di manutenzione integrale degli impianti elevatori
presenti presso i Presidi sanitari ed Ospedalieri dell’ASL TO 1, relativo alla durata prevista della
presente gara, è pari a complessivi Euro 126.800,00 oneri fiscali esclusi, così articolato:
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1 Canone di Manutenzione Ordinaria, Preventiva e
Programmata, con carattere d’urgenza e verifiche
periodiche
Euro
64.200,00
2 Manutenzione Straordinaria Impianti - Lavori a misura
Euro
58.600,00
3 Importo complessivo a base di gara
Euro
122.800,00
4 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)
Euro
4.000,00
Euro
126.800,00
TOTALE COMPLESSIVO
Tutti i costi sono da intendersi esclusa IVA.
Oltre alle attività di esercizio e manutenzione ordinaria, alla ditta aggiudicataria saranno richiesti
interventi di manutenzione straordinaria. Tali interventi, in relazione ai quali occorrerà specifico
ordine di servizio, verranno puntualmente contabilizzati dal personale tecnico dell’Azienda
sanitaria.
Qualora uno o più impianti vengano smantellati, dal giorno successivo a quello in cui avrà avuto
inizio la demolizione o il fermo impianto (di cui verrà tempestivamente data comunicazione in
forma scritta) cesserà, per il soggetto aggiudicatario, il diritto alla pretesa della corrispondente
quota di manutenzione ordinaria. Parimenti questi avrà diritto ad una quota aggiuntiva nel caso in
cui verrà incrementato il numero di unità in uso.
Nella formulazione dell’offerta la Ditta dovrà tenere conto degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza e dei costi per la redazione e l’applicazione del Piano di Sicurezza Fisica dei
Lavoratori, ai sensi dell’art. 131del D.L.gs 163/06 e s.m.i..
Art. 3 – Modalità di partecipazione
La presente gara è affidata mediante procedura negoziata in economia, in conformità a quanto
previsto all’art. 125, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità
disciplinate da vigente Regolamento Aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione
n. 56/A.01/2011 del 09.2.2011.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a), mediante ribasso percentuale unico ed uniforme sull’importo complessivo
posto a base di gara.
Il ribasso percentuale offerto in sede di gara si intende applicato sia ai singoli canoni, che ai prezzi
unitari utilizzati per il computo delle prestazioni di manutenzione straordinaria.
Gli importi complessivi su indicati costituiscono unicamente parametro per poter addivenire
all’aggiudicazione e non sanciscono alcun diritto della ditta aggiudicataria. Ne consegue pertanto
che, ai sensi dell’art. 1560 comma 1 del C.C., “l’entità della somministrazione s’intende pattuita
quella corrispondente al normale fabbisogno” del committente; per cui, ove non si riscontrassero
necessità di interventi extra canone durante il periodo di validità contrattuale, l’aggiudicataria non
potrà far valere alcun diritto per la mancata somministrazione.
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I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate le prestazioni rese per la manutenzione
straordinaria, sono quelli contenuti nell’elenco prezzi desunto dal Prezziario delle Opere Pubbliche
della Regione Piemonte Edizione 2011 – D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 B.U.R. n. 12 del
24/03/2011 sez. 06 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - sito Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it\oopp\prezziario\index03.htm, e/o sull’ “Elenco Prezzi di Manutenzione
straordinaria sugli impianti elevatori” (Allegato 3) allegato al presente capitolato, redatto dalla S.C.
Tecnico- Progetti Integrati A.
Il ribasso percentuale unico ed uniforme dovrà essere espresso in cifre e in lettere.
Il ribasso percentuale dovrà essere espresso con quattro (4) cifre decimali.
In caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e quella in lettere è valida quella in lettere.
Il medesimo ribasso verrà altresì applicato per le voci non contemplate nel Prezzario Regionale o
nell’elenco prezzi allegato, per la formulazione di nuovi prezzi.
In sede di aggiudicazione è prevista l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma
9 art. 122 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Qualora il numero delle offerte valide sia inferiore a dieci l’aggiudicazione avverrà a favore della
ditta che avrà offerto il prezzo più basso, con possibilità da parte della Stazione Appaltante di
valutarne la congruità .
Non si procederà all’aggiudicazione qualora sia pervenuta una sola offerta valida secondo quanto
disposto al punto 4. art. 55 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
E’ altresì disposto che l’aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta risulti conveniente od
idonea in relazione all’oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3 art. 81
D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla richiesta
di miglioria del ribasso percentuale unico ed uniforme proposto.
Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all’aggiudicazione mediante
sorteggio.
Condizione essenziale per la formulazione dell’offerta è il possesso di tutti i requisiti tecnici previsti
nel presente capitolato speciale d’appalto completo dei suoi allegati.
Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione.
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad altra offerta, propria o altrui.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000 e in conformità
all’allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di
opere: “IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI – OS4”.
Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 18 della legge n. 55 del 1990 e degli articoli 72, 73 e 74 del regolamento generale.
Art. 5 - Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 163/06 il soggetto concorrente può avvalersi di una impresa
ausiliaria per dimostrare il possesso:
 del requisito di cui al punto 2 dell’articolo 12 che precede (abilitazione ex art. 1 lettera c) L.
46/90 e s.m.i.);
 del requisito di cui al punto 4 dell’art. 12 che precede, (realizzazione di servizi nel settore
oggetto di appalto) nella misura del 30% di quanto richiesto per ogni lotto, per cui il 70% deve
essere posseduto dal concorrente ed il 30% dalla ditta ausiliaria.
Qualora si ricorra al predetto istituto deve essere prodotta, a pena di esclusione, oltre la
documentazione richiesta a corredo dell’offerta, anche la documentazione di cui al comma 2
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dell’art. 49 del D.L.gs 163/06 e precisamente:
a) una dichiarazione del concorrente, verificabile ai sensi degli artt. 15 e 16 che seguono,
attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica
indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente dei requisiti generali di cui
all’articolo 11;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 11;
d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso al stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 19 né si trova in una situazione
di controllo di cui all’articolo 19 comma 2 con una della altre imprese che partecipano alla
gara;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’appalto;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo in
luogo del contratto di cui alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione
sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Art. 6 - Impegno alla riservatezza
L’Azienda Sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa
e i diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
soggetto concorrente.
Art. 7 - Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate
L’Azienda Sanitaria si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate attraverso
l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.
Qualora dalla verifica dei requisiti, risulti che la ditta aggiudicataria non sia in possesso dei requisiti
necessari per l’assunzione dell’appalto, non si farà luogo al contratto.
Art. 8 - Falsità delle dichiarazioni
Qualora, a seguito delle verifiche disposte ai sensi del precedente articolo, l’Azienda Sanitaria
accerti che il soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, darà avvio al procedimento di
esclusione dalla gara, dandone comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario ed assegnando
allo stesso termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie
difensive scritte.
Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria, comporta l’incameramento della cauzione, a titolo di risarcimento del
danno, nonché la segnalazione alla Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici.
Art. 9 - Raggruppamento di imprese e consorzi
La partecipazione delle associazioni temporanee e dei consorzi è ammessa nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente, di cui agli artt. 36 e 37 del D.L.gs 163/06 e s.m.i..
I Consorzi di cui alla lettera d) art. 34 del D.L.gs 163/06 e s.m.i., sono equiparati ai R.T.I., pertanto
ad essi si applicano le regole dettate per i raggruppamenti temporanei d’imprese.
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Le R.T.I. già costituite devono allegare all’offerta l’atto costitutivo nella forma della scrittura privata
autenticata, mentre le ditte che intendono costituirsi in associazione temporanea successivamente
all’aggiudicazione, devono manifestare la loro volontà compilando e sottoscrivendo l’allegato
modello R.T.I..
I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.L.gs 163/06 e s.m.i. devono indicare per quali
consorziati partecipano alla gara.
Le R.T.I. e i Consorzi devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese o consorziati, è vietata ogni modificazione delle quote di partecipazione nochè qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Art. 10 - Concorrenza sleale
Non è ammesso che un'impresa partecipi singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un
consorzio, né come facente parte di R.T.I. o consorzi diversi, pena l'esclusione della impresa
medesima, del R.T.I. e del consorzio al quale l'impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o consorzio, che abbiano rapporti di
controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla
gara singolarmente o quali componenti di R.T.I. o consorzi, pena l'esclusione dalla gara delle
imprese collegate, delle imprese controllanti e delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o
consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.
Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio
tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Art. 11 - Requisiti e documentazione dei R.T.I. e Consorzi
Per la partecipazione alla gara del consorzio o in R.T.I. devono essere posseduti da ciascuna
impresa raggruppata o consorziata:
 I requisiti morali e professionali di cui all’art. 11;
 L’iscrizione alla Camera di Commercio nel settore oggetto di appalto;
 Le abilitazioni ex art. 1 lettera c) L. n. 46/90 e s.m.i e art. 11 del D.P.R. n. 412/93;
per detti requisiti ogni impresa consorziata o raggruppata deve produrre l’allegato “B” come
stabilito per l’impresa singola (vedere le istruzioni del modello);
 Il certificato di qualità UNI EN ISO 9001;
 Il certificato di cui all’art. 17 della legge n. 68/99;
 Il requisito riguardante i servizi svolti nel settore oggetto di appalto deve essere posseduto
complessivamente dal raggruppamento o consorzio.
 La cauzione provvisoria è unica, però per i consorzi e R.T.I. costituendi deve essere stipulata
in nome di tutte le imprese consorziate o raggruppate.
L’attestato di sopralluogo è unico.
 L’offerta e i documenti di gara (compresi gli allegati) devono essere sottoscritti da tutte le
imprese nel caso di raggruppamenti o consorzi costituendi, per i soggetti plurimi già costituiti è
sufficiente la sottoscrizione del legale rappresentante del consorzio o dell’impresa capogruppo;
 Il modello “B” deve essere prodotto da ogni impresa raggruppata o consorziata, come stabilito
per l’impresa singola (vedere le istruzioni al modello).
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CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 12 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il presente capitolato speciale d’appalto completo dei suoi allegati;
b) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
c) il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera b) punto 2. D.Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 12 D.Lgs. n.
494/1996 e s.m.i., eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 3, comma
4-bis, e 5, comma 1-bis, dello stesso D.Lgs.;
d) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 131 lettera c) punto 2. D.Lgs. 12.04.2004 n.
163 e s.m.i..
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
il Codice dei Contratti approvato con Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per quanto
applicabile;
il Regolamento aziendale dei lavori in economia approvato con Deliberazione n. n.
56/A.01/2011 del 09.2.2011
Art. 13 – Norme applicabili
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa
vigente, al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per
disabili.
Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
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la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante
norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei
procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della
relativa licenza di esercizio";
la norma UNI EN 81/1 -"Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
la norma UNI EN 81/2 -"Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli
ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
la norma UNI 10411 -"Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.";
il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 -"Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE
relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 -"Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942, n.
1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate; -il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la
parti ancora applicabili;
il D.M. 28 maggio 1979 -"Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite,
a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 -"Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 -"Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59. ";
il Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 -"Criteri generali di sicurezza antincendio
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e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 -"Regolamento recante attuazione della direttiva n.
90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le
parti ancora applicabili;
la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 -"Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme
elevatrici per disabili";
il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 -"Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle macchine";
il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 -"Regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti
di sollevamento;
la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 -"Norme per assicurare la utilizzazione
degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le
parti relative agli impianti di sollevamento;
la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 -"Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di
sollevamento;
il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 -"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere
architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 -"Norma per la sicurezza degli impianti elettrici."; e s.m.i.-il
D.P.R. 547/55 -"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro." e normative
applicative; -il Decreto legislativo 626/94 e s.m.i. riguardante il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e relative normative di applicazione;
il Decreto legislativo 494/96 e s.m.i. per la sicurezza nei cantieri edili e relative normative
applicative nei casi in cui si ricada nei presupposti dello stesso.
L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo.
Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti
affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
Art. 14 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del presente capitolato speciale d’appalto e dei suoi allegati da parte
dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione
della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici di lavori
pubblici, nonché di completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
Art. 15 – Successione e Fallimento dell’appaltatore
In caso di morte dell’appaltatore, se persona fisica, l’ASL TO 1 potrà risolvere il contratto od
accordare agli eredi la continuazione.
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, a tutela dei propri interessi, di
quanto disposto in materia dalla normativa nazionale vigente in materia nonché di quanto disposto al
TITOLO III – DISPOSIZIONI ULTERIORI PER I CONTRATTI RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI – Capo
I – Programmazione, direzione ed esecuzione dei lavori del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. .
E’ prevista altresì l’osservanza di quanto stabilito e disciplinato dall’art. 37 commi 18 e 19 del
Decreto Legislativo suddetto.
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Art. 16 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale
d’appalto. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato
generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate ad agire per suo conto.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.
L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi successivi, deve
essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di
mandato.
Art. 17 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Nell'esecuzione degli interventi manutentivi devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e
di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali di ricambio utilizzati
nonché, per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d’Appalto. I materiali e
i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o
anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati
devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità
previste dalla normativa vigente. La S.C. Tecnico-Progetti Integrati A si riserva di chiederne
caratteristiche e marchi. Al fine di garantire regolari interventi di manutenzione l’Appaltatore deve
essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni
momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando
così immediatamente il regolare funzionamento degli impianti. Non sono ammessi ritardi e periodi
di attesa per l’installazione di componenti e pezzi di ricambio. E’ fatto espresso divieto di impiegare
materiali catalogati come tossici o nocivi. La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal
relativo rapporto tecnico all’Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere
recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle
vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. L’Amministrazione potrà
rivalersi sull’Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle suddette
disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti. L’impresa appaltatrice provvederà
a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all’usura del normale
esercizio, in particolare:
- Cabina: bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico,
contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori,
attacchi funi, retrattili.
Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di
allarme e relative linee di alimentazione;
L’illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile;
pareti, tetto, pavimento della cabina;
Pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina.
- Piani:
bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte contatti porte, serrature,
chiudiporta, invertitori impulsori, contatti di livellamento.
9
-
Vano:
funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio,
nastro selettore, cavi flessibili, apparecchi telefonici e loro connessioni, cilindri e
pistoni di impianti oleodinamici.
Locale macchina: motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti
del gruppo manovra comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti,
carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del freno, ceppi del
freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine,
resistenze per manovra e per circuiti,motore, armatura elettromagnete,
pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di
velocità, raddrizzatori, trasformatori.
Sono invece a carico dell'Amministrazione:
-
-
i lavori di modifica, di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi degli impianti
esistenti nonché l’installazione di nuovi impianti comunque richiesti o prescritti dalle autorità
governative. Detti lavori saranno dall’impresa eseguiti previa presentazione e approvazione
del preventivo di spesa, da parte del competente della S.C. Tecnico- Progetti Integrati A;
le riparazioni alle strutture murarie dell’edificio inerenti all’impianto, alle protezioni cancelletti
o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in genere e la
relativa manovalanza;
gli oneri relativi all’eventuale sostituzione totale del “gruppo di manovra” dei montacarichi e
degli “argani” degli ascensori, dovuto ad uno stato impiantistico obsoleto ed ad una
eccessiva usura dei componenti;
i disservizi ed i danni causati da terzi per cattivo uso o manomissione degli ascensori e dei
montacarichi per atti vandalici.
I lavori e le forniture che si rendessero necessari per assicurare il regolare funzionamento degli
impianti, verranno contabilizzati come indicato nell’articolo relativo ai pagamenti del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 18 – Campionatura
La Ditta Aggiudicataria a seguito di eventuale richiesta da parte della D.L., prima dell'inizio degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, deve presentare la tipologia dei materiali che
intende utilizzare nella esecuzione delle opere.
Ogni campione, elencato in apposita distinta, deve essere numerato e deve portare un cartellino
col nome della Ditta costruttrice ed inoltre dovrà essere elencato in apposita distinta. Resta
esplicitamente inteso che la presentazione dei campioni non esonera il soggetto aggiudicatario
prescelto dall'obbligo di sostituire, ad ogni richiesta, quei materiali che, pur essendo conformi ai
campioni, non risultino corrispondenti alle prescrizioni stabilite dalla D.L..
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 19 – Consegna degli impianti ed inizio dei lavori
La durata temporale dell’appalto prevista è di mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data della firma del
verbale di consegna dei lavori.
La Stazione appaltante può procedere in via d’urgenza, alla consegna degli impianti, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338
della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il
direttore dei lavori indica espressamente sul verbale gli interventi da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna degli
impianti, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non
superiore a 10; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto
e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine
del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori,
l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave
negligenza accertata.
Gli impianti oggetto dell’appalto sono dati in consegna per la manutenzione nelle condizioni in cui si
trovano e devono essere esaminati dal soggetto aggiudicatario non oltre 20 giorni dalla data della
lettera di affidamento provvisorio.
All’aggiudicatario è richiesto altresì di fornire, entro 20 giorni dalla lettera di affidamento
provvisorio, una relazione tecnica sullo stato degli impianti, indicando e proponendo gli eventuali
interventi necessari per il buon funzionamento o per una migliore utilizzazione.
L'appaltatore deve trasmettere altresì alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti
contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 20 – Tempistica degli interventi
Nei casi di anomalia, guasto o malfunzionamento il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di
intervenire con operaio abilitato entro sessanta minuti dalla richiesta di intervento. L'intervento può
essere richiesto 24 ore su 24 ore per tutto l'anno solare, compresi i giorni festivi e le ore notturne.
Per le attività di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in orario differente rispetto
all'orario normale (prefestivo, festivo, notturno ecc.) l’Azienda Sanitaria non pagherà nessun valore
aggiuntivo. Il Soggetto Aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale
adeguati regolamenti operativi al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero da parte
del personale della Ditta, ai sensi art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146. In relazione a quanto sopra,
il Soggetto Aggiudicatario è tenuto pertanto ad eleggere domicilio in un Comune ricadente
all’interno del territorio dell’ASL TO 1, o comunque nelle sue immediate vicinanze, la cui distanza
dalla sede di intervento sia tale da garantire la tempestività dell’intervento entro i tempi indicati nel
presente capitolato speciale d’appalto.
Art. 21 – Chiamate di pronto intervento
Il canone di manutenzione ordinaria include le prestazioni relative alle chiamate di pronto
intervento per malfunzionamento ,fermo impianto o passeggeri bloccati .
Le chiamate dovranno essere eseguite al numero telefonico unico (CALL CENTER) che dovrà
essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente
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contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne, e dovrà essere garantita la soluzione di tutte le
chiamate tramite gli interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri
bloccati in cabina, secondo i tempi successivamente specificati.
Il Soggetto Appaltatore fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) +
numero telefonico cellulare del proprio Tecnico da interpellare per le chiamate di pronto
intervento e comunicazioni. Il tempo di intervento dei tecnici manutentori, calcolato dalla
chiamata, dovrà essere inferiore a 20 (venti) minuti primi, in caso di passeggeri bloccati in
cabina; Il tempo di intervento dei tecnici manutentori, calcolato dalla chiamata, dovrà
essere inferiore a 60 (sessanta) minuti primi, in caso di impianto fermo senza passeggeri
bloccati in cabina.
Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore provvederà a
programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al
numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all’inizio del contratto
di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
Il Tecnico della Ditta appaltatrice impegnato nell’intervento di manutenzione dovrà essere dotato di
telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.
Art. 22 – Manovre di emergenza sugli impianti
Il Manutentore della ditta appaltatrice, nel caso il committente lo ritenesse necessario, è tenuto ad
istruire l’eventuale personale individuato dal Committente, all’esecuzione delle manovre di
emergenza sugli impianti elevatori. Tale corso dovrà CERTIFICARE l’avvenuta formazione, inoltre,
a tal fine, sarà cura del Manutentore redigere, entro un mese dall’inizio del contratto di
manutenzione, un libretto di istruzioni per l’esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti
ascensori ed elevatori. Per la redazione di tale documento il Manutentore è tenuto a collaborare
con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro. Tale libretto dovrà
essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell’esecuzione in
sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovrà essere di formato non
superiore all’A5, chiaro e sintetico. Copia di tale attestazione dovrà essere depositata anche
presso l’S.P.P. aziendale. Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la
scadenza sopra richiamata all’approvazione del Committente che ne potrà richiedere adattamenti
di carattere tipografico o formale. Sarà invece totale responsabilità del Manutentore il contenuto
del libretto; il Manutentore è quindi responsabile dell’indicazione del modo corretto di eseguire le
manovre di emergenza in modo da tutelare l’incolumità sia delle persone eventualmente rimaste
all’interno delle cabine degli impianti che del personale del Committente che esegue le manovre
come indicato nel libretto che di terzi. Il Manutentore dovrà fornire il bozzetto dello stesso nel
formato informatico del libretto di cui sopra. Il Manutentore dovrà quindi fornire il personale
qualificato necessario all’istruzione del personale di custodia del Committente che verrà indicato
da quest’ultimo per l’esecuzione delle manovre di emergenza. Il Committente fisserà quindi un
calendario di formazione del personale di custodia. Potranno essere eseguite anche più di una
seduta di formazione al giorno su diversi impianti. Nel caso che il Committente giudicasse il
personale del Manutentore non idoneo alla formazione del personale di custodia, sarà suo
insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato al
Manutentore. Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di prima redazione del libretto di
istruzioni per la manovra di emergenza, il Manutentore dovrà valutare se il contenuto del libretto
sia ancora pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l’esecuzione delle
manovre di emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, il Manutentore
invierà al Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma dell’avvenuta verifica del
documento.
Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, il
Manutentore farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione. Una
volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del Committente, si
procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di custodia indicato
dal Committente. Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di
emergenza ed alla messa a disposizione del personale per i cicli di formazione sono a totale carico
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del Manutentore e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di cui al contratto di
manutenzione oggetto del presente Capitolato. Una volta formato il personale di custodia, sarà
cura del Manutentore fornire una copia delle chiavi dei locali macchine, qualora non già possedute
a detto personale. Sulla porta di ogni locale macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il
nome, il recapito ed il numero telefonico di pronto intervento del Manutentore.
Sarà cura dello stesso, sia l’apposizione che l’aggiornamento di tali dati.
Art. 23 - Riconsegna degli impianti
Gli impianti dovranno essere riconsegnati alla cessazione della gestione in perfetto stato di
conservazione e di agibilità. Dovrà altresì essere fornita, entro 15 giorni dalla scadenza del periodo
di appalto, una relazione circa lo stato di efficienza degli stessi, anche ai fini della sicurezza, in
relazione alla normativa vigente dell’appalto.
L’eventuale difformità a quanto sopra verrà indicata nel verbale di regolare esecuzione e sarà
causa movente di incameramento totale o parziale della cauzione definitiva a suo tempo versata
dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante.
Art. 24 - Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che le attività lavorative procedano utilmente a regola d’arte, la
direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale.
Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato
generale d’appalto.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal
suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal
ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del
procedimento.
Art. 25 - Penali
La Ditta Aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e
della perfetta riuscita dei lavori. In caso di inadempienza contrattuale la S.C. Tecnico-Progetti
Integrati A potrà applicare una penalità a carico della Ditta Aggiudicataria. Le tipologie di
inosservanza si possono sintetizzare nel seguente modo, e precisamente:
- per mancato rispetto dei termini contrattuali;
- per ogni ritardo nell’intervento richiesto;
- per deficienze di servizio;
- per ogni ordine di lavoro non assolto.
Per ogni ritardo nell'esecuzione degli interventi di manutenzione richiesti, alla prima mezz'ora oltre
il termine di intervento stabilito, si applicherà una penale pari ad Euro 50,00=; per ogni ora
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successiva Euro 100,00=. Il Soggetto Aggiudicatario non può sospendere in alcun modo gli
interventi manutentivi in corso e deve altresì provvedere attentamente e puntualmente ad
assicurare una disponibilità di operai specializzati e qualificati in relazione alle necessita temporali
e qualitative del servizio che deve garantire. Per l’omessa esecuzione degli interventi manutentivi,
nel rispetto delle scadenze programmate e definite secondo il calendario di interventi da
concordare con la S.C. Tecnico- Progetti Integrati A, si applicherà un penalità di importo variabile,
a discrezione della stazione appaltante, compresa tra Euro 50,00= ed Euro 250,00= per ogni
giorno di sospensione del servizio naturale e consecutivo. Nel caso di mancata disponibilità di
pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione degli impianti,
verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale di Euro 100,00= per ogni giorno di impianto
fermo (compresi i giorni di sabato e festivi). Tutte le penali previste dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente
successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali
applicate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora
i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova
applicazione l’articolo, in materia di risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al
presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 26 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 27 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni della S.C. Tecnico – Progetti Integrati A, riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli,
nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione degli interventi o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento degli interventi, senza giustificato motivo;
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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per
l'espletamento dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatrici o cautelari che
inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà
luogo l'accertamento dello stato di esecuzione del’intervento.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi,
alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.
Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto comprese le eventuali maggiori spese connesse all’affidamento dei lavori di
manutenzione a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere
qualunque somma maturata a credito dall’appaltatore in ragione degli interventi eseguiti nonché
rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
La Stazione Appaltante si avvale della facoltà disciplinata dagli articoli n. 138, 139 e 140 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e pertanto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento dell’intervento.
Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso
l’originario aggiudicatario.
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CAPO 4 – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 28 – Ordini di servizio per interventi di manutenzione straordinaria
La tipologia e le principali dimensioni degli interventi di manutenzione straordinaria saranno di volta
in volta comunicate dalla S.C. Tecnico-Progetti Integrati A all’Impresa Aggiudicataria con idonea
descrizione di massima che sarà di aiuto e di traccia alle disposizioni che verranno impartite
durante le fasi di attuazione degli interventi. Gli ordini per i singoli interventi straordinari verranno
numerati in ordine progressivo e trasmessi con Raccomandata A.R e/o a mezzo fax oppure a
mano. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà darne corso entro 3 (tre) giorni solari, naturali e consecutivi
dal ricevimento dell'ordine, salvo diversa disposizione della Direzione Lavori. L’Azienda Sanitaria si
riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento entro un
congruo termine di tempo perentorio e di disporre l'ordine cronologico delle opere stesse nel modo
che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze di coordinare gli stessi con
l'esecuzione di altre opere e consegna di forniture non comprese nell'appalto, senza che
l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compensi.
Art. 29 – Modalità di espletamento degli interventi manutentivi
L'Impresa si obbliga nell’espletamento degli interventi ad applicare tutte le norme contenute nel
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro riguardante gli operai occupati nell'esecuzione degli
interventi e dei lavori, e negli accordi locali integrativi allo stesso in vigore per il tempo ed il luogo in
cui si svolgono i lavori anzidetti nella località citata. L'Impresa si obbliga ad applicare il Contratto e
gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. In caso di
inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una
detrazione del 20 per cento sui pagamenti da effettuarsi in acconto, se i servizi sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i servizi sono ultimati,
destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non
sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L'assunzione
dell'appalto di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto implica da parte del Soggetto
Aggiudicatario la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano. Il
Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad effettuare ogni e qualsiasi operazione necessaria al buon
funzionamento ed alla regolare gestione degli impianti. In caso di interruzione temporanea di
funzionamento degli impianti, qualsiasi sia la natura del guasto, l’Impresa è tenuta a comunicare
alla S.C. Tecnico- Progetti Integrati A la data di fermo impianto tramite fax e/o e-mail. E’ richiesta
altresì la comunicazione, sempre tramite mezzo fax e/o e-mail, della data di ripristino di
funzionamento degli impianti medesimi. I componenti eventualmente sostituiti devono essere posti
a verifica del personale della S.C. Tecnico- Progetti Integrati A, incaricato, per la valutazione del
loro riutilizzo o l'autorizzazione allo smaltimento alle pubbliche di scariche da parte del Soggetto
Aggiudicatario.
Art. 30 – Requisiti dell’Appaltatore e del personale per l’esecuzione dell’appalto
L'appaltatore, deve possedere l’idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali
dell’Ente Appaltante, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto
dell’appalto. In particolare il Manutentore deve possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15
del D.P.R. 162/99. Deve altresì possedere i requisiti previsti dal D.M. 37/2008 e operare secondo
la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di
ascensori e impianti elevatori in genere. Tutto il personale adibito agli interventi dati in appalto
lavorerà alle dirette dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità del Soggetto aggiudicatario, sia
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nei confronti dell'Azienda Sanitaria sia nei confronti di terzi che nei riguardi delle leggi per
l'assicurazione obbligatoria e di tutte le altre leggi vigenti in materia.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto il Soggetto Aggiudicatario dovrà
mettere a disposizione una o più squadre di tecnici, la cui composizione minima è di due unità,
ognuna in possesso delle seguenti qualifiche:
- un operatore tecnico
- un responsabile tecnico con funzioni di coordinamento.
E’ richiesto altresì che venga designato dall’Impresa affidataria un incaricato avente tutte le potestà
tecniche e legali per rappresentarlo in tutti i rapporti operativi con la Committenza. Tale referente
per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilità 24 ore su
24 fornendo un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o altro, il referente per la
manutenzione deve indicare per iscritto altra persona formalmente designata che ne faccia le veci
ai fini del presente Appalto.
L'Appaltatore riconosce che la Stazione Appaltante risulta estranea a qualsiasi vertenza
economica o giuridica tra l'Appaltatore stesso ed il proprio personale dipendente o i propri
subappaltatori. Detto personale deve attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dal
Direttore dei Lavori, oltre che attenersi alle disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Chiunque tra il personale stesso, compreso il responsabile tecnico con funzioni di coordinamento,
non abbia un comportamento consono ai luoghi o non attui le misure per la sicurezza o non indossi
i D.P.I., a giudizio del Direttore dei Lavori o non sia di gradimento dell'Amministrazione Appaltante,
dovrà essere sostituito entro 3 giorni al massimo dalla richiesta scritta; qualora non fossero
osservate dette disposizioni verrà applicata una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo.
L'Appaltatore ed il dipendente personale debbono uniformarsi a tutte le norme generali e speciali
comunque istituiti dall'Amministrazione.
La Stazione Appaltante non procederà alla liquidazione finale delle competenze in difetto di idonea
attestazione rilasciata dall'Autorità Competente, comprovante l'avvenuto adempimento degli
obblighi assicurativi e di ogni altro onere in materia di legislazione dei lavori.
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CAPO 5 – DISCIPLINA ECONOMICA
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 31 - Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con
modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 32 - Contabilizzazione dei lavori
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori, mediante emissione di certificato di
pagamento, contabilizzati al netto del ribasso d’asta nel seguente modo:
25% dell’importo di canone di manutenzione per ogni trimestralità di contratto, allo scadere
delle medesima;
L’importo relativo alla manutenzione straordinaria allo scadere della trimestralità, in
contemporanea con quanto stabilito al punto precedente, a seguito di redazione ed
emissione di S.A.L.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ,
sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0.50%, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni previste per la corresponsione della rata di acconto, il
direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 168 del regolamento generale, il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il
…………..”, con l’indicazione della data di chiusura:
Entro lo stesso termine il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 169 del regolamento generale, il quale deve esplicitamente riportare il riferimento al
relativo stato di avanzamento dei lavori, con l’indicazione della data di emissione.
In ogni caso la misurazione e la valutazione delle opere manutentive sono effettuate secondo le
specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in
elenco di cui all’allegato specifico applicando ad esse le quantità eseguite ed il reale periodo di
utilizzo; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere
eseguite e rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti alle specifiche richieste, se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti preventivamente.
I prezzi in base ai quali saranno pagati i servizi appaltati derivano:
a) per il servizio di manutenzione ordinaria: dal canone determinato, applicando il ribasso
percentuale all’importo indicato all’atto dell’offerta.
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b) Per le prestazioni di manutenzione emergente, di manutenzione straordinaria o riparativa:
saranno contabilizzati applicando il ribasso offerto in sede di gara, sui prezziari di seguito indicati in
ordine di priorità:
- quelli contenuti nell’elenco prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte Edizione
2011 Aggiornamento dicembre 2010 – D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 B.U.R. n. 12 del
24/03/2011 - sez. 06 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - sito Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it\oopp\prezziario\index03.htm,
- quelli contenuti nell’ “Elenco Prezzi di Manutenzione Straordinaria sugli Impianti Elevatori”
(Allegato 3) allegato al capitolato, redatto dalla S.C. Tecnico- Progetti Integrati A;
Per l'esecuzione delle Opere di Manutenzione Straordinaria/Riparativa è sempre obbligatoria la
stesura dei preventivi.
Per la esecuzione di categorie di servizi, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti sugli
Elenchi Prezzi di riferimento, nell'addivenire al verbale di concordamento nuovi prezzi, si
procederà alla determinazione dei prezzi mediante indagini di mercato.
I prezzi e gli importi sono da considerarsi al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Essi comprendono:
- per i materiali di consumo, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, sprechi, ecc.
nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di intervento;
- per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi degli attrezzi e utensili del
mestiere, più idonei e moderni nonché la quota per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed
accessori di ogni specie, beneficio, ecc.;
- per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare uso, ecc. le attrezzature, tutto come sopra;
- per i lavori a misura, tutte le spese per i ponteggi a norma di legge ed ogni altro mezzo d'opera,
assicurazione d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, di
passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera
provvisionali nessuno escluso, da utilizzare in particolare, in caso di sospensione dei lavori
senza oneri aggiuntivi per l'Ente Appaltante, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa,
ecc. e quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale
scopo anche se non esplicitamente indicati o richiamati nei vari articoli o nell'Elenco Prezzi.
I costi della mano d’opera sono contabilizzati e corrisposti esclusivamente per le voci dei prezziari
riguardanti la sola fornitura del materiale, in quanto per le voci “fornitura e posa”, detti costi sono
già compresi nei prezzi.
Le richieste di pagamento dovranno essere accompagnate dagli ORDINI di SERVIZIO
(relativi alla contabilizzazione in corso) e dai fogli di lavoro compilati in maniera chiara,
leggibile ed esaustiva (non sono sufficienti voci generiche tipo "riparazione , reperimento guasto,
risoluzione ecc.”) nonché dalle bolle di accompagnamento per eventuali forniture.
I prezzi offerti in sede di gara devono restare fermi ed invariati per tutta la durata dell’appalto. Essi
sono comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato.
Il soggetto aggiudicatario, per le opere eseguite, si impegna inoltre a non avanzare la richiesta di
compensi ed indennizzi di qualsivoglia natura e specie diversi da quelli derivanti dall’applicazione
dei prezzi citati nel contesto del presente capitolato.
Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2,
comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 e dell’articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei
Contratti, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) All’acquisizione d’ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della
Stazione Appaltante;
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b) Qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto , che siano state trasmesse le
fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal
pagamento precedente.
Per la contabilizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, per gli
interventi a carattere d’urgenza e le verifiche periodiche la Ditta Aggiudicataria dovrà compilare
specifici rapporti relativi ad ogni singolo impianto contenenti:
1. Data e luogo degli interventi eseguiti.
2. Descrizione analitica delle prestazioni effettuate specificando altresì il personale tecnico
impiegato per l’effettuazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria.
3. Descrizione analitica delle prestazioni di manodopera svolte per chiamate illimitate a seguito di
guasti 24 ore su 24, compreso giornate festive in orario diurno e notturno.
4. Descrizione analitica della eventuale fornitura di piccoli pezzi di ricambio.
5. Descrizione analitica delle prestazioni di manodopera svolte per la sostituzione di pezzi di
ricambio.
6. Importo complessivo degli interventi oneri fiscali inclusi.
Per gli impianti elevatori temporaneamente non in funzione non è previsto il pagamento del relativo
canone di manutenzione ordinaria. L’impresa aggiudicataria è tenuta altresì a comunicare alla
Stazione Appaltante, tramite fax, la data di fermo impianto e successivamente il giorno di rimessa
in funzione dell’impianto medesimo. La S.C. Tecnico-Progetti Integrati A si riserva la facoltà, senza
che la Ditta Aggiudicataria possa in qualche modo avanzare richieste d’oneri o rimborsi, di
stralciare e/o aggiungere al contratto, per qualsiasi motivo, uno o più impianti rispetto a quanto
indicato nell’allegato “A” del presente Capitolato Speciale d’Appalto. In caso di installazione di
nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone di manutenzione verrà
aggiunto nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio del nuovo impianto. Tale
canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente
capitolato e quindi paritetico, come tipologia di interventi previsti ed importo mensile, agli impianti
già in manutenzione. Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del
contratto in essere, tramite una comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con
l’indicazione di tutti i dati relativi all’impianto ed il relativo canone di manutenzione mensile. La
manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune
competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai
disposti del D.P.R. 162/99 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa
in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data
potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto
assumendo come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Art. 33 – Modalità di fatturazione dei lavori di manutenzione ordinaria, preventiva,
programmata, degli interventi di manutenzione straordinaria carattere d’urgenza e
delle verifiche periodiche
La fatturazione del canone di manutenzione ordinaria, preventiva, programmata, gli interventi di
manutenzione straordinaria ed a carattere di urgenza e le verifiche periodiche dovrà essere
trimestrale posticipata. Le fatture verranno liquidate a seguito di controllo tecnico-contabile delle
medesime. Per quanto non previsto nel canone di manutenzione, fermo restando l’obbligo di
autorizzazione da parte della S.C. Tecnico-Progetti Integrati A, si farà riferimento:
all’elenco prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Piemonte
Edizione 2011
Aggiornamento dicembre 2010 – D.G.R. n. 9-1728 del 21/03/2011 B.U.R. n. 12 del
24/03/2011 - sez. 06 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - sito Regione Piemonte:
www.regione.piemonte.it\oopp\prezziario\index03.htm,, soggetto al ribasso di gara;
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all’ “Elenco Prezzi di Manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori” (Allegato 3)
allegato al capitolato, redatto dalla S.C. Tecnico-Progetti Integrati A soggetto al ribasso di
gara;
per i materiali e la manodopera non riportati sul Prezzario suddetto, si procederà con la
formazione di nuovi prezzi, ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Generale - D.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, tramite verbale di concordamento prezzi,sui quali verrà applicato il
ribasso di gara.
Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate
ed autorizzate dal Committente. La corresponsione degli importi dovuti avverrà a 90 (novanta)
giorni dalla data delle fatture a mezzo bonifico bancario. Le fatture dovranno pervenire alla S.C.
Economico Finanziario dell’ASL TO 1 entro 10 giorni dalla loro data di emissione. In caso contrario
il termine di pagamento si intende proporzionalmente spostato, facendo fede per la data di
ricezione da parte dell'ASL TO 1 il protocollo fatture o il protocollo generale.
I pagamenti saranno effettuati entro 150 giorni dalla data di ricevimento della fattura a mezzo
mandato, a termini di legge.
In caso di ritardi nei pagamenti, il pagamento degli interessi sarà calcolato in base ad un tasso non
superiore a quello legale.
Art. 34 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque
sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di
collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro
di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata
entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il pagamento è disposto solo a condizione
che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del
Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale.
5. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al
comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:
a) importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota
di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo
l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.
21
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che
il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
7. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo è
subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore degli adempimenti
relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente , dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti
Art. 35 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per l’emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a
disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione.
Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche
questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito
decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1 D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi
legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano
all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui
all’articolo 133, comma 1 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Art. 36 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo 26, commi 2 e 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 37 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice
dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.
22
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 38 - Cauzione provvisoria
Ai sensi dell’articolo n. 75 punto 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesto il versamento
di un deposito cauzionale pari al due per cento del prezzo di gara dei lavori da appaltare, da
prestare al momento della partecipazione alla gara alla quale si intende partecipare. Più
precisamente l’importo previsto è pari ad Euro 2.536,00.
Ai sensi del punto 3. art. 75 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. la cauzione provvisoria può essere
prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di
pagamento a semplice richiesta.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del suddetto Decreto
Legislativo, qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto.
Qualora la cauzione provvisoria sia prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca
o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un impresa di
assicurazione, essa deve:
a) avere validità per 180 (centottanta) giorni dal termine previsto per la presentazione delle
offerte;
b) prevedere rinuncia al beneficio della preventiva escussione ai sensi dell’articolo 1944 del
codice civile;
c) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante;
d) essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 12/3/2004 n. 123 e s.m.i., in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.
Art. 39 - Cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 113 comma 1. del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., è richiesta una garanzia
fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo
contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale;
ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti – attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento - pari al
50% dell’importo contrattuale.
Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è
svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito.
23
Successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale ammontare
per ogni 10% di lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante da parte degli appaltatori, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo
documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di
lavoro eseguito.
L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori.
Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto.
L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le
spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante
l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità
di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi
l’autorità giudiziaria ordinaria.
In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in
caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto
per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 40 – Riduzione delle cauzioni
L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 27 è ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 28 è ridotto al 50% per gli appaltatori in
possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora il possesso delle medesime certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1.
siano comprovate dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di
imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativi complessivi sia almeno pari
a quella necessaria per la qualificazione delle imprese singole.
Art. 41 - Assicurazione a carico delle imprese
Ai sensi dell’articolo 103 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i e dell’articolo129 del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 e s.m.i. gli appaltatori sono obbligati, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni
causati a terzi nell’esecuzione dei lavori.
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Non potrà essere emesso nessun S.A.L. se tale
polizza non sarà depositata presso la S.C. Tecnico Progetti Integrati A dell’A.S.L. TO 1.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna degli impianti e
cessa alla data in cui è ultimata e liquidata ogni ragione contabile inerente i lavori oggetto di gara;
la stessa polizza deve inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante
ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte degli esecutori.
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La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale
polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una
somma assicurata non inferiore all’importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
1. prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di
uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione
appaltante destinati alle opere, causati da furti e rapine, incendio, fulmini e scariche elettriche,
tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento
tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite
di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o
dolosi propri o di terzi,
2. prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di
regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta,
nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per
l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo
1665 del codice civile.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata
secondo quanto previsto dall’art. 103 del Regolamento e deve:
1. prevedere la copertura dei danni che gli appaltatori debbano risarcire quale civilmente
responsabili verso prestatori di lavoro da loro dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli
infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dalle
imprese o da un loro dipendente del quale loro debbano rispondere ai sensi dell’articolo
2049 del codice civile, e danni a persone delle imprese, e loro parenti o affini, o a
persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in
cantiere o a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
2. prevedere la copertura dei danni biologici;
3. prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i
rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, per la
direzione dei lavori.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dagli appaltatori coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora gli appaltatori siano
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato
dall’articolo 95 del regolamento generale e dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 109 del 1994,
le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAPO 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 42 - Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al
criterio «incident and injury free».
Art. 43 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15 e 95 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi dell’articolo 90 del D.Lgs. 81/08.
Art. 44 – Piano di sicurezza sostitutivo
E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque
prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui
all’articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle
verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del
Decreto n. 81 del 2008.
Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento
temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si
verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di
sicurezza e coordinamento, l’appaltatore può apportare motivatamente modifiche e integrazioni al
piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni
oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
Alle modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina di cui al primo paragrafo del
presente articolo.
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Art. 45 – Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il
piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’Allegato XV D.Lgs. 81/80, con riferimento allo
specifico cantiere, deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle
previsioni.
Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il
piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 90, commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/08.
Art. 46 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 47 - Subappalto
Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’art. 118 del
Codice dei Contratti, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici,
dell’importo totale dei lavori.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento
temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
1. la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla
categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
2. una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza
della cause di esclusione di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora
l’importo del contratto di subappalto sia superiore ad euro 154.937,07, l’appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla
vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza
organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al
d.P.R. n. 252 del 1998 (i); resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso
d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori,
qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10,
comma 7, del citato d.P.R.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni
dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato,
senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli
effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono
ridotti della metà.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i
lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura
non superiore al 20 per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto
devono essere pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
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b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore,
dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1)
la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in
ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;
2)
copia del piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del
Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente
capitolato.
Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 48 – Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di
cui all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di
subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali
previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge
29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo
dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
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Art. 49 – Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla
data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al
subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’appaltatore qualora questi abbia subappaltato
parte dei lavori, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La regolarità
contributiva è riferita ai lavori subappaltati relativi all’appalto di cui al presente Capitolato speciale.
Al fine dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante trova applicazione
l’articolo 13, comma 5.
Qualora l’appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione
appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e,
in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a
che l’appaltatore non provveda.
La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali
oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.
Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture
quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.
30
CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA,
ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 50 – Accordo bonario
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di
quest'ultimo, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l’ammissibilità e la
non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura e
può nominare la commissione di cui all’articolo 240 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..
Il R.U.P. o la commissione di cui al comma 1, ove costituita, acquisisce immediatamente la
relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta
motivata di accordo bonario.
La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente
all’appaltatore e alla stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’ultima delle riserve.
L’appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della
proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la
mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.
La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si
applica, a prescindere dall’importo , per le riserve non risolte al momento dell’emissione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale
cominciano a decorrere da 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
La procedura di cui al comma 1 può essere esperita anche per le controversie circa
l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando
tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi
tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti:
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 51 – Definizione delle controversie
Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 42 e l’appaltatore confermi le riserve,
la definizione delle controversie è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi di quanto disposto
nella Parte IV Contenzioso del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nonché dagli articoli 33 e 34 del
capitolato generale d’appalto, in quanto applicabili. In relazione alla parziale disapplicazione dei
predetti articoli, in quanto parzialmente annullati dal giudice amministrativo, il terzo arbitro con
funzioni di presidente è nominato dai primi due arbitri ed, in caso di inerzia o mancato accordo
entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dal Presidente del Tribunale competente
per territorio ove ha sede la stazione appaltante; la sede del collegio arbitrale è quella della
stazione appaltante.
L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità e all’imputazione alle parti
delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle
questioni.
31
Art. 52 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi
in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto
non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e
procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.
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CAPO 10 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 53 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della
regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte
di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 54 - Termini per l’accertamento della regolare esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 54a- Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di
sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore
o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
Al termine dei lavori rientranti fra le categorie previste dal D.M 37/08, le imprese abilitate a tale tipo
di installazioni dovranno rilasciare regolare dichiarazione di conformità in tre copie, con firme in
originale, corredata di tutti gli allegati previsti, così come da modello pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. In mancanza di tale certificazione non si procederà alla liquidazione della rata di saldo dei
lavori senza che per questo l’impresa possa avanzare pretesa alcuna.
Al termine dei lavori dovrà inoltre essere effettuato un collaudo tecnico funzionale ed
amministrativo degli impianti alla presenza dell’Assistente e del Direttore dei Lavori della ASL,
durante il quale sarà cura del tecnico incaricato dall’Impresa di fornire tutte le informazioni
necessarie al corretto uso delle apparecchiature e dei comandi.
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CAPO 11 – NORME FINALI
Art. 55 - Orario di lavoro
L’esecuzione di tutte le prestazioni incluse nel presente capitolato dovranno essere
garantite 24 ore su 24 ore, in giornate feriali e festive, sia durante l'orario normale di lavoro della
Ditta appaltatrice che nel restante periodo della giornata .
Per le attività relative al servizio di manutenzione ordinaria, eventualmente eseguite in
orario differente dall' orario normale (prefestivo, festivo, notturno ecc.), l’Azienda Sanitaria non
pagherà nessun valore aggiuntivo (tale attività è infatti compresa nel canone).
Il Soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di sottoscrivere nel proprio ambito aziendale
adeguati regolamenti di servizio al fine di assicurare gli interventi anche in caso di sciopero
da parte del personale della Ditta, ai sensi dell'art. 2 della legge 12.06.1990 n. 146.
Art. 56 - Visite straordinarie
In ordine all’eventuale realizzazione di interventi di natura straordinaria la Stazione appaltante
chiederà al soggetto aggiudicatario di effettuare un completo esame dell’installazione interessata
dall’intervento medesimo, al fine di ottenere un preventivo dei costi relativi allo stesso.
Allo scopo di cui sopra occorrerà un preventivo concordamento con l'Ufficio Tecnico affinché
possa provvedere a che gli addetti dello stesso e quelli del Servizio Prevenzione e Protezione
siano presenti durante le operazioni di visita straordinaria.
Art. 57 - Variazioni delle opere designate
L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, durante l'atto esecutivo, quelle
varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia dell’intervento,
senza che il soggetto aggiudicatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed
indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato; eventuali opere
impreviste all’inizio del servizio verranno, come le precedenti, liquidate sistematicamente a misura
o eccezionalmente in economia, con l'applicazione costante dell’Elenco Prezzi di riferimento.
Quando l'ordine di servizio venga dato tempestivamente (cioè prima dell'esecuzione delle opere da
variare o delle provviste relative non utilizzabili diversamente) il soggetto aggiudicatario non ha
diritto ad alcun indennizzo, né ad alcuna proroga al termine di consegna, ma soltanto alla
contabilizzazione a prezzi unitari delle eventuali differenze in più o in meno sui quantitativi delle
opere rispetto al progetto.
Non si terrà conto di quelle opere, conseguenti a varianti che differiscano , solo per forma, rispetto
a quelle previste dai disegni e dal presente Capitolato
Di norma le varianti sono disposte esclusivamente dalla Azienda Sanitaria con ordini scritti,
soltanto in casi particolari potranno essere proposte anche dal soggetto aggiudicatario e
concordate con l’Azienda Sanitaria.
Art. 58 - Opere non conformi
Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente Capitolato è a completo rischio e
pericolo del soggetto aggiudicatario stesso che deve rimuovere e demolire le opere eseguite
qualora l'Azienda Sanitaria, a suo giudizio insindacabile, non creda di accettarle e in caso di
accettazione, senza alcun aumento sul prezzo dell'appalto, sarà obbligato all'esecuzione delle
eventuali opere accessorie e complementari, che gli siano richieste.
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Art. 59 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori,
in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo
al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso
l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per
iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di contratto;
c) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi negli interventi da svolgere;
d) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato.
e) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;
f) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante
intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente
appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;
g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;
i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
l’illuminazione notturna del cantiere;
j) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
k) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il
personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri
35
eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire
tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 60 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
L'appaltatore è obbligato:
a) a svolgere opere sui diversi cantieri, ad indiscutibile richiesta della D.L., fino a 3
contemporaneamente, in distinte ubicazioni e sedi, nell'ambito territoriale dell’ASL TO 1. La
squadra di operai impiegata in ogni cantiere dovrà essere composta da un minimo di due
unità. Pertanto la ditta dovrà disporre di personale in numero adeguato a garantire la
presenza di più squadre su più cantieri contemporaneamente.
b) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
c) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
d) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
e) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
Si precisa che i lavori potranno essere eseguiti in concomitanza con l’orario di lavoro e quindi con
la presenza all’interno del presidio sanitario o del fabbricato ad uso diverso di pazienti, di
personale infermieristico e non infermieristico. Di tale condizione l’impresa dovrà tenere conto in
sede di offerta in quanto potranno verificarsi occasionali interruzioni dei lavori o altri impedimento
necessari per garantire l’esercizio delle attività lavorative o sanitarie o da queste determinati.
Art. 61 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione
appaltante.
Art. 62 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
36
PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 63 – Condizioni generali dei lavori
Il manutentore dovrà assicurare i lavori di manutenzione con modalità, termini e condizioni stabilite
dal presente capitolato.
Si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di tutti gli
adempimenti tecnici di seguito specificati allo scopo di assicurare una costante efficienza.
Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta si pone l’obiettivo di
mantenere la sicurezza e l’efficienza degli impianti.
Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti dovranno essere mantenute costantemente per
tutta la durata dello stesso. La Ditta deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al
presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti
qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre,
per legge comunque necessarie, l’Aggiudicatario dovrà adeguare il programma di manutenzione
senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione. La Ditta si impegnerà, nel caso di sostituzione
di componenti, a mantenere l’integrità progettuale e funzionale degli elevatori. Le parti d’impianto
sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e
sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i tecnici della S.C. Tecnico- Progetti Integrati A allo scopo
di adeguare gli interventi alle esigenze dell’utenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie
di modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la tecnologia rendendoli in tal
modo atti ad aumentare l’operatività ed a migliorare in affidabilità. Il Manutentore deve avvalersi di
tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze
tecniche per proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova
concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. Il
Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le
caratteristiche presenti degli impianti elevatori. Il Manutentore deve essere in grado di relazionare
adeguatamente sugli stati d’uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. Per gli
impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le
normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando
le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.
Art. 64 – Interventi di manutenzione ordinaria, preventiva e programmata, con
carattere di urgenza
I lavori di manutenzione ordinaria, che si esplicano in un numero illimitato di chiamate nei tempi di
esecuzione sottodescritti, sono previsti per assicurare il continuo e buon funzionamento degli
impianti elevatori, ripristinando la messa in funzione dei medesimi in caso di fermo impianto
temporaneo, entro i più brevi tempi possibili. La conduzione degli impianti elevatori deve essere
tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi
eccezionali, e comunque per cause non imputabili alla manutenzione, nelle ore di punta. A tale
scopo la Ditta appaltatrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo
ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo
intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti
difettose ed allo scopo anche di prevenire eventuali anomalie. Pertanto il canone di manutenzione
ordinaria dovrà prevedere l’espletamento dei seguenti lavori:
controllo periodico dello stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche,
elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine,
ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del freno,
37
bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle
macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a
pistone;
verifica dello stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del
grado di isolamento; controllo periodico dello stato di integrità delle parti murarie e basamenti
di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;
verifica nei vani corsa delle funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti
invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative
apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole
di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
verifica dell’eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
controllo ai piani dello stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori
elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di
livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle
stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse,
serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
verifica nelle cabine delle bottoniere, delle segnalazioni luminose, delle cellule fotoelettriche,
dei chiudiporta automatici, dei contatti delle porte, degli apparecchi di sicurezza, dei pattini,
delle sospensioni delle porte, dei citofoni, dei corpi illuminanti, la integrità dei pavimenti, dei
rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa;
mantenere perfettamente puliti gli interni delle cabine e verificarne l’integrità delle finiture;
Controllo funi tramite metodo magneto-induttivo, ovvero sistema di controllo non distruttivo
delle funi in grado di evidenziare difetti della singola fune riconducibili al numero esatto di
fili interrotti, sia interni che esterni. L’esito delle verifiche dovranno essere evidenziate dal
report strumentale opportunamente fornito sia in formato cartaceo che informatizzato;
-
-
-
-
-
A tale scopo i sopra citati interventi dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:
a) controlli quindicinali:
- grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- citofoni di cabina;
- impianti allarme;
- bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- adeguato livellamento al piano;
- verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e
sicurezza;
- verifiche di tutti i pulsanti di allarme di ciascun impianto ed il riporto del segnale d’allarme
presso i locali presidiati di ciascuna sede;
- verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti;
- pulizia delle cabine (lucidatura, spolveratura e lavaggio) e verifica della integrità delle
stesse;
- pulizia con apposito prodotto per inox delle pennellature costituite da questo materiale;
- pulizia dei tappetini e verifica del loro posizionamento;
- pulizie corpi illuminanti all’interno delle cabine;
b) controlli mensili:
-
verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a
corredo;
verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue
strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
38
-
verifica dello stato di conservazione delle funi di trazione, delle catene di compensazione e
dei loro attacchi. Tale verifica deve essere eseguita con metodo magneto-induttivo, ovvero
sistema di controllo non distruttivo delle funi in grado di evidenziare difetti della singola fune
riconducibili al numero esatto di fili interrotti, sia interni che esterni;
c) controlli semestrali:
-
simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
relazione tecnica semestrale di conduzione;
verifica dei collettori elettrici;
verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;
verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
basamenti ed opere murarie.
Controllo funi tramite metodo magneto-induttivo, ovvero sistema di controllo non distruttivo
delle funi in grado di evidenziare difetti della singola fune riconducibili al numero esatto di
fili interrotti, sia interni che esterni. L’esito delle verifiche dovranno essere evidenziate dal
report strumentale opportunamente fornito sia in formato cartaceo che informatizzato;
c) controlli annuali:
-
redazione di una relazione tecnica di conduzione, con evidenziazione delle parti di
impianto maggiormente sollecitate;
preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione,
evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione
successivo.
Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi
interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro
destinazione d’uso (D.P.R. 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.). Detta attività si svolgerà eseguendo le
operazioni di seguito riportate. L’attività di manutenzione intesa come l’insieme degli interventi di
riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la
continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d’uso, è classificata anche
come “manutenzione preventiva programmata”.
La manutenzione preventiva programmata è pertanto una “manutenzione eseguita a intervalli
predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la
degradazione del funzionamento di un’entità”. Suo scopo è di rendere più affidabile e sicuro il
funzionamento degli impianti. Il canone di manutenzione ordinaria dovrà contemplare l’esecuzione
dei lavori di “manutenzione preventiva programmata” previsti dalla Stazione Appaltante. Il
personale addetto alla manutenzione, costituito da tecnici specializzati muniti di patente ad
operare, si occuperà:
1. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
2. delle manutenzioni generali preventive programmate;
3. delle riparazioni.
Il Manutentore provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le
parti usurate dal normale esercizio. Il canone comprende inoltre tutti gli oneri di mano d’opera,
materiali ed altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti:
- cabina e piani: pulsanti, segnalazioni luminose, fotocellule, contatti porte, automatismo
chiusura delle porte, apparecchiature di sicurezza, pattini guida, sospensioni porte, operatori
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attacchi delle funi, pattini retrattili, portalampade con relativi corpi illuminanti ed ogni altra
apparecchiatura esistente in cabina;
- vano corsa ascensore: Funi di trazione, di compensazione e del limitatore, tenditori e relativi
attacchi, pulegge, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche,corpi illuminanti e relativi
portalampade, apparecchiatura di allarme compresa sostituzione della batteria. Inoltre, per
impianti idraulici: pistone, cilindro, tubazioni rigide di mandata e relative guarnizioni e
sostituzione olio impianto.
-
locale macchina: argano, motore, gruppo di manovra (vite senza fine, ingranaggi, cuscinetti
di spinta, pulegge, bronzine, bobine e motori del freno, ceppi, spazzole, porta spazzole,
collettori, avvolgimenti statorici/rotorici, ruotismi, contatti, bobine, resistenze per la manovra
e dei circuiti, limitatori di velocità, raddrizzatori e valvole per impianti idraulici.), componenti
elettrici ed elettronici (comprese le schede elettroniche del quadro di manovra),
illuminazione normale e di emergenza, ed ogni altra apparecchiatura non espressamente
esclusa, nonché la pulizia del locale;
-
altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per
accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di
bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche.
Sono inclusi nel presente contratto la pulizia e disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale
macchina, la pulizia delle cabine, anche internamente compreso il lavaggio, la spolveratura e la
lucidatura, e binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e
tutto quello che non è espressamente descritto per i materiali e lavori elencati nel presente articolo.
Lampade di illuminazione degli impianti, vano, cabina, locale macchina; batterie, gruppi di
continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o emergenza.
Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) comprese nel Canone verranno escluse da questo solo se
inequivocabilmente dimostrato e conseguenti alla rottura delle parti riparate a seguito di azione
vandalica e comunque a danno causato da persone. A tal fine il Manutentore, qualora ritenga che
gli interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, è tenuto ad informare il Committente
della necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile. Qualora il Committente
ritenga invece che le opere che il Manutentore valuta extra-Canone siano in questo comprese,
ordina l’esecuzione delle stesse al Manutentore il quale è comunque tenuto a ripristinare la
funzionalità dell’impianto entro settantadue ore decorrenti dalla segnalazione del fermo impianto. I
lavori di manutenzione programmata saranno svolti attraverso visite di manutenzione, secondo la
temporalità sopramenzionata con frequenza di almeno una visita al mese, nel normale orario di
lavoro del Manutentore, secondo un programma di lavoro di manutenzione preventiva. Nel corso
delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione. La
regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma degli addetti incaricati, come di seguito
specificato, in calce ad un rapporto con l’annotazione della data della visita stessa e delle
operazioni effettuate. Detto rapporto sarà inviato alla S.C. Tecnico-Progetti Integrati A entro 5
giorni dalla visita. Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia
aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegato al libretto di
impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99. I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese nel
contratto, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati con la S.C. TecnicoProgetti A.
Infine per interventi a carattere di urgenza, compresi anch’essi nel canone di manutenzione
ordinaria, si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni atti a ripristinare l'efficienza degli
impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi. E’ intervento con carattere di urgenza il
guasto rilevato dalla Impresa direttamente, oppure dalla Amministrazione ed, in questo caso,
l’intervento è attivato “a chiamata” anche a mezzo telefono, fax o telegramma, in ore diurne e
notturne, sia in giorni feriali che festivi.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire, nell’ambito dell’importo del canone di manutenzione
ordinaria, un servizio di pronto intervento e reperibilità permanente 24 ore su 24, per
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malfunzionamento o fermo impianto, per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del
presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per
riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina. Il Manutentore
fornirà al Committente un numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico
cellulare del proprio Tecnico da interpellare per le chiamate di pronto intervento e
comunicazioni. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere
inferiore a 20 (venti) minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina; Il tempo di
intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 60 minuti primi in
caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina. Per gli impianti dotati di
dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore provvederà a programmare tali
dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto
intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all’inizio del contratto di appalto e sia
per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
Il Tecnico della Ditta appaltatrice impegnato nell’intervento di manutenzione sarà dotato di
telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.
Al termine dell’intervento l’impresa procederà ad inoltrare immediato avviso all’Amministrazione,
per iscritto o telefax, la quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la
verifica congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento
dell’impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.
L’impresa comunicherà alla Amministrazione i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui
indirizzare le richieste di intervento. Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che
risultano necessari. Per tali interventi e riparazioni dovrà essere utilizzata la massima celerità
d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione
dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro mezz’ora
dalla richiesta di intervento. Qualora la ditta non provveda di sua iniziativa come sopradescritto,
sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il committente
avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse
dell’intervento e della buona conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità
stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'amministrazione si riserva di procedere in
danno, affidando le prestazioni ad altra ditta. Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi
l'interruzione di qualche servizio, deve preventivamente essere autorizzato dall'amministrazione
attraverso il referente individuato dalla S.C. Tecnico-Progetti Integrati A.
Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte
senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità.
E' fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e
precisa autorizzazione dell'amministrazione. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta
sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
Art. 65 – Informazioni agli utenti
In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal singolo
caso, il Manutentore informerà gli utenti degli impianti mediante un cartello posto in evidenza
nell’edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori
stessi, la data di fine lavori.
Art. 66 – Verifiche periodiche
Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per
l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99
per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme
per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per
iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a
dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà
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cura del Committente concordare con il soggetto incaricato della verifica periodica le date di
effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale
qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99. Il Manutentore è tenuto ad eseguire
sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica
periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per
l’effettuazione degli interventi indicati nei verbali di verifica periodica si intendono compresi nei
canoni di manutenzione ordinaria di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga
effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto non
preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate
nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche
tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da
parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente. Il corrispettivo dovuto al
soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece
totalmente a carico del Committente. Per l’esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all’art. 14
del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le
verifiche periodiche.
Art. 67– Nuovi impianti
In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, l’importo del canone di
manutenzione verrà aggiunto nella contabilità a partire dal mese di effettiva messa in esercizio del
nuovo impianto. Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute
nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio ed importo mensile, agli impianti già in
manutenzione. Il Committente formalizzerà l’aggiunta del nuovo impianto all’interno del contratto in
essere, tramite una comunicazione ufficiale alla Ditta di Manutenzione, con l’indicazione di tutti i
dati relativi all’impianto ed il relativo canone di manutenzione mensile. La manutenzione avrà inizio
dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune competente per territorio la
messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 o
della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal
Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data potrà essere addebitato al
Committente il canone di manutenzione per il nuovo impianto assumendo come primo mese
addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Art. 68 – Documentazione
La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di
manutenzione è conservata presso la S.C. Tecnico-Progetti Integrati A dell’ASL TO 1, salvo per le
parti da conservare presso gli impianti. È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di
ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da
conservare presso l’impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale
verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della
documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto. È inoltre a carico del
Manutentore la creazione, l’aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all’art.
16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici tecnici del Committente
unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti
stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione
tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti
unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all’articolo "Interventi di manutenzione
ordinaria, preventiva e programmata, con carattere di urgenza”. Il Manutentore deve verificare
altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all’interno delle cabine degli impianti elevatori siano
esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste.
Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla norma,
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il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 aprile successivo
alla verifica. Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto
nel presente articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono compresi nei
canoni di manutenzione di contratto.
Art. 69 – Tipologia di interventi di manutenzione straordinaria
La Ditta dovrà segnalare al Direttore Lavori in tempo utile, qualunque necessità di carattere
straordinario eccedente i lavori sopra indicati e precisamente interventi di manutenzione ordinaria,
preventiva e programmata, a carattere di urgenza nonché le verifiche periodiche. Dovrà
contestualmente produrre specifico preventivo di spesa riguardante gli interventi straordinari
nonché le eventuali proposte di miglioria degli impianti stessi. Sia le segnalazioni, sia le proposte di
cui sopra dovranno essere corredate da descrizione dettagliata dei materiali per l’esecuzione degli
interventi in questione, dei prezzi unitari ove mancanti nel prezziario regionale della Regione
Piemonte o nell’ “Elenco Prezzi di Manutenzione straordinaria sugli impianti elevatori” (Allegato 3)
allegato al capitolato; e della tempistica, oltre che della descrizione delle opere accessorie edili,
elettriche, di carpentiere, ecc.. Detti interventi al di fuori del piano di conduzione e manutenzione
dovranno essere prima autorizzati, con specifico Ordine di Servizio della S.C. Tecnico-Progetti
Integrati A. Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore è
tenuto a contattare immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre la
necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque il
Manutentore deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario
il loro intervento. Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni
tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti
da nuove tecnologie proposte dal mercato. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di
spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di
adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle proprie scelte tecniche. E’ facoltà del
Committente assegnare l’esecuzione delle opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara
pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere compresa
come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
Art. 70 – Condizioni particolari
Gli interventi di manutenzione potranno essere eseguiti in concomitanza con l’orario di lavoro e
quindi in presenza, all’interno dei Presidi sanitari ed ospedalieri, di pazienti, di personale
infermieristico e medico. Di tale condizione l’impresa dovrà tenere conto in sede di offerta in
quanto potranno verificarsi occasionali interruzioni dei lavori o altri impedimenti necessari per
garantire l’esercizio delle attività lavorative o sanitarie o da queste determinati.
Art. 71 – Variazione degli interventi manutentivi
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nell’espletamento degli interventi
manutentivi oggetto del presente appalto quelle variazioni che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti in materia dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Non sono riconosciute varianti
prestazionali e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine
scritto da parte della S.C. Tecnico-Progetti Integrati A.
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