15 giugno 2012 Anno XVIII - N. 06 Poste Italiane SPA Sped. in A.P. - D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Treviso TUTTO PRONTO PER ASSUMERE CON IL NUOVO APPRENDISTATO NELL’ARTIGIANATO Il 26 aprile 2012 è entrato in vigore anche nel Veneto e nei settori che usano i contratti collettivi dell’artigianato il nuovo apprendistato del Testo Unico D.lgs.167/2011, voluto dall’ex Ministro del Lavoro Sacconi sul finire dello scorso anno. La possibilità di assumere con il nuovo apprendistato è per ora limitata al solo apprendistato professionalizzante o di mestiere, quindi solo per assumere maggiorenni o ragazzi di 17 anni in possesso di una qualifica professionale. Mentre per i minorenni si attende ancora che il livello nazionale delle Associazioni Artigiane e di Cgil, Cisl, Uil stipuli le apposite intese. Per poter procedere ad un assunzione con il nuovo apprendistato serve congiuntamente la previsione della normativa regionale dove ha sede la ditta e quella della contrattazione collettiva applicata. Le fonti e la durata della formazione che consentono tali assunzioni in Veneto nell’artigianato sono di seguito riepilogate : APPRENDISTATO D.LGS.167/2011 TESTO UNICO (T.U.) per la qualifica o il diploma professionale 15 anni fino a 24 anni (art.3 T.U.) FONTE REGIONE DEL VENETO FONTI NEI CCNL ARTIGIANI accordo con le parti sociali tra cui Confartigianato del 23.4.2012 non ancora raggiunto l’accordo/i nei ccnl D.G.R. n.736 del 2.5.2012 professionalizzante o di mestiere accordo con le parti sociali tra cui Confartigianato del 23.4.2012 da 18 anni (17 se con qualifica) a 29 anni D.G.R. n.736 del 2.5.2012 (art.4 T.U.) = non si può ancora assumere accordo interconfederale del 3.5.2012 per tutti i ccnl (edilizia compresa) con durata massima di 5 anni settore/ccnl trasporto merci vale accordo di categoria del 24.4.2012 Durata formazione esterna alla ditta Durata formazione interna in azienda 320 annue per i minori di 18 anni 120 annue per i minori di 18 anni 120 annue per over 18 anni 320 annue per over 18 anni 120* ore per intera durata del contratto 80 ore medie annue per ognuna delle annualità previste dal ccnl Quindi: 40 ore 1° anno 40 ore 2° anno 40 ore entro la fine del rapporto comprensive il 1° anno ed entro 60 giorni da assunzione di quelle previste per la sicurezza dal TU sicurezza art.37 e accordo stato regioni 21.12.2011 salve deroghe e specifiche della fonte (anche se dura oltre 3 anni e fino a 5 come nell’artigianato) *ridotte a 80 ore se il giovane ha titolo di studio/diploma; a 40 ore se è laureato queste ore si fanno solo se la Regione del Veneto convoca l’apprendista, tramite i centri di formazione accreditati, non ha costi per l’impresa salvo la retribuzione queste ore devono essere sempre fatte dall’impresa, con costi a suo carico, anche tramite soggetti formatori che vengono in ditta (Confartigianato Formazione 0422.433250) Sintesi di presentazione nuovo apprendistato pagg. 1/6 LE SANZIONI PER MANCATA FORMAZIONE PAG. 3 I NOTEVOLI RISPARMI SUL COSTO DEL LAVORO E I CONTRIBUTi amva ed ebav PAGG. 7/9 testo originale accordo interconfederale sistema artigiano del 3.5.2012 pagg. 10/11 il piano formativo individuale (P.F.I.) pagg. 12/13 testo originale d.g.r. che attua l’ACCORDO CON REGIONE VENETO PER la FORMAZIONE ESTERNA del 23.4.2012 PAGG. 14/15 l’aiuto alle ditte da confartigianato formazione per realizzare il p.f.i. e la formazione in azienda pagg. 16/19 le tabelle retributive per apprendisti di ogni ccnl artigiano pagg. 20/36 1 Di seguito altri concetti chiave del nuovo apprendistato che le aziende, che vorranno assumere, devono aver ben chiaro: Importanza della forma del contratto di assunzione, gli elementi minimi per evitare sanzioni Importanza della stesura del Piano Formativo Individuale (P.F.I.) Forma scritta antecedente al primo giorno di lavoro: • periodo di prova previsto nel ccnl/ccrl • sede di lavoro • retribuzione e inquadramento iniziale • la qualifica che potrà essere conseguita al termine del rapporto avendo cura d’inserire la stessa che si ricava dal menù a tendina sul portale CoVeneto (che è poi quella ISFOL-ISTAT identica per tutta l’Italia) • profilo formativo prescelto individuandolo tra quelli proposti dal ccnl • individuazione del tutor (che può nell’artigianato ancora essere il titolare dell’azienda) • rispetto della progressione retributiva prevista nel ccnl/ccrl in uso • attrezzature che saranno usate per rispetto normativa sicurezza (d.lgs.81/08) • titolo di studio dell’apprendista (la ditta deve acquisire documentazione idonea). Entro 30 giorni dalla stipula dell’assunzione và fatto firmare all’apprendista anche il P.F.I piano formativo individuale, il vero cuore di questa tipologia di assunzione, nel quale il titolare dell’azienda e il giovane (anche aiutati nella stipula dai competenti uffici dell’Associazione) stabiliranno gli obiettivi che s’intendono perseguire, il percorso formativo, la ripartizione tra formazione interna e formazione esterna. Il P.F.I. va firmato dal datore di lavoro e dall’apprendista. La successiva effettiva esecuzione della formazione prevista per l’intera durata del rapporto dovrà essere la fedele realizzazione di quanto nel P.F.I è stato convenuto. Il P.F.I. si divide quindi in due sezioni dedicate alla descrizione: 1) della formazione esterna: spetta solo alla Regione Veneto definirne i contenuti, la quantità di ore (diversa per il titolo di studio) e la progressione esecutiva; qui ci si augura che il sistema informatico che gestisce le comunicazioni obbligatorie di assunzione “CoVeneto” fornisca a breve e sistematicamente documentazione idonea; in attesa di indicazioni dalla Regione del Veneto si ritiene che l’esecuzione di questa sezione avverrà tramite corsi esterni alla ditta ai quali parteciperanno solo gli apprendisti estratti, fino a capienza delle risorse disponibili e che i corsi saranno come in passato gestiti dai soggetti formatori appositamente accreditati negli albi regionali in materia; Aiuto alle imprese per redigere il piano formativo e nel gestire la formazione in ditta in modo conforme al contratto collettivo applicato (anche non artigiano) 2 2) della formazione interna che si fa in ditta partendo in modo analitico dai profili formativi ove previsti nella contrattazione collettiva applicata, andranno indicate le quantità orarie da contratto le competenze tecnicoprofessionali che saranno impartite al giovane, le modalità e l’articolazione del supporto da parte del tutor anche aiutato dai soggetti formatori riconosciuti dalla Regione del Veneto (Confartigianato Formazione realizzerà per la ditta questa sezione del P.F.I.). Confartigianato Marca Trevigiana Formazione (soggetto formatore accreditato dalla Regione del Veneto anche per questa formazione) è a disposizione per redigere il piano formativo individuale e per consentire la certificazione in ditta della formazione interna obbligatoria, quindi basterà contattarla: • tramite il proprio ufficio paghe mandamentale ove abbiate la gestione del personale presso lo stesso • direttamente al numero 0422/433.250 ove abbiate la gestione del personale presso un consulente del lavoro/altro professionista. Obbligo di registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale, se acquisita, nel libretto formativo del cittadino Il datore di lavoro può recedere dal contratto, con preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 c.c. Le nuove sanzioni amministrative per le violazioni solo di forma Cosa rischia la ditta per l’omessa formazione: • la sanzione previdenziale • la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato Il libretto formativo (previsto dal 2003 dalla legge Biagi) non è ancora pronto e non lo sarà per molto tempo ancora, è quindi molto importante per l’azienda conservare la documentazione (registri,ecc.) che attesta anno per anno l’avvenuta realizzazione della formazione prevista nel P.F.I. nei confronti dell’apprendista in condivisione con il tutor. Le ditta che si affida alla struttura formativa di Confartigianato ha questa documentazione disponibile in conformità a legge/ccnl. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione (che equivale alla durata prevista per la qualifica finale dal ccnl es.5 anni) il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quindi l’azienda può liberamente (come in passato) non confermare a tempo indeterminato l’apprendista al termine della durata contrattualmente prevista dal ccnl. Si tratta tecnicamente di una disdetta datoriale di natura recettizia e non di un licenziamento con tutte le tutele previste per legge a favore del dipendente. Per ogni violazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi relative a: 1. forma scritta contratto, mancata o ritardata definizione del P.F.I., difformità del piano formativo rispetto ai profili e alle indicazioni della contrattazione collettiva (Art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011) 2. divieto di pagare a cottimo 3. mancato rispetto della retribuzione – sottoinquadramento o percentualizzata – contrattuale del ccnl/ccrl in uso 4. individuazione e corretto assolvimento del ruolo di tutor idoneo Il datore di lavoro per ogni singola omissione di una delle quattro ipotesi sopra è punito con la sanzione amministrativa che segue: Art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 167/2011 Sanzione amministrativa da € 100 a € 600. In caso di recidiva sanzione amministrativa da € 300 a € 1.500 Diffida (art.13, D.Lgs. n.124/2004, come sost. da art. 33, legge n.183/2010): si applica, sanzione pari a € 100, in caso di recidiva € 300 Sanzione ridotta (art.16, legge n.689/1981): è pari a € 200, in caso di recidiva €500 Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T L’aspetto più delicato per una ditta nel nuovo contratto di apprendistato è l’aver omesso l’esecuzione della formazione che spetta al datore di lavoro ossia la mancata esecuzione di quanto previsto nel P.F.I. in merito alla formazione da erogare in ditta. Nessun problema invece se l’apprendista non viene chiamato dalla Regione del Veneto a partecipare ai corsi esterni. Perché nei confronti del datore di lavoro si configuri l’omessa esecuzione della formazione interna (in ditta) serve la presenza contestuale di tre profili: 1) l’inadempimento formativo (es. mancato rispetto delle quantità di formazione indicata nel P.F.I., mancata funzione del ruolo di tutor, frequenza fittizia, incoerenza con profili del ccnl/ccrl, ecc. 2) la responsabilità datoriale esclusiva 3) l’impedimento della finalizzazione ossia quando sia dimostrabile in modo inequivoco che la formazione erogata non sia in alcun modo adeguata e congrua alla qualifica da conseguire. Ricorrendo nei fatti tale inadempimento e ove non fosse ancora temporalmente recuperabile (tramite l’istituto della disposizione) entro la fine del contratto,per tale grave mancanza scattano due gravi conseguenze a carico del datore di lavoro (attivabili in sede di ispezione inps, inail, dpl e/o in contenzioso con il lavoratore): 3 1) il datore deve versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello d’inquadramento contrattuale superiore/finale previsto al termine del rapporto maggiorata del 100% (art.7 TU); Ammortizzatori sociali se manca il lavoro: sì confermata importanza del tutor Confermati i notevoli benefici contributivi 2) trasformazione del contratto “ope legis” in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dall’inizio con prosecuzione oltre il termine originariamente previsto (prevalente orientamento giurisprudenziale vigente). Gli apprendisti dipendenti di ditte che versano in EBAV o in CEAV possono essere sospesi, alle condizioni previste dalla legge n. 2/2009, in caso manchi temporaneamente il lavoro. Le ditte possono in aggiunta o in alternativa usare la CIG in deroga, una replica della CIGO industria fino a quando il quadro legislativo lo consentirà. E’ normato solo dall’art.2 comma d) del D.lgs.167/2011 e nel rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva applicata; va comunicato su CoVeneto e inserito nella lettera d’assunzione, può essere: ¾ un dipendente con almeno 3 anni d’esperienza nel livello finale o superiori a quello finale pattuito per l’apprendista; ¾ il titolare o socio o familiare coadiuvante (solo per imprese artigiane o sotto i 15 dipendenti). Solo se il ccnl in uso lo prevede in tutor può essere anche soggetto esterno espresso anche dal soggetto formatore incaricato ad assistere la ditta nella realizzazione della formazione. In attesa dei rinnovi dei singoli ccnl Confartigianato Nazionale ritiene ancora applicabile il DM del 28.2.2000 (circ.622 28.5.12) in applicazione accordo interconfederale del 3.5.2012. I benefici contributivi che erano in vigore fino al 25 aprile 2012 per il vecchio apprendistato sono stati confermati dall’art.7 c.9 del TU Apprendistato, quindi nelle seguenti % di contribuzione agevolata. La riforma Fornero all’esame in Parlamento potrà introdurre qualche novità in termini di aumento della contribuzione Inps aziendale portando nella tabella sotto un aumento annuo pari all’1,4%. Solo gli artigiani hanno il 4° e 5°anno. Dimensioni del Anno Aliquota datore di lavoro di apprendistato Contributiva Inps 1° 0,00% Fino a 9 addetti 2° 0,00% 3° 0,00% 4° 10,00% 5° 1° 10,00% 2° Più di 9 addetti 3° 4° 5° 4 10% così suddiviso : FPLD 9,01% CUAF 0,11% Malattia 0,53% Maternità 0,05% Inail 0,30% Retribuzione e durate per l’artigianato Confermata la proroga del termine finale per assenze lunghe dell’apprendista Che fine fanno gli apprendisti assunti fino al 25.4.2012 ? Ancora possibile assumere apprendisti a tempo parziale ? Visite mediche tutto confermato come in precedenza L’accordo interconfederale del 3 Maggio 2012 valevole per tutti i settori artigiani edilizia compresa (merci escluso) ha di fatto confermato le precedenti tabelle retributive in uso per l’apprendistato Biagi, fissando in massimo 5 anni le durate. Ove le durate precedenti fossero più lunghe di 5 anni vanno ora ridotte a 5 anni. I 5 anni sono una conquista e un riconoscimento della legge al solo settore artigiano, negli altri settori (industria, commercio, ecc.) vige infatti la durata massima di 3 anni. Il ccnl del trasporto merci ha già (unico nell’artigianato) normato la materia e ha portato a casa una durata per l’apprendista autista di 5 anni e ne ha definito la nuova tabella retributiva. In generale sulle retribuzioni l’artigianato ha quindi affermato la storica impostazione basata su percentuali da applicare alla retribuzione che spetta per la qualificazione finale pattuita all’atto dell’assunzione, stipendio che aumenta progressivamente alla permanenza e quindi alla crescita in azienda dell’apprendista. In base all’art.2 co.1 lett.h viene confermato l’interpello n.34 del 15.10.2010 e quindi ove vi siano assenze prolungate per oltre 30 gg (es. malattia, infortunio, maternità, cig deroga) la durata finale del contratto va prorogata di pari periodo seguendo le istruzioni previste nel ccnl in uso; va avvertito per iscritto l’apprendista e segnalata la proroga sul portale COVENETO che gestisce le comunicazioni obbligatorie. I contratti di apprendistato stipulati/avviati fino al 25.4.2012 (tutti sulla base di normative abrogate es.Legge Biagi o Treu per minorenni) proseguono fino alla loro normale scadenza e nel pieno rispetto degli obblighi formativi vigente al tempo nella Regione Veneto. Nel silenzio sul punto del nuovo TU sull’apprendistato, riteniamo di sì sulla base delle seguenti indicazioni del Ministro del Lavoro: • circolare n.102 del 26.8.1986 • circolare n.46 del 30.4.2001 • circolare n.34 del 29.9.2010 Resta fondamentale individuare, assistiti dall’ufficio paghe dell’Associazione, un’idonea articolazione oraria ridotta che non sia di ostacolo al raggiungimento delle finalità formative, all’imparare quindi un determinato “mestiere” al raggiungere una specifica “qualificazione professionale”. Minorenni Prima di essere ammessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita medica preventiva, a cura e spese del datore di lavoro presso la ASL o medico convenzionato, per verificarne l'idoneità all'attività lavorativa a cui saranno adibiti. L'esito della visita deve essere comprovato da apposito certificato medico; l’idoneità dei minori, al lavoro cui sono addetti, deve essere, altresì, accertata mediante visite mediche periodiche con cadenza almeno annuale. I minori che risultano non idonei a una determinata lavorazione non possono essere ulteriormente adibiti alla stessa. 5 Maggiorenni In generale non è soggetto alle tutele di legge dei minori e quindi non deve effettuare alcuna visita preventiva (si ricorda l’abrogazione ad opera della L. 133/2008), fatto salvo il caso che svolga un’attività soggetta a sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. 81/2008. Ogni aiuto su questo adempimento viene offerto dal servizio sicurezza del proprio mandamento. Formazione Sicurezza Stato Regioni del 21.12.11 e art.37 d.lgs.81/2008 Sempre obbligatoria la formazione sulla sicurezza dell’accordo Stato Regioni con i vantaggi/rimborsi per le ditte versanti EBAV o CEAV Come si devono comportare le aziende con sedi in più Regioni oltre a quella in Veneto La formazione obbligatoria che per legge il datore di lavoro deve garantire ad ogni assunto riguarda anche l’apprendista ed anzi l’accordo interconfederale nazionale del 3 maggio 2012 stabilisce opportunamente che le ore (8 o 12 o 16 in base alla rischiosità del settore) da erogare entro 60 giorni dall’assunzione si scomputano dal monte ore del primo anno di formazione interna che si deve erogare all’apprendista (quindi 80 ore meno 8 o 12 o 16 ore). Per le ditte edili regolarmente versanti CEAV tale formazione è dal 1.9.2009 a costo zero grazie all’accordo regionale di Confartigianato con Cgil, Cisl, Uil sul sistema “16 ore mics” finanziato dalla CEAV, anche qui sarà la nostra società di Formazione, che già esegue la formazione per la sicurezza degli edili, che avvierà gratis l’apprendista a questo adempimento, all’interno di quanto stabilito nel P.F.I. e provvederà poi a rilasciare l’idonea attestazione in condivisione con le OOSSLL. Per le ditte regolarmente versanti EBAV l’innovativo accordo regionale di Confartigianato con Cgil, Cisl, Uil sulla sicurezza del 15 marzo 2012 prevede un rimborso di € 9 per ora per agevolare l’assolvimento di tale formazione, anche qui sarà la nostra società di Formazione (unico soggetto formativo di Confartigianato in Provincia di Treviso individuato dall’accordo veneto ad eseguire tale formazione) ad assistere la ditta e a farle avere il rimborso e la documentazione condivisa dal sindacato e dal COBIS, il comitato paritetico per la sicurezza del settore e nel pieno rispetto della consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) come prevede la legge. In base all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 167/2011, i datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale. Le medesime aziende multilocalizzate possono accentrare le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. Peraltro, con la Circolare n. 34 del 29 settembre 2010 il Ministero del Lavoro aveva già sancito che se l’apprendistato coinvolge un’impresa dislocata in diverse regioni e soggetta, quindi, a differenti discipline regionali (sede legale in una regione e unità operativa dove opera l’apprendista in un’altra), la disciplina applicabile all’apprendistato può essere quella della regione in cui si trova la sede legale, avendo cura di contattare i competenti uffici della Regione (dell’unità produttiva) a cui si “toglie” l’apprendista. Settimanale di informazione della Confartigianato Marca Trevigiana Editore: Confartigianato della Marca Trevigiana Promozione srl, società unipersonale Direzione, Redazione e Amministrazione: Viale Monte Grappa 34/2, 31100 Treviso, Tel. 0422.433300, Fax 0422.433330 Direttore responsabile: Mario Pozza - Vice Direttore: Maurizio Venturino Stampa: Tipografia Italprint di Treviso - Registrazione Tribunale di Treviso N. 954 6 APPRENDISTATO IL MINOR COSTO DEL LAVORO DI QUESTA TIPOLOGIA D’ASSUNZIONE Tipologia di datori di lavoro Contribuzione INPS a carico datore di lavoro a carico apprendista Totale 10,00% 5,84% 15,84% Primo, secondo e terzo anno di apprendistato 0,0% ** 5,84% Quarto, quinto anno di apprendistato 10,00% 5,84% Da 10 addetti in su Fino a 9 addetti 5,84% 15,84% CONFRONTO CON ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ORDINARIE INPS SU OPERAI Contribuzione INPS datori di lavoro a carico datore di lavoro a carico operaio Totale ARTIGIANO IN GENERE 26,93% 9,19% 36,12% ARTIGIANO EDILE 32,93% 9,19% 42,12% Tipologia di artigiano con meno di 10 Retribuzione* lorda media addetti datore di lavoro di riferimento 1° anno inps 2° anno inps 3° anno inps ARTIGIANO MECCANICO DATORE DI LAVORO DI APPRENDISTA DI 26 ANNI PER QUALIFICA FINALE 5° LIVELLO € 15.723 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.572 € 1.572 ARTIGIANO MECCANICO DATORE DI LAVORO DI OPERAIO QUALFICATO DI 5° LIVELLO DI 26 ANNI € 18.423 € 4.961 € 4.961 € 4.961 € 4.961 € 4.961 € 2700 x 5 anni = -€ 13.500 -€ 4.961 -€ 4.961 -€ 4.961 -€ 3.389 -€ 3.389 risparmio con assunzione apprendista 4° anno inps 5° anno inps TOTALE RISPARMIO SU 5 ANNI Esemplificazione puramente indicativa del solo risparmio retributivo e contributivo tra l’assunzione di un giovane con apprendistato anziché come operaio direttamente € 35.161 (*) la retribuzione annua sopra usata è puramente indicativa, è quella media dell’85% (tra quella di partenza al 70% e quella d’arrivo al 100%) della retribuzione finale di un operaio qualificato di 5° livello in vigore a maggio 2012; in via semplificativa è comprensiva di solo la 13^, TFR considerando quindi in via forfettaria in sole 14 mensilità anche gli ulteriori istituti diretti e differiti di origine legale e contrattuale (es.straordinari, ferie, permessi, rol, ecc.). Non vengono inoltre considerati i notevoli vantaggi riflessi sul costo del lavoro ridotto ai fini del costo IRAP. (**) l’attuale 0,0% è suscettibile di aumenti da parte di imminenti provvedimenti legislativi (si stima passi al 1,4% / 3% max). 7 Aziende artigiane: limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti assumibili (art. 4 Legge 8 agosto 1985, n. 443) Tipo di impresa numero massimo elevazione del numero massimo dipendenti e apprendisti dipendenti e apprendisti Impresa che non lavora in 18 dipendenti, di cui 9 22 dipendenti se 13 sono serie-IPOTESI PREVALENTEapprendisti apprendisti 9 dipendenti, di cui 5 12 dipendenti se 8 sono Impresa che lavora in serie, apprendisti apprendisti purché con lavorazione non del tutto automatizzata Impresa nei settori delle 32 dipendenti, di cui 16 40 dipendenti se 24 sono lavorazioni artistiche, apprendisti apprendisti tradizionali e abbigliamento su misura Impresa di trasporto merci e 8 dipendenti persone Imprese di costruzioni edili 10 dipendenti, di cui 5 14 dipendenti se 9 sono apprendisti apprendisti Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio ove non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis cod. civ., che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. IL RIMBORSO EBAV ALLE DITTE CHE STABILIZZANO GLI APPRENDISTI ASSUNTI N.B. verificare sempre esigibilità per ogni categoria su www.ebav.veneto.it Contributo alla ditta Per le stabilizzazioni (si intende per apprendisti confermati a tempo indeterminato) avvenute in un determinato anno solare: ad esempio nel 2011 è stato di € 300 per acconciatori; per legno di € 568, per alimentaristi € 516, per meccanica € 500, ecc. Presentazione Domanda A12 Le domande potranno essere presentate a partire dal mese di Gennaio ed entro e non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la stabilizzazione. Requisiti del Servizio Il contributo non è automatico. Per ogni anno il Comitato di ogni Categoria stabilisce: - il numero massimo di aziende che potranno ricevere il contributo (ogni anno viene realizzata la graduatoria delle imprese richiedenti. Il contributo sarà erogato solo a quelle aziende che, all'interno del numero prefissato dal C.d.C. risulteranno utilmente collocate) - il quoziente minimo per l'ammissione è dato dal rapporto fra il numero di ex apprendisti già alle dipendenze della ditta, assunti definitivamente nell'anno, e il totale dei dipendenti in forza al 31 dicembre dello stesso anno (esclusi il titolare, i soci e i collaboratori familiari) Modulistica e documenti da allegare A12 si scarica dal sito www.ebav.veneto.it 1) Copia foglio presenze mese di dicembre 2) Copia comunicazione Centro per l'Impiego 3) Copia ultima busta paga da apprendista e prima busta paga da qualificato 8 Il programma AMVA Ulteriore incentivi per chi assume con contratto di apprendistato Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è soggetto attuatore del Programma AMVA la cui finalità è, tra le altre, la promozione del contratto di apprendistato. Vi informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato ad incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato sull’intero territorio nazionale mediante la concessione di contributi per le aziende che assumono giovani dai 15 ai 29 anni. Tipologia di contributi Nell'ambito del programma sono previsti contributi alle imprese che attivano nuovi contratti di apprendistato a partire dal 30 novembre 2011. Verrà riconosciuto: • Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno. • Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno. Beneficiari L’Avviso è aperto a tutte le imprese iscritte al Registro Imprese CCIAA di qualsiasi dimensione e con qualsiasi codice attività. Hanno diritto agli incentivi le imprese che assumono disoccupati o inoccupati che al momento dell'assunzione si trovano in condizioni di svantaggio come previsto dal Regolamento europeo n. 800/2008 (Chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; Chi non ha un diploma di scuola media superiore o professionale-ISCED3; Lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna; Adulti che vivono soli con una o più persone a carico). Termini e modalità della domanda di partecipazione La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it a partire dal 30 novembre 2011. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2012, salvo esaurimento anticipato dei fondi. Informazioni La versione integrale dell’avviso e la relativa modulistica sono reperibili direttamente nel portale http://www.servizilavoro.it/amva e per ogni assistenza operativa contattate l’ufficio paghe del Vostro Mandamento. L’Associazione vicina alla Tua azienda SEDE PROVINCIALE Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 TREVISO Tel. 0422.433300 - Fax 0422.433330 [email protected] www.confartigianatomarcatrevigiana.it AsoloMontebelluna ODERZO - MOTTA Sede legale Asolo Via Strada Muson, 2/b 31011 ASOLO Tel. 0423.5277 Fax 0423.524138 Uffici a: Sede di Montebelluna Via G. di Vittorio, 1 - 31044 MONTEBELLUNA - Tel. 0423.2841 - Fax 0423.601170 Cavaso del Tomba - Via S. Pio X, 8 - Tel. 0423.543084 - Fax 0423.543011 Cornuda - P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 17 - Tel. 0423.83636 - Fax 0423.83575 Crespano - Via S. Antonio, 4 - Tel. 0423.930430 - Fax 0423.930361 Giavera - Via Monsignor Longhin, 5/a - Tel. 0422.776792 - Fax 0422.775045 S. Zenone - Via G. Marconi, 17 - Tel. 0423.968398 - Fax 0423.969640 Trevignano - Falzè - Via Mazzini, 35 - Tel. 0423.671211 - Fax 0423.671200 Valdobbiadene - Via Centro La Filanda - Tel. 0423.527891 - Fax 0423.972411 CASTELFRANCO VENETO Borgo Treviso, 164/e 31033 CASTELFRANCO Tel. 0423.7317 Fax 0423.770343 Uffici a:Loria - Via Roma, 62 -Tel. 0423.456227 - Fax 0423.770651 Resana - Piazza De Gasperi, 34 - Tel. 0423.715120 - Fax 0423.770652 Riese Pio X - Via Giorgione, 16/A - Tel. 0423.750230 - Fax 0423.770653 Vedelago - Via F. Crispi, 17 - Tel. 0423.401020 - Fax 0423.770654 CONEGLIANO Viale Italia, 259 31015 CONEGLIANO Tel. 0438.3641 Fax 0438.32957 Uffici a: Gaiarine - Via Vizza, 49 - Tel. e Fax 0434.758675 Godega S. Urbano - Via Nazionale, 8/ int.2 - Tel. e Fax 0438.430032 Pieve di Soligo - Via Mira, 20/9 - Tel. e Fax 0438.82374 Susegana - Ponte della Priula - Via IV Novembre, 79 - Tel. 0438.445423 - Fax 0438.759581 Via dei Mosaici, 8 31046 ODERZO Tel. 0422.2071 Fax 0422.207299 Uffici a: Motta di Livenza - Viale Stazione, 11 - Tel. 0422.207225 - Fax 0422.207236 Ponte di Piave - P.zza Garibaldi, 61 - Tel. 0422.207226 - Fax 0422.207271 S. Polo di Piave - Via Risaia, 1 - Int. 1 - Tel. 0422.207228 - Fax 0422.207217 TREVISO Via Rosa Zalivani, 2 31100 TREVISO Tel. 0422.2111 Fax 0422.582460 Uffici a: Mogliano Veneto - Via degli Alpini, 4/2 - Tel. 041.5900644 - Fax 041.5935056 Paese - Vicolo Verdi, 3 - Tel. 0422.450179 - Fax 0422.450198 S. Biagio di C. - Via Postumia Centro, 130 - Tel. 0422.796248 - Fax 0422.797763 Villorba - Vicolo 3 Cime, 24/2-3 Località Venturali - Tel. 0422.92781 - Fax 0422.920059 Roncade - Piazza Ziliotto, 8 - Tel. 0422.841030 - Fax 0422.708984 VITTORIO VENETO Via Leonardo Da Vinci, 90 31029 VITTORIO VENETO Tel. 0438.553582 Fax 0438.946668 Uffici a: Cordignano - Via G. Leopardi, 15 - Tel. 0438.999078 - Fax 0438.779976 Follina - Piazza IV Novembre, 20 - Tel. 0438.971746 - Fax 0438.974672 Tarzo - Piazza IV Novembre, 9 - Tel. 0438.586502 - Fax 0438.587092 9 Accordo interconfederale DEL 3.5.2012 per la disciplina transitoria dei NUOVI contratti Di apprendistato Roma, 3 maggio 2012 b) dalle Associazioni artigiane di qualsiasi livello e degli enti dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati e/o delle strutture bilaterali, fatti salvi i ccnl eventualmente applicati. A tal fine le norme contrattuali di riferimento saranno quelle del CCNL Area Comunicazione sottoscritto in data 25 ottobre 2010. • DEFINIZIONE L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Tra CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL premesso che: • • il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo unico dell'apprendistato” attuativo della delega contenuta nell’art. 46 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, ha riformato integralmente la normativa in materia di apprendistato; ai sensi dell’art. 7, c. 7, del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione in via transitoria e non oltre il 25 aprile 2012 le regolazioni vigenti; con il presente accordo interconfederale, che ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole della contrattazione collettiva nazionale, secondo i livelli e le titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme restando le norme di legge che disciplinano l'istituto, provvedono a definire gli elementi normativi ritenuti essenziali per consentire una fase di prima applicazione dei contratti di apprendistato previsti dal Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, in attesa della relativa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva di categoria; si conviene quanto segue. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere DECORRENZA E DURATA Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro in apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile 2012 e scadono il 31 dicembre 2012. I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedente. CAMPO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti dalle imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della presente intesa. Ai fini della interpretazione delle norme del presente accordo per “contratti collettivi” si intendono quelli definiti ai sensi del comma che precede. Esso si applica, altresì, ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti: a) dalle imprese artigiane dei settori attualmente privi di specifica copertura contrattuale. A tal fine la disciplina contrattuale dell’apprendistato applicabile sarà quella del CCNL Area Meccanica artigianato (Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti); 10 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI) Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso. Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor. Il piano formativo individuale può essere redatto anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Le parti allegano al presente accordo uno “schema tipo” di piano formativo individuale. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza del tutor. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di parere di conformità all’Ente Bilaterale territoriale sul piano formativo individuale predisposto dall’impresa avente sede nel territorio interessato. FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento dei CCNL. Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali. L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere. Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011). La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata, laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne e/o esterne all’azienda. REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE E DELLA QUALIFICA La formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro. DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO Le durate del periodo di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere sono quelle stabilite dai contratti collettivi. Tali durate laddove superiori ai 5 anni sono ridotte a 5 anni, a tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi. RETRIBUZIONE La retribuzione spettante all’apprendista è quella stabilita dai contratti collettivi. Relativamente ai soli semestri per i quali, in questi contratti, è previsto che la retribuzione venga determinata applicando il sistema del sotto inquadramento, fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello di destinazione finale, si conviene che la retribuzione dell’apprendista sia determinata applicando la corrispondente percentuale. DISPOSIZIONI PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO In considerazione della particolare legislazione vigente nelle province di Trento e Bolzano, le parti si danno atto che, come anche previsto nei ccnl, la definizione degli aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato sarà concordata a livello territoriale. Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme previste dal presente accordo. SCADENZA Il presente accordo scadrà in data 31 dicembre 2012. Entro tale data i contratti collettivi nazionali di lavoro nel disciplinare compiutamente l’istituto dell’apprendistato, stabiliranno altresì i profili professionali per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata fino a cinque anni. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge, nonché a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro. Nel caso in cui il disegno di legge in materia di mercato del lavoro dovesse riformare la normativa dell’apprendistato le parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti delle modifiche. APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA Le parti concordano di proseguire il confronto per definire la regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui all’art. 3 del D. Lgs. 167/2011 e per definire la regolamentazione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 5 del D. Lgs. 167/2011. CONFARTIGIANATO IMPRESE CNA CASARTIGIANI CL CGIL CISL UIL Piazza delle Istituzioni, 34 - 31100 Treviso Tel. 0422.433250 - Fax 0422.269658 11 PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI CCNL/CCRL ARTIGIANI ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE DEL 3.5.2012 VALEVOLE PER OGNI SETTORE fatti salvi in futuro i singoli e futuri rinnovi della contrattazione di categoria Piano formativo individuale relativo all’assunzione, in qualità di apprendista, del/la sig./ra ______________________________ A. Dati relativi al datore di lavoro Denominazione datore di lavoro ____________________________________________________________ Codice fiscale / partita iva _________________________________________________________________ Indirizzo della sede legale _________________________________________________________________ Indirizzo dell’unità operativa interessata ______________________________________________________ Recapito telefonico/fax/e‐mail ______________________________________________________________ Attività ________________________________________________________________________________ CCNL/CCRL applicato ______________________________________________________________________ B. Dati relativi all’apprendista Nome e cognome _______________________________________________________________________ Codice fiscale __________________________________________________________________________ Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________ Residenza _____________________________________________________________________________ Recapito telefonico/fax/e‐mail ______________________________________________________________ Cittadinanza ____________________________________________________________________________ Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) __________________________________________ C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro • Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ________________________ ______________________________________________________________________________________ • Eventuali esperienze lavorative _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ • Eventuali periodi di apprendistato svolti dal ______ al _____ • Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato a) _____________________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________________ d) _____________________________________________________________________________ • Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) ____________________________ ___________________________________________________________________________________________ Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all’apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico‐professionali. 12 D. Aspetti normativi • Qualifica da conseguire __________________________________ (prevista dal CCNL applicato) • Livello finale di inquadramento ___________________________ (secondo la classificazione del personale del CCNL applicato) • Gruppo di appartenenza per il calcolo della progressione retributiva ___________ (previsto dal CCNL applicato) • Durata del periodo di formazione/apprendistato ___________ (Definita dal CCNL e comunque non superiore ai 5 anni) • Orario di lavoro ___________________________________ E. Tutor • Tutor aziendale(1) Sig./Sig.ra ________________________________________________________ • Codice fiscale _______________________________________________________________________ • Livello di inquadramento (se dipendente) ___________________________________________________ • Anni di esperienza ____________________ (1) (Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, o di un dipendente) F. Contenuti formativi professionalizzanti (*) Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso. La formazione indicata nel presente piano formativo è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue, ivi comprese le ore di formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011. Le competenze tecnico professionali e specialistiche da conseguire sono le seguenti: 1) ___________________________________________________________________________________ 2) ___________________________________________________________________________________ 3) ___________________________________________________________________________________ 4) ___________________________________________________________________________________ 5) ___________________________________________________________________________________ Le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono le seguenti: __________________________________________________________________Secondo quanto previsto dal CCNL applicato) L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere. Il datore di lavoro, il tutor e l’apprendista sono consapevoli che anche durante la vigenza del rapporto di lavoro in apprendistato potranno sopravvenire novità dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale applicata e che le stesse s’intendono automaticamente recepite e applicate. Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal D.LGS. 167/2011, dalle norme regionali, e dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all’evoluzione, tecnologica, organizzativa e produttiva dell’impresa. Luogo _______________data __/__/____(entro 30 giorni dalla stipula dell’assunzione) l’impresa l’apprendista ________________________ __________________________ (*) questa sezione è quella più delicata da compilare, perché è quella che genera il Patto Formativo, in modo coerente alla specifica attività aziendale, ai profili formativi del CCNL in uso, alle competenze eventualmente che già dispone il giovane; per evitare errori chiedete l’assistenza a Confartigianato Formazione srl – telefono 0422 433250. 13 TESTO ORIGINALE D.G.R. CHE ATTUA L’ACCORDO CON la REGIONE VENETO PER LA FORMAZIONE ESTERNA DEL 23.4.2012 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 736 del 2.5.2012 OGGETTO: Sistema formativo per l’apprendistato. Ratifica dell’Accordo per la formazione degli apprendisticon contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e dell’Accordo per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011. Il Testo Unico in materia di Apprendistato definisce l'apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Tale contratto è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Il sistema formativo regionale persegue specifiche finalità sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma sia per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Il contratto di apprendistato rappresenta per i giovani la via principale per l’entrata nel mondo del lavoro e,anche alla luce della particolare situazione socio-economica, la Regione del Veneto ha voluto che gli Accordi necessari per dare attuazione agli artt. 3 e 4 del nuovo Testo Unico sull’apprendistato fossero il frutto di una profonda condivisione con tutte le Parti Sociali. Il giorno 23/04/2012 l’Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali (Confartigianato compresa) hanno sottoscritto tali Accordi che entrano in vigore dal 26/04/2012 per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. L’entrata in vigore di tali Accordi è comunque subordinata al raggiungimento degli appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. L’Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la quali- 14 fica e per il diploma professionale, disciplina quanto previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 (Testo Unico dell’Apprendistato), relativamente alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale regionale. Nello specifico, in relazione alla formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma, il sistema formativo regionale si pone la finalità di: - garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste per il conseguimento degli attestati regionali di qualifica professionale e di diploma professionale; - prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all’integrazione dell’esperienza sul lavoro con le attività formative svolte all’esterno dell’impresa e finalizzate all’acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo; - valorizzare gli apprendimenti derivanti dall’esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione. Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.Lgs n. 226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali che possono essere propostinel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119 del 31/01/2012 entro trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione che siano previsti dalla contrattazione collettiva. I percorsi formativi prevedono una componente di formazione strutturata, interna o esterna all’azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all’elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una componente di formazione aziendale svolta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del Piano formativo dell’apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dall’Accordo. La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore, differenziate in una parte da svolgere all’interno dell’azienda ed una parte da svolgere all’esterno dell’azienda in base all’età degli apprendisti: - 120 di formazione interna e 320 ore di formazione esterna per gli apprendisti under 18; - 320 di formazione interna e 120 ore di formazione esterna per gli apprendisti over 18. La Regione si è impegnata a finanziare sia la formazione esterna all’impresa che le azioni di supporto finalizzate ad accompagnare l’apprendista nel percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali e a selezionare, con procedura di evidenza pubblica, i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell’intero percorso formativo nel rispetto degli standard minimi formativi stabiliti dal D.Lgs. n. 226/2005, ai fini del rilascio di qualifica o diploma professionale. È previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso e la riduzione delle ore di formazione per gli apprendisti maggiorenni in possesso di precedenti esperienze lavorative o formative. Per quanto riguarda l’Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, questo sancisce, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 4 del Testo Unico in materia di Apprendistato, che l’offerta formativa pubblica riguardi la formazione di base e trasversale. Nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il sistema formativo regionale si pone la finalità di: - garantire agli apprendisti in formazione e alle aziende, adeguati standard qualitativi delle proposte formative; - permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile; - consentire al soggetto di acquisire competenze trasferibili in contesti lavorativi continuamente in evoluzione. La formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all’elenco degli accreditati presso la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con procedura di evidenza pubblica. Tale Accordo prevede l’erogazione della formazione di base e trasversale esterna all’azienda attraverso un sistema articolato in moduli di 40 ore che possono essere combinati in base al titolo di studio posseduto dall’apprendista fino al raggiungimento del monte ore complessivo di 120 ore annue. I contenuti proposti fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave per l’apprendimento permanente descritte nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e possono portare anche al conseguimento delle attestazioni di certificazione delle medesime competenze quali, ad esempio, European Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL). Considerate le novità che si introducono, è da ritenersi strategica la previsione di: - azioni di monitoraggio che potranno consentire di intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere, al fine di migliorare l’efficacia dell’organizzazione complessiva; - azioni di diffusione per supportare il rilancio del contratto di Apprendistato come principale via di accesso per i giovani al mercato del lavoro. A tal fine è istituito un Comitato tecnico per la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la Formazione, l’Istruzione ed il Lavoro e composto da rappresentanti delle Parti Sociali, tra cui Confartigianato, e dagli Organismi di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o esperti in materia, al fine di continuare il confronto già avviato e valorizzare ulteriormente la componente formativa dell’istituto. Si propone ora la ratifica, da parte della Giunta Regionale, degli Accordi sottoscritti il giorno 23/04/2012 tra l’Assessore Elena Donazzan e tutte le Parti Sociali per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. LA GIUNTA REGIONALE - VISTI la Legge 196/97, il D.Lgs. 276/03, la Legge 296/06, la Legge 133/08 e il D.Lgs. 167/11; - VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo, le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, Repertorio atti n. 58 del 15/03/2012; - RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 3434 del 30/10/2007, 1570 del 08/06/2011, 119 del 31/01/2012; DELIBERA 1. di approvare quanto riportato in premessa, parte integrante del presente provvedimento; 2. di ratificare l’Accordo del 23.4.2012 che regolamenta a livello regionale la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di ratificare l’Accordo del 23.4.2012 che regolamenta a livello regionale la formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 5. di incaricare la Direzione regionale Formazione dell’esecuzione del presente atto. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi. 15 DESCRIZIONI SINTETICA DELLA FORMAZIONE PREVISTA IN VENETO DAL NUOVO APPRENDISTATO (D.LGS.167/2011) REALIZZATA CON IL SUPPORTO DI : tel.0422.433.250 FORMAZIONE PREVISTA DAL MODULO TRASVERSALE a carico esclusivo della Regione del Veneto L’accordo Veneto del 23.4.2012,le DGR applicative e s.m.i. prevedono che l’apprendista sarà formato per questa parte solo se selezionato dalla Regione. La durata totale è la seguente (40 ore 1° anno; 40 ore 2° anno ; 40 ore entro fine rapporto) : − 120 ore per chi non ha titolo di studio o che ha solo licenza elementare o media − ridotta a 80 ore (2 moduli) per chi possiede qualifica professionale o diploma − ridotta a 40 ore (1 modulo) per chi possiede laurea Qui Il soggetto formatore sarà quello accreditato nell’apposito albo regionale a cui secondo i criteri previsti la Regione del Veneto affiderà l’esecuzione di tale modulo/i, tra cui (Confartigianato Formazione). FORMAZIONE PREVISTA NEL MODULO PROFESSIONALIZZANTE E’ quella, che conforme alle indicazioni presenti e future della contrattazione collettiva applicata, fa assolvere alla ditta la sua responsabilità nella corretta gestione di questa modalità d’assunzione,evitandole sanzioni amministrative,recuperi contributivi e vertenze tese a riqualificare il rapporto di lavoro. E’ a carico esclusivo dell’azienda e nell’artigianato (in genere anche negli altri settori) ha una durata di 80 ore annue per ciascuna delle annualità previste per la qualifica finale convenuta all’assunzione nel ccnl in uso. All’interno delle 80 ore medie annue da erogare all’apprendista è sempre previsto anche l’assolvimento della formazione obbligatorio sulla sicurezza (art.37 D.lgs.81/08 e Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 o prima dell’assunzione o entro 60 gg dalla stessa). La formazione sulla sicurezza sarà resa in aula e nel rispetto nell’artigianato degli accordi regionali vigenti in materia per le ditte versanti EBAV o CEAV, nonché degli altri accordi vigenti per le ditte di altri settori 1^ versanti specifiche bilateralità (es.edili industria –casse edili industria,terziario –Ebicom,ecc.) annualità L’assolvimento delle restanti ore che verranno sviluppate all’interno dell’azienda con l’assistenza formativa dell’incaricato di Confartigianato si realizzerà anche grazie all’affiancamento all’apprendista del tutor aziendale titolare/socio/collaboratore familiare anche dipendente con qualifica pari o superiore, così come scelto dal datore di lavoro all’atto dell’assunzione (vale quindi il nominativo già comunicato tramite l’ufficio paghe dell’associazione o dal consulente su CoVeneto). Il tutor aziendale farà preliminarmente un breve corso (indicativamente di 3 ore) in aula per cogliere gli strumenti e le competenze necessarie ad assolvere il ruolo che gli è stato assegnato di referente della crescita professionale del giovane in azienda. L’incaricato di Confartigianato formazione andrà in azienda con la seguente articolazione: ad inizio dell’annualità lavorativa di riferimento in questa fondamentale fase verrà progettata la formazione delle ore d’apprendistato e verrà definito un calendario di massima, dopo il quale costo il tutor aziendale e l’apprendista potranno dare avvio all’esecuzione della formazione on the job; € 500+iva durante l’annualità lavorativa di riferimento in questa fase intermedia l’incaricato supervisionerà l’attività e seguirà la regolare tenuta dei registri anche per tutelare l’azienda in caso d’accesso ispettivo; al termine dell’annualità lavorativa di riferimento, dove sarà eseguita una prova di valutazione sul livello di acquisizione delle competenze previste dal giovane , l’azienda sarà supportata nella formalizzazione delle competenze acquisite durante la formazione di tale annualità. La documentazione rilasciata da Confartigianato Formazione permetterà alla ditta di dimostrare più facilmente la propria regolarità agli organi di ispezione e/o in ogni sede di contenzioso; nelle more della piena esigibilità del libretto formativo del lavoratore sarà prodotta parimenti idonea e conforme attestazione per tale annualità anche a favore dell’apprendista. Nell’artigianato (in genere anche negli altri settori) ogni annualità successiva alla prima prevede 2^,3^ annualità e 80 ore di formazione, per le quali l’incaricato tornerà in azienda nelle seguenti modalità: successive inizio dell’annualità lavorativa di riferimento: sarà aggiornata la progettazione formativa in ove previste base ai progressi realizzati l’anno precedente e verrà steso un calendario, da li in poi partiranno le ulteriori 80 ore di formazione previste; dal ccnl al termine dell’annualità lavorativa di riferimento: verrà eseguita una prova di valutazione sull’attività prevista; sarà prodotta a favore della ditta e dell’apprendista idonea costo per documentazione/attestazione con le stesse modalità e finalità descritte sopra per il 1°anno. ogni anno Saranno sempre certificate a favore della ditta anche le porzioni annuali di formazione €250+iva effettivamente resa anche in caso risoluzione anticipata del rapporto. 16 SCHEDA PER DITTE ASSISTITE DA UFFICI PAGHE DI CONFARTIGIANATO ADESIONE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (*) APPRENDISTATO ART.4 D.LGS.167/2011 DA INVIARE FIRMATA VIA FAX AL 0422.269658 O PDF/VIA MAIL [email protected] RIFERIMENTI APPRENDISTA Nome _______________________________Cognome________________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________________________________ RIFERIMENTI AZIENDA Ragione Sociale_____________________________________________________________________ VIA_______________________________CAP _______ COMUNE_______________________________ Tel. ______________________ Fax _______________ E-mail __________________________ Assistito per la gestione dell’assunzione da UFFICIO PAGHE CONFARTIGIANATO MANDAMENTO DI : □ AsoloMontebelluna □ Oderzo Motta □ Castelfranco □ Treviso □ Conegliano □ Vittorio Veneto Allego i seguenti documenti: 1. COPIA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA UNIFICATO LAV ASSUNZIONE e anche di CESSAZIONE in ogni caso di risoluzione del rapporto (le fornisce chi assiste la ditta) 2. ULTERIORI ELEMENTI NECESSARI PER LA STESURA DEL PIANO FORMATIVO RICHIESTI NELL’ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE o nella LETTERA DI ASSUNZIONE TIPO SOLO SE NELLA VERSIONE PROPOSTA DA CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA. Sono consapevole che il costo: della stesura del piano formativo, della formazione del tutor aziendale e della prima annualità di formazione professionalizzante è pari a € 500+IVA. della seconda annualità di formazione professionalizzante è pari a € 250 +IVA della terza annualità di formazione professionalizzante è pari a € 250+IVA delle successive annualità ove previsto dalla contrattazione collettiva applicata è pari a €250+IVA INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl presso il quale si inoltra l’adesione. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Data__/___/2012 Firma del Legale Rappresentante (*) L’assistenza viene offerta per qualsiasi CCNL, anche non artigiano, applicato in azienda. 17 SCHEDA PER DITTE NON ASSISTITE DA UFFICI PAGHE DI CONFARTIGIANATO ADESIONE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (*) APPRENDISTATO ART.4 D.LGS.167/2011 DA INVIARE FIRMATA VIA FAX AL 0422.269.658 O PDF/MAIL [email protected] RIFERIMENTI APPRENDISTA Nome _______________________________Cognome________________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________________________________ RIFERIMENTI AZIENDA Ragione Sociale_____________________________________________________________________ VIA_______________________________CAP _______ COMUNE_______________________________ Tel. ______________________ Fax _______________ E-mail __________________________ Assistito per la gestione dell’assunzione da (barrare) o o Consulente del Lavoro _______________________________TEL_______/___________________ Altro professionista l.12/1979_________________________ TEL ______/____________________ Allego i seguenti documenti: 1. COPIA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA UNIFICATO LAV ASSUNZIONE e anche di CESSAZIONE in ogni caso di risoluzione del rapporto (le fornisce chi assiste la ditta) 2. ULTERIORI ELEMENTI NECESSARI NELL’ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE. PER STESURA PIANO FORMATIVO RICHIESTI Sono consapevole che Confartigianato Marca Trevigiana Formazione SRL mi assisterà: □ □ SOLAMENTE nella stesura del piano formativo al costo di è € 30 +IVA nella stesura del piano formativo e nella formazione professionalizzante al costo di: - € 500+IVA stesura piano formativo, formazione tutor aziendale e prima annualità formazione professionalizzante - € 250+IVA seconda annualità formazione professionalizzante - € 250+IVA terza annualità formazione professionalizzante - € 250 +IVA per le successive annualità ove previsto dalla contrattazione collettiva applicata INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl presso il quale si inoltra l’adesione. Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art. 23 D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. Data__/___/2012 Firma del Legale Rappresentante (*) L’assistenza viene offerta per qualsiasi CCNL, anche non artigiano, applicato in azienda. 18 Allegato 1 alla scheda d’adesione formazione apprendistato art.4 d.lgs.167/2011 1) descrizione mansioni (recuperando quanto già indicato nella lettera/contratto d’assunzione): Mansioni ………………………………………………………………………………... inserire descrizione di cosa va a fare l’apprendista,qui non c’e’ un codificazione rigida può aiutare le declaratorie del ccnl, il sito nup2006.istat.it e il dialogo con azienda, queste saranno quelle attività che l’apprendista deve svolgere esclusivamente o quanto meno in prevalenza a favore della azienda. 2) scelta del profilo formativo ricavandolo dal CCNL applicato (solo se il ccnl ha normato la materia): Profilo formativo contrattuale _________________________________________________________ da ricavare usando l’analoga dicitura prevista dal ccnl in uso se prevede tale sezione; se il ccnl non prevede tale sezione indicare “non previsto nel ccnl in uso” (gli aggiornati profili formativi condivisi nei vari ccnl artigiani sono reperibili presso gli all’ufficio paghe dell’Associazione). 3) monitoraggio dell’eventuale formazione minima sulla sicurezza già svolta dall’apprendista: Codice ateco azienda prevalente e censimento della formazione svolta in materia di sicurezza dall’apprendista Accordo Stato Regioni 21.12.2011 e art.37 D.lgs.81/08 e s.m.i. (serve per determinare numero ore PFI formazione interna 1° anno; ricordiamo che la formazione sulla sicurezza può essere fatta prima dell’assunzione o entro 60 giorni dalla stessa) inserire il codice ateco _X__X__X__X__X__X_ X _X_,(lo stesso indicato su CoVeneto) per tanto l’azienda è classificata con rischio per la sicurezza (indicarlo sceglierne/barrarne uno) o o o basso (sempre qui se apprendista impiegato)= 8 ore medio =12 ore alto 16 (es. edilizia app.operaio) = ore L’apprendista ha dichiarato al datore di lavoro (barrare una delle 4 ipotesi): o producendo l’allegato attestato di aver assolto in data …./…../……. alla formazione di cui all’art.37 TU sicurezza per il settore di rischio in cui opera la ditta o che ha partecipato alla formazione di cui art.37 TU sicurezza per la sola parte generale o che ha partecipato alla formazione di cui art.37 TU sicurezza per la sola parte specifica del settore di rischio in cui opera la ditta o che non ha mai partecipato nè per la parte generale nè per quella specifica alla formazione sulla sicurezza di cui art.37 TU sicurezza. ricordiamo che se l’apprendista và formato anche sulla sicurezza art.37 Stato Regioni e la ditta è: regolarmente versante CEAV il corso sicurezza è totalmente gratuito regolarmente versante EBAV avrà alle condizioni previste un rimborso per il costo da sostenere pari a € 9/ora (accordo regionale veneto del 15.3.2012) 4) descrizione attrezzature che userà l'apprendista: Attrezzature utilizzate (per assolvimento art.73 D.lgs.81/08 e Accordo Stato Regioni del 22.2.2012 e s.m.i.) Le attrezzature che saranno utilizzate nello svolgimento delle mansioni sopra indicate sono : 1. ………….. 2. ………….. ecc. es. : piattaforme di lavoro mobili PLE, gru a torre, gru autocarro,carrelli elevatori semoventi con conducenti, trattori, macchine movimento terra, pompe per calcestruzzo, muletti, altro , videoterminali , mezzi con cronotachigrafo ecc. 19 20 21 22 23 24 25 26 GRUPPO DI RIFERIMENTO FINALE 0,05971 9,63484 Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, ad esempio: asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati Conseguita la qualifica se confermati devono essere inquadrati come operaio di 2° livello 3° GRUPPO Durata: 3 anni (36 mesi ) Età : 18 anni (17 se in possesso di qualifica ) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2011 Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, ad esempio: muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore. Conseguita la qualifica se confermati devono essere inquadrati come operaio di 2° livello 2° GRUPPO Durata: 4 anni e 6 mesi (54 mesi) Età : 18 anni (17 se in possesso di qualifica ) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2011 inquadrati come operaio di 3 Conseguita la qualifica se confermati in azienda devono essere inquadrati come operaio di 3° livello Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico professionale, ad esempio: ferraiolo, cementista‐formatore, scalpellino‐ornatore, decoratore‐pittore, stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista. 1° GRUPPO Durata: 5anni (60 mesi) Età: 18 anni (17 se in possesso di qualifica) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2011 Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Conseguita la qualifica se confermati in azienda devono essere inquadrati come operaio di 4° livello (art.78 nuova figura prevista verbale accordo 1.10.2004) 1° GRUPPO SUPER Durata: 5 anni (60 mesi) Età: 18 anni ( 17 se in possesso di qualifica) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2003 EDR/ora pari a Retribuzione di riferimento Liv. 2 per gruppo 2° e 3 ° VI V IV III II I IX VIII VII VI V IV III II I X IX VIII VII VI V IV III II I X IX VIII VII VI V IV III II I SEMESTRI 74 76 79 79 86 86 91 91 96 96 70 74 76 79 81 86 86 91 96 96 74 76 79 79 86 86 91 96 96 74 76 79 84 91 96 70 72 75 75 80 80 85 85 90 90 66 70 72 75 75 80 80 85 90 90 70 72 75 75 80 80 85 90 90 70 72 75 80 85 90 0 % CCNL 2004 Durata operai EDR 0,04419 0,04538 0,04717 0,04717 0,05135 0,05135 0,05434 0,05434 0,05732 0,05732 0,04180 0,04419 0,04538 0,04717 0,04837 0,05135 0,05135 0,05434 0,05732 0 05732 0,05732 0,04419 0,04538 0,04717 0,04717 0,05135 0,05135 0,05434 0,05732 0,05732 0,04419 0,04538 0,04717 0,05016 0,05434 0,05732 Retrib. 7,78758 7,99806 8,31377 8,31377 9,05043 9,05043 9,57662 9,57662 10,10281 10,10281 7,36663 7,78758 7,99806 8,31377 8,52424 9,05043 9,05043 9,57662 10 10281 10,10281 10,10281 7,12978 7,32248 7,61152 7,61152 8,28596 8,28596 8,76771 9,24945 9,24945 7,12978 7,32248 7,61152 8,09327 8,76771 9,24945 totale senza EET 7,17397 7,36786 7,65870 8,14342 8,82204 9,30677 7,17397 7,36786 7,65870 7,65870 8,33731 8,33731 8,82204 9,30677 9,30677 7,40843 7,83177 8,04344 8,36094 8,57261 9,10178 9,10178 9,63096 10 10,16013 16013 10,16013 7,83177 8,04344 8,36094 8,36094 9,10178 9,10178 9,63096 9,63096 10,16013 10,16013 Retribuzione di riferimento Liv.3 per gruppo 1°S e 1° 10,52376 ai sensi dell'art.4 del D.lgs.167/2011 e in attesa del rinnovo del ccnl settore edili in base all'accordo interconfederale del sistema artigiano del 3.5.2012 Appr. Professionalizzante Operai all.D accordo 23.7.2008 assunti dal 26.4.2012 - EDILI (2) inseribile patto di prova durata massima 6 settimane (3) in base all'art.2 co.1 lett.h d.lgs.167/2011 la durata finale va prorogata ove si verificano assenze lunghe (almeno 30gg) es. malattia, infortunio, mancanza lavoro con ammortizzatori, ecc.(4) non disciplinati i profili formativi * Note: (1) La retribuzione minima tabellare è determinata mediante l'applicazione delle percentuali su indicate sulla retribuzione globale di fatto come definita dall'allegato D del CCNL 23.7.2008, al lordo delle ritenute previdenziali, dell'operaio specializzato Liv. 3 per gruppo 1 e 1s dell'operaio qualificato per gruppo 2 e 3 01/6/ 2012 nr.20 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36