15 giugno 2012
Anno XVIII - N. 06
Poste Italiane SPA Sped. in A.P. - D.L. 353/03 (conv. in L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 1 - DCB Treviso
TUTTO PRONTO PER ASSUMERE
CON IL NUOVO APPRENDISTATO
NELL’ARTIGIANATO
Il 26 aprile 2012 è entrato in vigore anche nel Veneto e nei settori che usano i
contratti collettivi dell’artigianato il nuovo apprendistato del Testo Unico D.lgs.167/2011,
voluto dall’ex Ministro del Lavoro Sacconi sul finire dello scorso anno.
La possibilità di assumere con il nuovo apprendistato è per ora limitata al solo
apprendistato professionalizzante o di mestiere, quindi solo per assumere maggiorenni o
ragazzi di 17 anni in possesso di una qualifica professionale.
Mentre per i minorenni si attende ancora che il livello nazionale delle Associazioni
Artigiane e di Cgil, Cisl, Uil stipuli le apposite intese.
Per poter procedere ad un assunzione con il nuovo apprendistato serve congiuntamente la previsione della normativa regionale dove ha sede la ditta e quella della contrattazione collettiva applicata.
Le fonti e la durata della formazione che consentono tali assunzioni in Veneto
nell’artigianato sono di seguito riepilogate :
APPRENDISTATO
D.LGS.167/2011
TESTO UNICO
(T.U.)
per la qualifica o il
diploma
professionale
15 anni fino a 24
anni
(art.3 T.U.)
FONTE
REGIONE DEL
VENETO
FONTI NEI
CCNL
ARTIGIANI
accordo con le
parti sociali tra
cui
Confartigianato
del 23.4.2012
non ancora
raggiunto
l’accordo/i
nei ccnl
D.G.R. n.736
del 2.5.2012
professionalizzante
o di mestiere
accordo con le
parti sociali tra
cui
Confartigianato
del 23.4.2012
da 18 anni (17 se
con qualifica) a 29
anni
D.G.R. n.736
del 2.5.2012
(art.4 T.U.)
=
non si può
ancora
assumere
accordo
interconfederale
del 3.5.2012
per tutti i ccnl
(edilizia
compresa)
con durata
massima di
5 anni
settore/ccnl
trasporto merci
vale accordo di
categoria del
24.4.2012
Durata formazione
esterna alla ditta
Durata formazione
interna in azienda
320 annue per i
minori di 18 anni
120 annue per i minori
di 18 anni
120 annue per over
18 anni
320 annue per over 18
anni
120* ore per intera
durata del contratto
80 ore medie annue per
ognuna delle annualità
previste dal ccnl
Quindi:
40 ore 1° anno
40 ore 2° anno
40 ore entro la fine
del rapporto
comprensive il 1° anno
ed entro 60 giorni da
assunzione di quelle
previste per la sicurezza
dal TU sicurezza art.37
e accordo stato regioni
21.12.2011
salve deroghe e
specifiche della fonte
(anche se dura oltre 3
anni e fino a 5 come
nell’artigianato)
*ridotte a 80 ore se il
giovane ha titolo di
studio/diploma; a 40 ore
se è laureato
queste ore si fanno
solo se la Regione del
Veneto convoca
l’apprendista, tramite i
centri di formazione
accreditati, non ha
costi per l’impresa
salvo la retribuzione
queste ore devono
essere sempre fatte
dall’impresa, con costi a
suo carico, anche
tramite soggetti
formatori che vengono
in ditta (Confartigianato
Formazione
0422.433250)
Sintesi di
presentazione nuovo
apprendistato
pagg. 1/6
LE SANZIONI PER
MANCATA FORMAZIONE
PAG. 3
I NOTEVOLI RISPARMI
SUL COSTO DEL LAVORO
E I CONTRIBUTi amva
ed ebav
PAGG. 7/9
testo originale
accordo
interconfederale
sistema artigiano
del 3.5.2012
pagg. 10/11
il piano formativo
individuale (P.F.I.)
pagg. 12/13
testo originale
d.g.r. che attua
l’ACCORDO CON
REGIONE VENETO
PER la FORMAZIONE
ESTERNA del 23.4.2012
PAGG. 14/15
l’aiuto alle ditte
da confartigianato
formazione per
realizzare il p.f.i.
e la formazione in
azienda
pagg. 16/19
le tabelle
retributive per
apprendisti di ogni
ccnl artigiano
pagg. 20/36
1
Di seguito altri concetti chiave del nuovo apprendistato che le aziende, che vorranno assumere, devono aver ben chiaro:
Importanza della forma
del contratto di
assunzione, gli elementi
minimi per evitare
sanzioni
Importanza della stesura
del Piano Formativo
Individuale (P.F.I.)
Forma scritta antecedente al primo giorno di lavoro:
• periodo di prova previsto nel ccnl/ccrl
• sede di lavoro
• retribuzione e inquadramento iniziale
• la qualifica che potrà essere conseguita al termine del rapporto avendo
cura d’inserire la stessa che si ricava dal menù a tendina sul portale
CoVeneto (che è poi quella ISFOL-ISTAT identica per tutta l’Italia)
• profilo formativo prescelto individuandolo tra quelli proposti dal ccnl
• individuazione del tutor (che può nell’artigianato ancora essere il titolare
dell’azienda)
• rispetto della progressione retributiva prevista nel ccnl/ccrl in uso
• attrezzature che saranno usate per rispetto normativa sicurezza
(d.lgs.81/08)
• titolo di studio dell’apprendista (la ditta deve acquisire documentazione
idonea).
Entro 30 giorni dalla stipula dell’assunzione và fatto firmare all’apprendista
anche il P.F.I piano formativo individuale, il vero cuore di questa tipologia
di assunzione, nel quale il titolare dell’azienda e il giovane (anche aiutati
nella stipula dai competenti uffici dell’Associazione) stabiliranno gli obiettivi
che s’intendono perseguire, il percorso formativo, la ripartizione tra
formazione interna e formazione esterna. Il P.F.I. va firmato dal datore di
lavoro e dall’apprendista.
La successiva effettiva esecuzione della formazione prevista per l’intera
durata del rapporto dovrà essere la fedele realizzazione di quanto nel P.F.I
è stato convenuto.
Il P.F.I. si divide quindi in due sezioni dedicate alla descrizione:
1) della formazione esterna: spetta solo alla Regione Veneto definirne i
contenuti, la quantità di ore (diversa per il titolo di studio) e la
progressione esecutiva; qui ci si augura che il sistema informatico che
gestisce le comunicazioni obbligatorie di assunzione “CoVeneto”
fornisca a breve e sistematicamente documentazione idonea; in attesa di
indicazioni dalla Regione del Veneto si ritiene che l’esecuzione di questa
sezione avverrà tramite corsi esterni alla ditta ai quali parteciperanno
solo gli apprendisti estratti, fino a capienza delle risorse disponibili e che
i corsi saranno come in passato gestiti dai soggetti formatori
appositamente accreditati negli albi regionali in materia;
Aiuto alle imprese per
redigere il piano
formativo e nel gestire
la formazione in ditta in
modo conforme al
contratto collettivo
applicato
(anche non artigiano)
2
2) della formazione interna che si fa in ditta partendo in modo analitico
dai profili formativi ove previsti nella contrattazione collettiva applicata,
andranno indicate le quantità orarie da contratto le competenze tecnicoprofessionali che saranno impartite al giovane, le modalità e
l’articolazione del supporto da parte del tutor anche aiutato dai soggetti
formatori riconosciuti dalla Regione del Veneto (Confartigianato
Formazione realizzerà per la ditta questa sezione del P.F.I.).
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione (soggetto formatore
accreditato dalla Regione del Veneto anche per questa formazione) è a
disposizione per redigere il piano formativo individuale e per consentire la
certificazione in ditta della formazione interna obbligatoria, quindi basterà
contattarla:
• tramite il proprio ufficio paghe mandamentale ove abbiate la gestione del
personale presso lo stesso
• direttamente al numero 0422/433.250 ove abbiate la gestione del
personale presso un consulente del lavoro/altro professionista.
Obbligo di registrazione
della formazione
effettuata e della
qualifica professionale,
se acquisita, nel libretto
formativo del cittadino
Il datore di lavoro può
recedere dal contratto,
con preavviso, ai sensi
di quanto disposto
dall’articolo 2118 c.c.
Le nuove sanzioni
amministrative
per le violazioni solo di
forma
Cosa rischia la ditta per
l’omessa formazione:
• la sanzione
previdenziale
• la trasformazione del
rapporto a tempo
indeterminato
Il libretto formativo (previsto dal 2003 dalla legge Biagi) non è ancora pronto
e non lo sarà per molto tempo ancora, è quindi molto importante per
l’azienda conservare la documentazione (registri,ecc.) che attesta anno per
anno l’avvenuta realizzazione della formazione prevista nel P.F.I. nei
confronti dell’apprendista in condivisione con il tutor. Le ditta che si affida
alla struttura formativa di Confartigianato ha questa documentazione
disponibile in conformità a legge/ccnl.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo
di formazione (che equivale alla durata prevista per la qualifica finale dal
ccnl es.5 anni) il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Quindi l’azienda può liberamente (come in passato) non confermare a
tempo indeterminato l’apprendista al termine della durata contrattualmente
prevista dal ccnl. Si tratta tecnicamente di una disdetta datoriale di natura
recettizia e non di un licenziamento con tutte le tutele previste per legge a
favore del dipendente.
Per ogni violazione delle disposizioni contenute nei contratti collettivi relative
a:
1. forma scritta contratto, mancata o ritardata definizione del P.F.I.,
difformità del piano formativo rispetto ai profili e alle indicazioni della
contrattazione collettiva (Art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. n. 167/2011)
2. divieto di pagare a cottimo
3. mancato rispetto della retribuzione – sottoinquadramento o
percentualizzata – contrattuale del ccnl/ccrl in uso
4. individuazione e corretto assolvimento del ruolo di tutor idoneo
Il datore di lavoro per ogni singola omissione di una delle quattro ipotesi
sopra è punito con la sanzione amministrativa che segue:
Art. 7, c. 2, D.Lgs. n. 167/2011 Sanzione amministrativa da € 100 a € 600.
In caso di recidiva sanzione amministrativa da € 300 a € 1.500
Diffida (art.13, D.Lgs. n.124/2004, come sost. da art. 33, legge n.183/2010):
si applica, sanzione pari a € 100, in caso di recidiva € 300
Sanzione ridotta (art.16, legge n.689/1981): è pari a € 200, in caso di
recidiva €500
Codice tributo (per versamento su Mod. F23): 741 T
L’aspetto più delicato per una ditta nel nuovo contratto di apprendistato è
l’aver omesso l’esecuzione della formazione che spetta al datore di lavoro
ossia la mancata esecuzione di quanto previsto nel P.F.I. in merito alla
formazione da erogare in ditta.
Nessun problema invece se l’apprendista non viene chiamato dalla Regione
del Veneto a partecipare ai corsi esterni.
Perché nei confronti del datore di lavoro si configuri l’omessa esecuzione
della formazione interna (in ditta) serve la presenza contestuale di tre profili:
1) l’inadempimento formativo (es. mancato rispetto delle quantità di
formazione indicata nel P.F.I., mancata funzione del ruolo di tutor,
frequenza fittizia, incoerenza con profili del ccnl/ccrl, ecc.
2) la responsabilità datoriale esclusiva
3) l’impedimento della finalizzazione ossia quando sia dimostrabile in modo
inequivoco che la formazione erogata non sia in alcun modo adeguata e
congrua alla qualifica da conseguire.
Ricorrendo nei fatti tale inadempimento e ove non fosse ancora
temporalmente recuperabile (tramite l’istituto della disposizione) entro la fine
del contratto,per tale grave mancanza scattano due gravi conseguenze a
carico del datore di lavoro (attivabili in sede di ispezione inps, inail, dpl e/o in
contenzioso con il lavoratore):
3
1) il datore deve versare la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello d’inquadramento contrattuale
superiore/finale previsto al termine del rapporto maggiorata del 100%
(art.7 TU);
Ammortizzatori sociali se
manca il lavoro:
sì
confermata
importanza
del tutor
Confermati i notevoli
benefici contributivi
2) trasformazione del contratto “ope legis” in contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato fin dall’inizio con prosecuzione oltre il termine
originariamente previsto (prevalente orientamento giurisprudenziale
vigente).
Gli apprendisti dipendenti di ditte che versano in EBAV o in CEAV possono
essere sospesi, alle condizioni previste dalla legge n. 2/2009, in caso
manchi temporaneamente il lavoro. Le ditte possono in aggiunta o in
alternativa usare la CIG in deroga, una replica della CIGO industria fino a
quando il quadro legislativo lo consentirà.
E’ normato solo dall’art.2 comma d) del D.lgs.167/2011 e nel rispetto delle
previsioni della contrattazione collettiva applicata; va comunicato su
CoVeneto e inserito nella lettera d’assunzione, può essere:
¾ un dipendente con almeno 3 anni d’esperienza nel livello finale o
superiori a quello finale pattuito per l’apprendista;
¾ il titolare o socio o familiare coadiuvante (solo per imprese artigiane o
sotto i 15 dipendenti).
Solo se il ccnl in uso lo prevede in tutor può essere anche soggetto esterno
espresso anche dal soggetto formatore incaricato ad assistere la ditta nella
realizzazione della formazione.
In attesa dei rinnovi dei singoli ccnl Confartigianato Nazionale ritiene ancora
applicabile il DM del 28.2.2000 (circ.622 28.5.12) in applicazione accordo
interconfederale del 3.5.2012.
I benefici contributivi che erano in vigore fino al 25 aprile 2012 per il vecchio
apprendistato sono stati confermati dall’art.7 c.9 del TU Apprendistato,
quindi nelle seguenti % di contribuzione agevolata.
La riforma Fornero all’esame in Parlamento potrà introdurre qualche novità
in termini di aumento della contribuzione Inps aziendale portando nella
tabella sotto un aumento annuo pari all’1,4%. Solo gli artigiani hanno il 4° e
5°anno.
Dimensioni del
Anno
Aliquota
datore di lavoro
di apprendistato
Contributiva Inps
1°
0,00%
Fino a 9 addetti
2°
0,00%
3°
0,00%
4°
10,00%
5°
1°
10,00%
2°
Più di 9 addetti
3°
4°
5°
4
10% così suddiviso :
FPLD 9,01%
CUAF 0,11%
Malattia 0,53%
Maternità 0,05%
Inail 0,30%
Retribuzione e
durate per l’artigianato
Confermata la proroga
del termine finale per
assenze lunghe
dell’apprendista
Che fine fanno gli
apprendisti assunti fino
al 25.4.2012 ?
Ancora possibile
assumere apprendisti a
tempo parziale ?
Visite mediche tutto
confermato come in
precedenza
L’accordo interconfederale del 3 Maggio 2012 valevole per tutti i settori
artigiani edilizia compresa (merci escluso) ha di fatto confermato le
precedenti tabelle retributive in uso per l’apprendistato Biagi, fissando in
massimo 5 anni le durate.
Ove le durate precedenti fossero più lunghe di 5 anni vanno ora ridotte a 5
anni.
I 5 anni sono una conquista e un riconoscimento della legge al solo settore
artigiano, negli altri settori (industria, commercio, ecc.) vige infatti la durata
massima di 3 anni.
Il ccnl del trasporto merci ha già (unico nell’artigianato) normato la materia e
ha portato a casa una durata per l’apprendista autista di 5 anni e ne ha
definito la nuova tabella retributiva.
In generale sulle retribuzioni l’artigianato ha quindi affermato la storica
impostazione basata su percentuali da applicare alla retribuzione che spetta
per la qualificazione finale pattuita all’atto dell’assunzione, stipendio che
aumenta progressivamente alla permanenza e quindi alla crescita in
azienda dell’apprendista.
In base all’art.2 co.1 lett.h viene confermato l’interpello n.34 del 15.10.2010
e quindi ove vi siano assenze prolungate per oltre 30 gg (es. malattia,
infortunio, maternità, cig deroga) la durata finale del contratto va prorogata
di pari periodo seguendo le istruzioni previste nel ccnl in uso; va avvertito
per iscritto l’apprendista e segnalata la proroga sul portale COVENETO
che gestisce le comunicazioni obbligatorie.
I contratti di apprendistato stipulati/avviati fino al 25.4.2012 (tutti sulla base
di normative abrogate es.Legge Biagi o Treu per minorenni) proseguono
fino alla loro normale scadenza e nel pieno rispetto degli obblighi formativi
vigente al tempo nella Regione Veneto.
Nel silenzio sul punto del nuovo TU sull’apprendistato, riteniamo di sì sulla
base delle seguenti indicazioni del Ministro del Lavoro:
• circolare n.102 del 26.8.1986
• circolare n.46 del 30.4.2001
• circolare n.34 del 29.9.2010
Resta
fondamentale
individuare,
assistiti
dall’ufficio
paghe
dell’Associazione, un’idonea articolazione oraria ridotta che non sia di
ostacolo al raggiungimento delle finalità formative, all’imparare quindi un
determinato “mestiere” al raggiungere una specifica “qualificazione
professionale”.
Minorenni
Prima di essere ammessi al lavoro, devono essere sottoposti a visita
medica preventiva, a cura e spese del datore di lavoro presso la ASL o
medico convenzionato, per verificarne l'idoneità all'attività lavorativa a cui
saranno adibiti. L'esito della visita deve essere comprovato da apposito
certificato medico; l’idoneità dei minori, al lavoro cui sono addetti, deve
essere, altresì, accertata mediante visite mediche periodiche con cadenza
almeno annuale.
I minori che risultano non idonei a una determinata lavorazione non
possono essere ulteriormente adibiti alla stessa.
5
Maggiorenni
In generale non è soggetto alle tutele di legge dei minori e quindi non deve
effettuare alcuna visita preventiva (si ricorda l’abrogazione ad opera della L.
133/2008), fatto salvo il caso che svolga un’attività soggetta a sorveglianza
sanitaria in base al D.Lgs. 81/2008.
Ogni aiuto su questo adempimento viene offerto dal servizio sicurezza del
proprio mandamento.
Formazione Sicurezza Stato Regioni del 21.12.11 e art.37 d.lgs.81/2008
Sempre obbligatoria la
formazione sulla
sicurezza dell’accordo
Stato Regioni
con i vantaggi/rimborsi
per le ditte versanti
EBAV o CEAV
Come si devono
comportare le
aziende con sedi in più
Regioni oltre a quella in
Veneto
La formazione obbligatoria che per legge il datore di lavoro deve garantire
ad ogni assunto riguarda anche l’apprendista ed anzi l’accordo
interconfederale nazionale del 3 maggio 2012 stabilisce opportunamente
che le ore (8 o 12 o 16 in base alla rischiosità del settore) da erogare entro
60 giorni dall’assunzione si scomputano dal monte ore del primo anno di
formazione interna che si deve erogare all’apprendista (quindi 80 ore meno
8 o 12 o 16 ore).
Per le ditte edili regolarmente versanti CEAV tale formazione è dal
1.9.2009 a costo zero grazie all’accordo regionale di Confartigianato con
Cgil, Cisl, Uil sul sistema “16 ore mics” finanziato dalla CEAV, anche qui
sarà la nostra società di Formazione, che già esegue la formazione per la
sicurezza degli edili, che avvierà gratis l’apprendista a questo adempimento,
all’interno di quanto stabilito nel P.F.I. e provvederà poi a rilasciare l’idonea
attestazione in condivisione con le OOSSLL.
Per le ditte regolarmente versanti EBAV l’innovativo accordo regionale di
Confartigianato con Cgil, Cisl, Uil sulla sicurezza del 15 marzo 2012
prevede un rimborso di € 9 per ora per agevolare l’assolvimento di tale
formazione, anche qui sarà la nostra società di Formazione (unico soggetto
formativo di Confartigianato in Provincia di Treviso individuato dall’accordo
veneto ad eseguire tale formazione) ad assistere la ditta e a farle avere il
rimborso e la documentazione condivisa dal sindacato e dal COBIS, il
comitato paritetico per la sicurezza del settore e nel pieno rispetto della
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza territoriale
(RLST) come prevede la legge.
In base all’art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 167/2011, i datori di lavoro che
hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo
della Regione dove è ubicata la sede legale.
Le medesime aziende multilocalizzate possono accentrare le comunicazioni
obbligatorie di cui all’art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.
Peraltro, con la Circolare n. 34 del 29 settembre 2010 il Ministero del Lavoro
aveva già sancito che se l’apprendistato coinvolge un’impresa dislocata in
diverse regioni e soggetta, quindi, a differenti discipline regionali (sede
legale in una regione e unità operativa dove opera l’apprendista in un’altra),
la disciplina applicabile all’apprendistato può essere quella della regione in
cui si trova la sede legale, avendo cura di contattare i competenti uffici della
Regione (dell’unità produttiva) a cui si “toglie” l’apprendista.
Settimanale di informazione della Confartigianato Marca Trevigiana
Editore: Confartigianato della Marca Trevigiana Promozione srl, società unipersonale
Direzione, Redazione e Amministrazione: Viale Monte Grappa 34/2, 31100 Treviso, Tel. 0422.433300, Fax 0422.433330
Direttore responsabile: Mario Pozza - Vice Direttore: Maurizio Venturino
Stampa: Tipografia Italprint di Treviso - Registrazione Tribunale di Treviso N. 954
6
APPRENDISTATO
IL MINOR COSTO DEL LAVORO DI QUESTA TIPOLOGIA D’ASSUNZIONE
Tipologia di
datori di lavoro
Contribuzione INPS
a carico
datore di lavoro
a carico
apprendista
Totale
10,00%
5,84%
15,84%
Primo, secondo e terzo anno di
apprendistato
0,0% **
5,84%
Quarto, quinto anno di apprendistato
10,00%
5,84%
Da 10 addetti in su
Fino a 9 addetti
5,84%
15,84%
CONFRONTO CON ALIQUOTE CONTRIBUTIVE ORDINARIE INPS SU OPERAI
Contribuzione INPS
datori di lavoro
a carico
datore di lavoro
a carico
operaio
Totale
ARTIGIANO IN GENERE
26,93%
9,19%
36,12%
ARTIGIANO EDILE
32,93%
9,19%
42,12%
Tipologia di artigiano con meno di 10 Retribuzione*
lorda media
addetti datore di lavoro
di riferimento
1°
anno
inps
2°
anno
inps
3°
anno
inps
ARTIGIANO MECCANICO DATORE DI
LAVORO DI APPRENDISTA DI 26 ANNI
PER QUALIFICA FINALE 5° LIVELLO
€ 15.723
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00 € 1.572 € 1.572
ARTIGIANO MECCANICO DATORE DI
LAVORO DI OPERAIO QUALFICATO
DI 5° LIVELLO DI 26 ANNI
€ 18.423
€ 4.961 € 4.961 € 4.961 € 4.961 € 4.961
€ 2700 x 5
anni =
-€ 13.500
-€ 4.961 -€ 4.961 -€ 4.961 -€ 3.389 -€ 3.389
risparmio con assunzione
apprendista
4°
anno
inps
5°
anno
inps
TOTALE RISPARMIO SU 5 ANNI
Esemplificazione puramente indicativa del solo risparmio retributivo e contributivo tra l’assunzione
di un giovane con apprendistato anziché come operaio direttamente
€ 35.161
(*) la retribuzione annua sopra usata è puramente indicativa, è quella media dell’85% (tra quella di partenza
al 70% e quella d’arrivo al 100%) della retribuzione finale di un operaio qualificato di 5° livello in vigore a
maggio 2012; in via semplificativa è comprensiva di solo la 13^, TFR considerando quindi in via forfettaria in
sole 14 mensilità anche gli ulteriori istituti diretti e differiti di origine legale e contrattuale (es.straordinari,
ferie, permessi, rol, ecc.).
Non vengono inoltre considerati i notevoli vantaggi riflessi sul costo del lavoro ridotto ai fini del costo IRAP.
(**) l’attuale 0,0% è suscettibile di aumenti da parte di imminenti provvedimenti legislativi (si stima passi al
1,4% / 3% max).
7
Aziende artigiane: limiti dimensionali e numero massimo di apprendisti assumibili
(art. 4 Legge 8 agosto 1985, n. 443)
Tipo di impresa
numero massimo
elevazione del numero massimo
dipendenti e apprendisti
dipendenti e apprendisti
Impresa che non lavora in
18 dipendenti, di cui 9
22 dipendenti se 13 sono
serie-IPOTESI PREVALENTEapprendisti
apprendisti
9 dipendenti, di cui 5
12 dipendenti se 8 sono
Impresa che lavora in serie,
apprendisti
apprendisti
purché con lavorazione non
del tutto automatizzata
Impresa nei settori delle
32 dipendenti, di cui 16
40 dipendenti se 24 sono
lavorazioni artistiche,
apprendisti
apprendisti
tradizionali e abbigliamento su
misura
Impresa di trasporto merci e
8 dipendenti
persone
Imprese di costruzioni edili
10 dipendenti, di cui 5
14 dipendenti se 9 sono
apprendisti
apprendisti
Ai fini del calcolo dei limiti di cui sopra: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti
passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori
a domicilio ove non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3)
sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230
bis cod. civ., che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito
dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale
nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono
computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
IL RIMBORSO EBAV ALLE DITTE CHE STABILIZZANO GLI
APPRENDISTI ASSUNTI
N.B. verificare sempre esigibilità per ogni categoria su www.ebav.veneto.it
Contributo alla
ditta
Per le stabilizzazioni (si intende per apprendisti confermati a tempo
indeterminato) avvenute in un determinato anno solare:
ad esempio nel 2011 è stato di € 300 per acconciatori; per legno di € 568, per
alimentaristi € 516, per meccanica € 500, ecc.
Presentazione
Domanda A12
Le domande potranno essere presentate a partire dal mese di Gennaio ed entro e non
oltre il 31 Marzo dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la stabilizzazione.
Requisiti del
Servizio
Il contributo non è automatico.
Per ogni anno il Comitato di ogni Categoria stabilisce:
- il numero massimo di aziende che potranno ricevere il contributo (ogni anno viene
realizzata la graduatoria delle imprese richiedenti. Il contributo sarà erogato solo a
quelle aziende che, all'interno del numero prefissato dal C.d.C. risulteranno utilmente
collocate)
- il quoziente minimo per l'ammissione è dato dal rapporto fra il numero di ex apprendisti
già alle dipendenze della ditta, assunti definitivamente nell'anno, e il totale dei
dipendenti in forza al 31 dicembre dello stesso anno (esclusi il titolare, i soci e i
collaboratori familiari)
Modulistica
e documenti da
allegare
A12 si scarica dal sito www.ebav.veneto.it
1) Copia foglio presenze mese di dicembre
2) Copia comunicazione Centro per l'Impiego
3) Copia ultima busta paga da apprendista e prima busta paga da qualificato
8
Il programma AMVA
Ulteriore incentivi per chi assume
con contratto di apprendistato
Italia Lavoro, in qualità di organismo di assistenza
tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è
soggetto attuatore del Programma AMVA la cui finalità è,
tra le altre, la promozione del contratto di apprendistato.
Vi informa che è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato ad incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato
sull’intero territorio nazionale mediante la concessione di
contributi per le aziende che assumono giovani dai 15 ai 29
anni.
Tipologia di contributi
Nell'ambito del programma sono previsti contributi alle imprese che attivano nuovi contratti di apprendistato a partire
dal 30 novembre 2011. Verrà riconosciuto:
• Un contributo di € 5.500,00 (€ cinquemilacinquecento/00) per ogni soggetto assunto con contratto di
apprendistato per la qualifica professionale a tempo
pieno.
• Un contributo di € 4.700,00 (€ quattromilasettecento/00), per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
a tempo pieno.
Beneficiari
L’Avviso è aperto a tutte le imprese iscritte al Registro
Imprese CCIAA di qualsiasi dimensione e con qualsiasi
codice attività. Hanno diritto agli incentivi le imprese che
assumono disoccupati o inoccupati che al momento
dell'assunzione si trovano in condizioni di svantaggio come
previsto dal Regolamento europeo n. 800/2008 (Chi non
ha un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
Chi non ha un diploma di scuola media superiore o professionale-ISCED3; Lavoratori occupati in professioni o settori
caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna; Adulti
che vivono soli con una o più persone a carico).
Termini e modalità della domanda di partecipazione
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al
seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it a partire dal
30 novembre 2011. Il termine per la presentazione della
domanda è il 31 dicembre 2012, salvo esaurimento anticipato dei fondi.
Informazioni
La versione integrale dell’avviso e la relativa modulistica
sono reperibili direttamente nel portale
http://www.servizilavoro.it/amva e per ogni assistenza operativa contattate l’ufficio paghe del Vostro Mandamento.
L’Associazione
vicina alla
Tua azienda
SEDE PROVINCIALE
Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 TREVISO
Tel. 0422.433300 - Fax 0422.433330
[email protected]
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
AsoloMontebelluna
ODERZO - MOTTA
Sede legale Asolo
Via Strada Muson, 2/b
31011 ASOLO
Tel. 0423.5277
Fax 0423.524138
Uffici a:
Sede di Montebelluna
Via G. di Vittorio, 1 - 31044 MONTEBELLUNA - Tel. 0423.2841 - Fax 0423.601170
Cavaso del Tomba - Via S. Pio X, 8 - Tel. 0423.543084 - Fax 0423.543011
Cornuda - P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, 17 - Tel. 0423.83636 - Fax 0423.83575
Crespano - Via S. Antonio, 4 - Tel. 0423.930430 - Fax 0423.930361
Giavera - Via Monsignor Longhin, 5/a - Tel. 0422.776792 - Fax 0422.775045
S. Zenone - Via G. Marconi, 17 - Tel. 0423.968398 - Fax 0423.969640
Trevignano - Falzè - Via Mazzini, 35 - Tel. 0423.671211 - Fax 0423.671200
Valdobbiadene - Via Centro La Filanda - Tel. 0423.527891 - Fax 0423.972411
CASTELFRANCO VENETO
Borgo Treviso, 164/e
31033 CASTELFRANCO
Tel. 0423.7317
Fax 0423.770343
Uffici a:Loria - Via Roma, 62 -Tel. 0423.456227 - Fax 0423.770651
Resana - Piazza De Gasperi, 34 - Tel. 0423.715120 - Fax 0423.770652
Riese Pio X - Via Giorgione, 16/A - Tel. 0423.750230 - Fax 0423.770653
Vedelago - Via F. Crispi, 17 - Tel. 0423.401020 - Fax 0423.770654
CONEGLIANO
Viale Italia, 259
31015 CONEGLIANO
Tel. 0438.3641
Fax 0438.32957
Uffici a:
Gaiarine - Via Vizza, 49 - Tel. e Fax 0434.758675
Godega S. Urbano - Via Nazionale, 8/ int.2 - Tel. e Fax 0438.430032
Pieve di Soligo - Via Mira, 20/9 - Tel. e Fax 0438.82374
Susegana - Ponte della Priula - Via IV Novembre, 79 - Tel. 0438.445423 - Fax 0438.759581
Via dei Mosaici, 8
31046 ODERZO
Tel. 0422.2071
Fax 0422.207299
Uffici a:
Motta di Livenza - Viale Stazione, 11 - Tel. 0422.207225 - Fax 0422.207236
Ponte di Piave - P.zza Garibaldi, 61 - Tel. 0422.207226 - Fax 0422.207271
S. Polo di Piave - Via Risaia, 1 - Int. 1 - Tel. 0422.207228 - Fax 0422.207217
TREVISO
Via Rosa Zalivani, 2
31100 TREVISO Tel. 0422.2111
Fax 0422.582460
Uffici a:
Mogliano Veneto - Via degli Alpini, 4/2 - Tel. 041.5900644 - Fax 041.5935056
Paese - Vicolo Verdi, 3 - Tel. 0422.450179 - Fax 0422.450198
S. Biagio di C. - Via Postumia Centro, 130 - Tel. 0422.796248 - Fax 0422.797763
Villorba - Vicolo 3 Cime, 24/2-3 Località Venturali - Tel. 0422.92781 - Fax 0422.920059
Roncade - Piazza Ziliotto, 8 - Tel. 0422.841030 - Fax 0422.708984
VITTORIO VENETO
Via Leonardo Da Vinci, 90
31029 VITTORIO VENETO
Tel. 0438.553582
Fax 0438.946668
Uffici a:
Cordignano - Via G. Leopardi, 15 - Tel. 0438.999078 - Fax 0438.779976
Follina - Piazza IV Novembre, 20 - Tel. 0438.971746 - Fax 0438.974672
Tarzo - Piazza IV Novembre, 9 - Tel. 0438.586502 - Fax 0438.587092
9
Accordo interconfederale DEL 3.5.2012
per la disciplina transitoria dei NUOVI
contratti Di apprendistato
Roma, 3 maggio 2012
b) dalle Associazioni artigiane di qualsiasi livello e degli enti
dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati e/o
delle strutture bilaterali, fatti salvi i ccnl eventualmente
applicati.
A tal fine le norme contrattuali di riferimento saranno
quelle del CCNL Area Comunicazione sottoscritto in data
25 ottobre 2010.
•
DEFINIZIONE
L’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato
all’acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
Tra
CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI
e
CGIL, CISL, UIL
premesso che:
•
•
il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo
unico dell'apprendistato” attuativo della delega contenuta nell’art. 46 della Legge 4 novembre 2010 n. 183,
ha riformato integralmente la normativa in materia di
apprendistato;
ai sensi dell’art. 7, c. 7, del Decreto Legislativo 14
settembre 2011 n. 167, ove la nuova disciplina non sia
immediatamente operativa, trovano applicazione in via
transitoria e non oltre il 25 aprile 2012 le regolazioni
vigenti;
con il presente accordo interconfederale, che ha efficacia transitoria e comunque sussidiaria e cedevole della
contrattazione collettiva nazionale, secondo i livelli e le
titolarità attualmente previsti, le parti in epigrafe, ferme
restando le norme di legge che disciplinano l'istituto,
provvedono a definire gli elementi normativi ritenuti
essenziali per consentire una fase di prima applicazione dei contratti di apprendistato previsti dal Decreto
Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, in attesa della
relativa regolamentazione da parte della contrattazione
collettiva di categoria;
si conviene quanto segue.
Apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere
DECORRENZA E DURATA
Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti
di lavoro in apprendistato instaurati a partire dal 26 aprile
2012 e scadono il 31 dicembre 2012.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale
data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento
economico e normativo precedente.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le disposizioni del presente accordo si applicano ai rapporti di lavoro degli apprendisti dipendenti dalle imprese
rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi
sottoscritti dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni firmatarie della
presente intesa.
Ai fini della interpretazione delle norme del presente accordo
per “contratti collettivi” si intendono quelli definiti ai sensi
del comma che precede.
Esso si applica, altresì, ai rapporti di lavoro degli apprendisti
dipendenti:
a) dalle imprese artigiane dei settori attualmente privi di
specifica copertura contrattuale. A tal fine la disciplina
contrattuale dell’apprendistato applicabile sarà quella del
CCNL Area Meccanica artigianato (Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti);
10
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo
dell’apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo
stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione
della formazione aziendale, nonché il nome del tutor.
Il piano formativo individuale può essere redatto anche
sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione
collettiva o dagli enti bilaterali.
Le parti allegano al presente accordo uno “schema tipo” di
piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro
30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di
lavoro. Esso potrà essere modificato a seguito di concordi
valutazioni dell’apprendista e dell’impresa anche su istanza
del tutor.
Sono fatte salve le disposizioni eventualmente previste negli
accordi interconfederali regionali in materia di richiesta di
parere di conformità all’Ente Bilaterale territoriale sul piano
formativo individuale predisposto dall’impresa avente sede
nel territorio interessato.
FORMAZIONE DELL’APPRENDISTA
Il datore di lavoro deve impartire all’apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria
perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini
contrattuali, tenuto conto dei profili formativi stabiliti dai
contratti collettivi e, in assenza di questi, delle declaratorie o
dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione
e inquadramento dei CCNL.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità
quali: affiancamento on the job, aula, e-learning, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning,
visite aziendali.
L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa
esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o
l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo
professionalizzante e di mestiere.
Per garantire un’idonea formazione tecnico-professionale
all’apprendista, le parti concordano che l’impresa dovrà
erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di
80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato-Regioni del
21 dicembre 2011).
La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,
svolta sotto la responsabilità dell’impresa, è integrata,
laddove prevista, dall’offerta formativa pubblica, interna o
esterna all’azienda. L’apprendista è tenuto a frequentare
regolarmente e con diligenza le iniziative formative interne
e/o esterne all’azienda.
REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE E
DELLA QUALIFICA
La formazione effettuata dall’apprendista e la qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita
saranno registrate nel libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
In assenza del Libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso
apposita dichiarazione dal datore di lavoro.
DURATA DEL PERIODO DI APPRENDISTATO
Le durate del periodo di apprendistato professionalizzante
o contratto di mestiere sono quelle stabilite dai contratti
collettivi.
Tali durate laddove superiori ai 5 anni sono ridotte a 5 anni, a
tutti gli effetti contrattuali, ivi compresi quelli retributivi.
RETRIBUZIONE
La retribuzione spettante all’apprendista è quella stabilita
dai contratti collettivi. Relativamente ai soli semestri per i
quali, in questi contratti, è previsto che la retribuzione venga
determinata applicando il sistema del sotto inquadramento,
fino ad un massimo di due livelli rispetto a quello di destinazione finale, si conviene che la retribuzione dell’apprendista
sia determinata applicando la corrispondente percentuale.
DISPOSIZIONI PER LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
In considerazione della particolare legislazione vigente nelle
province di Trento e Bolzano, le parti si danno atto che,
come anche previsto nei ccnl, la definizione degli aspetti
contrattuali del rapporto di apprendistato sarà concordata
a livello territoriale.
Resta inteso che in via transitoria si applicano le norme
previste dal presente accordo.
SCADENZA
Il presente accordo scadrà in data 31 dicembre 2012.
Entro tale data i contratti collettivi nazionali di lavoro nel
disciplinare compiutamente l’istituto dell’apprendistato,
stabiliranno altresì i profili professionali per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata fino a
cinque anni.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle vigenti norme di legge, nonché a quanto
previsto dai contratti collettivi di lavoro.
Nel caso in cui il disegno di legge in materia di mercato del
lavoro dovesse riformare la normativa dell’apprendistato
le parti si incontreranno per esaminare gli eventuali effetti
delle modifiche.
APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL
DIPLOMA PROFESSIONALE E DI ALTA
FORMAZIONE E RICERCA
Le parti concordano di proseguire il confronto per definire la
regolamentazione dell’apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale di cui all’art. 3 del D. Lgs. 167/2011
e per definire la regolamentazione dell’apprendistato di alta
formazione e ricerca di cui all’art. 5 del D. Lgs. 167/2011.
CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
CL
CGIL
CISL
UIL
Piazza delle Istituzioni, 34 - 31100 Treviso
Tel. 0422.433250 - Fax 0422.269658
11
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE PER APPRENDISTI CCNL/CCRL ARTIGIANI
ACCORDO INTERCONFEDERALE NAZIONALE DEL 3.5.2012 VALEVOLE PER OGNI SETTORE
fatti salvi in futuro i singoli e futuri rinnovi della contrattazione di categoria
Piano formativo individuale relativo all’assunzione, in qualità di apprendista, del/la sig./ra ______________________________ A. Dati relativi al datore di lavoro Denominazione datore di lavoro ____________________________________________________________ Codice fiscale / partita iva _________________________________________________________________ Indirizzo della sede legale _________________________________________________________________ Indirizzo dell’unità operativa interessata ______________________________________________________ Recapito telefonico/fax/e‐mail ______________________________________________________________ Attività ________________________________________________________________________________ CCNL/CCRL applicato ______________________________________________________________________ B. Dati relativi all’apprendista Nome e cognome _______________________________________________________________________ Codice fiscale __________________________________________________________________________ Data e luogo di nascita ___________________________________________________________________ Residenza _____________________________________________________________________________ Recapito telefonico/fax/e‐mail ______________________________________________________________ Cittadinanza ____________________________________________________________________________ Scadenza del permesso di soggiorno (nel caso di stranieri) __________________________________________ C. Dati relativi alle esperienze formative e di lavoro • Titoli di studio posseduti ed eventuali percorsi di istruzione non conclusi ________________________ ______________________________________________________________________________________ •
Eventuali esperienze lavorative _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ •
Eventuali periodi di apprendistato svolti dal ______ al _____ •
Formazione extra scolastica compresa quella svolta in apprendistato a) _____________________________________________________________________________ b) _____________________________________________________________________________ c) _____________________________________________________________________________ d) _____________________________________________________________________________ •
Eventuale possesso di una qualifica professionale (specificare quale) ____________________________ ___________________________________________________________________________________________ Il presente piano formativo individuale ha lo scopo di far conseguire all’apprendista una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base e trasversali (funzionali alla qualifica da conseguire) e tecnico‐professionali. 12
D. Aspetti normativi •
Qualifica da conseguire __________________________________ (prevista dal CCNL applicato) •
Livello finale di inquadramento ___________________________ (secondo la classificazione del personale del CCNL applicato) •
Gruppo di appartenenza per il calcolo della progressione retributiva ___________ (previsto dal CCNL applicato) •
Durata del periodo di formazione/apprendistato ___________ (Definita dal CCNL e comunque non superiore ai 5 anni) •
Orario di lavoro ___________________________________ E. Tutor • Tutor aziendale(1) Sig./Sig.ra ________________________________________________________ •
Codice fiscale _______________________________________________________________________ •
Livello di inquadramento (se dipendente) ___________________________________________________ •
Anni di esperienza ____________________ (1)
(Precisare se si tratta del titolare, di un socio o di un familiare coadiuvante, o di un dipendente) F. Contenuti formativi professionalizzanti (*) Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell’apprendista in coerenza con la qualifica professionale, ai fini contrattuali, da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso. La formazione indicata nel presente piano formativo è articolata in quantità non inferiore a 80 ore medie annue, ivi comprese le ore di formazione in sicurezza prevista dall’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011. Le competenze tecnico professionali e specialistiche da conseguire sono le seguenti: 1) ___________________________________________________________________________________ 2) ___________________________________________________________________________________ 3) ___________________________________________________________________________________ 4) ___________________________________________________________________________________ 5) ___________________________________________________________________________________ Le modalità di erogazione e di articolazione della formazione sono le seguenti: __________________________________________________________________Secondo quanto previsto dal CCNL applicato) L’impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l’assistenza e/o l’erogazione e/o l’attestazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere. Il datore di lavoro, il tutor e l’apprendista sono consapevoli che anche durante la vigenza del rapporto di lavoro in apprendistato potranno sopravvenire novità dalla contrattazione collettiva nazionale e/o regionale applicata e che le stesse s’intendono automaticamente recepite e applicate. Il piano è stato definito in base a quanto previsto dal D.LGS. 167/2011, dalle norme regionali, e dal contratto collettivo applicato dall’azienda. Fermo restando il profilo e la qualifica professionale da conseguire, il presente piano potrà essere aggiornato in relazione alle fonti sopra citate e all’evoluzione, tecnologica, organizzativa e produttiva dell’impresa. Luogo _______________data __/__/____(entro 30 giorni dalla stipula dell’assunzione) l’impresa l’apprendista ________________________ __________________________ (*) questa sezione è quella più delicata da compilare, perché è quella che genera il Patto Formativo, in modo coerente alla specifica attività aziendale, ai profili formativi del CCNL in uso, alle competenze eventualmente che già dispone il giovane; per evitare errori chiedete l’assistenza a Confartigianato Formazione srl – telefono 0422 433250. 13
TESTO ORIGINALE D.G.R. CHE ATTUA
L’ACCORDO CON la REGIONE VENETO PER
LA FORMAZIONE ESTERNA DEL 23.4.2012
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO n. 736 del 2.5.2012
OGGETTO: Sistema formativo per l’apprendistato. Ratifica dell’Accordo per la formazione degli
apprendisticon contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale e dell’Accordo per la formazione degli apprendisti con
contratto di apprendistato professionalizzante
o di mestiere ai sensi del D.Lgs. n. 167/2011.
Il Testo Unico in materia di Apprendistato
definisce l'apprendistato quale contratto di lavoro
a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani. Tale contratto è definito
secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Il sistema formativo regionale persegue specifiche finalità sia per gli apprendisti con contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma sia per
gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Il contratto di apprendistato rappresenta per i giovani la via principale per
l’entrata nel mondo del lavoro e,anche alla luce della
particolare situazione socio-economica, la Regione
del Veneto ha voluto che gli Accordi necessari per
dare attuazione agli artt. 3 e 4 del nuovo Testo Unico
sull’apprendistato fossero il frutto di una profonda
condivisione con tutte le Parti Sociali.
Il giorno 23/04/2012 l’Assessore Elena
Donazzan e tutte le Parti Sociali (Confartigianato compresa) hanno sottoscritto tali Accordi che
entrano in vigore dal 26/04/2012 per la formazione
degli apprendisti con contratto di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale e per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato
professionalizzante o di mestiere.
L’entrata in vigore di tali Accordi è comunque
subordinata al raggiungimento degli appositi accordi
interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori
e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
L’Accordo siglato per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato per la quali-
14
fica e per il diploma professionale, disciplina quanto
previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011,
n. 167 (Testo Unico dell’Apprendistato), relativamente
alla regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionale regionale.
Nello specifico, in relazione alla formazione
per gli apprendisti con contratto di apprendistato
per la qualifica e per il diploma, il sistema formativo
regionale si pone la finalità di:
- garantire agli apprendisti il diritto a percorsi formativi finalizzati all’acquisizione delle conoscenze
e delle competenze previste per il conseguimento
degli attestati regionali di qualifica professionale e
di diploma professionale;
- prevedere modelli pedagogici ed organizzativi funzionali all’integrazione dell’esperienza sul lavoro con
le attività formative svolte all’esterno dell’impresa
e finalizzate all’acquisizione di competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;
- valorizzare gli apprendimenti derivanti dall’esperienza di lavoro e prevedere la loro certificazione.
Le assunzioni con contratto di apprendistato finalizzato all’acquisizione di una qualifica
o di un diploma professionale fanno riferimento alle figure nazionali stabilite dal D.Lgs n.
226/2005. Tali figure sono articolabili, sulla base dei
fabbisogni del territorio, in specifici profili regionali
che possono essere propostinel rispetto delle modalità definite dalla DGR. n. 119 del 31/01/2012 entro
trenta giorni dalla stipula del contratto, a condizione
che siano previsti dalla contrattazione collettiva.
I percorsi formativi prevedono una componente
di formazione strutturata, interna o esterna all’azienda, erogata da Organismi formativi iscritti all’elenco
degli accreditati presso la Regione del Veneto ed una
componente di formazione aziendale svolta secondo
le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, nel
rispetto del Piano formativo dell’apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite
dall’Accordo.
La durata annuale della formazione strutturata è pari a 440 ore, differenziate in una parte
da svolgere all’interno dell’azienda ed una parte da
svolgere all’esterno dell’azienda in base all’età degli
apprendisti:
- 120 di formazione interna e 320 ore di formazione
esterna per gli apprendisti under 18;
- 320 di formazione interna e 120 ore di formazione
esterna per gli apprendisti over 18.
La Regione si è impegnata a finanziare sia la
formazione esterna all’impresa che le azioni di supporto finalizzate ad accompagnare l’apprendista nel
percorso di acquisizione delle competenze tecnico professionali e a selezionare, con procedura di evidenza
pubblica, i soggetti cui affidare tali attività. Tali soggetti svolgono il ruolo di garante della qualità dell’intero
percorso formativo nel rispetto degli standard minimi
formativi stabiliti dal D.Lgs. n. 226/2005, ai fini del
rilascio di qualifica o diploma professionale.
È previsto il riconoscimento di crediti formativi
in ingresso e la riduzione delle ore di formazione per
gli apprendisti maggiorenni in possesso di precedenti
esperienze lavorative o formative.
Per quanto riguarda l’Accordo siglato per
la formazione degli apprendisti con contratto di
apprendistato professionalizzante o di mestiere, questo sancisce, coerentemente con quanto
stabilito dall’art. 4 del Testo Unico in materia di
Apprendistato, che l’offerta formativa pubblica
riguardi la formazione di base e trasversale.
Nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, il sistema formativo regionale
si pone la finalità di:
- garantire agli apprendisti in formazione e alle aziende, adeguati standard qualitativi delle proposte
formative;
- permettere la personalizzazione dei percorsi formativi attraverso un sistema modulare flessibile;
- consentire al soggetto di acquisire competenze
trasferibili in contesti lavorativi continuamente in
evoluzione.
La formazione finalizzata all’acquisizione delle
competenze di base e trasversali è erogata da Organismi formativi iscritti all’elenco degli accreditati presso
la Regione del Veneto ed è realizzata con il contributo
pubblico nei limiti delle risorse annualmente disponibili, con procedura di evidenza pubblica.
Tale Accordo prevede l’erogazione della formazione di base e trasversale esterna all’azienda
attraverso un sistema articolato in moduli di
40 ore che possono essere combinati in base al
titolo di studio posseduto dall’apprendista fino
al raggiungimento del monte ore complessivo di
120 ore annue. I contenuti proposti fanno riferimento ad alcune delle competenze chiave per l’apprendimento permanente descritte nella Raccomandazione
del Parlamento Europeo e possono portare anche al
conseguimento delle attestazioni di certificazione delle
medesime competenze quali, ad esempio, European
Language Portfolio (ELP) e European Computer Driving Licence (ECDL).
Considerate le novità che si introducono, è da
ritenersi strategica la previsione di:
- azioni di monitoraggio che potranno consentire di
intervenire in maniera tempestiva, anche in itinere,
al fine di migliorare l’efficacia dell’organizzazione
complessiva;
- azioni di diffusione per supportare il rilancio del
contratto di Apprendistato come principale via di
accesso per i giovani al mercato del lavoro.
A tal fine è istituito un Comitato tecnico per
la formazione degli apprendisti, presieduto dal Commissario straordinario per la Formazione, l’Istruzione
ed il Lavoro e composto da rappresentanti delle Parti
Sociali, tra cui Confartigianato, e dagli Organismi
di formazione, allargato a ulteriori rappresentanti o
esperti in materia, al fine di continuare il confronto
già avviato e valorizzare ulteriormente la componente
formativa dell’istituto.
Si propone ora la ratifica, da parte della
Giunta Regionale, degli Accordi sottoscritti il giorno
23/04/2012 tra l’Assessore Elena Donazzan e tutte
le Parti Sociali per la formazione degli apprendisti
con contratto di apprendistato per la qualifica e per il
diploma professionale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e per la formazione degli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- VISTI la Legge 196/97, il D.Lgs. 276/03, la Legge
296/06, la Legge 133/08 e il D.Lgs. 167/11;
- VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, tra il Governo,
le Regioni e P.A. di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, Repertorio atti n.
58 del 15/03/2012;
- RICHIAMATE le proprie deliberazioni nn. 3434
del 30/10/2007, 1570 del 08/06/2011, 119 del
31/01/2012;
DELIBERA
1. di approvare quanto riportato in premessa, parte
integrante del presente provvedimento;
2. di ratificare l’Accordo del 23.4.2012 che regolamenta a livello regionale la formazione degli apprendisti
con contratto di apprendistato per la qualifica e per
il diploma professionale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ratificare l’Accordo del 23.4.2012 che regolamenta a livello regionale la formazione per gli
apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Formazione
dell’esecuzione del presente atto.
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato
con voti unanimi e palesi.
15
DESCRIZIONI SINTETICA DELLA FORMAZIONE PREVISTA IN VENETO DAL NUOVO
APPRENDISTATO (D.LGS.167/2011) REALIZZATA CON IL SUPPORTO DI :
tel.0422.433.250
FORMAZIONE PREVISTA DAL MODULO TRASVERSALE a carico esclusivo della Regione del Veneto
L’accordo Veneto del 23.4.2012,le DGR applicative e s.m.i. prevedono che l’apprendista sarà formato per
questa parte solo se selezionato dalla Regione. La durata totale è la seguente (40 ore 1° anno; 40 ore 2°
anno ; 40 ore entro fine rapporto) :
− 120 ore per chi non ha titolo di studio o che ha solo licenza elementare o media
− ridotta a 80 ore (2 moduli) per chi possiede qualifica professionale o diploma
− ridotta a 40 ore (1 modulo) per chi possiede laurea
Qui Il soggetto formatore sarà quello accreditato nell’apposito albo regionale a cui secondo i criteri previsti
la Regione del Veneto affiderà l’esecuzione di tale modulo/i, tra cui (Confartigianato Formazione).
FORMAZIONE PREVISTA NEL MODULO PROFESSIONALIZZANTE
E’ quella, che conforme alle indicazioni presenti e future della contrattazione collettiva applicata, fa assolvere
alla ditta la sua responsabilità nella corretta gestione di questa modalità d’assunzione,evitandole sanzioni
amministrative,recuperi contributivi e vertenze tese a riqualificare il rapporto di lavoro. E’ a carico esclusivo
dell’azienda e nell’artigianato (in genere anche negli altri settori) ha una durata di 80 ore annue per
ciascuna delle annualità previste per la qualifica finale convenuta all’assunzione nel ccnl in uso.
All’interno delle 80 ore medie annue da erogare all’apprendista è sempre previsto anche
l’assolvimento della formazione obbligatorio sulla sicurezza (art.37 D.lgs.81/08 e Accordo StatoRegioni del 21/12/2011 o prima dell’assunzione o entro 60 gg dalla stessa). La formazione sulla
sicurezza sarà resa in aula e nel rispetto nell’artigianato degli accordi regionali vigenti in materia
per le ditte versanti EBAV o CEAV, nonché degli altri accordi vigenti per le ditte di altri settori
1^
versanti specifiche bilateralità (es.edili industria –casse edili industria,terziario –Ebicom,ecc.)
annualità
L’assolvimento delle restanti ore che verranno sviluppate all’interno dell’azienda con l’assistenza
formativa
dell’incaricato di Confartigianato si realizzerà anche grazie all’affiancamento all’apprendista del
tutor aziendale titolare/socio/collaboratore familiare anche dipendente con qualifica pari o
superiore, così come scelto dal datore di lavoro all’atto dell’assunzione (vale quindi il nominativo
già comunicato tramite l’ufficio paghe dell’associazione o dal consulente su CoVeneto).
Il tutor aziendale farà preliminarmente un breve corso (indicativamente di 3 ore) in aula per
cogliere gli strumenti e le competenze necessarie ad assolvere il ruolo che gli è stato assegnato
di referente della crescita professionale del giovane in azienda.
L’incaricato di Confartigianato formazione andrà in azienda con la seguente articolazione:
ad inizio dell’annualità lavorativa di riferimento in questa fondamentale fase verrà progettata
la formazione delle ore d’apprendistato e verrà definito un calendario di massima, dopo il quale
costo
il tutor aziendale e l’apprendista potranno dare avvio all’esecuzione della formazione on the job;
€ 500+iva
durante l’annualità lavorativa di riferimento in questa fase intermedia l’incaricato
supervisionerà l’attività e seguirà la regolare tenuta dei registri anche per tutelare l’azienda in
caso d’accesso ispettivo;
al termine dell’annualità lavorativa di riferimento, dove sarà eseguita una prova di
valutazione sul livello di acquisizione delle competenze previste dal giovane , l’azienda sarà
supportata nella formalizzazione delle competenze acquisite durante la formazione di tale
annualità. La documentazione rilasciata da Confartigianato Formazione permetterà alla ditta di
dimostrare più facilmente la propria regolarità agli organi di ispezione e/o in ogni sede di
contenzioso; nelle more della piena esigibilità del libretto formativo del lavoratore sarà prodotta
parimenti idonea e conforme attestazione per tale annualità anche a favore dell’apprendista.
Nell’artigianato (in genere anche negli altri settori) ogni annualità successiva alla prima prevede
2^,3^
annualità e 80 ore di formazione, per le quali l’incaricato tornerà in azienda nelle seguenti modalità:
successive inizio dell’annualità lavorativa di riferimento: sarà aggiornata la progettazione formativa in
ove previste base ai progressi realizzati l’anno precedente e verrà steso un calendario, da li in poi partiranno
le ulteriori 80 ore di formazione previste;
dal ccnl
al termine dell’annualità lavorativa di riferimento: verrà eseguita una prova di valutazione
sull’attività prevista; sarà prodotta a favore della ditta e dell’apprendista idonea
costo per
documentazione/attestazione con le stesse modalità e finalità descritte sopra per il 1°anno.
ogni anno
Saranno sempre certificate a favore della ditta anche le porzioni annuali di formazione
€250+iva
effettivamente resa anche in caso risoluzione anticipata del rapporto.
16
SCHEDA PER DITTE ASSISTITE DA
UFFICI PAGHE DI CONFARTIGIANATO
ADESIONE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (*)
APPRENDISTATO ART.4 D.LGS.167/2011
DA INVIARE FIRMATA VIA FAX AL 0422.269658 O PDF/VIA MAIL
[email protected]
RIFERIMENTI APPRENDISTA
Nome _______________________________Cognome________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
RIFERIMENTI AZIENDA
Ragione Sociale_____________________________________________________________________
VIA_______________________________CAP _______ COMUNE_______________________________
Tel. ______________________ Fax _______________ E-mail __________________________
Assistito per la gestione dell’assunzione da UFFICIO PAGHE CONFARTIGIANATO MANDAMENTO DI :
□ AsoloMontebelluna
□ Oderzo Motta
□ Castelfranco
□ Treviso
□ Conegliano
□ Vittorio Veneto
Allego i seguenti documenti:
1. COPIA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA UNIFICATO LAV
ASSUNZIONE e anche di
CESSAZIONE in ogni caso di risoluzione del rapporto (le fornisce chi assiste la ditta)
2. ULTERIORI ELEMENTI NECESSARI PER LA STESURA DEL PIANO FORMATIVO RICHIESTI
NELL’ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE o nella LETTERA DI ASSUNZIONE TIPO SOLO SE NELLA
VERSIONE PROPOSTA DA CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA.
Sono consapevole che il costo:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
della stesura del piano formativo, della formazione del tutor aziendale e della prima annualità di
formazione professionalizzante è pari a € 500+IVA.
della seconda annualità di formazione professionalizzante è pari a € 250 +IVA
della terza annualità di formazione professionalizzante è pari a € 250+IVA
delle successive annualità ove previsto dalla contrattazione collettiva applicata è pari a €250+IVA
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS
196/2003
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future
iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli
incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl presso il quale si inoltra l’adesione.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art.
23 D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data__/___/2012
Firma del Legale Rappresentante
(*) L’assistenza viene offerta per qualsiasi CCNL, anche non artigiano, applicato in azienda.
17
SCHEDA PER DITTE NON ASSISTITE DA
UFFICI PAGHE DI CONFARTIGIANATO
ADESIONE PER LA GESTIONE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (*)
APPRENDISTATO ART.4 D.LGS.167/2011
DA INVIARE FIRMATA VIA FAX AL 0422.269.658 O PDF/MAIL
[email protected]
RIFERIMENTI APPRENDISTA
Nome _______________________________Cognome________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
RIFERIMENTI AZIENDA
Ragione Sociale_____________________________________________________________________
VIA_______________________________CAP _______ COMUNE_______________________________
Tel. ______________________ Fax _______________ E-mail __________________________
Assistito per la gestione dell’assunzione da (barrare)
o
o
Consulente del Lavoro _______________________________TEL_______/___________________
Altro professionista l.12/1979_________________________ TEL ______/____________________
Allego i seguenti documenti:
1. COPIA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA UNIFICATO LAV
ASSUNZIONE e anche di
CESSAZIONE in ogni caso di risoluzione del rapporto (le fornisce chi assiste la ditta)
2. ULTERIORI ELEMENTI NECESSARI
NELL’ALLEGATO 1 ALLA PRESENTE.
PER
STESURA
PIANO
FORMATIVO
RICHIESTI
Sono consapevole che Confartigianato Marca Trevigiana Formazione SRL mi assisterà:
□
□
SOLAMENTE nella stesura del piano formativo al costo di è € 30 +IVA
nella stesura del piano formativo e nella formazione professionalizzante al costo di:
- € 500+IVA stesura piano formativo, formazione tutor aziendale e prima annualità formazione
professionalizzante
- € 250+IVA seconda annualità formazione professionalizzante
- € 250+IVA terza annualità formazione professionalizzante
- € 250 +IVA per le successive annualità ove previsto dalla contrattazione collettiva applicata
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.LGS
196/2003
I dati personali e sensibili raccolti sono trattati in forma elettronica e cartacea solo per finalità amministrativo-contabili e per l’invio di comunicazioni su future
iniziative in programma. Il conferimento dei dati è obbligatorio e essenziale per poter accedere al servizio formativo. I dati saranno trattati solo dagli
incaricati dell’ente e potranno essere comunicati a terzi solo in esecuzione di specifici obblighi di legge o contrattuali. Titolare del trattamento è
Confartigianato Marca Trevigiana Formazione srl presso il quale si inoltra l’adesione.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ai sensi dell’art.
23 D.lgs 196/2003 dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto legislativo con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili, nei limiti, per le
finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Data__/___/2012
Firma del Legale Rappresentante
(*) L’assistenza viene offerta per qualsiasi CCNL, anche non artigiano, applicato in azienda.
18
Allegato 1 alla scheda d’adesione formazione apprendistato art.4 d.lgs.167/2011
1) descrizione mansioni (recuperando quanto già indicato nella lettera/contratto d’assunzione):
Mansioni
………………………………………………………………………………...
inserire descrizione di cosa va a fare l’apprendista,qui non c’e’ un
codificazione rigida può aiutare le declaratorie del ccnl, il sito
nup2006.istat.it e il dialogo con azienda, queste saranno quelle attività
che l’apprendista deve svolgere esclusivamente o quanto meno in
prevalenza a favore della azienda.
2) scelta del profilo formativo ricavandolo dal CCNL applicato (solo se il ccnl ha normato la materia):
Profilo formativo contrattuale
_________________________________________________________
da ricavare usando l’analoga dicitura prevista dal ccnl in uso se prevede
tale sezione;
se il ccnl non prevede tale sezione indicare “non previsto nel ccnl in uso”
(gli aggiornati profili formativi condivisi nei vari ccnl artigiani sono
reperibili presso gli all’ufficio paghe dell’Associazione).
3) monitoraggio dell’eventuale formazione minima sulla sicurezza già svolta dall’apprendista:
Codice
ateco
azienda
prevalente e censimento della
formazione svolta in materia
di sicurezza dall’apprendista
Accordo
Stato
Regioni
21.12.2011 e art.37 D.lgs.81/08
e s.m.i.
(serve per determinare numero
ore PFI formazione interna 1°
anno;
ricordiamo
che
la
formazione sulla sicurezza può
essere
fatta
prima
dell’assunzione o entro 60 giorni
dalla stessa)
inserire il codice ateco _X__X__X__X__X__X_ X _X_,(lo stesso indicato
su CoVeneto) per tanto l’azienda è classificata con rischio per la
sicurezza (indicarlo sceglierne/barrarne uno)
o
o
o
basso (sempre qui se apprendista impiegato)= 8 ore
medio =12 ore
alto 16 (es. edilizia app.operaio) = ore
L’apprendista ha dichiarato al datore di lavoro (barrare una delle 4
ipotesi):
o producendo l’allegato attestato di aver assolto in data
…./…../……. alla formazione di cui all’art.37 TU sicurezza per il
settore di rischio in cui opera la ditta
o che ha partecipato alla formazione di cui art.37 TU sicurezza per
la sola parte generale
o che ha partecipato alla formazione di cui art.37 TU sicurezza
per la sola parte specifica del settore di rischio in cui opera la
ditta
o che non ha mai partecipato nè per la parte generale nè per
quella specifica alla formazione sulla sicurezza di cui art.37 TU
sicurezza.
ricordiamo che se l’apprendista và formato anche sulla sicurezza art.37 Stato Regioni e la ditta è:
ƒ regolarmente versante CEAV il corso sicurezza è totalmente gratuito
ƒ regolarmente versante EBAV avrà alle condizioni previste un rimborso per il costo da
sostenere pari a € 9/ora (accordo regionale veneto del 15.3.2012)
4) descrizione attrezzature che userà l'apprendista:
Attrezzature utilizzate
(per
assolvimento
art.73
D.lgs.81/08 e Accordo Stato
Regioni del 22.2.2012 e s.m.i.)
Le attrezzature che saranno utilizzate nello svolgimento delle mansioni
sopra indicate sono :
1. …………..
2. …………..
ecc.
es. : piattaforme di lavoro mobili PLE, gru a torre, gru autocarro,carrelli elevatori
semoventi con conducenti, trattori, macchine movimento terra, pompe per
calcestruzzo, muletti, altro , videoterminali , mezzi con cronotachigrafo ecc.
19
20
21
22
23
24
25
26
GRUPPO DI RIFERIMENTO FINALE
0,05971
9,63484
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, ad esempio:
asfaltista, stuccatore (scaliolista), montatore di prefabbricati
Conseguita la qualifica se confermati devono essere inquadrati come operaio di 2° livello
3° GRUPPO Durata: 3 anni (36 mesi ) Età : 18 anni (17 se in possesso di qualifica ) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2011
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, ad esempio:
muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista,
moquettista, selciatore, lastricatore. Conseguita la qualifica se confermati devono essere inquadrati come operaio di 2° livello
2° GRUPPO Durata: 4 anni e 6 mesi (54 mesi) Età : 18 anni (17 se in possesso di qualifica ) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2011
inquadrati come operaio di 3
Conseguita la qualifica se confermati in azienda devono essere inquadrati come operaio di 3°
livello
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico professionale, ad esempio:
ferraiolo, cementista‐formatore, scalpellino‐ornatore, decoratore‐pittore, stuccatore, ornatista, tappezziere, mosaicista, colorista e modellista.
1° GRUPPO Durata: 5anni (60 mesi) Età: 18 anni (17 se in possesso di qualifica) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2011
Lavorazioni polivalenti che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria. Conseguita la qualifica se confermati in azienda devono essere inquadrati come operaio di 4° livello (art.78 nuova figura prevista verbale accordo 1.10.2004)
1° GRUPPO SUPER Durata: 5 anni (60 mesi) Età: 18 anni ( 17 se in possesso di qualifica) e fino a 29 anni art.3 D.lgs.167/2003
EDR/ora pari a
Retribuzione di riferimento Liv. 2
per gruppo 2° e 3 °
VI
V
IV
III
II
I
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I
SEMESTRI
74
76
79
79
86
86
91
91
96
96
70
74
76
79
81
86
86
91
96
96
74
76
79
79
86
86
91
96
96
74
76
79
84
91
96
70
72
75
75
80
80
85
85
90
90
66
70
72
75
75
80
80
85
90
90
70
72
75
75
80
80
85
90
90
70
72
75
80
85
90
0
%
CCNL
2004
Durata
operai
EDR
0,04419
0,04538
0,04717
0,04717
0,05135
0,05135
0,05434
0,05434
0,05732
0,05732
0,04180
0,04419
0,04538
0,04717
0,04837
0,05135
0,05135
0,05434
0,05732
0 05732
0,05732
0,04419
0,04538
0,04717
0,04717
0,05135
0,05135
0,05434
0,05732
0,05732
0,04419
0,04538
0,04717
0,05016
0,05434
0,05732
Retrib.
7,78758
7,99806
8,31377
8,31377
9,05043
9,05043
9,57662
9,57662
10,10281
10,10281
7,36663
7,78758
7,99806
8,31377
8,52424
9,05043
9,05043
9,57662
10 10281
10,10281
10,10281
7,12978
7,32248
7,61152
7,61152
8,28596
8,28596
8,76771
9,24945
9,24945
7,12978
7,32248
7,61152
8,09327
8,76771
9,24945
totale
senza EET
7,17397
7,36786
7,65870
8,14342
8,82204
9,30677
7,17397
7,36786
7,65870
7,65870
8,33731
8,33731
8,82204
9,30677
9,30677
7,40843
7,83177
8,04344
8,36094
8,57261
9,10178
9,10178
9,63096
10
10,16013
16013
10,16013
7,83177
8,04344
8,36094
8,36094
9,10178
9,10178
9,63096
9,63096
10,16013
10,16013
Retribuzione di riferimento Liv.3
per gruppo 1°S e 1°
10,52376
ai sensi dell'art.4 del D.lgs.167/2011 e in attesa del rinnovo del ccnl settore edili in base all'accordo interconfederale del sistema artigiano del 3.5.2012
Appr. Professionalizzante Operai all.D accordo 23.7.2008 assunti dal 26.4.2012 - EDILI
(2) inseribile patto
di prova durata
massima 6
settimane (3) in
base all'art.2 co.1
lett.h
d.lgs.167/2011 la
durata finale va
prorogata ove si
verificano
assenze lunghe
(almeno 30gg) es.
malattia,
infortunio,
mancanza lavoro
con
ammortizzatori,
ecc.(4) non
disciplinati i
profili formativi
*
Note:
(1)
La retribuzione
minima tabellare
è determinata
mediante
l'applicazione
delle percentuali
su indicate sulla
retribuzione
globale di fatto
come definita
dall'allegato D
del CCNL
23.7.2008, al
lordo delle
ritenute
previdenziali,
dell'operaio
specializzato
Liv. 3 per
gruppo 1 e 1s
dell'operaio
qualificato per
gruppo 2 e 3
01/6/
2012
nr.20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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