APPRENDISTATO
PROFESSIONALIZZANTE
Aprile 2007
L’apprendistato nel D.Lgs 276/2003
• Diritto dovere di istruzione e
formazione
• Professionalizzante
• Acquisizione diploma e alta
formazione
FINALITA’
• Qualificazione professionale
attraverso la formazione sul lavoro
per l’acquisizione di competenze di
base, trasversali e tecnico
professionali.
CONDIZIONI DI OPERATIVITA’
• Che la regione abbia definito i profili
formativi.
• Che il CCNL applicato lo abbia
previsto e regolamentato (in caso di
inadempimento della regione è
possibile che il ccnl si sostituisca ad
essa definendo i profili formativi).
LIMITI QUANTITATIVI
• Non più del 100% delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio;
• Massimo 3 apprendisti se tali figure
non sono presenti o sono inferiori a
tre;
ETA’
• Possono essere assunti tutti coloro
che hanno una età compresa tra i18
e i 30 anni non compiuti (29 anni e
364 giorni) così come chiarito dal
Ministero del Lavoro con circolare n.
30 del 15/07/2005.
• Da 17 anni se in possesso di un titolo
di studio di qualifica professionale.
FORMA
• Si deve stipulare uno specifico
contratto che deve avere forma
scritta a pena di nullità (non ci si
può limitare alla semplice lettera di
assunzione).
• Tale contratto dovrà contenere:
– La prestazione lavorativa cui verrà
adibito il lavoratore
– La qualifica professionale da conseguire
– Il piano formativo individuale (anche
come allegato)
PIANO FORMATIVO
INDIVIDUALE
• Deve evidenziare:
– I dati identificativi del datore di lavoro
– I dati identificativi dell’apprendista
– I dati identificativi del tutor aziendale
Deve essere sottoscritto dal datore di
lavoro e
dall’apprendista
REQUISITI DEL TUTOR
• Inquadramento contrattuale di livello pari
o superiore a quello di destinazione finale
dell’apprendista.
• Svolgere una attività lavorativa coerente
con la qualifica da conseguire.
• Avere partecipato ad un corso formativo di
durata non inferiore a 12 ore.
PIANO FORMATIVO
INDIVIDUALE
• Il P.F.I. può essere di massima e integrato
anche successivamente da un Piano di
dettaglio nel quale indicare con maggiore
precisione il percorso formativo,
• Dovrà contenere il percorso di formazione
formale e non formale, in base alla analisi
delle competenze dell’apprendista e della
qualifica da conseguire.
PIANO FORMATIVO
INDIVIDUALE /2
• Dovrà fare riferimento ad un profilo
formativo definito dalla regione o dal Ccnl.
• La formazione formale deve essere di 120
ore annue e può essere interna o esterna
all’azienda.
• Il numero di ore di formazione deve
essere effettuato rigidamente nell’anno
(12 mesi) e non più come media del
periodo (L. 196/97); i ccnl possono però
prevedere modalità diverse.
Formazione formale
• È quella effettuata attraverso
strutture accreditate o all’interno
dell’impresa secondo percorsi
strutturati di formazione on the job e
in affiancamento, certificabili e
verificabili; è possibile anche la
formazione a distanza ed e-learning.
FORMAZIONE INTERNA
• Non è legata alla collocazione dei corsi;
• Perchè avvenga nei locali aziendali si deve
verificare la capacità formativa
dell’impresa sulla base del CCNL usato
(alcuni contratti sono carenti in materia):
– Risorse e strutture formative adeguate
– Tutor
– Locali, attrezzature ecc. adeguati allo
svolgimento della formazione formale
COMUNICAZIONI E OBBLIGHI
• Non è più prevista l’autorizzazione
preventiva da parte della D.P.L. (abrogato
dal D.Lgs 276/2003);
• In aggiunta alla ordinaria comunicazione
all’INAIL ne deve essere effettuata una al
centro per l'impiego e alla Regione (in
alcuni casi è prevista un'unica
comunicazione telematica)
AUTORIZZAZIONE ENTI
BILATERALI
• Possibile se previsto dal CCNL
applicato, ma non obbligatorio
• Illegittima la condizione di iscrizione
all’ente prevista unilateralmente dal
CCNL
• Le leggi regionali possono prevedere
questo obbligo
• Caso anomalo del CCNL commercio
VISITA MEDICA
• Rimane operante l’obbligo della visita
medica preassuntiva:
– Presso un medico del Servizio Sanitario
Nazionale se la mansione assegnata non
prevede l’obbligo di vigilanza sanitaria.
– Presso il medico competente aziendale
se la mansione assegnata è
assoggettata all’obbligo di sorveglianza
sanitaria.
DURATA
• Minimo 2 anni
• Massimo 6 anni
• Il CCNL applicato stabilisce la durata
effettiva in base al livello da conseguire.
• È possibile la trasformazione anticipata,
senza perdere i benefici acquisiti e quelli
legati alla trasformazione (limite minimo due
anni? – previsioni del Ccnl).
RETRIBUZIONE
• Definita dal CCNL applicato sulla base del
livello da acquisire:
– Sottoinquadramento di due livelli retributivi
(normalmente), con passaggio intermedio ad
un livello sotto quello finale da raggiungere.
– In forma residuale la percentualizzazione (non
chiaro il raccordo con il D.Lgs 276/2003).
Non possibili tariffe di cottimo; problematici
i superminimi.
ORARIO DI LAVORO
• Ai maggiorenni si applica la
normativa ordinaria prevista per la
generalità dei lavoratori dal D.Lgs
66/2003.
• Per i minorenni rimangono operanti
le limitazioni relative all’orario
settimanale di 40 ore, al lavoro
notturno ed allo straordinario.
INCENTIVAZIONI
• Fiscali: il costo dell’apprendista è interamente
deducibile ai fini IRAP.
• Computo: salvo diversa previsione, gli
apprendisti non devono essere sommati agli
altri lavoratori per dare seguito a obblighi di
legge (ultima eccezione Fondo tesoreria per
Tfr).
• Trasformazione: la trasformazione a tempo
indeterminato dà diritto ad altri 12 mesi di
contribuzione agevolata.
INCENTIVAZIONI /2
• Contributive:
– 2006 marca settimanale (€ 2,89 / € 2,98 con Inail).
quota contributi a carico apprendista 5,54%.
– 2007 (finanziaria 2007) 10% della
retribuzione imponibile
quota contributi a carico apprendista 5,84%.
Non c'è più distinzione Inail (con DM sarà
definita ripartizione aliquota)
INCENTIVAZIONI /3
• Contributive:
Per le aziende fino a 9 addetti (in forza al
momento dell'assunzione – per assunti
al 31-12-2006 media anno 2006):
1,50% per il 1° anno
3,00% per il 2° anno
Si conteggiano anche i periodi pregressi
INCENTIVAZIONI /4
Computo dipendenti
●
●
●
●
●
Ricompresi lavoratori di qualunque qualifica
Lavoratori assenti esclusi se sostiti (in tal caso
sarà computato il sostituto)
Dipendenti part-time computati in proporzione
all'orario svolto in rapporto al tempo pieno (art. 6
Dlgs n 61/2000)
Lavoratori intermittenti considerati in base alla
rispettiva normativa di riferimento
Dipendenti a tempo determinato, con periodi
inferiori all’anno, e stagionali computati in base
alla percentuale di attività svolta.
INCENTIVAZIONI /5
Sono esclusi dal computo
apprendisti
● eventuali CFL ex Dlgs n. 251/2004, ancora in
essere dopo la riforma operata dal Dlgs n.
276/2003;
● lavoratori assunti con contratto di inserimento/
reinserimento ex Dlgs. n. 276/2003;
● lavoratori assunti con contratto di reinserimento
ex art. 20 della legge n. 223/1991;
● lavoratori somministrati, con riguardo all’organico
dell'utilizzatore.
●
CONSEGUENZA DELL’AUMENTO
CONTRIBUTIVO
• Estensione ai lavoratori assunti con
contratto di apprendistato delle
disposizioni in materia di indennità
giornaliera di malattia, secondo la
disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati
INDENNITA' DI MALATTIA
La prestazione di malattia è estesa a tutti gli
apprendisti (circolare Inps n. 43/2007):
operanti in qualsiasi settore di attività, anche se in via
generale non è prevista l'indennità (impiegati industria,
agricoltura, credito...)
sia assunti con contratto professionalizzante ai sensi del Dlgs
276/2003 sia soggetti alla disciplina della Legge 196/1997
(la Finanziaria aveva previsto l'estensione solo ai primi).
La nuova tutela riguarda esclusivamente le malattie insorte a
partire dall'1-1-2007.
Potrebbero essere escluse le ricadute avvenute dal 2007di
malattie insorte fino al 31-12-2006.
INDENNITA' DI MALATTIA /2
I lavoratori devono rispettare le fasce di reperibilità
Non sono state previste le modalità operative per il settore
agricolo
Il rapporto di apprendistato è considerato a tempo
indeterminato (limite indennizzabile 180 giornate/anno)
La quota a carico dell'Istituto è posta in deduzione dal
trattamento contrattuale. Alcuni esempi:
●
cooperative sociali – distribuzione cooperativa – edili:
trattamento uguale a quello dei lavoratori qualificati
●
cooperative e consorzi agricoli – cooperative di
trasformazione: 50% della retribuzione per un massimo di
6 mesi annui
SANZIONI
• La mancata formazione
dell’apprendista di cui sia
esclusivamente responsabile il datore
di lavoro porta come conseguenza
una sanzione pari ai contributi non
versati maggiorati del 100%
RECESSO
• Una volta superato il periodo di prova,
solo per giusta causa o giustificato motivo.
• Al termine del periodo di apprendistato,
nel rispetto dei termini di preavviso
previsti contrattualmente (art.2118 c.c.)
così come previsto dall’art.49 c.4 del
D.Lgs 276/2003.
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Apprendistato Professionalizzante aprile 2007