APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Aprile 2007 L’apprendistato nel D.Lgs 276/2003 • Diritto dovere di istruzione e formazione • Professionalizzante • Acquisizione diploma e alta formazione FINALITA’ • Qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali. CONDIZIONI DI OPERATIVITA’ • Che la regione abbia definito i profili formativi. • Che il CCNL applicato lo abbia previsto e regolamentato (in caso di inadempimento della regione è possibile che il ccnl si sostituisca ad essa definendo i profili formativi). LIMITI QUANTITATIVI • Non più del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio; • Massimo 3 apprendisti se tali figure non sono presenti o sono inferiori a tre; ETA’ • Possono essere assunti tutti coloro che hanno una età compresa tra i18 e i 30 anni non compiuti (29 anni e 364 giorni) così come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 30 del 15/07/2005. • Da 17 anni se in possesso di un titolo di studio di qualifica professionale. FORMA • Si deve stipulare uno specifico contratto che deve avere forma scritta a pena di nullità (non ci si può limitare alla semplice lettera di assunzione). • Tale contratto dovrà contenere: – La prestazione lavorativa cui verrà adibito il lavoratore – La qualifica professionale da conseguire – Il piano formativo individuale (anche come allegato) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE • Deve evidenziare: – I dati identificativi del datore di lavoro – I dati identificativi dell’apprendista – I dati identificativi del tutor aziendale Deve essere sottoscritto dal datore di lavoro e dall’apprendista REQUISITI DEL TUTOR • Inquadramento contrattuale di livello pari o superiore a quello di destinazione finale dell’apprendista. • Svolgere una attività lavorativa coerente con la qualifica da conseguire. • Avere partecipato ad un corso formativo di durata non inferiore a 12 ore. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE • Il P.F.I. può essere di massima e integrato anche successivamente da un Piano di dettaglio nel quale indicare con maggiore precisione il percorso formativo, • Dovrà contenere il percorso di formazione formale e non formale, in base alla analisi delle competenze dell’apprendista e della qualifica da conseguire. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE /2 • Dovrà fare riferimento ad un profilo formativo definito dalla regione o dal Ccnl. • La formazione formale deve essere di 120 ore annue e può essere interna o esterna all’azienda. • Il numero di ore di formazione deve essere effettuato rigidamente nell’anno (12 mesi) e non più come media del periodo (L. 196/97); i ccnl possono però prevedere modalità diverse. Formazione formale • È quella effettuata attraverso strutture accreditate o all’interno dell’impresa secondo percorsi strutturati di formazione on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili; è possibile anche la formazione a distanza ed e-learning. FORMAZIONE INTERNA • Non è legata alla collocazione dei corsi; • Perchè avvenga nei locali aziendali si deve verificare la capacità formativa dell’impresa sulla base del CCNL usato (alcuni contratti sono carenti in materia): – Risorse e strutture formative adeguate – Tutor – Locali, attrezzature ecc. adeguati allo svolgimento della formazione formale COMUNICAZIONI E OBBLIGHI • Non è più prevista l’autorizzazione preventiva da parte della D.P.L. (abrogato dal D.Lgs 276/2003); • In aggiunta alla ordinaria comunicazione all’INAIL ne deve essere effettuata una al centro per l'impiego e alla Regione (in alcuni casi è prevista un'unica comunicazione telematica) AUTORIZZAZIONE ENTI BILATERALI • Possibile se previsto dal CCNL applicato, ma non obbligatorio • Illegittima la condizione di iscrizione all’ente prevista unilateralmente dal CCNL • Le leggi regionali possono prevedere questo obbligo • Caso anomalo del CCNL commercio VISITA MEDICA • Rimane operante l’obbligo della visita medica preassuntiva: – Presso un medico del Servizio Sanitario Nazionale se la mansione assegnata non prevede l’obbligo di vigilanza sanitaria. – Presso il medico competente aziendale se la mansione assegnata è assoggettata all’obbligo di sorveglianza sanitaria. DURATA • Minimo 2 anni • Massimo 6 anni • Il CCNL applicato stabilisce la durata effettiva in base al livello da conseguire. • È possibile la trasformazione anticipata, senza perdere i benefici acquisiti e quelli legati alla trasformazione (limite minimo due anni? – previsioni del Ccnl). RETRIBUZIONE • Definita dal CCNL applicato sulla base del livello da acquisire: – Sottoinquadramento di due livelli retributivi (normalmente), con passaggio intermedio ad un livello sotto quello finale da raggiungere. – In forma residuale la percentualizzazione (non chiaro il raccordo con il D.Lgs 276/2003). Non possibili tariffe di cottimo; problematici i superminimi. ORARIO DI LAVORO • Ai maggiorenni si applica la normativa ordinaria prevista per la generalità dei lavoratori dal D.Lgs 66/2003. • Per i minorenni rimangono operanti le limitazioni relative all’orario settimanale di 40 ore, al lavoro notturno ed allo straordinario. INCENTIVAZIONI • Fiscali: il costo dell’apprendista è interamente deducibile ai fini IRAP. • Computo: salvo diversa previsione, gli apprendisti non devono essere sommati agli altri lavoratori per dare seguito a obblighi di legge (ultima eccezione Fondo tesoreria per Tfr). • Trasformazione: la trasformazione a tempo indeterminato dà diritto ad altri 12 mesi di contribuzione agevolata. INCENTIVAZIONI /2 • Contributive: – 2006 marca settimanale (€ 2,89 / € 2,98 con Inail). quota contributi a carico apprendista 5,54%. – 2007 (finanziaria 2007) 10% della retribuzione imponibile quota contributi a carico apprendista 5,84%. Non c'è più distinzione Inail (con DM sarà definita ripartizione aliquota) INCENTIVAZIONI /3 • Contributive: Per le aziende fino a 9 addetti (in forza al momento dell'assunzione – per assunti al 31-12-2006 media anno 2006): 1,50% per il 1° anno 3,00% per il 2° anno Si conteggiano anche i periodi pregressi INCENTIVAZIONI /4 Computo dipendenti ● ● ● ● ● Ricompresi lavoratori di qualunque qualifica Lavoratori assenti esclusi se sostiti (in tal caso sarà computato il sostituto) Dipendenti part-time computati in proporzione all'orario svolto in rapporto al tempo pieno (art. 6 Dlgs n 61/2000) Lavoratori intermittenti considerati in base alla rispettiva normativa di riferimento Dipendenti a tempo determinato, con periodi inferiori all’anno, e stagionali computati in base alla percentuale di attività svolta. INCENTIVAZIONI /5 Sono esclusi dal computo apprendisti ● eventuali CFL ex Dlgs n. 251/2004, ancora in essere dopo la riforma operata dal Dlgs n. 276/2003; ● lavoratori assunti con contratto di inserimento/ reinserimento ex Dlgs. n. 276/2003; ● lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20 della legge n. 223/1991; ● lavoratori somministrati, con riguardo all’organico dell'utilizzatore. ● CONSEGUENZA DELL’AUMENTO CONTRIBUTIVO • Estensione ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato delle disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati INDENNITA' DI MALATTIA La prestazione di malattia è estesa a tutti gli apprendisti (circolare Inps n. 43/2007): operanti in qualsiasi settore di attività, anche se in via generale non è prevista l'indennità (impiegati industria, agricoltura, credito...) sia assunti con contratto professionalizzante ai sensi del Dlgs 276/2003 sia soggetti alla disciplina della Legge 196/1997 (la Finanziaria aveva previsto l'estensione solo ai primi). La nuova tutela riguarda esclusivamente le malattie insorte a partire dall'1-1-2007. Potrebbero essere escluse le ricadute avvenute dal 2007di malattie insorte fino al 31-12-2006. INDENNITA' DI MALATTIA /2 I lavoratori devono rispettare le fasce di reperibilità Non sono state previste le modalità operative per il settore agricolo Il rapporto di apprendistato è considerato a tempo indeterminato (limite indennizzabile 180 giornate/anno) La quota a carico dell'Istituto è posta in deduzione dal trattamento contrattuale. Alcuni esempi: ● cooperative sociali – distribuzione cooperativa – edili: trattamento uguale a quello dei lavoratori qualificati ● cooperative e consorzi agricoli – cooperative di trasformazione: 50% della retribuzione per un massimo di 6 mesi annui SANZIONI • La mancata formazione dell’apprendista di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro porta come conseguenza una sanzione pari ai contributi non versati maggiorati del 100% RECESSO • Una volta superato il periodo di prova, solo per giusta causa o giustificato motivo. • Al termine del periodo di apprendistato, nel rispetto dei termini di preavviso previsti contrattualmente (art.2118 c.c.) così come previsto dall’art.49 c.4 del D.Lgs 276/2003.