Vademecum sul nuovo Apprendistato luglio 19 2013 L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, definito per questo, a causa mista. Guida all’attuazione e supporti pratici Indice degli argomenti 1. Introduzione a. b. c. d. e. f. L’apprendistato Applicazione della norma Normativa di riferimento Beneficiari Tutele per l’apprendista Vantaggi e Limiti dell’Apprendistato 2. Faq Una lista delle domande con le risposte più frequenti che vengono fornite sulla normativa 3. Il Tutor a. b. c. d. La regolamentazione del tutor aziendale per l’apprendistato Gli interventi formativi per i tutor aziendali Modelli regionali di formazione per il tutor aziendale: l’impostazione metodologica di un approfondimento dell’ISFOL Modelli regionali di formazione per il tutor aziendale: un’analisi trasversale 4. Allegati: a. b. c. d. e. f. TU Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 Pubblicazioni ISFOL - Febbraio 2012 Legge del 19 gennaio 1955 n. 25 - Disciplina dell'apprendistato INTERPELLO N. 52/2009 - cassa integrazione in deroga per lavoratori apprendisti Legge regionale n. 20 del 10 luglio 2012 - “testo unico dell’apprendistato della regione Campania” 5. Modulistica: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. ATTESTATO TUTOR CERTIFICATO FREQUENZA APPRENDISTA MODULO ISCRIZIONE TUTOR MODULO ISCRIZIONE APPRENDISTA PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (GENERICO) PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE (ESEMPIO) SCHEDA CORSO TUTOR SCHEDA CORSO APPRENDISTA LIBRETTO FORMATIVO REGISTRO FORMAZIONE REGISTRO PRESENZE Vademecum sul Nuovo Apprendistato IL PRESENTE STUDIO E’ STATO COMPLETATO IN DATA 19/07/2013. PERTANTO SARA’ CURA DEL LETTORE VERIFICARE OGNI EVENTUALE MODIFICA DELLE NORME SUCCESSIVA A TALE DATA. Centro Studi AssoAPI Salerno Vademecum sul Nuovo Apprendistato 1 1. INTRODUZIONE APPRENDISTATO: LAVORO E FORMAZIONE IN UN UNICO CONTRATTO 1. a L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Il contratto di apprendistato è un contratto a contenuto formativo, definito per questo, a causa mista. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Apprendistato di alta formazione e ricerca • Da 15 a 25 anni. • Da 18 a 29 anni. •Contratto di assunzione e conseguimento di qualifica o diploma professionale, con certificazione dell’assolvimento dell'obbligo di istruzione. •Contratto di assunzione e conseguimento di qualifica professionale nell’ambiente di lavoro. •Contratto di assunzione e conseguimento di un titolo tra: • diploma di scuola superiore • titolo universitario e alta formazione (anche dottorato di ricerca) • specializzazione tecnica • praticantato e accesso alle professioni regolate da Ordini Centro Studi AssoAPI Salerno • Da 18 a 29 anni. Vademecum sul Nuovo Apprendistato 2 Ai giovani un contratto di lavoro per imparare a svolgere ruoli aziendali e per conseguire un titolo di studio. Alle imprese incentivi contribuitivi e previdenziali, formazione mirata di figure professionali. il contratto può essere attivato da aziende operanti in tutti i settori di attività, permettendo loro di ottenere agevolazioni contributive. Si tratta di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato regolato, dunque, salvo le norme specifiche, dalla relativa normativa generale. Individuato della legge Treu (L. 196/97) come strumento per favorire l’occupazione giovanile l’apprendistato è, inoltre, anche una delle modalità per assolvere l’obbligo formativo (art. 68, legge 144/99), ora innalzato sino a 18 anni. Il giovane può, infatti, completare la sua formazione sul posto di lavoro come apprendista in alternativa al sistema scolastico e alla formazione professionale. 1. b Applicazione della norma Il contratto si applica seguendo le disposizioni di ciascuna Regione a partire dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Dura da 6 mesi a 3 anni, fatta eccezione per il diploma quadriennale regionale (4 anni) e per particolari profili artigiani (5 anni). Il datore di lavoro deve garantire condizioni lavorative, tipologia di formazione e qualifica prevista per l’apprendista. Vantaggi per l’impresa • Sgravi contributivi • Finanziamento della formazione con i fondi paritetici interprofessionali • Formazione di figure professionali specifiche Tutele per il giovane lavoratore • Piano formativo e presenza di tutor • Garanzia durata minima della prestazione • Coperture assicurative Centro Studi AssoAPI Salerno Vademecum sul Nuovo Apprendistato 3 Normativa di riferimento Risposte ad interpello Altro (note e circolari INPS) Sentenze della Corte Costituzionale Accordi e Intese Normativa regionale Circolari del Ministero del Lavoro Fonti interpretative Fonti legislative Normativa nazionale Giurisprudenza 1. c Conferenze Stato-Regioni e Stato– RegioniAutonomie Normativa nazionale Principali provvedimenti Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” Legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” Testo unico dell'Apprendistato - Decreto legislativo 14 settembre 2011 n.167 Legge 4 novembre 2010, n. 183, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, art. 48 “Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276” Legge 6 agosto 2008, n. 133, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", art .23 “Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato” Legge 24 dicembre 2007 n. 247 recante “norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale" Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”, art. 1, comma 773 Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali” Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione del mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n.30” Centro Studi AssoAPI Salerno 4 Vademecum sul Nuovo Apprendistato D.P.R. 257/00 : Regolamento di attuazione dell' art. 68 della L. 17/5/99 n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età Legge 2 agosto 1999 n. 263 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144" Legge 17 maggio 1999 n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali" Legge 24 giugno 1997 n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell'occupazione”; (Legge Treu) Legge 2 aprile 1968, n. 424 “Modifiche e integrazioni alla legge 25/55” D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668 “Regolamento alla legge sull'apprendistato n. 25/55” Legge 19 gennaio 1955 n. 25, “Disciplina dell’apprendistato” Apprendistato – Diritto-dovere – Lavoro minorile Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 345: Attuazione della direttiva 94/33 relativa alla protezione dei giovani sul lavoro Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" Decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53" Legge 28 marzo 2003, n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" Decreto Ministeriale 9 agosto 1999 n. 323 "Regolamento recante norme per l'attuazione dell'art.1 della legge 20 gennaio 1999, n.9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" Legge 17 ottobre 1967 n. 977 recante "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti" Legge 28 febbraio 1987 n. 56 recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" Legge 20 gennaio 1999 n. 9 recante "Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione" Legge 10 febbraio 2000 n. 30: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" Decreti ministeriali ed interministeriali Decreto Interministeriale 18 maggio 2001: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 257 del 12 luglio 2000 Decreto Ministeriale 28 febbraio 2000 n. 22 - Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale ai sensi dell'articolo 16 della legge 196 del 1997 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione" Decreto Ministeriale 7 ottobre 1999, n. 359 Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale “Disposizioni per l'attuazione dell'art.16 L.196/97 e successive modificazioni” Decreto Ministeriale 20 maggio 1999 n. 179: Individuazione dei contenuti delle attività di formazione degli apprendisti Centro Studi AssoAPI Salerno 5 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Decreto Ministeriale 8 aprile 1998: Decreto del Ministero del Lavoro del 08.04.1998 recante Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti Circolari del Ministero del Lavoro Circolare n. 5 del 21/01/2013 – “Disciplina sanzionatoria dell’apprendistato – indicazioni operative per il personale ispettivo” Circolare n. 18 del 18/07/2012 - L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. Riforma lavoro) – “Tipologie contrattuali ed altre disposizioni - prime indicazioni operative” Circolare n. 29 del 11/11/2011 - "T.U. Apprendistato - Regime transitorio e nuovo regime sanzionatorio" Circolare n. 34 del 2/10/2010 - "Settore turismo - specificità e ricorso ad istituti lavoristici indicazioni operative" Circolare del 6/02/2009 - "Apprendistato professionalizzante - trasformazione anticipata del rapporto - obbligo formativo" Circolare n. 27 del 10/11/2008 – “Apprendistato professionalizzante – chiarimenti” Circolare n. 2 del 25/01/2006 - “Circolare in materia di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione” Circolare n. 30/05 del 15/7/2005 - “Circolare in materia di apprendistato professionalizzante” Circolare n. 40 del 14/10/2004 - “Circolare in materia di contratti di apprendistato” Circolare G/2001 del 27/04/2001 - "Apprendistato nel settore dell'artigianato: inammissibilità della percentualizzazione tra qualifiche e apprendisti" Circolare n. 11 del 17/01/2001 - Visite sanitarie di minori e apprendisti (legge 25/55, DPR 1668/56, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99) Circolare n. 78 del 09/11/2000 – “Disposizioni per la partecipazione degli apprendisti alle attività di formazione esterna” Circolare n. 77 del 09/11/2000 - "Disposizioni per l’attuazione dei moduli aggiuntivi di formazione esterna per i giovani che assolvono l’obbligo formativo attraverso l’esercizio dell’apprendistato" Circolare del 04/08/2000 - "Rilascio autorizzazioni all'assunzione di apprendisti edili che devono prestare attività lavorative in cantieri ubicati in diverse province - Risposta a quesito" Circolare Min.Lavoro 27/7/00: Età lavorativa e assolvimento dell'obbligo scolastico Circolare n. 1 del 05/01/2000 - “Lavoro minorile - Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 – Prime direttive applicative” Circolare n. 93 del 16/07/1998 - “Disposizioni per la messa a regime delle norme di cui all’art. 16 della legge 196/97 in materia di formazione degli apprendisti” Circolare n. 126 del 02/12/1997 – “Norme in materia di apprendistato. Prime direttive applicative per consentire l’assunzione degli apprendisti” Risposte ad interpello Interpello 5 febbraio 2013, n. 5 (Federalberghi) “Apprendistato stagionale e oneri di stabilizzazione” Interpello 5 febbraio 2013, n. 4 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro) “Apprendistato e assenza di regolamentazione collettiva” Interpello 19 ottobre 2012, n. 34 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro) “Apprendistato Professionalizzante. Durata della formazione e previsioni collettive” Interpello 1 agosto 2012, n. 25 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro) “Iscrizione nelle liste di mobilità di apprendisti licenziati per giustificato motivo oggettivo” Centro Studi AssoAPI Salerno 6 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Interpello 1 agosto 2012, n. 21 (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) “Apprendistato per lavoratori in mobilità ex art. 7, comma 4, d. lgs. n. 167/2011 - limiti di età” Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13 luglio 2012, prot. 40/0025014. “Attuazione della nuova disciplina dell'apprendistato. Risposta a quesiti” Interpello 14 giugno 2012, n. 16 (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro) “Richiesta del parere di conformità agli enti bilaterali e recesso dal contratto” Interpello 26 ottobre 2011, n.40 (Confcommercio e Confesercenti) “Durata massima apprendistato professionalizzante” Interpello 5 novembre 2010, n. 38 (Aninsei) “Apprendistato professionalizzante per docenti abilitati” Interpello 10 giugno 2010, n. 25 (Confcommercio) “Contratto di apprendistato professionalizzante e formazione esclusivamente interna – sentenza della Corte Costituzionale n. 176/2010 – apprendistato ciclico /c.d. stagionale) – Chiarimenti” Interpello 15 ottobre 2010, n. 34 (Confartigianato) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato – computo dei periodi di sospensione del lavoratore apprendista” Interpello 2 aprile 2010, n. 11 (Assovetro) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – apprendistato professionalizzante - limitazioni quantitative – imprese collegate” Interpello 12 novembre 2009, n. 79 (Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – contratto di apprendistato quale contratto a tempo determinato o indeterminato” Interpello 10 settembre 2009, n. 69 (Assosistema) “Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – contratti di solidarietà – riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori con contratto di apprendistato” Interpello 5 giugno 2009, n. 52 (Confindustria) art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – cassa integrazione in deroga per lavoratori apprendisti contestuale alla richiesta di cassa integrazione ordinaria o straordinaria Altro (note e circolari INPS) Circolare INPS n. 140 del 14 dicembre 2012 “Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI), istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Aspetti di carattere contributivo” Messaggio INPS n. 20123 del 6 dicembre 2012 “Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22. Circolare 128 del 02 novembre 2012. Modalità di compilazione del flusso UniEmens – Dichiarazione “De minimis” per la fruizione dello sgravio contributivo: chiarimenti e integrazioni” Circolare INPS del 2 novembre 2012, n. 128 Apprendistato. D.lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22. Circolare INPS n. 22/2007: Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate Sentenze della Corte Costituzionale Sentenza n. 334 del 15 novembre 2010 Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, comma 4, 25, commi 1 e 2, 28, comma 1, 29, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Abruzzo 4 dicembre 2009, n. 30 (Disciplina dell’apprendistato) Sentenza n. 176 del 10 maggio 2010 Nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la Centro Studi AssoAPI Salerno 7 Vademecum sul Nuovo Apprendistato semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Sentenza n. 50 del 28 gennaio 2005 Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), h), l), m) e o); 2, comma 1; 3, comma 1, lettere a), b) e c); 5, comma 1, lettere e) e f); 7 e 8, commi 1, 2, lettere a), f) e g), e 3 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e degli artt. 2, comma 1, lettera e); 3, comma 2; 4; 5; 6; 12, commi 3 e 5; 13, commi 1 e 6; 14, commi 1 e 2; 22, comma 6; da 47 a 60 e da 70 a 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) Conferenze Stato-Regioni e Stato – Regioni - Autonomie Accordo ai sensi dell’art.4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisiste in apprendistato a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Repertorio atti n 96 del 19 aprile 2012 Accordo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Repertorio atti n. 58 del 15 marzo 2012 Accordo Stato Regioni del 19 gennaio 2012 "Integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con accordo del 27 luglio 2011" Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 La contrattazione La contrattazione collettiva ha un ruolo ben più ampio che nel passato nella definizione della disciplina del contratto di apprendistato. Infatti il Testo Unico sull’Apprendistato (TUA) assegna alle Parti sociali il compito di definire, mediante la stipula di appositi accordi interconfederali ovvero di contratti collettivi di lavoro, la disciplina generale del contratto di apprendistato. Centro Studi AssoAPI Salerno 8 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Contratti dei comparti della conoscenza Il diritto italiano individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro. In seguito all'accordo separato sul modello contrattuale e per effetto del Dlgs 150/09, la validità del CCNL è triennale sia per la parte normativa che economica. È in corso di ridefinizione la struttura dei comparti di contrattazione che comporterà la riduzione del numero dei contratti nazionali. I principali aspetti disciplinati dagli accordi e dai CCNL riguardano: • FORMA DEL CONTRATTO, DEL PATTO DI PROVA E DEL RELATIVO PIANO FORMATIVO; • MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DELL’APPRENDISTA; • PRESENZA DI UN TUTORE O REFERENTE AZIENDALE; • RUOLO DEI FONDI PARITETICI INTERPROFESSIONALI PER IL FINANZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI DEGLI APPRENDISTI; • RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, REGISTRAZIONE DELLA FORMAZIONE EFFETTUATA E DELLA QUALIFICA NEL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO; • POSSIBILITÀ DI PROLUNGARE O SOSPENDERE IL RAPPORTO; • FORME E MODALITÀ PER LA CONFERMA IN SERVIZIO AL TERMINE DEL PERCORSO FORMATIVO O PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO. Inoltre, per quanto riguarda l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il Testo Unico rinvia ai CCNL per la disciplina delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni. Per l'apprendistato professionalizzante gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata del contratto. Attività regolamentate Agenti Immobiliari del 24.4.2012 Agenzie Marittime - del 23.04.2012 Agricoltura del 30.7.2012 Agricoltura Contoterzisti del 21.6.2012 Alimentari - del 24.4.2012 Alimentari Artigiani del 22.12.2011 Ambiente del 20.6.2012 Assicurazioni Unapass del 28.6.2012 Assicurazioni - del 14.6.2012 Assicurazioni - del 14.6.2012 Centro Studi AssoAPI Salerno 9 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Autoscuole del 25.6.2012 Autotrasporto - del 24.4.2012 Autostrade Trafori Federreti del 24.7.2012 Aziende Ortofrutticole e Agrumarie del 4.7.2012 Bancari - del 24.4.2012 Calzature - del 19. 4.2012 Ced - del 24.4.2012 Cemento Pmi del 22.12.2011 Ceramica del 17.7.2012 Cineaudiovisivi del 21.12.2011 Confcommercio - del 24. 3.2012 Confesercenti - del 28.3.2012 Cooperative Socio Sanitarie-del 16.12.2011 Credito Cooperativo - del 4.5.2012 Credito ABI - Falcri Silcea del 24.4.2012 Distribuzione Cooperativa - del 13.6.2012 Edili Artigiani Pmi Cooperative del 22.12.2011 Estetica Artigiani del 22.12.2011 Farmacie del 14.6.2012 Federlegno - del19.4.2012 Federlegno del 19.4.2012 Ferrovie del 20.7.2012 Formazione Professionale del 27.3.2012 Gomma Plastica - del 12.4.2012 Imprese di Pulizie del 20.6.2012 Imprese di Pulizie Artigiani del 22.12.2011 Lavanderie Artigiani del 22.12.2011 Legno e affini Artigiani del 22.12.2011 Metalmeccanici Artigiani del 30.4.2012 Odontotecnici Artigiani del 22.12.2011 Panificatori Assipan del 14.6.2012 Panificatori - del 4.5.2012 Pmi Trasporti - del 22.4.2012 Revisori Legali - del 19.4.2012 Servizi Postali in appalto del 15.6.2012 Somministrazione - del 5.4.2012 Studi Professionali - del 29.11.2011 Trasporti Confimprese del 28.11.2011 Turismo - del 17.4.2012 Turismo Confesercenti del 20.4.2012 Turismo Confidustria - del 14. 5. 2012 1. d Beneficiari Centro Studi AssoAPI Salerno 10 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Possono stipulare contratti di apprendistato tutti i datori di lavoro di imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici, si è in attesa di regolamentazione delle modalità di attuazione del Nuovo Apprendistato. Il numero degli apprendisti che un’impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti: Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti: da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti; da 3 lavoratori in su, potrà assumersi un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all'impresa: Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge 443 del 1985. A far data dal 1° gennaio 2013, presso i datori di lavoro che occupano almeno 10 lavoratori il rapporto tra apprendisti e maestranze specializzate e qualificate potrà arrivare a 3 a 2. L’assunzione di nuovi apprendisti risulta, inoltre, subordinata per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti all’aver mantenuto in servizio nell’arco dei 36 mesi precedenti la nuova assunzione almeno il 50% degli apprendisti assunti (fino al 18 luglio 2015 la percentuale risulta ridotta al 30%). 1. e Tutele riconosciute agli apprendisti Il Testo Unico per l'Apprendistato elenca le tutele che sono riconosciute agli apprendisti al pari di tutti gli altri lavoratori, ossia: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; Centro Studi AssoAPI Salerno 11 Vademecum sul Nuovo Apprendistato assicurazione contro le malattie; assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; maternità; assegno per il nucleo famigliare. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono sempre coperti economicamente in caso di malattia dall'INPS, durante il periodo di formazione, indipendentemente dalle specifiche regole stabilite dai contratti collettivi. Sotto il profilo previdenziale, trovano applicazione anche per gli apprendisti le norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatorie, ovvero si estendono loro l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la malattia, l’invalidità e vecchiaia, la maternità, nonché il diritto all’assegno familiare. Inoltre, in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, secondo quanto disposto dai contratti collettivi, è prevista la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato. Gli apprendisti sono esclusi dal godimento degli ammortizzatori sociali ordinari (trattamenti ordinari di integrazione salariale, indennità di disoccupazione e di mobilità), ma, al ricorrere dei relativi e necessari presupposti, possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dalla normativa anticrisi. 1. f Vantaggi e Vincoli dell'apprendistato L'apprendistato permette all'impresa di risparmiare sui costi relativi all'inserimento di un nuovo dipendente. I costi sostenuti in termini di tempo e impegno dedicato alla formazione sono riconosciuti dalla normativa, che consente alle imprese che assumono apprendisti di ottenere un notevole risparmio contributivo per tutta la durata del contratto. Alla conclusione del periodo di apprendistato, in caso di assunzione definitiva del giovane, le agevolazioni sono prorogate per altri 12 mesi. Inoltre, il salario dell’apprendista è percentualmente ridotto rispetto a quello di un lavoratore qualificato di pari inquadramento. Ancora, il contratto di apprendistato non impegna immediatamente l’impresa ad una assunzione a tempo indeterminato, consentendo di utilizzare lo strumento come una sorta di periodo di prova per capire se esistono le condizioni per un positivo e stabile rapporto di collaborazione con il giovane. L’apprendistato comporta tuttavia anche una serie di adempimenti, che sono finalizzati alla formazione del giovane apprendista. Da una parte ci sono delle limitazioni all’utilizzo dell’apprendista all'interno dell'ambito lavorativo (ore di lavoro settimanali, lavoro straordinario, lavoro notturno, …). Dall'altra, esiste l'obbligo di far partecipare il giovane alle attività di formazione esterna, sottraendo del tempo al suo impiego sul lavoro. Inoltre, la nomina del tutor aziendale e le procedure amministrative legate alla gestione di questo contratto costituiscono ulteriori impegni per l'impresa. Centro Studi AssoAPI Salerno Vademecum sul Nuovo Apprendistato 12 La formazione può essere efficace solo se l'impresa e l'apprendista la vivono come un investimento per il futuro in cui i vantaggi attesi superano i costi. Se non esiste un interesse comune ad impegnarsi per raggiungere determinati risultati di crescita professionale del giovane, non esistono neppure i presupposti per sviluppare un effettivo processo di formazione all'interno del rapporto di apprendistato. 2. FAQ L’apprendistato professionalizzante puo essere utilizzato sia nel settore privato che nel settore pubblico? Il Testo Unico prevede espressamente che il contratto di apprendistato professionalizzante sia utilizzabile anche nel settore pubblico demandando ad un D.P.C.M. da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Testo Unico "la disciplina del reclutamento e dell’accesso nonché l’applicazione del contratto." (art. 7, comma 8 D.lgs 167/2011) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e dell’apprendista nel contratto di apprendistato? Nell’ambito del contratto di apprendistato il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato (pagare la retribuzione, rispettare la contrattazione collettiva...) e, in più, attuare tutti gli obblighi formativi previsti dalla legge o dal contratto collettivo. L’apprendista deve rispettare tutte le obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro nonchè rispettare tutti gli obblighi finalizzati al corretto adempimento del percorso formativo. Qual e l’orario di lavoro dell’apprendista? Durante l’apprendistato, il datore di lavoro può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di apprendistato? Il datore di lavoro può recedere dal contratto di lavoro, prima del termine del periodo di formazione, solo per giusta causa o giustificato motivo. Il recesso è sempre possibile "ad nutum" durante il Centro Studi AssoAPI Salerno periodo di prova. 13 Vademecum sul Nuovo Apprendistato L’orario di lavoro viene fissato dai contratti collettivi nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 66/2003 e ss. i .m. Le ore destinate all’addestramento pratico ed all’insegnamento complementare si considerano, a tutti gli effetti, ore lavorative computabili nell’orario di lavoro. E’ possibile stipulare un contratto di apprendistato professionalizzante part time? Il contratto di apprendistato può essere a tempo pieno o part-time, valutando, però, che la durata delle prestazioni lavorative sia tale da permettere il conseguimento della qualifica professionale oggetto del contratto. Al termine del periodo di apprendistato il rapporto si trasforma automaticamente in rapporto a tempo indeterminato? Al termine dell’apprendistato, se entrambe le parti non esercitano la facoltà di recesso di cui all’art. 2118 c.c. (con preavviso) il rapporto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Quanto dura l’apprendistato professionalizzante? Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento (art. 4, comma 2 D.lgs 276/2011). La Legge di Riforma del Mercato del Lavoro (L. 92/2012), in vigore dal 18 luglio 2012, ha modificato il Testo Unico introducendo una durata minima del contratto pari a 6 mesi con eccezione degli apprendisti assunti per lo svolgimento di attività stagionali. Centro Studi AssoAPI Salerno 14 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Quanti apprendisti puo assumere un datore di lavoro? La Legge di Riforma del mercato del lavoro (L. 92/2012) stabilisce che per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti il numero complessivo di apprendisti assumibili non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio. Il rapporto tra il numero di apprendisti e le maestranze specializzate e qualificate in servizio per i datori di lavoro con più di 10 dipendenti è invece di 3 a 2. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Tali disposizioni si applicano a far data dal 1 gennaio 2013. Fino a quella data continuerà ad applicarsi il TU sull’apprendistato che prevede il limite del 100%. Sono previsti incentivi per il datore di lavoro che assuma apprendisti? Il sistema di incentivazione economica dell’apprendistato è costituito da: • Incentivi contributivi: Per le aziende sino a 9 dipendenti l’aliquota è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (con il 5,84 % a carico dell’apprendista) . Per le aziende con un numero di dipendenti inferiore a 9 l’aliquota è pari al 1,5% nel primo anno, 3% nel secondo anno, 10% per gli anni successivi al secondo(con il 5, 84% a carico dell’apprendista). Per le assunzioni dal 1 gennaio 2012 sino al 31 dicembre 2016 la legge di stabilità 2012 (art. 22, comma 1) ha previsto lo sgravio contributivo del 100% per una durata massima di 3 anni. •Incentivi economici ovvero la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. •Incentivi normativi: gli apprendisti non rientrano nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti •Incentivi fiscali: il costo formativo dell’apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l’IRAP. Centro Studi AssoAPI Salerno 15 Vademecum sul Nuovo Apprendistato E’ possibile assumere con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilita? E’ possibile assumere in apprendistato lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. Per essi trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali ex lege 604/1991 nonché il regime contributivo agevolato e l’incentivo di cui agli articoli 25, comma 9 e 8, comma 4 della legge 223/91. Nel caso di mancato recesso del datore di lavoro al termine dell’apprendistato il datore di lavoro continua a godere dei benefici contributivi? I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità. (art. 7, comma 9 D.lgs 167/2011) Le competenze acquisite dall’apprendista devono essere certificate? Le competenze acquisite dall’apprendista possono essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. L’apprendista puo essere retribuito a cottimo? Centro Studi AssoAPI Salerno 16 Vademecum sul Nuovo Apprendistato La disciplina generale del contratto di apprendistato prevede, quale principio generale, il divieto di retribuire a cottimo l’apprendista. Esistono aree/funzioni aziendali in cui non e possibile inserire apprendisti? Fermo restando quanto previsto dall’art. 20, comma 5 del d.lgs 276/2003 e ss. i. m., l’individuazione di aree/funzioni di inammissibilità dell’apprendistato è demandata alla contrattazione collettiva. I datori di lavoro che hanno sedi in piu regioni a quale disciplina fanno riferimento in materia di formazione? Ai sensi dell’art. 7, comma 10 D.lgs 167/2011 è possibile far riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale. Per i contratti di apprendistato stipulati prima dell’entrata in vigore del Testo Unico sono previste modifiche? Ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.lgs 167/2011 continuano ad applicarsi le norme di legge e di contratto previgenti. Centro Studi AssoAPI Salerno 17 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Che ruolo hanno le Regioni nell’apprendistato professionalizzante? • Le Regioni possono integrare l’attività di formazione aziendale prevista dal ccnl organizzando e disciplinando una proposta formativa (catalogo formativo) che preveda l’acquisizione di competenze di base e trasversali. Che ruolo hanno gli enti bilaterali nell’apprendistato? Con riferimento all’apprendistato gli enti bilaterali svolgono un’attività di programmazione di attività formative e di determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda. I ccnl di settore posso prevedere un obbligo, per i datori di lavoro, di sottoporre all’ente bilaterale di riferimento, il piano formativo individuale ai fini dell’ottenimento del parere di conformità. I CCNL possono inserire periodi di durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante? Ferma restando la durata minima di sei mesi introdotta dalla legge di Riforma del Mercato del lavoro, il Testo Unico sull’apprendistato, all’art. 4, comma 2, stabilisce espressamente che agli accordi interconfederali ed alla contrattazione collettiva di settore spetta l’individuazione della durata, anche minima, del contratto. Centro Studi AssoAPI Salerno 18 Vademecum sul Nuovo Apprendistato E’ ammesso l’apprendistato professionalizzante in aziende che svolgano attivita organizzate su cicli stagionali? Il Testo Unico sull’apprendistato stabilisce che i contratti collettivi di settore (es. Turismo) possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del D.lgs 368/2001 e ss. i. m. (aty. 4, comma 5 D.lgs 167/2011) Come viene retribuito l’apprendista? La retribuzione dell’apprendista è disciplinata dal testo Unico sull’apprendistato che da un lato afferma il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo e dall’altro prevede la possibilità per il datore di lavoro di possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. Cos’e il Piano Formativo Individuale? Il Piano Formativo Individuale è un elemento essenziale ed integrante del contratto di apprendistato. Consiste in un allegato al contratto, redatto in forma scritta anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, mediante il quale viene definito il percorso formativo dell’apprendista. Il Piano deve essere definito entro 30 gg dalla stipula del contratto (art. 2, comma 1 lett. a) D.lgs 167/2011) Cosa sono i profili formativi? Centro Studi AssoAPI Salerno 19 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Il profilo formativo definisce gli obiettivi/contenuti del percorso di formazione formale che deve realizzarsi nell’ambito del contratto di apprendistato. Pertanto risulta necessario alla redazione del piano formativo individuale che deve obbligatoriamente essere allegato al contratto di assunzione degli apprendisti. Come e regolamentata la formazione nell’apprendistato professionalizzante? Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità dell’azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore per la durata del triennio e disciplinata dalle regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista (art. 4, c. 2 e 3 D.lgs 167/2011). In assenza dell’offerta formativa pubblica trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.(Art. 7, comma 7 D.lgs 167/2011). Chi e il tutor? Il tutor è una figura prevista dalle norme di legge e di contratto cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative, favorendo l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. La legge stabilisce che il tutor debba avere "formazione e competenze adeguate", secondo le previsioni della normativa regionale o, in assenza, della contrattazione collettiva. Come si svolge la formazione durante il rapporto di lavoro in apprendistato professionalizzante? Nel nostro ordinamento è prevista la possibilità di tre tipi di percorsi formativi per l’apprendista: Centro Studi AssoAPI Salerno 20 Vademecum sul Nuovo Apprendistato con formazione sia interna, sia esterna all’azienda Al termine dell’apprendistato viene consegnata una certificazione? Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dall’apprendista, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego e rilasciandone copia al lavoratore, ciò dimostrerà l’assolvimento dell’obbligo di formazione da parte dell’azienda e dell’apprendista. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale eventualmente acquisita viene effettuata nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nell’apprendistato in somministrazione chi e responsabile della formazione dell’apprendista? L’agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi dell’apprendista e, per il tramite del Tutor di Agenzia (TDA) svolge le seguenti attività: Definisce, prima dell’avvio in missione e di comune intesa con lavoratore e impresa utilizzatrice, il piano formativo individuale comunicando il nominativo del tutor Monitora lo svolgimento e il rispetto del piano con cadenza semestrale dandone conseguente comunicazione all’utilizzatrice Centro Studi AssoAPI Salerno 21 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Definisce in accordo con le OO.SS. la eventuale formazione sussidiaria erogata presso gli enti formativi accreditati Forma.temp nel caso in cui si renda necessario integrare o supplire la formazione professionale realizzata dall’impresa utilizzatrice Attesta periodicamente l’effettivo svolgimento della formazione e attribuisce qualifica professionale sentito il parere della Commissione Nazionale Istituita presso Forma. Temp Al termine dell’apprendistato attesta l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista, a Formatemp e alle CST, del raggiungimento della qualifica. E’ possibile ricorrere al finanziamento dei percorsi formativi dell’apprendista? Il T.U. sull’apprendistato stabilisce espressamente la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite di fondi paritetici interprofessionali di cui all’art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e all’articolo 12 del D.lgs 276/2003 anche attraverso accordi con le Regioni. In caso di inadempimento degli obblighi formativi quali sanzioni sono previste? L’art. 7, comma 1 del testo Unico sull’apprendistato stabilisce espressamente che in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto è previsto l’obbligo di versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% con esclusione di qualsaisi altra sanzione per omessa contribuzione. Qual e la durata massima del piano formativo? La durata del percorso formativo dell’apprendista, contenuto nel piano formativo individuale, è rimessa agli accordi interconfederali o alla contrattazione collettiva di settore. In ogni caso non potrà essere superiore a 3 anni (ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento). Centro Studi AssoAPI Salerno 22 Vademecum sul Nuovo Apprendistato Cos’ e il libretto formativo del cittadino? Il libretto formativo del cittadino è un libretto personale del lavoratore in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi dell’unione Europea in materia di apprendimento permanente, purchè riconosciute e certificate (art. 2,comma 1 lett. i) D.lgs 276/2003). Con il decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 è stato definito un modello unico di Libretto Formativo che dovrà essere rilasciato dalla Regione. Agenzie per il lavoro e apprendistato professionalizzante Le agenzie per il lavoro possono fornire alle aziende apprendisti in regime di somministrazione di lavoro? Nell’ambito del contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra Agenzia per il Lavoro e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali. Già nel 2005 il Ministero del Lavoro affermava che "Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato è (...) possibile il ricorso al contratto di apprendistato (...) purchè le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione" (Circ. Min.Lav. e P.S. 22 febbraio 2005, n. 7_G.U. 60 del 14 marzo 2005). Con l’entrata in vigore del T.U. sull’apprendistato e la stipula dell’Accordo del 5 aprile 2012- sezione speciale del ccnl della categoria della agenzia di somministrazione di lavoro in materia di apprendistato in somministrazione - la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato professionalizzante in somministrazione trova una compiuta regolamentazione. A seguito della novità introdotta dalla L. 134/2012 di conversione del Decreto Sviluppo 83/2012, Le Agenzie per il Lavoro possono avviare apprendisti solo nell’ambito di contratti di somministrazione a tempo indeterminato (c.d. "Staff Leasing") in tutti i settori produttivi. Centro Studi AssoAPI Salerno 23 Quali sono le norme che disciplinano la somministrazione di apprendisti? Vademecum sul Nuovo Apprendistato • La somministrazione di apprendisti da parte delle Agenzie per il Lavoro è disciplinata dal D.lgs 276/2003 e ss. i. m., dal Testo Unico sull’apprendistato così come modificato dalla L. 92/2012 (Legge di Riforma del Mercato del Lavoro) nonché dal ccnl della categoria delle agenzie per il lavoro del 24 luglio 2008, di cui l’accordo del 5 aprile 2012 costituisce sezione speciale e dalla contrattazione collettiva, anche di secondo livello, applicata dalle aziende utilizzatrici. Chi e il tutor di agenzia? Durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con due Tutor, uno nominato dall’Agenzia per il Lavoro, prima dell’invio in missione, ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice. Il tutor di Agenzia è un dipendente o un consulente dell’Agenzia per il Lavoro che, a seguito di comunicazione della stessa, viene iscritto nell’Apposito Albo istituito presso Forma. Temp. Il Tutor di Agenzia deve possedere adeguate competenze professionali così come indicate dal ccnl di categoria. In quali casi puo essere prorogato il contratto di apprendistato in somministrazione? Nei casi di malattia, infortunio, o altra causa di sospensione involontaria del rapporto il contratto di apprendistato in somministrazione può essere prolungato nelle modalità definite dal ccnl applicato dall’impresa utilizzatrice. Centro Studi AssoAPI Salerno 24 Vademecum sul Nuovo Apprendistato 3. IL TUTOR Con il Decreto del 28 febbraio 2000 n. 22 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale nell'apprendistato, delineandone nel dettaglio la figura professionale, definendone caratteristiche, ruolo e compiti, e istituzionalizzando azioni di formazione, della durata di almeno 8 ore, al fine di garantire l’acquisizione delle competenze utili all’esercizio del ruolo. 3. a LA REGOLAMENTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE PER L’APPRENDISTATO L'introduzione della figura del tutor aziendale costituisce una delle più interessanti innovazioni della riforma dell'apprendistato avviata a partire dalla legge del 24 giugno 1997 n. 196. Si tratta infatti di una figura centrale nell’apprendistato, perché il tutor aziendale è responsabile del percorso di formazione on the job e del raccordo tra formazione interna ed esterna all’impresa. Pertanto il Decreto Ministeriale dell'8 aprile 1998 specifica che le imprese, al momento dell’assunzione di un apprendista, individuano formalmente la persona incaricata di svolgere la funzione di tutor aziendale. Con il Decreto del 28 febbraio 2000 n. 22 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato le disposizioni relative allo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale nell'apprendistato, delineandone nel dettaglio la figura professionale, definendone caratteristiche, ruolo e compiti, e istituzionalizzando azioni di formazione al fine di garantire l’acquisizione delle competenze utili all’esercizio del ruolo. L’approvazione del Decreto Legislativo n. 276/2003, che ha affidato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano la regolamentazione della figura del tutor aziendale, ha aperto la strada ad una serie di provvedimenti definiti a livello territoriale che hanno sostanzialmente confermato le disposizioni del precedente Decreto Ministeriale. Pertanto è ancora a quell’atto che si deve far riferimento per tratteggiare la figura del tutor aziendale. Nel dettaglio, i compiti del tutor aziendale possono essere così elencati (art.1 del Decreto Ministeriale n. 22/00): Centro Studi AssoAPI Salerno 25 Vademecum sul Nuovo Apprendistato • affianca l’apprendista durante il periodo di apprendistato, svolgendo anche una funzione informativa e di orientamento rispetto al contesto organizzativo dell’azienda, costituito dall’insieme di valori, regole, sistema di relazioni e modalità organizzative • trasmette le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative ponendosi come maestro e garante degli apprendimenti • favorisce l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro, svolgendo una funzione formativa • collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza, svolgendo un’attività di sostegno e coordinamento • esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro, ponendosi come valutatore dei progressi e dei risultati dell’apprendimento. Di conseguenza le competenze minime che il tutor aziendale deve possedere per svolgere con efficacia i compiti assegnati, competenze da sviluppare tramite specifici interventi formativi, sono (art.3): • conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza • comprendere le funzioni proprie del ruolo e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione • gestire l’accoglienza degli apprendisti, facilitandone l’inserimento nel contesto aziendale • gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista, al fine di favorire una positiva integrazione tra la formazione extra aziendale e le esperienze di lavoro realizzate in impresa • pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa facilitando l'acquisizione delle competenze richieste dall'esercizio dell'attività lavorativa e agevolando il processo di apprendimento dell’apprendista durante l’intero percorso formativo • valutare gli apprendimenti e le competenze acquisite, nonché i progressi e i risultati conseguiti dal giovane apprendista nel corso del suo processo di inserimento e crescita professionale, ai fini della relativa certificazione rilasciata dall'impresa. Le suddette attività prefigurano un ricco e complesso insieme di funzioni che il tutor deve svolgere, a seconda anche dell’organizzazione della funzione di tutorato nei diversi contesti aziendali, e in relazione alle caratteristiche del giovane apprendista, che arriva in azienda con un personale bagaglio di esperienze, personali e professionali, di aspettative e timori, che influenzano la motivazione e gli esiti del percorso formativo e lavorativo che sta per intraprendere. Centro Studi AssoAPI Salerno 26 Vademecum sul Nuovo Apprendistato L’art.3 del Decreto Ministeriale n. 22/00 prevede infatti la definizione da parte delle Regioni (di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori) di specifici interventi formativi, di durata non inferiore ad 8 ore, diretti a sviluppare le competenze minime necessarie per esercitare le funzioni tutoriali. La centralità di tali interventi per un esercizio efficace della funzione tutoriale all’interno dell’azienda e, più in generale, per una valorizzazione delle potenzialità formative del contesto produttivo, ha spinto verso un rafforzamento dell’intervento formativo obbligatorio per i tutor aziendali, nell’ambito di alcune regolamentazioni regionali di implementazione del Decreto Legislativo n. 276/2003. Gli interventi formativi specifici rivolti ai tutor aziendali devono dunque essere finalizzati allo sviluppo di alcune competenze minime, trasversali e tecnico-professionali per l’esercizio del ruolo, ma anche essere l’occasione per potenziare e prendere consapevolezza delle competenze relazionali necessarie a ricoprire un ruolo così importante. Il tutor aziendale è chiamato a facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno dell'impresa e a seguire il suo percorso di crescita professionale. Per poter svolgere efficacemente questa funzione è indispensabile che sappia come funziona l'apprendistato, che conosca gli impegni e le opportunità che tale contratto comporta, sia per l'impresa che per il giovane apprendista. Avere chiare le caratteristiche di questo istituto contrattuale è utile per valutare se esso corrisponde effettivamente alle specifiche esigenze che sono presenti in un dato momento all'interno dell'impresa e per utilizzare al meglio l’esperienza di apprendistato secondo tali esigenze. Se infatti è vero che il contratto di apprendistato fornisce delle agevolazioni alle imprese, è importante tenere presente che esso comporta anche l'assunzione di precisi impegni nei confronti dell'apprendista. Non valutare adeguatamente questi obblighi, con le relative attività che ne derivano per l'impresa, può portare a delle situazioni problematiche, sia per l'apprendista che per il tutor aziendale. L'impresa ha il compito più importante nella formazione del giovane apprendista. Da una parte deve predisporre e seguire le attività dell'apprendista all'interno dell'ambito lavorativo, affinché egli sviluppi le competenze che sono richieste. Dall'altra, deve consentire la partecipazione dell’apprendista alle attività formative finalizzate all'acquisizione di ulteriori capacità e conoscenze, utili a svolgere i compiti lavorativi e a completare il percorso di crescita personale e professionale del giovane. Infine, l’impresa deve attestare le competenze acquisite dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato. La normativa valorizza la finalità formativa dell'apprendistato prevedendo: - la nomina, da parte dell’impresa, di un tutor aziendale che deve gestire la formazione del giovane sul lavoro, attraverso l'assegnazione di compiti lavorativi coerenti con l'apprendimento di un mestiere/ruolo professionale; - la partecipazione del giovane apprendista ad attività di formazione all'esterno dell'impresa, in alternanza e integrazione al percorso di apprendimento che si sviluppa all'interno; Centro Studi AssoAPI Salerno 27 Vademecum sul Nuovo Apprendistato - l’affidamento al tutor aziendale del compito di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna; - l'attestazione delle competenze acquisite dal giovane al termine del periodo di apprendistato. 3. b GLI INTERVENTI FORMATIVI PER I TUTOR AZIENDALI Sulla base delle previsioni del Decreto Ministeriale n. 22/00 si è progressivamente sviluppata, in parallelo alle attività formative per apprendisti, un’offerta di formazione rivolta ai tutor aziendali, programmata dalle Regioni e dalle Province Autonome. Come si evince dagli ultimi dati disponibili, pubblicati anche nel XI Rapporto di Monitoraggio sull’Apprendistato2, nel corso del 2008 sono stati 29.625 i tutor aziendali che hanno preso parte agli appositi interventi formativi con una distribuzione alquanto disomogenea nel territorio nazionale. La maggior parte dei tutor formati si trova al Nord (86%): nello specifico nel NordOvest ne risultano il 59,4%, più del doppio rispetto alla quota dei tutor del Nord-Est (26%). La rimanente quota si divide nel 13% al Centro e nella cifra assai modesta dello 0,8% del Sud. Infatti nel mezzogiorno solo il Molise e la Sardegna hanno organizzato attività formative. L’organizzazione di corsi per tutor aziendali è, invece, del tutto assente nelle altre regioni del Mezzogiorno, nonostante siano state organizzate attività formative per apprendisti. La mancanza di un’offerta formativa per i tutor aziendali in alcune Regioni, più che un fenomeno episodico e congiunturale, appare una caratteristica di alcuni territori che si rileva in un’analisi di più lungo periodo (cfr. tab. 1). Ad esempio, per la Basilicata, l’assenza di attività formative nel 2008 conferma quello che è l’andamento iniziato già a partire dal 2006; se in Campania il 2008 è il primo anno per il quale non risultano tutor formati, di contro in Abruzzo nel sessennio considerato si sono organizzati interventi solo nel 2006. L’unica Regione settentrionale che recentemente non ha programmato tali attività è l’Emilia Romagna (dal 2006 ad oggi) in cui il sistema regionale di formazione per l’apprendistato regolamentato ex Decreto Legislativo n. 276/03 non prevede l’erogazione di interventi per i tutor aziendali. 3. c MODELLI REGIONALI DI FORMAZIONE PER IL TUTOR AZIENDALE: L’IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DI UN APPROFONDIMENTO DELL’ISFOL In considerazione del ruolo strategico che la figura del tutor aziendale svolge per assicurare il supporto all’inserimento dell’apprendista in azienda e l’efficacia della formazione svolta all’interno, è stata realizzata un’analisi delle esperienze di formazione per i tutor aziendali messe in campo da Regioni e Province Autonome, anche in collaborazione con le parti sociali e/o gli enti bilaterali. Centro Studi AssoAPI Salerno Vademecum sul Nuovo Apprendistato 28 Gli interventi formativi per i tutor aziendali, ormai diffusi su quasi tutto il territorio nazionale, presentano numerosi elementi di differenziazione, sia per i presupposti metodologici che per le modalità operative utilizzate. Ogni realtà regionale imposta dei percorsi diversificati tra loro per presupposti metodologici, struttura, contenuti, durata e strumenti utilizzati, ma anche per linguaggio e terminologia. Le indicazioni meramente tecniche, che potrebbero delineare confini ben definiti entro cui progettare un percorso formativo, spesso non sono esplicite; gli unici riferimenti formalizzati in atti generalmente riguardano i vincoli di obbligatorietà posti dalle singole regioni, nonchè i requisiti, i compiti e le competenze per l’esercizio del ruolo, che, come anticipato, si rifanno ampiamente alle previsioni del Decreto Ministeriale n. 22/00. Inoltre si riscontra nell’ambito degli interventi che il ruolo prefigurato a livello normativo, se da una parte si rivela coerente con le esigenze connesse alla gestione del percorso di inserimento e sviluppo degli apprendisti, in molti casi appare più un modello di riferimento che una pratica effettivamente agita nelle situazioni operative. 3. d MODELLI REGIONALI DI FORMAZIONE PER IL TUTOR AZIENDALE: UN’ANALISI TRASVERSALE Sul volume di formazione obbligatoria prevista per il tutor aziendale si registrano alcune differenze fra i modelli esaminati. Il DM 22/2000 conteneva la previsione della partecipazione obbligatoria del tutor aziendale ad una iniziativa formativa della durata di almeno 8 ore all’avvio del percorso di formazione “esterna” degli apprendisti. Le attuali previsioni regionali hanno fissato generalmente una durata della formazione obbligatoria che si attesta su quella dettata dal Decreto Ministeriale oppure a 12 ore, ma non mancano previsioni maggiori (cfr. tab.6). Tabella 6 - Durata degli interventi di formazione programmati a livello regionale Regione Ore Piemonte Val d’Aosta Lombardia Prov. Trento Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Toscana Marche Lazio Molise non stabilite * 12 8 16 12 16 12 8 12 16 8 * La Regione Piemonte non stabilisce da Regolamento un numero di ore obbligatorie, ma programma specifici interventi formativi per l’acquisizione di determinate competenze, anche in relazione alle tipologie di apprendistato e alle due modalità previste di attuazione della formazione formale: Centro Studi AssoAPI Salerno 29 Vademecum sul Nuovo Apprendistato - il primo percorso è rivolto ai tutor che operano in aziende in possesso di capacità formativa e che quindi erogano tutta o parte della formazione formale all’interno; - il secondo è dedicato a quelli che operano in aziende in cui la formazione è svolta totalmente all’esterno dell’impresa. Centro Studi AssoAPI Salerno 30 Vademecum sul Nuovo Apprendistato 4. ALLEGATI 4. a Testo unico DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011 , n. 167 Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' i commi 33 e 90; Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25; Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonche' l'articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011; Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizione 1. L'apprendistato e' un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. 2. Il contratto di apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie: Centro Studi AssoAPI Salerno 31 Vademecum sul Nuovo Apprendistato a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. Art. 2 Disciplina generale 1. La disciplina del contratto di apprendistato e' rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonchè nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; Centro Studi AssoAPI Salerno 32 Vademecum sul Nuovo Apprendistato e) assegno familiare. 3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. Art. 3 Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale 1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. 2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni. Art. 4 Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'eta' dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonche' la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non puo' comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento. 3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilita' della azienda, e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non Centro Studi AssoAPI Salerno 33 Vademecum sul Nuovo Apprendistato superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'eta', del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. 4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralita', le modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. 5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attivita' in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato. Art. 5 Apprendistato di alta formazione e di ricerca 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attivita' di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche' per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'. 2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, le universita', gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attivita' imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. 3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Universita', gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Art. 6 Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze 1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione. 2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro. Centro Studi AssoAPI Salerno 34 Vademecum sul Nuovo Apprendistato 3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. 4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti. Art. 7 Disposizioni finali 1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attivita' di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottera' un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. 2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente. 3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonchè il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge. 5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Centro Studi AssoAPI Salerno 35 Vademecum sul Nuovo Apprendistato 6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato gia' in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. 8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attivita' pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, e' definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo. 10. I datori di lavoro che hanno sedi in piu' Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove e' ubicata la sede legale e possono altresi' accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove e' ubicata la sede legale. 11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 settembre 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Palma Centro Studi AssoAPI Salerno 36 4. b Vademecum sul Nuovo Apprendistato Decreto Ministeriale 8 aprile 1998 DISCIPLINA DELL'APPRENDI STATO DISPOSI ZIONI CONCERNENTI I CONTENUTI FORMATIVI DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI I L MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; VISTO l'art . 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato; VISTO il secondo comma del suindicato art . 16 legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l'emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti format ivi delle attività di formazione degli apprendisti; SENTITO il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le regioni; VISTA la proposta del comitato istituto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996; SENTITO il parere della Conferenza Stato Regioni ; DECRETA : Ar t . 1 1. contenuti delle attività format ive per apprendisti esterne all'azienda di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n.196, e le competenze da conseguire mediante l'esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi set tori produttivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni. 2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l'assistenza tecnica dell'ISFOL e con la partecipazione delle regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative. Ar t . 2 1. Le attività format ive per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all'azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue: 1. contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguisticomatematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche ( di sistema, di settore ed aziendali ) ; in questo contesto una parte dell'attività format iva dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; 2. contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali propri della figura professionale in esame. 2. Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore dest inato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione Centro Studi AssoAPI Salerno 37 Vademecum sul Nuovo Apprendistato professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell' articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva. 3. La formazione esterna all'azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art .5, ha valore di credito formativo nell'ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell'obbligo, ed à evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi. Ar t . 3 1. I n caso di riassunzione presso alt ro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già ha svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma del'articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli format ivi già completati, purché siano in grado di dimostrare l'avvenuta partecipazione ai corsi. 2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post -obbligo o di at testato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere gli accordi tra le part i sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti format ivi e le durate dell'apprendistato. Ar t . 4 1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicato alla regione la persona che svolge funzioni di tutore, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. 2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutore può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa. 3. I decreti di cui all' art .1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore e gli eventuali moment i format ivi per l'acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2. 4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all'attività format iva svolta. Ar t . 5 1. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro at testa le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all'impiego. Copia dell'at testato è consegnato al lavoratore. 2. La Regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell'attività format iva svolta, secondo quanto previsto dall'art .17, della legge 24 giugno 1997, n.196. 3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto. Ar t . 6 1. Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all'art . 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.196. Centro Studi AssoAPI Salerno