LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO GUIDA OPERATIVA REGIONE PUGLIA (versione 7 aggiornata al 24 marzo 2014) Progetto PON – Governance Regionale e Sviluppo dei servizi per il lavoro Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del network degli operatori del mercato del lavoro Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Sommario Premessa ............................................................................................................................................. 3 1. RIFERIMENTI ISTITUZIONALI ........................................................................................................... 3 2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO........................................................... 4 2.1 APPRENDISTATO ...................................................................................................................................................... 4 2.1.1 PROMOZIONE NAZIONALE ................................................................................................................................. 6 2.1.2 L’ISTITUTO DELL’APPRENDISTATO IN REGIONE PUGLIA .................................................................................... 7 2.1.3 PROMOZIONE REGIONALE ................................................................................................................................. 8 2.2 TIROCINI ................................................................................................................................................................... 8 2.2.1. PROMOZIONE NAZIONALE .............................................................................................................................. 11 2.2.2 L’ISTITUTO DEI TIROCINI IN REGIONE PUGLIA ................................................................................................. 12 2.2.3 PROMOZIONE REGIONALE ............................................................................................................................... 23 2.3 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ............................................................................................................................... 24 2.3.1. PROMOZIONE NAZIONALE .............................................................................................................................. 30 2.3.2 GLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE IN REGIONE PUGLIA .................................................................................. 34 2.3.3 PROMOZIONE REGIONALE ............................................................................................................................... 34 2.4 INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO ..................................................................................................................... 36 2.4.1. PROMOZIONE NAZIONALE .............................................................................................................................. 38 2.4.2 GLI INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE PUGLIA ......................................................................... 38 2.4.3 PROMOZIONE REGIONALE ............................................................................................................................... 38 3. LA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTODEI SERVIZI PER IL LAVORO IN REGIONE………………….44 4. I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO .................................................................... 46 5. LE POLITCHE ATTIVE IN CAPO ALLE PROVINCE ............................................................................ 50 6. ALTRO PAL IN REGIONE PUGLIA………………………………….………………………………………………………….51 Pag. 2 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Premessa La presente guida operativa è stata redatta nell’ambito del Programma PON FSE “Governance Regionale e Sviluppo dei Servizi per il Lavoro” – Linea 2. Coinvolgimento e Animazione degli Operatori del Mercato del Lavoro. Obiettivo del documento è quello di offrire ai nuovi soggetti pubblici, privati o del privato-sociale, una guida snella e dal taglio molto operativo su processi, dispositive e misure della politiche del lavoro con particolare riferimento alle misure di iniziativa regionale. 1. RIFERIMENTI ISTITUZIONALI Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione Direzione Area: Dott.ssa Antonella Bisceglia Servizio Competitività: Dirigente: Dott. Orlando Pasquale Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo Dirigente: Ing. Rubino Giuseppe Servizio Attività Economiche Consumatori Dirigente: Dott. Trabace Pietro Servizio Politiche per il Lavoro Dirigente: Dott.ssa Fiore Luisa Anna Servizio Formazione Professionale Dirigente: Dott.ssa Lobosco Anna Servizio Ricerca Industriale e Innovazione Dirigente: Dott.ssa Agrimi Adriana Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale Dirigente: Dott. Annibale D’Elia Servizio Attuazione del programma Dirigente: Dott. Orlando Pasquale Servizio Internazionalizzazione Dirigente: Dott.ssa Genchi Giovanna Servizio Autorità Gestione P.O. FSE Dirigente: Dott.ssa Campaniello Giulia SITI WEB: http://www.regione.puglia.it http://www.regione.puglia.it/index.php?page=macroaree&opz=disparee&at_id=5 http://www.sistema.puglia.it/ http://formazione.regione.puglia.it/index.php?page=bandi Pag. 3 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” http://www.bcr.puglia.it/pem/europedirect.htm http://bollentispiriti.regione.puglia.it/ www.arti.puglia.it www.centrorisorse.org www.europass-italia.it www.reteinforma.it www.cliclavoro.gov.it www.italialavoro.it http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=it www.invitalia.it http://europalavoro.lavoro.gov.it www.pugliaimpiego.it http://pugliesinelmondo.regione.puglia.it/ http://por.regione.puglia.it/programma.php www.fesrpuglia.eu/ 2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 2.1 APPRENDISTATO L’istituto dell’apprendistato - oggetto di periodiche e continue revisioni - ha subito un organico riordino con il TU sull’APPRENDISTATO , approvato con decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167. Il contratto di apprendistato si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni e finalizzato alla formazione e all’occupazione degli stessi. Sono tre le tipologie di contratto contemplate dal TU: 1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3) Consente di conseguire il diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con questo tipo contratto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni (quattro nel caso di diploma quadriennale regionale). 2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4) E’ finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Può essere stipulato anche da enti pubblici. La durata e le modalità di formazione non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano. 3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5) E’ finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca. Può essere utilizzato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali tecniche. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato anche da enti pubblici. Quanto disposto nel predetto Testo Unico ha subito alcune modifiche dalla Legge n. 92 del 2012 - cd. RIFORMA FORNERO, finalizzate a far diventare il contratto di apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo del lavoro, limitando per quanto possibile abusi nel suo utilizzo. Le principali novità introdotte alla disciplina dell'apprendistato riguardano: a) una durata minima del contratto di apprendistato, che non può essere inferiore a 6 mesi, con una specifica eccezione per i lavoratori stagionali per i quali viene lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di provvedere altrimenti; b) l’applicazione della disciplina dell’apprendistato anche durante il periodo di preavviso. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; Pag. 4 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” c) aumento del numero di apprendisti assumibili, stabilendo un rapporto di 3 ogni 2 dipendenti qualificati per le imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10, mentre per le piccole imprese, rimane la necessità di un rapporto 1 a 1. Nello stesso punto la legge dichiara in modo esplicito che è vietato utilizzare l’apprendistato per la somministrazione a tempo determinato; d) incentivi alla stabilizzazione. Viene introdotta la condizione che, per poter assumere nuovi apprendisti, almeno il 50% (30% nei primi tre anni di attuazione della legge) di essi alle dipendenze di un datore di lavoro prosegua il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Tale norma si applica solo ai datori di lavoro con 10 o più dipendenti. Il legislatore prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti appena descritti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto; e) viene estesa anche agli apprendisti l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego). Alle disposizioni dettate dalla Riforma Fornero, si aggiungono le modifiche introdotte dal D.L. del 28 giugno 2013, n.76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (convertito dalla L. n. 99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013). Anche se in ritardo rispetto alla scadenza prevista dall’art. 2 del succitato D.L. 76/2013, in data 20 febbraio 2014 sono state adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al fine di rendere maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale le regolamentazioni regionali dell’apprendistato professionalizzante. Le Linee Guida intervengono per assicurare un’effettiva formazione al giovane in apprendistato e si basano su alcuni punti cardine, quali la semplificazione - per le aziende - per l'accesso alla formazione, la obbligatorietà dell’offerta formativa pubblica regolata dalle Regioni, apposita disciplina riguardante la durata, i contenuti e le modalità di realizzazione dell’offerta formativa. In particolare, riguardo alla durata della formazione è previsto un monte ore diverso a seconda del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione: - 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare e/o di scuola secondaria di primo grado; - 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale o di qualifica; - 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente. Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi. Il documento indica, inoltre, le competenze da declinare in appositi moduli formativi: adozione di comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; elementi di base della professione/mestiere. La formazione potrà realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Le imprese che non si avvarranno dell'offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, dovranno disporre di "standard minimi" necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo: luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla produzione di beni e servizi; risorse umane con adeguate capacità e competenze. Riguardo al Piano Formativo Individuale viene stabilito che lo stesso è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. L'impresa è tenuta a registrare sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali. Per le aziende multi localizzate, riguardo all'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della regione dove è ubicata la sede legale, o - a seguito della piena operatività delle succitate Linee Guida e quindi dell'uniformità in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di Pag. 5 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” base e trasversali - possono avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le regioni in cui hanno sedi operative. Le Regioni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle Linee guida (entro il 20 agosto 2014), la cui attuazione richiede anche la costituzione di un gruppo di lavoro di cui faranno parte rappresentanti delle Regioni e del Ministero del lavoro. L'agenda di questo gruppo di lavoro prevede, tra le altre cose, i seguenti compiti: definire gli ambiti di applicazione della formazione a distanza; individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa alle competenze di base e trasversali; definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali in azienda. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito: http://www.nuovoapprendistato.gov.it/opencms/opencms/ISFOL-IT/ Il recente Decreto Legge 20 marzo 2014 “Renzi-Poletti”, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato su GU n.66 del 20-3-2014 e vigente al 21-3-2014, oltre ad eliminare alcune limitazioni all’uso del contratto a tempo determinato, ad abolire i vincoli di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per l a s omministrazione, ha semplificato l’Apprendistato attraverso le seguenti modifiche: l’obbligo della forma scritta del solo contratto e patto di prova e non più del Piano Formativo; al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (solo per Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale); è facoltativa per il datore di lavoro l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali da parte degli apprendisti (solo per l’Apprendistato Professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. 167/2011). 2.1.1 PROMOZIONE NAZIONALE Gli avvisi in atto di Italia Lavoro riguardanti la promozione dell’apprendistato sono: AMVA - "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale" Il Programma ‘Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale' - AMVA intende promuovere l’applicazione del contratto di apprendistato per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro. In particolare, l’obiettivo è quello di sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio, attraverso un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione. L’intervento si concretizza con la pubblicazione di un bando che incentiva le aziende ad assumere giovani con il contratto di apprendistato a fronte di un contributo per ogni giovane assunto: -5.500 euro per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età, assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività); -4.700 euro per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività). I giovani devono: -possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/20082, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato; -non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/ . ATTUALMENTE BANDO CHIUSO. ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE. Pag. 6 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” FixO -Formazione e Innovazione per l’Occupazione “Scuola&Università” L’avviso pubblico è finalizzato a incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca sull’intero territorio nazionale, attraverso la concessione di contributi alle imprese per la stipula di contratti per tale tipologia di apprendistato rivolti a laureandi, laureati e dottorandi di ricerca. Possono presentare domanda di contributo le imprese e i datori di lavoro privati, con sede operativa sul territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli di studio: laurea triennale; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; master universitario I° e II° livello; dottorati di ricerca. Le imprese riceveranno un contributo pari a: 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://fixo.italialavoro.it/. Il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato al 31 marzo 2014. 2.1.2 L’ISTITUTO DELL’APPRENDISTATO IN REGIONE Con l’approvazione del T.U. D.Lgs. 167/2011, le Regioni sono state chiamate ad adeguare il proprio quadro normativo regionale, qualora questo sia presente e operativo e non compatibile con le novità del T.U. La Regione Puglia, con deliberazione di Giunta del 16 giugno 2009, n. 1000 ha approvato "Le linee guida per la gestione delle attività di dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, dell’apprendistato professionalizzante e di mestiere, nonché per l’apprendistato per attività di ricerca o per l’alta formazione, con abrogazione della Legge Regionale n. 13/2005 “Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante”. 1. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4) La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere comprende un monte ore complessivo pari a 120 ore al fine di permettere l’acquisizione di competenze di base e trasversali, così suddivise: - 60 ore per il primo anno di esecuzione formazione esterna in materia di apprendistato professionalizzante" . Con Legge Regionale n. 31/2012 “Norme in materia di formazione per il lavoro”, la Regione ha regolato gli aspetti formativi del rapporto, - 40 ore per il secondo anno di esecuzione del rapporto e - 20 ore per il terzo anno di esecuzione del rapporto di apprendistato o di mestiere. Tale formazione è sempre impartita nei primi 2 mesi di ciascun anno di svolgimento del rapporto, ha a oggetto la disciplina del rapporto di lavoro, delle relazioni sindacali e della sicurezza e igiene sul lavoro ed è finanziata dalla Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione, anche in sinergia con i fondi interprofessionali. 2. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 6) 1. La Regione Puglia, previa consultazione e concertazione con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le università, con Pag. 7 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” gli ordini professionali, con gli istituti tecnici e professionali, anche per il tramite dell’Ufficio scolastico regionale, e altre istituzioni formative di ricerca, disciplina con regolamento i profili che attengono alla formazione dell’apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione finalizzati anche al conseguimento di titolo di abilitazione professionale. 3. Botteghe scuola (art. 8) È diretta e gestita dal titolare in possesso della qualifica di “Maestro artigiano”, coadiuvato, ove necessario e al fine di non disperdere un patrimonio culturale e artistico, anche da un “Maestro artigiano” pensionato. La “Bottega scuola” deve risultare adeguatamente attrezzata sotto il profilo tecnico, didattico e ambientale, anche al fine di assicurare lo svolgimento dell’attività formativa in conformità alle disposizioni vigenti. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure di riconoscimento della qualifica di “Bottega scuola”. Possono essere previsti, inoltre, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione dell’Ente, incentivi per l’adeguamento delle strutture della “Bottega scuola”. 4. Maestro dell’artigiano artistico (art. 9) Il titolo di “Maestro artigiano” è attribuito dalla Commissione regionale per l’artigianato a coloro che siano titolari o siano stati titolari di imprese artigiane, regolarmente iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane, ovvero ai soci di questa, purché partecipino o abbiano partecipato personalmente e professionalmente all’attività. Il titolo può essere attribuito a condizione che: a) l’impresa artigiana sia iscritta o sia stata iscritta per attività del settore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura; b) il candidato abbia un’anzianità di iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di almeno quindici anni; c) il candidato abbia un adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio o diplomi o dall’esecuzione di saggi di lavoro o, anche, da specifica e notoria perizia e attitudine all’insegnamento professionale. Si attende, da parte della Regione Puglia, l’emanazione del regolamento attuativo della L. R. 31/2012. Infatti, ad oggi per nessuna delle tre tipologie di Apprendistato è stata definita l’offerta formativa, e per l’Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca non è ancora avviato il processo per la definizione di provvedimenti/avvisi per finanziare tale dispositivo. 2.1.3 PROMOZIONE REGIONALE Attualmente non sono presenti misure regionali di promozione dell’istituto dell’apprendistato. 2.2 TIROCINI Lo scopo dell’istituto del Tirocinio è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di una prima occupazione o disoccupati, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. I Tirocini offrono alle Aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un individuo,, da inserire eventualmente in modo stabile in organico o in un bacino di risorse umane da cui attingere. L'inserimento dei suddetti soggetti in Aziende pubbliche o private non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro. Il D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito con la legge n° 148 del 14 settembre 2011, ha introdotto indicazioni utili a regolamentare l’istituto del tirocinio con particolare riferimento all’art. 11 “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini”. Di seguito le principali novità che l’intervento del Legislatore ha apportato alla disciplina dei tirocini di formazione e orientamento, in particolare: Pag. 8 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” - i Tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente dai soggetti determinati dalle normative regionali1; - i Tirocini formativi e non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi (proroghe comprese); - i Tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente a favore di neodiplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio. Con la circolare 24 del 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti rispetto all’articolato quadro delle diverse tipologie di tirocini individuabili oltre a quello relativo a orientamento formazione e alle quali non si applicano le disposizioni di cui all’art. 11. Nello schema le tipologie di tirocini definite nel TU: In un’ottica di miglioramento e potenziamento dell’Istituto del Tirocinio, la Legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero) ha previsto la revisione della normativa sui tirocini con l’approvazione di un accordo tra Stato e Regioni per la definizione di nuove linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento. Nel dicembre 2012 con la sentenza n. 287, la Corte Costituzionale ha dichiarato, infatti, illegittimo l'art. 11, considerato incostituzionale in quanto viola l'art. 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia di legislazione confermando la competenza della normativa regionale in tema di Istruzione e Formazione professionale. Per superare le criticità il 24 gennaio 2013 sono state approvate le Linee guida tirocini dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 1, commi 34-36 Legge del 28 giugno 2012 n. 92 (cd Legge Fornero) , le quali fissano determinati standard per i Tirocini non curriculari (ad esclusione dei tirocini a carattere transnazionale, dei tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso e dei tirocini estivi): 1 Ad integrazione del quadro il Ministero precisa, nell’interpello 36/2011, che insieme ai soggetti già previsti dal Pacchetto Treu anche i soggetti autorizzati all’attività d’intermediazione sono abilitati alla promozione di tutte le tipologie di tirocini ad esclusione, ovviamente, di quelli curriculari. Pag. 9 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” La durata dei tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a sei mesi. La durata dei tirocini di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a dodici mesi. La durata dei tirocini in favore di soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe. La congrua indennità per i tirocinanti non può avere un importo inferiore ai 300 euro lordi mensili. Le Regioni hanno 6 mesi di tempo per recepire le presenti Linee guida. In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il tirocinio è realizzato. Di seguito vengono riportate le schede di riepilogo delle principali caratteristiche relative alle diverse tipologie di tirocinio: Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Tirocini curriculari Affinare il processo di apprendimento in alternanza scuola-lavoro Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli accademici; Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale; Centri di formazione professionale convenzione con Regione o Provincia Studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione anche se il tirocinio non si attiva direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi curriculari. è stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007; Regolamenti didattici di scuole e Università Tirocini di formazione e orientamento Agevolare le scelte professionali e l’ occupabilità dei giovani Quelli individuati dalla Regione I Soggetti autorizzati all’intermediazione In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998. Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo). Studenti, laureandi, masterizzandi, dottorandi se il tirocinio è attivato dal soggetto presso il quale si sta frequentando il percorso formativo e non porti al riconoscimento diretto di crediti formativi curriculari. max 6 mesi (fatta eccezione per disabili e svantaggio) Normativa regionale In assenza opera sempre in maniera cedevole il DM 142/1998; Linee Guida Tirocini inserimento/reinserimento Favorire l’inserimento lavorativo od il reinserimento di soggetti espulsi dal mercato Quelli individuati dalla Regione I Soggetti autorizzati all’intermediazione In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998. Disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità. Per “inoccupati” devono intendersi coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo disponibili all’impiego e che sono alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi, nonché iscritti ai Centri per l’Impiego (non quindi i neo diplomati/laureati). max 12 mesi Regolamentazione regionale. In assenza di una normativa regionale quella prevista dal DM 142/1998; Linee Guida Tirocini soggetti svantaggiati Pag. 10 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Misura Finalità Soggetti promotori Destinatari Durata massima prevista Riferimenti normativi Favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti svantaggiati Quelli individuati dalla Regione I Soggetti autorizzati all’intermediazione In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998 Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, altri promossi da Ministero, Regioni e Province max 12 mesi (nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare a 24 mesi) Norme speciali Interpello 7/2010 Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007 DM 142/1998 Linee Guida Tirocini per “praticantato” L'accesso alla professioni ordinistiche Soggetti abilitati dagli ordinamenti professionali in via di ridefinizione Tirocinanti che vogliano accedere alle professioni ordinistiche 3 anni anche in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea Ordinamenti professionali NOTA: La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe Da ultimo tra gli incentivi validi su tutto il territorio nazionale sono annoverabili quelli disposti dal c.d. Pacchetto Lavoro (Legge 99/2013) il quale ha promosso una serie di interventi volti a favorire l’occupazione giovanile. Di seguito Tabella degli Incentivi in materia di tirocini sperimentali previsti dalla L. 9 agosto 2013 n. 99. Tirocini formativi e di orientamento Tirocini formativi e di orientamento nel settore beni culturali Tirocini “curriculari” previsti da piani di studio universitari Per il 2013, 2014 e 2015 stanziati annualmente 2 milioni di euro per consentire alle amministrazioni dello Stato, che non abbiano risorse proprie, di corrispondere le indennità per la partecipazione ai tirocini formativi e di orientamento. Per l’anno 2014, è stato istituito un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1 milione di euro, denominato “Fondo mille giovani per la cultura”, rivolto a giovani fino a 29 anni e destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura. Per l’anno 2014 è prevista una spesa pari a 7,6 milioni di euro, interamente destinata a tutti gli studenti (tenendo conto della regolarità del percorso di studi, della votazione media degli esami e delle condizioni economiche dello studente individuate in base all’I.S.E.E. iscritti ai corsi di laurea nell’anno accademico 20132014. 2.2.1 PROMOZIONE NAZIONALE i) AMVA - Sperimentazione di un modello per formare giovani all’interno di “BOTTEGHE DI MESTIERE” La Bottega di Mestiere è un modello rappresentato da un’impresa singola o da un aggregato di imprese operante nei comparti produttivi della tradizione italiana. Attraverso l’attivazione di percorsi sperimentali di tirocinio, la Bottega di Mestiere si propone di: favorire la trasmissione di competenze specialistiche verso le nuove generazioni; rafforzare l’appeal dei mestieri tradizionali; favorire il ricambio generazionale e stimolare la nascita di nuova imprenditoria nel segno del Pag. 11 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Made in Italy. Cosa prevede: Le “BOTTEGHE DI MESTIERE” devono essere strutture impegnate nei comparti produttivi propri della tradizione italiana, individuate mediante un avviso pubblico (110 "botteghe dei mestieri" in altrettante province). I Tirocinanti devono essere disoccupati/inoccupati e avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). Le modalità per iscriversi sono su www.italialavoro.it/amva Durante il periodo di tirocinio verranno riconosciuti: alla Bottega un contributo di 250 € mensili per ciascun tirocinante ospitato; al tirocinante una borsa mensile dell’importo di 500 € (per un max di 3.000€). Per approfondimenti: http://www.italialavoro.it/amva http://www.italialavoro.it/botteghemestiere ATTUALMENTE BANDO, CHIUSO ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE. ii) Il Progetto FIxO S&U con gli Istituti e le Scuole Superiori. Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel sistema scolastico Obiettivo del Progetto è aiutare i giovani diplomati a trovare un’occupazione, riducendo il tempo che passa tra il diploma e l’ingresso nel mondo del lavoro. La Linea 2 prevede una serie di avvisi regionali per sostenere le scuole secondarie superiori nella strutturazione e nel rafforzamento dei servizi di placement e di orientamento al lavoro e alle professioni. Gli istituti scolastici che aderiscono ai bandi possono beneficiare di un contributo fino a un massimo di 30 mila euro e dell’assistenza tecnica di Italia Lavoro. Principali finalità: supportare almeno 365 scuole - in forma singola o associata - nella strutturazione e qualificazione dei servizi di orientamento e di intermediazione; raggiungere un bacino potenziale di 55 mila giovani tra studenti, diplomandi e diplomati; sviluppare reti e raccordi tra le scuole, il sistema delle imprese e gli operatori pubblici/privati del mercato del lavoro presenti sul territorio regionale; promuovere dispositivi e misure di politica attiva del lavoro, come tirocini di formazione e orientamento e contratti di apprendistato. Per approfondimenti: http://www.italialavoro.it/avvisoFIXO ATTUALMENTE BANDO CHIUSO, ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE. Sede regionale Italia Lavoro tel. 080/5498111 2.2.2 L’ISTITUTO DEI TIROCINI IN REGIONE L'accordo Stato-Regioni ha dato a ciascuna Regione la possibilità di recepire, entro 6 mesi dall’emanazione, - dunque fino al 24 luglio 2013 - le Linee Guida in materia di attivazioni di tirocini e stage, per fornirsi di una propria Legge regionale che renda attuativo quanto indicato nel Dicembre 2012. Con la Legge Regionale del 5/7/2013 n. 23 pubblicata su BURP n. 109 del 7/8/2013 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro”, la Regione Puglia ha disciplinato l’istituto del Tirocinio,compresi i Tirocini estivi, in ottemperanza a quanto previsto nella Conferenza Stato-Regioni. La Legge regionale si compone di n. 9 articoli : Pag. 12 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Art. 1 Finalità e ambito di applicazione La Legge disciplina i Tirocini e i percorsi formativi, finalizzati ad agevolare le scelte professionali attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato. Sono assoggettati alla Legge regionale, i Tirocini svolti nel territorio della Regione Puglia, ancorchè promossi da soggetti che hanno sede in altre Regioni. In nessun caso il Tirocinio comporta la costituzione di un rapporto di lavoro. Ai fini della applicazione delle disposizioni contenute nella presente Legge si distinguono: a. tirocini formativi e di orientamento, finalizzati a favorire la transizione scuola-lavoro attraverso una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro da parte di soggetti che abbiano conseguito da non più di dodici mesi il titolo di studio; b. tirocini estivi di orientamento, finalizzati alla formazione e rivolti a soggetti regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o presso un istituto scolastico secondario superiore; in quest’ultimo caso, il destinatario del percorso formativo deve aver compiuto il quindicesimo anno di età; c. tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, finalizzati ad agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro di inoccupati e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge: a. i periodi di pratica professionali e i tirocini per l’accesso alle professioni ordinistiche, per i quali si rinvia alle disposizioni di cui al regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; b. i tirocini curriculari, inseriti all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, i tirocini transazionali e quelli destinati a soggetti extracomunitari e promossi all’interno delle quote di ingresso, per i quali si rinvia a specifico intervento normativo. Art. 2 Durata del tirocinio, orario e impegno del tirocinante La durata del tirocinio non può essere superiore a 6 mesi, prorogabili per un massimo di 30 gg. Tale termine è elevato a 12 mesi, prorogabili per un massimo di 12 mesi, se il tirocinio riguarda: - soggetti disabili (ai sensi dell'art. 1, co. 1, Legge n. 68/1999); - soggetti svantaggiati (ai sensi della Legge n. 381/1991); - soggetti immigrati, richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale. Tale termine è diminuito a massimo 3 mesi nel caso di tirocinio estivo, con limite temporale compreso fra la fine dell’anno scolastico/accademico in corso e l’inizio anno scolastico/accademico successivo. Il Tirocinante non può essere sottoposto a regime di orario se non per esigenze formative. In ogni caso, ferma restando la durata massima del Tirocinio, la partecipazione al percorso formativo non può comportare per il Tirocinante un impegno superiore alle 30 ore settimanali, collocate nella fascia diurna. Il Tirocinio è sospeso nel caso di maternità e nel caso di malattia e infortunio che abbiano una durata superiore a un terzo della durata stabilita del percorso formativo. Art. 3 Soggetti ammessi alla promozione del tirocinio La legge elenca tutti i soggetti che possono essere promotori o ospitanti di tirocini. Elenca altresì i requisiti che devono possedere tali soggetti e i limiti di unità tirocinanti che l’ente pubblico o privato può ospitare in Pag. 13 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” relazione al numero di dipendenti e ribadisce che in ogni caso, è fatto divieto al soggetto ospitante di attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e svolti presso unità produttive diverse. Nel caso di tirocinio stipulato da un ente pubblico l’attivazione di percorsi formativi è subordinata alla disponibilità di risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell’anno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e/o nei limiti della spesa consentita per finalità formative. I soggetti promotori sono individuati ne: - Servizi per l'impiego; - Istituti di Istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; - Istituzioni scolastiche statali e paritarie; - gli Uffici Scolastici regionali e provinciali; - Centri pubblici o a partecipazione pubblica di Formazione Professionale e/o Orientamento, accreditati ai sensi della L.R. 7 agosto 2002 n.15 (Riforma della Formazione professionale), come modificata dalle Leggi Reg. 5 dicembre 2011, n. 32 e 2 novembre 2006, n.32, e della successiva D.G.R. n. 195 del 31 gennaio 2012; - Comunità terapeutiche, Enti ausiliari e Cooperative sociali purché iscritti negli specifici Albi regionali; - Servizi di inserimento lavorativo per Disabili gestiti da Enti pubblici accreditati dalla Regione; - Istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della Regione; - Soggetti autorizzati alla Intermediazione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.; - soggetti accreditati ai sensi dell'’art. 5, Legge Reg. 25/2011 e del successivo Reg. Reg. 22 ottobre 2012, n. 28, come modificato dal Reg. Reg. 27 dicembre 2012, n. 34. I programmi e le sperimentazioni promossi dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, che prevedono l’attivazione di Tirocini anche avvalendosi dell’apporto dei propri enti in house, sono attuati nel rispetto delle normative nazionali e della disciplina regionale e d’intesa con i competenti uffici regionali. I soggetti ospitanti sono individuati nei soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio regionale purchè garantiscano i seguenti requisiti: a. essere in regola con le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b. essere in regola con la normativa a tutela del diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/1999; c. non avere effettuato licenziamenti nei dodici mesi che precedono l’attivazione del tirocinio, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o attivato procedure di cassa integrazione, anche in deroga, per lavoratori con mansioni equivalenti a quelle cui si riferisce il progetto formativo; d. non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.366). Tali soggetti possono ospitare tirocini all’interno di ciascuna unità produttiva nei limiti di seguito indicati: a. 1 Tirocinante nelle unità produttive fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato; b. non più di 2 Tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 20; c. un numero di tirocinanti che non rappresenti più del 10% dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di 20 dipendenti della medesima tipologia. E’ consentito l’arrotondamento all’unità superiore. Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i Tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell’Art. 1 della Legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale. Pag. 14 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Nel caso in cui il soggetto ospitante sia un’impresa stagionale che opera nel settore del Turismo, ai fini della verifica dei rispetto dei limiti numerici si terrà conto, unitamente al numero dei dipendenti a tempo indeterminato, anche dei lavoratori a tempo determinato, il cui rapporto di lavoro abbia una durata superiore a quella prevista per il Tirocinio da attivare. Art. 4 Modalità di attivazione del tirocinio La legge individua le modalità di attivazione del tirocinio, per il tramite della stipula di una apposita convenzione con il soggetto promotore. Alla Convenzione è allegato il format di Progetto formativo, che contiene tutte le specifiche del Tirocinio (competenze in ingresso e competenze acquisite, nomina dei tutor, articolazione oraria, sede di svolgimento del Tirocinio, ecc.). Nel caso in cui siano attivati, contemporaneamente, da uno stesso soggetto più tirocini, è necessario allegare alla convenzione tanti progetti formativi quanti sono i percorsi che si intende avviare. In sede di sottoscrizione della convenzione, il soggetto promotore individua il tutore responsabile delle attività didattico-organizzative che ha il compito di monitorare l’attuazione del progetto formativo. Al tutore responsabile delle attività didatticoamministrative compete, altresì, la verifica del rispetto, da parte del soggetto ospitante, in materia di obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e di responsabilità civile verso i terzi, che deve concernere tutte le attività riconducibili alla attuazione del progetto formativo, ancorché svolte fuori dai locali aziendali. Il format di tali documenti sarà approvato dalla regione entro 60 gg. dalla data di adozione del regolamento regionale sui tirocini. Art. 5 Modalità di attuazione del tirocinio Con successivo regolamento regionale, da emanare entro 60 gg dalla data di entrata in vigore della Legge regionale sui Tirocini, la regione Puglia si impegna a regolamentare: - diritti/obblighi e sanzioni dei soggetti promotore/ospitante/tirocinante; - le modalità di rilascio della specifica autorizzazione alla promozione di tirocini prevista per le istituzioni private non aventi scopo di lucro; - caratteristiche e compiti tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale; - contenuti convenzione e progetto formativo; - le modalità di informazione, controllo e monitoraggio attraverso le quali le Province, per il tramite dei Centri per l’Impiego, garantiscono il corretto utilizzo dei Tirocini; - condizioni e modalità della registrazione del tirocinio nel libretto formativo del cittadino. Art. 6 Indennità di partecipazione La legge stabilisce in favore del tirocinante un’indennità forfettaria di partecipazione non inferiore a 450€ mensili. Tale indennità non spetta al tirocinante che risulti percettore di una forma di sostegno al reddito, ivi compresi gli ammortizzatori sociali anche in deroga. La Regione Puglia, nei limiti degli stanziamenti annuali dei bilanci di previsione e di finanziamenti europei, può concedere contributi a parziale copertura dell’obbligo di corrispondere l’indennità di partecipazione, secondo procedure, criteri e modalità di assegnazione che saranno definiti con specifici avvisi pubblici, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale. Art. 7 Incentivi alla assunzione La Regione Puglia può definire adeguate forme di incentivo all’assunzione di tirocinanti da parte dell’ente ospitante che, a conclusione del percorso formativo, assumano il tirocinante con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche nella forma dell'’apprendistato. Le procedure, i criteri e le modalità di assegnazione dell'incentivo saranno definite con apposito avviso pubblico. Art. 8 Sanzioni Fermo restando le competenze dello Stato in materia di controlli e sanzioni e quanto disposto dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 92/2012 in tema di omessa erogazione della indennità di partecipazione, il mancato rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge determina l’esclusione del soggetto ospitante dalla partecipazione a bandi per l’assegnazione di contributi per i cinque anni successivi Pag. 15 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” all’accertamento della violazione, nonché la revoca dei finanziamenti erogati in suo favore, nei termini che saranno precisati. Art. 9 Disposizioni transitorie e finali Le disposizioni riguardanti l’orario, la durata e l’indennità del tirocinio si applicato a tutti i Tirocini non curriculari stipulati dopo l’entrata in vigore della presente Legge regionale sui Tirocini. Le altre disposizioni della legge regionale sui tirocini si applicano dopo l’entrata in vigore del Regolamento regionale dei Tirocini. Ai tirocini attivati fino alla data di entrata in vigore del Regolamento continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, emanato con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, in quanto compatibili. Il 31 gennaio 2014 è stata emanata la DGR n. 59 contenente una proposta di Deliberazione della Giunta regionale per l’emanazione del Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” di cui alla Legge regionale 5 agosto 2013, n. 23. Adozione ai sensi dell’art. 44, co. 3, L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia”; con DGR n. 391 del 4 marzo 2014 sono state apportate modifiche all’Allegato A della DGR n. 59/2014: il testo definitivo è stato adottato con Regolamento Regionale n. 3 del 10 marzo 2014 “Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro” Il testo definitivo di compone di n. 21 articoli: Art. 1 Finalità 1. La Regione Puglia regolamenta le modalità di attivazione, svolgimento, monitoraggio e controllo dei tirocini al fine di sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione. 2. Nel caso in cui il destinatario sia una persona disabile ai sensi della Legge n. 68/1999, o che versi in una condizione di svantaggio ai sensi della Legge n. 381/1991 o sia un immigrato, richiedente asilo o titolare di protezione internazionale, il tirocinio potrà avere ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Sono oggetto della presente disciplina i tirocini formativi e di orientamento, i tirocini estivi di orientamento, i tirocini di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in attuazione di quanto già previsto dalla Legge Regionale n. 23/2013 e nel rispetto della normativa nazionale applicabile, costituiscono standard minimi per la realizzazione di tirocini ed altri percorsi formativi, comunque denominati, aventi la medesima struttura ed i medesimi obiettivi, svolti nell’ambito del territorio regionale, indipendentemente dalla ubicazione della sede legale del soggetto ospitante. 3. Nel caso in cui il progetto di tirocinio preveda lo svolgimento di attività formative in più Regioni, la disciplina di riferimento è quella della Regione in cui è ubicata la sede di attivazione del percorso formativo. Art. 3 Destinatari 1. I tirocini formativi e di orientamento, nonché quelli di inserimento e reinserimento lavorativo sono rivolti a soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno ed assolto all’obbligo scolastico e che, salvo si tratti di lavoratori in cassa integrazione, si trovino in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente. Per i tirocini estivi l’età minima resta fissata a quindici anni. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai cittadini italiani, nonché ai soggetti che regolarmente soggiornano in Italia, siano essi cittadini comunitari o non appartenenti alla Unione Europea. 3. Ai fini del presente regolamento, per disabili devono intendersi i soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii; per persone svantaggiate, i soggetti di cui alla Pag. 16 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”. Art. 4 Soggetti promotori 1. Il soggetto promotore, individuato tra quelli elencati all’art. 3, co. 1, L.R. n. 23/2013, inclusi gli enti accreditati di cui alla D.R.G. n. 195 del 31 gennaio 2012 e s.m.i., è garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale. Art. 5 Soggetti ospitanti 1. Possono ospitare uno o più tirocini, nel rispetto dei limiti numerici stabiliti dall’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, tutti i datori di lavoro, pubblici o privati, liberi professionisti e piccoli imprenditori, ancorché privi di lavoratori alle loro dipendenze. 2. Il soggetto ospitante non può attivare più tirocini con il medesimo soggetto, anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse. Art. 6 Modalità di attivazione del tirocinio 1. I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni, sottoscritte dal soggetto promotore e dal legale rappresentante del soggetto ospitante. Tali convenzioni definiscono gli obblighi a carico dei soggetti sottoscrittori. 2. La convenzione deve essere redatta in conformità al modello approvato con determina del Dirigente del Servizio Formazione Professionale entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. 3. In sede di convenzione, il soggetto ospitante, sotto la propria responsabilità, dichiara: a) il possesso dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, e il rispetto dei limiti numerici indicati all’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013; b) che il tirocinante non sarà impiegato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il soggetto ospitante si impegna altresì a comunicare tempestivamente al soggetto promotore la perdita dei requisiti di cui alla precedente lett. a). 4. Ove richiesto, ai fini dell’applicazione dei limiti numerici di cui all’art. 3, co. 5, L.R. n. 23/2013, il soggetto promotore accerta il carattere stagionale dell’attività svolta dal soggetto ospitante tenuto conto delle attività previste dal D.P.R. n. 1525/1963 e ss.mm.ii., nonché di quelle eventualmente individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative. Nel computo dei lavoratori a tempo determinato, si dovrà tenere conto soltanto di quelli il cui rapporto di lavoro abbia durata non inferiore a quella prevista per il tirocinio. 5. La convenzione può anche essere riferita a più tirocini da attivare; ha una validità di un anno e conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga. 6. Qualora il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione, la ricerca e la selezione del tirocinante deve essere effettuata con procedure di evidenza pubblica. Art. 7 Contenuti e modalità di presentazione del progetto formativo 1. Il tirocinio è avviato sulla base di un progetto formativo individuale, da allegare alla convenzione, redatto e sottoscritto dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante. Il progetto dovrà essere sottoscritto altresì dal tirocinante e dai tutores designati per le attività didattico - organizzative e di affiancamento. 2. Il progetto formativo individuale deve essere conforme al format approvato con determina del Dirigente del Servizio Formazione Professionale, e contenere, in ogni caso, i seguenti elementi essenziali: a. dati identificativi del tirocinante, del soggetto ospitante, pubblico o privato, del soggetto promotore, nonché del tutor responsabile didattico - organizzativo e del tutor aziendale; b. tipologia di tirocinio, settore di attività economica del soggetto ospitante (codici di classificazione ATECO), area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), conoscenze e/o competenze possedute in entrata dal tirocinante, profilo professionale del tutor del soggetto ospitante, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile verso terzi, durata e periodo di svolgimento, articolazione oraria giornaliera e settimanale del tirocinio, sussidi didattici e metodologie di apprendimento e di verifica in itinere e finale, importo spettante al tirocinante a titolo di indennità di partecipazione ed eventuali rimborsi per spese sostenute; c. competenze da acquisire all’esito del percorso formativo con indicazione della figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio regionale approvato con D.G.R. n. 327 del 7 marzo 2013, ovvero Pag. 17 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” tenuto conto della classificazione ISTAT 2011; d. diritti e doveri delle parti coinvolte nella attuazione del progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente o tutor del soggetto promotore. 4. Nel caso in cui siano destinatari del tirocinio soggetti disabili o in condizioni di svantaggio sociale, nonché immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale, gli obiettivi formativi, le attività previste e le modalità di svolgimento dovranno tenere conto della particolare condizione di disabilità o di svantaggio sociale in cui versano. 5. In nessun caso, il progetto può riferirsi ad attività meramente ripetitive ed esecutive, di contenuto elementare, per le quali non è richiesto un periodo formativo. Qualora il tirocinante sia un minore dei diciotto anni, l’attività formativa dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro” e ss.mm.ii. 6. Eventuali variazioni al progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.), originariamente definito, devono essere preventivamente concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante, risultare da atto scritto ed essere comunicate al tirocinante. Tali variazioni costituiranno parte integrante del documento progettuale. Art. 8 Modalità di rilascio della autorizzazione in favore di istituzioni formative private senza scopo di lucro 1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione a promuovere tirocini, il legale rappresentate dei soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. h), L.R. n. 23/2013 dovrà presentare al Servizio Formazione Professionale apposita istanza, resa nelle forme di cui all’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante: - l’assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni o di liquidazione volontaria; - l’assenza in capo a tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza di condanne penali, anche non definitive, ivi compresi il decreto penale di condanna e la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, per reati posti in essere in danno di enti pubblici, per delitti non colposi per i quali la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro; non essere, altresì, sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, o a sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.; non essere altresì pendente il procedimento volto all’applicazione di una misura di prevenzione; - il rispetto degli obblighi concernenti il pagamento delle imposte e delle tasse; - il rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; - l’applicazione integrale degli accordi e contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e la normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere; - il rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazione al trattamento dei dati personali; - il possesso di sede operativa ubicata nel territorio regionale, la cui disponibilità sia giuridicamente riconducibile al soggetto richiedente, dotata di un locale e attrezzature informatiche idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta autorizzazione; - la conformità della sede operativa alle norme di legge in materia di edilizia, di igiene e sicurezza, accessibilità per i disabili; - la presenza di una figura professionale di comprovata esperienza, con contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto che chiede l’autorizzazione, che garantisca: l’accoglienza e l’informazione degli utenti; la diagnosi dei fabbisogni; l’analisi delle esperienze formative, professionali e personali degli utenti; l’individuazione personalizzata delle opportunità orientative, formative e di inserimento; l’identificazione delle competenze individuali e degli interessi professionali valorizzabili in relazione alle opportunità esterne; la predisposizione di un progetto formativo personale, verificabile e completo nei suoi elementi (obiettivo, tempi, azioni, interlocutori, risorse); il monitoraggio delle azioni intraprese e la valutazione della loro efficacia in conformità al progetto formativo e i conseguenti adempimenti. All’istanza dovrà essere allegato l’atto costitutivo e lo Statuto vigente, comprovanti la coerenza della natura Pag. 18 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” giuridica e delle finalità statutarie del richiedente. 2. Il venir meno dei requisiti suindicati e/o l’inosservanza delle normative summenzionate, accertate a seguito di verifiche, comporteranno la revoca dell’autorizzazione. 3. Le procedure di inoltro dell’istanza, congiuntamente ai documenti summenzionati, saranno rese note dal Servizio Formazione Professionale attraverso il sito istituzionale. Art. 9 Avvio del tirocinio 1. Prima di avviare il tirocinio, il soggetto ospitante è tenuto ad adempiere agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; provvede, altresì, ad inserire il progetto formativo all’interno del sistema SINTESI o altro sistema informativo adottato dalla Regione. La comunicazione obbligatoria è, altresì, dovuta nei casi di proroga del tirocinio o interruzione anticipata dello stesso. La verifica dell’adempimento dei predetti obblighi spetta al soggetto promotore, per il tramite del tutor responsabile didattico - organizzativo. 2. Il soggetto ospitante fornisce al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e in qualsiasi momento si renda necessario, adeguata informazione e formazione relativa agli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii., nonché dei regolamenti aziendali laddove esistenti. 3. Entro cinque giorni dall’avvio del percorso formativo, il soggetto promotore ne dà comunicazione, trasmettendo convenzione e progetto formativo, alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. Art. 10 Tutorato 1. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante procedono rispettivamente alla designazione del tutor responsabile didattico-organizzativo e del tutor aziendale con funzione di affiancamento del tirocinante. 2. Il soggetto ospitante individua il tutor con funzioni di affiancamento tra i lavoratori alle proprie dipendenze; nel caso in cui il soggetto ospitante sia privo di dipendenti, il tutor aziendale coincide, fermo restando il possesso di adeguate competenze professionali, con il titolare dell’impresa o un amministratore, un socio o un familiare coaudivante. Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore verificare il possesso, da parte del tutor aziendale, delle competenze professionali richieste per il perseguimento degli obiettivi formativi individuati nel progetto individuale. Art. 11 Caratteristiche e compiti del tutor del soggetto promotore 1. Il tutor designato dal soggetto promotore ha il compito di accompagnare il tirocinante durante l’esperienza formativa ed è il garante del raggiungimento degli obiettivi formativi. A tal fine spetta al tutor responsabile didattico - organizzativo: a) collaborare alla stesura del progetto formativo del tirocinante, previa verifica delle conoscenze e/o competenze di cui è in possesso il tirocinante al momento dell’avvio; b) coordinare l’organizzazione e supervisionare l’attuazione del percorso formativo, in conformità al progetto individuale, monitorando costantemente l’andamento del tirocinio, attraverso la verifica dei registri all’uopo predisposti per la presenza e la descrizione delle attività svolte e la verifica del contesto organizzativo di riferimento, con particolare riguardo ai supporti tecnologici e didattici messi a disposizione dal soggetto ospitante; c) di concerto con il tutor del soggetto ospitante, programmare momenti e predisporre strumenti di verifica dell’apprendimento in itinere e finale, conformemente al progetto formativo; acquisire, altresì, informazioni dal tirocinante in merito all’esperienza svolta e agli esiti della stessa; d) concorrere alla redazione dell’attestazione finale sulla base di tutti gli elementi acquisiti dal tutor del soggetto ospitante e dal tirocinante, nonché dalla documentazione prodotta. 2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle predette funzioni, il tutor responsabile didattico - organizzativo deve conoscere, quanto meno, la normativa di settore, il contesto socio-economico, gli elementi di base di organizzazione aziendale, i processi di apprendimento, le principali teorie e metodologie dell’orientamento professionale. 3. Ogni tutor responsabile didattico-organizzativo può seguire contemporaneamente un numero massimo di dieci tirocinanti, fatti salvi i tirocini promossi nell’ambito di programmi e sperimentazioni avviati dal Pag. 19 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche attraverso i propri enti in house, previa intesa con i competenti uffici regionali. Art. 12 Caratteristiche e compiti del tutor del soggetto ospitante 1. Il tutor designato dal soggetto ospitante è responsabile dell’attuazione del piano formativo e dell’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio. 2. Il tutor del soggetto ospitante svolge le seguenti funzioni: a) favorisce l’inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo e definisce le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento; b) promuove l’acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, affiancando il tirocinante durante tutto il percorso formativo e monitora l’andamento anche attraverso verifiche periodiche e finali, concordate unitamente al tutor del soggetto promotore; c) aggiorna la documentazione relativa alle attività formative (registri, etc.) per l’intera durata del tirocinio; d) concorre al processo di attestazione dell’attività svolta e delle eventuali competenze acquisite dal tirocinante attraverso gli strumenti di verifica concordati con il tutor del soggetto promotore, redigendo apposita relazione all’esito della verifica finale. 3. Al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti, come innanzi individuati, il tutor del soggetto ospitante deve essere in possesso di conoscenze, esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio; nonché possedere competenze specifiche richieste dalla eventuale condizione di disabilità e di svantaggio sociale nella quale si trovi il tirocinante. 4. Ogni tutor può essere responsabile contemporaneamente fino ad un massimo di due tirocinanti; ovvero uno, qualora il tirocinante sia soggetto socialmente svantaggiato o disabile. Art. 13 Diritti e doveri del tirocinante 1. Il tirocinante è tenuto a: a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutores, conformandosi all’articolazione oraria convenuta e rispettando l’ambiente di lavoro; b) osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; c) mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio; d) partecipare, per quanto di competenza, alla redazione, con il supporto del tutor del soggetto promotore e del tutor del soggetto ospitante, di una relazione finale sull’esperienza di tirocinio; e) comunicare al soggetto ospitante la sopravvenienza di fatti che possono determinare la sospensione del tirocinio ai sensi del successivo art. 17. 2. La partecipazione al tirocinio e la correlata percezione dell’indennità di cui al successivo art. 14 non comportano la perdita dello stato di inoccupazione o disoccupazione, eventualmente posseduto dal tirocinante. Art. 14 Indennità di partecipazione 1. Il soggetto ospitante eroga in favore del tirocinante, che abbia partecipato ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo, una indennità stabilita nella misura forfettaria minima di euro 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge. 2. Il tirocinante non ha diritto alla corresponsione dell’indennità di partecipazione da parte del soggetto ospitante qualora percepisca una forma di sostegno al reddito. E’ fatto salvo, in ogni caso, il diritto del tirocinante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione alle attività formative secondo le modalità definite nella convenzione. 3. Ai fini del comma 2, per forme di sostegno al reddito si intendono le prestazioni economiche di natura previdenziale o assistenziale, sostitutive o integrative della retribuzione, erogate in caso di riduzione o perdita dell’occupazione, di mancanza di lavoro, nonché di riduzione della capacità di guadagno per effetto di menomazioni fisiche o psichiche. 4. Resta ferma la possibilità, anche per i tirocinanti titolari di forme di sostegno al reddito, di percepire da parte di soggetti terzi somme erogate in connessione o in dipendenza di progetti di formazione, di riqualificazione e di riconversione professionale, nei limiti dell’ordinamento vigente. Art. 15 Ipotesi di sospensione del tirocinio 1. Il tirocinante ha diritto alla sospensione del tirocinio per maternità ai sensi del D. Lgs. n. 151/2001 “Testo Pag. 20 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, ovvero in caso di malattia o infortunio, che si protraggano per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Durante il periodo di sospensione, il tirocinante non ha diritto alla indennità di partecipazione. Art. 16 Proroga della durata del tirocinio 1. La durata originariamente stabilita del percorso formativo può essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati, richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale. I predetti limiti devono intendersi riferiti alla singola esperienza formativa. 2. Il soggetto ospitante, che intenda prorogare il tirocinio, deve darne comunicazione scritta al soggetto promotore almeno dieci giorni prima della scadenza del termine di durata originariamente previsto, indicando le ragioni della richiesta. Il soggetto promotore, verificata preventivamente la necessità o l’opportunità di proroga in relazione al conseguimento delle finalità formative, accoglie la relativa richiesta. 3. La proroga deve essere comunicata per iscritto al tirocinante, alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. Art. 17 Interruzione anticipata del tirocinio 1. Il tirocinio può essere interrotto prima della sua naturale scadenza nelle seguenti ipotesi: - perdita dei requisiti prescritti dall’art. 3, co. 4, L.R. n. 23/2013. In tal caso, il soggetto che venga a conoscenza della circostanza deve darne tempestiva comunicazione all’altra parte sottoscrittrice della convenzione. Spetta, in ogni caso, al soggetto promotore informare il tirocinante, le r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, le strutture sindacali territoriali di categoria, nonché la Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio; - motivata comunicazione scritta da parte del tirocinante, inviata al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante; - violazione, da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore ovvero del tirocinante, degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale; - sopravvenienza di cause ostative al raggiungimento degli obiettivi formativi; in tal caso, il soggetto ospitante deve darne immediata comunicazione, in forma scritta, al soggetto promotore, precisando le ragioni sottostanti. Soggetto promotore e soggetto ospitante verificano che non esista la possibilità di dare ulteriore corso allo svolgimento del percorso formativo. Art. 18 Attestazione delle competenze 1. Il soggetto promotore, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, rilascia una attestazione relativa allo svolgimento del tirocinio, specificando le generalità del tirocinante, la tipologia del tirocinio svolto, l’impresa ospitante, il periodo e numero di ore svolte, i risultati di apprendimento specificando le competenze (capacità/abilità e conoscenze) eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile. 2. In raccordo con i Centri per l’impiego competenti per territorio, il soggetto promotore provvede altresì alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all’art. 2, co. 1, lettera i), D. Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm.ii. 3. Per la registrazione dell’esperienza di tirocinio sul libretto formativo del cittadino il tirocinante deve avere partecipato almeno al settanta per cento della durata prevista dal progetto formativo. 4. La validazione e certificazione delle competenze acquisite e la successiva registrazione delle stesse sul Libretto formativo avverranno su richiesta dell’interessato, secondo gli standard e modalità definiti dalla Regione, a seguito del completamento del Sistema Regionale di validazione e certificazione delle competenze, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4, L. n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e dal successivo D. Lgs. n. 13/2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli Pag. 21 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”. Art. 19 Informazione, controllo e monitoraggio dell’azione 1. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri per l’impiego, promuove il corretto utilizzo dei tirocini in conformità alla disciplina vigente e alla relativa regolamentazione contrastando forme di abuso, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con i competenti organi ispettivi. 2. La Regione, per il tramite delle Province e dei Centri per l’impiego, effettua una specifica attività di monitoraggio, al fine di valutare l’efficacia del tirocinio come strumento di politica attiva. Le attività di monitoraggio e valutazione hanno ad oggetto l’analisi quantitativa e qualitativa dei dati registrati sul sistema informativo lavoro (SINTESI - CpI) o altro sistema adottato dalla Regione. 3. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e valutazione si porrà particolare attenzione alla rilevazione di eventuali elementi distorsivi presenti nell’attuazione dell’istituto. A titolo meramente esemplificativo, devono considerarsi tali la reiterata attivazione da parte del soggetto ospitante di tirocini a copertura di specifica mansione; le cessazioni anomale; le attività svolta in maniera difforme al progetto formativo o di inserimento/reinserimento; l’incidenza di tirocini non conformi alla presente normativa attivati da uno stesso promotore; la concentrazione dell’attivazione di tirocini in specifici periodi dell’anno. 4. La Regione attraverso l’Osservatorio del mercato del lavoro realizza annualmente un rapporto sull’andamento dei tirocini sotto il profilo quanti-qualitativo. 5. I soggetti promotori redigono e trasmettono, a cadenza annuale, all’Osservatorio del mercato del lavoro un report analitico contenente il numero dei tirocini attivati e conclusi, evidenziando i risultati in termini formativi ed occupazionali. Il medesimo rapporto dovrà essere altresì pubblicato sul sito internet del soggetto promotore, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Art. 20 Sanzioni applicabili 1. Ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall’art. 8, L.R. n. 23/2013, in caso di violazione degli obblighi prescritti dal presente regolamento in capo ai soggetti promotori e soggetti ospitanti, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate: a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all’art. 17, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l’attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione; b) nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 19, co. 5, al soggetto promotore è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all’accertamento dell’inadempimento. 2. Qualora il soggetto promotore del tirocinio appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, la Regione assume i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia. Art. 21 Disposizione finale 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano ai tirocini attivati successivamente alla sua entrata in vigore. Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia. Per quello che concerne la Certificazione delle Competenze, la realizzazione del sistema, in corso d’opera, è prevista dal Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana “per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze”. In tale ambito è stato attivato nel maggio 2012 uno specifico progetto di sperimentazione, che dovrà realizzare gli interventi previsti entro due anni, fino alla messa a regime del sistema. E’ prevista la certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Nel marzo del 2013 è stato approvato l’ IMPIANTO DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELLA REGIONE PUGLIA. Nel dicembre del 2013 è stata approvata con Determinazione dirigenziale la prima versione del REPERTORIO DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELLA PUGLIA (23 settori più uno trasversale e 276 figure professionali), elaborato sulla base del modello toscano Pag. 22 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” a fronte del protocollo d’intesa sopra citato. La sperimentazione ha riguardato anche l’Adesione al Protocollo d'intesa (Memorandum of Understanding) per la stabilizzazione del network tra Autorità competenti e la prosecuzione del percorso di sperimentazione di ECVET (sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale) nella sua relazione ad EQF e agli altri dispositivi. Approvati nel dicembre del 2013 gli Standard formativi sperimentali per l'erogazione dei percorsi formativi, nell’ambito del Protocollo d’Intesa con la Regione Toscana. Nell’agosto del 2013 è stato adottato lo schema di libretto formativo del cittadino, elaborato nell'ambito del Piano Straordinario di interventi per i percettori di ammortizzatori sociali in deroga e percettori di sostegno al reddito. Si dispone l'avvio, in via sperimentale, del servizio di supporto alla compilazione della Sezione 1 dello schema di Libretto, a cura dei Centri territoriali dell'Impiego, nell'ambito delle azioni previste dal Piano. La Puglia inoltre aderisce al Aderente al Progetto interregionale “Verso la costruzione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze”. 2.2.3 PROMOZIONE REGIONALE Avviso Pubblico n. 4/2011 Asse II Occupabilità - Tirocini Formativi Obiettivi L'avviso intende favorire, in attuazione del Piano Straordinario per il lavoro in Puglia 2011, la realizzazione di progetti di tirocinio che contemplino non solo azioni di orientamento e formazione, ma anche esperienza lavorativa e qualificazione/riqualificazione professionale nei confronti di soggetti in condizioni di relativo svantaggio nel mercato del lavoro, giovani inoccupati/e e disoccupati/e, anche di lunga durata, che debbono essere inseriti/reinseriti nel mercato del lavoro. L'analisi dei principali indicatori della crisi economica internazionale evidenzia il peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro regionale e la crescita di aree di disagio di ampie fasce di cittadini pugliesi, tra cui rientrano, in modo particolare, i giovani. Destinatari I destinatari degli interventi previsti nel presente avviso sono i disoccupati/e o inoccupati/e, anche di lunga durata, qualificati come soggetti svantaggiati ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, che risultino in possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che, alla data di attivazione del tirocinio, risultino aver conseguito il titolo di studio da non più di dodici mesi; ovvero, in alternativa, età compresa tra 18 e 25 anni, elevati a 29 anni, se laureati, che siano inoccupati/disoccupati di lunga durata (inoccupati/disoccupati da più di sei mesi) ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. d) ed e) del d. lgs. n. 297 del 2002; possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di un titolo di laurea (triennale, specialistica/magistrale, vecchio ordinamento o titolo equipollente rilasciato da Università straniere); status di inoccupato/a o disoccupato/a, privo/a di qualsiasi rapporto di lavoro e di qualsiasi forma di sostegno al reddito, risultante da idonea attestazione rilasciata dal centro per l'impiego competente per territorio, o, in alternativa, da autocertificazione resa ai sensi del D.p.R. n. 445 del 2000; residenza nel territorio regionale da almeno 2 anni; cittadini italiani e comunitari, nonché stranieri regolarmente soggiornanti; non aver prestato attività lavorativa nell'impresa ospitante nei ventiquattro mesi antecedenti la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui il pregresso rapporto di lavoro abbia riguardato un profilo professionale diverso da quello oggetto del tirocinio; non essere in rapporto di parentela fino al terzo grado o in rapporto di affinità fino al secondo grado con il legale rappresentante dell'impresa o con uno dei consiglieri di amministrazione o con il tutor tecnico (responsabile aziendale); non rivestire cariche societarie all'interno dell'impresa ospitante. Pag. 23 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Risorse disponibili Gli interventi sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Obiettivo 1 Convergenza, Asse II - Occupabilità (categoria di spesa 66) per un importo complessivo di € 15.000.000,00. Termini per la presentazione delle domande Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo le modalità indicate nel presente avviso, entro il termine del 31.12.2011. Alla scadenza del predetto termine, l'avviso pubblico sarà riaperto con la definizione di nuove modalità di selezione dei destinatari. 2.3 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE Sul tema degli incentivi all’occupazione è intervenuta la L. del 28 giugno 2012 n. 92 recante “ Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ovvero la cosiddetta “Riforma Fornero”, la quale all’art. 4 tra le altre cose, da un lato introduce nuove agevolazioni e dall’altro fissa alcuni principi finalizzati a garantirne in via generale una omogenea applicazione. Il comma 8 prevede per le assunzioni effettuate dal 01/01/2013 una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro: per assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione di lavoratori > 50 anni disoccupati da almeno 12 mesi per le donne di qualsiasi età residenti nel mezzogiorno disoccupate da almeno 6 mesi e per le donne ovunque residenti e disoccupate da almeno 24 mesi. (vedi art. 2 punto 18 REG. CEE n. 800/2008)Il Ministro Fornero ha inoltre firmato il decreto con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008. La durata della riduzione è di 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato; se trasformato a tempo indeterminato per 18 mesi; di 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ab initio. In merito ai principi generali invece gli incentivi all’assunzione non spettano se: l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva; nel caso di contratto di somministrazione; l’assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva; con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; L’incentivo viene sospeso in caso di: inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione. Pag. 24 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” L’art 1 comma 252 della L. n. 228/2012 ‘’Legge di stabilità’’ per il 2013’’ introducendo il comma 12 bis all’art 4 della L. n. 92/2012 ha di fatto riconfermato in ogni sua disposizione quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012;in attuazione dell’art. 24 c. XXVII del D.L. del 6/12/2011 n. 201 convertito in L. del 22/12/2011 n. 214; in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. L’art. 24 della L. del 07/08/2012 n. 134 di conversione del D.L. del 22/06/2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del paese” ha disposto che dal 26/06/2012 data di entrata in vigore del D.L. a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal settore economico in cui operano è concesso un contributo sotto forma del credito d’imposta del 35%con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una universita' italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia; personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3. Il diritto a fruire del contributo decade: se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; in caso di accertate violazioni non formali della normativa fiscale, contributiva in materia di lavoro dipendente o alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con decreto, da emanarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore del D.L. n. 83, dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa; ovvero 25 milioni di euro per l’anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. L’art. 27 bis introdotto dalla L. del 17/12/2012 n. 221 di conversione del D.L. del 18/10/2012 n. 179 cosiddetto “ Decreto sviluppo bis” dispone che alle start up innovative e agli incubatori certificati si applicano le disposizioni di cui all’art. 24 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con la L. n. 134 del 07/08/2012, volte all’introduzione di misure di semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale: Il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto con contratto di apprendistato Il credito d’imposta è concesso invia prioritaria rispetto alle altre imprese Decreto Direttoriale D.D. 264/Segr. D.G./19/04/2013 dispone la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Il beneficio è quantificato in: Pag. 25 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 190,00 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato 190,00 euro mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. Il beneficio è concesso anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, è riconosciuto anche in caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Non si applica al lavoro domestico. Per usufruire di tale beneficio il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale. Per la concessione del beneficio i datori di lavoro devono inoltrare la relativa istanza all’INPS, esclusivamente in via telematica, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A seguito dell’autorizzazione ricevuta l’erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle dichiarazioni contributive. L’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili ovvero 20.000.000,00 di euro a valere sul fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo. Il D.L. n. 76 del 28/06/2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, convertito con modificazioni con Legge n. 99 del 09/08/2013, ha introdotto all’art. 1 un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni aventi i seguenti requisiti: siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; Il Ministero del Lavoro ha pubblicato un comunicato secondo il quale l’incentivo di cui sopra sarà riconosciuto per le assunzioni intervenute a decorrere dalla data del 07/08/2013, data di emanazione del decreto di riprogrammazione delle risorse del Piano Azione Coesione e fino al 30 giugno 2015, subordinatamente alla verifica da parte dell’Inps della capienza delle risorse finanziarie. L’INPS con Circolare n. 131 del 17/09/2013 definisce le modalità attuative per poter usufruire del suddetto beneficio. L’incentivo è erogato solo se le assunzioni aumentano l’occupazione complessiva dell’impresa e devono essere effettuate tra il 29/06/2013 ed il 30/06/2015 ed è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, ed in ogni caso non può superare i 650 euro mensili ed è corrisposto per 18 mesi. Se invece si tratta di una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’incentivo, sempre nei limiti massimi di 650 euro mensili e con le modalità del conguaglio, viene corrisposto per 12 mesi. La dotazione finanziaria è pari a: 500 milioni di euro per il periodo 2013-2016 nelle 8 Regioni del Mezzogiorno a valere sui fondi europei; 294 milioni di euro per il periodo 2013-2016 per le altre aree del Paese. Le Regioni possono finanziare ulteriormente e con fondi propri, le misure in questione. L’art. 7 del D.L. n. 76 del 28/06/2013 istituisce un nuovo incentivo erogato al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assume a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che usufruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato. Con Circolare n. 138 del 27/09/2013 l’INPS ha fornito indicazioni sul rilascio dei moduli telematici “76-2013” per gli incentivi all’assunzione di giovani, previsti dall’articolo 1 del decreto legge 76/2013. Pag. 26 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2014, il DM 13 ottobre 2013 con il quale viene riconosciuto un beneficio nei confronti dei datori di lavoro che assumono lavoratori in possesso del dottorato di ricerca universitario, di una laurea magistrale o che siano impiegati in attività di ricerca e sviluppo. L’incentivo non è, tuttavia, operativo in quanto non è pronta la procedura telematica che dovrà apparire sul sito del Ministero: essa è demandata ad un Decreto Direttoriale al quale spetterà il compito di fissare sia la procedura che i contenuti delle istanze. L’incentivo, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, riguarda le assunzioni a termine o a tempo indeterminato dei lavoratori sopra indicati. L’agevolazione, per un massimo di 12 mesi, consiste, nell’abbattimento massimo del 35% del costo aziendale riferito al personale nuovo assunto. Per le c.d. “start – up innovative” il costo è ammortizzabile anche se si è fatto ricorso al contratto di apprendistato. La legge L. 27 dicembre 2013, n. 147 Legge di stabilità all’art. 1 comma 187, apportando una modifica all’art. 9 comma 3ter del DL. 20 maggio 1993 n. 148 convertito in Legge. N. 236 del 1993 ha stabilito che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali può prevedere, oltre che misure di sostegno al reddito, anche incentivi per favorire l’occupazione dei lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro definiti ai sensi del decreto del MdLPS n. 264 del 19 aprile 2013. All’art. 1 comma 132 è previsto che I datori di lavoro hanno la possibilità di dedurre dall’IRAP un importo massimo di 15.000 euro per ciascun lavoratore “aggiuntivo”, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale laddove sussistano le seguenti condizioni: imprese espressamente individuate dalla disposizione che, rispetto al numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con medesimo contratto. La deduzione potrà operare per l’anno di assunzione e per i due anni successivi. Nel calcolo del personale va computato anche quello, eventualmente ridotto, delle società collegate o controllate ex art. 2359 c.c. Di seguito sono riportati i principali incentivi all’assunzione in vigore per tipologia di target: Assunzione di lavoratori in CIGS I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) sono lavoratori sospesi dal lavoro a causa di crisi aziendali strutturali e durevoli. La CIGS viene concessa per far fronte a situazioni aziendali strutturali e durevoli che determinano una eccedenza di personale. Tali situazioni, specificatamente individuate dalla legge n. 223/91, sono la ristrutturazione, la riconversione o la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e le procedure concorsuali. Gli incentivi previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in CIGS sono diversi a seconda della durata della sospensione. Assunzione di lavoratori in CIGS in deroga Ai lavoratori in CIGS “in deroga” si applica l’art. 7ter, comma 7, del D.L. n. 5/09, conv. in L. n. 33/09 , che stabilisce che ai datori di lavoro che assumono - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato lavoratori percettori, per gli anni 2009-2011, del trattamento di CIGS “in deroga” e sospesi per cessazione di attività o per procedura concorsuale, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai datori di lavoro.(vedi Circolare INPS n. 5/2010) Assunzione di lavoratori in mobilità I lavoratori in mobilità sono: Pag. 27 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” a) i lavoratori licenziati a seguito di una specifica procedura di riduzione di personale che devono osservare le aziende ammesse al trattamento di CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi; b) i lavoratori licenziati da imprese con più di 15 dipendenti che, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro intendono procedere ad almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni. Gli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori in mobilità sono diversi a seconda del tipo di contratto stipulato e dell’età del lavoratore. Assunzione di lavoratori in mobilità in deroga Ai lavoratori in mobilità “in deroga” si applica l’art. 7ter, comma 7, del D.L. n. 5/09, conv. in L. n. 33/09 , che stabilisce che ai datori di lavoro che assumono - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato lavoratori percettori, per gli anni 2009-2011, del trattamento di mobilità “in deroga” e sospesi per cessazione di attività o per procedura concorsuale, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai datori di lavoro.(vedi Circolare INPS n. 5/2010) Assunzione di lavoratori in mobilità senza indennità Sono i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro . Questi lavoratori, se pure iscritti nelle liste di mobilità, non hanno diritto alla relativa indennità. Gli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori in mobilità sono diversi a seconda del tipo di contratto stipulato. Assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time o full-time, di un disoccupato da almeno 24 mesi, la normativa prevede che per un periodo di 36 mesi, la contribuzione previdenziale ed assistenziale a carico del datore di lavoro che lo assume sia ridotta nella misura: •del 50%, se il datore di lavoro non è impresa operante nel Mezzogiorno o non è impresa artigiana; •del 100%, se il datore di lavoro è impresa operante nel Mezzogiorno o è impresa artigiana. Assunzione di disoccupati con trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi I disoccupati con trattamento speciale di disoccupazione sono i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini che siano stati licenziati per una di queste cause: • cessazione dell’attività aziendale; • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative; • riduzione di personale; • stato di grave crisi occupazionale conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni; • mancata ripresa dell’attività al termine di un programma di CIGS. Gli incentivi sono previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di reinserimento . Assunzione di Giovani degli Istituti Professionali Pag. 28 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Chiunque assuma giovani diplomati - che non abbiano superato i 32 anni - presso un istituto professionale o giovani in possesso di un attestato di qualifica godrà per i primi sei mesi di una contribuzione pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per ciascuno di loro (articolo 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56). Assunzione di Persone detenute o internate Incentivi sono previsti anche per le aziende pubbliche e private che impiegano o formano persone detenute o internate. Ad esse viene riconosciuto un credito mensile d’imposta pari a 516,46 euro per ciascun detenuto o internato che sottoscriva un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore ai 30 giorni o frequenti un loro corso di formazione. Il credito è proporzionale alle giornate/ore di lavoro/formazione prestate o frequentate. Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell’IRAP e non assume rilievo ai fini della deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici. Assunzione di Disabili Incentivi notevoli vengono corrisposti anche a chiunque assuma a tempo indeterminato soggetti portatori di una disabilità. Di seguito sono riportati i principali incentivi all’assunzione in vigore per tipologia contrattuale: Assunzione con contratto di inserimento Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. Gli incentivi previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di inserimento, variano in base al settore di appartenenza del datore di lavoro e all’ubicazione territoriale dello stesso. Assunzione con contratto di solidarietà espansivo Sono previste agevolazioni economiche e contributive anche per le assunzioni da parte di aziende che hanno attuato un contratto di solidarietà espansivo. Previsti dall’art. 2 della legge n. 863/1984, i contratti di solidarietà espansiva riguardano quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare gli organici, attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale. Assunzione con contratto per sostituzione Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi. Assunzione con contratto di apprendistato Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 167/2011: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 Testo Unico), apprendistato Pag. 29 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” professionalizzante o contratto di mestiere (art.4 T.U.), apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5 T.U.). Di seguito sono riportati altre tipologie di incentivi all’assunzione attualmente in vigore: Stabilizzazioni Con la L. 27 dicembre 2013, n. 147 Legge di stabilità all’art. 1 comma 135 è previsto che nell’ipotesi in cui un contratto a tempo determinato sia convertito in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è prevista la possibilità per il datore di lavoro di recuperare, per l’intero importo versato, la contribuzione aggiuntiva dell’1,4% introdotta dalla legge 92/2012 per il finanziamento dell’Aspi. La disposizione va a modificare la precedente normativa, secondo la quale, in caso di trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro poteva recuperare solamente un importo pari agli ultimi sei mesi di contribuzione aggiuntiva. La restituzione del contributo addizionale è prevista anche nei casi di stabilizzazione del rapporto, purché l’assunzione con contratto a tempo indeterminato intervenga entro 6 mesi dalla cessazione del precedente rapporto a termine. All’art. 1 comma 22 della suddetta legge è previsto che per i datori di lavoro gestori di call center e che abbiano “stabilizzato” i propri dipendenti usufruendo della specifica procedura, è previsto un incentivo pari ad 1/10 della retribuzione lorda mensile ai fini previdenziali per ciascun lavoratore stabilizzato. L’incentivo, che può essere riconosciuto per un massimo di 12 mesi, non può superare i 200 euro al mese con riferimento a ciascun lavoratore interessato e i 3 milioni di euro e/o il 33% dei contributi pagati nel periodo successivo all’1 gennaio 2014, con riferimento all’intero personale occupato in azienda. Inoltre la diposizione stabilisce l’emanazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto ministeriale per la definizione delle modalità attuative. Assunzioni presso cooperative sociali Nel caso delle cooperative sociali, purché iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio, gli incentivi consistono nell’azzeramento delle aliquote complessive per l'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) applicate alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito familiare, persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno). Assunzioni nel Sud Italia Il 10 maggio 2012, è stato approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni il decreto attuativo redatto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Coesione Territoriale, che concede alle aziende un bonus (credito d’imposta) per assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel Sud Italia: si tratta di uno sgravio fiscale del 50% sui costi salariali sui contratti stipulati con personale “svantaggiato” o “molto svantaggiato” nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013. 2.3.1. PROMOZIONE NAZIONALE I Progetti ed i Programmi di Italia Lavoro volti a promuovere gli incentivi all’occupazione: FixO -Formazione e Innovazione per l’Occupazione “Scuola&Università”. Avviso per i contributi alle imprese che assumono con l'alto apprendistato L’avviso pubblico prevede la concessione di contributi alle imprese per la stipula di contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca rivolti a laureandi, laureati e dottorandi di ricerca. Pag. 30 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Possono presentare domanda di contributo le imprese e i datori di lavoro privati, con sede operativa sul territorio nazionale, che assumano - a tempo pieno o a tempo parziale - giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca finalizzato al conseguimento dei seguenti titoli di studio: laurea triennale; laurea magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; master universitario I° e II° livello; dottorati di ricerca. Le imprese riceveranno un contributo pari a: 6 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; 4 mila euro per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale per almeno 24 ore settimanali La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://fixo.italialavoro.it/. Il termine per la presentazione della domanda è stato prorogato al 28 febbraio 2014. W2W – Welfare to Work L’Area, supporta la programmazione e la realizzazione di interventi di rilevanza nazionale, volti da attuare politiche e servizi di welfare to work adeguati a sostenere il recupero degli effetti della crisi sull'occupazione e a spingere i mercati del lavoro verso il raggiungimento degli obiettivi occupazionali dell’Italia al 2020. In dettaglio, supporta lo sviluppo e il consolidamento della governance - nazionale e locale - delle politiche del lavoro, la ri-collocazione di giovani disoccupati e inoccupati e lo sviluppo della competitività, concorre al potenziamento e alla qualificazione del sistema dei Centri per l’Impiego e promuove la programmazione integrata delle politiche del lavoro e dello sviluppo. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi dell’area che hanno ad oggetto incentivi all’assunzione: http://www.italialavoro.it/ Occupazione e Sviluppo economico AMVA - "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale" L’intervento si concretizza con la pubblicazione di un bando che incentiva le aziende ad assumere giovani con il contratto di apprendistato, si vedano le indicazioni nella sezione specifica. 5.500 euro per ogni giovane, che abbia compiuto quindici anni e fino al venticinquesimo anno di età, assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (in tutti i settori di attività); 4.700 euro per ogni giovane di età compresa tra i diciassette e i ventinove anni, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere (in tutti i settori di attività). I giovani devono: -possedere il requisito di lavoratori svantaggiati come definito dal Reg. (CE) n. 800/2008, fermo restando il rispetto dei vincoli di età previsti dalla normativa relativa all’apprendistato; -non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti. Pag. 31 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://amva.italialavoro.it/. Il termine per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2013. ATTUALMENTE BANDO CHIUSO ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE. Lavoro & Sviluppo 4 Obiettivo di Lavoro&Sviluppo4 è quello di realizzare ulteriori 2400 tirocini a favore di soggetti non occupati residenti nelle Regioni “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) oltre ai 4885 già effettuati, e di promuovere, mediante incentivi all’assunzione, l’inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi. Durata: 28 luglio 2009 – 30 giugno 2015 Inclusione sociale e lavorativa L’area è impegnata nell’inserimento socio - lavorativo di persone che presentano caratteristiche di particolare svantaggio sociale ed economico (detenuti, ex-detenuti, disabili, etc.) ed opera al fine di favorire una maggiore integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche sociali, contribuendo a rafforzare il network operativo tra servizi per il lavoro, servizi sociali e sanitari con il coinvolgimento di amministrazioni, enti ed istituzioni che hanno competenze sulla materia. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi dell’area che hanno ad oggetto incentivi all’assunzione:http://www.italialavoro.it/. Immigrazione L’area Immigrazione sviluppa programmi finalizzati a qualificare il sistema dei servizi di incontro domanda/offerta di lavoro nella gestione dei flussi di lavoratori immigrati, sia provenienti dai Paesi di origine, sia già presenti e da ricollocare nel mercato del lavoro italiano. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi che hanno ad oggetto incentivi all’assunzione: http://www.italialavoro.it/. IL SISTEMA PASS SISTEMA NAZIONALE DI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE a cura di ITALIA LAVORO. Una parte importante delle politiche per il lavoro è costituita dagli incentivi all’occupazione, stimolo alla qualificazione e all’inserimento lavorativo di particolari categorie di lavoratori che sono spesso ai margini del mercato del lavoro. Gli incentivi previsti dalla normativa sono di natura molto varia, diretti a molteplici soggetti ed erogati sia a livello centrale che regionale. Questa frammentazione rende difficile per cittadini, imprese ed operatori avere un quadro completo di quanto viene messo a disposizione per ogni categoria di lavoratori, per ogni tipo di azienda o in ogni territorio. Italia Lavoro è impegnata a fornire il nuovo servizio ''PASS'', il Sistema nazionale degli Incentivi all’Occupazione. L’intento è fornire una panoramica chiara e completa di tutti gli incentivi disponibili in Italia, raccogliendoli in un’unica area informativa. E’ possibile consultare tale banca dati anche attraverso il portale Cliclavoro. Pag. 32 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Oppure direttamente dal sito di Italia Lavoro: Pag. 33 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 2.3.2 GLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE IN REGIONE 2.3.3 PROMOZIONE REGIONALE PROGETTO ROSA - Nuove figure professionali nel settore del lavoro di cura domiciliare Obiettivo Riprende il via il Progetto R.O.S.A. (Rete per l’Occupazione e i Servizi di Assistenza) la cui prima sperimentazione si è conclusa con risultati lusinghieri per aver facilitato l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro nell’ambito della cura domiciliare. Destinatari Il nuovo Avviso prevede incentivi ai datori di lavoro che assumono le/gli assistenti familiari iscritti presso i Centri Territoriali per l’impiego in appositi elenchi provinciali del Progetto R.O.S.A. Chi assume un assistente iscritto in questi elenchi speciali può fare domanda per ricevere un incentivo economico di importo pari ai contributi previdenziali versati in relazione al rapporto di lavoro instaurato, fino a un massimo di € 2.500,00 all’anno, per due anni consecutivi. Gli interessati possono presentare richiesta di contributo esclusivamente on-line, collegandosi al portale http://rosa.pugliasociale.regione.puglia.it, oppure a http://pianolavoro.regione.puglia.it alla pagina Progetto R.O.S.A. della sezione Iniziative Attive e compilando il modulo di domanda del Progetto R.O.S.A. nel link dedicato alle "Procedure telematiche" di questa pagina (disponibile a partire dalla data di presentazione delle domande). Per l'utilizzo della procedura telematica è necessaria la registrazione ad uno dei due portali. Contestualmente, le persone interessate a lavorare nell’ambito dell’assistenza familiare domiciliare potranno continuare a iscriversi negli elenchi speciali. L’iscrizione in tali elenchi è subordinata al superamento di un colloquio di valutazione delle competenze professionali da parte degli operatori del Centro per l’impiego, appositamente formati a questo compito. Il colloquio riguarda la verifica dei requisiti minimi e delle competenze professionali di base previsti dalle Linee guida per l’istituzione e la gestione degli Elenchi provinciali di assistenti familiari, approvate con la D.G.R. del 1° dicembre 2009 n. 2366. Coloro per i quali viene accertato un bisogno formativo potranno accedere ad appositi corsi di formazione a breve operativi e per i quali vi sono oltre 2 milioni di euro disponibili a valere sul Fondo sociale europeo. L’iscrizione negli elenchi provinciali è un traguardo nel percorso di qualificazione della figura dell’assistente familiare e nella lotta al lavoro nero perché favorisce una gestione trasparente del mercato del lavoro in questo campo, garantendo, alle famiglie interessate, di reperire celermente assistenti qualificati presso i Centri per l’Impiego e, agli assistenti familiari, di accedere in modo regolare al mondo del lavoro. Sono partner del Progetto tutte le Province pugliesi, le Consigliere di parità regionale e provinciali, ANCI Puglia, CGIL, CISL e UIL e INAIL Puglia, tutti con un ruolo attivo nella promozione dell’intervento e nell’assistenza ai soggetti interessati attraverso la rete delle proprie sedi territoriali. Termini per la presentazione delle domande I contributi verranno erogati dalle Province nella modalità "a sportello" fino al termine della disponibilità delle risorse finanziarie assegnate, pari complessivamente a 1.010.000,00 euro. Info: Regione Puglia Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità 080 5403313 – [email protected] - [email protected] Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/ROSA_2011 Pag. 34 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” LABORATORI DAL BASSO Parole chiave Analisi dei fabbisogni lavorativi Azione di sistema e intersettoriale Strumenti di “attivazione al lavoro” Piani di inserimento lavorativo Analisi di prospettiva tecnologica Obiettivi Promozione dell’inserimento di giovani diplomati e laureati nel mercato del lavoro - Rafforzamento dei profili di competenze dei giovani disoccupati in accordo ai bisogni di conoscenza e innovazione delle imprese regionali - Mappatura completa dei fabbisogni lavorativi legati ai processi di innovazione delle imprese pugliesi - Miglioramento della capacità innovativa e della competitività delle imprese regionali, attraverso l’inserimento di capitale umano qualificato - Potenziamento delle capacità di raccordo tra i Distretti Tecnologici, i Distretti Produttivi, gli Enti di Ricerca e gli altri attori socioeconomici regionali, con particolare riferimento alle imprese regionali - Rafforzamento dell’offerta formativa delle scuole secondarie superiori di carattere tecnico-professionale e di altre agenzie formative - Miglioramento dell’offerta formativa regionale attraverso indicazioni di foresight tecnologico e di mercato. Destinatari Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione della Regione Puglia - Enti Pubblici di Ricerca Distretti Tecnologici e Produttivi - Scuole Tecniche Superiori - Agenzie formative - Associazioni di categoria – Imprese - Sistema Regionale dell’Innovazione. Beneficiari delle risorse Giovani diplomati e laureati disoccupati e/o inoccupati Modalità di intervento L’Azione è incardinata sull’analisi dei fabbisogni di nuove competenze legate ai processi di innovazione delle imprese pugliesi. All’analisi seguirà la progettazione di strumenti di attivazione al lavoro, consistenti in specifici percorsi di formazione/addestramento/accompagnamento, finalizzati all’inserimento lavorativo. Nell’attività di progettazione si definiranno dei canali di collegamento con le altre Azioni del Piano Straordinario del Lavoro, in primis quelle dedicate al sostegno di nuova imprenditorialità giovanile, riguardanti interventi mirati all’occupabilità e all’autoimpiego, nonché allo sviluppo del capitale umano. L’Azione si articolerà nelle seguenti attività. Mappatura dei fabbisogni di nuove competenze da parte delle imprese regionali. In particolare: a. rilevazione dei fabbisogni formativi e lavorativi, legati ai processi di innovazione, delle imprese pugliesi, per gli anni 2011 e 2012 b. analisi dei dati e realizzazione dei relativi report (mappatura) c. diffusione dell’analisi e sensibilizzazione fra gli attori socio-economici regionali Progettazione di strumenti di policy regionale per il rafforzamento delle competenze e per l’inserimento lavorativo Collegamento dei predetti strumenti con le altre Azioni del Piano Analisi di prospettiva tecnologica regionale per l’inserimento lavorativo Attività trasversali di comunicazione, diffusione e implementazione della piattaforma tecnologica coordinamento delle attività e degli eventi di comunicazione e promozione con quelle relative al potenziamento delle sinergie tra Ricerca Pubblica e Industria e fra i vari Soggetti Intermediari della Conoscenza e dell’Innovazione. Settori ammissibili Pag. 35 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Tutti con particolare riguardo per i settori ritenuti di interesse strategico per lo sviluppo regionale (es: settori prioritari indicati nella Strategia Regionale per l’Innovazione, ambiente, turismo, industria della creatività, trasferimento di conoscenze) Fonte di finanziamento PO FSE 2007-2013 Asse VII “Capacità istituzionale” Risorse disponibili 3.750.000 di euro Numero destinatari 4.000 imprese Sito web: http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/InnovazioneOccupabilita 2.4 INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO Destinatari delle agevolazioni per il lavoro autonomo sono i soggetti con i seguenti requisiti: maggiore età alla data di presentazione della domanda residenza, alla data del 1° gennaio 2000, o nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, nelle aree ammesse alle agevolazioni, dove deve anche trovarsi la sede legale ed operativa dell'iniziativa non occupazione alla data di presentazione della domanda Le aree ammesse alle agevolazioni sono le seguenti: i territori di cui agli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali comunitari le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma le aree phasing out le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Le iniziative sono finanziabili solo se realizzate in forma di ditta individuale e riguardano i settori della produzione di beni, della fornitura di servizi e del commercio, ad esclusione di alcuni settori, quali: produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli trasporti Sono previste varie tipologie di agevolazioni: un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto per gli investimenti un contributo a fondo perduto per le spese di gestione relative al 1° anno di attività assistenza tecnica e gestionale per il primo anno di attività Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti riferimenti normativi: Pag. 36 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (art. 8) coordinato con la legge di conversione del 14 maggio 2005, n. 80 Delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 27 Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei criteri e delle modalita' di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 5 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - Criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 maggio 2001, n. 295 Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 L’art. 2 comma 19 della L. del 28 giugno n. 92 del 2012 ha disposto che in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di cui al comma 1 della presente legge ovvero l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), puo' richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Tale possibilità e' riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 2013 il Decreto Interministeriale 29/03/2013 con il quale il Ministro del Lavoro ha dato piena applicazione all’art. 2, comma 19, L. 92/2012. L’INPS è stato delegato a gestire tutta l’operazione, per cui si attende una circolare esplicativa che disciplinerà, in via telematica, l’accesso al beneficio. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato in data 6 marzo 2013 e pubblicato in G.U. n. 134 del 10/06/2013 il Decreto con il quale si prevede l’istituzione di un regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita di nuove imprese nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con la Circolare n. 21303 del 20 giugno 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni ai sensi del suddetto Decreto. L’art. 3 del D.L. n. 76 del 28/06/2013, convertito con Legge n. 99 del 09/08/2013, prevede il rifinanziamento delle misure per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità secondo quanto disposto dal D. Lgs 21/04/2000 n. 185 nel limite di: 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 28 milioni di euro per l’anno 2015 Con la Circolare n. 145 del 9 ottobre 2013 L’INPS fornisce le istruzioni relative alla disposizione contenuta nell’articolo 2, comma 19, della c.d. Riforma Fornero (L. n. 92/2012), dove si prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Nell’art. 4 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (decreto destinazione Italia), sono previste misure a favore della creazione di nuove imprese nei settori della produzione di beni e servizi, apportando significative modifiche al D. Lgs 21 aprile del 2000 n. 185, il Governo intende sostenere l’avvio di nuove micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, in tutto il territorio nazionale e supportarne lo sviluppo attraverso la garanzia di migliori condizioni per l’accesso al credito. Pag. 37 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 2.4.1. PROMOZIONE NAZIONALE Occupazione e Sviluppo economico AMVA - "Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale" Italia Lavoro con il Programma AMVA si pone l’obiettivo di facilitare il ricambio generazionale nelle imprese agevolando la creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda. La finalità espressa di questa terza linea del Programma AMVA è quella di favorire l’accesso dei giovani ai mestieri tradizionali, promuovendo il tramandarsi della tradizione italiana e al contempo la creazione di nuove imprese attraverso il trasferimento d’azienda da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Per questo tipo di azione sono previsti i seguenti incentivi: 5.000 euro per trasferimenti di azienda compresi tra 10.000 euro e 29.999,9 euro; 10.000 euro per trasferimenti di azienda superiori a 30.000 euro. La domanda di contributo può essere presentata unicamente attraverso il sistema informativohttp://impresacontinua.italialavoro.it/amvaci/sicurezza/Login.action. La domanda può essere presentata dalle ore 10:00 del 20/02/2013 e non oltre il 31/12/2013, salvo esaurimento delle risorse disponibili. ATTUALMENTE BANDO CHIUSO, ATTIVITA’ IN REALIZZAZIONE. 2.4.2 GLI INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE 2.4.3 PROMOZIONE REGIONALE AIUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE MICRO E PICCOLE IMPRESE – REGIMI DI AIUTI TITOLO II Det. N. 192 del 10/04/2009 e Regolamento n. 28 del 30/12/2013 Obiettivo favorire lo sviluppo delle attività economiche delle imprese di piccole dimensioni facilitando l'accesso al credito. Beneficiari i beneficiari degli aiuti agli investimenti iniziali sono: 1. microimprese (impresa che occupa meno di 10 persone, realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) 2. imprese di piccole dimensioni (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro) che operano in una delle seguenti categorie: a) imprese artigiane, costituite anche in forma cooperativa o consortile, iscritte negli albi di cui alla legge 443/85 (legge quadro sull'artigianato) b) imprese che realizzano programmi di investimento nel settore del commercio: o esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati esercizi di vicinato (esercizi con superficie di vendita non superiore a 250 mq); o esercizi commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso classificati M1. medie strutture di livello locale con superficie di vendita da 251 a 600; o servizi di ristorazione di cui al gruppo "56" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007", ad eccezione delle categorie "56.10.4" e "56.10.05"; o attività di commercio elettronico; per commercio elettronico si intende l' attività commerciale - ovvero quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro Pag. 38 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” rivendita - svolta tramite la rete internet, mediante l' utilizzo di un portale o sito web (ecommerce). c) imprese, non iscritte negli albi di cui alla legge 443/85, che realizzano investimenti riguardanti il settore delle attività manifatturiere di cui alla sezione "C"; d)settore delle costruzioni di cui alla sezione "F" della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007"; e) il settore dei servizi di comunicazione ed informazione di cui alla sezione "J" f) imprese che realizzano investimenti per Servizi Asili Nido (Codice 88.91), g) imprese che realizzano investimenti per Servizi non residenziali per anziani e disabili (Codice 88.10.00) h) imprese che realizzano investimenti per ludoteche per intrattenimento bambini (Codice 93.29.90) i) a) imprese che esercitano attività nell'ambito della Divisione Q "sanità e assistenza sociale"; j) i servizi alla persona ed i servizi in genere anche se non esercitate da imprese artigiane. Settori di intervento: Artigianato; Commercio Manifatturiero sezione "C" del codice ATECO Costruzioni sezione "F" del codice ATECO Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli TIPOLOGIA INTERVENTO Progetti di investimento di importo non inferiori a € 30.000 per: a. la creazione di una nuova unità produttiva; b. l’ampliamento o ammodernamento di una unità produttiva esistente; c. la diversificazione della produzione di un’unità produttiva in nuovi prodotti aggiuntivi; d. il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di un’unità produttiva esistente. Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo finanziato massimo di: > euro 600.000,00, in caso di microimprese; >euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese. SPESE AMMISSIBILI a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell’importo dell’investimento in attivi materiali; b. opere murarie e assimilate; c. infrastrutture specifiche aziendali; d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all’attività di rappresentanza, nonché i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati all’effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unità produttiva oggetto delle agevolazioni; per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all’acquisto di materiale di trasporto; e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa; f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa. Con riferimento alla lettera d), per le imprese esercenti l’attività di trasporto, l’acquisto di automezzi è ammissibile esclusivamente nel caso di imprese di trasporto persone. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Le spese di progettazione ingegneristica e di direzione lavori sono ammissibili nel limite del 5% dell’investimento. I progetti di investimento iniziale devono essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di agevolazione al Soggetto Finanziatore Modalità di attuazione Le domande di ammissione devono essere presentate presso gli istituti di credito convenzionati a partire dal giorno di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Pag. 39 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Vedere modificazioni in base all’avvio telematico delle domande entro il 30 giugno 2014 Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/info?id=9DE6631E4524DE52 TITOLO II TURISMO Avviso pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 37 del 25-02-2010 Beneficiari Piccola impresa: che occupa meno di 50 dipendenti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro. Media Impresa: che occupa meno di 250 dipendenti, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro. Obiettivo Favorire lo sviluppo delle attività economiche delle piccole imprese turistiche facilitando l'accesso al credito. Tipologia di investimento ammissibile e contributo Progetti di investimento di importo non inferiore a € 30.000 per: l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico - alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale; la realizzazione di strutture turistico - alberghiere attraverso il recupero ed il restauro di una pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni, castelli, immobili di particolare pregio storico - architettonico, compresa la realizzazione di strutture di servizi di cui al punto precedente; la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio; la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici. La Regione Puglia emanerà nuovi Regolamenti che disciplineranno i sistemi di incentivi per le imprese adeguandoli alla nuova Carta degli Aiuti della Commissione Europea in fase di approvazione (06 Marzo 2014) PER LE DOMANDE PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2014 SI APPLICANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: • Il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell’art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45%. Per le medie imprese l’intensità di aiuto massima è apri al 40%. • Il contributo sul montante interessi comprenderà l’eventuale preammortamento per una durata massima di: 12 mesi per i finanziamenti destinati all’acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze; 24 mesi per i finanziamenti destinati all’ampliamento e/o all’ammodernamento della struttura. Le agevolazioni saranno calcolate, indipendentemente dall’ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di: a. € 2.000.000,00 per le piccole imprese b. € 4.000.000,00 per le medie imprese Alle imprese sarà erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti: 1. Piccole imprese del 20% dell’investimento con un importo massimo erogabile di € 200.000,00; 2. Medie imprese del 20% dell’investimento con un importo massimo erogabile di € 400.000,00 I progetti di investimento iniziale devono essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di agevolazione al Soggetto Finanziatore Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/Titolo_II_Turismo Pag. 40 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” BANDO MICROCREDITO D’IMPRESA – MICROIMPRESE OPERATIVE Obiettivo Il Microcredito d'Impresa è lo strumento con cui la Regione Puglia offre alle microimprese pugliesi già operative e non bancabili un finanziamento per realizzare nuovi investimenti. L'iniziativa è attuata da Puglia Sviluppo SpA. Requisiti L'impresa deve: essere costituita da meno di 5 anni e aver emesso la prima fattura almeno 6 mesi prima della domanda preliminare avere meno di 10 addetti e non essere partecipata per la maggioranza da altre imprese avere una delle seguenti forme giuridiche: ditta individuale, soc. coop., s.n.c., s.a.s., associazione tra professionisti, s.r.l. semplificata essere non bancabile, avendo rispettato negli ultimi 12 mesi tutti i seguenti requisiti: o non avere avuto liquidità per più di € 50.000 o non essere stata proprietaria di immobili e macchinari per un valore superiore a € 200.000 o non avere fatturato più di € 120.000 o non aver beneficiato di finanziamenti superiori a € 30.000 Attività non finanziabili Il Fondo non finanzia i settori seguenti: pesca, agricoltura e zootecnia energia, acqua e fogne attività finanziarie, assicurative e immobiliari noleggio e leasing operativo lotterie, scommesse, case da gioco organizzazioni associative commercio e intermediazione Le attività di consulenza e professionali sono ammissibili solo in forma di società o associazione tra professionisti. Finanziamento Importo: da € 5.000 a € 25.000 Durata massima: 60 mesi (più preammortamento di 6 mesi) Tasso di interesse: fisso, 70% del tasso di riferimento UE (al 1 giugno 2013 il tasso sarebbe stato 0,39%) Rimborso: in rate mensili costanti posticipate. È possibile, in qualsiasi momento, estinguere il finanziamento. Modalità di rimborso: RID con addebito sul conto corrente. Alle imprese che avranno rispettato tutte le scadenze del finanziamento sarà riconosciuta una premialità di importo pari a tutti gli interessi pagati. Fatta eccezione per le soc. coop., per le s.r.l. semplificate e per le associazioni professionali, non sono richieste garanzie patrimoniali e finanziarie. L'impresa dovrà individuare un garante morale. La garanzia morale - che non potrà essere rilasciata dietro compenso - non costituisce responsabilità patrimoniale del garante. Potranno rilasciare garanzie morali persone che operano con un ruolo di riferimento in organizzazioni, associazioni, comunità o gruppi sociali purché radicati sul territorio. Spese finanziabili Spese di investimento (almeno il 30% del totale): opere murarie e assimilate macchinari, impianti, attrezzature, automezzi di tipo commerciale programmi informatici, brevetti e licenze Altre spese: materie prime, semilavorati, materiali di consumo locazione di immobili, affitto apparecchiature di produzione Pag. 41 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” utenze polizze assicurative Modalità di partecipazione al bando Per richiedere un finanziamento del fondo l’impresa, a partire dalle ore 12.00 del 18 giugno 2013, si potrà compilare una domanda preliminare (disponibile sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito) che descrive le caratteristiche tecniche ed economiche del progetto, i profili dei soggetti proponenti, l’ammontare e le caratteristiche degli investimenti e delle spese previste. Nella fase preliminare non è previsto l’invio di alcun documento cartaceo né l’uso della PEC. Al fine di agevolare l’accesso ai finanziamenti del Fondo sono messi a disposizione dei soggetti interessati sportelli gratuiti informativi e di assistenza. L’elenco degli sportelli informativi è pubblicato sul sito Internet www.sistema.puglia.it/microcredito. La domanda preliminare non è un’istanza di accesso al finanziamento del Fondo. Quest’ultima sarà formalizzata e sottoscritta durante un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo S.p.A. Esecuzione del programma Le imprese finanziate sono obbligate a dimostrare la corretta esecuzione della spesa per la quale si è ottenuto il finanziamento del Fondo. Il programma degli investimenti e di spesa dovrà essere realizzato dall’impresa beneficiaria entro il termine di sei mesi dalla data di erogazione del finanziamento e l’impresa dovrà presentare a Puglia Sviluppo nei 30 giorni successivi a tale termine, la documentazione necessaria a dimostrare la corretta realizzazione degli investimenti e delle spese oltre al completamento degli adempimenti amministrativi eventualmente previsti. Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/microcredito BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE Obiettivo Aumentare e migliorare, attraverso l'aggregazione delle imprese, la competitività delle PMI sui mercati esteri. Sostenere la nascita e il consolidamento di reti formali permanenti fra le PMI pugliesi che, in una logica di settore, distretto o filiera produttiva specializzata, possano sviluppare dei percorsi strutturati di internazionalizzazione, finalizzati allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese, di iniziative rivolte alla promozione della penetrazione commerciale e industriale, attraverso la realizzazione di progetti di promozione internazionale che prevedano un insieme articolato e finalizzato di azioni, tra cui: partecipazione a fiere internazionali, ricerca di partner, gestione di centri comuni di servizi di promozione, logistica ed assistenza ai clienti, organizzazione di showroom e presentazioni di prodotti. Beneficiari - Raggruppamenti di P.M.I., aventi sede legale in Puglia, costituiti con forma giuridica di "contratto di rete" che abbiano acquisito soggettività giuridica, ai sensi del comma 4-quater dell'art. 3 del Decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i., e dotate di un fondo patrimoniale comune o ne devono prevedere la relativa istituzione; - Consorzi con attività esterna e società consortili di Piccole e Medie Imprese, costituiti anche in forma cooperativa, aventi sede legale nella Regione Puglia. Progetti ammissibili I progetti devono identificare un distretto, settore o filiera produttiva specializzata, e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione, finalizzato allo sviluppo, in cooperazione tra le imprese coinvolte, di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e/o di collaborazione industriale con partner esteri, anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo. Le attività di progetto da realizzare sui mercati esteri devono avere natura esclusivamente promozionale, di studio e di analisi tese al raggiungimento di specifici obiettivi di: - penetrazione commerciale; - organizzazione reti di vendita; - ricerca subfornitori o partner tecnologici per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei processi produttivi interni; Pag. 42 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” - realizzazione di joint-venture o accordi di collaborazione commerciale o industriale, anche nel campo dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico internazionale; - creazione di centri servizi integrati, anche nel campo della distribuzione e della logistica. Tipologia ed entità del finanziamento Il finanziamento è concesso in due soluzioni: - mutuo a tasso agevolato, fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile, verrà erogato in un'unica soluzione anticipata; - contributo in conto esercizio, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile, verrà erogato in un'unica soluzione ad ultimazione del progetto e dietro presentazione di apposita documentazione di rendicontazione finale. In ogni caso, le agevolazioni concedibili non potranno superare complessivamente l'importo di €200.000 (ovvero €75.000 di contributo in conto esercizio e €125.000 di valore di mutuo a tasso agevolato). Inoltre, saranno esclusi dalle agevolazioni, i progetti con spesa ritenuta ammissibile, inferiore a €50.000. Modalità di partecipazione al bando AVVISO A SPORTELLO Le domande di accesso possono essere presentate a partire dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione dell'Avviso sul BURP, fino al termine ultimo del 30 settembre 2014. Sito web http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/BandoInternazionalizzazione BANDO N.I.D.I. (NUOVE INIZIATIVE D’IMPRESA) Obiettivo Nidi è lo strumento con cui la Regione Puglia offre un aiuto per l'avvio di una nuova impresa con un contributo a fondo perduto e un prestito rimborsabile. L'obiettivo di Nidi è quello di agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro. L'iniziativa viene attuata da Puglia Sviluppo S.p.A. Beneficiari Può richiedere l'agevolazione chi intende avviare una nuova impresa o chi ha un'impresa costituita da meno di 6 mesi ed inattiva. L’impresa dovrà essere partecipata per almeno la metà, sia del capitale sia del numero di soci, da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: giovani con età tra 18 anni e 35 anni; donne di età superiore a 18 anni; disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi 3 mesi; persone in procinto di perdere un posto di lavoro lavoratori precari con partita IVA (meno di 30.000 € di fatturato e massimo 2 committenti) Anche se rientrano nelle precedenti categorie, non sono considerati in possesso dei requisiti: i pensionati; i dipendenti con contratto a tempo indeterminato gli amministratori di imprese, anche se inattive, e i titolari di partita IVA Si deve prevedere di avviare l'impresa con meno di 10 addetti. L’impresa dovrà avere una delle seguenti forme giuridiche: - ditta individuale, - società cooperativa con meno di 10 soci, - Snc, - Sas, - associazione tra professionisti, - Srl. Attività ammissibili Con Nidi si può avviare una nuova impresa nei seguenti settori: attività manifatturiere Pag. 43 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” costruzioni ed edilizia riparazione di autoveicoli e motocicli affittacamere e bed & breakfast ristorazione con cucina (sono escluse le attività di ristorazione senza cucina quali bar, pub, birrerie, pasticcerie, gelaterie, caffetterie, ristorazione mobile, ecc.) servizi di informazione e comunicazione attività professionali, scientifiche e tecniche agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese istruzione sanità e assistenza sociale non residenziale attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (sono escluse le attività delle lotterie, scommesse e case da gioco) attività di servizi per la persona Nidi non finanzia nuove imprese che: nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall’acquisto di un ramo di azienda; abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un’attività operante nello stesso settore; abbiano un amministratore che sia titolare o amministratore di un’altra impresa operante nello stesso settore. L’unica eccezione riguarda il passaggio generazionale, che consente di richiedere le agevolazioni per parenti o affini (entro il 2° grado in linea discendente) di un imprenditore che vogliono rilevare l’intera azienda esistente. Tipologia ed entità del finanziamento Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti fino a € 50.000,00, l'agevolazione è pari al 100%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 50.000,00 ed € 100.000,00, l'agevolazione è pari al 90%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. Se si prevede di avviare l'impresa con investimenti compresi tra € 100.000,00 ed € 150.000,00, l'agevolazione è pari all'80%, metà a fondo perduto e metà come prestito rimborsabile. È inoltre previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi pari ad € 5.000,00. Con NIDI si possono realizzare investimenti per: opere edili e assimilate (con alcune limitazioni); macchinari di produzione, impianti, attrezzature varie e automezzi di tipo commerciale; programmi informatici; Si possono sostenere spese di esercizio per: materie prime, semilavorati, materiali di consumo; locazione di immobili o di affitto impianti/apparecchiature di produzione; utenze: energia, acqua, riscaldamento, telefoniche e connettività; premi per polizze assicurative. Modalità di partecipazione al bando AVVISO A SPORTELLO. All’indirizzo www.nidi.regione.puglia.it si può verificare se si è in possesso dei requisiti di accesso e calcolare l’entità dell’agevolazione da richiedere. La procedura di accesso alle agevolazioni è telematica. Non è previsto l’invio di alcun documento cartaceo né l’uso della PEC. Pag. 44 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Per compilare la domanda preliminare si deve aver individuato una sede in Puglia (non serve un contratto) e avere i preventivi degli investimenti da realizzare. Ci sono a disposizione oltre 60 sportelli gratuiti informativi e di assistenza, distribuiti in tutto il territorio regionale, che forniscono aiuto per la verifica dei requisiti e per la presentazione della domanda. L’elenco degli sportelli informativi è disponibile sul sito wwww.sistema.puglia.it/nidi. Per tutte le domande preliminari che rispettano i requisiti è previsto un colloquio di tutoraggio presso Puglia Sviluppo durante il quale: verrà fornita assistenza nella presentazione dell’istanza definitiva di accesso alle agevolazioni; si potrà presentare la documentazione necessaria (preventivi, individuazione della sede, ecc.); saranno verificate le competenze e la consapevolezza in merito all’attività da avviare. Dopo il colloquio, Puglia Sviluppo valuterà l’istanza e comunicherà l’esito. Entro 4 mesi dovranno essere presentate le fatture dei beni corrispondenti alla metà degli investimenti per la seconda erogazione (ulteriore 50% delle agevolazioni). Entro 6 mesi dalla prima erogazione, si deve dimostrare di aver realizzato tutti gli investimenti presentando la richiesta di terza erogazione (saldo, l’ultimo 25% delle agevolazioni). Entro la precedente scadenza, tutti gli investimenti devono essere installati e funzionanti presso la sede dell’impresa e dovrai aver interamente pagato tutte le spese (comprese quelle di gestione) con modalità di pagamento verificabili (assegni, bonifici, carta di credito, bancomat, ecc.), al fine di ottenere l’erogazione delle agevolazioni in conto esercizio. Sito web: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/nidi 3. LA DISCIPLINA DELL’ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO IN REGIONE Attraverso la legge 29 settembre 2011, n. 25, pubblicata nel BURP N.156 del 7 Ottobre 2011, la Regione Puglia ha delineato il Sistema di Servizi per il Lavoro, da realizzarsi attraverso la rete dei soggetti istituzionali e privati. Tale legge, all’art. 1, afferma la centralità del servizio pubblico per l’impiego nella gestione del governo del mercato del lavoro. Allo stesso tempo, al fine di garantire ai cittadini la libertà di scelta nell’ambito di una rete di operatori qualificati, la legge stabilisce che la Regione Puglia favorisce l’integrazione fra sistema pubblico e privato finalizzato alla promozione e allo sviluppo dell’occupazione. La modalità di regolazione dell’ampliamento della rete regionale passa attraverso: - l’autorizzazione regionale all’intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione del personale; - l’accreditamento per lo svolgimento di servizi al lavoro. All’art. 2 la legge regionale ripartisce, poi, le funzioni e le competenze nei servizi pugliesi, stabilendo che i servizi pubblici per l’impiego svolgono direttamente e in via esclusiva le funzioni amministrative a essi delegate (ex d.lgs.469/97, d.lgs.181/00 e s.m.i.), nonché tutte le funzioni non rientranti in quelle amministrative, per le quali possono anche avvalersi, nelle ipotesi definite dalla Regione, dei soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, da selezionare tramite procedure di evidenza pubblica. All’art. 3 la legge regionale indica quali sono i servizi pubblici per il lavoro, ovvero tutte le attività di: orientamento incontro fra domanda e offerta di lavoro promozione dell’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati Pag. 45 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” prevenzione della disoccupazione di lunga durata sostegno alla mobilità geografica di monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro. Con provvedimento del 27 dicembre 2012, n. 34 pubblicato in B.U.R.P. n. 188 suppl. del 28/12/2012, la Regione Puglia ha definitivamente adottato il Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla L.R. 29 settembre 2011, n. 25. Sono legittimati a richiedere l’accreditamento i soggetti elencati, se in possesso dei requisiti di seguito indicati: 1) Le società commerciali cosi come definite dal Codice Civile ed i loro Consorzi; 2) Le Università ed i Consorzi universitari; 3) Le Camere di Commercio direttamente o per il tramite delle Aziende speciali; 4) Le Scuole superiori compresi gli I.T.S. di cui all’art. 13, comma 2,della Legge 2 aprile 2007, n.40; 5) Le associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative che possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizio controllate, anche con riferimento alle persone giuridiche di diritto privato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 52; 6) Le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale a rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità; 7) I Comuni limitatamente alla fascia di utenza destinataria degli interventi socio assistenziali di cui alla L.R. n.19 del 20 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 8) Le fondazioni o altro soggetto dotato di personalità giuridica di cui al comma 2 dell’art.6 Dlgvo 276/2003 e s.m.i. Le società autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 sono automaticamente accreditate presso la Regione Puglia. Il regolamento stabilisce che l’accreditamento avrà una durata sperimentale di 2 anni. Per quanto concerne l’apertura al pubblico è richiesto: apertura per almeno 30 ore settimanali; attrezzature d’ufficio idonee allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l’accreditamento; indicazione visibile all’esterno e all’interno dei locali: - estremi del provvedimento di iscrizione all’Albo regionale; - dei servizi offerti e degli orari di apertura al pubblico per ciascun servizio; - organigramma delle funzioni aziendali; - responsabile dell’unità organizzativa. È previsto l’obbligo di connettersi al Sistema Informativo Lavoro regionale e con la Bcnl, per il tramite del sistema Cliclavoro, per conferire in via obbligatoria i dati relativi ai curricula dei cittadini serviti ed alle opportunità di lavoro espresse dai datori di lavoro che richiedono loro servizi di selezione, ai sensi del comma 3 art. 15 D. Lgs. 276/2003 e s.m.i.; Entro 6 mesi dal rilascio dell’accreditamento, il soggetto accreditato deve dotarsi del Sistema di gestione della qualità certificato, secondo le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 con riferimento al settore coerente alla tipologia di attività. Sempre nel termine di 6 mesi dal rilascio dell’accreditamento, il soggetto deve dotarsi anche di una carta dei servizi, conforme al modello elaborato dalla Regione Puglia. Pag. 46 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Gli operatori potranno chiedere l’accreditamento regionale per erogare servizi al lavoro nell’ambito delle prestazioni definite dal Masterplan dei Servizi per l’impiego: Prestazioni base verso i cittadini: - ACCESSO ED INFORMAZIONI (ad esclusione della Gestione dell’Immediata Disponibilità – DID e della certificazione dello Status occupazionale) - PROFILING/VALUTAZIONE CASO INDIVIDUALE - INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO - MISURE DI SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO Prestazioni base verso imprese/datori di lavoro: - ACCESSO ED INFORMAZIONI/CONSULENZA - INCONTRO DOMANDA/OFFERTA DI LAVORO. Oltre all’accreditamento per prestazioni di base per cittadini e imprese/datori di lavoro è prevista la possibilità di richiedere accreditamenti specialistici: - SUPPORTO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI; - SUPPORTO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE; - SUPPORTO DELL’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI MIGRANTI; - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. L’art. 10 del Regolamento Regionale n. 34/2012 stabilisce che, con successivo avviso pubblico, sarà istituito l’Albo Regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, che verrà articolato in una sezione regionale e in sezioni provinciali: per ottenere l’accreditamento, i soggetti legittimati potranno presentare istanza di candidatura secondo le modalità stabilite da apposito avviso che sarà emanato successivamente. 4. I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO Con il Piano Straordinario per il Lavoro la Regione Puglia intende fornire una risposta immediata a una situazione sempre più difficile ed insostenibile, facendo ricorso alle risorse ed agli strumenti operativi che ricadono nella propria sfera di competenza e di responsabilità. Occorre sottolineare che risultati più ampi ed efficaci potrebbero essere raggiunti se fosse possibile lavorare in stretto raccordo con politiche per lo sviluppo definite a livello nazionale, basate sulla revisione delle normative sul lavoro e sulla costruzione di un nuovo sistema di welfare in grado di superare la precarietà, riconsegnare diritti e prospettive di futuro alle nuove generazioni. Riforma del welfare e delle politiche industriali, fiscali e del lavoro, incremento degli investimenti ordinari in opere pubbliche ed infrastrutture tradizionali ed avanzate, rilancio delle politiche abitative e del terzo settore, sono tutti aspetti di una politica nazionale che nel Mezzogiorno così come nel resto del Paese risulterebbe in grado di incidere profondamente sul mercato del lavoro e sulla creazione di nuova occupazione. La programmazione regionale e territoriale dovrà di conseguenza tener conto, in particolare, di due finalità specifiche: migliorare l’occupabilità dei giovani e delle donne e sostenere i livelli occupazionali esistenti. In questa prospettiva, il Piano intende costituire una proposta organica di intervento che la Regione Puglia sottopone all’attenzione delle forze sociali, del partenariato socioeconomico ed istituzionale, nonché delle sei Amministrazioni provinciali con l’obiettivo di moltiplicare le iniziative di collaborazione, favorire l’integrazione delle programmazioni in corso e degli strumenti operativi a sostegno delle misure di contrasto alla contrazione del mercato del lavoro e di rilancio degli investimenti e dell’occupazione. Il Piano ha previsto lo stanziamento di 340.000.000 €. Il Piano ha un differente impiego di risorse in base alla tipologia di target di riferimento: IL LAVORO DEI GIOVANI Formazione, lavoro , impresa: le opportunità per i giovani pugliesi. Azioni destinate a giovani in cerca di nuova occupazione di qualità. Pag. 47 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Le azioni mirano a rafforzare le competenze di: • giovani laureati attraverso l’offerta di opportunità formative, anche fuori regione, e di una dote per incentivare l’assunzione in Puglia; • giovani diplomati attraverso l’offerta di percorsi formativi in stretta connessione con partner aziendali e di una dote per incentivarne l’assunzione; • giovani apprendisti per favore l’acquisizione di una qualifica professionale ed una dota per incentivarne l’assunzione; • giovani precari per favorire l’opportunità di costruzione di progetti di vita; • giovani in cerca di opportunità per trasformare le proprie idee in impresa. Stanziati 122.600.000€ per le seguenti azioni di salvaguardia e promozione dell’occupazione: “Ritorno al futuro” - 2011 Diritti a scuola Formazione integrata, tirocini e aiuti all’occupazione per i giovani diplomati Alta formazione per l’apprendistato Apprendistato professionalizzante Verso un sistema integrato di alta formazione interregionale Reddito di continuità per i lavoratori atipici Microcredito IL LAVORO DELLE DONNE Più posti di lavoro e migliori condizioni per le donne pugliesi. Azioni destinate a: • Donne disoccupate per favorire l’accesso qualificato al mercato del lavoro, anche puntando sul talento autonomo e imprenditoriale; • Donne occupate per migliorare la permanenza nel mercato del lavoro e le occasioni di carriera; • Ridurre i divari di genere e promuovere la conciliazione vita-lavoro per incrementare la qualità delle condizioni di lavoro delle donne. Stanziati 32.900.000€ per le seguenti azioni di salvaguardia e promozione dell’occupazione: Sviluppo dell’imprenditoria femminile Piccoli sussidi per l’inserimento lavorativo delle migranti Formazione delle donne ed incentivi all’assunzione Servizi di conciliazione vita-lavoro Strumenti di flessibilità del lavoro per le donne Part-time e conciliazione IL LAVORO PER L’INCLUSIONE SOCIALE Il lavoro come strumento di contrasto alle nuove povertà. Azioni destinate a favorire la qualificazione professionale e l’inserimento lavorativo, nonché nuove occasioni di formazione, reimpiego e auto-impiego per: • cassintegrati; • persone disabili; • persone in condizioni di fragilità sociale, anche favorendo un nuovo e migliore contatto con i servizi per l’impiego; • immigrati, rifugiati e richiedenti asilo, come azione complementare all’accoglienza. Pag. 48 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Stanziati 47.000.000€ per le seguenti azioni di salvaguardia e promozione dell’occupazione: Percorsi integrati per l’assunzione di persone disabili Sostegno alle persone in condizioni di povertà Inserimento lavorativo di immigrati, rifugiati e richiedenti asilo Reimpiego e autoimpiego dei cassaintegrati Sostegno ai cassaintegrati nei distretti produttivi Formazione per cassaintegrati e lavoratori in mobilità Utilizzo temporaneo dei cassintegrati presso la Pubblica Amministrazione IL LAVORO PER LA QUALITA’ DELLA VITA Il lavoro per uno sviluppo equo e sostenibile. Azioni destinate a promuovere occasioni di nuova e buona occupazione per donne, giovani ed adulti disoccupati, per favorire il miglioramento della qualità della vita nei settori della cura alla persona, degli antichi mestieri, del turismo e dell’accoglienza, della logistica. Le azioni sono altresì orientate a favorire occasioni di lavoro per soggetti svantaggiati al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e la pulizia delle spiagge. Stanziati 32.900.000€ per le seguenti azioni di salvaguardia e promozione dell’occupazione: Nuove figure professionali nel settore del lavoro di cura domiciliare (Progetto R.O.S.A.) Nuove figure professionali nel settore del lavoro di cura domiciliare Assistenti per l’infanzia Formazione interregionale per l’occupazione legata alla valorizzazione e recupero degli antichi mestieri Interventi nell’ambito del turismo Impiego dei lavoratori socialmente utili nella pulizia delle spiagge Aiuti per l’occupazione in ambito portuale Interventi per l’occupazione rivolta all’incremento della raccolta differenziata IL LAVORO PER LO SVILUPPO E L’INNOVAZIONE Posti di lavoro ad alta intensità di conoscenza per i giovani e i ricercatori pugliesi. Azioni destinate all’incentivazione della cultura dell’innovazione, a promuovere la ricerca ed il trasferimento tecnologico, partnership tecnologiche pubbliche e private ed il distacco di personale altamente qualificato. Stanziati 70.500.000€ per le seguenti azioni di salvaguardia e promozione dell’occupazione: Formazione di manager ed imprenditori Investimenti in attività di ricerca industriale e formazione Partenariati Regionali per l’Innovazione Dottorati di ricerca Borse di ricerca Aiuti alle piccole imprese innovative di nuova costituzione Aiuti alle piccole imprese innovative operative Impresa e ricerca Innovazione per l’occupabilità PIU’ QUALITA’ AL LAVORO La Puglia investe nella legalità, nella sicurezza del lavoro e nella emersione del lavoro nero. Pag. 49 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Azioni destinate alle persone occupate con l’obiettivo di: • Favorire la riqualificazione e l’aggiornamento professionale in connessione con i processi di innovazione e di cambiamento del mercato del lavoro; • Aumentare l’efficienza e la produttività; • Incrementare i livelli della sicurezza del mercato del lavoro; • Favorire l’emersione del sommerso. Stanziati 34.900.000€ per le seguenti azioni di salvaguardia e promozione dell’occupazione: Formazione continua per dipendenti, apprendisti e atipici Aiuti alla diffusione delle tecnologie dell’informazione nelle reti di Piccola e media impresa Servizi di consulenza in materia di innovazione Emersione del sommerso in agricoltura Campagna straordinaria di formazione, di diffusione delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro Formazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza Asse VII - Rete dei Nodi per l'animazione del Piano del Lavoro Parole Chiave Nodi informativi e di orientamento Nodi per l'assistenza Manifestazioni di interesse Adesione alla rete pugliese dei nodi Obiettivi L' Avviso è volto a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti ad aderire alla rete di servizi per la gestione del Piano del Lavoro. Il modello a rete intende: •costruire un sistema territoriale inclusivo di tutti gli attori coinvolti dal Piano del Lavoro regionale, in grado di favorire le relazioni fra di essi nella finalità prioritaria di garantire la crescita occupazionale e professionale dei cittadini; •assicurare una copertura capillare dei servizi informativi grazi alla presenza di nodi info orientativi Disseminati su tutto il territorio regionale; •assicurare una equità informativa a tutti i potenziali destinatari delle azioni per garantire loro l'accesso agli interventi; •fornire un'assistenza di prossimità ai destinatari che assicuri la scelta più appropriata al singolo caso nel Rispetto dei tempi e dei processi innovativi messi in campo. Destinatari Possono presentare la candidatura a diventare nodo della rete le seguenti tipologie di soggetti: I Tipologia: Organizzazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, con esperienza comprovata in attività informativa sulle iniziative delle PA, o strutturate per fornire assistenza in orientamento, formazione, attivazione di percorsi di crescita e sviluppo della cittadinanza, tra i quali: •Strutture di relazione con il pubblico degli enti locali fra cui Informagiovani, URP, Sportelli sociali •Strutture del terzo settore •Soggetti gestori dei Laboratori urbani •Scuole secondarie superiori •Università Pag. 50 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” •Sindacati II Tipologia: Strutture previste dalla L.152/2001 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale", ovvero soggetti di rappresentanza o di assistenza nel mondo del lavoro, i quali all'interno del Piano del lavoro e sulla base di un'apposita procedura di accreditamento, possono fornire assistenza ai destinatari degli interventi, quali: •Patronati •CAF •Cofidi •Associazioni di categoria 5. LE POLITICHE ATTIVE IN CAPO ALLE PROVINCE PROVINCIA BARI – ORGANISMO INTERMEDIO FSE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO: http://www.provincia.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00000130_Servizio_Politiche_del_Lav oro.html SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: http://www.provincia.ba.it/home_page/struttura_e_organizzazione/00004054_Servizio_Lavoro_e_Formazi one_Professionale_.html PROVINCIA FOGGIA – ORGANISMO INTERMEDIO FSE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO: http://www.politichedellavoro.provincia.foggia.it/ SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: http://www.formazione.provincia.foggia.it/ PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI – ORGANISMO INTERMEDIO FSE SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO: http://www.provincia.bt.it/SettorieUffici/PoliticheDelLavoroFormazioneProfessionale/ServizidelSettore6/P olitichedellavoroeOrientamento.aspx SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE: http://www.infobat.it/SettorieUffici/PoliticheDelLavoroFormazioneProfessionale/ServizidelSettore6/Forma zioneProfessionale.aspx PROVINCIA DI LECCE – ORGANISMO INTERMEDIO FSE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO http://www.provincia.le.it/web/provincialecce/servizi/formazione_professionale_e_lavoro PROVINCIA BRINDISI – ORGANISMO INTERMEDIO FSE Pag. 51 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO http://sintesi.provincia.brindisi.it/portale/ PROVINCIA DI TARANTO – ORGANISMO INTERMEDIO FSE SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO http://www.provincia.taranto.it/ssu/dettagli.php?id=10 6. ALTRO PAL IN REGIONE CATALOGHI FORMATIVI AASS Atto Dirigenziale n. 608 del 20/06/2013, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 4 luglio 2013. Obiettivi L’Offerta Formativa per i percettori degli AASS in deroga, presente in questo Catalogo, è strutturata con lo scopo di presentare opportunità di crescita professionale in più ambiti lavorativi e settori economici. L’obiettivo generale perseguito con l’intero sistema è stato quello di garantire la spendibilità della formazione fruita attraverso: - la definizione a monte delle competenze ottenibili in relazione a ciascun percorso formativo (competenze di base, trasversali, tecnico-professionali); - il collegamento tra le competenze possedute dal singolo, individuate attraverso il bilancio delle competenze svolto presso i CTI, ed il fabbisogno di nuove competenze individuabili nei percorsi a catalogo; - la possibilità di “utilizzare” la formazione svolta per il riconoscimento dei crediti formativi, per la certificazione delle competenze acquisite e la trascrizione delle stesse nell’istituendo Libretto Formativo del Cittadino. L’offerta formativa non è da intendersi esaustiva rispetto alle necessità attuali del mondo del lavoro ed infatti, il Catalogo è un sistema aperto e potrà essere aggiornato con nuove offerte formative, sulla base delle esigenze rappresentate dal territorio, in particolare dal mondo delle imprese. Struttura Il catalogo è composto da tre Sezioni. - nella Sezione 1 "Offerta formativa trasversale e di base" sono riportati i percorsi formativi che favoriscono l'acquisizione di competenze di base o trasversali (es. inglese, informatica, comunicazione, leadership,ecc…) - nella Sezione 2 "Offerta formativa tecnico-professionale "regolamentata" sono riportati i percorsi formativi che consentono l'acquisizione di competenze tecnico-professionali connesse a specifiche normative nazionali/regionali/internazionali per l'acquisizione di patentini, certificazioni specifiche e/o abilitazioni (es. ECDL, TRINITY, SICUREZZA, ecc…). - la Sezione 3 "Offerta formativa su Competenze tecnico professionali correlate al Repertorio Regionale delle Figure Professionali" contiene tutti i percorsi formativi di tipo tecnico professionale che sono stati "associati" al Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Infatti, in virtù dell'accordo con la Regione Toscana per l'adozione del Sistema Regionale delle Competenze e in considerazione dell'Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali (D.G.R. n. 327 del 07/03/2013), il Servizio Formazione Professionale ha potuto mettere in atto il processo che porta alla valorizzazione degli apprendimenti, comunque acquisiti, nel costituendo Sistema Regionale di Competenze della Regione Puglia. Pag. 52 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Ogni singolo percorso formativo della Sezione 3 della durata minima di 70 ore è "correlato" ad una o più Unità di Competenza presente nel Repertorio. L'Unità di Competenza rappresenta una parte di un insieme di Unità di Competenze riferite ad una Figura professionale di uno specifico Settore economico. Ogni Unità di Competenza è composta da capacità/abilità e conoscenze predefinite. Il Catalogo dell'Offerta formativa, dunque collegato al Sistema Regionale di Competenze, che il Servizio Formazione Professionale, a partire dal protocollo d'intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana, sta costruendo attraverso diversi atti e strumenti che condurranno all'obiettivo finale della validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite e alla loro trascrizione sul Libretto Formativo del Cittadino. Sito web http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/cataloghi formativi AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ORGANISMI AUTORIZZATI ALL’EROGAZIONE DI INTERVENTI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO RIVOLTE AI BENEFICIARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA Avviso pubblico n. 2/2013 Obiettivi Attraverso la pubblicazione del presente Avviso si intende costituire un elenco di organismi autorizzati all’erogazione di interventi di formazione rivolti ai lavoratori che beneficino o abbiano beneficiato di ammortizzatori sociali in deroga, quale complemento dei percorsi di politiche attive realizzati presso i CPI. La scelta del percorso formativo di qualificazione o riqualificazione, a seconda delle esigenze individuali, dovrà avvenire sulla base delle esigenze formative del lavoratore, sia in termini di opportunità, con particolare riferimento ai benefici attesi in ordine all'aggiornamento delle competenze e al reinserimento nel mercato del lavoro, sia in termini di durata, fermi restando i vincoli derivanti dagli Accordi stipulati dalla Regione con le Parti Sociali. Destinatari I destinatari dei progetti finanziati a valere sul presente avviso, sono tutti i lavoratori e le lavoratrici, residenti in Puglia: 1. beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga; 2. che nell’anno in corso abbiano perso il diritto a fruire di tali benefici. In particolare: - disoccupati (in possesso dello status di disoccupazione) che al 31.12.2012 hanno maturato il diritto a godere degli ammortizzatori sociali in deroga e che hanno perso tale diritto per l’anno 2013, per effetto dell’Accordo tra Regione e Parti Sociali e Datoriali siglato il 01.02.2013 e ss.mm.ii. per le seguenti motivazioni: 1. hanno usufruito di mobilità ordinaria ai sensi della legge 223/1991 successivamente al 01.01.2009; 2. nel quadrimestre gennaio/aprile 2013 hanno superato i 24 mesi di autorizzazione di mobilità in deroga. Tali soggetti saranno individuati dai CPI competenti per territorio provinciale tramite il sistema informativo SINTESI o per il tramite della Banca dati percettori Inps. Pag. 53 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” I lavoratori beneficiari di AA.SS in deroga o di sostegno al reddito a seguito di perdita dei suddetti benefici saranno titolari di un voucher formativo utilizzabile presso gli Organismi di Formazione che si saranno candidati secondo le procedure previste dal presente Avviso pubblico. La scelta delle attività formative indicate nel Catalogo dipenderà da diversi fattori tra loro correlati: · Fabbisogno individuale: la "composizione" del gruppo dei potenziali beneficiari dell'intervento formativo presenta una sostanziale eterogeneità del target sotto diversi punti di vista (età, livello di scolarizzazione, prospettive aziendali, ecc.): il supporto dell'operatore del CPI ha, in primo luogo, lo scopo di tarare l'intervento formativo sui reali fabbisogni della persona; · Durata (prevista o effettiva) del periodo di inattività: questo fattore ricopre un ruolo fondamentale nella scelta del percorso formativo da svolgersi durante il periodo sospensione del rapporto di lavoro. Gli interventi formativi, in funzione del periodo di inattività, potranno avere una durata massima di 400 ore; · Costo: il costo complessivo pro capite è dato dalla spesa per la frequenza del percorso formativo e da quella per indennità di frequenza riconosciuta al lavoratore che ne usufruisce. In favore dei destinatari delle attività del presente Avviso che sottoscriveranno un PAI presso i centri per l’impiego e che parteciperanno all’intero percorso di formazione, la Regione prevede l’erogazione di: · Voucher formativo (rimborso per le spese sostenute a fronte della frequenza del/i percorso/i) in favore del lavoratore con accredito diretto all'Organismo di formazione solo ed esclusivamente per la frequenza dei percorsi formativi, calcolato sulla base del parametro massimo di costo di € 15,00 per ora/allievo, per l’erogazione dei servizi a gruppi. Il suddetto rimborso coprirà anche le spese relative alla esecuzioni degli esami finali, ed in particolare relativamente alla Sezione 2, gli eventuali costi di partecipazione agli esami per l'acquisizione della certificazione/patentino, previsti dalla normativa di riferimento. In questo caso, il servizio relativo potrà essere fornito dall'Organismo attuatore direttamente o in convenzione con l'ente certificatore di riferimento. · Indennità di frequenza alle attività formative finalizzata a sostenere la partecipazione ai percorsi di politica attiva da parte del lavoratore, in favore del lavoratore con accredito diretto all'Organismo di formazione. L'indennità di frequenza, pari ad € 5,00/h, sarà commisurata all’effettiva partecipazione alle attività formative, non spetta pertanto in caso di malattia, infortunio e assenza. Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura La candidatura per il presente avviso può essere presentata: a) dagli Organismi di formazione (indicati nell’art. 23 della Legge Regionale n. 15/2002 e s.m.i., aventi le caratteristiche di cui alla DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.) che abbiano completato, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso, l’istanza di accreditamento, secondo quanto previsto al paragrafo 3 dell’Avviso pubblico approvato con D.D. n. 1191 del 09/07/2012 e siano in attesa dell’esito dell’istruttoria della propria istanza (c.d. “accreditandi”) oppure b) dagli Organismi di formazione che, alla data di presentazione della candidatura relativa al presente avviso, siano inseriti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati ex DGR. n. 195 del 31/01/2012 e s.m.i.. I soggetti sub a), che saranno inseriti nell’elenco di cui al presente Avviso, all’atto della sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo, dovranno già essere inseriti nell’Elenco regionale degli Organismi accreditati. Non è ammessa la canditatura degli Organismi di Formazione sotto forma di ATI/ATS (costituite o costituende) tra più soggetti. Risorse disponibili Gli interventi di cui al presente avviso, sono finanziati con le risorse del Programma Operativo Regionale PUGLIA per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 — Obiettivo 1 Convergenza, Asse II Occupabilità (categoria di spesa 67) per un importo complessivo di € 40.000.000,00 (euro quarantamilioni/00). Il finanziamento è ripartito secondo le seguenti percentuali: - 40% a carico del F.S.E; Pag. 54 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” - 50% a carico del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n. 183/87, quale contributo pubblico nazionale; - 10% a carico del bilancio regionale. La Regione si riserva la facoltà di incrementare le risorse messe a bando. Modalità e termini di presentazione della candidatura L'avviso opera con modalità a sportello, fino a concorrenza delle risorse disponibili. In una prima fase i soggetti proponenti possono inserire la propria candidatura a partire dalle ore 12.00 del 12 settembre 2013. I soggetti interessati a proporre la propria candidatura per l’implementazione dei singoli percorsi formativi presenti a catalogo, dovranno accedere al portale www.sistema.puglia.it, ed utilizzare la procedura Candidatura al Catalogo AASS disponibile nella sezione Formazione Professionale. A conclusione della procedura telematica, i soggetti interessati dovranno inoltrare tramite PEC all’indirizzo: [email protected], il modello di domanda generato automaticamente dal sistema che dovrà essere digitalmente sottoscritto dal legale rappresentate. Con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro del 7 febbraio 2014, n. 78 è stato pubblicato l’elenco delle candidature ammesse al 5 febbraio 2014. Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/pls/portal/SISPUGLIA.RPT_DETTAGLIO_DOC.show?p_arg_names=id&p _arg_values=33766&p_arg_names=_PAGINATE&p_arg_values=NO ISTITUZIONE DEL REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI Deliberazione della Giunta Regionale n. 327/2013 La Regione Puglia si dota di un impianto descrittivo e metodologico per la definizione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, costruito a partire da una base di descrizione del lavoro mutuata dalla Regione Toscana a seguito di un intesa istituzionale ed aggiornato in coerenza con il rinnovato contesto nazionale di riferimento. Tale impianto è finalizzato a descrivere gli standard professionali di riferimento per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning: dallʼanalisi dei fabbisogni alla valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze, allʼidentificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché allʼorientamento formativo e professionale dei cittadini. Il format descrittivo rappresenterà lo strumento e il linguaggio per valorizzare la descrizione delle specificità del sistema professionale e del lavoro regionale attraverso un lavoro di adattamento, revisione, innovazione e contestualizzazione dei contenuti professionali delle Figure e dei Settori. Tale lavoro verrà realizzato attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio chiamati a fornire il loro contributo attraverso il Comitato Tecnico di cui alla DGR 2273/2012. Con DGR n. 327/2013, la Regione Puglia ha deliberato di: - istituire l’impianto del Repertorio Regionale delle Figure Professionali e avviare l’adattamento del Repertorio alle caratteristiche del contesto socio produttivo della Puglia partendo dagli elementi descrittivi del Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Toscana; - stabilire che nel corso dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP si proceda all’adozione dell’elenco dei settori economici regionali e delle figure professionali del repertorio, alla definizione delle procedure per l’aggiornamento dello stesso e all’adattamento dei contenuti descrittivi delle competenze inerenti le figure professionali; Pag. 55 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” - disporre che nei primi mesi di attuazione, l’adattamento del Repertorio debba essere realizzato prioritariamente sui settori economici rispetto ai quali vengono attivati il maggior numero di contratti di apprendistato: in tal senso, si individuano come settori prioritari: COMMERCIO; TURISMO; METALMECCANICO; EDILE - disporre che nei primi mesi di attuazione venga effettuata l’integrazione del Repertorio rispetto al settore dei servizi di integrazione socio-sanitaria , partendo dall’esperienza del Progetto R.O.S.A.; - di disporre che, nel corso del suddetto periodo di adattamento, il Repertorio venga integrato con i risultati delle sperimentazioni intervenute nel territorio pugliese in materia di standard professionali e formativi, come ad esempio gli Avvisi 6/2012 e 8/2012 approvati dal Servizio Formazione Professionale che prevedono una prima sperimentazione nella declinazione per competenze di specifiche figure afferenti il settore dell’audiovisivo e dello spettacolo dal vivo; - di individuare nel Repertorio regionale quelle competenze territoriali certificabili nell’ambito dei percorsi IFTS, aggiuntive rispetto allo standard minimo nazionale; - di disporre che a seguito delle attività di adattamento, che avverranno nell’arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel BURP, il Repertorio con i relativi contenuti descrittivi costituisca il riferimento per le qualificazioni rilasciate nel territorio regionale nell’ambito della Formazione Professionale e per la validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite. Sito web http://www.regione.puglia.it/www/web/files/formazione/dgr_327_2013.pdf http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/rrfp CATALOGO ON LINE DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA Avviso pubblicato sul BURP n. 143 del 15/09/2011 Obiettivi Prende avvio la costruzione del catalogo on-line dell'offerta di servizi per l'infanzia. È questo il primo step propedeutico all'approvazione di un successivo Avviso rivolto a famiglie con figli in età da 0 a 17 anni che potranno presentare telematicamente domanda per l'utilizzo gratuito dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza presenti nel catalogo. Destinatari Sono abilitati alla presentazione della manifestazione di interesse i soggetti interessati in quanto titolari e/o gestori di: • asili nido, centri socio-educativi diurni, centri ludici per la prima infanzia, ludoteche, asili nido condominiali, piccoli gruppi educativi, • servizi per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centri aperti polivalenti per minori, educativa domiciliare per minori. Tutti i servizi devono essere autorizzati al funzionamento e iscritti nell’apposito Registro regionale come previsto dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 oppure avere in corso la procedura di iscrizione. L’iscrizione nel Catalogo non ha una scadenza e rimarrà aperta fino alla fine del periodo di programmazione del PO FESR 2007/2013 dell’Asse III. Pag. 56 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Man mano che il Catalogo si popola sarà possibile fare domanda on-line per poter usufruire dei servizi offerti. I destinatari saranno i nuclei familiari che devono far fronte a oneri di conciliazione tra il lavoro di cura e il mantenimento del posto di lavoro, oppure che sono alla ricerca attiva di un lavoro o si trovano in difficoltà a portare a termine un corso di studio per migliorare la propria occupabilità. Sia il Catalogo dell’offerta che le domande da parte degli interessati saranno gestite con una piattaforma telematica appositamente costruita che semplifica l’iter procedurale a vantaggio di una maggiore velocità di risposta. La piattaforma informatica, fortemente innovativa nell’ambito della gestione e dell’erogazione di prestazioni sociali, è ispirata a principi di semplificazione e trasparenza. La costruzione del Catalogo assicura la qualità dei servizi in quanto le strutture per i minori interessate, pubbliche e private, per potersi iscrivere devono essere autorizzate al funzionamento e quindi in possesso di standard qualitativi, organizzativi e funzionali minimi previsti dalla legislazione regionale. Modalità e termini di presentazione delle istanze La candidatura all’iscrizione nel Catalogo dell’offerta può avvenire a partire dalle ore 12.00 del 21° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e rimarrà aperta per consentire a chiunque entri in possesso dei requisiti di iscriversi così da aggiornare continuamente l’offerta ed effettuare l’incrocio con la domanda. Risorse Stanziate La dotazione finanziaria iniziale è pari a € 14.000.000,00 all’interno di un finanziamento programmato per € 39.500.000,00. Avviso finanziato con il PO FESR 2007/2013 dell'Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1 Info: Regione Puglia Servizio Politiche di Benessere sociale e pari opportunità 080 5403313 – [email protected] - [email protected] Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/InfanziaeAdolescenza BUONI SERVIZIO per l’infanzia e l’adolescenza Avviso pubblicato sul BURP n. 187 del 27/12/2012 Obiettivi Favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-educativi per l’infanzia e l’adolescenza, al fine di promuovere e garantire il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno al ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l’iniziativa privata nell’erogazione di servizi di cura. Destinatari Sono destinatari dei buoni servizio di conciliazione i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti uno o più minori tra 0 e 17 anni alla data di presentazione dell’istanza su piattaforma telematica. I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti: con riferimento alla situazione economica: - ISEE non superiore a € 40.000,00 (attestato da Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione) riferita alla composizione del nucleo familiare autocertificata in fase di accreditamento su piattaforma telematica nella compilazione della “scheda famiglia” alla quale è abbinato il “codice famiglia”; con riferimento alla condizione nel mercato del lavoro: a) Uno o entrambi i genitori occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa e/o Pag. 57 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” b) uno o entrambi i genitori partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese promosse nell’ambito di: – Programma Operativo Regionale FSE – iniziative comunitarie – interventi di formazione continua di cui all’art. 9 della L. 236/1993 – interventi di formazione di cui all’art. 6 della L. 53/2000 – altre attività formative su autorizzazione dell’Amministrazione regionale – formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale – presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l’Impiego nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione. Modalità e termini di presentazione delle domande I nuclei familiari presentano istanza di accesso al servizio di conciliazione scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell’offerta per minori. L’istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it. La compilazione on-line dell’istanza può avvenire a partire dalle ore 12,00 del 15 gennaio 2013. La procedura è “a sportello”. La presentazione dell’istanza avviene in quattro fasi: FASE A: Accreditamento referente nucleo familiare Il referente del nucleo familiare deve autenticarsi alla piattaforma. In fase di autenticazione, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche cui il nucleo familiare partecipa. FASE B: Generazione codice famiglia Al termine della fase di accreditamento del referente, previa convalida, il sistema genera il “codice famiglia” inviandolo via SMS al numero di cellulare e all’indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, indicati dal referente. Accedendo con il proprio codice alla anagrafica del nucleo familiare, sarà possibile, anche successivamente, modificare le informazioni inserite ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare. FASE C: Accreditamento nucleo familiare. Questa fase prevede la compilazione di un’anagrafica del nucleo familiare che intende presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e precisamente: a) anagrafica del nucleo familiare del/dei minore/i per il/i quale/i si intende accedere all’offerta del Catalogo; b) condizione economica del nucleo familiare; c) condizione nel mercato del lavoro del nucleo familiare; d) modello di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003. FASE D: Istanza di accesso al servizio di conciliazione Al termine delle Fasi A- B- C- sarà possibile procedere alla presentazione della specifica istanza di accesso al servizio di conciliazione. Per ciascun minore del nucleo sarà possibile fruire dei servizi di conciliazione per un periodo cumulativo non superiore ad 11 mesi nell’anno in relazione alla fascia di età e all’offerta disponibile nell’apposito catalogo consultabile sulla piattaforma telematica. Abbinamento Il soggetto erogatore del servizio opzionato (unità di offerta) dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica al Catalogo dell’offerta, visualizza l’istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e, dopo aver inserito il codice pratica identificativo del nucleo familiare, previa verifica della disponibilità dei posti messi a catalogo, conferma la disponibilità del servizio e determina l’abbinamento (minoreservizio). Pag. 58 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Copertura della tariffa applicata ISEE da 0 a € 7.500,00 PERCENTUALE DI COPERTURA 100% della tariffa applicata al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili 95% della tariffa applicata 80% della tariffa applicata 70% della tariffa applicata 60% della tariffa applicata 50% della tariffa applicata 40% della tariffa applicata 30% della tariffa applicata 20% della tariffa applicata da € 7.501,00 a € 10.000,00 da € 10.001,00 a € 13.000,00 da € 13.001,00 a € 15.000,00 da € 15.001,00 a € 20.000,00 da € 20.001,00 a € 25.000,00 da € 25.001,00 a € 30.000,00 da € 30.001,00 a € 35.000,00 da € 35.001,00 a € 40.000,00 Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 20.000.000,00 – Categoria di Spesa UE: 69. Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/InfanziaeAdolescenza CATALOGO ON LINE DELL’OFFERTA PER PERSONE CON DISABILITA’ E NON AUTOSUFFICIENTI Avviso pubblicato sul BURP n. 33 del 28/2/2013 Prende avvio la costruzione del catalogo on-line dell'offerta di servizi per persone con disabilità e anziani non autosufficienti. Obiettivi L'obiettivo è favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi socio-assistenziali, socioeducativi e socioriabilitativi per persone con disabilità e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, per promuovere e garantire il benessere e il mantenimento delle autonomie funzionali residue delle persone non autosufficienti, l'erogazione di prestazioni socio-riabilitative qualificate e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura, nonché di sostenere l'iniziativa privata nell'erogazione di servizi di cura. Destinatari Possono candidarsi a essere iscritti nel catalogo, quei soggetti pubblici o privati che siano titolari dei seguenti servizi: •Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per persone con disabilità (art. 60) •Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale a persone affette da demenza (art. 60ter) •Centro diurno per persone anziane (art. 68) •Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI - art. 88) •Servizi per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili (art. 92) •Centro sociale polivalente per persone con disabilità (art. 105) •Centro sociale polivalente per persone anziane (art. 106) Tutti i servizi devono essere autorizzati al funzionamento e iscritti nell'apposito Registro regionale come previsto dalla L.R. 19/2006 e dal Regolamento Regionale n. 4/2007 oppure avere in corso la procedura di iscrizione. Modalità e termini di presentazione Pag. 59 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” L'iscrizione nel Catalogo non ha una scadenza e rimarrà aperta fino alla fine del periodo di programmazione del PO FESR 2007/2013 dell'Asse III. Man mano che il Catalogo si popola sarà possibile fare domanda online per poter usufruire dei servizi offerti. AVVISO IMPORTANTE Si avvisano i signori Titolari/Gestori delle strutture che intendono iscriversi al Catalogo dell'offerta che per le strutture e i servizi iscritti in data antecedente all'avvio della procedura telematica di gestione dei Registri delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento, e quindi non in possesso di un Codice Pratica valido rilasciato dal sistema di gestione dei registri telematici, occorre contattare il centro servizi tramite il link "Supporto Tecnico" per ricevere indicazioni su come ottenere un Codice Pratica valido. Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili BUONI SERVIZIO per persone non autosufficienti, anziane, disabili Avviso pubblicato sul BURP n. 40 del 14/03/2013 Obiettivi Favorire il potenziamento di una rete estesa, qualificata e differenziata su tutto il territorio regionale di servizi strutture e servizi socio-assistenziali, socioeducativi e socioriabilitativi per persone con diverse abilità e persone ultra65enni in condizione di non autosufficienza, al fine di promuovere e garantire l’inclusione sociale e le prestazioni socioeducative e riabilitative per le persone non autosufficienti, anziani e disabili, nonché il sostegno per il carico di cura del nucleo familiare in ottica di conciliazione Destinatari Sono destinatari dei buoni servizio di conciliazione i nuclei familiari residenti in Puglia in cui siano presenti una o più persone in condizioni di non autosufficienza (disabili e anziani) alla data di presentazione dell’istanza su piattaforma telematica. L’accesso ai servizi di cui sopra deve connotarsi come servizio a domanda individuale, anche quali prestazioni aggiuntive richieste dalla famiglia, in ottica di conciliazione, rispetto a quelle già assicurate a valere sui fondi sociosanitari di Comuni e ASL per le rispettive competenze. I requisiti di ammissibilità al beneficio sono i seguenti: CON RIFERIMENTO ALLA APPROPRIATEZZA DELLA PRESTAZIONE: - prestazioni sociosanitarie (art.60-60ter-88) – valutazione multidimensionale elaborata (SVAMA/SVAMDI) dalla Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) del Distretto sociosanitario in cui è residente il richiedente del buono servizio di conciliazione, che individui nel PAI le prestazioni necessarie per rispondere al fabbisogno di cura per la specifica condizione di non autosufficienza e per gli obiettivi di inclusione sociale; - Per le prestazioni sociosanitarie ex art. 92 (assistenza specialistica per l’integrazione scolastica ed extrascolastica): a) attestazione di “alunno in condizione di handicap” redatta da uno specialista (art. 2 DPR 24/02/1994) b) Diagnosi funzionale (art. 3 DPR 24/02/1994) c) Piano Educativo Individualizzato (art. 5 DPR 24/02/1994) riferito all’a.s. in corso al momento di presentazione dell’istanza. I documenti e le attestazioni di cui ai precedenti punti a), b), c) dovranno essere rilasciati in data antecedente alla presentazione dell’istanza di accesso al “buono sevizio di conciliazione” - prestazioni sociali (art. 68-105-106) – domanda individuale di accesso al servizio presentata al Servizio Sociale Professionale del Comune in cui è residente il richiedente del beneficio economico denominato “buono servizio di conciliazione”, che individui le prestazioni richieste per rispondere agli obiettivi di inclusione sociale; CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE ECONOMICA: · ISEE familiare non superiore a € 30.000,00 come attestato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione; Pag. 60 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” · Limitatamente all’accesso ai servizi ex artt.60-60ter-88, reddito a ogni titolo percepito del solo beneficiario dell’intervento non superiore a € 20.000,00 con riferimento al beneficiario dell’intervento o del servizio, e con riferimento all’annualità precedente a quella di presentazione della domanda, che provvede anche a dichiarare la composizione del nucleo familiare (alla data di presentazione della domanda) in fase di accreditamento su piattaforma telematica nella compilazione della “scheda famiglia” alla quale è abbinato il “codice famiglia”, con riferimento alla richiesta di prestazioni di natura socio-sanitaria erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché ai soggetti ultra65enni in condizione di accertata nonautosufficienza. CON RIFERIMENTO ALLA CONDIZIONE NEL MERCATO DEL LAVORO: a) Uno o più dei familiari stabilmente conviventi occupate/i, liberi professionisti/e, titolari di attività di impresa e/o b) uno o più dei familiari stabilmente conviventi partecipanti ad attività formative per un minimo di 20 ore al mese promosse nell’ambito di: – Programma Operativo Regionale FSE – iniziative comunitarie – interventi di formazione continua di cui all’art. 9 della L. 236/1993 – interventi di formazione di cui all’art. 6 della L. 53/2000 – altre attività formative su autorizzazione dell’Amministrazione regionale – formazione/riqualificazione in seguito a crisi occupazionale – presentazione a un colloquio di orientamento presso un Centro Territoriale per l’Impiego nell’arco degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione dell’istanza di buono servizio di conciliazione; e/o c) uno o più dei familiari stabilmente conviventi, ivi compreso l’eventuale tutore comunque in età lavorativa, impegnati in funzione di care giver per il soggetto beneficiario, e come tali non coinvolti in ricerca attiva lavoro. Modalità e termini di presentazione delle domande I nuclei familiari presentano istanza di accesso al servizio di conciliazione scegliendolo tra quelli iscritti al Catalogo on-line dell’offerta per gli anziani. L’istanza deve essere presentata esclusivamente on-line accedendo al seguente indirizzo http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it. La compilazione on-line dell’istanza può avvenire a partire dalle ore 12,00 del 18 marzo 2013. La procedura è “a sportello”. La presentazione dell’istanza avviene in quattro fasi: FASE A: Accreditamento referente nucleo familiare Il referente del nucleo familiare deve autenticarsi alla piattaforma. In fase di autenticazione, dovrà fornire anche il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata o, in subordine, il proprio indirizzo di Posta elettronica cui verranno inviate le comunicazioni inerenti le procedure telematiche cui il nucleo familiare partecipa. FASE B: Generazione codice famiglia Al termine della fase di accreditamento del referente, previa convalida, il sistema genera il “codice famiglia” inviandolo via SMS al numero di cellulare e all’indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, indicati dal referente. Accedendo con il proprio codice alla anagrafica del nucleo familiare, sarà possibile, anche successivamente, modificare le informazioni inserite ogni qualvolta intervengano mutamenti nella composizione e nei requisiti del proprio nucleo familiare. FASE C: Accreditamento nucleo familiare. Questa fase prevede la compilazione di un’anagrafica del nucleo familiare che intende presentare istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e precisamente: a) anagrafica del nucleo familiare del/dei minore/i per il/i quale/i si intende accedere all’offerta del Catalogo; b) condizione economica del nucleo familiare; Pag. 61 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” c) condizione economica del singolo assistito (in riferimento alle sole istanze di accesso ai servizi ex artt. 6060ter-88) sulla base del reddito a ogni titolo percepito, con riferimento all’annualità precedente a quella di presentazione della domanda; d) condizione nel mercato del lavoro del nucleo familiare; e) dichiarazione della condizione di bisogno sociosanitario del beneficiario in relazione alla quale alla quale si richiede l’accesso alle prestazioni (condizione di disabilità e/o non autosufficienza, valutazione multidimensionale per l’accesso, PAI/PEI). Tutte le informazioni caricate vengono acquisite Tutte le informazioni caricate vengono acquisite dal sistema e trattate nel rispetto del T.U. sulla privacy D. Lgs. 196/2003. FASE D: Istanza di accesso al servizio di conciliazione Al termine delle Fasi A- B- C- sarà possibile procedere alla presentazione della specifica istanza di accesso al servizio di conciliazione. Per ciascuna persona non autosufficiente, disabile o anziano del nucleo sarà possibile fruire dei servizi di conciliazione per un periodo cumulativo non superiore ad 11 mesi nell’anno in relazione alla fascia di età e all’offerta disponibile nell’apposito catalogo consultabile sulla piattaforma telematica. Abbinamento Il soggetto erogatore del servizio opzionato (unità di offerta) dal nucleo familiare, accedendo con il proprio codice pratica al Catalogo dell’offerta, visualizza l’istanza di accesso al buono servizio di conciliazione e, dopo aver inserito il codice pratica identificativo del nucleo familiare, previa verifica della disponibilità dei posti messi a catalogo, conferma la disponibilità del servizio e determina l’abbinamento (pservizio). Copertura della tariffa applicata Reddito a ogni titolo percepito del solo assistito (in riferimento ai servizi ex artt. 6060ter-88 ) da 0 a € 7.500,00 da € 7.501,00 a € 10.000,00 da € 10.001,00 a € 12.500,00 da € 12.501,00 a € 15.000,00 da € 15.001,00 a € 17.500,00 da € 17.501,00 a € 20.000,00 ISEE nucleo familiare (in riferimento ai servizi ex artt. 68, 105, 106, 92) da 0 a € 7.500,00 PERCENTUALE DI COPERTURA 100% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 90% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 80% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 70% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 60% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 50% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) PERCENTUALE DI COPERTURA 100% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 90% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 80% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 70% della tariffa applicata (al netto di una da € 7.501,00 a € 12.000,00 da € 12.001,00 a € 16.500,00 da € 16.501,00 a €21.000,00 Pag. 62 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” quota fissa pari a € 50 mensili) 60% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) 50% della tariffa applicata (al netto di una quota fissa pari a € 50 mensili) da € 21.001,00 a € 25.500,00 da € 25.501,00 a € 30.000,00 Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano complessivamente a € 15.500.000,00 – Categoria di Spesa UE: 69. Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/AnzianieDisabili COSTITUZIONE DI FONDI PUBBLICO PRIVATI PER IL SOSTEGNO ALLA FLESSIBILITA’ NEL LAVORO Il percorso intrapreso già da qualche anno dalla Regione Puglia verso la strutturazione di un sistema di conciliazione vita-lavoro, che promuova una reale parità nella distribuzione dei compiti di cura familiare fra uomini e donne, si arricchisce di un nuovo strumento. Si tratta di fondi pubblico-privati da costituire presso gli enti bilaterali e gli ordini professionali pugliesi, aderenti all'iniziativa, per potenziare l'accesso da parte di lavoratrici e lavoratori alle misure di sostegno economico in favore della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro. Obiettivi Obiettivo dell'intervento è quello di realizzare una prima sperimentazione che consenta di integrare, anche a livello di contrattazione decentrata, le misure già previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva di categoria quali, ad es., i congedi parentali, i congedi per la tutela dell'handicap, il ricorso al part-time per far fronte a carichi di cura familiare, l'incremento del reddito in caso di opzione per il versamento della contribuzione previdenziale volontaria e così via. Risorse Stanziate Ammontano a 1 milione e 500 mila euro le risorse rese disponibili dalla Regione Puglia per la costituzione dei Fondi, derivanti per il 70% dal Bilancio regionale e per il restante 30% da risorse nazionali del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie all'Intesa "Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" sottoscritta con le Regioni italiane per l'avvio di progetti innovativi in questo ambito. Tale ammontare sarà poi arricchito da un cofinanziamento, non inferiore a 50.000,00 euro, da parte degli enti bilaterali e degli ordini professionali, ammessi a divenire intermediari nella gestione di tali fondi. Destinatari I destinatari finali di tali risorse saranno le lavoratrici e i lavoratori occupati con contratto di lavoro regolare nelle imprese aderenti agli Enti bilaterali e le libere professioniste e i professionisti iscritti agli ordini professionali che aderiscono all’iniziativa. A titolo esemplificativo, le risorse saranno destinate per : • integrare il reddito in caso di utilizzo di congedi parentali per assistere i figli minori fino alla concorrenza del 100% della retribuzione di riferimento e per un periodo pre-determinato; • integrare il reddito per il versamento dei contributi volontari in caso di lavoro part-time motivato dall’ingresso di figli nel nucleo familiare o dalla necessità di far fronte a un carico di cura familiare (il soggetto intermediario versa alla lavoratrice o al lavoratore l’importo da questi dovuto all’ente previdenziale,); • integrare il reddito di lavoratrici e lavoratori che, al termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale, richiedono il prolungamento dell’astensione facoltativa per l’assistenza a figli minori con handicap fino alla concorrenza del 100% della retribuzione di riferimento; Pag. 63 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” • altre tipologie di beneficio individuate dai singoli enti bilaterali e ordini professionali e rivolti alle categorie di appartenenza. Per divenire intermediari nella gestione del Fondo, oltre ad avere un’esperienza consolidata nello svolgimento di compiti di interesse generale nell’ambito delle funzioni previste dai rispettivi Statuti e regolamenti associativi, gli enti bilaterali e gli ordini professionali devono dimostrare di avere ottime capacità organizzative, competenze e professionalità adeguate allo svolgimento dei compiti previsti. I soggetti interessati dovranno inoltre presentare, in fase di candidatura, un’analisi del fabbisogno di conciliazione vita – lavoro rilevato all’interno delle imprese di riferimento o fra i propri iscritti, nel caso degli ordini professionali. Sito web http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/SostegnoallaFlessibilita SOGGETTI ATTUALMENTE AMMESSI AL FINANZIAMENTO L'Ente Bilaterale Artigianato Pugliese: Il Fondo interviene esclusivamente a favore dei lavoratori/trici: • dipendenti ed apprendisti di aziende Artigiane della Regione Puglia; • che abbiano un reddito attestato dall’ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo, riferito al nucleo familiare abitualmente convivente, non superiore ad € 30.000 (trentamila); • che siano in regola con i versamenti delle quote di adesione ai fondi gestiti dall’EBAP (Ente Bilaterale Artigianato Pugliese) per un periodo non inferiore a mesi 12 continuativi e precedenti la domanda di accesso al Fondo. Le tipologie di prestazione sono: Prestazione 1: INTEGRAZIONE AL REDDITO PER CONGEDI PARENTALI PER ASSISTENZA AI FIGLI MINORI E PER INTEGRAZIONE AL REDDITO DI LAVORATRICI E LAVORATORI PER PROLUNGAMENTO DELL’ ASTENSIONE FACOLTATIVA PER ASSISTENZA A FIGLI MINORI CON HANDICAP Prestazione 2: INTEGRAZIONE ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI CONTRIBUZIONE VOLONTARIA PER TRASFORMAZIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IN PART-TIME PER L’ INGRESSO DI FIGLI NEL NUCLEO FAMILIARE Le prestazioni erogate a carico del Fondo per il Sostegno alla Flessibilità sono da ritenersi al lordo di ogni onere fiscale, e per tanto saranno assoggettate alle ritenute fiscali di legge da par te dell’EBAP, nonché comprensive di spese bancarie e postali effettivamente sostenute. Per le prestazioni di cui al punto 1, il Fondo per il Sostegno alla Flessibilità costituito dalla Regione Puglia in concorso con l’EBAP interviene con una integrazione al reddito in favore di quanti usufruiscono di congedi parentali per assistere i figli minori fino alla concorrenza del 100% della retribuzione e comunque non oltre il 70% degli importi massimi lordi dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge e determinati per l’anno 2012 dalla Circolare INPS n° 20 del 08.02.2012, con esclusione di quelli riferiti al settore edile. Il periodo massimo di integrazione su base annua, da par te del Fondo per Il Sostegno alla Flessibilità, è di 180 giorni ed è attivabile solo in concorso con la indennità per congedi parentali (pari al 30%) erogata dall’INPS. Ove il prolungamento dell’astensione facoltativa sia motivata per assistenza a figli minori con handicap, il periodo di integrazione è prolungato di ulteriori 120 giorni. Per le prestazioni di cui al punto 2, il Fondo per il Sostegno alla Flessibilità interviene per far fronte al versamento dei contributi volontari presso l’INPS, in costanza di rapporti di lavoro part-time motivati all’ingresso di figli nel nucleo familiare o dalla necessità di far fronte ad un carico di cura familiare. Il Fondo per il Sostegno alla Flessibilità interviene per un periodo massimo di 26 settimane di contribuzione su base annua, anche se frazionate. L’EBAP provvede al pagamento, per conto del/della richiedente, dei contributi per versamenti volontari a favore dell’INPS solo in presenza di documentata autorizzazione da par te dell’Istituto. I versamenti volontari per conto del/lla richiedente verranno effettuati direttamente Pag. 64 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” dall’EBAP alle scadenze previste dall’INPS solo a seguito della conferma da par te del lavoratore/trice dello stato di regolare assunzione presso azienda aderente all’EBAP ed esclusivamente attraverso il Bollettino MAV emesso dall’Istituto per effettuare il pagamento. Modalità di presentazione della richiesta di accesso al Fondo Per accedere alle prestazioni indicate in Premessa, i soggetti dovranno seguire solo ed esclusivamente le seguenti procedure operative: • Compilare apposita istanza esclusivamente su modello FSF01 scaricabile dal sito www.ebapuglia.it • inviare l’istanza compilata tramite Raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata alla sede Regionale dell’EBAP Via Giuseppe Bozzi, 51 70121 Bari - PEC - [email protected]. Le Istanze saranno trattate solo ove complete delle informazioni sopra indicate e seguendo rigorosamente il protocollo di presentazione cui farà fede la data e l’ora dell’invio sia se inviata con Posta Elettronica Certificata che con posta Raccomandata AR. Non saranno accettate istanze presentate con modalità diverse . Allegare: • fotocopia del documento di identità, in corso di validità, sottoscritta in originale al margine; • attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo riferita al nucleo familiare abitualmente convivente; • dichiarazione attestante che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto avente diritto, abbia prodotto istanza di accesso al presente Fondo; • i dati identificativi dell’azienda: denominazione, indirizzo, codice fiscale/par tita Iva, matricola Inps aziendale; • recapito telefonico ed eventuale indirizzo di Posta Elettronica per le comunicazioni relative alla istanza che saranno trattate nel rispetto delle norme sulla Privacy; allegare, inoltre, per la prestazione di cui al punto 1 in Premessa: • copia dell’ultima busta paga che dimostri l’effettiva percezione dell’indennità erogata dall’INPS pari al 30% della retribuzione per congedi parentali per assistenza figli minori; • il codice IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale intestato personalmente al Beneficiario/ria richiedente sul quale si intende ricevere le indennità previste dal Fondo;. allegare, inoltre, per la prestazione di cui al punto 2 in Premessa: • copia ultima busta paga che documenti il tipo di contratto di lavoro e le ore di lavoro effettivamente svolte dal/la richiedente a seguito di trasformazione da orario a tempo pieno a contratto par ttime; • autorizzazione rilasciata dall’INPS per i versamenti volontari; • bollettini MAV in originale relativi ai periodi da coprire e quindi ai versamenti che verranno effettuati da parte dell’EBAP. L’istruttoria delle istanze sarà curata dall’ufficio prestazioni FSF (Fondo per il Sostegno alla Flessibilità) dell’EBAP che provvederà a verificare le informazioni contenute nella istanza, anche con la collaborazione dell’impresa della quale il/la richiedente è dipendente, oltre che a comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria e richiedere eventuali integrazioni che dovranno pervenire, a pena di esclusione. entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Le prestazioni di cui al punto n° 1 della Premessa saranno erogate, con cadenza trimestrale, esclusivamente attraverso Bonifico Bancario, solo a seguito della conferma da par te dell’INPS dello stato di regolare percettore della prestazione per astensione per permessi parentali del/lla richiedente. Le prestazioni di cui al punto n° 2 saranno versate alle scadenze dei bollettini messi a disposizione dell’EBAP, in originale, dal beneficiario. Le prestazioni saranno erogate fino al completo esaurimento delle somme rese disponibili dal Fondo Sostegno Flessibilità costituito a seguito della sottoscrizione dell’apposita convenzione in data 1° giugno 2012 tra la REGIONE PUGLIA e l’EBAP – Puglia. Scadenza Il Fondo entra in vigore il 1° Settembre 2012 e scade il 31 Agosto 2014; sarà pubblicato integralmente sul sito www.ebapuglia.it e sarà promosso con un’apposita campagna di comunicazione. Sito web: www.ebapuglia.it Pag. 65 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” L'Ente Bilaterale del Commercio della distribuzione e dei servizi della Provincia di Bari, ammesso a finanziamento nell'ambito del Piano Straordinario per il Lavoro in Puglia (Fondo per il Sostegno alla Flessibilità). L'Ente Bilaterale del Commercio, Distribuzione e Servizi (EBITER) della Provincia di Bari ha indetto l'Avviso Pubblico: Fondo di Sostegno alla Flessibilità, pubblicato nel B.U.R.P. n.3 del 9 gennaio 2014, relativo all'accesso al Fondo di sostegno alla flessibilità e alla genitorialità dei lavoratori addetti al settore Commercio e Distribuzione dipendenti da imprese/società iscritte all'Ente, con sede nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani. Possono presentare domanda di accesso al Fondo le lavoratrici e i lavoratori residenti in Provincia di BARI e BAT occupati nelle imprese aderenti all’Ebiter BARI o che essendo dipendenti di imprese multi localizzate versano il loro contributo all’Ente Bilaterale di BARI che alla data di inizio dell’evento per cui chiedono il sostegno oggetto del presente Avviso abbiano i seguenti requisiti: - un reddito ISEE del nucleo familiare stabilmente convivente non superiore a € 30.000,00, risultante da attestazione vigente al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo e rilasciato dall’INPS o da soggetti all’uopo deputati dalla legge; – siano occupati con contratto regolare di lavoro di tipo subordinato, a termine o a tempo indeterminato, presso una impresa aderente all’Ebiter BARI; – stiano usufruendo di una forma di flessibilità nel lavoro in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita – lavoro; – possano documentare un bisogno di conciliazione e di sostegno alla svolgimento della funzione genitoriale. – Le aziende devono essere aderenti all’Ente Bilaterale del Terziario di BARI ed iscritte all’Ente Bilaterale del Terziario di BARI da almeno 3 mesi prima della richiesta di accesso al Fondo della lavoratrice e devono essere in regola con i versamenti, fatta eccezione per le aziende neo iscritte che intraprendono un nuova attività, o riprendono l’attività sospesa, documentando tale condizione. – Possono altresì presentare domanda le lavoratrici e lavoratori che abbiano goduto delle prestazioni dei precedenti avvisi per la sola parte eccedente alla prestazione precedentemente fruita secondo quanto stabilito per ciascuna prestazione e dalle date di decorrenza. Durata delle prestazioni e requisiti: Le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti e decorrono dalle date indicate in ciascuna prestazione: SPESE PER L’ACCUDIMENTO DEI MINORI: a) fino a un massimo di € 2.000,00 per il rimborso di versamenti previdenziali per prestazioni di cura per l’accudimento di figli che non abbiano superato gli 11 anni di età al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo (es.: Babysitter e colf) ovvero fino a 17 anni, qualora diversamente abili. Si precisa che il contratto/lettera di assunzione e i relativi versamenti previdenziali devono essere, rispettivamente, intestati ed effettuati dal dipendente appartenente all’azienda iscritta all’Ente Bilaterale ovvero all’altro genitore abitualmente convivente nella medesima abitazione del minore e del partner richiedente il beneficio. Sono ammessi a finanziamento i versamenti previdenziali effettuati a partire dalla data del 02/05/2013 ed entro la data di scadenza dell’avviso; b) fino a € 500,00 annui per il rimborso di spese cumulative documentate di trasporto e mensa collegate alle attività parascolastiche e scolastiche, effettuate a partire dalla data del 02/05/2013 di pubblicazione del precedente Avviso (BURP n. 59 del 02/05/2013) e comunque entro la data di scadenza dell’Avviso; c) fino a complessivi € 1.000,00 per il rimborso di rette mensili per la frequenza delle seguenti tipologie di strutture scolastiche per minori: a) asilo nido; b) sezione primavera; c) scuola dell’infanzia paritaria; con riferimento alle rette scolastiche documentabili nel periodo di tempo che va dal 01.01.2014 al 30.06.2014 e fatto sempre salvo il divieto di cumulo con altre prestazioni a sostegno percepite. Le strutture per minori con riguardo alle quali può essere finanziato il rimborso delle rette devono essere autorizzate al funzionamento e iscritte nel Registro regionale delle strutture per minori autorizzate ai sensi della vigente disciplina di cui alla Legge regionale n. 19/2006 e al relativo regolamento di attuazione n. 4/2007. d) Sostegno al dipendente di azienda iscritta all’Ente Bilaterale che si assenta dal lavoro per malattia del figlio/a. Ai sensi dell’ art. 47 D.lgs. 151/2001 si ha diritto a congedi per malattia del figlio/a nei primi 3 anni Pag. 66 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” di vita, senza limiti di tempo; dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all'anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente. In caso di richiesta di congedo per la malattia del figlio/a ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 151/2001, l’Ente Bilaterale erogherà una indennità pari a 30,00 euro lordi per ogni giorno di assenza per ciascun figlio, per un limite massimo di 30 giorni per ciascun anno solare ed a figlio. La domanda può essere presentata per le malattie con decorrenza documentata dal 17/09/2012 ed entro la data di scadenza del presente avviso. In ogni caso, lo stato della malattia deve essere documentato con certificato del medico pediatra e dai cedolini paga da cui si evince l’assenza del lavoratore. INTEGRAZIONE AL REDDITO PER IL PERIODO DI MATERNITA’ e) contributo per l’utilizzo del congedo parentale/astensione facoltativa fino alla concorrenza dell’ 80% della retribuzione posta a base del calcolo dell’indennità spettante per i primi 180 giorni di sospensione per gli eventi dal 02/05/2013. MISURA ECONOMICA UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLA PATERNITA’ f) integrazione economica, una tantum, di sostegno alla paternità pari a €1.000,00 per tutti coloro che possano documentare lo status di genitore intervenuto, per mere ragioni perequative rispetto all’approvazione dei precedenti Avvisi, a far data dal 17/09/2012 ed entro la data di scadenza dell’Avviso a condizione che la madre del minore per il quale si richiede la prestazione non abbia diritto usufruito di altro trattamento economico di maternità in quanto lavoratrice autonoma e/o dipendente. In tutti i casi di cui al presente articolo verrà richiesta l’autocertificazione ai sensi di legge sulla data dell’effettiva nascita del minore; ed è altresì necessario allegare all’istanza di accesso al fondo atto notorio reso dalla madre ai sensi di legge che non è stata dipendente e/o lavoratrice autonoma e pertanto non ha usufruito di alcun trattamento economico collegato. Modalità di presentazione della domanda L’importo massimo delle risorse messe a disposizione per la prestazione a) e del punto b) è pari complessivamente a 425.000,00 euro al netto delle risorse erogate con il bando precedente scaduto in data 17/12/2012 e con il bando del 02/05/2013 pubblicato sul BURP REGIONE PUGLIA n. 59 del 02/05/2013. Le prestazioni saranno erogate sino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione da REGIONE PUGLIA Area Politiche per la Promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità Ufficio Politiche per le persone, le famiglie e le Pari Opportunità e dal cofinanziamento a carico dell’Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di BARI e comunque entro e non oltre il termine massimo concesso dalla Regione Puglia in convenzione con l’EbiterBARI. Gli importi di ogni prestazione si intendono al lordo delle ritenute di legge e saranno accreditati sul c/c bancario intestato al richiedente attraverso emissione di cedolino paga per reddito assimilato al lavoro dipendente. La sospensione e/o la chiusura dell’avviso al fine della verifica dell’esaurimento delle risorse verrà comunicata sul sito web dell’ente bilaterale all’indirizzo www.ebiterbari.com e con comunicazione alla Regione Puglia. I soggetti di cui all’art. 2 devono presentare la seguente documentazione a partire dalla data di pubblicazione sul BURP REGIONE PUGLIA: 1. domanda di accesso al Fondo, redatta secondo il modello di cui alla “Sezione a)” dell’Avviso, debitamente sottoscritta; 2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità firmata a margine in originale; 3. attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda riferita al nucleo familiare abitualmente convivente dichiarato nell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni; 4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme allo schema di cui alla “Sezione b)” dell’Avviso, sottoscritta dall’interessato/a, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 s.m.i. e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalla quali risulti: a. Stato di famiglia; b. residenza in Puglia; c. codice IBAN del richiedente la prestazione di sostegno. 5. Cedolino paga attestante la trattenuta della quota contrattuale dovuta Ente Bilaterale del Terziario 6. Copia della Domanda di indennità di maternità facoltativa – congedo parentale presentata all’INPS nel caso di richiesta di sostegno di cui all’art. 3 lett. E Pag. 67 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 7. Copia documentazione di avvenuto pagamento per prestazione di cui alla lettera A– B –C – D – F e documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal Bando-Prestazione. La domanda unitamente agli altri documenti dovrà essere inviata in plico chiuso al seguente indirizzo: Ente Bilaterale del Terziario Fondo sostegno alla flessibilità Via G. Amendola, 172/C 70126 Bari BA tramite posta con raccomandata a/r. Le domande verranno valutate dalla Commissione di valutazione prevista dal Bando per ciascun trimestre di riferimento, in base alla data di spedizione della stessa. L’esaurimento delle risorse disponibili del FONDO verrà tempestivamente comunicata con avviso sul sito internet dell’Ente Bilaterale del Terziario www.ebiterbari.com e con comunicazione alla Regione Puglia. Sito web: www.ebiterbari.com L'Ente Bilaterale del Turismo L’Ente Bilaterale del Turismo Puglia con il sostegno dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari Opportunità, ha costituito il Fondo per il Sostegno alla Flessibilità, finalizzato a sostenere il reddito per l’utilizzo di forme flessibili di lavoro utili a garantire la conciliazione tra l’attività lavorativa e la cura dei famigliari delle lavoratrici e dei lavoratori del settore turismo della Regione Puglia. Le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti: INTEGRAZIONE ALLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI DI CONGEDO MATERNITA’/PATERNITA’ E CONGEDO PARENTALE/ASTENSIONE FACOLTATIVA a) Contributo per l’utilizzo del congedo maternità/paternità fino alla concorrenza del 100% della retribuzione posta a base del calcolo dell’indennità; per richiedere tale prestazione è necessario allegare la domanda di indennità di congedo di maternità/paternità, presentata all’INPS. b) Contributo per l’utilizzo del congedo parentale/astensione facoltativa fino alla concorrenza del 80% della retribuzione posta a base del calcolo dell’indennità spettante per i primi n. 180 giorni di sospensione; la predetta misura è estesa ad ulteriori gg. 60 in presenza di un congedo parentale richiesto dall’altro coniuge; per richiedere tale prestazione è necessario allegare la domanda di indennità di congedo parentale, presentata all’INPS. SPESE PER L’ACCUDIMENTO DEI MINORI c) Contributo una tantum fino a un massimo di € 2.000,00 per il rimborso di versamenti previdenziali per prestazioni di cura per l’accudimento di figli che non abbiano superato gli 11 anni di età al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo (es.: Babysitter e colf) ovvero fino a 17 anni, qualora diversamente abili. Si precisa che il contratto/lettera di assunzione e i relativi versamenti previdenziali devono essere, rispettivamente, intestati ed effettuati dal dipendente appartenente all’azienda iscritta all’Ente Bilaterale Turismo Puglia, ovvero dall’altro genitore, abitualmente convivente nella medesima abitazione del minore e del partner richiedente il beneficio. Sono ammessi a finanziamento i versamenti previdenziali effettuati a partire dalla data del 11.04.2013 (data di pubblicazione del secondo Avviso di Accesso al Fondo sul BURP n. 52/2013). d) Contributo fino a € 500,00 annui per il rimborso di spese cumulative documentate di trasporto e mensa collegate alle attività para-scolastiche e scolastiche, effettuate a partire dalla data del 11.04.2013 (data di pubblicazione del secondo Avviso di Accesso al Fondo sul BURP n. 52/2013) e comunque entro la data di scadenza del presente Avviso; e) Contributo fino a complessivi € 1.000,00 annui per il rimborso di rette per la frequenza delle seguenti tipologie di strutture scolastiche per minori: 1) asilo nido; 2) sezione primavera; 3) scuola dell’infanzia paritaria; Pag. 68 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” con riferimento alle rette scolastiche documentabili nel periodo di tempo che va dal 01.01.2014 al 30.06.2014 e fatto sempre salvo il divieto di cumulo con altre prestazioni a sostegno percepite. Le strutture per minori, con riguardo alle quali può essere finanziato il rimborso delle rette, devono essere autorizzate al funzionamento e iscritte nel Registro regionale delle strutture per minori autorizzate ai sensi della vigente disciplina di cui alla Legge regionale n. 19/2006 e al relativo regolamento di attuazione n. 4/2007. f)Sostegno al dipendente di azienda iscritta all’Ente Bilaterale del Turismo Puglia che si assenta dal lavoro per malattia del figlio/a. Ai sensi dell’ art. 47 D.lgs. 151/2001 si ha diritto a congedi per malattia del figlio/a nei primi 3 anni di vita, senza limiti di tempo; dai 4 agli 8 anni di età del bambino, a 5 giorni lavorativi all’anno, per ciascun genitore, per un totale massimo di 10 giorni non fruibili contemporaneamente. In caso di richiesta di congedo per la malattia del figlio/a ai sensi dell’art. 47 del D.lgs. 151/2001, l’Ente Bilaterale erogherà una indennità pari a 30,00 euro lordi per ogni giorno di assenza per ciascun figlio, per un limite massimo di 30 giorni per ciascun anno solare ed per figlio. La domanda può essere presentata per le malattie con decorrenza documentata dal 15.10.2012 (data di pubblicazione del primo Avviso di accesso al Fondo) ed entro la data di scadenza del presente avviso. In ogni caso, lo stato della malattia deve essere documentato con certificato del medico pediatra e dai cedolini paga da cui si evince l’assenza del lavoratore. MISURA ECONOMICA UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLA PATERNITA’ g) Integrazione economica, una tantum, di sostegno alla paternità pari a € 1.000,00 per tutti coloro che possono documentare lo status di genitore intervenuto, per mere ragioni perequative rispetto all’approvazione dei precedenti Avvisi, a far data dal 15/10/2012 (data di pubblicazione del primo Avviso di accesso al Fondo) ed entro la data di scadenza del presente Avviso, a condizione che la madre del minore per il quale si richiede la prestazione, non abbia diritto a qualsivoglia trattamento economico di maternità. In tutti i casi di cui al presente articolo verrà richiesta l’autocertificazione ai sensi di legge sulla data dell’effettiva nascita del minore; con riferimento alla misura prevista dall’art. 3 lettera g), è altresì necessario allegare all’istanza di accesso al fondo, atto notorio reso dalla madre ai sensi di legge sul possesso del requisito. Soggetti che possono presentare domanda di accesso al Fondo Possono presentare domanda di accesso al Fondo: le lavoratrici e i lavoratori residenti in Puglia occupati con contratto regolare di lavoro di tipo subordinato, a termine o a tempo indeterminato nelle imprese che abbiano aderito all’EBT-Puglia almeno 4 mesi prima della presentazione della domanda di accesso al fondo; le lavoratrici e i lavoratori residenti in Puglia che si trovino in stato di disoccupazione, ma che possano dimostrare che a far data dal 19.04.2012 (D.D. n.444/2012) hanno avuto un rapporto di lavoro con aziende aderenti all’EBT-Puglia; le lavoratrici e i lavoratori residenti in Puglia che abbiano goduto delle prestazioni dei precedenti avvisi per la sola parte eccedente la prestazione precedentemente fruita; che abbiano i seguenti requisiti: - un reddito ISEE del nucleo familiare stabilmente convivente non superiore a € 30.000,00: - stiano usufruendo di una forma di flessibilità nel lavoro in un’ottica di conciliazione dei tempi di vita – lavoro; - possano documentare un bisogno di conciliazione e di sostegno allo svolgimento della funzione genitoriale. Presentazione della domanda I soggetti di cui all’art. 2 devono presentare la seguente documentazione a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP Regione Puglia: 1. domanda di accesso al Fondo, redatta secondo il modello di cui alla “Sezione a)” del presente Avviso, debitamente sottoscritta; 2. fotocopia del documento d’identità in corso di validità firmata a margine in originale; 3. attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda riferita al nucleo familiare abitualmente convivente dichiarato nell’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni; Pag. 69 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” 4. dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme allo schema di cui alla “Sezione b)” del presente Avviso, sottoscritta dall’interessato/a, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 s.m.i. e nella consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR, dalla quali risulti: a. Stato di famiglia; b. residenza in Puglia; c. codice IBAN del richiedente la prestazione di sostegno. 5. cedolino paga attestante la trattenuta della quota contrattuale dovuta all’EBT-Puglia. 6. copia della Domanda di indennità di maternità presentata all’INPS nel caso di richiesta di sostegno di cui all’art. 3 lett. a); 7. copia della Domanda di indennità per congedo parentale presentata all’INPS nel caso di richiesta di sostegno di cui all’art. 3 lett. b); 8. per le prestazioni previste dalla misura di cui all’art. 3 lett. c) documentazione attestante il contratto di lavoro della baby sitter o colf, unitamente alle ricevute di pagamento dei contributi versati all’INPS. 9. per le prestazioni previste dalla misura di cui all’art. 3 lett. d) documentazione attestante il servizio di trasporto e/o mensa e relative ricevute di pagamento. Le domande unitamente ai documenti richiesti dovranno essere inviati in plico chiuso al seguente indirizzo: Ente Bilaterale del Turismo-Puglia Fondo sostegno alla flessibilità Via Michele Mitolo, n. 17 – Sc. A 70124 Bari tramite posta con raccomandata a/r, entro e non oltre la data prevista per la scadenza della presentazione delle domande e farà fede il timbro postale. Sito web http://www.ebt-puglia.it/modulistica/ L’Ordine degli Avvocati della Provincia di Bari Possono presentare domanda di accesso al Fondo le avvocate e gli avvocati iscritti all’Ordine degli Avvocati di Bari e praticanti avvocate e praticanti avvocati iscritti al Registro dei praticanti che abbiano i seguenti requisiti di ammissibilità: ‐ siano iscritti all’Ordine Professionale degli Avvocati di Bari o al Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Bari; ‐ possano documentare lo status genitoriale ovvero un bisogno di conciliazione e di sostegno allo svolgimento della funzione genitoriale; ‐ abbiano un reddito ISEE del nucleo familiare stabilmente convivente non superiore a € 50.000,00, risultante da Attestazione vigente al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo e rilasciato dall’INPS o da soggetti all’uopo deputati dalla legge. Coloro che hanno già presentato domanda di accesso al Fondo e risultino beneficiari di prestazioni finanziate con i due precedenti Avvisi possono presentare nuova istanza per partecipare al presente Avviso esclusivamente per prestazioni successive al 18.10.2013. Le prestazioni erogate dal Fondo sono le seguenti: 1) SPESE PER L’ACCUDIMENTO DI MINORI; 2) INTEGRAZIONE AL REDDITO PER IL PERIODO DI MATERNITA’; 3) MISURA ECONOMICA UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLA PATERNITA’. Le prestazioni, dettagliate nel successivo art. 4 del presente Avviso non sono cumulabili tra loro con riguardo al medesimo minore e verranno erogate ai beneficiari ammessi fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Inoltre, sempre in riferimento al medesimo minore, le predette prestazioni non sono Bollettino Ufficiale della Regione 4218 Puglia ‐ n. 13 del 30‐01‐2014 cumulabili con altri interventi a titolarità regionale quali: a) Buoni servizio di conciliazione vita‐lavoro per minori della Regione Puglia di cui alla D.D. n. 1425 del 17.12.2012 (BURP n. 187 del 27.12.2012); Pag. 70 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” b) altri interventi di sostegno al reddito per la genitorialità, la non‐ autosufficienza, la disabilità e la conciliazione vita‐lavoro. Ai sensi dell’Avviso sono finanziabili le seguenti prestazioni: 1) SPESE PER L’ACCUDIMENTO DEI MINORI: a) fino a € 2.000,00 per il rimborso di versamenti previdenziali, effettuati dal 18.10.2012 sino alla scadenza del presente Avviso, per prestazioni di cura per l’accudimento di figli che non abbiano superato gli 11 anni di età al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo (es.: Babysitter e colf) ovvero fino a 17 anni, qualora diversamente abili. Si precisa che il contratto/lettera di assunzione e i relativi versamenti previdenziali devono essere, rispettivamente, intestati ed effettuati dall’iscritto/a all’Ordine degli Avvocati di Bari e dal/dalla praticante iscritto/a nel Registro dei Praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Bari; b) fino a € 300,00 annui per il rimborso di spese documentate di trasporto e mensa collegate alle attività para‐scolastiche e scolastiche, effettuate dal 18.10.2012 sino alla scadenza dell’ Avviso; c) fino a € 1.000,00 per il rimborso di rette mensili per la frequenza delle seguenti tipologie di strutture scolastiche per minori: a) asilo nido; b) sezione primavera; c) scuola dell’infanzia paritaria; con riferimento alle rette scolastiche documentabili nel periodo di tempo che va dal 01.01.2014 al 30.06.2014 e fatto sempre salvo il divieto di cumulo di cui all’art. 3 del presente Avviso; d) fino a € 500,00 annui, elevabili a € 1.000,00 nel caso di figli minori con documentata disabilità grave o gravissima, per il rimborso di spese, sempre documentate, per attività formative, sportive e ludiche, effettuate dal 18.10.2012 sino alla data di scadenza dell’Avviso; 2) INTEGRAZIONE AL REDDITO PER IL PERIODO DI MATERNITA’ a) integrazione economica, una tantum, di sostegno alla maternità pari a €1.000,00 per le avvocate iscritte all’Ordine che non possiedono i requisiti per beneficiare delle prestazioni della Cassa forense (anche se non ancora formalmente iscritte alla Cassa forense) e possono documentare lo stato di maternità con certificato del medico di base; b) integrazione economica, una tantum, di sostegno alla maternità pari a € 600,00 per le praticanti avvocate che possano documentare con certificato del medico di base lo stato di maternità; c) integrazione economica, una tantum, di sostegno alla maternità pari a € 2.000,00 per le avvocate iscritte all’Ordine e alla Cassa che percepiscono l’indennità minima di maternità e che si trovino tra la 26ma settimana di gestazione e il 180° giorno successivo al parto al momento della domanda di accesso al fondo, come previsto dal vigente Regolamento di Cassa Forense. 3) MISURA ECONOMICA UNA TANTUM DI SOSTEGNO ALLA PATERNITA’ a) integrazione economica, una tantum, di sostegno alla paternità pari a €1.000,00 per tutti coloro che possano documentare lo status di genitore intervenuto, per mere ragioni perequative rispetto all’approvazione dei precedenti Avvisi, a far data dal 18.10.2012 ed entro la data di scadenza dell’Avviso purché la madre del minore per il quale si richiede la prestazione risponda al seguente requisito e cioè non abbia diritto a qualsivoglia trattamento economico di maternità. In tutti i casi di cui al presente articolo verrà richiesta l’autocertificazione ai sensi di legge sulla data dell’effettiva nascita del minore; con riferimento al punto 3 lett. a), è altresì necessario allegare all’istanza di accesso al fondo atto notorio reso dalla Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ‐ n. 13 del 30‐01‐2014 4219 madre ai sensi di legge sul possesso del summenzionato requisito. Tutte le prestazioni e le integrazioni al reddito di cui all’Avviso devono intendersi al lordo delle ritenute di legge. Le prestazioni di cui al presente Avviso, fino alla concorrenza delle risorse disponibili sul Fondo, verranno erogate in modalità “a sportello”, vale a dire sulla base del criterio cronologico dell’ordine di partenza delle istanze risultante dai plichi raccomandati, con istruttoria trimestrale a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURP. La dotazione finanziaria dell’ Avviso ammonta a €217.413,12. In ragione di € 10.000,00 (diecimila/00 euro) le risorse sono impegnate per spese di gestione, amministrazione e comunicazione. L’utilizzo delle eventuali economie risultanti all’esito dell’istruttoria dell’Avviso saranno oggetto di apposita concertazione tra le parti titolari del finanziamento del Fondo. Tutta la dotazione finanziaria del Fondo verrà rendicontata alla Regione Puglia ‐ Servizio Politiche di benessere sociale e pari opportunità con le modalità dalla stessa espressamente previste. Pag. 71 di 72 Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO” Modalità di presentazione della domanda I soggetti possono presentare domanda di accesso al Fondo, compilata sull’apposito format a partire dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURP, corredandola della seguente documentazione. 1. fotocopia del documento d’identità del/della richiedente in corso di validità al momento della sottoscrizione della domanda sottoscritta a margine in originale; 2. attestazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda riferita al nucleo familiare abitualmente convivente e rilasciata dall’INPS ovvero da soggetti all’uopo abilitati per legge; 3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, conforme allo schema sottoscritta dal/dalla richiedente, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445/2000 s.m.i., attestante il possesso dei requisiti; 4. documentazione connessa alla tipologia di prestazione per la quale si richiede l’accesso al Fondo. Si specifica che l’avente diritto potrà integrare la documentazione con le attestazioni di pagamento pertinenti alla specifica tipologia di prestazione richiesta. La domanda, unitamente agli altri documenti, dovrà essere inviata esclusivamente in plico chiuso al seguente indirizzo: Ordine Avvocati di Bari Palazzo di Giustizia Piazza E. De Nicola ‐ 70123 Bari tramite posta con raccomandata a/r entro le ore 14,00 del giorno 20.10.2014. Sito web http://www.ordineavvocati.bari.it/fckeditor/userfiles/file/CPO%202014/BURP_30_01_2014_avviso_pubbli co_genitorialit%C3%A0_p.pdf Pag. 72 di 72