Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2716 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato JANNONE Disposizioni in materia di depositi bancari e finanziari « dormienti », in giacenza presso le banche e gli intermediari finanziari Presentata il 24 settembre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di depositi bancari e finanziari « dormienti », cioè di depositi posseduti da soggetti che, per cause di forza maggiore, non hanno più alcun rapporto con la banca o con l’intermediario finanziario presso il quale è in giacenza il deposito. Attualmente, quando un cliente stipula l’apertura di un conto corrente o di un libretto di risparmio, ovvero l’adesione a titoli di credito o a fondi di investimento, firmandone la relativa sottoscrizione, la banca o l’intermediario finanziario non richiede i dati anagrafici di eventuali beneficiari che, al momento della scomparsa dell’intestatario, possono usufruire di quanto da egli sottoscritto. Tale mancanza provoca un continuo flusso di denaro e di titoli in giacenza all’interno dei relativi istituti, senza peraltro costituire fonte di guadagno né per l’amministrazione credi- tizia né, tanto meno, per il contribuente. Per colmare questa lacuna, che può provocare dispendio di tempo e di denaro, è necessario che, all’atto della stipulazione di qualsiasi contratto che preveda il deposito di risparmi del contribuente, siano registrati anche i dati anagrafici dei futuri eredi beneficiari dell’intestatario dei medesimi depositi. Per fare sì che le banche e gli intermediari finanziari adempiano appieno al loro ruolo di tutori dei risparmiatori è necessario che siano forniti gli strumenti adeguati, in grado di definire in modo chiaro l’iter e le procedure da adottare per poter contattare gli eredi beneficiari dei depositi bancari e finanziari, nel caso in cui il contatto con il cliente si sia interrotto. Le norme previste dalla presente proposta di legge riguardano tutti gli intermediari finanziari e le banche presso i quali si possono depositare contanti, va- Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 2716 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI lori, fondi e beni mobili rappresentati da oggetti di valore, quali gioielli, ma anche opere d’arte e altri beni, senza alcuna esclusione. La presente proposta di legge si suddivide in cinque articoli, in cui vengono definiti: il campo di applicazione della legge, che introduce l’obbligo, per la banca o per l’intermediario finanziario, di registrare, pena l’erogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le generalità degli eredi dell’intestatario del deposito — DOCUMENTI all’atto della stipulazione del contratto; le modalità con cui saranno restituiti i depositi « dormienti » giacenti presso le banche o gli intermediari finanziari, nonché le modalità di adeguate forme di pubblicità dei medesimi depositi; i soggetti a cui sono addebitate le spese. Nel caso in cui sia certificato il decesso dell’intestatario e non risultino eredi dello stesso, si procede a devolvere il deposito al comune di ultima residenza del soggetto. Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 3 — Camera dei Deputati — 2716 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Finalità e obblighi). 1. Al fine di salvaguardare i beneficiari di depositi presso banche e intermediari finanziari, nel caso di decesso del titolare dei depositi stessi, è fatto obbligo alle banche e agli intermediari finanziari di registrare, all’atto della stipulazione di un contratto di deposito di qualsiasi natura, le generalità degli eredi beneficiari degli intestatari dello stesso, nonché il loro domicilio o recapito. 2. La violazione delle disposizioni della presente legge è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del valore del deposito risultante all’atto della sua rilevazione. ART. 2. (Comunicazioni e certificazioni). 1. Qualora per un periodo massimo di cinque anni, decorrenti dalla data di libera disponibilità dei valori depositati, non siano intercorse comunicazioni dell’intestatario o di suoi delegati alla banca o all’intermediario finanziario, presso cui i depositi sono in giacenza, la banca o l’intermediario finanziario sono tenuti a inviare un avviso all’intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo domicilio conosciuto. 2. Qualora nei novanta giorni successivi all’invio dell’avviso di cui al comma 1, la banca o l’intermediario finanziario non riceva alcuna risposta da parte dell’intestatario del deposito, sono autorizzati a richiedere, ai competenti servizi anagrafici del comune dell’ultima residenza conosciuta, una certificazione che ne attesta l’esistenza in vita e il domicilio. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 4 — Camera dei Deputati — 2716 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 3. Ove l’intestatario del deposito risulti deceduto o non siano state ottenute le informazioni richieste ai sensi del comma 2, la banca o l’istituto finanziario provvede a contattare i soggetti indicati come eredi beneficiari nel contratto di deposito. Se, sulla base delle informazioni ottenute, è accertata la sussistenza del diritto alla successione, la banca o l’intermediario finanziario provvede a rendere effettiva la titolarità del deposito in capo agli interessati. 4. In caso di documentazione incompleta, la banca o l’intermediario finanziario chiede alla cancelleria del tribunale e all’ufficio del registro territorialmente competenti di comunicare quanto risulta circa la successione dell’intestatario del deposito. Può altresì chiedere agli uffici anagrafici del comune ove è stata aperta la successione di rilasciare un certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, sia accertata l’esistenza di eredi, la banca o l’intermediario finanziario comunica loro l’esistenza del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. ART. 3. (Pubblicazione e devoluzione del deposito). 1. Se dalle ricerche effettuate ai sensi dell’articolo 2 non risulta l’esistenza di eredi dell’intestatario del deposito o se essi sono irreperibili, la banca o l’intermediario finanziario provvede alla pubblicazione di un avviso, recante esclusivamente il nome, la data e il luogo di nascita dell’intestatario del deposito, da esporre nei locali aperti al pubblico dell’istituto stesso per un periodo di sessanta giorni. 2. Decorso inutilmente un anno dalla pubblicazione degli avvisi, di cui all’articolo 2, comma 1, e al comma 1 del presente articolo, il deposito giacente presso la banca o l’intermediario finanziario e non rivendicato è devoluto all’amministrazione comunale di ultima re- — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 5 — Camera dei Deputati — 2716 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI sidenza dell’intestatario del deposito stesso. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze stabilisce, con proprio decreto, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 2. ART. 4. (Elenco dei depositi). 1. L’elenco dei depositi intestati a defunti, o a presunti defunti, relativamente ai quali sono state inutilmente esperite le ricerche prescritte dall’articolo 2, è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno nella Gazzetta Ufficiale a cura delle associazioni di categoria delle banche o degli intermediari finanziari, mediante avviso cumulativo. Tale avviso è altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia. 2. Per i libretti di deposito al portatore, da cui non risulta l’identità del depositante, decorso il termine indicato dall’articolo 2, comma 1, la banca o l’intermediario finanziario procede ai sensi dell’articolo 3 e del comma 1 del presente articolo. 3. Nel caso indicato dal comma 2 la pubblicazione e l’avviso cumulativo di cui al comma 1 contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto di deposito al portatore, nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. ART. 5. (Spese). 1. Le spese relative alle procedure di ricerca degli intestatari dei depositi e dei loro eredi beneficiari, opportunamente contabilizzate, sono addebitate sui medesimi depositi. — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 6 — Camera dei Deputati — 2716 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ART. 6. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. — DOCUMENTI PAGINA BIANCA € 0,35 *16PDL0029110* *16PDL0029110*