Atti Parlamentari
—
XVI LEGISLATURA
—
1
Camera dei Deputati
—
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
—
DOCUMENTI
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2716
—
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa del deputato JANNONE
Disposizioni in materia di depositi bancari e finanziari « dormienti »,
in giacenza presso le banche e gli intermediari finanziari
Presentata il 24 settembre 2009
ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge reca disposizioni in materia
di depositi bancari e finanziari « dormienti », cioè di depositi posseduti da
soggetti che, per cause di forza maggiore,
non hanno più alcun rapporto con la
banca o con l’intermediario finanziario
presso il quale è in giacenza il deposito.
Attualmente, quando un cliente stipula
l’apertura di un conto corrente o di un
libretto di risparmio, ovvero l’adesione a
titoli di credito o a fondi di investimento,
firmandone la relativa sottoscrizione, la
banca o l’intermediario finanziario non
richiede i dati anagrafici di eventuali beneficiari che, al momento della scomparsa
dell’intestatario, possono usufruire di
quanto da egli sottoscritto. Tale mancanza
provoca un continuo flusso di denaro e di
titoli in giacenza all’interno dei relativi
istituti, senza peraltro costituire fonte di
guadagno né per l’amministrazione credi-
tizia né, tanto meno, per il contribuente.
Per colmare questa lacuna, che può provocare dispendio di tempo e di denaro, è
necessario che, all’atto della stipulazione
di qualsiasi contratto che preveda il deposito di risparmi del contribuente, siano
registrati anche i dati anagrafici dei futuri
eredi beneficiari dell’intestatario dei medesimi depositi.
Per fare sì che le banche e gli intermediari finanziari adempiano appieno al
loro ruolo di tutori dei risparmiatori è
necessario che siano forniti gli strumenti
adeguati, in grado di definire in modo
chiaro l’iter e le procedure da adottare per
poter contattare gli eredi beneficiari dei
depositi bancari e finanziari, nel caso in
cui il contatto con il cliente si sia interrotto. Le norme previste dalla presente
proposta di legge riguardano tutti gli intermediari finanziari e le banche presso i
quali si possono depositare contanti, va-
Atti Parlamentari
XVI LEGISLATURA
—
—
2
—
Camera dei Deputati — 2716
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
lori, fondi e beni mobili rappresentati da
oggetti di valore, quali gioielli, ma anche
opere d’arte e altri beni, senza alcuna
esclusione. La presente proposta di legge si
suddivide in cinque articoli, in cui vengono
definiti: il campo di applicazione della
legge, che introduce l’obbligo, per la banca
o per l’intermediario finanziario, di registrare, pena l’erogazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria, le generalità
degli eredi dell’intestatario del deposito
—
DOCUMENTI
all’atto della stipulazione del contratto; le
modalità con cui saranno restituiti i depositi « dormienti » giacenti presso le banche o gli intermediari finanziari, nonché le
modalità di adeguate forme di pubblicità
dei medesimi depositi; i soggetti a cui sono
addebitate le spese. Nel caso in cui sia
certificato il decesso dell’intestatario e non
risultino eredi dello stesso, si procede a
devolvere il deposito al comune di ultima
residenza del soggetto.
Atti Parlamentari
—
XVI LEGISLATURA
—
3
—
Camera dei Deputati — 2716
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
PROPOSTA DI LEGGE
__
ART. 1.
(Finalità e obblighi).
1. Al fine di salvaguardare i beneficiari
di depositi presso banche e intermediari
finanziari, nel caso di decesso del titolare
dei depositi stessi, è fatto obbligo alle
banche e agli intermediari finanziari di
registrare, all’atto della stipulazione di un
contratto di deposito di qualsiasi natura,
le generalità degli eredi beneficiari degli
intestatari dello stesso, nonché il loro
domicilio o recapito.
2. La violazione delle disposizioni della
presente legge è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria pari al triplo
del valore del deposito risultante all’atto
della sua rilevazione.
ART. 2.
(Comunicazioni e certificazioni).
1. Qualora per un periodo massimo di
cinque anni, decorrenti dalla data di libera
disponibilità dei valori depositati, non
siano intercorse comunicazioni dell’intestatario o di suoi delegati alla banca o
all’intermediario finanziario, presso cui i
depositi sono in giacenza, la banca o
l’intermediario finanziario sono tenuti a
inviare un avviso all’intestatario del deposito, mediante lettera raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo
domicilio conosciuto.
2. Qualora nei novanta giorni successivi
all’invio dell’avviso di cui al comma 1, la
banca o l’intermediario finanziario non
riceva alcuna risposta da parte dell’intestatario del deposito, sono autorizzati a
richiedere, ai competenti servizi anagrafici
del comune dell’ultima residenza conosciuta, una certificazione che ne attesta
l’esistenza in vita e il domicilio.
—
DOCUMENTI
Atti Parlamentari
—
XVI LEGISLATURA
—
4
—
Camera dei Deputati — 2716
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
3. Ove l’intestatario del deposito risulti
deceduto o non siano state ottenute le
informazioni richieste ai sensi del comma
2, la banca o l’istituto finanziario provvede a contattare i soggetti indicati come
eredi beneficiari nel contratto di deposito. Se, sulla base delle informazioni
ottenute, è accertata la sussistenza del
diritto alla successione, la banca o l’intermediario finanziario provvede a rendere effettiva la titolarità del deposito in
capo agli interessati.
4. In caso di documentazione incompleta, la banca o l’intermediario finanziario chiede alla cancelleria del tribunale e
all’ufficio del registro territorialmente
competenti di comunicare quanto risulta
circa la successione dell’intestatario del
deposito. Può altresì chiedere agli uffici
anagrafici del comune ove è stata aperta la
successione di rilasciare un certificato relativo allo stato di famiglia del defunto.
Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, sia accertata l’esistenza di eredi, la
banca o l’intermediario finanziario comunica loro l’esistenza del deposito mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 3.
(Pubblicazione e devoluzione del deposito).
1. Se dalle ricerche effettuate ai sensi
dell’articolo 2 non risulta l’esistenza di
eredi dell’intestatario del deposito o se essi
sono irreperibili, la banca o l’intermediario finanziario provvede alla pubblicazione
di un avviso, recante esclusivamente il
nome, la data e il luogo di nascita dell’intestatario del deposito, da esporre nei
locali aperti al pubblico dell’istituto stesso
per un periodo di sessanta giorni.
2. Decorso inutilmente un anno dalla
pubblicazione degli avvisi, di cui all’articolo 2, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, il deposito giacente
presso la banca o l’intermediario finanziario e non rivendicato è devoluto all’amministrazione comunale di ultima re-
—
DOCUMENTI
Atti Parlamentari
—
XVI LEGISLATURA
—
5
—
Camera dei Deputati — 2716
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
sidenza dell’intestatario del deposito
stesso.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze stabilisce, con proprio decreto, le
modalità di attuazione delle disposizioni
del comma 2.
ART. 4.
(Elenco dei depositi).
1. L’elenco dei depositi intestati a defunti, o a presunti defunti, relativamente
ai quali sono state inutilmente esperite le
ricerche prescritte dall’articolo 2, è pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno
nella Gazzetta Ufficiale a cura delle associazioni di categoria delle banche o degli
intermediari finanziari, mediante avviso
cumulativo. Tale avviso è altresì pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, nonché in
forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d’Italia.
2. Per i libretti di deposito al portatore,
da cui non risulta l’identità del depositante, decorso il termine indicato dall’articolo 2, comma 1, la banca o l’intermediario finanziario procede ai sensi dell’articolo 3 e del comma 1 del presente
articolo.
3. Nel caso indicato dal comma 2 la
pubblicazione e l’avviso cumulativo di cui
al comma 1 contengono la sola indicazione
dei dati identificativi del libretto di deposito al portatore, nonché la data e il luogo
in cui esso è stato aperto.
ART. 5.
(Spese).
1. Le spese relative alle procedure di
ricerca degli intestatari dei depositi e dei
loro eredi beneficiari, opportunamente
contabilizzate, sono addebitate sui medesimi depositi.
—
DOCUMENTI
Atti Parlamentari
—
XVI LEGISLATURA
—
6
—
Camera dei Deputati — 2716
DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI
ART. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
—
DOCUMENTI
PAGINA BIANCA
€ 0,35
*16PDL0029110*
*16PDL0029110*
Scarica

Progetto di legge della 16legislatura