AVVISO PUBBLICATO SULLA G.U. n. 29 del 12 APRILE 2005 (SCADENZA 12 MAGGIO 2005)
DECRETO N. 358
IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO
Visto
il D.P.R .10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni;
Visto
il D.P.R. 3 maggio 1957, n.686;
Visto
il D.P.R. 11 luglio 1980, n.382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa
fascia di formazione nonché la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista
la legge 23 agosto 1988 n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di
concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista
la legge 9 maggio 1989 n.168;
Vista
la legge 7 agosto 1990 n.241 concernente le nuove norme sull’accesso ai documenti amministrativi;
Vista
la legge 19 novembre 1990, n.341;
Vista
la legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni;
Vista
la legge 24 dicembre 1993, n.537;
Visto
il D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n.693;
Visto
il D.L. 21 aprile 1995 n.120 convertito in legge 21 giugno 1995 n.236 e successive modificazioni;
Vista
la legge 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni;
Visto
il decreto ministeriale del 23 giugno 1997 concernente la rideterminazione dei settori scientifico
disciplinari e successive modificazioni;
Vista
la legge 27 dicembre 1997, n.449;
Vista
la legge 15 maggio 1997 n.127 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto
l’art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n.210 che trasferisce alle Università le competenze ad
espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari,
associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale;
Visto
il D.P.R. 20 ottobre 1998, n.403, recante il regolamento di attuazione degli artt. 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione amministrativa;
Visto
l’articolo 19 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28;
Visto
il D.P.R. 26 febbraio 1999;
Vista
la legge 30 luglio 1999, n. 256 di conversione del decreto legge 17 giugno 1999, n. 178, recante
disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione
comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari;
1
Visto
il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 Regolamento sostitutivo del Regolamento 19 ottobre 1998, n. 390,
concernente modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di
ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto
il D.M. 4.10.2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e
la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni
Visto
il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa;
Viste
le richieste di procedure di valutazione comparativa per la copertura di n. 14 posti di ricercatore
universitario di ruolo deliberate dai Consigli di Facoltà di Economia in data del 21 marzo 2005, di
Ingegneria in data 18 marzo 2005, di Lettere e Filosofia in data 16 marzo 2005, di Scienze Cognitive in
data 21 marzo 2005 e di Scienze M.F.N. in data 16 marzo 2005;
Considerato che i posti richiesti a concorso godono della relativa copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di
spesa di cui all’art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449.
Visto
il parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 22 marzo 2005;
DECRETA
Presso l’Università degli Studi di Trento sono indette, ai sensi dell'art. 1 della Legge 3 luglio 1998, n. 210,
procedure di valutazione comparativa a n. 14 posti di ricercatore universitario di ruolo per i seguenti settori
scientifico disciplinari:
FACOLTA’ DI ECONOMIA
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare SECS-P/02 (POLITICA ECONOMICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
5
(cinque).
Lingua straniera: inglese
FACOLTA’ DI INGEGNERIA
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare ICAR/02 (COSTRUZIONI IDRAULICHE E
MARITTIME E IDROLOGIA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
(cinque).
2
5
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare ICAR/20 (TECNICA E PIANIFICAZIONE
URBANISTICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
5
(cinque).
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare ING-INF/01 (ELETTRONICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
5
(cinque).
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare ING-INF/02 (CAMPI ELETTROMAGNETICI)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
4
(quattro).
FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare M-STO/04 (STORIA CONTEMPORANEA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare M-FIL/07 (STORIA DELLA FILOSOFIA ANTICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare L-LIN/14 (LINGUA E TRADUZIONE – LINGUA
TEDESCA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare L-ANT/08 (ARCHEOLOGIA CRISTIANA E
MEDIEVALE)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare SECS-P/08 (ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
3
FACOLTA’ DI SCIENZE COGNITIVE
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare L-LIN/01 (GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa: 5
(cinque).
Lingua straniera: inglese
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare M-PSI/02 (PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA
FISIOLOGICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa: 5
(cinque).
Lingua straniera: inglese
FACOLTA’ DI SCIENZE M.F.N.
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare INF/01 (INFORMATICA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
n. 1 posto per il settore scientifico disciplinare MAT/03 (GEOMETRIA)
Limite numero massimo pubblicazioni valevole ai fini dell’ammissione alla valutazione comparativa:
nessuno.
ART. 1 - Requisiti di ammissione alla valutazione comparativa
La partecipazione alla valutazione comparativa di cui al presente bando è libera, senza limitazioni in ordine alla
cittadinanza e al titolo di studio posseduto dai candidati.
Per la partecipazione alla valutazione sono richiesti, pena esclusione, i seguenti requisiti:
il godimento dei diritti politici;
l'idoneità fisica all'impiego;
Non possono prendere parte alla valutazione coloro che siano stati destituiti dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento o che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127,
primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante
4
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto
di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari.
Possono essere non ammessi alla valutazione comparativa, previa autonoma valutazione dell’amministrazione, i
candidati che abbiano subito condanna penale per delitti di cui all’articolo 85, primo comma, lett. a) del T.U.
approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.
I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.
I prescritti requisiti per ottenere l'ammissione alla valutazione debbono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio.
E' fatto divieto a chi, alla data di scadenza del presente bando, si trovi in servizio in qualità di professore o di
ricercatore universitario di ruolo, di partecipare, come candidato, a valutazioni comparative per l'accesso a posti
del presente bando se inquadrato nello stesso settore scientifico disciplinare del posto per il quale presenti
domanda di partecipazione o nei settori affini eventualmente indicati dal presente bando.
Ogni candidato può presentare alle università complessivamente un numero massimo di cinque domande di
partecipazione a valutazioni comparative i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare. Nel
caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo è elevato
a quindici. Nella domanda il candidato, a pena di esclusione, deve dichiarare di aver rispettato tale obbligo. La
data di riferimento per ogni domanda presentata è quella della scadenza dei termini del relativo bando. Il
candidato è escluso dalle procedure successive alla quinta, ovvero alla quindicesima, per le quali abbia
presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo
di cinque o quindici è superato con più domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande
aventi tale data di riferimento è valida.
Comporta esclusione dalla procedura l’inosservanza dell'eventuale limite massimo di pubblicazioni da
presentare ai fini della valutazione.
I cittadini di Stati esteri devono possedere, ai fini dell'accesso a posti del presente bando, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
L'esclusione dalla valutazione, in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti, è disposta con motivato decreto e
notificata all’interessato.
L’ammissione alla valutazione dei candidati è effettuata con riserva dell’accertamento dei requisiti richiesti per
l’accesso all’impiego.
ART. 2 - Domanda di ammissione
Coloro che intendono partecipare alla valutazione comparativa sono tenuti a farne domanda al Rettore
dell'Università di Trento, utilizzando il modulo della domanda disponibile presso l'Ufficio Personale Docente
5
1.
dell’Università di Trento, Via Verdi, 6 e fornito anche per via telematica (www.unitn.it), indicando
obbligatoriamente il codice di identificazione personale (codice fiscale).
La domanda dovrà essere indirizzata al Rettore dell'Università degli Studi di Trento, Via Belenzani, 12 - 38100
Trento o consegnata direttamente all'Ufficio Personale Docente, Via Verdi, 6 - Trento, entro il termine
perentorio di 30 giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale, secondo lo schema di cui all'allegato A). Il giorno di scadenza dei termini del
bando, la domanda dovrà essere consegnata all' Ufficio del Personale Docente entro le ore 12.00. Qualora il
termine di 30 giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita, mediante raccomandata o posta
celere con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.
Il candidato dovrà indicare sulla domanda (e sulla busta, se la domanda è spedita per posta) con chiarezza e
precisione la Facoltà e il settore scientifico disciplinare per il quale intende essere ammesso alla valutazione.
Nella domanda l'interessato, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. il godimento dei diritti politici e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non
iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
I candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di
appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
2. di non avere prodotto più di cinque domande, o, nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure
concernenti posti di ricercatore, di quindici domande, compresa la presente, di partecipazione a procedure di
valutazione comparativa i cui bandi abbiano termini di scadenza nello stesso anno solare.
L’interessato avrà, inoltre, l’obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni:
3. le condanne penali riportate per i reati di cui all’articolo 85, lett. a) del T.U. 3/57;
4. i procedimenti e i processi penali pendenti;
5. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il candidato
dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione;
dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo
comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare. Il candidato che ricopre il ruolo di professore o di
ricercatore universitario di ruolo dovrà dichiarare di non essere inquadrato nello stesso settore scientifico
disciplinare del posto per il quale intende partecipare alla valutazione comparativa o nei settori affini
eventualmente indicati dal presente bando.;
6. le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio
militare (solo per i cittadini italiani soggetti all’obbligo della leva);
6
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale
variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di
partecipazione.
Comporta esclusione la mancanza, nella domanda di partecipazione, delle dichiarazioni relative al
possesso dei requisiti prescritti di cui ai punti 1 e 2. L’esclusione per carenza di dichiarazioni consegue
qualora il possesso del requisito di ammissione di cui al punto 1 non possa comunque essere desunto dal contesto
della documentazione prodotta o della domanda.
Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché
l’eventuale necessità di tempo aggiuntivi per l’espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.
104.
Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda. Saranno esclusi coloro i quali
presentino domande non sottoscritte o che, per qualsiasi causa, non siano state spedite o consegnate a
mano entro il termine indicato nel presente bando.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili
all'amministrazione stessa, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
ART. 3 – Allegati alla domanda; modalità per la presentazione di titoli e pubblicazioni
Il candidato dovrà allegare alla domanda, in un unico plico:
1. Curriculum in duplice copia, debitamente firmato;
2. documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di eventuali titoli;
3. pubblicazioni, in unica copia, che si ritengano utili ai fini del concorso (con osservanza dell'eventuale limite
massimo indicato);
Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere
valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.
4. elenco in duplice copia delle pubblicazioni;
5. (solo in caso di spedizione) copia fotostatica di documento di identità e del codice fiscale.
I documenti ed i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23.08.1988, n.
370.
Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati all'Università.
Ai fini della valutazione, il candidato dovrà presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli: in originale o,
anche, in copia semplice accompagnata da una propria dichiarazione ai sensi della L. 445/2000 avente ad oggetto
la conoscenza del fatto che la copia del documento è conforme all’originale.
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In sostituzione della documentazione, il candidato potrà produrre una dichiarazione, sottoscritta, di possesso dei
titoli medesimi, tenendo conto che, ai sensi dell’articolo 46 del DPR 445/2000, possono essere autocertificati i
seguenti titoli: titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
Il candidato potrà inoltre comprovare mediante propria dichiarazione, sottoscritta, il possesso dei titoli, non
compresi nei sopracitati, che, ai sensi del successivo articolo 5 del presente bando, sono considerati
specificamente nella valutazione comparativa.
Quanto sopra va dichiarato analiticamente affinché la commissione possa valutare i titoli.
Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa) sono ritenuti validi ai
fini della valutazione, anche qualora siano presentati in semplice fotocopia, purché rechino le indicazioni
relative all’autore, titolo dell’opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista,
enciclopedia trattato da cui sono ricavati e siano accompagnati da dichiarazione avente ad oggetto la
conoscenza del fatto che la copia della pubblicazione è conforme all’originale.
Le dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate da cittadini italiani e della Comunità
Europea, senza limitazioni. Per i cittadini extracomunitari si applicano le disposizioni di cui agli art. 3 DPR
444/2000, che consentono di utilizzare le suddette dichiarazioni qualora si tratti di comprovare stati, fatti e
qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
In applicazione dell'art. 33 DPR 28.12.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall’inglese,
francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo
straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine.
Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli
presentati o spediti, come da timbro postale, a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
ART. 4 - Commissioni esaminatrici
Le commissioni giudicatrici sono costituite mediante designazione di un componente da parte del consiglio di
facoltà e mediante elezione dei due restanti componenti.
Il componente designato è scelto con deliberazione del consiglio di facoltà fra i professori ordinari o associati. I
componenti elettivi sono così individuati: un professore ordinario, se il consiglio di facoltà ha designato un
professore associato, ovvero un professore associato, se il consiglio di facoltà ha designato un ordinario, nonché
un ricercatore confermato.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina delle commissioni
giudicatrici decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
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istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento delle commissioni
non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
Le procedure di valutazione comparativa devono concludersi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del
decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici. Il rettore può prorogare, per una sola volta e per non
più di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati
dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi dopo la proroga, il rettore, con
provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai
quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei
lavori.
ART. 5 - Prove di valutazione
Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di
massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità
almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori delle commissioni.
Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche le commissioni tengono,
comunque, in considerazione i seguenti criteri:
a)
originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b)
apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c)
congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il
quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d)
rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della
comunità scientifica;
e)
continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello
specifico settore scientifico-disciplinare.
Per la valutazione si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente:
a)
l'attività didattica svolta, anche all’estero;
b)
i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c)
l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d)
i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
e)
l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
f)
il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale;
g)
il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297
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Oltre alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, la procedura prevede lo svolgimento di due
prove scritte, una delle quali sostituibile con una prova pratica, ed una prova orale.
Le commissioni giudicatrici, in sede di predeterminazione dei criteri di massima, possono prevedere le
condizioni per l'ammissione alla prova orale.
Il calendario e la sede delle prove scritte sono comunicati ai candidati tramite raccomandata con avviso di
ricevimento almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove stesse. La convocazione per la prova
orale è comunicata ai candidati tramite raccomandata con avviso di ricevimento almeno venti giorni prima dello
svolgimento della prova.
Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento: carta di identità; tessera di riconoscimento postale; libretto di porto d’armi;
passaporto per l’estero; libretto ferroviario personale; patente; tessera di riconoscimento (munita di fotografia e
di timbro, quando l’identità del titolare risulti convalidata da dichiarazione scritta da un organo
dell’amministrazione dello Stato).
ART. 6 – Indicazione del vincitore, accertamento della regolarità degli atti e nomina in ruolo
Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi
individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonché dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Al
termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la
maggioranza dei componenti, indica il vincitore.
Il rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità formale degli atti,
dichiarando il nominativo del vincitore e dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di
forma il rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione assegnando un termine. Con
successivo decreto, il Rettore nomina il vincitore.
Ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, le relazioni riassuntive con annessi i giudizi individuali e
collegiali sono pubblicate sul sito pubblico dell’Università degli Studi di Trento www.unitn.it.
ART. 7 - Documenti di rito per il cittadino italiano
Il concorrente vincitore, cittadino italiano, dovrà presentare all'Università (Ufficio Personale Docente), entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i
seguenti documenti:
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1. certificato medico rilasciato da unità sanitaria locale o da medico militare o da Ufficiale sanitario del Comune
di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente
da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio.
Le ulteriori certificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione alle valutazioni comparative possono
essere sostituite da dichiarazione resa dall’interessato, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000 dd
28.12.2000, e comprovante:
1. il godimento dei diritti politici;
2. la regolare posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
3. l’assenza di condanne penali o di altri provvedimenti giudiziari risultanti, ai sensi dell’ articolo 686 del c.p.p.,
da certificato generale rilasciato dal Casellario giudiziale che hanno o possono avere effetto ostativo alla
assunzione dell’impiego;
Nel caso che la dichiarazione di possesso dei prescritti requisiti sia già stata resa nella domanda di
partecipazione, sarà sufficiente, in assenza di variazioni, confermarne il contenuto.
L'amministrazione dispone d'ufficio accertamenti, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
effettuate. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’interessato dovrà inoltre rendere dichiarazione di non ricoprire altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle
Province, dei Comuni o di altri Enti pubblici o privati e, in caso affermativo, effettuare opzione per il nuovo
impiego (art. 8 della Legge 18.3.1958 n. 311).
Le certificazioni prodotte sono esenti dall’imposta sul bollo. Il candidato che sia dipendente di ruolo di
Amministrazioni pubbliche dovrà presentare una copia integrale dello Stato matricolare ed il certificato medico
ed è esonerato dal presentare gli altri documenti o la dichiarazione sostitutiva.
ART. 8 - Documenti di rito per il cittadino straniero
Il candidato vincitore, cittadino straniero, dovrà presentare all'Università (Ufficio Personale Docente), entro il
termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i
seguenti documenti:
1. certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente autorità
dello Stato di cui il candidato straniero è cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al
certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano;
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2. certificato medico rilasciato da unità sanitaria locale o da medico militare o da Ufficiale sanitario del Comune
di residenza da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente
da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio;
3. certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che
ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;
Il cittadino di Paese della Comunità europea può rendere le dichiarazioni sostitutive dei certificati di cui ai
numeri 1 e 3 con le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia secondo le disposizioni del regolamento anagrafico della
popolazione residente, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di
comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'amministrazione dispone d'ufficio, anche a campione, accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni
effettuate. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del DPR 445 dd 28.12.00, qualora dal controllo
effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La documentazione prodotta è esente da imposta di bollo.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi
alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
conforme al testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale.
ART. 9 Ritiro di documenti e pubblicazioni
I candidati dovranno provvedere a loro spese al recupero della documentazione e delle pubblicazioni inviate
all'Università entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza
alcuna responsabilità.
ART. 10 Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, vale la normativa attualmente vigente in materia.
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ART. 11 Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 10, primo comma, della legge 675/96 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso l’ufficio concorsi della Divisione Amministrazione del Personale di questa Università, per le finalità di
gestione della presente procedura di valutazione comparativa. Saranno trattati presso una banca dati della
Divisione Retribuzioni e Previdenza successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le
finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena la possibile esclusione dal concorso secondo quanto stabilito dalle norme del presente bando.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato nominato in ruolo.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Università degli Studi di Trento - Divisione
Amministrazione Personale. Successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto anche nei confronti della
Divisione Retribuzioni e Previdenza di questo Ateneo, per quanto di competenza.
Trento, 8 aprile 2005
IL RETTORE
- prof. Davide Bassi -
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Bando - Università degli Studi di Trento