D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Titolo III, Capo I Uso delle attrezzature di lavoro 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. www.eurofins-modulouno.it D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. …… 8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché: a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 2 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività; c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL/ARPA e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 4 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro 12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL/ARPA e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 5 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso 1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V. 2. Chiunque noleggi o conceda in uso [ad un datore di lavoro] attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 6 6 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. - Titolo III Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro Art. 73. - Informazione, formazione e addestramento 1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. 3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 7 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (GU n. 98 del 29-4-2011 - Suppl. Ordinario n.111) 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. www.eurofins-modulouno.it ENTRATA IN VIGORE Il DM 11/04/11 prevedeva inizialmente l’entrata in vigore il 28/07/11 Tale data è stata prorogata una prima volta al 24/01/12. Il Decreto è entrato in vigore il 23/05/12 (ulteriori 120 per un totale di 390 giorni dopo la pubblicazione) SCOPO DEL REGOLAMENTO Disciplinare: - le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008; - i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati, e individuare le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL/ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per l’effettuazione di tali verifiche periodiche. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 9 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE: SCHEMA PREVISTO Il DL richiede la Prima Verifica Periodica e nella domanda indica anche un Soggetto Abilitato a sua scelta Datore di Lavoro INAIL Soggetto Titolare 1° verifica Il DL richiede la Verifica Periodica Successiva, indicando nella domanda un Soggetto Abilitato a sua scelta ARPAV VENETO Soggetto Titolare verifiche successive NO 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. Entro 30 giorni dalla domanda del DL, ARPAV VENETO interviene SI 10 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE: SCHEMA PREVISTO Il DL fa effettuare la verifica ad un Soggetto Abilitato (quello indicato nella domanda o un altro a sua scelta), dandone comunicazione al ST Entro giorni Entro 3030 giorni domanda dalladalla domanda del DL, ARPAV del DLVENETO la ASL interviene interviene NO ARPAV VENETO procede alla verifica con proprio personale SI ARPAV VENETO si avvale del Soggetto Abilitato indicato dal DL ARPAV VENETO procede con accordi SI Fine ARPAV VENETO SI INAIL Dipartimento Provinciale del Lavoro Entro 30 giorni si procede alla verifica NO Entro 30 giorni si procede alla verifica NO Il DL fa effettuare la verifica ad un altro Soggetto Abilitato a sua scelta La ARPAV VENETO comunica alla Commissione che il S.A. non è intervenuto e può essere SOSPESO o CANCELLATO dagli elenchi. Fine Fine Il DL fa effettuare la verifica da un Soggetto Abilitato a sua scelta 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 11 REQUISITI PREVISTI PER I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 1) Accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A per tali verifiche ovvero un’organizzazione conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che implica COMPETENZA, INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ ed INTEGRITA’ propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione e commercializzazione delle attrezzature di cui all’allegato VII. 2) Operare con PERSONALE tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 12 REQUISITI PREVISTI PER I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI 3) disporre di un ORGANIGRAMMA generale che evidenzi la struttura operativa per ogni REGIONE in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche e che indichi il nominativo del RESPONSABILE TECNICO che, analogamente al personale deve avere definiti titoli di studio e requisiti professionali. 4) i soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima delle verifiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 13 PROCEDURE AMMINISTRATIVE a) Il DL che mette in servizio un attrezzatura di cui all’allegato VII, dopo l’entrata in vigore del decreto, ne da immediata comunicazione all’INAIL che registra e assegna il numero di matricola. b) Almeno 60 gg prima della scadenza (indicata in Allegato VII) il DL richiede a INAIL la prima delle verifiche periodiche, comunicando il luogo ove l’attrezzatura è disponibile. c) Almeno 30 gg prima della scadenza (indicata in Allegato VII) il DL richiede all’ARPAV VENETO la verifica periodica, comunicando il luogo ove l’attrezzatura è disponibile. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 14 PROCEDURE AMMINISTRATIVE d) IL DL deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione della verifica (ad eccezione degli apparecchi di misurazione). e) La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce (DM 12/9/59) o le comunicazioni di messa in servizio (DPR 459/96) devono essere tenute presso il luogo in cui l’attrezzatura è utilizzata. f) Il DL deve comunicare all’INAIL la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento delle attrezzature, per l’inserimento in banca dati 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 15 Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 Impianti di sollevamento e Idroestrattori (Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008) Ing. Maurizio Canonico 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. www.eurofins-modulouno.it ATTREZZATURE di SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICA e PERIODICITA’ 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 17 ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICA e PERIODICITA’ 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 18 CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICA 1.1.1. 14 Novembre 2012 Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga Attrezzature Allegato VII T.U. 19 CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICA 1.1.2. Gruppo SP - Sollevamento persone a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Ponti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 20 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SC Apparecchi mobili: gru su autocarro 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. Apparecchi trasferibili: gru a torre 21 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SC Autogrù 14 Novembre 2012 Carrelli semoventi a braccio telescopico Attrezzature Allegato VII T.U. 22 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SC Apparecchi fissi: gru a ponte 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 23 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP Scala aerea ad inclinazione variabile 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 24 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP Ponti mobili sviluppabili su carro e cestelli 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 25 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP Ponti sospesi 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 26 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP Piattaforme autosollevanti su colonna 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 27 GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP Ascensori da cantiere 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 28 DEFINIZIONI COMUNI a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante c specifiche dell'attrezzatura di lavoro. l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro. c) Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 29 GRUPPI SC e SP Modalità di svolgimento delle verifiche Prima verifica periodica 3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. 3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata a: a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. In particolare. devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione. matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio. Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione: 1. dichiarazione CE di conformità; 2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative); 3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti): 4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto); 5. istruzioni per l'uso. 14 Novembre 2012 . Attrezzature Allegato VII T.U. 30 GRUPPI SC e SP Modalità di svolgimento delle verifiche Prima verifica periodica b) c) d) e) 14 Novembre 2012 accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante; verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008; controllarne lo stato di conservazione; effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza Attrezzature Allegato VII T.U. 31 GRUPPI SC e SP Modalità di svolgimento delle verifiche Prima verifica periodica 3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive, dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione. che successivamente costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro, adottando la modulistica riportata in allegato IV. 3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), contenuti nell’Allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. N. 17/2010 deve essere segnalata al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. . 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 32 GRUPPI SC e SP Modalità di svolgimento delle verifiche Verifiche periodiche successive alle prime 3.2. Verifiche periodiche successive alla prima 3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le modalità di cui al punto 3.1.2. e con la periodicità indicata nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. 3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio. La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), contenuti nell’Allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. N. 17/2010 deve essere segnalata al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.. 3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili. sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. sono esibite dal datore di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c), effettuate secondo le norme tecniche. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 33 GRUPPI SC e SP Modalità di svolgimento delle verifiche Verifiche particolari – macchine per centrifugare 3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata, di norma, in due parti: a) prova di funzionamento: b) verifica di integrità a macchina smontata. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 34 GRUPPI SC e SP Modalità di svolgimento delle verifiche Verifiche particolari – macchine per centrifugare 3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo. deve essere verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro. 3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità prevista in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008. 3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di funzionamento assumono la cadenza prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 35 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione scheda tecnica prevista dal regolamento 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 36 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione scheda tecnica prevista dal regolamento 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 37 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione scheda tecnica prevista dal regolamento 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 38 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione verbale INAIL / ARPAV VENETO 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 39 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione verbale 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 40 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione verbale 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 41 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione check-list di verifica 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 42 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione check-list di verifica 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 43 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione check-list di verifica 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 44 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione check-list di verifica 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 45 SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia Compilazione check-list di verifica 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 46 CIRCOLARI ESPLICATIVE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI Emanata una prima circolare (N° 21/2011) contenenti chiarimenti in merito alle Istanze di abilitazione per i Soggetti Abilitandi. Emanata una seconda circolare (N° 11/2012) per fornire i primi chiarimenti applicativi al Decreto Ministeriale, in merito a: • Modalità delle richieste • Scelta del Soggetto Abilitato • Interruzione o sospensione dei termini temporali • Attivazione del Soggetto Abilitato da parte del Soggetto Titolare • Modulistica • Tariffazione delle Verifiche Periodiche 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 47 CIRCOLARI ESPLICATIVE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI Emanata una terza circolare (N° 23/2012 del 13 agosto 2012) per fornire ulteriori chiarimenti applicativi al Decreto Ministeriale, in merito a: • • Differimento termini temporali della richiesta di verifica: Applicazione art. 26 DLgs 81/08 alle attività di verifica delle attrezzature: • Noleggio o Concessione in uso di attrezzature: • • 14 Novembre 2012 La responsabilità dell’uso di attrezzature verificate rimane in carico al Datore di Lavoro Le richieste di verifica possono essere inoltrate dai noleggiatori o concedenti Attrezzature Allegato VII T.U. 48 CIRCOLARI ESPLICATIVE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI • Esclusioni: attrezzature non contenute fra quelle indicate nell’allegato VII del D.Lgs 81/08 (e quindi dal DM 11/04/11): • • • • Attrezzature soggette a periodi di inattività: • • Le Centrali Termiche installate nei Condomini e i Serbatoi GPL ad uso Domestico in quanto non necessarie all’attuazione di un processo produttivo. I Sistemi di Movimentazione e Sospensione di Allestimenti Scenici e i ponti sollevatori per veicoli in quanto non rientranti nella definizione di «apparecchi di sollevamento» (UNI ISO 4306-1) I Carrelli Commissionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinate ad operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature) in quanto (e se) non destinati a portare un operatore in quota per svolgere un lavoro quale ad esempio costruzione, manutenzione, riparazione o ispezione. La periodicità di verifica rimane invariata anche in tali casi. Spostamento attrezzature: • 14 Novembre 2012 E’ a carico del Datore di Lavoro comunicarlo al ST presso cui si è fatto la richiesta e fare richiesta al nuovo ST, qualora cambiato. Attrezzature Allegato VII T.U. 49 CIRCOLARI ESPLICATIVE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI RACCORDO CON LA NORMATIVA PREVIGENTE: • Per le attrezzature MARCATE CE: • • 14 Novembre 2012 Per le attrezzature di nuova introduzione nel regime delle verifiche (piattaforme autosollevanti su colonne, i carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e idroestrattori a forza centrifuga) già in servizio, la richiesta di Prima Verifica Periodica va fatta decorsi i termini previsti dall’Allegato VII dalla messa in servizio e costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL. Per le attrezzature già assoggettate ad obbligo di verifica dalla legislazione previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in servizio già effettuata): • se l’INAIL (ISPESL) ha già redatto il libretto delle verifiche (circolare MICA n. 162054 del 1997) si procede con Verifica Periodica Successiva in assenza della Scheda Identificativa. • se già sottoposte a verifica da ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche si procede con Verifica Periodica Successiva in assenza della Scheda Identificativa e del Libretto delle Verifiche. INAIL assegna matricola se mancante. Attrezzature Allegato VII T.U. 50 CIRCOLARI ESPLICATIVE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI • Per le attrezzature MARCATE CE: • 14 Novembre 2012 Per le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del DM 4/3/82 (ponteggi sospesi motorizzati) già assoggettate ad obbligo di verifica dalla legislazione previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in servizio già effettuata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali): • se il MLPS ha già effettuato Prima Verifica e redatto libretto si procede con Verifica Periodica Successiva. • se il MLPS non ha ancora effettuato la Prima Verifica e redatto libretto il Datore si procede con Prima Verifica Periodica. Attrezzature Allegato VII T.U. 51 CIRCOLARI ESPLICATIVE Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI • Per le attrezzature NON MARCATE CE: • Le attrezzature già assoggettate ad obbligo di verifica dalla legislazione previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in servizio già effettuata) non ancora omologate, rimangono soggette al previgente regime omologativo (omologa a parte di INAIL) e vengono poi assoggettate alle Verifiche Periodiche Successive. • Per le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del DM 4/3/82 (ponteggi sospesi motorizzati) già assoggettate ad obbligo di verifica dalla legislazione previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in servizio già effettuata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) non ancora collaudate, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo ai sensi del DM 4/3/82 vengono poi assoggettate alle Verifiche Periodiche Successive. • Le attrezzature regolarmente messe in servizio secondo la normativa previgente e già sottoposte a verifica seguono il regime delle Verifiche Periodiche Successive. 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 52 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Eurofins – Modulo Uno SpA Sede Legale TORINO Via Cuorgnè, 21 Tel. 011. 22.22.225 Sede in VENETO Via Vedelleria 8, Torri di Quartesolo (VI) Tel. 0444.49.28.37 Referente Locale Dott. Giannicola Lambrocco [email protected] Per dubbi o quesiti: [email protected] 14 Novembre 2012 Attrezzature Allegato VII T.U. 53