D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Titolo III, Capo I
Uso delle attrezzature di lavoro
14 Novembre 2012
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Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai
requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e
adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
……
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le
indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti
norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione
siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in
esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una
nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento;
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b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in
assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di
buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che
possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di
lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattività;
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il
buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di
lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto
e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
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Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della
sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento
attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di
sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL/ARPA e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità
di cui al comma 13.
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo,
che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il
quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le
modalità di cui al comma 13.
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Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL/ARPA e
l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I
soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio
e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato
VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al
comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e
di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono
apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle
attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 72. - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine,
apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o
locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso [ad un datore di lavoro] attrezzature di lavoro
senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì
acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati
conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di
cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi
prevista.
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Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Art. 73. - Informazione, formazione e addestramento
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria
informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla
sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche
se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo
idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una specifica abilitazione degli
operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
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Decreto Ministeriale 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.
(GU n. 98 del 29-4-2011 - Suppl. Ordinario n.111)
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ENTRATA IN VIGORE
Il DM 11/04/11 prevedeva inizialmente l’entrata in vigore il 28/07/11
Tale data è stata prorogata una prima volta al 24/01/12.
Il Decreto è entrato in vigore il 23/05/12
(ulteriori 120 per un totale di 390 giorni dopo la pubblicazione)
SCOPO DEL REGOLAMENTO
Disciplinare:
- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008;
- i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati,
e individuare
le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL/ARPA possono
avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati per
l’effettuazione di tali verifiche periodiche.
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MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLE VERIFICHE: SCHEMA PREVISTO
Il DL richiede la Prima Verifica
Periodica e nella domanda indica
anche un Soggetto Abilitato a sua
scelta
Datore di Lavoro
INAIL
Soggetto Titolare 1° verifica
Il DL richiede la Verifica Periodica
Successiva, indicando nella
domanda un Soggetto Abilitato a
sua scelta
ARPAV VENETO
Soggetto Titolare verifiche successive
NO
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Entro 30 giorni
dalla domanda del
DL, ARPAV VENETO
interviene
SI
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MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLE VERIFICHE: SCHEMA PREVISTO
Il DL fa effettuare la verifica ad un
Soggetto Abilitato (quello indicato
nella domanda o un altro a sua
scelta), dandone comunicazione al
ST
Entro
giorni
Entro
3030
giorni
domanda
dalladalla
domanda
del
DL, ARPAV
del DLVENETO
la ASL
interviene
interviene
NO
ARPAV VENETO
procede alla verifica
con proprio personale
SI
ARPAV VENETO si avvale
del Soggetto Abilitato
indicato dal DL
ARPAV VENETO
procede con accordi
SI
Fine
ARPAV VENETO
SI
INAIL
Dipartimento Provinciale
del Lavoro
Entro 30 giorni
si procede alla
verifica
NO
Entro 30 giorni
si procede alla
verifica
NO
Il DL fa effettuare la verifica ad un
altro Soggetto Abilitato a sua scelta
La ARPAV VENETO comunica alla
Commissione che il S.A. non è
intervenuto e può essere SOSPESO
o CANCELLATO dagli elenchi.
Fine
Fine
Il DL fa effettuare la verifica da un
Soggetto Abilitato a sua scelta
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REQUISITI PREVISTI PER I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
1) Accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A per tali
verifiche ovvero un’organizzazione conforme alla UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata, che implica
COMPETENZA,
INDIPENDENZA,
IMPARZIALITA’
ed
INTEGRITA’ propria e del proprio personale rispetto alle attività
di progettazione, fabbricazione, installazione, manutenzione e
commercializzazione delle attrezzature di cui all’allegato VII.
2) Operare con PERSONALE tecnico dipendente o con rapporto
esclusivo di collaborazione. Sono vietate forme dirette o
indirette di subappalto, salvo i casi in cui si debbano effettuare,
a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, prove di
laboratorio o attività ad elevata specializzazione.
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REQUISITI PREVISTI PER I SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI
3) disporre di un ORGANIGRAMMA generale che evidenzi la
struttura operativa per ogni REGIONE in cui si intende
svolgere l’attività delle verifiche e che indichi il nominativo
del RESPONSABILE TECNICO che, analogamente al
personale deve avere definiti titoli di studio e requisiti
professionali.
4) i soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di
certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima
delle verifiche della specifica attrezzatura di lavoro per la
quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della
marcatura CE.
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE
a) Il DL che mette in servizio un attrezzatura di cui all’allegato VII,
dopo l’entrata in vigore del decreto, ne da immediata
comunicazione all’INAIL che registra e assegna il numero di
matricola.
b) Almeno 60 gg prima della scadenza (indicata in Allegato VII) il DL
richiede a INAIL la prima delle verifiche periodiche, comunicando il
luogo ove l’attrezzatura è disponibile.
c) Almeno 30 gg prima della scadenza (indicata in Allegato VII) il DL
richiede all’ARPAV VENETO la verifica periodica, comunicando il
luogo ove l’attrezzatura è disponibile.
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PROCEDURE AMMINISTRATIVE
d) IL DL deve mettere a disposizione del verificatore il personale
occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per
l’esecuzione della verifica (ad eccezione degli apparecchi di
misurazione).
e) La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce
(DM 12/9/59) o le comunicazioni di messa in servizio (DPR 459/96)
devono essere tenute presso il luogo in cui l’attrezzatura è
utilizzata.
f)
Il DL deve comunicare all’INAIL la cessazione dell’esercizio,
l’eventuale trasferimento di proprietà e lo spostamento delle
attrezzature, per l’inserimento in banca dati
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Decreto Ministeriale 11 aprile 2011
Impianti di sollevamento e
Idroestrattori
(Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008)
Ing. Maurizio Canonico
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ATTREZZATURE di SOLLEVAMENTO
SOGGETTE A VERIFICA e PERIODICITA’
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ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
SOGGETTE A VERIFICA e PERIODICITA’
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CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE
DI SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICA
1.1.1.
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Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a
mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a)
Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b)
Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a
200 kg
c)
Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d)
Carrelli semoventi a braccio telescopico
e)
Idroestrattori a forza centrifuga
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CLASSIFICAZIONE ATTREZZATURE
DI SOLLEVAMENTO SOGGETTE A VERIFICA
1.1.2.
Gruppo SP - Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SC
Apparecchi mobili: gru su autocarro
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Apparecchi trasferibili: gru a torre
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SC
Autogrù
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Carrelli semoventi a braccio telescopico
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SC
Apparecchi fissi: gru a ponte
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP
Scala aerea ad inclinazione variabile
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP
Ponti mobili sviluppabili
su carro e cestelli
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP
Ponti sospesi
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP
Piattaforme autosollevanti
su colonna
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GALLERIA FOTOGRAFICA: esempi SP
Ascensori da cantiere
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DEFINIZIONI COMUNI
a) Verifica periodica:
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità
di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di
manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza
previste in origine dal fabbricante c specifiche dell'attrezzatura di lavoro.
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
b) Prima verifica periodica:
La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al
precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di
identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
c) Indagine supplementare:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi
nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni.
nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
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GRUPPI SC e SP
Modalità di svolgimento delle verifiche
Prima verifica periodica
3.1.1. La «prima» delle verifiche periodiche dovrà essere effettuata entro il termine stabilito
dalla frequenza indicata in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.1.2. La prima verifica periodica è finalizzata a:
a) identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla
comunicazione di messa in servizio. inoltrata al Dipartimento INAIL territorialmente
competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso
del fabbricante. In particolare. devono essere rilevate le seguenti informazioni: nome
del costruttore. tipo e numero di fabbrica dell'apparecchio, anno di costruzione.
matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio.
Deve inoltre prendere visione della seguente documentazione:
1. dichiarazione CE di conformità;
2. dichiarazione di corretta installazione (ove previsto da disposizioni legislative);
3. tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):
4. diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);
5. istruzioni per l'uso.
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GRUPPI SC e SP
Modalità di svolgimento delle verifiche
Prima verifica periodica
b)
c)
d)
e)
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accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle
previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;
verificare la regolare tenuta del «registro di controllo», ove previsto dai
decreti di recepimento delle direttive comunitarie pertinenti o, negli altri
casi, delle registrazioni di cui all'articolo 71, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008;
controllarne lo stato di conservazione;
effettuare le prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza
dei dispositivi di sicurezza
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GRUPPI SC e SP
Modalità di svolgimento delle verifiche
Prima verifica periodica
3.1.3. Al fine di assicurare un riferimento per le verifiche periodiche successive,
dovrà essere compilata la scheda tecnica di identificazione. che successivamente
costituirà parte integrante della documentazione dell'attrezzatura di lavoro,
adottando la modulistica riportata in allegato IV.
3.1.4. Le eventuali violazioni riferite al punto 3.1.2., devono essere comunicate
all'organo di vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES),
contenuti nell’Allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. N. 17/2010 deve essere
segnalata al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
.
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GRUPPI SC e SP
Modalità di svolgimento delle verifiche
Verifiche periodiche successive alle prime
3.2. Verifiche periodiche successive alla prima
3.2.1. Le verifiche periodiche successive alla prima, sono effettuate secondo le
modalità di cui al punto 3.1.2. e con la periodicità indicata nell'allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008.
3.2.2. Le eventuali violazioni. riferite al punto 3.1.2. e 3.2.1 devono essere
comunicate all'organo di vigilanza competente per territorio.
La constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES),
contenuti nell’Allegato I del D.P.R. n. 459/1996 o del D.Lgs. N. 17/2010 deve essere
segnalata al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali..
3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili. sulle gru trasferibili e
sui ponti sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato. sono esibite dal datore
di lavoro le risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera c),
effettuate secondo le norme tecniche.
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GRUPPI SC e SP
Modalità di svolgimento delle verifiche
Verifiche particolari – macchine per centrifugare
3.3. 1. La verifica periodica delle macchine per centrifugare deve essere articolata,
di norma, in due parti:
a) prova di funzionamento:
b) verifica di integrità a macchina smontata.
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GRUPPI SC e SP
Modalità di svolgimento delle verifiche
Verifiche particolari – macchine per centrifugare
3.3.2. La prova di funzionamento, viene effettuata secondo la periodicità prevista in
allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008: consiste nel verificare il corretto stato di
conservazione e manutenzione e ad accertare il regolare funzionamento dei dispositivi di
sicurezza installati; per gli idroestrattori con carica di tipo discontinuo. deve essere
verificata la corretta sequenza delle fasi che costituiscono il ciclo di lavoro.
3.3.3. La verifica a macchina smontata deve essere effettuata con la periodicità e le
modalità stabilite dal fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la
manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data antecedente all'entrata in vigore
della specifica direttiva di prodotto. la verifica a macchina smontata viene effettuata con la
periodicità prevista in allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.
3.3.7. La verifica a macchina smontata c la prova di funzionamento assumono la cadenza
prevista dall'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione scheda tecnica prevista dal regolamento
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione scheda tecnica prevista dal regolamento
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione scheda tecnica prevista dal regolamento
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione verbale
INAIL
/ ARPAV VENETO
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione verbale
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione verbale
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione check-list di verifica
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione check-list di verifica
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione check-list di verifica
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione check-list di verifica
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SIMULAZIONE DI VERIFICA PERIODICA - Esempio: Paranco su monorotaia
Compilazione check-list di verifica
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CIRCOLARI ESPLICATIVE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI
Emanata una prima circolare (N° 21/2011) contenenti chiarimenti in merito
alle Istanze di abilitazione per i Soggetti Abilitandi.
Emanata una seconda circolare (N° 11/2012) per fornire i primi chiarimenti
applicativi al Decreto Ministeriale, in merito a:
•
Modalità delle richieste
•
Scelta del Soggetto Abilitato
•
Interruzione o sospensione dei termini temporali
•
Attivazione del Soggetto Abilitato da parte del Soggetto Titolare
•
Modulistica
•
Tariffazione delle Verifiche Periodiche
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CIRCOLARI ESPLICATIVE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI
Emanata una terza circolare (N° 23/2012 del 13 agosto 2012) per fornire
ulteriori chiarimenti applicativi al Decreto Ministeriale, in merito a:
•
•
Differimento termini temporali della richiesta di verifica:
Applicazione art. 26 DLgs 81/08 alle attività di verifica delle attrezzature:
•
Noleggio o Concessione in uso di attrezzature:
•
•
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La responsabilità dell’uso di attrezzature verificate rimane in carico al Datore
di Lavoro
Le richieste di verifica possono essere inoltrate dai noleggiatori o concedenti
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CIRCOLARI ESPLICATIVE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI
•
Esclusioni: attrezzature non contenute fra quelle indicate nell’allegato VII
del D.Lgs 81/08 (e quindi dal DM 11/04/11):
•
•
•
•
Attrezzature soggette a periodi di inattività:
•
•
Le Centrali Termiche installate nei Condomini e i Serbatoi GPL ad uso
Domestico in quanto non necessarie all’attuazione di un processo produttivo.
I Sistemi di Movimentazione e Sospensione di Allestimenti Scenici e i ponti
sollevatori per veicoli in quanto non rientranti nella definizione di «apparecchi
di sollevamento» (UNI ISO 4306-1)
I Carrelli Commissionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinate ad
operazioni di prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature) in
quanto (e se) non destinati a portare un operatore in quota per svolgere un
lavoro quale ad esempio costruzione, manutenzione, riparazione o ispezione.
La periodicità di verifica rimane invariata anche in tali casi.
Spostamento attrezzature:
•
14 Novembre 2012
E’ a carico del Datore di Lavoro comunicarlo al ST presso cui si è fatto la
richiesta e fare richiesta al nuovo ST, qualora cambiato.
Attrezzature Allegato VII T.U.
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RACCORDO CON LA NORMATIVA PREVIGENTE:
•
Per le attrezzature MARCATE CE:
•
•
14 Novembre 2012
Per le attrezzature di nuova introduzione nel regime delle verifiche
(piattaforme autosollevanti su colonne, i carrelli semoventi a braccio
telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere e idroestrattori a forza
centrifuga) già in servizio, la richiesta di Prima Verifica Periodica va fatta
decorsi i termini previsti dall’Allegato VII dalla messa in servizio e costituisce
adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL.
Per le attrezzature già assoggettate ad obbligo di verifica dalla legislazione
previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in servizio già effettuata):
•
se l’INAIL (ISPESL) ha già redatto il libretto delle verifiche (circolare
MICA n. 162054 del 1997) si procede con Verifica Periodica Successiva
in assenza della Scheda Identificativa.
•
se già sottoposte a verifica da ASL/ARPA in assenza del libretto delle
verifiche si procede con Verifica Periodica Successiva in assenza della
Scheda Identificativa e del Libretto delle Verifiche. INAIL assegna
matricola se mancante.
Attrezzature Allegato VII T.U.
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CIRCOLARI ESPLICATIVE
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Direzione General delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro – Divisione VI
•
Per le attrezzature MARCATE CE:
•
14 Novembre 2012
Per le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del DM 4/3/82
(ponteggi sospesi motorizzati) già assoggettate ad obbligo di verifica dalla
legislazione previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in
servizio già effettuata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali):
•
se il MLPS ha già effettuato Prima Verifica e redatto libretto si procede
con Verifica Periodica Successiva.
•
se il MLPS non ha ancora effettuato la Prima Verifica e redatto libretto il
Datore si procede con Prima Verifica Periodica.
Attrezzature Allegato VII T.U.
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•
Per le attrezzature NON MARCATE CE:
•
Le attrezzature già assoggettate ad obbligo di verifica dalla legislazione
previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in servizio già
effettuata) non ancora omologate, rimangono soggette al previgente regime
omologativo (omologa a parte di INAIL) e vengono poi assoggettate alle
Verifiche Periodiche Successive.
•
Per le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del DM 4/3/82
(ponteggi sospesi motorizzati) già assoggettate ad obbligo di verifica dalla
legislazione previgente il D.Lgs. 81/08 (e con comunicazione di messa in
servizio già effettuata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) non
ancora collaudate, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al
termine del collaudo ai sensi del DM 4/3/82 vengono poi assoggettate alle
Verifiche Periodiche Successive.
•
Le attrezzature regolarmente messe in servizio secondo la normativa
previgente e già sottoposte a verifica seguono il regime delle Verifiche
Periodiche Successive.
14 Novembre 2012
Attrezzature Allegato VII T.U.
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Eurofins – Modulo Uno SpA
Sede Legale
TORINO
Via Cuorgnè, 21
Tel. 011. 22.22.225
Sede in VENETO
Via Vedelleria 8,
Torri di Quartesolo (VI)
Tel. 0444.49.28.37
Referente Locale
Dott. Giannicola Lambrocco
[email protected]
Per dubbi o quesiti:
[email protected]
14 Novembre 2012
Attrezzature Allegato VII T.U.
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