Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO 3° Trimestre 2014 Geometra oggi 3° Trimestre 2014 Anno XX - n° 3 Luglio/Agosto/Settembre 2014 Aut. Del Tribunale di Pesaro n. 389 del 23.09.1994 ROC n. 7638 Editoriale: DIRETTORE RESPONSABILE Carlo Cecchetelli E’ MORTO IL GEOMETRA ANTONIO TEMPESTA, 40 ANNI AL SERVIZIO DEI COLLEGHI I PROFESSIONISTI COME LE PMI: SANCITO L’ACCESSO AI FONDI Pag. 3 La scomparsa del Geometra Tempesta » 4 SEGRETERIA DI REDAZIONE Giovanni Babbini Giovanni Corsini Speciale convegno GEOCAM » 5 COMITATO DI REDAZIONE Elisa Clizia Giuseppe Fumelli Luca Merli Alice Pagnetti Claudio Papi Cataldo Tarricone Lorenzo Urani Focus storia e cultura » 10 Edilizia, Urbanistica e Territorio: » 13 GEO-CAM AWARDS AI MEDIATORI PIÙ VIRTUOSI GEOMETRA: UNA PROFESSIONE “VECCHIA” QUANTO L’UOMO DISTANZE TRA EDIFICI: OCCHIO AL LIMITE LEGALE •CERTFICAZIONI D’OBBLIGO ANCHE PER RAFFREDDARE •PREVENZIONE INCENDI, LE NOVITA’ COORDINAMENTO EDITORIALE Nicoletta Giorgetti Agenzia del Territorio: COORDINAMENTO TECNICO Serena Pollastrini •AGENZIA DELLE ENTRATE: MAPPE CATASTALI IN VENDITA ONLINE •IL CATASTO NELLA STORIA GRAFICA E IMPAGINAZIONE Artù comunicazione [email protected] Direzione, Amministrazione Redazione Via A. da Ventura n. 2 Pesaro Tel. 0721.31903 fax 0721.68545 Email: [email protected] www.geometripesaro.it La riproduzione di articoli schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli autori, redattori, corrispondenti non impegnano nè la direzione nè il Collegio dei Geometri Per le inserzioni pubblicitarie rivolgersi presso: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Pesaro e Urbino Tel. 0721.31903 » 15 CATASTO TERRENI: LA NUOVA VERSIONE DI PREGEO 10 Normative fiscali: RICOSTRUZIONE AGEVOLATA ANCHE CON SAGOMA DIVERSA » 16 •APE: NIENTE OBBLIGO DI BOLLO O IMPOSTA DI REGISTRO •POS OBBLIGATORIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Leggi e Decreti, domanda e risposta: » 18 Notizie dal Collegio: » 28 COSA DICE LA LEGGE DOMANDA E RISPOSTA IL TAR DEL VENETO DÀ RAGIONE AI GEOMETRI •VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: NON SERVE IL PERMESSO •ELABORATI TECNICI: UNA SOLA COPIA AL COMMITTENTE Notizie dalla Cassa: » 30 Istat: » 31 Allegati: » 33 MATERNITA’: INDENNITA’ E CONTRIBUTI STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE 3° Trimestre 2014 Editoriale Stiamo lavorando con la Regione Marche per integrare la programmazione 2014-2020 I PROFESSIONISTI COME LE PMI: SANCITO L’ACCESSO AI FONDI H anno incassato un risultato importante i liberi professionisti – non soltanto noi geometri – vedendosi equiparati alle piccole e medie imprese. Grazie a questo riconoscimento, sancito dall’Unione Europea, i professionisti possono, finalmente, considerare quale opportunità concreta tutti quei diritti, quelle agevolazioni e quelle risorse che, prima, erano appannaggio esclusivo delle Pmi. Un risultato ottenuto, per la verità, non senza sforzi: come categoria ci siamo fortemente impegnati e battuti nelle sedi opportune affinché l’accesso ai fondi europei potesse essere consentito anche ai professionisti, che oggi più che mai hanno bisogno di essere supportati nella loro attività. Perché la crisi – è quasi inutile ribadirlo – continua a mordere e i costi per sostenere un’attività e, nella fattispecie, uno studio tecnico libero-professionale sono notoriamente elevati. In virtù, dunque, di quanto stabilito a Bruxelles e dal decreto interministeriale del 27 dicembre 2013 messo a punto dal Ministero dello Sviluppo economico – Disposizioni per il rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese – i liberi professio- nisti potranno accedere ai fondi europei per l’acquisto delle strumentazioni, indispensabili e sempre più costose; per assumere praticanti o, ad esempio, disoccupati di età inferiore a 29 anni: in una parola, si incentiverà il lavoro dei giovani. E poi la formazione: i fondi serviranno a finanziare i corsi nell’ottica di quella formazione continua che rappresenta, oramai, un obbligo e un dovere per il professionista, in qualsiasi campo egli operi. Per quanto riguarda l’erogazione delle risorse, va detto che, anche se la Regione Marche, a cui spetta l’approvazione dei bandi, non è stata così tempestiva nell’inserire le categorie professionali nella programmazione dei Fondi 2014-2020, stiamo concordando, come Collegi provinciali, con l’assessorato regionale competente, l’opportunità di integrare la stessa, aprendo anche ai professionisti. Carlo Cecchetelli Presidente Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di Pesaro e Urbino 3 3° Trimestre 2014 La scomparsa del Geometra Tempesta E’ MORTO IL GEOMETRA ANTONIO TEMPESTA, 40 ANNI AL SERVIZIO DEI COLLEGHI 4 PESARO – E’ scomparso, all‘età di 92 anni, il geometra Antonio Tempesta. Originario di Castel Cavallino, viveva a Pesaro da quand’era bambino ed è a Pesaro – che per lui, nato in campagna, rappresentava la Città – che Tempesta ha lasciato più di un’impronta. E sono in tanti oggi a ricordarlo, sia nel suo ruolo di professionista vecchia maniera, sia per gli importanti incarichi ricoperti in seno alla categoria, prima, e alla Banca d’Italia, poi. Diplomatosi nel ’41 all’Istituto Tecnico Bramante, Antonio Tempesta iniziò a lavorare subito allo Studio Pantanelli e nel 1947 si iscrisse all’Albo dei geometri, così da poter aprire uno studio tutto suo. Geometra nella fase storica più significativa, per Pesaro e per il Paese, quella della ricostruzione post bellica, Tempesta dedicò la sua vita alla professione e all’impegno per la categoria. Nel 1950 fu, infatti, eletto consigliere del Collegio Geometri della provincia di Pesaro e Urbino con l’incarico di revisore delle parcelle, incarico che ricoprì fino al 1989, e, nello stesso periodo, la Banca d’Italia lo nominò tecnico di fiducia, al posto di un ingegnere: prima d’allora, a ricoprire questo ruolo, in Italia, erano stati sempre gli ingegneri. Profondo il cordoglio dei colleghi, espresso dal presidente del Collegio provinciale dei geometri, Carlo Cecchetelli: “Antonio Tempesta era una figura molto conosciuta nel nostro territorio, professionista di grande caratura ed equilibrio, che ha speso un’intera vita al servizio dei colleghi, essendo stato per ben 40 anni all’interno del Consiglio, ricoprendo un ruolo che, poi, destino ha voluto ricoprissi proprio io dopo di lui”. “Nel ’90 – ricorda il presidente del Collegio Geometri – subentrai a Tempesta, che mi aiutò e mi affiancò in quell’incarico che lui conosceva bene e lo fece sempre con grande disponibilità”. 3° Trimestre 2014 Speciale convegno GEOCAM GEO-CAM AWARDS AI MEDIATORI PIÙ VIRTUOSI 5 S i è concluso lo scorso 11 luglio a Roma, il 2° convegno nazionale GEOCAM - Associazione nazionale geometri consulenti tecnici arbitri e mediatori - due giornate articolate nella 1a competizione di mediazione nazionale tra le sezioni GEOCAM e concluse con le assegnazioni dei Geo-Cam Awards ai mediatori che hanno superato le simulazioni secondo la giuria. Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo insieme la varie tappe del convegno, la cui indiscutibile ottima riuscita sono più che certo sia dovuta principalmente al lavoro di squadra dei vari gruppi di lavoro e al sostegno di tanti enti, imprese, istituzioni. Tra questi inizierei dal patrocinio del nostro Consiglio Nazionale Geometri, dalla Fon- dazione Geometri e dai nostri sponsor che hanno permesso l’evento. Da segnalare per primo l’accordo con GEOWEB, sponsor principale dell’evento, poi Wolters Kluwer Italia (i marchi che fanno parte del Gruppo sono: Artel, Cedam, Indicitalia, Ipsoa, Leggi d’Italia Professionale, Mitos, OA Sistemi, OSRA e Utet Giuridica), con i quali siamo impegnati in un lavoro in sinergia per la formazione in ambito della mediazione e sull’editoria. Da ricordare, poi, l’apporto dei Collegi dei Geometri di Roma e Latina, nonché Dia Italia, Isolab e Brigitte italia. Un ringraziamento personale a tutto il Consiglio direttivo con il quale abbiamo dimostrato che, assieme, e quindi solo se condivisi si possono raggiungere obiettivi importanti; un 3° Trimestre 2014 Speciale convegno GEOCAM Da sinistra: Presidente Collegio Udine – Geom. Elio Miani, Segretario GeoCam – Geom. Guido Turchetti, Tesoriere Collegio Udine – Geom. Pierdomenico Abrami, Sezione GeoCam Udine – Geom. Renzo Fioritti 6 particolare grazie ad Andrea Porcu per aver pensato ai primi Award 2014 per le sezioni (assegnato il premio alla sezione di Udine per aver attivato il numero maggiore di procedure del 2013 e alla sezione di Roma per aver organizzato più ore di formazione sempre nel 2013); a Paolo Frediani per aver pensato al premio GEOCAMminiamo – passi nella direzione giusta - che quest’anno stato assegnato al Dott. Nicola Gratteri, il quale ha tenuto una emozionante Lectio Magistralis sulla criminalità organizzata; a Giancarlo Genta, Giovanni Bianco e Aniello Della Valle per il supporto dato; a Guido Turchetti per avermi accompagnato in tutte le fasi del convegno. Entrando nel vivo, ricordo che nei due giorni di lavori è stata organizzata la 1a competizione a livello nazionale delle sezioni GEOCAM, che ha rappresentato una vera novità, ha avuto grande successo e che merita di essere ripetuta ogni anno. La competizione ha visto le squadre impegnate in una serie senza sosta di mediazioni simulate, con lo scopo di dimostrare la loro capacità a negoziare controversie in modo cooperativo ed efficace. Ma quali erano gli obiettivi? 1) Permettere ai partecipanti, che dovevano operare nelle varie sessioni in qualità di par- te e consulente, di dar prova di capacità negoziale con riferimento all’esposizione delle posizioni, alla difesa degli interessi con flessibilità e generazione di alternative al fine di raggiungere l’accordo. 2) Prepararsi per allenare una squadra universitaria al fine di partecipare come GEOC.A.M. alla 3a competizione universitaria che si terrà a Milano a febbraio 2015, dando una visibilità a livello nazionale (Universitario e Camerale) molto incisiva. Delle sezioni italiane di GEOCAM hanno partecipato: Pesaro Urbino (1a classificata), Parma (2a classificata), Firenze (3a classificata), Pres. GeoCam – Geom. Filippo Vircillo Sezione GeoCam Roma – Cristiana Gramillano 3° Trimestre 2014 Speciale convegno GEOCAM Vibo Valentia (4° classificata), Genova, Varese, Roma, Rovigo, Udine, Verona, Latina, Campobasso, Como e Milano ai cui concorrenti e ai loro coach vanno i nostri complimenti per aver avuto il coraggio di cimentarsi davanti ai colleghi. I nostri ringraziamenti vanno al Team Group che ha permesso la realizzazione dell’evento: dai mediatori (Carola Colombo, Morena La Tanza, Giovanni Battista Minuto e Fabrizio Levrero), ai giudici di gara (Fausto Alberti, Michele Carabellese, Claudia Giustiniani, Nicola Giudice, Adam Salama, Francesco Petrosino, Stefania Lattuille, Deborah Furci, Claudia Caravati, Silvia Badin, Simone Scartabelli, Giuseppina Marzari), ai colleghi addetti a tenere il tempo permettendo una gara corretta (Eliano Biagioni, Claudia De Casa, Giovanni Bianco, Cristiana Gramillano) e alla collega che ha redatto i punteggi e le classifiche (Claudia De Casa). Durante il convegno si sono tenuti anche i corsi di aggiornamento dei Referenti Locali, importante trait-d’union tra l’associazione ed i Collegi, portavoce dell’associazione a livello provinciale che hanno l’onere e l’onore di chiudere importanti convenzioni per lo sviluppo e la crescita dell’associazione, sia a livello provinciale che nazionale. Un grazie ai relatori che hanno tenuto i corsi di aggiornamento dei Referenti Locali (Guido Turchetti, Paolo Frediani e Andrea Porcu). Contestualmente si sono tenuti i corsi di aggiornamento dei Responsabili di Sezione che hanno il “gravoso” compito di gestire le procedure di mediazione unitamente al Responsabile dell’Organismo. Un grazie ai relatori che hanno messo le loro capacità e la loro preparazione a servizio della categoria (Claudia Caravati e Simone Scartabelli – che sono coloro che hanno redatto le nuove modulistiche delle procedure e il vademecum sulla procedura GEOCAM e che giornalmente rispondono ai quesiti dei nostri responsabili di sezione), e a Claudia De Casa che, unitamente allo scrivente, gestisce l’organismo di mediazione a livello nazionale, quale persona Amm. Del. Geoweb – Dott. Francesco Gerbino Sezione GeoCam Pesaro – Geom. Giovanni Corsini Sezione GeoCam Pesaro – Geom. Alberto Campagna 7 Wolters Kluwer Italia – Dott.ssa Giovanna Lisi Sezione GeoCam Parma – Geom. Federico Consiglio Pres. Collegio Geometri Roma – Geom. Marco D’Alesio Sezione GeoCam Firenze – Geom. Lorenzo Cipriani 3° Trimestre 2014 Speciale convegno GEOCAM 8 di rifermento dei responsabili per quanto attiene alle procedure di mediazione. Nella serata del 10 luglio ha avuto inizio l’Open space tecnology con la metodologia della progettazione partecipata, un altro importante passo avanti per realizzare – attraverso metodi di creatività per la preparazione dei referenti, dei responsabili e dei soci - l’evoluzione dell’associazione nel prossimo quinquennio e la realizzazione della cantina dei progetti GEOCAM. Ma che cosa è una progettazione partecipata (EASW)? La metodologia European Awarness Scenario Workshop (EASW) nasce in Danimarca negli anni ‘90. Nel 1994 è stata adottata ufficialmente, promossa e diffusa dal programma Innovazione della Commissione Europea per stimolare la progettazione partecipata, consensuale e negoziata partendo dalla base del problema e delle persone che vivono o lavorano in quel contesto. L’EASW è una metodologia che pone una particolare attenzione al ruolo dello sviluppo della società, invitando gli attori principali di una comunità ad interrogarsi sui possibili obiettivi per il futuro della comunità stessa e sulle concrete modalità di azione da mettere in campo. La progettazione partecipata implica il coinvolgimento attivo di coloro che subiranno quelle scelte o beneficeranno di quelle novità, potendo partecipare sin dall’inizio della produzione delle idee. Nel metodo del Project Cycle Management Training Courses Handbook, della Commissione Europea si cita: “...una pianificazione corretta deve identificare le reali esigenze dei beneficiari e ciò non può essere possibile senza un’analisi della situazione locale così come viene percepita dai diversi gruppi di attori interessati”. Quindi la parola chiave è condivisione: di informazioni, esigenze, percezioni e visioni. Il modo corretto per lavorare è quello di far comprendere ai partecipanti che lavoreranno assieme, occorre creare un senso di appartenenza al progetto al fine della costruzione del consenso, iniziando dalla prima fase, ovvero l’allineamento delle visioni. Un metodo da utilizzare, ad esempio, nella revisione di un piano urbanistico, per discutere sulla sistemazione di un’area, per far riflettere i cittadini sulla gestione dei rifiuti, coinvolgere l’intera cittadinanza nell’organizzazione dei percorsi turistici. Si tratta dunque di una vera novità che apre una nuova possibilità lavorativa per la categoria, un nuovo modo di vedere le cose: questo è GEOCAM. Di quanto fatto verrà stilato un report che verrà consegnato a tutti i partecipanti. Anche qui è doveroso un grazie ai co-facilitatori (Carola Colombo, Morena La Tanza, Giovanni Battista Minuto, Fabrizio Levrero, Fausto Alberti, Michele Carabellese, Adam Salama, Francesco Petrosino, Deborah Furci, Silvia Badin, Giuseppina Marzari, Eliano Biagioni, Claudia De Casa, Simone Scartabelli, Cristiana Gramillano, Daniela Genesio) ed ai facilitatori abilitati che hanno condiviso questa bellissima ed entusiasmante OST (Open space tecnology) con me: Claudia Giustiniani, Nicola Giudice e Stefania Lattuille. La serata si è conclusa con la “cena contestuale”, un modo innovativo di vedere le sezioni da un diverso punto di vista: il percorso del gusto delle nostre Regioni. Da sottolineare l’importanza che i prodotti portati dagli amici delle sezioni non devono essere solo mangiati per un mero bisogno fisico, ma occorre conoscere da dove vengono e come sono prodotti. E questo è stato possibile grazie alla collaborazione dei Collegi di Udine, Parma, Genova, Campobasso, Roma, Rovigo, Como che hanno allestito gli stand dando a tutti la possibilità di assaggiare i prodotti tipici delle loro zone. Durante il convegno si è parlato anche delle altre novità che GEOCAM ha messo in campo nel 2014: dall’apertura delle camere arbitrali presso le sezioni GEOCAM, al percorso formativo per i CTU, alle novità introdotte dal processo civile telematico. (Relatori: Paolo Frediani e Angelo Crescenzi). Per ultimo ma non ultimo, la Tavola rotonda 3° Trimestre 2014 Speciale convegno GEOCAM (10 anni di cultura sulla mediazione), aperta dallo scrivente ricordando la nascita di GEOCAM 10 anni or sono (altro nome ma scopi analoghi), moderata dalla collega formatrice ed amica Carola Colombo. È intervenuto Luciano Piccinelli, Presidente del Collegio dei Geometri di Genova, purtroppo non con la presenza fisica ma con una bella lettera di cui ha dato lettura il collega Guido Turchetti. Nicola Giudice della Camera Arbitrale di Milano, ha parlato della mediazione e del rapporto di lavoro in sinergia con GEOCAM, la collega formatrice Deborah Furci ha parlato delle due convenzioni a livello nazionale che GEOCAM sta completando con due associazioni di categoria di amministratori Anap e Gesticond, al fine di aprire sezioni distaccate di GEOCAM per attivare le procedure di mediazioni condominiali gestite dai nostri mediatori. Questi accordi sono la palese dimostrazione che GEOCAM allarga i propri orizzonti non solo formando i colleghi geometri, ma lavorando sul mondo del conflitto a 360° e con tutti i parterns possibili (seri ed affidabili), in modo da creare un movimento culturale sulla gestione dei conflitti facilitati da un terzo imparziale, indipendente, neutrale ma soprattutto preparato dal punto di vista qualitativo. Ed infine un argomento di primo piano per il futuro di GEOCAM: il percorso dei nostri formatori, basato sul principio che coloro che formeranno i mediatori devono essere professionisti e devono sapere non solo cosa dire ma anche come dirlo. Ed è per questo che è intervenuta la Dott.ssa Daniela Genesio, Presidente AIF (Associazione Italiana Formatori) della Regione Liguria ed addetta alla formazione a livello nazionale. L’accordo concluso con AIF porterà ad un percorso di 64 ore nel quale i nostri formatori si cimenteranno nelle tecniche dai giochi di ruolo alla gestione dell’aula, dalla preparazione di un PPT all’uso di tecniche di visualizzazione guidate, dalla comunicazione di gruppi alla facilitazione dei gruppi di adulti in formazione. Dopo il superamento dell’esame i nostri formatori - che hanno già completato gli altri due adempimenti (aver scritto 3 libri o articoli e aver frequentato 108 ore d’aula con un formatore senior) - potranno iniziare questa bellissima professione e insegnare ad altri il mondo della mediazione illustrando tutte le abilità trasversali del mediatore. Non posso non ringraziare la nostra collaboratrice, Violante Fiori, che mi ha supportato nella preparazione di tutto il convegno, Cristina Cencini che ci ha aiutato durante il convegno, Andrea e Pietro per il supporto esterno e tutto lo staff dell’Ergife Palace Hotel. Non voglio e non devo giustificare i tanti ringraziamenti che trovate in questo resoconto del convegno, poiché sono tutti più che meritati per l’impegno e la collaborazione avuta, a tutti i livelli, senza la quale oggi non sarei qui a parlare di un successo. Un successo dovuto anche all’importante aiuto dato da Marco Nardini alla realizzazione del 2° convegno GEOCAM. Il saluto più grande a tutti coloro che hanno partecipato, dedicando tempo ad un sogno che sempre di più si sta trasformando in realtà: GEOCAM. Il bene di un gruppo si ha quando ogni componente del gruppo fa quello che è meglio per sé e ... per il gruppo. (la teoria dell’equilibrio di John Nash) Per concludere desidero usare le parole di un carissimo amico che ha scritto: “A me è piaciuta molto l’idea di mettere tutto insieme (competizione, premio, assemblea, tavola rotonda, progettazione partecipata). L’idea della cena, che a molti può sembrare banale, è da ricordare negli annali delle buone idee. Ha fatto partecipare, collaborare, stringere nuove amicizie... eccellente. La competizione è una formula vincente per far allenare le squadre in modo diverso e sicuramente dal punto di vista emozionale e non solo procedurale”. Direi che il carissimo amico, che si occupa da sempre di mediazione e non appartiene alla nostra categoria, ha espresso perfettamente tutti i pensieri, intenzioni e desideri che abbiamo espresso quando si è progettato il convegno: grazie Nicola. Filippo Vircillo 9 3° Trimestre 2014 Focus storia e cultura GEOMETRA: UNA PROFESSIONE “VECCHIA” QUANTO L’UOMO 10 L ’attuale professione del geometra comprende attività “vecchie” quasi quanto l’uomo: misurare e costruire. Dalla pratica del geometra prende origine la geometria, sia come parola sia come scienza: così ci assicura il greco Erodoto (V sec. a.C.), il “padre della storia”, quando racconta la ben nota vicenda delle periodiche inondazione del Nilo e della necessità, una volta cessate, di ripristinare i confini delle proprietà. Per questo gli antichi Egizi “geometrizzavano”, nel senso etimologico di “misurare i terreni” così come era stato fatto dai Babilonesi in Mesopotamia e più tardi dagli stessi Romani. L’idea di numero, di conteggio e di misura come fattori indispensabili per stabilire una giustizia sono all’origine della civiltà; nel numero non penetra inganno, così sostenevano i pitagorici. Parallelamente numeri, misure e proporzioni si rendevano necessari nella costruzione degli edifici per ottenere la buona riuscita tanto statica quanto estetica ed entravano in scena personaggi con mansioni e com- 3° Trimestre 2014 Focus storia e cultura petenze simili a quelle dei geometri del giorno d’oggi. Venendo all’Italia ed avvicinandoci con i tempi occorre sottolineare che i Romani furono i più grandi costruttori ed agrimensori del mondo antico. Un personaggio dell’epoca di Augusto è rimasto punto di riferimento in materia: Marco Pollione Vitruvio che, autore del “De architectura”, uno testi più celebri ed influenti di tutti i tempi, ha operato anche nel territorio della Provincia di Pesaro, lasciandoci la Basilica di Fano. Avvicinandoci ancora nel tempo, troviamo il massimo giurista ed esperto agrimensore Bartolo da Sassoferrato a cui si deve una interessante opera, “la Tiberiade”, che tratta lo spinoso problema della equa ridistribuzione dei terreni prospicienti un fiume quando, a causa di un’alluvione, si verifica lo spostamento dell’alveo. Problema che contribuisce a rivitalizzare quel collegamento tra matematica, misure e diritto che stanno alla base di atti pubblici e privati propri della professione del geometra. Gli “Statuta Civitatis Pisauri”, che risalgono alla fine del Quattrocento, dichiarano, infatti, che i “mesuratori” potevano essere eletti tanto dai Comuni quanto da particolari persone fissando i compensi massimi che andavano a loro corrisposti. Tra il Seicento ed il Settecento cresce sempre di più l’esigenza tecnica e la domanda sociale ed istituzionale di avere a disposizione dati numerici attendibili e di sottoporre terreni, Da “mesuratore” capace ed affidabile a “decempedator” Ma è solo a partire dal secolo XV che si hanno maggiori elementi per tratteggiare la mentalità e la figura professionale dei “geometri”, anche e soprattutto, sotto uno specifico aspetto che, sin da quegli anni, non andava certo sottovalutato: la capacità e l’affidabilità. Il titolo di “mesuratore” o “decempedator”, ovvero misuratore della terra (derivazione dal latino), ed anche quello di “appassatore” (estimatore di terre), proveniva da una nomina fatta per capacità ed affidabilità da parte di privati oppure enti. Si trattava, di fatto, di attribuire ad una persona onesta e capace il delicato compito del controllo delle misure e, nel caso delle compravendite, di appurare l’esattezza delle eventuali dichiarazioni dei proprietari. Stante l’importanza per la vita civile, la figura del “mesuratore” è ufficialmente riconosciuta negli statuti comunali e sottoposta a regolamentazione. territori ed edifici a procedimenti di misura e disegno affidabili e rispondenti. Si impone, così, inevitabilmente un ruolo professionale specifico: la parola “geometra” che, intorno alla metà del Settecento, inizia ad essere spesa con un significato molto simile a quello attuale. Da quella data inoltre, per quanto riguarda le mansioni del geometra-agrimensore e le procedure con cui le varie comunità conferivano loro incarichi ai fini catastali, si può dire che rimarranno pressoché invariate nel corso dei secoli. Numerose mappe settecentesche sono firmate da personaggi che si qualificano appunto come geometri, eccone alcuni esempi. Presso l’Archivio di stato di Pesaro è conservata la “Pianta dei beni del fu Gaspare Ridolfi”, eseguita nel 1774 dal geometra Pietro Mazza eletto dalle parti – si trattava della divisione di un’eredità – , che presta una perizia giurata 11 3° Trimestre 2014 Focus storia e cultura sottoscritta dal notaio Giuseppe Baldassarri. Nell’archivio di stato di Fano c’è una analoga “carta e misura” di una “possessione” nel territorio di Serrungarina eseguita nel 1795 da Francesco Giommi “pubblico geometra e stimatore, perito idrostatico”. Un ultimo esempio lo traiamo da una carta conservata presso il Museo e biblioteca civica di Urbania: è una “Pianta topografica di tutti coadiuvato da altri agrimensori, “guardi pratichi nei luochi” con il compito di “nominar li veri padroni delle terre, il nome della parrocchia et fondo et assegnar tutti li veri confini”. Inoltre l’agrimensore era obbligato, terminato il lavoro, a restare a disposizione alcuni giorni per rendere conto del suo operato: rispondere alle contestazioni ed eventualmente correggere, a proprie spese, gli errori commessi. La patente d’idoneità al geometra-agrimensore 12 i singoli beni esistenti nella villa di Montiego, territorio di Urbino, misurati e delineati in occasione della generale misurazione di tutto il suddetto territorio, con l’aggiunta del territorio controverso col sig. Conte Alessandro Mattarozzi per i confini della contea di Piobbico”; la carta è datata 1770 ed è opera di “Giuseppe Emanuel Tiroli geometra ed agrimensore e Alberto Poggio pubblico geometra”. L’iter burocratico degli incarichi tecnici, esclusi quelli conferiti da privati, iniziava con l’emissione di un bando pubblico al quale gli interessati rispondevano inviando alle autorità locali la loro “polizza”. La polizza era una lettera con cui l’agrimensore-geometra si presentava ed illustrava il suo progetto: in esso vi erano elencate le referenze professionali, i lavori già eseguiti in altre località, eventuali pubblicazioni di trattati di aritmetica e/o geometria, le prestazioni assicurate, le modalità con cui avrebbe organizzato il lavoro ed infine la parcella richiesta sulla quale le autorità si potevano riservare di fare una proposta al ribasso. Nel lavoro c’era anche la possibilità di essere Il 25 giugno del 1823 un Editto della Segreteria di Stato Pontificio stabiliva alcune norme sull’ammissione all’esercizio di varie professioni tra cui quella di perito agrimensore. Con una successiva importante “Notificazione del 30 aprile 1844 il Cardinale Gabriele Della Genga Legato di Pesaro - Urbino invitava al rispetto, per chi avesse fatto pratica, delle norme indicate nell’Editto del 1823”. Un decennio più tardi e precisamente nel 1853, al fine di una migliore e più completa definizione del corso di studi per geometra-agrimensore, la S. Congregazione degli Studi prese in esame la necessità di rendere obbligatorio lo studio della agraria e tale circolare fu resa nota e pubblicata anche nella Università di Urbino che fu sollecitata ad erigere la cattedra di agraria. Dieci anni più tardi il corso di agronomia ed agrimensore per gli aspiranti alla professione di perito-misuratore fu reso obbligatorio in tutto il Regno per effetto del Regio Decreto dell’11 ottobre 1863. Le conseguenze del Regio Decreto ebbero un effetto positivo per l’Università di Urbino che vide numerosissime adesioni al corso di studi di perito-agrimensore nonostante il pagamento di una cauzione di ben 500 scudi. Al termine degli studi sostenuti con il dovuto profitto veniva richiesta dall’interessato la “patente di idoneità” a “Decempedator”, concesso dalla Pontificia Università degli Studi di Urbino sul cui documento veniva apposto il sigillo arcivescovile. Da quella data in poi è storia di oggi o quasi. 3° Trimestre 2014 Edilizia, Urbanistica e Territorio DISTANZE TRA EDIFICI: OCCHIO AL LIMITE LEGALE P er quanto riguarda le distanze tra edifici il limite legale di dieci metri si applica anche alle tettoie e alle autorimesse. Le questioni relative alle distanze dai confini tra i fabbricati continuano a dare vita ad un notevole contenzioso giuridico, tanto che è ormai possibile individuare orientamenti consolidati della giurisprudenza seconda la quale, ad esempio, sono soggette ai limiti di distanza anche le autorimesse e le tettoie. Ecco, di seguito, alcuni orientamenti. - Sopraelevazione Le distanze vanno rispettate anche nel caso di sopraelevazione, intendendosi per tale qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente fabbricato (sentenza n. 22895/2004) allorquando sviluppi effettivamente una nuova cubatura. (Anche la modifica del tetto di un fabbricato integra una sopraelevazione ma viene considerata “costruzione” solo se produce aumento della superficie esterna e della “volumetria dei piani sottostanti”). N.B. Si ricorda che le previsioni del codice civile vengono integrate da quelle dei regolamenti edilizi locali, che possono fissare distanze superiori purché nel rispetto della disciplina urbanistico - edilizia nazionale e regionale in particolare quella disposta dal D.M. n. 1444/1968. Le distanze minime tra costruzioni indicate all’art. 9 del citato decreto variano in relazione alle zone territoriali omogenee in cui ricadono gli edifici, alla loro altezza ed alla presenza o meno di strade destinate al traffico veicolare. di dieci metri tra le pareti finestrate e quelle degli edifici antistanti. L’art. 9 comma 1, n. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 dispone infatti che la distanza tra pareti finestrate di edifici frontisti non deve essere inferiore a dieci metri riferendosi alle sole nuove edificazioni consentite in zone diverse dal centro storico (zona A) posto che in questo ultimo, dove vige il divieto di costruzioni ex novo, la norma si limita a prescrivere che la distanza non sia inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti. (Cassazione Civile, sez II sentenza n. 12767/2008). - Ristrutturazioni e nuova costruzione Solo per i centri storici (le zone A), in caso di ristrutturazione vi è l’obbligo di mantenere le distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti mentre nelle altre zone omogenee, per gli edifici di nuova costruzione, è prescritta in ogni caso la distanza minima - A tutte le finestre lo stesso peso La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art. 9 del D.M. n.1444/1968, va calcolata con riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole pareti che si fronteggiano e con riguardo a tutte le pareti finestrate e 13 3° Trimestre 2014 Edilizia, Urbanistica e Territorio non solo a quella principale prescindendo anche dal fatto che esse siano o meno in posizione parallela. (Consiglio di Stato, sez. V sentenza n. 7731/2010). - I balconi e le logge esclusi dal calcolo La distanza di dieci metri fissata dal D.M. n. 1444/68 tra pareti finestrate è stata stabilita in funzione della tutela della riservatezza delle abitazioni situate in fabbricati che si fronteggiano, ratio che viene meno in presenza di balconi o di logge. (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 3889/2006. 14 - L’ascensore supera i vincoli di legge L’installazione di un ascensore, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, realizzata da un condominio su parte di un cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità dell’edificio e delle reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell’art. 1102 del c.c. senza che, ove siano rispettati i limiti di uso delle cose comuni stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina dettata all’art. 907 del c.c. sulle distanze dalle costruzioni delle vedute. (Cassazione Civile, sez, II, sentenza n. 14096/2012). - Per le aperture, sufficiente una parete In tema di distanze tra costruzioni l’art. 9, comma 1, n. 2) del D.M. n. 1444/1968 prescrive, con disposizione tassativa e inderogabile, la distanza minima assoluta di dieci metri tra i fabbricati anche nel caso in cui solo una delle pareti antistanti risulti finestrata e non entrambe. (Cassazione Civile, sez II, sentenza n. 22495/3007). - Fondi finitimi: non basta uno spigolo In materia di rispetto delle distanze legali delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella di fondi meramente “vicini” dovendo per i fondi finitimi intendersi quelli che hanno in comune, in tutto o in parte, la linea di confi- ne, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall’essere o meno parallele, se fatte avanzare idealmente l’una verso l’altra, vengono ad incontrarsi almeno per un segmento. Ne consegue che non possono essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune solo uno spigolo o i cui spigoli si fronteggiano pur rimanendo distanti. (Cassazione Civile, sez. II, sentenza n. 3036/2009). CERTFICAZIONI D’OBBLIGO ANCHE PER RAFFREDDARE L’obbligo del libretto è scattato dal 1° giugno 2014*. Anche i condizionatori dovranno essere dotati, cosi come per le caldaie, di un libretto di impianto e, al di sopra di una certa potenza, saranno soggetti a verifiche periodiche e all’obbligo di trasmissione del “rapporto di controllo” dell’efficienza energetica. Così è stabilito dal Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2014 (G.U. n. 55/2014) che si invia in allegato unitamente al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 giugno. * Prorogato al 15 ottobre 2014 per disposizione del Decreto Ministeriale del 20 giugno u.s. PREVENZIONE INCENDI, LE NOVITA’ Si inviano, in allegato, le seguenti circolari pervenute dal Consiglio Nazionale Geometri: - Circolare del 1/04/2014 Prot. 0003333 per oggetto “Aggiornamento normativo in materia di prevenzioni incendi (marzo 2014)”. - Circolare del 24/04/2014 Prot. 0004152 per oggetto “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, dalle segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista con decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012”. 3° Trimestre 2014 Agenzia del Territorio CATASTO TERRENI: LA NUOVA VERSIONE DI PREGEO 10 M entre fervono consultazioni, confronti, dibattiti e messe a punto di metodi di calcolo in materia del Catasto, c’è già una novità sul fronte dei terreni: è infatti partita la nuova versione di Pregeo software 10.6.0 dal 28 marzo 2014 in via sperimentale nelle città di Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena fino al prossimo 31 dicembre. Per il resto d’Italia, invece, la medesima sperimentazione verrà attivata a partire dal 1 luglio e diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2015. Durante il periodo intermedio si potranno presentare sia con la vecchia versione che mediante quella sperimentale tutti i tipi di aggiornamento che verranno, in ogni caso, elaborati ed eventualmente approvati dal Catasto con la nuova versione del programma. Restano comunque esclusi dall’approvazione automatica gli atti di cui al paragrafo 5 della Circolare n. 3 del 16/10/2009 della ex Agenzia del Territorio, ovvero: tipi particellari, variazioni riguardanti particelle di acque e strade, variazioni eseguite su modelli auto allestiti di estratto di mappa catastale, variazioni eseguite in esenzione di tributi erariali, aggiornamenti riguardanti particelle di Pubblico demanio. In aggiunta (altra recente novità) i tecnici potranno ottenere le mappe da aggiornare anche on line mediante i sistemi Sister (vedi successivo capitolo). La novità del nuovo software consiste nel permettere la trattazione totalmente automatica di tutte le tipologie di atti di aggiornamento geometrici con il nuovo sistema che utilizza un nuovo modello tecnico-operativo diverso da quello attuale con modello basato sul riconoscimento automatico delle variazioni catastali con individuazione della proposta di aggiornamento, dell’estratto di mappa e del modello per il trattamento dei dati censuari. Tutti i controlli normali e sostanziali sono eseguiti automaticamente con un funzionamento ormai consolidato che rende il sistema molto efficiente. Sono peraltro in corso anche appositi seminari di divulgazione presso le sedi pro- vinciali del Catasto. Si informa che il download del software è già disponibile sul sito internet del Catasto. AGENZIA DELLE ENTRATE: MAPPE CATASTALI IN VENDITA ON LINE Fermo restando il servizio offerto dalla Geoweb S.p.A., già noto alla categoria, la Direzione Centrale Catasto e Cartografica - Area Servizi Cartografici – con nota del 9 aprile 2014, Prot. n. 51296, che si invia in allegato, informa che è stato attivato un servizio di vendita di mappe catastali on line sul sistema telematico SISTER. Oltre che acquistare la mappa è possibile consultare le banche dati per effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie. IL CATASTO NELLA STORIA Come è noto le categorie catastali sono l’indice di riferimento utilizzato in Italia per classificare i beni immobili e determinare le rendite. Furono introdotte con il Regio Decreto Legge n. 652 del 13 aprile 1939 che riformò la disciplina relativa al Catasto, istituendo il Catasto dei Fabbricati alla base del Nuovo Catasto Edilizio Urbano. In allegato si riporta l’elenco delle categorie catastali, incluse quelle non più in uso. 15 3° Trimestre 2014 Normative fiscali RICOSTRUZIONE AGEVOLATA ANCHE CON SAGOMA DIVERSA S 16 i ricorda che dal 21 agosto 2013 le detrazioni del 36% - 50% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55% - 65% - 50% sul risparmio energetico possono essere usufruite anche per la demolizione di un fabbricato seguita dalla sua ricostruzione (con stessa volumetria) senza che sia necessario rispettare la sagoma preesistente. Fino al 30 agosto 2013, infatti, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia erano compresi quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001). Dal 21 agosto 2013, invece, sono state soppresse le parole “e sagoma” dalla precedente norma e quindi, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che sia necessario ricostruire l’immobile con la stessa sagoma. In allegato si ripropongono i quadri inerenti a: • Il calendario e le tipologie di interventi agevolabili con le detrazioni Irpef del 35- 50-65%. • Il calendario e le tipologie di interventi con le detrazioni Irpef e/o Ires del 55-65%. APE: NIENTE OBBLIGO DI BOLLO O IMPOSTA DI REGISTRO Riferimento: registrazione contratti di locazione e seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica. L’attestato di Prestazione Energetica rilasciato dal professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è soggetto ad imposta di bollo. L’attestato allegato al contratto di locazione non sconta l’imposta di registro. Ma qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’Attestato di Prestazione Energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione), deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di euro 168. Tanto si evince dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 22 novembre 2013 che rileva, in linea generale, che le re- 3° Trimestre 2014 Normative fiscali gole da seguire per la registrazione degli atti sono trattate dall’art. 11 del T.U. dell’imposta di registro approvato con il D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Il comma 7 del predetto art. 11 stabilisce, infatti, che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per i relativi allegati ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta: • di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto; • di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili; • di atti non soggetti a registrazione. In considerazione di tale previsione l’Agenzia precisa che i soggetti tenuti alla registrazione di contratti di locazione possono presentare, in allegato, l’Attestato di Prestazione Energetica. In tal caso l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’Attestato allegato senza autonoma applicazione dell’imposta di registro in quanto lo stesso non rientra tra quelli per i quali vige l’obbligo della registrazione. Resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’attestato APE per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione) sono applicabili le disposizioni previste, ai fini dell’imposta di registro, dall’art. 8 del TUR secondo cui “chiunque vi abbia interesse può richiedere, in qualsiasi momento pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”. In tale ipotesi deve essere applicata l’imposta fissa di registro nelle misura di euro 168, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede. L’Agenzia precisa, infine, che l’Attestato di Prestazione Energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo. In allegato la Risoluzione n. 83/E. POS OBBLIGATORIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI Dal 30 giugno 2014 imprese e professionisti sono obbligati ad assicurare ai loro clienti la possibilità di effettuare i pagamenti di importo superiore a 30 euro anche con carte bancomat. In seno di conversione del D.L. n. 50/2013 (decreto mille proroghe) è stato inserito il comma 15- bis per il differimento del termine già previsto per il 1 gennaio. 17 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta COSA DICE LA LEGGE 18 Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014 (G.U. n.54 del 06/03/2014) convertito in Legge n.68 del 2 maggio 2014(G.U. n.102 del 5/5/2014): “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale” Su IMU, TASI, e TARI, i tre principali tributi locali (imposta sugli immobili, tributo per i servizi indivisibili e tassa dei rifiuti) le cui prime scadenze e modalità sono, di fatto, già state stabilite entro il 16 giugno u.s., il Governo sta ancora lavorando per dare loro un assetto definitivo e stabile il più lungo possibile. Si informa che parte delle direttive sono state già ufficializzate con due risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate – la n. 45/E e la n. 46/E del 24 aprile – in cui, tra l’altro, sono stati pubblicati i codici tributo per il pagamento della TASI e della TARI che qui si riportano. dicare nel modello F24 quando si utilizza tale modalità di pagamento della TASI. Andranno utilizzati anche per versare lo stesso tributo dovuto a seguito di controlli: • “3958” – TASI su abitazione principale e relative pertinenze; • “3959” – TASI per fabbricati rurali ad uso commerciali; • “3960” – TASI per aree fabbricabili; • “3961” – TASI per altri fabbricati. Per quanto riguarda interessi e sanzioni: in caso di ravvedimento, bisognerà versarli unitamente al tributo; in caso di attività di controllo, andranno evidenziati distintamente con i seguenti codici: • “3962” – TASI (interessi); • “3963” (sanzioni). I codici tributo per pagare la TASI con il modello F24 I codici tributo per pagare la TARI con il modello F24 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46/E del 24 aprile, ha reso noto i codici da in- L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.45/E del 24 aprile, ha comunicato i codici 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta tributo da indicare nel modello F24 quando si segue tale modalità per il pagamento della tassa sui rifiuti. Sono gli stessi utilizzati lo scorso anno per pagare la TARES, poi soppressa proprio per lasciare spazio alla TARI. Andranno utilizzati anche per versare eventuali importi dovuti a seguito dell’attività di controllo: • “3944” – TARI o TARES; • “3945” – TARI o TARES (interessi); • “3946” – TARI o TARES (sanzioni). Invece per i Comuni che, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, hanno previsto, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, andranno utilizzati i seguenti codici tributo: • “3950” - Tariffa; • “3951” - Tariffa (interessi); • “3952” - Tariffa (sanzioni). Decreto Legge n.34 del 20 marzo 2014 (G.U. n.66 del 29/3/2014) convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014 (G.U. n. 114 del 19/05/2014): “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” Dal 20 maggio 2014 sono entrate in vigore le disposizioni previste all’art.4 in merito alle “semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva” – DURC. In allegato il testo integrale. Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (G.U. n.95 del 24/04/2014) convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014 (G.U. n.143 del 23/06/2014): “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” Art. 1 – Bonus retribuzioni Art. 2 – Disposizioni in materia di IRAP Art. 27 – Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni. Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 (G.U. n.73 del 28/03/2014) convertito in Legge n.80 del 26 maggio 2014 (G.U. n. 121 del 27/05/2014): “Misure urgenti per l’esigenza abitativa – Piano Casa” Le norme fiscali sul mattone sembrano un cantiere perennemente aperto. Dopo le precedenti disposizioni in tema di tassazione IMU, alla introduzione della TASI e della TARI e della variazione del peso della tassazione IRPEF sui redditi dei fabbricati, la legge in parola entra nel merito di importanti agevolazioni fiscali quali i piani di recupero e la manutenzione di alloggi sociali che, in sintesi, si possono così riassumere: Le principali novità del Piano Casa • Riduzione dal 15 al 10% della cedolare secca sugli affitti. • Piano di recupero e manutenzione degli alloggi ex IACP per 500 milioni (riguarderà 12.000 alloggi). • Incremento di 326 milioni dei fondi dedicati al sostegno per locazioni di immobili alle 19 fasce più deboli. •Riscatto a termine dell’alloggio sociale (dopo 7 anni), con rinvio a un dm sulle modalità applicative. • Aumento delle detrazioni Irpef per chi occupa alloggi sociali (con diversi tetti di reddito, fino a 30.000 euro). • Agevolazioni per chi affitta alloggi sociali nuovi o ristrutturati (riduzione del 40% del reddito di impresa ai fini Irpef/Ires e Irap). • Divieto per chi occupa abusivamente un alloggio di chiedere la residenza e l’allacciamento a pubblici servizi. • Incentivi alla realizzazione di alloggi sociali ( nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale) anche attraverso la totale demolizione dell’edificio, la variazione di destinazione d’uso anche senza opere. Sul versante detrazioni, infine, va segnalata la conferma per tutto il 2014 delle maxi-agevolazioni a favore di chi affronta lavori in casa: 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta sconti fiscali fino al 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e del 50% sia per gli interventi di ristrutturazione sia sull’acquisto di mobili e elettrodomestici destinati agli immobili ristrutturati. Si conferma, per questa ultima agevolazione, che la spesa di acquisto di mobili e/o elettrodomestici a seguito di ristrutturazioni su cui sono previste le detrazioni IRPEF potrà essere superiore a quella per la stessa ristrutturazione con il solo vincolo di un tetto massimo di 10 mila euro. (Art. 7, comma 2-ter) Corte di Cassazione Sez. II Civile – Sentenza n.629 del 14/01/2014: “L’agibilità è un requisito giuridico” Se manca il certificato di abitabilità, si può lecitamente recedere dal contratto preliminare di compravendita di un alloggio. E’ quanto sancito, in estrema sintesi, dal- 20 la sentenza n. 629 dello scorso 14 gennaio, con la quale la seconda sezione civile della Corte di Cassazione ha puntualizzato che l’attestato in oggetto rappresenta un requisito giuridico del bene compravenduto, incidendo sull’attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico-sociale, dato che ne garantisce sia il legittimo godimento sia la commerciabilità. Alla luce di tali considerazioni, qualora, non venga rilasciato il certificato di abitabilità all’acquirente di un immobile, si configura l’inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, il che è adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell’art. 1460 c.c., oppure può essere oggetto di una pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene. Questo, ovviamente, a meno che l’acquirente non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o comunque esonerato il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza. 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta DOMANDA E RISPOSTA COIBENTAZIONE: AGEVOLATA, MA PRIMA DI COMPRARE I MOBILI D. Ho intenzione di migliorare l’isolamento termico (cappotto termico interno) limitatamente ad una camera, particolarmente fredda. Tale intervento è di manutenzione straordinaria? In seguito ai lavori di coibentazione ho intenzione di arredare la camera. Ritengo che tale intervento mi consenta di beneficiare della detrazione del 50% per recupero del patrimonio edilizio. Ho anche diritto al bonus mobili? R. La risposta è affermativa. L’articolo16 bis, Tuir 917/1986 e l’articolo 1, comma 139, della legge 147/2013, prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazioni del 50% sino a 96.000 euro) è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione si applica per tutti i lavori eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari per i quali si applica la detrazione del 50%, ad esempio, anche per la coibentazione di una camera dell’unità immobiliare abitativa, intervento di manutenzione straordinaria cui si applica la detrazione per i lavori edili. Ovviamente, i lavori edili di coibentazione della stanza devono iniziare prima dell’acquisto dei mobili (circolare 29/E del 2013). 21 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta CALORIFERO: SOSTITUZIONE CON BONUS DEL 50% D. In una stanza della mia abitazione debbo sostituire il calorifero e le tubazioni per un importo circa di 800 euro. Ho diritto alla detrazione fiscale? Nel caso di acquisto di mobili (armadio) per circa 3000 euro, avrei diritto alla detrazione del 50% sull’importo intero di 3000 euro, stante l’eliminazione del tetto di spesa? 22 R. La sostituzione del calorifero e delle relative tubazioni è intervento di manutenzione straordinaria che fruisce della detrazione del 50%. Come tale si rende applicabile anche la detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili (di un armadio,nel caso di specie, ex articolo 1, comma 139, della legge 147/2013), ma limitatamente all’importo delle spese edilizie sostenute (cioè solo 800 euro) e non all’intero costo dell’armadio (3 000 euro). Il Dl 16/2014 non contiene più la norma che svincolava l’importo rilevante ai fini del bonus mobili rispetto al valore delle spese di ristrutturazione sostenute. In sostanza, è ora previsto che le spese rilevanti per il bonus mobili, cui applicare la detrazione del 50 per cento, devono essere di ammontare non superiore al limite di 10 mila euro, e in ogni caso non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione. In pratica, se si sono spesi 800 euro per i lavori edili, l’importo cui applicare il bonus mobili del 50% è al massimo di 800 euro (con detrazione massima pari a 400 euro, da ripartire in 10 quote da 40 euro). ha ora o è sufficiente che, alla luce della recente normativa a riguardo, la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria? R. Il dl n.63/13 (cosiddetto “Decreto del fare”), convertito dalla legge n. 98/13 in vigore dal 21 agosto 2013, ha riformulato la definizione “ristrutturazione edilizia”, di cui al Testo unico edilizia, eliminando all’art.3, c. 1, lett. d) del dpr n. 380/2001 il riferimento alla “sagoma”. Ciò comporta che da tale data sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente senza che sia necessario rispettarne la sagoma, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, VALE IL BONUS MOBILI E’ RISTRUTTURAZIONE ANCHE CON SAGOMA DIVERSA D. Volendo effettuare una ristrutturazione edilizia del mio immobile, demolendo e ricostruendolo anche per renderlo energeticamente più efficiente, per poter così usufruire delle detrazioni fiscali Irpef del 65%, chiedo: sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che D. Ho acquistato un appartamento in buono stato, per il quale ho sostituito i serramenti con doppi vetri e rifatto, adeguandolo alle normative vigenti, l’impianto elettrico. Sono stato costretto, per conseguenza, a rifare anche i pavimenti per far passare i cavi 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta elettrici, a ripiastrellare e a ridipingere tutto. Vi chiedo se posso detrarre anche le spese conseguenti il rinnovo e detrarre anche, come “mobili”, in quanto arredi le nuove porte interne. R. La risposta è affermativa. Anche la sostituzione dei pavimenti e la pittura delle pareti dell’appartamento, di per sé interventi di manutenzione ordinaria e come tali non detraibili ai fini del 50% (articolo 16, comma 2, del Dl 63/ 2013, convertito in legge n.90/2013), sono spese agevolate in quanto conseguenti a un intervento più incisivo quale il rifacimento dell’impianto elettrico (per rifare l’impianto elettrico si devono smantellare pavimenti e pareti). Ovviamente, in tal caso, è possibile fruire della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16, comma 2 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, per l’acquisto di mobili e elettrodomestici diretti ad arredare la casa oggetto (circolare 29/E del 2013). RISTRUTTURAZIONI: PUO’ DETRARRE ANCHE L’INQUILINO D. La detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione spetta all’inquilino che sostiene le spese? L’agevolazione spetta anche per la parcella del geometra che ha progettato i lavori? R. La detrazione di cui trattasi spetta a chi sostiene la spesa, quindi, non solo ai proprietari degli immobili (o ai titolari di altri diritti reali, come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche ai locatari e ai comodatari. Inoltre, se sostiene la spesa e i bonifici e le fatture sono a lui intestate, ha diritto anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile su cui sono eseguiti i lavori. Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, è possibile detrarre anche quelle per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento. CASA IN ZONA SISMICA: IRPEF AGEVOLATA PER CHI RISTRUTTURA D. Mi è stato riferito che la detrazione Irpef per interventi di ristrutturazione spettano anche a chi non è stato danneggiato da un terremoto, purché l’immobile sia ubicato in una zona sismica. Ne chiedo gentile conferma e gli estremi normativi che la prevedono. R. La risposta è affermativa. Si riporta al riguardo quanto all’art.16, c. 1 bis, del dl n. 63/13: “Per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le cui procedure autorizzato rie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare”. Si veda la circolare n. 29/13, punto 2.2 COME RINNOVARE L’ASCENSORE E DETRARRE IL 50% D. Leggendo le disposizioni in materia fiscale, nonché la scheda informativa pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, solo alcuni interventi specifici risultano essere ammessi al recupero fiscale Irpef del 65% per interventi di risparmio energetico. Laddove un intervento di ammodernamento di un ascensore, installato in un fabbricato a prevalente destinazione abitativa privata, consenta una riduzione quantificabile dei consumi energetici, è possibile inserire questo in- 23 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta tervento (apparentemente escluso) tra quelli ammessi al recupero fiscale, dietro presentazione di un rapporto di prova di abbattimento consumi redatto da un ente certificato? R. L’intervento descritto (ammodernamento dell’ascensore di un edificio a prevalente destinazione abitativa, con riduzione certificata dei consumi elettrici) non rientra fra quelli cui si applica la detrazione del 65%, di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 147/2013 (prevista per gli interventi che comportano risparmio energetico sotto il profilo del consumo termico degli edifici, si veda la guida al 65% su www.agenziaentrate.it). Tuttavia, come intervento di manutenzione straordinaria su parti comuni condominiali, l’intervento fruisce della detrazione del 50%, ex articolo 16-bis del Tuir, DPR 917/1986, articolo 1 comma 139, della legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it FOTOVOLTAICO OLTRE 3KW: IN CATEGORIA D/1 24 D. Una Srl è proprietaria di un impianto fotovoltaico per produrre e vendere energia, costruito su un immobile (tetto) di terzi. Si deve procedere all’accatastamento? R. Nel caso segnalato, sembra trattarsi di impianto fotovoltaico autonomo rispetto alle altre unità immobiliari presenti nell’edificio, per cui deve essere dichiarato in catasto se la potenza installata è superiore a 3 kW. Si può giungere a questa conclusione sulla base dei chiarimenti di cui alla circolare n. 36/2013 dell’agenzia delle Entrate, ipotizzando che l’impianto oltre che per produrre energia da commercializzare serva, almeno, la sola stessa unità immobiliare che costituisce l’impianto. Tale casistica rientrerebbe tra quella degli impianti definiti non rilevanti ai fini catastali, nel paragrafo 2.1 della circolare 36/2013 (impianto asservito ad una unità immobiliare). La stessa circolare 36/2013 disciplina il trattamento fiscale degli impianti (ai fini dell’ammortamento e altri scopi, per le varie imposte) legandolo alla rilevanza catastale o meno dell’impianto. In sostanza, sono beni mobili gli impianti non rilevanti dal punto di vista catastale, sono beni immobili gli altri (paragrafo 3 e seguenti). In caso di potenza superiore a 3kw, l’unità immobiliare deve essere dichiarata in categoria D/1 stabilendo coerentemente l’intestazione della stessa in relazione alla natura dei diritti tra titolare del lastrico solare (o tetto) e titolare dell’impianto. DA RIPOSTIGLIO AD ASCENSORE: NESSUNA VARIAZIONE D. Devo installare un ascensore domestico all’interno di una casa indipendente. Esso porterà dal box al piano terra all’appartamento al primo piano, utilizzando un ripostiglio all’interno dell’appartamento come sbarco ascensore. Non devo modificare il numero dei locali presenti. L’ascensore è classificato come elevatore. Devo provvedere ad aggiornare la scheda catastale, con modifica della categoria (oggi è in A/7 – classe 4)? R. La modifica descritta dal lettore non ricade strettamente nelle casistiche per le quali 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta è obbligatoria la presentazione di una dichiarazione di variazione in Catasto, trattandosi di una lieve variazione interna che non incide sulla rendita catastale, in quanto il ripostiglio, anziché essere utilizzato come tale diventa (in tutto o in parte) un vano ascensore. Né il costo del nuovo impianto comporta una variazione della rendita superiore al 15% di quella originaria. Si può, comunque, scegliere di presentare una dichiarazione di variazione in Catasto, il cui effetto sarà quello di conferma della rendita attuale. Infine, nel caso in cui il ripostiglio originario venisse totalmente meno, si potrebbe configurare un abbattimento di consistenza di un terzo di vano, salvo assorbimento da arrotondamenti. PROROGA: ATTENZIONE AI PALETTI D. Essendo proprietario di un terreno edificabile con licenza di costruire in scadenza nel 2015, è possibile chiedere la proroga di tale scadenza, tramite relativa domanda al Comune? In caso affermativo, di quanto tempo potrà essere dilazionata la licenza? R. Alla disciplina ordinaria della proroga dei titoli abilitativi di cui all’articolo 15 del Testo unico sull’edilizia (Tue), DPR 380/2001, si è aggiunta una normativa a carattere straordinario in virtù dell’articolo 30 del Dl 69/2013 (decreto del fare), convertito nella legge 98/2013, temporaneamente limitata per contrastare la crisi nel settore edilizio. La conferma della sua specialità è fornita dal fatto che la disposizione non si pone come modifica dell’articolo 15 del Tue. La proroga, operativa per legge, non prevede la presentazione di un’istanza che deve essere accolta dall’amministrazione, ma richiede soltanto una semplice comunicazione da parte dell’interessato con conseguente presa d’atto ad opera del Comune. La stessa dizione contenuta nell’articolo 30 (“salva diversa disposizione regionale”) non può essere interpretata con riferimento alla disciplina emanata a livello locale in merito all’articolo 15 del Tue, ma è riferita, nel rispetto della legislazione concorrente, a eventuali disposizioni regionali che potrebbero essere emanate in merito all’articolo 30 del decreto, come ha fatto la Regione Emilia Romagna con l’articolo 55 della legge regionale 15/2013. Il decreto legge 69/2013 prevede una proroga così articolata: proroga di due anni dei termini di inizio lavori (un anno) e di ultimazione lavori (tre anni) ai sensi dell’articolo 15 del Tue per evitare la decadenza del titolo abilitativo. La proroga riguarda i titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi (per esempio, in seguito a silenzio-assenso), antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legge (che, in virtù del comma 6 dell’articolo 30, coincide con l’entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 21 agosto 2013); i suddetti termini non devono essere decorsi al momento della comunicazione né risultare in contrasto, sempre a quella data, con strumenti urbanistici sopravvenuti, sia approvati che adottati, che impediscono la proroga. SE IL CERTIFICATORE ATTESTA IL FALSO D. Il tecnico chiamato per eseguire la certificazione energetica è obbligato dalla legge a segnalare un abuso edilizio (cucina in muratura, in balcone esterno verandato, in un appartamento condominiale) o è, per lui solo facoltativo? 25 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta R. Non si ritiene che il tecnico chiamato ad eseguire la certificazione energetica abbia il dovere giuridico di denunciare un abuso edilizio, a meno che non risulti necessario, al fine di rilasciare tale certificazione, affermare la conformità dei locali alle norme edilizie. Infatti, commette il reato di falsità ideologica in certificati, colui che nell’esercizio di una funzione di pubblica necessità, come il tecnico che rilasci appunto l’attestato di certificazione energetica, attesti dolosamente caratteristiche non corrispondenti al vero. E’ prevista, inoltre, l’aggravante se il certificato è stato emesso a scopo di lucro (articolo 481, comma 2, del Codice penale) MANUTENZIONE DEL BAGNO SENZA “ANTI-BARRIERE” 26 D. In un mio alloggio, attualmente locato, si rende necessario procedere al rifacimento del bagno (sostituzione tubazioni e piastrelle), lasciando inalterata la posizione dei vari sanitari, a eccezione del lavabo, che intenderei installare in un antibagno da costruire. Questo intervento comporta l’adeguamento sulle barriere architettoniche, ex legge 13/1989 e Dm 236/ 1989? R. L’articolo 77 del DPR 380/2001, testo unico edilizia (Tue), prevede, in attuazione della legge 13/ 1989, che i progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, o alla loro ristrutturazione, devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli stessi. L’articolo 1 del Dm 236/1989, relativo alle prescrizioni tecniche, afferma che le disposizioni finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche si applicano agli edifici privati nel caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia di edifici, come definita dall’articolo 31 della legge 457/1978 (oggi articolo 3 del Tue). L’articolo 24 della legge 104/ 1992 (oggi articolo 82 del Tue) detta una disciplina particolare per le opere da effettuare su edifici privati aperti al pubblico. Le opere descritte nel quesito riguardano un singolo alloggio e non possono essere ricondotte alla categoria della ristrutturazione edilizia, bensì in quella della manutenzione straordinaria, nella quale sono comprese quelle dirette al rinnovo e alla sostituzione di alcune parti dell’immobile (Tar Lazio, n.930/2012); tra queste possono annoverarsi il rifacimento dell’impianto idrico e le relative opere murarie, la sostituzione delle piastrelle, nonché lo spo- 3° Trimestre 2014 Leggi e Decreti, domanda e risposta stamento del lavabo con la creazione di una parete divisoria, anche per rispondere a esigenze igienico-sanitarie, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera a, del Tue. Proprio per la loro scarsa rilevanza esse sono sottratte alla disciplina delle barriere architettoniche. AGIBILITA’: COSA OCCORRE PER IL RILASCIO D. Un Comune può rifiutarsi di rilasciare l’agibilità di un appartamento nuovo solamente perché il costruttore non ha rispettato gli accordi presi con l’ente sul completamento di una strada e di parcheggi pubblici annessi allo stabile? La società costruttrice sta chiudendo e il Comune non rilascia ai condomini l’agibilità finché non saranno ultimati anche i lavori citati, mentre quelli relativi allo stabile sono finiti. L’ente ha però rilasciato la regolare “residenza” ai proprietari. Cosa comporta la mancanza di agibilità? R. Premesso che sarebbe necessario verificare il contenuto degli accordi sottoscritti tra costruttore e amministrazione comunale, in linea di principio è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa che il compimento delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, eccetera…) costituisce un presupposto necessario per l’agibilità degli immobili realizzati nell’ambito di una convenzione urbanistica che le contempla, e che, conseguentemente, “ai fini del rilascio dell’agibilità è sempre necessario l’accertamento della loro conformità al progetto approvato in esecuzione della convenzione medesima” (in tal senso, Consiglio di Stato, sezione IV, 24 ottobre 2012, n. 5450). D’altro canto, in assenza della certificazione di agibilità, l’immobile non potrebbe essere abitato, difettandone i presupposti previsti dal combinato disposto dell’articolo 221 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Rd 1265/1934, e dell’articolo 24 del DPR 380/2001. 27 www.geomax-positioning.it 3° Trimestre 2014 Notizie dal Collegio IL TAR DEL VENETO DÀ RAGIONE AI GEOMETRI C 28 on una sentenza emessa nelle scorse settimane, il Tar del Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri di Verona per ottenere l’annullamento della delibera con la quale il Comune di Torri del Benaco aveva stabilito che tra le competenze professionali dei geometri rientrava la “progettazione e direzione di lavori di modeste costruzioni almeno fino 1.500 metri cubi adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare”. Con il loro provvedimento, i giudici amministrativi – nel qualificare la delibera comunale impugnata “quale atto di indirizzo politico amministrativo che fissa le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali” e dando atto che la stessa è stata anche accuratamente motivata, chiarisce che la misura di 1.500 metri cubi non deve essere intesa come un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, “posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte del geometra rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo”. Nella medesima pronuncia è stata inoltre evidenziata l’abrogazione del Regio Decreto n. 2229/1939 per effetto del D. Lgs. n.212/2010 e, conseguentemente, riconosciuta la legittimazione del geometra in ordine alla progettazione di costruzioni civili in cemento armato, ferma restando l’applicazione del suddetto criterio tecnico-qualitativo. VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: NON SERVE IL PERMESSO Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 38360/2013. Una ditta aveva rea- lizzato senza permesso di costruire una rampa per l’accesso dei disabili sul lato di un edificio di sua proprietà, ma il Tribunale ordinario l’aveva considerata opera abusiva e ne aveva ordinato la demolizione. Secondo la Cassazione, le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati. Mentre non rientrano in questa definizione le opere dirette a migliorare la fruibilità dell’edificio e la comodità dei residenti. Pertanto, i lavori destinati all’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche possono richiedere solo la Scia o rientrare tra gli interventi in edilizia libera, se non comportano la realizzazione di rampe, ascensori o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio. ELABORATI TECNICI: UNA SOLA COPIA AL COMMITTENTE In ordine all’eventuale richiesta del committente finalizzata ad ottenere copia informatica, degli elaboratori di cui si compone la prestazione commessa, non esiste una regola ad hoc ma la questione è definibile semplicemente facendo riferimento ai principi contenuti nella legislazione vigente. Infatti l’art. 13 della legge n. 144 del 2 marzo 1949 “Tariffa professionale dei Geometri”, disciplinando i diritti del committente, sancisce che allo stesso “spetta, salvo particolari pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l’operazione commessa”, mentre il geometra “è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia possibile di valersi pienamente dell’opera commessa, e non avrà diritto a ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica”. Quindi con il pagamento della speci- 3° Trimestre 2014 Notizie dal Collegio fica, il committente acquista esclusivamente il diritto a realizzare quella specifica opera, avvalendosi dei progetti e dei permessi ad essi correlativi. Gli elaborati originali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di quanto altro, rappresentando l’opera di ingegno del geometra,non possono essere liberamente riproposti con adattamenti in nuovi contesti, ma i diritti di uso restano sempre riservati allo stesso professionista. Quanto sopra trova fondamento nell’art. 2575 c.c. e conferma nell’art. 7, legge n. 144 del 2 marzo 1949, che dispone esplicitamente: “la proprietà intellettuale che spetti al geometra in conformità alle leggi, per l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli. Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la compongono per uno scopo diverso da quello per cui furono commessi. Qualora un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre a quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra spetta, per ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25% e non superiore al 50% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori, liquidazione, ecc.)”. Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può affermarsi che il committente ha diritto di ricevere una copia conforme cartacea o su supporto elettronico (protetta in modo da non consentire la possibilità di modifica) degli elaborati che compongono gli atti oggetto della prestazione. Tali elaborati, in quanto tali, non sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso o l’autorizzazione del professionista/ autore, poiché soltanto allo stesso spetta la facoltà di apportarvi eventuali variazioni. D’altro lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico comporta naturalmente il consenso all’uso e l’implicita oggettiva accettazione della possibilità di modifica. Quindi, anche ai sensi dell’art. 20, comma 1, Legge 633/41 e s.m.i., è rimessa alla iniziativa del professionista e del committente la specifica pattuizione della condizioni di consegna della copia non protetta su supporto elettronico, di autorizzazione per l’utilizzo e modifica degli elaborati nonché di determinazione degli onorari dovuti. Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari, da corrispondere al professionista per il rilascio di tale tipo di copia, è necessario tenere conto che gli stessi devono essere concordati e definiti caso per caso (art. 7, L. 144/49) in rapporto al valore delle attività tecniche svolte (triangolazioni, rilievo metrico con o senza preesistenza di grafici, disegno ed elaborazione grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica, rilievo fotografico, restituzione prospettica, riproduzione di foto e mappe, ecc.), all’originalità dell’opera d’ingegno e di progetto, all’importanza della stessa, al livello di creatività o soluzione “originate” di problemi tecnici. Geom. Fausto Savoldi Consiglio Nazionale Geometri 29 3° Trimestre 2014 Notizie dalla Cassa MATERNITA’: INDENNITA’ E CONTRIBUTI S 30 ulla base di quanto sancito dagli artt. 31 e 37 della Costituzione Italiana si sono delineate, nel tempo, alcune fattispecie a tutela della indennità di maternità delle lavoratrici autonome ed in particolare il diritto delle libere professioniste alla indennità in caso di maternità, di adozione, di affidamento preadottivo ed eventuale aborto. Per tali indennità si comprendono i due mesi precedenti alla data presunta del parto ed i tre mesi successivi alla nascita del bambino non essendo le interessate, tra l’altro, ad astenersi da ogni attività lavorativa a tutela della propria salute (Corte Costituzionale – Sentenza n.3/1988). Il contributo riconosciuto in favore delle libere professioniste è quantificato nella misura di 5/12 dell’80% del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente la data del parto. Si precisa che: a)il contributo di maternità in favore delle professioniste che adottino o prendano in affidamento bambini è subordinato all’età degli stessi – non superiore ad anni 6 esteso oltre tale limite in caso di adozione internazionale in ottemperanza alle disposizioni previste con sentenza n. 371/2003 della Corte Costituzionale. b)l’indennità di maternità è sottoposta a ritenuta di acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa. c)l’indennità viene concessa a condizione che la domanda venga presentata a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto. Allegati – Trabucco ed. n. 1/2014: • Contributi anno 2014 – agevolazioni. • Rivalutazione scaglioni reddituali. • Tipologia di pensione – requisiti anagrafici e contributivi. • Supplementi ed indicizzazioni. 3° Trimestre 2014 Istat STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone) Variazioni annuali 100% 75% Febbraio 2014/2013 (G.U. n. 75/2014) 0,500 0,375 Marzo 2014/2013 (G.U. n. 94/2014) 0,300 0,225 Aprile 2014/2013 (G.U. n. 133/2014 0,500 0,375 Maggio 2014/2013 (G.U. n. 142/2014) 0,400 0,300 Giugno 2014/2013 (G.U. n. 171/2014) 0,300 0,225 100% 75% Febbraio 2014/2012 (G.U. n. 75/2014) 2,300 1,725 Marzo 2014/2012 (G.U. n. 94/2014) 1,900 1,425 Aprile 2014/2012 (G.U. n.133/2014) 1,600 1,200 Maggio 2014/2012 (G.U. n. 142/2014) 1,600 1,200 Giugno 2014/2013 (G.U. n. 171/2014) 1,500 1,125 Variazioni biennali In allegato: • tabella riepilogativa degli indici Istat annuali e biennali periodo luglio 2012 - giugno 2014 • tabella riepilogativa degli indici Istat annuali al 100% per il periodo gennaio 1974 - dicembre 2013 • tabella riepilogativa del Tasso Ufficiale di Riferimento (ex Tasso Ufficiale di Sconto) per il periodo marzo 1981 – giugno 2014 Tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex tasso ufficiale di sconto della B.I.) La Banca Centrale Europea con il recente provvedimento dell’11 giugno 2014 ha diminuito il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) passando dallo 0,25% allo 0,15%. Tabella riepilogativa in allegato. A tali percentuali occorre riferirsi ai fini dell’applicazione degli strumenti giuridici a cui fanno rinvio quali, ad esempio, gli interessi moratori, i tassi di interesse applicati dagli istituti di credito ai propri clienti per la concessione di mutui, prestiti ecc. e soprattutto ai fini dell’applicazione degli interessi di mora per i tardivi pagamenti delle parcelle. A questo proposito si dovranno distinguere due tipi di rapporto: a) tra libero professionista e privato b)tra imprenditore (alla cui definizione si associa anche il soggetto che esercita la libera professione) e le pubbliche amministrazioni. Caso “ a” Si ricorda che l’art. 15 della Legge n. 144/ 1949 (Tariffe Professionali Geometri) stabilisce che il pagamento a saldo della parcella deve farsi non oltre il 60° giorno dalla consegna della stessa. 31 3° Trimestre 2014 Istat Dopo di che, sulle somme dovute e non pagate decorrono, a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al Tasso Ufficiale di Riferimento in vigore. Oltre agli interessi di cui sopra, al professionista che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta un ulteriore risarcimento calcolato in termini di svalutazione monetaria. (Corte Costituzionale Ord. n. 65/1978). Caso “ b” – Transazioni Commerciali Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 che apporta modifiche al D. Lgs n. 231/2002 (disposizioni sulle transazioni commerciali in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE) relative alle situazioni di ritardo di pagamento- parcelle comprese. Gli interessi legali di mora, così come in calce evidenziati, sono calcolati sommando il relativo tasso di riferimento in vigore (8 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 2013 – art. 1, 32 comma 2, lettera e) del D. Lgs n.192/2012). Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura od altra richiesta equivalente di pagamento (termine raddoppiato se il debitore è Impresa Pubblica o Ente Pubblico riconosciuto). Si precisa che le parti possono derogare ai termini stabilendo il pagamento oltre i 30 giorni previsti dalla normativa salvo che siano pattuiti espressamente e poi provati per iscritto. Novità: in caso di ritardato pagamento il creditore ha diritto oltre agli interessi legali di mora al rimborso delle spese per il recupero dei crediti in aggiunta ad un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. Esclusione IVA: sia per le imprese che per i lavoratori autonomi le somme addebitate a titolo di interessi di mora costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA (art. 15, comma 1, D.P.R. n. 633/1972); la marca da bollo da applicare è di euro 2,00. TABELLA RIASSUNTIVA PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI CONCLUSE A PARTIRE DAL 01.01.2013 Periodo Tasso commerciale BCE + 8 Dal Al Tasso BCE Tasso applicabile 01.01.2013- 30.06.2013 G.U. n.14/2013 0,75% 8,75% 01.07.2013- 31.12.2013 G.U. n.166/2013 0,50% 8,50% 01.01.2014- 30.06.2014 G.U. n.51/2014 0,25% 8,25% 01.07.2014 in pubblicazione 0,15% 8,15% 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio Leggi d'Italia Ministero dello sviluppo economico D.M. 10-2-2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. P ubblic ato nella G azz. U ff. 7 marzo 2 0 1 4 , n. 5 5 . D.M. 10 febbraio 2014 (1) . Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (2) (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2014, n. 55. (2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare: l'art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”; l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo regolamento; l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni; Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore; Considerata l'opportunità di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento; Decreta: Art. 1. Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la 33 Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore; 3° Trimestre Considerata l'opportunità di 2014 prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento; allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio Decreta: Art. 1. Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto. Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica 1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 1. Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. 2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013. 34 3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 , sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione. 5. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. 6. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione. 7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità competente. 8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i “libretti di centrale” ed i “libretti di impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. 9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse. 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio Art. 4. Disposizioni finali 1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall'allegato I del presente decreto. 2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato I (Art. 1) Scarica il file Allegato II (Art. 2) Scarica il file Allegato III (Art. 2) Scarica il file 35 Allegato IV (Art. 2) Scarica il file Allegato V (Art. 2) Scarica il file NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA DI CUI AGLI ALLEGATI DA II A V Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto. Per i gruppi frigo vanno redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In tutti i casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto. Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio composto da una singola pagina. (2) Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del rappresentante legale va riportata la ragione sociale della ditta. (3) Riportare l'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto. (4) Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo Responsabile. (5) Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto visibile delle tubazione di adduzione e in particolare all'interno della Centrale Termica. (6) Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137. (7) In caso di uso promiscuo, barrare entrambe le voci. (8) Indicare solo per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Utilizzare UNI 10845. (9) Nella cella “Rendimento di combustione” va riportato il valore letto maggiorato dai 2 punti previsti dalla normativa UNI 10389-1, nella cella “Rendimento minimo di legge” va riportato il valore limite previsto per il gruppo termico analizzato. (10) Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per risolvere il problema. (11) Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere entro breve tempo. Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio dell'apparecchio e la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile. 36 C opyright 2008 W olte rs Kluwe r Ita lia Srl. All rights re se rve d. 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 37 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 38 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 39 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 40 3° Trimestre 2014 allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio 41 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 42 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 43 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 44 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 45 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 46 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio 47 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA GRUPPO A A/1 A/2 A/3 A/4 A/5 A/6 A/7 A/8 A/9 A/10 A/11 Abitazioni di tipo signorile Abitazioni di tipo civile Abitazioni di tipo economico Abitazioni di tipo popolare Abitazioni di tipo ultrapopolare Abitazioni di tipo rurale Abitazioni in villini Abitazioni in ville Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici Uffici e studi privati Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi GRUPPO B B/1 B/2 B/3 B/4 B/5 B/6 48 B/7 B/8 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) Prigioni e riformatori Uffici pubblici Scuole e laboratori scientifici Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto Magazzini sotterranei per depositi di derrate GRUPPO C C/1 C/2 C/3 C/4 C/5 C/6 C/7 Negozi e botteghe Magazzini e locali di deposito Laboratori per arti e mestieri Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) Tettoie chiuse od aperte II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE GRUPPO D D/1 D/2 D/3 Opifici Alberghi e pensioni (con fine di lucro) Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di 1 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio D/4 D/5 D/6 D/7 D/8 D/9 D/10 lucro) Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni. Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE GRUPPO E E/1 E/2 E/3 E/4 E/5 E/6 E/7 E/8 E/9 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. NOTE ESPLICATIVE SUL GRUPPO A Il prospetto di qualificazione che riporta le categorie esistenti è relativo e variabile da luogo a luogo, ed avrà un corrispondente significato locale. A/1 - Abitazioni di tipo signorile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. A/2 - Abitazioni di tipo civile. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. A/3 - Abitazioni di tipo economico. 49 3° Trimestre 2014 allegati: Agenzia del Territorio Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. A/4 - Abitazioni di tipo popolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili. A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare. Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi. A/6 - Abitazioni di tipo rurale. A/7 - Abitazioni in villini. Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo. A/8 - Abitazioni in ville. Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. 50 A/9 - Castelli, palazzi eminenti. Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie. A/10 - Uffici e studi privati. Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale. A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc… 3 3° Trimestre 2014 allegati: Normative fiscali 51 3° Trimestre 2014 allegati: Normative fiscali RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE) Con istanze indirizzate alla scrivente, è stato chiesto di conoscere quale sia il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare, ai contratti di locazione. I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con 52 l’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l’articolo 6 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n.192, in materia di “Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione”. In particolare, l’articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005 prevede, al comma 3, che “Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”. Il successivo comma 3-bis dell’articolo 6 stabilisce, inoltre, che “L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”. 3° Trimestre 2014 allegati: Normative fiscali 2 Tale disposizione stabilisce, pertanto, che gli obblighi di allegazione dell’attestato di prestazione energetica sorgono anche con riferimento ai contratti di locazione. In considerazione della introduzione dell’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica al contratto di locazione, a pena di nullità dello stesso, si chiede se detto obbligo esplichi effetti anche ai fini della registrazione del contratto di locazione. A parere degli istanti, detta previsione ha effetti sulla validità del contratto concluso, potendone determinare la nullità, ma non dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell’imposta di registro. In ogni caso, qualora questa Agenzia ritenga comunque obbligatoria la registrazione dell’attestato di prestazione energetica unitamente al contratto di locazione, si chiede di conoscere se tale attestato possa essere presentato in copia semplice o se debba essere presentato in copia conforme all’originale. Gli istanti chiedono, infine, quale sia il trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di bollo, a tale attestazione. Con riferimento ai quesiti formulati, si rileva che, in linea generale, le regole da seguire per la registrazione degli atti sono dettate dall’articolo 11 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR). Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo 11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta: - di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto; - di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili; - di atti non soggetti a registrazione. In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che i soggetti tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato l’attestato di prestazione energetica. 53 3° Trimestre 2014 allegati: Normative fiscali 3 In tal caso, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro, in quanto l’attestato non rientra tra quelli per i quali vige l’obbligo della registrazione. L’attestato di prestazione energetica rilasciato dal professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, non può, infatti, essere ricondotto nell’ambito delle previsioni recate dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR. Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e “IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati. Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato che “questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente, in forma cartacea”. Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono, in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’attestato di prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato 54 telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro. Al riguardo, appare, inoltre, opportuno precisare che in capo ai soggetti tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto attestato in sede di registrazione atteso che l’obbligo di allegazione dell’attestato al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell’articolo 38 del TUR “La nullità o l’annullabilità dell’atto non dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta”. Resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione), sono applicabili le disposizioni previste, ai fini dell’imposta di registro, dall’articolo 8 3° Trimestre 2014 4 allegati: Normative fiscali del TUR secondo cui “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”. In tale ipotesi, deve essere applicata l’imposta fissa di registro nella misura di euro 168, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale attestazione accede. Si precisa, infine, che l’attestato di prestazione energetica, allegato in originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere assoggettato all’imposta di bollo. Va, infatti, considerato quanto previsto: - dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui “L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”; - dall’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, in base al quale “Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo”. Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo, 5 in virtù della disposizione contenuta nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, nella nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972. Tale disposizione stabilisce, infatti, cheaffinché “Per le copie dichiarate conformi, Le Direzioni regionali vigileranno i principi enunciati e le 5 l’imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati trattamento previsto per l’originale”. dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE CENTRALE 55 3° Trimestre 2014 allegati: Fonti normative e quesiti D. L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” Art. 4 Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa; 56 b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo. 4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva. 5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse. 6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa CASSA GEOMETRI CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI I contributi dovuti alla Cipag sono: • • • il contributo soggettivo; il contributo integrativo; il contributo di maternità. Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno per anno (cfr. tabella sottostante). Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini Iva (prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione di volume d’affari). Dal 2015 la percentuale aumenterà al 5%, fatta eccezione per i geometri iscritti CIPAG che prestano attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali la misura del predetto contributo resterà fissata al 4%. Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E’ dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG (neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi). Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del contributo di maternità dal 2007: Anno Soggettivo minimo Percentuale soggettivo Limite reddituale percentuale 3,5% Integrativo minimo 2007 2008 Percentuale Maternità Integrativo € 1.750,00 10% 130.000,00 € 700,00 4% € 4,00 € 1.750,00 10,50% 132.600,00 € 700,00 4% € 20,00 2009 € 2.000,00 10,50% 134.900,00 € 800,00 4% € 20,00 2010 € 2.000,00 11% 139.250,00 € 800,00 4% € 22,00 2011 € 2.250,00 11% 140.300,00 € 900,00 4% € 17,00 2012 € 2.250,00 11,50% 142.450,00 € 900,00 4% € 17,00 2013 € 2.500,00 11,50% 146.300,00 € 1.000,00 4% € 22,00 2014 € 2.500,00 12% 150.700,00 € 1.000,00 4% € 21,00 2015 € 2.750,00 13% € 1.375,00 5% 2016 € 3.000,00 14% € 1.500,00 5% 2017 € 3.250,00 15% € 1.625,00 5% Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di effettiva iscrizione. Sono tuttavia frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo. L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione. 57 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta. Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l’obbligo di versare anche la contribuzione soggettiva per l’anno di cancellazione. AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella riepilogativa). Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 2,875%, neo diplomato ad ½ il 5,75%). Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto. Anno Soggettivo minimo Soggettivo minimo (1/4 per i primi 2 anni) (1/2 per i successivi 3 anni) € 625,00 € 1.250,00 2014 Maternità € 21,00 AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa). 58 Anno Soggettivo minimo Maternità 2014 € 625,00 € 21,00 CONTRIBUTI PENSIONATI CHE PROSEGUONO LA PROFESSIONE Anno Soggettivo minimo ridotto ad 1/3 2014 Soggettivo minimo ridotto ad 1/2 € 1.250,00 Integrativo minimo Maternità € 1.000,00 € 21,00 OPTANTI Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultinooptanti verso la Cipag sono considerati a tutti gli effetti iscritti obbligatori. PAGAMENTO CONTRIBUTI Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devono essere versati tramite F24 Accise in sede di compilazione del modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr. Guide Mod. Unico e F24 Accise). 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa 59 * 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa 60 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa 61 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa 62 3° Trimestre 2014 allegati: Istat LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2013 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone Assoluto 373,80% Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina Anno Variazione annuale 100% Variazione ridotta 75% Variazione biennale 100% Variazione ridotta 75% Giugno 2014 0,3 0,225 1,5 1,125 Maggio 2014 0,4 0,300 1,6 1,2 142 del 21-6-14 pag. 23 Aprile 2014 0,5 0,375 1,6 1,2 133 del 11-6-14 pag. 33 Marzo 2014 0,3 0,225 1,9 1,425 94 del 23-4-14 pag. 39 Febbraio 2014 0,5 0,375 2,3 1,725 75 del 31-3-14 pag. 119 Gennaio 2014 0,6 0,45 2,84 2,1 53 del 5-3-14 pag. 136 Dicembre 2013 0,6 0,45 3,0 2,25 21 del 27/1/2014 pag. 39 Novembre 2013 0,6 0,45 3,0 2,25 302 del 27/12/13 pag. 65 Ottobre 2013 0,7 0,525 3,4 2,550 270 del 18/11/13 pag. 41 Settembre 2013 0,8 0,600 3,9 2,925 249 del 23-10-13 pag. 21 Agosto 2013 1,1 0,825 4,3 3,225 224 del 24-9-13 pag. 20 Luglio 2013 1,2 0,900 4,2 3,150 224 del 24-9-13 pag. 20 Giugno 2013 1,2 0,900 4,4 3,300 179 del 1/8/13 pag. 71 Maggio 2013 1,2 0,900 4,3 3,225 144 del 21/6/13 pag. 50 Aprile 2013 1,1 0,825 4,4 3,3 119 del 23/5/13 pag. 64 Marzo 2013 1,6 1,2 4,9 3,675 94 del 22/4/13 pag. 51 Febbraio 2013 1,8 1,350 5,1 3,825 63 del 15/3/13 pag. 59 Gennaio 2013 2,2 1,650 5,4 4,050 50 del 28/2/13 pag.59 Dicembre 2012 2,4 1,800 5,7 4,275 18 del 22/1/2013 pag. 51 Novembre 2012 2,4 1,800 5,7 4,275 296 del 20/12/12 pag. 36 Ottobre 2012 2,7 2,025 6,0 4,500 271 del 20/11/12 pag. 40 Settembre 2012 3,1 2,325 6,2 4,650 244 del 18/10/12 pag. 28 Agosto 2012 3,1 2,325 5,9 4,425 217 del 17/9/12 pag. 36 Luglio 2012 2,9 2,175 5,7 4,275 195 del 22/8/12 pag. 55 Mese Gazzetta Ufficiale n. in pubblicazione N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati) I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario. 63 3° Trimestre 2014 allegati: Istat INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992) Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente Anno 64 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 GEN 33,0 3,0 -5,0 7,3 6,3 3,8 1,5 3,4 3,7 4,5 3,7 0,5 2,8 1,8 3,9 6,7 6,6 5,7 2,7 1,8 1,8 1,3 4,6 5,2 4,8 8,1 12,4 25,1 10,9 21,0 14,5 12,9 21,4 18,8 17,3 16,4 12,5 8,6 8,0 4,5 5,0 5,7 6,4 6,5 6,1 4,3 4,2 3,8 5,5 2,6 1,6 1,3 2,1 3,1 2,3 2,7 2,0 1,6 2,2 1,5 2,9 1,5 1,3 2,2 3,2 2,2 0,6 FEB 28,9 3,5 -4,3 8,9 5,6 2,8 1,7 2,8 5,4 2,5 3,9 0,7 2,7 2,3 4,0 8,6 4,9 5,6 2,5 1,7 1,8 1,4 5,4 4,7 5,0 8,5 13,2 24,4 11,5 21,7 13,1 13,4 21,7 18,9 16,7 16,4 12,2 8,6 7,6 4,2 4,9 6,3 6,2 6,7 5,4 4,5 4,2 4,3 5,0 2,4 1,8 1,2 2,4 3,0 2,3 2,5 2,2 1,6 2,1 1,5 2,9 1,5 1,3 2,3 3,3 1,8 0,5 MAR 28,7 1,2 -6,0 11,0 5,3 2,5 1,4 3,3 6,4 0,8 4,6 0,3 2,6 2,7 4,5 8,4 4,9 5,4 2,3 1,8 1,7 1,7 5,3 4,9 4,8 9,1 15,5 21,0 13,7 21,0 12,5 13,7 21,3 19,5 16,1 16,4 12,0 8,6 7,2 4,2 4,9 6,4 6,1 6,6 5,6 4,2 4,2 4,9 4,5 2,2 1,7 1,4 2,5 2,8 2,4 2,6 1,9 1,6 2,1 1,5 3,3 1,0 1,5 2,5 3,2 1,6 0,3 APR 18,5 2,3 -5,9 11,9 3,5 3,0 1,1 3,5 6,1 0,1 6,3 -1,1 2,6 3,2 5,2 7,6 4,8 5,2 2,4 1,7 1,7 1,9 5,2 4,7 4,8 10,1 15,6 21,2 15,5 18,7 12,6 14,3 21,2 19,3 15,5 16,6 11,6 8,8 6,6 4,2 5,0 6,7 5,8 6,7 5,6 4,2 4,1 5,2 4,5 1,7 1,8 1,6 2,2 3,1 2,4 2,5 2,0 1,7 2,0 1,4 3,3 1,0 1,6 2,6 3,2 1,1 0,5 MAG 11,5 3,6 -5,7 11,8 3,7 3,3 1,8 3,1 5,7 0,0 7,0 -1,9 2,8 3,1 4,8 7,6 5,2 5,1 2,3 1,6 1,6 2,0 5,4 5,0 4,9 10,9 15,6 20,3 16,7 18,3 12,3 14,5 20,7 19,9 15,2 16,4 11,2 8,8 6,4 4,2 4,9 6,8 5,7 6,8 5,7 4,1 4,1 5,5 4,3 1,6 1,7 1,6 2,3 3,0 2,3 2,4 2,1 1,7 2,2 1,4 3,5 0,7 1,5 2,6 3,0 1,2 0,4 GIU 3,9 3,2 -3,3 11,8 3,1 2,9 2,3 3,0 4,6 0,6 7,5 -2,6 3,2 2,8 5,2 7,1 6,2 4,3 2,0 1,9 1,3 2,5 5,2 5,1 5,2 11,1 17,1 19,2 16,0 18,8 12,2 14,7 20,7 20,0 15,2 16,0 11,2 8,7 6,3 4,1 4,9 7,0 5,6 6,9 5,5 4,2 3,7 5,8 3,9 1,4 1,8 1,5 2,7 2,9 2,3 2,3 2,2 1,6 2,1 1,6 3,8 0,4 1,3 2,7 3,1 1,2 0,3 LUG -4,2 5,4 -0,6 11,8 3,3 1,1 4,2 2,2 4,7 1,4 6,6 -2,4 3,6 2,4 5,7 6,6 6,9 4,1 1,8 2,0 1,0 3,3 4,7 5,3 5,2 11,1 19,3 17,0 16,1 19,0 12,2 14,9 21,6 19,0 15,9 15,4 10,5 8,7 5,9 4,4 4,9 7,0 5,7 6,7 5,5 4,4 3,6 5,6 3,6 1,6 1,8 1,7 2,7 2,7 2,3 2,5 2,1 1,8 2,1 1,6 4,0 -0,1 1,7 2,7 2,9 1,2 Fonte: ISTAT - Elaborazioni U.O. Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Como AGO -5,5 2,5 0,0 9,5 3,8 0,7 4,4 2,5 4,6 1,5 6,0 -1,8 3,3 2,8 5,3 7,0 6,9 4,0 1,6 2,3 0,9 3,5 4,7 5,2 5,6 11,1 21,2 15,3 16,4 18,8 11,9 15,5 21,6 18,6 17,2 13,7 10,4 8,6 5,9 4,5 5,0 6,7 6,3 6,3 5,3 4,4 3,7 5,8 3,4 1,5 1,9 1,6 2,7 2,7 2,5 2,5 2,1 1,8 2,1 1,6 3,9 0,2 1,5 2,8 3,1 1,1 SET -7,9 -0,5 2,5 7,3 4,5 0,5 3,8 2,3 5,2 1,7 5,2 -1,0 2,7 3,2 5,5 7,6 6,3 3,7 1,4 2,7 0,7 3,6 5,2 5,1 5,9 10,5 24,6 12,7 17,4 18,0 12,2 16,8 21,2 17,7 17,2 13,6 9,8 8,3 5,8 5,0 4,8 6,6 6,3 6,2 5,2 4,2 3,9 5,8 3,4 1,4 1,8 1,8 2,6 2,6 2,6 2,5 1,8 1,9 2,0 1,6 3,7 0,1 1,6 3,0 3,1 0,8 OTT -9,0 -1,2 3,5 8,9 4,5 0,7 3,2 2,5 4,7 3,0 3,3 0,6 2,0 3,3 5,7 8,2 5,9 3,2 1,7 2,3 0,9 4,0 5,2 5,1 6,8 10,3 25,7 11,8 19,9 15,4 12,3 18,2 20,5 18,0 17,2 13,3 9,1 8,5 5,1 5,3 4,7 6,8 6,2 6,1 5,0 4,3 3,8 5,8 3,0 1,6 1,7 1,8 2,6 2,6 2,6 2,4 1,7 2,0 1,7 2,0 3,4 0,2 1,7 3,2 2,7 0,7 NOV -4,2 -1,6 4,3 8,4 4,0 1,0 3,2 2,4 4,3 3,7 2,3 1,6 1,9 3,6 5,3 7,8 6,3 2,9 1,9 2,0 1,0 4,2 5,4 4,8 7,3 10,7 26,2 11,0 21,4 14,6 11,6 18,7 21,5 17,6 16,7 13,0 8,6 8,6 4,7 5,2 5,3 6,4 6,5 6,2 4,9 4,2 3,7 6,0 2,6 1,6 1,5 2,0 2,7 2,3 2,7 2,4 1,7 1,8 1,7 2,3 2,6 0,7 1,7 3,2 2,4 0,6 DIC -0,2 -3,3 5,4 8,1 3,6 1,2 3,6 3,0 4,2 3,7 1,2 2,4 1,8 3,8 5,9 7,3 6,1 2,9 1,8 1,6 1,4 4,3 5,3 4,6 7,4 12,3 25,3 11,1 21,8 13,8 11,9 19,8 21,1 17,3 16,3 12,8 8,8 8,6 4,3 5,1 5,5 6,5 6,4 6,0 4,8 4,0 4,1 5,8 2,6 1,5 1,5 2,1 2,7 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9 1,7 2,6 2,0 1,0 1,9 3,2 2,4 0,6 MEDIA ANNUA 3,9 5,4 3,9 1,7 1,8 1,6 2,6 2,7 2,4 2,5 2,0 1,7 2,0 1,7 3,2 0,7 1,6 2,7 3,0 1,1 3° Trimestre 2014 allegati: Notizie dalla cassa Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS) Evoluzione del tasso di sconto nel tempo Determinato dalla Banca d'Italia fino al 21/12/2003 e dal 01/01/2004 dalla Banca Centrale Europea Con validità dal Tasso di Riferimento Con validità dal Tasso di Riferimento Con validità dal Tasso di Riferimento 23/03/1981 19,00 % 22/10/1993 8,00 % 08/03/2006 2,50 % 25/08/1982 18,00 % 18/02/1994 7,50 % 15/06/2006 2,75 % 09/04/1983 17,00 % 12/05/1994 7,00 % 09/08/2006 3,00 % 16/02/1984 16,00 % 12/08/1994 7,50 % 11/10/2006 3,25 % 07/05/1984 15,50 % 22/02/1995 8,25 % 13/12/2006 3,50 % 04/09/1984 16,50 % 29/05/1995 9,00 % 14/03/2007 3,75 % 04/01/1985 15,50 % 24/07/1996 8,25 % 13/06/2007 4,00 % 08/11/1985 15,00 % 24/10/1996 7,50 % 09/07/2008 4,25 % 22/03/1986 14,00 % 22/01/1997 6,75 % 08/10/2008 3,75 % 25/04/1986 13,00 % 30/06/1997 6,25 % 12/11/2008 3,25% 27/05/1986 12,00 % 24/12/1997 5,50 % 10/12/2008 2,50% 14/03/1987 11,50 % 22/04/1998 5,00 % 21/01/2009 2,00% 28/08/1987 12,00 % 27/10/1998 4,00 % 11/03/2009 1,50% 26/08/1988 12,50 % 04/12/1998 3,50 % 08/04/2009 1,25% 06/03/1989 13,50 % 28/12/1998 3,00 % 13/05/2009 1,00% 21/05/1990 12,50 % 14/04/1999 2,50 % 13/04/2011 1,25 % 13/05/1991 11,50 % 10/11/1999 3,00 % 13/07/2011 1,50 % 23/12-1991 12,00 % 09/02/2000 3,25 % 09/11/2011 1,25 % 06/07/1992 13,00 % 22/03/2000 3,50 % 14/12/2011 1,00 % 17/07/1992 13,75 % 04/05/2000 3,75 % 11/07/2012 0,75 % 04/08/1992 13,25 % 15/06/2000 4,25 % 01/01/2013 0,75% 04/09/1992 15,00 % 06/09/2000 4,50 % 08/05/2013 0,50 % 26/10/1992 14,00 % 11/10/2000 4,75 % 13/11/2013 0,25% 13/11/1992 13,00 % 15/05/2001 4,50 % 11/06/2014 0,15% 23/12/1992 12,00 % 05/09/2001 4,25 % - - 04/02/1993 11,50 % 19/09/2001 3,75 % - - 23/04/1993 11,00 % 14/11/2001 3,25 % - - 21/05/1993 10,50 % 11/12/2002 2,75 % - - 14/06/1993 10,00 % 12/03/2003 2,50 % - - 06/07/1993 9,00 % 09/06/2003 2,00 % - - 10/09/1993 8,50 % 06/12/2005 2,25 % - - 65