Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO
3° Trimestre 2014
Geometra
oggi
3° Trimestre 2014
Anno XX - n° 3
Luglio/Agosto/Settembre 2014
Aut. Del Tribunale di Pesaro
n. 389 del 23.09.1994
ROC n. 7638
Editoriale:
DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Cecchetelli
E’ MORTO IL GEOMETRA ANTONIO TEMPESTA,
40 ANNI AL SERVIZIO DEI COLLEGHI
I PROFESSIONISTI COME LE PMI:
SANCITO L’ACCESSO AI FONDI
Pag. 3
La scomparsa del Geometra Tempesta
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SEGRETERIA DI REDAZIONE
Giovanni Babbini
Giovanni Corsini
Speciale convegno GEOCAM
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5
COMITATO DI REDAZIONE
Elisa Clizia
Giuseppe Fumelli
Luca Merli
Alice Pagnetti
Claudio Papi
Cataldo Tarricone
Lorenzo Urani
Focus storia e cultura
» 10
Edilizia, Urbanistica e Territorio:
» 13
GEO-CAM AWARDS AI MEDIATORI PIÙ VIRTUOSI
GEOMETRA:
UNA PROFESSIONE “VECCHIA” QUANTO L’UOMO
DISTANZE TRA EDIFICI: OCCHIO AL LIMITE LEGALE
•CERTFICAZIONI D’OBBLIGO ANCHE PER RAFFREDDARE
•PREVENZIONE INCENDI, LE NOVITA’
COORDINAMENTO EDITORIALE
Nicoletta Giorgetti
Agenzia del Territorio:
COORDINAMENTO TECNICO
Serena Pollastrini
•AGENZIA DELLE ENTRATE: MAPPE CATASTALI IN VENDITA ONLINE
•IL CATASTO NELLA STORIA
GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Artù comunicazione
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Direzione, Amministrazione
Redazione
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solo citando la fonte.
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autori, redattori, corrispondenti
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nè il Collegio dei Geometri
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rivolgersi presso:
Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
Provincia di Pesaro e Urbino
Tel. 0721.31903
» 15
CATASTO TERRENI: LA NUOVA VERSIONE DI PREGEO 10
Normative fiscali:
RICOSTRUZIONE AGEVOLATA
ANCHE CON SAGOMA DIVERSA
» 16
•APE: NIENTE OBBLIGO DI BOLLO O IMPOSTA DI REGISTRO
•POS OBBLIGATORIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Leggi e Decreti, domanda e risposta:
» 18
Notizie dal Collegio:
» 28
COSA DICE LA LEGGE
DOMANDA E RISPOSTA
IL TAR DEL VENETO DÀ RAGIONE AI GEOMETRI
•VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE: NON SERVE IL PERMESSO
•ELABORATI TECNICI: UNA SOLA COPIA AL COMMITTENTE
Notizie dalla Cassa:
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Istat:
» 31
Allegati:
» 33
MATERNITA’: INDENNITA’ E CONTRIBUTI
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
3° Trimestre 2014
Editoriale
Stiamo lavorando con la Regione Marche per integrare la programmazione 2014-2020
I PROFESSIONISTI COME LE PMI: SANCITO L’ACCESSO AI FONDI
H
anno incassato un risultato importante
i liberi professionisti – non soltanto noi
geometri – vedendosi equiparati alle piccole
e medie imprese. Grazie a questo riconoscimento, sancito dall’Unione Europea, i professionisti possono, finalmente, considerare
quale opportunità concreta tutti quei diritti,
quelle agevolazioni e quelle risorse che, prima, erano appannaggio esclusivo delle Pmi.
Un risultato ottenuto, per la verità, non senza
sforzi: come categoria ci siamo fortemente
impegnati e battuti nelle sedi opportune affinché l’accesso ai fondi europei potesse essere consentito anche ai professionisti, che
oggi più che mai hanno bisogno di essere
supportati nella loro attività. Perché la crisi –
è quasi inutile ribadirlo – continua a mordere
e i costi per sostenere un’attività e, nella fattispecie, uno studio tecnico libero-professionale sono notoriamente elevati.
In virtù, dunque, di quanto stabilito a Bruxelles e dal decreto interministeriale del 27
dicembre 2013 messo a punto dal Ministero
dello Sviluppo economico – Disposizioni per
il rafforzamento del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese – i liberi professio-
nisti potranno accedere ai fondi europei per
l’acquisto delle strumentazioni, indispensabili e sempre più costose; per assumere praticanti o, ad esempio, disoccupati di età inferiore a 29 anni: in una parola, si incentiverà il
lavoro dei giovani. E poi la formazione: i fondi serviranno a finanziare i corsi nell’ottica di
quella formazione continua che rappresenta,
oramai, un obbligo e un dovere per il professionista, in qualsiasi campo egli operi.
Per quanto riguarda l’erogazione delle risorse, va detto che, anche se la Regione Marche, a cui spetta l’approvazione dei bandi,
non è stata così tempestiva nell’inserire le
categorie professionali nella programmazione dei Fondi 2014-2020, stiamo concordando, come Collegi provinciali, con l’assessorato regionale competente, l’opportunità di
integrare la stessa, aprendo anche ai professionisti.
Carlo Cecchetelli
Presidente
Collegio Geometri e Geometri laureati della
Provincia di Pesaro e Urbino
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3° Trimestre 2014
La scomparsa del Geometra Tempesta
E’ MORTO IL GEOMETRA ANTONIO TEMPESTA,
40 ANNI AL SERVIZIO DEI COLLEGHI
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PESARO – E’ scomparso, all‘età di 92 anni, il geometra Antonio Tempesta. Originario
di Castel Cavallino, viveva a Pesaro da quand’era bambino ed è a Pesaro – che per
lui, nato in campagna, rappresentava la Città – che Tempesta ha lasciato più di un’impronta. E sono in tanti oggi a ricordarlo, sia nel suo ruolo di professionista vecchia
maniera, sia per gli importanti incarichi ricoperti in seno alla categoria, prima, e alla
Banca d’Italia, poi.
Diplomatosi nel ’41 all’Istituto Tecnico Bramante, Antonio Tempesta iniziò a lavorare
subito allo Studio Pantanelli e nel 1947 si iscrisse all’Albo dei geometri, così da poter
aprire uno studio tutto suo. Geometra nella fase storica più significativa, per Pesaro
e per il Paese, quella della ricostruzione post bellica, Tempesta dedicò la sua vita alla
professione e all’impegno per la categoria. Nel 1950 fu, infatti, eletto consigliere del
Collegio Geometri della provincia di Pesaro e Urbino con l’incarico di revisore delle
parcelle, incarico che ricoprì fino al 1989, e, nello stesso periodo, la Banca d’Italia lo
nominò tecnico di fiducia, al posto di un ingegnere: prima d’allora, a ricoprire questo
ruolo, in Italia, erano stati sempre gli ingegneri. Profondo il cordoglio dei colleghi,
espresso dal presidente del Collegio provinciale dei geometri, Carlo Cecchetelli: “Antonio Tempesta era una figura molto conosciuta nel nostro territorio, professionista
di grande caratura ed equilibrio, che ha speso un’intera vita al servizio dei colleghi,
essendo stato per ben 40 anni all’interno del Consiglio, ricoprendo un ruolo che, poi,
destino ha voluto ricoprissi proprio io dopo di lui”.
“Nel ’90 – ricorda il presidente del Collegio Geometri – subentrai a Tempesta, che
mi aiutò e mi affiancò in quell’incarico che lui conosceva bene e lo fece sempre con
grande disponibilità”.
3° Trimestre 2014
Speciale convegno GEOCAM
GEO-CAM AWARDS AI MEDIATORI PIÙ VIRTUOSI
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S
i è concluso lo scorso 11 luglio a Roma, il
2° convegno nazionale GEOCAM - Associazione nazionale geometri consulenti tecnici arbitri e mediatori - due giornate articolate
nella 1a competizione di mediazione nazionale tra le sezioni GEOCAM e concluse con le
assegnazioni dei Geo-Cam Awards ai mediatori che hanno superato le simulazioni secondo la giuria.
Ma facciamo un passo indietro e ripercorriamo insieme la varie tappe del convegno, la
cui indiscutibile ottima riuscita sono più che
certo sia dovuta principalmente al lavoro di
squadra dei vari gruppi di lavoro e al sostegno di tanti enti, imprese, istituzioni.
Tra questi inizierei dal patrocinio del nostro
Consiglio Nazionale Geometri, dalla Fon-
dazione Geometri e dai nostri sponsor che
hanno permesso l’evento. Da segnalare per
primo l’accordo con GEOWEB, sponsor principale dell’evento, poi Wolters Kluwer Italia
(i marchi che fanno parte del Gruppo sono:
Artel, Cedam, Indicitalia, Ipsoa, Leggi d’Italia Professionale, Mitos, OA Sistemi, OSRA e
Utet Giuridica), con i quali siamo impegnati in
un lavoro in sinergia per la formazione in ambito della mediazione e sull’editoria. Da ricordare, poi, l’apporto dei Collegi dei Geometri
di Roma e Latina, nonché Dia Italia, Isolab e
Brigitte italia.
Un ringraziamento personale a tutto il Consiglio direttivo con il quale abbiamo dimostrato
che, assieme, e quindi solo se condivisi si
possono raggiungere obiettivi importanti; un
3° Trimestre 2014
Speciale convegno GEOCAM
Da sinistra: Presidente Collegio Udine – Geom. Elio Miani, Segretario GeoCam – Geom. Guido Turchetti,
Tesoriere Collegio Udine – Geom. Pierdomenico Abrami, Sezione GeoCam Udine – Geom. Renzo Fioritti
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particolare grazie ad Andrea Porcu per aver
pensato ai primi Award 2014 per le sezioni
(assegnato il premio alla sezione di Udine per
aver attivato il numero maggiore di procedure del 2013 e alla sezione di Roma per aver
organizzato più ore di formazione sempre
nel 2013); a Paolo Frediani per aver pensato al premio GEOCAMminiamo – passi nella
direzione giusta - che quest’anno stato assegnato al Dott. Nicola Gratteri, il quale ha
tenuto una emozionante Lectio Magistralis
sulla criminalità organizzata; a Giancarlo Genta, Giovanni Bianco e Aniello Della Valle per il
supporto dato; a Guido Turchetti per avermi
accompagnato in tutte le fasi del convegno.
Entrando nel vivo, ricordo che nei due giorni
di lavori è stata organizzata la 1a competizione a livello nazionale delle sezioni GEOCAM, che ha rappresentato una vera novità,
ha avuto grande successo e che merita di essere ripetuta ogni anno.
La competizione ha visto le squadre impegnate in una serie senza sosta di mediazioni
simulate, con lo scopo di dimostrare la loro
capacità a negoziare controversie in modo
cooperativo ed efficace.
Ma quali erano gli obiettivi?
1) Permettere ai partecipanti, che dovevano
operare nelle varie sessioni in qualità di par-
te e consulente, di dar prova di capacità negoziale con riferimento all’esposizione delle
posizioni, alla difesa degli interessi con flessibilità e generazione di alternative al fine di
raggiungere l’accordo.
2) Prepararsi per allenare una squadra universitaria al fine di partecipare come GEOC.A.M. alla 3a competizione universitaria che
si terrà a Milano a febbraio 2015, dando una
visibilità a livello nazionale (Universitario e Camerale) molto incisiva.
Delle sezioni italiane di GEOCAM hanno partecipato:
Pesaro Urbino (1a classificata),
Parma (2a classificata),
Firenze (3a classificata),
Pres. GeoCam – Geom. Filippo Vircillo
Sezione GeoCam Roma – Cristiana Gramillano
3° Trimestre 2014
Speciale convegno GEOCAM
Vibo Valentia (4° classificata), Genova, Varese,
Roma, Rovigo, Udine, Verona, Latina, Campobasso, Como e Milano ai cui concorrenti e
ai loro coach vanno i nostri complimenti per
aver avuto il coraggio di cimentarsi davanti ai
colleghi.
I nostri ringraziamenti vanno al Team Group
che ha permesso la realizzazione dell’evento: dai mediatori (Carola Colombo, Morena
La Tanza, Giovanni Battista Minuto e Fabrizio
Levrero), ai giudici di gara (Fausto Alberti, Michele Carabellese, Claudia Giustiniani, Nicola
Giudice, Adam Salama, Francesco Petrosino,
Stefania Lattuille, Deborah Furci, Claudia Caravati, Silvia Badin, Simone Scartabelli, Giuseppina Marzari), ai colleghi addetti a tenere
il tempo permettendo una gara corretta (Eliano Biagioni, Claudia De Casa, Giovanni Bianco, Cristiana Gramillano) e alla collega che ha
redatto i punteggi e le classifiche (Claudia De
Casa).
Durante il convegno si sono tenuti anche i
corsi di aggiornamento dei Referenti Locali,
importante trait-d’union tra l’associazione ed
i Collegi, portavoce dell’associazione a livello provinciale che hanno l’onere e l’onore di
chiudere importanti convenzioni per lo sviluppo e la crescita dell’associazione, sia a livello
provinciale che nazionale. Un grazie ai relatori che hanno tenuto i corsi di aggiornamento
dei Referenti Locali (Guido Turchetti, Paolo
Frediani e Andrea Porcu).
Contestualmente si sono tenuti i corsi di aggiornamento dei Responsabili di Sezione che
hanno il “gravoso” compito di gestire le procedure di mediazione unitamente al Responsabile dell’Organismo. Un grazie ai relatori
che hanno messo le loro capacità e la loro
preparazione a servizio della categoria (Claudia Caravati e Simone Scartabelli – che sono
coloro che hanno redatto le nuove modulistiche delle procedure e il vademecum sulla
procedura GEOCAM e che giornalmente rispondono ai quesiti dei nostri responsabili
di sezione), e a Claudia De Casa che, unitamente allo scrivente, gestisce l’organismo di
mediazione a livello nazionale, quale persona
Amm. Del. Geoweb – Dott. Francesco Gerbino
Sezione GeoCam Pesaro – Geom. Giovanni Corsini
Sezione GeoCam Pesaro – Geom. Alberto Campagna
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Wolters Kluwer Italia – Dott.ssa Giovanna Lisi
Sezione GeoCam Parma – Geom. Federico Consiglio
Pres. Collegio Geometri Roma – Geom. Marco D’Alesio
Sezione GeoCam Firenze – Geom. Lorenzo Cipriani
3° Trimestre 2014
Speciale convegno GEOCAM
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di rifermento dei responsabili per quanto attiene alle procedure di mediazione.
Nella serata del 10 luglio ha avuto inizio
l’Open space tecnology con la metodologia della progettazione partecipata, un altro
importante passo avanti per realizzare – attraverso metodi di creatività per la preparazione dei referenti, dei responsabili e dei soci
- l’evoluzione dell’associazione nel prossimo
quinquennio e la realizzazione della cantina
dei progetti GEOCAM. Ma che cosa è una progettazione partecipata (EASW)? La metodologia European Awarness Scenario Workshop
(EASW) nasce in Danimarca negli anni ‘90.
Nel 1994 è stata adottata ufficialmente, promossa e diffusa dal programma Innovazione
della Commissione Europea per stimolare la
progettazione partecipata, consensuale e negoziata partendo dalla base del problema e
delle persone che vivono o lavorano in quel
contesto. L’EASW è una metodologia che
pone una particolare attenzione al ruolo dello sviluppo della società, invitando gli attori
principali di una comunità ad interrogarsi sui
possibili obiettivi per il futuro della comunità
stessa e sulle concrete modalità di azione da
mettere in campo.
La progettazione partecipata implica il coinvolgimento attivo di coloro che subiranno
quelle scelte o beneficeranno di quelle novità, potendo partecipare sin dall’inizio della
produzione delle idee.
Nel metodo del Project Cycle Management
Training Courses Handbook, della Commissione Europea si cita: “...una pianificazione
corretta deve identificare le reali esigenze dei
beneficiari e ciò non può essere possibile senza un’analisi della situazione locale così come
viene percepita dai diversi gruppi di attori interessati”.
Quindi la parola chiave è condivisione: di informazioni, esigenze, percezioni e visioni.
Il modo corretto per lavorare è quello di far
comprendere ai partecipanti che lavoreranno
assieme, occorre creare un senso di appartenenza al progetto al fine della costruzione del
consenso, iniziando dalla prima fase, ovvero
l’allineamento delle visioni.
Un metodo da utilizzare, ad esempio, nella revisione di un piano urbanistico, per discutere
sulla sistemazione di un’area, per far riflettere
i cittadini sulla gestione dei rifiuti, coinvolgere l’intera cittadinanza nell’organizzazione dei
percorsi turistici.
Si tratta dunque di una vera novità che apre
una nuova possibilità lavorativa per la categoria, un nuovo modo di vedere le cose: questo
è GEOCAM.
Di quanto fatto verrà stilato un report che verrà consegnato a tutti i partecipanti.
Anche qui è doveroso un grazie ai co-facilitatori (Carola Colombo, Morena La Tanza,
Giovanni Battista Minuto, Fabrizio Levrero,
Fausto Alberti, Michele Carabellese, Adam
Salama, Francesco Petrosino, Deborah Furci,
Silvia Badin, Giuseppina Marzari, Eliano Biagioni, Claudia De Casa, Simone Scartabelli,
Cristiana Gramillano, Daniela Genesio) ed ai
facilitatori abilitati che hanno condiviso questa bellissima ed entusiasmante OST (Open
space tecnology) con me: Claudia Giustiniani,
Nicola Giudice e Stefania Lattuille. La serata
si è conclusa con la “cena contestuale”, un
modo innovativo di vedere le sezioni da un
diverso punto di vista: il percorso del gusto
delle nostre Regioni.
Da sottolineare l’importanza che i prodotti
portati dagli amici delle sezioni non devono
essere solo mangiati per un mero bisogno fisico, ma occorre conoscere da dove vengono e come sono prodotti. E questo è stato
possibile grazie alla collaborazione dei Collegi di Udine, Parma, Genova, Campobasso,
Roma, Rovigo, Como che hanno allestito gli
stand dando a tutti la possibilità di assaggiare i prodotti tipici delle loro zone. Durante il
convegno si è parlato anche delle altre novità
che GEOCAM ha messo in campo nel 2014:
dall’apertura delle camere arbitrali presso le
sezioni GEOCAM, al percorso formativo per i
CTU, alle novità introdotte dal processo civile
telematico. (Relatori: Paolo Frediani e Angelo
Crescenzi).
Per ultimo ma non ultimo, la Tavola rotonda
3° Trimestre 2014
Speciale convegno GEOCAM
(10 anni di cultura sulla mediazione), aperta
dallo scrivente ricordando la nascita di GEOCAM 10 anni or sono (altro nome ma scopi
analoghi), moderata dalla collega formatrice
ed amica Carola Colombo.
È intervenuto Luciano Piccinelli, Presidente del
Collegio dei Geometri di Genova, purtroppo
non con la presenza fisica ma con una bella
lettera di cui ha dato lettura il collega Guido
Turchetti.
Nicola Giudice della Camera Arbitrale di Milano, ha parlato della mediazione e del rapporto
di lavoro in sinergia con GEOCAM, la collega
formatrice Deborah Furci ha parlato delle due
convenzioni a livello nazionale che GEOCAM
sta completando con due associazioni di categoria di amministratori Anap e Gesticond, al
fine di aprire sezioni distaccate di GEOCAM
per attivare le procedure di mediazioni condominiali gestite dai nostri mediatori. Questi
accordi sono la palese dimostrazione che GEOCAM allarga i propri orizzonti non solo formando i colleghi geometri, ma lavorando sul
mondo del conflitto a 360° e con tutti i parterns
possibili (seri ed affidabili), in modo da creare
un movimento culturale sulla gestione dei conflitti facilitati da un terzo imparziale, indipendente, neutrale ma soprattutto preparato dal
punto di vista qualitativo.
Ed infine un argomento di primo piano per il
futuro di GEOCAM: il percorso dei nostri formatori, basato sul principio che coloro che formeranno i mediatori devono essere professionisti e devono sapere non solo cosa dire ma
anche come dirlo.
Ed è per questo che è intervenuta la Dott.ssa
Daniela Genesio, Presidente AIF (Associazione Italiana Formatori) della Regione Liguria
ed addetta alla formazione a livello nazionale.
L’accordo concluso con AIF porterà ad un percorso di 64 ore nel quale i nostri formatori si
cimenteranno nelle tecniche dai giochi di ruolo alla gestione dell’aula, dalla preparazione
di un PPT all’uso di tecniche di visualizzazione
guidate, dalla comunicazione di gruppi alla
facilitazione dei gruppi di adulti in formazione. Dopo il superamento dell’esame i nostri
formatori - che hanno già completato gli altri
due adempimenti (aver scritto 3 libri o articoli
e aver frequentato 108 ore d’aula con un formatore senior) - potranno iniziare questa bellissima professione e insegnare ad altri il mondo della mediazione illustrando tutte le abilità
trasversali del mediatore. Non posso non ringraziare la nostra collaboratrice, Violante Fiori,
che mi ha supportato nella preparazione di tutto il convegno, Cristina Cencini che ci ha aiutato durante il convegno, Andrea e Pietro per
il supporto esterno e tutto lo staff dell’Ergife
Palace Hotel. Non voglio e non devo giustificare i tanti ringraziamenti che trovate in questo
resoconto del convegno, poiché sono tutti più
che meritati per l’impegno e la collaborazione
avuta, a tutti i livelli, senza la quale oggi non
sarei qui a parlare di un successo. Un successo dovuto anche all’importante aiuto dato da
Marco Nardini alla realizzazione del 2° convegno GEOCAM. Il saluto più grande a tutti coloro
che hanno partecipato, dedicando tempo ad
un sogno che sempre di più si sta trasformando in realtà: GEOCAM. Il bene di un gruppo
si ha quando ogni componente del gruppo fa
quello che è meglio per sé e ... per il gruppo.
(la teoria dell’equilibrio di John Nash)
Per concludere desidero usare le parole di un
carissimo amico che ha scritto: “A me è piaciuta molto l’idea di mettere tutto insieme
(competizione, premio, assemblea, tavola rotonda, progettazione partecipata). L’idea della cena, che a molti può sembrare banale, è
da ricordare negli annali delle buone idee. Ha
fatto partecipare, collaborare, stringere nuove amicizie... eccellente.
La competizione è una formula vincente per
far allenare le squadre in modo diverso e sicuramente dal punto di vista emozionale e non
solo procedurale”.
Direi che il carissimo amico, che si occupa da
sempre di mediazione e non appartiene alla
nostra categoria, ha espresso perfettamente tutti i pensieri, intenzioni e desideri che
abbiamo espresso quando si è progettato il
convegno: grazie Nicola.
Filippo Vircillo
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3° Trimestre 2014
Focus storia e cultura
GEOMETRA: UNA PROFESSIONE “VECCHIA” QUANTO L’UOMO
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L
’attuale professione del geometra comprende attività “vecchie” quasi
quanto l’uomo: misurare e costruire. Dalla pratica del geometra prende origine la geometria, sia come parola sia come scienza: così ci assicura il greco Erodoto (V sec. a.C.), il “padre della storia”, quando racconta
la ben nota vicenda delle periodiche inondazione del Nilo e della necessità, una volta cessate, di ripristinare i confini delle proprietà.
Per questo gli antichi Egizi “geometrizzavano”, nel senso etimologico di
“misurare i terreni” così come era stato fatto dai Babilonesi in Mesopotamia e più tardi dagli stessi Romani.
L’idea di numero, di conteggio e di misura come fattori indispensabili
per stabilire una giustizia sono all’origine della civiltà; nel numero non
penetra inganno, così sostenevano i pitagorici.
Parallelamente numeri, misure e proporzioni si rendevano necessari nella costruzione degli edifici per ottenere la buona riuscita tanto statica
quanto estetica ed entravano in scena personaggi con mansioni e com-
3° Trimestre 2014
Focus storia e cultura
petenze simili a quelle dei geometri del giorno d’oggi. Venendo all’Italia ed avvicinandoci
con i tempi occorre sottolineare che i Romani
furono i più grandi costruttori ed agrimensori
del mondo antico. Un personaggio dell’epoca
di Augusto è rimasto punto di riferimento in
materia: Marco Pollione Vitruvio che, autore
del “De architectura”, uno testi più celebri ed
influenti di tutti i tempi, ha operato anche nel
territorio della Provincia di Pesaro, lasciandoci
la Basilica di Fano. Avvicinandoci ancora nel
tempo, troviamo il massimo giurista ed esperto agrimensore Bartolo da Sassoferrato a cui
si deve una interessante opera, “la Tiberiade”,
che tratta lo spinoso problema della equa ridistribuzione dei terreni prospicienti un fiume
quando, a causa di un’alluvione, si verifica lo
spostamento dell’alveo. Problema che contribuisce a rivitalizzare quel collegamento tra
matematica, misure e diritto che stanno alla
base di atti pubblici e privati propri della professione del geometra.
Gli “Statuta Civitatis Pisauri”, che risalgono
alla fine del Quattrocento, dichiarano, infatti,
che i “mesuratori” potevano essere eletti tanto dai Comuni quanto da particolari persone
fissando i compensi massimi che andavano a
loro corrisposti.
Tra il Seicento ed il Settecento cresce sempre
di più l’esigenza tecnica e la domanda sociale ed istituzionale di avere a disposizione dati
numerici attendibili e di sottoporre terreni,
Da “mesuratore” capace ed affidabile a
“decempedator”
Ma è solo a partire dal secolo XV che si hanno
maggiori elementi per tratteggiare la mentalità e la figura professionale dei “geometri”, anche e soprattutto, sotto uno specifico aspetto
che, sin da quegli anni, non andava certo sottovalutato: la capacità e l’affidabilità.
Il titolo di “mesuratore” o “decempedator”,
ovvero misuratore della terra (derivazione
dal latino), ed anche quello di “appassatore”
(estimatore di terre), proveniva da una nomina fatta per capacità ed affidabilità da parte di
privati oppure enti.
Si trattava, di fatto, di attribuire ad una persona onesta e capace il delicato compito del
controllo delle misure e, nel caso delle compravendite, di appurare l’esattezza delle eventuali dichiarazioni dei proprietari.
Stante l’importanza per la vita civile, la figura
del “mesuratore” è ufficialmente riconosciuta
negli statuti comunali e sottoposta a regolamentazione.
territori ed edifici a procedimenti di misura e
disegno affidabili e rispondenti.
Si impone, così, inevitabilmente un ruolo professionale specifico: la parola “geometra”
che, intorno alla metà del Settecento, inizia ad
essere spesa con un significato molto simile a
quello attuale.
Da quella data inoltre, per quanto riguarda le
mansioni del geometra-agrimensore e le procedure con cui le varie comunità conferivano
loro incarichi ai fini catastali, si può dire che
rimarranno pressoché invariate nel corso dei
secoli.
Numerose mappe settecentesche sono firmate da personaggi che si qualificano appunto
come geometri, eccone alcuni esempi.
Presso l’Archivio di stato di Pesaro è conservata la “Pianta dei beni del fu Gaspare Ridolfi”,
eseguita nel 1774 dal geometra Pietro Mazza
eletto dalle parti – si trattava della divisione
di un’eredità – , che presta una perizia giurata
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3° Trimestre 2014
Focus storia e cultura
sottoscritta dal notaio Giuseppe Baldassarri.
Nell’archivio di stato di Fano c’è una analoga “carta e misura” di una “possessione” nel
territorio di Serrungarina eseguita nel 1795 da
Francesco Giommi “pubblico geometra e stimatore, perito idrostatico”.
Un ultimo esempio lo traiamo da una carta
conservata presso il Museo e biblioteca civica
di Urbania: è una “Pianta topografica di tutti
coadiuvato da altri agrimensori, “guardi pratichi nei luochi” con il compito di “nominar li
veri padroni delle terre, il nome della parrocchia et fondo et assegnar tutti li veri confini”.
Inoltre l’agrimensore era obbligato, terminato
il lavoro, a restare a disposizione alcuni giorni
per rendere conto del suo operato: rispondere alle contestazioni ed eventualmente correggere, a proprie spese, gli errori commessi.
La patente d’idoneità al geometra-agrimensore
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i singoli beni esistenti nella villa di Montiego,
territorio di Urbino, misurati e delineati in occasione della generale misurazione di tutto il
suddetto territorio, con l’aggiunta del territorio controverso col sig. Conte Alessandro Mattarozzi per i confini della contea di Piobbico”;
la carta è datata 1770 ed è opera di “Giuseppe Emanuel Tiroli geometra ed agrimensore e
Alberto Poggio pubblico geometra”.
L’iter burocratico degli incarichi tecnici, esclusi
quelli conferiti da privati, iniziava con l’emissione di un bando pubblico al quale gli interessati rispondevano inviando alle autorità locali la loro “polizza”. La polizza era una lettera
con cui l’agrimensore-geometra si presentava
ed illustrava il suo progetto: in esso vi erano
elencate le referenze professionali, i lavori già
eseguiti in altre località, eventuali pubblicazioni di trattati di aritmetica e/o geometria,
le prestazioni assicurate, le modalità con cui
avrebbe organizzato il lavoro ed infine la parcella richiesta sulla quale le autorità si potevano riservare di fare una proposta al ribasso.
Nel lavoro c’era anche la possibilità di essere
Il 25 giugno del 1823 un Editto della Segreteria di Stato Pontificio stabiliva alcune norme
sull’ammissione all’esercizio di varie professioni tra cui quella di perito agrimensore.
Con una successiva importante “Notificazione del 30 aprile 1844 il Cardinale Gabriele
Della Genga Legato di Pesaro - Urbino invitava al rispetto, per chi avesse fatto pratica,
delle norme indicate nell’Editto del 1823”. Un
decennio più tardi e precisamente nel 1853, al
fine di una migliore e più completa definizione del corso di studi per geometra-agrimensore, la S. Congregazione degli Studi prese
in esame la necessità di rendere obbligatorio
lo studio della agraria e tale circolare fu resa
nota e pubblicata anche nella Università di
Urbino che fu sollecitata ad erigere la cattedra di agraria. Dieci anni più tardi il corso di
agronomia ed agrimensore per gli aspiranti
alla professione di perito-misuratore fu reso
obbligatorio in tutto il Regno per effetto del
Regio Decreto dell’11 ottobre 1863.
Le conseguenze del Regio Decreto ebbero
un effetto positivo per l’Università di Urbino
che vide numerosissime adesioni al corso di
studi di perito-agrimensore nonostante il pagamento di una cauzione di ben 500 scudi.
Al termine degli studi sostenuti con il dovuto profitto veniva richiesta dall’interessato la
“patente di idoneità” a “Decempedator”,
concesso dalla Pontificia Università degli Studi di Urbino sul cui documento veniva apposto il sigillo arcivescovile. Da quella data in
poi è storia di oggi o quasi.
3° Trimestre 2014
Edilizia, Urbanistica e Territorio
DISTANZE TRA EDIFICI: OCCHIO AL LIMITE LEGALE
P
er quanto riguarda le distanze tra edifici il
limite legale di dieci metri si applica anche
alle tettoie e alle autorimesse.
Le questioni relative alle distanze dai confini
tra i fabbricati continuano a dare vita ad un
notevole contenzioso giuridico, tanto che è
ormai possibile individuare orientamenti consolidati della giurisprudenza seconda la quale, ad esempio, sono soggette ai limiti di distanza anche le autorimesse e le tettoie.
Ecco, di seguito, alcuni orientamenti.
- Sopraelevazione
Le distanze vanno rispettate anche nel caso
di sopraelevazione, intendendosi per tale
qualsiasi costruzione che si eleva al di sopra della linea di gronda di un preesistente
fabbricato (sentenza n. 22895/2004) allorquando sviluppi effettivamente una nuova
cubatura. (Anche la modifica del tetto di
un fabbricato integra una sopraelevazione
ma viene considerata “costruzione” solo se
produce aumento della superficie esterna e
della “volumetria dei piani sottostanti”).
N.B. Si ricorda che le previsioni del codice
civile vengono integrate da quelle dei regolamenti edilizi locali, che possono fissare
distanze superiori purché nel rispetto della
disciplina urbanistico - edilizia nazionale e
regionale in particolare quella disposta dal
D.M. n. 1444/1968. Le distanze minime tra
costruzioni indicate all’art. 9 del citato decreto variano in relazione alle zone territoriali omogenee in cui ricadono gli edifici,
alla loro altezza ed alla presenza o meno di
strade destinate al traffico veicolare.
di dieci metri tra le pareti finestrate e quelle
degli edifici antistanti.
L’art. 9 comma 1, n. 2 del D.M. 2 aprile 1968
n. 1444 dispone infatti che la distanza tra
pareti finestrate di edifici frontisti non deve
essere inferiore a dieci metri riferendosi alle
sole nuove edificazioni consentite in zone
diverse dal centro storico (zona A) posto
che in questo ultimo, dove vige il divieto
di costruzioni ex novo, la norma si limita a
prescrivere che la distanza non sia inferiore
a quella intercorrente tra i volumi edificati
preesistenti. (Cassazione Civile, sez II sentenza n. 12767/2008).
- Ristrutturazioni e nuova costruzione
Solo per i centri storici (le zone A), in caso di
ristrutturazione vi è l’obbligo di mantenere
le distanze intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti mentre nelle altre zone omogenee, per gli edifici di nuova costruzione,
è prescritta in ogni caso la distanza minima
- A tutte le finestre lo stesso peso
La distanza di dieci metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, prevista dall’art.
9 del D.M. n.1444/1968, va calcolata con
riferimento ad ogni punto dei fabbricati e
non alle sole pareti che si fronteggiano e
con riguardo a tutte le pareti finestrate e
13
3° Trimestre 2014
Edilizia, Urbanistica e Territorio
non solo a quella principale prescindendo
anche dal fatto che esse siano o meno in
posizione parallela. (Consiglio di Stato, sez.
V sentenza n. 7731/2010).
- I balconi e le logge esclusi dal calcolo
La distanza di dieci metri fissata dal D.M. n.
1444/68 tra pareti finestrate è stata stabilita in funzione della tutela della riservatezza
delle abitazioni situate in fabbricati che si
fronteggiano, ratio che viene meno in presenza di balconi o di logge. (Consiglio di
Stato, sez. IV, sentenza n. 3889/2006.
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- L’ascensore supera i vincoli di legge
L’installazione di un ascensore, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche,
realizzata da un condominio su parte di un
cortile e di un muro comuni, deve considerarsi indispensabile ai fini dell’accessibilità
dell’edificio e delle reale abitabilità dell’appartamento, e rientra, pertanto, nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi
dell’art. 1102 del c.c. senza che, ove siano
rispettati i limiti di uso delle cose comuni
stabiliti da tale norma, rilevi la disciplina
dettata all’art. 907 del c.c. sulle distanze
dalle costruzioni delle vedute. (Cassazione
Civile, sez, II, sentenza n. 14096/2012).
- Per le aperture, sufficiente una parete
In tema di distanze tra costruzioni l’art. 9,
comma 1, n. 2) del D.M. n. 1444/1968 prescrive, con disposizione tassativa e inderogabile, la distanza minima assoluta di dieci
metri tra i fabbricati anche nel caso in cui
solo una delle pareti antistanti risulti finestrata e non entrambe. (Cassazione Civile,
sez II, sentenza n. 22495/3007).
- Fondi finitimi: non basta uno spigolo
In materia di rispetto delle distanze legali
delle costruzioni rispetto al confine, la nozione di fondi finitimi è diversa da quella
di fondi meramente “vicini” dovendo per i
fondi finitimi intendersi quelli che hanno in
comune, in tutto o in parte, la linea di confi-
ne, ossia quelli le cui linee di confine, a prescindere dall’essere o meno parallele, se
fatte avanzare idealmente l’una verso l’altra, vengono ad incontrarsi almeno per un
segmento. Ne consegue che non possono
essere invocate le norme sul rispetto delle distanze ove i fondi abbiano in comune
solo uno spigolo o i cui spigoli si fronteggiano pur rimanendo distanti. (Cassazione
Civile, sez. II, sentenza n. 3036/2009).
CERTFICAZIONI D’OBBLIGO ANCHE PER
RAFFREDDARE
L’obbligo del libretto è scattato dal 1° giugno 2014*. Anche i condizionatori dovranno
essere dotati, cosi come per le caldaie, di un
libretto di impianto e, al di sopra di una certa
potenza, saranno soggetti a verifiche periodiche e all’obbligo di trasmissione del “rapporto di controllo” dell’efficienza energetica.
Così è stabilito dal Decreto Ministeriale del 10
febbraio 2014 (G.U. n. 55/2014) che si invia in
allegato unitamente al Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico del 20 giugno.
* Prorogato al 15 ottobre 2014 per disposizione del Decreto Ministeriale del 20 giugno u.s.
PREVENZIONE INCENDI, LE NOVITA’
Si inviano, in allegato, le seguenti circolari
pervenute dal Consiglio Nazionale Geometri:
- Circolare del 1/04/2014 Prot. 0003333
per oggetto “Aggiornamento normativo in materia di prevenzioni incendi
(marzo 2014)”.
- Circolare del 24/04/2014 Prot. 0004152
per oggetto “Modifica della modulistica di presentazione delle istanze, dalle
segnalazioni e delle dichiarazioni, prevista con decreto del Ministero dell’Interno del 7 agosto 2012”.
3° Trimestre 2014
Agenzia del Territorio
CATASTO TERRENI: LA NUOVA VERSIONE DI PREGEO 10
M
entre fervono consultazioni, confronti, dibattiti e messe a punto di metodi di calcolo in materia del Catasto, c’è già una novità
sul fronte dei terreni: è infatti partita la nuova
versione di Pregeo software 10.6.0 dal 28 marzo 2014 in via sperimentale nelle città di Firenze, Bologna, Genova, Reggio Calabria e Siena
fino al prossimo 31 dicembre.
Per il resto d’Italia, invece, la medesima sperimentazione verrà attivata a partire dal 1 luglio
e diventerà obbligatoria dal 1 gennaio 2015.
Durante il periodo intermedio si potranno
presentare sia con la vecchia versione che mediante quella sperimentale tutti i tipi di aggiornamento che verranno, in ogni caso, elaborati
ed eventualmente approvati dal Catasto con la
nuova versione del programma.
Restano comunque esclusi dall’approvazione
automatica gli atti di cui al paragrafo 5 della
Circolare n. 3 del 16/10/2009 della ex Agenzia
del Territorio, ovvero: tipi particellari, variazioni riguardanti particelle di acque e strade,
variazioni eseguite su modelli auto allestiti di
estratto di mappa catastale, variazioni eseguite in esenzione di tributi erariali, aggiornamenti riguardanti particelle di Pubblico demanio.
In aggiunta (altra recente novità) i tecnici potranno ottenere le mappe da aggiornare anche
on line mediante i sistemi Sister (vedi successivo capitolo). La novità del nuovo software consiste nel permettere la trattazione totalmente
automatica di tutte le tipologie di atti di aggiornamento geometrici con il nuovo sistema che
utilizza un nuovo modello tecnico-operativo
diverso da quello attuale con modello basato
sul riconoscimento automatico delle variazioni
catastali con individuazione della proposta di
aggiornamento, dell’estratto di mappa e del
modello per il trattamento dei dati censuari.
Tutti i controlli normali e sostanziali sono eseguiti automaticamente con un funzionamento
ormai consolidato che rende il sistema molto
efficiente. Sono peraltro in corso anche appositi seminari di divulgazione presso le sedi pro-
vinciali del Catasto. Si informa che il download
del software è già disponibile sul sito internet
del Catasto.
AGENZIA DELLE ENTRATE: MAPPE CATASTALI IN VENDITA ON LINE
Fermo restando il servizio offerto dalla Geoweb S.p.A., già noto alla categoria, la Direzione Centrale Catasto e Cartografica - Area Servizi Cartografici – con nota del 9 aprile 2014,
Prot. n. 51296, che si invia in allegato, informa
che è stato attivato un servizio di vendita di
mappe catastali on line sul sistema telematico
SISTER.
Oltre che acquistare la mappa è possibile
consultare le banche dati per effettuare visure, ricerche catastali e ispezioni ipotecarie.
IL CATASTO NELLA STORIA
Come è noto le categorie catastali sono l’indice di riferimento utilizzato in Italia per classificare i beni immobili e determinare le rendite.
Furono introdotte con il Regio Decreto Legge
n. 652 del 13 aprile 1939 che riformò la disciplina relativa al Catasto, istituendo il Catasto
dei Fabbricati alla base del Nuovo Catasto
Edilizio Urbano. In allegato si riporta l’elenco
delle categorie catastali, incluse quelle non
più in uso.
15
3° Trimestre 2014
Normative fiscali
RICOSTRUZIONE AGEVOLATA ANCHE CON SAGOMA DIVERSA
S
16
i ricorda che dal 21 agosto 2013 le detrazioni del 36% - 50% sulle ristrutturazioni
edilizie e del 55% - 65% - 50% sul risparmio
energetico possono essere usufruite anche
per la demolizione di un fabbricato seguita
dalla sua ricostruzione (con stessa volumetria)
senza che sia necessario rispettare la sagoma
preesistente.
Fino al 30 agosto 2013, infatti, tra gli interventi di ristrutturazione edilizia erano compresi
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma
di quello preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica (art. 3, comma 1, lett. d)
del D.P.R. n. 380/2001).
Dal 21 agosto 2013, invece, sono state soppresse le parole “e sagoma” dalla precedente norma e quindi, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e
ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, senza che sia necessario ricostruire l’immobile con la stessa sagoma.
In allegato si ripropongono i quadri inerenti a:
• Il calendario e le tipologie di interventi
agevolabili con le detrazioni Irpef del 35-
50-65%.
• Il calendario e le tipologie di interventi con
le detrazioni Irpef e/o Ires del 55-65%.
APE: NIENTE OBBLIGO DI BOLLO O IMPOSTA DI REGISTRO
Riferimento: registrazione contratti di locazione e seguito dell’introduzione dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.
L’attestato di Prestazione Energetica rilasciato dal professionista in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è soggetto
ad imposta di bollo. L’attestato allegato al
contratto di locazione non sconta l’imposta
di registro.
Ma qualora, in data successiva alla registrazione del contratto di locazione, venga prodotto volontariamente l’Attestato di Prestazione Energetica per la registrazione (ad
esempio per conferire data certa all’attestazione), deve essere applicata l’imposta fissa
di registro nella misura di euro 168.
Tanto si evince dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 83/E del 22 novembre
2013 che rileva, in linea generale, che le re-
3° Trimestre 2014
Normative fiscali
gole da seguire per la registrazione degli atti
sono trattate dall’art. 11 del T.U. dell’imposta
di registro approvato con il D.P.R. n. 131 del
26 aprile 1986.
Il comma 7 del predetto art. 11 stabilisce,
infatti, che la richiesta di registrazione di un
atto vale anche per i relativi allegati ma non
importa applicazione dell’imposta se si tratta:
• di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
• di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
• di atti non soggetti a registrazione.
In considerazione di tale previsione l’Agenzia precisa che i soggetti tenuti alla registrazione di contratti di locazione possono presentare, in allegato, l’Attestato di Prestazione Energetica.
In tal caso l’Ufficio dell’Agenzia procederà
alla registrazione del contratto e dell’Attestato allegato senza autonoma applicazione
dell’imposta di registro in quanto lo stesso
non rientra tra quelli per i quali vige l’obbligo della registrazione.
Resta fermo che qualora, in data successiva
alla registrazione del contratto di locazione,
venga prodotto volontariamente l’attestato APE per la registrazione (ad esempio per
conferire data certa all’attestazione) sono
applicabili le disposizioni previste, ai fini
dell’imposta di registro, dall’art. 8 del TUR
secondo cui “chiunque vi abbia interesse
può richiedere, in qualsiasi momento pagando la relativa imposta, la registrazione di un
atto”.
In tale ipotesi deve essere applicata l’imposta fissa di registro nelle misura di euro 168,
a prescindere dalla disciplina applicabile al
contratto cui tale attestazione accede.
L’Agenzia precisa, infine, che l’Attestato di
Prestazione Energetica, allegato in originale
o in copia semplice al contratto di locazione,
non deve essere assoggettato all’imposta di
bollo.
In allegato la Risoluzione n. 83/E.
POS OBBLIGATORIO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
Dal 30 giugno 2014 imprese e professionisti
sono obbligati ad assicurare ai loro clienti la
possibilità di effettuare i pagamenti di importo superiore a 30 euro anche con carte bancomat.
In seno di conversione del D.L. n. 50/2013 (decreto mille proroghe) è stato inserito il comma
15- bis per il differimento del termine già previsto per il 1 gennaio.
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3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
COSA DICE LA LEGGE
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Decreto Legge n.16 del 6 marzo 2014
(G.U. n.54 del 06/03/2014) convertito in
Legge n.68 del 2 maggio 2014(G.U. n.102
del 5/5/2014): “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”
Su IMU, TASI, e TARI, i tre principali tributi locali (imposta sugli immobili, tributo per i servizi indivisibili e tassa dei rifiuti) le cui prime
scadenze e modalità sono, di fatto, già state stabilite entro il 16 giugno u.s., il Governo
sta ancora lavorando per dare loro un assetto
definitivo e stabile il più lungo possibile. Si informa che parte delle direttive sono state già
ufficializzate con due risoluzioni dell’Agenzia
delle Entrate – la n. 45/E e la n. 46/E del 24
aprile – in cui, tra l’altro, sono stati pubblicati
i codici tributo per il pagamento della TASI e
della TARI che qui si riportano.
dicare nel modello F24 quando si utilizza tale
modalità di pagamento della TASI. Andranno
utilizzati anche per versare lo stesso tributo
dovuto a seguito di controlli:
• “3958” – TASI su abitazione principale e relative pertinenze;
• “3959” – TASI per fabbricati rurali ad uso
commerciali;
• “3960” – TASI per aree fabbricabili;
• “3961” – TASI per altri fabbricati.
Per quanto riguarda interessi e sanzioni: in
caso di ravvedimento, bisognerà versarli unitamente al tributo; in caso di attività di controllo, andranno evidenziati distintamente
con i seguenti codici:
• “3962” – TASI (interessi);
• “3963” (sanzioni).
I codici tributo per pagare la TASI con il
modello F24
I codici tributo per pagare la TARI con il
modello F24
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
46/E del 24 aprile, ha reso noto i codici da in-
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione
n.45/E del 24 aprile, ha comunicato i codici
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
tributo da indicare nel modello F24 quando
si segue tale modalità per il pagamento della
tassa sui rifiuti.
Sono gli stessi utilizzati lo scorso anno per
pagare la TARES, poi soppressa proprio per
lasciare spazio alla TARI. Andranno utilizzati
anche per versare eventuali importi dovuti a
seguito dell’attività di controllo:
• “3944” – TARI o TARES;
• “3945” – TARI o TARES (interessi);
• “3946” – TARI o TARES (sanzioni).
Invece per i Comuni che, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità
di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, hanno previsto, in luogo della TARI, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, andranno utilizzati i seguenti codici
tributo:
• “3950” - Tariffa;
• “3951” - Tariffa (interessi);
• “3952” - Tariffa (sanzioni).
Decreto Legge n.34 del 20 marzo 2014
(G.U. n.66 del 29/3/2014) convertito in
Legge n. 78 del 16 maggio 2014 (G.U. n.
114 del 19/05/2014): “Disposizioni urgenti
per favorire il rilancio dell’occupazione e la
semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese”
Dal 20 maggio 2014 sono entrate in vigore
le disposizioni previste all’art.4 in merito alle
“semplificazioni in materia di documento di
regolarità contributiva” – DURC.
In allegato il testo integrale.
Decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (G.U.
n.95 del 24/04/2014) convertito in Legge
n. 89 del 23 giugno 2014 (G.U. n.143 del
23/06/2014): “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”
Art. 1 – Bonus retribuzioni
Art. 2 – Disposizioni in materia di IRAP
Art. 27 – Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014
(G.U. n.73 del 28/03/2014) convertito in
Legge n.80 del 26 maggio 2014 (G.U. n.
121 del 27/05/2014): “Misure urgenti per
l’esigenza abitativa – Piano Casa”
Le norme fiscali sul mattone sembrano un
cantiere perennemente aperto. Dopo le precedenti disposizioni in tema di tassazione
IMU, alla introduzione della TASI e della TARI
e della variazione del peso della tassazione
IRPEF sui redditi dei fabbricati, la legge in
parola entra nel merito di importanti agevolazioni fiscali quali i piani di recupero e la manutenzione di alloggi sociali che, in sintesi, si
possono così riassumere:
Le principali novità del Piano Casa
• Riduzione dal 15 al 10% della cedolare secca sugli affitti.
• Piano di recupero e manutenzione degli alloggi ex IACP per 500 milioni (riguarderà
12.000 alloggi).
• Incremento di 326 milioni dei fondi dedicati al sostegno per locazioni di immobili alle
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fasce più deboli.
•Riscatto a termine dell’alloggio sociale
(dopo 7 anni), con rinvio a un dm sulle modalità applicative.
• Aumento delle detrazioni Irpef per chi occupa alloggi sociali (con diversi tetti di reddito, fino a 30.000 euro).
• Agevolazioni per chi affitta alloggi sociali
nuovi o ristrutturati (riduzione del 40% del
reddito di impresa ai fini Irpef/Ires e Irap).
• Divieto per chi occupa abusivamente un
alloggio di chiedere la residenza e l’allacciamento a pubblici servizi.
• Incentivi alla realizzazione di alloggi sociali
( nell’ambito dell’edilizia residenziale sociale) anche attraverso la totale demolizione
dell’edificio, la variazione di destinazione
d’uso anche senza opere.
Sul versante detrazioni, infine, va segnalata la
conferma per tutto il 2014 delle maxi-agevolazioni a favore di chi affronta lavori in casa:
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
sconti fiscali fino al 65% per gli interventi finalizzati al risparmio energetico e del 50%
sia per gli interventi di ristrutturazione sia
sull’acquisto di mobili e elettrodomestici
destinati agli immobili ristrutturati.
Si conferma, per questa ultima agevolazione, che la spesa di acquisto di mobili e/o
elettrodomestici a seguito di ristrutturazioni
su cui sono previste le detrazioni IRPEF potrà essere superiore a quella per la stessa
ristrutturazione con il solo vincolo di un tetto massimo di 10 mila euro. (Art. 7, comma
2-ter)
Corte di Cassazione Sez. II Civile – Sentenza n.629 del 14/01/2014: “L’agibilità è
un requisito giuridico”
Se manca il certificato di abitabilità, si può
lecitamente recedere dal contratto preliminare di compravendita di un alloggio.
E’ quanto sancito, in estrema sintesi, dal-
20
la sentenza n. 629 dello scorso 14 gennaio, con la quale la seconda sezione civile
della Corte di Cassazione ha puntualizzato
che l’attestato in oggetto rappresenta un
requisito giuridico del bene compravenduto, incidendo sull’attitudine del bene stesso
ad assolvere la sua funzione economico-sociale, dato che ne garantisce sia il legittimo
godimento sia la commerciabilità.
Alla luce di tali considerazioni, qualora, non
venga rilasciato il certificato di abitabilità
all’acquirente di un immobile, si configura
l’inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, il che è adducibile da
parte del compratore in via di eccezione, ai
sensi dell’art. 1460 c.c., oppure può essere
oggetto di una pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene.
Questo, ovviamente, a meno che l’acquirente non abbia espressamente rinunciato al requisito dell’abitabilità o comunque
esonerato il venditore dall’obbligo di ottenere la relativa licenza.
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
DOMANDA E RISPOSTA
COIBENTAZIONE: AGEVOLATA, MA PRIMA DI COMPRARE I MOBILI
D. Ho intenzione di migliorare l’isolamento
termico (cappotto termico interno) limitatamente ad una camera, particolarmente fredda. Tale intervento è di manutenzione straordinaria?
In seguito ai lavori di coibentazione ho intenzione di arredare la camera. Ritengo che tale
intervento mi consenta di beneficiare della
detrazione del 50% per recupero del patrimonio edilizio. Ho anche diritto al bonus mobili?
R. La risposta è affermativa. L’articolo16 bis,
Tuir 917/1986 e l’articolo 1, comma 139, della
legge 147/2013, prevede che ai contribuenti
che fruiscono della detrazione per le ristrutturazioni delle abitazioni (detrazioni del 50%
sino a 96.000 euro) è altresì riconosciuta una
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura, nella
misura del 50 per cento delle ulteriori spese
documentate per l’acquisto di mobili e elettrodomestici in classe A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione si applica per tutti i lavori eseguiti all’interno delle singole unità immobiliari
per i quali si applica la detrazione del 50%,
ad esempio, anche per la coibentazione di
una camera dell’unità immobiliare abitativa,
intervento di manutenzione straordinaria cui
si applica la detrazione per i lavori edili. Ovviamente, i lavori edili di coibentazione della
stanza devono iniziare prima dell’acquisto dei
mobili (circolare 29/E del 2013).
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3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
CALORIFERO: SOSTITUZIONE CON BONUS DEL 50%
D. In una stanza della mia abitazione debbo
sostituire il calorifero e le tubazioni per un importo circa di 800 euro. Ho diritto alla detrazione fiscale?
Nel caso di acquisto di mobili (armadio) per
circa 3000 euro, avrei diritto alla detrazione
del 50% sull’importo intero di 3000 euro, stante l’eliminazione del tetto di spesa?
22
R. La sostituzione del calorifero e delle relative tubazioni è intervento di manutenzione
straordinaria che fruisce della detrazione del
50%. Come tale si rende applicabile anche la
detrazione del 50% per l’acquisto dei mobili
(di un armadio,nel caso di specie, ex articolo 1, comma 139, della legge 147/2013), ma
limitatamente all’importo delle spese edilizie
sostenute (cioè solo 800 euro) e non all’intero
costo dell’armadio (3 000 euro). Il Dl 16/2014
non contiene più la norma che svincolava
l’importo rilevante ai fini del bonus mobili rispetto al valore delle spese di ristrutturazione
sostenute. In sostanza, è ora previsto che le
spese rilevanti per il bonus mobili, cui applicare la detrazione del 50 per cento, devono
essere di ammontare non superiore al limite
di 10 mila euro, e in ogni caso non possono
essere superiori a quelle sostenute per i lavori
di ristrutturazione. In pratica, se si sono spesi
800 euro per i lavori edili, l’importo cui applicare il bonus mobili del 50% è al massimo di
800 euro (con detrazione massima pari a 400
euro, da ripartire in 10 quote da 40 euro).
ha ora o è sufficiente che, alla luce della recente normativa a riguardo, la nuova costruzione mantenga la medesima volumetria?
R. Il dl n.63/13 (cosiddetto “Decreto del fare”),
convertito dalla legge n. 98/13 in vigore dal
21 agosto 2013, ha riformulato la definizione
“ristrutturazione edilizia”, di cui al Testo unico
edilizia, eliminando all’art.3, c. 1, lett. d) del
dpr n. 380/2001 il riferimento alla “sagoma”.
Ciò comporta che da tale data sono compresi
tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione
e ricostruzione di un immobile con la stessa
volumetria di quello precedente senza che
sia necessario rispettarne la sagoma, purché
sia possibile accertarne la preesistente consistenza.
NUOVO IMPIANTO ELETTRICO, VALE IL
BONUS MOBILI
E’ RISTRUTTURAZIONE ANCHE CON SAGOMA DIVERSA
D. Volendo effettuare una ristrutturazione
edilizia del mio immobile, demolendo e ricostruendolo anche per renderlo energeticamente più efficiente, per poter così usufruire
delle detrazioni fiscali Irpef del 65%, chiedo:
sono tenuto a rispettare la stessa sagoma che
D. Ho acquistato un appartamento in buono
stato, per il quale ho sostituito i serramenti
con doppi vetri e rifatto, adeguandolo alle
normative vigenti, l’impianto elettrico.
Sono stato costretto, per conseguenza, a rifare anche i pavimenti per far passare i cavi
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
elettrici, a ripiastrellare e a ridipingere tutto. Vi
chiedo se posso detrarre anche le spese conseguenti il rinnovo e detrarre anche, come “mobili”, in quanto arredi le nuove porte interne.
R. La risposta è affermativa. Anche la sostituzione dei pavimenti e la pittura delle pareti
dell’appartamento, di per sé interventi di manutenzione ordinaria e come tali non detraibili ai fini del 50% (articolo 16, comma 2, del
Dl 63/ 2013, convertito in legge n.90/2013),
sono spese agevolate in quanto conseguenti
a un intervento più incisivo quale il rifacimento dell’impianto elettrico (per rifare l’impianto elettrico si devono smantellare pavimenti
e pareti). Ovviamente, in tal caso, è possibile
fruire della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16, comma 2 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, per l’acquisto di mobili
e elettrodomestici diretti ad arredare la casa
oggetto (circolare 29/E del 2013).
RISTRUTTURAZIONI: PUO’ DETRARRE ANCHE L’INQUILINO
D. La detrazione Irpef per lavori di ristrutturazione spetta all’inquilino che sostiene le spese? L’agevolazione spetta anche per la parcella del geometra che ha progettato i lavori?
R. La detrazione di cui trattasi spetta a chi sostiene la spesa, quindi, non solo ai proprietari
degli immobili (o ai titolari di altri diritti reali,
come nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie), ma anche ai locatari e ai comodatari. Inoltre, se sostiene la spesa e i bonifici e le fatture sono a lui intestate, ha diritto
anche il familiare convivente del possessore o
detentore dell’immobile su cui sono eseguiti
i lavori.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione
dei lavori, è possibile detrarre anche quelle
per la progettazione, le altre prestazioni professionali connesse e, in ogni caso, le spese
per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.
CASA IN ZONA SISMICA: IRPEF AGEVOLATA PER CHI RISTRUTTURA
D. Mi è stato riferito che la detrazione Irpef
per interventi di ristrutturazione spettano anche a chi non è stato danneggiato da un terremoto, purché l’immobile sia ubicato in una
zona sismica. Ne chiedo gentile conferma e
gli estremi normativi che la prevedono.
R. La risposta è affermativa. Si riporta al riguardo quanto all’art.16, c. 1 bis, del dl n. 63/13:
“Per le spese sostenute per gli interventi di
cui all’articolo 16-bis, comma 1 lettera i), del
testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
le cui procedure autorizzato rie sono attivate
dopo la data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20
marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n.72 alla Gazzetta Ufficiale n.105 dell’8
maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad
abitazione principale o ad attività produttive,
spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65%, fino a un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare”.
Si veda la circolare n. 29/13, punto 2.2
COME RINNOVARE L’ASCENSORE E DETRARRE IL 50%
D. Leggendo le disposizioni in materia fiscale,
nonché la scheda informativa pubblicata sul
sito dell’Agenzia delle Entrate, solo alcuni interventi specifici risultano essere ammessi al
recupero fiscale Irpef del 65% per interventi di
risparmio energetico.
Laddove un intervento di ammodernamento
di un ascensore, installato in un fabbricato
a prevalente destinazione abitativa privata,
consenta una riduzione quantificabile dei consumi energetici, è possibile inserire questo in-
23
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
tervento (apparentemente escluso) tra quelli
ammessi al recupero fiscale, dietro presentazione di un rapporto di prova di abbattimento
consumi redatto da un ente certificato?
R. L’intervento descritto (ammodernamento
dell’ascensore di un edificio a prevalente destinazione abitativa, con riduzione certificata
dei consumi elettrici) non rientra fra quelli cui
si applica la detrazione del 65%, di cui all’articolo 1, comma 139, della legge 147/2013
(prevista per gli interventi che comportano
risparmio energetico sotto il profilo del consumo termico degli edifici, si veda la guida al
65% su www.agenziaentrate.it).
Tuttavia, come intervento di manutenzione
straordinaria su parti comuni condominiali,
l’intervento fruisce della detrazione del 50%,
ex articolo 16-bis del Tuir, DPR 917/1986, articolo 1 comma 139, della legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it
FOTOVOLTAICO OLTRE 3KW: IN CATEGORIA D/1
24
D. Una Srl è proprietaria di un impianto fotovoltaico per produrre e vendere energia, costruito su un immobile (tetto) di terzi. Si deve
procedere all’accatastamento?
R. Nel caso segnalato, sembra trattarsi di impianto fotovoltaico autonomo rispetto alle
altre unità immobiliari presenti nell’edificio,
per cui deve essere dichiarato in catasto se
la potenza installata è superiore a 3 kW. Si
può giungere a questa conclusione sulla base
dei chiarimenti di cui alla circolare n. 36/2013
dell’agenzia delle Entrate, ipotizzando che
l’impianto oltre che per produrre energia da
commercializzare serva, almeno, la sola stessa
unità immobiliare che costituisce l’impianto.
Tale casistica rientrerebbe tra quella degli impianti definiti non rilevanti ai fini catastali, nel
paragrafo 2.1 della circolare 36/2013 (impianto asservito ad una unità immobiliare).
La stessa circolare 36/2013 disciplina il trattamento fiscale degli impianti (ai fini dell’ammortamento e altri scopi, per le varie imposte) legandolo alla rilevanza catastale o meno
dell’impianto. In sostanza, sono beni mobili
gli impianti non rilevanti dal punto di vista catastale, sono beni immobili gli altri (paragrafo
3 e seguenti).
In caso di potenza superiore a 3kw, l’unità immobiliare deve essere dichiarata in categoria
D/1 stabilendo coerentemente l’intestazione
della stessa in relazione alla natura dei diritti
tra titolare del lastrico solare (o tetto) e titolare dell’impianto.
DA RIPOSTIGLIO AD ASCENSORE: NESSUNA VARIAZIONE
D. Devo installare un ascensore domestico
all’interno di una casa indipendente. Esso
porterà dal box al piano terra all’appartamento al primo piano, utilizzando un ripostiglio
all’interno dell’appartamento come sbarco
ascensore. Non devo modificare il numero
dei locali presenti. L’ascensore è classificato
come elevatore. Devo provvedere ad aggiornare la scheda catastale, con modifica della
categoria (oggi è in A/7 – classe 4)?
R. La modifica descritta dal lettore non ricade strettamente nelle casistiche per le quali
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
è obbligatoria la presentazione di una dichiarazione di variazione in Catasto, trattandosi
di una lieve variazione interna che non incide
sulla rendita catastale, in quanto il ripostiglio,
anziché essere utilizzato come tale diventa (in
tutto o in parte) un vano ascensore. Né il costo del nuovo impianto comporta una variazione della rendita superiore al 15% di quella
originaria.
Si può, comunque, scegliere di presentare
una dichiarazione di variazione in Catasto, il
cui effetto sarà quello di conferma della rendita attuale. Infine, nel caso in cui il ripostiglio
originario venisse totalmente meno, si potrebbe configurare un abbattimento di consistenza di un terzo di vano, salvo assorbimento
da arrotondamenti.
PROROGA: ATTENZIONE AI PALETTI
D. Essendo proprietario di un terreno edificabile con licenza di costruire in scadenza nel
2015, è possibile chiedere la proroga di tale
scadenza, tramite relativa domanda al Comune? In caso affermativo, di quanto tempo potrà essere dilazionata la licenza?
R. Alla disciplina ordinaria della proroga dei
titoli abilitativi di cui all’articolo 15 del Testo
unico sull’edilizia (Tue), DPR 380/2001, si è aggiunta una normativa a carattere straordinario
in virtù dell’articolo 30 del Dl 69/2013 (decreto
del fare), convertito nella legge 98/2013, temporaneamente limitata per contrastare la crisi
nel settore edilizio. La conferma della sua specialità è fornita dal fatto che la disposizione
non si pone come modifica dell’articolo 15 del
Tue.
La proroga, operativa per legge, non prevede
la presentazione di un’istanza che deve essere
accolta dall’amministrazione, ma richiede soltanto una semplice comunicazione da parte
dell’interessato con conseguente presa d’atto
ad opera del Comune.
La stessa dizione contenuta nell’articolo 30
(“salva diversa disposizione regionale”) non
può essere interpretata con riferimento alla
disciplina emanata a livello locale in merito
all’articolo 15 del Tue, ma è riferita, nel rispetto della legislazione concorrente, a eventuali
disposizioni regionali che potrebbero essere
emanate in merito all’articolo 30 del decreto,
come ha fatto la Regione Emilia Romagna con
l’articolo 55 della legge regionale 15/2013.
Il decreto legge 69/2013 prevede una proroga così articolata: proroga di due anni dei termini di inizio lavori (un anno) e di ultimazione
lavori (tre anni) ai sensi dell’articolo 15 del Tue
per evitare la decadenza del titolo abilitativo.
La proroga riguarda i titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi (per esempio, in seguito a silenzio-assenso), antecedentemente
all’entrata in vigore del decreto legge (che,
in virtù del comma 6 dell’articolo 30, coincide
con l’entrata in vigore della legge di conversione, ossia il 21 agosto 2013); i suddetti termini non devono essere decorsi al momento
della comunicazione né risultare in contrasto,
sempre a quella data, con strumenti urbanistici sopravvenuti, sia approvati che adottati,
che impediscono la proroga.
SE IL CERTIFICATORE ATTESTA IL FALSO
D. Il tecnico chiamato per eseguire la certificazione energetica è obbligato dalla legge
a segnalare un abuso edilizio (cucina in muratura, in balcone esterno verandato, in un
appartamento condominiale) o è, per lui solo
facoltativo?
25
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
R. Non si ritiene che il tecnico chiamato ad
eseguire la certificazione energetica abbia il
dovere giuridico di denunciare un abuso edilizio, a meno che non risulti necessario, al fine
di rilasciare tale certificazione, affermare la
conformità dei locali alle norme edilizie.
Infatti, commette il reato di falsità ideologica in certificati, colui che nell’esercizio di una
funzione di pubblica necessità, come il tecnico che rilasci appunto l’attestato di certificazione energetica, attesti dolosamente caratteristiche non corrispondenti al vero.
E’ prevista, inoltre, l’aggravante se il certificato è stato emesso a scopo di lucro (articolo
481, comma 2, del Codice penale)
MANUTENZIONE DEL BAGNO SENZA
“ANTI-BARRIERE”
26
D. In un mio alloggio, attualmente locato, si
rende necessario procedere al rifacimento
del bagno (sostituzione tubazioni e piastrelle), lasciando inalterata la posizione dei vari
sanitari, a eccezione del lavabo, che intenderei installare in un antibagno da costruire.
Questo intervento comporta l’adeguamento sulle barriere architettoniche, ex legge
13/1989 e Dm 236/ 1989?
R. L’articolo 77 del DPR 380/2001, testo unico
edilizia (Tue), prevede, in attuazione della legge
13/ 1989, che i progetti relativi alla costruzione
di nuovi edifici privati, o alla loro ristrutturazione, devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visibilità degli stessi.
L’articolo 1 del Dm 236/1989, relativo alle prescrizioni tecniche, afferma che le disposizioni
finalizzate al superamento e all’eliminazione
delle barriere architettoniche si applicano agli
edifici privati nel caso di nuova edificazione e
di ristrutturazione edilizia di edifici, come definita dall’articolo 31 della legge 457/1978 (oggi
articolo 3 del Tue).
L’articolo 24 della legge 104/ 1992 (oggi articolo 82 del Tue) detta una disciplina particolare per le opere da effettuare su edifici privati
aperti al pubblico.
Le opere descritte nel quesito riguardano un
singolo alloggio e non possono essere ricondotte alla categoria della ristrutturazione edilizia, bensì in quella della manutenzione straordinaria, nella quale sono comprese quelle
dirette al rinnovo e alla sostituzione di alcune
parti dell’immobile (Tar Lazio, n.930/2012);
tra queste possono annoverarsi il rifacimento
dell’impianto idrico e le relative opere murarie,
la sostituzione delle piastrelle, nonché lo spo-
3° Trimestre 2014
Leggi e Decreti, domanda e risposta
stamento del lavabo con la creazione di una
parete divisoria, anche per rispondere a esigenze igienico-sanitarie, ai sensi dell’articolo 6,
comma 2, lettera a, del Tue. Proprio per la loro
scarsa rilevanza esse sono sottratte alla disciplina delle barriere architettoniche.
AGIBILITA’: COSA OCCORRE PER IL RILASCIO
D. Un Comune può rifiutarsi di rilasciare l’agibilità di un appartamento nuovo solamente perché il costruttore non ha rispettato gli accordi
presi con l’ente sul completamento di una strada e di parcheggi pubblici annessi allo stabile?
La società costruttrice sta chiudendo e il Comune non rilascia ai condomini l’agibilità finché non saranno ultimati anche i lavori citati,
mentre quelli relativi allo stabile sono finiti.
L’ente ha però rilasciato la regolare “residenza” ai proprietari. Cosa comporta la mancanza
di agibilità?
R. Premesso che sarebbe necessario verificare il contenuto degli accordi sottoscritti tra
costruttore e amministrazione comunale, in
linea di principio è stato più volte sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa che il
compimento delle opere di urbanizzazione
(strade, parcheggi, eccetera…) costituisce un
presupposto necessario per l’agibilità degli
immobili realizzati nell’ambito di una convenzione urbanistica che le contempla, e che,
conseguentemente, “ai fini del rilascio dell’agibilità è sempre necessario l’accertamento
della loro conformità al progetto approvato
in esecuzione della convenzione medesima”
(in tal senso, Consiglio di Stato, sezione IV, 24
ottobre 2012, n. 5450).
D’altro canto, in assenza della certificazione
di agibilità, l’immobile non potrebbe essere abitato, difettandone i presupposti previsti dal combinato disposto dell’articolo 221
del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui
al Rd 1265/1934, e dell’articolo 24 del DPR
380/2001.
27
www.geomax-positioning.it
3° Trimestre 2014
Notizie dal Collegio
IL TAR DEL VENETO DÀ RAGIONE AI GEOMETRI
C
28
on una sentenza emessa nelle scorse settimane, il Tar del Veneto ha respinto il ricorso proposto dall’Ordine degli Ingegneri
di Verona per ottenere l’annullamento della
delibera con la quale il Comune di Torri del
Benaco aveva stabilito che tra le competenze
professionali dei geometri rientrava la “progettazione e direzione di lavori di modeste
costruzioni almeno fino 1.500 metri cubi adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in
relazione alle caratteristiche dell’opera da
realizzare”.
Con il loro provvedimento, i giudici amministrativi – nel qualificare la delibera comunale impugnata “quale atto di indirizzo politico
amministrativo che fissa le linee generali cui
gli uffici devono attenersi nell’esercizio delle
loro funzioni istituzionali” e dando atto che la
stessa è stata anche accuratamente motivata,
chiarisce che la misura di 1.500 metri cubi non
deve essere intesa come un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e
firmata da un geometra, “posto che a tenore
della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte del geometra rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo”.
Nella medesima pronuncia è stata inoltre evidenziata l’abrogazione del Regio Decreto n.
2229/1939 per effetto del D. Lgs. n.212/2010
e, conseguentemente, riconosciuta la legittimazione del geometra in ordine alla progettazione di costruzioni civili in cemento armato, ferma restando l’applicazione del suddetto criterio tecnico-qualitativo.
VIA LE BARRIERE ARCHITETTONICHE:
NON SERVE IL PERMESSO
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la
sentenza n. 38360/2013. Una ditta aveva rea-
lizzato senza permesso di costruire una rampa
per l’accesso dei disabili sul lato di un edificio di sua proprietà, ma il Tribunale ordinario
l’aveva considerata opera abusiva e ne aveva
ordinato la demolizione. Secondo la Cassazione, le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità,
l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati. Mentre non rientrano in questa definizione
le opere dirette a migliorare la fruibilità dell’edificio e la comodità dei residenti.
Pertanto, i lavori destinati all’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche possono
richiedere solo la Scia o rientrare tra gli interventi in edilizia libera, se non comportano la
realizzazione di rampe, ascensori o manufatti
che alterino la sagoma dell’edificio.
ELABORATI TECNICI: UNA SOLA COPIA
AL COMMITTENTE
In ordine all’eventuale richiesta del committente finalizzata ad ottenere copia informatica, degli elaboratori di cui si compone la
prestazione commessa, non esiste una regola ad hoc ma la questione è definibile semplicemente facendo riferimento ai principi
contenuti nella legislazione vigente.
Infatti l’art. 13 della legge n. 144 del 2 marzo
1949 “Tariffa professionale dei Geometri”,
disciplinando i diritti del committente, sancisce che allo stesso “spetta, salvo particolari
pattuizioni, una sola copia di tutti gli elaboratori di cui si compone l’operazione commessa”, mentre il geometra “è tenuto a fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari
perché gli sia possibile di valersi pienamente dell’opera commessa, e non avrà diritto
a ulteriori compensi per tali notizie, dati e
atti, se essi possono implicitamente ritenersi
compresi nei compensi esposti nella specifica”. Quindi con il pagamento della speci-
3° Trimestre 2014
Notizie dal Collegio
fica, il committente acquista esclusivamente
il diritto a realizzare quella specifica opera,
avvalendosi dei progetti e dei permessi ad
essi correlativi.
Gli elaborati originali dei disegni, delle relazioni, dei calcoli e di quanto altro, rappresentando l’opera di ingegno del geometra,non
possono essere liberamente riproposti con
adattamenti in nuovi contesti, ma i diritti di
uso restano sempre riservati allo stesso professionista.
Quanto sopra trova fondamento nell’art.
2575 c.c. e conferma nell’art. 7, legge n. 144
del 2 marzo 1949, che dispone esplicitamente: “la proprietà intellettuale che spetti
al geometra in conformità alle leggi, per
l’opera ideata e gli atti tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall’avvenuto pagamento dei compensi
e indennizzi dovutigli. Il committente non
può, senza il consenso del geometra, valersi dell’opera e degli atti tecnici che la
compongono per uno scopo diverso da
quello per cui furono commessi. Qualora
un elaborato venga usato anche per altre
applicazioni, oltre a quella per cui fu commesso, o ne venga dal committente ripetuto l’uso, al geometra spetta, per ogni
nuova applicazione, un compenso non
inferiore al 25% e non superiore al 50%
delle competenze stabilite dalla tariffa in
ragione inversa del numero delle applicazioni oltre alle intere competenze per le
nuove prestazioni da esse dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione
dei lavori, liquidazione, ecc.)”.
Alla luce delle disposizioni di cui sopra, può
affermarsi che il committente ha diritto di
ricevere una copia conforme cartacea o su
supporto elettronico (protetta in modo da
non consentire la possibilità di modifica) degli elaborati che compongono gli atti oggetto della prestazione.
Tali elaborati, in quanto tali, non sono utilizzabili (tantomeno modificabili) senza il consenso o l’autorizzazione del professionista/
autore, poiché soltanto allo stesso spetta
la facoltà di apportarvi eventuali variazioni.
D’altro lato, la consegna di copia non protetta in formato elettronico comporta naturalmente il consenso all’uso e l’implicita
oggettiva accettazione della possibilità di
modifica.
Quindi, anche ai sensi dell’art. 20, comma 1,
Legge 633/41 e s.m.i., è rimessa alla iniziativa del professionista e del committente la
specifica pattuizione della condizioni di consegna della copia non protetta su supporto
elettronico, di autorizzazione per l’utilizzo e
modifica degli elaborati nonché di determinazione degli onorari dovuti.
Ai fini della congrua ed equa determinazione degli onorari, da corrispondere al professionista per il rilascio di tale tipo di copia, è
necessario tenere conto che gli stessi devono essere concordati e definiti caso per caso
(art. 7, L. 144/49) in rapporto al valore delle
attività tecniche svolte (triangolazioni, rilievo
metrico con o senza preesistenza di grafici,
disegno ed elaborazione grafica, dimensionamenti, caratterizzazione architettonica,
rilievo fotografico, restituzione prospettica,
riproduzione di foto e mappe, ecc.), all’originalità dell’opera d’ingegno e di progetto,
all’importanza della stessa, al livello di creatività o soluzione “originate” di problemi
tecnici.
Geom. Fausto Savoldi
Consiglio Nazionale Geometri
29
3° Trimestre 2014
Notizie dalla Cassa
MATERNITA’: INDENNITA’ E CONTRIBUTI
S
30
ulla base di quanto sancito dagli artt. 31 e
37 della Costituzione Italiana si sono delineate, nel tempo, alcune fattispecie a tutela
della indennità di maternità delle lavoratrici
autonome ed in particolare il diritto delle libere professioniste alla indennità in caso di maternità, di adozione, di affidamento preadottivo ed eventuale aborto. Per tali indennità si
comprendono i due mesi precedenti alla data
presunta del parto ed i tre mesi successivi alla
nascita del bambino non essendo le interessate, tra l’altro, ad astenersi da ogni attività
lavorativa a tutela della propria salute (Corte
Costituzionale – Sentenza n.3/1988).
Il contributo riconosciuto in favore delle libere professioniste è quantificato nella misura
di 5/12 dell’80% del reddito professionale
dichiarato nel secondo anno antecedente la
data del parto. Si precisa che:
a)il contributo di maternità in favore delle
professioniste che adottino o prendano in
affidamento bambini è subordinato all’età degli stessi – non superiore ad anni 6
esteso oltre tale limite in caso di adozione
internazionale in ottemperanza alle disposizioni previste con sentenza n. 371/2003
della Corte Costituzionale.
b)l’indennità di maternità è sottoposta a ritenuta di acconto del 20% e costituisce base
di calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa.
c)l’indennità viene concessa a condizione
che la domanda venga presentata a partire dal sesto mese di gravidanza ed entro il
termine di 180 giorni dal parto.
Allegati – Trabucco ed. n. 1/2014:
• Contributi anno 2014 – agevolazioni.
• Rivalutazione scaglioni reddituali.
• Tipologia di pensione – requisiti anagrafici
e contributivi.
• Supplementi ed indicizzazioni.
3° Trimestre 2014
Istat
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone)
Variazioni annuali
100%
75%
Febbraio 2014/2013 (G.U. n. 75/2014)
0,500
0,375
Marzo 2014/2013 (G.U. n. 94/2014)
0,300
0,225
Aprile 2014/2013 (G.U. n. 133/2014
0,500
0,375
Maggio 2014/2013 (G.U. n. 142/2014)
0,400
0,300
Giugno 2014/2013 (G.U. n. 171/2014)
0,300
0,225
100%
75%
Febbraio 2014/2012 (G.U. n. 75/2014)
2,300
1,725
Marzo 2014/2012 (G.U. n. 94/2014)
1,900
1,425
Aprile 2014/2012 (G.U. n.133/2014)
1,600
1,200
Maggio 2014/2012 (G.U. n. 142/2014)
1,600
1,200
Giugno 2014/2013 (G.U. n. 171/2014)
1,500
1,125
Variazioni biennali
In allegato:
• tabella riepilogativa degli indici Istat annuali e biennali periodo luglio 2012 - giugno 2014
• tabella riepilogativa degli indici Istat annuali al 100% per il periodo gennaio 1974 - dicembre 2013
• tabella riepilogativa del Tasso Ufficiale di Riferimento (ex Tasso Ufficiale di Sconto) per il
periodo marzo 1981 – giugno 2014
Tasso ufficiale di riferimento della BCE (ex
tasso ufficiale di sconto della B.I.)
La Banca Centrale Europea con il recente
provvedimento dell’11 giugno 2014 ha diminuito il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)
passando dallo 0,25% allo 0,15%.
Tabella riepilogativa in allegato.
A tali percentuali occorre riferirsi ai fini dell’applicazione degli strumenti giuridici a cui fanno
rinvio quali, ad esempio, gli interessi moratori, i tassi di interesse applicati dagli istituti di
credito ai propri clienti per la concessione di
mutui, prestiti ecc. e soprattutto ai fini dell’applicazione degli interessi di mora per i tardivi
pagamenti delle parcelle.
A questo proposito si dovranno distinguere
due tipi di rapporto:
a) tra libero professionista e privato
b)tra imprenditore (alla cui definizione si associa anche il soggetto che esercita la libera professione) e le pubbliche amministrazioni.
Caso “ a”
Si ricorda che l’art. 15 della Legge n. 144/ 1949
(Tariffe Professionali Geometri) stabilisce che
il pagamento a saldo della parcella deve farsi
non oltre il 60° giorno dalla consegna della
stessa.
31
3° Trimestre 2014
Istat
Dopo di che, sulle somme dovute e non pagate decorrono, a favore del professionista
ed a carico del committente gli interessi ragguagliati al Tasso Ufficiale di Riferimento in
vigore.
Oltre agli interessi di cui sopra, al professionista che dimostra di aver subito un danno
maggiore spetta un ulteriore risarcimento calcolato in termini di svalutazione monetaria.
(Corte Costituzionale Ord. n. 65/1978).
Caso “ b” – Transazioni Commerciali
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2013 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 192 del 9 novembre 2012 che apporta
modifiche al D. Lgs n. 231/2002 (disposizioni
sulle transazioni commerciali in attuazione alla
Direttiva 2000/35/CE) relative alle situazioni di
ritardo di pagamento- parcelle comprese.
Gli interessi legali di mora, così come in calce
evidenziati, sono calcolati sommando il relativo tasso di riferimento in vigore (8 punti percentuali a partire dal 1 gennaio 2013 – art. 1,
32
comma 2, lettera e) del D. Lgs n.192/2012).
Gli interessi di mora decorrono dal giorno
successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura od altra richiesta equivalente di pagamento (termine raddoppiato se
il debitore è Impresa Pubblica o Ente Pubblico riconosciuto).
Si precisa che le parti possono derogare ai termini stabilendo il pagamento oltre i 30 giorni
previsti dalla normativa salvo che siano pattuiti espressamente e poi provati per iscritto.
Novità: in caso di ritardato pagamento il creditore ha diritto oltre agli interessi legali di mora
al rimborso delle spese per il recupero dei crediti in aggiunta ad un importo forfettario di 40
euro a titolo di risarcimento del danno.
Esclusione IVA: sia per le imprese che per i
lavoratori autonomi le somme addebitate a
titolo di interessi di mora costituiscono operazioni non rilevanti ai fini IVA (art. 15, comma
1, D.P.R. n. 633/1972); la marca da bollo da applicare è di euro 2,00.
TABELLA RIASSUNTIVA PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI CONCLUSE A PARTIRE DAL
01.01.2013
Periodo
Tasso commerciale BCE + 8
Dal
Al
Tasso BCE
Tasso applicabile
01.01.2013- 30.06.2013 G.U. n.14/2013
0,75%
8,75%
01.07.2013- 31.12.2013 G.U. n.166/2013
0,50%
8,50%
01.01.2014- 30.06.2014 G.U. n.51/2014
0,25%
8,25%
01.07.2014 in pubblicazione
0,15%
8,15%
3° Trimestre 2014
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
Leggi d'Italia
Ministero dello sviluppo economico
D.M. 10-2-2014
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 74/2013.
P ubblic ato nella G azz. U ff. 7 marzo 2 0 1 4 , n. 5 5 .
D.M. 10 febbraio 2014
(1)
.
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. (2)
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 marzo 2014, n. 55.
(2) Emanato dal Ministero dello sviluppo economico.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto del
Presidente della Repubblica 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e
sanitari ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione delle
direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare:
l'art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e l'acqua calda
sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”;
l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che
effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di
efficienza energetica, nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo regolamento;
l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei
rapporti di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative
alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una
numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare
ulteriori integrazioni;
Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal
Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni
previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del
settore;
Considerata l'opportunità di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per
l'adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi
adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento;
Decreta:
Art. 1. Modello di libretto di impianto per la climatizzazione
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la
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Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni
previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del
settore;
3° Trimestre
Considerata l'opportunità
di 2014
prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per
l'adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi
adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento;
allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
Decreta:
Art. 1. Modello di libretto di impianto per la climatizzazione
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un “libretto di impianto per la
climatizzazione” (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente
decreto.
Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica
1.
A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di
climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di
acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5,
(di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente
decreto.
2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili
di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.
Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
1. Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 74/2013.
2. Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello
sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche
nell'ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che
ciascuna Regione predispone ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 74/2013.
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3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi
dell'art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 , sono predisposte sotto
forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui
afferiscono.
4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di
categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di
interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l'eventuale aggiunta del logo
delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione.
5. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le
sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al quale il libretto stesso si
riferisce.
6. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è
aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso
di dismissione dall'impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede
sono conservate dal responsabile dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini
della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del
file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell'autorità
competente.
8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i “libretti di centrale” ed i “libretti di
impianto”, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del
decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.
9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione
e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi
applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse.
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allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
Art. 4. Disposizioni finali
1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall'allegato I del
presente decreto.
2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati
II, III, IV e V del presente decreto.
3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed
entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Allegato I (Art. 1)
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Allegato II (Art. 2)
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Allegato III (Art. 2)
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Allegato IV (Art. 2)
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Allegato V (Art. 2)
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NOTE PER LA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA
DI CUI AGLI ALLEGATI DA II A V
Nel caso di impianto composto da più generatori, con uguale o diversa tipologia, dovranno essere
redatte tante pagine quanti i generatori. Per i gruppi termici modulari vanno redatte tante pagine
quante le analisi fumi previste al paragrafo 4.1 del Libretto di impianto. Per i gruppi frigo vanno
redatte tante pagine quanti i circuiti annotati al paragrafo 4.4 del Libretto di impianto. In tutti i
casi, la prima pagina dovrà essere compilata completamente mentre le successive non dovranno
essere compilate nelle sezioni che ripetono integralmente quanto riportato nella pagina
precedente. Tutte le pagine dovranno essere firmate dal tecnico e dal responsabile dell'impianto.
Può essere omessa la compilazione del numero pagina solo nel caso che il Rapporto sia
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allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
composto da una singola pagina.
(2) Qualora il responsabile sia persona giuridica, oltre al cognome, nome e codice fiscale del
rappresentante legale va riportata la ragione sociale della ditta.
(3) Riportare l'indirizzo solo se diverso dall'ubicazione dell'impianto.
(4) Non indicare qualora l'impresa manutentrice abbia l'incarico di Terzo Responsabile.
(5) Solo per impianti alimentati a combustibile liquido da verificare nel tratto visibile delle
tubazione di adduzione e in particolare all'interno della Centrale Termica.
(6) Solo per impianti alimentati a gas. Utilizzare UNI 11137.
(7) In caso di uso promiscuo, barrare entrambe le voci.
(8) Indicare solo per generatori a tiraggio naturale alimentati a gas. Utilizzare UNI 10845.
(9) Nella cella “Rendimento di combustione” va riportato il valore letto maggiorato dai 2 punti
previsti dalla normativa UNI 10389-1, nella cella “Rendimento minimo di legge” va riportato il
valore limite previsto per il gruppo termico analizzato.
(10) Indicare le cause dei dati negativi rilevati e gli eventuali interventi manutentivi eseguiti per
risolvere il problema.
(11) Raccomandazione dettagliata finalizzata alla risoluzione di carenze riscontrate e non
eliminate, ma tali comunque da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali
domestici e ai beni. In particolare devono essere indicate le operazioni necessarie per il ripristino
delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto alle quali il responsabile deve provvedere
entro breve tempo.
Indicare dettagliatamente le operazioni necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza
dell'impianto. Le carenze riscontrate devono essere tali da arrecare un immediato pericolo alle
persone, agli animali domestici, ai beni e da richiedere al messa fuori servizio dell'apparecchio e
la diffida di utilizzo dello stesso nei confronti del Responsabile.
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C opyright 2008 W olte rs Kluwe r Ita lia Srl. All rights re se rve d.
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allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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allegati: Edilizia, Urbanistica e Territorio
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allegati: Agenzia del Territorio
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allegati: Agenzia del Territorio
TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI
I - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
GRUPPO A
A/1
A/2
A/3
A/4
A/5
A/6
A/7
A/8
A/9
A/10
A/11
Abitazioni di tipo signorile
Abitazioni di tipo civile
Abitazioni di tipo economico
Abitazioni di tipo popolare
Abitazioni di tipo ultrapopolare
Abitazioni di tipo rurale
Abitazioni in villini
Abitazioni in ville
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici
Uffici e studi privati
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
GRUPPO B
B/1
B/2
B/3
B/4
B/5
B/6
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B/7
B/8
Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi;
seminari; caserme
Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
Prigioni e riformatori
Uffici pubblici
Scuole e laboratori scientifici
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in
edifici della categoria A/9
Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
Magazzini sotterranei per depositi di derrate
GRUPPO C
C/1
C/2
C/3
C/4
C/5
C/6
C/7
Negozi e botteghe
Magazzini e locali di deposito
Laboratori per arti e mestieri
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
Tettoie chiuse od aperte
II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
GRUPPO D
D/1
D/2
D/3
Opifici
Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di
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allegati: Agenzia del Territorio
D/4
D/5
D/6
D/7
D/8
D/9
D/10
lucro)
Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali
trasformazioni.
Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati
soggetti a pedaggio.
Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.
III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE
GRUPPO E
E/1
E/2
E/3
E/4
E/5
E/6
E/7
E/8
E/9
Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe
di famiglia.
Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del
gruppo E.
NOTE ESPLICATIVE SUL GRUPPO A
Il prospetto di qualificazione che riporta le categorie esistenti è relativo e
variabile da luogo a luogo, ed avrà un corrispondente significato locale.
A/1 - Abitazioni di tipo signorile.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche
costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di
tipo residenziale.
A/2 - Abitazioni di tipo civile.
Unità
immobiliari
appartenenti
a
fabbricati
con
caratteristiche
costruttive,
tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per
fabbricati di tipo residenziale.
A/3 - Abitazioni di tipo economico.
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allegati: Agenzia del Territorio
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i
materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli
indispensabili.
A/4 - Abitazioni di tipo popolare.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di
rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.
A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare.
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di
rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari
esclusivi.
A/6 - Abitazioni di tipo rurale.
A/7 - Abitazioni in villini.
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari,
avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato
di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari,
di aree esterne ad uso esclusivo.
A/8 - Abitazioni in ville.
Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla
presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali
costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello
superiore all'ordinario.
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A/9 - Castelli, palazzi eminenti.
Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura,
la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le
Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità
immobiliare. E' compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre
unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.
A/10 - Uffici e studi privati.
Rientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di
impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc…
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allegati: Normative fiscali
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allegati: Normative fiscali
RISOLUZIONE N. 83/E
Roma, 22 novembre 2013

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OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell’introduzione
dell’obbligo di allegazione dell’Attestato di prestazione energetica
(APE)
Con istanze indirizzate alla scrivente, è stato chiesto di conoscere quale sia
il corretto trattamento da riservare, ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta
di bollo, all’attestato di prestazione energetica (APE), da allegare, in particolare,
ai contratti di locazione.
I dubbi interpretativi sorgono a seguito delle modifiche introdotte con
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l’articolo 6 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, che ha riformulato l’articolo 6 del D. Lgs. 19
agosto 2005, n.192, in materia di “Attestato di prestazione energetica, rilascio e
affissione”.
In particolare, l’articolo 6 del D. Lgs. n. 192 del 2005 prevede, al comma
3, che “Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari
è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto
di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato,
in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici”.
Il successivo comma 3-bis dell’articolo 6 stabilisce, inoltre, che
“L’attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di
vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti
di locazione, pena la nullità degli stessi contratti”.
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allegati: Normative fiscali
2
Tale disposizione stabilisce, pertanto, che gli obblighi di allegazione
dell’attestato di prestazione energetica sorgono anche con riferimento ai contratti
di locazione.
In considerazione della introduzione dell’obbligo di allegazione
dell’attestato di prestazione energetica al contratto di locazione, a pena di nullità
dello stesso, si chiede se detto obbligo esplichi effetti anche ai fini della
registrazione del contratto di locazione.
A parere degli istanti, detta previsione ha effetti sulla validità del contratto
concluso, potendone determinare la nullità, ma non dovrebbe assumere rilevanza
ai fini dell’imposta di registro.
In ogni caso, qualora questa Agenzia ritenga comunque obbligatoria la
registrazione dell’attestato di prestazione energetica unitamente al contratto di
locazione, si chiede di conoscere se tale attestato possa essere presentato in copia
semplice o se debba essere presentato in copia conforme all’originale.
Gli istanti chiedono, infine, quale sia il trattamento da riservare, ai fini
dell’imposta di bollo, a tale attestazione.
Con riferimento ai quesiti formulati, si rileva che, in linea generale, le
regole da seguire per la registrazione degli atti sono dettate dall’articolo 11 del
Testo unico dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131
(di seguito TUR).
Con particolare riferimento agli allegati, il comma 7 del predetto articolo
11 stabilisce che la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad
esso allegati, ma non importa applicazione dell’imposta se si tratta:
- di documenti che costituiscono parte integrante dell’atto;
- di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili;
- di atti non soggetti a registrazione.
In considerazione di tale previsione, si precisa, dunque, che i soggetti
tenuti alla registrazione del contratto di locazione possono presentare in allegato
l’attestato di prestazione energetica.
53
3° Trimestre 2014
allegati: Normative fiscali 3
In tal caso, l’Ufficio dell’Agenzia procederà alla registrazione del
contratto e dell’attestato allegato, senza autonoma applicazione dell’imposta di
registro, in quanto l’attestato non rientra tra quelli per i quali vige l’obbligo della
registrazione.
L’attestato di prestazione energetica rilasciato dal professionista in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, non può, infatti, essere ricondotto nell’ambito delle
previsioni recate dalla Tariffa, parte prima e parte seconda, allegata al TUR.
Al riguardo, appare, inoltre, utile ricordare che per i contratti di locazione
registrati telematicamente, mediante le applicazioni “Locazioni web” “SIRIA” e
“IRIS” non è prevista la possibilità di trasmettere gli allegati.
Con la risoluzione n. 52 del 20 febbraio 2002, questa Agenzia ha precisato
che “questi ultimi possono essere presentati, insieme all’attestazione di avvenuta
registrazione del contratto restituita dal servizio telematico utilizzato dall’utente,
in forma cartacea”. Verificandosi tale evenienza, i contribuenti che producono,
in forma cartacea presso l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, l’attestato di
prestazione energetica allegato ad un contratto di locazione registrato
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telematicamente, non sono tenuti alla corresponsione dell’imposta di registro.
Al riguardo, appare, inoltre, opportuno precisare che in capo ai soggetti
tenuti alla registrazione del contratto non grava un obbligo di produrre detto
attestato in sede di registrazione atteso che l’obbligo di allegazione dell’attestato
al contratto concluso è suscettibile di esplicare effetti sulla validità dell’atto ma
non ha riflessi sulla registrazione del relativo contratto. Si rammenta, infatti, che
ai sensi dell’articolo 38 del TUR “La nullità o l’annullabilità dell’atto non
dispensa dall’obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa
imposta”.
Resta fermo che qualora, in data successiva alla registrazione del contratto
di locazione, venga prodotto volontariamente l’attestato di prestazione energetica
per la registrazione (ad esempio per conferire data certa all’attestazione), sono
applicabili le disposizioni previste, ai fini dell’imposta di registro, dall’articolo 8

3° Trimestre 2014
4
allegati: Normative fiscali
del TUR secondo cui “chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi
momento, pagando la relativa imposta, la registrazione di un atto”.
In tale ipotesi, deve essere applicata
l’imposta fissa di registro nella
misura di euro 168, a prescindere dalla disciplina applicabile al contratto cui tale
attestazione accede.
Si precisa, infine, che l’attestato di prestazione energetica, allegato in
originale o in copia semplice al contratto di locazione, non deve essere
assoggettato all’imposta di bollo.
Va, infatti, considerato quanto previsto:
-
dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192, come modificato dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, secondo cui “L’attestato di
prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo
tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di
conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo
8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;
-
dall’articolo 37 del DPR n. 445 del 2000, in base al quale “Le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall’imposta di bollo”.
Qualora venga, invece, allegata al contratto di locazione copia
dell’attestato di prestazione energetica, con dichiarazione di conformità
all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, va applicata l’imposta di bollo,
5 in virtù della disposizione contenuta
nella misura di euro 16,00, per ogni foglio,
nella nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del
1972. Tale
disposizione
stabilisce,
infatti, cheaffinché
“Per le copie
dichiarate
conformi,
Le Direzioni
regionali
vigileranno
i principi
enunciati
e le
5
l’imposta, salva specifica disposizione è dovuta indipendentemente dal
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
trattamento previsto per l’originale”.
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati

dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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3° Trimestre 2014
allegati: Fonti normative e quesiti
D. L. n. 34 del 20 marzo 2014, convertito in Legge n. 78 del 16 maggio 2014
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese”
Art. 4
Semplificazioni in materia di documento
di regolarità contributiva
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse
verifica con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei
confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione
e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto,
fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica
nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai
seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche
il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano
nell’impresa;
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b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse
edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del
requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate
tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in quanto compatibile» sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
CASSA GEOMETRI
CASSA PREVIDENZA E ASSISTENZA GEOMETRI
LIBERI PROFESSIONISTI
I contributi dovuti alla Cipag sono:
•
•
•
il contributo soggettivo;
il contributo integrativo;
il contributo di maternità.
Il contributo soggettivo (Art. 1 Reg. Contr.) è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale
Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione
di reddito professionale). La percentuale si riduce al 3,5% oltre un determinato limite reddituale fissato anno
per anno (cfr. tabella sottostante).
Il contributo integrativo (Art. 2 Reg. Prev.) è quantificato nella misura del 4% sul volume d’affari ai fini Iva
(prodotto nell’anno precedente) con un minimo comunque dovuto (indipendentemente così dalla produzione
di volume d’affari).
Dal 2015 la percentuale aumenterà al 5%, fatta eccezione per i geometri iscritti CIPAG che prestano
attività professionale in favore delle Pubbliche Amministrazioni, per i quali la misura del predetto
contributo resterà fissata al 4%.
Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno. E’ dovuto da tutti gli iscritti alla CIPAG
(neodiplomati, iscritti obbligatori, pensionati attivi).
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle aliquote del contributo soggettivo e integrativo minimi e del
contributo di maternità dal 2007:
Anno
Soggettivo
minimo
Percentuale
soggettivo
Limite reddituale
percentuale 3,5%
Integrativo
minimo
2007
2008
Percentuale Maternità
Integrativo
€ 1.750,00
10%
130.000,00
€ 700,00
4%
€ 4,00
€ 1.750,00
10,50%
132.600,00
€ 700,00
4%
€ 20,00
2009
€ 2.000,00
10,50%
134.900,00
€ 800,00
4%
€ 20,00
2010
€ 2.000,00
11%
139.250,00
€ 800,00
4%
€ 22,00
2011
€ 2.250,00
11%
140.300,00
€ 900,00
4%
€ 17,00
2012
€ 2.250,00
11,50%
142.450,00
€ 900,00
4%
€ 17,00
2013
€ 2.500,00
11,50%
146.300,00
€ 1.000,00
4%
€ 22,00
2014
€ 2.500,00
12%
150.700,00
€ 1.000,00
4%
€ 21,00
2015
€ 2.750,00
13%
€ 1.375,00
5%
2016
€ 3.000,00
14%
€ 1.500,00
5%
2017
€ 3.250,00
15%
€ 1.625,00
5%
Per effetto del principio della frazionabilità, i contributi soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi di
effettiva iscrizione.
Sono tuttavia frazionabili in ragione ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrativo.
L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare rispetto al minimo, deve essere sempre corrisposta per
intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.
57
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
Qualora nel corso dell’anno vi siano più periodi d’iscrizione, la contribuzione è interamente dovuta.
Dal 2008 in caso di cancellazione dalla Cipag - o di decesso - è stato introdotto l’obbligo di versare anche la
contribuzione soggettiva per l’anno di cancellazione.
AGEVOLAZIONI PER I NEODIPLOMATI
Per i neodiplomati è previsto il pagamento del contributo soggettivo minimo nella misura di un ¼ di quella
minima prevista per l’iscritto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni (cfr. tabella
riepilogativa).
Il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta in autoliquidazione dovrà essere effettuato applicando al
reddito dichiarato una percentuale rapportata al contributo ridotto (neodiplomato ad ¼ il 2,875%, neo
diplomato ad ½ il 5,75%).
Tale beneficio è riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Rimane
confermata per il neodiplomato l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva
l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto.
Anno
Soggettivo minimo
Soggettivo minimo
(1/4 per i primi 2 anni)
(1/2 per i successivi 3 anni)
€ 625,00
€ 1.250,00
2014
Maternità
€ 21,00
AGEVOLAZIONI PER I PRATICANTI
I geometri praticanti iscritti negli appositi registri istituiti dalla legge n. 75/85 iscritti alla Cipag versano il solo
contributo obbligatorio soggettivo minimo determinato nella misura di ¼ di quella minima prevista per
l’iscritto (cfr. tabella riepilogativa).
58
Anno
Soggettivo minimo
Maternità
2014
€ 625,00
€ 21,00
CONTRIBUTI PENSIONATI CHE PROSEGUONO LA PROFESSIONE
Anno
Soggettivo
minimo ridotto
ad 1/3
2014
Soggettivo
minimo ridotto
ad 1/2
€ 1.250,00
Integrativo
minimo
Maternità
€ 1.000,00
€ 21,00
OPTANTI
Per gli iscritti all'albo optanti per altra Cassa non è dovuta alcuna contribuzione. Dal 4/3/2004 è stato
abrogato l'istituto dell'opzione. Coloro che a tale data risultinooptanti verso la Cipag sono considerati a tutti
gli effetti iscritti obbligatori.
PAGAMENTO CONTRIBUTI
Dal 2012 i contributi obbligatori Cipag devono essere versati tramite F24 Accise in sede di compilazione del
modello Unico PF. Le scadenze sono unificate a quelle fiscali (unica soluzione o massimo in 6 rate, cfr.
Guide Mod. Unico e F24 Accise).
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
59
*
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
60
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
61
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
62
3° Trimestre 2014
allegati: Istat
LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2013 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone
Assoluto 373,80%
Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina
Anno
Variazione
annuale 100%
Variazione
ridotta 75%
Variazione
biennale 100%
Variazione
ridotta 75%
Giugno
2014
0,3
0,225
1,5
1,125
Maggio
2014
0,4
0,300
1,6
1,2
142 del 21-6-14 pag. 23
Aprile
2014
0,5
0,375
1,6
1,2
133 del 11-6-14 pag. 33
Marzo
2014
0,3
0,225
1,9
1,425
94 del 23-4-14 pag. 39
Febbraio
2014
0,5
0,375
2,3
1,725
75 del 31-3-14 pag. 119
Gennaio
2014
0,6
0,45
2,84
2,1
53 del 5-3-14 pag. 136
Dicembre
2013
0,6
0,45
3,0
2,25
21 del 27/1/2014 pag. 39
Novembre
2013
0,6
0,45
3,0
2,25
302 del 27/12/13 pag. 65
Ottobre
2013
0,7
0,525
3,4
2,550
270 del 18/11/13 pag. 41
Settembre
2013
0,8
0,600
3,9
2,925
249 del 23-10-13 pag. 21
Agosto
2013
1,1
0,825
4,3
3,225
224 del 24-9-13 pag. 20
Luglio
2013
1,2
0,900
4,2
3,150
224 del 24-9-13 pag. 20
Giugno
2013
1,2
0,900
4,4
3,300
179 del 1/8/13 pag. 71
Maggio
2013
1,2
0,900
4,3
3,225
144 del 21/6/13 pag. 50
Aprile
2013
1,1
0,825
4,4
3,3
119 del 23/5/13 pag. 64
Marzo
2013
1,6
1,2
4,9
3,675
94 del 22/4/13 pag. 51
Febbraio
2013
1,8
1,350
5,1
3,825
63 del 15/3/13 pag. 59
Gennaio
2013
2,2
1,650
5,4
4,050
50 del 28/2/13 pag.59
Dicembre
2012
2,4
1,800
5,7
4,275
18 del 22/1/2013 pag. 51
Novembre
2012
2,4
1,800
5,7
4,275
296 del 20/12/12 pag. 36
Ottobre
2012
2,7
2,025
6,0
4,500
271 del 20/11/12 pag. 40
Settembre
2012
3,1
2,325
6,2
4,650
244 del 18/10/12 pag. 28
Agosto
2012
3,1
2,325
5,9
4,425
217 del 17/9/12 pag. 36
Luglio
2012
2,9
2,175
5,7
4,275
195 del 22/8/12 pag. 55
Mese
Gazzetta Ufficiale n.
in pubblicazione
N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla
variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile
per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di
decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario.
63
3° Trimestre 2014
allegati: Istat
INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
Generale al netto dei tabacchi (a partire dal Febbraio 1992)
Variazioni Percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente
Anno
64
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
GEN
33,0
3,0
-5,0
7,3
6,3
3,8
1,5
3,4
3,7
4,5
3,7
0,5
2,8
1,8
3,9
6,7
6,6
5,7
2,7
1,8
1,8
1,3
4,6
5,2
4,8
8,1
12,4
25,1
10,9
21,0
14,5
12,9
21,4
18,8
17,3
16,4
12,5
8,6
8,0
4,5
5,0
5,7
6,4
6,5
6,1
4,3
4,2
3,8
5,5
2,6
1,6
1,3
2,1
3,1
2,3
2,7
2,0
1,6
2,2
1,5
2,9
1,5
1,3
2,2
3,2
2,2
0,6
FEB
28,9
3,5
-4,3
8,9
5,6
2,8
1,7
2,8
5,4
2,5
3,9
0,7
2,7
2,3
4,0
8,6
4,9
5,6
2,5
1,7
1,8
1,4
5,4
4,7
5,0
8,5
13,2
24,4
11,5
21,7
13,1
13,4
21,7
18,9
16,7
16,4
12,2
8,6
7,6
4,2
4,9
6,3
6,2
6,7
5,4
4,5
4,2
4,3
5,0
2,4
1,8
1,2
2,4
3,0
2,3
2,5
2,2
1,6
2,1
1,5
2,9
1,5
1,3
2,3
3,3
1,8
0,5
MAR
28,7
1,2
-6,0
11,0
5,3
2,5
1,4
3,3
6,4
0,8
4,6
0,3
2,6
2,7
4,5
8,4
4,9
5,4
2,3
1,8
1,7
1,7
5,3
4,9
4,8
9,1
15,5
21,0
13,7
21,0
12,5
13,7
21,3
19,5
16,1
16,4
12,0
8,6
7,2
4,2
4,9
6,4
6,1
6,6
5,6
4,2
4,2
4,9
4,5
2,2
1,7
1,4
2,5
2,8
2,4
2,6
1,9
1,6
2,1
1,5
3,3
1,0
1,5
2,5
3,2
1,6
0,3
APR
18,5
2,3
-5,9
11,9
3,5
3,0
1,1
3,5
6,1
0,1
6,3
-1,1
2,6
3,2
5,2
7,6
4,8
5,2
2,4
1,7
1,7
1,9
5,2
4,7
4,8
10,1
15,6
21,2
15,5
18,7
12,6
14,3
21,2
19,3
15,5
16,6
11,6
8,8
6,6
4,2
5,0
6,7
5,8
6,7
5,6
4,2
4,1
5,2
4,5
1,7
1,8
1,6
2,2
3,1
2,4
2,5
2,0
1,7
2,0
1,4
3,3
1,0
1,6
2,6
3,2
1,1
0,5
MAG
11,5
3,6
-5,7
11,8
3,7
3,3
1,8
3,1
5,7
0,0
7,0
-1,9
2,8
3,1
4,8
7,6
5,2
5,1
2,3
1,6
1,6
2,0
5,4
5,0
4,9
10,9
15,6
20,3
16,7
18,3
12,3
14,5
20,7
19,9
15,2
16,4
11,2
8,8
6,4
4,2
4,9
6,8
5,7
6,8
5,7
4,1
4,1
5,5
4,3
1,6
1,7
1,6
2,3
3,0
2,3
2,4
2,1
1,7
2,2
1,4
3,5
0,7
1,5
2,6
3,0
1,2
0,4
GIU
3,9
3,2
-3,3
11,8
3,1
2,9
2,3
3,0
4,6
0,6
7,5
-2,6
3,2
2,8
5,2
7,1
6,2
4,3
2,0
1,9
1,3
2,5
5,2
5,1
5,2
11,1
17,1
19,2
16,0
18,8
12,2
14,7
20,7
20,0
15,2
16,0
11,2
8,7
6,3
4,1
4,9
7,0
5,6
6,9
5,5
4,2
3,7
5,8
3,9
1,4
1,8
1,5
2,7
2,9
2,3
2,3
2,2
1,6
2,1
1,6
3,8
0,4
1,3
2,7
3,1
1,2
0,3
LUG
-4,2
5,4
-0,6
11,8
3,3
1,1
4,2
2,2
4,7
1,4
6,6
-2,4
3,6
2,4
5,7
6,6
6,9
4,1
1,8
2,0
1,0
3,3
4,7
5,3
5,2
11,1
19,3
17,0
16,1
19,0
12,2
14,9
21,6
19,0
15,9
15,4
10,5
8,7
5,9
4,4
4,9
7,0
5,7
6,7
5,5
4,4
3,6
5,6
3,6
1,6
1,8
1,7
2,7
2,7
2,3
2,5
2,1
1,8
2,1
1,6
4,0
-0,1
1,7
2,7
2,9
1,2
Fonte: ISTAT - Elaborazioni U.O. Studi e Statistica C.C.I.A.A. di Como
AGO
-5,5
2,5
0,0
9,5
3,8
0,7
4,4
2,5
4,6
1,5
6,0
-1,8
3,3
2,8
5,3
7,0
6,9
4,0
1,6
2,3
0,9
3,5
4,7
5,2
5,6
11,1
21,2
15,3
16,4
18,8
11,9
15,5
21,6
18,6
17,2
13,7
10,4
8,6
5,9
4,5
5,0
6,7
6,3
6,3
5,3
4,4
3,7
5,8
3,4
1,5
1,9
1,6
2,7
2,7
2,5
2,5
2,1
1,8
2,1
1,6
3,9
0,2
1,5
2,8
3,1
1,1
SET
-7,9
-0,5
2,5
7,3
4,5
0,5
3,8
2,3
5,2
1,7
5,2
-1,0
2,7
3,2
5,5
7,6
6,3
3,7
1,4
2,7
0,7
3,6
5,2
5,1
5,9
10,5
24,6
12,7
17,4
18,0
12,2
16,8
21,2
17,7
17,2
13,6
9,8
8,3
5,8
5,0
4,8
6,6
6,3
6,2
5,2
4,2
3,9
5,8
3,4
1,4
1,8
1,8
2,6
2,6
2,6
2,5
1,8
1,9
2,0
1,6
3,7
0,1
1,6
3,0
3,1
0,8
OTT
-9,0
-1,2
3,5
8,9
4,5
0,7
3,2
2,5
4,7
3,0
3,3
0,6
2,0
3,3
5,7
8,2
5,9
3,2
1,7
2,3
0,9
4,0
5,2
5,1
6,8
10,3
25,7
11,8
19,9
15,4
12,3
18,2
20,5
18,0
17,2
13,3
9,1
8,5
5,1
5,3
4,7
6,8
6,2
6,1
5,0
4,3
3,8
5,8
3,0
1,6
1,7
1,8
2,6
2,6
2,6
2,4
1,7
2,0
1,7
2,0
3,4
0,2
1,7
3,2
2,7
0,7
NOV
-4,2
-1,6
4,3
8,4
4,0
1,0
3,2
2,4
4,3
3,7
2,3
1,6
1,9
3,6
5,3
7,8
6,3
2,9
1,9
2,0
1,0
4,2
5,4
4,8
7,3
10,7
26,2
11,0
21,4
14,6
11,6
18,7
21,5
17,6
16,7
13,0
8,6
8,6
4,7
5,2
5,3
6,4
6,5
6,2
4,9
4,2
3,7
6,0
2,6
1,6
1,5
2,0
2,7
2,3
2,7
2,4
1,7
1,8
1,7
2,3
2,6
0,7
1,7
3,2
2,4
0,6
DIC
-0,2
-3,3
5,4
8,1
3,6
1,2
3,6
3,0
4,2
3,7
1,2
2,4
1,8
3,8
5,9
7,3
6,1
2,9
1,8
1,6
1,4
4,3
5,3
4,6
7,4
12,3
25,3
11,1
21,8
13,8
11,9
19,8
21,1
17,3
16,3
12,8
8,8
8,6
4,3
5,1
5,5
6,5
6,4
6,0
4,8
4,0
4,1
5,8
2,6
1,5
1,5
2,1
2,7
2,3
2,7
2,3
1,7
1,9
1,7
2,6
2,0
1,0
1,9
3,2
2,4
0,6
MEDIA ANNUA
3,9
5,4
3,9
1,7
1,8
1,6
2,6
2,7
2,4
2,5
2,0
1,7
2,0
1,7
3,2
0,7
1,6
2,7
3,0
1,1
3° Trimestre 2014
allegati: Notizie dalla cassa
Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR)
ex Tasso Ufficiale di Sconto (TUS)
Evoluzione del tasso di sconto nel tempo
Determinato dalla Banca d'Italia fino al 21/12/2003
e dal 01/01/2004 dalla Banca Centrale Europea
Con validità
dal
Tasso di
Riferimento
Con validità
dal
Tasso di
Riferimento
Con validità
dal
Tasso di
Riferimento
23/03/1981
19,00 %
22/10/1993
8,00 %
08/03/2006
2,50 %
25/08/1982
18,00 %
18/02/1994
7,50 %
15/06/2006
2,75 %
09/04/1983
17,00 %
12/05/1994
7,00 %
09/08/2006
3,00 %
16/02/1984
16,00 %
12/08/1994
7,50 %
11/10/2006
3,25 %
07/05/1984
15,50 %
22/02/1995
8,25 %
13/12/2006
3,50 %
04/09/1984
16,50 %
29/05/1995
9,00 %
14/03/2007
3,75 %
04/01/1985
15,50 %
24/07/1996
8,25 %
13/06/2007
4,00 %
08/11/1985
15,00 %
24/10/1996
7,50 %
09/07/2008
4,25 %
22/03/1986
14,00 %
22/01/1997
6,75 %
08/10/2008
3,75 %
25/04/1986
13,00 %
30/06/1997
6,25 %
12/11/2008
3,25%
27/05/1986
12,00 %
24/12/1997
5,50 %
10/12/2008
2,50%
14/03/1987
11,50 %
22/04/1998
5,00 %
21/01/2009
2,00%
28/08/1987
12,00 %
27/10/1998
4,00 %
11/03/2009
1,50%
26/08/1988
12,50 %
04/12/1998
3,50 %
08/04/2009
1,25%
06/03/1989
13,50 %
28/12/1998
3,00 %
13/05/2009
1,00%
21/05/1990
12,50 %
14/04/1999
2,50 %
13/04/2011
1,25 %
13/05/1991
11,50 %
10/11/1999
3,00 %
13/07/2011
1,50 %
23/12-1991
12,00 %
09/02/2000
3,25 %
09/11/2011
1,25 %
06/07/1992
13,00 %
22/03/2000
3,50 %
14/12/2011
1,00 %
17/07/1992
13,75 %
04/05/2000
3,75 %
11/07/2012
0,75 %
04/08/1992
13,25 %
15/06/2000
4,25 %
01/01/2013
0,75%
04/09/1992
15,00 %
06/09/2000
4,50 %
08/05/2013
0,50 %
26/10/1992
14,00 %
11/10/2000
4,75 %
13/11/2013
0,25%
13/11/1992
13,00 %
15/05/2001
4,50 %
11/06/2014
0,15%
23/12/1992
12,00 %
05/09/2001
4,25 %
-
-
04/02/1993
11,50 %
19/09/2001
3,75 %
-
-
23/04/1993
11,00 %
14/11/2001
3,25 %
-
-
21/05/1993
10,50 %
11/12/2002
2,75 %
-
-
14/06/1993
10,00 %
12/03/2003
2,50 %
-
-
06/07/1993
9,00 %
09/06/2003
2,00 %
-
-
10/09/1993
8,50 %
06/12/2005
2,25 %
-
-
65
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Geometra - Pesaro e Urbino