Di sposi zi oniperl ’ esecuzi onedelcabot aggi oi nI t al i a E' stato pubblicato il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che detta disposizioni restrittive ai vettori esteri comunitari che intendano effettuare operazioni di cabotaggio stradale di merci in Italia. Il decreto entrerà in vigore il 29 aprile 2009,c i oèpr opr i oal l av i gi l i adel l ’ ammi s s i onealc abot aggi oi nI t al i a per i vettori di 7 nuovi paesi comunitari, quali cechi, estoni, lettoni, lituani, polacchi, slovacchi ed ungheresi che proprio dal 1° maggio 2009 saranno ammessi ad effettuare servizi di cabotaggio stradale di merci nel nostro Stato, secondo tuttavia le disposizioni più severe dettate dal nuovo decreto. Secondo i precedenti decreti, difatti, il vettore comunitario poteva effettuare cabotaggio in Italia per un mas s i modi30gi or ninel l ’ ar c odiunper i ododi60gi or nic ons ec ut i v i ,l as c i andoi lnos t r oPaes eal menouna volta ogni mese di calendario ed utilizzando, per ogni veicolo un apposito libretto dei resoconti. Con il nuovo decreto, invece, i vettori comunitari ammessi ad effettuare il cabotaggio in Italia (1) potranno svolgere detto servizio solo alle seguenti condizioni: A. che effettuino prima un trasporto internazionale a carico da un altro Stato membro o da un Paes et er z oal l ’ I t al i a,dopo aver consegnato e scaricato le merci in territorio italiano; B. limitatamente a 2 trasporti di cabotaggio nel nostro territorio, che devono essere svolti entro il t er mi nedi7gi or nidal l ’ ul t i moscar i cofatto in Italia e relativo al trasporto internazionale in entrata; C. a bordo del veicolo che effettua il cabotaggio stradale va conservata, insieme alla copia conforme della Licenza Comunitaria, la documentazione che provi il trasporto internazionale in entrata in Italia (quale presupposto dei servizi di cabotaggio –ad esempio la lettera di vettura CMR), nonché, per ogni trasporto di cabotaggio in seguito effettuato, un documento che riporti almeno i seguenti dati (maggiori di quelli previsti prima nel libretto dei resoconti, che viene ora abolito): a. generalità, indirizzi e firme, del mittente, del vettore e del destinatario della consegna delle mer c ic onl ’ appos i z i onedel l adat ar el at i v aadet t ac ons egna; b. il luogo e la data di presa in consegna delle merci ed il luogo di scarico previsto; c. la descrizione della merce e suo imballaggio (per le merci pericolose anche la denominazione e la classificazione ADR, nonché il numero dei colli, i contrassegni speciali ed i numeri riportati su di essi); d. il peso lordo (o la quantità altrimenti espressa) delle merci; e. la targa del veicolo a motore e del rimorchio. Per chi svolge servizi di cabotaggio senza rispettare le condizioni e le altre disposizioni sopra indicate, il decreto prevede che vengano applicate le disposizioni sanzionatorie nazionali vigenti in materia di trasporto stradale, tra cui ricordiamo gli articoli 26 e 46 della legge 298/74. In particolare si ritiene, anche in base alle precedenti disposizioni e chiarimenti ministeriali sui servizi di cabotaggio,c her i s ul t er àappl i c abi l el ’ ar t i c ol o26,c onl egr av isanzioni amministrative pecuniarie da esso previste anche per i committenti e proprietari delle merci, e la possibile confisca della merce, almeno nei seguenti casi: o o o cabotaggio svolto da imprese stabilite in Stati non ammessi ad effettuarlo; cabotaggio svolto da impresa comunitaria senza aver effettuato prima il trasporto internazionale di entrata con scarico in Italia; cabotaggio svolto da vettori comunitari, che pur appartenendo a Stati ammessi al cabotaggio, risultano privi della Licenza Comunitaria. Sogget t ii nv ec eal l ’ ar t i c ol o46( t r as por t iabus i v i ) ,c hepr ev edes anz i onipec uni ar i euni t ament ealf er model veicolo per un periodo di tre mesi o, in caso di reiterazione del fatto, la confisca del mezzo, dovrebbero infine risultare almeno i seguenti casi: v i ol az i onidelnumer omas s i modeis er v i z ief f et t uabi l ii nI t al i anel l ’ ar c odel l as et t i manas uc c es s i v aal l o scarico della merci in entrata in Italia; violazione del tempo massimo di una settimana per effettuare i due servizi di cabotaggio dallo scarico della merce in entrata in Italia; mancanza dei documenti atti a comprovare i servizi di cabotaggio effettuati. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Alla data del 1° maggio 2009 sono ammessi ad effettuare cabotaggio in Italia i vettori dei seguenti Paesi comunitari: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Bulgaria e Romania, pur essendo ent r at iaf arpar t edel l ’ Uni oneEur opeadal1°gennai o2007,hannoi ldi vi et odis vol ger es er vi z idic abot aggi o negli altri Stati UE sino al 1° gennaio 2010, salvo ulteriore estensione di tale divieto al 1° gennaio 2012.