Corso integrativo al Corso di Diritto Costituzionale Nuovi diritti di libertà Anno Accademico 2008-2009 Prof.ssa Valentina Sellaroli LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA IN ITALIA FOCUS SUI TEST PRE-IMPIANTO 26 maggio 2009 1 • I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO • LEGGE N. 40/04 – “NORME IN MATERIA DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA” • I PRINCIPI – I DIVIETI – LE SANZIONI » LE CONSEGUENZE… • CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE – I DIRITTI DELL’INDIVIDUO E LA LIBERTA’ DELLA RICERCA SCIENTIFICA 26 maggio 2009 2 26 maggio 2009 3 26 maggio 2009 4 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO Art. 231 cod. civ. : Paternità del marito. Il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio. Art.70 RDL 9/7/1939 n.1238 Dei registri di nascita… La dichiarazione di nascita è fatta da [padre, madre, medico, levatrice o altra persona] che ha assistito al parto. donna/madre/moglie marito presunzione paternità parto 26 maggio 2009 figlio 5 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO Codice civile 1942 Patria potestà Art.316 cod. civ. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa potestà è esercitata dal padre. Potestà maritale Art.144 cod. civ. Il marito è il capo della famiglia; la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome ed è obbligata a accompagnarlo dovunque egli crede opportuno di fissare la sua residenza. marito/padre potestà maritale patria potestà moglie figli 26 maggio 2009 6 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967). … Con l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali. donna madre moglie marito marito padre moglie madre parto figlio 26 maggio 2009 7 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO Art. 27 - Legge n. 184/1983 (adozione speciale dal 1967). Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome… donna madre moglie marito ? marito padre moglie madre parto figlio 26 maggio 2009 8 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO Riforma diritto di famiglia 1975 Potestà dei genitori Art.316 cod. civ.:Esercizio della patria potestà dei genitori. Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggiore. Questa La potestà è esercitata dal padre di comune accordo da entrambi i genitori. Potestà maritale Art.144 cod. civ.: Potestà maritale. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia Il marito è il capo della famiglia 26 maggio 2009 9 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO marito padre moglie madre potestà dei genitori figli (biologici o adottivi) comunità di affetti associazione di liberi ed eguali 26 maggio 2009 10 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO fecondazione con seme di donatore (cd eterologa) Con il ricorso al seme di un donatore esterno alla coppia: Che cosa cambia? Per chi cambia? donatore donna/madre/moglie marito presunzione paternità parto ?disconoscimento? figlio Ulteriore depotenziamento della figura maschile-paterna Il pater è rarefatto 26 maggio 2009 debiologizzato 11 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO Debiologizzazione inseminazione artificiale (seme da III) donna coniug. riconosce figlio naturale depotenzia uomo/padre adozione legittimante secondo riconoscimento (250 cc) debiologizzazione rapporti parentali coinvolge soprattutto l’uomo (salvo l’adozione speciale) 26 maggio 2009 12 I RAPPORTI FAMILIARI TRA EVOLUZIONE DELLA SOCIETA’ E PROGRESSO SCIENTIFICO fecondazione extracorporea 25 luglio 1978 Cambridge (UK) nasce Louise Brown …nuove possibilità donna dell’ovulo uomo del seme donna madre uomo padre Fecondazione extracorporea Donna della gravidanza donna del parto figlio 26 maggio 2009 Uno scandalo femminile Uno scandalo della Chiesa 13 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI Legge 40/04 Confine esterno L’art.1 della legge delimita preliminarmente l’area entro la quale è consentito il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, definita dalle condizioni e dalle modalità previste dalla legge. • Limite interno la finalità “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”. • il ricorso alle tecniche è consentito solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (art.1) • Presupposto di accesso: “l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione”. Ulteriore limite interno la praticabilità delle tecniche è circoscritta ai “casi di sterilità o di infertilità inspiegate, documentate da atto medico” oppure 26 maggio 2009 14 di “sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico” (art.4). LEGGE 40/04 – I PRINCIPI Ispirazione di politica legislativa I limiti • esterni (nulla è possibile al di fuori di quanto consentito dalla legge) • interni (la necessaria finalità terapeutica) • oggettivi (la condizione di sterilità) • soggettivi (la figura del medico come filtro e la posizione personale di chi chiede di accedere) sono assistiti da un sistema di sanzioni, che conferisce a quei limiti un carattere normativo pieno, e non il valore di mere proposizioni descrittive. tutto è vietato tranne quello che è esplicitamente consentito dalla legge. 26 maggio 2009 15 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI Impronta illiberale: ciò che viene regolato dalla legge è il modo in cui le donne e gli uomini decidono di riprodursi e di avere una prole, e cioè qualcosa che appartiene a una dimensione strettamente personale di particolare delicatezza e non una attività materiale socialmente pericolosa come, ad esempio, la fabbricazione o il possesso di armi o esplosivi (per i quali si può giustificare un divieto generale). Una impostazione così autoritaria è in contrasto con la giurisprudenza della Corte costituzionale, che, nella sentenza n.471 del 1990, definisce la libertà di ogni individuo di disporre del proprio corpo come un postulato della “libertà personale inviolabile” che informa tutti i campi dell’ordinamento e che ha espressione nell’art.13 della Costituzione. 26 maggio 2009 16 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI nemo dominus est membrorum suorum. Enciclica Casti connubii (1930, Papa Pio XI) sanzioni proprie di tipo morale. Con la legge in commento essa diventa norma giuridica positiva, nell’ambito in cui le donne e gli uomini decidono se e come riprodursi, e cambia così radicalmente natura, diventando una forma di legislazione eugenica: lo Stato è il depositario del corretto modo di riprodursi (da chi può riprodursi fino al modo in cui può farlo) e ed è lo Stato legittimato a imporlo a tutti i cittadini. Si tratta di un esito, per certi versi, paradossale. Con la nuova legge, invece, lo Stato introietta la norma morale, la trasforma in norma giuridica e prescrive chi e come deve riprodursi. Una sorta di riedizione del vecchio certificato prematrimoniale, questa volta su base psicologica o sociale: una prospettiva eugenica negativa, la cui altra faccia è, storicamente, quella delle sterilizzazioni coatte. Ogni prospettiva del genere è, oggi, in radicale contrasto con l’art.3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza), che vieta esplicitamente ogni forma di eugenetica. 26 maggio 2009 17 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI • CHE COSA RENDE COSI’ ODIOSA L’EUGENICA? • • Non il fatto di essere una decisione sanitaria pubblica, perché anche una campagna di prevenzione di massa per la talassemia rientra in questa fattispecie • Il fatto di essere COERCITIVA PRESENTA QUESTE CARATTERISTICHE LA COSIDDETTA “NUOVA EUGENICA” (certe tecniche mediche messe a punto dalla scienza e a disposizione di possibili scelte degli individui) • Anzitutto l’eugenica non è una scienza ma una politica, perciò il problema va focalizzato sul rapporto tra individui e autorità • poi, manca totalmente quell’aspetto della coattività che era il segno della vecchia eugenica. ASPETTO PARADOSSALE PER GARANTIRE CHE LA SOCIETA’ SIA LIBERA DA OGNI CONDIZIONAMENTO DERIVANTE DA MODELLI SOCIALI SI INTRODUCONO LEGGI CHE STABILISCONO COME CI SI DEVE RIPRODURRE, CHI PUO’ FARLO E QUALE E’ IL MODO CORRETTO SI RITORNA ALLA VECCHIA EUGENICA Solo lo stato sa quale è la cosa giusta per i cittadini e decide per loro • QUESTA SITUAZIONE EMERGE IN TUTTA LA SUA PROBLEMATICITA’ QUANDO LE ISTITUZIONI CHE AGISCONO COME MONOPOLISTI DEL CONCETTO DI DIGNITA’ SONO CONTRARIE SIA ALLA RICERCA SCIENTIFICA IN AREE CRUCIALI (per es. cellule staminali) SIA ALLA POSSIBILITA’ CHE I SINGOLI PRENDANO AUTONOMAMENTE LE LORO DECISIONI RISPETTO ALLA PROPRIA VITA, ALLA PROPRIA MORTE ED ALLA PROPRIA RIPRODUZIONE. SPOSTAMENTO DELL’EQUILIBRIO DAI DIRITTI DEGLI INDIVIDUI AL POTERE DELLE ISTITUZIONI 26 maggio 2009 CONSEGUENZE LEGALI E SOCIALI 18 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI Obiezione La legge assicura al concepito “i diritti di tutti i soggetti coinvolti” (art. 1 co. 1) …quindi… La libertà di disporre di sè non può ledere un diritto altrui, ivi compreso l’embrione Ma quella che la legge fa: • È una scelta di tipo etico • Se rafforza la posizione dell’embrione pone anche dei limiti: » L’embrione non ha MENO diritti degli altri soggetti MA » Non ne ha neanche di PIU’ • E soprattutto, DAVVERO TUTTI I LIMITI DELLA LEGGE TROVANO GIUSTIFICAZIONE IN QUESTA PARITA’ DI DIRITTI DELL’EMBRIONE? » Necessaria finalità terapeutica e impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione » Divieto di procedere all’impianto dell’embrione nel caso di morte del partner maschile dopo la fecondazione 26 maggio 2009 ? 19 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI Il filtro medico • Stabilire l’inesistenza di altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità e l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione; – Accertare e certificare l’esistenza di una causa individuata di sterilità o infertilità; – Documentare l’esistenza di una condizione di sterilità o di infertilità inspiegate. patologia (Infertilità o sterilità) terapia (tecniche di procreazione assistita) 26 maggio 2009 20 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI patologia (Infertilità o sterilità) terapia (tecniche di procreazione assistita) Diritto di procreare (e di non procreare: aborto, contraccezione) - manifestazione del diritto alla salute - estrinsecazione della libertà personale 26 maggio 2009 Diritto ad ottenere collaborazione dal medico sulla base di una libera scelta dell’interessato 21 LEGGE 40/04 – I PRINCIPI sterilizzazioni coatte divieti di matrimonio (caso Skinner, 1942 US; integrità fisica) Diritto di procreare diritto a ottenere collaborazione senza oneri per la società (libertà e lesione terzi) divieto morale con oneri per la società 26 maggio 2009 ?(diritto alla salute SSN e L.E.A.)? 22 LEGGE 40/04 – I DIVIETI I divieti particolari (art. 5) - coppie di maggiorenni coppie di sesso diverso coppie coniugate o conviventi coppie in età potenzialmente fertile partners entrambi viventi RAGIONI… - Preminenza del dato biologico su quello giuridico? - Diritto ad una famiglia bigenitoriale? - Garanzia di una sufficiente (?) permanenza in vita dei genitori per “mantenere, istruire ed educare i figli” (art. 30 C)? - Considerazione della coppia come unità a sé e non come due individui con un progetto di genitorialità: divieto di impianto post mortem viene meno qui la tutela dei diritti dell’embrione?? …e SANZIONI 26 maggio 2009 23 LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE Art. 1: “la legge assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito” PRINCIPI E CONTENUTI IDEOLOGICI VIOLAZIONI DEI DIVIETI per le parti NESSUNA SANZIONE per i medici SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE LEGGE 40/04 CONSEGUENZE CONTENUTI REALI • per chi conduce ricerca scientifica 26 maggio 2009 PENE DETENTIVE 24 Qualche numero… • Nei soli USA il 7% dei 29.7 milioni di coppie sposate (con la donna in età fertile) è definito sterile (studio del National Survey of Family Growth, 1995) • Dal 1978 (nascita di Louise Brown) ad oggi, nel mondo più di 30.000 bambini sono stati concepiti con la tecnica della fecondazione in vitro (FIV); 8.000 solo negli ultimi quattro anni • Uno studio condotto negli USA dal dipartimento di salute riproduttiva del centro nazionale per la prevenzione di malattie croniche e la promozione della salute (www.cdc.gov/reproductivehealth/art.htm) evidenzia: • Nel 2001 sono stati effettuati 107.587 interventi in 384 centri medici che hanno dato luogo a 29.344 parti di successo per un totale di 40.687 bambini; • Il 40% degli interventi ha prodotto gravidanze singole; il 33% gravidanze multiple • Dati simili in Canada ed in UK: probabilità di successo del 40% (la probabilità di successo per una coppia in età fertile senza l’uso di queste tecniche è del 25%!) • La tecnica della FIV è oggi tanto evoluta da permettere la microiniezione di un unico spermatozoo all’interno dell’ovulo 26 maggio 2009 25 Lialm Donaldson report, June 2000 26 maggio 2009 26 LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE In Italia: 30.000 embrioni congelati conservati in 101 centri di fecondazione artificiale 29.600 “reclamati” dalle coppie che avevano avviato la procedura di fecondazione assistita 400 non più di interesse per le coppie “abbandono” o rinunzia espressi / non risposta / irreperibilità - lasciarli congelati fino a “morte naturale” l. 40/04 tempo di congelamento oltre il quale l’impianto è sconsigliato - darli in “adozione” ad altre coppie sterili proposta del CNB - donarli alla ricerca alternativa possibile? TUTELA DEI DIRITTI DELL’EMBRIONE DIVIETO DI OGNI SORTA DI RICERCA SCIENTIFICA AVENTE AD OGGETTO EMBRIONI 26 maggio 2009 27 LEGGE 40/04 – …LE CONSEGUENZE l’alternativa per tutti gli embrioni congelati distruzione degli embrioni congelati per pura scelta o “scadenza” ? oppure distruzione al fine di ricavare le cellule staminali pluripotenti necessarie per la ricerca ? esistono alternative? il divieto assoluto di fare ricorso alla fecondazione in vitro oppure l’obbligo di far vivere e di portare a nascita tutti gli embrioni congelati. Ma come? donazione degli embrioni congelati fecondazione eterologa e/o 26 maggio 2009 28 maternità surrogata ? • “Il pasticcio degli embrioni La biobanca c'è ma non apre” • “Impasse da 5 anni. Più di 2.500 organismi orfani bloccati in tutta Italia” 26 maggio 2009 29 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE cellule staminali: una distinzione fondamentale Cellule staminali embrioni • human PLURIPOTENT stem cells are cells that are self-replicating, are derived from human embryos or human fetal tissue, and are known to develop into cells and tissues of the three primary germ layers. Although human pluripotent stem cells may be derived from embryos or fetal tissue, such stem cells are not themselves embryos”. • cellule staminali TOTITPOTENTI: totipotent, meaning that its potential is total. In the first hours after fertilization, this cell divides into identical totipotent cells. This means that either one of these cells, if placed into a woman's uterus, has the potential to develop into a fetus”. NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH Stem Cells: A Primer, May 2000. Cellule staminali totipotenti Cellule staminali pluripotenti (sono prelevate da embrioni) ma 26 maggio 2009 embrioni embrioni 30 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE ricerca su cellule staminali pluripotenti Problema di liceità ? per la DERIVAZIONE da embrioni umani E NON per la ricerca in sé che non è ricerca su embrioni. a) embrioni prodotti ad hoc per la ricerca ? NO (art. 13 l. 40) b) embrioni prodotti a scopo di riproduzione e non utilizzati (abbandonati / donati / non più utilizzabili) 26 maggio 2009 (- 237.603 tra il 1991 e il 1998 solo in UK - negli USA la scelta è lasciata alle parti) 31 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE - Quesito: È censurabile la distruzione dell’ovulo fecondato - che si colloca in un’attività di ricerca scientifica - Che, in sé non è su embrioni Che, per giudizio unanime, è di grande interesse e utilità a (futuri) fini terapeutici ? OBIEZIONE 1: Una ricerca del genere arreca danni a terzi - MA i materiali biologici sui quali essa si svolge non sono embrioni La ricerca non procura agli embrioni di provenienza un autonomo danno Semmai attenua il danno della distruzione inevitabile, dando ad essa 26 maggio 2009 32 un senso socialmente utile CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE OBIEZIONE 2: Una ricerca del genere viola il diritto alla vita MA - Art. 2 CEDU (1950) “il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge” “nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunziata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena” OBIEZIONE 3: Legge 194/78 (IVG) Alla lettera amplierebbe enormemente l’area di liceità degli interventi sugli embrioni e di loro utilizzo MA La legge 194 regola il problema, tutto diverso, del conflitto tra madre e feto26 in grembo maggio 2009 33 • Sentenza ECHR:case of EVANS vs UK “in the absence of any European consensus on the scientific and legal definition of the beginning of life, the issue of when the right to life begins comes within the margin of appreciation which the Court generally considers that States should enjoy in this sphere. Under English law, as was made clear by the domestic courts in the present applicant’s case (see paragraphs 16 and 21 above), an embryo does not have independent rights or interests and cannot claim—or have claimed on its behalf—a right to life under Article 2”. 26 maggio 2009 34 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE La clonazione terapeutica “Therapeutic cloning” means insertion of an adult cell into an egg from which the nucleus has been removed, in order to generate embryonic stem cells that are immunologically compatible with the individual needing treatment. The term “cloning” is applied because the TECHNIQUE used to insert the cell into the egg (somatic cell nuclear transfer) is the same as could be used for reproductive cloning. The term “therapeutic” is applied because the procedure is used only to produce stem cells for regenerative medicine. 26 maggio 2009 35 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE RICERCA SU CELLULE STAMINALI PLURIPOTENTI RICERCA SU CELLULE STAMINALI TOTIPOTENTI È ricerca su semplice materiale biologico perché ognuna di esse NON è un embrione è ricerca su (potenziali) embrioni (ognuna di esse è, almeno potenzialmente, un embrione e l’estrazione di ES implica il sacrificio del potenziale embrione) 26 maggio 2009 36 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE L’alternativa sul piano etico • L’embrione E’ una persona ed ha intrinseco valore e dignità • L’embrione non E’ una persona (la legge “assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, ivi compreso il concepito”) • Quindi, il suo valore non è intrinseco ed assoluto, ma va valutato relativamente alle situazioni concrete: – il fatto che sia o meno nel ventre materno – Il suo “stadio” di sviluppo – Il progetto che ha portato alla sua creazione (progetto di procreazione, ad es.) 26 maggio 2009 37 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE I 3 possibili approcci legislativi in una società pluralistica • L’approccio “non-moralistico” prende in considerazione solo gli interessi dei costituenti la società, senza ponderare questioni etiche • L’approccio “moralistico” accoglie le istanze morali di un gruppo a scapito di quella di tutti gli altri, con frequente riferimento a principi astratti • L’approccio “consequenzialista” esamina le conseguenze dei possibili interventi legislativi per la società nel suo complesso e nei suoi sotto-gruppi. • In assenza di un accordo universale su temi morali, l’approccio consequenzialista è l’approccio più responsabile, dato che considera le conseguenze per tutti i soggetti coinvolti. CONSEQUENZIALISMO UTILITARISMO 26 maggio 2009 38 CELLULE STAMINALI E CLONAZIONE Tutte le scelte operate in una società hanno delle conseguenze che devono essere prefigurate. Alcune di queste scelte di per sé possono minacciare l’ordine morale o sfruttare alcuni a beneficio di altri. Invece di bilanciare le scelte operate dalla società con le loro conseguenze il legislatore deve bilanciare le possibili conseguenze fra loro Ad esempio - La sorte degli embrioni - I bisogni delle persone malate che possono trarre beneficio dalle ricerche - La pressione sulle donne come donatrici di ovociti - Il sistema di brevetti - Il miglioramento della sicurezza anche delle tecniche di clonazione riproduttiva 39 - … 26 maggio 2009 COSTITUZIONE ITALIANA Art. 33: “l’arte e la scienza sono libere” Art. 9: la Repubblica “promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica” 26 maggio 2009 40 Nel leggere il numero di ottobre della rivista Stem Cells si rimane esterrefatti di fronte ad una classifica redatta da ricercatori tedeschi e statunitensi. Lo stupore nasce dall'assenza dell'Italia tra i Paesi che hanno pubblicato su riviste scientifiche, nel periodo 1998-2005, ricerche sulle cellule staminali. Questa la classifica: • 128 Usa • 42 Israele • 30 Gb • 27 Corea del Sud • 16 Cina • 15 Singapore • 13 Australia, Svezia • 9 Canada • 5 Giappone • 4 Olanda • 3 Germania, Belgio • 2 Danimarca, Finlandia • 1 Repubblica Ceca, Iran, Spagna, Romania, Svizzera, Turchia Non stupisce, per esempio la presenza della Turchia, perchè è anche in quel Paese che gli italiani vanno per la diagnosi pre-impianto per evitare che nascano bimbi con malattie genetiche ereditarie. Così come non ci stupisce il primo posto degli Usa e il terzo posto della Gran Bretagna: Paesi in cui la ricerca è molto favorita 26 maggio 2009 41 ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006 • • Giudizio di legittimità proposto con ordinanza del 16.7.05 dal Tribunale di Cagliari nel procedimento civile promosso da M.S. ed altro contro l’Azienda USL n. 8 di Cagliari L’ordinanza del Tribunale di Cagliari, emessa nell’ambito di procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c. da una coppia di coniugi ammessi alla procedura di procreazione medicalmente assistita –i quali domandavano che venisse dichiarato il loro diritto di ottenere la diagnosi preimpianto dell’embrione- ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 legge 40/2004 in relazione agli artt. 2, 3 e 32 Cost. nella parte in cui l’art. 13 non consente di accertare, mediante la diagnosi preimpianto, se gli embrioni da trasferire nell’utero della donna ammessa alla procedura di procreazione medicalmente assistita siano affetti da malattie genetiche, di cui i potenziali genitori siano portatori, quando l’omissione di detta diagnosi implichi un accertato pericolo grave ed attuale per la salute psico-fisica della donna 26 maggio 2009 42 ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006 I FATTI • • • • • I ricorrenti sono una coppia sterile ammessa alle tecniche di procreazione medicalmente assistita Hanno già fatto ricorso in precedenza alla medesima procedura in seguito alla quale la donna era rimasta incinta ma aveva dovuto interrompere la gravidanza per ragioni terapeutiche essendosi accertato, con la villocentesi praticata all’undicesima settimana, che il feto era affetto da beta-talassemia; Questa vicenda aveva provocato alla donna una sindrome ansioso depressiva per cui, in occasione della seconda procedura di procreazione in vitro i ricorrenti avevano chiesto al primario dell’Ospedale regionale per le microcitemie la diagnosi preimpianto dell’embrione già formato, rifiutando di procedere all’impianto se non a diagnosi effettuata. Il primario si era rifiutato, invocando l’art. 13 della legge 40/2004 che consentirebbe solo interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche volte alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione stesso. I ricorrenti ritengono questa lettura della norma contraria all’art. 32 Cost. e, dato che il tempo di un procedimento ordinario potrebbe pregiudicare tutta l’operazione (perché l’embrione è già formato e crioconservato) agiscono in via cautelare. 26 maggio 2009 43 ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006 I FATTI • • • I ricorrenti chiedono in sostanza che il tribunale ordini, in via cautelare, al primario di procedere alla diagnosi Il Pubblico Ministero sostiene che l’art. 14 della legge 40 consentirebbe il ricorso alla diagnosi preimpianto nel caso in cui ne faccia richiesta la coppia che vuole conoscere lo stato di salute dell’embrione Il Tribunale ritiene che le disposizioni degli artt. 13, commi 2 e 3, e 14 n. 5 della legge 40 non possano che essere interpretate in maniera restrittiva (come confermato anche dalla emanazione delle linee guida previste dall’art. 7 della stessa legge, approvate con d.m. 21 luglio 2004) e solleva questione di legittimità costituzionale del divieto di diagnosi preimpianto nella eventualità che esso comporti il pericolo di una lesione del diritto alla salute della donna che la richiede. 26 maggio 2009 44 ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006 IL TRIBUNALE OSSERVA: • • • Il conflitto coinvolgente, da un lato, la tutela della salute della ricorrente e, dall’altro, la tutela dell’embrione impone di considerare che l’embrione si trova, allo stato, sottoposto a crioconservazione, in conseguenza del rifiuto della ricorrente di procedere all’impianto senza previa diagnosi e che anche la salute della donna è, nel caso di specie, seriamente minacciata dalla impossibilità di conoscere lo stato di salute dell’embrione prima dell’impianto In tale situazione non solo è inadeguata la tutela della salute della donna ma non risulta neppure maggiormente garantita la salute dell’embrione, probabilmente condannato a subire, nel tempo, danni biologici laddove il rischio di inutilizzabilità a causa della diagnosi preimpianto si aggirerebbe statisticamente intorno all’uno per cento (meno del rischio di aborto nelle diagnosi prenatali). C’è contrasto con l’art. 3 Cost. considerata la disparità di trattamento rispetto alla situazione della diagnosi prenatale in cui i genitori hanno il diritto di essere informati sullo stato di salute del feto. 26 maggio 2009 45 ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006 LA CORTE DECIDE • • • La questione è manifestamente inammissibile. Infatti il giudice a quo osserva che il divieto della diagnosi preimpianto discende non solo dalla norma censurata come comunemente interpretata, ma è comunemente desunto anche dalla interpretazione della legge alla luce dei suoi criteri ispiratori e dalla disciplina complessiva della procedura di procreazione medicalmente assissita disegnata dalla legge (revocabilità del consenso solo fino alla fecondazione dell’ovulo, divieto di creazione di embrioni sovrannumerari, divieto di crioconservazione e soppressione di embrioni). Quindi è evidente la contraddizione del tribunale nel sollevare una questione volta alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di una specifica disposizione nella parte relativa ad una norma che, secondo l’impostazione della stessa ordinanza di rimessione, sarebbe però desumibile anche da altri articoli della stessa legge, non impugnati, nonché dall’interpretazione dell’intero testo legislativo alla luce dei suoi criteri ispiratori. 26 maggio 2009 46 ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE N. 369/2006 • Le ordinanze di inammissibilità vengono di norma pronunciate in camera di consiglio – In questo caso, invece, l’ordinanza è stata emessa a seguito di pubblica udienza, come solitamente avviene per le sentenze.a questione è manifestamente inammissibile. • • • L’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale) stabilisce che può essere sollevata questione di costituzionalità “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale” PREGIUDIZIALITA’ DEL GIUDIZIO INCIDENTALE La Corte poteva, una volta accolta la questione di costituzionalità, individuare “quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata” (art. 27 l. 87 del 1953) Il Tribunale non avrebbe comunque potuto sindacare espressamente dinanzi alla Corte anche la costituzionalità dell’ispirazione di fondo (cui fa riferimento per escludere la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata) della legge 40 – Omogeneità, chiarezza e univocità sono requisiti di ammissibilità dei referendum abrogativi e non anche delle ordinanze di rinvio nei giudizi incidentali di 26 maggio 2009costituzionalità 47 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale Art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando: a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale; b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente. L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato. 26 maggio 2009 48 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale Art. 18 l. 11 marzo 1953 n. 87 La corte giudica in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza. I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto. Le sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono contenere, oltre alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto, il dispositivo, la data della decisione e la sottoscrizione dei giudici e del cancelliere. Le ordinanze sono succintamente motivate Art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87 La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata. 26 maggio 2009 49 Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07 Il Giudice: 1. accertato il diritto di Y ad ottenere l’accertamento diagnostico richiesto, condanna i convenuti (Azienda U.S.L. e Ospedale) ad eseguire la diagnosi preimpianto sull’embrione destinato ad essere trasferito nell’utero della Y, al fine di poter accertare lo stato di salute dell’embrione stesso; 2. Dispone che l’accertamento diagnostico sia effettuato, anche con tecniche invasive, secondo metodologie che, in base alla scienza medica, offrano il maggior grado di attendibilità della diagnosi ed il minor margine di rischio per la salute e le potenzialità di sviluppo dell’embrione. Art. 14 co. 5 l. 40: “i soggetti di cui all’art. 5 sono informati sul numero e – a loro richiesta – sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero”. Linee guida ministeriali 22.7.04: ogni indagine relativa alla salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’art. 14 co. 5, deve essere di tipo osservazionale. “negare l’ammissibilità della diagnosi preimpianto anche quando sia stata richiesta ai sensi dell’art. 14 della legge significherebbe dunque rendere impossibile una adeguata informazione sul trattamento sanitario da eseguirsi, indispensabile sia nella prospettiva 26 maggio 2009di una gravidanza consapevole, sia in funzione della tutela della salute 50 gestazionale della donna”. Sentenza del Tribunale di Cagliari 24.9.07 In sostanza secondo la sentenza di Cagliari la legge 40 consente di effettuare diagnosi preimpianto (nei limiti indicati) Invece l’interpretazione restrittiva data dalle linee guida ministeriali è illegittima 26 maggio 2009 51 Ordinanza Tribunale di Firenze 17.12.07 “la parte ricorrente agisce a tutela del diritto alla salute proprio e del nucleo familiare, del diritto alla informazione nel caso di trattamento sanitario e del diritto di una libera e cosciente procreazione… È evidente che tale informazione non può essere collegata ad una fatua curiosità dei futuri genitori, ma deve evidentemente essere posta in relazione alla necessità che i trattamenti terapeutici siano accompagnati dalla informazione necessaria ad esprimere il necessario consenso… Un’altra lettura della norma necessiterebbe il ricorso alla valutazione di costituzionalità. Non solo la necessità di tutelare situazioni uguali in modo uguale, ma anche la tutela della salute di cui all’art. 32 Cost. e la necessità di salvaguardare la pari dignità di uomo e donna impedendo quello che autorevole dottrina ha definito come la legislazione in ordine al corpo della donna come luogo pubblico contro e oltre il suo privato convincimento depongono per la lettura dell’art. 14 nel senso indicato” “NON SOLO IRRAZIONALE MA ADDIRITTURA FUORI DAL SENSO MORALE è PENSARE CHE SI DEBBA PROCEDERE ALL’IMPIANTO PER POI SUCCESSIVAMENTE ALLA VALUTAZIONE CLINICA DEL FETO PROCEDERE AD UN ABORTO, CHE SAREBBE LA CONSEGUENZA DEL RICONOSCERE LA ESISTENZA DI UN DIVIETO DI DIAGNOSI PREIMPIANTO NELLA LEGGE 40/04 IL MINISTRO HA CREATO UN ULTERIORE DIVIETO NORMATIVO VIOLANDO IL PRINCIPIO DI LEGALITA’ 26 maggio 2009 52 Tar Lazio – Sezione terza quater – sentenza 31 ottobre 2007 – 21 gennaio 2008, n. 398 • la World Association Reproductive Medicine - Warm – associazione che organizza e rappresenta gli interessi collettivi di centri e di professionisti svolgenti attività di procreazione medicalmente assistita, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto ministeriale contenente le linee guida in tale materia. • la Warm lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irrazionalità e violazione dei principi comuni in materia di tutela della salute laddove sotto il titolo “misure di tutela degli embrioni, sperimentazione sugli embrioni umani in relazione all’articolo 13 della legge 40/2004 prevede che:” è proibita ogni diagnosi pre impianto a finalità eugenetica” ed aggiunge “ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale”. Lamenta, inoltre, il falso supposto di fatto e diritto e la violazione degli articoli 12, 13 e 14 della Convenzione di Oviedo. • mentre nella legge si consente la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano, sia pure per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e si consentono interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, sempre al medesimo scopo, nelle Linee Guida tale possibilità viene contratta al punto di essere limitata alla sola ”osservazione” dell’embrione. 26 maggio 2009 53 • la Warm lamenta l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta ed irrazionalità del provvedimento gravato nella parte in cui sotto il titolo “Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni” si impone, all’articolo 14, commi 2 e 3, la creazione di un numero di embrioni comunque non superiore a tre e il loro contestuale impianto e si fa divieto della crioconservazione tranne ipotesi del tutto eccezionali. • Da ciò rileva la pretesa violazione dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione. Nell’ostacolo alla procreazione assistita, derivante sempre da tale norma, rileva anche la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione in considerazione del fatto che la stessa deprimerebbe la genitorialità intesa come espressione della personalità umana. La questione proposta dalla Warm, consistente nella censura delle Linee Guida nella parte in cui non consentono la crioconservazione degli embrioni al fine dell’impianto e ne prevedono la formazione in un numero limitato fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, pur proposta avverso le prime, vale a dire avverso un atto a contenuto generale di fonte secondaria, tocca, nella realtà, l’articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 • La loro contestazione non può che passare, pertanto, attraverso un’eventuale questione di costituzionalità della norma di legge che ne costituisce il letterale fondamento La preoccupazione manifestata, in primis, dalle due disposizioni esposte sembra essere, in buona sostanza, quella di pervenire ad un unico impianto allo scopo precipuo di evitare la crioconservazione che sarebbe, invece, indispensabile nel caso in cui dovesse essere prodotto un numero di embrioni superiore a quello effettivamente impiantabile, in ogni caso superiore a 3. La pratica approvata modifica quanto fino ad ora seguito presso i Centri di fecondazione ove, in genere, si inseminavano un numero di ovociti, quando possibile, superiore a tre, con l'obiettivo di poter impiantare un numero di embrioni pari a due o tre, di buona qualità, che dessero concrete speranze di gravidanza e si procedeva al congelamento degli embrioni in sovrannumero provvedendosi al loro trasferimento in successivi cicli nel caso in cui non si fosse instaurata la gravidanza al primo tentativo. Tutto questo con una variabilità che dipendeva dai diversi fattori da considerare quali, oltre alla qualità degli embrioni cui si è appena accennato, l’età della donna e i precedenti esiti di altre procedure di procreazione medicalmente assistita; in buona sostanza in diretta correlazione con le probabilità di 26 maggio 2009 54 riuscita del procedimento di procreazione medicalmente assistita. • • • Sembra al Collegio che la nuova disciplina, che dichiara di essere ispirata allo scopo “…. di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” contrasti con l’articolo 3 della Costituzione nella misura in cui rivela una sua intrinseca irrazionalità violando il canone di ragionevolezza, contrasti ancora con il medesimo articolo 3 per quanto attiene alla parità di trattamento e con l’articolo 32 della Costituzione nella misura in cui consente pratiche che non bilanciano adeguatamente la tutela della salute della donna con la tutela dell’embrione. • la finalità dichiarata all’articolo 1 della legge n. 40 del 2004, è quella di disciplinare il ricorso alle tecniche della procreazione medicalmente assistita utilizzabili per favorire la soluzione dei problemi riproduttivi Tale fine viene perseguito, peraltro, non in modo assoluto ma in modo affievolito dalla necessità che la tecnica di procreazione medicalmente assistita utilizzata concretamente sia tale da consentire di raggiungere concrete aspettative di gravidanza. Ed invero, nel caso di impianto contemporaneo di due o tre embrioni, la legge ammette implicitamente che nel caso in cui un solo embrione dia luogo ad una gravidanza, gli altri possano disperdersi. Se fosse stata riconosciuta, all’embrione, una tutela estesa fino alla sua latitudine massima, allora la disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 14, avrebbe dovuto consentire la produzione e l’impianto di un solo embrione alla volta al fine di evitare il sacrificio degli altri contemporaneamente impiantati. • • • • allora non si comprende la ragione della previsione che impone la produzione di embrioni in numero tale da rendere possibile l’effettuazione di un unico impianto e comunque in numero non superiore a tre e la ragione del sostanziale divieto di crioconservazione, ammessa nella sola ipotesi di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna insorto successivamente alle fecondazione. La predeterminazione del numero degli embrioni producibili e successivamente impiantabili, imposta dalla norma in modo aprioristico e a prescindere da ogni concreta valutazione del medico curante, sulla persona che intende sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente 26 maggio 2009 55 assistita, appare rivelarsi non in linea con quel bilanciamento di interessi (tutela dell’embrione – procreazione) che la legge n. 40 del 2004 sembra voler perseguire. • Ed ancora, non tiene in nessuna considerazione la circostanza che nel caso della procreazione medicalmente assistita si è in presenza di un trattamento sanitario, vale a dire di una “pratica terapeutica tesa a sopperire ad alterazioni dell’organismo” per la cui somministrazione dovrebbe essere riconosciuta, al medico curante, la possibilità di una valutazione del singolo caso sottoposto al trattamento. Ma le disposizioni di cui si discute sembrano incorrere anche in un contrasto con il diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Infatti, la limitazione del numero degli embrioni producibili e contestualmente impiantabili e il divieto della loro crioconservazione – se non nella circoscritta ipotesi prima descritta – comporta che nell’ipotesi, tutt’altro che improbabile, di un tentativo non andato a buon fine è necessario assoggettare la donna ad un successivo trattamento ovarico, ad una pratica medica che comporta in sé il rischio della sindrome da iperstimolazione ovarica e che trova nella legge, e non in esigenze di carattere medico il suo fondamento. Pratica che, oltre a prescindere da ogni valutazione sulle conseguenze sul piano fisico e psicologico della paziente ad essa sottoposta, appare addirittura in contrasto con i principi ai quali la legge n. 40 del 2004 dichiara di volersi ispirare, e che risultano espressamente enunciati nell’articolo 4, comma 2, lettera a) nella parte in cui si afferma che uno dei principi di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita è quello della “minore invasività”. 26 maggio 2009 56 Il TAR • accoglie in parte il ricorso relativamente al sesto motivo di gravame e per l’effetto annullare la disposizione delle Linee Guida in materia di procreazione medicalmente assistita approvate con D.M. 21 luglio 2004 nella parte riguardante le Misure di Tutela dell’embrione laddove si statuisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovrà essere di tipo osservazionale. • sospende il giudizio e rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 2 e 3, della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione. 26 maggio 2009 57 LINEE GUIDA CONTENENTI LE INDICAZIONI DELLE PROCEDURE E DELLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Art. 7 - Legge n. 40/2004 (G.U. 30/4/2008) le principali novità delle nuove linee guida: • la possibilità di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) viene estesa anche alla coppia in cui l’uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili, e in particolare del virus HIV e di quelli delle epatiti B e C, riconoscendo che tali condizioni siano assimilabili ai casi di infertilità per i quali è concesso il ricorso alla PMA. In questi casi c’è infatti un elevato rischio di infezione per la madre e il feto conseguente a rapporti sessuali non protetti con il partner sieropositivo. Un rischio che, di fatto, preclude la possibilità di avere un figlio a queste coppie; • l’indicazione che ogni centro per la PMA debba assicurare la presenza di un adeguato sostegno psicologico alla coppia, predisponendo la possibilità di una consulenza da parte di uno psicologo adeguatamente formato nel settore; • l’eliminazione dei commi delle precedenti linee guida che limitavano la possibilità di indagine a quella di tipo osservazionale e ciò a seguito delle recenti sentenze di diversi tribunali e in particolare di quella del TAR Lazio dell’ottobre 2007. Questa sentenza come è noto ha infatti annullato le linee guida precedenti proprio in questa parte, ritenendo tale limite non coerente con quanto disposto dalla legge 40. 26 maggio 2009 58 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009 QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 32 DELLA COSTITUZIONE DELL’ART. 14 CO. 2 E 3 DELLA LEGGE 40/04 nella parte in cui prevede la formazione di un numero limitato di embrioni fino ad un massimo di tre, da impiantare contestualmente, e vieta la crioconservazione di embrioni al di fuori delle limitate ipotesi ivi previste. “ammettere la possibilità di impianto di più embrioni nella consapevolezza che alcuni di essi potranno disperdersi, significa accettare che per una concreta aspettativa di gravidanza è necessario procedere ad un impianto superiore all’unità e accettare, altresì, che alcuni di tali embrioni o anche uno solo possano andare dispersi. Cioè in queste situazioni la legge accetta che la tutela dell’embrione affievolisca per lasciare spazio al fine perseguito, cioè ricorrere a tecniche che diano concrete speranze di successo”. 26 maggio 2009 59 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009 “SE LA FINALITA’ DELLA LEGGE E’ INDIVIDUARE UN GIUSTO BILANCIAMENTO TRA TUTELA DELL’EMBRIONE E ESIGENZA DI PROCREAZIONE IL LIMITE DEI TRE EMBRIONI E’ IRRAGIONEVOLE SE NON TIENE CONTO DELLA DIVERSITA’, NELLA PRATICA, DELLE SINGOLE SITUAZIONI MEDICHE. SE IL MEDICO HA QUEL RUOLO DI FILTRO CHE LA LEGGE 40 GLI HA ASSEGNATO, QUESTO E’ UNO DEI CAMPI IN CUI PUO’ E DEVE ESPLETARSI IL SUO POTERE MEDICO-DISCREZIONALE. INOLTRE LA LEGGE CONTRASTA CON L’ART. 32 COST. PERCHE’ IMPONE CICLI DI FIV CHE, FIN DAL PRINCIPIO, OFFRONO SCARSE PROBABILITA’ DI SUCCESSO, COSTRINGENDO COSI’ LA DONNA A SOTTOPORSI A RIPETUTI TRATTAMENTI INVASIVI RISCHIOSI PER LA SUA SALUTE” 26 maggio 2009 60 SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 151/2009 “La giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente posto l’accento sui limiti che alla discrezionalità legislativa pongono le acquisizioni scientifiche e sperimentali, in continua evoluzione e su cui si fonda l’arte medica. La regola di fondo deve essere l’autonomia e responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali. La previsione della creazione di un numro di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura si pone in contrasto con l’ART. 3 COST. SOTTO IL DUPLICE PROFILO DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DI QUELLO DI UGUAGLIANZA IN QUANTO IL LEGISLATORE RISERVA IL MEDESIMO TRATTAMENTO A SITUAZIONI DISSIMILI, nonché CON L’ART. 32 COST. PER IL PREGIUDIZIO ALLA SALUTE DELLA DONNA –ED EVENTUALMENTE DEL FETO”. 26 maggio 2009 61