assimilato a lavoro dipendente, nessuna deduzione potrà essere effettuata dal beneficiario. Il risultato finale di tale precisazione è che gli studenti in obbligo di istruzione e formativo, apprendisti e lavoratori, si troveranno a dover pagare almeno parte di quanto gli viene erogato e, come per le prestazioni in obbligo, quanto la Costituzione garantisce a titolo gratuito ai cittadini della Repubblica. Dote scuola
DI MALE IN PEGGIO La Regione Lombardia imperversa sempre più con la “dote”, strumento con il quale dallo scorso anno finanzia le tre filiere d’intervento di competenza dell’Assessorato Istruzione, Formazione e Lavoro. Per l’anno 2009 lo stesso Assessorato ha annunciato la disponibilità di circa 5.000 doti‐formazione e 30.000 doti‐
lavoro. Ora, ferme restando tutte le critiche di merito che abbiamo già espresso in passato sullo strumento adottato, si presenta una nuova e pesante criticità. Apprendistato
Si tratta del parere che il 28 ottobre è stato UN CASO SOSPESO E SEMPRE PIÙ COMPLICATO Dopo il colpo di mano della Regione Lom‐
bardia contro gli apprendisti, la stessa ha dovuto registrare che senza il consenso delle parti sociali è difficile gestire la partita della collocazione lavorativa degli apprendisti con garanzia di accesso alla formazione. Infatti, dopo aver girato alle province lombarde le risorse del 2007, ci si è dovuti rendere conto dell’impossibilità generalizzata di una ge‐
stione condivisa. In assenza di accordi Quadro e di impegni espresso dall’Agenzia delle Entrate ‐ programmatici, anche le province si sono Direzione regionale della Lombardia ‐ in rese conto che il mancato accordo tra la re‐
merito al principio della dote inserito nelle gione e le parti sociali ha determinato un leggi regionali n.22/06 e n.19/07. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che rientrano nella nozione di assegno, premio o sussidio, oltre alle erogazioni relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle erogate per corsi finalizzati a una futura ed eventuale occupazione di lavoro. Rientrano in tale nozione anche le somme corrisposte per la realizzazione di iniziative formative volte a favorire l’ingresso dei lavoratori nel mondo del lavoro. L’Agenzia delle Entrate precisa pertanto che tali erogazioni sono assoggettate a tassazione. Inoltre, trattandosi di reddito 8
buco nel processo sotteso alla gestione dell’apprendistato. Ma non è tutto, incombe un’altra ombra: il D.L. n.112/ 25 giugno 2008. Si liberalizza la durata dell’apprendistato professionalizzan‐
te, eliminando dal vecchio testo la durata minima fissata in 2 anni; si lascia in essere solo il limite massimo di durata (6 anni). Te‐
nuto conto della modifica apportata, rimane comunque in capo ai CCNL la podestà di regolamentazione della durata. Al vecchio art. 49 è aggiunto il comma <5 ter>, il quale “in caso di formazione esclusi‐
vamente aziendale” rimette la regolamenta‐
zione dei profili formativi ai CCNL, ovvero agli Enti Bilaterali. In tali sedi inoltre saranno definiti la nozione di formazione aziendale e, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registra‐
zione nel libretto formativo. Inoltre sono introdotte alcune “semplificazioni”. Viene eliminata la comunicazione obbligatoria (en‐
tro 30 gg.) ai servizi regionali/provinciali, dei dati dell’apprendista e del tutor aziendale. E’ abrogata l’informativa semestrale alla fa‐
miglia dell’apprendista circa l’andamento della formazione e del lavoro, così com’è abrogata la visita preassuntiva degli appren‐
disti maggiorenni; rimane però l’obbligo per i minorenni. Le conseguenze di tali scelte: • Riduzione dell’apprendistato ad un mero contratto di tipo stagionale o peggio ancora a quello di inserimento. • Riduzione o eliminazione del principio della causa mista. • Impossibilità di ricondurre le competenze acquisite a standard riconoscibili e quindi certificabili, al fine anche di attribuire loro valore di credito formativo. • Impossibilità di beneficiare di una qualsi‐
voglia governance istituzionale (reg./prov.), a garanzia di una programmazione degli in‐
terventi di formazione. cgil.lombardia.it
Scarica

Dote scuola DI MALE IN PEGGIO Apprendistato