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Martedì 5 Novembre 2013
Gruppo associazioni Cnai
Il Centro studi Cnai sulle linee guida della Conferenza delle regioni
Apprendistato, si cambia
Novità interessanti sulla formazione di base
di
«standard minimi» necessari
per esercitare le funzioni di
soggetto formativo; almeno
disporre di luoghi idonei alla
formazione, diversi da quelli
per l’espletamento dell’attività, e di risorse umane con
adeguate capacità.
Manola Di Renzo
N
uovi cambiamenti
all’orizzonte per la
formazione dell’apprendista.
La Conferenza delle regioni
e delle province autonome lo
scorso 17 ottobre ha presentato la proposta di linee guida
per l’apprendistato professionalizzante, così come modificato dall’art. 2 della legge
99/2013, analizzate dal Centro studi Cnai.
Ricordiamo che il decreto
di questa estate, il dl 76/2013
convertito in legge n. 99 del
9/8/2013, era intervenuto
a modificare la disciplina
dell’apprendistato professionalizzante con l’intento di
attivare misure urgenti per
la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile e
della coesione sociale, prevedendo che il Piano formativo
Individuale fosse obbligatorio
esclusivamente in relazione
alla formazione per le competenze tecnico-professionali
e specialistiche, che la registrazione della formazione e
qualifica professionale avvenisse mediante un documento
avente i contenuti minimi del
libretto formativo del cittadino, che in caso di azienda
multi localizzate la formazione potesse rispettare la disciplina della regione della sede
legale dell’impresa.
Il decreto ha mantenuto
intatto l’obbligo per tutti gli
apprendisti, dello svolgimento della formazione finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali
disciplinata dalle regioni.
Entro il 30 settembre la
Conferenza permanente per
i rapporti stato-regioni doveva predisporre le «linee guida
volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere, anche in vista di
una disciplina maggiormente
uniforme sull’intero territorio
nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’art. 4 del
dlgs n. 167 del 14/9/2011».
Considerata la mancata
adozione, a partire dal 1° ottobre sono diventate operative le disposizioni previste dal
decreto legge 76/2013.
Il 17 ottobre scorso la Conferenza delle regioni ha presentato al governo la proposta
di linee guida.
Ecco dunque le proposte:
Offerta formativa pubblica. In riferimento alla formazione di base o trasversale,
l’offerta formativa pubblica,
Orazio Di Renzo
sempre disciplinata nell’ambito della regolamentazione
regionale, si intende obbligatoria quando sia anche finanziata, ovvero via sia l’adeguata copertura finanziaria.
Diversamente può essere
definitiva obbligatoria comunque, se a prevederlo è
la contrattazione collettiva
nazionale del lavoro, la quale
provvede anche a stabilirne
durata, contenuti e modalità
di realizzazione.
La proposta prevede inoltre che la durata e i contenuti dell’offerta formativa
siano determinati sulla base
del titolo di studio posseduto
dall’apprendista, procedendo
secondo la seguente distinzione:
• 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo o con licenza
di scuola elementare e/o secondaria di I grado;
• 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di
scuola secondaria di II grado
o di qualifica o diploma professionale;
• 40 ore, per gli apprendisti
in possesso di laurea o titolo
equipollente.
Queste durate sono suscettibili di riduzioni in presenza
di determinate condizioni, ad
esempio qualora l’apprendista in caso di precedenti
rapporti di apprendistato
abbia completato uno o più
moduli formativi. I contenuti
della formazione dovranno
riguardare l’adozione di comportamenti sicuri sul luogo
di lavoro, l’organizzazione e
qualità aziendale, i diritti e i
dover del lavoratore e dell’impresa, le competenze di base e
trasversali, digitale, sociale e
civiche, e infine elementi della
professione o del mestiere.
La formazione può essere
realizzata in Fad, e le imprese che non si avvalgono
dell’offerta formativa pubblica, devono predisporre di
Piano formativo individuale. La conferenza delle regioni pare condividere,
quindi confermare le variazioni apportare dalla legge
99/2013, per cui il piano formativo individuale è obbligatorio esclusivamente per le la
formazione professionalizzante o tecnica.
Registrazione della
formazione. Anche su questo punto vengono ripetute
le previsioni normative; è
confermato l’obbligo in capo
all’azienda di registrare sul
libretto formativo la formazione realizzata e la qualifica
acquisita dall’apprendista ai
fini contrattuali.
In mancanza del libretto
formativo, la registrazione
può essere effettuata in un
documento analogo, contenente i dati basilari del modello
di libretto formativo.
Resta salva la possibilità di
utilizzare la modulistica predisposta dal contratto collettivo applicato dall’azienda.
Aziende multilocalizzate. Le aziende multilocalizzate, con sedi in più regioni,
in caso di offerta formativa
pubblica, possono adottare la
disciplina della regione dove
è ubicata la sede legale.
«La stratificazione normativa, da un po’ di anni sempre più rapida, ha fatto in
modo che l’apprendistato si
trasformasse in un contratto,
al contrario delle previsioni,
inadeguato all’inserimento
del giovane in azienda. La
formazione, uno degli aspetti più delicati, nel tempo si è
rilevata un boomerang tanto
da sfiduciare il datore di lavoro», prosegue il presidente
del Cnai Orazio Di Renzo, «le
linee guida proposte dalla
Conferenza delle regioni contengono elementi interessanti
soprattutto per la formazione
di base che pur garantendo
all’apprendista l’acquisizione delle competenze, danno la
possibilità all’azienda di provvedervi in via autonoma».
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AMBIENTE - LAVORO - SICUREZZA - MANAGEMENT
La
SICUREZZA
va in
CANTINA
ASSOCIAZIONE PER LA FORMAZIONE
PREVENZIONE DEI RISCHI
NELLE CANTINE VITIVINICOLE
CONVEGNO NAZIONALE
29 novembre 2013
Auditorium “L.Petruzzi” Museo delle Genti D’Abruzzo - Pescara
15.00 Registrazione partecipanti
15.15 Saluti delle autorità
Alfredo Castiglione – Assessore Svil. Econ. Regione Abruzzo
Mauro Febbo – Assessore Politiche Agricole Regione Abruzzo
Guerino Testa – Presidente della Provincia di Pescara
Tonino Verna - Presidente Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo
moderatore :
prof.ssa Eide Spedicato,
Prof.ssa di Soc. Generale Facoltà di Scienze Sociali “G.D'Annunzio”
relatori:
dott. Alberto Andreani
già magistrato onorario presso il Tribunale di Pesaro,
“Organizzazione della sicurezza nel settore vitivinicolo”
avv. Lorenzo Fantini
Direz. Gener. Tutela della salute e sicurezza del lavoro, Ministero del Lavoro
“Gestione degli spazi confinati nelle cantine vitivinicole”
sig. Ennio Tiveron - Associato CNAIForm
esperto e docente in materia di salute e sicurezza, struttura formativa CNAIForm
“Semplificazione della gestione della sicurezza: caso pratico”
prof.ssa Stefania Angelucci
docente e ricercatrice in Biochimica Università “G. D'Annunzio”
“I danni alla salute dei lavoratori addetti alle cantine”
17.30 Question Time e Fine Lavori
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Valido come credito formativo (3 ore) per coordinatori della sicurezza CSP /CSE
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