FORM-APP informa | NOVEMBRE 2013
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FORM-APP
La durata e
i contenuti
dell’offerta
formativa
pubblica sono
determinati, per
l’intero periodo
di apprendistato,
sulla base del
titolo di studio
posseduto
dall’apprendista
al momento
dell’assunzione
Novità normative
La Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome nella riunione del
17 ottobre ha approvato una “proposta
di linee guida per l’apprendistato professionalizzante”.
Il Documento è una base di proposta per
arrivare a “linee guida” approvate dalla
Conferenza Stato-Regioni. Tale proposta
è stata pubblicata sul sito www.regioni.it
(sezione “Conferenze”).
Proposta di linee guida per l’apprendistato professionalizzante, ai sensi
dell’articolo 2 della Legge n. 99 del 2013
Le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano disciplinano l’offerta
formativa pubblica per l’acquisizione di
competenze di base e trasversali in termini di durata, contenuti e modalità di realizzazione.
1. Offerta formativa pubblica: durata,
contenuti e modalità di realizzazione.
L’offerta formativa pubblica è finanziata nei limiti delle risorse disponibili ed
è da intendersi obbligatoria nella misura in cui: sia disciplinata come tale
nell’ambito della regolamentazione regionale, anche attraverso specifici accordi, e sia realmente disponibile per
l’impresa e per l’apprendista, ovvero,
in via sussidiaria e cedevole, sia definita obbligatoria dalla disciplina contrattuale vigente. In tal caso, durata, contenuti e modalità di realizzazione sono
stabiliti dalla contrattazione collettiva
di riferimento.
La durata e i contenuti dell’offerta formativa pubblica sono determinati, per l’intero
periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista
al momento dell’assunzione:
• 120 ore, per gli apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare
e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado;
• 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II
grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
• 40 ore, per gli apprendisti in possesso
di laurea o titolo almeno equivalente
Tali durate possono essere ridotte per gli
apprendisti che abbiano già completato,
in precedenti rapporti di apprendistato,
uno o più moduli formativi; la riduzione
oraria del percorso coincide con la durata
dei moduli già completati.
La formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali deve, indicativamente, avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze:
• Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro
• Organizzazione e qualità aziendale.
• Relazione e comunicazione nell’ambito
lavorativo.
• Diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva.
• Competenze di base e trasversali
• Competenza digitale.
• Competenze sociali e civiche.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità.
• Elementi di base della professione/mestiere.
La formazione deve essere svolta in ambienti adeguatamente organizzati ed attrezzati, si realizza, di norma, nella fase
iniziale del contratto di apprendistato e
deve prevedere modalità di verifica degli
apprendimenti.
La formazione può realizzarsi in FAD con
modalità disciplinate dalle Regioni e dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.
Le imprese che non si avvalgono dell’offerta formativa pubblica, per erogare direttamente la formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e
trasversali devono disporre di “standard
minimi” necessari per esercitare le funzioni di soggetto formativo.
Le imprese devono almeno disporre:
• di luoghi idonei alla formazione, distin-
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ti da quelli normalmente destinati alla
produzione di beni e servizi;
• di risorse umane con adeguate capacità e competenze.
2. Piano formativo individuale
Il piano formativo individuale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs.
167/2011 è obbligatorio esclusivamente
in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
3. Registrazione della formazione
L’impresa è tenuta a registrare sul libretto
formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita dall’apprendista ai fini
contrattuali.
In mancanza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in
un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo
del cittadino di cui al decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali del 10
Apprendistato e
visite ispettive
in azienda
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Lo scorso 21 gennaio, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emesso la
Circolare n. 5/2013, che va a disciplinare l’attività ispettiva in merito ai contratti
di apprendistato. Il Ministero del Lavoro,
con questa circolare, interviene per fornire le indicazioni operative al proprio personale ispettivo, per un’applicazione corretta delle sanzioni già previste nell’art. 7
del Testo Unico dell’apprendistato.
La sanzione più grave prevista dal Testo Unico, prevista dall’art. 7 comma 1,
riguarda la mancata formazione dell’apprendista, in cui sia chiara la responsa-
ottobre 2005 recante “Approvazione del
modello di libretto formativo del cittadino”.
Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome,
nome, codice fiscale etc..) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative
svolte in apprendistato. Resta salva la
possibilità di utilizzare la modulistica adottata dal contratto collettivo applicato
4. Aziende multi localizzate
Le imprese che hanno sedi in più Regioni,
per l’offerta formativa pubblica possono
adottare la disciplina della Regione dove
è ubicata la sede legale.
5. Salvaguardia delle competenze delle
Province Autonome
In considerazione dell’articolazione dell’apprendistato e del suo ruolo nel mercato del
lavoro locale restano ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dello Statuto speciale e
delle relative norme di attuazione.
bilità esclusiva del datore di lavoro. In
questo caso “il datore è tenuto a versare
la differenza tra la contribuzione versata
e quella dovuta con riferimento al livello
di inquadramento contrattuale superiore
che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 %, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa
contribuzione”.
Se la mancata formazione “di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di
lavoro” è recuperabile, deve essere oggetto di disposizione, che può essere paragonata ad una sorta di “ammonizione”,
in quanto si è verificato un inadempimento dell’obbligo formativo, ma quest’obbligo è ancora recuperabile in termini di
tempo e quantità dei contenuti.
La disposizione, già prevista dall’art.
4 del D.Lgs n. 124/2004, è una sanzione prevista e applicabile dal personale
ispettivo del Ministero del Lavoro, al fine
di ripristinare la corretta erogazione della
formazione da parte del datore di lavoro, e può essere emanata soltanto dopo
aver verificato la non corrispondenza
della quantità, contenuti e modalità della formazione formale rispetto a quanto
previsto dal piano formativo individuale
dell’apprendista e dal rispettivo CCNL.
Si tratta di una sanzione inversamente
proporzionale alla durata del contratto di
apprendistato: aumenta all’approssimarsi della scadenza del periodo formativo
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(con conseguente impossibilità di recuperare le ore formative non erogate).
Con riferimento ad un contratto di apprendistato professionalizzante di tre anni, la disposizione può essere emanata nei casi seguenti:
• se l’accertamento avviene durante il primo anno di apprendistato;
• se l’accertamento avviene durante il secondo anno, qualora la formazione formale sia stata almeno del
40% di quella prevista (sommando le ore previste nel PFI del primo anno più la “quota parte” delle ore
previste nel secondo anno);
• se l’accertamento avviene nel terzo anno, la disposizione è emanata nel caso la formazione formale
effettuata sia stata almeno del 60% di quella prevista (sommando le ore previste nel PFI del primo e
secondo anno con la “quota parte” delle ore previste nel terzo anno.
Nel caso queste ore percentuali siano, per ogni anno, ad una quota inferiore (e quindi ad un monte ore
di formazione non più recuperabile per l’annualità in corso), la disposizione non può essere emanata e si
procede direttamente con la sanzione prevista dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011.
Quello che è importante sottolineare, però, è che la disposizione è di competenza esclusiva degli ispettori
del lavoro, poiché sancita nel decreto legislativo n. 124/2004, di competenza del Ministero del Lavoro. Ne
deriva che in caso di visita ispettiva non effettuata dall’ispettorato del lavoro, bensì da altri Istituti (Inps,
Inail), l’ispettore potrà applicare direttamente la sanzione principale, di cui all’art. 7 comma 1.
Per questo motivo è necessario che l’apprendista riceva una
formazione corretta e costante durante tutta la durata del
contratto. I docenti Form-App effettuano un monitoraggio costante e continuo, e garantiscono che la formazione sia erogata nel rispetto dei contenuti e della quantità di ore previsti
dalla normativa vigente.
L’apprendimento
non formale e informale.
La strategia europa 2020
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L’Europa chiede, da anni, di promuovere il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale
acquisito nel corso della vita delle persone. Con la strategia Europa 2020 si sottolinea l’urgenza di garantire che ai cittadini europei vengano riconosciute le loro competenze, anche quelle acquisite in contesti
non strutturati come la famiglia o il tempo libero, in modo da poterle sfruttare al meglio nel corso della
loro vita lavorativa e in momenti particolarmente importanti, come un colloquio o un’assunzione.
L’Unione Europea, tramite le Raccomandazioni del Consiglio della Commissione del 2010, ha quindi invitato gli Stati membri ad adoperarsi per migliorare le procedure e approvare delle linee guida per certificare
l’apprendimento non formale e informale, in un’ottica che tenga conto anche di una maggiore mobilità
transnazionale.
L’obiettivo è quello di arrivare ad un quadro europeo uniforme in termini di certificazione, che faciliti da un
lato il riconoscimento dei valori della persona, dall’altro che possa agevolare la creazione di nuovi posti
di lavoro in futuro.
L’analisi di Cedefop (European Centre for The Development of Vocational Training) del 2011 dal nome
“Inventario Europeo della validazione dell’apprendimento non formale e informale” rivela come la maggioranza dei paesi dell’Unione stia affrontando, chi più chi meno, la questione delle competenze. In paesi
come il Regno Unito, la Finlandia, l’Olanda, il Portogallo, la Francia e la Norvegia sono già presenti sistemi
strutturati di validazione di tipo nazionale, mentre in altri paesi è in corso una discussione politica e istituzionale che determini delle metodologie condivise.
In Italia, seppur vi siano iniziative e sperimentazioni a livello locale, la strada da fare è ancora tanta. A
livello regionale vi sono sistemi di qualifiche e certificazioni che permettono il riconoscimento di crediti
formativi per le competenze acquisite fuori dal sistema formale di istruzione e formazione, ma ancora
manca un sistema di validazione condiviso a livello nazionale e che coinvolga gli enti interessati, come
scuola, imprese, parti sociali, centri per l’impiego.
Quello che è importante comprendere è che la validazione dell’apprendimento non formale non significa soltanto un generico riconoscimento di competenze e l’ottenimento di crediti formativi. Ciò che più
interessa è la competenza del singolo in un contesto, quello del mercato del lavoro odierno, sempre più
dinamico e in continua evoluzione, dove la qualità del capitale umano deve essere valorizzata e incentivata, tramite l’aggiornamento continuo, la riqualificazione e l’apprendimento permanente.
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FORM.APP è in grado di seguire in modo capillare
i propri clienti nella maggior parte delle regioni
d’Italia attraverso la collaborazione in loco di
personale qualificato.
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