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RAPPORTO DI LAVORO
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Apprendistato «aziendale»: accentramento
per tutte le comunicazioni obbligatorie
Alberto Rozza Consulente aziendale in Lodi
In ipotesi di apprendistato professionalizzante, i
datori che intendano erogare la formazione all’ap­
prendista con modalità esclusivamente aziendale
potranno accentrare tutte le comunicazioni obbli­
gatorie in un solo sistema informatico regionale
Formazione interna
All’art. 49, comms 5, del Dlgs n. 276/2003 è
stato aggiunto un altro comma: il 5­ter. Come si
ricorderà il legislatore aveva già aggiunto con la
legge n. 80/2005 il comma 5­bis, con il quale
assegnava alla contrattazione collettiva il compito
di regolamentare l’aspetto formativo del contratto
di apprendistato professionalizzante.
Al fine di semplificare ulteriormente la procedura
di attivazione del contratto di apprendistato pro­
fessionalizzante (che, ricordiamo, rappresenta una
delle tipologie più utilizzate per avviare i giovani
al lavoro, garantendo sconti contributivi non indif­
ferenti alle aziende), è stato inserito, all’art. 49
Dlgs n. 276/2003, anche il comma 5­ter.
Quest’ultimo prevede che se la formazione viene
erogata solo dall’azienda, «cd. formazione inter­
na» (e non anche da enti o centri formativi ester­
ni), il datore di lavoro può anche non osservare
quanto previsto dalla Regione (se ha adottato una
legge sulla materia) in tema di profili formativi.
Infatti è previsto che, per l’aspetto formativo,
l’azienda possa fare riferimento ai contratti collet­
tivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territo­
riale o addirittura aziendale ovvero dagli enti bila­
terali. In sostanza i contratti collettivi o gli enti
bilaterali definiscono la nozione di formazione
aziendale e determinano, per ciascun profilo for­
mativo, la durata e le modalità di erogazione della
formazione, le modalità di riconoscimento della
qualifica professionale ai fini contrattuali e la regi­
N. 37 - 26 settembre 2008
Il Ministero del lavoro, con la nota 17 settembre
2008, n. 6011, fa seguito alle modifiche di recen­
te apportate dal Dl 26 maggio 2008, n. 112 (con­
vertito nella legge n. 133/2008) alla disciplina
dell’apprendistato professionalizzante riguardanti
in particolar modo l’aspetto formativo, per fornire
alcune precisazioni in materia di comunicazioni
obbligatorie.
Come si ricorderà l’articolo 23 della Manovra
d’estate, modificando il Dlgs n. 276/2003, ha in
qualche modo cercato di colmare la lacuna relati­
va all’aspetto formativo del nuovo contratto di
apprendistato professionalizzante che si sta trasci­
nando dal 2003 (anno di entrata in vigore della
Riforma Biagi).
Inizialmente il legislatore aveva assegnato alle Re­
gioni (il famoso «decentramento») il compito di
regolamentare l’aspetto formativo. Molte Regioni
si sono trovate impreparate ad affrontare tale
compito. Ne è scaturita una situazione dove alcu­
ne Regioni hanno emanato leggi ad hoc sul tema,
altre hanno invece delegato le Giunte regionali
che, con proprie delibere, hanno previsto speri­
mentazioni legate a particolari settori produttivi,
altre Regioni ancora non hanno fatto nulla o poco.
Per risolvere questo problema riversatosi sulle
aziende che, si sono trovate impossibilitate ad as­
sumere i giovani con il contratto di apprendistato,
il legislatore è intervenuto nuovamente assegnan­
do «temporaneamente» il compito ai contratti col­
lettivi (Dl n. 35/2005, convertito nella legge n.
80/2005). In sostanza i Ccnl hanno avuto il com­
pito non solo di regolamentare l’aspetto gestionale
del nuovo apprendistato professionalizzante, ma
anche quello formativo.
Questo nuovo intervento normativo ha permesso di
attivare l’apprendistato professionalizzante, anche
se un vero e proprio decollo non è mai avvenuto.
Durata minima dell’apprendistato
Il Dl n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/
2008) è intervenuto su diversi fronti, prima di tutto
sulla durata. Oltre al problema legato alla formazio­
ne di cui si è detto sopra, un altro handicap è
sempre stato quello della durata minima: il fatto
che il legislatore avesse previsto una durata minima
di 2 anni ha sempre creato dissapore in quei settori
legati alle attività stagionali dove il giovane potreb­
be trovare un’occupazione, ma per periodi notevol­
mente inferiori ai 24 mesi previsti dalla legge. Per
superare l’ostacolo il legislatore ha eliminato il limi­
te minimo di durata pari a 2 anni, lasciando solo
quello massimo pari a 6 anni.
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Le modalità di erogazione della formazione agli apprendisti
Formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale
La disciplina dell’apprendistato in ogni sua componente (gestionale e formativa)
è rinviata al contratto collettivo (nazionale, territoriale o aziendale)
pur se con supporti formativi esterni (ad esempio con l’intervento di un professionista),
ma la cui responsabilità è direttamente riconducibile al datore di lavoro
Formazione esterna (tramite strutture pubbliche) o mista (parte interna parte esterna)
La disciplina degli elementi essenziali (la durata e il trattamento economico) è devoluta
al contratto collettivo, mentre la legge regionale deve disciplinare i profili formativi. In mancanza
di legge regionale, in via provvisoria, tutta la materia è rimessa all’interno del contratto collettivo
strazione nel libretto formativo. In questo modo
viene superata la lacuna regionale e viene garanti­
ta maggiore stabilità e sicurezza alle aziende.
N. 37 - 26 settembre 2008
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Gli obblighi venuti meno
L’art. 23 del Dl n. 112/2008 è anche intervenuto,
sempre con finalità semplificative, su alcuni adem­
pimenti che erano posti in capo al datore di lavoro
che attivava un contratto di apprendistato. Più
precisamente sono stati abrogati:
­ l’obbligo di comunicare alla Regione, entro 30
giorni, l’assunzione di apprendisti ai fini dello svol­
gimento della formazione;
­ l’obbligo di comunicare periodicamente alla fa­
miglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente
su di lui la patria potestà i risultati dell’addestra­
mento, la cui sanzione era stata già abolita dal
Dlgs n. 297/2002 a decorrere dal 2003;
­ gli obblighi di comunicare agli uffici di colloca­
mento entro 10 giorni i nominativi degli apprendi­
sti ai quali sia stata attribuita la qualifica, nonché i
nominativi degli apprendisti che hanno compiuto
18 anni e che non abbiano conseguito la qualifica;
­ l’obbligo di effettuare le visite mediche preventi­
ve, con decorrenza 25 giugno 2008, presso la
struttura sanitaria pubblica (art. 4, legge n. 25/
1955). Rimane tuttavia applicabile l’obbligo della
visita medica per gli apprendisti minorenni in ba­
se al Dlgs n. 345/1999 e le visite mediche da
parte del medico competente per gli apprendisti
anche maggiorenni che svolgano attività a rischio,
soggette alla sorveglianza sanitaria in base al Dlgs
n. 81/2008.
Comunicazioni obbligatorie accentrate
Un ulteriore semplificazione degli aspetti burocrati­
ci diretta ad agevolare l’instaurazione dell’appren­
distato riguarda le comunicazioni obbligatorie.
Come si ricorderà, il 1° marzo 2008 (dopo un
periodo transitorio) è entrata in vigore la nuova
procedura telematica (Dm 30 ottobre 2007 che
ha dato attuazione all’art. 4­bis, comma 7, Dlgs n.
181/2000) attraverso la quale i datori di lavoro
(o, per loro conto, gli altri soggetti abilitati) sono
tenuti a comunicare ai servizi per l’impiego l’in­
staurazione, la trasformazione, la proroga e la ces­
sazione dei rapporti di lavoro. Rientrano nell’ob­
bligo anche i contratti di apprendistato.
Poiché l’invio dei moduli avviene attraverso i si­
stemi informatici regionali, nel caso in cui
un’azienda operi su diverse regioni e assuma in
queste apprendisti, è tenuta ad effettuare tante
comunicazioni quanti sono gli apprendisti assunti
nei diversi ambiti territoriali.
Questa procedura viene mantenuta se la formazio­
ne è erogata all’esterno dell’azienda. Se invece la
modalità è esclusivamente aziendale, il Ministero,
con nota n. 6011 del 17 settembre 2008, ha preci­
sato che l’azienda possa accentrate tutte le comuni­
cazioni obbligatorie in un solo sistema informatico
regionale riducendo in questo modo i tempi di
assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
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Circolari
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L’articolo 23 del decreto
disciplinare direttamente
Ministero del lavoro
legge 25 giugno 2008
e integralmente i profili
Nota 17 settembre 2008, n. 6011
convertito, con modifica­
formativi, definendo la
zioni, nella legge 9 ago­
nozione di formazione
Oggetto: Contratto di apprendistato professiosto 2008, n. 133, inter­
aziendale e determinan­
nalizzante - Disposizioni operative in materia di
viene sulla disciplina del
do, per ciascun profilo, la
comunicazioni obbligatorie a seguito delle innocontratto di apprendista­
durata e le modalità di
vazioni contenute nell’articolo 23 della legge n.
to, con particolare riguar­
erogazione della forma­
133 del 9 agosto 2008
do a quello professiona­
zione, le modalità di rico­
lizzante.
noscimento della qualifi­
Alla luce del quadro giu­
ca professionale e la regi­
ridico che scaturisce dall’applicazione di tale articolo e
strazione nel libretto formativo.
della conseguente abrogazione o integrazione delle
Si tratta, dunque, della possibilità per le aziende di
norme previgenti in materia, si ritiene utile emanare
erogare direttamente, entro precisi limiti fissati dai con­
alcuni indirizzi operativi in materia di comunicazioni
tratti collettivi di lavoro, la formazione agli apprendisti,
obbligatorie, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte
svincolandosi dalla definizione regionale dei profili for­
di questo Ministero.
mativi.
Il citato articolo 23, al comma 2, integrando le disposi­
Alla luce di questa novità i datori di lavoro che devono
zioni contenute nell’articolo 49 del decreto legislativo
comunicare un apprendistato erogato in modalità
10 settembre 2003, n. 276, vi aggiunge un comma
esclusivamente «aziendale» potranno accentrare tutte
5­ter per consentire, in caso di formazione esclusiva­
le comunicazioni obbligatorie in un solo sistema infor­
mente aziendale, alle parti sociali (contratti collettivi
matico regionale con le modalità già definite nella nota
nazionali, territoriali e aziendali) e agli enti bilaterali di
circolare del 21 dicembre 2007.
Lavoro & Territorio
Nota 26.8.2008, n. 12842
Oggetto: Nota della Direzione
provinciale del lavoro di Macerata contenente le prime indicazioni operative al personale
ispettivo in merito allo svolgimento delle attività di accertamento
Provincia di Macerata: indicazioni
al personale ispettivo dopo il libro unico
A seguito della piena operatività della nuova disciplina sul libro
unico del lavoro, la Direzione provinciale del lavoro di Macerata ha
fornito le prime indicazioni operative al personale ispettivo in merito
allo svolgimento delle attività di accertamento. Vengono delineate
nel documento le caratteristiche della nuova ispezione la quale
dovrà concentrarsi su tre distinti momenti: a) l’accesso ispettivo in
cui l’obiettivo unico ed esclusivo è la tutela del lavoro regolare e
sicuro, quindi il contrasto al lavoro sommerso e a quello illegale; b)
le verifiche postume, le quali completeranno l’ispezione mediante
gli esami e le analisi documentali; c) la definizione dell’accertamento, momento focale e culminante dell’attività ispettiva nel quale si
determina la notificazione dell’illecito amministrativo.
La Nota richiama inoltre l’apparato sanzionatorio sul libro unico del
lavoro e sottolinea l’importanza dell’attività di prevenzione e promozione al fine di informare adeguatamente i datori di lavoro delle
novità del libro unico del lavoro.
Massimo Talone - CMT Pistoia
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N. 37 - 26 settembre 2008
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