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Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei
Notarili della Campania
Distretti
Corso di Diritto Commerciale
Anno scolastico 2012/2013
Mario Campobasso
Amministrazione e
controllo della s.p.a.
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SISTEMA TRADIZIONALE
REVISORE
ASSEMBLEA
DEI
CONTI
ORGANO DI
GESTIONE
(amministratore unico,
Consiglio di amministrazione
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COLLEGIO
SINDACALE
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SISTEMA DUALISTICO
REVISORE
ASSEMBLEA
DEI
CONTI
ORGANO DI CONTROLLO
(Consiglio di sorveglianza)
ORGANO DI GESTIONE
(Consiglio di gestione)
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Competenza del Consiglio di sorveglianza:
•funzioni di controllo proprie del collegio sindacale;
•nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione;
•ne determina il compenso, salvo diversa disposizione dello
statuto;
•approvazione del bilancio di esercizio. Lo statuto può però
prevedere che il bilancio di esercizio sia approvato
dall’assemblea in caso di mancata approvazione da parte del
consiglio di sorveglianza o quando ne è fatta richiesta da
almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o
del consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, 2°
comma)
•se lo statuto lo prevede, approvazione delle operazioni
strategiche e dei piani industriali e finanziari predisposti dal
consiglio di gestione.
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SISTEMA MONISTICO
REVISORE
DEI
ASSEMBLEA
CONTI
CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
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Comitato
per il controllo
sulla gestione
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Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Clausole di nomina extrassembleare:
-art. 2449: allo Stato ed enti pubblici soci;
-Art. 2450: allo Stato ed enti pubblici non soci (d.l. 10/2007);
-Art. 2351, 5° comma, ai possessori di strumenti finanziari
(amministratore indipedente);
-Ai titolari di azioni speciali ?
Art. 2449, 1° comma (modificato dalla legge 43/2008). Se lo
Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per
azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto
può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di
amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di
sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale
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Clausole di NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI
Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si
applicano le disposizioni del sesto comma dell’art.
2346. Il consiglio di amministrazione può altresì
proporre all’assemblea, che delibera con le
maggioranze previste per l’assemblea ordinaria, che i
diritti amministrativi previsti dallo statuto a favore
dello Stato o degli altri enti pubblici siano
rappresentanti da una particolare categoria di azioni.
A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello
Stato o dell’ente pubblico a favore del quale i diritti
amministrativi sono previsti.
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NOMINA ASSEMBLEARE DEGLI AMMINISTRATORI
Art. 2369, 4° comma: Lo statuto può prevedere
maggioranze più elevate [per l’assemblea di seconda
convocazione] tranne che per l’approvazione del
bilancio e per la nomina o la revoca delle cariche
sociali.
Art. 2368, 1° comma: […] Per la nomina alle cariche
sociali lo statuto può stabilire norme particolari.
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Art. 147-ter
(Elezione e composizione del consiglio di amministrazione)
1. Lo statuto prevede che i componenti del consiglio di
amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e
determina la quota minima di partecipazione richiesta per la
presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo
del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con
regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e
degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste indicano
quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di
indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto. Lo statuto può
prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere,
non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una
percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo
statuto per la presentazione delle stesse.
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ULTERIORI CLAUSOLE SUGLI
AMMINISTRATORI
1) Requisiti di onorabilità, professionalità,
indipendenza (2387);
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Requisiti amministratori
Società chiuse:
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Società quotate:
Onorabilità: stessi requisiti dei
sindaci (R.M.Giustizia)
Professionalità:solo per
particolari attività (banche,
assicurazioni)
Indipendenza: 1 su 7 (2 su 8)
Stessi requisiti dei sindaci.
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ULTERIORI CLAUSOLE SUGLI
AMMINISTRATORI
1) Requisiti di onorabilità, professionalità,
indipendenza (2387);
2) Simul stabunt, simul cadent (2386, 4o comma);
3) Tetto massimo al compenso complessivo degli
amministratori (2389);
4) Autorizzazione preventiva all’esercizio di
attività concorrenziali (art. 2390).
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Clausole relative alla struttura dell’organo amministrativo
-Numero preciso degli amministratori, o numero massimo degli stessi
(2380-bis, 4° comma);
-Eventuali regole di funzionamento del consiglio di amministrazione
(2381): convocazione, innalzamento quorum; teleconferenza;
Autorizzazione alla delega di funzioni del CdA (art. 2381, 2°
comma); costituzione di comitati interni.
Clausole che riservano all’assemblea la nomina degli amministratori
delegati ?
-Norme in tema di funzionamento del comitato esecutivo.
- Consiglio di amministrazione “totalitario”.
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CLAUSOLE RELATIVE ALLA RAPPRESENTANZA
Individuazione degli amministratori con potere di rappresentanza
(art. 2384);
Attribuzione del potere di rappresentanza disgiunta o congiunta;
Limiti al potere di rappresentanza (art. 2384, 2° comma).
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CLAUSOLE RELATIVE ALL’ESERCIZIO
DELL’AZIONE DI RESPONSABILITA’
Riduzione delle percentuali richieste (un quinto, oppure un
ventesimo del capitale) per opporsi alla rinunzia o alla
transazione dell’azione di responsabilità (art. 2393, 6° comma)
Azione di responsabilità della minoranza (art. 2393-bis):
• Società chiuse: innalzamento della quota richiesta (un quinto del
capitale) fino ad un terzo del capitale;
•Società aperte: riduzione della quota richiesta a meno di un
quarantesimo.
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CLAUSOLE SUL COLLEGIO SINDACALE
- Determinazione del numero dei sindaci (2397 c.c.-148 Tuf), e
nomina dei primi sindaci
- Attribuzione del potere i nomina di uno o più sindaci allo Stato ed
enti pubblici soci (art. 2449)
- Attribuzione del potere di nomina di un sindaco ai possessori di
strumenti finanziari partecipativi (art. 2351, 5° comma )
- norme particolari per la nomina dei sindaci (art. 2368, 1°
comma)
- Ulteriori cause di ineleggibilità o incompatibilità (art. 2399, 3°
comma)
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CLAUSOLE SUL COLLEGIO SINDACALE
Limiti al cumulo di incarichi da parte dei sindaci nelle società
chiuse (art. 2399, 3° comma);
Regole di funzionamento del collegio sindacale, eventuale riunione
in teleconferenza;
- Riduzione delle percentuali richieste (cinque o due per cento) per
la denuncia della minoranza (art. 2408, 2° comma).
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