Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato
dei Distretti Notarili della Campania
Diritto Commerciale
anno 2011/2012
Lezione XXI
Mario Campobasso
Obbligazioni societarie
1
Le obbligazioni sono titoli di credito (nominativi o
al portatore) che rappresentano frazioni di uguale
valore nominale e con uguali diritti di un'unitaria
operazione di finanziamento a titolo di mutuo.
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Caratteristiche delle obbligazioni societarie
• Sono titoli di massa;
• Sono emesse a fronte di un’operazione di
finanziamento;
• Non prevedono l’attribuzione di diritti
amministrativi propri dei soci
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3
Società legittimate all’emissione
Società per azioni: artt. 2410-2420-bis
Società in accomandita per azioni: (richiamo art. 2454 )
Società cooperative per azioni legge 488/1998.
I limiti e i criteri di emissione sono fissati dal CICR
(art. 11, comma 4-bis, Tub). Attualmente valgono i
medesimi limiti all’emissione previsti per le società
per azioni dall’art. 2412 (art. 4, delibera Cicr 19-72005, n. 1058).
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Art. 2411. DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI.
Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del
capitale ed agli interessi può essere in tutto o in parte,
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori
della società.
I tempi e l’entità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri oggettivi
anche relativi all’andamento economico della società.
La disciplina della presente sezione si applica
inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati,
che condizionano i tempi e l’entità del rimborso del
capitale all’andamento economico della società
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5
Sospensive: postergazione
Compatibili col tipo
Condizioni del
rimborso del
capitale nel
prestito
obbligazionario
Risolutive: andamento
economico della società
Non compatibili col tipo
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Tipi speciali di obbligazioni
a) obbligazioni a premio;
b) obbligazioni partecipanti;
c) obbligazioni indicizzate;
d) obbligazioni in valuta estera;
e) obbligazioni convertibili in azioni;
f) obbligazioni con warrant;
g) obbligazioni subordinate
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Emissione delle obbligazioni
Art.2410. Emissione: Se la legge o lo statuto non
dispongono diversamente, l’emissione di obbligazioni è
deliberata dagli amministratori.
In ogni caso le deliberazione di emissione deve risultare da
verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a
norma dell’art. 2436.
Art. 2436. Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di
modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato
l’adempimento delle condizioni richieste dalla legge, ne
richiede l’iscrizione nel registro delle imprese
contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni.
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Limite generale all’emissione di obbligazioni
Prima del 2003.
Art. 2410. La società può emettere obbligazioni al
portatore o nominative per somma non eccedente il
capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio
approvato.
Tale limite è elevato sino all’ammontare del capitale
versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio
approvato per le società con titoli negoziati in un
mercato regolamentato. (del. CICR 2.2.1994)
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Limite generale all’emissione di obbligazioni
Dopo la riforma del 2003.
Art. 2412. Limiti all’emissione.
La società può emettere obbligazioni nominative
o al portatore per somma complessivamente non
eccedente il doppio del capitale sociale, della
riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I
sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
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RISERVE NON DISPONIBILI
Art. 2431 soprapprezzo: non disponibile nella misura in cui la riserva legale non è satura.
Art. 2426, n. 4: Plusvalenze di partecipazioni valutate al patrimonio netto.
Art. 2426, n.8: Rivalutazione delle attività e passività in valuta: non disponibile fino al
realizzo.
Art. 2423, 4° comma. Plusvalenze per deroghe ai criteri di valutazione codicistici. Non
disponibile fino a realizzo.
Art. 6 d.lgs. 38/2005:
-Utili determinati dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto secondo i
principi IAS/IFRS.
-Plusvalenze determinate dall’uso del criterio del fair value o del patrimonio netto
secondo i principi IAS/IFRS.
Riserve non distribuibili fino a realizzo. Possono essere impiegate a copertura di perdite
solo dopo che siano state utilizzate la riserve disponibili e la riserva legale. Non se ne
tiene conto ai fini dei limiti dell ’ emissione di azioni proprie e dell ’ emissione di
obbligazioni (4° comma).
Art. 5 d.lgs. 38/2005: Plusvalenze derivanti da deroghe ai criteri di valutazione dei
principi IAS/IFRS. Non distribuibile se non in misura corrispondente al valore
recuperato.
Art. 2357-quater, 2° comma, Azioni proprie in portafoglio.
Art. 2359-bis, 4° comma, Azioni della controllante in portafoglio della controllata.
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VIOLAZIONE DEL LIMITE DI EMISSIONE
Art. 2413. Riduzione di capitale.
(…) la società che ha emesso obbligazioni non può
ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire
riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora
in circolazione il limite di cui al primo comma dell’articolo
medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le
riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non
possono distribuirsi utili sinché l’ammontare del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non
eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in
circolazione.
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La deroga dell’art. 2412, 2° comma
Il limite di cui al primo comma può essere
superato se le obbligazioni emesse in
eccedenza sono destinate alla sottoscrizione
da parte di investitori professionali soggetti a
vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione
delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde
della solvenza nei confronti degli acquirenti
che non siano investitori professionali
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13
IL GARANTE DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE
AI SENSI DELL’ART 2412, 2° COMMA.
Art. 11, comma 4-quinquies (introdotto dal d.lgs. 37/2004) :
A fini di tutela del risparmio, gli investitori professionali,
che ai sensi del codice civile rispondono della solvenza della
società per le obbligazioni, i titoli di debito e gli altri
strumenti finanziari emessi dalla stessa, devono rispettare
idonei requisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti
autorità di vigilanza.
Art. 5, 2° comma, del. CICR, 19-7-2005, n. 1058.
L’identità del garante e l’ammontare della garanzia devono
essere indicati sugli strumenti finanziari di raccolta di cui
all’art. 3 e sui registri ad essi relativi
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La deroga dell’art. 2412, 3° comma.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e
non rientra nel calcolo al fine del medesimo,
l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di
primo grado su immobili di proprietà della società,
sino ai due terzi del valore degli immobili
medesimi.
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La deroga dell’art. 2412, 5° comma
I commi primo e secondo non si applicano
alle emissioni di obbligazioni destinate ad
essere quotate in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione ovvero
di obbligazioni che danno il diritto di
acquisire ovvero sottoscrivere azioni
Modificato dal d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con
legge 134/2012
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La deroga dell’art. 2412, 6° e 7° comm
5. Quando ricorrono particolari ragioni che
interessano l’economia nazionale, la società può
essere autorizzata con provvedimento dell’autorità
governativa, ad emettere obbligazioni per somma
superiore a quanto previsto nel presente articolo,
con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle
cautele stabilite nel provvedimento stesso.
6. Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di società e alle
riserve di attività
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Art. 4. Del. CICR, 19-7-2005, n. 1058
Limiti
all'emissione degli strumenti finanziari di raccolta
1. L'importo complessivo delle emissioni di
strumenti finanziari di raccolta di cui all'art. 3,
effettuate da societa' per azioni e in accomandita per
azioni e da societa' cooperative, comprese quelle
indicate al comma 2, non deve eccedere il limite
previsto dall'art. 2412, primo comma, del codice
civile; alle suddette emissioni si applicano le
deroghe previste dallo stesso articolo del codice
civile.
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Nuovo quarto comma: Al computo del limite di
cui al primo comma concorrono gli importi relativi
a garanzie comunque prestate dalla società per
obbligazioni emesse da altre società, anche estere
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Obbligazioni convertibili
(art. 2420-bis)
REQUISITI PER L’EMISSIONE
a) delibera assemblea straordinaria (delegabile per
statuto agli amministratori: art. 2420-ter: durata max
delega 5 anni).
b) Contestuale aumento di capitale a servizio della
conversione.
c) integrale liberazione delle azioni esistenti.
d) copertura complessiva del capitale (consentita
distribuzione non proporzionale). Il problema
dell’emissione con disaggio.
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Operazioni in pendenza del termine di conversione
OPERAZIONI SUL CAPITALE
1) Aumento a pagamento: è concesso diritto di opzione agli
obbligazionisti 2441;
2) Aumento gratuito: Il rapporto di cambio è
automaticamente adeguato 2420-bis;
3) Riduzione per perdite: Il rapporto di cambio è adeguato
automaticamente;
4) Riduzione volontaria: Deve essere dato diritto di
conversione anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel
registro almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta giorni
per l’esercizio del diritto di conversione).
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Operazioni in pendenza del termine di conversione
ALTRE OPERAZIONI
5) Modificazione delle disposizioni statutarie sulla
ripartizione degli utili: Deve essere dato diritto di conversione
anticipata agli obbligazionisti (avviso da depositare nel registro
delle imprese almeno novanta giorni prima dell’assemblea, trenta
giorni per l’esercizio del diritto di conversione).
6) Fusione e scissione (2503-bis). Diritto di conversione
anticipata, avviso da pubblicare in G.U. almeno 90 gg. prima
dell’iscrizione del progetto di fusione o di scissione nel registro delle
imprese. Garantiti diritti equivalenti, se la fusione non è stata
autorizzata dall’assemblea degli obbligazionisti.
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ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
(ART. 2415)
COMPETENZA
1) nomina e revoca del rappresentante comune;
2) modificazioni delle condizioni del prestito;
3)proposte di amministrazione controllata e di
concordato preventivo e fallimentare;
4) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
5) altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti
(art. 2415).
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ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
(ART. 2415)
REGOLE DI FUNZIONAMENTO
Convocazione:
- Amministratori;
- Rappresentante obbligazionisti;
- Su richiesta di un ventesimo delle obbligazioni in
circolazione
Funzionamento:
- Si applicano le disposizioni relative all’assemblea straordinaria.
Le deliberazioni sono iscritte a cura del notaio nel registro delle
imprese.
- Per la modifica delle condizioni del prestito quorum rafforzato
(metà delle obbligazioni in circolazione).
- La società non vota per le obbligazioni proprie.
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RAPPRESENTANTE COMUNE
DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Art. 2417-2420
1) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti;
2) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle
obbligazioni, operazioni che sono nulle se svolte senza la sua presenza
o, in mancanza, di un notaio (art. 2420);
3) ha diritto di assistere alle assemblee dei soci;
4) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello
delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e di
ottenerne estratti (art. 2422, 2° comma);
5) ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti, anche nelle
procedure concorsuali.
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AZIONI INDIVIDUALI DEGLI OBBLIGAZIONISTI
Art. 2419: Le disposizioni degli articoli
precedenti non precludono le azioni
individuali degli obbligazionisti, salvo che
queste siano incompatibili con le
deliberazioni dell’assemblea previste
dall’art. 2415
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OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134 2012
19. Le obbligazioni e i titoli similari emessi da
società
non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del
capitale quotati in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, possono prevedere clausole di partecipazione
agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.
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OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione
1. La categoria delle microimprese delle piccole
imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da
imprese che occupano meno di 250 persone, il cui
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure
il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di
EUR.
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OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134 2012
20. La clausola di subordinazione definisce i
termini di postergazione del portatore del titolo ai
diritti degli altri creditori della società e ad eccezione
dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle
società emittenti titoli subordinati si applicano le
norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
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OBBLIGAZIONI SUBORDINATE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134 2012
20. La clausola di subordinazione definisce i
termini di postergazione del portatore del titolo ai
diritti degli altri creditori della società e ad eccezione
dei sottoscrittori del solo capitale sociale. Alle
società emittenti titoli subordinati si applicano le
norme di cui all'articolo 2435 del codice civile.
Le emissioni di obbligazioni subordinate
rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne
rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.
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OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134 2012
21. La clausola di partecipazione regola la parte del
corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario,
commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente.
Il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte
fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso
Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente. La società
emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente
al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione
del bilancio, una somma commisurata al risultato economico
dell'esercizio,
nella
percentuale
indicata all'atto
dell'emissione (parte variabile del corrispettivo).
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OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134 2012
Tale somma è proporzionale al rapporto tra il
valore
nominale
delle
obbligazioni
partecipative e la somma del capitale sociale,
aumentato della riserva legale e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato, e del medesimo valore delle
predette obbligazioni
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OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE
Art. 32 d.l. 22-6-2012, n. 83, conv. con legge 134 2012
22. Le regole di calcolo della parte variabile del
corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non
possono essere modificate per tutta la durata
dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi
e non possono discendere, in tutto o in parte, da
deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di
competenza.
23. La variabilità del corrispettivo riguarda la
remunerazione dell'investimento e non si applica al
diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione.
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