Fondazione Emanuele Casale
Scuola di Notariato dei Distretti Notarili della Campania
Corso di Diritto Commerciale
anno 2012/2013
Prof. Mario Campobasso
Società per azioni
La riduzione del capitale
AUMENTO
RIDUZIONE
REALE
Aumento reale Riduzione
volontaria
NOMINALE
Aumento
nominale
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Riduzione per
perdite
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Riduzione reale del capitale per esuberanza
Art. 2445
Condizioni
- Minimo legale di capitale
- (eventualmente) rispetto del limite all’emissione di
obbligazioni
Cautele
- L’avviso di convocazione indica le ragioni (prospetto
contabile ?)
- Opposizione dei creditori (entro 90 gg. dall’iscrizione).
Modalità
- Restituzione dei conferimenti;
- Liberazione dall’obbligo dei versamenti;
- Acquisto ed annullamento di azioni proprie;
- Imputazione a riserva ?
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Azioni di godimento (art. 2353)
Salva diversa disposizione dello statuto, le azioni di
godimento attribuite ai possessori delle azioni
rimborsate non danno diritto di voto nell’assemblea.
Esse concorrono nella ripartizione degli utili che
residuano dopo il pagamento delle azioni non
rimborsate di un dividendo pari all’interesse legale e,
nel caso di liquidazione, nella ripartizione del
patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre
azioni al loro valore nominale.
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…La casetta brasiliana
La società “Alfa spa” con sede in Roma, piazza di Spagna 4, capitale
sociale 1.600.000,00 interamente versato, rappresentato da 1.600.000
azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna.
La società opera nel campo dell’edilizia ed è partecipata dai soci Marco,
titolare di 500.000 azioni, Sempronio, titolare di 300.000 azioni, società
“Gamma srl” rappresentata dal presidente del Consiglio di
Amministrazione, titolare di 800.000 azioni.
Ha Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, il cui
presidente è Tizio, e Collegio Sindacale.
E’ regolarmente convocata per oggi presso lo studio del notaio Romolo
Romani di Roma l’assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine
del giorno: riduzione di capitale ad euro 600.000 con contestuale
assegnazione di immobili sociali.
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…La casetta brasiliana
Il presidente del CDA fa presente al notaio che:
- le attività in Brasile sono state dismesse e non è più necessario
procedere agli investimenti ivi ipotizzati;
- la società possiede un complesso residenziale composto da 16 villini
di uguale dimensione, consistenza e valore, giusta perizia di stima
asseverata che, ove necessario, verrà allegata.
La società vorrebbe, se possibile, che la riduzione fosse attuata
mediante contestuale attribuzione ai soci di detti beni.
Il presidente del CDA fa presente che 5.000 delle azione del socio
Marco sono state costituite da lui in pegno, a favore di Primo, a
garanzia di un prestito personale, con l’attribuzione al creditore
pignoratizio del diritto di voto.
La società ha in corso un prestito obbligazionario di euro 50.000
convertibile alla pari.
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…La casetta brasiliana
Il presidente del CDA fa presente al notaio che:
I soci sono d’accordo sulle operazioni da effettuare, ma Sempronio
chiarisce di non essere sufficientemente informato sull’ordine del
giorno e chiede, se possibile, di rinviare l’assemblea ad una successiva
adunanza, da tenersi almeno sette giorni dopo o nella prima data che il
notaio individuerà come utile, altrimenti è disposto ad adeguarsi alla
volontà assembleare.
Il candidato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, rediga il
verbale e, dopo aver motivato, tratti brevemente in parte teorica, con
riferimento al caso: del rinvio assembleare, del pegno di azioni, della
riduzione volontaria e delle sue modifiche, del controllo di legalità
notarile sugli atti societari."
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Riduzione del capitale per perdite
Situazione di perdita del capitale
Capitale
sociale
Attività
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Perdita di capitale: l’attivo non è
sufficiente a coprire le passività
reali più l’importo del capitale
nominale fissato nell’atto
costitutivo
Debiti
Fondi-rischi
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I versamenti “spontanei” dei soci
A COPERTURA DI PERDITE
Anche in caso di riduzione obbligatoria ?
Spada, Tantini, Trib. Roma 14-7-1998
IN CONTO FUTURO AUMENTO DI
CAPITALE
Il problema del termine di esecuzione dell’aumento
IN CONTO CAPITALE
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120.000
0
< 0
CAPITALE
SOCIALE
Perdita
Perdita di
esercizio
Riduzione volontaria
Fino
ad 1/3
Riduzione per perdite facoltativa
Oltre
1/3
Riduzione per perdite
obbligatoria procrastinabile
Art. 2446
Oltre
1/3 e
sotto
minimo
Riduzione per perdite
obbligatoria non procrastinabile
Art. 2447
Azzera
-mento
Azzeramento del capitale
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Riduzione del capitale per perdite
Prima:
facoltativa
Attivo
-----
Passivo
Patrimonio netto
Capitale 1.000
Perdita di capitale:
-300
__________
Debiti
------
Patrimonio netto: 700
Azioni emesse: 1000
Valore contabile delle azioni: 0,7
Valore nominale delle azioni: 1
Dopo (attuazione mediante riduzione del valore nominale
delle azioni):
Attivo
-----
Passivo
Patrimonio netto
Capitale 700
__________
Debiti
------
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Patrimonio netto: 700
Azioni emesse: 1000
Valore contabile delle azioni: 0,7
Valore nominale delle azioni: 0,7
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Riduzione obbligatoria
1. Convocazione senza
indugio assemblea per
opportuni provvedimenti.
•Relazione
sulla
situazione
patrimoniale.
•Osservazioni Collegio sindacale
3. Riduzione
d’ufficio da parte del
tribunale
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2.a)
L’assemblea
riduce
immediatamente il
capitale
2.b) L’assemblea rinvia
la
decisione
all’esercizio successivo
3. L’assemblea che
approva il bilancio
dell’esercizio successivo
riduce il capitale in
proporzione delle perdite
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Riduzione obbligatoria immediata
1) Riduzione e
1. Convocazione senza
contestuale
indugio
assemblea
aumento
del
(straordinaria)
per
capitale al di sopra
opportuni provvedimenti.
•Relazione sulla situazione
del minimo legale
patrimoniale.
•Osservazioni
sindacale
Collegio
Scioglimento ex
lege della società
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2) Trasformazione
della società
3) Scioglimento
della società
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Tecniche di Riduzione e contestuale aumento del
capitale al di sopra del minimo legale
1) Delibera di aumento con concessione del
termine minimo per l’esercizio dell’opzione.
2) Delibera di aumento con dichiarazione
anticipata di esercizio della prelazione
sull’inoptato.
3) Delibera di aumento con sottoscrizione
immediata risolutivamente condizionata.
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Art. 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi)
Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato
preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda
per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis
ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso
articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi
secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter
del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.
Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della
proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice
civile.
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Cons. notarile Milano
Massima n. 122
La presenza di perdite superiori al terzo del capitale,
anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore
al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non
impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento
del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad
un ammontare inferiore al terzo del capitale e di
ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un
ammontare superiore al minimo legale.
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Start up innovative
art. 25, 2° comma, d.l. 18-10-2012, n. 179 (conv. con legge 221/2012)
— società di capitali e cooperative non quotate
— costituite da meno di quattro anni
— hanno ad oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione
di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
— presentano almeno un indicatore tipico di propensione tecnologica
(elevati investimenti in ricerca, disponibilità di almeno un brevetto
tecnologico, forza lavoro con elevata qualificazione scientifica)
— controllate per i primi due anni da soci persona fisica
— non hanno ancora distribuito utili
— Sono iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle
imprese
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Start up innovative
Art. 26 d.l. 179/2012
Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio
1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare
diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e
2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio
successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli
articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio
dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo
legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio
successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento
della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro
l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo
legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai
sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
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S.R.L.
2482. Riduzione del capitale sociale.
La riduzione del capitale sociale può avere luogo, nei
limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante
rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione
di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere
eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel
registro delle imprese della decisione medesima, purché entro
questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia
fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia,
dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione
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2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli
amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con
le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio
sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione
legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente,
copia della relazione e delle osservazioni deve essere
depositata nella sede della società almeno otto giorni prima
dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di
rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel
precedente comma.
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2482-bis. Riduzione del capitale per perdite.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a
meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per
l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in
proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli
amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la
revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477
devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con
decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo
2446
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2482-ter. Riduzione del capitale al disotto del
minimo legale.
Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si
riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4)
dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la
riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
È fatta salva la possibilità di deliberare la
trasformazione della società
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2482-quater. Riduzione del capitale
per perdite e diritti dei soci.
In tutti i casi di riduzione del capitale
per perdite è esclusa ogni modificazione
delle quote di partecipazione e dei diritti
spettanti ai soci
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