Università di Urbino
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Scuola di Economia
sede di Fano
A.A. 2014/2015
DIRITTO DEL LAVORO
Natalia Paci
CORSO ESTIVO 2015
LEZIONE 2
Il rapporto di lavoro subordinato
Tra subordinazione e autonomia
1
LA QUESTIONE DELLA
SUBORDINAZIONE
Il lavoro subordinato
referente sociale essenziale del diritto del
lavoro.
Ma cosa si intende per lavoro subordinato?
Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene
operata la qualificazione?
2
CODICE CIVILE 1942
ART. 2094 c.c.
ART. 2222 c.c.
Contratto d’opera
Prestatore di lavoro
subordinato
E’ prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore
ART.
409
c.p.c.
Quando una persona si obbliga
a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un
servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
3
METODI QUALIFICATORI
NELLA GIURISPRUDENZA
IL METODO TIPOLOGICO
L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE
UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA
FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL
MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI INDICI LA
GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL
PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.)
Gli indici della giurisprudenza
Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario
di lavoro, assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività
della dipendenza da un solo datore
Un indice di subordinazione “particolare”: il c.d. nomen juris
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QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
E DISCIPLINA DELLA DECADENZA
(ART. 32 L. N. 183/2010)
Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (oltre che
questioni relative alla nullità del termine: v. infra) si applicano le
disposizioni dell’art. 6 L. n. 604/1966: termine di decadenza di
60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il
ricorso non è depositato nei successivi 180 giorni
(art. 32, 3° comma, lett. a), L. n. 183/2010)
5
IL LAVORO AUTONOMO
6
LA PARASUBORDINAZIONE
Art. 2094 c.c.
Art. 2222 c.c.
Art. 409 c.p.c.
da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e
continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro autonomo, non è un tertium genus),
dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia
I requisiti della continuità, del coordinamento e della
prevalente personalità dell’opera
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LAVORO A PROGETTO
Riferimenti normativi
Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003 (tit. VII,
capo I), come mod. dalla L. n. 92/2012 e
L. n. 99/2013
La fattispecie
Il progetto, nel suo
I rapporti dell’art. 409, n. 3,
contenuto
caratterizzante, deve c.p.c. devono transitare
far riferimento a un nell’ambito del c.d. lavoro a
segmento dell’attività progetto; cioè:
Riconducibilità “a uno o più
aziendale
progetti specifici determinati
dal committente e gestiti
autonomamente dal
collaboratore” *.
Finalità della riforma
Impedire l’utilizzo improprio o
fraudolento delle co.co.co.,
rafforzando però la natura
autonoma della fattispecie. In tal
senso ancor più la L. n. 92/2012,
con conseguente recezione degli
orientamenti giurisprudenziali.
Forma scritta ad substantiam
Contenuto necessario: DURATA;
Descrizione PROGETTO. Contenuto
caratterizzante e risultato finale.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
* Il progetto specifico è
determinato risultato finale e non può consistere in una
elemento essenziale
mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente,
del contratto, la cui
avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione di
mancanza determina la
quest’ultimo e indipendentemente dal tempo impiegato
trasformazione in lavoro
per l’esecuzione del lavoro. Non può avere ad oggetto
subordinato
a tempo
l’esercizio di compiti meramente esecutivi e ripetitivi,
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indeterminato (v. infra).
che possono essere individuati dalla contrattazione
DIRITTI E DOVERI DEL
LAVORATORE A PROGETTO
Le tutele
1.
Corrispettivo (art. 63):
proporzionalità e sufficienza
2.
Invenzioni e diritti d’autore (art. 64)
3. Sospensione del rapporto (art. 66)
4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
(art. 66)
5. Estinzione del contratto (art. 67)
Risoluzione del rapporto
Al momento della realizzazione del
progetto. E’ possibile il recesso ante
tempus solo per giusta causa
ovvero, da parte del committente, per
inidoneità professionale del
collaboratore tale da rendere impossibile
la realizzazione del progetto. Il
collaboratore, a sua volta, può recedere
ante tempus solo se previsto nel
contratto individuale.
Svolgimento del
rapporto e obblighi
del collaboratore
Possibilità di svolgere
la prestazione in
regime di
pluricommittenza,
salva diversa
previsione del
contratto
individuale
Obbligo di non
concorrenza e di
riservatezza (art.
64).
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LAVORO A PROGETTO: CORRISPETTIVO
DOPO:
Riforma Fornero (Legge 92/2012)
PRIMA:
Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003)
Il
compenso
corrisposto
ai
collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro eseguito e, in
relazione a ciò nonché alla particolare
natura della prestazione e del contratto
che la regola, non può essere inferiore
ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun
settore
di
attività,
eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso
sulla base dei minimi salariali applicati
nel settore medesimo alle mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi
interconfederali o di categoria o, su
loro delega, decentrati.
Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve
essere
proporzionato
alla
quantità e qualità del lavoro
eseguito, e deve tenere conto
dei compensi normalmente
corrisposti
per
analoghe
prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione del
rapporto.
10
10
COLLABORAZIONE FRAUDOLENTA,
PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE E DECADENZA
Mancanza dello specifico progetto:
il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto
(presunzione assoluta di subordinazione).
Qualora venga comunque accertata dal giudice la subordinazione, il
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Salvo prova contraria, le co. co. co., anche a progetto, sono considerate
lavoro subordinato sin dalla data della loro costituzione, quando l’attività
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti
del committente, eccettuate le prestazioni di elevata professionalità che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale (presunzione relativa di subordinazione).
All’impugnazione del recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, si applica l’art. 6 L. n. 604/1966: termine di
decadenza di 60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il ricorso non è
depositato nei successivi 180 giorni (art. 32, 3° comma, lett.11
b), L. n. 183/2010)
LE FATTISPECIE ESCLUSE
DAL LAVORO A PROGETTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
GENERALE, MA CON ECCEZIONI
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Rapporti di durata non superiore a
30 giorni all’anno (o 240 ore nei servizi di
cura e assistenza alla persona)
e con compenso non superiore
a 5.000 euro (art. 61, c. 2)
Una particolare fattispecie
di prestazione occasionale è il
c.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.)
Ipotesi ancora
soggette
alla disciplina dell’art. 409 c.p.c.
Specifici rapporti
(es. agenti,
rappresentanti
di commercio)
Dipendenti
della P.A.
Per le attività di call center outbound il
lavoro a progetto è consentito
solo in base
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al CORRISPETTIVO di cui ai CCNL
SEGUE: LE FATTISPECIE ESCLUSE
Esclusione dalle norme del titolo VII, capo I
(artt. 61- 69bis, D.Lgs. n. 276/2003)
Professioni
intellettuali
regolamentate
(iscrizione
all'albo)
Pensionati
Partecipanti a
collegi o
commissioni
Collaborazioni a favore
di società e
associazioni sportive Amministratori
e sindaci
dilettantistiche
di società
affiliate a federazioni
sportive nazionali
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NOVITA' JOBS ACT:
SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO
Il recente DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 15 giugno 2015 di
disciplina organica dei contratti di lavoro (di attuazione della
legge delega n. 183/2014) prevede all'art. 52
il SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO.
Pertanto non è più possibile stipulare contratti di lavoro a
progetto.
La relativa disciplina, introdotta con la Riforma Biagi (artt. da 61
a 69 bis del D. Lgs. 276/2003) resta in vigore solo per la
regolazione dei contratti in corso.
Restano quindi salvi i contratti in corso fino alla loro
cessazione.
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Segue. NOVITA' JOBS ACT:
Ricoduzione al LAVORO SUBORDINATO
delle collaborazioni organizzate dal committente
Lo stesso DECRETO LEGISLATIVO , all'art. 2, prevede che a far data dal 1
gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
anche alle “collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di
lavoro”.
Restano salve:
a) in caso di discipline specifiche di accordi collettivi (stipulati dalle
confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) per
le particolari esigenze del settore;
b) le collaborazioni nell'ambito di professioni intellettuali (con albo);
c) collaborazioni di ammonistratori e sindaci di società, di partecipanti a
collegi e commissioni;
d) Collaborazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
affiliate a federazioni sportive nazionali;
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Fino al 31 dicembre 2016 restano salve anche le collaborazioni nella P.A.
Segue. NOVITA' JOBS ACT:
Stabilizzazione di co.co.co. e lavoratori a progetto
Lo stesso DECRETO LEGISLATIVO prevede all'art.54, che dal 1.01.2016, “i
datori di lavoro privati che procedano all'assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari
di partita IVA, godono” dell'“l'estinzione degli illeciti
amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea
qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti
accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data
antecedente alla assunzione”.
Ma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) conciliazione con rinunzia del lavoratore a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) divieto di licenziamento, salvo disciplinare, nei dodici mesi successivi.
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LAVORO ACCESSORIO
DEFINIZIONE
Per lavoro accessorio si
intendono attività lavorative
(autonome o subordinate)
che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei
committenti, a COMPENSI
SUPERIORI A 5.000 EURO
nel corso dell’anno solare e
neppure SUPERIORI a
2000 euro per ciascun
committente se
imprenditore commerciale o
professionisti (gli importi
sono rivalutati
annualmente).* Sono, quindi, attività
lavorative di modesta entità, solitamente svolte “in
nero”.
Riferimenti normativi:
Artt. 70 ss. D. Lgs. n.
276/2003 come mod.
dalla L. n. 92/2012 e L.
n. 99/2013
DISCIPLINA
Il lavoro accessorio è compensato tramite buoni lavoro
orari (c.d. voucher), che il committente acquista presso
rivendite autorizzate e che il lavoratore si fa liquidare c/o
il concessionario del servizio (ora l’INPS, le Agenzie di
somministrazione di lavoro, nonché i vari soggetti privati
abilitati all’intermediazione). Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale. Il lavoratore non perde,
inoltre, lo status di disoccupato o inoccupato. Dal valore
nominale del buono vanno scorporati, tuttavia, il 13% a
fini previdenziali INPS, il 7% a fini INAIL e un certo
importo che il sopracitato concessionario del servizio
trattiene a titolo di rimborso spese.
Rimane escluso dalle
norme di tutela del lavoro subordinato
Regole particolari più rigide vigono per l’agricoltura. Inoltre, per gli anni 2013/2014
può essere reso da percettori di ammortizzatori sociali entro i 3.000
17 euro annui.
Regole speciali anche P.A. con riferimento all’impiego di particolari soggetti (disabili, ecc.)
NOVITA' JOBS ACT:
AMPLIAMENTO DEL LAVORO ACCESSORIO
Il citato DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2015 all'art. 48, alza a
7000 euro il limite massimo di compensi che si possono
percepire dal lavoro accessorio, con riferimento alla totalità dei
committenti nel corso di un anno civile. Resta confermato il
limite di 2.000 euro, nell'anno civile, nei confronti del singolo
committente imprenditore o professionista.
Inoltre si prevede di stabilizzare la previsione (finora
temporanea) che consente il lavoro accessorio in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di
3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Restano confermate tutte le altre norme in materia di lavoro
accessorio e resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente
disciplina, e fino al 31.12.2015, dei buoni già richiesti.
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LA CERTIFICAZIONE
(ARTT. 75 SS. D.LGS. N. 276/2003)*
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro
Le parti, congiuntamente, possono ottenere la
CERTIFICAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO
in base ad una procedura amministrativa
“volontaria” attivabile presso apposite sedi di
certificazione (v. slide successiva). In questo modo
riescono a vedersi convalidata la qualificazione
data al proprio contratto.
Qualsiasi contratto
in cui sia dedotta,
direttamente o
indirettamente, una
prestazione
di lavoro (contratti di
lavoro subordinato, cococo e
cocopro,
associazione in
partecipazione
con apporto di lavoro,
somministrazione di lavoro,
ma anche contratti di
appalto di opere e servizi),
nonché i regolamenti interni
delle coop. di prod. e lav.
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ORGANI DI CERTIFICAZIONE
(ART. 76)
ENTI BILATERALI territoriali o nazionali
(organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati
comparativamente più rappresentativi)
COMMISSIONI
DI
CERTIFICAZIONE*
DIREZIONI
TERRITORIALI DEL LAVORO
E PROVINCE
(v. D.M. 21 luglio 2004)
UNIVERSITA’
registrate in apposito albo ministeriale
(v. D.M. 14 giugno 2004)
MINISTERO DEL LAVORO
solo in alcuni casi
CONSIGLI PROVINCIALI
dei CONSULENTI LAVORO
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*Le commissioni svolgono anche attività di consulenza
e assistenza
alle parti (art. 81) e di certificazione ex art. 2113 (art. 82)
PROCEDURA
DI CERTIFICAZIONE
(ART. 78)
Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti
L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL
(dal 2011 DTL)
Il procedimento va
concluso entro 30
giorni con un atto di
certificazione motivato
(è un provvedimento
amministrativo)
Con tale provvedimento amministrativo,
si certifica che la qualificazione
data dalle parti al contratto è corretta
(ad es. che di tratta davvero di lavoro a progetto
oppure di un’associazione in partecipazione e
non invece di lavoro subordinato)
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IMPUGNAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
(ART. 80)
IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
previa conciliazione obbligatoria c/o la stessa commissione di
certificazione
Erronea
qualificazione
del contratto
Vizi del
consenso di
una delle parti
del contratto
Difformità tra il programma
negoziale certificato e
la sua successiva attuazione
IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R.
Violazione
del procedimento
Eccesso di potere
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EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE
(ARTT. 79 D.LGS. n. 276/2003 e 30 L. n. 183/2010)
L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL
CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN
CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI
CUI SOPRA: non impedisce pertanto al lavoratore di impugnare il contratto per
provarne il carattere subordinato; impedisce invece all’INPS di emanare, ad es., una
cartella esattoriale per pretesi crediti contributivi da lavoro subordinato dopo un’ispezione
c/o l’impresa dn cui l’INPS abbia detto l’esistenza di lavoro subordinato dissimulato
Gli effetti della certificazione operano sin dal momento di inizio del contratto, se la
Commissione appura che la sua attuazione è stata sin dal principio corrispondente a
quanto certificato (v. L. n. 183/2010)
Se c’è una controversia in tema di subordinazione il giudice, NON
PUO’ DISCOSTARSI dalle VALUTAZIONI delle parti ESPRESSE IN
SEDE DI CERTIFICAZIONE, SALVO il caso di ERRONEA
QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO, VIZI DEL CONSENSO,
DIFFORMITA’ tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione (art. 30, c. 3, L. n. 183/2010).
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FUNZIONI DEGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE
(ARTT. 30-31 L. n. 183/2010)
La L. n. 183/2010 ha rafforzato il ruolo delle commissioni di certificazione:
1. Convalidano la qualificazione data dalle parti al contratto di lavoro (funzione di
qualificazione rafforzata del contratto di lavoro).
2. Assistono le parti nella stipulazione del contratto e nella definizione dei suoi contenuti:
il contratto così stipulato può anche contenere delle tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo, di cui il giudice tiene conto nel valutare la legittimità del
licenziamento (funzioni consulenziale e assistenziale al fine di rafforzare, per quanto
possibile, l’autonomia individuale, compressa dalla presenza di norme legislative imperative e
inderogabili e dal controllo giudiziale sul rispetto di quelle norme, con tendenza a concepire la
certificazione quale strumento di assistenza all’autonomia individuale a fini derogatori anche in
peius della disciplina legale).
3. Tutte le sedi sono anche competenti a certificare le rinunzie e le transazioni di cui
all’art. 2113 c.c. (funzione di c.d. disponibilità assistita, comportanti disponibilità dei diritti,
nonché al potere di conciliazione delle parti stesse)
4. Possono svolgere funzioni conciliative ed arbitrali nelle controversie di lavoro (art.
412-quater, commi 12 e 13)
5. Certificano la clausola compromissoria eventualmente inserita 24
nel contratto di lavoro.
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corso estivo 2015 lezione 2