IL RAPPORTO DI LAVORO
(Lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato, certificazione)
Lezione 2
a.a. 2007-2008
Piera Campanella
1
I
N
T
E
R
A
Z
I
O
N
E
Norme legislative
Prassi amministrative
Principi giurisprudenziali
Contratti collettivi
Art. 1 preleggi: indicazione delle fonti
2
FONTI NAZIONALI:
LA COSTITUZIONE
FONTI INTERNAZIONALI
FONTI NAZIONALI
(LEGISLATIVE STATUALI):
IL CODICE CIVILE E LA
LEGISLAZIONE SPECIALE
FONTI COMUNITARIE
FONTI NAZIONALI
(LEGISLATIVE REGIONALI)
3
Nuovo titolo V
Costituzione
Art. 117
COMPETENZA
ESCLUSIVA
DELLO STATO
COMPETENZA
CONCORRENTE
STATO/REGIONI
ORDINAMENTO
CIVILE
(c. 2, lett. l))
Disciplina intersoggettiva
di qualsiasi rapporto di lavoro
TUTELA
E SICUREZZA
DEL LAVORO
(c. 3)
Disciplina dei servizi
per l’impiego
Corte Cost. n. 50/2005
COMPETENZA
ESCLUSIVA
DELLE REGIONI
RESIDUALE
(c. 4)
4
E’ l’accordo con cui le parti
collettive predeterminano la
disciplina dei rapporti individuali di lavoro
(parte normativa) e regolano taluni tratti dei
loro rapporti reciproci (parte obbligatoria)
Il contratto collettivo di diritto comune
I problemi di efficacia
I rapporti con la legge
5
Inderogabilità
il tratto tipico della “norma” di legge o di
contratto collettivo
indisponibilità diritti (derivanti
da quelle norme)
ART. 2113 c.c.
Invalidità (annullabilità)
di tutte le rinunzie e le transazioni
aventi ad oggetto norme inderogabili della legge
e dei contratti collettivi, salvo che intervengano ai
sensi degli
artt. 185, 410 e 411 c.p.c.
v. anche art. 82 D.Lgs. n. 276/2003
6
Il lavoro subordinato
referente sociale essenziale del diritto del lavoro
Ma cosa si intende per lavoro subordinato?
Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene
operata la qualificazione?
Il rilievo pratico essenziale della qualificazione in
ragione del binomio fattispecie/effetti
7
Il rapporto di lavoro quale sottospecie della locazione
Codice civile 1865
La distinzione
tra
“locatio operis”
“locatio operarum”
oggetto
obbligazione
Obbligazione di
risultato
Obbligazione di
mezzi
L’inadeguatezza del criterio
8
Tradizionale insuccesso dei tentativi di
agganciare la subordinazione ai profili vari della condizione socio-economica del
prestatore di lavoro
1.
estraneità mezzi di produzione
2.
Inerenza dell’attività lavorativa al ciclo produttivo dell’imprenditore
3.
Debolezza economica del prestatore di lavoro, ossia sua appartenenza ad un
gruppo sociale in posizione di debolezza sul mercato
Si è osservato che trattasi di profili storicamente variabili, estranei alla fattispecie
legislativamente tipizzata (v. art. 2094 c.c.) e privi di idoneità qualificatoria.
Da ultimo, tuttavia, si assiste ad una “rivalutazione”, in qualche modo, del dato
della inferiorità socio-economica del prestatore di lavoro subordinato,
almeno nel senso della sua “dipendenza” dal datore di lavoro (art. 2094
c.c.), intesa come “doppia alienità” (v. lucidi n. 14 e n. 15).
9
Art. 2094 c.c.
La subordinazione è ricostruita come particolare
modo d’essere della prestazione lavorativa
ETERODIRETTA
E’ subordinata la prestazione che si svolge
nell’organizzazione del datore di lavoro (“nell’impresa”),
“alle dipendenze e sotto la direzione” dello stesso
La scarsa pregnanza qualificatoria della nozione
10
ART. 2094 c.c.
ART. 2222 c.c.
Prestatore di
lavoro
subordinato
E’ prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore
Contratto
d’opera
ART.
409
c.p.c.
Quando una persona si obbliga
a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un
servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
11
IL METODO TIPOLOGICO
L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE UN GIUDIZIO
DI APPROSSIMAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO
NORMATIVO” (IL MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI
INDICI LA GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL
PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.)
Gli indici
Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario di lavoro,
assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività della dipendenza da
un solo datore
12
1. Il declino del prototipo sociale di riferimento
2. L’esaltazione del soggettivismo giudiziario e l’incremento
del tasso di incertezza del diritto
3. L’esaltazione della tendenza espansiva del diritto del
lavoro subordinato
13
1. La rilevanza del nomen juris (ma v.
Corte Cost. n. 30/1996)
2. La riscoperta del metodo sussuntivo e la centralità
dell’eterodirezione
3. La crisi della corrispondenza tra fattispecie ed effetti
4. Rivalutazione del criterio della “dipendenza” (art. 2094 c.c.)
come autonomo e distinto dall’eterodirezione
(v. anche C. Cost. n. 30/1996)
14
1. Estensione di un nucleo di tutele oltre la subordinazione
Disegno di legge
(n. C 104 del 28.04.2006)
sulla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Revisione della nozione di subordinazione
Progetto di legge
recante nuove norme per il superamento del precariato e per la
dignità del lavoro.
Tutto ciò in risposta alla scelta della “legge Biagi” di riforma
delle collaborazioni coordinate e continuative nella forma del lavoro
a progetto.
15
Art. 2094 c.c.
Art. 2222 c.c.
Art. 409 c.p.c.
da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione
coordinata e continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro
autonomo, non è un tertium genus), dotata via via di spessore
ed autonoma fisionomia grazie a recenti interventi legislativi
I requisiti della continuità, del coordinamento e della
prevalente personalità dell’opera
16
Riferimenti normativi
Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003;
Circolare ministeriale n. 1/2004.
La fattispecie
I rapporti dell’art. 409, n. 3,
c.p.c. devono transitare
nell’ambito del c.d. lavoro a
progetto; cioè:
Riconducibilità “a uno o più
progetti specifici o programmi
di lavoro o fasi di esso”.
C’è contrasto su tale
definizione (v. circ. min. n. 1/04 e in giurisprudenza
T. Genova, 07.04.06). In ogni
caso, è necessaria la riconducibilità del progetto ad
una attività a priori ben identificabile.
Finalità della riforma
Impedire l’utilizzo improprio
o fraudolento delle
co.co.co., rafforzando però
la natura autonoma della
fattispecie. Non si addiviene
ad un superamento della
dicotomia autonomiasubordinazione, né ad una
risistemazione della
disciplina lavoristica
secondo un continuum
autonomia-subordinazione.
Forma e contenuto del
contratto
Forma scritta a fini di prova
Contenuto necessario
In mancanza, opera la presunzione semplice in favore del lavoro
subordinato (art. 69 D.Lgs. n. 276/2003)
17
Le tutele
1. Corrispettivo (art. 63)
2. Invenzioni e diritti d’autore (art. 64)
3. Sospensione del rapporto (art. 66)
4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
(art. 66)
5. Estinzione del contratto (art. 67)
Risoluzione del rapporto
Al momento della realizzazione del
progetto o programma E’ possibile
il recesso per giusta causa
E’ possibile il recesso anche per
altre modalità (incluso il preavviso)
stabilite dalle parti nel contratto
individuale.
Svolgimento del
rapporto e obblighi
del collaboratore
A) Possibilità di
svolgere la
prestazione in
regime di
pluricommittenza,
salva diversa
previsione del
contratto
individuale
B) Obbligo di non
concorrenza e di
riservatezza (art.
64).
18
CAMPO DI APPLICAZIONE
GENERALE, MA CON ECCEZIONI
Lavoro occasionale
Rapporti di durata non superiore a
30 giorni all’anno
e con compenso
non superiore
a 5.000 euro (art, 61, c. 2)
Una particolare fattispecie
di prestazione occasionale è il
c.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.)
Ipotesi ancora
soggette
alla disciplina dell’art. 409 c.p.c.
Specifici rapporti
(es. agenti,
rappresentanti
di commercio, ecc.)
Dipendenti
della P.A.
19
T. sost.
T. proc.
Art. 2094 c.c.
Completa
T. sost.
T. proc.
art. 2113 c.c.
L. n. 533/1973
Art.
409
c.p.c.
Artt.
61 ss.
D.Lgs.
n. 276/2003
T. sost.
Minima
No art. 2113 c.c.
art. 2113 c.c.
art. 2113 c.c.
L. n. 533/1973
Art. 2222 c.c.
T. proc.
L. n. 533/1973
20
Al fine di ridurre il contenzioso in materia
di rapporti di lavoro
Le parti possono ottenere la
CERTIFICAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO
in base ad una procedura volontaria
21
ENTI BILATERALI
(organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati
comparativamente più rappresentativi)
DIREZIONI
PROVINCIALI DEL LAVORO (DPL)
E PROVINCE
(v. D.M. 21 luglio 2004)
UNIVERSITA’
registrate in apposito albo ministeriale
(v. D.M. 14 giugno 2004)
MINISTERO DEL LAVORO
CONSIGLI PROVINCIALI
CONSULENTI LAVORO
*Le commissioni svolgono anche attività di consulenza22
e assistenza alle parti e di certificazione ex art. 2113
Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti
L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL
Le Commissioni operano nell’osservanza di propri regolamenti in attesa dei
codici di buone pratiche ministeriali che individueranno anche le clausole
indisponibili in sede di certificazione, recependo ove esistano le indicazioni
di accordi interconfederali dei sindacati rappresentativi
Il procedimento va concluso
entro 30 giorni con un atto di
certificazione motivato
23
IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
Erronea
qualificazione
del contratto
Difformità tra il programma
negoziale certificato e
la sua successiva attuazione
Vizi del
consenso
IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R.
Violazione
del procedimento
Eccesso di potere
L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL
CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN
CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI
CUI SOPRA
24
Scarica

ART. 2094 CC - Università di Urbino