I LAVORI PROSSIMI ALLA
SUBORDINAZIONE
I LAVORI ESTERNI
ALLA SUBORDINAZIONE
1
Perché dei lavoratori parasubordinati si
occupa il diritto del lavoro


Per ragioni di tutela
Per ragioni di regolazione anche del
mercato
2
Funzioni attuali del diritto del lavoro


Tutelare il lavoro
Regolare il mercato


(la regolazione delle libere professioni come
esempio)
Il diritto del lavoro come limite di interesse
generale alla libera concorrenza e alla libertà
di circolazione dei servizi e di stabilimento
3
La zona grigia:
dalle collaborazioni
coordinate e continuative
al lavoro a progetto
Le
collaborazioni
coordinate e
continuative nell’art.
409 del codice
proc.civile
Le
collaborazioni a
progetto o a
programma negli
artt. 61-69
del d. lgs. 276/2003
vecchia e nuova parasubordinazione
4
Prevalenza della ratio della tutela
su quella della regolazione
Il lavoro in “dipendenza
economica” e non giuridica
5
Le proposte di legge (i modelli)



Attrarre il lavoro parasubordinato nell’area del lavoro
subordinato (progetto Smuraglia)
Lo statuto dei lavori (estendere per legge alcune,
soltanto, delle tutele tipiche del lavoro subordinato, le
principali) l’ipotesi di Massimo D’Antona (progetti Treu
Amato, governi di centro sinistra)
Estendere alcune tutele ai lavoratori parasubordinati e
contemporaneamente allentare alcune tutele ai lavoratori
subordinati (il libro verde della Commissione sulla
flexicurity, l’ipotesi di Marco Biagi: il libro bianco)
(parziale attuazione: regolazione lavoro a progetto infra)
6
La zona grigia:
dai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa al lavoro a progetto
La PARASUBORDINAZIONE
termine estraneo al linguaggio legislativo, che invece parla di
(I)
“rapporti di collaborazione che si concretano in una prestazione di
opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche
se non a carattere subordinato” (art. 409 c.p.c.)
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa:
co.co.co
non si tratta, dunque, di lavoratori subordinati
7
Chi sono i lavoratori
parasubordinati
 Consulenti aziendali
 Agenti di commercio
 Giornalisti free lance
 Autotrasportatori
 Medici convenzionati
 I membri di organismi
pubblici di controllo
 ma anche lavoratori
 Lavoratori licenziati
“riassunti”
 Lavoratori con contratti
temporanei non rinnovati
 Un caso esemplare: Gli
operatori dei call-centre o
gli operatori dei CAF
pienamente “dipendenti” anche se
formalmente autonomi come…
esercitazione
8
La ricerca IRES: Il lavoro
parasubordinato può riguardare:
I flessibili
“per scelta”
...ma anche
l’incaricata alle
vendite pagata assai
male, che cambia
spesso committente
perché le campagne
promozionali durano
poco.
il consulente informatico
pagato assai bene, che
cambia spesso
committente perché il
suo delicato compito si
esaurisce presto...
I flessibili
“per necessità”
9
1) Le co.co.co:
l’identificazione
della fattispecie
Un primo
elemento:
Anche prestazioni “uniche” che
si ripetono nel tempo
Es.:collaborazione di un avvocato
nei confronti di un ente che si
protrae sulla base di
successive convenzioni
Sono escluse le prestazioni
meramente occasionali
la continuatività
10
1) L’identificazione
della fattispecie
Un secondo
elemento:
inerenza funzionale
all’’attività del
committente
Secondo la giurisprudenza
è compatibile con
la parasubordinazione
anche una
limitata ingerenza
del committente
la coordinazione
11
INSERIMENTO LEGGERO o
DEBOLE = LAVORO
COORDINATO
INSERIMENTO PESANTE o FORTE =
LAVORO SUBORDINATO
(esempi)
12
1) L’identificazione
della fattispecie
Un terzo
elemento:
il carattere
“prevalentemente
personale”
della prestazione
Elemento generalmente considerato
decisivo ai fini della qualificazione
Prevalenza dell’attività di lavoro del prestatore
rispetto alle strutture di tipo materiale,
all’organizzazione e ai capitali
Dove c’è impresa (2082 c.c.) non può esserci
parasubordinazione
Ciò non vuol dire che qualsiasi utilizzo di macchinari,
anche complessi e costosi (medici convenzionati) ,
escluda la parasubordinazione, se si dimostra
la “personalità” della prestazione, cioè il riferimento alla
13
competenza tecnica del professionista.
2) Qual è la disciplina applicabile a questi
lavoratori?
La regola generale:
la configurabilità di un rapporto di lavoro
parasubordinato non implica l’accesso alla disciplina tipica
del lavoro subordinato
Cosa si applica per
legge
Cosa si applica
secondo
certa giurisprudenza
14
Cosa si applica per legge


Il processo del lavoro nei casi di insorgenza di controversie
(rivalutazione dei crediti di lavoro)
La norma sulla invalidità delle rinunzie e delle transazioni su diritti che
derivano da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo
(art. 2113 c.c.)
La tutela previdenziale:
L’obbligazione contributiva (le gestione separata presso l’Inps) in una
misura originariamente equivalente al 10% (art.2, comma 29, l.
335/1995) e attualmente pari al 23,5 (per effetto di modifiche
successivamente apportate dalle leggi finanziarie, ultmia quella del
2007)
trattamento economico per congedo parentale per evento di parto
(finanziaria 2007);






L’ indennità giornaliera di malattia, entro determinati limiti temporali,
con importo pari al 50% dell'indennità di degenza ospedaliera
(finanziaria 2007);
L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(d. lgs. n. 38/2000)
contributi per l'acquisto di personal computer (finanziaria 2007 e finanziaria
2008).
15
Cosa si applica per legge





Una tutela che si colloca
fondamentalmente sul piano
Processuale
Fiscale
Previdenziale
Antinfortunistico
16
Cosa si applica secondo certa
giurisprudenza
(…ma la dottrina maggioritaria e altra parte
della giurisprudenza dissentono)
La norma sul T.F.R.
 Il principio di sufficienza retributiva
L’art. 2105 in materia di obbligo di fedeltà del
lavoratore


17
Tertium genus e lavoro
“coordinato”
”Zona grigia”e prospettive
de jure condendo
prima della “Riforma Biagi“
fattispecie intermedia tra
autonomia e subordinazione
alla quale ricondurre alcune
tutele del lav. sub.
18
LA RIFORMA
Artt. 61-69
d. lgs. 276/03
19
Art. 61 d. lgs. 276/03
“I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa,
prevalentemente personale e
senza vincolo di
subordinazione,
di cui
all'articolo 409 del codice di
procedura civile devono essere
riconducibili a uno o più progetti
progetti
specifici o programmi di lavoro
o fasi di esso determinati dal
committente
e gestitiautonomamente
autonomamente dal
collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del
risultato
coordinamento con la
organizzazione del
committente e
indipendentemente
indipendentemente
daldal
tempo
tempo impiegato per
l'esecuzione della attività
lavorativa”
20
Un nuovo tipo di contratto?
Un’importante notazione sistematica
“I rapporti di
collaborazione
coordinata e
continuativa,
prevalentemente
personale e senza
vincolo di
subordinazione,
cuiall'articolo
all'articolo 409
didicui
409
del codice di
procedura civile…
Non
“contratto di
lavoro a
progetto”
ma
“collaborazioni
coordinate e
continuative
nella modalità
c.d. a progetto”
21
I rapporti tra art. 409 c.p.c
e art. 61 D. lgs. 276
L’interpretazione del Ministero nella circolare
1/2004 del 14.1.2004
“L’art. 61 non sostituisce e/o modifica
l’art. 409 c.p.c. bensì individua, ai fini
dell’applicazione del decreto, le
modalità di svolgimento della
prestazione di lavoro del
collaboratore”
22
Due questioni
A.
Come si definisce meglio l’elemento
qualificatore della fattispecie, vale a
dire “il progetto”?
B. Che fine fanno le collaborazioni
coordinate e continuative SENZA
progetto?
23
(A) IL PROGETTO
“Il progetto consiste in un'attività
produttiva ben identificabile e
funzionalmente collegata ad un
determinato risultato finale”
(Circolare ministeriale 1/2004)
Allude all’obiettivo perseguito dal
collaboratore con un minimo di
contenuto ideativo
?
24
(A) Il programma o la fase di
esso
“consiste in un tipo di attività cui non è
direttamente riconducibile un risultato finale”. Si
tratta cioè della “produzione di un risultato solo
parziale destinato ad essere integrato da altre
lavorazioni o risultati parziali” (circolare
ministeriale n. 1/2004)
Modalità organizzative temporali di una certa
attività (scansioni di avanzamento); qualsiasi
attività è suscettibile di essere programmata
25
“Costruire la linea ferroviaria ad alta
velocità Milano-Roma è sicuramente
un progetto, che dura dieci anni e
che coinvolge migliaia di persone. Ma
anche realizzare il sito web di una
piccola azienda è a suo modo un
progetto. Ci si può chiedere se i due
o tremila lavoratori addetti per un
decennio alla linea TAV e l’informatico
potranno pretendere tutti lo stesso
tipo di contratto”
L. Gallino, La Repubblica, 25.10.2004
QUALE
ATTIVITA’
LAVORATIVA
PUO’
DIRSI
NON
CONNESSA
AD
UN
PROGETTO?
26
(B) LE CO.CO.CO. SENZA
PROGETTO
a)
b)
Quelle che possono continuare ad
esserlo: le esclusioni dalla nuova
normativa
Quelle che non possono più esserlo: le
conseguenze sanzionatorie della
mancanza del progetto
27
(a) Le esclusioni dalla nuova disciplina
(art. 61)







Sono escluse dal campo di applicazione della nuova
disciplina:
Le professioni intellettuali per le quali è richiesta l’iscrizione ad albi
Le co.co.co. rese in favore delle associazioni e società sportive
Le co.co.co. rese dai componenti degli organi di amministratori e
controllo di società
Le co.co.co di coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia
Le co.co.co nelle P.A. (ma ora si veda il nuovo art. 7 comma 6 del
T.U. 165) (infra)
Le prestazioni occasionali (non più di 30 gg. e di 5000 euro
nell’anno con lo stesso committente)
Gli agenti e i rappresentanti di commercio
28
(b) Le conseguenze
sanzionatorie (l’art. 69)
“I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa
instaurati senza
l’individuazione di uno
specifico progetto,
programma di lavoro o fase
di esso ai sensi dell’art. 61.1
sono considerati rapporti
di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione
del rapporto” (art. 69.1)
Profili di
legittimità
costituzionale: può
sussistere una
presunzione assoluta
di subordinazione?
Nemmeno il legislatore
ha la disponibilità
del tipo contrattuale
(Corte cost. n. 115/1994)
29
L’interpretazione “riduzionista”
della Circolare ministeriale


Le collaborazioni senza progetto
non sono subordinate; si
presumono tali fino a prova
contraria.
Ergo, può sussistere, ancora oggi, e
al di là delle esclusioni, una co.co.co
senza progetto, a condizione che il
committente soddisfi l’onere
probatorio di dimostrare l’assenza di
subordinazione
30
Una prima pronuncia sul lavoro a
progetto: Trib. Torino 5/4/2005


IL CASO:
Contratti di lavoro a
progetto stipulati con una
società concessionaria
esclusiva dei prodotti
TELE2 per l’Italia


Oggetto dei contratti:
Attività finalizzate alla
commercializzazione e
promozione di contratti
di telefonia
La sentenza:
appurata la mancanza di specifici progetti,
fa applicazione dell’art. 69, comma 1,
considerando i rapporti come rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della
loro instaurazione
31
La motivazione


T. Torino, 05-04-2005.
Senza volere né potere entrare nel merito di scelte aziendali relativa al tipo
di attività da affidare in forma di contratto a progetto (art. 69, 3º comma,
d.leg. 276/2003), ed anche accogliendo la più ampia tesi interpretativa, che
ritiene che questo tipo contrattuale non sia di per sé riservato ad attività di
carattere altamente specialistico o di particolare contenuto professionale, e
possa riguardare prestazioni eventualmente identiche a parte dell’attività
aziendale, non si può ignorare che il progetto, ex lege, deve avere una sua
specificità; anche a non intendere la specificità quale individualizzazione del
progetto sul singolo collaboratore non si può accettare l’estremo opposto,
verificatosi nel caso di specie, di una standardizzazione di centinaia di
contratti a progetto in tutto e per tutto identici tra loro, ed identici altresì
all’oggetto sociale; tale standardizzazione conferma che ai collaboratori non
è stato affidato uno specifico incarico o progetto o una specifica fase di
lavoro ma, in totale, l’unica attività che non può che essere identica per
tutti, l’attività aziendale in se stessa.
32
Trib. Torino 5/4/2005
La sentenza:
Il progetto deve avere una sua specificità, non potendo
essere del tutto generico
Il giudice ha appurato che, in concreto, ricorressero gli
estremi della subordinazione
Le mansioni dei presunti lavoratori a progetto sono state
ricondotte alle declaratorie dei livelli II, III e IV del CCNL
di riferimento
33
Una seconda pronuncia: Trib.
Ravenna 25/10/2005


IL CASO:
contratto di lavoro a
progetto stipulato tra
una (s.r.l.) società di
vendita di peluches
prodotti in Cina ed
una lavoratrice prima
addetta alla…
…gestione di un
centralino telefonico
e, in una successiva
fase, alla fatturazione
La sentenza:
respinge il ricorso volto al
riconoscimento di un rapporto di
lav. sub. e alla reintegrazione;
riconosce l’esistenza del progetto
34
Una ulteriore pronuncia: Trib.
Milano 5 febbraio 2007

Il tribunale dispone la
conversione in contratto di
lavoro subordinato.
La motivazione:
Il caso:

Viene stipulato un
“Il progetto non è adeguatamente
contratto di
descritto, consistendo nella
semplice descrizione del contenuto
collaborazione
mansioni, senza alcun cenno
mediante il quale è delle
all’obiettivo che si intende
conferito un
raggiungere e alle attività
“incarico di addetta prodromiche e funzionali al suo
conseguimento”
al call center”

35
Tribunale Milano 2 agosto 06, n. 2655
(sentenza che esclude la presenza del
progetto in due ipotesi)


A) quanto manca del tutto
individuazione formale del
contenuto del progetto o
programma
la

B) la non configurabilità di un
effettivo progetto, che non può
ritenersi adeguatamente descritto
allorché consista nella semplice
descrizione del contenuto delle
mansioni attribuite alla lavoratrice,
senza alcun accenno all'obiettivo
che si intende raggiungere ed alle
attività ad esso prodromiche e
funzionali al suo conseguimento
(fattispecie di progetto di
monitoraggio delle opinioni,
tendenze e grado di
)soddisfazione dei consumatori)
36
In tale ipotesi il contratto si
presume
Di lavoro subordinato a tempo
determinato
37
Il problema della presunzione
del vincolo di subordinazione
Secondo il prevalente orientamento della
giurisprudenza, si tratta di una presunzione
relativa, superabile mediante prova contraria.
Da ultimo, tuttavia, ancora Trib. Milano 5 febbraio
2007 afferma che “la conversione non si pone come
presunzione ma come vero e proprio imperativo”.
Se il giudice accerta che non vi è lavoro a progetto,
“una volta esclusa la presenza di quell’elemento
qualificante scatta l’automatismo e si presume
invincibilmente la sussistenza del rapporto di
lavoro subordinato”
38
La circolare 14 giugno 2006,
n. 25, sul lavoro a progetto nei
call center
L’utilizzo legittimo delle collaborazioni
a progetto nei call centre dipende dal
presupposto che “le prestazioni siano
genuinamente autonome perché
effettivamente riconducibili alla
realizzazione di un programma o
progetto o fasi di esso gestite dal
lavoratore in funzione del risultato”
39
Ne consegue…
Che “un progetto, un programma di lavoro o
una fase di esso possono essere individuati
anche nell’ambito delle attività operative
telefoniche offerte dai call centre purché in
ogni caso idonei a configurare un risultato,
determinato nei suoi contenuti
qualificanti, che l’operatore telefonico
assume l’obbligo di eseguire entro un
certo termine prestabilito e con possibilità
di autodeterminare il ritmo di lavoro”
40
Quando il progetto è “genuino”
e quando non lo è
E’ genuino nel caso delle
Non è genuino nel caso delle
“campagne telefoniche” out
“campagne telefoniche” in
bound: “il collaboratore deve
bound: in quanto l’attività
rendersi attivo al fine di
del collaboratore “consiste
contattare, per un arco di tempo
predeterminato, l’utenza di un
nel rispondere alle
prodotto o servizio riconducibile
chiamate dell’utenza,
ad un singolo committente”. Ciò
limitandosi a mettere a
deve avvenire nell’ambito di
disposizione del datore di
postazioni di lavoro che
lavoro le proprie energie
consentano al lavoratore di
autodeterminare il ritmo di
psicofisiche per un dato
lavoro.
periodo di tempo”.
41
Conforme Trib. Livorno 08.1.07


Nel settore dei call-center non può essere svolto con una
collaborazione a progetto un lavoro che corrisponde
all’oggetto sociale del datore di lavoro che tra l’altro
esercita uno stretto controllo sulle modalità di svolgimento
dell’attività da parte dei collaboratori, anche se l’attività è
formalmente commissionata da altra impresa.
Aspetto essenziale del contratto di lavoro a progetto nel
settore dei call-center è che il progetto contenga un
risultato che il collaboratore deve raggiungere con modalità
autonome con possibilità di autodeterminare il proprio
ritmo di lavoro (circolare ministeriale n. 17 del 2006):
autodeterminazione che mentre non può essere attuata
nell’attività in-bound, può attuarsi nell’attività out-bound
qualora il progetto abbia ad oggetto campagne determinate
e precise commissionate da terzi estranei ai gestori del callcenter.
42
Autonomia della prestazione e
suoi limiti
a) Il collaboratore
non può essere
soggetto a vincolo
di orario;
b) l’assenza non
deve essere mai
giustificata e la
presenza non può
mai essere
imposta
a)
b)
c)
LIMITI
Previsione concordata di fasce
orarie nelle quali il
collaboratore può operare,
salvo consenso del
collaboratore per eventuali
modifiche;
Previsione concordata di un
assistente di sala che fornisce
assistenza tecnica
Previsione concordata di un
sistema operativo utile per
l’esecuzione della prestazione
di lavoro
43
La durata del contratto
1) A termine
1. Il contratto di lavoro a
progetto è stipulato in forma
scritta e deve contenere, ai
fini della prova, i seguenti
elementi:
a) indicazione della durata,
determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro
Art. 1344 cod. civ.
(generale regola
antifraudolenta)?
2) Rinnovabile?
In assenza di specifiche
limitazioni previste dalla
legge, la circolare
ministeriale ammette la
possibilità che analogo
progetto o programma sia
oggetto di successivi
contratti con lo stesso
collaboratore, ovvero che
questo possa essere
impiegato successivamente
per progetti o programmi di
contenuto diverso
44
In conclusione….
il nuovo aggancio delle co.co.co. ai progetti
o programmi scongiura davvero il rischio
che i nuovi contratti siano utilizzati in
funzione sostitutiva dei contratti di
lavoro subordinato?
45
Gli effetti della fattispecie sul
piano delle tutele
Si applicano le tutele
già previste per i
co.co.co.
(riguardano il piano
processuale, fiscale,
previdenziale,
antinfortunistico)
E le tutele
propriamente
lavoristiche che
agiscono sul piano del
rapporto di lavoro
46
Le (scarse) tutele dei
collaboratori a progetto nella
riforma
Art. 63.
Corrispettivo
Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto
deve essere proporzionato alla quantità e
qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto
dei compensi normalmente corrisposti per
analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel
luogo di esecuzione del rapporto.
principio di proporzionalità e non di sufficienza
47
Gravidanza, malattia,
infortunio
Art. 66.
Altri diritti del collaboratore a progetto
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del
collaboratore a progetto non comportano
l'estinzione del rapporto contrattuale, che
rimane sospeso, SENZA erogazione del
corrispettivo.
Il committente può, tuttavia, recedere dal contratto se la sospensione
si protrae per un periodo superiore ad 1/6 della durata stabilita, quando
essa sia determinata, ovvero superiore a 30 giorni per i contratti
48
di durata determinabile
Sospensione del rapporto…e
poi?
Salva diversa previsione del contratto
individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del rapporto non comporta una
proroga della durata del contratto, che si
estingue alla scadenza (Art. 66.2).
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è
prorogata per un periodo di centottanta giorni,
salva più favorevole disposizione del contratto
individuale (Art. 66.3).


49
Quando si estinguono questi
rapporti?
Art. 67:
estinzione
del contratto e
preavviso


sono, dunque,
rapporti necessariamente
a termine
estinzione al
momento della
realizzazione del
progetto o del
programma o della
fase di esso
recesso, prima della
scadenza, per giusta
causa e non (se lo
prevede il contratto
individuale)
50
…l’ammissibilità del recesso con
semplice preavviso, quando sia
previsto nel contratto individuale
…
“si inscrive al di fuori di una consolidata
tradizione civilistica che riferisce il recesso
ad nutum ai soli casi di rapporti a tempo
indeterminato”
(Martelloni, 2005)
51
Altri lavori prossimi alla
subordinazione
I rapporti di lavoro associativi
52
Le cooperative di lavoro e
produzione




Il socio che conferisce lavoro nella cooperativa di
produzione (le cooperative di facchinaggio e
pulizia)
non c’è alterità e quindi potenziale conflitto di
interessi: il lavoratore è anzi coinvolto nel
destino dell’impresa, partecipazione del
lavoratore al rischio di impresa (partecipazione
all’assemblea)
Di fatto le dinamiche di alienazione e potere
sono identiche
Una qualche partecipazione agli utili
53
La riforma del 2001



Peculiare meccanismo del doppio rapporto
(associativo e di lavoro)
Il socio rimane tale se mantiene anche un
rapporto di lavoro che può essere autonomo e
subordinato a seconda di come è regolato nel
regolamento interno della cooperativa
Se il rapporto è formalmente o di fatto
subordinato soltanto alcune tutele del rapporto
di lavoro subordinato adattate alle cooperative
54
Diritti individuali e collettivi del
socio lavoratore di cooperativa.

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la
legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a
cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio dei diritti di cui al
titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo
stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra
associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei
lavoratori comparativamente più rappresentative. Si applicano altresì tutte le vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si
applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in
quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle
peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali
possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del
movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente
più rappresentative (4).
55
Trattamento economico del socio
lavoratore.




1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società
cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai
minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o
della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di
contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in
forma di lavoro autonomo.
2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere
erogati:
a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi
dell'articolo 2;
b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al
30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a), mediante
integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale
sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di
cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (5).

56
Altri contratti associativi


L’associazione in partecipazione: il contratto
mediante il quale “l'associante attribuisce
all'associato una partecipazione agli utili della
sua impresa o di uno o più affari verso il
corrispettivo di un determinato apporto”
L’associato conferisce lavoro non capitale,
l’associato lavoro presso un’impresa il cui titolare
è l’associante (una farmacia, un negozio al
dettaglio) con modalità non dissimili a quelle del
lavoro subordinato ma un diritto al controllo da
parte dell’associato
57
Art. 2552 2° comma c.c.


Il contratto può determinare quale controllo
possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo
svolgimento dell'affare per cui l'associazione è
stata contratta.
Diritto di partecipazione agli utili
Partecipazione alle perdite “salvo patto contrario
l'associato partecipa alle perdite nella stessa
misura della partecipazione agli utili, ma le
perdite che colpiscono l'associato non possono
superare il valore del suo apporto”: art. 2553
58
Utile forma contrattuale sotto il
profilo del risparmio dei costi
(micro imprese)



Non c’è più il vantaggio dell’azzeramento
contributivo.
Dal 2004 estesa all’associazione in
partecipazione la medesima contribuzione
previdenziale e obbligatoria prevista per i
collaboratori coordinati e continuativi e a
progetto.
I rischi della declaratoria di subordinazione se lo
schema negoziale e lo svolgimento effettivo del
rapporto di lavoro divergono.
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Le collaborazioni coordinate e continuative nell`art. 409 del codice