Università di Urbino
Dipartimento di Economia, Società, Politica
Scuola di Economia
sede di Fano
A.A. 2014/2015
DIRITTO DEL LAVORO
Natalia Paci
LEZIONE 5
Il rapporto di lavoro subordinato
14 e 15 aprile 2015
Tra subordinazione e autonomia
1
LA QUESTIONE DELLA
SUBORDINAZIONE
Il lavoro subordinato
referente sociale essenziale del diritto del
lavoro.
Ma cosa si intende per lavoro subordinato?
Quali sono i criteri giuridici sulla cui base viene
operata la qualificazione?
2
CODICE CIVILE 1942
ART. 2094 c.c.
ART. 2222 c.c.
Contratto d’opera
Prestatore di lavoro
subordinato
E’ prestatore di lavoro
subordinato chi si obbliga
mediante retribuzione a
collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la
direzione dell’imprenditore
ART.
409
c.p.c.
Quando una persona si obbliga
a compiere verso un
corrispettivo un’opera o un
servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e
senza vincolo di subordinazione
nei confronti del committente
3
METODI QUALIFICATORI
NELLA GIURISPRUDENZA
IL METODO TIPOLOGICO
L’OPERAZIONE QUALIFICATORIA SI COMPIE MEDIANTE
UN GIUDIZIO DI APPROSSIMAZIONE DELLA
FATTISPECIE CONCRETA AL “TIPO NORMATIVO” (IL
MODELLO SOCIALE DI RIFERIMENTO), SUI CUI INDICI LA
GIURISPRUDENZA COSTRUISCE IL TIPO LEGALE (IL
PRESTATORE DI LAVORO SUBORDINATO EX ART. 2094 c.c.)
Gli indici della giurisprudenza
Eterodirezione, inserzione del lavoratore nel ciclo produttivo, orario
di lavoro, assenza di rischio, modalità della retribuzione, esclusività
della dipendenza da un solo datore
Un indice di subordinazione “particolare”: il c.d. nomen juris
4
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
E DISCIPLINA DELLA DECADENZA
(ART. 32 L. N. 183/2010)
Ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione del rapporto di lavoro (oltre che
questioni relative alla nullità del termine: v. infra) si applicano le
disposizioni dell’art. 6 L. n. 604/1966: termine di decadenza di
60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il
ricorso non è depositato nei successivi 180 giorni
(art. 32, 3° comma, lett. a), L. n. 183/2010)
5
IL LAVORO AUTONOMO
6
LA PARASUBORDINAZIONE
Art. 2094 c.c.
Art. 2222 c.c.
Art. 409 c.p.c.
da questa norma è emersa la fattispecie della collaborazione coordinata e
continuativa (che rientra nell’ambito del lavoro autonomo, non è un tertium genus),
dotata via via di spessore ed autonoma fisionomia grazie a recenti interventi
legislativi
I requisiti della continuità, del coordinamento e della
prevalente personalità dell’opera
7
LAVORO A PROGETTO
Riferimenti normativi
Artt. 61 ss. D.Lgs. n. 276/2003 (tit. VII,
capo I), come mod. dalla L. n. 92/2012 e
L. n. 99/2013
La fattispecie
Il progetto, nel suo
I rapporti dell’art. 409, n. 3,
contenuto
caratterizzante, deve c.p.c. devono transitare
far riferimento a un nell’ambito del c.d. lavoro a
segmento dell’attività progetto; cioè:
Riconducibilità “a uno o più
aziendale
progetti specifici determinati
dal committente e gestiti
autonomamente dal
collaboratore” *.
Finalità della riforma
Impedire l’utilizzo improprio o
fraudolento delle co.co.co.,
rafforzando però la natura
autonoma della fattispecie. In tal
senso ancor più rigorosamente si
sono orientate le modifiche
introdotte dalla L. n. 92/2012, con
conseguente recezione degli
orientamenti giurisprudenziali.
Forma scritta ad substantiam
Contenuto necessario: DURATA;
Descrizione PROGETTO. Contenuto
caratterizzante e risultato finale.
Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un
* Il progetto specifico è
determinato risultato finale e non può consistere in una
elemento essenziale
mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente,
del contratto, la cui
avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione di
mancanza determina la
quest’ultimo e indipendentemente dal tempo impiegato
trasformazione in lavoro
per l’esecuzione del lavoro. Non può avere ad oggetto
subordinato
a tempo
l’esercizio di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che
8
indeterminato (v. infra).
possono essere individuati dalla contrattazione collettiva.
DIRITTI E DOVERI DEL
LAVORATORE A PROGETTO
Le tutele
1.
Corrispettivo (art. 63):
proporzionalità e sufficienza
2.
Invenzioni e diritti d’autore (art. 64)
3. Sospensione del rapporto (art. 66)
4. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
(art. 66)
5. Estinzione del contratto (art. 67)
Risoluzione del rapporto
Al momento della realizzazione del
progetto. E’ possibile il recesso ante
tempus solo per giusta causa
ovvero, da parte del committente, per
inidoneità professionale del
collaboratore tale da rendere impossibile
la realizzazione del progetto. Il
collaboratore, a sua volta, può recedere
ante tempus solo se previsto nel
contratto individuale.
Svolgimento del
rapporto e obblighi
del collaboratore
Possibilità di svolgere
la prestazione in
regime di
pluricommittenza,
salva diversa
previsione del
contratto
individuale
Obbligo di non
concorrenza e di
riservatezza (art.
64).
9
LAVORO A PROGETTO: CORRISPETTIVO
DOPO:
Riforma Fornero (Legge 92/2012)
PRIMA:
Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003)
Il
compenso
corrisposto
ai
collaboratori a progetto deve essere
proporzionato alla quantità e alla
qualità del lavoro eseguito e, in
relazione a ciò nonché alla particolare
natura della prestazione e del contratto
che la regola, non può essere inferiore
ai minimi stabiliti in modo specifico per
ciascun
settore
di
attività,
eventualmente articolati per i relativi
profili professionali tipici e in ogni caso
sulla base dei minimi salariali applicati
nel settore medesimo alle mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori
subordinati, dai contratti collettivi
interconfederali o di categoria o, su
loro delega, decentrati.
Il compenso corrisposto ai
collaboratori a progetto deve
essere
proporzionato
alla
quantità e qualità del lavoro
eseguito, e deve tenere conto
dei compensi normalmente
corrisposti
per
analoghe
prestazioni di lavoro autonomo
nel luogo di esecuzione del
rapporto.
10
10
Segue: CORRISPETTIVO IN MANCANZA DI
SPECIFICI CONTRATTI COLLETTIVI
In assenza di contrattazione collettiva
specifica, il compenso non può essere
inferiore, a parità di estensione temporale
dell’attività oggetto della prestazione, alle
retribuzioni minime previste dai contratti
collettivi nazionali di categoria applicati nel
settore di riferimento alle figure professionali il cui
profilo di competenza e di esperienza sia
analogo a quello del collaboratore a progetto
11
11
COLLABORAZIONE FRAUDOLENTA,
PRESUNZIONE DI SUBORDINAZIONE E DECADENZA
Mancanza dello specifico progetto:
il rapporto si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin
dalla data di costituzione del rapporto
(presunzione assoluta di subordinazione: v. norma di int. aut.).
Qualora venga comunque accertata dal giudice la subordinazione, il
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti.
Salvo prova contraria, le co. co. co., anche a progetto, sono considerate
lavoro subordinato sin dalla data della loro costituzione, quando l’attività
del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai dipendenti
del committente, eccettuate le prestazioni di elevata professionalità che possono
essere individuate dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale (presunzione relativa di subordinazione).
All’impugnazione del recesso del committente dai rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche a progetto, si applica l’art. 6 L. n. 604/1966: termine di
decadenza di 60 giorni per l’impugnazione e inefficacia della stessa se il ricorso non è
depositato nei successivi 180 giorni (art. 32, 3° comma, lett.12
b), L. n. 183/2010)
LE FATTISPECIE ESCLUSE
DAL LAVORO A PROGETTO
CAMPO DI APPLICAZIONE
GENERALE, MA CON ECCEZIONI
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
Rapporti di durata non superiore a
30 giorni all’anno (o 240 ore nei servizi di
cura e assistenza alla persona)
e con compenso non superiore
a 5.000 euro (art. 61, c. 2)
Una particolare fattispecie
di prestazione occasionale è il
c.d. lavoro accessorio (artt. 70 ss.)
Ipotesi ancora
soggette
alla disciplina dell’art. 409 c.p.c.
Specifici rapporti
(es. agenti,
rappresentanti
di commercio)
Dipendenti
della P.A.
Per le attività di call center outbound il
lavoro a progetto è consentito
solo in base
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al CORRISPETTIVO di cui ai CCNL
SEGUE: LE FATTISPECIE ESCLUSE
Esclusione dalle norme del titolo VII, capo I
(artt. 61- 69bis, D.Lgs. n. 276/2003)
Professioni
intellettuali
regolamentate
(iscrizione
all'albo)
Pensionati
Partecipanti a
collegi o
commissioni
Collaborazioni a favore
di società e
associazioni sportive Amministratori
e sindaci
dilettantistiche
di società
affiliate a federazioni
sportive nazionali
14
NOVITA' JOBS ACT:
SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO
Lo SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie
contrattuali (di attuazione della legge delega n. 183/2014)
prevede, all'art.49,
il SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO.
Se il decreto legislativo verrà emanato senza modifiche, non
sarà più possibile stipulare contratti di lavoro a progetto.
La relativa disciplina, introdotta con la Riforma Biagi (artt. da 61
a 69 bis del D. Lgs. 276/2003) resterà in vigore solo per la
regolazione dei contratti in corso.
Restano quindi salvi i contratti in corso fino alla loro
cessazione.
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Segue. NOVITA' JOBS ACT:
Ricoduzione al LAVORO SUBORDINATO
delle collaborazioni organizzate dal committente
Lo stesso SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO prevede all'art.47, che a far data
dal 1 gennaio 2016, si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro
subordinato anche alle “collaborazioni che si concretino in prestazioni di
lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui
modalità di svolgimento siano determinate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
Restano salve:
a) in caso di discipline specifiche di accordi collettivi (stipulati dalle
confederazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) per
le particolari esigenze del settore;
b) le collaborazioni nell'ambito di professioni intellettuali (con albo);
c) collaborazioni di ammonistratori e sindaci di società, di partecipanti a
collegi e commissioni;
d) Collaborazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
affiliate a federazioni sportive nazionali;
16
Fino al gennaio 2017 restano salve anche le collaborazioni stipulate dalla P.A.
Segue. NOVITA' JOBS ACT:
Stabilizzazione di co.co.co. e lavoratori a progetto
Lo stesso SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO prevede all'art.48, che
dall'entrata in vigore del decreto al 31.12.2015, “i datori di lavoro privati che
procedano all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono”
dell'“l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di
obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea
qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già
accertate prima dell’assunzione”.
Ma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) conciliazione con rinunzia del lavoratore a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) divieto di licenziamento, salvo disciplinare, nei dodici mesi successivi.
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LAVORO ACCESSORIO
DEFINIZIONE
Per lavoro accessorio si
intendono attività lavorative
(autonome o subordinate)
che non danno luogo, con
riferimento alla totalità dei
committenti, a COMPENSI
SUPERIORI A 5.000 EURO
nel corso dell’anno solare e
neppure SUPERIORI a
2000 euro per ciascun
committente se
imprenditore commerciale o
professionisti (gli importi
sono rivalutati
annualmente).* Sono, quindi, attività
lavorative di modesta entità, solitamente svolte “in
nero”.
Riferimenti normativi:
Artt. 70 ss. D. Lgs. n.
276/2003 come mod.
dalla L. n. 92/2012 e L.
n. 99/2013
DISCIPLINA
Il lavoro accessorio è compensato tramite buoni lavoro
orari (c.d. voucher), che il committente acquista presso
rivendite autorizzate e che il lavoratore si fa liquidare c/o
il concessionario del servizio (ora l’INPS, le Agenzie di
somministrazione di lavoro, nonché i vari soggetti privati
abilitati all’intermediazione). Il compenso è esente da
qualsiasi imposizione fiscale. Il lavoratore non perde,
inoltre, lo status di disoccupato o inoccupato. Dal valore
nominale del buono vanno scorporati, tuttavia, il 13% a
fini previdenziali INPS, il 7% a fini INAIL e un certo
importo che il sopracitato concessionario del servizio
trattiene a titolo di rimborso spese.
Rimane escluso dalle
norme di tutela del lavoro subordinato
Regole particolari più rigide vigono per l’agricoltura. Inoltre, per gli anni 2013/2014
può essere reso da percettori di ammortizzatori sociali entro i 3.000
18 euro annui.
Regole speciali anche P.A. con riferimento all’impiego di particolari soggetti (disabili, ecc.)
NOVITA' JOBS ACT:
AMPLIAMENTO DEL LAVORO ACCESSORIO
Il citato SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie
contrattuali all'art. 51, alza a 7000 euro il limite massimo di
compensi che si possono percepire dal lavoro accessorio, con
riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno
civile. Resta confermato il limite di 2.000 euro, nell'anno civile,
nei confronti del singolo committente imprenditore o
professionista.
Inoltre si prevede di stabilizzare la previsione (finora
temporanea) che consente il lavoro accessorio in tutti i settori
produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di
3.000 euro di corrispettivo per anno civile, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.
Restano confermate tutte le altre norme in materia di lavoro
accessorio e resta fermo l’utilizzo, secondo la previgente
19
disciplina, e fino al 31.12.2015, dei buoni già richiesti.
ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO (Partite Iva)
(art. 69bis D.Lgs. n. 276/2003)
PRESUNZIONE RELATIVA DI CO.CO.CO.: Salvo prova contraria, le prestazioni di
lavoro autonomo rese da titolari di partita IVA sono considerate co.co.co. (con
applicazione degli artt. 61 ss. INCLUSO LA CONVERSIONE IN MANCANZA DI
PROGETTO DELL’ART. 69, C.1), se ricorrano almeno 2 dei seguenti
presupposti:
a)
collaborazione con lo stesso committente superiore a 8 mesi annui per 2 anni
consecutivi;
b)
corrispettivo derivante da tale collaborazione superiore all’80% dei corrispettivi
annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco dei 2 annui
consecutivi;
c)
Presenza di una postazione fissa di lavoro presso il committente.
GENUINITA’DELLA FATTISPECIE: La presunzione non opera:
- per prestazioni lavorative connotate da competenze teoriche di grado elevato
acquisite tramite significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico-pratiche
acquisite tramite rilevanti esperienze pratiche;
- per soggetti titolari di un reddito (lordo) annuo da lavoro autonomo
non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali ex art. 1, c. 3, L. n. 233/1990 (cioè a euro 17.823)
- per prestazioni lavorative connesse all’esercizio delle professioni regolamentate
20sociali.
appositamente individuate con D.M., sentite le parti
NOVITA' JOBS ACT:
Stabilizzazione delle partite iva
Come già visto per il lavoro a progetto, il citato SCHEMA di DECRETO
LEGISLATIVO sulle tipologie contrattuali prevede all'art.48, che dall'entrata in
vigore del decreto al 31.12.2015, “i datori di lavoro privati che procedano
all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di
soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche
a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono” dell'“l'estinzione delle
violazioni previste dalle disposizioni in materia di
obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea
qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già
accertate prima dell’assunzione”.
Ma devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a) conciliazione con rinunzia del lavoratore a tutte le
possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro;
b) divieto di licenziamento, salvo disciplinare, nei dodici21
mesi successivi.
IL LAVORO ASSOCIATO
22
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Riferimenti normativi:

Art. 2549 cod. civ., come mod.
dalla L. n. 92/2012 e L. n. 99/2013

Art. 1, c. 30, L. n. 92/2012
E’ un contratto con il quale l’associante attribuisce all’associato
la partecipazione agli utili dell’impresa o di uno o più affari, verso il
corrispettivo di un determinato apporto, che può consistere anche in una
prestazione di lavoro.
L’associato in partecipazione non si inserisce in una azienda a lui estranea, né è
obbligato a prestare una collaborazione, ma solo il proprio lavoro nei limiti del valore
(quota associativa) attribuito all’apporto. Sebbene la titolarità e la gestione
dell’impresa spetti all’associante e l’associato debba rispettarne le direttive,
quest’ultimo, se previsto dal contratto, può comunque esercitare un controllo
sull’andamento dell’impresa e, anche se escluso dalle perdite, partecipa in ogni caso
al rischio di impresa, potendo anche non conseguire utili di sorta. Ha, inoltre, sempre
diritto a ottenere il rendimento del conto da parte dell’associante (art. 2552 c.c.)
Per questo motivo l’associazione in partecipazione (art. 2549) è contratto diverso
da quello di lavoro subordinato (art. 2094), anche se si presta a fenomeni
elusivi della disciplina di quest’ultimo: in senso antifraudolento, 23
v. infra
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO
DI LAVORO: LIMITI per evitare abusi
Qualora l’apporto dell’associato consista anche in una prestazione di
lavoro, il NUMERO degli associati IMPEGNATI IN UNA MEDESIMA
ATTIVITA’ NON PUO’ ESSERE SUPERIORE A 3, indipendentemente
dal numero degli associanti. Fa eccezione il caso in cui vi sia, tra
associato e associante, un rapporto coniugale o di parentela entro il
terzo grado, di affinità entro il secondo (e i contratti di associazione in
partecipazione già in essere e certificati). (art. 2549, c. 2, c.c.,
aggiunto dall’art. 1, c. 28, L. n. 92/2012).
(Fanno anche eccezione, dopo la L. n. 99/2013, i casi previsti dal c.3 dell’art. 2549
c.c., tra cui, ad es.,il rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla
realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento).
L’apporto di lavoro deve, inoltre, avere le caratteristiche dell’art. 69-bis, c. 2,
lett. a), D.Lgs. n. 276/2003, cioè essere connotato da competenze
teoriche di grado elevato, acquisite tramite significativi percorsi formativi
ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite tramite rilevanti esperienze
pratiche.
(art. 1, c. 30, L. n. 92/2012)
24
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE FRAUDOLENTA
E PRESUNZIONE RELATIVA DI SUBORDINAZIONE
Presunzione assoluta: La violazione dell’art. 2549, c. 2, c.c. comporta che il
rapporto con tutti gli associati il cui apporto consista anche in una prestazione di
lavoro SI CONSIDERA DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
(art. 2549, c. 2, c.c.)
Presunzione relativa: In ogni caso, i rapporti di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva
partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza
consegna del rendiconto dell’art. 2552 c.c., SI PRESUMONO, SALVO PROVA
CONTRARIA, RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO
INDETERMINATO.
LA STESSA PRESUNZIONE si applica qualora l’apporto di lavoro NON
PRESENTI I REQUISITI DELL’ART. 69bis, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 276/2003,
(prevista per le partite iva fraudolente) e cioè in caso di prestazione non
connotata da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da
capacita' tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze
maturate nell'esercizio concreto di attivita (art.1, c. 30, 25
L. n. 92/2012)
NOVITA' JOBS ACT:
SUPERAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
IN PARTECIPAZIONE con apporto di lavoro
Lo SCHEMA di DECRETO LEGISLATIVO sulle tipologie contrattuali (di
attuazione della legge delega n. 183/2014) prevede, all'art.50,
il SUPERAMENTO DELL'ASSOCIZIONE IN PARTECIPAZIONE
CON APPORTO DI LAVORO.
Se il decreto legislativo verrà emanato senza modifiche, non sarà più possibile
stipulare contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ma
solo con apporto di capitale.
Saranno pertanto abrogati I relativi commi dell'art. 2459 c.c. (commi 2 e 3) e le
norme della Riforma Fornero che hanno introdotto le presuzioni di
associazione fraudolenta (art. 1, comma 30, Legge 92/2012).
Restano salvi i contratti in corso fino alla loro cessazione.
26
LA CERTIFICAZIONE
(ARTT. 75 SS. D.LGS. N. 276/2003)*
Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro
Le parti, congiuntamente, possono ottenere la
CERTIFICAZIONE
DEL CONTRATTO DI LAVORO
in base ad una procedura amministrativa
“volontaria” attivabile presso apposite sedi di
certificazione (v. slide successiva). In questo modo
riescono a vedersi convalidata la qualificazione
data al proprio contratto.
Qualsiasi contratto
in cui sia dedotta,
direttamente o
indirettamente, una
prestazione
di lavoro (contratti di
lavoro subordinato, cococo e
cocopro,
associazione in
partecipazione
con apporto di lavoro,
somministrazione di lavoro,
ma anche contratti di
appalto di opere e servizi),
nonché i regolamenti interni
delle coop. di prod. e lav.
27
ORGANI DI CERTIFICAZIONE
(ART. 76)
ENTI BILATERALI territoriali o nazionali
(organismi costituiti ad iniziativa dei sindacati
comparativamente più rappresentativi)
COMMISSIONI
DI
CERTIFICAZIONE*
DIREZIONI
TERRITORIALI DEL LAVORO
E PROVINCE
(v. D.M. 21 luglio 2004)
UNIVERSITA’
registrate in apposito albo ministeriale
(v. D.M. 14 giugno 2004)
MINISTERO DEL LAVORO
solo in alcuni casi
CONSIGLI PROVINCIALI
dei CONSULENTI LAVORO
28
*Le commissioni svolgono anche attività di consulenza
e assistenza
alle parti (art. 81) e di certificazione ex art. 2113 (art. 82)
PROCEDURA
DI CERTIFICAZIONE
(ART. 78)
Presentazione di un’istanza scritta comune delle parti
L’inizio del procedimento va comunicato alla DPL
(dal 2011 DTL)
Il procedimento va
concluso entro 30
giorni con un atto di
certificazione motivato
(è un provvedimento
amministrativo)
Con tale provvedimento amministrativo,
si certifica che la qualificazione
data dalle parti al contratto è corretta
(ad es. che di tratta davvero di lavoro a progetto
oppure di un’associazione in partecipazione e
non invece di lavoro subordinato)
29
IMPUGNAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
(ART. 80)
IMPUGNAZIONE DINANZI AL GIUDICE DEL LAVORO
previa conciliazione obbligatoria c/o la stessa commissione di
certificazione
Erronea
qualificazione
del contratto
Vizi del
consenso di
una delle parti
del contratto
Difformità tra il programma
negoziale certificato e
la sua successiva attuazione
IMPUGNAZIONE DINANZI AL T.A.R.
Violazione
del procedimento
Eccesso di potere
30
EFFICACIA GIURIDICA DELLA CERTIFICAZIONE
(ARTT. 79 D.LGS. n. 276/2003 e 30 L. n. 183/2010)
L’ATTO DI CERTIFICAZIONE VINCOLA NON SOLO LE PARTI DEL
CONTRATTO, MA ANCHE I TERZI (ES. INPS) FINO AL MOMENTO IN
CUI SIA STATO ACCOLTO UNO DEI RICORSI GIURISDIZIONALI DI
CUI SOPRA: non impedisce pertanto al lavoratore di impugnare il contratto per
provarne il carattere subordinato; impedisce invece all’INPS di emanare, ad es., una
cartella esattoriale per pretesi crediti contributivi da lavoro subordinato dopo un’ispezione
c/o l’impresa dn cui l’INPS abbia detto l’esistenza di lavoro subordinato dissimulato
Gli effetti della certificazione operano sin dal momento di inizio del contratto, se la
Commissione appura che la sua attuazione è stata sin dal principio corrispondente a
quanto certificato (v. L. n. 183/2010)
Se c’è una controversia in tema di subordinazione il giudice, NON
PUO’ DISCOSTARSI dalle VALUTAZIONI delle parti ESPRESSE IN
SEDE DI CERTIFICAZIONE, SALVO il caso di ERRONEA
QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO, VIZI DEL CONSENSO,
DIFFORMITA’ tra il programma negoziale certificato e la sua
successiva attuazione (art. 30, c. 3, L. n. 183/2010).
31
FUNZIONI DEGLI ORGANI DI CERTIFICAZIONE
(ARTT. 30-31 L. n. 183/2010)
La L. n. 183/2010 ha rafforzato il ruolo delle commissioni di certificazione:
1. Convalidano la qualificazione data dalle parti al contratto di lavoro (funzione di
qualificazione rafforzata del contratto di lavoro).
2. Assistono le parti nella stipulazione del contratto e nella definizione dei suoi contenuti:
il contratto così stipulato può anche contenere delle tipizzazioni di giusta causa e di
giustificato motivo, di cui il giudice tiene conto nel valutare la legittimità del
licenziamento (funzioni consulenziale e assistenziale al fine di rafforzare, per quanto
possibile, l’autonomia individuale, compressa dalla presenza di norme legislative imperative e
inderogabili e dal controllo giudiziale sul rispetto di quelle norme, con tendenza a concepire la
certificazione quale strumento di assistenza all’autonomia individuale a fini derogatori anche in
peius della disciplina legale).
3. Tutte le sedi sono anche competenti a certificare le rinunzie e le transazioni di cui
all’art. 2113 c.c. (funzione di c.d. disponibilità assistita, comportanti disponibilità dei diritti,
nonché al potere di conciliazione delle parti stesse)
4. Possono svolgere funzioni conciliative ed arbitrali nelle controversie di lavoro (art.
412-quater, commi 12 e 13)
5. Certificano la clausola compromissoria eventualmente inserita 32
nel contratto di lavoro.
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Slides 6 LEZIONE 5