“ABOLITI IN PIEMONTE I CONTRATTI DI
OSPITALITA’ PER L’ACCESSO ALLE RSA”
di Maria Grazia Breda, in Prospettive Assistenziali
n° 171 luglio-settembre 2010
Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer
Torino 22/10/2010
Punti di convergenza
› la D.G.R. 64-13649/2010 sostituisce il Contratto di Ospitalità con il Regolamento
di struttura, e costituisce lo strumento fondamentale per definire e rendere
trasparenti i rapporti e i reciproci diritti/doveri fra le strutture residenziali sociosanitarie e gli utenti, i loro familiari e chi li rappresenta.
› esposizione del contratto stipulato fra ASL, Ente gestore e RSA ai sensi della
DGR 44-12758/2009
› la cauzione fruttifera non può superare l’importo mensile della retta a carico
dell’Utente, e per gli Utenti con retta sociale integrata da parte dell’ente locale
non può essere richiesta
› problema del turnover del personale non superiore al 5-10%.
› esposizione dei tabelloni interni alla struttura con l’indicazione:
organigramma del personale;
orario di presenza del personale.
› fornire mensilmente alla Commissione di Vigilanza la fotocopia del libro unico
e dei versamenti contributivi
› garantire l’accesso alla struttura ai rappresentanti delle associazioni di tutela,
nelle forme concordate con le parti
› trasferire le competenze della Commissione di Vigilanza alla Provincia sulla
base dei requisiti da verificare concordati sul territorio regionale
› competenza esclusiva dell’UVG per decidere l’ammissione/dimissione
dell’Utente , nonché la definizione del progetto assistenziale individualizzato
› gli extra-retta eventuali (non obbligatori) devono essere a richiesta dell’Utente
e fatturati mensilmente in modo analitico
L’utente è una persona malata e non autosufficiente e non
un “cliente” che sceglie la struttura alberghiera, e non è
parte attiva nell’accordo tra ASL, ente locale e RSA.
Scarica

Assandri - Aboliti in Piemonte i contratti di ospitalità per l`accesso