Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Sen. Stefania GIANNINI – ROMA Al Capo di Gabinetto del MIUR Dott. Alessandro FUSACCHIA – ROMA Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Capo dipartimento: Dott.ssa Rosa DE PASQUALE – ROMA Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione Direttore generale: Dott.ssa Carmela PALUMBO – ROMA Al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione Direttore generale: Dott.ssa Giovanna BODA – ROMA Oggetto: vaccinazioni obbligatorie e ammissione alla frequenza scolastica. Diritti a confronto. Sig. Ministro e Sigg. Dirigenti Ministeriali, assistiamo in questi giorni ad un acceso dibattito relativo alla non ammissione a scuola degli alunni sprovvisti di vaccinazioni obbligatorie. Le polemiche e il confronto fra i diversi soggetti coinvolti nascono dalla dichiarazione del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, che di seguito riportiamo: “La copertura vaccinale nel nostro Paese è al limite della soglia di sicurezza e diventa ormai improcrastinabile l’approvazione del nuovo Piano Nazionale per la Prevenzione Vaccinale proposto da Ministero della Salute, Consiglio Superiore di Sanità, Istituto Superiore di Sanità ed Agenzia Italiana del Farmaco al Tavolo di coordinamento per la prevenzione delle Regioni italiane. I dati dell’Istituto Superiore di Sanità pubblicati dal Ministero della Salute indicano, infatti, un tasso di vaccinazioni al di sotto degli obiettivi minimi previsti dal precedente piano. Scendono, infatti, al di sotto del 95% le vaccinazioni per poliomielite, tetano, difterite ed epatite B e la percentuale scende ulteriormente per le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia che raggiunge una copertura del 86%, diminuendo di oltre 4 punti percentuali. Questa situazione, che tende progressivamente a peggiorare, rischia di avere gravi conseguenze sia sul piano individuale che collettivo poiché scendere sotto le soglie minime significa perdere via via la protezione della popolazione nel suo complesso e aumentare contemporaneamente il rischio che bambini non vaccinati si ammalino, che si verifichino epidemie importanti, che malattie per anni cancellate dalla protezione dei vaccini non siano riconosciute e trattate in tempo.” Dalle affermazioni di cui sopra è scaturita l’ipotesi ventilata dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità delle Regioni di inserire nel nuovo “Piano Nazionale di prevenzione vaccinale” anche la previsione di non ammettere nelle scuole i bambini che non siano in regola con il libretto delle vaccinazioni. Il piano nazionale di prevenzione vaccinale andrà probabilmente il 20 ottobre all'attenzione dei Presidenti delle Regioni nel corso della Conferenza delle Regioni e, successivamente, all'esame della Conferenza Stato-Regioni. E’ stata, inoltre, lanciata una petizione on line “Vaccinazioni obbligatorie nelle comunità scolastiche” diretta al Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Ad oggi risultano essere state raccolte 24.300 firme. Sempre in questi giorni è stato presentato, dal Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, il decalogo per il futuro delle vaccinazioni in Italia nell’ambito del 48esimo Congresso della SItI, la Società italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. I dieci principi guida sono: Sicurezza, Efficacia, Efficienza, Organizzazione, Etica, Formazione, Informazione, Investimento, Valutazione, Futuro. La normativa di riferimento per le Istituzioni Scolastiche, che di seguito riportiamo, imponeva fino al 1998 l’obbligo per le scuole di ammettere gli alunni solo in presenza di comprovata certificazione inerente le vaccinazioni obbligatorie effettuate. Dal 1999, con l’entrata in vigore del D.P.R. 355, la mancata presentazione di certificazione ovvero di dichiarazione sostitutiva non comporta più da parte delle scuole il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o di dichiarazione sostitutiva la scuola provvederà a farne comunicazione all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno. D.P.R. n. 1518 del 22/12/1967 - Art. 47 “I Direttori delle scuole e I capi degli istituti di istruzione pubblica o private non possono ammettere alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovino, con la presentazione di certificato rilasciato ai sensi della legge, di essere stati sottoposti alle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie.” D. Lgvo 297/94 CAPO III - Certificazioni sanitarie per l'ammissione alla scuola dell'obbligo - Art. 117 – Certificazioni “ All'atto della prima iscrizione alla frequenza o, in mancanza, della prima ammissione ad esami di idoneità o di licenza della scuola dell'obbligo, è presentata certificazione delle vaccinazioni antidifterica ed antitetanica ai sensi delle leggi 6 giugno 1939 n. 891 e 20 marzo 1968, n. 419; della vaccinazione antipoliomielitica ai sensi della legge 4 febbraio 1966 n. 51; della vaccinazione contro l'epatite virale B, ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 165.” Circolare ministeriale n. 658/97 Nella stessa viene ribadito, in via generale, il divieto di ammissione nelle scuole degli alunni sprovvisti delle certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie anche a seguito del parere n. 2021/94 del 21/7/97 del Consiglio di Stato, sez. II, con il quale esprimeva l’orientamento che, in materia di ammissione alle scuole dell'obbligo degli alunni sprovvisti delle certificazioni sanitarie attestanti l'avvenuta sottoposizione alle vaccinazioni obbligatorie previste dalle vigenti norme in materia, “le disposizioni in tema di vaccinazioni obbligatorie, essendo dirette a tutelare, oltre che il diritto alla salute dei singoli, anche quello primario e generale della collettività, non potessero prevedere deroghe per volontà degli esercenti la potestà familiare.” Circolare Interministeriale (Ministero della Sanità e Ministero della Pubblica Istruzione) del 23/09/1998 La Circolare anticipa le disposizioni che saranno poi contenute nel D.P.R. 355/99, e nell’attesa del parere (allora richiesto) al Consiglio di Stato di una specifica proposta di modifica dell'articolo 47 del D.P.R. n. 1518/1967, si invitavano i direttori didattici e i presidi ad ammettere provvisoriamente alla frequenza gli alunni che si rifiutassero di esibire la certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie, per consentire loro di adempiere all'obbligo scolastico, comunicando i relativi casi all'Unità sanitaria locale. Si definisce il contenuto dell’art. 47 scarsamente consono ai criteri che ispiravano la normativa dell’epoca in materia di semplificazione amministrativa, e ci si sofferma sull’aspetto più sostanziale ovvero la illogicità di prevedere come conseguenza automatica, l’impossibilità di accedere al percorso scolastico con la mancanza di certificazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie in presenza del principio costituzionale che sanciva l’obbligo scolastico di istruzione inferiore di almeno otto anni. D.P.R. 355 del 26/01/1999 “1. L'art. 47 del D.P.R. 22.12.67, n. 1518, è sostituito dal seguente: "Art. 47. - l. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della Legge 4.1.68, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del D.P.R. 20.10.98, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. 2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unità sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanità. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.” La nostra considerazione finale, preso atto dei dati dell’Istituto Superiore di Sanità che indicano un tasso di vaccinazioni al di sotto degli obiettivi minimi previsti e constatato di conseguenza il concreto rischio del diffondersi di epidemie e malattie che ad oggi sembravano debellate, è che il parere espresso dal Consiglio di stato nel 1997 (sopra citato) sia quanto mai attuale. La tutela della salute e della collettività dovrebbe prevalere sulla decisione dei singoli genitori di effettuare o meno le vaccinazioni obbligatorie, una libertà personale di scelta che in questo caso sarebbe limitata a favore di un interesse collettivo. Sull'argomento è auspicabile un intervento ministeriale, di indirizzi e chiarimenti, magari condiviso tra i dicasteri interessati (Istruzione e Salute). Lì, 19.10.2015 IL RESPONSABILE UFFICIO PER LA DIDATTICA Alessandra Ferrari IL PRESIDENTE Giorgio Germani