Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
ANTIRICICLAGGIO:
NORMATIVA E
ADEMPIMENTI PER I
PROFESSIONISTI
(parte seconda)
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
1
MISURE ULTERIORI:
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE –
FORMAZIONE
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2
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Il divieto (art. 49, co. 1, d.lgs. 231/2007)
È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti
di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a
qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore
dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente
pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può
tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti
di moneta elettronica e Poste Italiane spa.
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3
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
L’operazione frazionata (art. 1, co. 2, lett. m)
È un’operazione, seppur unitaria sotto il profilo
economico ,di valore pari o superiore a 5.000 euro,
posta in essere attraverso più operazioni singolarmente
inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi
ma in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette
giorni, ferma restando la sussistenza dell’operazione
frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
Attenzione! Alcuni ritengono che il periodo di sette giorni non valga per i professionisti,
ma solo per gli enti finanziari. Infatti, mentre il professionista detiene elementi tali da
poter riunificare le frazioni di pagamento all’interno di una medesima prestazione
contrattuale, per un ente finanziario l’intervallo di pagamento (cioè i sette giorni previsti
dalla legge) diviene elemento indispensabile ai fini del cumulo in termini causali dei
pagamenti effettuati tra medesimi soggetti in tempi diversi.
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4
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Il problema del frazionamento
Con riferimento alla formulazione dell’art. 1 l. 197/1991, nel parere
n. 1504/1995, il Consiglio di Stato evidenziava che l’avverbio
“complessivamente” doveva essere riferito al cumulo dei mezzi di
pagamento elencati nella disposizione: contanti, libretti di deposito
bancari o postali al portatore e titoli al portatore, la cui somma non
poteva superare i 12.500 euro nelle operazioni contestuali.
Con l’emanazione del d.lgs. n. 231/2007, tale posizione è stata
criticata osservando innanzitutto che l’art. 49, co. 1, riferisce
l’avverbio “complessivamente” al valore dell’operazione, anche
frazionata, e non più al valore da trasferire: di conseguenza, il
pagamento dovrebbe essere collocato all’interno di una prestazione
sorretta da precisi profili causali, anche se frazionata nel tempo.
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5
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Il problema del frazionamento
Pertanto, ai fini della cumulabilità, il professionista dovrà
verificare di volta in volta l’oggetto della prestazione dedotta
in contratto, potendo riunificare le frazioni di pagamento
all’interno di una medesima prestazione contrattuale alla luce
degli elementi in suo possesso.
In tal modo sarà possibile verificare se la pluralità dei
pagamenti in contanti, effettuati in un arco di tempo anche
superiore ai sette giorni, costituisca frazione di un’unica
prestazione o se, al contrario, ad essa corrispondano distinte
prestazioni, ciascuna avente una propria giustificazione
causale.
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6
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Il problema del frazionamento
Vi è invece chi ritiene correttamente che, nonostante le
innovazioni recate dall’art. 49, debba ritenersi ancora valido
quanto asserito in passato dal Consiglio di Stato e che, di
conseguenza, i pagamenti in più fasi non configurerebbero
infrazione, anche se complessivamente pari o superiori ai
5.000 euro, sempre che i singoli versamenti risultino inferiori
a tale soglia.
Anche nel vigore della nuova disciplina sarebbe perciò ammissibile il
pagamento in contanti di una fattura di importo pari, ad esempio, a 12.500
euro, effettuato in tre rate (a 10, 20 e 30 giorni) singolarmente inferiori a
5.000 euro, in quanto modalità di pagamento espressamente prevista nel
documento ed usuale nella prassi commerciale. In tal senso si era espresso
anche l’UIC (risposta del 6.10.2006).
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7
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Le operazioni a “rischio frazionamento”
¾ PAGAMENTI FATTURE;
¾ FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETA’;
¾ TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE
SOCIETÁ;
¾ DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÁ A SOCI
¾ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI
Secondo il Consiglio di Stato (parere n. 1504/1995), é potere
discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se
il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico
scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione
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8
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Assegni bancari e postali (art. 49)
Gli assegni bancari e postali:
- devono essere emessi da banche e da Poste Italiane
S.p.A. con apposta la clausola di non trasferibilità, anche
se il cliente può richiederne per iscritto il rilascio in forma
libera;
- se emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro,
devono contenere l’indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- se emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me
medesimo”), possono essere girati unicamente per
l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.
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9
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Assegni circolari – vaglia postali e cambiari (art. 49)
Tali assegni:
- devono essere emessi con l’indicazione del nome o della
ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il loro rilascio per importi inferiori a 5.000 euro può essere
richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non
trasferibilità;
- ove intestati a terzi ed emessi con la clausola di non
trasferibilità, il loro richiedente può chiedere il ritiro della
provvista previa restituzione del titolo all’emittente.
Il cliente potrà in ogni caso richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet
di assegni in forma libera, pagando un’imposta di bollo pari a 1,50
euro per ciascun assegno libero rilasciato. In tal caso ciascuna
girata dovrà recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
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Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Assegni circolari – vaglia postali e cambiari (art. 49)
Gli uffici dell’amministrazione finanziaria potranno
chiedere alla Banca o a Poste Italiane Spa i dati
identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali
siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o
postali in forma libera, ovvero che abbiano richiesto
assegni circolari o vaglia postali in forma libera nonché di
tutti i giratari e di coloro che li abbiano presentati
all’incasso.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Libretti di deposito bancari o postali al portatore
L’art. 49 stabilisce che tali libretti non possono recare un saldo pari o
superiore a 5.000 euro; se alla data di entrata in vigore del d.lgs.
n. 231/2007 recavano un saldo pari o superiore a detta soglia,
devono essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo deve
essere ridotto ad una somma non eccedente tale importo entro il
30 giugno 2009.
In caso di loro trasferimento, il cedente deve comunicare entro trenta
giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del
cessionario e la data del trasferimento.
Infine, l’art. 50 pone il divieto:
di aprire in qualsiasi forma conti o libretti di risparmio in forma anonima o
con intestazione fittizia;
di utilizzare in qualsiasi forma conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.
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Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Money transfer (art. 49)
É vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli
esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento
nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi,
limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di
agenti in attività finanziaria.
Detto trasferimento é consentito (ricorrendo i medesimi
presupposti) anche per importi pari o superiori a 2.000 euro,
purché inferiori a 5.000, se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di
documentazione idonea ad attestare la congruità
dell’operazione rispetto al profilo economico dello stesso
ordinante.
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LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
Obbligo di comunicazione al MEF (art. 51)
I professionisti hanno l’obbligo di comunicare al MEF le
infrazioni alle disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 entro trenta
giorni, per la contestazione e gli altri adempimenti di cui all’art.
14 della l. n. 689/1981.
Se le infrazioni riguardano assegni bancari, assegni circolari, libretti
al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata
dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che li accetta in versamento e
dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne effettua l’estinzione, a
meno che il soggetto tenuto alla comunicazione non sia certo del
fatto che la stessa è già stata effettuata dall’altro soggetto obbligato.
Attenzione! Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di
trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette, il soggetto
che ha effettuato
detta segnalazione non è tenuto alla
comunicazione al MEF.
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14
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
I chiarimenti del MEF (circolare 20.03.2008)
ASSEGNI ULTRASOGLIA
• Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi prima
del 30 aprile ed incassati successivamente sono regolari
• Gli assegni liberi pari o superiori a 5.000 euro emessi dal 30
aprile saranno pagati ma assoggettati a sanzioni
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15
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
I chiarimenti del MEF (circolare 20.03.2008)
MODULI IN USO PRIMA DEL 30.04.2008
Possono continuare ad essere utilizzati anche dopo il 29 aprile
per emettere assegni trasferibili in esenzione all’imposta di
bollo, ma nei limiti delle nuove norme.
I moduli per l’emissione di assegni trasferibili consegnati a
partire dal 30 aprile sconteranno l’imposta di bollo pari ad Euro
1,5 Euro per modulo.
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Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE
I chiarimenti del MEF (circolare 20.03.2008)
OBBLIGATORIETÁ DEL CODICE FISCALE
Per ciascuna girata successiva al 29 aprile é indispensabile
inserire il codice fiscale del girante, anche qualora venissero
utilizzati i vecchi moduli.
La carenza di C.F. o il codice errato rende il titolo non
incassabile.
Nel caso di persona fisica che agisca per conto di una
persona giuridica, sulla girata dovrà essere inserito il codice
fiscale di quest’ultima.
Il controllo sulla regolarità del codice fiscale spetta alla banca
chiamata a pagare l’assegno.
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FORMAZIONE
Formazione del personale (art. 54)
I professionisti e gli ordini professionali adottano adeguate
misure di formazione del personale e dei collaboratori al
fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs.
231/2007.
Dette misure comprendono programmi di formazione
finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse
al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
Le autorità competenti (UIF, Guardia di finanza e DIA)
forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai
riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
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18
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
MISURE ULTERIORI
Privacy
Gli obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle
operazioni sospette, costituiscono trattamento dei
dati protetti ex art. 4 d.lgs. 196/2003 (c.d. codice
della privacy).
Nel rilasciare ai clienti l’informativa idonea ad
assolvere agli obblighi previsti da quest’ultimo, il
professionista dovrà specificare che il trattamento
dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla
normativa antiriciclaggio.
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MISURE ULTERIORI
Privacy
Le operazioni di trattamento all’interno degli studi
devono essere effettuate dagli incaricati del
trattamento, che operano sotto la diretta autorità del
titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite da quest’ultimo.
Gli incaricati del trattamento dovranno essere
individuati con le modalità previste dall’art. 30 del
codice della privacy.
Anche nella tenuta dell’archivio unico, sia informatico
sia in forma cartacea, i professionisti devono
rispettare gli obblighi e le misure di sicurezza di cui
agli artt. 31 - 36 del codice della privacy.
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Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LE SANZIONI
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
21
LE SANZIONI
Il regime sanzionatorio (artt. 55-60 d.lgs. 231/2007)
Il legislatore ha confermato il “dualismo" del regime sanzionatorio:
la violazione della normativa antiriciclaggio può determinare la
commissione di illeciti di natura sia penale sia amministrativa.
Sia in relazione agli obblighi la cui violazione configura un illecito
amministrativo, sia laddove essa individui un illecito penale,
occorre distinguere tra gli obblighi rivolti indistintamente a tutti i
soggetti e quelli destinati specificamente ai professionisti. Con
riferimento agli illeciti di natura penale, poi, sono previste
specifiche sanzioni anche a carico del cliente.
Nelle tabelle che seguono sono riepilogate le principali sanzioni
amministrative e penali, con riferimento ai destinatari delle stesse.
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
22
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LE SANZIONI
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
NORMA
SOGGETTI DESTINATARI
TIPOLOGIA DELLA
VIOLAZIONE
Mancato rispetto del
provvedimento di
sospensione di operazioni
sospette
SANZIONE
NORME DI
RIFERIMENTO
Sanzione pecuniaria da
5.000 a 200.000 euro
art. 6, c. 7, lett. d)
art. 57,
c. 1
Soggetti destinatari della
normativa antiriciclaggio
art. 57,
c. 3
Soggetti di cui all’art, 12 e 13, c.
1, lett b)
Omessa istituzione
dell’archivio informatico o del
registro della clientela
Sanzione pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro
art. 38
art. 57,
c. 4
Soggetti tenuti alla segnalazione
di operazioni sospette
Omessa segnalazione di
operazioni sospette
Sanzione pecuniaria
dall’1 per cento al 40 per
cento dell’importo
dell’operazione non
segnalata
art. 41, 42, 43 e 44
art. 57,
c. 5
Soggetti tenuti alla segnalazione
di operazioni sospette
Violazione degli obblighi
informativi nei confronti della
UIF
Sanzione pecuniaria da
5.000 a 50.000 euro
artt. 6, c. 6, lett. c) e
45, c. 3
art. 58,
c. 7
Soggetti destinatari della
normativa antiriciclaggio
Omessa comunicazione al
Sanzione pecuniaria dal 3
MEF delle infrazioni delle
per cento al 30 per cento
limitazioni all’uso del contante
dell’importo
e di altri strumenti di
dell’operazione
pagamento o di deposito
Art. 51
23
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
LE SANZIONI
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
NORMA
SOGGETTI DESTINARI
art. 58, c.
1
Chiunque
art. 58, c.
1
Chiunque
art. 58, c.
1
Chiunque
art. 58, c.
1
Chiunque
art. 58, c.
2
Chiunque
TIPOLOGIA DELLA
SANZIONE
VIOLAZIONE
Trasferimento di denaro
contante, libretti di deposito o Sanzione pecuniaria dall’1
titoli al portatore per un valore
per cento al 40 per cento
pari o superiore
dell'importo trasferito
a 5.000 euro
Emissione di assegni bancari e
postali emessi per importi pari
Sanzione pecuniaria dall’1
o superiori a 5.000 euro senza
per cento al 40 per cento
l’indicazione del beneficiario o
dell'importo trasferito
della clausola di non
trasferibilità
NORME DI
RIFERIMENTO
art. 49, c. 1
art. 49, c. 5
Violazione dell’obbligo di girare
per l’incasso a una banca o a Sanzione pecuniaria dall’1
Poste Italiane S.p.a. gli assegni per cento al 40 per cento
bancari e postali emessi
dell'importo trasferito
all’ordine del traente
Emissione di assegni circolari,
vaglia postali e cambiari senza Sanzione pecuniaria dall’1
indicazione del beneficiario o
per cento al 40 per cento
della clausola di non
dell'importo trasferito
trasferibilità
Utilizzo di libretti di depositi
Sanzione pecuniaria dal 20
bancari o postali al portatore
per cento al 40 per cento
con saldo pari o superiore a
del saldo
5.000 euro
art. 49, c. 6
art. 49, c. 7
art. 49, c. 12
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24
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LE SANZIONI
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI (segue)
NORMA
SOGGETTI DESTINARI
TIPOLOGIA DELLA
VIOLAZIONE
Mancata tempestiva estinzione o
riduzione del saldo di libretti di
deposito bancari o postali al
portatore eccedente il valore di
5.000 euro
Mancata tempestiva
comunicazione alla banca o a
Poste Italiane S.p.a. dei dati
identificativi del cessionario e la
data del trasferimento di libretti di
deposito bancari o postali al
portatore
Trasferimento mediante money
transfer di denaro contante per
importi pari o superiori a 2.000
euro
Trasferimento mediante money
transfer di denaro contante per
importi superiori a 2.000 einferiori a
5.000 senza l’avvenuta consegna
dell’ idonea documentazione
SANZIONE
NORME DI RIFERIMENTO
Sanzione pecuniaria dal 10 per
cento al 20 per cento del saldo
del libretto al portatore
art. 49, c. 13
Sanzione pecuniaria dal 10 per
cento al 20 per cento del saldo
del libretto al portatore
art. 49, c. 14
Sanzione pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento
dell’importo trasferito
art. 49, c. 18
Sanzione pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento
dell’importo trasferito
art. 49, c. 19
art. 58, c.
3
Chiunque
art. 58, c.
3
Chiunque
art. 58, c.
4
Chiunque
art. 58, c.
4
Chiunque
art. 58, c.
5
Chiunque
Apertura di conti o libretti di
Sanzione pecuniaria dal 20 per
risparmio in forma anonima o con
cento al 40 per cento del saldo
intestazione fittizia
art. 50, c. 1
Chiunque
Utilizzo di conti o libretti di
risparmio in forma anonima o con Sanzione pecuniaria dal 10 per
intestazione fittizia aperti presso cento al 40 per cento del saldo
Stati esteri
art. 50, c. 2
art. 58, c.
6
25
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
LE SANZIONI
SANZIONI PENALI APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
NORMA
SOGGETTI
DESTINARI
TIPOLOGIA DELLA
VIOLAZIONE
SANZIONE
NORME DI
RIFERIMENTO
art. 55,
c. 1
Chiunque
Inosservanza dell’obbligo di
Multa da 2.600 a 13.000
adeguata verifica della
euro
clientela
Titolo II, Capo I,
artt. da 15 a 35
art. 55,
c. 4
Soggetti di cui agli artt.
11, 12, 13 e 14
Omessa, tardiva o
incompleta registrazione
Multa da 2.600 a 13.000
delle informazioni relative al
euro
cliente e delle operazione
effettuate
art. 36
art. 55,
c. 5
Organi d controllo
Omessa comunicazione alle
autorità competenti delle
infrazioni di cui hanno
notizia
Reclusione fino a un
anno e multa da 100 a
1.000 euro
art. 52
Violazione degli obblighi di
riservatezza
Arresto da sei mesi a un
anno o ammenda da
5.000 a 50.000 euro.
art. 46, c. 1
art. 48, c. 4
art. 55,
c. 8
Soggetti di cui all’art.
10, c. 2, 11, 12, 13 e 14
Chiunque sia a
conoscenza
della segnalazione
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
26
Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LE SANZIONI
SANZIONI PENALI APPLICABILI AL CLIENTE
NORM
A
SOGGETTI
DESTINARI
TIPOLOGIA DELLA
VIOLAZIONE
SANZIONE
NORME DI
RIFERIMENTO
art. 55,
c. 2
Esecutore
dell’operazione
Omessa o falsa
indicazione delle
generalità del soggetto
per conto del quale è
eseguita l’operazione
Reclusione da sei
mesi a un anno e
multa da 500 a
5.000 euro
Titolo II, Capo I,
artt. da 15 a 35
Esecutore
dell’operazione
Omesse o false
informazioni sullo
Arresto da sei mesi
scopo e sulla natura del
a tre anni e
rapporto continuativo o ammenda da 5.000
della prestazione
a 50.000 euro
professionale
art. 55,
c. 3
Titolo II, Capo I,
artt. da 15 a 35
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
27
LE SANZIONI
SANZIONI PENALI APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
NOR
MA
SOGGETTI
DESTINARI
art.
55, c.
9
Chiunque
art.
55, c.
9
Chiunque
TIPOLOGIA DELLA
VIOLAZIONE
SANZIONE
Indebito utilizzo, falsificazione Reclusione da uno a cinque
o alterazione di carte di
anni e la multa da 310 a 1.550
pagamento
euro
Possesso, cessione o
acquisto di carte o strumenti
analoghi di provenienza
illecita, falsificati o alterati
Reclusione da uno a cinque
anni e la multa da 310 a 1.550
euro
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
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Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti
LE SANZIONI
Sanzioni applicabili agli enti (art. 63)
L’art. 63 introduce, all’interno del d.lgs. 231/2001 (disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni, anche prive di personalità giuridica ), l’art. 25-octies.
La nuova norma stabilisce che in relazione alla commissione dei delitti di
ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) si applica all’ente la
sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
Nel caso in cui il denaro, i beni e le altre utilità provengano da delitto per il
quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque
anni, la sanzione è compresa fra le 400 e le 1000 quote.
In aggiunta alla sanzione pecuniaria possono essere applicate all’ente
anche le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.
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ANTIRICICLAGGIO: NORMATIVA E ADEMPIMENTI PER I PROFESSIONISTI
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