REGOLAMENTO D’ISTITUTO A. S. 2009/10 (prima parte - organi collegiali) TITOLO I: DEL DIRIGENTE SCOLASTICO Art. 1 : Doveri Il Dirigente Scolastico in base al D.P.R. 24/6/98 n. 249 emana il regolamento di disciplina, provvede alla istituzione dell’organo interno di garanzia e prende atto dei diritti che l’art. 2 del D.P.R. 98 riconosce agli studenti. Il Dirigente Scolastico in base al D.lgs.6/94 dà attuazione all’art. 3 (misure generali di tutela), all’art. 4 (obblighi del dirigente e del preposto), all’art. 8 (servizio di prevenzione e protezione), all’art. 18 (rappresentante per la sicurezza) e all’art. 21 (informazione dei lavoratori). Il Dirigente Scolastico, nel predisporre l’orario annuale delle lezioni dei docenti, dovrà tener conto anche dell’ubicazione delle classi affinché i docenti stessi possano spostarsi da una classe all’altra nel minor tempo possibile così che non ci siano dei momenti “vuoti” nella vigilanza degli alunni: qualora ci fossero difficoltà oggettive nel dare attenzione a tale criterio di stesura dell’orario, il dirigente dovrà porre in atto tutte le misure che riterrà opportune per garantire una effettiva sorveglianza nelle singole aule. Diritti Il Dirigente Scolastico presiede l’organo interno di garanzia quando sia stato eletto dai componenti l’organo stesso e quando egli stesso non abbia irrogato le sanzioni oggetto di impugnazione. Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di nominare i propri collaboratori nel numero previsto dalla legge all’interno dei quali designerà il collaboratore vicario. TITOLO II : DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Art. 2: Istituzione E’ istituito il Consiglio di Istituto dell’I.T.C. “Piovene” di Vicenza secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 31/5/1974, n. 416 presso la sede dell’Istituto Art. 3: . Competenze Le competenze del Consiglio d’Istituto sono esclusivamente quelle fissate dalle Leggi e dai Decreti del . Presidente della Repubblica nn. 416/417/419/420 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni Art. 4: Presidente e Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è eletto secondo le modalità previste dall’art. 5 – sesto comma – del D.P.R. n.416; il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori degli studenti e con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente. Le votazioni per le suddette elezioni avvengono a scrutinio segreto; in sede di seconda votazione , a parità di voti, è eletto il più anziano . Art. 5: Compiti e diritti del Presidente Il Presidente rappresenta il Consiglio d’istituto, ne convoca e presiede le riunioni, ne coordina e dirige le attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del presente regolamento. Previa approvazione del Consiglio di Istituto, adotta tutti quei provvedimenti e accorgimenti che si rendano necessari per un ordinato, scorrevole e regolare svolgimento dei lavori. In particolare, il Presidente del Consiglio d’Istituto ha diritto di libero accesso ai locali della Scuola durante il normale orario di servizio; negli uffici della Scuola stessa; il segretario della Giunta Esecutiva ha il dovere di fornire al Presidente, inviandone tempestivamente copia, tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio d’Istituto e di dare in visione tutta la relativa documentazione. Art. 6: Compiti del Vice presidente. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni e competenze, in caso di assenza o impedimento del presidente medesimo. Qualora anche il Vice presidente risulti assente o impedito, ne fa le veci il consigliere più anziano della componente genitori. Art. 7: Compiti del Segretario. Il segretario, designato dal Presidente, ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, lo stesso processo verbale e tutti gli atti e le deliberazioni del Consiglio medesimo. Art. 8: Convocazione del Consiglio. Spetta al Presidente e, in caso di impedimento, al vice Presidente, il potere di convocare – in seduta ordinaria – il Consiglio di Istituto, possibilmente di intesa con il Presidente della Giunta esecutiva, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e le particolari decisioni eventualmente adottate dal consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio di Istituto – in seduta straordinaria – ove ne faccia richiesta scritta e motivata il Presidente della Giunta Esecutiva , ovvero più di un terzo dei membri del Consiglio medesimo. Detta richiesta deve essere datata e firmata dai richiedenti interessati. Art. 9: Avviso di convocazione Per la validità della seduta è necessario che l’avviso scritto di convocazione sia inviato a tutti i membri del Consiglio (per posta o con qualsiasi altro mezzo idoneo) con almeno cinque giorni di anticipo rispetto a quella seduta. L’avviso di convocazione deve riportare: il luogo, la data e l’ora della seduta, l’ordine del giorno, con l’elencazione degli argomenti da trattare, e deve essere esposto all’albo della Scuola. In casi eccezionali il Consiglio può essere convocato d’urgenza e con qualsiasi mezzo. Al momento della convocazione degli Organi collegiali deve essere disponibile presso la segreteria tutta la documentazione riguardante i singoli argomenti all’o.d.g. e ogni membro ha il diritto – dovere di prenderne visione. Art. 10: Motivazione dell’assenza. I membri del Consiglio impediti di intervenire ad una seduta devono far pervenire al presidente, prima della seduta stessa, la motivazione dell’assenza e ciò in rapporto a quanto previsto dall’art. 29 del D.P.R. 2 n. 416; in mancanza di tale atto, il consigliere sarà dichiarato “assente ingiustificato”. Dopo tre assenze consecutive non motivate il consigliere è dichiarato decaduto. Art. 11: L’ordine del giorno. L’ordine del giorno è predisposto dalla Giunta Esecutiva. Art. 12: Riunioni del consiglio. Il Consiglio di Istituto si riunisce – in seduta ordinaria – almeno una volta ogni due mesi con esclusione, salvo casi di eccezionalità, dei mesi di luglio e di agosto. E’ opportuno che il Consiglio stesso fissi, all’inizio dell’anno scolastico, il giorno del mese o le date più consone. Art. 13: Apertura e validità della seduta La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti non appena sia stato raggiunto il numero legale di cui al secondo comma dell’art. 28 del DPR n. 416. In caso di ritardo preavvisato di alcuni consiglieri si attenderà fino ad un massimo di 20’ se la loro assenza determinasse la mancanza del numero legale. Art. 14: Approvazione verbale della seduta precedente Accertata la presenza del numero legale di cui al precedente art. 13, il Presidente dichiara aperta la seduta, la quale ha regolarmente inizio con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta . precedente Art. 15: Ordine di discussione degli argomenti. E’ dovere del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti dell’o.d.g., nella successione in cui compaiono nell’avviso di convocazione. L’ordine di trattazione degli argomenti medesimi può tuttavia essere modificato, su proposta del Presidente o di uno dei consiglieri presenti, previa approvazione del Consiglio. Ogni punto all’o.d.g. deve concludersi con una votazione, palese o chiaramente manifesta, prima di passare ai successivi. Nel caso di mancato esaurimento dell’o.d.g. la riunione sarà aggiornata entro quindici giorni e la discussione riprenderà dal punto della sospensione. Dell’aggiornamento della seduta si darà comunicazione ai consiglieri assenti. Art. 16: Mozione d’ordine. Prima della discussione di un argomento all’o.d.g. ogni membro presente del Consiglio, salvo non esistano delle scadenze improrogabili, può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione pregiudiziale”), oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione sospensiva”); la questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. La mozione d’ordine può essere avanzata anche per qualsiasi altra causa motivata (osservanza del Regolamento, aggiornamento della seduta, ecc..). La mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione in atto nel momento. Su di essa possono parlare un membro del Consiglio a favore e uno contro per non più di cinque minuti 3 ciascuno. Sull’accoglimento o meno della mozione stessa si pronuncia quindi il Consiglio con votazione palese. Art. 17. Diritto di intervento. Tutti i membri di Consiglio, avuta la parola dal Presidente, hanno il diritto di intervenire, secondo l’ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Anche il Presidente è soggetto a tale norma alla pari degli altri Consiglieri, ma ha tuttavia facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale presidente o quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. Il Preside dell’Istituto ha il diritto e il dovere, quando ne sia espressamente richiesto, di fornire i chiarimenti necessari su tutte le questioni in discussione . Art. 18: Richieste, proposte e pareri degli altri Organi della Scuola sugli argomenti all’o.d.g. e in merito alle “varie ed eventuali”. Gli altri Organi Collegiali dell’Istituto, gli organismi dallo stesso legalmente e ufficialmente costituiti, il personale docente e non docente, le Assemblee dei genitori e degli studenti, il Comitato studentesco e, per problemi gravi o di estremo interesse, anche il singolo, hanno diritto di far pervenire al Consiglio di Istituto – per iscritto o tramite il Presidente del Consiglio o la Giunta esecutiva, che ne cureranno in via preliminare l’istruttoria e la immediata iscrizione all’o.d.g. della seduta successiva – richieste, proposte e pareri. Solo nel rispetto di tale procedura, le predette richieste, proposte e pareri potranno essere presi in considerazione, prima dal Presidente o dalla Giunta e quindi dal Consiglio in sede di discussione dell’o.d.g.. Art. 19: Consultazione a mezzo di questionari o di referendum. Al fine di garantire una vera, reale e democratica partecipazione alla gestione della scuola, il Consiglio di Istituto può, con apposita delibera e per particolari argomenti e circostanze, procedere a consultazioni preventive degli Organi Collegiali a livello di Istituto, del personale docente e non docente, degli studenti e dei genitori degli alunni di una o più o tutte le classi della scuola, mediante questionari o referendum, i cui risultati, tuttavia, non sono vincolanti per le delibere del Consiglio stesso. Anche gli altri Organi riconosciuti all’interno dell’Istituto hanno la facoltà, previa presa visione e parere favorevole del Consiglio di Istituto che ne detterà le modalità di svolgimento, di avvalersi degli stessi mezzi onde dar peso e valore alle proprie proposte. Art. 20: Consultazione di esperti e di rappresentanti. Oltre agli “Specialisti” di cui al quinto comma dell’art. 5 del DPR n. 416, Il Consiglio d’Istituto con motivata delibera può decidere di invitare alle riunioni del Consiglio stesso – a titolo consultivo – anche altri esperti qualificati in varie materie, nonché rappresentanti ufficiali di Enti, Associazioni e Organizzazioni, locali o periferiche, legalmente costituite e riconosciute. Tale partecipazione è tuttavia limitata all’ambito della discussione di un determinato argomento all’o.d.g. e solo per il tempo strettamente indispensabile per la consultazione. Art. 21: Pubblicità delle sedute. Le riunioni del Consiglio d’Istituto, salvo Leggi, decreti o circolari successive, sono aperte solo agli elettori e agli esperti di cui al precedente art.20. Le riunioni del Consiglio d’istituto sono aperte, possono assistervi senza diritto di voto e di parola, solo gli elettori dell’Istituto stesso sino ad un massimo di 40. 4 Qualora gli elettori superino il numero prestabilito l’ammissione sarà effettuata nel seguente modo: n. 10 studenti, n. 15 genitori , n. 10 docenti, n. 5 non docenti. Ogni componente si organizza per la scelta dei nominativi che devono essere comunicati al presidente del Consiglio all’inizio della seduta. La riunione non può essere pubblica quando si valuti l’operato di persone o comunque si trattino questioni concernenti persone. Qualora anche solo un membro del Consiglio rilevi che il comportamento del pubblico non consente l’ordinato svolgimento dei lavori e condizioni la più completa libertà di discussione e di decisione o faccia rilevare che nel pubblico sono presenti persone non aventi titolo, il Presidente può disporre l’allontanamento del pubblico e la prosecuzione della seduta in forma non pubblica. In tali casi la decisione del Presidente deve essere inserita a verbale con la relativa motivazione. Art. 22: Commissioni di lavoro e/o di studio. Il Consiglio d’Istituto, per meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all’art. 6 del DPR n. 416, può decidere di nominare speciali commissioni di lavoro e/o di studio, di cui potranno far parte, oltre ai membri del Consiglio, anche altri membri delle quattro componenti, nonché eventuali esperti esterni alla scuola, sempre che il caso e le circostanze lo richiedano. Art. 23: Presidenza e compiti delle commissioni. Le Commissioni di lavoro e/o studio sono presiedute dal Presidente del Consiglio o da un membro del Consiglio stesso da lui delegato. Esse – salvo fatta diversa delibera del Consiglio – non hanno, di regola, potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio, al quale sono tenute a riferire , a mezzo del proprio Presidente, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato dal Consiglio medesimo, al quale spetta la decisione ultima. Art. 24: Adempimenti del Consiglio E’ obbligatoria la convocazione per la relazione annuale entro il primo mese di scuola. Sono obbligatorie anche le seguenti convocazioni: - - per il completamento, entro i limiti di spesa rimasti, dell’acquisto di libri, riviste e attrezzature didattiche tenendo conto delle indicazioni del primo collegio dei docenti; per i criteri ai fini della programmazione delle attività para-extra-interscolastiche con particolare riguardo ai corsi di recupero, di sostegno, visite didattiche e viaggi di istruzione, prevedendone la durata ed il periodo di effettuazione; per approvazione delle attività del Gruppo Sportivo; per valutazione e approvazione del POF; per approvazione numero delle visite collettive docenti-genitori; per l’ approvazione del programma finanziario; per l’ approvazione dei criteri per la formazione delle classi e per l’accoglimento delle domande di iscrizione. Art. 25: Altri adempimenti amministrativo-contabili. Per tutto quanto non è qui espressamente previsto in materia di adempimenti amministrativo-contabili di competenza del Consiglio d’Istituto, della Giunta Esecutiva e dei rispettivi presidenti e segretari valgono le norme di cui al Decreto Interministeriale 28/5/75, con le eventuali e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le ulteriori istruzioni amministrative che via via perverranno. 5 Art. 26: Locali per assemblee. Per le Assemblee il Consiglio può destinare uno o più locali della Scuola, fatta salva, naturalmente, ogni più rigorosa garanzia relativa all’uso, alla tenuta e al riordino dei locali avuti in concessione per lo svolgimento delle predette Assemblee. Circa le modalità di concessione, il Dirigente Scolastico dell’Istituto, responsabile di tutti i locali della medesima, ha potere discrezionale ed insindacabile. Nel caso che i locali dell’Istituto non potessero permettere lo svolgimento delle Assemblee, il Preside e la Giunta esecutiva fin dall’inizio dell’anno reperiranno locali idonei con le modalità che il Ministro della Pubblica Istruzione indicherà. Per ogni altra norma al riguardo si fa riferimento agli artt. 42-43-44 e 45 del DPR n. 416 ed inoltre altri artt. del presente Regolamento. Art. 27: Decadenza per dimissioni o per sfiducia. Oltre i casi previsti dalla legge, il presidente e il vice presidente del Consiglio, nonché i membri elettivi della Giunta Esecutiva, decadono dall’incarico in seguito a dimissioni o per sfiducia espressa dal Consiglio. I membri elettivi del Consiglio decadono dal mandato o per i casi previsti dalla legge o per dimissioni. Le eventuali dimissioni di membri eletti dei due organi predetti – motivate e inoltrate per iscritto al Consiglio stesso – devono essere poste in discussione e il Consiglio deve pronunciarsi con apposita votazione, sull’accoglimento o meno delle dimissioni medesime. La mozione di sfiducia può essere avanzata nei confronti del Presidente e del vicepresidente, nonché dei membri della Giunta, per iniziativa scritta e motivata di almeno un terzo dei membri del consiglio medesimo. Art. 28: Modalità per le votazioni Le votazioni sono indette dalla presidenza del consiglio e al momento delle stesse nessuno può avere la parola, nemmeno per mozione d’ordine. Immediatamente prima che il presidente indica la votazione, è ammessa tuttavia la “dichiarazione di voto”, la quale deve essere espressa in modo succinto e non occupare più di un minuto di tempo. Se chiesto dall’interessato, la dichiarazione di voto deve essere iscritta a verbale dal segretario. Art. 29: Espressione del voto. L’espressione del voto – fatte salve diverse disposizioni in merito – è palese e si manifesta, di regola, per alzata di mano. Su richiesta di uno dei membri del Consiglio, la votazione può anche avvenire per appello nominale con una delle seguenti dichiarazioni: si – no – astenuto. Ogni proposta si intende approvata quando sia stata votata favorevolmente dalla maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, sempre che lo stesso non figuri tra gli astenuti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata. Gli astenuti non sono conteggiati tra i votanti. In caso di votazione segreta, di cui all’ultimo comma dell’art. 28 del DPR n. 416, vengono computate anche le schede bianche e nulle, per cui la proposta si intende approvata solo se avrà conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Art. 30: Processo verbale I verbali della seduta del Consiglio d’Istituto – numerati progressivamente – sono redatti su un apposito registro a pagine numerate timbrate e firmate dal Presidente. Il Processo verbale deve contenere, oltre alle indicazioni di rito (data, ora, luogo, o.d.g., presenti , assenti giustificati o no, ecc.) la esposizione sintetica degli interventi, l’esito delle votazioni, le delibere adottate, nonché ogni altro elemento che sia oggetto dei lavori del Consiglio. Ogni membro del Consiglio ha diritto di far scrivere a verbale una propria dichiarazione in merito ai singoli punti all’o.d.g.. 6 Art. 31: Pubblicità degli atti. Fatte salve altre successive disposizioni di legge, la pubblicità degli atti del Consiglio è quella disciplinata dall’art. 27 del DPR n. 416. Essa avviene mediante affissione in apposito albo della scuola di una fotocopia o di un estratto del processo verbale – firmato dal Presidente o dal Segretario – e contenente, oltre alle indicazioni di rito, le delibere e i pareri scaturiti dal consiglio nella seduta. L’affissione all’albo del documento di cui al comma precedente avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta e vi rimane affisso fino all’esposizione del successivo o comunque per un periodo non inferiore a quindici giorni. Chiunque ha diritto di ottenere dalla segreteria della scuola, a proprie spese, copia degli atti pubblicati. TITOLO III DELLA GIUNTA ESECUTIVA Art. 32: Elezioni Le elezioni per la costituzione della Giunta Esecutiva, di cui agli artt. 5 e 6 del DPR 31/5/1974, n. 416, si svolgono con votazione segreta distintamente per ciascuna componente (docente, non docente e genitori). Ai fini dell’elezione, è necessario – in sede di prima votazione – il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Qualora per una o più componenti detta maggioranza non venga raggiunta, si procede a una seconda votazione, in cui sarà sufficiente, per l’elezione, il voto favorevole della maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Art. 33: Presidente La Giunta esecutiva è presieduta dal Dirigente Scolastico della scuola. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico medesimo, la Giunta è presieduta – previo avviso verbale all’interessato – dal docente collaboratore del dirigente Scolastico con funzioni “vicarie” nel momento in carica. Art. 34: Segretario Il capo dei servizi di segreteria della scuola svolge le funzioni di Segretario della Giunta. Oltre ai compiti di cui all’art. 5 del DPR n. 416, egli collabora con il Dirigente Scolastico per tutto ciò che attiene al regolare e ordinato funzionamento della Giunta Esecutiva, redige il processo verbale di ogni seduta e firma, con il Presidente, il verbale medesimo e ogni altro atto della Giunta. Art. 35: Compiti In generale, la Giunta Esecutiva svolge compiti preparatori (istruttorie formazione dell’o.d.g., ecc.) per i lavori e le delibere del Consiglio di Istituto, in particolare, predispone il Bilancio Preventivo ed il Conto Consuntivo, di cui invierà copia a tutti i membri del Consiglio almeno 10 gg. prima della discussione in Consiglio, designa, ai sensi del sesto comma dell’art. 25 del DPR 416, un proprio membro che, con il presidente ed il Segretario, firma gli ordini di pagamento, predispone entro il 31/10 di ogni anno, la relazione di cui all’art. 6, ultimo comma, del sopraddetto DPR per l’approvazione del consiglio; esprime parere non vincolante al proprio Presidente ogniqualvolta egli ne faccia richiesta; predispone e cura la preparazione degli atti di competenza da proporre al consiglio per l’approvazione e l’esecuzione delle delibere del consiglio stesso, con particolare riferimento agli artt. 8 e 24 del presente Regolamento; relazione di volta in volta, attraverso il preside, sullo stadio di esecuzione delle delibere attuate della seduta precedente. 7 Art. 36: Delibere delegate. La Giunta Esecutiva non ha, di regola, potere deliberante nelle materie di competenza del Consiglio; tuttavia - per espressa delega del consiglio stesso essa può adottare decisioni di carattere urgente o di ordinaria amministrazione con i vincoli e le modalità di legge e con l’obbligo della ratifica da parte del Consiglio. Art. 37: Diritti di documentazione dei membri. Ciascun membro della Giunta ha diritto di prendere visione e di avere copia degli atti relativi all’attività di competenza della giunta medesima; ha pure diritto di avere dall’ufficio di segreteria della scuola tutte le informazioni necessarie per il migliore esercizio della propria funzione. Art. 38: Convocazione La convocazione della Giunta spetta al presidente. Essa deve essere inoltre convocata dal Presidente stesso quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Di norma, la giunta è convocata con almeno tre giorni di anticipo rispetto a quello della seduta, a mezzo di avviso scritto riportante le stesse indicazioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento. Ove lo richiedano urgenti necessità della scuola, la Giunta può essere convocata d’urgenza e con qualsiasi mezzo (verbalmente, telefono, ecc.) e si riunisce appena possibile. Art. 39: Riunioni e sede. La giunta si riunisce prima di ogni seduta del Consiglio, ma può altresì essere convocata ogniqualvolta le necessità della scuola lo richiedano. Le sedute della giunta si svolgono presso la sede della scuola; tuttavia, in casi particolari o eccezionali, può anche essere convocata presso altra sede idonea, sempre che non si opponga, al momento del ricevimento dell’avviso di convocazione, la maggioranza dei suoi componenti. Art. 40: Validità delle sedute. La seduta della Giunta è valida se sono presenti i componenti in numero corrispondente almeno alla metà più uno di quelli in carica (“metà più uno” è il quorum il cui doppio dia il numero degli aventi diritto più uno). Art. 41: Votazioni e delibere. Per quanto attiene all’espressione del voto, si fa riferimento alle norme dell’art. 29 del presente Regolamento. Le delibere della giunta esecutiva sono adottate all’unanimità o a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; gli astenuti non sono computati tra i votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente, sempre che lo stesso non figuri tra gli astenuti; in caso contrario la proposta deve intendersi non approvata. Art. 42: Processo verbale. Di ogni riunione della Giunta Esecutiva deve essere redatto il processo verbale su un apposito registro. Circa le modalità si fa riferimento a quelle indicate nell’art. 29 del presente Regolamento. Il processo 8 verbale si intende approvato “seduta stante”, se non vengono mosse obiezioni da parte dei presenti alla seduta. TITOLO IV: DEL COLLEGIO DEI DOCENTI Art. 43: Norme di rinvio. Per quanto riguarda la composizione, le competenze, i poteri e il funzionamento generale del Collegio dei docenti valgono le norme dell’art. 4 del DPR n. 416 e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni in merito.. Art. 44: Modalità di convocazione. Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti, con le seguenti modalità: a) durante il periodo delle lezioni e degli esami: a mezzo di circolare agli insegnanti che dovranno sottoscriverla per presa visione; b) in ogni altro periodo dell’anno scolastico (vacanze natalizie, pasquali, estive e altre eventuali): a mezzo di avviso scritto inviato a domicilio, con tassa postale a carico del destinatario; c) in casi eccezionali o urgenti: con qualunque mezzo possibile (verbalmente, per telefono, ecc.) ma con almeno ventiquattr’ore di anticipo rispetto a quella di inizio della seduta. L’avviso di convocazione di cui alla lettera a) e b) deve essere emanato almeno cinque giorni prima di quello per la seduta e deve riportare le stesse indicazioni precisate all’art. 8 del presente Regolamento. Nel caso di convocazione richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, la richiesta medesima deve essere presentata per iscritto, motivata, datata e firmata dagli interessati e la riunione dovrà tenersi entro dieci giorni dalla richiesta. Il Dirigente Scolastico avrà facoltà di estendere l’o.d.g. ad argomenti diversi da quelli proposti, i quali, comunque, saranno presi in esame solo ad esaurimento di quelli richiesti. Art. 45: Presidenza del docente con funzioni vicarie. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico dell’Istituto, il Collegio dei docenti è convocato e presieduto dal docente collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie, di cui all’art. 4 (lett. G) del DPR n. 416, e con le modalità previste dalla Circolare Ministeriale n. 263 dell’1/10/75. Ogni altra successiva variazione, integrazione e completamento automaticamente farà parte del presente Regolamento. Art. 46: Ordine del giorno e sede delle riunioni. L’ordine del giorno è predisposto dal Dirigente Scolastico. Esso, tra l’altro, terrà conto anche dei vari adempimenti, fissati per legge e dalle altre norme in vigore, che devono essere assolti dal Collegio all’atto del suo insediamento e durante il corso dell’anno scolastico. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgeranno, di regola, presso la sede della scuola. Art. 47: Carattere delle sedute e validità delle stesse. Le sedute del Collegio dei docenti sono ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie quelle stabilite dalla legge e dalle altre norme in vigore, sono straordinarie tutte le altre, che rientreranno solo nel computo delle ore di servizio. 9 Art. 48: Elezioni interne Sempre che altre norme non dispongano diversamente, nel caso di elezioni interne da parte del Collegio dei docenti, è valido il maggior numero di voti conseguiti. A parità di voti è eletto il maggiore in anni di servizio e quindi di età . Le schede bianche e nulle non vengono computate. Art. 49: Designazione dei docenti componenti l’Organo di Garanzia. Il Collegio nomina due docenti che entreranno quali componenti l’Organo di Garanzia. Art. 50: Svolgimento delle sedute. Fatte salve altre norme specifiche e particolari in merito, per lo svolgimento delle sedute del Collegio sono valide le norme di cui agli artt. 13, 14, 15, 16, 17 del presente Regolamento. Art. 51: Commissioni di lavoro e/o di studio. Il Collegio, al fine di poter meglio adempiere ai compiti ad esso affidati dalla legge e dalle altre norme in vigore, ha facoltà di nominare – nel proprio seno – speciali commissioni di lavoro e/o di studio, le quali operano con le stesse modalità ed entro i medesimi limiti previsti agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento. Art. 52: Votazioni e delibere. Circa le modalità da seguire per l’espressione del voto e la seguente approvazione o meno delle singole proposte avanzate nel corso della discussione degli argomenti all’o.d.g., sono valide – ove non sia disposto altrimenti – le norme dettate dagli artt. 28 e 29 precedenti. Si rammenta, perciò, che gli astenuti, in quanto tali, non saranno conteggiati tra i votanti pur avendo la titolarità del diritto di voto. Il loro nominativo dovrà risultare dal verbale della seduta e saranno tenuti a spiegare il motivo della loro astensione. Per deliberazioni di particolare rilievo il Dirigente Scolastico di sua iniziativa o dietro richiesta di almeno un terzo dei componenti l’assemblea può disporre che la votazione avvenga con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti. Una proposta di delibera è approvata : 1/a. se raggiunge o supera il quorum deliberativo dei 2/3 dei presenti (maggioranza qualificata) 2. se votata a maggioranza. Nel caso 2 si distinguono 3 tipi di maggioranza: 2/a - maggioranza assoluta dei presenti (50% dei presenti + 1 a favore) richiesta per mozioni riguardanti questioni d’indirizzo didattico che vincolano tutti i docenti (contano anche gli astenuti). 2/b - maggioranza semplice (non si contano gli astenuti) per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l’intero corpo docente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 2/c - maggioranza relativa : è il maggior numero di voti tra quelli che sono stati espressi su più proposte/mozioni presentate dal dirigente scolastico o dai docenti (gli astenuti non contano). Il collegio docenti (casi 1/a, 2/a e 2/b), in caso di voto contrario su atti dovuti, dovrà essere riconvocato per portare in votazione proposte alternative. Art. 53: Segretario e processo verbale. 10 Il segretario del Collegio è designato dal preside secondo la norma di cui all’ultimo comma dell’art. 4 del DPR n. 416. Egli ha il compito di redigere il processo verbale di ogni seduta. Nel caso che, in virtù della sua “funzione vicaria”, egli debba presiedere la seduta del Collegio, le funzioni di segretario saranno da lui attribuite ad altro docente. Il processo verbale deve essere redatto entro cinque giorni dalla seduta, su apposito registro e secondo le modalità indicate nell’art. 30 precedente. La verbalizzazione degli interventi presuppone la stesura scritta dei medesimi da parte dei richiedenti. Il verbale di ogni seduta del Collegio è sottoscritto dal segretario e da chi ha presieduto la riunione, viene letto ed approvato nella seduta successiva, sempre che non vengano mosse obiezioni da parte dei presenti alla seduta stessa TITOLO V: DEI CONSIGLI DI CLASSE Art. 54: Norme di rinvio Per la composizione, le competenze, i poteri e il funzionamento generale dei consigli di classe si fa riferimento alle norme di cui all’art. 3 del DPR n. 416 e alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni in merito. Art. 55: Convocazione e presidenza. I consigli di classe sono convocati e presieduti dal Preside o da un suo delegato appartenente al consiglio di classe. Art. 56: Modalità di convocazione. A seconda dei casi o delle necessità, i consigli di classe possono essere convocati o singolarmente, o per corsi, o per classi parallele, oppure anche collegialmente. Per la convocazione si osservano le norme che seguono: a) per la componente insegnanti: le stesse norme previste dal precedente art. 44; b) per la componente genitori e studenti: a mezzo avviso scritto recapitato, con un mezzo idoneo, ed emanato in conformità al succitato art. 44. In casi eccezionali o urgenti anche le componenti genitori e studenti sono convocate con le stesse modalità previste in tal caso per gi insegnanti. Art. 57: Ordine del giorno e sede delle riunioni. Fatta eccezione per il caso di “seduta straordinaria” l’o.d.g. di ciascuna seduta è predisposto dal Preside o da chi ne fa le veci. Le riunioni del consiglio di classe si tengono presso la sede dell’Istituto. Art. 58: Riunioni con la componente genitori e studenti. Le riunioni ordinarie del consiglio di classe con la partecipazione della componente genitori e studenti sono: all’inizio dell’anno scolastico in ordine allo svolgimento del programma; entro 40 gg. dopo le elezioni interne; per la proposta dei libri di testo; nella stessa si potrà dare spazio anche ad altri problemi. 11 Altre riunioni saranno programmate nel corso dell’anno scolastico, per la verifica dello svolgimento del programma e del rendimento scolastico e potranno anche svolgersi su richiesta esplicita delle componenti citate. Art. 59: Incontri docenti-genitori. All’inizio dell’anno scolastico e all’inizio del secondo quadrimestre si terranno riunioni di classe con la partecipazione dei docenti e degli elettori, per una reciproca conoscenza e per una verifica dell’andamento disciplinare e didattico della classe. Art. 60: Riunioni con la sola presenza dei docenti. Ciascun consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti, si riunisce – in seduta ordinaria – per l’attuazione delle competenze di cui all’art. 3, quarto e quinto comma, del DPR n. 416, per quanto previsto al comma quarto entro il primo mese di lezione. Art. 61: Validità delle sedute. Per la validità delle sedute di cui agli artt. 58 e 60 di ciascun consiglio di classe del presente Regolamento è richiesta la maggioranza dei suoi membri componenti. In particolare per le sedute riservate ai soli docenti e relative alla valutazione periodica e finale (scrutini) degli studenti, la validità delle sedute è condizionata dalla presenza di tutti i docenti del consiglio di classe. Art. 62: Commissioni di lavoro e/o di studio. Si richiamano in proposito le disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente Regolamento Art. 63: Svolgimento delle sedute, votazioni e delibere. Per lo svolgimento delle sedute di ciascun consiglio di classe – fatte salve altre norme in merito – si applicano quelle dettate dagli artt. 12, 13, 14, 15, 16 precedenti. Per l’espressione del voto e la conseguente approvazione o meno delle proposte emerse in sede di discussione dell’o.d.g. sono valide – salvo diverse disposizioni in merito quelle previste dagli artt. 28 e 29 del presente Regolamento. Il consiglio di classe è competente a irrogare la sanzione della sospensione fino a 15 gg. Art. 64: Segretari e verbali. I segretari dei singoli consigli di classe sono designati dal Dirigente Scolastico. Essi hanno il compito di redigere il processo verbale di ogni seduta del rispettivo consiglio di classe. Circa i tempi, le modalità di redazione e di approvazione di ogni verbale – che deve essere sottoscritto dal segretario e da chi presiede la seduta – si fa riferimento all’art. 53 precedente. TITOLO VI: DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI Art. 65: Norme di rinvio. 12 Per la composizione, le competenze, i poteri ed il funzionamento generale del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti si fa riferimento all’art. 8 del D.P.R. n. 416, agli artt. 58 e 66 del D.P.R. n. 417, nonché alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni in merito. Art. 66: Compiti del Comitato Il Comitato si riunisce per lo svolgimento dei seguenti compiti: a) per la valutazione del servizio richiesta dai singoli interessati a norma dell’art. 66 del D.P.R. n. 417; b) alla conclusione dell’anno prescritto, per la valutazione del periodo degli insegnanti, ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 417; c) ogniqualvolta se ne presenti l’utilità o la necessità. Art. 67: Validità delle sedute. Fatte salve diverse disposizioni in merito, per la validità delle sedute del Comitato predetto è indispensabile la presenza di tutti i membri componenti (effettivi o supplenti) il Comitato stesso. In difetto di tale presenza, la seduta non è valida e il Comitato deve essere riconvocato con le stesse modalità. Art. 68: Convocazione e o.d.g. – Modalità – Svolgimento delle sedute e votazioni – segretario e processo verbale. Il Comitato è convocato dal Dirigente Scolastico al quale spetta la predisposizione dell’o.d.g.. di regola la convocazione avviene mediante avviso scritto e recapito con qualsiasi mezzo a tutti i membri componenti, effettivi e supplenti almeno tre giorni prima della seduta. In casi eccezionali ed urgenti esso è convocato con ogni mezzo possibile (verbalmente, per tlefono, ecc.) ma con almeno ventiquattro ore di anticipo. L’avviso scritto di convocazione deve riportare tutte le indicazioni di cui all’art. 9 del presente Regolamento con esclusione delle “varie ed eventuali”. Per la convocazione e l’o.d.g. delle adunanze del predetto Comitato, per lo svolgimento delle sedute e per le votazioni – salvo diverse disposizioni, per queste ultime -, per quanto riguarda il segretario e il processo verbale, si applicano le norme degli artt. 63-64 del presente Regolamento. TITOLO VII: DELLE ATTIVITA’ STUDENTESCHE Art. 69: Assemblea di classe. Fatte salve le norme generali dettate nel titolo II artt. 42 e 43 del D.P.R. n. 416, gli studenti hanno diritto di riunirsi, in via ordinaria, in assemblea di classe. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Dirigente Scolastico, datata e firmata dai due rappresentanti degli studenti della classe, deve riportare il preciso o.d.g. – onde garantire una certa rotazione tra le varie materie – recare in calce la controfirma degli insegnanti nella cui ora si svolge l’assemblea. Deve essere presentata con almeno due giorni di preavviso e si deve tener conto del massimo di una assemblea di due ore al mese. In casi effettiva urgenza il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno. Art. 70: Comitato degli studenti. a) Il Comitato è formato dai rappresentanti di classe. b) All’interno del Comitato vengono nominate le seguenti cariche: un segretario e un moderatore e rispettivi supplenti. c) Il Comitato può essere riunito: dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, con decisione unanime dei presenti all’ultima riunione del Consiglio stesso (almeno due). 13 da un quarto dei componenti del Comitato degli studenti da un dodicesimo degli studenti dell’ Istituto. d) Il Comitato degli studenti si riunisce ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Le riunioni avverranno dentro l’orario delle lezioni e con la presenza ai soli fini della responsabilità, anziché di un insegnante di uno studente maggiorenne. La richiesta formale della convocazione deve essere presentata al Preside con tre giorni di anticipo allegando il relativo ordine del giorno. In via eccezionale, la domanda può essere presentata, anche il giorno stesso della convocazione. In base all’art. 5 statuto procede alla elezione di due studenti quali componenti l’organo interno di garanzia. e) Le riunioni del Comitato degli Studenti saranno ritenute valide con la presenza dei 2/3 (due terzi dei componenti). f) Nel caso di impossibilità a partecipare alle riunioni del Comitato da parte di uno o di entrambi i rappresentanti di una classe è prevista la delega ad altri alunni della stessa classe. g) Gli elettori esterni al Comitato hanno la possibilità di assistere, previa autorizzazione del Comitato stesso; può essere concesso loro il diritto di parola, previo il voto favorevole della maggioranza. h) Il cinquanta per cento più un dei votanti è la maggioranza necessaria perché le decisioni prese nelle riunioni siano valide. i) I rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto hanno diritto di partecipare alle riunioni del Comitato e di intervenire nel dibattito, ma non hanno diritto di voto. Art. 71: - Assemblea studentesca di Istituto. Per le norme generali valgono gli artt. 42-43-44 del D.P.R. n. 416. Gli studenti partecipanti alle assemblee d’Istituto sono tenuti a rispettare rigorosamente l’orario di inizio e di fine delle stesse attenendosi alle disposizioni dei colleghi impegnati nel servizio d’ordine. Art. 72: Iniziative ed affissioni. Per le attività di informazione, coordinamento, ecc. del Comitato studentesco, dei gruppi di studio e di ricerca e per attività culturali vengono messi a disposizione: un apposito spazio murale all’interno dell’istituto per affissioni di pubblicazioni, manifesti, avvisi, ecc. ed un’aula studenti appositamente attrezzata, la cui gestione è affidata al comitato stesso; una macchina da scrivere; ciclostile; il materiale occorrente entro l’ammontare di spesa richiesto, approvato e destinato dal Consiglio d’Istituto per ogni anno finanziario. Non è possibile redigere o affiggere documenti e pubblicazioni inerenti ad attività partitiche o contenenti valutazioni offensive. Possono non essere autorizzate affissioni di interesse non strettamente scolastico. Ogni forma di pubblicazione che il Comitato o i gruppi o i singoli intendono distribuire o affiggere nell’ambito scolastico è subordinata all’autorizzazione del Dirigente Scolastico. Lo stesso, in caso di contestazioni, è tenuto a convocare e concordare col responsabile della pubblicazione le eventuali modifiche sentito anche il parere del Consiglio d’Istituto. TITOLO VIII: DELL’ATTIVITA’ DEI GENITORI DEGLI STUDENTI Art. 73: Per quanto riguarda la composizione, le competenze, i poteri ed il funzionamento generale dell’Assemblea dei genitori e del Comitato dei genitori valgono le norme dell’art. 45 del D.P.R. n. 416 e le eventuali successive modificazioni ed integrazioni in merito. I genitori possono riunirsi in assemblea di classe, interclasse o di Istituto nei locali della scuola con le modalità previste dalla legge. Tali riunioni dovranno essere convocate con almeno due giorni di anticipo previo avviso al Preside e notifica 14 dell’ordine del giorno relativo. Di norma si terranno nel primo sabato del mese. Il Preside tuttavia può concedere, per particolari motivi, che dette riunioni si tengano in altri giorni e con preavviso inferiore. La convocazione delle assemblee di Istituto, fintantochè non verrà costituito un Comitato dei genitori, potrà essere effettuata anche dal Presidente del Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda l’informazione ai genitori, la Scuola metterà a disposizione il materiale necessario e favorirà le comunicazioni ai genitori anche attraverso l’annotazione nel diario degli studenti. Le riunioni dei genitori sono aperte al preside e a tutti gli elettori della scuola. Si ricorda inoltre che due genitori, in base all’art. 5 statuto, dovranno essere designati quali membri dell’organo interno di garanzia dal comitato dei genitori. TITOLO IX: ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA. Art. 74: Vita della comunità scolastica. Viene recepito integralmente l’art. 1 del D.P.R. n. 249/98 (commi 1,2,3,4) per l’importanza del ruolo che viene attribuito alla scuola quale istituzione preposta all’apprendimento ma anche per la sua funzione di dare vita ad uno stretto e costruttivo rapporto con gli studenti, le famiglie e il territorio (vedi anche nostra carta dei servizi). Art. 75: Diritti degli studenti. Si inserisce integralmente nel nostro Regolamento Interno l’art. 2 statuto (commi 1 …..10) in particolare, in relazione al comma 10, si richiama il titolo VII del nostro Regolamento Interno che già da tempo disciplina l’esercizio di riunioni e di assemblee a livello di classe di corso e di istituto. Art. 76: Doveri degli studenti. Viene integralmente accolto l’art. 3 statuto (commi 1 …..6) che si completa con i successivi articoli 77….82 del Regolamento Interno. Gli studenti sono anche tenuti al rispetto del D.L. 626/94 per la parte che li riguarda (art. 5 obblighi del lavoratore, norme per la sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, macchinari e attrezzature, impianti ed apparecchi elettrici, pronto soccorso. Art. 77: Orario. Il Consiglio di Istituto stabilisce l’orario di inizio e termine delle lezioni, tenendo conto delle norme vigenti, delle condizioni ambientali e del più razionale utilizzo dei laboratori ed aule speciali della Scuola. La Scuola, di norma, si apre venti minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli insegnanti e gli studenti devono trovarsi in classe al suono della campanella di inizio delle lezioni. Eventuali ritardi dovranno essere annotati, disgiuntamente dalle assenze vere e proprie, onde poter controllare più facilmente i possibili abusi. Per permessi di entrata o uscita fuori orario saranno valide le disposizioni emanate all’inizio dell’anno scolastico. Art. 78: Assenze e giustificazioni. 15 Le giustificazioni delle assenze che non superano i cinque giorni ed i ritardi entro la prima ora, su delega del Dirigente Scolastico, sono presentati agli insegnanti in quel momento in classe che curano la loro registrazione e, nei limiti del possibile, la loro validità. Qualora uno studente superi la quota di cinque ritardi e assenze, la Scuola deve avvertire a mezzo lettera la famiglia. Se i ritardi e le assenze si ripetono ancora si convocheranno i genitori onde far capire l’importanza di una vita scolastica più regolare e assidua. Qualora gli alunni debbano lasciare la Scuola prima dell’orario previsto, le famiglie devono essere preavvertite nel modo più idoneo. Le uscite anticipate ed i ritardi a richiesta dei genitori devono assumere un carattere eccezionale e possibilmente confermate per telefono al Dirigente Scolastico o a chi ne fa le veci. Integrazione dell’art. 78 e 87 tratto dal verbale n. 40 del Consiglio d’Istituto del 25/02/2002: In ordine all’art. 78 “in merito ai ritardi per salvaguardare il rispetto della normativa interna ed una conforme linea di condotta da parte di tutti i docenti unitamente al diritto alo studio anche alla luce della circolare 77/A/I del 12/1/02 si rende necessario precisare quanto segue: il ritardo entro i primi 10 minuti viene giustificato dal docente della prima ora; il ritardo oltre i primi 10 minuti deve essere giustificato come entrata posticipata nell’apposita sezione del libretto personale; gli alunni, dopo aver depositato il libretto personale per l’entrata posticipata, dovranno essere accolti in classe dal docente della prima ora senza sostare nei corridoi o in altri spazi della scuola; i docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico ritardi sistematici dovuti a negligenza o comunque a scarso rispetto della comunità. Il Dirigente potrà prendere provvedimenti opportuni a far cessare la situazione dopo comunicazione scritta alle famiglie. Questa integrazione dell’art. 78 rende necessaria l’integrazione dell’art. 87 del Regolamento in tema di impegni dei docenti. “L’insegnante della prima ora deve verificare assenze e ritardi anche quelli oltre i primi 10 minuti e segnalare, se necessario, la situazione al Dirigente Scolastico”. Art. 79: Assenze particolari e collettive. Per assenze arbitrarie dovute a partecipazione a manifestazioni di carattere sindacale o sociale che assumano un carattere collettivo per la adesione data dal comitato studentesco, è previsto che, per il giorno successivo vengano presentate delle dichiarazioni da parte dei genitori in cui fanno presente che sono a conoscenza che il figlio non ha partecipato regolarmente alle lezioni. Art. 80: Gruppi di studio e/o di lavoro. Gli studenti possono riunirsi in gruppi di studio per verificare e studiare i problemi inerenti alla vita scolastica, alla cultura, alla vita sociale, economica, sportiva, ricreativa, ecc. Tali gruppi possono costituirsi sia per classe che per corso o aperti a tutti gli studenti senza limiti pregiudiziali. L’apporto di esperti, sia che lavorino nell’ambito della realtà scolastica, sia che non ne facciano parte, è subordinato all’approvazione del Consiglio di Istituto. Ai gruppi di studio è prevista la presenza di un insegnante scelto dagli alunni. Art. 81: Apertura estiva della Scuola per attività varie. 16 Prima della chiusura delle lezioni il dirigente Scolastico, con apposita circolare letta in tutte le classi ed esposta all’albo dell’Istituto, renderà noto l’orario ed i giorni in cui gli studenti potranno usufruire dei servizi all’interno dell’Istituto. Art. 82: Funzionamento della biblioteca. Agli insegnanti è consentito l’accesso direttamente per la consultazione delle opere della biblioteca, se sorge l’esigenza di un prelievo prolungato devono rilasciare una ricevuta agli insegnanti addetti alla biblioteca. Agli studenti e ai genitori è consentito il prelievo dei libri della biblioteca usando le modalità di un apposito regolamento pubblicato dagli insegnanti addetti alla biblioteca. In ogni classe si dovrà tenere a portata di mano una copia dell’inventario della biblioteca onde invogliare gli studenti a trovarvi i libri che più aggradano. Prima del termine delle lezioni il Dirigente Scolastico formulerà l’orario di apertura della biblioteca durante le vacanze, in accordo con gli insegnanti addetti ed altri disponibili. Si invitano tutti coloro che si interessano del problema a formulare le proposte di acquisto dopo aver consultato l’inventario. Art. 83: Regolamento di disciplina. In base all’art. 4 del D.P.R. 249/98 viene emanato un regolamento interno di disciplina al fine di individuare: a) i comportamenti che configurano mancanze disciplinari; b) le relative sanzioni ; c) gli organi competenti ad applicarle ed il procedimento di applicazione. Comportamenti di cui alla lettera a) devono ritenersi quelli che impediscono il corretto svolgimento della vita della comunità scolastica (art. 1 statuto), che sono contrari ai doveri previsti all’art. 3 statuto e che sono comunque contrari al regolamento interno d’istituto, alla Carta dei Servizi e ai doveri che impone agli studenti il D.lgs. 626/94. I provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) per le loro finalità si richiamano all’art. 4 dello statuto (finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della scuola). La responsabilità è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Viene recepito il comma 4 art. 4 statuto (libertà di opinione). Le sanzioni di cui alla lettera b) saranno temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate quando è possibile, al principio della riparazione del danno. Esse dovranno tenere conto della situazione personale dello studente, al quale è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica (collaborazione in biblioteca, aula computer, aula video, laboratori, segreteria allievi, riordino palestra). Organi competenti ad erogare le sanzioni di cui alla lettera c). Normalmente la competenza è dell’insegnante di classe che procederà con un semplice richiamo orale o, in casi più gravi, con nota sul registro di classe. In caso di mancanza di particolare rilievo subentrano il Dirigente Scolstico o i suoi collaboratori che prenderanno contatti diretti con le famiglie nei modi che riterranno più opportuni (telefonata diretta alla famiglia, raccomandata R.R.). In ogni caso le sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre prese da un organo collegiale. Pertanto il Consiglio di classe è competente a irrogare sanzioni nei casi in cui le infrazioni commesse gravi e reiterate fanno ritenere opportuno un allontanamento dalla scuola con sospensione fino a 15 gg. Inoltre per altre eventuali sanzioni di estrema gravità (sospensione fino al termine delle lezioni, espulsione dall’Istituto o da tutte le scuole dello Stato) organo competente sarà la Giunta su proposta del consiglio di classe . Per il resto, in materia di sanzioni, vengono recepiti in toto i commi 8……11 art. 4 dello Statuto. Le sanzioni di sospensione oltre i 15 gg., di espulsione dalla scuola o da tutte le scuole dello Stato vanno affisse all’albo dell’istituto quando siano divenute definitive dopo eventuali ricorsi. 17 Art. 84: Impugnazioni (Organo di garanzia). Contro le sanzioni disciplinari di cui al precedente articolo 83, tranne che nell’ipotesi di sospensione dalle lezioni (vedi comma 1 art. 5 statuto e D.L. 16/4/94 n. 297) è ammesso ricorso da parte degli studenti, entro 30 gg. dalla notifica della loro applicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola istituito e disciplinato dal regolamento della singola istituzione scolastica in ottemperanza all’art. 5 statuto comma 2. Tale organo decide su richiesta degli studenti della scuola superiore o di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento di disciplina. Per il nostro istituto l’organo di garanzia di cui all’art. 5 su menzionato, è elettivo per ciascuna delle sue componenti ed è costituito da: un docente eletto dal Collegio Docenti; un studente eletto dal Comitato Studentesco; un genitori eletto dal Comitato Genitori; un esponente del personale ATA indicato dall’assemblea del personale; un presidente eletto dagli altri componenti l’organo di garanzia che dovrà essere una persona dotata di equilibrio, di elevate capacità morali e possibilmente addentro ai problemi della scuola o anche il Dirigente Scolastico quando non vi sia incompatibilità avendo egli irrogato le sanzioni oggetto di impugnazione. Il voto del Presidente, in caso di parità, vale il doppio. L’organo resta in carica due anni (ad eccezione del rappresentante ATA, che sarà indicato di anno in anno) e, in caso di decadenza di uno dei suoi membri, subentra il primo dei non eletti. Il Dirigente dell’amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva, sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del regolamento di disciplina. La decisione è assunta, previo parere vincolante di un organo di garanzia composto, per la scuola superiore secondaria da: due studenti designati dalla consulta provinciale tre docenti ed un genitore designati da consiglio scolastico provinciale un presidente scelto tra persone di elevate qualità morali e civili nominato dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica (art. 5 statuto comma 4). TITOLO X: DEI DOCENTI Art. 85: Professionalità. Dovere di ogni docente è di essere aggiornato culturalmente e professionalmente. A tal fine, oltre all’approfondimento personale, devono essere predisposti dall’istituto, attraverso la programmazione delle attività del Collegio dei docenti, strumenti idonei a promuovere incontri di autoaggiornamento collettivi tra docenti nell’ambito dell’orario di servizio. Art. 86: Libertà. Gli insegnanti, all’interno della scuola, godono della libertà di opinione, di associazione, di riunione e di espressione. Per questo, oltre a disporre di appositi spazi murali per l’affissione di manifesti, comunicati, giornali, ecc. hanno a disposizione una macchina per scrivere, il ciclostile o l’apparecchio fotocopiatore e il materiale relativo – quest’ultimo nei limiti di spesa di volta in volta iscritti in bilancio. Qualsiasi tipo di riunione che si tenga nei locali della scuola anche al di fuori dell’orario di lezione, deve essere preventivamente comunicato al dirigente Scolastico dal responsabile. 18 Art. 87: Impegni. L’insegnante terrà in considerazione le osservazioni che il Dirigente Scolastico, i genitori, i colleghi e anche gli studenti avanzeranno circa il metodo e i contenuti, pur riservandosi la massima libertà di coscienza. Tra i doveri si ricordano: arrivare a Scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora di lezione e, per l’insegnante dell’ultima ora, di garantire la regolare uscita degli studenti; collaborare per il funzionamento della scuola, accettando incarichi ordinari e straordinari e opportunamente avvicendati tra i vari insegnanti, nell’ambito delle disposizioni vigenti; partecipare attivamente ma ordinatamente alle riunioni degli organi collegiali; in caso di impossibilità di partecipare alle lezioni o alle riunioni obbligatorie , l’insegnante deve comunicare l’assenza almeno un giorno prima, salvo casi imprevedibili ; aggiornare e compilare il registro di classe e il registro personale con indicazioni precise; correggere e valutare i compiti fatti in classe in tempi rapidi stabiliti comunque dai consigli di classe e, dopo un attento esame fatto con gli studenti interessati, consegnarli per l’archivio entro la fine del quadrimestre; prendere visione e controfirmare i comunicati della presidenza; prendere visione e dare lettura dei comunicati della presidenza rivolti agli allievi ; conoscere lo Statuto degli studenti e quanto prevede il D.lgs. 626/94 comunicare agli allievi in tempo reale qualsiasi tipo di valutazione e annotare tempestivamente sul registro di classe le verifiche scritte programmate onde evitare sovrapposizioni nella stessa giornata. L’insegnante, che al termine dell’ora di lezione dovrà spostarsi in un’altra classe dovrà farlo nel più breve tempo possibile. Per quanto riguarda, in particolare, gli insegnanti di Educazione Fisica e Trattamento Testi al termine dell’ora di lezione dovranno accompagnare gli allievi alle rispettive classi e recarsi, poi, a prelevare gli alunni dell’ora successiva. Nel caso in cui tutto ciò comportasse notevoli perdite di tempo, il personale ATA sarà tenuto alla momentanea sorveglianza degli allievi fino all’arrivo dell’insegnante o potrà essere incaricato di accompagnare gli alunni alla palestra o alle aule di informatica. I docenti che si rendessero disponibili ad accompagnare gli allievi in visite aziendali, scambi culturali, viaggi d’istruzione o in altre uscite necessarie per altre attività, sono tenuti alla continua sorveglianza per tutta la durata di tale impegni. Relativamente ai viaggi culturali, in particolare, sarebbe opportuno che i consigli di classe prima ed il Consiglio d’Istituto, poi, nell’approvare il programma di viaggio si astenessero dall’usare espressioni del tipo “tempo libero”, “pomeriggio libero”, “serata libera” che potrebbero far pensare ad un esonero dall’obbligo di sorveglianza da parte dei docenti accompagnatori. Sarebbe, forse, più opportuno usare espressioni del tipo “intervallo nell’attività didattica”, “pausa nell’attività didattica”. Tale integrazione va a completare anche gli art. 24 (Consiglio d’Istituto) e art. 58 (Consiglio di Classe). Si richiama ai docenti anche la circolare n. 26/I del 4/10/02 avente per oggetto i turni di sorveglianza il cui contenuto prevede quanto segue: Per ogni docente sono state previste due sorveglianze nell’ambito del rispettivo orario: • all’inizio delle lezioni, e/o al termine delle stesse, e/o durante l’intervallo. Si ricorda che il controllo dell’entrata e dell’uscita degli studenti della scuola è connesso agli impegni dei docenti, come previsto dall’art. 87, titolo X del Regolamento interno dell’Istituto. Inoltre, com’è stato ribadito nel collegio docenti, l’intervallo rientra a tutti gli effetti nell’orario curricolare. Eventuali impedimenti o errori nei turni di sorveglianza vanno comunicati tempestivamente al Collaboratore Vicario. Art. 88: Assenze prolungate. Tutte le assenze devono essere giustificate e documentate secondo le norme vigenti. 19 Le assenze, superiori ai dieci giorni continuati, devono essere sempre coperte da nomine di supplenti temporanei. TITOLO XI: NORME GENERALI E FINALI. Art. 89 : Programmazione delle attività degli organi collegiali. Ciascuno degli organi collegiali di cui al presente Regolamento, programma nel tempo le proprie attività in rapporto alle proprie competenze. Il responsabile delle esecuzioni delle delibere dei vari organi collegiali deve eseguire le delibere stesse entro i termini indicati. Nella seduta successiva, lo stesso renderà conto della esecuzione e delle difficoltà incontrate. Art. 90: Surroga dei membri e rinnovo degli organi collegiali. Conformemente a quanto previsto nell’art. 22 del D.P.R. n. 416, la surroga dei membri decaduti e che abbiano perso i requisiti deve avvenire il più presto possibile ed il rinnovo degli organi stessi, ove siano decaduti per termine del mandato, avverrà entro i primi due mesi dell’anno scolastico. Art. 91: Modifiche e validità del presente Regolamento. Per qualunque modifica o integrazione da apportare al presente regolamento ed alla carta dei servizi è indispensabile una specifica delibera del consiglio di Istituto adottata con maggioranza “qualificata” di almeno 2/3 previa consultazione degli studenti come previsto dall’art. 6 comma 1 D.P.R. 24/6/98 n. 249. Vengono anche recepiti il comma 2 e 3 dello stesso art. 6. Il presente regolamento interno, una volta approvato dal consiglio di Istituto con la maggioranza , di cui al primo comma, avrà valore di legge per l’ITC Piovene di Vicenza. Il nuovo Regolamento interno è stato approvato definitivamente dal Consiglio d’Istituto con delibera presa all’unanimità in data 12/10/2000. Integrazione dell’art. 78 e 87 tratto dal verbale n. 40 del Consiglio d’Istituto del 25/02/2002: In ordine all’art. 78 “in merito ai ritardi per salvaguardare il rispetto della normativa interna ed una conforme linea di condotta da parte di tutti i docenti unitamente al diritto alo studio anche alla luce della circolare 77/A/I del 12/1/02 si rende necessario precisare quanto segue: il ritardo entro i primi 10 minuti viene giustificato dal docente della prima ora; il ritardo oltre i primi 10 minuti deve essere giustificato come entrata posticipata nell’apposita sezione del libretto personale; gli alunni, dopo aver depositato il libretto personale per l’entrata posticipata, dovranno essere accolti in classe dal docente della prima ora senza sostare nei corridoi o in altri spazi della scuola; i docenti sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico ritardi sistematici dovuti a negligenza o comunque a scarso rispetto della comunità. Il Dirigente potrà prendere provvedimenti opportuni a far cessare la situazione dopo comunicazione scritta alle famiglie. Questa integrazione dell’art. 78 rende necessaria l’integrazione dell’art. 87 del Regolamento in tema di impegni dei docenti. “L’insegnante della prima ora deve verificare assenze e ritardi anche quelli oltre i primi 10 minuti e segnalare, se necessario, la situazione al Dirigente Scolastico”. 20 TITOLO IX: ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA. (sintesi da consegnare all’atto di iscrizione) Premessa L’I.T.C. “G. PIOVENE” è la scuola aperta allo studente che ha voglia di crescere come uomo e cittadino. Le sue principali finalità sono: ♦ Favorire la crescita della persona, secondo i principi della Costituzione 21 ♦ Fornire una solida conoscenza di base in tutte le discipline ♦ Favorire l’integrazione tra gli studenti ♦ Creare le condizioni perché emergano le potenzialità di ciascun allievo, valorizzandone le doti e gli interessi 1) DIRITTO ALLA FORMAZIONE CULTURALE Lo studente ha diritto ad un servizio finalizzato principalmente alla propria formazione ed istruzione nell’ambito di un apprendimento critico mirato a realizzare la propria personalità. 2) DIRITTO ALLA RISERVATEZZA La Scuola tutela il diritto dello studente alla riservatezza; i dati personali dello stesso potranno essere divulgati solo previa autorizzazione. 3) DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SULLE NORME Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Tale diritto sarà così tutelato: Il Regolamento d’Istituto è consegnato il primo giorno dell’accoglienza. Eventuali modifiche o integrazioni comporteranno la nuova distribuzione a tutti gli studenti dell’Istituto. Il Regolamento d’Istituto è integrato dalla Carta dei Servizi e dal POF, dopo la relativa approvazione annuale degli OO.CC., con copia alle singole classi e affissione all’albo. Eventuali modifiche o integrazioni al Regolamento d’Istituto saranno elaborate e proposte da una commissione rappresentativa di tutte le componenti (docenti, genitori, studenti, personale Ata) 4) PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE ALLA VITA DELLA SCUOLA: Lo studente ha il diritto dovere di partecipare attivamente alla vita della scuola nell’ambito: a) Della programmazione delle attività attraverso i propri rappresentanti nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto b) Degli obiettivi didattici attraverso i propri rappresentanti nei Consigli di classe c) Dell’organizzazione della scuola attraverso i propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto d) Dei criteri di valutazione attraverso i propri rappresentanti nei Consigli di classe e) Della scelta dei libri attraverso i propri rappresentanti nei Consigli di classe f) Delle richieste di materiale didattico 5) VALUTAZIONE TEMPESTIVA E TRASPARENTE (del docente e del Consiglio di classe) Lo studente ha il diritto di sapere quali conoscenze e competenze e abilità corrispondano ad ogni livello di profitto, nonché il livello minimo di sufficienza per ogni materia, anche ai fini di un’auto valutazione responsabile. Attraverso le griglie elaborate dal Consiglio di Classe e dai docenti, gli studenti potranno compiere consapevolmente un cammino di auto valutazione del proprio processo di apprendimento e riscontrare la corrispondenza fra la valutazione ottenuta e la preparazione raggiunta. Perché la valutazione sia resa sempre più trasparente, il docente deve esplicitamente comunicare il voto delle prove scritte e/o pratiche- e quelle orali, il giudizio e le eventuali strategie per migliorare l’apprendimento. 22 6) CONSULTAZIONE Qualora una decisione assunta dagli organi scolastici competenti influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuola (es. festa della creatività), gli studenti possono esprimere la loro opinione mediante una consultazione che, qualora l’esito fosse contrario alla decisione presa, farà rimettere in discussione la decisone stessa negli organismi competenti. Se tali organi esprimeranno la stessa volontà, la decisone resterà operativa. 7) RITMI DI APPRENDIMENTO Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti o delle singole classi. 8) ACCOGLIENZA DI STUDENTI STRANIERI L’Istituto promuove e favorisce tutte le iniziative atte a garantire agli studenti stranieri l’inserimento nella comunità scolastica nel rispetto della loro lingua, cultura e religione e tenendo presente la possibilità di realizzare attività interculturali che favoriscano il processo di integrazione. 9) SERVIZIO DI QUALITA’ La Scuola deve porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità fondato su: contenuti che abbiano importanza formativa professionalizzante motivazionale obiettivi che siano chiari identificabili raggiungibili misurabili metodologie che prevedano organizzazione dei contenuti adeguate strategie di presentazione corretto uso delle risorse interazione docente - alunno trasparenza che consiste nel comunicare obiettivi criteri di valutazione risultati e relative motivazioni 10) INIZIATIVE AGGIUNTIVE E INTEGRATIVE PROMOSSE DAGLI STUDENTI Gli studenti sono chiamati a partecipare alla vita della scuola in modo propositivo con progetti nei quali devono assumere il ruolo di protagonisti perché si sviluppi in ciascuno il senso d’appartenenza all'Istituto. Nell’Istituto, in base al DPR 576/96, è operativo un Comitato composto dagli studenti animatori, dai rappresentanti della componente studentesca del Consiglio d’Istituto e dei consigli di classe, dai rappresentanti della Consulta degli studenti; tale comitato ha il compito di proporre agli OO.CC le iniziative aggiuntive ed integrative che interessano gli studenti. Le attività facoltative e integrative promosse dagli studenti dovranno essere organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto delle esigenze famigliari degli studenti e dei periodi di recupero stabiliti dagli OO.CC. 23 11) RECUPERO DI SITUAZIONI DI RITARDO E DI SVANTAGGIO E DI DISPERSIONE Le iniziative concrete che la Scuola pone in essere per prevenire o recuperare situazioni di ritardo sono: • Accoglienza • Orientamento • Attività di recupero, sostegno, approfondimento e sportello • Scuola aperta per iniziative contro la dispersione gestite dal Comitato Genitori 12) SALUBRITA’ E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI ANCHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI La Scuola garantisce che le attività degli studenti si svolgano in un ambiente salubre e sicuro, fruibili anche da studenti portatori di handicap con eventuali flessibilità organizzativa e/o programmazione individuale. 13) DISPONIBILITA’ DEI LOCALI E DI ADEGUATE STRUMENTAZIONI La Scuola garantisce l’utilizzo dei locali, delle attrezzature e della biblioteca da parte degli studenti e delle loro associazioni, favorendo anche la continuità di legame con gli ex studenti attraverso opportune attività. La biblioteca dell'Istituto è aperta durante l'orario antimeridiano. Per l'uso della Biblioteca gli studenti si atterranno al relativo regolamento. Coloro che ricevono in prestito dalla biblioteca libri o riviste sono responsabili della loro diligente conservazione. Le aule speciali dell'Istituto (Scienze, Informatica, Laboratorio Linguistico, Audiovisivi, ecc.) possono essere utilizzate dagli alunni delle varie classi nel rispetto del regolamento d'uso, PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA. L'ISTITUTO FAVORISCE LA PRESENZA DEGLI STUDENTI NEL POMERIGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' INTEGRATIVE. Durante l'apertura pomeridiana gli studenti possono accedere all'Istituto per lo svolgimento di tutte le attività extracurricolari programmate. Possono utilizzare i laboratori o altri locali dell'Istituto anche per svolgere autonomamente attività di studio, ricerca e preparazione o per discutere e approfondire tematiche che li interessano, a condizione che presentino all'ufficio di presidenza entro la mattinata, la richiesta con l'indicazione dell'orario e delle persone interessate e si impegnino al rispetto dei regolamenti, consegnando il libretto personale ai responsabili preposti. Gli studenti autorizzati ad usare i laboratori o le aule speciali devono apporre la propria firma di presenza e l'orario di permanenza su APPOSITO REGISTRO, ANCHE SE ASSISTITI DA UN INSEGNANTE INCARICATO. Gli studenti che accedono ai laboratori e alle aule speciali sono responsabili dei danni eventualmente provocati, personalmente o in gruppo. L'utilizzazione dei locali, da parte di privati, potrà essere consentita compatibilmente con le esigenze della Scuola, nel rispetto della delibera del Consiglio d'Istituto. In ogni caso l'uso di impianti non deve recare danno ai locali e alle attrezzature né ostacolare l'esercizio delle attività scolastiche. 14) PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLA SALUTE Nell’Istituto il servizio di sostegno e promozione alla salute e l’assistenza psicologica sono garantiti da opportune convenzioni con l’ASL e/o con professionisti del settore, con incontri in orario 24 curriculare sui temi dell’educazione alimentare, tabagismo, alcolismo, aids, malattie oncologiche e altro, tenuti da esperti competenti. 15) DIRITTO DI ASSEMBLEA E DI RIUNIONE: GLI STUDENTI HANNO DIRITTO A RIUNIRSI IN ASSEMBLEA NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE REGOLAMENTO ASSEMBLEA D’ISTITUTO La partecipazione all’Assemblea d’Istituto è un diritto - dovere di ogni studente. Al fine di organizzare i lavori e l’o.d.g. dell’Assemblea si riuniscono, nei locali dell’Istituto, i Rappresentanti del Comitato Studentesco. Al termine della riunione deve essere redatto il verbale che sarà consegnato in presidenza, assieme alla richiesta di assemblea di Istituto. RICHIESTA DI ASSEMBLEA: a) b) c) d) e) L’Assemblea viene richiesta dal Comitato studentesco o da almeno il 10% degli studenti La richiesta deve essere presentata al D. S. 5gg prima della data prevista corredata del relativo o.d.g. E’ consentita un’Assemblea d’ Istituto al mese. Non è consentita l’assemblea in orario scolastico negli ultimi 30 gg. precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni. All’Assemblea d’istituto possono essere invitati esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto, pertanto le richieste devono essere presentate al D. S. almeno 20 giorni prima della data stabilita. SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA: L’ordinato svolgimento dell’Assemblea deve essere assicurato da un Servizio di Vigilanza che viene individuato di volta in volta. Il Preside e i docenti possono partecipare liberamente all’Assemblea. Il Preside e i docenti hanno potere di intervento nei casi di violazione del regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. Durante i tempi destinati all’assemblea gli studenti non hanno facoltà di spostarsi autonomamente tra la sede principale e la succursale (e viceversa). Per poterlo fare devono chiedere di essere accompagnati dal personale della scuola. ASSEMBLEA DI CLASSE: a) Può avere luogo una volta al mese durante le ore di lezione nel limite di due ore di lezione di una giornata. b) Non può essere tenuta nello stesso giorno della settimana, né negli ultimi 30 giorni di lezione c) Viene convocata dai rappresentanti di classe o dal 50% degli alunni della classe stessa. d) Il suo regolare svolgimento è assicurato dai rappresentanti che a turno fungeranno da Presidente e da Segretario che dovrà redigere il verbale e dopo la firma del Presidente e la lettura alla classe, sarà consegnato al D. S. e) A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, lavori di gruppo, conferenze. 25 NB. Per quanto non esplicitamente espresso, si fa riferimento agli Artt. 42 e 43 del DPR n. 416/74 e della C. 27 dicembre 1979, n. 312 Come in ogni comunità anche nella scuola occorre stabilire REGOLE DI COMPORTAMENTO Che consentano la civile convivenza e il rispetto dei diritti altrui poiché è bene ricordare che la propria libertà termina quando ostacola quella degli altri. Le norme che seguono, pertanto, tendono a realizzare una reale educazione alla convivenza nel pieno rispetto della legalità. La frequenza regolare e responsabile è uno dei principali doveri ed elemento fondamentale per un positivo processo di apprendimento. 1. La presenza degli alunni alle lezioni è obbligatoria per tutta la durata dell'orario scolastico. 2. Gli studenti che arrivano in ritardo, accompagnati dai genitori o muniti di autorizzazione scritta sul relativo libretto, verranno riammessi in classe con semplice annotazione sul registro di classe da parte dell’insegnante, sempre che il ritardo non superi la prima ora. In caso contrario dovranno essere autorizzati dall’ufficio di Presidenza. 3. Tutti gli studenti che entrano in ritardo verranno ammessi in classe attenderanno il suono della campanella dell’ora successiva, salvo diversa disposizione dell’insegnante interessato 4. Per ritardi frequenti verranno convocati i genitori per un approfondimento dei motivi che li hanno determinati. 5. Gli studenti che provengono da fuori sede possono fare richiesta di un permesso permanente per entrare in ritardo o per uscire in anticipo, solo se ciò è dovuto a comprovate necessità inerenti agli orari dei mezzi di trasporto pubblico. 6. Quando lo studente è alla sua quinta assenza in un quadrimestre o multiplo di essa, deve essere giustificata personalmente da un genitore, anche per via telefonica. 7. Dopo un’astensione collettiva (sciopero) l’alunno per essere riammesso a scuola dovrà portare una dichiarazione del genitore che attesta di essere a conoscenza dell’avvenuta astensione. 8. Le uscite anticipate, per gli studenti minorenni, potranno essere autorizzate solo per seri motivi e previa richiesta personale del genitore dello studente o di chi ne fa le veci. L’alunno potrà lasciare la scuola solo in presenza di un genitore o previa telefonata agli stessi che confermi la conoscenza e l’autorizzazione. 9. Le richieste di uscite anticipate dovranno essere presentate non più tardi delle ore 9.30 all'Ufficio di Presidenza (Preside o collaboratore del Preside). Gli studenti maggiorenni potranno uscire anticipatamente documentando le personali esigenze. L'Ufficio valuterà la serietà dei motivi addotti prima di autorizzare l'uscita. 10. Gli studenti che siano stati assenti dalle lezioni verranno riammessi in classe previa presentazione al docente della prima ora di lezione del libretto con la dichiarazione dei motivi e della durata dell'assenza firmata dai genitori. 11. Se i motivi indicati non sono ritenuti validi o attendibili lo studente verrà riammesso, ma l'assenza non sarà giustificata. L'Ufficio di presidenza, prima di giustificare l'assenza medesima, si riserva di chiedere ulteriori e più precise spiegazioni ai genitori. Per assenze superiori a cinque giorni, dovute a motivi di salute, dovrà essere presentato anche il certificato medico. 12. Gli studenti maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto dell'assenza e l’alunno maggiorenne avrà facoltà di giustificarsi autonomamente. 26 13. Per gli studenti maggiorenni la scuola si riserva la facoltà di informare, oltre che lo studente, anche la famiglia in tutti i casi in cui lo riterrà opportuno, nel rispetto del diritto alla privacy. 14. In tutti i casi di assenze frequenti, di ritardi ripetuti, d'inosservanza ai doveri scolastici, il D. S. convocherà i genitori degli alunni (minorenni) o di chi ne fa le veci. 15. Gli studenti non potranno recarsi in aule diverse dalla propria se non per validi motivi, previa autorizzazione. 16. E' fatto divieto agli studenti di entrare nelle sale professori senza la presenza del personale ATA o di un docente. 17. Durante il cambio degli insegnanti, durante l'intervallo, durante lo spostamento dalle aule ai laboratori, alle palestre e viceversa, nonché all'uscita dall'Istituto, gli studenti dovranno mantenere un comportamento corretto in linea con le regole previste. 18. E’ fatto divieto di utilizzare le porte di sicurezza, ad eccezione ovviamente di quanto previsto dal Piano di Evacuazione. 19. A norma delle disposizioni vigenti, per il rispetto degli altri e per la salvaguardia del diritto alla salute, è vietato fumare in tutti i locali della Scuola (chiostro incluso) così come, per legge, non è possibile consumare nessun tipo di alcolico e sostanza stupefacente. 20. L’uso del cellulare a scuola è consentito solo durante gli intervalli. In tutti gli altri momenti è necessario avere il consenso dell’insegnante. In caso di infrazione il docente potrà segnalare il fatto sul registro di classe e sul libretto personale. In caso di sequestro del telefono (che deve essere spento), l’insegnante farà in modo che lo stesso sia restituito al termine delle lezioni all’alunno o al genitore. 21. Gli alunni che si devono spostare tra una sede e l’altra durante l’orario scolastico per qualsiasi motivo (palestra, assemblea d’Istituto, segreteria, incontri con il D.S.), devono sempre essere accompagnati da un docente o da un collaboratore scolastico. Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto, la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. 22. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti di beni della scuola sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Il Dirigente Scolastico, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. 23. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato in solido da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituire la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica. 24. All’inizio di ogni anno scolastico l’alunno riceverà in consegna il banco con un codice identificativo. Tutti gli arredi, banchi compresi, saranno fotografati per accertarne lo stato alla consegna e controllati a fine anno scolastico. Eventuali danni non dovuti al normale uso saranno risarciti individualmente o dalla classe, se di uso comune. 25. Gli alunni non devono lasciare incustoditi telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche, portafogli o beni di valore. In caso di furto la scuola non è tenuta a rispondere e potrà intervenire solo in casi di evidenti responsabilità dirette. 26. Non è possibile portare a scuola oggetti di varia natura che possono essere potenzialmente pericolosi per se stessi e per gli altri (forbici appuntite, taglierini, ecc.). In caso di necessità è possibile richiedere alla segreteria quanto dovesse servire per la normale attività scolastica. 27. L'Istituto non risponde dei beni, libri, oggetti vari lasciati incostuditi o dimenticati nel suo ambito. 28. Gli oggetti eventualmente trovati nei locali della scuola, saranno consegnati in Presidenza che provvederà a restituirli ai legittimi proprietari, ove possibile. 29. Gli studenti sono tenuti ad informare i genitori del contenuto delle comunicazioni trasmesse per loro tramite e sono invitati a collaborare perché i contatti della Scuola con la famiglia siano continui e costruttivi. 27 30. Le comunicazioni, che a parere del Preside o degli OO.CC, siano di rilevante importanza, saranno inviate per iscritto ai genitori tramite i figli che provvederanno a restituire, al docente coordinatore del Consiglio di Classe, il tagliando di "presa visione". 31. Le comunicazioni a carattere generale verranno affisse anche all'albo dell'Istituto. 32. Gli studenti sono tenuti a comunicare in segreteria l'eventuale cambiamento del domicilio, indicato sulla scheda personale, e/o del recapito telefonico. REGOLAMENTO DELLE MANCANZE DISCIPLINARI 1) I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 2) 3) 4) 5) 6) responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione (anche politica) se correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, dignità e sensibilità. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo presente anche la situazione personale dello studente. Allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in favore della comunità scolastica. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. Sanzioni disciplinari Natura delle mancanze Organo competente a) Ammonizione verbale in classe e/o segnalazione sul libretto Mancanza dei doveri scolastici; negligenza abituale; assenza ingiustificata Insegnante o Preside b) Violazione del regolamento interno; reiterarsi dei casi previsti nella lettera a); fatti che turbino il regolare andamento della scuola Insegnante o Preside c) Sospensione di un giorno (la punizione può essere commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica) Reiterate infrazioni disciplinari (di norma al raggiungimento di tre note disciplinari) Consiglio di classe o Preside d) Sospensione di tre o più giorni (la Reiterate infrazioni Ammonimento scritto sul registro di classe e libretto 28 Consiglio di classe 7) Lo studente (soggetto a provvedimento disciplinare di allontanamento) e i suoi genitori saranno tenuti a contattare l’Ufficio di Presidenza secondo l’orario preventivamente comunicato. In casi particolari, qualora necessario, il coordinatore di classe, sentito la Giunta esecutiva, potrà richiedere l’intervento dello psicologo dell’ASL. A. PROCEDIMENTO a) CONTESTANZIONE DI ADDEBITO ♦ Nel caso b) la contestazione sarà effettuata all’istante oralmente e annotata sul registro di classe e alla famiglia attraverso il libretto personale. ♦ negli altri casi (escluso a) la contestazione, contenente anche l’invito a presentarsi per le giustificazioni, sarà effettuata per iscritto. b) GIUSTIFICAZIONI: ♦ L’alunno presenterà le giustificazioni per iscritto. 29 ♦ E’ consentito allo studente di presentarsi al colloquio accompagnato dai genitori o da un legale di fiducia B. RICORSI Le impugnazioni delle sanzioni disciplinari, diverse dal punto a), possono essere inoltrate da parte degli studenti o dei loro genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrorazione, all’ORGANO DI GARANZIA.. L’Organo di Garanzia è così composto: ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Preside Un docente eletto dai rappresentanti del Consiglio d’Istituto Un rappresentante del personale ATA eletto dai rappresentanti del Consiglio d’Istituto Un alunno del Comitato Studentesco Un genitore eletto dai rappresentanti del Consiglio d’Istituto Tale organo viene nominato all’inizio dell’a.s. e rimarrà in carica fino a quando non sarà eletto il nuovo organo. L’organo di garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, decide sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. 30