Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione Perugia 4, 5, 6 maggio 2004 PROGETTO DEL NUOVO REGOLAMENTO CONTABILE-AMMINISTRATIVO alla luce del DPR 97/03 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione Perugia 4, 5, 6 maggio 2004 LO SCENARIO NORMATIVO 2 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione separazione del potere politico da quello gestionale D.Lgs 3.2.93 n. 29 (oggi D.Lgs 30.3.01 n. 165) “Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego” adozione di misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa delle decisioni adottate istituzione di un servizio di controllo interno o nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi e la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche 3 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione D.Lgs 29.9.99 n. 381 art. 10, comma 1 istituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nonché disposizioni concernenti gli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR vengono estese all’INFN alcune disposizioni del D.Lgs. n. 19/99 tra le quali quelle di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), punto 1) 4 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 7, comma 1, lettera b), punto 1) D.Lgs 30.1.99 n. 19 riordino del CNR i regolamenti sono adottati, modificati e integrati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi “redazione di un bilancio di previsione secondo obiettivi programmatici e adozione, entro due esercizi finanziari, di un sistema di contabilità economica coerente con quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs n. 279/97” 5 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione D.Lgs 7.8.97 n. 279 individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato art. 10 contabilità analitica per centri di costo al fine di consentire la valutazione economica delle attività prodotte, le PA adottano un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Esso collega le risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con risultati conseguiti. ... omissis ... assicurando l’integrazione dei sistemi informativi e il costante aggiornamento dei dati. Le componenti del sistema pubblico di contabilità economica per centi di costo sono:il piano dei conti (titolo, categoria, capitolo), i centri di costo e i servizi erogati (per INFN attività prodotta) ... omissis ... I centri di costo sono individuati in coerenza con il sistema dei centri di responsabilità dell’amministrazione, ne rilevano i risultati economici e ne seguono l’evoluzione anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione. 6 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione D.Lgs 25.6.99 n. 208 disposizioni in materia finanziaria e contabile ha previsto l’obbligo di adeguare, entro un anno, il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge delega n. 94/97 (a seguito della quale è stato emanato il D.Lgs n. 279/97) per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20/3/75 n. 70, ha previsto che il processo di adeguamento alla legge n. 94/97, si realizzasse attraverso la rielaborazione del regolamento di amministrazione e contabilità (DPR 696/79) avvenuta con il DPR n. 97/03 7 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione D.Lgs 29.10.99 n. 419 riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ha riconosciuto agli enti pubblici nazionali non svolgenti attività di previdenza, ampia autonomia nell’ambito del processo di revisione dei propri statuti, ai fini dell’individuazione dell’assetto organizzativo e contabile più rispondente alle proprie esigenze funzionali e quindi con criteri di massima flessibilità, tenendo conto, tuttavia, delle norme generali regolatrici, espressamente indicate all’art. 13, tra le quali si evidenzia: ... omissis ... facoltà dell’ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del regolamento approvato con DPR n. 696/79 e successive modificazioni (ora DPR n. 97/2003) 8 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione ... omissis ... Stralcio circolare MEF n. 47 del 14.11.2003 adeguamento dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici i destinatari del DPR 97/03 sono gli enti soggetti alla legge n. 70/75 che non siano stati interessati da una legge di riordino che abbia riconosciuto loro la possibilità di dotarsi di un proprio regolamento contabile, anche in deroga al DPR 696/79. la decorrenza del DPR 97/03 è stata fissata al 1° gennaio 2004, mentre per gli enti con ampia autonomia contabile (come l’INFN?). La legge 25 giugno 1999, n. 208, ha fissato il termine di un anno (15 luglio 2000) per adeguare il sistema contabile con i relativi bilanci ai principi contenuti nella legge n. 94/97 (richiamati dal DPR 97/03) 9 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione Stralcio circolare MEF n. 47 del 14.11.2003 adeguamento dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici sotto il profilo operativo le modifiche da introdurre devono previamente essere intese ad adeguare la struttura dell’ente ad un assetto organizzativo che individui i titolari di aree omogenee di attività (centri di responsabilità) collegate con le risorse finanziarie assegnate (unità previsionali di base) l’impostazione contabile, con riflessi anche sugli aspetti economici della gestione, rende il bilancio di più agevole lettura ai fini dell’uso corretto delle risorse (bilancio decisionale e gestionale) la disaggregazione, poi, per funzioni obiettivo (centri di costo) agevola la lettura della spesa e consente agli organi di governo dell’ente di avere maggiore contezza delle risorse destinate alle singole missioni che si intende perseguire 10 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione I PRINCIPI CONTABILI PER IL BILANCIO DI PREVISIONE ED IL RENDICONTO GENERALE DEGLI ENTI PUBBLICI definiti dalla Commissione Ministeriale nominata con decreto del Ministero del Tesoro del 21 ottobre 2000 e riportati nel DPR 97/2003 11 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione PRINCIPI CONTABILI GENERALI cui gli enti pubblici devono uniformare i propri sistemi contabili 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. veridicità correttezza imparzialità (neutralità) attendibilità significatività e rilevanza chiarezza e comprensibilità pubblicità coerenza annualità continuità prudenza costanza universalità integrità unità flessibilità competenza finanziaria ed economica equilibrio di bilancio 12 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 1. VERIDICITA’ Si devono rispecchiare le reali condizioni delle operazioni di gestione evitando sottovalutazioni o sopravalutazioni delle singole poste di bilancio. Anche in sede di rendicontazione devono essere veritieri i dati della situazione economica, finanziaria e patrimoniale. 2. CORRETTEZZA rispetto formale e sostanziale delle norme sia giuridiche che tecniche che presiedono il sistema contabile adottato dall’Ente 13 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 3. IMPARZIALITA’ (neutralità) nei processi che richiedono elementi di stima devono essere sempre applicati gli stessi criteri di valutazione tutte le valutazioni devono basarsi su accurate analisi degli andamenti storici o su altri idonei parametri di riferimento 4. ATTENDIBILITA’ in sintesi i bilanci finanziari debbono rispettare la congruità delle spese e l’attendibilità delle risorse acquisibili 14 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 5. 6. SIGNIFICATIVITA’ e RILEVANZA CHIAREZZA o COMPRENSIBILITA’ il bilancio deve esporre informazioni che hanno effetti significativi e rilevanti sul risultato economico, per esempio semplificazioni e arrotondamenti non devono essere di portata tale da comportare un effetto rilevante sui dati di bilancio è rafforzativo del principio della veridicità: un documento contabile chiaro è probabilmente più veritiero; la struttura di bilancio deve facilitare la consultazione e rendere evidenti le informazioni in esso contenute 15 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 7. PUBBLICITA’ 8. COERENZA affinché i bilanci assumano a pieno la loro valenza politica e giuridica devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti i criteri di valutazione devono essere coerenti tra loro, comparabili e omogenei negli aspetti di analisi 16 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 9. ANNUALITA’ i bilanci devono tener conto dell’unità temporale di riferimento che è l’anno solare anche nei documenti pluriennali, la gestione deve essere analizzata per intervalli regolari coincidenti con l’anno solare 10. CONTINUITA’ la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività istituzionale 17 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 11. PRUDENZA 12. COSTANZA la valutazione dei componenti positivi deve riguardare quelli che ragionevolmente saranno disponibili, mentre i componenti negativi devono rientrare nei limiti delle risorse previste la continuità di applicazione degli stessi principi contabili è condizione essenziale per la comparabilità fra documenti di previsione e di rendicontazione del medesimo anno e di anni differenti 18 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 13. UNIVERSALITA’ 14. INTEGRITA’ necessità di considerare nei documenti contabili tutte le poste finanziarie, patrimoniali ed economiche nella loro interezza; in sostanza nono sono ammesse gestioni fuori bilancio questo principio vieta l’iscrizione di entrate al netto delle eventuali spese di riscossione e, viceversa, l’iscrizione di spese ridotte delle correlative entrate 19 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 15. UNITA’ 16. FLESSIBILITA’ il singolo ente pubblico deve avere un unico bilancio e un unico rendiconto consente di fronteggiare effetti derivanti da circostanze straordinarie o imprevedibili creando appositi “fondi” o, intervenendo con rettifche di bilancio 20 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 17. COMPETENZA FINANZIARIA ed ECONOMICA la competenza finanziaria è il criterio con il quale, in base alla data dell’accertamento o dell’impegno, vengono imputate le entrate e le uscite ad un esercizio piuttosto che ad un altro la competenza economica imputa gli effetti delle operazioni all’esercizio nel quale è rinvenibile l’utilità economica ceduta o acquisita, anche se diverso da quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale richiede la determinazione dei costi e dei ricavi secondo logiche aziendali 21 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione 18. EQUILIBRIO di BILANCIO “Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte” traduce il principio della copertura sancito dalla Costituzione (art. 81, comma 4) che impone nella predisposizione dei bilanci finanziari di previsione, l’uguaglianza fra l’ammontare complessivo delle entrate e quello delle uscite, anche attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione accertato nell’esercizio precedente anche la realizzazione dell’equilibrio economico è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali 22 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione IN DEFINITIVA ... L’INFN non è destinatario del DPR 97/03 QUINDI non sono vincolanti i principi contabili, ma in caso di deroga occorre adeguata motivazione non è vincolante il rispetto della modulistica allegata (per es.: formuleremo il preventivo solo di competenza e non di cassa) 23 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione MA ha l’obbligo di attuare: a) una contabilità finanziaria di natura pubblicistica affiancata ad una contabilità economico-patrimoniale di natura privatistica oppure b) una contabilità ispirata a criteri esclusivamente civilistici QUESTA E’ DA ESCLUDERE PER L’INFN deve modificare: a) regolamento generale b) regolamento generale delle Strutture c) regolamento di amministrazione 24 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione ALCUNE INDICAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE SUL PROGETTO DEL NUOVO REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE con richiami agli articoli del DPR 97/2003 QuickTime™ e un decompressore TIFF (Non compresso) sono necessari per visualizzare quest'immagine. 25 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 1 DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI PER INFN a) “cassiere” - Banca di Roma b) “centro di costo” - Esperimento/Progetto c) “centro di responsabilità” - Struttura d) “costo” - novità (non è l’impegno) e) “direttore generale” - Presidente g) “funzionario ordinatore” - non è previsto (sostituisce funzionario delegato) i) “organo di vertice” - Consiglio Direttivo l) “titolare centro di responsabilità” - Direttore Struttura s) “unità previsionale di base” UPB - risorse finanziarie affidate alla gestione di un centro di responsabilità (Struttura) 26 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Gli Enti devono integrare il proprio regolamento nelle materie non specificatamente disciplinate dal DPR 97/03 e trasmesso, dopo delibera CD, al MIUR e al MEF (Dip. Ragioneria Generale dello Stato) N.B. Autonomia INFN (art. 8 legge 168/89) “Il CNR, l’INFN e gli altri enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale, hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e si danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali, con propri regolamenti” 27 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 5 PRINCIPI INFORMATORI PER LA GESTIONE E LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2. Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 ottobre, salvo diversa disposizione statutaria (è già stato modificato il Regolamento Generale INFN che ha posticipato il termine di approvazione al 30 novembre) 3. La gestione è unica, come è unico il relativo bilancio 5. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa PER INFN SOLO DI COMPETENZA!! 28 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 10 3. IL BILANCIO DI PREVISIONE E composto da: • preventivo finanziario • quadro generale riassuntivo della Gestione Finanziaria • preventivo economico 5. Ha valore autorizzativo (costituisce limite agli impegni di spesa). E’ approvato, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE NORMATIVA, dal MIUR sentito il MEF PER INFN NON E’ PREVISTA APPROVAZIONE 29 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 11 IL PREVENTIVO FINANZIARIO 1. Si distingue in “decisionale” e “gestionale” ed è formulato in termini di competenza (e di cassa); si articola, per le entrate e per le uscite, in centri di responsabilità (Strutture) 3. Il preventivo decisionale è deliberato dal Consiglio Direttivo 4. E’ illustrato da una nota preliminare ed integrato da un allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e le attività da realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per le valutazioni finanziarie ed economiche PROGRAMMAZIONE!!! 30 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 12 CLASSIFICAZIONE ENTRATE E USCITE PREVENTIVO FINANZIARIO 1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per l’entrata e per l’uscita, in UPB (Strutture) e, per ciascuna UPB, suddiviso in TITOLI / UNITA’ PREVISIONALI / CATEGORIE 2. L’articolazione delle entrate e delle uscite in capitoli (unità elementare di classificazione) dà origine al preventivo finanziario gestionale necessario per la gestione dei programmi, progetti e attività e per la successiva rendicontazione 31 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione ATT.NE Le uscite sono ripartite, in modo vincolante, in: UNITA' PREVISIONALI TITOLO I: Uscite Correnti Ґ Funzionamento CATEGORIE Ґ Interventi diversi Ґ Oneri Comuni Ґ Trattamenti di quiescenza Ґ Accantonamenti a fondi rischi e oneri TITOLO II: Uscite in C/Capitale Ґ Investimenti CATEGORIE Ґ Oneri comuni Ґ Accantonamenti per uscite future Ґ Accantonamenti per ripristino investimenti TITOLO III: Gestioni Speciali Ґ ........... CATEGORIE Ґ ............. TITOLO IV: Partite di Giro Ґ uscite aventi natura di P/G 32 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione esempio: assegni indennità Presidente uscite per Organi Ente compensi organi collegiali di amm.ne compensi Revisisori Conti TITOLO I Unità Previsionale stipendi oneri per il personale oneri • Funzionamento ................. ................. acquisto beni di consumo e servizi ................. ................. Il preventivo finanziario decisionale (approvato dal CD) dovrebbe fissare limiti di spesa per ciascuna CATEGORIA, quindi i Direttori sarebbero autorizzati a fare autonomamente storni compensativi nell’ambito delle assegnazioni per capitoli 33 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 17 FONDO RISERVA PER SPESE IMPREVISTE 1. Tra l’1 e il 3% del totale delle uscite correnti 2. Le variazioni dal fondo di riserva sono effettuate con provvedimento del “direttore generale” (Presidente) fino al 30 novembre art. 18 1. FONDO SPECIALE RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO Si utilizza, con trasferimento ai pertinenti capitoli di bilancio, con provvedimento del direttore generale (Presidente), immediatamente esecutivo 34 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 20 ASSESTAMENTO, VARIAZIONI E STORNI AL BILANCIO 1. Entro il 30 luglio di ciascun anno è deliberato l’assestamento di bilancio secondo le procedure e le norme previste per la relativa approvazione (approvazione MIUR sentito il MEF?!!) PER INFN NO!! 2. I direttori possono disporre variazioni compensative nell’ambito della loro Struttura, con esclusione delle unità il cui stanziamento (normalmente non assegnato alle Strutture) è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero spese obbligatorie 4. Ulteriori variazioni possono essere deliberate entro il mese di novembre 35 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 21 SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA 1. Mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali secondo criteri di convenienza economica (risorse impiegate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei fini istituzionali, anche attraverso l’analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti) 3. Piano dei conti (da determinare) classifica i costi secondo la loro natura e in relazione alla propria struttura organizzativa 36 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 31 1. 2. IMPEGNO DI SPESA Si può contabilizzare solo quando l’obbligazione è giuridicamente perfezionata, è cioè determinata la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione Diversamente si contabilizza la “prenotazione di impegno” (es.: avvio di procedure di gare, autorizzazione di missione, ecc.) che confluisce nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione (disponibile fin dall’inizio del successivo esercizio!!) 37 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 35 1. CARTE DI CREDITO E’ possibile avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure di pagamento con carta di credito, regolate dalla normativa vigente art. 49 CONSUNTIVO DEL CENTRO DI COSTO 1. Contabilizza i costi, seguendo le indicazioni del piano dei conti; i costi sono messi a confronto con quelli del budget 3. Il consuntivo di ciascun centro di costo è redatto periodicamente e, a fine esercizio, mette a confronto i costi previsti con quelli effettivamente sostenuti 38 Direzione Affari Amministrativi Direzione Controllo di Gestione art. 52 1. ANTICIPAZIONI DI TESORERIA Il cassiere (Banca di Roma), su richiesta dell’Ente, corredata da delibera CD, concede anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nell’anno precedente art. 95 1. ENTRATA IN VIGORE 1° gennaio 2004; da tale data è abrogato il DPR 696/79 39