Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
Perugia 4, 5, 6 maggio 2004
PROGETTO DEL NUOVO
REGOLAMENTO
CONTABILE-AMMINISTRATIVO
alla luce del DPR 97/03
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
Perugia 4, 5, 6 maggio
2004
LO SCENARIO
NORMATIVO
2
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
 separazione del potere politico da
quello gestionale
D.Lgs 3.2.93 n. 29
(oggi D.Lgs 30.3.01 n. 165)
“Razionalizzazione
dell’organizzazione delle
amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina
in materia di pubblico
impiego”
 adozione di misure organizzative
idonee a consentire la rilevazione e
l’analisi dei costi e dei rendimenti
dell’attività
amministrativa
delle
decisioni adottate
 istituzione di un servizio di controllo
interno o nucleo di valutazione con il
compito di verificare, mediante
valutazioni comparative dei costi e dei
rendimenti, la realizzazione degli
obiettivi e la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche
3
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
D.Lgs 29.9.99 n. 381
art. 10, comma 1
istituzione
dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia
nonché
disposizioni concernenti
gli Enti di Ricerca vigilati
dal MIUR
vengono estese all’INFN alcune
disposizioni del D.Lgs. n. 19/99 tra
le quali quelle di cui all’art. 7,
comma 1, lettera b), punto 1)
4
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 7, comma 1, lettera b), punto 1)
D.Lgs 30.1.99 n. 19
riordino del CNR
i regolamenti sono adottati, modificati e
integrati sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi “redazione di un
bilancio di previsione secondo obiettivi
programmatici e adozione, entro due
esercizi finanziari, di un sistema di
contabilità economica coerente con
quanto previsto dall’art. 10 del D.Lgs
n. 279/97”
5
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
D.Lgs 7.8.97 n. 279
individuazione
delle
unità previsionali di
base del bilancio dello
Stato,
riordino
del
sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione
del rendiconto generale
dello Stato
art. 10 contabilità analitica per
centri di costo
al fine di consentire la valutazione economica
delle attività prodotte, le PA adottano un sistema
di contabilità economica fondato su rilevazioni
analitiche per centri di costo.
Esso collega le risorse umane, finanziarie e
strumentali impiegate con risultati conseguiti.
... omissis ...
assicurando l’integrazione dei sistemi informativi
e il costante aggiornamento dei dati.
Le componenti del sistema pubblico di contabilità
economica per centi di costo sono:il piano dei
conti (titolo, categoria, capitolo), i centri di costo
e i servizi erogati (per INFN attività prodotta)
... omissis ...
I centri di costo sono individuati in coerenza con
il sistema dei centri di responsabilità
dell’amministrazione, ne rilevano i risultati
economici e ne seguono l’evoluzione anche in
relazione ai provvedimenti di riorganizzazione.
6
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
D.Lgs 25.6.99 n. 208
disposizioni in materia
finanziaria e contabile
ha previsto l’obbligo di adeguare, entro
un anno, il sistema di contabilità ed i
relativi bilanci ai principi contenuti
nella legge delega n. 94/97 (a seguito
della quale è stato emanato il D.Lgs
n. 279/97)
per gli enti pubblici disciplinati dalla
legge 20/3/75 n. 70, ha previsto che il
processo di adeguamento alla legge n.
94/97, si realizzasse attraverso la
rielaborazione del regolamento di
amministrazione e contabilità (DPR
696/79) avvenuta con il DPR n. 97/03
7
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
D.Lgs 29.10.99 n. 419
riordinamento del sistema
degli enti pubblici nazionali
ha riconosciuto agli enti pubblici nazionali
non svolgenti attività di previdenza, ampia
autonomia nell’ambito del processo di
revisione dei propri statuti, ai fini
dell’individuazione
dell’assetto
organizzativo e contabile più rispondente
alle proprie esigenze funzionali e quindi
con criteri di massima flessibilità, tenendo
conto, tuttavia, delle norme generali
regolatrici, espressamente indicate all’art.
13, tra le quali si evidenzia:
... omissis ...
facoltà dell’ente di adottare regolamenti di
contabilità ispirati a principi civilistici e
recanti, ove necessario, deroghe, anche in
materia contrattuale, alle disposizioni del
regolamento approvato con DPR n.
696/79 e successive modificazioni (ora
DPR n. 97/2003)
8
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
... omissis ...
Stralcio circolare MEF
n. 47 del 14.11.2003
adeguamento dei sistemi
contabili degli enti ed
organismi pubblici
i destinatari del DPR 97/03 sono gli enti
soggetti alla legge n. 70/75 che non siano stati
interessati da una legge di riordino che abbia
riconosciuto loro la possibilità di dotarsi di un
proprio regolamento contabile, anche in
deroga al DPR 696/79.
 la decorrenza del DPR 97/03 è stata fissata
al 1° gennaio 2004, mentre per gli enti con
ampia autonomia contabile (come l’INFN?).
La legge 25 giugno 1999, n. 208, ha fissato il
termine di un anno (15 luglio 2000) per
adeguare il sistema contabile con i relativi
bilanci ai principi contenuti nella legge n.
94/97 (richiamati dal DPR 97/03)
9
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
Stralcio circolare MEF
n. 47 del 14.11.2003
adeguamento dei sistemi
contabili degli enti ed
organismi pubblici
sotto il profilo operativo le modifiche da
introdurre devono previamente essere intese
ad adeguare la struttura dell’ente ad un assetto
organizzativo che individui i titolari di aree
omogenee di attività (centri di responsabilità)
collegate con le risorse finanziarie assegnate
(unità previsionali di base)
l’impostazione contabile, con riflessi anche
sugli aspetti economici della gestione, rende il
bilancio di più agevole lettura ai fini dell’uso
corretto delle risorse (bilancio decisionale e
gestionale)
 la disaggregazione, poi, per funzioni
obiettivo (centri di costo) agevola la lettura
della spesa e consente agli organi di governo
dell’ente di avere maggiore contezza delle
risorse destinate alle singole missioni che si
intende perseguire
10
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
I PRINCIPI CONTABILI PER
IL BILANCIO DI PREVISIONE
ED IL RENDICONTO GENERALE
DEGLI ENTI PUBBLICI
definiti dalla Commissione Ministeriale
nominata con decreto del Ministero del Tesoro
del 21 ottobre 2000 e riportati nel DPR 97/2003
11
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
PRINCIPI CONTABILI
GENERALI
cui gli enti pubblici devono
uniformare
i propri sistemi contabili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
veridicità
correttezza
imparzialità (neutralità)
attendibilità
significatività e rilevanza
chiarezza e comprensibilità
pubblicità
coerenza
annualità
continuità
prudenza
costanza
universalità
integrità
unità
flessibilità
competenza finanziaria ed economica
equilibrio di bilancio
12
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
1. VERIDICITA’
Si devono rispecchiare le reali condizioni
delle operazioni di gestione evitando
sottovalutazioni o sopravalutazioni delle
singole poste di bilancio.
Anche in sede di rendicontazione devono
essere veritieri i dati della situazione
economica, finanziaria e patrimoniale.
2. CORRETTEZZA
rispetto formale e sostanziale delle norme
sia giuridiche che tecniche che presiedono
il sistema contabile adottato dall’Ente
13
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
3.
IMPARZIALITA’
(neutralità)
nei processi che richiedono elementi di
stima devono essere sempre applicati gli
stessi criteri di valutazione
tutte le valutazioni devono basarsi su
accurate analisi degli andamenti storici o
su altri idonei parametri di riferimento
4. ATTENDIBILITA’
in sintesi i bilanci finanziari debbono
rispettare la congruità delle spese e
l’attendibilità delle risorse acquisibili
14
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
5.
6.
SIGNIFICATIVITA’
e RILEVANZA
CHIAREZZA o
COMPRENSIBILITA’
il bilancio deve esporre informazioni che
hanno effetti significativi e rilevanti sul
risultato economico, per esempio
semplificazioni e arrotondamenti non
devono essere di portata tale da
comportare un effetto rilevante sui dati di
bilancio
è rafforzativo del principio della
veridicità: un documento contabile chiaro
è probabilmente più veritiero; la struttura
di bilancio deve facilitare la consultazione
e rendere evidenti le informazioni in esso
contenute
15
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
7. PUBBLICITA’
8. COERENZA
affinché i bilanci assumano a pieno la loro
valenza politica e giuridica devono essere
resi pubblici secondo le norme vigenti
i criteri di valutazione devono essere
coerenti tra loro, comparabili e omogenei
negli aspetti di analisi
16
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
9. ANNUALITA’
i bilanci devono tener conto dell’unità
temporale di riferimento che è l’anno
solare
anche nei documenti pluriennali, la
gestione deve essere analizzata per
intervalli regolari coincidenti con l’anno
solare
10. CONTINUITA’
la valutazione delle voci deve essere fatta
nella prospettiva della continuazione
dell’attività istituzionale
17
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
11. PRUDENZA
12. COSTANZA
la valutazione dei componenti positivi
deve
riguardare
quelli
che
ragionevolmente saranno disponibili,
mentre i componenti negativi devono
rientrare nei limiti delle risorse previste
la continuità di applicazione degli stessi
principi contabili è condizione essenziale
per la comparabilità fra documenti di
previsione e di rendicontazione del
medesimo anno e di anni differenti
18
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
13. UNIVERSALITA’
14. INTEGRITA’
necessità di considerare nei documenti
contabili tutte le poste finanziarie,
patrimoniali ed economiche nella loro
interezza; in sostanza nono sono ammesse
gestioni fuori bilancio
questo principio vieta l’iscrizione di
entrate al netto delle eventuali spese di
riscossione e, viceversa, l’iscrizione di
spese ridotte delle correlative entrate
19
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
15. UNITA’
16. FLESSIBILITA’
il singolo ente pubblico deve avere un
unico bilancio e un unico rendiconto
consente di fronteggiare effetti derivanti
da
circostanze
straordinarie
o
imprevedibili creando appositi “fondi” o,
intervenendo con rettifche di bilancio
20
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
17. COMPETENZA
FINANZIARIA ed
ECONOMICA
la competenza finanziaria è il criterio
con il quale, in base alla data
dell’accertamento
o
dell’impegno,
vengono imputate le entrate e le uscite
ad un esercizio piuttosto che ad un altro
la competenza economica imputa gli
effetti delle operazioni all’esercizio nel
quale è rinvenibile l’utilità economica
ceduta o acquisita, anche se diverso da
quello in cui si concretizzano i relativi
movimenti finanziari
l’introduzione
della
contabilità
economico-patrimoniale richiede la
determinazione dei costi e dei ricavi
secondo logiche aziendali
21
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
18. EQUILIBRIO di
BILANCIO
“Ogni altra legge
che importi nuove
o maggiori spese
deve indicare i
mezzi per farvi
fronte”
traduce il principio della copertura sancito
dalla Costituzione (art. 81, comma 4)
che impone nella predisposizione dei
bilanci
finanziari
di
previsione,
l’uguaglianza
fra
l’ammontare
complessivo delle entrate e quello delle
uscite,
anche
attraverso
l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione accertato
nell’esercizio precedente
anche la realizzazione dell’equilibrio
economico è garanzia della capacità di
perseguire le finalità istituzionali
22
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
IN DEFINITIVA ... L’INFN
 non è destinatario del DPR 97/03
QUINDI
 non sono vincolanti i
principi contabili, ma in
caso di deroga occorre
adeguata motivazione
 non è vincolante il rispetto
della modulistica allegata (per
es.: formuleremo il preventivo
solo di competenza e non di
cassa)
23
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
MA
ha l’obbligo di attuare:
a) una contabilità finanziaria di natura pubblicistica affiancata ad una
contabilità economico-patrimoniale di natura privatistica
oppure
b) una contabilità ispirata a criteri esclusivamente civilistici
QUESTA E’ DA ESCLUDERE PER L’INFN
deve modificare:
a) regolamento generale
b) regolamento generale delle Strutture
c) regolamento di amministrazione
24
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
ALCUNE INDICAZIONI PIU’
SIGNIFICATIVE SUL PROGETTO DEL
NUOVO REGOLAMENTO DI
AMMINISTRAZIONE
con richiami agli articoli del DPR 97/2003
QuickTime™ e un
decompressore TIFF (Non compresso)
sono necessari per visualizzare quest'immagine.
25
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 1
DEFINIZIONI E DENOMINAZIONI
PER INFN
a) “cassiere”
- Banca di Roma
b) “centro di costo”
- Esperimento/Progetto
c) “centro di responsabilità”
- Struttura
d) “costo”
- novità (non è l’impegno)
e) “direttore generale”
- Presidente
g) “funzionario ordinatore”
- non è previsto (sostituisce funzionario
delegato)
i) “organo di vertice”
- Consiglio Direttivo
l) “titolare centro di responsabilità”
- Direttore Struttura
s) “unità previsionale di base” UPB
- risorse finanziarie affidate alla gestione di
un centro di responsabilità (Struttura)
26
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE
Gli Enti devono integrare il proprio regolamento nelle
materie non specificatamente disciplinate dal DPR
97/03 e trasmesso, dopo delibera CD, al MIUR e al MEF
(Dip. Ragioneria Generale dello Stato)
N.B. Autonomia INFN (art. 8 legge 168/89)
“Il CNR, l’INFN e gli altri enti e istituzioni pubbliche
nazionali di ricerca a carattere non strumentale, hanno
autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile ai sensi dell’art. 33 della Costituzione e si danno
ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità
istituzionali, con propri regolamenti”
27
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 5
PRINCIPI INFORMATORI PER LA GESTIONE E LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE
2.
Il bilancio di previsione è deliberato entro il 31 ottobre,
salvo diversa disposizione statutaria (è già stato
modificato il Regolamento Generale INFN che ha
posticipato il termine di approvazione al 30 novembre)
3.
La gestione è unica, come è unico il relativo bilancio
5.
Il bilancio di previsione è formulato in termini di
competenza e di cassa
PER INFN SOLO DI COMPETENZA!!
28
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 10
3.
IL BILANCIO DI PREVISIONE
E composto da:
• preventivo finanziario
• quadro generale riassuntivo della Gestione Finanziaria
• preventivo economico
5.
Ha valore autorizzativo (costituisce limite agli impegni di
spesa). E’ approvato, SALVA DIVERSA DISPOSIZIONE
NORMATIVA, dal MIUR sentito il MEF
PER INFN NON E’ PREVISTA APPROVAZIONE
29
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 11
IL PREVENTIVO FINANZIARIO
1.
Si distingue in “decisionale” e “gestionale” ed è formulato in
termini di competenza (e di cassa); si articola, per le entrate
e per le uscite, in centri di responsabilità (Strutture)
3.
Il preventivo decisionale è deliberato dal Consiglio Direttivo
4.
E’ illustrato da una nota preliminare ed integrato da un
allegato tecnico in cui sono descritti i programmi, i progetti e
le attività da realizzare nell’esercizio ed i criteri adottati per
le valutazioni finanziarie ed economiche
PROGRAMMAZIONE!!!
30
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 12
CLASSIFICAZIONE ENTRATE E USCITE
PREVENTIVO FINANZIARIO
1.
Il preventivo finanziario decisionale è ripartito, per l’entrata
e per l’uscita, in UPB (Strutture) e, per ciascuna UPB,
suddiviso in TITOLI / UNITA’ PREVISIONALI / CATEGORIE
2.
L’articolazione delle entrate e delle uscite in capitoli (unità
elementare di classificazione) dà origine al preventivo
finanziario gestionale necessario per la gestione dei
programmi, progetti e attività e per la successiva
rendicontazione
31
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
ATT.NE
Le uscite sono ripartite, in modo vincolante, in:
UNITA' PREVISIONALI
TITOLO I: Uscite Correnti
Ґ Funzionamento
CATEGORIE
Ґ Interventi diversi
Ґ Oneri Comuni
Ґ Trattamenti di quiescenza
Ґ Accantonamenti a fondi rischi e oneri
TITOLO II: Uscite in C/Capitale
Ґ Investimenti
CATEGORIE
Ґ Oneri comuni
Ґ Accantonamenti per uscite future
Ґ Accantonamenti per ripristino investimenti
TITOLO III: Gestioni Speciali
Ґ ...........
CATEGORIE
Ґ .............
TITOLO IV: Partite di Giro
Ґ uscite aventi natura di P/G
32
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
esempio:
assegni indennità Presidente
uscite per Organi Ente
compensi organi collegiali di amm.ne
compensi Revisisori Conti
TITOLO I
Unità Previsionale
stipendi
oneri per il personale
oneri
• Funzionamento
.................
.................
acquisto beni di
consumo e servizi
.................
.................
Il preventivo finanziario decisionale (approvato dal CD) dovrebbe fissare limiti di spesa
per ciascuna CATEGORIA, quindi i Direttori sarebbero autorizzati a fare
autonomamente storni compensativi nell’ambito delle assegnazioni per capitoli
33
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 17
FONDO RISERVA PER SPESE IMPREVISTE
1.
Tra l’1 e il 3% del totale delle uscite correnti
2.
Le variazioni dal fondo di riserva sono effettuate con
provvedimento del “direttore generale” (Presidente) fino al
30 novembre
art. 18
1.
FONDO SPECIALE RINNOVI CONTRATTUALI
IN CORSO
Si utilizza, con trasferimento ai pertinenti capitoli di bilancio,
con provvedimento del direttore generale (Presidente),
immediatamente esecutivo
34
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 20
ASSESTAMENTO, VARIAZIONI E STORNI
AL BILANCIO
1.
Entro il 30 luglio di ciascun anno è deliberato l’assestamento
di bilancio secondo le procedure e le norme previste per la
relativa approvazione
(approvazione MIUR sentito il MEF?!!)
PER INFN NO!!
2.
I direttori possono disporre variazioni compensative
nell’ambito della loro Struttura, con esclusione delle unità il
cui stanziamento (normalmente non assegnato alle
Strutture) è fissato per fronteggiare oneri inderogabili ovvero
spese obbligatorie
4.
Ulteriori variazioni possono essere deliberate entro il mese
di novembre
35
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 21
SISTEMA DI CONTABILITA’ ANALITICA
1.
Mira essenzialmente ad orientare le decisioni aziendali
secondo criteri di convenienza economica (risorse impiegate
in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento dei
fini istituzionali, anche attraverso l’analisi degli scostamenti
tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati
conseguiti)
3.
Piano dei conti (da determinare) classifica i costi secondo la
loro natura e in relazione alla propria struttura organizzativa
36
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 31
1.
2.
IMPEGNO DI SPESA
Si può contabilizzare solo quando l’obbligazione è
giuridicamente perfezionata, è cioè determinata la somma
da pagare, il soggetto creditore e la ragione
Diversamente si contabilizza la “prenotazione di impegno”
(es.: avvio di procedure di gare, autorizzazione di missione,
ecc.) che confluisce nella parte vincolata dell’avanzo di
amministrazione (disponibile fin dall’inizio del successivo
esercizio!!)
37
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 35
1.
CARTE DI CREDITO
E’ possibile avvalersi, in quanto applicabili, delle procedure
di pagamento con carta di credito, regolate dalla normativa
vigente
art. 49
CONSUNTIVO DEL CENTRO DI COSTO
1.
Contabilizza i costi, seguendo le indicazioni del piano dei
conti; i costi sono messi a confronto con quelli del budget
3.
Il consuntivo di ciascun centro di costo è redatto
periodicamente e, a fine esercizio, mette a confronto i costi
previsti con quelli effettivamente sostenuti
38
Direzione Affari Amministrativi
Direzione Controllo di Gestione
art. 52
1.
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Il cassiere (Banca di Roma), su richiesta dell’Ente, corredata
da delibera CD, concede anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nell’anno
precedente
art. 95
1.
ENTRATA IN VIGORE
1° gennaio 2004; da tale data è abrogato il DPR 696/79
39
Scarica

progetto del nuovo regolamento contabile-amministrativo