DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2008, N. 81,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
Norme in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro
VADEMECUM
per
ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO (Odv)
PRIVE DI LAVORATORI
SUBORDINATI O EQUIPARATI
ESCLUSE QUELLE INERENTI ALLA
PROTEZIONE CIVILE
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1. PREMESSE
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, equiparando i volontari ai lavoratori autonomi,
esplica degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza per la
figura del Volontario di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266.
Ne deriva che qualunque soggetto non registrato quale Volontario
“attivo” che svolga qualsiasi genere di prestazione nell’ambito di
una Odv rientra nella definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2,
comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008.
Per contro, il decreto in questione non reca alcun riferimento alle
associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 383; al riguardo la Regione Veneto, con nota della
Direzione Prevenzione Prot. n. 345294/50.00.03.03 E.920.05.1 in
data 22 giugno 2010, ha espresso parere che l’attività dei
collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero
rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e
sportive dilettantistiche può essere equiparata a quella di volontario
indicata nell’art. 2 della legge 266/1991.
Dal combinato disposto dell’art. 3, comma 12-bis, e dell’art. 21 del
d.lgs. 81/2008 appare evidente che, nei confronti di tutte le
attività svolte da tutti i volontari, sia necessario predisporre delle
condizioni di intervento che garantiscano almeno:
• l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai
requisiti minimi della normativa vigente;
• l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di
dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai
requisiti minimi della normativa vigente;
• l’esposizione di una tessera di riconoscimento con
caratteristiche predefinite;
• la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria
attraverso un medico competente (sempre che l’attività
comporti uno dei rischi per cui la sorveglianza è prevista);
• la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici.
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2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL VOLONTARIO
2.1.
Ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, il Volontario è
equiparato ad un lavoratore autonomo cui si applicano le
disposizioni dell’art. 21 le quali prescrivono:
a) attrezzature di lavoro conformi
b) dispositivi di protezione individuale
c) tessera di riconoscimento
e consentono, con oneri a proprio carico, di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria
b) partecipare a corsi di formazione.
Con accordi tra Volontario ed Odv possono essere
individuate le modalità di attuazione della tutela di cui
all’art. 21.
2.2.
Ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, qualora il Volontario
svolga
la
propria
prestazione
nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro (es. ospedali,
micro comunità, scuole, ecc.), quest’ultimo deve:
a) fornire dettagliate informazioni su rischi e misure di
prevenzione e di emergenza
b) adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non
sia possibile, ridurre al minimo il rischio di
interferenze.
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3. ONERI IN CAPO ALL’ORGANIZZAZIONE
3.1.
In relazione al combinato disposto degli art.li 3, comma
12-bis, e 21 appare COMPITO di ogni Odv:
a) COMPIERE
LA
VALUTAZIONE
DEI
RISCHI
analizzando e valutando le attività svolte, al fine di
predisporre un accordo col Volontario atto a chiarire
le misure di tutela da adottare e le relative modalità
attuative anche dal punto di vista economico, utile
anche
per
l’eventuale
interazione
con
un
committente/datore di lavoro
b) PREDISPORRE E STIPULARE UN ACCORDO SCRITTO,
previa attenta ponderazione, concernente le misure
e le modalità di cui alla precedente lettera a).
3.2.
In relazione a luoghi di lavoro, impianti ed attrezzature
pare altresì COMPITO di ogni Odv VERIFICARE la
sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza necessari per
il loro utilizzo, reperendo, a titolo esemplificativo:
- per i luoghi di lavoro, il certificato di agibilità
- per gli impianti, le dichiarazioni di conformità
- per le attrezzature, tutte le direttive di prodotto che
determinano i requisiti minimi di sicurezza per
l’immissione nel mercato e l’utilizzo, talvolta anche
attraverso la marcatura СЄ.
3.3.
In relazione all’art. 21, comma 1, lettera c), DEFINIRE il
modello della tessera di riconoscimento e PREDISPORRE
quella nominativa per ciascun Volontario.
3.4.
In relazione all’art. 3, comma 12-bis, FARSI CARICO
dell’applicazione delle disposizioni legate allo svolgimento
della
prestazione
del
Volontario
nell’ambito
dell’organizzazione di lavoro di un committente/datore di
lavoro (es. ospedale, micro comunità, scuola, ecc.).
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4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI ED ADEMPIMENTI
4.1.
VOLONTARIO
4.1.1. art. 21, comma 1, lettera a):
attrezzature
Materia disciplinata dal TITOLO V, CAPO I,
nonché dall’ALLEGATO V per prodotti non СЄ e
dall’ALLEGATO VI per l’utilizzo.
4.1.2. art. 21, comma 1, lettera b):
dispositivi di protezione individuale
Materia disciplinata dal TITOLO III, CAPO II,
nonché
dall’ALLEGATO
VII
per
criteri
d’individuazione ed uso.
4.1.3. art. 21. comma 1, lettera c):
tessera di riconoscimento
Necessaria qualora la prestazione sia effettuata in
un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in
regime di appalto o subappalto (es. ospedali,
micro comunità, scuole, ecc.).
4.1.4. art. 21, comma 2, lettera a):
sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria dalle
seguenti disposizioni:
• art. 168 – movimentazione manuale dei carichi
• art. 176 – videoterminali (VDT)
• art. 185 – agenti fisici
• art. 196 – rumore
• art. 204 – vibrazioni
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•
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•
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•
•
•
art. 211 – campi elettromagnetici (dal 2012)
art. 218 – radiazioni ottiche artificiali (dal 2010)
art. 229 – agenti chimici
art. 242 – agenti cancerogeni e mutageni
art. 259 – amianto
art. 279 – agenti biologici
restano in vigore altre normative legate al
lavoro
notturno
e
minorile,
nonché
all’accertamento di tossicodipendenze.
4.1.5. art. 21, comma 2, lettera b):
corsi di formazione
Stante l’art. 37, comma 8, il Volontario può
avvalersi dei percorsi formativi appositamente
definiti tramite l’accordo circa durata, contenuti e
modalità della formazione da adottarsi in sede di
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
4.2.
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
4.2.1. art.li 28 e 29: valutazione dei rischi
Stando all’art. 28, comma 2, lettera a), la scelta
dei criteri di redazione del documento è rimessa
alla Odv/Aps=datore di lavoro che vi provvede con
criteri
di
SEMPLICITÀ,
BREVITÀ
e
COMPRENSIBILITÀ, in modo da garantirne la
completezza e l’idoneità quale strumento operativo
di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione.
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4.2.2. art. 26: interferenze
Ottenere, attraverso i contenuti della convenzione
e/o mediante specifici ed appositi documenti, che
l’ente ospitante ovvero l’organizzazione del datore
di lavoro descriva i rischi cui è soggetto il
Volontario, le misure di tutela adottate e da
adottarsi, le misure di emergenza adottate e gli
eventuali rischi di interferenze tra la prestazione
del Volontario e le altre attività che di svolgono
nella
medesima
organizzazione
e
formare
conseguentemente in tal senso ciascun Volontario.
4.2.3. art. 62 e seguenti: luoghi di lavoro
Predisporre, relativamente alla sede/luogo di
lavoro, un fascicolo contenente copia della
seguente documentazione, qualora necessaria:
• CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, disciplinato in
ultimo dagli art.li 24, 25 e 26 del D.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni
• PLANIMETRIA
CATASTALE
o
elaborato
equivalente dove sia evidenziata l’ubicazione
delle postazioni di “lavoro”
• DEROGHE eventuali circa la rispondenza ai
requisiti dell’ALLEGATO IV, nonché in tema di
altezze e locali sotterranei
• IMPIANTO ELETTRICO
- Dichiarazione di conformità - DICO
gli impianti realizzati o modificati dopo il 1990)
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(obbligatoria per
- Dichiarazione di rispondenza - DIRI
(obbligatoria per
aumento potenza degli impianti realizzati e non modificati prima
del 1990 e nel caso di smarrimento della DICO)
- Denuncia
all’ISPESL
e
all’Azienda
USL
dell’impianto elettrico
- Calcolo dell’indice di fulminazione che attesti
l’auto protezione della struttura oppure
denuncia all’ISPESL e all’Azienda USL
dell’impianto di protezione delle scariche
atmosferiche
- Verifiche, biennali o quinquennali, degli impianti
di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche
• PREVENZIONE INCENDI
- Certificato di prevenzione incendi – CPI di cui al
D.M. 16 febbraio 1982 il quale individua 97
attività soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi; altre attività sono
disciplinate dal D.M. 10 marzo 1998. In
entrambi i casi la responsabilità è del titolare
dell’attività
- Manutenzione e controlli periodici (semestrali)
degli impianti e delle attrezzature di
protezione antincendio
- Registro dei controlli
• CENTRALI TERMICHE
- Potenza inferiore a 35 KW:
a) Dichiarazione di conformità dell’installatore
b) Manutenzioni periodiche del manutentore
riportate nel libretto d’impianto
- Potenza maggiore di 35 KW:
a) Denuncia all’ISPESL di primo impianto
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b) Manutenzioni periodiche del manutentore
riportate nel libretto d’impianto
- Potenza maggiore di 116 KW e nei condomini in
centrali con potenza compresa tra 35 e 116
KW:
a) Denuncia all’ISPESL di primo impianto
b) Manutenzioni periodiche del manutentore
riportate nel libretto d’impianto
c) Verifica
periodica
dei
dispositivi
di
sicurezza da parte dell’azienda USL (ogni
5 anni)
• ASCENSORI
- Libretto d’uso e manutenzione od altro libretto
con caratteristiche dell’impianto, a seconda
della data d’installazione
- Verbali della ditta manutentrice (ogni 6 mesi)
- Verbale di verifica periodica dell’azienda USL
(ogni 2 anni)
4.2.4. art. 21. comma 1, lettera c):
tessera di riconoscimento
Elaborare un unico modello di tessera costituito
da:
• Denominazione e logo dell’organizzazione
• Fotografia del volontario
• Generalità del volontario:
- Cognome
- Nome
- Luogo e data di nascita
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4.2.5. art. 15 della l.r. 22 luglio 2005, n. 16:
iniziative di formazione
Eventuali specifiche esigenze di formazione in
tema di salute e sicurezza potrebbero trovare
soluzione con la norma in questione, la quale
prevede che la Regione favorisce la partecipazione
dei volontari alle iniziative di formazione,
qualificazione ed aggiornamento professionale
svolte o promosse dalla stessa o da agenzie
formative nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni.
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