DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro VADEMECUM per ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO (Odv) PRIVE DI LAVORATORI SUBORDINATI O EQUIPARATI ESCLUSE QUELLE INERENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE 1 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS 1. PREMESSE Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, equiparando i volontari ai lavoratori autonomi, esplica degli obblighi di tutela della salute e della sicurezza per la figura del Volontario di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266. Ne deriva che qualunque soggetto non registrato quale Volontario “attivo” che svolga qualsiasi genere di prestazione nell’ambito di una Odv rientra nella definizione di lavoratore contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. 81/2008. Per contro, il decreto in questione non reca alcun riferimento alle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; al riguardo la Regione Veneto, con nota della Direzione Prevenzione Prot. n. 345294/50.00.03.03 E.920.05.1 in data 22 giugno 2010, ha espresso parere che l’attività dei collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero rimborso spese in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche può essere equiparata a quella di volontario indicata nell’art. 2 della legge 266/1991. Dal combinato disposto dell’art. 3, comma 12-bis, e dell’art. 21 del d.lgs. 81/2008 appare evidente che, nei confronti di tutte le attività svolte da tutti i volontari, sia necessario predisporre delle condizioni di intervento che garantiscano almeno: • l’utilizzo di attrezzature di lavoro idonee e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente; • l’eventuale utilizzo (se necessari per il tipo di attività svolta) di dispositivi di protezione individuale idonei e rispondenti ai requisiti minimi della normativa vigente; • l’esposizione di una tessera di riconoscimento con caratteristiche predefinite; • la possibilità di beneficiare della sorveglianza sanitaria attraverso un medico competente (sempre che l’attività comporti uno dei rischi per cui la sorveglianza è prevista); • la possibilità di beneficiare di corsi di formazione specifici. 2 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS 2. DISPOSIZIONI RELATIVE AL VOLONTARIO 2.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, il Volontario è equiparato ad un lavoratore autonomo cui si applicano le disposizioni dell’art. 21 le quali prescrivono: a) attrezzature di lavoro conformi b) dispositivi di protezione individuale c) tessera di riconoscimento e consentono, con oneri a proprio carico, di: a) beneficiare della sorveglianza sanitaria b) partecipare a corsi di formazione. Con accordi tra Volontario ed Odv possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui all’art. 21. 2.2. Ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, qualora il Volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro (es. ospedali, micro comunità, scuole, ecc.), quest’ultimo deve: a) fornire dettagliate informazioni su rischi e misure di prevenzione e di emergenza b) adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo il rischio di interferenze. 3 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS 3. ONERI IN CAPO ALL’ORGANIZZAZIONE 3.1. In relazione al combinato disposto degli art.li 3, comma 12-bis, e 21 appare COMPITO di ogni Odv: a) COMPIERE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI analizzando e valutando le attività svolte, al fine di predisporre un accordo col Volontario atto a chiarire le misure di tutela da adottare e le relative modalità attuative anche dal punto di vista economico, utile anche per l’eventuale interazione con un committente/datore di lavoro b) PREDISPORRE E STIPULARE UN ACCORDO SCRITTO, previa attenta ponderazione, concernente le misure e le modalità di cui alla precedente lettera a). 3.2. In relazione a luoghi di lavoro, impianti ed attrezzature pare altresì COMPITO di ogni Odv VERIFICARE la sussistenza dei requisiti minimi di sicurezza necessari per il loro utilizzo, reperendo, a titolo esemplificativo: - per i luoghi di lavoro, il certificato di agibilità - per gli impianti, le dichiarazioni di conformità - per le attrezzature, tutte le direttive di prodotto che determinano i requisiti minimi di sicurezza per l’immissione nel mercato e l’utilizzo, talvolta anche attraverso la marcatura СЄ. 3.3. In relazione all’art. 21, comma 1, lettera c), DEFINIRE il modello della tessera di riconoscimento e PREDISPORRE quella nominativa per ciascun Volontario. 3.4. In relazione all’art. 3, comma 12-bis, FARSI CARICO dell’applicazione delle disposizioni legate allo svolgimento della prestazione del Volontario nell’ambito dell’organizzazione di lavoro di un committente/datore di lavoro (es. ospedale, micro comunità, scuola, ecc.). 4 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS 4. RIFERIMENTI LEGISLATIVI ED ADEMPIMENTI 4.1. VOLONTARIO 4.1.1. art. 21, comma 1, lettera a): attrezzature Materia disciplinata dal TITOLO V, CAPO I, nonché dall’ALLEGATO V per prodotti non СЄ e dall’ALLEGATO VI per l’utilizzo. 4.1.2. art. 21, comma 1, lettera b): dispositivi di protezione individuale Materia disciplinata dal TITOLO III, CAPO II, nonché dall’ALLEGATO VII per criteri d’individuazione ed uso. 4.1.3. art. 21. comma 1, lettera c): tessera di riconoscimento Necessaria qualora la prestazione sia effettuata in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto (es. ospedali, micro comunità, scuole, ecc.). 4.1.4. art. 21, comma 2, lettera a): sorveglianza sanitaria La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria dalle seguenti disposizioni: • art. 168 – movimentazione manuale dei carichi • art. 176 – videoterminali (VDT) • art. 185 – agenti fisici • art. 196 – rumore • art. 204 – vibrazioni 5 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS • • • • • • • art. 211 – campi elettromagnetici (dal 2012) art. 218 – radiazioni ottiche artificiali (dal 2010) art. 229 – agenti chimici art. 242 – agenti cancerogeni e mutageni art. 259 – amianto art. 279 – agenti biologici restano in vigore altre normative legate al lavoro notturno e minorile, nonché all’accertamento di tossicodipendenze. 4.1.5. art. 21, comma 2, lettera b): corsi di formazione Stante l’art. 37, comma 8, il Volontario può avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti tramite l’accordo circa durata, contenuti e modalità della formazione da adottarsi in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. 4.2. ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 4.2.1. art.li 28 e 29: valutazione dei rischi Stando all’art. 28, comma 2, lettera a), la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa alla Odv/Aps=datore di lavoro che vi provvede con criteri di SEMPLICITÀ, BREVITÀ e COMPRENSIBILITÀ, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. 6 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS 4.2.2. art. 26: interferenze Ottenere, attraverso i contenuti della convenzione e/o mediante specifici ed appositi documenti, che l’ente ospitante ovvero l’organizzazione del datore di lavoro descriva i rischi cui è soggetto il Volontario, le misure di tutela adottate e da adottarsi, le misure di emergenza adottate e gli eventuali rischi di interferenze tra la prestazione del Volontario e le altre attività che di svolgono nella medesima organizzazione e formare conseguentemente in tal senso ciascun Volontario. 4.2.3. art. 62 e seguenti: luoghi di lavoro Predisporre, relativamente alla sede/luogo di lavoro, un fascicolo contenente copia della seguente documentazione, qualora necessaria: • CERTIFICATO DI AGIBILITÀ, disciplinato in ultimo dagli art.li 24, 25 e 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni • PLANIMETRIA CATASTALE o elaborato equivalente dove sia evidenziata l’ubicazione delle postazioni di “lavoro” • DEROGHE eventuali circa la rispondenza ai requisiti dell’ALLEGATO IV, nonché in tema di altezze e locali sotterranei • IMPIANTO ELETTRICO - Dichiarazione di conformità - DICO gli impianti realizzati o modificati dopo il 1990) 7 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS (obbligatoria per - Dichiarazione di rispondenza - DIRI (obbligatoria per aumento potenza degli impianti realizzati e non modificati prima del 1990 e nel caso di smarrimento della DICO) - Denuncia all’ISPESL e all’Azienda USL dell’impianto elettrico - Calcolo dell’indice di fulminazione che attesti l’auto protezione della struttura oppure denuncia all’ISPESL e all’Azienda USL dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche - Verifiche, biennali o quinquennali, degli impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche • PREVENZIONE INCENDI - Certificato di prevenzione incendi – CPI di cui al D.M. 16 febbraio 1982 il quale individua 97 attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi; altre attività sono disciplinate dal D.M. 10 marzo 1998. In entrambi i casi la responsabilità è del titolare dell’attività - Manutenzione e controlli periodici (semestrali) degli impianti e delle attrezzature di protezione antincendio - Registro dei controlli • CENTRALI TERMICHE - Potenza inferiore a 35 KW: a) Dichiarazione di conformità dell’installatore b) Manutenzioni periodiche del manutentore riportate nel libretto d’impianto - Potenza maggiore di 35 KW: a) Denuncia all’ISPESL di primo impianto 8 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS b) Manutenzioni periodiche del manutentore riportate nel libretto d’impianto - Potenza maggiore di 116 KW e nei condomini in centrali con potenza compresa tra 35 e 116 KW: a) Denuncia all’ISPESL di primo impianto b) Manutenzioni periodiche del manutentore riportate nel libretto d’impianto c) Verifica periodica dei dispositivi di sicurezza da parte dell’azienda USL (ogni 5 anni) • ASCENSORI - Libretto d’uso e manutenzione od altro libretto con caratteristiche dell’impianto, a seconda della data d’installazione - Verbali della ditta manutentrice (ogni 6 mesi) - Verbale di verifica periodica dell’azienda USL (ogni 2 anni) 4.2.4. art. 21. comma 1, lettera c): tessera di riconoscimento Elaborare un unico modello di tessera costituito da: • Denominazione e logo dell’organizzazione • Fotografia del volontario • Generalità del volontario: - Cognome - Nome - Luogo e data di nascita 9 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS 4.2.5. art. 15 della l.r. 22 luglio 2005, n. 16: iniziative di formazione Eventuali specifiche esigenze di formazione in tema di salute e sicurezza potrebbero trovare soluzione con la norma in questione, la quale prevede che la Regione favorisce la partecipazione dei volontari alle iniziative di formazione, qualificazione ed aggiornamento professionale svolte o promosse dalla stessa o da agenzie formative nei settori di diretto intervento delle organizzazioni. 10 COORDINAMENTO SOLIDARIETA’ VALLE D’AOSTA ONLUS