Corso di aggiornamento RSPP aziende edili
Lezione: Verifiche
In questa unità didattica verranno descritte le verifiche da
effettuare sui ponteggi secondo quanto stabilito dalla normativa.
Nello specifico, verrà posta attenzione sulle verifiche preventive,
su quelle di primo o successivo impianto e, infine, su quelle
periodiche o eccezionali.
L’allegato XIX del D. Lgs. 81/08 definisce le verifiche di
sicurezza da effettuare sul ponteggio.
Nello specifico, al punto 1, fornisce le indicazioni per controllare
e selezionare in modo appropriato tutti gli elementi da utilizzare
prima di montare il ponteggio.
Le verifiche preventive iniziano con un controllo generale.
In primo luogo è necessario verificare l'esistenza del libretto del
ponteggio.
In seguito, si passa al controllo sugli elementi.
In particolare, per ogni elemento del ponteggio occorre verificare
che il marchio del fabbricante sia rilevabile e sia lo stesso del
libretto.
Tutti gli elementi, infatti, devono appartenere a un unico
fabbricante.
Le verifiche preventive da effettuare su ogni elemento del
ponteggio non si limitano al controllo del marchio.
Per ogni elemento del ponteggio, infatti, si deve verificare che
sia protetto contro la corrosione, che sia mantenuta la linearità
e/o la planarità e anche l'efficienza dei collegamenti, vale a dire
l'integrità dei perni e/o delle boccole.
In base a quanto rilevato durante le verifiche preventive, devono
essere adottate specifiche misure.
Nel dettaglio, se non esiste il libretto è obbligatorio richiederne
copia al fabbricante e se il marchio del fabbricante non è
rilevabile, o è difforme da quello indicato nel libretto, è
necessario scartare l'elemento.
Ulteriori misure riguardano le verifiche di ogni singolo elemento
del ponteggio.
Se la protezione contro la corrosione non è più efficiente è
obbligatorio ripristinarla, nel caso gli spessori rientrino ancora
nelle tolleranze previste dal fabbricante, altrimenti occorre
scartare l'elemento.
L'elemento deve essere scartato anche se non è più lineare o
planare.
Infine, se i collegamenti non sono più funzionali è necessario
ripristinarli in conformità alle modalità previste dal fabbricante o
scartarli.
Ultimata la fase di montaggio deve essere verificato che,
durante l’utilizzo del ponteggio, siano garantite le condizioni
previste al punto 2 dell’allegato XIX e nelle autorizzazioni
ministeriali dell’opera provvisionale.
Per garantire le condizioni previste dalla normativa durante
l’utilizzo del ponteggio si eseguono dunque vari controlli.
Devono sempre essere presenti in cantiere: una copia del
libretto del ponteggio e un disegno esecutivo del ponteggio
firmato dal responsabile di cantiere per conformità agli schemi
tipo.
Se il ponteggio viene montato conformemente agli schemi del
fabbricante non richiede progetto di calcolo.
Deve, invece, essere redatto un progetto da un ingegnere o un
architetto abilitato in caso di ponteggi di altezza superiore ai 20
metri, ponteggi non montati conformemente agli schemi tipo e
ponteggi sui quali siano stati montati tabelloni pubblicitari,
graticci, teli o altre schermature.
Ulteriori controlli riguardano: l'adeguatezza degli appoggi, la
verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti e l'efficienza dei
collegamenti tra gli elementi del ponteggio, l'efficienza degli
ancoraggi e delle diagonali di pianta e di facciata e la regolarità
degli impalcati metallici, che devono essere ben fissati al
ponteggio.
Le ultime verifiche riguardano: la regolarità degli impalcati in
legno, che devono essere ben fissati al ponteggio, di spessore
adeguato e in buono stato conservativo, la regolarità e
l'efficienza dei sistemi di protezione contro la caduta di persone
e di materiali e, infine, la distanza del ponteggio dal fabbricato
servito.
La documentazione che certifica l'avvenuta verifica di primo o
successivo impianto per assicurare la corretta installazione e il
buon funzionamento del ponteggio deve essere sempre tenuta in
cantiere.
I controlli periodici devono essere effettuati almeno ogni tre mesi
secondo quanto indicato nelle autorizzazioni ministeriali.
I controlli eccezionali, invece, devono essere effettuati dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del
lavoro sul ponteggio.
L’art. 137 comma 1 del D. Lgs. 81 recita, infatti, ''Il preposto, ad
intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità
dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli
ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione od
il rinforzo di elementi inefficienti”.
I controlli periodici o eccezionali sono tesi ad accertare che le
condizioni valutate nella verifica di primo o successivo impianto
si siano mantenute inalterate nel tempo.
Anche in questo caso, la documentazione che certifica
l'avvenuta verifica del ponteggio deve essere sempre tenuta in
cantiere.
In questa unità didattica ti sono state presentate tutte le verifiche
che è necessario effettuare sui ponteggi secondo quanto stabilito
dalla normativa.
Nello specifico, è stata posta attenzione sulle verifiche
preventive, su quelle di primo o successivo impianto e, infine, su
quelle periodiche o eccezionali.
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