Corso di aggiornamento RSPP aziende edili Lezione: Verifiche In questa unità didattica verranno descritte le verifiche da effettuare sui ponteggi secondo quanto stabilito dalla normativa. Nello specifico, verrà posta attenzione sulle verifiche preventive, su quelle di primo o successivo impianto e, infine, su quelle periodiche o eccezionali. L’allegato XIX del D. Lgs. 81/08 definisce le verifiche di sicurezza da effettuare sul ponteggio. Nello specifico, al punto 1, fornisce le indicazioni per controllare e selezionare in modo appropriato tutti gli elementi da utilizzare prima di montare il ponteggio. Le verifiche preventive iniziano con un controllo generale. In primo luogo è necessario verificare l'esistenza del libretto del ponteggio. In seguito, si passa al controllo sugli elementi. In particolare, per ogni elemento del ponteggio occorre verificare che il marchio del fabbricante sia rilevabile e sia lo stesso del libretto. Tutti gli elementi, infatti, devono appartenere a un unico fabbricante. Le verifiche preventive da effettuare su ogni elemento del ponteggio non si limitano al controllo del marchio. Per ogni elemento del ponteggio, infatti, si deve verificare che sia protetto contro la corrosione, che sia mantenuta la linearità e/o la planarità e anche l'efficienza dei collegamenti, vale a dire l'integrità dei perni e/o delle boccole. In base a quanto rilevato durante le verifiche preventive, devono essere adottate specifiche misure. Nel dettaglio, se non esiste il libretto è obbligatorio richiederne copia al fabbricante e se il marchio del fabbricante non è rilevabile, o è difforme da quello indicato nel libretto, è necessario scartare l'elemento. Ulteriori misure riguardano le verifiche di ogni singolo elemento del ponteggio. Se la protezione contro la corrosione non è più efficiente è obbligatorio ripristinarla, nel caso gli spessori rientrino ancora nelle tolleranze previste dal fabbricante, altrimenti occorre scartare l'elemento. L'elemento deve essere scartato anche se non è più lineare o planare. Infine, se i collegamenti non sono più funzionali è necessario ripristinarli in conformità alle modalità previste dal fabbricante o scartarli. Ultimata la fase di montaggio deve essere verificato che, durante l’utilizzo del ponteggio, siano garantite le condizioni previste al punto 2 dell’allegato XIX e nelle autorizzazioni ministeriali dell’opera provvisionale. Per garantire le condizioni previste dalla normativa durante l’utilizzo del ponteggio si eseguono dunque vari controlli. Devono sempre essere presenti in cantiere: una copia del libretto del ponteggio e un disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per conformità agli schemi tipo. Se il ponteggio viene montato conformemente agli schemi del fabbricante non richiede progetto di calcolo. Deve, invece, essere redatto un progetto da un ingegnere o un architetto abilitato in caso di ponteggi di altezza superiore ai 20 metri, ponteggi non montati conformemente agli schemi tipo e ponteggi sui quali siano stati montati tabelloni pubblicitari, graticci, teli o altre schermature. Ulteriori controlli riguardano: l'adeguatezza degli appoggi, la verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti e l'efficienza dei collegamenti tra gli elementi del ponteggio, l'efficienza degli ancoraggi e delle diagonali di pianta e di facciata e la regolarità degli impalcati metallici, che devono essere ben fissati al ponteggio. Le ultime verifiche riguardano: la regolarità degli impalcati in legno, che devono essere ben fissati al ponteggio, di spessore adeguato e in buono stato conservativo, la regolarità e l'efficienza dei sistemi di protezione contro la caduta di persone e di materiali e, infine, la distanza del ponteggio dal fabbricato servito. La documentazione che certifica l'avvenuta verifica di primo o successivo impianto per assicurare la corretta installazione e il buon funzionamento del ponteggio deve essere sempre tenuta in cantiere. I controlli periodici devono essere effettuati almeno ogni tre mesi secondo quanto indicato nelle autorizzazioni ministeriali. I controlli eccezionali, invece, devono essere effettuati dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del lavoro sul ponteggio. L’art. 137 comma 1 del D. Lgs. 81 recita, infatti, ''Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione od il rinforzo di elementi inefficienti”. I controlli periodici o eccezionali sono tesi ad accertare che le condizioni valutate nella verifica di primo o successivo impianto si siano mantenute inalterate nel tempo. Anche in questo caso, la documentazione che certifica l'avvenuta verifica del ponteggio deve essere sempre tenuta in cantiere. In questa unità didattica ti sono state presentate tutte le verifiche che è necessario effettuare sui ponteggi secondo quanto stabilito dalla normativa. Nello specifico, è stata posta attenzione sulle verifiche preventive, su quelle di primo o successivo impianto e, infine, su quelle periodiche o eccezionali.