REPUBBLICA ITALIANA ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA GRUPPO PARLAMENTARE MISTO DISEGNO DI LEGGE DEL 14.03.2013 N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO PRESENTATO DALL’ON. GIUSEPPE GIANNI ______________________________________________________________________ RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI On.li Colleghi, l’Osservatorio Nazionale Amianto, associazione rappresentativa dei lavoratori e cittadini vittime ed esposti ad amianto anche attraverso la struttura regionale, fin dal 2009, ha organizzato incontri di studio, convegni e manifestazioni in tutto il territorio siciliano per sensibilizzare sul rischio indotto dalla sostanza killer, per chiedere le bonifiche e quindi anche il risarcimento dei danni e le doverose prestazioni assistenziali e previdenziali. In tutti gli incontri di studio sono emerse discriminazioni a carico dei cittadini lavoratori residenti nella Regione Sicilia, i quali benché esposti ad amianto non ottengono il riconoscimento utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione, nonostante le chiare disposizioni di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/92 e l’art. 1, commi 20, 21 e 22, della l. 247/07. Per quanto riguarda i siti lavorativi con amianto nel territorio siciliano, non sono stati emessi atti di indirizzo. La presente proposta di legge si prefigge di armonizzare la legislazione regionale alla ultima direttiva 2009/148/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto, si propone e ha ad oggetto la tutela dell’integrità psicofisica di tutti i cittadini, anche da rischio amianto, nonché il definitivo rifiuto di ogni forma di discriminazione per i lavoratori italiani residenti nelle provincie autonome e nelle regioni a statuto speciale, rispetto alle norme di cui all’art. 13, comma 8, legge 257/92 e di cui all’art. 1, comma 20, 21 e 22, legge 247/07, secondo i principi e nei limiti dello statuto della regione siciliana, e conformemente alle norme nazionali e internazionali. Già il Tribunale di Torino, con la Sentenza del 1906, che ha definito la causa iscritta al n. 1197/1906, promossa da Soc. anonima The British Asbestos company Limited contro Pich Avv. Carlo, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che “le acquisizioni del Congresso Internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l’amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone”, e già in quegli anni il Prof. Scarpa presso il Policlinico di Torino aveva avuto modo di diagnosticare gli effetti nefasti dell’amianto sulla salute umana. La Corte di Cassazione, Sez. Pen. IV, sent. n. 5117 del 01.02.2008, così testualmente: “Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 articoli 19 e 21 oggetto di contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi, anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI provocare gravi patologie. Come e' noto, l'inalazione da amianto (il cui uso e' stato vietato in assoluto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257) e' ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande lesivita' della salute (se ne fa cenno nel Regio Decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906) e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed inserita nelle malattie professionali dalla Legge 12 aprile 1943, n. 455), e' ritenuta conseguenza diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate”. Se dunque il rischio morbigeno legato all’esposizione all’amianto è oggetto di pronuncia della giurisprudenza, e di Regio Decreto già nel 1909, al quale fecero seguito il DLgs 06.08.1916, n. 1136, e il Regio Decreto 1720 del 1936, e se la Carta Costituzionale afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (art. 32) e che l’iniziativa economica, pubblica e privata è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41, II° comma, della Costituzione), con tutela del lavoro e dell’esistenza libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e dovere di lavorare (artt. 35, 36 e 4 della Costituzione), non si può non ritenere sussistente il diritto dovere al lavoro salubre (nella accezione meglio illustrata in Patologie ambientali e lavorative MCS amianto e giustizia, Ezio Bonanni - Giancarlo Ugazio; Edizioni Minerva Medica, Torino, gennaio 2011), sul quale si fonda la presente proposta di legge. Perché tante, troppe volte, le regioni d’Italia a statuto speciale, ma ancora più la Sicilia, nel dolente Mezzogiorno, in un contesto nel quale sembrano prevalere i particolarismi e le voglie di secessione, che giungono dal Nord Italia, e che non sono da noi condivise, sono state oggetto di discriminazione, non più tollerabile. L’amianto è il caso paradigmatico di questa duplice discriminazione di cui sono parte lesa i lavoratori siciliani, ma anche gli altri lavoratori a statuto speciale, e al fatto che la stessa legge regionale n. 1 del 18.01.97 ha istituito il servizio ispettivo regionale di sanità, la cui logica e la cui ispirazione si richiama la presente proposta di legge regionale. Il Legislatore italiano nel dopo guerra è rimasto a lungo silente, e in previsione dell’aumento del numero delle patologie asbesto correlate tra i lavoratori dell’industria privata, si è preoccupato soltanto della stabilità di bilancio dell’INAIL, e con l’art. 153 del D.P.R. 1124 del 1965, che riproduceva una norma antecedente, confermava l’obbligo degli imprenditori ad un premio supplementare cosiddetto dell’asbestosi, che l’ente avrebbe incamerato per poter pagare le rendite ai malati e ai familiari delle vittime: “i datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all’incidenza dei salari specific riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc.”, così contraddicendo il precetto costituzionale, che sopra abbiamo richiamato. Nel silenzio del Legislatore italiano le istituzioni comunitarie sono intervenute con la direttiva 477/83/CEE, “Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione ad amianto durante il lavoro”, con termine per gli Stati membri fino al 1° gennaio 1987 per recepirne le norme, e in seguito all’inadempimento della Repubblica Italiana la Commissione Europea, ha avviato di ufficio la procedura di infrazione n. 240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13.12.1990, e che reca il seguente tenore letterale: “... la Corte dichiara e statuisce: 1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell’amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione all’amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE”. La Corte di Giustizia rendeva la seguente motivazione: “1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell’art.169 del Trattato CEE, un ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell’amianto, necessari per dare attuazione nell’ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione all’amianto durante il lavoro (GU L 263, pag.25, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE. 2. L’art.18, n.1, della direttiva 83/477, già citata dispone, che gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa anteriormente al 1° gennaio 1987 e che informano immediatamente la Commissione. Esso precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell’amianto, la data del 1° gennaio 1987 è rinviata al 1° gennaio 1990. A norma del n.2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell’ambito disciplinato dalla direttiva. 3. Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la presentazione delle difese in merito al termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo avere DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente ricorso. 4. Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riportati in proseguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte. 5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora adottati i provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva nel proprio ordinamento, osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un’iniziativa specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le norme necessari per attuare, mediante decreto del presidente della Repubblica, le numerose direttive in materia di sanità e di tutela dei lavorator, tra i quali rientra la direttiva in questione. Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge n.112, promulgata e pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla direttiva in questione 6. Si deve ricordare a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza, uno Stato membro non può recepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive. 7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell’amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983,83/477, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione dell’amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE”. Così finalmente la direttiva trovò recepimento con il D.Lgs 277/91, e venne promulgata la legge 257 del 27.03.1992 (norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto), e la legge 257 del 1992, con la quale venivano stabilite delle provvidenze in favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all’amianto, e che potevano accedere preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50% di dimostrata qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (art. 13, comma 8, legge 257/92), oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto correlate (art. 13, comma 7, legge 257/92). La Corte Costituzionale prima (Sentenza n. 5 del 2000), la Corte di Cassazione dopo (Sentenza n. 4913 del 2001), ed ancora la Corte Costituzionale (Sentenza n. 127 del 2002), hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il danno che le fibre di amianto (come precisato in Patologie ambientali e lavorative MCS amianto e giustizia, Ezio Bonanni - Giancarlo Ugazio; Edizioni Minerva Medica, Torino, DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI gennaio 2011, con ampio richiamo alla letteratura scientifica)1 comunque arrecano alla salute, in relazione al precetto di cui all’art. 38 della Costituzione e al richiamato inadempimento degli obblighi costituzionali e comunitari, con una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell’anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti all’amianto per più di dieci anni … in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l’art. 38 della Costituzione - in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività lavorativa (Cass. Sezione Lavoro, Sentenza 4913 del 2001, e con stessa formulazione finale Corte Costituzionale Sentenza 127 del 2002 e Corte di Appello di Perugia, Sentenza 441 del 2008, passata in giudicato). In Italia l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo il D.P.R. 1124/1965 e la tabella delle malattie professionali, recentemente aggiornata con d.m. 9 aprile 2008, entrato in vigore il 22 aprile 2008, riconosce come causate dall’esposizione ad asbesto le seguenti patologie: a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92); b) Mesotelioma pleurico (c45.0); c) Mesotelioma pericardico (c45.2); d) Mesotelioma peritoneale (c45.1); e) Mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7); f) Carcinoma polmonare (c34); g) Asbestosi (j61). h) Fibrosi polmonare (j68.4). Inoltre, ci sono altre patologie che scientificamente sono riconducibili all’esposizione all’amianto, come le altre neoplasie delle vie aeree, e il tumore delle ovaie, come già autorevolmente confermato dalla IARC, nei suoi numerosi rapporti. 1 Riferimenti Bibliografici: Battista G., Belli S., Comba P., Fiumalbi C., Grignoli M., Loi F., Orsi D., Paredes I. Mortality due to asbestosrelated causes among railway carriage construction and repair workers. Mortalita’ dovuta a cause correlate all’asbesto tra i lvoratori della costruzione di vetture ferroviarie e della loro riparazione. Occup Med (Lond). 49 , 536-539, 1999; Becker N., Berger J., Bolm-Audorff U., Asbestos exposure and malignant lymphomas - a review of the epidemiological literature. Esposizione ad asbesto e linfomi maligni – una rassegna della letteratura epidemiologica. Int Arch Occup Environ Health. 74, 459-469, 2001. Review; Cotruvo J. A, COMMENTARY: Asbestos in Drinking Water: A Status Report; COMMENTARIO: Asbesto nell’acqua da bere: un rapporto sullo stato dell’arte Environ. Health Perspect. 53, 181-183, 1983; T.J. Delahunty & D. Hollander, Toxic effect on rat small intestine of chronic administration of asbestos in drinking water. Effetto nocivo sull’intestino tenue del ratto da somminstrazione cronica di asbesto nell’acqua da bere. 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In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall’amianto nelle liste delle malattie professionali asbesto correlate risale per l’asbestosi nel 1943, per il cancro al polmone, e per il mesotelioma, nel 1994, per le placche pleuriche soltanto nel 2008, delle quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne l’indennizzabilità a carico dell’ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere della prova a carico del prestatore d’opera al fine di ottenere l’indennizzabilità “anche per le malattie sia comunque provata la causa di lavoro” (Corte Costituzionale, Sentenze n. 179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88). Il Legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l’art. 47, della legge 326/03, che ha ridotto la misura previdenziale al 25%, utile soltanto per l’entità della prestazione e con un termine di decadenza al 15.06.05, che nel caso di specie deve essere prorogato ad un anno dalla data del recepimento della direttiva comunitaria, sia con l’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge 247/07, con i quali per i siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale il beneficio amianto con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione, veniva riconosciuto fino all’inizio delle bonifiche e/o al 02.10.03. Nella disposizione normativa si fa riferimento alle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, solo che il Ministro del lavoro con atto del 12.03.08, art. 1, lett. b), ha stabilito: “hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992”. Successivamente, le associazioni e singoli lavoratori con l’assistenza dell’Avv. Ezio Bonanni, ricorrevano al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale con Sentenza n. 5750 del 2009, “P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate”. Nella motivazione della Sentenza testualmente: “10. Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano infine che la Regione Friuli Venezia Giulia, la cui DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI Associazione Esposti Amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la documentazione dell’Autorità Portuale di Trieste e dell’Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, mentre risulta assente nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la Regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e Casale Monferrato. Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e l’atto dell’INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la L.R. n. 22 del 2001 che all’art. 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell’INAIL. In particolare la norma ora citata stabilisce che: “1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto. 5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.”. Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal Regolamento statale e delle istruzioni dell’INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all’amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l’interpretazione restrittiva delle norme di cui all’art. 1 commi 20 e 21 della Legge statale offerta dall’Amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale. Ancora una volta in base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la fattispecie. Anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli Venezia Giulia fa sempre parte delle cd. fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono al tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime. Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta essere divenuta incompatibile con la legislazione statale di cui alla L. n. 247 del 2007, perché è precedente a quest’ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare dell’amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (C. Stato, n. 5095/2007 cit.) quanto piuttosto alla potestà normativa regionale. DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI 11. Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullato nel D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nel’art. 1, lett. b) l’espressione “ nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;” e nell’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l’espressione “nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l’esposizione protratta fino a tutto il 1992”, il quinto capoverso e l’elenco di cui all’allegato 3 nella parte in cui non prevede l’applicazione dei benefici di cui all’art. 13, comma 8 della L. n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992”. La legislazione speciale è già intervenuta nella regione Friuli-Venezia-Giulia e il registro degli esposti e la relativa iscrizione è stata considerata dal TAR del Lazio equipollente all’atto di indirizzo ministeriale. Così mentre per i siti delle regioni non a statuto speciale il Ministro del lavoro ha emesso l’atto di indirizzo, per gli stessi siti, solo perché ubicati in Friuli, piuttosto che in Sicilia, quand’anche del tutto identici, non c’è stata l’emissione dell’atto di indirizzo. La regione Friuli Venezia Giulia, in forza di una legge speciale, e attuando lo statuto ha istituito il registro degli esposti, la cui iscrizione è equipollente alla contemplazione dell’atto di indirizzo ministeriale, come evidenziato nella Sentenza del TAR del Lazio 5750/09. Si tratta dunque di una discriminazione. La nuova direttiva comunitaria in materia di amianto, ma soprattutto le norme di cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, e di cui all’art. 14 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario, in forza dell’art. 6 del nuovo Trattato di Lisbona, e l’art. 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale e comunitaria, le prestazioni previdenziali (Nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate anche le prestazioni pensionistiche, secondo una nozione onnicomprensiva, rispetto alle quali è fatto obbligo di eguaglianza e di divieto di discriminazione (art. 141 del Trattato CE, ora art. 157 TUE), coerentemente con la Direttiva 19.12.1978 n. 79/7/CE, che vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in obiettivi diversi presupposti della fattispecie. La Corte di Giustizia con decisione del 29.11.2001, nella causa C-366/99, e successivamente con decisione del 13.12.2001, nella causa C206/2000, ed in ultimo con decisione del 13.11.2008, nella causa C-46/2007, ribadisce il principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia di accesso e di determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI diversa regolamentazione come contraria al diritto comunitario. Con quest’ultima Sentenza, la Corte di Giustizia, nel definire la causa C-46/2007, ha condannato la Repubblica Italiana per violazione dell’art. 141 TCE, ora art. 157 TUE, in quanto le norme del Pubblico Impiego stabilivano una diversa età pensionabile di uomini e donne, rispettivamente di sessantacinque e sessanta anni, e soprattutto perché la pensione INPDAP, tenendo conto della media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni e dei contributi corrispondentemente versati, deve essere qualificata come retribuzione. L’eguaglianza nelle prestazioni pensionistiche per identiche situazioni, presuppone identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio perché sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le precedenti pronunce, già quella del 29.11.2001, nella causa C-366/99, nella quale veniva formalmente applicato il principio sancito nella direttiva 19.12.1978, n. 79/7/CEE e dell’articolo 141 TCE, che si traduce nel principio di uguaglianza e di non discriminazione in ordine al diritto alla maturazione ed alla entità della prestazione pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell’anzianità contributiva. Nello stabilire l’entità delle retribuzioni (nozione di cui all’art. 141 TCE, ora 157 TUE), l’eguaglianza sostanziale impone di corrispondere indennità dirette a compensare svantaggi professionali per i dipendenti pubblici femminili). Al fine di adeguare le norme regionali, secondo e nei limiti dello statuto, nel rispetto della gerarchia delle fonti, si pone la presente iniziativa, finalizzata a rimuovere questo stato di discriminazione: agli atti di indirizzo ministeriale, debbono essere equiparati gli atti di indirizzo delle province regionali, e debbono essere istituiti degli elenchi regionali dei lavoratori esposti all’amianto, utili al fine di ottenere la certificazione di esposizione qualificata. La proposta di legge, nel recepire per la regione Sicilia i principi ispiratori della direttiva 2009/148/CE, intende prorogare i termini per coloro che, alla data del 2 ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo 47, comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, rispetto ai quali non c’è decadenza dopo il 15 giugno 2005) ad un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle province autonome e delle regioni a statuto speciale. La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico dello Stato, e permetterà un conseguente risparmio in spese legali, e prevedibili condanne degli organi di giustizia comunitari e internazionali, ai quali si sono già rivolti i lavoratori interessati, e che permetterà l’accredito contributivo dovuto, evitando anche le azioni di DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia (Cassazione Sezioni Unite 9147 del 2009). La regione Sicilia e la provincia di Caltanissetta e quelle di Ragusa e Siracusa in particolare, ma anche tutte le altre, si distinguono per un’altissima incidenza di patologie asbesto correlate tra i lavoratori esposti, e tuttavia la CONTARP rilascia attestati di esposizione fino al 31.12.92 nonostante la presenza di amianto anche nei tempi più recenti, come è avvenuto per il sito Gelese, Raffineria di Gela (Petrolchimico di Gela e società subappaltatrici) per le quali nel corso dell’estate 2011 c’è stato un provvedimento di sequestro di parte del sito emesso dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta ed eseguito dalle Autorità competenti. Allora non corrisponde affatto al vero, contrariamente a quanto si evince dalle certificazioni INAIL-CONTARP secondo le quali l’amianto si sarebbe volatilizzato nella notte di capodanno del 31.12.92 ed anzi risulta in modo incontrovertibile che lo smaltimento è avvenuto successivamente e per alcuni casi è ancora in corso. Il Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta, ha già emesso atto di indirizzo provinciale, dal seguente tenore letterale: «Viste le conclusioni alle quali, in base alle verifiche e agli accertamenti svolti circa la situazione espositiva all’amianto nell’azienda in oggetto nonché nelle altre aziende dello stesso comparto produttivo, e delle società appaltatrici; Così come anche la stessa Provincia Regionale di Siracusa, con delibera di Giunta numero 102 del 23/04/2012, ha emanato un atto di indirizzo all’INAIL, con il quale ha dettato le linee guida per il riconoscimento dei benefici per l'esposizione all'amianto per i siti industriali della provincia di Siracusa”, rendendolo esecutivo per le proprie competenze, ed inoltrato alla deputazione nazionale, regionale, e a tutti gli Enti interessati”, quando già stabilito dalla Sentenza TAR Lazio n. 5750/09. Le delibere di Giunta sono state già più volte allegate in diversi ricorsi giurisdizionali innanzi le competenti magistrature, solo che gli enti previdenziali se da una parte accolgono quelle del Ministro del Lavoro (che non si è pronunciato per i siti delle Regioni a Statuto Speciale come la Sicilia) non tengono in alcuna considerazione gli atti delle autonomie locali. Abbiamo quindi ritenuto alla luce di quanto evidenziato dall’ONA, in persona del suo Presidente Nazionale, Avv. Ezio Bonanni, e dal coordinatore regionale, Sig. Calogero Vicario, dopo aver affrontato questo tema nel Parlamento Nazionale, di dover investire l’Assemblea Regionale Siciliana. Intendiamo dar voce a quanti sono stati esposti alla fibra killer in tutta la Regione Sicilia, oltre e più specificamente nel triangolo della morte Gela-Milazzo-Siracusa. DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI L’Osservatorio Nazionale Amianto si è fatto promotore anche di una istanza in ambito comunitario, con conseguente inizio della procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana, e non è escluso un giudizio di condanna. Visto che non sono state eseguite bonifiche se non nei periodi di molto successivi, esaminata la documentazione relativa alle altre società di analoghe caratteristiche con riconoscimento dell’esposizione qualificata per i periodi successivi al 1992; Esaminati e valutati per la loro incidenza sulla esposizione gli elementi relativi al ciclo tecnologico, processo produttivo ai materiali e macchinari usati, e all’organizzazione del lavoro nell’azienda; Vista la sentenza del Tar del Lazio n. 5750 del 2009, in forza della quale ai fini dell’applicabilità della fattispecie di cui al combinato disposto ex art. 13, comma 8, l. 257/92 e art. 18, comma 8, l. 179/02 e dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, l. 247/07, sono equiparati agli atti di indirizzo ministeriali gli equipollenti atti regionali; Visto lo statuto della Regione Siciliana; Visto il documento ASP di Caltanissetta; Visto il certificato dell’Ufficio del Lavoro della Provincia Regionale di Caltanissetta, emana, entro i limiti delle Sue funzioni, il seguente atto di indirizzo sul quadro espositivo all’amianto dell’azienda in oggetto, come sopra meglio specificato, e ritenendo riscritti gli atti CONTARP, il documento ASP di Caltanissetta, qui allegato, il certificato Ufficio del Lavoro della Provincia Regionale di Caltanissetta, da valere ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, commi 7 e 8, della l. 257/92, come modificata dalla l. 271/93, e art. 1, commi 20, 21 e 22, l. 247/07». Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 4576 del 23.03.2010, depositata il 15.07.2010 afferma: “l’atto di indirizzo n. 451/2001, riguardante il Petrolchimico ENICHEM di Brindisi applicato a Manfredonia, attesta e prova, per le difficoltà riscontrate nell’accertamento dell’esposizione in quei siti ENICHEM bonificati non più con indagini sul campo bensì con criteri nuovi predeterminati per l’esposizione all’amianto, l’esposizione all’amianto di coloro che “hanno svolto specifiche mansioni che comportavano la manipolazione e/o il contatto di materiali in amianto: manutentori meccanici, carpentieri, operatore esterno manutenzione impianto e reparti, muratori edili ”; (c.d. esposizione diretta); “hanno svolto attività in ambienti contaminati da amianto per aerodispersione delle fibre e polveri di amianto: Sono espressamente riconosciuti i benefici coloro che lavoravano in ambienti contaminati da DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI amianto”; (c.d. esposizione indiretta)” e “hanno svolto un ruolo operativo o di responsabilità o vigilanza con manipolazione e/o contatto di ma-teriali in amianto: capi squadra, controllo lavori, tecnici, coordinatori lavori, capo cantiere, direttore, responsabili, ecc..” (c.d. esposizione diretta)”. O ancora che “sono stati addetti alla manutenz. Centrale Termoelettrica e figure polivalenti, ecc. Così il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, Dott.ssa Chiddo, con sentenza 7765 del 05.12.2007 riconosceva l’esposizione qualificata per i lavoratori addetti al Petrolchimico di Manfredonia in applicazione dell’atto di indirizzo del Petrolchimico ENICHEM di Brindisi proprio in virtù del principio: «3.“Vista la politica ENICHEM uguale in tutti i Petrolchimici”». La questione non è di poco conto, in quanto con il riconoscimento esteso fino al 02.10.03, ed oltre, ognuno dei lavoratori aventi diritto guadagnerebbe ulteriori circa 5 e più anni di prepensionamento, rispetto a quanto già riconosciuto, con conseguente maturazione del diritto alla prestazione previdenziale a carico dell’INPS (considerando che identico diritto è stato già riconosciuto a tutti gli altri loro colleghi di lavoro che hanno lavorato negli altri siti del tutto identici, oggetto di atto di indirizzo e per quelli non oggetto di atto di indirizzo con riconoscimento INAIL, per effetto dei principi di cui a Consiglio di Stato, Sezione VI^, Sentenza 15.07.2010, n. 4576). Quindi non si capisce perché i lavoratori Gelesi, piuttosto che quelli di Siracusa (si pensi al sito Enel) e di Ragusa, e del resto del Territorio Regionale debbano essere discriminati e non ottenere il riconoscimento dell’accredito contributivo fino al 02.10.03 utile per accedere preventivamente alla prestazione pensionistica. Si deve rimuovere e deve essere risolta quella certa idiosincrasia degli Enti Pubblici Previdenziali, con ritardi nella erogazione della prestazione ed in alcuni contesti della negazione di diritti sacrosanti di questi cittadini e lavoratori, ed in molte occasioni è stato necessario procedere giudiziariamente, con liquidazioni tardive ed in alcuni casi inutili (perché si sa, la patologia asbesto correlata porta alla morte in pochi mesi, nella maggior parte dei pazienti). Ciò è inammissibile ed è intollerabile e non è degno di un Paese civile! Non ci può essere un limite di bilancio che obliteri il diritto fondamentale e naturale alla salute, che è anche il diritto alla vita, come solennemente proclamati negli artt. 2 e 32 della nostra Carta Costituzionale. Che in Sicilia è presente il Registro Tumori di Siracusa, che fa parte del più ampio Registro Tumori Integrato R.T., e ci sono molte province, tra le quali Caltanissetta, nelle quali non è istituito, e con la presente proposta si mira a rafforzare la struttura di Siracusa, che ha ben operato, e tutte le altre presenti. DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI Ed è per questi motivi, in piena coerenza con le norme costituzionali che il sottoscritto, avvalendosi della consulenza legale dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, organizzazione maggiormente rappresentativa (almeno nel territorio siciliano) dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, si permette sottoporre all’Assemblea il seguente progetto di legge, al quale è allegata una relazione di carattere generale, che rende la drammatica situazione di una guerra non combattuta, ma di un bilancio di morti che ne supera qualsiasi bollettino. Articolo 1: Finalità. 1. La Regione Sicilia promuove la prevenzione primaria e secondaria, e la sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori e cittadini esposti2 all’amianto, e con essa la ricerca clinica e di base del settore ed attua tutte le azioni di prevenzione primaria e secondaria. 2. L’azione di prevenzione primaria porterà alla rimozione dell’amianto nelle scuole, negli ospedali, negli alloggi di edilizia pubblica e in tutti gli altri edifici pubblici. 3. La Regione promuove la costituzione di un fondo vittime dell’amianto, e riconosce lo statuto speciale in tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti e vittime dell’amianto, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 20, 21 e 22, l. 247/2007, con specifico riferimento agli atti di indirizzo regionali, che saranno emanati dal Presidente della Regione sulla base di Sentenze passate in giudicato e di accertamenti tecnici e di medicina del lavoro. 4. Verrà istituito un registro regionale delle patologie asbesto correlate, individuate per aree territoriali, 5. Verrà istituito un registro regionale dei lavoratori esposti all’amianto. 6. Verrà costituita una Commissione Regionale Amianto, con fini consultivi, e ne saranno chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e cittadini esposti e vittime dell’amianto. Articolo 2: Competenze. 1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede: a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale; 2 Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza. DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto; c) al coordinamento con le attività previste dalle altre leggi. d) per l’emissione di atti di indirizzo, conformemente alla norma di cui all’art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/07. Articolo 3: Registri regionali 1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto. (1) 2. I Registri sono tenuti dalla Regione Sicilia, e da ogni presidente di provincia regionale. 3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale. 4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. 5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza. 6. E’ potenziato il Registro Tumori di Siracusa, che fa parte del più ampio Registro Tumori Integrato R.T., ed è istituito il Registro Tumori di Ragusa e di Caltanissetta ed in tutte le altre province nelle quali non è presente. Articolo 4: Commissione regionale sull'amianto e Osservatorio Regionale Amianto Sicilia (ORAS). 1. E' istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la Commissione regionale sull'amianto. 2. La Commissione svolge le seguenti funzioni: a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza; b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1; c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto; DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto; e) propone interventi di recupero ambientale; f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale. g) decide sulle domande di accesso al fondo regionale vittime dell’amianto; h) svolge attività consultiva al Presidente della regione e al Presidente della Provincia Regionale, ai fini dell’emissione degli atti di indirizzo regionali, per il riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto. 3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, ovvero ai fini dell’accesso al fondo regionale vittime dell’amianto, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, alla quale è rimessa la determinazione e liquidazione, compatibilmente con le esigenze di bilancio. 4. E’ istituito un Osservatorio Regionale Amianto Sicilia (ORAS) quale ente sussidiario, articolato anche con strutture in ogni singola provincia, al fine di rendere consulenza, prestare assistenza, e rappresentare la categoria degli esposti e delle vittime dell’amianto, quale organismo intermedio dell’ONA Osservatorio Nazionale Amianto. Articolo 5: Nomina e composizione della Commissione 1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e protezione sociale. 2. La Commissione è composta da: a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate all'esposizione all'amianto, su indicazione delle Associazioni degli esposti e vittime dell’amianto, purché in servizio presso strutture universitarie e delle ASP, oppure individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui: 1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari; 2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni; 3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo-patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi; DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI b) due esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale; c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale e tre rappresentanti designati dall’Osservatorio Nazionale Amianto nella sua articolazione siciliana. 3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza. 4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente. 5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale. 6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento delle proprie funzioni. 7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi. Articolo 6: Conferenza regionale sull'amianto 1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, periodicamente con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto. 2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma 1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe. Articolo 7: Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli esposti DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale, che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo procedimento. 2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. 3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2. 4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta. 5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese corrisposte per le finalità di cui al comma 1. 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, dando priorità alle esposizioni professionali all'amianto. 7. E’ istituito presso la regione il fondo regionale vittime dell’amianto, con le stesse norme di cui all’art. 1, commi 241/246, legge nazionale 244/07, e con le modalità di cui ad un separato decreto attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dall’approvazione della legge. 8. La iscrizione nel registro degli esposti costituisce titolo e certificazione da esibire agli Enti Pubblici ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13, comma 8, legge 257/92 ed art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/07, per l’intero periodo lavorativo in esposizione certificata nella iscrizione del registro regionale. DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI Articolo 8: Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti all'amianto 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria, secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto. 2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2013 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle Associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle spese per le funzioni istituzionali. 4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. Per l'anno 2010 la domanda è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Articolo 9: Programmi di prevenzione 1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro, predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro. 2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale degli esposti. 3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3. Articolo 10: Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari 1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3, predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie asbestocorrelate nei confronti: a) della popolazione in generale; b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto; c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri. Articolo 11: Atti di indirizzo regionali. Il Presidente della regione, ovvero il presidente di ogni provincia regionale, emette atti di indirizzo equipollenti a quelli del Ministero del lavoro, per i siti presenti nella regione Sicilia, o per i lavoratori esposti residenti nella stessa regione, che si aggiungono a quelli tuttora emessi. Articolo 12: Elenco regionale degli esposti. Sono considerati esposti all’amianto ex art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge 247/07, coloro che sono iscritti nel Registro Regionale degli esposti, di cui all’art. 3, numeri da 1) a 5) della presente legge, e secondo l’istruttoria delle singole e competenti ASP, e dagli altri organi competenti nei modi e nei termini sanciti dalla legislazione nazionale e dallo statuto della regione Siciliana. Articolo 13: Norme finanziarie 1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio regionale, con riferimento agli specifici capitoli, come da allegati. 2. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di € 5.000.000, dei quali €4.000.000 per il fondo regionale vittime dell’amianto. 3. Gli oneri di cui ai benefici contributivi sono a carico degli enti previdenziali, avendo gli atti di indirizzo funzione solo probatoria del riconoscimento del diritto, istituito da leggi nazionali. Articolo 14: Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI