REPUBBLICA ITALIANA
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
GRUPPO PARLAMENTARE
MISTO
DISEGNO DI LEGGE DEL 14.03.2013 N° 306
NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL
RISCHIO AMIANTO
PRESENTATO DALL’ON. GIUSEPPE GIANNI
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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
On.li Colleghi,
l’Osservatorio Nazionale Amianto, associazione rappresentativa dei lavoratori e
cittadini vittime ed esposti ad amianto anche attraverso la struttura regionale, fin dal
2009, ha organizzato incontri di studio, convegni e manifestazioni in tutto il territorio
siciliano per sensibilizzare sul rischio indotto dalla sostanza killer, per chiedere le
bonifiche e quindi anche il risarcimento dei danni e le doverose prestazioni assistenziali
e previdenziali.
In tutti gli incontri di studio sono emerse discriminazioni a carico dei cittadini
lavoratori residenti nella Regione Sicilia, i quali benché esposti ad amianto non
ottengono il riconoscimento utile per maturare anticipatamente il diritto a pensione,
nonostante le chiare disposizioni di cui all’art. 13, comma 8, l. 257/92 e l’art. 1, commi
20, 21 e 22, della l. 247/07.
Per quanto riguarda i siti lavorativi con amianto nel territorio siciliano, non sono
stati emessi atti di indirizzo.
La presente proposta di legge si prefigge di armonizzare la legislazione regionale
alla ultima direttiva 2009/148/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con l’esposizione all’amianto, si propone e ha ad oggetto la tutela dell’integrità
psicofisica di tutti i cittadini, anche da rischio amianto, nonché il definitivo rifiuto di
ogni forma di discriminazione per i lavoratori italiani residenti nelle provincie
autonome e nelle regioni a statuto speciale, rispetto alle norme di cui all’art. 13, comma
8, legge 257/92 e di cui all’art. 1, comma 20, 21 e 22, legge 247/07, secondo i principi e
nei limiti dello statuto della regione siciliana, e conformemente alle norme nazionali e
internazionali.
Già il Tribunale di Torino, con la Sentenza del 1906, che ha definito la causa iscritta
al n. 1197/1906, promossa da Soc. anonima The British Asbestos company Limited
contro Pich Avv. Carlo, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che “le
acquisizioni del Congresso Internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne
riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate
col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le
polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l’amianto
perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone”, e già in quegli
anni il Prof. Scarpa presso il Policlinico di Torino aveva avuto modo di diagnosticare gli
effetti nefasti dell’amianto sulla salute umana.
La Corte di Cassazione, Sez. Pen. IV, sent. n. 5117 del 01.02.2008, così testualmente:
“Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 articoli 19 e 21 oggetto di
contestazione agli imputati, rientrano nella prima categoria, limitandosi a dettare le regole di
condotta in termini generali in relazione alla astratta possibilità del verificarsi di eventi dannosi,
anche di quelli ignoti al legislatore dell'epoca, essendo già riconosciuta l'idoneità dell'amianto a
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provocare gravi patologie. Come e' noto, l'inalazione da amianto (il cui uso e' stato vietato in
assoluto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257) e' ritenuta, da ben oltre i tempi citati, di grande
lesivita' della salute (se ne fa cenno nel Regio Decreto 14 giugno 1909, n. 442 in tema di lavori
ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906)
e la malattia da inalazione da amianto, ovvero l'asbestosi (conosciuta fin dai primi del '900 ed
inserita nelle malattie professionali dalla Legge 12 aprile 1943, n. 455), e' ritenuta conseguenza
diretta, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa
abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa
correlate”.
Se dunque il rischio morbigeno legato all’esposizione all’amianto è oggetto di
pronuncia della giurisprudenza, e di Regio Decreto già nel 1909, al quale fecero seguito
il DLgs 06.08.1916, n. 1136, e il Regio Decreto 1720 del 1936, e se la Carta Costituzionale
afferma che il diritto alla salute è anche interesse della collettività (art. 32) e che
l’iniziativa economica, pubblica e privata è ispirata da fini sociali e non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana (art. 41, II° comma, della Costituzione), con tutela del lavoro e dell’esistenza
libera e dignitosa di tutti coloro che hanno il diritto e dovere di lavorare (artt. 35, 36 e 4
della Costituzione), non si può non ritenere sussistente il diritto dovere al lavoro
salubre (nella accezione meglio illustrata in Patologie ambientali e lavorative MCS amianto
e giustizia, Ezio Bonanni - Giancarlo Ugazio; Edizioni Minerva Medica, Torino, gennaio
2011), sul quale si fonda la presente proposta di legge.
Perché tante, troppe volte, le regioni d’Italia a statuto speciale, ma ancora più la
Sicilia, nel dolente Mezzogiorno, in un contesto nel quale sembrano prevalere i
particolarismi e le voglie di secessione, che giungono dal Nord Italia, e che non sono da
noi condivise, sono state oggetto di discriminazione, non più tollerabile.
L’amianto è il caso paradigmatico di questa duplice discriminazione di cui sono
parte lesa i lavoratori siciliani, ma anche gli altri lavoratori a statuto speciale, e al fatto
che la stessa legge regionale n. 1 del 18.01.97 ha istituito il servizio ispettivo regionale di
sanità, la cui logica e la cui ispirazione si richiama la presente proposta di legge
regionale.
Il Legislatore italiano nel dopo guerra è rimasto a lungo silente, e in previsione
dell’aumento del numero delle patologie asbesto correlate tra i lavoratori dell’industria
privata, si è preoccupato soltanto della stabilità di bilancio dell’INAIL, e con l’art. 153
del D.P.R. 1124 del 1965, che riproduceva una norma antecedente, confermava l’obbligo
degli imprenditori ad un premio supplementare cosiddetto dell’asbestosi, che l’ente
avrebbe incamerato per poter pagare le rendite ai malati e ai familiari delle vittime: “i
datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a
corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all’incidenza dei salari specific
riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da
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determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso
stabilimento, opificio, cantiere ecc.”, così contraddicendo il precetto costituzionale, che
sopra abbiamo richiamato.
Nel silenzio del Legislatore italiano le istituzioni comunitarie sono intervenute con
la direttiva 477/83/CEE, “Sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con una
esposizione ad amianto durante il lavoro”, con termine per gli Stati membri fino al 1°
gennaio 1987 per recepirne le norme, e in seguito all’inadempimento della Repubblica
Italiana la Commissione Europea, ha avviato di ufficio la procedura di infrazione n.
240/89, che fu definita con la decisione di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione
Europea del 13.12.1990, e che reca il seguente tenore letterale: “... la Corte dichiara e
statuisce:
1) La Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i provvedimenti, diversi da
quelli relativi alle attività estrattive dell’amianto, necessari per conformarsi alla direttiva del
Consiglio 19 settembre 1983, 83/477/CEE, sulla tutela dei lavoratori contro i rischi connessi ad
un’esposizione all’amianto durante il lavoro, è venuta meno agli obblighi che le incombono in
forza del Trattato CEE”.
La Corte di Giustizia rendeva la seguente motivazione:
“1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte di giustizia il 31 luglio 1989, la
Commissione delle Comunità europee ha presentato, a norma dell’art.169 del Trattato CEE, un
ricorso mirante a far dichiarare che la Repubblica italiana, non adottando entro i termini
prescritti i provvedimenti, diversi da quelli inerenti alle attività estrattive dell’amianto, necessari
per dare attuazione nell’ordinamento giuridico interno alla direttiva del Consiglio 19 settembre
1983, 83/477/CEE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un’esposizione
all’amianto durante il lavoro (GU L 263, pag.25, è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza del Trattato CEE.
2. L’art.18, n.1, della direttiva 83/477, già citata dispone, che gli Stati membri adottano le
disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
stessa anteriormente al 1° gennaio 1987 e che informano immediatamente la Commissione. Esso
precisa inoltre che, per quanto riguarda le attività estrattive dell’amianto, la data del 1° gennaio
1987 è rinviata al 1° gennaio 1990. A norma del n.2, gli Stati membri comunicano alla
Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nell’ambito disciplinato dalla
direttiva.
3. Non avendo ricevuto entro i termini prescritti alcuna comunicazione da parte della
Repubblica italiana per quanto riguarda i provvedimenti di attuazione della direttiva, la
Commissione le ha inviato una lettera di diffida il 16 novembre 1987, sollecitando la
presentazione delle difese in merito al termine di due mesi. La risposta fornita dalla Repubblica
italiana il 5 febbraio 1988 non è stata ritenuta sufficiente dalla Commissione che, dopo avere
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adottato il 18 gennaio 1989 un parere motivato, rimasto senza seguito, ha introdotto il presente
ricorso.
4. Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e dei
mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d’udienza. Questi aspetti del fascicolo
sono riportati in proseguo solo nei limiti necessari per comprendere il ragionamento della Corte.
5. La Repubblica italiana, pur ammettendo sostanzialmente che non sono stati ancora
adottati i provvedimenti necessari per l’attuazione della direttiva nel proprio ordinamento,
osserva che la normativa italiana contiene attualmente varie disposizioni volte a garantire la
tutela della salute dei lavoratori e che, inoltre, il governo italiano ha promosso un’iniziativa
specifica con la quale è stata chiesta al Parlamento una delega legislativa allo scopo di adottare le
norme necessari per attuare, mediante decreto del presidente della Repubblica, le numerose
direttive in materia di sanità e di tutela dei lavorator, tra i quali rientra la direttiva in questione.
Nella fase orale, essa ha precisato che detta iniziativa è sfociata nella legge n.112, promulgata e
pubblicata il 30 luglio 1990, ma osserva che è necessario un certo tempo per dare attuazione alla
direttiva in questione
6. Si deve ricordare a questo proposito, che secondo la costante giurisprudenza, uno Stato
membro non può recepire disposizioni, pratiche o situazioni del proprio ordinamento giuridico
interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti dalle direttive.
7. Occorre constatare che la Repubblica italiana, non adottando nei termini prescritti i
provvedimenti, diversi da quelli relativi alle attività estrattive dell’amianto, necessari per
conformarsi alla direttiva del Consiglio 19 settembre 1983,83/477, sulla tutela dei lavoratori
contro i rischi connessi ad un’esposizione dell’amianto durante il lavoro, è venuta meno agli
obblighi che le incombono in forza del Trattato CEE”.
Così finalmente la direttiva trovò recepimento con il D.Lgs 277/91, e venne
promulgata la legge 257 del 27.03.1992 (norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto), e la legge 257 del 1992, con la quale venivano stabilite delle provvidenze in
favore dei lavoratori che fossero rimasti esposti all’amianto, e che potevano accedere
preventivamente al trattamento pensionistico per un periodo pari al 50% di dimostrata
qualificata esposizione, purché fosse stata decennale (art. 13, comma 8, legge 257/92),
oppure senza alcuna limitazione per coloro che avessero contratto patologie asbesto
correlate (art. 13, comma 7, legge 257/92).
La Corte Costituzionale prima (Sentenza n. 5 del 2000), la Corte di Cassazione
dopo (Sentenza n. 4913 del 2001), ed ancora la Corte Costituzionale (Sentenza n. 127 del
2002), hanno stabilito che il beneficio contributivo altro non è che un indennizzo per il
danno che le fibre di amianto (come precisato in Patologie ambientali e lavorative MCS
amianto e giustizia, Ezio Bonanni - Giancarlo Ugazio; Edizioni Minerva Medica, Torino,
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gennaio 2011, con ampio richiamo alla letteratura scientifica)1 comunque arrecano alla
salute, in relazione al precetto di cui all’art. 38 della Costituzione e al richiamato
inadempimento degli obblighi costituzionali e comunitari, con una soluzione che, tenendo
conto della capacità di produrre danni in relazione al tempo di esposizione, consente una
maggiorazione dell’anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano stati esposti
all’amianto per più di dieci anni … in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione
l’art. 38 della Costituzione - in funzione compensativa dell’obiettiva pericolosità dell’attività
lavorativa (Cass. Sezione Lavoro, Sentenza 4913 del 2001, e con stessa formulazione
finale Corte Costituzionale Sentenza 127 del 2002 e Corte di Appello di Perugia,
Sentenza 441 del 2008, passata in giudicato).
In Italia l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
secondo il D.P.R. 1124/1965 e la tabella delle malattie professionali, recentemente
aggiornata con d.m. 9 aprile 2008, entrato in vigore il 22 aprile 2008, riconosce come
causate dall’esposizione ad asbesto le seguenti patologie:
a) Placche e ispessimenti pleurici con o senza atelettasia rotonda (j92);
b) Mesotelioma pleurico (c45.0);
c) Mesotelioma pericardico (c45.2);
d) Mesotelioma peritoneale (c45.1);
e) Mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo (c45.7);
f) Carcinoma polmonare (c34);
g) Asbestosi (j61).
h) Fibrosi polmonare (j68.4).
Inoltre, ci sono altre patologie che scientificamente sono riconducibili
all’esposizione all’amianto, come le altre neoplasie delle vie aeree, e il tumore delle
ovaie, come già autorevolmente confermato dalla IARC, nei suoi numerosi rapporti.
1
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Ci sono evidenze scientifiche anche per quanto riguarda i tumori dello stomaco e
del colon.
In Italia il riconoscimento delle malattie causate dall’amianto nelle liste delle
malattie professionali asbesto correlate risale per l’asbestosi nel 1943, per il cancro al
polmone, e per il mesotelioma, nel 1994, per le placche pleuriche soltanto nel 2008, delle
quali si presume il nesso causale, con onere della prova per escluderne
l’indennizzabilità a carico dell’ente assistenziale, mentre per le altre patologie, dopo il
definitivo superamento del sistema tabellare, vale quello complementare di onere della
prova a carico del prestatore d’opera al fine di ottenere l’indennizzabilità “anche per le
malattie sia comunque provata la causa di lavoro” (Corte Costituzionale, Sentenze n.
179 del 18.02.88, e n. 206 del 25.02.88).
Il Legislatore è intervenuto ancora e più volte, prima con l’art. 47, della legge
326/03, che ha ridotto la misura previdenziale al 25%, utile soltanto per l’entità della
prestazione e con un termine di decadenza al 15.06.05, che nel caso di specie deve essere
prorogato ad un anno dalla data del recepimento della direttiva comunitaria, sia con
l’art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge 247/07, con i quali per i siti oggetto di atto di
indirizzo ministeriale il beneficio amianto con il coefficiente 1,5 utile per maturare
anticipatamente il diritto a pensione, veniva riconosciuto fino all’inizio delle bonifiche
e/o al 02.10.03.
Nella disposizione normativa si fa riferimento alle aziende interessate dagli atti di
indirizzo già emanati in materia dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, solo che il
Ministro del lavoro con atto del 12.03.08, art. 1, lett. b), ha stabilito:
“hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i
periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2
ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai
reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al
1992”.
Successivamente, le associazioni e singoli lavoratori con l’assistenza dell’Avv. Ezio
Bonanni, ricorrevano al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, il quale con
Sentenza n. 5750 del 2009, “P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio –
Sezione Terza bis definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto
annulla il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero
dell’Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l’atto di cui alla nota INAIL – Direzione
Centrale prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità
in motivazione indicate”.
Nella motivazione della Sentenza testualmente: “10. Va invece accolta la doglianza
con la quale i ricorrenti lamentano infine che la Regione Friuli Venezia Giulia, la cui
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Associazione Esposti Amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe
indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la
documentazione dell’Autorità Portuale di Trieste e dell’Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina,
mentre risulta assente nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la
Regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e Casale Monferrato.
Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e
l’atto dell’INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la L.R. n. 22
del 2001 che all’art. 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali
dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell’INAIL.
In particolare la norma ora citata stabilisce che: “1. La Regione istituisce un Registro
regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili
all'esposizione all'amianto.
5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o
indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a
un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di
lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di
evidenza.”.
Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal Regolamento
statale e delle istruzioni dell’INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i
lavoratori esposti all’amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti
di indirizzo, per l’interpretazione restrittiva delle norme di cui all’art. 1 commi 20 e 21 della
Legge statale offerta dall’Amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto
inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di
attuazione della legge statale.
Ancora una volta in base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve
trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la
possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge,
eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3
ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la
fattispecie. Anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione
regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli Venezia Giulia fa sempre
parte delle cd. fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono
al tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime.
Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta
essere divenuta incompatibile con la legislazione statale di cui alla L. n. 247 del 2007, perché è
precedente a quest’ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare
dell’amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (C. Stato, n. 5095/2007 cit.)
quanto piuttosto alla potestà normativa regionale.
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11. Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullato nel D.M. del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e Finanze in data 12 marzo
2008 ed in particolare nel’art. 1, lett. b) l’espressione “ nei reparti indicati nei predetti atti di
indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano
l’esposizione protratta fino al 1992;” e nell’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale
prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso
l’espressione “nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l’esposizione protratta
fino a tutto il 1992”, il quinto capoverso e l’elenco di cui all’allegato 3 nella parte in cui non
prevede l’applicazione dei benefici di cui all’art. 13, comma 8 della L. n. 257 del 1992 nei
confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che
recano date di esposizione entro il 1992”.
La legislazione speciale è già intervenuta nella regione Friuli-Venezia-Giulia e il
registro degli esposti e la relativa iscrizione è stata considerata dal TAR del Lazio
equipollente all’atto di indirizzo ministeriale.
Così mentre per i siti delle regioni non a statuto speciale il Ministro del lavoro ha
emesso l’atto di indirizzo, per gli stessi siti, solo perché ubicati in Friuli, piuttosto che in
Sicilia, quand’anche del tutto identici, non c’è stata l’emissione dell’atto di indirizzo.
La regione Friuli Venezia Giulia, in forza di una legge speciale, e attuando lo
statuto ha istituito il registro degli esposti, la cui iscrizione è equipollente alla
contemplazione dell’atto di indirizzo ministeriale, come evidenziato nella Sentenza del
TAR del Lazio 5750/09.
Si tratta dunque di una discriminazione.
La nuova direttiva comunitaria in materia di amianto, ma soprattutto le norme di
cui agli artt. 20 e 21 della Carta di Nizza, e di cui all’art. 14 della Convenzione Europea
per i Diritti dell’Uomo, ora a pieno titolo norme di diritto comunitario, in forza dell’art.
6 del nuovo Trattato di Lisbona, e l’art. 157 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea, vietano ogni forma di discriminazione, e specificamente in materia di
retribuzione, cui sono ricomprese, nella giurisprudenza internazionale e comunitaria, le
prestazioni previdenziali (Nel concetto giuridico di retribuzione sono contemplate
anche le prestazioni pensionistiche, secondo una nozione onnicomprensiva, rispetto alle
quali è fatto obbligo di eguaglianza e di divieto di discriminazione (art. 141 del Trattato
CE, ora art. 157 TUE), coerentemente con la Direttiva 19.12.1978 n. 79/7/CE, che
vietava qualsiasi diversità di trattamento che non trovasse giustificazione in obiettivi
diversi presupposti della fattispecie. La Corte di Giustizia con decisione del 29.11.2001,
nella causa C-366/99, e successivamente con decisione del 13.12.2001, nella causa C206/2000, ed in ultimo con decisione del 13.11.2008, nella causa C-46/2007, ribadisce il
principio di eguaglianza e di non discriminazione anche in materia di accesso e di
determinazione degli importi della prestazione pensionistica, ripudiandone ogni
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diversa regolamentazione come contraria al diritto comunitario. Con quest’ultima
Sentenza, la Corte di Giustizia, nel definire la causa C-46/2007, ha condannato la
Repubblica Italiana per violazione dell’art. 141 TCE, ora art. 157 TUE, in quanto le
norme del Pubblico Impiego stabilivano una diversa età pensionabile di uomini e
donne, rispettivamente di sessantacinque e sessanta anni, e soprattutto perché la
pensione INPDAP, tenendo conto della media delle retribuzioni percepite negli ultimi
anni e dei contributi corrispondentemente versati, deve essere qualificata come
retribuzione. L’eguaglianza nelle prestazioni pensionistiche per identiche situazioni,
presuppone identità delle medesime, anche nelle modalità di accesso, proprio perché
sono a pieno titolo delle prestazioni retributive, e coerentemente con le precedenti
pronunce, già quella del 29.11.2001, nella causa C-366/99, nella quale veniva
formalmente applicato il principio sancito nella direttiva 19.12.1978, n. 79/7/CEE e
dell’articolo 141 TCE, che si traduce nel principio di uguaglianza e di non
discriminazione in ordine al diritto alla maturazione ed alla entità della prestazione
pensionistica, per effetto di maggiorazioni dell’anzianità contributiva. Nello stabilire
l’entità delle retribuzioni (nozione di cui all’art. 141 TCE, ora 157 TUE), l’eguaglianza
sostanziale impone di corrispondere indennità dirette a compensare svantaggi
professionali per i dipendenti pubblici femminili).
Al fine di adeguare le norme regionali, secondo e nei limiti dello statuto, nel
rispetto della gerarchia delle fonti, si pone la presente iniziativa, finalizzata a rimuovere
questo stato di discriminazione: agli atti di indirizzo ministeriale, debbono essere
equiparati gli atti di indirizzo delle province regionali, e debbono essere istituiti degli
elenchi regionali dei lavoratori esposti all’amianto, utili al fine di ottenere la
certificazione di esposizione qualificata.
La proposta di legge, nel recepire per la regione Sicilia i principi ispiratori della
direttiva 2009/148/CE, intende prorogare i termini per coloro che, alla data del 2
ottobre 2003, non avevano ancora acquisito il diritto ai benefici di cui all'articolo 13,
comma 8, della legge n. 257 del 1992 (dunque al di fuori della deroga di cui all'articolo
47, comma 6-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 326 del 2003, e all'articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003, rispetto ai
quali non c’è decadenza dopo il 15 giugno 2005) ad un anno, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge, oltre a rimuovere ogni forma di discriminazione e di
diverso trattamento non giustificato né giustificabile in danno dei lavoratori delle
province autonome e delle regioni a statuto speciale.
La presente proposta di legge non comporta nuovi oneri a carico dello Stato, e
permetterà un conseguente risparmio in spese legali, e prevedibili condanne degli
organi di giustizia comunitari e internazionali, ai quali si sono già rivolti i lavoratori
interessati, e che permetterà l’accredito contributivo dovuto, evitando anche le azioni di
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
risarcimento per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie in materia
(Cassazione Sezioni Unite 9147 del 2009).
La regione Sicilia e la provincia di Caltanissetta e quelle di Ragusa e Siracusa in
particolare, ma anche tutte le altre, si distinguono per un’altissima incidenza di
patologie asbesto correlate tra i lavoratori esposti, e tuttavia la CONTARP rilascia
attestati di esposizione fino al 31.12.92 nonostante la presenza di amianto anche nei
tempi più recenti, come è avvenuto per il sito Gelese, Raffineria di Gela (Petrolchimico
di Gela e società subappaltatrici) per le quali nel corso dell’estate 2011 c’è stato un
provvedimento di sequestro di parte del sito emesso dalla Procura della Repubblica di
Caltanissetta ed eseguito dalle Autorità competenti.
Allora non corrisponde affatto al vero, contrariamente a quanto si evince dalle
certificazioni INAIL-CONTARP secondo le quali l’amianto si sarebbe volatilizzato nella
notte di capodanno del 31.12.92 ed anzi risulta in modo incontrovertibile che lo
smaltimento è avvenuto successivamente e per alcuni casi è ancora in corso.
Il Presidente della Provincia Regionale di Caltanissetta, ha già emesso atto di
indirizzo provinciale, dal seguente tenore letterale: «Viste le conclusioni alle quali, in
base alle verifiche e agli accertamenti svolti circa la situazione espositiva all’amianto
nell’azienda in oggetto nonché nelle altre aziende dello stesso comparto produttivo, e
delle società appaltatrici;
Così come anche la stessa Provincia Regionale di Siracusa, con delibera di Giunta
numero 102 del 23/04/2012, ha emanato un atto di indirizzo all’INAIL, con il quale ha
dettato le linee guida per il riconoscimento dei benefici per l'esposizione all'amianto per
i siti industriali della provincia di Siracusa”, rendendolo esecutivo per le proprie
competenze, ed inoltrato alla deputazione nazionale, regionale, e a tutti gli Enti
interessati”, quando già stabilito dalla Sentenza TAR Lazio n. 5750/09.
Le delibere di Giunta sono state già più volte allegate in diversi ricorsi
giurisdizionali innanzi le competenti magistrature, solo che gli enti previdenziali se da
una parte accolgono quelle del Ministro del Lavoro (che non si è pronunciato per i siti
delle Regioni a Statuto Speciale come la Sicilia) non tengono in alcuna considerazione
gli atti delle autonomie locali.
Abbiamo quindi ritenuto alla luce di quanto evidenziato dall’ONA, in persona del
suo Presidente Nazionale, Avv. Ezio Bonanni, e dal coordinatore regionale, Sig.
Calogero Vicario, dopo aver affrontato questo tema nel Parlamento Nazionale, di dover
investire l’Assemblea Regionale Siciliana.
Intendiamo dar voce a quanti sono stati esposti alla fibra killer in tutta la Regione
Sicilia, oltre e più specificamente nel triangolo della morte Gela-Milazzo-Siracusa.
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
L’Osservatorio Nazionale Amianto si è fatto promotore anche di una istanza in
ambito comunitario, con conseguente inizio della procedura di infrazione a carico della
Repubblica Italiana, e non è escluso un giudizio di condanna.
Visto che non sono state eseguite bonifiche se non nei periodi di molto successivi,
esaminata la documentazione relativa alle altre società di analoghe caratteristiche con
riconoscimento dell’esposizione qualificata per i periodi successivi al 1992;
Esaminati e valutati per la loro incidenza sulla esposizione gli elementi relativi al
ciclo tecnologico, processo produttivo ai materiali e macchinari usati, e
all’organizzazione del lavoro nell’azienda;
Vista la sentenza del Tar del Lazio n. 5750 del 2009, in forza della quale ai fini
dell’applicabilità della fattispecie di cui al combinato disposto ex art. 13, comma 8, l.
257/92 e art. 18, comma 8, l. 179/02 e dell’art. 1, commi 20, 21 e 22, l. 247/07, sono
equiparati agli atti di indirizzo ministeriali gli equipollenti atti regionali;
Visto lo statuto della Regione Siciliana;
Visto il documento ASP di Caltanissetta;
Visto il certificato dell’Ufficio del Lavoro della Provincia Regionale di
Caltanissetta,
emana, entro i limiti delle Sue funzioni, il seguente
atto di indirizzo
sul quadro espositivo all’amianto dell’azienda in oggetto, come sopra meglio
specificato, e ritenendo riscritti gli atti CONTARP, il documento ASP di Caltanissetta,
qui allegato, il certificato Ufficio del Lavoro della Provincia Regionale di Caltanissetta,
da valere ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, commi 7
e 8, della l. 257/92, come modificata dalla l. 271/93, e art. 1, commi 20, 21 e 22, l.
247/07».
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n. 4576 del 23.03.2010, depositata il
15.07.2010 afferma: “l’atto di indirizzo n. 451/2001, riguardante il Petrolchimico ENICHEM
di Brindisi applicato a Manfredonia, attesta e prova, per le difficoltà riscontrate
nell’accertamento dell’esposizione in quei siti ENICHEM bonificati non più con indagini sul
campo bensì con criteri nuovi predeterminati per l’esposizione all’amianto, l’esposizione
all’amianto di coloro che “hanno svolto specifiche mansioni che comportavano la manipolazione
e/o il contatto di materiali in amianto: manutentori meccanici, carpentieri, operatore esterno
manutenzione impianto e reparti, muratori edili ”; (c.d. esposizione diretta); “hanno svolto
attività in ambienti contaminati da amianto per aerodispersione delle fibre e polveri di amianto:
Sono espressamente riconosciuti i benefici coloro che lavoravano in ambienti contaminati da
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amianto”; (c.d. esposizione indiretta)” e “hanno svolto un ruolo operativo o di responsabilità o
vigilanza con manipolazione e/o contatto di ma-teriali in amianto: capi squadra, controllo lavori,
tecnici, coordinatori lavori, capo cantiere, direttore, responsabili, ecc..” (c.d. esposizione
diretta)”. O ancora che “sono stati addetti alla manutenz. Centrale Termoelettrica e figure
polivalenti, ecc.
Così il Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro, Dott.ssa Chiddo, con sentenza 7765
del 05.12.2007 riconosceva l’esposizione qualificata per i lavoratori addetti al
Petrolchimico di Manfredonia in applicazione dell’atto di indirizzo del Petrolchimico
ENICHEM di Brindisi proprio in virtù del principio: «3.“Vista la politica ENICHEM
uguale in tutti i Petrolchimici”».
La questione non è di poco conto, in quanto con il riconoscimento esteso fino al
02.10.03, ed oltre, ognuno dei lavoratori aventi diritto guadagnerebbe ulteriori circa 5 e
più anni di prepensionamento, rispetto a quanto già riconosciuto, con conseguente
maturazione del diritto alla prestazione previdenziale a carico dell’INPS (considerando
che identico diritto è stato già riconosciuto a tutti gli altri loro colleghi di lavoro che
hanno lavorato negli altri siti del tutto identici, oggetto di atto di indirizzo e per quelli
non oggetto di atto di indirizzo con riconoscimento INAIL, per effetto dei principi di cui
a Consiglio di Stato, Sezione VI^, Sentenza 15.07.2010, n. 4576).
Quindi non si capisce perché i lavoratori Gelesi, piuttosto che quelli di Siracusa (si
pensi al sito Enel) e di Ragusa, e del resto del Territorio Regionale debbano essere
discriminati e non ottenere il riconoscimento dell’accredito contributivo fino al 02.10.03
utile per accedere preventivamente alla prestazione pensionistica.
Si deve rimuovere e deve essere risolta quella certa idiosincrasia degli Enti
Pubblici Previdenziali, con ritardi nella erogazione della prestazione ed in alcuni
contesti della negazione di diritti sacrosanti di questi cittadini e lavoratori, ed in molte
occasioni è stato necessario procedere giudiziariamente, con liquidazioni tardive ed in
alcuni casi inutili (perché si sa, la patologia asbesto correlata porta alla morte in pochi
mesi, nella maggior parte dei pazienti).
Ciò è inammissibile ed è intollerabile e non è degno di un Paese civile!
Non ci può essere un limite di bilancio che obliteri il diritto fondamentale e
naturale alla salute, che è anche il diritto alla vita, come solennemente proclamati negli
artt. 2 e 32 della nostra Carta Costituzionale.
Che in Sicilia è presente il Registro Tumori di Siracusa, che fa parte del più ampio
Registro Tumori Integrato R.T., e ci sono molte province, tra le quali Caltanissetta, nelle
quali non è istituito, e con la presente proposta si mira a rafforzare la struttura di
Siracusa, che ha ben operato, e tutte le altre presenti.
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
Ed è per questi motivi, in piena coerenza con le norme costituzionali che il
sottoscritto, avvalendosi della consulenza legale dell’Avv. Ezio Bonanni, Presidente
dell’Osservatorio Nazionale Amianto, organizzazione maggiormente rappresentativa
(almeno nel territorio siciliano) dei lavoratori esposti e vittime dell’amianto, si permette
sottoporre all’Assemblea il seguente progetto di legge, al quale è allegata una relazione
di carattere generale, che rende la drammatica situazione di una guerra non combattuta,
ma di un bilancio di morti che ne supera qualsiasi bollettino.
Articolo 1: Finalità.
1. La Regione Sicilia promuove la prevenzione primaria e secondaria, e la
sorveglianza sanitaria di tutti i lavoratori e cittadini esposti2 all’amianto, e con essa la
ricerca clinica e di base del settore ed attua tutte le azioni di prevenzione primaria e
secondaria.
2. L’azione di prevenzione primaria porterà alla rimozione dell’amianto nelle
scuole, negli ospedali, negli alloggi di edilizia pubblica e in tutti gli altri edifici pubblici.
3. La Regione promuove la costituzione di un fondo vittime dell’amianto, e
riconosce lo statuto speciale in tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti e
vittime dell’amianto, secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 20, 21 e 22, l. 247/2007,
con specifico riferimento agli atti di indirizzo regionali, che saranno emanati dal
Presidente della Regione sulla base di Sentenze passate in giudicato e di accertamenti
tecnici e di medicina del lavoro.
4. Verrà istituito un registro regionale delle patologie asbesto correlate,
individuate per aree territoriali,
5. Verrà istituito un registro regionale dei lavoratori esposti all’amianto.
6. Verrà costituita una Commissione Regionale Amianto, con fini consultivi, e ne
saranno chiamati a partecipare anche i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e
cittadini esposti e vittime dell’amianto.
Articolo 2: Competenze.
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione provvede:
a) al monitoraggio dell'incidenza delle neoplasie polmonari e pleuriche o
correlabili all'amianto, individuate per aree di territorio regionale;
2
Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto,
con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei
criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza.
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
b) all'individuazione della prevalenza dell'asbestosi e delle neoplasie polmonari e
pleuriche attribuibili all'esposizione all'amianto;
c) al coordinamento con le attività previste dalle altre leggi.
d) per l’emissione di atti di indirizzo, conformemente alla norma di cui all’art. 1,
commi 20, 21 e 22, legge 247/07.
Articolo 3: Registri regionali
1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale
dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto. (1)
2. I Registri sono tenuti dalla Regione Sicilia, e da ogni presidente di provincia
regionale.
3. I registri sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
4. Il Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili
all'esposizione all'amianto si collega con i centri di raccolta dati nazionali, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta
o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a
un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal
libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i
migliori livelli di evidenza.
6. E’ potenziato il Registro Tumori di Siracusa, che fa parte del più ampio Registro
Tumori Integrato R.T., ed è istituito il Registro Tumori di Ragusa e di Caltanissetta ed in
tutte le altre province nelle quali non è presente.
Articolo 4: Commissione regionale sull'amianto e Osservatorio Regionale
Amianto Sicilia (ORAS).
1. E' istituita presso la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali la
Commissione regionale sull'amianto.
2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei registri di cui all'articolo 3,
iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 1;
c) propone l'attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a
specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all'amianto;
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all'asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
g) decide sulle domande di accesso al fondo regionale vittime dell’amianto;
h) svolge attività consultiva al Presidente della regione e al Presidente della
Provincia Regionale, ai fini dell’emissione degli atti di indirizzo regionali, per il
riconoscimento dei benefici contributivi per esposizione ad amianto.
3. Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, ovvero ai fini dell’accesso al
fondo regionale vittime dell’amianto, i soggetti interessati presentano istanza per il
tramite dell'Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di
ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione
centrale salute e protezione sociale, alla quale è rimessa la determinazione e
liquidazione, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
4. E’ istituito un Osservatorio Regionale Amianto Sicilia (ORAS) quale ente
sussidiario, articolato anche con strutture in ogni singola provincia, al fine di rendere
consulenza, prestare assistenza, e rappresentare la categoria degli esposti e delle vittime
dell’amianto, quale organismo intermedio dell’ONA Osservatorio Nazionale Amianto.
Articolo 5: Nomina e composizione della Commissione
1. La Commissione è costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e
protezione sociale.
2. La Commissione è composta da:
a) quattro esperti con comprovata esperienza nell'ambito delle patologie correlate
all'esposizione all'amianto, su indicazione delle Associazioni degli esposti e vittime
dell’amianto, purché in servizio presso strutture universitarie e delle ASP, oppure
individuati dall'Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
1) un rappresentante delle unità operative di prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato
fra anatomo-patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
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b) due esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle
Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale;
c) tre rappresentanti designati dalle associazioni esposti all'amianto aventi sede
nel territorio regionale e tre rappresentanti designati dall’Osservatorio Nazionale
Amianto nella sua articolazione siciliana.
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere
riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da
componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di
cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo
vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi
previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di
personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni
regionali in materia di organi collegiali, la Commissione può dotarsi di un regolamento
interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalità di svolgimento
delle proprie funzioni.
7. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni o gruppi.
Articolo 6: Conferenza regionale sull'amianto
1. La Commissione regionale sull'amianto indice e predispone, periodicamente
con cadenza almeno biennale, una Conferenza regionale sull'amianto, con il compito di
verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente, l'andamento
epidemiologico delle malattie asbestocorrelate, lo stato di attuazione del censimento dei
siti contaminati da amianto, lo stato di svolgimento delle bonifiche nei siti in cui è
presente amianto, lo stato dei processi di smaltimento dei materiali contenenti amianto.
2. La Commissione regionale sull'amianto presenta alle Commissioni consiliari
competenti una relazione in ordine agli esiti dei lavori della Conferenza di cui al comma
1 e trasmette i dati acquisiti nel corso dei lavori della Conferenza stessa alle sedi
provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), alla sede compartimentale dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA) e ad altri eventuali enti o istituzioni con finalità analoghe.
Articolo 7: Sostegno alle persone affette da malattie correlabili all'amianto e agli
esposti
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire con appositi contributi
a sostegno delle spese per prestazioni sanitarie e socio-assistenziali e per la tutela legale,
che le persone affette da malattie correlabili all'amianto, residenti nel territorio
regionale, sostengono nel periodo intercorrente fra la presentazione della domanda per
il riconoscimento della malattia professionale e la conclusione del relativo
procedimento.
2. I contributi sono concessi a condizione che le persone interessate siano iscritte
nel Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione
all'amianto o nel Registro regionale degli esposti, ovvero a condizione che la
segnalazione o la domanda per l'iscrizione nei predetti registri siano state effettuate
antecedentemente alla presentazione della domanda per il riconoscimento della
malattia professionale.
3. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alle Aziende per i
servizi sanitari regionali, presso la sede del distretto competente territorialmente in base
alla residenza della persona interessata, corredate della documentazione di spesa e di
copia della domanda per il riconoscimento della malattia professionale. Le Aziende
provvedono alla corresponsione dei contributi entro 30 giorni dal ricevimento delle
domande, previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di morte della persona interessata, avvenuta prima della conclusione del
procedimento di cui al comma 1, i contributi sono concessi al coniuge o, in mancanza, ai
figli o altri familiari, fiscalmente a carico del deceduto nell'ultimo periodo d'imposta.
5. L'Amministrazione regionale rimborsa annualmente alle Aziende le spese
corrisposte per le finalità di cui al comma 1.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le modalità per
garantire l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa per gli accertamenti sanitari
correlabili alla pregressa esposizione all'amianto, dando priorità alle esposizioni
professionali all'amianto.
7. E’ istituito presso la regione il fondo regionale vittime dell’amianto, con le stesse
norme di cui all’art. 1, commi 241/246, legge nazionale 244/07, e con le modalità di cui
ad un separato decreto attuativo, da emanarsi entro 90 giorni dall’approvazione della
legge.
8. La iscrizione nel registro degli esposti costituisce titolo e certificazione da esibire
agli Enti Pubblici ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi ex art. 13, comma 8,
legge 257/92 ed art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/07, per l’intero periodo lavorativo
in esposizione certificata nella iscrizione del registro regionale.
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Articolo 8: Contributi alle Aziende sanitarie e alle Associazioni esposti
all'amianto
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Aziende
sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di ricerca sulla prevenzione primaria,
secondaria e sul trattamento delle malattie correlabili all'amianto.
2. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione
regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, corredata
del progetto di ricerca e del preventivo di spesa. Per l'anno 2013 la domanda è
presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui alle
Associazioni esposti all'amianto aventi sede nel territorio regionale, a sostegno delle
spese per le funzioni istituzionali.
4. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione
regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali
e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria. Per l'anno 2010 la domanda è
presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 9: Programmi di prevenzione
1. Le strutture territoriali di medicina del lavoro delle Aziende per i servizi sanitari
regionali, in collaborazione con gli Istituti universitari di medicina del lavoro,
predispongono, anche in base agli esiti delle analisi effettuate dalla Commissione di cui
all'articolo 4, programmi di prevenzione primaria destinati agli ambienti di lavoro.
2. I Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali
predispongono, anche attraverso le strutture di cui al comma 1, in base agli esiti delle
analisi effettuate dalla Commissione di cui all'articolo 4, programmi di sorveglianza
periodica e prevenzione secondaria destinati a soggetti iscritti nel Registro regionale
degli esposti.
3. I programmi di cui al comma 1 sono attuati in collaborazione con i medici di
medicina generale a livello distrettuale, ove deve essere disponibile l'elenco dei cittadini
residenti nel distretto iscritti nei registri di cui all'articolo 3.
Articolo 10: Informazione alla popolazione e agli operatori sanitari
1. L'Agenzia regionale della sanità, di concerto con la Direzione regionale della
sanità e delle politiche sociali e in relazione alle analisi e alle proposte della
Commissione di cui all'articolo 4, nonché agli iscritti nei registri di cui all'articolo 3,
predispone, con il supporto dei dipartimenti di prevenzione e delle strutture
DISEGNO DI LEGGE N° 306 NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE E LOTTA DEL RISCHIO AMIANTO ON.LE. GIUSEPPE GIANNI
universitarie di medicina del lavoro, un piano regionale di informazione sulle patologie
asbestocorrelate nei confronti:
a) della popolazione in generale;
b) dei lavoratori degli enti e delle aziende che sono stati esposti all'amianto;
c) dei medici di medicina generale e dei medici ospedalieri.
Articolo 11: Atti di indirizzo regionali.
Il Presidente della regione, ovvero il presidente di ogni provincia regionale, emette
atti di indirizzo equipollenti a quelli del Ministero del lavoro, per i siti presenti nella
regione Sicilia, o per i lavoratori esposti residenti nella stessa regione, che si aggiungono
a quelli tuttora emessi.
Articolo 12: Elenco regionale degli esposti.
Sono considerati esposti all’amianto ex art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge
247/07, coloro che sono iscritti nel Registro Regionale degli esposti, di cui all’art. 3,
numeri da 1) a 5) della presente legge, e secondo l’istruttoria delle singole e competenti
ASP, e dagli altri organi competenti nei modi e nei termini sanciti dalla legislazione
nazionale e dallo statuto della regione Siciliana.
Articolo 13: Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono a carico del bilancio regionale, con
riferimento agli specifici capitoli, come da allegati.
2. Per le finalità previste dalla presente legge, è autorizzata la spesa di € 5.000.000,
dei quali €4.000.000 per il fondo regionale vittime dell’amianto.
3. Gli oneri di cui ai benefici contributivi sono a carico degli enti previdenziali,
avendo gli atti di indirizzo funzione solo probatoria del riconoscimento del diritto,
istituito da leggi nazionali.
Articolo 14: Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione.
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Proposta di legge N.306 dell` On.le Pippo Gianni sul rischio amianto