Allegato 1
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
COMITATO AMMINISTRATORE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ PER IL
SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL’OCCUPAZIONE, DELLA RICONVERSIONE E
RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DI “POSTE ITALIANE
S.P.A.”
DELIBERAZIONE N. 2
Seduta del 2 febbraio 2007
Oggetto: Accesso alle prestazioni del Fondo.
•
VISTO l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella
parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più
decreti, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per
fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di
servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti
di detto sistema;
•
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento
propedeutico all’adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
•
VISTO l’articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre1997, n. 449, che
prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
•
VISTO l’articolo 40, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha
previsto che, per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla società
Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
•
VISTO il contratto collettivo nazionale del 18 luglio 2001 con cui, in attuazione
delle disposizioni di legge sopra richiamate e degli accordi sindacali, è stato
convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, della occupazione,
della riconversione e riqualificazione del personale della Poste Italiane S.p.A.»;
•
VISTO il decreto 1° luglio 2005, n. 178, emanato dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha
istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, dell'occupazione, della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di “Poste
Italiane S.p.A.”;
•
VISTO l’articolo 4, comma 1, lettera b), del citato decreto ministeriale, il quale
prevede che il Comitato amministratore delibera in ordine alla concessione degli
interventi e dei trattamenti e compie ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
•
VISTO il successivo articolo 5, comma 1, lettera b), il base al quale il Fondo
provvede, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in
forma rateale, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai lavoratori
ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo;
•
VISTI i contenuti del verbale di incontro che Poste Italiane S.p.A. e le OO.SS.
dei lavoratori hanno sottoscritto in data 10 gennaio 2007;
•
SENTITO il parere del Direttore generale
DELIBERA
1. Le prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del
regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, del personale di
“Poste Italiane S.p.A.”, con le modalità e i criteri ivi previsti, vengono erogate
anche nell’ipotesi in cui l’Azienda, allorché si trovi in una situazione di
eccedenza di personale:
a. manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso
a licenziamenti collettivi, ma solo attraverso il ricorso a strumenti
organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
b. attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca,
nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo
volontario rivolto al personale dipendente che goda dei requisiti che
consentono l’intervento del Fondo stesso;
c. intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del
personale che, esaurita l’applicazione degli strumenti organizzativi di cui
sopra, continui a rimanere in esubero.
2. I lavoratori che siano ammessi all’esodo volontario nell’ambito e a seguito degli
accordi di cui sopra, rientrano conseguentemente tra i soggetti di cui all’articolo 2
del regolamento del Fondo al fine del diritto alla prestazione di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera b), del regolamento medesimo.
Il SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Allegato 2
FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL PERSONALE DI “POSTE ITALIANE S.p.A.”
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO
DATI DA UTILIZZARE PER L’INTESTAZIONE DELLA DOMANDA
COGNOME
NOME
SESSO
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
STATO CIVILE
PROVINCIA
INDIRIZZO
C.A.P.
COMUNE DI RESIDENZA
PROVINCIA
TIPO DOMANDA*
*ANZIANITA’ o VECCHIAIA
DATI DA UTILIZZARE PER LA LIQUIDAZIONE DELL’ASSEGNO
UFFICIO
PAGATORE:
IBAN
MODALITA’ DI PAGAMENTO*
* C = conto corrente ;L = libretto; S = sportello
BIC
C/C
DECORRENZA ASSEGNO STRAORDINARIO
SCADENZA ASSEGNO STRAORDINARIO
SINDACATO
ALIQUOTA TFR
DATA INIZIO ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO
(necessaria per l’individuazione del periodo di riferimento
utilizzato per il calcolo dell’aliquota TFR)
DATA FINE ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO
(necessaria per l’individuazione del periodo di riferimento
utilizzato per il calcolo dell’aliquota TFR)
ULTIMA RETRIBUZIONE MENSILE
(per il versamento dei contributi correlati e per la
trattenuta per lavoro dipendente)
DATA INIZIO ASSICURAZIONE
DATA FINE ASSICURAZIONE
IMPORTO LORDO MENSILE ALLA DECORRENZA
DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE VERSATA LA
CONTRIBUZIONE CORRELATA
DATA DI PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI PER LA
PENSIONE
ABI
CAB
DATI DEL CONIUGE
(da fornire obbligatoriamente se segnalato lo stato civile di coniugato/a)
COGNOME
NOME
SESSO
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA
COMUNE DI NASCITA
PROVINCIA
DATA MATRIMONIO
Allegato 3
Mod ASS/POSTE
ALL'ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Sede di__________________
FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL SOSTEGNO DEL REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA
RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DI POSTE ITALIANE S.p.A.
DOMANDA DI ASSEGNO STRAORDINARIO
QUADRO A:
DATI IDENTIFICATIVI DEL DATORE DI LAVORO
DENOMINAZIONE: POSTE ITALIANE S.p.A.
CODICE AZIENDA 801
CODICE FISCALE: 97103880585 MATRICOLA INPS 7042458431
SEDE INPS DI ISCRIZIONE 7001 ROMA EUR
QUADRO B:
DATI ANAGRAFICI DEL DIPENDENTE
COGNOME_____________________________________________________________________
NOME_______________________________________________________________SESSO_____
DATA DI NASCITA __________________ CODICE FISCALE_______________________________
COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA_________________________________PROVINCIA____
INDIRIZZO____________________________________________________________________
C.A.P ______LOCALITA'______________________________________________PROVINCIA___
STATO ESTERO ____________________________________TELEFONO____________________
QUADRO B1:
DATI ANAGRAFICI DEL CONIUGE
COGNOME_____________________________________________________________________
NOME_______________________________________________________________SESSO_____
DATA DI NASCITA __________________ CODICE FISCALE_______________________________
COMUNE o STATO ESTERO DI NASCITA_________________________________PROVINCIA____
QUADRO C:
DATI RELATIVI ALL’ULTIMO RAPPORTO DI LAVORO
DATA DI ASSUNZIONE_______________________DATA DI RISOLUZIONE _________________
QUADRO D:
DATI RELATIVI Al PERIODI DI CONTRIBUZIONE DEL DIPENDENTE E ALL'ALIQUOTA
D'IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DATA INIZIO ASSICURAZIONE
NUMERO DI SETTIMANE DI CONTRIBUZIONE NELLA GESTIONE DI:
• LAVORATORI DIPENDENTI
• ARTIGIANI
• COLTIVATORI DIRETTI/ COLONI/MEZZADRI
• ARTIGIANI
• ALTRE (specificare l’assicurazione obbligatoria))
• BENEFICI PARTICOLARI (specificare la tipologia)
TOTALE SETTIMANE(ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO)
NUMERO DI SETTIMANE DI INCREMENTO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
DATA FINO ALLA QUALE DEVONO ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI FIGURATIVI
RETRIBUZIONE MEDIA MENSILE SULLA QUALE DEVONO ESSERE COMMISURATI
I CONTRIBUTI FIGURATIVI (ultima retribuzione mensile rapportata ad anno diviso 12)
ALIQUOTA DI IMPOSTA APPLICATA PER LA TASSAZIONE DEL TFR
PERIODO DI RIFERIMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ALIQUOTA TFR:
• DATA INIZIALE
• DATA FINALE
QUADRO E: DATI RELATIVI ALLA PENSIONE ALLA QUALE E’ FINALIZZATO L’ASSEGNO
STRAORDINARIO
TIPO PENSIONE:
ANZIANITA'
□
□
ANZIANITA' AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 18, DELLA l. n. 243/2004 (diecimila)
□
VECCHIAIA
(in tal caso, il rapporto di lavoro non può cessare prima dell’autorizzazione da parte dell’INPS)
ANZIANITA' AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 9, DELLA l. n. 243/2004 (donne 57enni)
□
(la domanda deve essere corredata dall’opzione della lavoratrice)
VECCHIAIA CONTRIBUTIVA
DATA OPZIONE
□
_________________
DECORRENZA DELLA PENSIONE
________________
DATA FINO ALLA QUALE DEVE ESSERE EROGATO L'ASSEGNO
________________
QUADRO F: MODALITA'DI PAGAMENTO DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO
L’assegno deve essere pagato presso
□ banca ___________________________________________________agenzia_____________
indirizzo _______________________________________________________________________
IBAN
BIC
ABI
CAB
□ ufficio postale di _____________________________________________________
indirizzo _______________________________________________________________
□
□
□
allo sportello
accredito sul c/c n.
sul libretto di risparmio nominativo
QUADRO G: DELEGA PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SINDACALI
Il sottoscritto autorizza l'INPS, al sensi dell' articolo 12 del decreto 1° luglio 2005, n. 178, a
trattenere sulle mensilità dell'assegno i contributi associativi sindacali a favore di:
________________________________________________________________________
Il sottoscritto accetta che la presente delega sia tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo
revoca che produrrà i suoi effetti dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui e'
pervenuta all'INPS
DATA___________
FIRMA________________________________________
Il sottoscritto dichiara che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro
□ presta attività lavorativa avviata su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza del rapporto
di lavoro
□ non presta attività lavorativa
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all'Inps e al datore di lavoro, a carico del
quale viene erogato l'assegno straordinario, la prestazione di attività lavorativa, dipendente o
autonoma, successivamente alla decorrenza dell'assegno straordinario, con specifica indicazione
del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della
contribuzione correlata.
Il sottoscritto é consapevole che, in caso di inadempimento decade dal diritto alla prestazione, con
restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e
con la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662
del 1996.
DATA ____________
FIRMA________________________________________
Luogo______________________________________________________Data________________
Firma del richiedente l'assegno straordinario
Firma del legale rappresentante dell’azienda
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 D. LGS. N. 196/2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’ Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in qualità di titolare del trattamento, la
informa che i dati personali, raccolti attraverso la compilazione del presente modello, saranno
trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal codice, nonché dalla legge e dai
regolamenti, al fine di definire il procedimento di domanda di assegno straordinario e di quanto
ad essa connesso.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di
dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i suoi dati
altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e
operano in qualità di responsabili designati dall’Istituto. Il loro elenco completo ed aggiornato è
disponibile sul sito www.inps.it.
I dati personali potranno essere comunicati, laddove sia strettamente necessario, ad altri
soggetti pubblici o privati, tra cui istituti di credito o uffici postali, altre amministrazioni, enti o
casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o
ritardi nella conclusione del procedimento.
L’Inps la informa, infine, che è nelle sue facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art.
7 del codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente
all’istruttoria della presente domanda; qualora si tratti di un’ agenzia, l’istanza deve essere
presentata al direttore provinciale o sub provinciale, anche per il tramite dell’ agenzia stessa.
Allegato 4
RISOLUZIONE N. 169/E
AGENZIA DELL ENTRATE
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Roma, 12 luglio 2007
OGGETTO: Istanza di interpello – INPS - Incentivi all’esodo – Assegni
straordinari di sostegno al reddito erogati al personale di Poste S.p.A. Articolo 19 del TUIR.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
In data 31 gennaio 2006, è stato istituito, presso l’ente istante, il Fondo di solidarietà
per il sostegno al reddito, dell’occupazione, della riconversione e della riqualificazione
professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.
Il Decreto Interministeriale del 1° luglio 2005, n. 178, recante il regolamento per
l’istituzione del Fondo sopra citato, prevede, all’art. 9, comma 8, che, agli assegni
straordinari per il sostegno al reddito erogati al personale di Poste Italiane S.p.A. si
applichino le ritenute di legge nella misura prevista dall’art. 17, comma 4-bis, del
TUIR (attuale art. 19).
Atteso che il comma 4-bis dell’art. 19 del TUIR, sopra citato, è stato di recente
abrogato, per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 36, comma 23, del d.l. 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
l’ente istante chiede di sapere quale sia il corretto trattamento tributario da applicare
agli assegni straordinari in discussione.
Al riguardo, l’ente istante fa presente che la società Poste Italiane S.p.A. ha
comunicato l’avvio della procedura di esodo, per diverse centinaia di lavoratori, con
decorrenza delle prestazioni straordinarie dal 1° gennaio 2007.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Conformemente a quanto precisato dall’Amministrazione Finanziaria in risposta ad un
interpello avente ad oggetto la corretta disciplina fiscale applicabile agli assegni
straordinari di sostegno al reddito erogati agli ex dipendenti dell’Ente ALFA S.p.A.,
l’ente istante ritiene che gli assegni straordinari in questione debbano essere
inquadrati, sotto il profilo fiscale, tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro
dipendente e, in quanto tali, debbano essere assoggettati al regime di tassazione in
via ordinaria.
Al riguardo, l’ente istante fa presente, infatti, che il regime della tassazione separata è
stato previsto, con una disposizione di tipo interpretativo, esclusivamente per i
lavoratori del settore bancario.
L’ente istante ritiene, in ogni caso, non corretta l’applicazione dell’art. 9, comma 8, del
decreto interministeriale n. 178/2005 in discussione, per la parte in cui prevede
l’applicazione della tassazione in misura ridotta, di cui all’art. 19, comma 4-bis, del
TUIR, a prescindere dall’età anagrafica dei beneficiari dell’assegno straordinario.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto che, in attesa
di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, fossero definite, "in via
sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare
situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di
ammortizzatori sociali".
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministro del
Tesoro n. 477 del 27 novembre 1997, è stato emanato il regolamento-quadro
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali. Relativamente al settore
del credito, l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, statuisce che a decorrere dal 1° gennaio 1998 - nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione
aziendale che determinano esuberi di personale "riguardanti banche, associazioni di
banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore
del credito, gli accordi stipulati..., con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del personale dipendente possono:
a) prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche
ratealmente in conformità all'art. 17 del TUIR [attuale 19] ...; al medesimo regime
fiscale previsto dal citato art. 17 del TUIR [attuale 19], ..., sono assoggettate le
analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai... fondi nazionali
per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro;
b) adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore
prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del
reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in
soluzione unica, nel limite massimo di quattro anni...".
Al riguardo, è stato successivamente precisato, con disposizione avente carattere
interpretativo, che "le disposizioni di cui all'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento di cui alla lett. a) si applica
anche alle somme erogate ai sensi della lett. b), senza oneri aggiuntivi a carico dello
Stato" (art. 26, comma 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).
Tutto ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame, concernente i dipendenti
della società Poste Italiane S.p.A., si fa presente che la legge 23 dicembre 1998, n.
448, ha disposto all'art. 40, comma 6, che "per l'effettiva attuazione delle previsioni di
cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è applicabile alla
società Poste Italiane S.p.A. l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449".
Il successivo decreto interministeriale 1° luglio 2005, n. 178, recante il regolamento
per l'istituzione del Fondo di solidarietà del personale di Poste Italiane S.p.A., fa
espresso riferimento al citato art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In particolare, l'art. 2, comma 1, del decreto dispone che il Fondo per il sostegno del
reddito "ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Poste
Italiane S.p.A. che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di
situazioni di crisi, ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di
lavoro:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b)realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione".
Il successivo all'art. 5, comma 1, lett. b), punto n. 1), del decreto dispone che il Fondo
provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente art. 2, comma 1, in via
straordinaria: "all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in
forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma
28, della legge n. 662 del 1996 riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro
dei processi di agevolazione all'esodo".
Su tali assegni straordinari - ai sensi dell'art. 9, comma 8, punto n. 2) del decreto - si
applicano le ritenute di legge "così come stabilito dall'art. 17, comma 4-bis, [attuale
art. 19] del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. d), n. 1), del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n. 314".
Tutto ciò premesso, si ritiene che il decreto interministeriale n. 178 del 2005, più volte
richiamato, possa considerarsi attuativo delle disposizioni di carattere generale
contenute nell'art. 59 della legge n. 449 del 1997 e che, pertanto, agli assegni
straordinari di sostegno al reddito corrisposti al personale di Poste Italiane S.p.A. sia
applicabile, in linea di principio, il regime della tassazione separata di cui all'art. 19,
comma 2, del TUIR.
Per quanto attiene la determinazione dell'imposta in relazione ai predetti assegni,
occorre precisare che in sede di conversione del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ad
opera della legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato abrogato il comma 4-bis dell'art. 19
del TUIR (già art. 17), che prevedeva per gli incentivi all’esodo un regime agevolato
(aliquota pari alla metà di quella applicabile per la tassazione del trattamento di fine
rapporto) qualora le erogazioni fossero corrisposte a soggetti di età superiore a 55
anni se uomini e 50 anni se donne.
In sede di abrogazione, tuttavia, il legislatore ha fatto salvi i diritti di coloro che
avevano già precedentemente contrattato un piano incentivato di esodo.
In particolare, l'art. 36, comma 23, del citato decreto legge n. 223, come modificato
in sede di conversione, ha previsto che la disciplina di cui al predetto comma 4-bis
dell'art. 19 del TUIR "continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in
relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del decreto,
nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati
anche successivamente all'entrata in vigore del decreto medesimo, purché in
attuazione di accordi o atti che abbiano data certa anteriore alla data di entrata in
vigore del decreto" (al riguardo, vedasi
circolare 4 agosto 2006, n. 28, punto n. 34).
In relazione al caso di specie, si fa presente che la società Poste Italiane S.p.A. ha
comunicato all'ente istante l'intenzione di avvalersi della procedura di esodo di cui al
decreto interministeriale n. 178 del 2005, con decorrenza delle prestazioni
straordinarie dal 1° gennaio 2007; ne consegue che la data di cessazione dei rapporti
di lavoro risulta successiva al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge
n. 223 del 2006.
Ai trattamenti erogati in relazione a tali cessazioni, quindi, l'agevolazione risulterà
applicabile solo a condizione che l'atto in base al quale si verifica la cessazione
anticipata dei rapporti di lavoro abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006.
Sull’argomento, la scrivente è intervenuta, tra l’altro, con circ. 16 febbraio 2007, n.
10, chiarendo che “in presenza di un piano di esodo previsto in un atto o in un accordo
che abbia data certa anteriore al 4 luglio 2006 e che indichi un termine per la
comunicazione delle adesioni da parte dei lavoratori interessati, è possibile applicare
la tassazione agevolata di cui all’abrogato art. 19, comma 4-bis, del TUIR, anche nel
caso in cui l’adesione del dipendente, con la quale si perfeziona l’accordo con l’azienda
e si rende definitiva la scelta per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro,
intervenga successivamente al 4 luglio 2006”.
Al fine di individuare l’atto o l’accordo di riferimento recante le condizioni per la
cessazione anticipata dei rapporti di lavoro, la scrivente ha esaminato la seguente
documentazione, fornita dalla società Poste Italiane S.p.A.:
l’accordo sottoscritto, in data 18 luglio 2001, da Poste Italiane S.p.A. e dalle
organizzazioni sindacali, per la costituzione, presso l’IPOST, del Fondo di solidarietà
per il sostegno al reddito del personale di Poste Italiane S.p.A.
Tale accordo, avente carattere sperimentale, prevedeva, all’art. 13, che lo stesso
accordo avrebbe avuto efficacia dall’entrata in vigore del Decreto interministeriale
recante il regolamento del Fondo e che sarebbe scaduto trascorsi dieci anni da tale
data. L’accordo prevedeva, altresì, all’art. 5, comma 2, che i lavoratori di Poste
Italiane S.p.A. potevano essere ammessi alle prestazioni straordinarie di sostegno
al reddito nell’ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del
Regolamento;
- la lettera del 21 dicembre 2006 con la quale la società Poste Italiane S.p.A. ha
avviato la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 (norme in
materia di mobilità e di riduzione del personale) per complessivi 4.800 lavoratori.
In tale lettera veniva affermata l’intenzione della società Poste Italiane S.p.A. di
ricorrere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà istituito nel 2005,
assumendo a proprio carico gli oneri nella misura prevista dal Regolamento, nei
confronti di coloro che avrebbero maturato i requisiti pensionistici in un’epoca
successiva alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro ed entro il
periodo di permanenza nel Fondo di solidarietà;
- l’ultimo accordo stipulato tra Poste Italiane S.p.A. e le organizzazioni sindacali per
l’avvio della procedura di esodo, del 23 febbraio 2007. Tale accordo prevede “che il
personale che maturerà i requisiti pensionistici di anzianità o di vecchiaia nel
periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2012, potrà accedere, sino
ad un massimo di duemila unità, su base volontaria, e previa risoluzione del
rapporto di lavoro, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il
sostegno al reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione
professionale del personale di Poste Italiane S.p.A.”. L’accordo prevede, altresì,
che per tutto quanto non contemplato dallo stesso, con particolare riferimento ai
criteri ed alle misure delle prestazioni straordinarie, si rinvia al regolamento per
l’istituzione del Fondo di Solidarietà, di cui al Decreto Interministeriale n. 178 del
2005.
La documentazione sopra citata, ad avviso della scrivente, porta a ritenere che l’atto
di riferimento per l’avvio della procedura di esodo sia la lettera del 21 dicembre 2006,
in cui la società Poste Italiane S.p.A., attesa l’avvenuta istituzione del Fondo di
solidarietà, dichiara di voler ricorrere alle prestazioni straordinarie previste dal Fondo
stesso.
Al riguardo, occorre considerare che il regolamento per l’istituzione del Fondo di
solidarietà per il sostegno al reddito disciplina il linea teorica le condizioni per l’accesso
alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito, ma la procedura di esodo si può
ritenere concretamente avviata solo a seguito della lettera del 21 dicembre 2006 e del
successivo accordo del 23 febbraio 2007.
Atteso quanto sopra e considerato che la lettera sopra citata ha data certa successiva
al 4 luglio 2006, la scrivente ritiene che per gli assegni straordinari erogati al
personale di Poste Italiane S.p.A., i quali, ai sensi dell’art. 19, comma 2, del TUIR
sono soggetti al regime della tassazione separata, non sia possibile fruire del regime
transitorio di cui all’art. 36, comma 23 del d.l. n. 223 del 2006.
i documentazione tributaria
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Allegato 5
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
ALL’IPOST
SERVIZIO PREVIDENZA
Viale Asia, 67
00144 ROMA
Oggetto
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della
riconversione e della riqualificazione professionale del personale di “Poste
Italiane S.p.A.” (D.M. n. 178/2005).
Certificazione dell’anzianità contributiva.
Per consentire la liquidazione del trattamento pensionistico a favore dell’interessato, si
comunica che il sig./la sig.ra
(cognome/nome)………………………………………………………………, nato/a a (luogo di
nascita)……………… il (data di nascita)…………………………,
ha percepito l’assegno straordinario a sostegno del reddito n. ……………., in carico a
questa struttura INPS, per il periodo dal…………………….. al …………………..
La contribuzione correlata è stata versata dall’azienda in favore del sig./della sig.ra ….
dal …
al …
Il responsabile del processo assicurato/pensionato
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Allegato N.1