Roma – 28 febbraio/1 marzo 2014. Impianti a gas per uso domestico. Compiti dell’installatore e del manutentore. Controlli e salvaguardia della sicurezza. Relatori: E. Bianchi; A. Comi; Area tecnica CIG. 1 Impianti a gas. Riferimenti legislativi. Nell’attività impiantistica cosa ci tutela? “PROFESSIONALITA” • Conoscenza delle “Leggi”; • Conoscenza delle “Norme”; • Applicazione delle stesse; • Aggiornamento periodico. • La “Professionalità” è un “obbligo di legge”!!! Art. 1176 Codice Civile: diligenza qualificata. Morale: leggi e norme sono strumenti di lavoro indispensabili. 2 Principali Direttive Comunitarie. • 89/106 CE - CPD: Prodotti da costruzione; (DPR 21/04/93 n. 246.) • 90/396 (2009/142 CE) - GAD: Apparecchi a Gas; (DPR 15/11/96 n. 661). • 92/42 CE - BED: Efficienza caldaie; (DPR 15/11/96 n. 660). • 94/9 CE ATEX 1 – Dir 99/92 CE ATEX 2: apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva; (DPR 23/03/98 n. 126 - D.Lgs. 12/06/03 n. 233). • 97/42/CE - PED: Equipaggiamenti in pressione; (DPR 25/02/00 n. 93). • 98/30 CE - Norme per il mercato del gas naturale; (D.Lgs. 23/05/00 n.164). • 98/34 CE - Procedure d’informazione nel settore delle norme. • 99/44 CE: Vendita e garanzia dei beni di consumo (D.Lgs. 02/02/02). • 2001/95 CE: Sicurezza generale dei prodotti. • 2002/91 CE: Rendimento energetico in edilizia. • 2004/22 CE - MID: Strumenti di misura; (D.Lgs. 02/02/07 n. 22). 3 Quadro legislativo nazionale di riferimento per gli impianti a gas nel settore domestico: • Salvaguardia della Sicurezza/Prevenzione incendi; L1083/71; L46/90; DM 37/08; DM 12/04/96; DPR 151/11 • Uso Razionale dell’Energia; L 10/91; DPR 412/93; DPR 551/99; DPR 380/01; DLgs 192/05; DLgs 311/06; DLgs 115/08; DPR 59/09; DM 26/06/09; DM 22/11/12; L 221/12; DPR 74/2013; L 90/2013; DELIBERE REGIONALI. • Tutela ambientale; DLgs 152/06. • Qualità, sicurezza, continuità del servizio. Delibera 40/04 e s.m.i. (AEEG). 4 Controlli di sicurezza. Norme di riferimento per installatori/manutentori. • UNI 7129: Impianti domestici a gas alimentati da rete di distribuzione. • UNI 7131: Impianti domestici a gas alimentati da bombole/piccoli serbatoi di GPL. • UNI 11137: Verifica tenuta impianti in esercizio. • UNI 10845: Verifica funzionalità camini e canne fumarie (assenza riflusso/valore di tiraggio). • UNI 10436: Manutenzione caldaie di portata ≤ 35 kW. • UNI 10389: Verifica rendimento di combustione. • UNI 10738: Verifica idoneità al funzionamento di impianti domestici e similari. • UNI 11528: impianti a gas di portata termica > 35 kW. 5 Impianti a gas. Obblighi giuridici dell’installatore e del manutentore. • L’installatore e/o il manutentore possono mettere fuori servizio un apparecchio/impianto? • L’installatore e/o il manutentore, in caso di pericolo, devono mettere fuori servizio l’apparecchio/impianto!!! • Cassazione penale: sez. IV; Sentenza 13/12/12 n. 48229. Il manutentore consapevole del malfunzionamento della caldaia non deve limitarsi a consigliare un uso limitato dell’apparecchio ma deve impedirne l’uso per evitare situazioni pericolose. Lasciar libero il cliente di utilizzare l’apparecchio ha costituito grave imprudenza, negligenza ed imperizia causando intossicazione per colpa aggravata. 6 Direttiva 90/396/CE; (Versione Consolidata 2009/142). DPR 15/11/96 n. 661; Regolamento di attuazione. Art.1; Scopo e campo d’applicazione • Riguarda apparecchi alimentati a gas (cottura, riscaldamento, produzione a.c.s., raffreddamento, illuminazione, lavaggio ecc.). • L’apparecchio si intende “usato normalmente” quando ricorrono “tutte” le seguenti condizioni: a) è correttamente manutenzione installato e sottoposto a regolare b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di alimentazione; DM 19/02/07; stabilisce: Hs; Indice Wobbe; densità relativa; C 296/2 - GUUE 1/12/04: Gas naturale: min. 17; nom. 20; max. 25 mbar; GPL: min. 20; nom. 28-30; max. 35 mbar; c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito. 7 Direttiva 90/396/CE; (Versione Consolidata 2009/142). DPR 15/11/96 n. 661; Regolamento di attuazione. Art. 2; Requisiti essenziali • Gli apparecchi possono essere: messi in commercio; e posti in servizio; • solo se, qualora usati normalmente; • non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Morale: • • Gli apparecchi che: non sono usati normalmente; e/o compromettono/pregiudicano la sicurezza; non possono essere posti in servizio!!! 8 Legge 6/12/1971 n. 1083. Norme di sicurezza per l’impiego di gas combustibili. • Art 1): I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. • Art. 3): Le norme UNI CIG, recepite con Decreto Ministeriale e pubblicate su Gazzetta Ufficiale, sono considerate regole di buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. • Art 5): I trasgressori sono puniti con: Ammenda; o arresto fino a 2 anni. 9 Legge 6/12/1971 n. 1083. Norme di sicurezza per l’impiego di gas combustibili. • L’applicazione della norma è condizione sufficiente per ottemperare agli obblighi di legge. • Il mancato rispetto della norma può costituire reato penale. • Il reato penale è istantaneo e personale. • Si può essere perseguiti penalmente per: Disastro colposo (art 434); Lesioni colpose (art. 590); Omicidio colposo (art. 589). (Termini di prescrizione del reato: 4 anni e 6 mesi). (Non esiste prescrizione per gli effetti del reato).10 Legge 6/12/1971, n. 1083. Norme di sicurezza per l’impiego di gas combustibili. • Art 4); Enti di Controllo: Funzionari del Ministero Attività Produttive. Istituti, Enti Decreto. e Laboratori autorizzati con Tali soggetti sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria. 11 D.M. 37/08: Riordino delle disposizioni in materia di installazione impianti. Dichiarazione di Conformità (Art. 7). • Al termine dei lavori: previa esecuzione delle verifiche previste dalle norme vigenti; comprese quelle di funzionalità; l’impresa installatrice rilascia al committente la Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme. Della Dichiarazione di conformità (resa sulla base dell’allegato I) fanno parte integrante: la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati; nonché il progetto (art. 5). 12 D.M. 37/08: Riordino delle disposizioni in materia di installazione impianti. Dichiarazione di conformità (art. 7). • In caso di rifacimento parziale: Progetto, Dichiarazione di conformità, attestazione di collaudo (ove previsto), si riferiscono alla sola parte d’impianto oggetto dell’intervento, ma tengono conto della sicurezza/funzionalità dell’intero impianto. • Nella dichiarazione e nel progetto è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. 13 D.M. 37/08; Dichiarazione di Conformità: All. I. MSE; Decreto 19/05/10: Modifica allegati (G.U. 161 del 13/7/10). DICHIARA: sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6 tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l’edificio, avendo in particolare: □ rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ……………... (2) indicare nome cognome qualifica ed estremi di iscrizione nel relativo albo professionale. □ seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (3) ……………. (3) citare le norme tecniche e di legge distinguendo tra quelle riferite alla progettazione all’esecuzione e alle verifiche. □ installato componenti/materiali adatti al luogo di installazione (art. 5/6); □ controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle leggi 14 vigenti. Legge 5/3/90, n. 46 - Verifiche (art. 14). D.P.R. 18/04/94 n. 392 - Verifiche (art. 4) Per eseguire i controlli e accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e delle normative vigenti: Comuni; Aziende Sanitarie Locali; Comandi provinciali Vigili del Fuoco; ISPESL (*) (Ist. Sup. Prev. Sicurezza Lavoro) ( * INAIL - ASL); nell’ambito delle rispettive competenze hanno facoltà di avvalersi della collaborazione di liberi professionisti iscritti nell’albo professionale. D.P.R. 18/04/94 n. 392 - Verifiche (art. 4) • Le verifiche di cui all’art. 14 della legge devono essere effettuate dai Comuni con più di 10.000 abitanti; in misura ≥ al 10% del numero di certificati di agibilità 15 rilasciati annualmente. L. 23/12/78, n° 833. Istituzione S.S.N. • Art. 20; Attività di prevenzione. a) Individuazione, accertamento, controllo dei fattori di nocività, pericolosità e deterioramento negli ambienti di vita e di lavoro. c) Indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di vita e di lavoro. 16 L. 3/12/99 n. 493. Tutela della salute nelle abitazioni. • Art. 3; Funzioni del S.S.N. 1) Promuovere la sicurezza e la salute nelle abitazioni civili e sviluppare azioni di informazione/educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni. 2) È compito del Dipartimento per la prevenzione di ogni U.S.L. l’esercizio delle funzioni di: a) assistenza e prevenzione delle cause di nocività; b) individuazione e valutazione dei rischi; d) coordinamento dei programmi di intervento ai fini della sicurezza. 4) Il Dipartimento di prevenzione si avvale dei presidi multizonali o dell’agenzia regionale o provinciale per la protezione dell’ambiente, ove istituita. 17 Quadro Legislativo: Ulteriori responsabilità penali. • Installatore e manutentore possono essere perseguiti per reati penali connessi agli articoli: n. 40 (Corresponsabilità): non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo. n. 483 (Falso ideologico): chi attesta il falso in un atto pubblico è perseguito con la reclusione. Dichiarazione di Conformità/Rispondenza; Scheda identificativa dell’impianto; Allegati F - G; sono considerati Atto pubblico. n. 515 (Frode in commercio): utilizzo di materiali non adatti; n. 674 (Emissioni moleste): scarico di p.d.c. a parete. 18 Uso razionale dell’energia: L. 10/91; DPR 412/93; DPR 551/99; DPR 380/01; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; DPR 59/09; D.L. 179/12; L. 221/12; L. 90/13; Eventuali Delibere Regionali. • Individua zone climatiche in funzione dei gradi giorno; • Classifica gli edifici in base alla destinazione d’uso; • Stabilisce per ciascuna zona i limiti di esercizio; • Determina la temperatura ambienti; • Indica i metodi di calcolo del F.E.N; • Regolamenta l’evacuazione dei fumi (p.d.c.). • Stabilisce il rendimento minimo (ad esclusione impianti alimentati da combustibile solido). • Individua il responsabile dell’esercizio/manutenzione; • Prescrive il libretto di Impianto/Centrale; • Impone la manutenzione; • Stabilisce i controlli. 19 DPR 412/93; DPR 551/99; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06) Definizioni (art.1; comma 14). f) Impianto termico (riscaldamento/climatizzazione): Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione di ambienti con o senza produzione di acqua sanitaria o alla sola produzione centralizzata di acqua sanitaria, comprendente i sistemi di: Produzione; Distribuzione; Utilizzazione del calore; Organi di regolazione e controllo. Non sono considerati impianti termici e sono pertanto esclusi dal campo d’applicazione apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali (*) scaldaacqua unifamiliari (**) ecc. (*) D.Lgs. 192/05 - 311/06: Tali apparecchi, se fissi, sono assimilabili all’impianto termico quando la portata termica complessiva > 15 kw. (**) L. 99/09; art. 35: comma a): sono soppresse le parole scaldaacqua unifamiliari; comma b): inserire il punto 14 bis 20 (impianto idrico sanitario). DPR 412/93; DPR 551/99; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06: Impianto termico. Camino Sistema di regolazione Sistema di utilizzazione del calore Sistema di produzione del calore Impianto gas. Sistema di distribuzione del calore D.M. 22/11/12; Modifiche all’allegato A del DM 26/06/09: Definizioni. Impianto termico (riscaldamento/climatizzazione): • Impianto tecnologico destinato ai servizi di: climatizzazione invernale; e/o climatizzazione estiva; e/o produzione di acqua sanitaria; indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. • Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. 22 DPR 412/93 - DPR 551/99; Evacuazione p.d.c. Art. 5; c. 9: Gli impianti termici siti in edifici costituiti da più unità immobiliari (condomini), devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie, sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente nei seguenti casi: Nuovi impianti; Ristrutturazione di impianti centralizzati; Trasformazione di impianti centralizzati; Ristrutturazione della totalità degli impianti autonomi; Distacco da impianto centralizzato. Abrogato 23 DPR 412/93 - DPR 551/99; Evacuazione p.d.c. Evacuazione diretta all’esterno (a parete); Art. 2: Fatte salve diverse disposizioni normative tra cui i regolamenti edilizi locali l’evacuazione diretta a parete è ammessa esclusivamente in impianti termici 35 kW alimentati a gas nei seguenti casi: mera sostituzione di apparecchi; singole ristrutturazioni di impianti esistenti(*); nuovi impianti realizzati in edifici soggetti a tutela(*). (*) E’ consentita a condizione che gli edifici siano privi di camini, canne fumarie funzionali, idonei, adeguabili o compatibili con apparecchi muniti di ventilatore. (*) Installazione consentita solo con apparecchi a basso tenore di inquinamento (Classe 5). Abrogato 24 D.L. 18/10/12 n. 179; L. 17/12/12 n. 221. (G.U. n. 294 del 18/12/12 – S.O. n. 208). Art. 34; Misure urgenti per le attività produttive; • Comma 53): L’art. 5, comma 9 del DPR 412/93 e S.M.I. è sostituito dal seguente: Gli impianti termici siti in edifici costituiti da più unità immobiliari (n.d.r. condomini); devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie, sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente; fatto salvo quanto previsto nel periodo seguente: Abrogato segue 25 D.L. 18/10/12 n. 179; L. 17/12/12 n. 221. (G.U. n. 294 del 18/12/12 – S.O. n. 208). • Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che per valori di: prestazione energetica; e di emissioni nei prodotti della combustione; appartengano alla classe ad alta efficienza energetica: più efficiente; e meno inquinante; prevista dalla pertinente norma di prodotto (UNI EN 297; UNI EN 483; UNI EN 15502), • il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e s.m.i. Abrogato 26 D.L. 04/06/13 n. 63; L. 03/08/13 n. 90. (G.U. 03/08/13 – Serie Gen. n. 181). Art. 17-bis; Requisiti degli impianti termici; 1. Con decorrenza 31-08-2013 il comma 9 dell’art. 5 del DPR 412/93 e S.M.I. è sostituito dal seguente: 9) Gli impianti termici installati successivamente al 31-08-13 devono essere: • collegati ad appositi camini, canne fumarie, sistemi di evacuazione dei p.d.c.; • con sbocco sopra il tetto dell’edificio; • alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. segue 27 D.L. 04/06/13 n. 63; L. 03/08/13 n. 90. (G.U. 03/08/13 – Serie Gen. n. 181). 9-bis) È possibile derogare al comma 9 nei casi in cui: a) Si procede, anche nell’ambito energetica dell’impianto: di una riqualificazione • alla sostituzione di generatori di calore individuali; • installati in data antecedente a quella del comma 9; • con scarico: a parete; o in canna collettiva ramificata. b) L’adempimento del comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale. c) Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. segue 28 D.L. 04/06/13 n. 63; L. 03/08/13 n. 90. (G.U. 03/08/13 – Serie Gen. n. 181). 9 ter) Nei casi di cui al comma 9 bis, è obbligatorio: • Installare generatori di calore a gas che per: valori di prestazione energetica ed emissioni; appartengano alle classi 4 e 5 (*) (* caldaie ecologiche) previste dalle norme UNI EN 297; UNI EN 483; UNI EN 15502. (*) Classe 4; limite Nox: ≤ 100 mg/kWh; (*) Classe 5; limite Nox: ≤ 70 mg/kWh. • Posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e s.m.i. 9 quater) I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9 bis e 9 ter. 29 DPR 59/09: Attuazione art. 4, comma 1, lett. a) b) D.Lgs. 192/05. Direttiva 2002/91CE:Rendimento energetico in edilizia. Art 4: comma 6); Per tutte le categorie di edifici. Nel caso di mera sostituzione di generatori di calore tutte le disposizioni vigenti (comprese quelle del comma 5), si intendono rispettate se coesistono le seguenti condizioni: a) i nuovi generatori a combustione abbiano rendimento termico utile, ad un carico pari al 100% della potenza utile nominale, ≥ al valore limite calcolato con la formula 90 + 2log Pn (*) (* caldaie a condensazione); c) siano preesistenti (salvo che per il caso specifico sia dimostrata la non fattibilità tecnica) almeno una centralina di termoregolazione programmabile (cronotermostato) per ogni generatore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente (valvole termostatiche) (**) nei singoli locali o nelle singole zone che per caratteristiche di uso ed esposizione possono godere di apporti di calore solari o comunque gratuiti. (*) DM 26/06/09 (G.Uff. 158; 10/07/09); 90 + 2 logPn caldaie a condensazione; 88 + 2 logPn per tutte le altre caldaie. 30 (**) DM 06/08/09 (Min. Fin.); art. 1; c. e); p.to 1) “ove tecnicamente compatibili”. DPR 59/09: (Attuazione art. 4, comma 1, lett. a) b) D.Lgs. 192/05). (Dir. 2002/91CE - Rendimento energetico in edilizia). Art 4: comma 7); • Nella mera sostituzione di generatori di calore; qualora per garantire la sicurezza non fosse possibile installare generatori di calore con rendimento termico utile ≥ a 90 + 2log Pn (*) (* caldaie a condensazione) in particolare nel caso in cui il sistema fumario è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato e qualora motivi tecnici o regolamenti locali impediscano di avvalersi della deroga prevista per lo scarico a parete; • è necessario: a) installare generatori con rendimento termico utile al 30% ≥ 85 + 3logPn b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga da allegare alla Dichiarazione di Conformità. 31 Dir. 2005/32/CE; Dir. 2009/125/CE: Progettazione ecocompatibile di prodotti energetici e loro etichettatura. • Le Direttive riguardano prodotti correlati al riscaldamento; Apparecchi per riscaldamento (anche combinati) - (lotto 1); Apparecchi per produzione di acqua calda sanitaria - (lotto 2). • Regolamento 813/2013: Apparecchi per riscaldamento ambienti; Regolamento 811/203: Etichettatura (relativa ai consumi); • Regolamento 814/20013: Apparecchi per produzione A.C.S; Regolamento 812/2013: Etichettatura (relativa ai consumi) • I Regolamenti sono stati pubblicati sulla GUUE in data 06/09/13; Sono entrati in vigore in data 26/09/13; Obbligo di applicazione in tutti gli stati membri dal 26/09/15. • Dal 26/09/15 obbligo di installazione di caldaie a condensazione! 32 DPR 412/93; DPR 551/99; Art. 11; Compilazione dei libretti. • Negli impianti nuovi e ristrutturati e nella sostituzione di generatori di calore in impianti autonomi; • la compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata: dalla ditta installatrice; all’atto della prima messa in servizio; previo rilevamento dei parametri di combustione; che avendo completato i lavori è in grado di verificare la sicurezza e la funzionalità ed è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità. Copia della scheda identificativa dell’impianto, firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve essere inviata all’ente competente per i controlli (Comune, Provincia, CURIT). Per gli impianti esistenti la compilazione iniziale del libretto previo rilevamento dei parametri di combustione e la compilazione per le verifiche periodiche è effettuata dal responsabile. 33 D.M. 37/08 - Legge 10/91. Compiti previsti per gli operatori al termine dei lavori. Compiti dell’installatore (dopo installazione/sostituzione caldaia). • Rilasciare Dichiarazione di Conformità (DM 37/08); • Verificare rendimento di combustione (*); • Compilare libretto d’impianto (*); • Compilare la scheda identificativa (*) • Inviare gli atti (*) agli Enti preposti (Comune, Provincia, CURIT). (* DPR 551, art.11); Compiti del manutentore. • Compilare rapporto di controllo/manutenzione. per impianti ≥ 35 kW: Allegato F; per impianti < 35 kW: Allegato G (ex allegato H); • Inviare gli atti agli Enti preposti (Comune, Provincia, CURIT). 34 Delibera AEEG n. 40/04. • La Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 40/04 prevede che: in occasione dell’attivazione della fornitura del gas il Distributore debba effettuare un accertamento documentale; per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza sugli impianti del gas a tutela dell’utilizzatore dell’impianto stesso. • Per l’accertamento documentale la Delibera AEEG 40/04 prevede la possibilità di utilizzare gli Allegati Obbligatori alla D.d.C. del D.M. 37/08. 35 Deliberazione AEEG n. 40/04 Obblighi di accertamento. Situazione attuale. • Attualmente è in vigore il solo Titolo II, che riguarda gli impianti di utenza di nuova installazione. • Non sono ancora entrati in vigore: il Titolo III: impianti di utenza modificati e/o alimentati in precedenza con altri tipi di gas; il Titolo IV: impianti di utenza in servizio. • Dal 1° luglio 2014 entra in vigore il Titolo III (impianti di utenza trasformati o modificati). • Gli impianti di cui al Titolo IV (impianti di utenza in servizio) saranno disciplinati da AEEG con successivo provvedimento. 36 Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo II; Impianti di utenza nuovi. • I nuovi moduli di riferimento per la delibera saranno identificati come: Allegato H/40; Allegato I/40; Allegato F/40; Allegato G/40. • Gli allegati H/40 e I/40, in particolare; non saranno più disponibili/scaricabili dai siti internet; saranno forniti esclusivamente dall’azienda venditrice con cui il cliente stipula il contratto (quindi successivamente alla richiesta di attivazione); saranno forniti già completi dei codici di competenza del distributore (PDR ecc.) 37 Deliberazione AEEG n. 40/14 - Titolo II. Art. 16; Impianti di utenza nuovi. • Gli impianti di utenza nuovi in occasione della richiesta di attivazione della fornitura di gas, devono essere sottoposti ad accertamento documentale. • L’accertamento si esegue a condizione che al distributore sia pervenuta tutta la documentazione seguente: Allegato H/40 (compilato a cura del cliente); Allegato I/40 (compilato a cura dell’impresa installatrice). Tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per la specifica tipologia di impianto da attivare. • L’attivazione è subordinata all’esito positivo dell'accertamento. 38 Deliberazione AEEG n. 40/14 - Titolo II. Art. 16; Impianti di utenza nuovi. • Il distributore computa il tempo di attivazione a partire dalla data di ricevimento di tutti i documenti sopra indicati. • Se il distributore non riceve tutta la documentazione richiesta (Allegato H/40 e Allegato I/40 e relativi documenti) in forma completa: richiede la documentazione mancante; avvisa che in caso di mancata ricezione entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione sarà annullata. • Se entro 120 giorni solari non pervengono tutti i documenti richiesti la richiesta di attivazione viene annullata. 39 Deliberazione AEEG n. 40/04 - Titolo II. Impianti di utenza nuovi; Situazione attuale. • Se al distributore non perviene tutta la documentazione da sottoporre ad accertamento entro 30 giorni lavorativi dalla data della richiesta di attivazione: l'accertamento è classificato come impedito. • In tal caso il distributore: attiva comunque la fornitura; segnala al Comune di non essere stata in grado di effettuare l’accertamento. • L’accertamento impedito viene abrogato! 40 Deliberazione AEEG n. 40/04 - Titolo II. Impianti di utenza nuovi (art. 18.4); Situazione attuale • Se il cliente non documentazione: è in grado di fornire tutta la Modulo H, Modulo I e Allegati Obbligatori; il distributore può attivare la fornitura nel caso in cui il cliente finale gli faccia pervenire: a) una richiesta di fornitura in cui fornisce i propri riferimenti e le informazioni per individuare il punto di fornitura; b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore abilitato che attesti il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 26. • Per tali casi il distributore non effettua l’accertamento. • L’articolo 18.4 e l’articolo 26 (requisiti essenziali) vengono 41 abrogati. Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo III. Impianti di utenza modificati/trasformati. Art. 17. Il distributore esegue l’accertamento per i seguenti casi: • Attivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati; • Attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza alimentati in precedenza a GPL mediante bombole/serbatoi; • Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione: per spostamento del contatore richiesto del cliente finale o per disposizione motivata del distributore; per cambio di contatore richiesto del cliente finale per variazione della portata termica complessiva; richiesta dal cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto. 42 Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo III. Impianti di utenza modificati o trasformati. Art. 17. Sono esclusi dall’obbligo di accertamento i casi di: • Attivazione della fornitura di gas a impianti nuovi; • Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione: a impianto nuovo in attuazione del regolamento; per morosità; su disposizione delle Autorità competenti o per situazione di pericolo; per sostituzione di contatore per casi diversi da quelli indicati nel comma precedente; • Volture. 43 Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo III. Impianti di utenza modificati o trasformati. Art 18. • Per effettuare l’accertamento è necessario far pervenire all’ impresa distributrice la seguente documentazione: Allegato H/40, compilato dal cliente finale; Allegato I/40, compilato dall’impresa installatrice che ha modificato l’impianto di utenza; Tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per la specifica tipologia d’impianto. • L’attivazione e/o riattivazione è subordinata all’esito positivo dell'accertamento. • Con accertamento positivo l’impresa distributrice attribuisce all’impianto lo stato di: a) Impianto trasformato, ai nuovi allacci di impianti alimentati in precedenza con altri tipi di gas; b) Impianto modificato, negli altri casi. 44 Deliberazione AEEG n. 40/14 Allegato I/40: novità. • Principale novità che riguarda l’Allegato I/40 : Nel testo non si farà più riferimento all’impresa "che ha realizzato" l’impianto; ma si farà riferimento all’impresa "incaricata della messa in servizio" dell’impianto. • La suddetta impresa potrebbe anche coincidere (ma non è più vincolante) con quella che ha realizzato l’impianto. Con questa importante modifica il cliente finale potrà quindi rivolgersi a qualsiasi impresa abilitata per la compilazione dell’Allegato I/40 e per la successiva messa in servizio dell’impianto. L’impresa che compila l’allegato I/40, quindi, sarà quella che effettivamente eseguirà le prove di sicurezza e funzionalità. 45 Deliberazione AEEG n. 40/14 Allegato I/40: novità. • La documentazione tecnica da allegare all’Allegato I/40, in relazione alla specifica tipologia impiantistica, sarà costituita da quella sotto elencata: a) progetto; b) relazione con tipologia dei materiali; c) schema di impianto; d) attestazione di conformità per materiali non normalizzati; e) certificato di abilitazione o visura camerale; f) eventuali dichiarazioni di conformità precedenti; g) rapporto tecnico di cui alle Linee Guida CIG n. 11; h) dichiarazione del progettista per disposizioni di prevenzione incendi impianti soggetti 46 Grazie per l’attenzione 47