Roma – 28 febbraio/1 marzo 2014.
Impianti a gas per uso domestico.
Compiti dell’installatore e del manutentore.
Controlli e salvaguardia della sicurezza.
Relatori: E. Bianchi; A. Comi; Area tecnica CIG.
1
Impianti a gas. Riferimenti legislativi.
Nell’attività impiantistica cosa ci tutela?
“PROFESSIONALITA”
• Conoscenza delle “Leggi”;
• Conoscenza delle “Norme”;
• Applicazione delle stesse;
• Aggiornamento periodico.
• La “Professionalità” è un “obbligo di legge”!!!
 Art. 1176 Codice Civile: diligenza qualificata.
 Morale: leggi e norme sono strumenti di lavoro
indispensabili.
2
Principali Direttive Comunitarie.
•
89/106 CE - CPD: Prodotti da costruzione; (DPR 21/04/93 n. 246.)
•
90/396 (2009/142 CE) - GAD: Apparecchi a Gas; (DPR 15/11/96 n.
661).
•
92/42 CE - BED: Efficienza caldaie; (DPR 15/11/96 n. 660).
•
94/9 CE ATEX 1 – Dir 99/92 CE ATEX 2: apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in ambienti con atmosfera
potenzialmente esplosiva; (DPR 23/03/98 n. 126 - D.Lgs. 12/06/03 n.
233).
•
97/42/CE - PED: Equipaggiamenti in pressione; (DPR 25/02/00 n. 93).
•
98/30 CE - Norme per il mercato del gas naturale; (D.Lgs. 23/05/00
n.164).
•
98/34 CE - Procedure d’informazione nel settore delle norme.
•
99/44 CE: Vendita e garanzia dei beni di consumo (D.Lgs. 02/02/02).
•
2001/95 CE: Sicurezza generale dei prodotti.
•
2002/91 CE: Rendimento energetico in edilizia.
•
2004/22 CE - MID: Strumenti di misura; (D.Lgs. 02/02/07 n. 22).
3
Quadro legislativo nazionale di riferimento per gli
impianti a gas nel settore domestico:
• Salvaguardia della Sicurezza/Prevenzione incendi;
 L1083/71; L46/90; DM 37/08; DM 12/04/96; DPR 151/11
• Uso Razionale dell’Energia;
 L 10/91; DPR 412/93; DPR 551/99; DPR 380/01; DLgs
192/05; DLgs 311/06; DLgs 115/08; DPR 59/09; DM
26/06/09; DM 22/11/12; L 221/12; DPR 74/2013; L
90/2013; DELIBERE REGIONALI.
• Tutela ambientale;
 DLgs 152/06.
• Qualità, sicurezza, continuità del servizio.
 Delibera 40/04 e s.m.i. (AEEG).
4
Controlli di sicurezza.
Norme di riferimento per installatori/manutentori.
•
UNI 7129: Impianti domestici a gas alimentati da rete di
distribuzione.
•
UNI 7131: Impianti domestici a gas alimentati da bombole/piccoli
serbatoi di GPL.
•
UNI 11137: Verifica tenuta impianti in esercizio.
•
UNI 10845: Verifica funzionalità camini e canne fumarie
(assenza riflusso/valore di tiraggio).
•
UNI 10436: Manutenzione caldaie di portata ≤ 35 kW.
•
UNI 10389: Verifica rendimento di combustione.
•
UNI 10738: Verifica idoneità al funzionamento di impianti
domestici e similari.
•
UNI 11528: impianti a gas di portata termica > 35 kW.
5
Impianti a gas.
Obblighi giuridici dell’installatore e del manutentore.
•
L’installatore e/o il manutentore possono mettere fuori
servizio un apparecchio/impianto?
•
L’installatore e/o il manutentore, in caso di pericolo, devono
mettere fuori servizio l’apparecchio/impianto!!!
•
Cassazione penale: sez. IV; Sentenza 13/12/12 n. 48229.

Il manutentore consapevole del malfunzionamento della
caldaia non deve limitarsi a consigliare un uso limitato
dell’apparecchio ma deve impedirne l’uso per evitare
situazioni pericolose.

Lasciar libero il cliente di utilizzare l’apparecchio ha
costituito grave imprudenza, negligenza ed imperizia
causando intossicazione per colpa aggravata.
6
Direttiva 90/396/CE; (Versione Consolidata 2009/142).
DPR 15/11/96 n. 661; Regolamento di attuazione.
Art.1; Scopo e campo d’applicazione
•
Riguarda apparecchi alimentati a gas (cottura, riscaldamento,
produzione a.c.s., raffreddamento, illuminazione, lavaggio ecc.).
•
L’apparecchio si intende “usato normalmente” quando ricorrono
“tutte” le seguenti condizioni:
a) è correttamente
manutenzione
installato
e
sottoposto
a
regolare
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas
e della pressione di alimentazione;

DM 19/02/07; stabilisce: Hs; Indice Wobbe; densità relativa;

C 296/2 - GUUE 1/12/04:

Gas naturale: min. 17; nom. 20; max. 25 mbar;

GPL: min. 20; nom. 28-30; max. 35 mbar;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito.
7
Direttiva 90/396/CE; (Versione Consolidata 2009/142).
DPR 15/11/96 n. 661; Regolamento di attuazione.
Art. 2; Requisiti essenziali
•
Gli apparecchi possono essere:

messi in commercio;

e posti in servizio;
•
solo se, qualora usati normalmente;
•
non compromettono la sicurezza delle persone, degli
animali domestici e dei beni.
Morale:
•
•
Gli apparecchi che:

non sono usati normalmente;

e/o compromettono/pregiudicano la sicurezza;
non possono essere posti in servizio!!!
8
Legge 6/12/1971 n. 1083.
Norme di sicurezza per l’impiego di gas combustibili.
• Art 1): I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli
impianti a gas devono essere realizzati secondo le regole
specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della
sicurezza.
• Art. 3): Le norme UNI CIG, recepite con Decreto
Ministeriale e pubblicate su Gazzetta Ufficiale, sono
considerate regole di buona tecnica per la salvaguardia
della sicurezza.
• Art 5): I trasgressori sono puniti con:
 Ammenda;
 o arresto fino a 2 anni.
9
Legge 6/12/1971 n. 1083.
Norme di sicurezza per l’impiego di gas combustibili.
• L’applicazione della norma è condizione sufficiente per
ottemperare agli obblighi di legge.
• Il mancato rispetto della norma può costituire reato penale.
• Il reato penale è istantaneo e personale.
• Si può essere perseguiti penalmente per:
 Disastro colposo (art 434);
 Lesioni colpose (art. 590);
 Omicidio colposo (art. 589).
 (Termini di prescrizione del reato: 4 anni e 6 mesi).
 (Non esiste prescrizione per gli effetti del reato).10
Legge 6/12/1971, n. 1083.
Norme di sicurezza per l’impiego di gas combustibili.
• Art 4); Enti di Controllo:
 Funzionari del Ministero Attività Produttive.
 Istituti, Enti
Decreto.
e
Laboratori
autorizzati
con
 Tali soggetti sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
11
D.M. 37/08: Riordino delle disposizioni
in materia di installazione impianti.
Dichiarazione di Conformità (Art. 7).
• Al termine dei lavori:
 previa esecuzione delle verifiche previste dalle norme
vigenti;
 comprese quelle di funzionalità;
l’impresa installatrice rilascia al committente la
Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme.
 Della Dichiarazione di conformità (resa sulla base
dell’allegato I) fanno parte integrante:
 la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati;
 nonché il progetto (art. 5).
12
D.M. 37/08: Riordino delle disposizioni
in materia di installazione impianti.
Dichiarazione di conformità (art. 7).
• In caso di rifacimento parziale:
 Progetto, Dichiarazione di conformità, attestazione di
collaudo (ove previsto),
 si riferiscono alla sola parte d’impianto oggetto
dell’intervento,
 ma tengono conto della sicurezza/funzionalità dell’intero
impianto.
• Nella dichiarazione e nel progetto è espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell’impianto.
13
D.M. 37/08; Dichiarazione di Conformità: All. I.
MSE; Decreto 19/05/10: Modifica allegati (G.U. 161 del 13/7/10).
DICHIARA:
sotto la propria personale responsabilità, che l’impianto è stato realizzato in
modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto previsto dall’art. 6
tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato
l’edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2) ……………...
(2) indicare nome cognome qualifica ed estremi di iscrizione nel relativo
albo professionale.
□ seguito la normativa tecnica applicabile all’impiego (3) …………….
(3) citare le norme tecniche e di legge distinguendo tra quelle riferite alla
progettazione all’esecuzione e alle verifiche.
□ installato componenti/materiali adatti al luogo di installazione (art. 5/6);
□ controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito
positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle leggi
14
vigenti.
Legge 5/3/90, n. 46 - Verifiche (art. 14).
D.P.R. 18/04/94 n. 392 - Verifiche (art. 4)
Per eseguire i controlli e accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e delle normative vigenti:
 Comuni;
 Aziende Sanitarie Locali;
 Comandi provinciali Vigili del Fuoco;
 ISPESL (*) (Ist. Sup. Prev. Sicurezza Lavoro) ( * INAIL - ASL);
nell’ambito delle rispettive competenze hanno facoltà di avvalersi
della collaborazione di liberi professionisti iscritti nell’albo
professionale.
D.P.R. 18/04/94 n. 392 - Verifiche (art. 4)
• Le verifiche di cui all’art. 14 della legge devono essere
effettuate dai
 Comuni con più di 10.000 abitanti;
 in misura ≥ al 10% del numero di certificati di agibilità
15
rilasciati annualmente.
L. 23/12/78, n° 833. Istituzione S.S.N.
• Art. 20; Attività di prevenzione.
a) Individuazione, accertamento, controllo dei
fattori di nocività, pericolosità e deterioramento
negli ambienti di vita e di lavoro.
c) Indicazione
delle
misure
idonee
all’eliminazione dei fattori di rischio ed al
risanamento di ambienti di vita e di lavoro.
16
L. 3/12/99 n. 493.
Tutela della salute nelle abitazioni.
•
Art. 3; Funzioni del S.S.N.
1) Promuovere la sicurezza e la salute nelle abitazioni civili e
sviluppare azioni di informazione/educazione per la
prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni.
2) È compito del Dipartimento per la prevenzione di ogni U.S.L.
l’esercizio delle funzioni di:
a) assistenza e prevenzione delle cause di nocività;
b) individuazione e valutazione dei rischi;
d) coordinamento dei programmi di intervento ai fini della
sicurezza.
4) Il Dipartimento di prevenzione si avvale dei presidi multizonali
o dell’agenzia regionale o provinciale per la protezione
dell’ambiente, ove istituita.
17
Quadro Legislativo: Ulteriori responsabilità penali.
• Installatore e manutentore possono essere perseguiti per reati
penali connessi agli articoli:
 n. 40 (Corresponsabilità): non impedire un evento che si ha
l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
 n. 483 (Falso ideologico): chi attesta il falso in un atto pubblico
è perseguito con la reclusione.
 Dichiarazione di Conformità/Rispondenza;
 Scheda identificativa dell’impianto;
 Allegati F - G;
sono considerati Atto pubblico.
 n. 515 (Frode in commercio): utilizzo di materiali non adatti;
 n. 674 (Emissioni moleste): scarico di p.d.c. a parete.
18
Uso razionale dell’energia: L. 10/91; DPR 412/93; DPR 551/99;
DPR 380/01; D.Lgs. 192/05; D.Lgs. 311/06; DPR 59/09; D.L.
179/12; L. 221/12; L. 90/13; Eventuali Delibere Regionali.
•
Individua zone climatiche in funzione dei gradi giorno;
•
Classifica gli edifici in base alla destinazione d’uso;
•
Stabilisce per ciascuna zona i limiti di esercizio;
•
Determina la temperatura ambienti;
•
Indica i metodi di calcolo del F.E.N;
•
Regolamenta l’evacuazione dei fumi (p.d.c.).
•
Stabilisce il rendimento minimo (ad esclusione impianti alimentati
da combustibile solido).
•
Individua il responsabile dell’esercizio/manutenzione;
•
Prescrive il libretto di Impianto/Centrale;
•
Impone la manutenzione;
•
Stabilisce i controlli.
19
DPR 412/93; DPR 551/99; D.Lgs. 192/05; D.Lgs.
311/06) Definizioni (art.1; comma 14).
f) Impianto termico (riscaldamento/climatizzazione):
Impianto tecnologico destinato alla climatizzazione di ambienti
con o senza produzione di acqua sanitaria o alla sola produzione
centralizzata di acqua sanitaria, comprendente i sistemi di:
 Produzione;
 Distribuzione;
 Utilizzazione del calore;
 Organi di regolazione e controllo.
Non sono considerati impianti termici e sono pertanto esclusi dal
campo d’applicazione apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali (*) scaldaacqua unifamiliari (**) ecc.
(*) D.Lgs. 192/05 - 311/06: Tali apparecchi, se fissi, sono
assimilabili all’impianto termico quando la portata termica
complessiva > 15 kw.
(**) L. 99/09; art. 35: comma a): sono soppresse le parole
scaldaacqua unifamiliari; comma b): inserire il punto 14 bis
20
(impianto idrico sanitario).
DPR 412/93; DPR 551/99; D.Lgs. 192/05;
D.Lgs. 311/06: Impianto termico.
Camino
Sistema di
regolazione
Sistema di
utilizzazione del
calore
Sistema di
produzione
del calore
Impianto gas.
Sistema di distribuzione del
calore
D.M. 22/11/12; Modifiche all’allegato A
del DM 26/06/09: Definizioni.
Impianto termico (riscaldamento/climatizzazione):
• Impianto tecnologico destinato ai servizi di:
 climatizzazione invernale;
 e/o climatizzazione estiva;
 e/o produzione di acqua sanitaria;
indipendentemente dal vettore energetico utilizzato.
• Non sono considerati impianti termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua
calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari
ad uso residenziale e assimilate.
22
DPR 412/93 - DPR 551/99; Evacuazione p.d.c.
Art. 5; c. 9: Gli impianti termici siti in edifici costituiti da più
unità immobiliari (condomini), devono essere collegati ad
appositi camini, canne fumarie, sistemi di evacuazione con
sbocco sopra il tetto alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente nei seguenti casi:
 Nuovi impianti;
 Ristrutturazione di impianti centralizzati;
 Trasformazione di impianti centralizzati;
 Ristrutturazione della totalità degli impianti autonomi;
 Distacco da impianto centralizzato.
Abrogato
23
DPR 412/93 - DPR 551/99; Evacuazione p.d.c.
Evacuazione diretta all’esterno (a parete);
Art. 2: Fatte salve diverse disposizioni normative tra cui i
regolamenti edilizi locali l’evacuazione diretta a parete è ammessa
esclusivamente in impianti termici  35 kW alimentati a gas nei
seguenti casi:
 mera sostituzione di apparecchi;
 singole ristrutturazioni di impianti esistenti(*);
 nuovi impianti realizzati in edifici soggetti a tutela(*).
(*)
E’ consentita a condizione che gli edifici siano privi di camini,
canne fumarie funzionali, idonei, adeguabili o compatibili con
apparecchi muniti di ventilatore.
(*)
Installazione consentita solo con apparecchi a basso tenore
di inquinamento (Classe 5).
Abrogato
24
D.L. 18/10/12 n. 179; L. 17/12/12 n. 221.
(G.U. n. 294 del 18/12/12 – S.O. n. 208).
Art. 34; Misure urgenti per le attività produttive;
• Comma 53): L’art. 5, comma 9 del DPR 412/93 e S.M.I. è
sostituito dal seguente:
 Gli impianti termici siti in edifici costituiti da più unità
immobiliari (n.d.r. condomini);
 devono essere collegati ad appositi camini, canne
fumarie, sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto
alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente;

fatto salvo quanto previsto nel periodo seguente:
Abrogato
segue
25
D.L. 18/10/12 n. 179; L. 17/12/12 n. 221.
(G.U. n. 294 del 18/12/12 – S.O. n. 208).
•
Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione
che per valori di:
 prestazione energetica;
 e di emissioni nei prodotti della combustione;
appartengano alla classe ad alta efficienza energetica:
 più efficiente;
 e meno inquinante;
prevista dalla pertinente norma di prodotto (UNI EN 297; UNI EN
483; UNI EN 15502),
• il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità
alla vigente norma tecnica UNI 7129 e s.m.i.
Abrogato
26
D.L. 04/06/13 n. 63; L. 03/08/13 n. 90.
(G.U. 03/08/13 – Serie Gen. n. 181).
Art. 17-bis; Requisiti degli impianti termici;
1. Con decorrenza 31-08-2013 il comma 9 dell’art. 5 del DPR
412/93 e S.M.I. è sostituito dal seguente:
9) Gli impianti termici installati successivamente al 31-08-13
devono essere:
• collegati ad appositi camini, canne fumarie, sistemi di
evacuazione dei p.d.c.;
• con sbocco sopra il tetto dell’edificio;
• alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica
vigente.
segue
27
D.L. 04/06/13 n. 63; L. 03/08/13 n. 90.
(G.U. 03/08/13 – Serie Gen. n. 181).
9-bis) È possibile derogare al comma 9 nei casi in cui:
a) Si procede, anche nell’ambito
energetica dell’impianto:
di
una
riqualificazione
•
alla sostituzione di generatori di calore individuali;
•
installati in data antecedente a quella del comma 9;
•
con scarico:
 a parete;
 o in canna collettiva ramificata.
b) L’adempimento del comma 9 risulta incompatibile con norme di
tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello
nazionale, regionale o comunale.
c) Il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a
realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
segue
28
D.L. 04/06/13 n. 63; L. 03/08/13 n. 90.
(G.U. 03/08/13 – Serie Gen. n. 181).
9 ter) Nei casi di cui al comma 9 bis, è obbligatorio:
•
Installare generatori di calore a gas che per:
 valori di prestazione energetica ed emissioni;
 appartengano alle classi 4 e 5 (*) (* caldaie ecologiche)
 previste dalle norme UNI EN 297; UNI EN 483; UNI EN
15502.
(*) Classe 4; limite Nox: ≤ 100 mg/kWh;
(*) Classe 5; limite Nox: ≤ 70 mg/kWh.
•
Posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente
norma tecnica UNI 7129 e s.m.i.
9 quater) I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di
cui ai commi 9, 9 bis e 9 ter.
29
DPR 59/09: Attuazione art. 4, comma 1, lett. a) b) D.Lgs. 192/05.
Direttiva 2002/91CE:Rendimento energetico in edilizia.
Art 4: comma 6); Per tutte le categorie di edifici.
Nel caso di mera sostituzione di generatori di calore tutte le disposizioni vigenti
(comprese quelle del comma 5), si intendono rispettate se coesistono le
seguenti condizioni:
a) i nuovi generatori a combustione abbiano rendimento termico utile, ad un
carico pari al 100% della potenza utile nominale, ≥ al valore limite calcolato
con la formula 90 + 2log Pn (*) (* caldaie a condensazione);
c) siano preesistenti (salvo che per il caso specifico sia dimostrata la non
fattibilità tecnica) almeno una centralina di termoregolazione
programmabile (cronotermostato) per ogni generatore e dispositivi
modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente
(valvole termostatiche) (**) nei singoli locali o nelle singole zone che per
caratteristiche di uso ed esposizione possono godere di apporti di calore
solari o comunque gratuiti.
(*) DM 26/06/09 (G.Uff. 158; 10/07/09); 90 + 2 logPn caldaie a condensazione;
88 + 2 logPn per tutte le altre caldaie.
30
(**) DM 06/08/09 (Min. Fin.); art. 1; c. e); p.to 1) “ove tecnicamente compatibili”.
DPR 59/09: (Attuazione art. 4, comma 1, lett. a) b) D.Lgs.
192/05). (Dir. 2002/91CE - Rendimento energetico in edilizia).
Art 4: comma 7);
• Nella mera sostituzione di generatori di calore;
 qualora per garantire la sicurezza non fosse possibile
installare generatori di calore con rendimento termico utile ≥
a 90 + 2log Pn (*) (* caldaie a condensazione)
 in particolare nel caso in cui il sistema fumario è al servizio di
più utenze ed è di tipo collettivo ramificato
 e qualora motivi tecnici o regolamenti locali impediscano di
avvalersi della deroga prevista per lo scarico a parete;
•
è necessario:
a) installare generatori con rendimento termico utile al 30% ≥ 85
+ 3logPn
b) predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della
deroga da allegare alla Dichiarazione di Conformità. 31
Dir. 2005/32/CE; Dir. 2009/125/CE: Progettazione
ecocompatibile di prodotti energetici e loro etichettatura.
•
Le Direttive riguardano prodotti correlati al riscaldamento;
 Apparecchi per riscaldamento (anche combinati) - (lotto 1);
 Apparecchi per produzione di acqua calda sanitaria - (lotto 2).
• Regolamento 813/2013: Apparecchi per riscaldamento ambienti;
 Regolamento 811/203: Etichettatura (relativa ai consumi);
• Regolamento 814/20013: Apparecchi per produzione A.C.S;
 Regolamento 812/2013: Etichettatura (relativa ai consumi)
•
I Regolamenti sono stati pubblicati sulla GUUE in data 06/09/13;
 Sono entrati in vigore in data 26/09/13;
 Obbligo di applicazione in tutti gli stati membri dal 26/09/15.
•
Dal 26/09/15 obbligo di installazione di caldaie a condensazione!
32
DPR 412/93; DPR 551/99;
Art. 11; Compilazione dei libretti.
•
Negli impianti nuovi e ristrutturati
 e nella sostituzione di generatori di calore in impianti autonomi;
•
la compilazione iniziale del libretto deve essere effettuata:
 dalla ditta installatrice;
 all’atto della prima messa in servizio;
 previo rilevamento dei parametri di combustione;
 che avendo completato i lavori è in grado di verificare la sicurezza e
la funzionalità ed è tenuta a rilasciare la Dichiarazione di Conformità.
 Copia della scheda identificativa dell’impianto, firmata dal
responsabile dell’esercizio e della manutenzione deve essere inviata
all’ente competente per i controlli (Comune, Provincia, CURIT).
 Per gli impianti esistenti la compilazione iniziale del libretto previo
rilevamento dei parametri di combustione e la compilazione per le
verifiche periodiche è effettuata dal responsabile.
33
D.M. 37/08 - Legge 10/91.
Compiti previsti per gli operatori al termine dei lavori.
Compiti dell’installatore (dopo installazione/sostituzione caldaia).
•
Rilasciare Dichiarazione di Conformità (DM 37/08);
•
Verificare rendimento di combustione (*);
•
Compilare libretto d’impianto (*);
•
Compilare la scheda identificativa (*)
•
Inviare gli atti (*) agli Enti preposti (Comune, Provincia, CURIT).
(* DPR 551, art.11);
Compiti del manutentore.
•
Compilare rapporto di controllo/manutenzione.
 per impianti ≥ 35 kW: Allegato F;
 per impianti < 35 kW: Allegato G (ex allegato H);
•
Inviare gli atti agli Enti preposti (Comune, Provincia, CURIT).
34
Delibera AEEG n. 40/04.
•
La Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n.
40/04 prevede che:
 in occasione dell’attivazione della fornitura del gas il
Distributore debba effettuare un accertamento
documentale;
 per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza
sugli impianti del gas a tutela dell’utilizzatore
dell’impianto stesso.
•
Per l’accertamento documentale la Delibera AEEG 40/04
prevede la possibilità di utilizzare gli Allegati Obbligatori
alla D.d.C. del D.M. 37/08.
35
Deliberazione AEEG n. 40/04
Obblighi di accertamento. Situazione attuale.
• Attualmente è in vigore il solo Titolo II, che riguarda gli
impianti di utenza di nuova installazione.
• Non sono ancora entrati in vigore:
 il Titolo III: impianti di utenza modificati e/o
alimentati in precedenza con altri tipi di gas;
 il Titolo IV: impianti di utenza in servizio.
• Dal 1° luglio 2014 entra in vigore il Titolo III (impianti di
utenza trasformati o modificati).
• Gli impianti di cui al Titolo IV (impianti di utenza in
servizio) saranno disciplinati da AEEG con successivo
provvedimento.
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Deliberazione AEEG n. 40/14.
Titolo II; Impianti di utenza nuovi.
•
I nuovi moduli di riferimento per la delibera saranno identificati
come:
 Allegato H/40;
 Allegato I/40;
 Allegato F/40;
 Allegato G/40.
•
Gli allegati H/40 e I/40, in particolare;
 non saranno più disponibili/scaricabili dai siti internet;
 saranno forniti esclusivamente dall’azienda venditrice con cui il
cliente stipula il contratto (quindi successivamente alla
richiesta di attivazione);
 saranno forniti già completi dei codici di competenza del
distributore (PDR ecc.)
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Deliberazione AEEG n. 40/14 - Titolo II.
Art. 16; Impianti di utenza nuovi.
• Gli impianti di utenza nuovi in occasione della richiesta di
attivazione della fornitura di gas, devono essere sottoposti
ad accertamento documentale.
• L’accertamento si esegue a condizione che al distributore
sia pervenuta tutta la documentazione seguente:
 Allegato H/40 (compilato a cura del cliente);
 Allegato I/40 (compilato a cura dell’impresa installatrice).
 Tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per la
specifica tipologia di impianto da attivare.
• L’attivazione è subordinata all’esito positivo
dell'accertamento.
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Deliberazione AEEG n. 40/14 - Titolo II.
Art. 16; Impianti di utenza nuovi.
•
Il distributore computa il tempo di attivazione a partire dalla data di
ricevimento di tutti i documenti sopra indicati.
•
Se il distributore non riceve tutta la documentazione richiesta
(Allegato H/40 e Allegato I/40 e relativi documenti) in forma
completa:
 richiede la documentazione mancante;
 avvisa che in caso di mancata ricezione entro i successivi 30
giorni lavorativi la richiesta di attivazione sarà annullata.
•
Se entro 120 giorni solari non pervengono tutti i documenti
richiesti la richiesta di attivazione viene annullata.
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Deliberazione AEEG n. 40/04 - Titolo II.
Impianti di utenza nuovi; Situazione attuale.
• Se al distributore non perviene tutta la documentazione da
sottoporre ad accertamento entro 30 giorni lavorativi dalla
data della richiesta di attivazione:
 l'accertamento è classificato come impedito.
• In tal caso il distributore:
 attiva comunque la fornitura;
 segnala al Comune di non essere stata in grado di
effettuare l’accertamento.
• L’accertamento impedito viene abrogato!
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Deliberazione AEEG n. 40/04 - Titolo II.
Impianti di utenza nuovi (art. 18.4); Situazione attuale
• Se il cliente non
documentazione:
è
in
grado
di
fornire
tutta
la
 Modulo H, Modulo I e Allegati Obbligatori;
il distributore può attivare la fornitura nel caso in cui il
cliente finale gli faccia pervenire:
a) una richiesta di fornitura in cui fornisce i propri riferimenti e le
informazioni per individuare il punto di fornitura;
b) copia di una dichiarazione rilasciata da un installatore
abilitato che attesti il rispetto dei requisiti essenziali di cui
all’articolo 26.
• Per tali casi il distributore non effettua l’accertamento.
• L’articolo 18.4 e l’articolo 26 (requisiti essenziali) vengono
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abrogati.
Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo III.
Impianti di utenza modificati/trasformati. Art. 17.
Il distributore esegue l’accertamento per i seguenti casi:
• Attivazione della fornitura di gas a impianti di utenza
trasformati;
• Attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza
alimentati in precedenza a GPL mediante bombole/serbatoi;
• Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione:
 per spostamento del contatore richiesto del cliente finale
o per disposizione motivata del distributore;
 per cambio di contatore richiesto del cliente finale per
variazione della portata termica complessiva;
 richiesta dal cliente finale per lavori di ampliamento o
manutenzione straordinaria dell’impianto.
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Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo III.
Impianti di utenza modificati o trasformati. Art. 17.
Sono esclusi dall’obbligo di accertamento i casi di:
• Attivazione della fornitura di gas a impianti nuovi;
• Riattivazione della fornitura a seguito di sospensione:
 a impianto nuovo in attuazione del regolamento;
 per morosità;
 su disposizione delle Autorità competenti o per
situazione di pericolo;
 per sostituzione di contatore per casi diversi da quelli
indicati nel comma precedente;
• Volture.
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Deliberazione AEEG n. 40/14. Titolo III.
Impianti di utenza modificati o trasformati. Art 18.
•
Per effettuare l’accertamento è necessario far pervenire all’
impresa distributrice la seguente documentazione:
 Allegato H/40, compilato dal cliente finale;
 Allegato I/40, compilato dall’impresa installatrice che ha
modificato l’impianto di utenza;
 Tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per la specifica
tipologia d’impianto.
•
L’attivazione e/o riattivazione è subordinata all’esito positivo
dell'accertamento.
•
Con accertamento positivo l’impresa distributrice attribuisce
all’impianto lo stato di:
a) Impianto trasformato, ai nuovi allacci di impianti alimentati in
precedenza con altri tipi di gas;
b) Impianto modificato, negli altri casi.
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Deliberazione AEEG n. 40/14
Allegato I/40: novità.
•
Principale novità che riguarda l’Allegato I/40 :
 Nel testo non si farà più riferimento all’impresa "che ha
realizzato" l’impianto;
 ma si farà riferimento all’impresa "incaricata della messa in
servizio" dell’impianto.
•
La suddetta impresa potrebbe anche coincidere (ma non è più
vincolante) con quella che ha realizzato l’impianto.
 Con questa importante modifica il cliente finale potrà quindi
rivolgersi a qualsiasi impresa abilitata per la compilazione
dell’Allegato I/40 e per la successiva messa in servizio
dell’impianto.
 L’impresa che compila l’allegato I/40, quindi, sarà quella che
effettivamente eseguirà le prove di sicurezza e funzionalità.
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Deliberazione AEEG n. 40/14
Allegato I/40: novità.
• La documentazione tecnica da allegare all’Allegato I/40, in
relazione alla specifica tipologia impiantistica, sarà costituita
da quella sotto elencata:
a) progetto;
b) relazione con tipologia dei materiali;
c) schema di impianto;
d) attestazione di conformità per materiali non normalizzati;
e) certificato di abilitazione o visura camerale;
f) eventuali dichiarazioni di conformità precedenti;
g) rapporto tecnico di cui alle Linee Guida CIG n. 11;
h) dichiarazione del progettista per
disposizioni di prevenzione incendi
impianti
soggetti
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Grazie per l’attenzione
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Comitato italiano gas CIG