il
Cantiere Sicuro
Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia
informazioni
per la sicurezza
in cantiere
Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia - via Garzetta, 51 - 25133 Brescia
LE VISITE MEDICHE AI
LAVORATORI DELL’ EDILIZIA
GLI SCAVI
La sicurezza nelle
operazioni di scavo
LA GESTIONE DELLE TERRE
E ROCCE DA SCAVO
DOMANDE DAL CANTIERE
Anno 3 - n°2 - Ottobre 2011
02
SOMMARIO
il
LE VISITE MEDICHE AI
LAVORATORI DELL’ EDILIZIA
Pag. 3
GLI SCAVI
Pag. 4-5
La sicurezza nelle
operazioni di scavo
Pag. 6
LA GESTIONE DELLE TERRE E
ROCCE DA SCAVO
Pag. 7
DOMANDE DEL CANTIERE
Pag. 8
Cantiere Sicuro
REDAZIONE:
Via Garzetta, 51- 25125 Brescia
Tel. 030 2008922
fax 030 2006480
[email protected] - www.cptbrescia.it
direttore responsabile:
Pandocchi Obizio
comitato di redazione:
Archetti Giorgio, Merigo Raffaele, Pandocchi Obizio
Stampa
Poligrafica Bresciana - 030 362342 Brescia
Registrazione del tribunale di Brescia n° 37 del 9/7/2009
Direttore:
Pandocchi Obizio
Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480
e-mail: [email protected] - www.cptbrescia.it
Tecnici
Depellegrin Nicolò
Favalli Giambattista
Ferraresi Giovanni
Foini Mario
Tanfoglio Enzo
Zanini Germano
Amministrazione
Farina Maria Rosa
Segreteria:
Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480
Cervati Elisa
e-mail: [email protected] - www.cptbrescia.it
ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE
1. Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro
(ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme
antinfortunistiche ed alla verifica dell’effettuazione di un’adeguata informazione e formazione delle maestranze
sui rischi presenti nelle lavorazioni.
2. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell’assistenza del
Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri,
sia per l’informazione e la formazione delle maestranze.
3. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i
lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n.030 2008922 dal lunedi al
venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
LE VISITE MEDICHE AI LAVORATORI DELL’ EDILIZIA
Progetto di medicina del lavoro per la tutela della salute e della
sicurezza per le imprese edili della provincia di Brescia
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.:
Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano
e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite,
devono:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto;
…omissis…
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti, non solo è un obbligo di legge ma è
da sempre argomento di attenta discussione in tutte le sedi istituzionali.
Per mettere le imprese nelle condizioni di adempiere correttamente agli obblighi stabiliti
dalla normativa per la tutela della salute dei lavoratori, ed in particolare per la prevenzione delle malattie lavoro-correlate, il Comitato Paritetico, con la collaborazione della
sezione di Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia, ha promosso la creazione di
uno specifico progetto in materia di visite mediche ai lavoratori dell’edilizia.
L’obbiettivo fondamentale del progetto è quello di orientare le attività di tutela della
salute e sicurezza delle imprese verso i principi cui si ispirano il codice etico dell’International Commission on Occupational Healt (ICOH), nonché verso le moderne evidenze,
Linee Guida e buone prassi tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali che governano la medicina del lavoro.
Esso è focalizzato su orientamento e collaborazione alla gestione delle attività di Medicina del Lavoro dei Medici Competenti (MC) delle imprese, e degli stessi MC, che volontariamente e formalmente aderiscono al progetto, anche in riferimento ai rapporti
tra le figure aziendali che a vario titolo operano per la tutela della salute e sicurezza in
azienda.
Responsabile scientifico e Coordinatore del “programma sanitario” è il prof. Stefano
Porru dell’Università di Brescia – sezione Medicina del Lavoro –, che collaborerà strettamente con il CPT e con le imprese aderenti
AZIONI PRINCIPALI DEL PROGETTO
1) Sottoscrizione dell’accordo di adesione al progetto da parte dell’Impresa e del
CPT e tra l’Impresa ed il suo Medico Competente.
2) Organizzazione di riunioni/incontri con datori di lavoro, medici, RSPP, RLS e consulenti delle imprese per la Valutazione dei rischi;
3) Acquisizione/valutazione del DVR e documentazione, da imprese e MC;
4) Sorveglianza sanitaria; visite mediche, esami di laboratorio e strumentali, visite specialistiche, vaccinazioni;
5) Pareri su casi clinici;
6) Sopralluoghi presso ambienti di lavoro e cantieri rappresentativi o con problematiche rilevanti;
7) Valutazioni per organizzazione/gestione primo soccorso e tossicodipendenze;
8) Formulazione indicazioni tecnico scientifiche/suggerimenti, protocolli operativi, materiale cartaceo ed informatico per tutela
salute e sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro;
9) Valutazione di efficacia – sviluppo di attività di ricerca scientifica.
COME ADERIRE AL PROGETTO
Per maggiori informazioni e ricevere copia del progetto, le imprese che intendono aderire sono invitate a telefonare alla segreteria del Comitato nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 13 alle ore 17, al n. 030
2008922.
03
GLI SCAVI
Uno dei fattori di rischio infortunio in edilizia è la realizzazione
di scavi e le lavorazioni all’interno degli stessi.
Tali attività peraltro sono alla base di quasi tutte le operazioni
da svolgersi all’interno dei cantieri, dalle costruzioni ex novo,
alle ristrutturazioni che comportano delle sottomurazioni, sino
ai lavori stradali.
QUALI SONO I RISCHI
OPERAZIONI DI SCAVO?
1)
2)
3)
4)
5)
Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), agli articoli 118
e seguenti, specifica che:
(Art. 118 D.Lgs. 81/08)
“Nei lavori di Splateamento o sbancamento, se previsto
l’accesso di lavoratori, eseguiti senza l’impiego di escavatori
meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere
una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti.”
“Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi
alla base della parete di attacco e, in quanto necessario
in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di
accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore
di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune
segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.”
CORRELATI ALLE
FRANAMENTO;
SEPPELLIMENTO
CADUTA NEGLI SCAVI
CADUTA DI MATERIALE
INCIDENTI PROVOCATI DALLE MACCHINE
MOVIMENTO TERRA…
La norma richiama l’attenzione degli operatori sull’importanza
di mantenere l’inclinazione della parete di sterro quanto più
possibile vicina all’angolo di natural declivio, considerando la
tipologia di terreno e l’altezza dello scavo.
ATTENZIONE:
NESSUNO, nemmeno il geologo puo’ stabilire con precisione
quanto tempo resistera’ alle intemperie la parete di uno scavo:
la presenza di maestranze all’interno dello stesso deve essere
ridotta il più possibile!
“Quando la parete del fronte di
attacco supera l’altezza di m
1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla
base e conseguente franamento
della parete.”
La normativa di riferimento, cercando di arginare il fenomeno
infortunistico durante queste operazioni, precisa diversi
accorgimenti da rispettarsi nell’esecuzione degli scavi, sia di
sbancamento che in trincea, per la miglior tutela degli addetti
alle operazioni.
“Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano
da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all’armatura o al consolidamento del terreno.”
ATTENZIONE
In caso di seppellimento non è necessario che il materiale
franato ricopra completamente il corpo dell’operatore
perché l’incidente risulti fatale!
Un corpo sepolto anche solo fino all’altezza della vita
può essere in pericolo di morte!
04
05
La sicurezza nelle
operazioni di scavo
Sovente gli scavi, soprattutto se di notevoli dimensioni, vengono realizzati con l’ausilio di escavatori meccanici, la cui
evoluzione tecnologica permette di effettuare lavorazioni irrealizzabili con la prestazione di sola manodopera.
Non va tuttavia sottovalutato il rischio che questi “bestioni”
portano con sè all’interno del cantiere.
CHI PUO’ UTILIZZARE LE “MACCHINE MOVIMENTO
TERRA” NEI CANTIERI?
Devono essere utilizzate solo da personale competente ed
esperto, incaricato dal Datore di Lavoro ed in possesso di un
attestato di formazione, informazione ed addestramento che
ne comprovi le capacità!
“Art71 c.6 D.Lgs. 81/08
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai
rischi loro specifici, il Datore
di Lavoro prende le misure
necessarie affinchè:
a)l’uso dell’attrezzatura sia
riservato ai lavoratori allo
scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti”
Le rampe d’accesso
agli scavi devono essere idonee all’ingombro
del mezzo, e garantire
un franco di almeno 70
cm.
ATTENZIONE
“Il piano di sicurezza e coordinamento è corredato da tavole
esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria
sull’organizzazione del cantiere e,
ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli
scavi.” (art. 100 D.Lgs. 81/08)
LA GESTIONE DELLE TERRE
E ROCCE DA SCAVO
La Legge 2/2009, conversione del D.L. 185/5008 “anticrisi”
ha introdotto significative semplificazioni con riferimento alla
gestione delle rocce e delle terre da scavo in merito al loro
riutilizzo come materiali da costruzione.
Per effetto di tale modifica le “terre e le rocce da scavo”,
purchè utilizzate nello stesso sito di produzione, ai fini di
costruzione, ed allo stato naturale non sono più assoggettate alla complessa disciplina dei rifiuti.
POSSO RIUTILIZZARE LE TERRE E LE ROCCE
OTTENUTE DALLE OPERE DI SCAVO?
Si, solo a determinate condizioni.
Pertanto, ove la natura dello scavo sia tale da renderlo particolarmente rischioso per le fasi di realizzazione, non si esiti a
richiedere al Coordinatore per la sicurezza del cantiere, tutte
le specifiche misure relative alla sicurezza da dover attuare
per tale lavorazione.
Deposito di materiali in prossimità degli scavi
(art. 120 D.Lgs. 81/08)
“E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli
scavi.”
I macchinari, peraltro, non comportano rischi solo per i pedoni presenti
nelle immediate vicinanze, ma anche
per il conduttore degli stessi, il quale
è esposto non soltanto al rischio di ribaltamento, ma anche di sprofondamento su terreni non sufficientemente portanti.
06
“Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.”
-
-
-
-
-
-
Reinterri;
Riempimenti;
Rimodellazioni;
Rilevati;
Miglioramento della copertura arborea;
Miglioramento delle condizioni idrologiche”.
…E SE DOVESSI RIUTILIZZARLE IN UN CANTIERE DIVERSO DA QUELLO DI ESTRAZIONE?
Si ribadisce che le
disposizioni summenzionate riguardano esclusivamente “terre e rocce da
scavo”, e pertanto
risultano
esclusi
i materiali da demolizione o i materiali bituminosi
(fresato), anche se mescolati con terre e rocce, da utilizzarsi
esclusivamente nel medesimo sito di produzione.
Laddove il materiale venisse trasportato in un altro cantiere,
infatti, andrebbero applicate le procedure previste ex art. 186
D.Lgs. 152/06, che prevedono che il riutilizzo del materiale
sia sottoposto ad una previa autorizzazione da parte del Comune sul cui territorio viene estratto.
ATTENZIONE
Infatti, le terre e le rocce da scavo non possono più essere
considerate rifiuti, ma nemmeno sottoprodotti, se sussistono
le seguenti condizioni:
a) Che il suolo scavato non sia contaminato;
b) Che lo scavo sia avvenuto nel corso dell’attività di costruzione;
c) Che l’utilizzo di tale materiale sia diretto con certezza
ad attività di costruzione;
d) Che il materiale sia utilizzato allo stato naturale e nello stesso sito.
Tali disposizioni sono entrate in vigore il 12 febbraio 2009.
TUTTE LE MAESTRANZE PRESENTI DEVONO RESTARE FUORI
DAL RAGGIO D’AZIONE DELLA
MACCHINA!
La Legge (art. 186 D.Lgs. 152/06), a tal proposito specifica
che:
“le rocce e le terre da scavo”, possono essere riutilizzate
per:
PER QUALI SCOPI POSSO RIUTILIZZARE LE
TERRE E LE ROCCE NEL CANTIERE?
Si ricorda che i materiali misti da costruzione e demolizione sono considerati “RIFIUTI SPECIALI” e non possono MAI
essere riutilizzati all’interno del cantiere.
Il produttore dei rifiuti è responsabile, civilmente e penalmente, della corretta gestione degli stessi, attraverso il recupero
o lo smaltimento degli stessi da parte dei soli impianti autorizzati.
Per una più specifica disamina della procedura finalizzata all’utilizzo delle terre e rocce da scavo in sito diverso da
quello di produzione, si rinvia alla pagina web http://www.ancebrescia.it/articoli/5038.htm (notiziario 12/2008 del Collegio
Costruttori di Brescia), dal titolo “Indirizzi della provincia di
Brescia per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo
nei lavori privati sottoposti a dia o a permesso di costruire”
07
“LE DOMANDE DAL CANTIERE”
1
Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese
al Comitato Paritetico Territoriale
1 - DOMANDA
Qual’è la stagione peggiore dell’anno per quanto riguarda le frane del ciglio dello
scavo?
1 - RISPOSTA
LA PRIMAVERA.
Infatti nella stagione primaverile, oltre al fatto che, tendenzialmente, le piogge
sono frequenti, si aggiunge lo sbalzo termico tra il giorno e la notte che, causando
gelate notturne e repentini disgeli diurni facilita il distacco del materiale instabile
al raggiungimento dell’angolo di natural declivio dello scavo.
Si sottolinea inoltre che in primavera si aggiunge il cosiddetto fenomeno del
“bioclastismo”: ovverosia le radici delle piante, ma anche solo dell’erba cresciuta
negli scavi realizzati, che, crescendo per la germogliazione, spingono il terreno
minando la già precaria stabilità delle pareti.
2 - DOMANDA
Nel caso di noleggio di escavatore, chi deve redigere il
P.O.S., la ditta che noleggia o l’impresa che usa il mezzo?
Quali sono i compiti e le responsabilità di chi noleggia?
2 - RISPOSTA
Secondo quanto previsto dall’art. 89 comma 1, lettera h, D.Lgs. 81/08 il POS
deve essere redatto dai datori di lavoro delle “imprese esecutrici”, e
quindi, nel caso in questione, dall’impresa che utilizza l’escavatore. La ditta
di noleggio dovrà fornire una attrezzatura a norma, documentata dal libretto
d’uso e manutenzione e dai verbali di verifica.
3 - DOMANDA
Chi deve partecipare alla riunione periodica annuale, prevista dall’art. 35 del Testo Unico,
obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 lavoratori?
3 - RISPOSTA
Devono partecipare:
1.
Il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
2.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
3.
Il medico competente, ove nominato;
4.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a “Il Cantiere Sicuro”, possono
rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e
dalle 14.00 alle 18.00, al numero di telefono 030 2008922, oppure inviando le stesse al numero di fax 030 2006480.
Scarica

Presso la sede del E.S.E.B., le imprese possono ritirare