il Cantiere Sicuro Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia informazioni per la sicurezza in cantiere Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia - via Garzetta, 51 - 25133 Brescia LE VISITE MEDICHE AI LAVORATORI DELL’ EDILIZIA GLI SCAVI La sicurezza nelle operazioni di scavo LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO DOMANDE DAL CANTIERE Anno 3 - n°2 - Ottobre 2011 02 SOMMARIO il LE VISITE MEDICHE AI LAVORATORI DELL’ EDILIZIA Pag. 3 GLI SCAVI Pag. 4-5 La sicurezza nelle operazioni di scavo Pag. 6 LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Pag. 7 DOMANDE DEL CANTIERE Pag. 8 Cantiere Sicuro REDAZIONE: Via Garzetta, 51- 25125 Brescia Tel. 030 2008922 fax 030 2006480 [email protected] - www.cptbrescia.it direttore responsabile: Pandocchi Obizio comitato di redazione: Archetti Giorgio, Merigo Raffaele, Pandocchi Obizio Stampa Poligrafica Bresciana - 030 362342 Brescia Registrazione del tribunale di Brescia n° 37 del 9/7/2009 Direttore: Pandocchi Obizio Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480 e-mail: [email protected] - www.cptbrescia.it Tecnici Depellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi Giovanni Foini Mario Tanfoglio Enzo Zanini Germano Amministrazione Farina Maria Rosa Segreteria: Tel.: 030 2008922 - fax: 030 2006480 Cervati Elisa e-mail: [email protected] - www.cptbrescia.it ASSISTENZA CONTINUA AI LAVORATORI ED ALLE IMPRESE 1. Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell’effettuazione di un’adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni. 2. Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell’assistenza del Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l’informazione e la formazione delle maestranze. 3. Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n.030 2008922 dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 LE VISITE MEDICHE AI LAVORATORI DELL’ EDILIZIA Progetto di medicina del lavoro per la tutela della salute e della sicurezza per le imprese edili della provincia di Brescia Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.: Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto; …omissis… g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal presente decreto. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti, non solo è un obbligo di legge ma è da sempre argomento di attenta discussione in tutte le sedi istituzionali. Per mettere le imprese nelle condizioni di adempiere correttamente agli obblighi stabiliti dalla normativa per la tutela della salute dei lavoratori, ed in particolare per la prevenzione delle malattie lavoro-correlate, il Comitato Paritetico, con la collaborazione della sezione di Medicina del Lavoro dell’Università di Brescia, ha promosso la creazione di uno specifico progetto in materia di visite mediche ai lavoratori dell’edilizia. L’obbiettivo fondamentale del progetto è quello di orientare le attività di tutela della salute e sicurezza delle imprese verso i principi cui si ispirano il codice etico dell’International Commission on Occupational Healt (ICOH), nonché verso le moderne evidenze, Linee Guida e buone prassi tecnico-scientifiche nazionali ed internazionali che governano la medicina del lavoro. Esso è focalizzato su orientamento e collaborazione alla gestione delle attività di Medicina del Lavoro dei Medici Competenti (MC) delle imprese, e degli stessi MC, che volontariamente e formalmente aderiscono al progetto, anche in riferimento ai rapporti tra le figure aziendali che a vario titolo operano per la tutela della salute e sicurezza in azienda. Responsabile scientifico e Coordinatore del “programma sanitario” è il prof. Stefano Porru dell’Università di Brescia – sezione Medicina del Lavoro –, che collaborerà strettamente con il CPT e con le imprese aderenti AZIONI PRINCIPALI DEL PROGETTO 1) Sottoscrizione dell’accordo di adesione al progetto da parte dell’Impresa e del CPT e tra l’Impresa ed il suo Medico Competente. 2) Organizzazione di riunioni/incontri con datori di lavoro, medici, RSPP, RLS e consulenti delle imprese per la Valutazione dei rischi; 3) Acquisizione/valutazione del DVR e documentazione, da imprese e MC; 4) Sorveglianza sanitaria; visite mediche, esami di laboratorio e strumentali, visite specialistiche, vaccinazioni; 5) Pareri su casi clinici; 6) Sopralluoghi presso ambienti di lavoro e cantieri rappresentativi o con problematiche rilevanti; 7) Valutazioni per organizzazione/gestione primo soccorso e tossicodipendenze; 8) Formulazione indicazioni tecnico scientifiche/suggerimenti, protocolli operativi, materiale cartaceo ed informatico per tutela salute e sicurezza e promozione della salute nei luoghi di lavoro; 9) Valutazione di efficacia – sviluppo di attività di ricerca scientifica. COME ADERIRE AL PROGETTO Per maggiori informazioni e ricevere copia del progetto, le imprese che intendono aderire sono invitate a telefonare alla segreteria del Comitato nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 e dalle ore 13 alle ore 17, al n. 030 2008922. 03 GLI SCAVI Uno dei fattori di rischio infortunio in edilizia è la realizzazione di scavi e le lavorazioni all’interno degli stessi. Tali attività peraltro sono alla base di quasi tutte le operazioni da svolgersi all’interno dei cantieri, dalle costruzioni ex novo, alle ristrutturazioni che comportano delle sottomurazioni, sino ai lavori stradali. QUALI SONO I RISCHI OPERAZIONI DI SCAVO? 1) 2) 3) 4) 5) Il Testo Unico per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08), agli articoli 118 e seguenti, specifica che: (Art. 118 D.Lgs. 81/08) “Nei lavori di Splateamento o sbancamento, se previsto l’accesso di lavoratori, eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti.” “Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.” CORRELATI ALLE FRANAMENTO; SEPPELLIMENTO CADUTA NEGLI SCAVI CADUTA DI MATERIALE INCIDENTI PROVOCATI DALLE MACCHINE MOVIMENTO TERRA… La norma richiama l’attenzione degli operatori sull’importanza di mantenere l’inclinazione della parete di sterro quanto più possibile vicina all’angolo di natural declivio, considerando la tipologia di terreno e l’altezza dello scavo. ATTENZIONE: NESSUNO, nemmeno il geologo puo’ stabilire con precisione quanto tempo resistera’ alle intemperie la parete di uno scavo: la presenza di maestranze all’interno dello stesso deve essere ridotta il più possibile! “Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.” La normativa di riferimento, cercando di arginare il fenomeno infortunistico durante queste operazioni, precisa diversi accorgimenti da rispettarsi nell’esecuzione degli scavi, sia di sbancamento che in trincea, per la miglior tutela degli addetti alle operazioni. “Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.” ATTENZIONE In caso di seppellimento non è necessario che il materiale franato ricopra completamente il corpo dell’operatore perché l’incidente risulti fatale! Un corpo sepolto anche solo fino all’altezza della vita può essere in pericolo di morte! 04 05 La sicurezza nelle operazioni di scavo Sovente gli scavi, soprattutto se di notevoli dimensioni, vengono realizzati con l’ausilio di escavatori meccanici, la cui evoluzione tecnologica permette di effettuare lavorazioni irrealizzabili con la prestazione di sola manodopera. Non va tuttavia sottovalutato il rischio che questi “bestioni” portano con sè all’interno del cantiere. CHI PUO’ UTILIZZARE LE “MACCHINE MOVIMENTO TERRA” NEI CANTIERI? Devono essere utilizzate solo da personale competente ed esperto, incaricato dal Datore di Lavoro ed in possesso di un attestato di formazione, informazione ed addestramento che ne comprovi le capacità! “Art71 c.6 D.Lgs. 81/08 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai rischi loro specifici, il Datore di Lavoro prende le misure necessarie affinchè: a)l’uso dell’attrezzatura sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti” Le rampe d’accesso agli scavi devono essere idonee all’ingombro del mezzo, e garantire un franco di almeno 70 cm. ATTENZIONE “Il piano di sicurezza e coordinamento è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.” (art. 100 D.Lgs. 81/08) LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO La Legge 2/2009, conversione del D.L. 185/5008 “anticrisi” ha introdotto significative semplificazioni con riferimento alla gestione delle rocce e delle terre da scavo in merito al loro riutilizzo come materiali da costruzione. Per effetto di tale modifica le “terre e le rocce da scavo”, purchè utilizzate nello stesso sito di produzione, ai fini di costruzione, ed allo stato naturale non sono più assoggettate alla complessa disciplina dei rifiuti. POSSO RIUTILIZZARE LE TERRE E LE ROCCE OTTENUTE DALLE OPERE DI SCAVO? Si, solo a determinate condizioni. Pertanto, ove la natura dello scavo sia tale da renderlo particolarmente rischioso per le fasi di realizzazione, non si esiti a richiedere al Coordinatore per la sicurezza del cantiere, tutte le specifiche misure relative alla sicurezza da dover attuare per tale lavorazione. Deposito di materiali in prossimità degli scavi (art. 120 D.Lgs. 81/08) “E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.” I macchinari, peraltro, non comportano rischi solo per i pedoni presenti nelle immediate vicinanze, ma anche per il conduttore degli stessi, il quale è esposto non soltanto al rischio di ribaltamento, ma anche di sprofondamento su terreni non sufficientemente portanti. 06 “Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.” - - - - - - Reinterri; Riempimenti; Rimodellazioni; Rilevati; Miglioramento della copertura arborea; Miglioramento delle condizioni idrologiche”. …E SE DOVESSI RIUTILIZZARLE IN UN CANTIERE DIVERSO DA QUELLO DI ESTRAZIONE? Si ribadisce che le disposizioni summenzionate riguardano esclusivamente “terre e rocce da scavo”, e pertanto risultano esclusi i materiali da demolizione o i materiali bituminosi (fresato), anche se mescolati con terre e rocce, da utilizzarsi esclusivamente nel medesimo sito di produzione. Laddove il materiale venisse trasportato in un altro cantiere, infatti, andrebbero applicate le procedure previste ex art. 186 D.Lgs. 152/06, che prevedono che il riutilizzo del materiale sia sottoposto ad una previa autorizzazione da parte del Comune sul cui territorio viene estratto. ATTENZIONE Infatti, le terre e le rocce da scavo non possono più essere considerate rifiuti, ma nemmeno sottoprodotti, se sussistono le seguenti condizioni: a) Che il suolo scavato non sia contaminato; b) Che lo scavo sia avvenuto nel corso dell’attività di costruzione; c) Che l’utilizzo di tale materiale sia diretto con certezza ad attività di costruzione; d) Che il materiale sia utilizzato allo stato naturale e nello stesso sito. Tali disposizioni sono entrate in vigore il 12 febbraio 2009. TUTTE LE MAESTRANZE PRESENTI DEVONO RESTARE FUORI DAL RAGGIO D’AZIONE DELLA MACCHINA! La Legge (art. 186 D.Lgs. 152/06), a tal proposito specifica che: “le rocce e le terre da scavo”, possono essere riutilizzate per: PER QUALI SCOPI POSSO RIUTILIZZARE LE TERRE E LE ROCCE NEL CANTIERE? Si ricorda che i materiali misti da costruzione e demolizione sono considerati “RIFIUTI SPECIALI” e non possono MAI essere riutilizzati all’interno del cantiere. Il produttore dei rifiuti è responsabile, civilmente e penalmente, della corretta gestione degli stessi, attraverso il recupero o lo smaltimento degli stessi da parte dei soli impianti autorizzati. Per una più specifica disamina della procedura finalizzata all’utilizzo delle terre e rocce da scavo in sito diverso da quello di produzione, si rinvia alla pagina web http://www.ancebrescia.it/articoli/5038.htm (notiziario 12/2008 del Collegio Costruttori di Brescia), dal titolo “Indirizzi della provincia di Brescia per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo nei lavori privati sottoposti a dia o a permesso di costruire” 07 “LE DOMANDE DAL CANTIERE” 1 Le risposte ai quesiti tecnici rivolti dalle imprese al Comitato Paritetico Territoriale 1 - DOMANDA Qual’è la stagione peggiore dell’anno per quanto riguarda le frane del ciglio dello scavo? 1 - RISPOSTA LA PRIMAVERA. Infatti nella stagione primaverile, oltre al fatto che, tendenzialmente, le piogge sono frequenti, si aggiunge lo sbalzo termico tra il giorno e la notte che, causando gelate notturne e repentini disgeli diurni facilita il distacco del materiale instabile al raggiungimento dell’angolo di natural declivio dello scavo. Si sottolinea inoltre che in primavera si aggiunge il cosiddetto fenomeno del “bioclastismo”: ovverosia le radici delle piante, ma anche solo dell’erba cresciuta negli scavi realizzati, che, crescendo per la germogliazione, spingono il terreno minando la già precaria stabilità delle pareti. 2 - DOMANDA Nel caso di noleggio di escavatore, chi deve redigere il P.O.S., la ditta che noleggia o l’impresa che usa il mezzo? Quali sono i compiti e le responsabilità di chi noleggia? 2 - RISPOSTA Secondo quanto previsto dall’art. 89 comma 1, lettera h, D.Lgs. 81/08 il POS deve essere redatto dai datori di lavoro delle “imprese esecutrici”, e quindi, nel caso in questione, dall’impresa che utilizza l’escavatore. La ditta di noleggio dovrà fornire una attrezzatura a norma, documentata dal libretto d’uso e manutenzione e dai verbali di verifica. 3 - DOMANDA Chi deve partecipare alla riunione periodica annuale, prevista dall’art. 35 del Testo Unico, obbligatoria per le imprese che occupano più di 15 lavoratori? 3 - RISPOSTA Devono partecipare: 1. Il Datore di Lavoro o un suo rappresentante; 2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 3. Il medico competente, ove nominato; 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tutte le imprese, ed i lavoratori che volessero far pervenire le proprie domande a “Il Cantiere Sicuro”, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, al numero di telefono 030 2008922, oppure inviando le stesse al numero di fax 030 2006480.