QUADERNI
RIVISTA QUADRIMESTRALE
Sommario
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI BRINDISI
• EDITORIALE
Anno V - N. 3-2005
di Augusto Conte
Autorizzazione Tribunale di Brindi• ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
si n. 10 del 16 maggio 2001
Biennio di pratica forense
Testata associata all' A.STA.F.
di Ottavio Carparelli
Direttore Responsabile
Augusto CONTE
Comitato di redazione
Cesare ATTOLINI, Giancarlo CAMASSA, Stella COMITANGELO, Claudio
C ONSALES , Cosimo C OSTANTINO ,
Marcello FALCONE, Dario LOLLI,
Mauro MASIELLO, Antonio MAURINO,
Leonardo MUSA, Carlo PANZUTI,
Massimo RENNA, Angelo ROMA,
Teodoro SELICATO
Direzione
ORDINE DEGLI AVVOCATI PRESSO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
Palazzo di Giustizia
Viale Liguria, 1 - Tel. 0831/586993
72100 BRINDISI
www.ordineavvocati.br.it
[email protected]
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Redazione e pubblicità
EDIZIONI DEL GRIFO
via V. Monti, 18 - Lecce
tel. 0832/394346 - fax 0832/394982
Stampa
Tiemme (ind. grafica - Manduria)
Tutti gli iscritti all'Ordine possono collaborare alla rivista del Consiglio con
articoli su problemi di interesse generale:
la Direzione si riserva la facoltà di non
pubblicare gli articoli che pervengono. I
dattiloscritti non vengono restituiti.
Tiratura n. 1.500 copie
3
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• ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Relazione morale del Presidente alla
Assemblea ordinaria del 23/28.1.2006
di Augusto Conte
14
Nota diffusa in occasione della Giornata europea
della Giustizia Civile (Brindisi, 4-11-2005)
di Augusto Conte
32
Relazione sulla successione di tariffe forensi
di Marcello Falcone
34
Commiato di Luciano Guastella
di Augusto Conte
39
Solenne Liturgia per gli avvocati defunti
41
Il Rinnovamento della Tradizione
Intorno alla cerimonia sulla "Toga d'Oro"
e "Toga d'Onore"
di Carlo Panzuti
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• CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Parere sull'esonero dall'ascrizione biennale
nel registro dei praticanti per gli iscritti
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Note sulla Relazione dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato del 18 nov. 2005
di Guido Alpa
66
• OPINIONI E DOCUMENTI
La sentenza di condanna a morte
del Brigante Cotturelli Giuseppe
a cura di Augusto Conte
79
Disposizione concernente la non applicabilità
alla professione di avvocato
a cura dell'onorevole Gazzarra
87
• NOTE DI STORIA FORENSE
La "Pratica criminale" nel '700
nel Regno di Napoli
IN COPERTINA: San Pancrazio Salentino, Castello Arcivescovile iniziato nel 1221 dall'arcivescovo di
Brindisi, Pellegrino I.
a cura di Augusto Conte
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• CONVEGNI E CONGRESSI
- Associazione Nazionale Stampa Forense VII Consulta
Medioevo o Rinascimento nelle professioni. Accesso e… numero chiuso:
ipocrisia o realismo? (Brindisi, 30 settembre - 1 ottobre 2005)
- Relazione introduttiva di Augusto Conte
- Relazione di Gino Falleri
121
- Mozione finale
133
- XXVIII Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana
Amministrare la Giustizia: gli Avvocati per governare il cambiamento
(Milano, 10-13 novembre 2005) di Claudio Consales
135
- Documento politico
141
- XXVIII Congresso Nazionale dell'Avvocatura Italiana di Guido Alpa
143
- I Congressi nella storia dell'Avvocatura
Principi di un nuovo ordinamento professionale.
Accesso alla professione (Cagliari 1973) di Pietro Lecciso
176
- Intervento sull'accesso di Lucio Caprioli
192
96
99
• DIRITTO & ROVESCIO a cura di C'è su un togato
196
• SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
- Guglielmo Sabatini, "Delitti, delinquenti e pene nella Divina Commedia"
di Augusto Conte
- Michele Salazar, "L'avvocato di carta"
di Guido Alpa
- Umberto Vincenti - Alarico Mariani Marini - Francesco Cavalla,
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI
Presidente
Cons. Segr.
Cons. Tesor.
Consiglieri
Avv. Augusto CONTE
Avv. Carlo PANZUTI
Avv. Teodoro SELICATO
Avv. Cesare ATTOLINI
Avv. Giancarlo CAMASSA
Avv. Stella COMITANGELO
Avv. Claudio CONSALES
Avv. Marcello FALCONE
Avv. Dario LOLLI
Avv. Mauro MASIELLO
Avv. Antonio MAURINO
Avv. Leonardo MUSA
Avv. Massimo RENNA
Avv. Tommaso RESTA
Avv. Angelo ROMA
202
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EDITORIALE
EDITORIALE
di AUGUSTO CONTE
La resistenza della Avvocatura – sfibrata da riforme che, non
accompagnate da aumenti di organici e di risorse strutturali, non la
aiutano a soddisfare la esigenza della collettività ad una giustizia che
abbia tempi accettabili senza compromettere le garanzie – ad iniziative invasive della professione soggette a logiche imprenditoriali che
compromettono l’indipendenza della attività intellettuali e l’autonomia
dei giudizi tecnici, con danno dei professionisti e degli utenti, deve
farsi più dura se si vuole mantenere la sua specifica funzione, assegnata dalla Costituzione, di soggetto garante del diritto inalienabile
di difesa dei cittadini.
Resistere non per conservare prerogative classiste fuori dalla
società moderna, o privilegi che la escludano da impegni e ruoli di
rilevanza pubblicistica a favore della collettività, ma per preservare
da liberalizzazioni selvagge la professione forense, al fine di garantire
la tutela dei diritti della persona, coincidendo la sua indipendenza e
la sua autonomia con l’interesse generale a una difesa effettiva che
si fonda anche sull’affidamento della clientela nella correttezza e
qualità delle prestazioni e, quindi, nella fiducia che va rinsaldata e
non messa in crisi da norme del tutto contrastanti con la stessa pretesa
liberalizzazione delle professioni.
L’Avvocatura non manifesta solo diffidenza, ma assoluta contrarietà alla abolizione dei divieti di accaparramento della clientela e di
atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi e alla eliminazione del
sistema tariffario e alla abolizione dei minimi, che comporterebbero
una anarchia nei criteri ispiratori della attività, non più controllabile,
e deleteria non solo per il decoro e l’onore della categoria (che non
sono principi astratti, ma un modo di essere di una Avvocatura seria
e responsabile), ma anche per la stessa clientela che sarebbe male
Quaderni
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EDITORIALE
orientata e peggio servita da offerte di lusinghieri e ingannevoli sconti
sulle parcelle, al posto di parametri certi, o di improbabili risultati
delle prestazioni.
L’Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato ha compiuto
una sottostima nel ritenere che la Avvocatura si sia mostrata restìa alla
applicabilità di regole tipiche delle imprese nelle professioni libere,
essendo vero invece che la categoria forense in particolare, che esercita
la sua funzione nell’ambito della giurisdizione, non solo si mostra ma
è del tutto contraria, come ha ben rappresentato il Presidente Nazionale
Guido Alpa nella “replica”, di seguito pubblicata, alla relazione dell’AGCM del 18.11.2005 sui servizi professionali, che fa seguito alla
Indagine conoscitiva dell’1.12.1994 cui più volte si è fatto negativo
riferimento anche negli Editoriali di QUADERNI.
L’Avvocatura non crede che il decollo delle professioni libere,
e di quella legale in particolare, sia collegato alla qualificazione
dell’esercizio dell’attività intellettuale come attività di impresa: le
professioni tecniche che si sono mostrate “sensibili” a essere considerate imprese, non sono mosse da “esigenze di liberalizzazione” ma
da concreto interesse a disciplinare il servizio reso secondo modalità
imprenditoriali, essendo le prestazioni del tutto diverse da quelle legali in genere e forensi in particolare, che fondano il rapporto con gli
assistiti su principi che nulla hanno a che vedere con le regole e, in
specie, con la pubblicità nella offerta dei servizi e con la concorrenza
con i colleghi, essendo le prestazioni rese con applicazioni di natura
intellettuale a seguito di scelte tecnico-conoscitive, i cui risultati sono
dinamicamente conseguiti nel corso di una dialettica processuale e
determinati da un organo terzo decidente.
La conoscenza delle problematiche connesse all’esercizio della
professione, che nasce dalla fiducia e si sviluppa in prestazioni di
natura giurisdizionale, orientate da criteri di tecnica giuridico-forense,
guidate da regole di comportamento su cui si fonda l’etica professionale, costituisce patrimonio storico-morale dell’Avvocatura, alla cui
rappresentanza istituzionale, per conseguenza, spetta, in esclusiva,
la prerogativa di fornire indicazioni vincolanti sulle norme ordinamentali che possano essere adottate a tutela sia della professione che
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Quaderni
EDITORIALE
della collettività, e che servano a rinsaldare il rapporto di fiducia tra
cliente e Avvocato.
Alla salvaguardia dei professionisti legali è connesso il potenziamento degli Ordini circondariali, sia pure con l’introduzione di
modifiche nella struttura e nell’organizzazione, ai quali compete di
tutelare l’Avvocato e l’intera categoria forense, qualificandone con
l’appartenenza all’Ordine la qualità e la correttezza, e rinsaldandone,
di conseguenza, la autonomia e l’indipendenza che costituiscono anche
garanzia di libertà per la collettività.
Quaderni
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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
Biennio di pratica forense:
il “titolo valutabile” ex art. 17, co. 114,
legge n. 127/1997, nella sentenza 5/10/2005,
n. 5353 del Consiglio di Stato
di OTTAVIO CARPARELLI*
Pare non debba più dubitarsi dell’idoneità del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per le professioni legali, a costituire valido titolo sostitutivo di uno dei due anni
di pratica professionale, richiesti dall’art. 17, n. 5 del regio decreto
legge 27 novembre 1933 n. 1578, ai fini dell’ammissione all’esame
di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.
È, sostanzialmente, quanto affermato dal Consiglio di Stato, con
la sentenza in rassegna.
Con tale decisione, il Massimo Organo di Giustizia amministrativa,
riformando la pronuncia di primo di grado del TAR Calabria, da un
lato, ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme al rilascio, in favore dell’istante,
del certificato di compiuta pratica forense, e, dall’altro, ha confermato
ed irrobustito il più recente orientamento giurisprudenziale (1) (2) (3)
(4), secondo cui il predetto diploma di specializzazione sostituisce, a
tutti gli effetti di legge, un anno di praticantato tradizionale (attività
di tirocinio teorico – pratico presso uno studio legale e di presenza
alle udienze civili e penali).
Il Consiglio di Stato, nella specie, ha affrontato, come si suol dire,
* Avvocato del Foro di Brindisi
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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
funditus la questione: ha, infatti, preventivamente effettuato un’analitica e completa ricognizione delle fonti normative regolanti specificatamente la controversa questione, e, successivamente, sulla base
di tale ricognizione, è motivatamente giunto alla conclusione della
piena e legittima sostituibilità di un anno di pratica forense (intesa in
senso tradizionale), con il possesso del diploma di specializzazione
rilasciato dalle Scuole di Specializzazione per professioni legali.
In particolare, il Consiglio di Stato, nel ricostruire il quadro storico
normativo afferente la questione della durata minima del periodo di
pratica professionale forense, necessario al fine di poter sostenere
validamente l’esame di avvocato, ha espressamente richiamato:
- il regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in
legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante “Ordinamento delle professioni
di avvocato e procuratore”, che prevede:
a)
all’articolo 8, comma 1, che i laureati in giurisprudenza, che svolgono la pratica prevista dall’articolo 1), sono iscritti,
a domanda e previa certificazione del procuratore (avvocato) di cui
frequentano lo studio, in un registro speciale tenuto dal consiglio
dell’Ordine degli Avvocati presso il tribunale nella cui circoscrizione
hanno la residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio stesso;
b) all’articolo 14, lett. C) che i Consigli dell’Ordine degli avvocati
vigilano sull’esercizio della pratica forense;
c) all’articolo 17 che per ottenere l’iscrizione nell’Albo dei procuratori (avvocati) è necessario, tra l’altro, “aver compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio
di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della
Corte d’Appello almeno per due anni consecutivi, posteriormente
alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi
a termini dell’articolo 101,ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell’art.8”
(n. 5) e “essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a
concorso, nell’esame preveduto nell’art. 20” (n. 6);
d) all’articolo 19, comma 4 (sostituito dall’articolo 1 della legge
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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
20 aprile 1989 n. 142), che agli esami (per l’abilitazione all’esercizio
della professione di procuratore [avvocato] possono partecipare i
praticanti che abbiano compiuto la prescritta pratica entro il giorno
10 del mese di novembre.
- la legge 24 luglio 1985, n. 406 (“modifiche alla disciplina del
patrocinio davanti alle preture e degli esami per la professione di
[procuratore legale]), che all’art? 2, comma 1, prevede espressamente che “il periodo di pratica previsto dall’articolo 17, n. 5), del
regio – decreto 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, per l’ammissione all’esame di procuratore legale [avvocato],
non può avere durata inferiore a due anni”.
- il D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101, con il quale è stato emanato il
Regolamento relativo alla pratica forense per l’ammissione all’esame
di procuratore legale (avvocato); in particolare, il comma 3 dell’articolo 1 di tale decreto stabilisce che la frequenza dello studio può
essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall’articolo 18 del
regio decreto legge n. 1578 del 1933; il successivo comma 4 prevede
che costituisce integrazione della pratica forense, contestuale al suo
svolgimento secondo le modalità del presente articolo, la frequenza
di scuole di formazione professionale istituite a norma dell’articolo
3 (dai consigli dell’Ordine: queste ai sensi del comma 2, del predetto
articolo 3, organizzano corsi nell’ambito del un biennio e devono
avere un indirizzo teorico –pratico, comprendente anche lo studio
della deontologia e della normativa sulla previdenza forense).
- il comma 114 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decione e di controllo) che ha successivamente disposto che, anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso
alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione
di cui al comma 113 costituisce, nei termini definiti con successivo
decreto del ministro della giustizia, di concerto con il ministro del-
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Quaderni
ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
l’Università e della ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile
ai fini del compimento del relativo periodo di pratica.
- il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla
disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole
di specializzazione per le professioni legali, a norma dell’articolo 17,
commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), che, all’articolo
16, rubricato “Scuola di specializzazione per le professioni legali”
stabilisce, al comma 1, dispone che “le scuole di specializzazione
per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto
dal presente articolo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
19 novembre 1990, n. 341” e al comma 2 che esse prevedono alla
formazione comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l’approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato
all’assunzione dell’impiego di magistrato ordinario o all’esercizio
delle professioni di avvocato o notaio.
- l’articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), che, all’articolo 4, stabilisce, al
primo comma, che “il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata
non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in
settori professionali determinati…”.
- da ultimo, il decreto del Ministero della Giustizia 11 dicembre
2001, n. 475, con il quale è stato emanato il regolamento concernente
la valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile,
ai sensi dell’articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Detto regolamento è formato da un solo articolo che così dispone:
“Il diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è
valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso
alle professioni di avvocato e notaio per il periodo di un anno.
Dopo la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, il
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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
Giudice di appello ha affermato che, secondo il proprio avviso, la
soluzione della res controversa va individuata nell’esatta accezione
da assegnare all’espressione letterale “titolo valutabile” utilizzata dal
legislatore al comma 114 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997
n. 127, con riferimento al diploma di specializzazione rilasciato dalle
Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali.
Più in dettaglio, se, il conseguimento di tale diploma da parte
dell’aspirante avvocato, sostituisca integralmente, a tutti gli effetti di
legge, uno dei due anni di pratica richiesti dall’art. 17, n. 5 del regio
decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.
Il Collegio ha ritenuto di dare soluzione positiva al suddetto quesito,
sulla scorta delle seguenti duplici precipue argomentazioni:
a) la previsione normativa di cui al co. 114 dell’art. 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, in forza della quale il diploma di specializzazione è ritenuto valutabile ai fini del periodo di pratica per
l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione
legale, è espressamente concepita dal legislatore come una deroga alle
disposizioni vigenti relative all’accesso alla professione di avvocato;
b) la ratio delle disposizioni normative contenute nella legge 15
maggio 1997 n. 127 coincide con una sostanziale esigenza di un riordino (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa
e dei procedimenti di decisione e controllo);
ne consegue che – ad avviso del Supremo Consenso – deve ragionevolmente dedursi che la suddetta deroga normativa non abbia intaccato
i “principi fondamentali” disciplinanti l’accesso alla professione di
avvocato, ma esclusivamente le modalità tramite le quali tale storica
professione si articola.
E ciò, avuto riguardo – sempre e tuttavia – agli imprescindibili
requisiti, tutelati dai predetti preminenti principi, dell’idonea ed
adeguata preparazione teorica e pratica dell’avvocato, e della piena
conoscenza, da parte dell’aspirante avvocato, dei diritti e dei doveri
del professionista (deontologia professionale).
Dunque, ad avviso del Consiglio di Stato, avendo il legislatore
concepito la previsione normativa di cui al comma 114 dell’articolo
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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 – sulla scorta della quale il
diploma di specializzazione è ritenuto titolo valutabile ai fini del
periodo di pratica per l’ammissione all’esame di avvocato – come
una deroga alle disposizioni vigenti afferenti soltanto le modalità di
accesso e di articolazione della professione forense, e non già come
una deroga ai “principi fondamentali” circa l’accesso alla medesima
professione, tale deroga non può non essere correttamente interpretata
nel senso che il legislatore ha inteso consentire agli aspiranti avvocati
di sostituire utilmente uno dei due anni di praticantato tradizionale,
con il conseguimento del diploma di specializzazione delle Scuole
di specializzazione delle scuole forensi rilasciate dalle Università
degli Studi.
Con l’ulteriore conseguenza che – ha aggiunto il Giudice di secondo grado – la valutazione effettuata dal legislatore, secondo cui tale
“titolo valutabile” è sicuramente idoneo a consentire al praticante di
“impadronirsi” di quella complessa formazione teorico-professionale
che i futuri avvocati devono necessariamente possedere, non può
essere considerata né irragionevole, né irrazionale.
Corroborano tale convinzione del Giudice di appello, anche le
specifiche modalità di conseguimento del diploma di specializzazione
rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, ed i non secondari relativi sistemi di controllo sull’effettiva
osservanza, tassativamente previsti dall’art. 16 del decreto legislativo
17 novembre 1997 n. 398.
In proposito, ha osservato, in particolare, il Giudice adìto che tali
modalità e sistemi di controllo della correlata osservanza, secondo il
pensiero del legislatore, contribuiscono ad individuare nel diploma di
specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni legali, un valido titolo valutabile ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato, e, segnatamente, un titolo idoneo a contenere nel limite
di un solo anno, e non già due, il periodo di pratica professionale cui
fa riferimento l’art. 17, n. 5, R.D.L. n. 1738 del 1933.
Al lume delle superiori argomentazioni, il Consiglio di Stato, con
riferimento allo specifico caso sindacato, ha, pertanto, riformato la
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ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
sentenza di primo grado impugnata, ed ha annullato – ritenedolo illegittimo – il diniego opposto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Lamezia Terme all’appellante, avendo quest’ultimo dimostrato sia
di aver compiuto un anno di pratica professionale tradizionale, sia
di essere in possesso del diploma di specializzazione rilasciato dalle
Scuole di specializzazione per le professioni legali.
Non può non aggiungersi, al riguardo, che, in virtù dei principi
affermati con l’annotata decisione, secondo il Massimo Organo di
Giustizia amministrativa, il Consiglio dell’Ordine competente, in
fattispecie simili a quella oggetto della decisione in commento, è
sostanzialmente tenuto a rilasciare, in favore del soggetto interessato,
il certificato di compiuta pratica professionale all’aspirante avvocato,
purché questi:
- sia iscritto nell’apposito registro;
- produca al momento della richiesta di tale certificato idonea
attestazione del conseguimento del diploma di specializzazione rilasciato dalle Scuole universitarie di specializzazione per le professioni
legali;
- produca, altresì, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo espletamento di un proficuo e lodevole periodo di tirocinio
professionale della durata di un anno, durante il quale il praticante
deve aver concretamente partecipato alle udienze, e deve aver posto
in essere tutte le ulteriori attività previste dall’ordinamento forense;
il tutto come attestato dal libretto di pratica, ove sono riportate le relative attestazioni dell’avvocato presso il cui studio è stata effettuata
la pratica medesima.
È evidente, pertanto, la limitazione del potere discrezionale del
Consiglio dell’Ordine, in presenza dei suelencati presupposti, con
riferimento al rilascio del certificato di compiuta pratica in favore del
soggetto interessato, proprio in forza della legittima valenza sostitutiva
riconosciuta dal legislatore al diploma conseguito presso le Scuole
di Specializzazione per le professioni legali, rispetto ad uno dei due
anni di pratica (tradizionale) richiesti dall’art. 17, n. 5 del R.D.L.
27.11.1933 n. 1578.
In conclusione, non può non evidenziarsi, che, tuttavia, il Supremo
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Quaderni
ARGOMENTI DI ATTUALITÀ FORENSE
Collegio – in armonia con la “preoccupazione” del legislatore di far
osservare i summenzionati principi fondamentali per l’accesso alla
professionale forense (idonea ed adeguata preparazione teorica e
pratica dell’avvocato, consapevolezza della funzione sociale esercitata, piena conoscenza, da parte dell’aspirante avvocato, dei diritti e
dei doveri del professionista – c.d. deontologia professionale) – non
ha mancato di esternare le proprie perplessità in merito alla utile valutabilità (sostanziale scomputo di un anno di pratica) del più volte
citato diploma di specializzazione, ai fini del biennio della pratica
forense richiesto dal legislatore, in relazioni alle possibili concrete
difficoltà concernenti la contestualità della frequenza della Scuola di
Specializzazione, e del compimento della pratica professionale presso
uno studio legale.
* * *
La direzione del Consiglio di Stato in commento non è condivisa
da molti Ordini Forensi; il C.N.F. pronunciandosi sulla questione, ha
emesso il parere pubblicato nella rubrica di settore.
(1) Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza 25 maggio 2004 n. 2378, consultabile in
giustizia-amministrativa.it, ove, tra l’altro, si legge testualmente: “Considerato, a
primo esame, che non risulta esservi stata sovrapposizione temporale tra frequenza della Scuola e svolgimento del tirocinio, nel senso che le appellate risultano
in possesso del titolo e di un anno di tirocinio certificato; Ritenuto, a un maggior
approfondimento della questione di diritto, che, in tale contesto, non assume rilevanza ostantiva al rilascio del certificato di compiuta pratica il fatto che il periodo
complessivo risulti inferiore al biennio solare”.
(2) V., nello stesso senso, TAR Lazio, Sez. III – sentenza 4 maggio 2005 n.
3312, in questa Rivista n. 5/2005, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarlazio3 _200505-04.htm
(3) V. nello stesso senso TAR Sardegna, Sez. I – sentenza 28 aprile 2005 n.
3312, in questa Rivista, pag.http://www.lexitalia.it/p/51/tarsardegna1_2005-0428.htm
(4) TAR, Puglia – Lecce Sez. I, 2 dicembre 2004, n. 8391, in questa Rivista,
paghttp://www.lexitalia.it/p/tar/tarpugliale1_2004-12-02. htm (sull’illegittimità
del diniego di V. anche rilascio del certificato di compiuta pratica ad un praticante
avvocato che ha svolto un anno di pratica professionale ed ha conseguito il diploma
la Scuola per le professioni legali).
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Relazione morale del Presidente
alla Assemblea ordinaria del 23/28.1.2006
di AUGUSTO CONTE
Introduzione
La relazione morale del Presidente alla Avvocatura circondariale
riunita in Assemblea Ordinaria consente al Consiglio dell’Ordine di
riassumere al consesso istituzionale forense del territorio le attività
svolte nel corso del biennio di esercizio, ma soprattutto di compiere
una verifica, insieme a tutti i Colleghi intervenuti, della situazione
generale della professione forense, in riferimento alla amministrazione
della giustizia e nel contesto sociale, in relazione anche ai compiti di
rilevanza pubblicistica che vedono l’Avvocatura sempre più significativamente protagonista.
Il Consiglio dell’Ordine ha ispirato le proprie iniziative non soltanto
all’intento di accrescere la qualità dei professionisti nei suoi compiti
e nelle sue funzioni a tutela degli assistiti, ma anche alla finalità di
attribuire alla categoria forense il posto di rilievo che le compete nel
contesto sociale e culturale del circondario e di esaltarne l’immagine
di unico soggetto abilitato a garantire la tutela dei diritti.
Il ruolo dei professionisti legali ha assunto una dimensione e una
importanza in ogni ambito, in funzione della sempre maggiore diffusione dei diritti tradizionali e della configurazione di diritti nuovi,
molti dei quali apparsi sul panorama ordinamentale e giurisprudenziale
grazie all’impegno e allo stimolo culturale e giuridico dell’Avvocatura;
pertanto francamente sconcertano alcune iniziative normative volte a
proteggere aspetti economici che tendenzialmente mirano a escludere
14
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
l’intervento dei tecnici del diritto, cui soltanto, per dettato costituzionale, è riservata la pratica e concreta attuazione della individuazione
e del riconoscimento dei diritti dei singoli e della collettività.
Pertanto uno dei compiti essenziali degli Ordini Forensi e dei
suoi rappresentanti è costituito dal dovere di diffondere la cultura
del “diritto alla difesa”, come diritto primario e inalienabile: dovere
che il Consiglio dell’Ordine di Brindisi ha la presunzione di avere
adempiuto, avendo portato la presenza, non passiva e inerte, ma attiva
e propositiva, in ogni occasione in cui venivano dibattute problematiche che potevano suscitare l’interesse della Avvocatura, nella sua
rappresentanza istituzionale, ad essere presente, per esprimere le sue
potenzialità e per richiamare l’attenzione della collettività ad essere
informata sulle sue prerogative.
Un rilevante significato, e una utilità non solo per l’Avvocatura,
ma per l’intero territorio, ha spiegato la indizione della Conferenza
Territoriale sulla Giustizia del 30.10.2004, con la quale il Consiglio
dell’Ordine (come ho spiegato nella introduzione dei lavori), nell’assolvimento di adempimenti connessi alla funzione istituzionale e
quale soggetto politico che svolge compiti di natura politico-forense
ha inteso riunire le rappresentanze parlamentari e le autorità amministrative e giudiziarie del Circondario, per dibattere i problemi
della amministrazione della giustizia e per richiamare alla pubblica
opinione la necessità, per ragioni storiche, economiche e giudiziarie, di mantenere l’assetto del Circondario del Tribunale di Brindisi
e, come dissi in apertura della sessione, di potenziare il sistema di
amministrazione della giustizia nel territorio, al fine di qualificare e
valorizzare non soltanto l’attività della Magistratura, ma l’attività
di tutta quanta l’Avvocatura, nell’interesse degli utenti del servizio
della giustizia.
In sintonia con tutta l’Avvocatura nazionale, il Consiglio non ha
mancato di esprimere il proprio convincimento di non poter derogare
alla funzione costituzionale della attività difensiva, che costituisce un
valore assoluto del nostro ordinamento giuridico, e che rende l’Avvocatura stessa garante del bene giustizia, quale aspetto, insostituibile e
irrinunciabile, del bene libertà.
Quaderni
15
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
E per garantire tali beni inalienabili l’Avvocatura non può che
essere a sua volta libera e indipendente, anche da condizionamenti
ispirati a esclusivi principi di natura economica e spietatamente concorrenziali.
L’Avvocatura intera deve opporre resistenza a iniziative invasive della professione legale soggette a logiche imprenditoriali che
compromettono l’indipendenza delle attività intellettuali e l’autonomia del giudizio tecnico, non per conservare prerogative classiste
di retroguardia, o privilegi che la tengano indenne da impegni di
rilevanza pubblicistica, ma per garantire una difesa effettiva che si
fondi essenzialmente sull’affidamento della clientela e sulla fiducia
che deve essere rinsaldata soprattutto dalla correttezza e dalla qualità
delle prestazioni.
L’onore e il decoro della categoria forense non devono essere appannati da accaparramenti selvaggi della clientela o da atteggiamenti
concorrenziali verso i Colleghi, che sono deleteri non solo per una
categoria seria e responsabile, ma anche per la stessa clientela posta
alla mercè di incontrollabili ed enfatiche campagne pubblicitarie e
da offerte di prestazioni solo apparentemente non remunerate o con
sconti ingannevoli.
Ogni riforma della Avvocatura in senso ordinamentale e deontologico non può che essere orientata a valorizzare la funzione primaria
della difesa dei diritti, con la quale non sono conciliabili regole tipiche delle logiche economiche e di mercato, essendo diversi i valori
tutelati dalla Avvocatura, dai servizi prestati nella ordinaria attività
dalle imprese commerciali cui sono attibuiti.
La salvaguardia delle prerogative dei professionisti legali non può
che competere alle Istituzioni Forensi Nazionali e agli Ordini Circondariali, le cui funzioni, sia pure ammodernate nella loro organizzazione ed esercizio, rimangono imprescindibili punti di riferimento e di
orientamento per garantire alla collettività degli utenti qualità nelle
prestazioni e correttezza nei comportamenti e per tutelare gli Avvocati
nell’esercizio libero e autonomo, nei confronti di chicchessia, della
professione.
Il Consiglio dell’Ordine di Brindisi ha la ragionevole consapevo-
16
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
lezza di avere agito nelle direzioni e nelle dimensioni più opportune,
avvedute ed equilibrate, per la tutela degli iscritti e per la garanzia
degli utenti.
L’attività amministrativa
Gli iscritti nell’Albo hanno raggiunto il ragguardevole numero di
1.204 Avvocati (le donne-avvocato sono 443), di cui 213 Patrocinanti
dinanzi alle Giurisdizioni Superiori (solo 18 donne), e di 900 Praticanti
iscritti nel Registro (il numero delle donne è di 490 e quindi superiore
a quello dei maschi che è di 410), di cui 191 Abilitati al Patrocinio:
la totalità dei professionisti legali e dei praticanti della Provincia
raggiunge il numero di 2.104 iscritti.
Il considerevole aumento di questi ultimi anni comporta una attività di gestione ordinaria che hanno richiesto, e richiedono, tempo
e dedizione.
Il Consiglio nel corso del biennio ha tenuto circa 80 adunanze nel
corso delle quali si è impegnato a valutare domande di iscrizione e
cancellazione (spesso comportanti approfondimenti valutativi di natura ordinamentale); richieste di iscrizioni per trasferimenti da altre
sedi (con rilevante attenzione per quelle determinate dalla assunzione
di funzioni giurisdizionali onorarie); pareri di conguità sulle parcelle
(anche queste spesso richiedenti soluzioni di particolari problemi);
rilascio di certificati di compiuta pratica, con la connessa verifica
sulla effettività e continuità, per sostenere l’esame di Avvocato; a
studiare problematiche derivanti dalla parziale entrata in vigore del
Codice della privacy, con la stesura di vademecum e prontuari; alla
determinazione dei criteri per la riscossione delle quote di iscrizione impostata a sistemi moderni in adempimento delle norme sulla
contabilità finanziaria; alla soluzione di problematiche insorte per le
attività di notificazione degli atti e per gli orari di apertura al pubblico
di cancellerie del Tribunale e segreterie della Procura; agli adempimenti richiesti per la pubblicazione dell’Albo, che è stato diffuso
nell’aprile 2005 unitamente alla ristampa del Codice Deontologico
Quaderni
17
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
aggiornato; a sostenere le iniziative volte all’aggiornamento, anche
informatico, delle strutture giudiziarie, quali la edificazione del tunnel di congiungimento tra uffici di Tribunale e Procura e G.I.P. e la
progettazione degli Uffici del Giudice di Pace munito di parcheggio;
a sviluppare una aggiornata modulistica per agevolare la compilazione e la valutazione delle domande di ammissione al patrocinio per i
non abbienti; a diffondere i criteri di applicazione in materia civile,
penale e amministrativa delle nuove tariffe forensi, per poi riferirne
alle indette riunioni di aggiornamento.
Tanta mole di attività, ad onta dell’impegno profuso dal personale
e per il quale l’Avvocatura deve esprimere il ringraziamento, peraltro
coralmente e pubblicamente già manifestato in occasione del collocamento a riposo di Luciano Guastella, esigeva, ed esige, adeguato
personale del quale il Consiglio deve assolutamente dotarsi, per sostenere le esigenze degli iscritti, che in qualche caso (e specialmente
nel rilascio di parcelle, che è interesse di tutti, e dello stesso Consiglio, esitare celermente) ha subito qualche ritardo in dipendenza di
situazioni oggettive (le iscrizioni e il rilascio di certificati di compiuta
pratica che si accavallano tra la fine di ottobre e i primi di novembre
sostanzialmente paralizzano l’altra attività ordinaria).
Il Consiglio è intervenuto moltissime volte collegialmente o con
l’impiego delle funzioni a me spettanti, per comporre questioni insorte
fra Colleghi o con clienti, spesso determinate da difficoltà oggettive
o da particolari situazioni dalle quali esula la correttezza e la competenza dei Colleghi.
Il Consiglio ha dovuto, in sede disciplinare, occuparsi dei procedimenti sorti a seguito di segnalazioni o di ufficio: i fatti di rilevanza
deontologica segnalati che sfociano in procedimenti sono fortunatamente limititatissimi a cospetto del numero degli iscritti e del numero di doglianze, molte volte infondate o esagerate, che vengono
inviate.
In ogni caso il Consiglio ha svolto il suo non agevole compito con
serenità e obbiettività, e sempre in vista della tutela della categoria.
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
L’attività di etica forense. La formazione e l’aggiornamento
professionale e deontologico
Come è riportato nella Introduzione il Consiglio ha compiuto
tutto quanto di propria competenza per salvaguardare il principio di
autonomia e indipendenza della Avvocatura da ogni tipo di condizionamenti; la partecipazione a incontri e dibattiti del Consiglio e miei
personali, a partire dagli incontri di orientamento professionale con
le scolaresche dell’ultimo anno di studi, e fino alle partecipazioni alle
Assemblee dei Presidenti di Ordine, ripetutamente indette dal Consiglio Nazionale Forense, ha avuto sempre la finalità di diffondere la
presenza della Avvocatura del Circondario di Brindisi, nel territorio
e in sede nazionale; la nostra Rivista QUADERNI, quale veicolo di
informativa di vita forense, ha contribuito a espandere la cultura della
difesa e i principi di legalità insiti nella professione forense,
Al fine di richiamare fin dall’inizio i valori cui si ispira la nostra
professione e l’alto significato della appartenenza all’Ordine, il
Consiglio ha mantenuto e potenziato le Cerimonie della Consegna
dei Tesserini ai Praticanti, del giuramento degli Abilitati nelle mani
del Presidente del Tribunale, del giuramento degli Avvocati dinanzi
al Tribunale Collegiale. Le cerimonie, tutte alla presenza mia e di
Consiglieri dell’Ordine, e per la consegna dei Tesserini, oltre che
del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repeubblica,
costituiscono momento essenziale in una cultura forense che voglia
rispettare la tradizione: lo svolgimento delle cerimonie è sempre più
seguito dalle famiglie degli iscritti, che svolgono un decisivo compito
di sostegno, morale ed economico, nelle fasi iniziali della pratica e
della professione forense, e dagli Avvocati che assumono i praticanti
negli Studi, il cui ruolo il Consiglio ritiene decisivo e imprescindibile
per un corretto, consapevole e responsabile percorso formativo.
Il consenso delle famiglie e degli Avvocati, ma soprattutto dei diretti
interessati, ha impegnato il Consiglio a rendere sempre più solenne
e austere le cerimonie, che svolgono una funzione non formale, ma
sostanziale sulla credibilità e affidabilità della categoria.
La cerimonia che più si inserisce nel quadro storico dell’Avvocatura
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
del Circondario di Brindisi, facendone parte integrante del patrimonio
storico-forense, è la consegna della Toga d’Oro, agli Avvocati con
cinquanta anni di attività, e della Toga d’Onore agli Avvocati primi
classificati agli esami di Avvocato, che rappresenta, nella simbologia
della toga, e nella funzione della tutela dei diritti che la stessa rappresenta, la libertà e la continuità della professione forense.
Il Consiglio ha posto grande cura nell’aggiornamento e nella formazione professionale.
La indizione del convegno su “L’Etica delle professioni e nelle attività giuridiche ed economiche” tenutosi presso l’Istituto Alberghero
il 2 e 3 aprile 2004, che il Consiglio ha condiviso con gli altri Ordini
professionali della Provincia, con il patrocinio dell’Università degli
Studi di Bari, ha consentito di compiere un approfondimento e una
divulgazione dei criteri etici che devono ispirare i comportamenti
professionali nelle specifiche attività.
Il Consiglio ha quindi indetto con gli Ordini dei Dottori Commercialisti, l’Ordine dei Ragionieri della Provincia di Brindisi, e l’Università degli Studi di Bari e di Lecce, un Master in Diritto Societario
che si è svolto dall’aprile al giugno 2004.
Il Consiglio ha prediposto una modulistica concernente gli adempimenti indispensabili per adempiere alle norme che gli Avvocati sono
tenuti ad osservare in materia di privacy divulgandola in fotocopia e
redigendo due successive note di aggiornamento che sono state pubblicate, come “Speciale privacy” nei numeri 1 e 2/2004 della Rivista
QUADERNI (individuabile dal colore azzurro delle pagine); le note,
redatte a seguito della partecipazione mia e di Consiglieri a riunioni
del Consiglio Nazionale Forense con i funzionari del Garante per la
privacy costituiscono un utile ausilio per i richiesti adempimenti e
sono state apprezzate dallo stesso Direttore Generale del Garante.
Il Consiglio ha anche aderito alla iniziativa delle categorie professionali interessate agli adempimenti sulla privacy, nella quale sono
stato invitato a svolgere la relazione introduttiva, di indizione di un
incontro divulgativo, tenutosi nella Masseria S.Lucia.
Il Consiglio ha aderito e partecipato all’interessante Convegno di
Otranto su “Corte Costituzionale e processi di decisione politica”,
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
nel corso del quale sono stati discussi da Costituzionalisti di Atenei
nazionali, gli orientamenti assunti dalla Corte Costituzionale, quale
organo di equilibrio, su atti della politica, che non di rado hanno
riflessi sulla professione.
Il Consiglio ha partecipato al Convegno Nazionale degli Ordini
Forensi tenutosi a Bari il 19 e 20 novembre 2004, nel corso del quale è
stato presentato il progetto di riforma dell’Ordinamento Professionale,
poi purtroppo accantonato, e nel corso del quale ha distribuito il Supplemento di QUADERNI pubblicato in occasione della Celebrazione
del centotrentesimo anno della istituzione degli Ordini Forensi.
Altri rilevanti incontri di agiornamento professionale sono stati
quelli su “Sicurezza e deontologia nello Studio Legale on line”,
tenutosi presso la Biblioteca dell’Ordine il 28 e il 29.5.2004; quello
sulla normativa antiriciclaggio e sulle novità per i professionisti, ai
quali l’Ordine di Brindisi ha partecipato, tenutosi il 13.5.2005 presso
la Messeria S.Lucia; quello sulla riforma del processo civile nella
legge 14.5.2005, n.80, indetto dal Consiglio dell’Ordine di Brindisi
e tenutosi presso la Biblioteca dell’Ordine l’1.7.2005.
Come sarà riferito nella parte riguardante le nostre pubblicazioni,
l’Ordine di Brindisi ha tenuto, nel suo settantacinquesimo anno dalla
fondazione, un convegno nazionale, la VII^ Consulta della Associazione Nazionale Stampa Forense, svoltosi presso la Tenuta Moreno
il 30.9 e l’1.10.2005, e avente come tema la riforma e l’accesso alle
professioni di Avvocato, Magistrato e Giornalista.
Rapporti con i magistrati e con le istituzioni civili, militari e
religiose del territorio
Il Consiglio dell’Ordine, nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie
funzioni, ha mantenuto un serrato rapporto dialogante con tutte le
Istituzioni del territorio.
In alcuni casi ha favorito gli incontri, come è stato ricordato in occasione della indizione delle Conferenza territoriale sulla giustizia.
Il rispetto reciproco dovuto e realizzato, ha consentito di risolvere,
Quaderni
21
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
soprattutto nell’interesse della collettività, destinataria dei servizi della
giustizia, ogni possibile conflitto, segnatamente con la Magistratura;
il Consiglio, in ogni momento di insorgenza di possibili contrasti
di ordine generale è andato alla ricerca, o è stato interpellato, per
risolvere le questioni, senza ricercare privilegi per l’Avvocatura, ma
per l’affermazione delle sue prerogative, nella consapevolezza che
gli incontri sereni e ragionevoli siano più produttivi di scontri sterili
e dannosi.
Posso affermare, per averlo più volte ascoltato, o per essere stato
pubblicamente dichiarato, anche in occasione di cerimonie alla presenza di rappresentanti della Avvocatura Nazionale, che le Istituzioni
del territorio, e in particolare le Magistrature, hanno sempre espresso
lusinghieri apprezzamenti sulla competenza e sulla correttezza della
Avvocatura del Circondario.
Segno concreto della considerazione e stima che l’Avvocatura ha
conquistato è rappresentato dalla partecipazione, che ha suscitato
apprezzamenti da parte di ospiti, del Presidente del Tribunale, del
Procuratore della Repubblica, dei Presidenti di Sezione e di Magistrati
del Tribunale e della Procura della Repubblica, alle manifestazioni indette dalla Avvocatura. Tale presenza costituisce riconoscimento della
appartenenza della Avvocatura alla amministrazione della giustizia,
quale protagonista del sistema giuridico-forense, e considerazione
per la imprescindibile funzione difensiva, oltre che approvazione del
metodo con cui l’Avvocatura, anche nella sua rappresentanza istituzionale, si è posta nel quotidiano confronto con i naturali interlocutori
nella formazione del giudizio.
Le altre Istituzioni del territorio, alle quali rivolgo un sentito ringraziamento, Prefetto, Questore, Comandante dell’Arma dei Carabinieri
e della Finanza, pur nell’avvicendamento delle persone, hanno partecipato, ogni volta ricambiati in occasione delle rispettive ricorrenze
e celebrazioni, alle cerimonie più significative della Avvocatura. Il
responsabile della Questura ha anche privilegiato l’Avvocatura invitandomi quale appresentanza istituzionale a illustrare alla Polizia
Giudiziaria i principi processuali sulle investigazioni difensive.
Sua Eccellenza l’Arcivescovo Monsignor Talucci, oltre a parte-
22
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
cipare agli incontri, e particolarmente a quello sull’Etica nelle Professioni, è stato sempre spiritualmente vicino all’Ordine di Brindisi,
tenendo, per ultimo il trascorso 3 dicembre 2005, per il terzo anno
consecutivo, una solenne Celebrazione Eucaristica in memoria degli
Avvocati scomparsi.
I rapporti con gli Altri Ordini Professionali della Provincia sono
stati ispirati a intento partecipativo e collaborativo, specie su problematiche comuni, come quelle sulla deontologia, sulla privacy e
sull’antiriciclaggio.
Tutti gli Enti culturali che hanno privilegiato l’Ordine di un invito, hanno visto la presenza mia o di Consiglieri; il 16.3.2004 ho
partecipato in Martina Franca alla cerimonia di confertimento della
medaglia d’oro intestata a Giuseppe Chiarelli (già Presidente della
Corte Costituzionale) a Virginio Rognoni, V.Presidente del CSM;
l’8.4.2005 ho introdotto e moderato in Ceglie Messapica un convegno
su Società, Persona, e Diritto nel corso del quale è stato presentato da
Presidi e Professori delle Facoltà di Giurisprudenza degli Atenei di
Bari e Lecce, con l’intervento di Massimo Vari, V.Presidente Emerito
della Corte Costituzionale, la raccolta di testi redatti da giuristi di
tutto il mondo sull’Apostolato di Papa Giovanni Paolo II°, intitolata
“Le vie della Giustizia”.
Rapporti con le istituzioni forensi e con le associazioni nazionali
e territoriali
Il Consiglio dell’Ordine è stato presente, salvo oggettive ragioni
di impossibilità specie per concomitanti impegni, in tutte le manifestazioni e incontri indetti dalla Avvocatura Nazionale Istituzionale e
Associata.
Ho partecipato, insieme a Colleghi Consiglieri alle Assemblee dei
Presidenti degli Ordini indetti dal Consiglio Nazionale Forense presso
la sede di via del Governo Vecchio in Roma, nelle quali i problemi
della Avvocatura richiedevano una presenza attenta e proficua; ho
quindi seguito le problematiche sulla normativa antiriciclaggio, sulQuaderni
23
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
la concreta interpretazione e applicazione delle tariffe forensi, sulle
modifiche del Codice Deontologico, sulla adozione delle misure in
materia di privacy, sulle modifiche al processo civile; in una delle
ultime occasioni ho posto il problema, condiviso da altri Colleghi
Presidenti, sulla partecipazione degli Avvocati nelle trattative con
le Società assicuratrici in materia di risarcimento dei danni, e sulle
limitazioni previste dal Codice delle Assicurazioni che, ove non
regolamentate, costituiscono un vulnus non solo per l’attività degli
Avvocati, specie per i più giovani, ma anche per i diritti dei danneggiati da sinistri stradali.
I collegamenti con le Istituzionali Nazionali sono mantenuti anche
attraverso la nostra rappresentanza in seno al Consiglio Nazionale
Forense, con l’Avv. Francesco Morgese e alla Cassa di Previdenza
Forense, con l’Avv. Dario Lolli.
Mi è, al proposito, gradito ricordare, e dare atto all’Avvocatura
del Circondario del grande senso di responsabilità e appartenenza
all’Ordine di Brindisi, il rilevante consenso elettorale espresso in
occasione della rinnovazione delle elezioni alla Cassa (dopo un
inspiegabile annullamento della Commissione Elettorale Centrale
della precedente votazione, che faceva seguito a una serie di rigetti
anche di merito, da parte della Magistratura ordinaria di Lecce), che
ha premiato l’impegno del Collega eletto e di tutto il Consiglio che
è stato occupato in due estenuanti settimane di apertura dei seggi.
L’elezione al consesso nazionale della Cassa del nostro delegato ha
dato il segno della “maturità istituzionale” della categoria forense del
territorio, essendo riuscita, ultima per numero di votanti, rispetto a
Taranto e a Lecce, a esprimere, parimenti a quegli Ordini, un nostro
candidato.
Il Consiglio ha assicurato la propria rappresentanza ai Convegni
e Congressi Nazionali, alla IV^ Conferenza Nazionale dell’Avvocatura in Napoli del 15/17.4.2005 e per ultimo al Congresso Nazionale
Forense di Milano del 10/14.11.2005 sugli importanti temi della riforma dell’ordinamento professionale e sulla amministrazione della
giustizia.
Intensi sono stati i rapporti con gli Ordini del Distretto e con l’Unio-
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
ne Regionale degli Ordini di Puglia, che mi ha eletto V.Presidente,
in seno alla quale sono state discusse e formulate proposte confluite
in mozioni sull’ordinamento professionale, trasferite nei congressi
nazionali.
L’unione Regionale ha anche approvato la mia proposta di patrocinare la VII^ Consulta A.Sta.F. tenutasi con l’Ordine di Brindisi nel
nostro territorio il 30.9 e l’1.10.2005.
Il rapporto con la Camera Penale di Brindisi è stato intenso di
intese e scambi culturali e professionali, specie in riferimento al
miglioramento della attività degli Avvocati nello specifico campo
del penale.
Sono intervenuto nella celebrazione della Giornata Europea civile
in Europa del 4.11.2005 con un comunicato stampa sullo stato della
giustizia civile e partecipando alla tavola rotonda indetta dal Presidente
del Tribunale, nel corso della quale ho posto in rilievo il problema
dell’organico della magistratura nel territorio e la carenza di strutture
e personale, come primaria causa della lentezza della giustizia.
Il Consiglio e l’Amministrazione della giustizia nel territorio
Il Consiglio ha costantemente vigilato per una corretta amministrazione della giustizia nel territorio partecipando, informalmente o
formalmente, a incontri e ottenendo attenzione e ascolto da parte dei
Dirigenti degli Uffici Giudiziari per la soluzione di problematiche di
carattere generale e diffuso.
Uno dei problemi riguarda, come ho pubblicamente riferito in occasione della cerimonia della Giornata della Giustizia Civile indetta
dalla Comunità Europea, la questione degli organici, che non concerne
solo il nostro Tribunale.
Dieci anni addietro la giustizia civile è partita dall’”anno zero”,
essendo transitati i ruoli delle cause in quelli dei Giudici di Pace
(quelli provenienti dalla soppresse Preture) o in quelli delle Sezioni
Stralcio: se oggi la durata dei processi, pur non essendo più “biblica”, sicuramente non è di molto migliorata, essendosi nuovamente
Quaderni
25
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
appesantiti i ruoli e manifestati i ritardi, deve prendersi atto che non
bastano le riforme del rito; nessuno dei commentatori della ultima
riforma che entrerà tra breve in vigore, si manifesta ottimista sulla
sua incidenza in ordine alla durata dei processi. È allora evidente
che non può che procedersi alla rideterminazione dell’organico (nel
corso del Congresso Forense di Milano, lo stesso Ministro, preso
alla sprovvista dall’intervento della platea dei Congressisti, che gli
faceva notare che lo smaltimento degli arretrati era quello compiuto
dalle Sezioni Stralcio, ha risposto “vuol dire che rifaremo le Sezioni
Stralcio”!); è evidente invece che l’amministrazione della giustizia,
come ha riconosciuto il Ministro, non piò essere periodicamente
stampellata da Sezioni Stralcio.
Il maggiore numero di Magistrati consentirebbe una maggiore
ponderazione per le decisioni, un migliore svolgimento delle udienza,
in funzione del minor carico, e un maggiore rispetto delle garanzie,
senza far venire meno la efficienza e la celerità.
Infatti la maggiore doglianza che i Colleghi mi hanno rivolto
riguarda proprio l’adozione di criteri che salvaguardano la celerità,
ma non tutelano le garanzie e le espressioni della attività difensiva in
tutta la sua pienezza.
Il Consiglio è intervenuto più volte; così come è intervenuto per
il caotico svolgimento delle udienza di esecuzione immobiliare e in
special modo per quelle depoutate alle vendite, per le quali spesso
operano oggettive condizioni che non consentono un modo di svolgimento più ordinato e, soprattutto in tempi contenuti nell’arco della
mattinata, non potendo l’Avvocatura dedicare interi pomeriggi alle
udienze, con sofferenza di altre attività di Studio che richiedono la
presenza, anche per far fronte alle scadenze degli atti.
Le difficoltà sono spesso aggravate anche dalla mancanza dei
Magistrati, per ragioni oggettive non risolvibili, quali le assenze per
maternità, che richiedono applicazioni tabellari vincolate a regole
ordinamentali (tra cui quello insuperabile della inamovibilià del
magistrato).
Nel complesso l’amministrazione della giustizia nel territorio non
soffre, comunque, pesantezze, come molti osservatori esterni hanno
26
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
rilevato, almeno rispetto ad altre realtà.
Il Consiglio ha svolto il suo ruolo propositivo, secondo le proprie attribuzioni, vigilando nei Consigli Giudiziari, specie in riferimento alle
nomine del giudici onorari, incontrando spessissimo il Presidente del
Tribunale e tenendolo costantemente informato delle problematiche
che insorgevano ottenendo ove possibile che venisse posto rimedio.
Un servizio di natura Istituzionale il Consiglio ha svolto, impegnando energie e tempo, nell’accertamento di problematiche di natura
generale connesse all’amministrazione della giustizia nell’ambito di
una Sezione Distaccata, svolgendo una indagine conoscitiva approfondita.
In generale il Consiglio ha perseguito lo scopo, per quanto consentito dal rito, dai carichi di lavoro e dai tempi dei procedimenti, di
rendere l’attività di udienza meno caotica e più produttiva, oltre che
rispettosa delle garanzie di difesa, al fine di poter consentire lo svolgimento degli impegni assunti con attenzione e completezza.
È quindi auspicabile che una attenzione maggiore venga posta dai
magistrati di udienza al fine di consentire lo svolgimento del mandato evitando contrasti e conflitti che non giovano né ai rapporti tra
avvocato e magistrato, né alla dignità delle funzioni che nei rispettivi
ruoli esercitiamo, né, soprattutto, all’interesse della collettività che
tutti quanti siamo chiamati a servire.
La Fondazione della avvocatura del circondario di Brindisi.
La Scuola Forense
Una delle iniziative che ha impegnato il Consiglio dell’Ordine
è costituita dalla istituzione della Fondazione della Avvocatura del
Circondario di Brindisi.
La Fondazione, presentata l’8.7.2005 in occasione della inaugurazione del secondo corso della Scuola di Formazione, con una
prolusione dell’Avv. Ugo Operamolla, responsabile della Fondazione
dell’Avvocatura Italiana istituita dal Consiglio Nazionale Forenze, e
alla presenza di autorità civili, quali il Prefetto di Brindisi dott. Ferri
Quaderni
27
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
che aveva sottoscritto il decreto di iscrizione nel registro prefettizio
delle persone giuridiche del 4.5.2005, e militari, quali il nuovo Comandante del Gruppo dei Carabinieri di Brindisi, dott. Eduardo Russo, e
del Comando della Guardia di Finanza, è stata deliberata, così come
hanno ritenuto il CNF e altri Ordini forensi, con l’intento di creare
una istituzione che consenta la gestione della Scuola di Formazione,
di istituire un “Centro Studi”, realizzare iniziative per la funzione
della cultura giuridica, organizzare convegni e seminari, curare pubblicazioni, tutti volti alla valorizzazione della professione forense e
alla erogazione di servizi in favore della Avvocatura.
Lo Statuto e il decreto di approvazione sono stati pubblicati insieme
al programma della Scuola di Formazione Forense.
Quest’ultima ha iniziato i corsi del secondo biennio, che sono in
fase di svolgimento, secondo i criteri indicati nella presentazione del
corso, e pubblicati insieme al programma, che prevedono la indicazione di principi direttivi ispirati allo Statuto della Scuola con l’adozione
di linee guida in funzione della divisione di aree per materie e moduli
di iniziativa dei formatori, concretizzati attraverso la formulazione di
pareri e atti nei quali possono trovare approfondimento e esposizione
gli istituti giuridici applicabili ai casi concreti, orientati dai precedenti
giurisprudenziali di riferimento.
Nel confronto con le altre Scuole Forensi nel corso della ultima
Conferenza Nazionale delle Scuole Forensi, alla quale ho partecipato
con Colleghi del Consiglio si è potuto constatare che la metodologia,
condivisa dai giovani frequentanti, è adottata nelle più antiche Scuole
Forensi.
La Fondazione e la Scuola, devono essere potenziate per rispondere
alle finalità che i rispettivi Statuti perseguono.
La Stampa Forense. La rivista dell’Ordine e le altre pubblicazioni. Tradizioni e storia dell’Ordine Forense di Brindisi
Ho sempre ritenuto, e il Consiglio condivide il pensiero che ritengo
sia apprezzato dall’intero Foro di Brindisi, che l’Avvocatura abbia
bisogno di esprimersi attraverso una rete di comunicazione. La Stampa
28
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Forense adempie ad un ruolo di comunicazione e informazione insostituibile. Ritengo che la forma scritta di diffusione sia ancora adeguata,
anche se è opportuna la espansione per via telemativa, attraverso il
sito Internet dell’Ordine.
Con la Rivista QUADERNI e le pubblicazioni dei Supplementi
l’Ordine di Brindisi raggiunge tutti gli iscritti e, essendo la Rivista
inviata a tutti gli Ordini d’Italia, diffonde e scambia in tutti gli ambiti
forensi le proprie idee ed attività culturali, specie quando le stesse,
come quasi sempre avviene, rivestono un concreto significato nello
svolgimento della professione.
La diffusione sul territorio della Rivista consente di comunicare lo
spirito culturale che anima l’Avvocatura e di proporla come soggetto
interlocutore, con tutti gli iscritti, con le Istituzioni, e con la società civile, sulle problematiche connesse alla amministrazione della
giustizia, alla corretta applicazione delle leggi, alla divulgazione del
principio di legalità, con conseguente apprezzamento nella valutazione
della pubblica opinione della immagine culturale, dell’impegno della
Avvocatura e diffusione della cultura della difesa.
La Rivista, iscritta alla Associazione Nazionale Stampa Forense,
è stata veicolo per la scelta, da parte dell’A.Sta.F., del nostro Ordine
quale sede della VII^ Consulta avente come tema l’accesso alle professioni di Avvocato, Magistrato e Giornalista, i cui Atti sono stati
pubblicati in occasione della Cerimonia della Consegna della Toga
d’Oro e della Toga d’Onore del 21.12.2005.
La Consulta, patrocinata dalle alte cariche istituzionali dello Stato,
ha visto convergere nel nostro territorio tutta la rappresentanza della
Avvocatura Nazionale, Istituzionale e Associata, esponenti del giornalismo della carta stampata e della televisione, responsabili della
Magistratura associata e ha richiamato la attenzione sul problema
dell’accesso alle professioni delle tre categorie interessate.
Ho partecipato con i Consiglieri alle precedenti Consulte, per ultima
alla VI^ Consulta di Torino del 22/23.10.2004 in riferimento alla quale
la fiducia del Direttivo della Associazione (nella quale rivesto la carica
di Segretario del Collegio dei Probiviri) mi ha assegnato il compito
di svolgere una relazione sulla funzione dei Consigli Giudiziari, in
Quaderni
29
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
relazione alla Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario. Il
Notiziario dell’A.Sta.F. nel numero distribuito in Tenuta Moreno sede
della Consulta di Brindisi, si è espresso in maniera molto lusinghiera in
favore della Rivista QUADERNI, elogiando la continuità e puntualità
delle pubblicazioni, l’interesse e la qualità dei contenuti, le iniziative
editoriali collegate (i Supplementi).
L’Ordine, infatti, oltre ai previsti sei numeri (compreso quello
in corso di pubblicazione, il numero 3 dell’anno 2005, quinto anno
dalla fondazione) pubblicati nel biennio, ha edito i Supplementi sulla
Conferenza Terroriale della Giustizia, sulla ricorrenza del CXXX
Anniversario della istituzione degli Ordini Forensi (contenenti oltre
a una breve storia dell’Ordine di Brindisi, i Discorsi di Giuseppe Zanardelli pronunciati quale Presidente dell’Ordine di Brescia il 1875 e
il 1876 che costituiscono il fondamento della deontologia forense, e
una prolusione di Francesco Carrara a commento della Legge istitutiva
degli Ordini), e per ultimo il Supplemento contenente la trascrizione
degli Atti della VII^ Consulta A.Sta.F.
Con le pubblicazioni il Consiglio dell’Ordine ha inteso anche tramandare la storia dell’Avvocatura del Circondario, come momento
importante della storia dell’Avvocatura Nazionale: in tale ambito è
avvenuta la preannunciata pubblicazione in due volumi degli Scritti
Giuridici di Giuseppe Lucarini, che si è avvalsa della presentazione
del Prof. Avv. Franco Cipriani, che ha fornito un contributo notevole
nella ricerca delle pubblicazioni dell’illustre Avvocato brindisino, e
della presentazione del Prof. Avv. Guido Alpa, svoltasi nella Biblioteca dell’Ordine Forense di Brindisi con la presenza di un pubblico
di Magistrati e Avvocati, tra i quali i Colleghi congiunti dell’Autore,
in una manifestazione esaltante per la storia dell’Avvocatura del Circondario e della stessa Avvocatura Nazionale.
Conclusioni
A completamento di questa relazione conclusiva dell’attività di un
biennio di vita forense, ritengo di poter prudentemente affermare la
30
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
mia soddisfazione e quella del Consiglio per il lavoro svolto, e che,
nel ripercorrere, mi è sembrato immane per le mie forze: e difatti
non avrei mai avuto la possibilità delle realizzazioni che ho ricordato senza l’appoggio continuo, insostituibile, appropriato, solerte dei
Colleghi Consiglieri, e in special modo dei responsabili dei servizi di
Tesoreria, Avv. Teodoro Selicato e di Segreteria, Avv. Carlo Panzuti,
che hanno dato tutto il meglio di sé stessi, del loro tempo sottratto
non soltanto al riposo, del quale nessuno ha mai goduto, neppure in
periodo di ferie, avendo ciascuno per quanto possibile assicurato la
presenza nell’Ordine in ogni giorno dell’anno e continuativamente
“vissuto” e “pensato” in funzione dell’Ordine, ma allo stesso lavoro
professionale.
Certo tante attività vanno svolte, molte necessitano di completamento e approfondimento, ma sono, e i Colleghi Consiglieri con me,
gratificato dalla soddisfazione di avere reso servizi alla professione
che, pur procurandoci quotidiane incertezze e sofferenze, tutti quanti
amiamo in una maniera sconfinata e che sogniamo ancora più libera
e indipendente e rispettata ed esaltata e celebrata; ed ho, abbiamo,
la presunzione di ritenere che nessuna riforma ci potrà strappare la
toga che portiamo.
Avverto la necessità di ricordare, avendoli tutti quanti nel cuore,
i Colleghi che ci hanno lasciato per sempre in questo biennio, dopo
avere onorato quel simbolo che ci contraddistigue, Pietro Allegretti,
Giuseppe Renato Greco, Francesco Marsella, Vincenzo Motolese,
Gesualdo Serinelli, Arnaldo Stefanelli, Leonida Stefanelli. Alle famiglie va il mio saluto, a nome di tutto il Foro, con i sentimenti della
nostra amicizia e solidarietà.
Un saluto invio ai Colleghi che per ragioni di età o di infermità
vivono nella sofferenza.
Esprimo, infine, la mia gratitudine a tutti quanti gli Amici Colleghi
che mi hanno sostenuto con consigli, rilievi, suggerimenti, consensi
o dissensi; a tutti coloro che hanno avuto pazienza e tolleranza per
qualche inconveniente; a quanti hanno apprezzato la determinazione e
la forza con cui ho affrontato, senza mai un cedimento o una lamentela,
un compito difficilissimo: a tutti quanti esprimo la mia riconoscenza
Quaderni
31
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Nota diffusa in occasione della
Giornata europea della Giustizia Civile
Brindisi, 4-11-2005
Il dovere della categoria forense di assicurare la conoscenza delle
leggi e la regolarità del giudizio, diffondendo la cultura giuridica e
il principio di legalità, rappresenta una delle massime espressioni
della rilevanza pubblicistica della funzione dell’Avvocato nell’Ordinamento.
In attuazione di questi doveri, e nello spirito di custodia dei valori
insiti nella conoscenza legale, l’Istituzione Forense ha condiviso, con
la Magistratura, l’iniziativa della indizione di una Giornata Europea
della Giustizia Civile promossa dalla Unione Europea, aderendo alla
manifestazione che si celebra in tutti gli Stati membri nel mese di
ottobre, con l’intento di diffondere tra i cittadini europei la comprensione dei loro diritti e di far conoscere il funzionamento del sistema
giudiziario nel campo civile, e i modi di accesso alla giustizia.
Il diritto civile, che costituisce un sistema non molto conosciuto, è
presente, integrandone la personalità, nella vita di ciascun cittadino,
come soggetto in comunicazione con altri componenti della famiglia
(diritto di famiglia, diritto delle successioni); come titolare di beni
(diritto di proprietà); come operante nelle attività di acquisto di beni
e servizi (diritto contrattuale e commerciale); come persona che si
sposta nel territorio (diritto della circolazione, della responsabilità
extracontrattuale, della tutela risarcitoria, delle assicurazioni); come
soggetto produttore di reddito nell’impegno lavorativo (diritto e forme
giuridiche del lavoro); come fruitore di vacanze e tempo libero (diritto
del turista). Ai diritti tradizionali l’evoluzione della società e l’affinamento delle interpretazioni giuridiche hanno aggiunto i nuovi diritti
moderni che ineriscono alla riservatezza, all’ambiente, ai consumi,
32
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
alla integrità morale, biologica ed esistenziale.
L’essere informati conferisce consapevolezza ai cittadini dei loro
diritti, attualmente non assicurata dagli insegnamenti scolastici.
Ancora meno informati sono i cittadini sulle modalità del funzionamento della giustizia civile e sui criteri di accesso al servizio
giudiziario, in esso ricompreso anche quello che assicura il patrocinio
legale in materia civile ai non abbienti.
In verità la complessità e la molteplicità dei procedimenti giudiziari non agevolano la diffusione della conoscenza della gestione
della giustizia civile, che a volte costituisce un “mistero” anche per
gli stessi operatori, costretti a scegliere il rito adatto tra difformi e
contrastanti soluzioni giurisprudenziali (come avviene nella sottile
distinzione della giurisdizione amministrativa da quella ordinaria, e
spesso anche nell’ambito di quest’ultima).
L’attenzione e l’interesse al problema che vuole richiamare la
Giornata della Giustizia Civile nei cittadini consente, di riflesso, agli
operatori un miglioramento e un affinamento del modo di operare,
vigilando sulle anomalie presenti nelle concrete applicazioni delle
norme sostanziali e processuali, e suscitando nel legislatore le iniziative normative, ordinamentali e strutturali mirate a valorizzare i diritti
civili e a snellire i procedimenti, privilegiando l’oralità, l’immediatezza e la concentrazione del rito, per giungere in tempi accettabili alla
soluzione finale, o a potenziare i sistemi di composizioni alternative
delle controversie e gli istituti delle mediazioni.
Il Presidente
Avv. AUGUSTO CONTE
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Relazione sulla successione
di tariffe forensi in campo penale
con richiesta di parere al
Consiglio Nazionale Forense
a cura di MARCELLO FALCONE*
Il periodico aggiornamento della tariffa professionale (invero,
nel caso del d.m. 8 aprile 2004 n. 127, intervenuto dopo oltre dieci
anni dal precedente) pone il problema della individuazione di quella
applicabile in ragione del tempo in cui la prestazione professionale
è stata svolta.
Al riguardo è invalso l’orientamento secondo cui in caso di successione delle tariffe nel corso del processo i “diritti” di procuratore vanno liquidati in base alle tariffe vigenti al momento delle
singole prestazioni, le quali si esauriscono nell’atto stesso in cui
sono compiute, mentre gli “onorari” di avvocato, in considerazione
del carattere unitario dell’attività svolta, devono essere liquidati in
base alla tariffa in vigore nel momento in cui l’opera complessiva
è stata condotta a termine, con l’esaurimento o la cessazione, per
altra causa, dell’incarico professionale.
La giurisprudenza di legittimità che si è occupata del problema
ha testualmente e costantemente affermato che «il giudice, quando
liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e
gli onorari dell’avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati
dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti,
mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera
è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di
tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o
l’attività difensiva si è esaurita» (Cassazione civile, sez. II, 15 giugno
* Avvocato del Foro di Brindisi Consigliere dell’Ordine.
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
2001, n. 8160, Falcone c. Coppola, in Giust. Civ. Mass. 2001, 1204),
e ciò in base all’assorbente argomentazione che «gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell’attività difensiva,
devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore al momento in cui
l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento o
la cessazione dell’incaricato professionale». (Cassazione civile, sez.
II, 8 febbraio 1996, n. 1010, Liuzzo c. Panario, in Giust. Civ. Mass.
1996, 176; Cassazione civile, sez. lav., 22 novembre 1988, n. 6275,
La Fauci c. Salvo, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 11).
Vale a dire che, mentre gli onorari costituiscono il compenso
dell’attività dell’avvocato che va considerata un unicum per ogni
grado, i diritti di procuratore «rappresentano il compenso analitico
per l’attività eminentemente formale che il professionista è legittimato a svolgere nel processo» (Cassazione Civile Sez. V, sent. N.
15546 del 11 Agosto 2004; idem Cassazione Civile Sez. V, sent. N.
15858 del 14 Dicembre 2001).
In alcune recenti decisioni adottate in occasione di liquidazioni
di compensi per prestazioni effettuate in processi penali in favore di
difensori di imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
del T.U. 115/2002, è stato ritenuto, contrariamente alla concorde giurisprudenza di legittimità, che in caso di successione nel tempo dei due
regimi tariffari previsti, rispettivamente, dai DD.MM. 5 ottobre 1994
n. 485 e 8 aprile 2004 n. 127, debbano trovare applicazione gli onorari
previsti per ciascuna attività al momento dell’effettiva prestazione e
non già al momento dell’esaurimento dell’attività difensiva.
Si è cioè ritenuto che, in assenza di specifiche disposizioni, non si
potesse adottare anche nel campo penale quell’interpretazione delle
sezioni civili della S.C. di Cassazione perché costantemente riferita
alla tariffa civile, mentre nel settore penale la distinzione tra diritti e
onorari non esiste.
L’argomento, oltre che inconferente per quanto si dirà in appresso,
è altresì errato in tesi: per quanto se ne siano occupate più spesso le
Sezioni Civili, la questione non è indifferente alle Sezioni Penali della
Suprema Corte la quale, in occasione della decisione su analogo reclamo, ha avuto modo di affermare incidentalmente che «la normativa
Quaderni
35
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
nella materia di che trattasi obbliga il giudice, quando liquida gli
onorari degli avvocati, a tenere conto della tariffa in vigore al momento in cui l’opera è portata al termine ed egli, conseguentemente,
nel caso di successione nel tempo delle tariffe, deve applicare quella
sotto la cui vigenza la prestazione o l’attività difensiva si è esaurita»
(così, in motivazione, Cass. Pen. Sez. IV, (ud.07.10.2004) 15.12.2004,
n. 48152).
Similmente, e chiamata a decidere altra questione (in tema di
liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali per le impugnazioni dichiarate inammissibili), la S.C. ha avuto occasione di
affermare che «il principio del tempus regit actum deve applicarsi al
momento in cui si determinano le condizioni per il diritto al compenso
e non a quello in cui il compenso medesimo viene liquidato. La prevalente giurisprudenza penale di legittimità si è ripetutamente espressa
in questo senso (cfr. Cass., 12 novembre 2003, n. 46127, Ennas; Id.,
15 gennaio 2003, Bonfiglio), sulla scia peraltro della giurisprudenza
civile, la quale ha avuto modo di affermare in più occasioni che in
tema di tariffe forensi, in caso di successione di norme, deve trovare
applicazione la tariffa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo della fase processuale cui la liquidazione stessa
si riferisce (Cass., Sez. 1^, 20 maggio 1977, n. 2081, Mozanti; Id., 8
luglio 1974, n. 4805)» sempre in motivazione, Cass. Pen. Sez. I, (ud.
14.07.2004) 22.07.2004, n. 32092).
Anche alla luce dell’espresso richiamo ai principi giurisprudenziali
dettati in materia civile da parte della citata giurisprudenza penale di
legittimità, l’argomento utilizzato circa una presunta distinzione tra
la tariffa civile, che prevede una distinzione tra “diritti” ed “onorari”
, e la tariffa penale che tale distinzione non prevede (o meglio, non
prevede “diritti”, ma invero distingue tra “indennità” e “onorari”,
per quanto siano entrambi inseriti nella medesima tabella), appare
assolutamente inconferente ed erronea.
Invero, proprio l’argomento relativo all’inesistenza di “diritti di
procuratore” in materia penale dovrebbe far propendere per la tesi
contraria a cagione della tipicità del processo penale, che è caratterizzato da attività propiamente difensive, piuttosto che procuratorie
36
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
(si noti che anche nel rito penale, laddove vi sia costituzione di parte
civile, possono essere liquidati i “diritti di procuratore” previsti dalla
tabella civile in misura fissa, per quelle attività tipicamente materiali
ed eminentemente formali, che caratterizzano l’attività procuratoria,
espletate in nome e per conto del cliente in base a “procura” o “mandato”).
La indicata distinzione, peraltro, e per quanto sia oggi superata la
tradizionale differenza tra “avvocato” e “procuratore”, risponde ad una
secolare concezione della unitarietà della prestazione intellettuale dell’avvocato rispetto alla “materialità” delle prestazioni procuratorie.
È questa la ragione per la quale, da sempre, «la liquidazione dei
diritti di procuratore deve avvenire secondo le norme tariffarie in
vigore all’epoca del compimento di ciascuna prestazione, la quale,
benché preordinata ai fini del giudizio, ha una propria individualità,
così da esaurirsi con la sua effettuazione, a differenza della liquidazione degli onorari dell’avvocato, riguardante l’attività difensiva,
che costituisce un unicum per ogni grado e, conseguentemente,
diviene compensabile quando il mandato è esaurito» (Cassazione
civile, sez. II, 29 aprile 1983, n. 2961, Giust. civ. Mass. 1983, fasc.
4).
È tale, ‘carattere unitario della prestazione difensiva’ che comporta, quindi, che «gli onorari di avvocato debbono essere liquidati in
base alla tariffa vigente nel momento in cui tale prestazione è stata
condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione
dell’incarico professionale. Peraltro, l’unitarietà dell’opera difensiva
va rapportata ai singoli gradi attraverso cui si è svolto il giudizio
e, quindi, al momento della pronunzia che chiude ciascun grado del
giudizio medesimo; onde non ha alcun rilievo, ai fini dell’individuazione della tariffa applicabile, la sentenza non definitiva a seguito
della quale il giudizio prosegue nello stesso grado» (Cass. N. 1986
del 08/07/1974 – Sez. 1; conformi: 277/72, 296/69).
L’affermazione, ancor più risalente nel tempo, che «l’opera dell’avvocato, a differenza delle prestazioni del procuratore, deve essere
valutata unitariamente al momento nel quale essa si esaurisce, ossia
al momento in cui il giudice emette la sentenza. È alle tariffe vigenti
Quaderni
37
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
allora che deve farsi riferimento per valutare la retribuzione del difensore. La prestazione dell’avvocato non è frazionabile nel tempo»
(Cass. N. 3772 del 20/11/1968 – Sez. 2; conforme: 2503/67), rende
ancor più agevole osservare che proprio l’unitarietà della prestazione difensiva che caratterizza la tradizionale figura dell’avvocato, e
che – ed a maggior ragione – costituisce caratteristica precipua della
prestazione del difensore nel processo penale, conforta la conclusione
che – anche nel campo penale – gli “onorari” di avvocato devono
essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui
l’opera complessiva è stata condotta a termine, con l’esaurimento
o la cessazione, per altra causa, dell’incarico professionale.
* * *
Sulla questione il Consiglio ha proposto un quesito al Consiglio
Nazionale Forense che si è pronunciato con un parere, in corso di
pubblicazione, che ha condiviso la interpretazione contenuta nella
relazione.
38
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Commiato di Luciano Guastella
Caro Luciano, a completamento della Tua attività di servizio
presso l’Ordine Forense di Brindisi, avverto la necessità, insieme ai
Colleghi del Consiglio, sicuramente condivisa da tutta l’Avvocatura
del Circondario di Brindisi, di rivolgerTi un saluto e un invito.
Compiere una sintesi di quaranta anni di lavoro è sicuramente
inimmaginabile, specialmente se si considera quali mutamenti sono
avvenuti nella professione forense, nelle sedi di esercizio, nella stessa sede dell’Ordine, dei quali sei stato interprete e protagonista.
In tutti questi anni hai visto muovere i primi passi, e diciamolo
con realismo, compiere gli ultimi, a tanti Avvocati.
Sei sempre stato punto di riferimento e guida, condividendo i
loro problemi, per i giovani che si affacciavano alla professione, ai
quali hai saputo infondere entusiasmo e amore per la toga, specie
nei momenti difficili; hai gioito insieme a loro quando superavano
gli esami di Stato per diventare Avvocati, vivendo la spasmodica
attesa degli esiti; Ti sei con loro rammaricato quando si frapponevano ostacoli all’accesso.
Hai raccolto le domande di iscrizione dei praticanti, li hai seguiti
da Avvocati, Ti sei interessato per approntare la documentazione
necessaria per l’iscrizione all’Albo dei Cassazionisti; hai raccolto le
domande di pensionamento.
Hai sempre avuto la capacità di ricordare nomi e volti di tutti
quelli che sono passati nel Tuo Ufficio, anche di quelli che hanno
lasciato la Professione, per cambiare attività e di quelli che diventavano Magistrati, e che Tu chiami ancora “miei iscritti”.
Hai portato avanti la complessa attività del Consiglio, dando
indicazioni e trovando le soluzioni adatte ai problemi che suscita
una normativa antica.
Hai sempre riscosso il consenso e l’amicizia di tutti, Avvocati,
Magistrati, Operatori della Giustizia, per i quali sei sempre e solo
stato “Luciano”; i Colleghi di altri Fori, i responsabili delle Istituzioni
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Luciano Guastella riceve il saluto del Presidente dell’Ordine
Nazionali che sono passati dall’Ordine hanno trovato attenzione
da parte Tua e hanno espresso gradimento per l’ospitalità che Tu
concedevi.
Per una, ritengo non casuale, concomitanza, la Tua cessazione
dal servizio coincide con la Cerimonia biennale della consegna
della Toga d’Oro, agli Avvocati che compiono cinquanta anni di
professione, e della Toga d’Onore, ai primi classificati agli Esami
di Avvocati nelle ultime due sessioni; non poteva esserci migliore
occasione di questa per festeggiarTi, e invitarTi alla Cerimonia per
salutarTi insieme a tutto il Foro, ai Magistrati e agli Operatori della
Giustizia che interverranno.
La Tua attività è stata intensamente coinvolta e idealmente avvolta nella Toga, come se Tu la avessi indossata per tutti quanti noi e
con tutti quanto noi: per questo tutti noi Avvocati del Circondario Ti
siamo grati per quello che hai dato alla Avvocatura e Ti aspettiamo
la mattina del 21 dicembre 2005, insieme a Rosanna e ai Tuoi figli.
Un cordiale abbraccio.
Brindisi, 8 dicembre 2005
40
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Solenne Liturgia per gli avvocati defunti
Il 3 dicembre 2005 alle ore 9,30 nella Cappella del Palazzo Arcivescovile di Brindisi Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo di Brindisi
e Ostuni, ha celebrato la Santa Messa in suffragio degli Avvocati
defunti.
Come per le due precedenti occasioni, il solenne rito, promosso
due anni addietro dal Consiglio, ha avuto la finalità di unire, con una
continuità storica e morale tutti gli Avvocati che hanno esercitato nel
Circondario.
La Cerimonia religiosa ha consentito, nel ricordo dei Colleghi
scomparsi, l’incontro degli Avvocati del Circondario con le Famiglie,
alle quali sono stati espressi i sentimenti del legame e della continuità
storica di tutti gli appartenenti alla Categoria Forense.
Alla cerimonia hanno anche partecipato il Signor Prefetto Vicario,
i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza,
i rappresentanti delle Civiche Amministrazioni.
Il Consiglio dell’Ordine, a nome di tutto il Foro e delle Famiglie
dei Colleghi, che provenendo oltre che dal capoluogo da tutti i centri
della Provincia hanno partecipato ed espresso i sensi della gratitudine
per il ricordo dei Congiunti, esprime la propria riconoscenza a S.E.
Monsignor Talucci, per la assistenza spirituale e culturale dedicata
agli Avvocati.
Nel corso della Celebrazione è stata data lettura della Preghiera del
Giurista che viene di seguito riprodotta, personalmente dal Sommo
Pontefice Pio XII°.
PREGHIERA DEL GIURISTA
Quaderni
41
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
PERSONALMENTE DETTATA DAL SOMMO PONTEFICE PIO XII
O Dio grande e onnipotente, da cui tutte le cose, come dalla loro fonte
naturale, soavemente e ordinatamente emanano, accogli benignamente
noi qui prostrati, che coltivando e professando la scienza del diritto,
sperimentiamo in modo speciale il bisogno del tuo aiuto per seguire
sempre quella retta via, ove ad ognuno si attribuisce ciò che è suo, senza
deviazioni né errori.
Illumina i nostri deboli occhi affinché, in ogni momento e in ogni caso,
sappiamo riconoscere ciò che è giusto; dà alla nostra intelligenza la
penetrazione necessaria per poter scorgere in tutte le cose l’orma della
tua santissima volontà; e fa che non veniamo mai meno nell’applicarla
alle norme che debbono regolare l’attività personale degli uomini, il
cammino della società e l’armonico concerto delle nazioni.
Ci assista in modo particolare la virtù della tua grazia, quando
dobbiamo solennemente decidere in tuo nome e in quello della umana
società, acciocché il bene riceva il meritato premio e la malvagità il
giusto castigo.
Se come giuristi vogliamo pubblicamente riconoscere in te il principio e la fonte di ogni diritto e al di sopra di ogni volontà puramente
umana o di ogni ordinamento sociale, come cristiani professiamo la
intima relazione e dipendenza tra il diritto e la morte, tra il diritto e la
religione, e come figli della Chiesa ammettiamo ed accettiamo il suo
supremo magistero e la pienezza dei suoi sacri diritti.
Signore! In questo secolo tormentato, che sembra avanzare nei sentieri
della storia come un cieco, che sa ove porre il piede per sentirsi sicuro,
ma che pur anela alla luce e alla vita, ricorriamo a te pieni di fiducia ed
imploriamo la forza di cooperare all’equilibrio, alla tranquillità e alla
pace del mondo, lavorando alla diffusione del diritto e della giustizia;
in guisa che, partendo dalle norme puramente umane, sappiamo salire
ed elevarci sino a te, per ridiscendere poi con più ardente brama che
finalmente regni sulla terra la tua volontà e la tua legge, che regni tu
stesso, o Signore, come trionfi e regni nel più alto dei cieli e regnerai
sempre tutti i secoli dei secoli. Così sia.
PIUS PP. XII
42
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Il Rinnovamento della Tradizione
Intorno alla cerimonia
sulla “Toga d’Oro” e “Toga d’Onore”
di CARLO PANZUTI
Rinnovare la tradizione è l’elemento caratterizzante la cerimonia
della “Toga d’Oro” e della “Toga d’Onore” che al termine del biennio
2004-2005 si è svolta presso il nostro Ordine.
Entrando in biblioteca il colpo d’occhio della sala piena di Colleghi, magistrati, personale e familiari dei festeggiati apre il cuore ai
presenti e, riuniti nella tensione colta sui visi dei “cinquantenni” e
dei “giovanissimi”, consente di creare la solita incredibile atmosfera
di gioia.
Come in un abbraccio corale il Presidente Avv. Augusto Conte
porge il saluto dell’Ordine alle autorità forensi, l’Avv. Francesco
Morgese Consigliere nazionale forense e l’Avv. Antonio De Giorgi
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, autorità civili e militari
presenti, ai Colleghi Avvocati e Praticanti, ai familiari dei protagonisti
della cerimonia e presenta l’Avv. Pierluigi Tirale, Vice Presidente del
Consiglio Nazionale Forense, il Dott. Vincenzo Fedele, Presidente del
Tribunale di Brindisi, e il Dott. Giannuzzi, Procuratore della Repubblica di Brindisi, seduti al tavolo della presidenza.
Un caloroso saluto viene rivolto agli Avvocati che hanno raggiunto
cinquant’anni di professione (toga d’oro), Francesco Anglani, Marino
Anglani, Ignazio Bianchi, Luigi Castrignanò, Aldo Guagliani, Domenico Lopalco, Michele Mancini, Pietro Massaro, Giuseppe Rizzo, Antonio Salamanna, e agli Avvocati che hanno superato con la migliore
votazione l’esame di abilitazione alla professione forense negli anni
2004 e 2005 (toga d’onore), Sergio Losavio e Maria Rosaria Elia.
Il Presidente Conte sottolinea che oggi l’Avvocatura si presenta in
toga perché sia tangibile la nobile simbologia che essa rappresenta:
Quaderni
43
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
L’inizio della Cerimonia
attuazione del diritto di difesa e di assoluta libertà.
E di questa nobiltà gli insigniti della toga hanno fatto e fanno
dono con la loro esistenza indossandola con lealtà dignità e fierezza
in continuum con l’esempio del grande Zanardelli – la nobiltà dell’uomo è tale da non richiedere titoli o ricordare cariche perché egli
è per antonomasia l’Avvocato – che nel 1875 – 1876 all’atto dell’insediamento a presidente del Foro di Brescia pronunciò i famosi
“Discorsi della Avvocatura” qualificando l’istituzione forense quale
Ordine ed esaltandone la funzione attraverso esempi tratti dalla storia
dell’Avvocatura.
Discendente di quel nobile uomo è il nostro Presidente Tirale, che
con la sua partecipazione manifesta il rinnovamento della tradizione
nel progredire incessante della società forense.
Il segno del divenire nel continuo rapporto tra passato e presente
quest’anno è rappresentato dal saluto unico commosso e riconoscente
che l’Ordine degli Avvocati di Brindisi rivolge a Luciano Guastella,
lo storico amico dipendente che ha accompagnato in quarant’anni di
incessante attività la nascita e la crescita di tutti noi avvocati; colui
che è stato un punto di riferimento per i giovani e un aiuto costante nel
percorso formativo e nei momenti di incontro e di vita forense; colui
44
Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
che ha assistito quelli di noi che in tutti questi anni hanno rappresentato
la categoria e hanno contribuito all’affermazione e al riconoscimento
del Foro di Brindisi in ambito nazionale.
Per Luciano il migliore ricordo è riconoscergli che “l’Ordine sono
io”, come ama sintetizzare la sua presenza quarantennale tra di noi.
Di questo attaccamento agli avvocati e al lavoro, cioè agli uomini
e alla funzione, il Presidente Conte ne ha fatto vanto per tutti noi e
merito enorme per Lui che resterà per sempre nel cuore dell’Avvocatura brindisina.
E Luciano ci ha trasmesso la sua partecipazione con la commozione
che lo avvolge in un abbraccio corale con tutti noi avvocati. Grazie
per la Tua passione e la Tua dedizione!
L’atteso intervento del Presidente Tirale avviene con riflessioni
sull’ordinamento professionale e sulla deontologia dell’avvocato alla
luce della riforma del codice deontologico.
Il ruolo dell’avvocato nella società è un mezzo insostituibile
“perché il diritto di difesa trovi effettiva garanzia e reale attuazione”.
Ma il diritto di difesa, per essere pieno, necessita e presuppone che
l’esercizio sia assolutamente libero, richiedendo la costante garanzia
Il saluto del Presidente dell’Ordine: ai lati il dott. Giuseppe Giannuzzi, Procuratore della Repubblica e il Dott. Vincenzo Fedele, Presidente del Tribunale.
Quaderni
45
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Il tavolo della Presidenza durante la prolusione del Vice Presidente del CNF.
che sia protetto da ogni condizionamento esterno.
La stessa ragione che giustifica la libertà del difensore ha dato luogo
all’ordinamento professionale mediante il quale sono state disegnate
le regole della professione ed istituiti gli Ordini, cui sono stati poi
affidati la custodia dei valori professionali e il controllo della dignità
e della probità della categoria.
Questa genesi comporta che il difensore sia soggetto non solo al
rispetto delle norme legiferate ma anche a quelle regole, soventi non
scritte, che appartengono all’etica trovando l’enunciazione dei principi
cardine nell’ordinamento professionale e l’esplicitazione nelle norme
del codice deontologico.
È importante notare che l’ampiezza della formula scelta dal legislatore per connotare il comportamento etico – una condotta ispirata
a regole di correttezza e probità, rimanendo censurabile colui che
commenta abusi o mancanze nell’esercizio della professione ovvero
fatti non conformi alla dignità o al decoro della stessa – ha segnato
la creazione di una copiosa giurisprudenza sulle condotte integranti
violazioni dei principi generali e di conseguenza l’elaborazione da
parte dei Consigli locali e del Consiglio Nazionale di canoni di com-
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
portamento che hanno contribuito alla tipizzazione degli
illeciti.
Una simile integrazione
regolamentare alla disciplina
dettata dal legislatore sui principi basici ha retto l’esame del
giudice della legittimità che,
dettando le ragioni del potere di
enunciazione di regole interne
alla categoria professionale, ha
prima attribuito natura cogente
ad esse – norme giuridiche
vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria – per
poi qualificarle alla stregua di
regolamenti adottati da autorità non statuale in forza di un
autonomo potere in materia,
che ripete la sua disciplina da
leggi speciali in conformità dell’art. 3 comma 2 delle disposizioni
sulla legge in generale.
Resta il dato che il dibattito sulla natura giuridica delle norme del
codice deontologico non mette in discussione che esse costituiscono
delle esplicitazioni esemplificative dei principi generali richiamati e
non ne limitano l’efficacia, essendo inidonee ad esaurire la tipologia
delle violazioni disciplinarmente rilevanti.
La genericità della formulazione delle norme deontologiche impone, anche alla luce dei mutamenti sociali e della stessa professione, una rivisitazione periodica al fine di eliminarne le incongruenze
interpretative e per ricondurre ad attualità il sistema.
È così che il Consiglio Nazionale ha approvato il nuovo testo del
codice deontologico sulla scorta del lavoro svolto da un’apposita
commissione costituita – con ampia partecipazione e rappresentanza
– dopo un intenso dibattito.
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Il Presidente Tirale ha proseguito nell’intervento delineando le
modifiche e integrazioni licenziate nel nuovo testo.
L’informazione sull’attività professionale (art. 17)
Cercando di adeguare il rigore della nostra tradizione, generalmente
contraria a forme di informazione diffusa, alle esigenze di maggiore
libertà informativa espresse in area comunitaria viene consentita la
libertà di informazione ma si richiede che essa risponda ai principi di
verità correttezza dignità e decoro della professione: a) divieto di dare
informazioni a soggetti indeterminati; b) divieto di formulare offerte
di prestazione personalizzata a soggetti determinati che non l’abbiano richiesta; c) possibilità di organizzare e sponsorizzare seminari e
corsi di formazione con il limite dell’attinenza degli argomenti alla
professione forense e previa approvazione del Consiglio dell’Ordine
del luogo di svolgimento dell’evento; d) divieto di pubblicità elogiativa e di quella comparativa; e) possibilità di utilizzare brochures
informative, previa approvazione del Consiglio dell’Ordine, di indicare titoli professionali e di settori di attività prevalente, di indicare
il logo, di indicare informazioni su riviste e pubblicazioni di materie
giuridiche; f) possibilità di creare sito e rete telematica purché propri
dell’avvocato; divieto di inserti pubblicitari e banner nel sito; divieto
di rimando ad altri siti.
Rapporti con la stampa (art. 18)
Sono stati esclusi dal testo ogni richiamo alle finalità anticoncorrenziali o pubblicitarie della disciplina contenuta nell’art. 18, evidenziando però i doveri di discrezione ai quali tali rapporti devono
essere improntati.
Rapporto di colleganza (art. 22)
Il canone II dell’art. 22 è stato radicalmente modificato facendo
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
obbligo all’avvocato che intenda avviare un’azione giudiziaria nei
confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione
di dargliene preventiva comunicazione per consentirgli di adempiere
spontaneamente o di chiedere al Consiglio dell’Ordine di avviare il
tentativo di conciliazione, salvo il caso che tale avvio possa pregiudicare il diritto da tutelare.
Richiesta di pagamento (art.43)
La norma è stata riformulata prevedendo il dovere dell’avvocato
di improntare il rapporto economico con il cliente a criteri di assoluta
trasparenza, imponendo che la richiesta di acconti sia ragguagliata alle
spese prevedibili e alla qualità e alla quantità delle prestazioni richieste
per lo svolgimento dell’incarico e facendo carico al professionista di
tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e di
consegnare, se il cliente ne faccia richiesta, la nota dettagliata delle
spese e degli onorari per le prestazioni svolte.
In caso di prestazioni di assistenza e consulenza stragiudiziale la
norma consente la forfetizzazione dei compensi, purché in misura
proporzionale all’impegno prevedibile.
Arbitrato (art. 55)
È sorta l’esigenza di modificare l’art. 55 per l’incerta formulazione
sulla distinzione tra la posizione dell’avvocato designato come arbitro
di parte da quella dell’avvocato nominato presidente del collegio.
Il nuovo testo si propone l’obiettivo di: a) superare l’ingiustificata
differenziazione tra arbitro designato dalla parte e terzo arbitro, posto
che quello comunemente definito “arbitro di parte” non è “arbitro della
parte” bensì ha gli stessi caratteri di imparzialità e indipendenza del
“terzo arbitro”, distinguendosi da quest’ultimo solo per la provenienza
della designazione; b) garantire anche l’apparenza dell’imparzialità e
dell’indipendenza dell’arbitro distinguendo in modo chiaro l’ipotesi in
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Le Toghe d’Oro
cui l’avvocato designato arbitro abbia in corso rapporti professionali
con una delle parti, stabilendo un divieto assoluto di accettare l’incarico, dall’ipotesi in cui il rapporto professionale sia esaurito, nel qual
caso il divieto è relativo e limitato all’ipotesi in cui per la natura del
rapporto professionale ovvero per il tempo della cessazione dell’incarico possa apparire pregiudicata la terzietà; c) stabilire il divieto per il
socio, l’associato e il collega di studio dell’avvocato che difenda una
delle parti del procedimento arbitrale di assumere la funzione nello
stesso; d) vincolare gli arbitri ad un dovere di lealtà nei confronti di
entrambe le parti sia nel momento in cui sono richiesti di assumere
l’incarico sia nel corso del procedimento, impegnandoli a dichiarare
qualunque interesse che possano avere all’esito del procedimento
e impegnandoli altresì ad un comportamento di totale equidistanza
rispetto ad entrambi i contendenti.
L’Avv. Tirale ha concluso sottolineando l’importanza del dovere
dell’esercizio del potere disciplinare perché rappresenta la tutela
diretta a mantenere alto il prestigio della funzione e ad elevare la
dignità della professione.
“… E tanto maggiore sarà la possibilità di difendere il nostro ruolo
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
quanto più elevata sarà la dignità della funzione svolta e più forte il
richiamo ai valori etici della professione, gli unici in grado di difenderla dalle pressioni e dal mito del mercato”.
Una relazione densa di contenuti con un forte richiamo alla responsabilità degli avvocati custodi della libertà del diritto di difesa e i soli
a poter vigilare sull’autonomia della categoria con la dimostrazione
di un corpo rigoroso e rispettoso delle regole interne.
I pensieri offerti dal Presidente mettono in evidenza come l’etica
professionale è in sé rinnovazione della tradizione, perché assomma
l’esperienza del passato – progressiva formazione del corpo deontologico sulla base dei comportamenti professionali nella società – al
divenire del presente, vale a dire il mutare delle condizioni socioeconomiche che determinano la “vivacità” della regola e l’adattano
al momento storico in cui il comportamento o il fatto commesso
dall’avvocato viene preso in considerazione.
Ma tale rinnovamento non è forse comune al testimone che gli
avvocati “cinquantenni” di professione consegnano ai giovani che
si affacciano all’alta funzione della difesa, carichi di entusiasmo e
quindi bisognosi di punti di riferimento e di apprendere le esperienze
Un momento della Cerimonia con i Consiglieri dell’Ordine e il pubblico.
Quaderni
51
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
dei padri: è la tradizione che si perpetua ringiovanendosi.
In ciò risiede la ragione che vede sempre attuale una cerimonia sì
toccante ma al tempo stesso stimolante per tutti.
Il Presidente del Tribunale, da sempre vicino e presente ad ogni
manifestazione organizzata dall’Ordine, vuole offrire il suo contributo
al dibattito ricordando l’unicità della giurisdizione le cui due facce
indispensabili sono gli avvocati e i magistrati, ognuno nel rispetto dei
ruoli e della relativa libertà e indipendenza.
La simbologia della staffetta – da altri richiamata con il testimone
– consente di accomunare il valore dell’esperienza degli avvocati
“d’oro” con il futuro rappresentato dai giovani “d’onore”, quasi che
quest’ultimo sia per essi il peso dell’impegno a perpetuare i valori
etici espressi dai primi in tanti anni di dignitoso e rispettabile esercizio
della professione.
E infine il Dott. Fedele, strettamente ancorato all’etica del rispetto
della funzione e dell’uomo, ha sottolineato il carattere biunivoco della
indipendenza del magistrato e dell’avvocato, nel senso che non esiste
– e comunque non può – un magistrato libero senza un avvocato libero
così come non esiste un avvocato indipendente senza un magistrato
altrettanto indipendente.
Il perseguimento costante di tale valore è garanzia della effettiva
attuazione della giurisdizione e del diritto di difesa.
Dopo il recente insediamento è la prima volta che il Dott. Giannuzzi, Procuratore della Repubblica, interviene alla odierna manifestazione con l’immediata manifestazione di sentita partecipazione alla gioia
dei festeggiati, i maratoneti “cinquantenni” e i freschi velocisti.
Ai giovani vuole ricordare – ma è un richiamo a tutti i presenti,
particolarmente apprezzato e condiviso – il dovere di rispettare le
regole del gioco, vale a dire l’assieme dei comportamenti dettati per
un normale e proficuo rapporto dell’avvocato con l’ambiente in cui
interagisce.
Il rispetto delle situazioni rappresenta così una specificazione di tale
dovere e serve a sensibilizzare ognuno sulla necessità, in particolare,
che si adoperi un linguaggio sempre adeguato al ruolo dell’interlocutore e al proprio di difensore.
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Un ultimo accorato appello per un comune dovere di aggiornamento
continuo per avvocati e magistrati, l’unico in grado di perseguire il
fine della parità delle funzioni che può attuarsi solo nell’equilibrata
acquisizione delle conoscenze e degli scambi culturali.
Il Presidente Conte ha poi invitato il consigliere segretario dell’Ordine a continuare la tradizione di ricordare le ragioni per le quali la
toga d’onore è intestata alla Collega Carmen Balestra.
Nella volontà di non risultare ripetitivo – e il rischio lo corre colui
che scrive i resoconti ad ogni manifestazione che per la sua connotazione ha caratteri ricorrenti – dà pienamente il segno dell’emozione
provata nell’esporre ai presenti le gesta di Carmen il riportare integralmente le mirabili parole che ci regalò il nostro Presidente Avv. Mario
Pennetta all’atto della intitolazione della “Toga d’onore”:
“Di Carmen è impossibile non conservare il commovente ricordo
di una giovanissima che, pur consapevole della gravità del male
che la aveva colpita, con indicibile forza di volontà e con, direi inverosimile senso di attaccamento al dovere ed alla stessa vita, volle
dapprima conseguire la laurea e successivamente affrontare l’esame
di abilitazione professionale, concludendo – con l’aiuto della madre e
di giovanissimi suoi colleghi ed amici – studi intensi e rigorosi tanto
più faticosi in quanto quotidianamente resi più difficili dal male che
avanzava inesorabile.
Superò con brillantissimo esito l’esame. Ed ancor oggi conservo
vivissima nella memoria la commozione dei componenti della Commissione di esame trovatisi di fronte ad un incredibile esempio di
disperato coraggio e di profonda fede nella vita.
Una vicenda così rara, una pagina così luminosa pur nella intensità della tragedia non potevano disperdersi nell’oblio del tempo
o conservarsi nel ricordo dei pochi: ed è perciò che il Consiglio ha
ritenuto di dedicare definitivamente a Carmen la manifestazione della
Toga d’onore che quindi porterà per sempre il suo nome.
Nella certezza che non solo i giovani suoi colleghi cui in futuro
spetterà tale riconoscimento ma anche tutti gli altri, tutti quanti noi,
riusciremo a trovare un costante stimolo a superare momenti di sconforto e quotidiane difficoltà in questo esempio indelebile di amore per
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
la professione e per la vita”.
Il Presidente Conte consegna a tutte le “Toghe d’Oro” una targa
a perenne ricordo della testimonianza che hanno reso in tutti questi
anni mentre il Presidente Tirale avvolge ciascuno dei giovani in una
sfavillante toga con l’augurio di seguire l’insegnamento che Carmen
ci ha lasciato.
Dopo i ringraziamenti dei festeggiati i presenti si ritrovano di nuovo
insieme in un momento conviviale.
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Le Toghe d’Oro
L’avv. Francesco Anglani
L’avv. Marino Anglani
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
L’avv. Ignazio Bianchi
L’avv. Luigi Castrignanò
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
L’avv. Aldo Guagliani
L’avv. Domenico Lopalco
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
L’avv. Michele Mancini
L’avv. Pietro Massaro
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Quaderni
ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
L’avv. Giuseppe Rizzo
L’avv. Antonio Salamanna
Quaderni
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ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Le Toghe d’Onore
L’avv. Sergio Losavio
L’avv. Maria Rosaria Elia
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Quaderni
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Parere sull’esonero dall’iscrizione
biennale nel registro dei praticanti per
gli iscritti alle scuole di specializzazione
1 - La questione propone argomenti sui quali – come ricorda
il COA richiedente – il Consiglio Nazionale Forense ha già espresso
un parere riportato, per l’importanza dell’argomento, nella circolare
30-B/2003 del 24.10.2003.
Ivi, premessa l’illustrazione del quadro normativo, si ricorda
che:
1.1) ai sensi del D.M. Giustizia 11.12.2001, n. 475 (GU n. 25 del
30.1.2002) solo il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo
17.11.1997 n. 398 e successive modifiche “(…) è valutato ai fini del
compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di
avvocato e notaio per il periodo di un anno”;
1.2) la frequenza di una delle suddette scuole è di per sé inidonea
a garantire il beneficio di cui al D.M. cit.;
1.3) la frequenza è compatibile con l’eventuale compimento del
periodo di pratica tradizionale ed in particolare con la partecipazione alle udienze;
1.4) “(…) in ogni caso il periodo complessivo di formazione post
laurea del praticante non può essere inferiore a due anni solari”;
1.5) l’iscritto nel registro il quale, frequentando la scuola, non
ottenga il diploma, può – ai sensi dell’art. 1, 3° comma del DPR
n. 101 del 1990 – utilizzare il dato della frequenza come se fosse
relativa ad un corso pst-universitario e quindi esonerarsi dalla sola
pratica dello studio (e non dalla partecipazione alle udienze) per il
periodo di un anno.
Quaderni
61
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
2 - Ciò detto, la soluzione della questione suppone, nel quadro
della conferma delle premesse poste dalla citata circolare, l’ulteriore
precisazione dei nessi (e delle relative conseguenze) che si instaurano tra le principali norme che regolano la materia.
Tra esse spicca, da un lato, l’art. 17, 1° comma, n. 5) del RDL
27.11.1938, n. &ç)£ (come modificato dall’art. 2 della legge n. 406
del 1985) e dall’altro il complesso normativo costituito dalla legge
(delega) 15.5.1997, n. 398 (art. 16) e dal D.M. Giustizia 11.12.2001,
n. 475 cit. (articolo unico).
L’art. 17, 1° comma, n. 5 del RDL 1578/1933 cit. prevede che per
l’iscrizione nell’Albo degli avvocati è necessario, tra l’altro, aver
compiuto (lodevolmente e proficuamente) un periodo di pratica
frequentando, per almeno due anni consecutivi posteriormente
alla laurea, lo studio di un avvocato, assistendo alle udienze civili
e penali. A questa esigenza si finalizza l’iscrizione nel registro dei
praticanti.
Con il secondo gruppo di norme si prevede (per quanto qui rileva)
che il conseguimento del diploma presso una scuola di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per
il periodo di un anno.
Se da un lato è evidente che solo il conseguimento del diploma (e
non la mera frequenza) assicura il risultato premiale sul fronte della
pratica, dall’altro si potrebbe ritenere che quest’ultima, una volta
conseguito il diploma, è ridotta ad un anno e correlativamente ad un
anno è ridotta la durata dell’iscrizione nel registro dei praticanti.
Questa conclusione combacerebbe anche con l’art. 17, 114°
comma della legge delega n. 127 del 1997 che, nel riservare al
regolamento da emanare con successivo D.M. la disciplina dei termini entro cui il diploma può costituire titolo valutabile ai fini del
compimento della pratica (D.M. nella specie identificabile in quello
n. 475 dell’11.12.2001), avverte che tale regolamento è adottato
“(…) anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso
alle professioni di avvocato e notaio”.
Ciò fa venire meno l’ipotetico contrario argomento per cui il
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Quaderni
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
decreto ministeriale non potrebbe novare la materia della pratica
col ridurla ad un anno siccome norma il rango inferiore rispetto a
quella dell’art. 17, 1° comma, n. 5) RDL 1578/1933 che quella pratica
vuole sia svolta per due anni consecutivi dopo la laurea. Infatti, la
normazione per decreto non incontra l’anzidetto limite stante il
rinvio autorizzatorio contenuto nell’art. 17, 114° comma della legge
delega n. 127 del 1997 che permette la posizione di una disciplina
anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all’accesso.
Tuttavia, l’interpretazione da preferire (per i motivi che ora si diranno) è quella per cui non è la durata della pratica (e la correlativa
necessità di iscrizione nel registro), ma la sua modalità di attuazione
ad essere stata oggetto di intervento normativo.
3 - Infatti, l’art. 17, 114° comma della legge (delega) n. 127 del
1997, nell’autorizzare il Ministro a regolamentare la materia anche
in deroga alla legislazione vigente, prevede che “(…) il diploma
(…) costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del
Ministro della giustizia (…) titolo valutabile ai fini del compimento
del relativo periodo di pratica”.
Ma un conto è la possibilità che un anno sia sostituito dal diploma, ferma rimanendo la pratica biennale, altro è dire che quest’ultima sia ridotta ad un anno.
L’interpretazione letterale e sistemica fa ritenere che sia la prima la soluzione corretta e pertanto che il decreto ministeriale in
commento abbia novato la sola modalità di computo del periodo
biennale di pratica e non la sua durata; sotto il profilo letterale,
infatti, alludere al “(…) compimento del relativo periodo di pratica” significa rimandare, con l’uso del termine relativo, al periodo
di pratica previsto dalla legge (due anni) ed ammette – con l’uso
del termine compimento – che esso può ritenersi compiuto anche
quando uno dei due anni sia sostituito dal diploma.
Sotto il profilo dell’analisi del sistema, poi, non sfugge come la seconda soluzione assegna alla deroga della norma primaria operata
dal regolamento, un ambito di incidenza modificatrice maggiore di
quella frutto della prima opzione dato che quest’ultima circoscrive
la novità normativa alla sola modalità di computo del periodo di
Quaderni
63
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
pratica, questa restando per il resto non investita dalla modifica.
Il riferimento ad un’interpretazione della norma condizionata
anche dalla misura della deroga, valorizza il principio della eccezionalità del potere di modifica e della tendenziale conservazione
dell’enunciato normativo.
Si consideri poi che la seconda soluzione permetterebbe di ottenere il certificato di computa pratica anche prima del decorso di
due anni dalla laurea (come invece richiesto dall’art. 17, 1° comma,
n. 5) cit.) e ciò quale conseguenza della non coincidenza dell’anno
solare con l’anno accademico, dato che il diploma può – dal punto
di vista del computo in anno solare – essere conseguito dopo un
anno e mezzo dall’iscrizione alla scuola.
Ciò si tradurrebbe in forma di disparità di trattamento tra praticanti, alcuni dei quali costretti ed altri no, a rispettare il requisito
del biennio senza che la discriminante possa nemmeno essere
ricondotta un atto volitivo dell’interessato posto che l’attuale meccanismo di accesso alle scuole, basato sul numero chiuso, esclude
che ci si possa iscrivere sol perché lo si voglia.
La pratica resta pertanto quella biennale prevista dalla legge
fondamentale, scandita da due anni consecutivi alla laurea, spesi
nella frequenza di uno studio legale e nella partecipazione alle
udienze, un anno dei quali è sostituibile dal diploma in modo che
il periodo complessivo di pratica non risulti inferiore al biennio solare (in termini, TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 22.12.2003, n. 3605;
contra, TAR Lazio, Roma, sez. III, 23.03.2005, n. 3312; TAR Calabria,
Catanzaro, sez. III, 8.07.05, n. 1153; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 2.12.04,
n. 8391; TAR Toscana, Firenze, sez. I, 24.02.04, n. 506).
4 - La conclusione porta a ritenere che l’iscrizione nel registro
debba protrarsi per almeno due anni e, in conformità a quanto già
ritenuto da questo Consiglio Nazionale Forense nella richiamata
circolare, per uno di essi la pratica dovrà svolgersi in modo (per
così dire) tradizionale, mentre per l’altro il consiglio dell’ordine
interessato non potrà eccepire l’interruzione se la sua modalità di
svolgimento tradizionale sia surrogata dall’ostensione del diplo-
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Quaderni
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
ma.
5 - Quanto detto, pur nella consapevolezza dell’opinione contraria di una parte della giurisprudenza amministrativa, sfugge alle
critiche da taluno avanzate.
Certamente inappropriata è quella con cui si denuncia un presunto effetto distorsivo conseguente al fatto che la frequenza della
scuola, finalizzata al conseguimento del diploma, è (per il momento) biennale sicché la pratica si amplierebbe sostanzialmente a tre
anni; così argomentando non si tiene conto di quanto già rilevato
dal Consiglio Nazionale Forense nella citata circolare laddove si
sottolinea che la frequenza è compatibile con lo svolgimento tradizionale della pratica.
Di guisa che è certamente ammissibile una parziale sovrapponibilità di quest’ultima e della frequenza della scuola, considerando
sia, in astratto, che la pratica è stata persino ritenuta compatibile
con la maggior parte dei rapporti di lavoro dipendente e dunque a
maggior ragione lo è con la frequenza di una scuola, sia, in concreto,
che quest’ultima è quasi dappertutto organizzata in modo tale da
consentire ampia frequenza dello studio legale e delle udienze.
6 - Non convince nemmeno l’argomento per cui, se l’iscrizione
biennale nel registro attribuisce al consiglio dell’ordine un potere
deontologico nei confronti del praticante, esso è in concreto inesplicabile per l’anno di svolgimento non tradizionale della pratica.
Infatti, la presa deontologica si esprime anche in relazione a fatti
e comportamenti estranei all’esercizio della pratica ma che siano
idonei a produrre un riflesso deontologico, sicché poco conta che
nell’anno di riferimento il praticante non esplichi attività tipica
della pratica tradizionale rappresentando la sua iscrizione nel registro la precondizione per un controllo deontologico comunque
possibile.
7 - In conclusione, il conseguimento del diploma di cui si di-
Quaderni
65
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Note sulla Relazione
dell’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato del 18 novembre 2005
di GUIDO ALPA*
1. Premessa
La relazione diffusa il 18 novembre scorso dall’AGCM a seguito
dell’indagine effettuata attraverso le audizioni dei rappresentanti di
alcune professioni (notai, architetti, ingegneri, ragionieri, dottori
commercialisti, farmacisti) investe direttamente i problemi che da
anni si agitano in ambito comunitario e in ambito nazionale sia con
riguardo alla disciplina delle professioni regolamentate, sia con riguardo a quelle non regolamentate. La tormentata vicenda dei tentativi di
disciplina effettuata nell’uno e nell’altro livello normativo è la prova
che non sono ammissibili in questo settore né massimalismi semplificatori, come si può qualificare la proposta di eliminare ogni forma
di controllo e addirittura il sistema ordinistico per affidare l’esercizio
di queste attività alle “regole del mercato” (contraddicendo non solo
la realtà esistente, ma anche la giurisprudenza costante della Corte
costituzionale, come confermata dalla pronuncia n. 405 del 2005) ,
né atteggiamenti di difesa di privilegi e immunità, come si può qualificare la proposta di chi, pur apparentemente accedendo alle richieste
di liberalizzazione, finisce per conservare il numero chiuso di accesso
e limitazioni di natura territoriale.
Atteso il prestigio e la competenza acquisiti sul campo dell’AGCM,
è doveroso esaminare la Relazione in tutte le sue pieghe, nelle sue
proposte e nelle sue critiche. E segnalarne le omissioni, come si
conviene a errori che essa contiene. Ed è doveroso pure mantenere
* Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
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Quaderni
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
un atteggiamento obiettivo, come si conviene a chi vuol fare corretta
informazione, anche se può colpire l’insistenza con cui la Relazione
evidenzia le resistenze della categoria degli Avvocati, e per essa, del
Consiglio Nazionale Forense, ad introdurre le modificazioni suggerite
dalla medesima Autorità riguardo a molti principi che disciplinano
questa professione o perché diretti a conformarne la identità tradizionale o perché accreditati da una funzione sociale riconosciuta come
tale in tutti gli ordinamenti.
2. I fondamenti dell’indagine
Scientificamente parlando, ciò che stupisce della Relazione è il
substrato dal quale essa nasce: essa richiama la propria indagine
conoscitiva del 1994 (Indagine conoscitiva nel settore degli ordini e
collegi professionali, supp.nA, boll. 40/1997) ma ignora la discussione
che proprio da quell’indagine è scaturita: la critica alla equiparazione
dell’attività professionale a quella d’impresa, la posizione altalenante
tenuta dalle diverse Direzioni Generali della Commissione europea, la
posizione molto cauta del Parlamento europeo, in qualche occasione in
palese contrasto con la Commissione, e soprattutto la giurisprudenza
– che sembrerebbe ormai consolidata – della Corte di Giustizia.
Tutti i riferimenti contenuti nella relazione sono orientati a favore delle idee in essa sistenute, senza menzione di alcuna opinione,
tendenza, orientamento che si siano espressi in modo critico rispetto
alla posizione manifestata dall’ Autorità. Se ne deduce che la Relazione non é obiettiva, non è quindi una “relazione”, ma piuttosto una
proposta a tesi.
Nella relazione non vi è neppure un riferimento ad indagini di
carattere economico, proprio quelle che avevano dimostrato l’inattendibilità della Comunicazione della DG Concorrenza con cui si
era tentato di disciplinare i servizi professionali (COM (2004)83 def.
del 9.2.2004). I dati economici avrebbero dovuto riguardare – dei
settori assunti a campione dalla Commissione europea e ripresi nella
c.d. indagine dall’AGCM – l’entità dei professionisti iscritti, il trend
Quaderni
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
progressivamente alto di espansione delle iscrizioni, il loro reddito,
e, soprattutto, la valutazione dei costi e dei benefici sopportati dalle
imprese che ritengono di essere afflitte dal peso economico negativo comportato dagli emolumenti corrisposti ai professionisti. Ma
un’indagine corretta e completa avrebbe dovuto anche esaminare le
differenze di tempi e costi nella formazione di un imprenditore e di un
professionista, le differenze di tempi e costi per l’avvio dell’attività
imprenditoriale e dell’attività professionale, le differenze di costi tra
l’organizzazione dell’impresa e l’organizzazione dello studio professionale, le differenze di costi assicurativi, le differenze di trattamento
fiscale e così via. Da questo punto di vista la Relazione è incompleta,
fondata su presupposti non verificabili e rivolta ad esporre risultati di
dubbia fondatezza.
3. Le peculiarità di alcune attività professionali
Già nelle premesse la Relazione riconosce “peculiarità” ai servizi
professionali (§ 3) e riconosce altresì che vi sono interessi generali
“come la salute e il diritto di difesa” che dice essere “spesso collegati
ai servizi professionali”, interessi che richiedono tutela; ed osserva
che i principi di concorrenza non contraddicono i principi base su cui
le professioni si fondano. Il riconoscimento delle peculiarità è un leit
motiv che percorre tutta la vicenda della normativa professionale: non
solo il sistema attuale, ma anche i tentativi di disciplina comunitaria
e i tentativi di disciplina interna. Basti citare sia la Comunicazione
(2004)83 sia i due progetti elaborati dall’on. Michiele Vietti, sia le
diverse versioni predisposti dal Ministro Guardasigilli per avere piena
contezza del fatto che, salve le regole generali, alle singole professioni si può provvedere normativamente solo destinando a ciascuna
di esse regole ad hoc. L’AGCM non si pone il problema di base se,
proprio tenendo conto delle differenze tra professione e professione,
non sia opportuno muovere già dalla partenza con una disciplina differenziata, piuttosto che enunciare regole generiche che accomunano
tutte le professioni, per poi ricorrere a deroghe, eccezioni, esenzioni,
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Quaderni
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
e così via.
Né si comprende come gli interessi generali che l’Autorità riconosce possano essere “spesso” collegati ai servizi professionali, dal
momento che salute e difesa sono tutelate solo dai servizi professionali, offerti dal medico e dall’avvocato, a meno che non si ritenga
che il miglior modo per difendere quegli interessi generali sia quello
dell’autoterapia e dell’ autodifesa.
Anche l’assunto in base al quale la concorrenza, di per sé, non
contraddice “la funzione di garanzia sociale e di tutela degli interessi
pubblici” cui le professioni che tutelano interessi generali assolvono
è una affermazione di principio che deve essere dimostrata, non può
essere propagata come un risultato condiviso e per così dire indefettibile. Sappiamo tutti che il principio della concorrenza – uno dei pilastri
del diritto comunitario – deve convivere ed essere contemperato con
tutti gli altri principi del diritto comunitario. La tavola dei valori racchiude principi tra loro in contrapposizione, e spetta per l’appunto al
giudice, piuttosto che non al legislatore, coordinarli e contemperarli.
Al contrario di quanto affermato dall’AGCM, la concorrenza può
porsi in contrasto con gli interessi generali: se vogliamo anche noi
ricorrere ad argomentazioni semplicistiche, si pensi all’”avvocato” o
al “medico” – per rimanere agli esempi della Relazione – che in virtù
delle regole del libero mercato vogliano svolgere la loro professione
senza aver studiato ed essersi formati scientificamente e praticamente
prima di sostenere l’esame di abilitazione, senza aver superato l’esame
di abilitazione, senza aver avviato il processo di formazione continua
che li legittima ad essere iscritti all’albo.
C’è un idea che serpeggia in tutto il contesto della Relazione, mai
esplicitata direttamente, ma ben presente nella logica del documento,
che consiste nel ritenere che il mercato – anche quello dei “servzi
professionali” – funzionerebbe da sé, con le “proprie regole”, senza
controlli, senza adempimenti, senza organizzazioni interne ai singoli
settori. Questa idea di mercato è propria solo di un indirizzo economico, è smentita da molti altri indirizzi economici, ed è ripudiata dalla
dottrina giuridica. Sotto questo aspetto la Relazione appare incoerente.
E pure lacunosa là dove, pur enunciando l’opportunità di introdurre
Quaderni
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
regole speciali per alcune professioni, si dimentica di questo assunto,
e dal § 3 in poi procede spedita verso un appiattimento ed una omologazione totali delle regole di questo settore.
4. Concorrenza e servizi. La peculiarità dell’attività forense
Nella relazione non si affronta in modo diretto il rapporto tra le
iniziative comunitarie rivolte alla disciplina dei servizi professionali
(di cui si ricorda però l’ultimo atto, emanato dalla DG Concorrenza,
la COM (2005) 4057 e le iniziative comunitarie riguardanti i servizi
tout court (la c.d. direttiva Bolkenstein, attualmente in votazione al
Parlamento europeo, COM (2004) 2). In particolare, si addita l’Avvocatura, e per essa il CNF, come una delle roccheforti della conservazione, dimenticando che proprio il testo del progetto di direttiva
sui servizi prevede, in alcuni emendamenti, o l’esonero dei servizi
legali o l’esonero dell’attività forense dalle regole introdotte per
tutti i servizi, regolamentati e non, che il progetto di direttiva intende
disciplinare.
Se già non è possibile dettare regole uniformi per tutte le professioni
– regolamentate e non – ancor meno possibile, anzi illegittimo, sarebbe
un progetto normativo che uniformasse la disciplina dell’attività forense a quella delle altre attività professionali regolamentate. Non è il
caso di ribadire in questa sede quanto già fatto osservare in numerose
occasioni di dibattito, di incontro e di confronto: l’attività forense,
in quanto diretta alla difesa dei diritti, è: (i) componente indefettibile
dello Stato di diritto, (ii) presidiodei diritti dei cittadini e (iii) garanzia
della loro tutela, (iv) strumento di accesso alla giustizia da parte di tutti
i soggetti, a qualunque categoria sociale essi appartengano. L’AGCM
non si cura né delle funzioni svolte obbligatoriamente dagli appartenenti alla categoria, né della sua funzione sociale, né della funzione
giurisdizionale esclusiva del CNF, né di tante altre disposizioni che
assegnano all’avvocato compiti che rendono questa professione un
settore a sé nell’ambito delle professioni intellettuali.
Anche qui, se è possibile fare ricorso ad argomentazioni semplici,
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Quaderni
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
si noti che mentre l’attività forense è svolta (pur con diversi modelli)
in tutti i Paesi dell’Unione, altre professioni che sono ascritte all’area
legale o non sono riconosciute, o sono svuotate di contenuti, o sono
assimilate ad attività di natura esecutiva.
L’AGCM non riconosce questa peculiarità, e distingue nell’ambito
dell’attività forense l’attività di difesa dall’attività di consulenza. Vi
sono modelli, come quello inglese, in cui questa attività è radicata e
risale ad una augusta tradizione, che per l’appunto distingue i solicitors dai barristers. Quel modello non si è radicato in Italia, né in
molti altri Paesi dell’Unione. Dobbiamo forse rinunciare alla nostra
tradizione e trapiantare nel nostro Paese un’altra visione che non si
adatta al nostro modo di pensare e di operare?
Di più. Sembra che l’AGCM abbia in mente, quale unico modello
di organizzazione dell’attività forense, quello dei grandi studi legali,
organizzati secondo aspetti in apparenza assimilabili a quelli di una
media o grande azienda. Una cosa è la realtà, sulla quale dovrebbe
incentrarsi una indagine conoscitiva, altra cosa è la sua rappresentazione ottativa, altra ancora la sua rappresentazione onirica.
5. Il test di proporzionalità
Anche sotto il profilo del test di proporzionalità le argomentazioni
della Relazione sono da meditare. È interessante notare come il test
di proporzionalità sia effettuato sulla base di alcuni parametri che
coincidono con i fondamenti della COM (2004) 83: deontologia,
tariffe, divieto di pubblicità, accesso alla professione, organizzazione
societaria. Non si prendono in considerazione i flussi di accesso alla
professione, i tempi di formazione e qualificazione professionale di
quanti abbiano fatto ingresso nell’ambito professionale, il rapporto
tra corrispettivo e costi di qualificazione, organizzazione e erogazione
del “servizio”, gli effetti dell’aggregazione tra professionisti. Anche
questi dovrebbero essere criteri (tra gli altri) da considerare nella
applicazione del test di proporzionalità.
Consideriamo però i singoli parametri utilizzati:
Quaderni
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(i) Codici deontologici.
La Relazione ritiene che i codici deontologici siano costituiti da
regole emanate da associazioni di professionisti, in quanto elaborati
ed applicati dagli Ordini o dai Consigli nazionali di categoria. Il presupposto è errato, non solo perché gli Ordini non sono associazioni
di professionisti – e qui non si può confondere la loro natura giuridica
con quella economico-concorrenziale, perché la natura giuridica è
coessenziale all’ente considerato – ma anche perché le regole deontologiche variano la loro natura caso per caso e Paese per Paese.
Sembra impossibile far intendere che le fonti di autodisciplina,
sulle quali anche le direttive comunitarie più recenti insistono, hanno natura variegata, e non si possono sic et simpliciter uniformare
in un unico modello tipizzato, quello delle regole associative (v. per
tutti AA. VV., Le fonti di autodisciplina. Tutela del consumatore, del
risparmiatore, dell’utente, a cura di P. Zatti, Padova, 1996). Quanto
poi al codice deontologico forense, è appena il caso di rammentare
all’AGCM che esso è considerato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione come una raccolta di regole consuetudinarie di natura
primaria, e quindi è, nella scala delle fonti, ben al di sopra delle regole
associative di derivazione privatistica. È curioso dover constatare
che sul punto la Relazione (al § 14) consideri degna di menzione la
peculiarità del codice deontologico notarile e ignori la peculiarità del
codice deontologico forense.
Non intendo infierire sulle illazioni che la Relazione fa in ordine
alle regole del codice forense che sopprimerebbero la concorrenza,
o equivocherebbero sulla nozione di concorrenza, riducendola alla
concorrenza sleale. In un settore professionale in cui sono iscritti agli
Albi circa 160.000 avvocati, di cui operano effettivamente (tenendo
conto dei dati provenienti dalla Cassa di Previdenza forense) 105.000
avvocati, e sono iscritti all’Albo dei Patrocinatori in Cassazione circa
32.000 avvocati, rispetto ai 40.000 avvocati francesi, ai 31 avvocati à
la Court, 100.000 solicitors e 10.000 barristers ammessi alle Corti, in
un Paese dunque che sia per numero di abitanti sia per PIL è inferiore
alla Francia e alla Gran Bretagna, è difficile sostenere che il CNF e
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
gli Ordini non abbiano ben presente la concorrenza che si instaura
tra i professionisti, e che, se mai, si preoccupino del fatto che questa
concorrenza si manifesti ed operi in modo corretto. E quanto all’accesso alla professione, la Relazione non si preoccupa di controllare
le percentuali di ingresso annuale, che si aggirano attorno ai 15.000
avvocati, corrispondenti a circa il 50% degli aspiranti che si presentano all’esame di Stato.
Un altro aspetto che colpisce della Relazione è il fatto che essa pone
sullo stesso piano tutti i codici deontologici professionali anche nella
loro evoluzione storica: non si chiede, ad es., da che punto si sia partiti
per introdurre innovazioni “liberatorie”, ma apprezza che alcuni codici
siano stati aggiornati secondo le indicazioni ricevute dalla medesima
Autorità. E non si avvede che, ad esempio, il codice deontologico
forense era già stato modificato, per alcuni aspetti, prima ancora che
essa avviasse l’indagine di cui stiamo esaminando i risultati.
(ii) Tariffe.
La Relazione appunta i suoi strali sulla “posizione di chiusura
rispetto ad una revisione del vigente sistema tariffario” tenuta dal
CNF nell’ambito degli incontri avviati dall’AGCM per effettuare
l’indagine in esame.
Il CNF ha documentato, e si riserva di integrare la documentazione, le ragioni della sua opposizione alla modificazione del sistema
tariffario. Lo ha documentato ed argomentato, sulla base della stessa
giurisprudenza comunitaria che all’AGCM non dovrebbe essere
sfuggita, e che ha elaborato i seguenti principi:
(i) ogni Stato membro è libero di regolamentare l’esercizio di
una professione sul proprio territorio (causa C-107/83; C-61/89; C3/95);
(ii) la professione forense ha una sua specificità che assume valore
sociale (causa C-35199, che è il caso Arduino, di cui la Relazione
offre una curiosa interpretazione restrittiva al § 58);
(iii) la professione forense assolve ad una funzione sociale ed
occasionalmente partecipa di pubblici poteri (v. il caso Reyners del
1974);
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(iv) la professione forense può leggittimamente essere controllata
nel suo accesso da commissioni di esame composte in maggioranza
da avvocati (causa C-200/03);
(v) la professione forense tutela un interesse pubblico e quindi
può importare limitazioni alla disciplina della concorrenza (causa
C-55/94).
Non è il caso, in questa sede, di argomentare ulteriormente, dal
momento che, da quanto fin qui si è detto, già appare evidente la
molteplicità di ragioni che postulano la legittimità, anche alla luce del
diritto comunitario, delle tariffe minime sia per l’attività giudiziale
sia per l’attività di consulenza.
Ma proprio in occasione dei contatti avviati con l’AGCM nello
svolgimento dell’indagine, il CNF ha comunicato che la Commissione
Tariffe che opera nel suo ambito aveva avviato una duplice iniziativa
la revisione delle tariffe con il proposito di renderle più trasparenti
e con il proposito di renderle oiù eloquenti nei contenuti economici
delle singole voci. Il lavoro è in fase di completamento, e, appena
terminato, sarà consegnato all’Autorità.
D’altra parte è lapalissiano considerare che all’inizio di una causa
non si può presagire quale percorso processuale essa avrà; non si possono prefigurare le percentuali di vittoriosa conclusione, ma se mai le
ragioni poste a sostegno della domanda siano giuridicamente fondate
o meno; e nel caso siano del tutto infondate l’avvocato correttamente
non può neppure iniziare la causa.
È lapalissiano osservare che il divieto del patto di quota lite vale a
conservare l’indipendenza dell’avvocato che altrimenti diventerebbe
“associato” agli interessi del cliente, spartendosi con lui poi vantaggi
e rischi.
È lapalissiano notare come un sistema “all’americana” (che appare tanto più suggestivo in quanto commercializzato dai serials
televisivi) sia rivolto a promuovere la litigation society in cui scopo
dell’avvocato non è difendere i diritti ma dividersi le spoglie con il
suo cliente-socio.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(iii) Pubblicità
Anche sotto questo profilo il codice deontologico forense è additato alla gogna da parte dell’AGCM (§ 23 ss.). È interessante notare,
nelle pagine didascaliche utilizzate dall’Autorità sulla funzione della
pubblicità, che essa insiste sulla sua natura “informativa”, di orientamento dei consumatori, senza tener conto degli oggetti dei messaggi
pubblicitari: un conto è la pubblicità che riguarda un bene, altro conto
il messaggio che riguarda gli investimenti, altro conto ancora la pubblicità che riguardi “servizi professionali”.
E anche qui il massimalismo impera, perché la pubblicità dell’avvocato non può essere mera attività di trasparenza riguardante i suoi
titoli, la sua iscrizione all’Albo, la sua qualificazione, la sua appartenenza o meno ad uno studio associato o alla compagine societaria
dell’unica società professionale oggi ammessa per gli avvocati, la
STP. Null’altro è possibile, né è desiderato o desiderabile.
Non si comprende poi perché si dovrebbero rilevare i nomi dei
clienti, anche se con il consenso. Questa esposizione dei “trofei” è
del tutto decettiva, e sorprende (e rammarica) che il suggerimento
provenga proprio da quella Autorità alla quale è affidato il controllo
della correttezza pubblicitaria decettiva. In concreto, i clienti “vanno
e vengono”, i più rilevanti si avvalgono di diversi studi professionali,
spesso il rapporto è circoscritto nel tempo (e quindi occorrerebbe
cambiare la galleria dei trofei di giorno in giorno). Il suggerimento
porta a conseguenze addirittura comiche: l’avvocato che sia incaricato
da una grande impresa automobilistica di effettuare il recupero del
credito di Euro 2000 può fregiarsi del nome di quel “cliente”?
E il numero delle cause vinte o perse – che varia di giorno in giorno – perché dovrebbe essere indice di qualità dello studio legale, se
la causa è complessa, se era “in salita”, se è stata mal giudicata, o se
è stata transatta dopo la pubblicazione della sentenza? O dobbiamo
comparare la grandezza fisica degli studi, il loro apparato informatico,
la loro biblioteca?
È una mentalità “aziendalistica” quella che impone la pubblicità
comparativa per le professioni, e, in particolare per le professioni
legali.
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(iv) Internet.
La Relazione sostiene in più punti (ad es. , al §26) che la direttiva
2000/31 CE [erroneamente indicata come direttiva 2003/31 a p. 10]
sul commercio elettronico imporrebbe la soppressione dei divieti di
pubblicità nei codici deontologici. È una curiosa interpretazione, la
quale, peraltro, non è stata seguita dalla disciplina di attuazione. Infatti
l’art. 10 del d.lgs. 9.4.2003, n. 70 dice semplicemente il contrario, e
cioè che nel caso in cui la comunicazione commerciale sia utilizzata
da chi esercita una professione regolamentata essa “ deve essere
conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare
all’indipendenza, alla dignità, all’onore della professione, al segreto
professionale e alla lealtà verso clienti e colleghi”.
Sembra che il testo formativo sia stato ripreso, nei suoi esatti
termini, e nella citazione delle espressioni di indipendenza, dignità,
segreto professionale, lealtà, proprio dalla legge professionale forense
e dal codice deontologico forense.
Se mai, il problema di Internet è un altro: dietro uno schermo
opaco si nascondono coloro che non sono abilitati e offrono servizi
professionali, coloro che richiamano il cliente con un’offerta di pareri
a prezzi ridicoli, per poi instaurare un rapporto ben diversamente
sostanzioso, per millantare qualità non possedute, per disonorare la
professione. Internet è una prateria senza regole, di difficile controllo
e molto volatile. Questi – e non altri – sono i problemi di Internet
applicato alle professioni intellettuali.
Conclusione
Le proposte dell’AGCM sono piuttosto deludenti: in fin dei conti,
sulla sola base dei colloqui con i rappresentanti delle professioni
l’Autorità ha elaborato proposte che rispondono quasi alla lettera alle
coclusioni della COM (2004) 83, cioè la “rimozione delle barriere”
al mercato professionale, senza per altro considerare alcuni aspetti
della problematica di enorme rilevanza:
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
(i) il fatto che le professioni intellettuali (regolate o meno) non
possono essere disciplinate, neppure sotto il profilo della concorrenza,
alla stregua delle attività d’impresa;
(ii) il fatto che nell’ambito delle professioni intellettuali le peculiarità di ciascuna di esse pesano, e non sono solo un richiamo di
facciata;
(iii) il fatto che la professione forense è diversa da tutte le altre
professioni;
(iv) il fatto che ciò che conta nella professione intellettuale è la
qualità;
(v) il fatto che la qualità significa preparazione, tirocinio, esperienza, aggiornamento continuo.
Questi sono i punti qualificanti che l’Avvocatura persegue nelle sue
proposte normative, e che il CNF ha riproposto nel corso dell’ultimo
Congresso nazionale svoltosi a Milano nei giorni 10-13 novembre
2005.
Sembra perciò intempestiva la posizione dell’AGCM: l’autorità
è a conoscenza degli esiti negativi della COM (2004)83, che non
possono essere superati dalla applicazione diretta dell’art. 49 del
Trattato UE, e tuttavia esprime da un lato l’intezione di assumere
provvedimenti di disapplicazione della normativa vigente ritenendola
in contrasto con l’art. 49 e dall’altro detta i contenuti della normativa
sulle professioni, che il Parlamento e il Governo non sono riusciti a
varare; l’Autorità è a conoscenza della pendenza dinanzi alla Corte di
Giustizia di due procedimenti che riguardano le tariffe forensi, e ciò
nonostante ritiene opportuno esprimersi al riguardo, quasi indicando
la strada che i giudici potrebbero percorrere, smentendo il precedente
del caso Arduino; l’Autorità è a conoscenza del fatto che al Parlamento
europeo è iniziata la discussione del progetto di direttiva sui servizi,
e ciò nonostante si avventura su proposte normative che potrebbero
andare ben al di là delle stesse intenzioni del Parlamento.
Ecco, in sintesi, le riflessioni che suscita la Relazione. E tuttavia il
CNF intende proseguire la collaborazione con l’AGCM perché confida, da un lato, nel riconoscimento delle peculiarità della professione
forense, e dall’altro, che un effettivo lavoro comune possa portare
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CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
alla definizione di principi condivisi.
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Quaderni
OPINIONI E DOCUMENTI
OPINIONI E DOCUMENTI
La sentenza di condanna a morte
del Brigante Cotturelli Giuseppe
a cura di AUGUSTO CONTE*1
Un altro periodo storico che ha notevoli riflessi di natura giuridicoforense è quello caratterizzato dal fenomeno del brigantaggio postunitario, che dal 1861 si protrasse fino al 1865 ma che nella Società
meridionale ha dispiegato conseguenze e problematiche non ancora
sopite e dalle quali conseguì la “questione meridionale”.
È per questo che, dopo la sentenza di condanna a morte di
Gioacchino Murat pubblicata sul n. 2/2003, pag. 131 sgg. e quella
di condanna a morte di Cesare Battisti e Fabio Filzi, pubblicata sul
numero 1/2005, pag. 140 sgg., QUADERNI pubblica la sentenza di
condanna a morte pronunciata dal Tribunale Militare di Guerra della
Capitanata il 10 dicembre 1863 nel processo a carico del brigante
foggiano Cotturelli Giuseppe.
Anche questa sentenza si accomuna alle altre per diverse ragioni:
è ispirata da questioni di natura “politica”, è motivata in maniera
sintetica; è pronunciata a conclusione di un processo sommario;
applica la pena capitale; è pronunciata da un giudice “speciale”.
Il fenomeno del brigantaggio post-unitario determinò una forte
repressione; non furono adottati solo processi sommari: paesi interi
furono messi a fuoco, briganti, o presunti tali, e in loro assenza i
famigliari, furono impiccati o fucilati all’istante.
Le accuse di “compiacenza politica” mosse alle relazioni governative nel descrivere il brigantaggio come comune forma di crimina* Avvocato del Foro di Brindisi
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OPINIONI E DOCUMENTI
lità congenita alle classi meridionali non frenarono una repressione
fondata su “un sistema di sangue” come si espresse alla Camera dei
deputati Nino Bixio, condividendo il giudizio del deputato calabrese
Luigi Misali.
La proposta di legge per la repressione del brigantaggio sottoscritta da Giuseppe Pica (1813-1887, eletto nel Collegio de L’Aquila)
dopo quella di Giuseppe Massari (1821-1884, eletto nel Collegio di
Bari) che ritirò la propria che era stata presentata quale relatore
della Commissione d’Inchiesta, fu approvata.
La competenza a processare gli imputati del reato di brigantaggio
fu assegnata ai tribunali Militari istituiti dal Codice Penale Militare;
mentre per i fiancheggiatori fu prevista la pena di morte mediante
fucilazione, furono concessi benefici e attenuanti ai “pentiti”, e ai
briganti assassini di presunti briganti e fu istituito il domicilio coatto
ai sospetti.
Furono mosse critiche alla nuova legge (che fu applicata retroattivamente) specie in ambienti clericali (i preti imputati di brigantaggio
e di favoreggiamento venivano puniti severamente) che ravvisavano
nel brigantaggio una spontanea reazione popolare contro l’opposizione degli “invasori” piemontesi, che improntarono il nuovo regime
“unitario” alla conquista e alla tirannide, con negazione di libertà
e giustizia.
Per un singolare “contrappasso” storico nemmeno in Piemonte
se la passavano bene, considerato che il boia Pietro Pantoni (famoso
anche perché il suo primo “cliente” era stato a Modena il carbonaro
Ciro Menotti) a Torino tra il 1851 e il 1865 aveva eseguito oltre cinquanta condanne a morte per impiccagione sulla forca, “i tre legni
amari” (aveva quindi ben ragione a chiedere spesso un aumento della
“contenta” come veniva chiamata la sua retribuzione, considerato
che con quel mestiere tutta la sua famiglia era tenuta a margine della
Società) molte delle quali inflitte dal Presidente della Corte di Assise di Torino, conte e commendatore Alessandro Pinelli, a estorsori,
assassini, rapinatori, senza neppure la giustificazione della reazione
all’oppressore, e con il solo conforto di don Giuseppe Capasso, il
“prèive dlaforca”, futuro santo e patrono delle carceri italiane.
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OPINIONI E DOCUMENTI
SENTENZA
IN NOME DI S.M. VITTORIO EMANUELE II° PER GRAZIA DI DIO
E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA
Il Tribunale Militare di Guerra della Capitanata, sedente in Foggia, composto dal Sig. Cav. Colonnello Gustavo Mario, Presidente,
Cav. Tenente Colonnello Cozzi Pietro, Capitani Gallarini Giuseppe,
Cocchis Emilio, Cosola Annibale e Trovati Paolo, Giudici, il terzo
come supplente del Sig. Tenente Colonnello Augusto Lauro Giudice
legalmente impedito, il quarto supplente il Sig. Capitano Galleani di
S. Ambroise Barone Orazio Secondo Giudice altrove destinato, con
l’assistenza dell’Infrascritto Segretario, Avvocato Giuseppe Tosi,
adunatosi per trattare e risolvere
LA CAUSA CONTRO
Cotturelli Giuseppe del fu Luigi, sopracchiamato Coppola Rossa, di
anni 23, nato e domiciliato in Castelnuovo, Circondario di S. Severo,
ammogliato con prole, già pastore, cattolico, illetterato, detenuto dal
28 ottobre 1863.
ED IMPUTATO DI BRIGANTAGGIO
Con resistenza armata alla Pubblica Forza, per essersi due anni
circa fa volontariamente associato alla banda brigantesca capeggiata
da Michele Caruso e Giov. Battista Varanelli, per aver continuato senza
interruzione a far parte di detta banda, partecipando agl’innumerevoli
crimini da quella commessi fino al giorno del suo arresto, avvenuto
alla Masseria Marano il 28 ottobre 1863 mentre stava con la banda
Caruso in atto di far fuoco contro la Forza Pubblica, e quindi colle
armi alla mano.
Udita in Pubblica Udienza lettura dell’atto di accusa contro del
Cotturelli formulato dal Sig. Avvocato Fiscale Militare, Avvocato
Conti Giuseppe, e pel quale il Cotturelli stesso veniva inviato davanti
questo Tribunale per rispondere del reato che sopra.
Uditi i testimoni stati citati per la Pubblica Udienza.
Quaderni
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OPINIONI E DOCUMENTI
Udito il Pubblico Ministero, rappresentato dal prelodato Sig. Avvocato Fiscale Militare, nelle sue conclusioni, il Difensore officioso,
Sig. Capitano Guaita Nob. Innocenzo, e infine l’imputato che col suo
Difensore ha avuto l’ultima parola.
Ritiene in fatto come risultato dal pubblico dibattimento per la
lettura dei documenti, per le deposizioni dei testimoni e per le ammissioni in parte dell’imputato,
Che il medesimo nel mese di ottobre dell’anno 1861 abbandonò
la propria famiglia e spontaneamente si unì alla banda brigantesca
capeggiata da Michele Caruso e da Giov. Battista Varanelli che ritrovò
presso il Casone di Dragonare a breve distanza da Torre Maggiore.
Che con detti briganti si trattenne fino al giorno del suo arresto,
scorrendo la campagna, e prendendo parte a tutti i crimini e delitti
dalla detta banda commessi.
Che l’imputato fu arrestato la mattina del dì 28 Ottobre del corrente
anno 1863 presso la Masseria Marano da un drappello di Guardia
Nazionale e di R.R. Carabinieri mentre trovavasi in Compagnia della
banda brigantesca Caruso, che assalita dal drappello con fucilate, con
queste rispose onde aprirsi un adito alla fuga, e fu arrestato col proprio
fucile in mano, ed avendo a tracolla un pistolone da cavalleria, ed in
atto di far resistenza alla Forza Pubblica; siccome è rimasto luminosamente provato dalle concordi deposizioni dei testimoni Pavagnilio
Nicola, Mariano Gallo, Bettone Domenico e R.R. Carabinieri Carotti
I., Ercole e Beccaria I. Francesco,
che per le deposizioni dei testimoni Rosacci Michele, Cardillo
Pasquale, Di Sabato Enrico è risultato che l’imputato nel giorno 23
Aprile 1862 in unione a circa 18 briganti sorprese, in tenimento di Casalvecchio, e precisamente nel bosco detto Celle di Pietra, certo Malice
Alessandro mentre stava occupato a far legna, e dietro preconcetto di
ucciderlo lo fece condurre legato fino alla contrada Epitaffio, ed ivi
dopo di avergli fatto a forza togliere le scarpe dai piedi, fu assassinato
con vari colpi di fucile.
Che nel giorno istesso trovavasi presente con l’altro brigante
Coljanni Giuseppe, quando quest’ultimo si presentò al teste Domenico Perrotta in contrada bosco tenimenti di Castelnuovo, ed a forza
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Quaderni
OPINIONI E DOCUMENTI
si impossessò di un cavallo appartenuto a Domenico De Fiore, che
fu poi cavalcato dal Cotturelli, che allora era a piedi.
Che nel giorno successivo l’imputato dietro ordine del Capo brigante Varanelli Gio. Battista si recò con circa altri 22 nella masseria
Cimino, tenimento di Castelnuovo, ed ivi prese parte alla grassazione
da essi commessa con depredazione di una giumenta a danno di Placido La Civota del denunciato valore di Lire 233.
Che nella notte dal 12 al 13 Maggio 1862 l’imputato in unione ad
altri 4 briganti si presentò alla masseria di Pasquale Criscia, situata
in contrada De Marco, tenimento di Castelvecchio, prendendo parte
alla grassazione con depredazione di una giumenta del denunziato
valore di Lire 133, che il brigante Orsagna Celestino prese dalla stalla
ove trovavasi.
Che nell’epoca istessa l’imputato prese parte al furto di due agnelli,
del denunziato valore di Lire 10 commesso nella regione Piano Li
Gatti, a danno di Antonio Caposella.
Che per le deposizioni dei testimoni Antonio Tucci ed Antonio
Generale, non che dalle dichiarazioni del dolente Incoronato Luigi
è risultato che verso la metà di Giugno dell’istesso anno l’imputato
di complicità coi briganti Celestino Asanna, Michele Del Buono,
Michele Angelo Tedesco ed altri, sequestrò a fine di ricattarlo, il predetto Incoronato, cui dal Del buono fu tagliata una parte dell’orecchio
sinistro per ordine dell’imputato Cotturelli, che capeggiava quell’orda
brigantesca.
Che dai testimoni Michele Cicchetti, Giuseppe Colacci e Michele
Tadarolo, D’addone Filippo e Palmieri Nicola è risultato come l’imputato Cotturelli fosse quel brigante che inseguì certo Alberto Mastro
Domenico di Pietro nella regione Carnevale il giorno 22 Luglio 1862, e
raggiuntolo barbaramente lo uccise con 4 colpi d’arma da fuoco e con
stile, aggiungendo il testimone Tadarolo che il Cotturelli alcun tempo
prima gli aveva fatto conoscere il suo fermo proposito di uccidere il
Mastro Domenico tosto che lo avesse incontrato.
Che il concorso dell’imputato come agente principale nell’orrendo
assassinio delle otto Guardie Nazionali e dei due R.R. Carabinieri,
commesso nello stesso giorno 22 Luglio 1862 in contrada MontauQuaderni
83
OPINIONI E DOCUMENTI
ro, alias Parco Palumbo, tenimento di Volturara è rimasto provato
dai testi Mariella Raffaele, Ruo D. Luigi e Carusilo Domenico, i
quali dichiarano come il Cotturelli abbia efficacemente preso parte a
quell’assassinio, affermando il teste Mariella, che come tenente della
Guardia Nazionale comandava quel distaccamento, che il Cotturelli
in quel combattimento lo chiamò per nome invitandolo ad unirsi alla
loro banda brigantesca, e in detta circostanza si scambiarono due colpi
di fucile, ed il Cotturelli rimase ferito, siccome egli stesso depone.
Che per ciò che riguarda la tentata estorsione di Lire 200, l’uccisione di un giovenco, l’incendio appiccato ad edifici non abitati a
danno di Pietrangelo Cardillo, reati tutti dall’imputato commessi di
complicità con altri briganti, nei giorni 29 e 30 Luglio, 1 e 5 Agosto
1862 sono rimasti in modo chiaro accertati dalle deposizioni dei testimoni Mascia Angelo, Mancini Raffaele e Cristella Nicola, i quali
hanno pure dichiarato che l’ordine di uccidere il giovenco fu dato
dal Cotturelli.
Che sebbene a quest’orale dibattimento non sia rimasto provato che
il Cotturelli sia stato l’autore del furto di un cavallo commesso il 27
Febbraio 1863 sul R. Tratturo presso il fiume Catola a danno di Luigi
Zamino; non è stato accertato ma è evidente come il medesimo lo sia
stato per il cavallo e per la giumenta ai fratelli Luigi e Nicola…
Che non è rimasto in modo assoluto provato essere l’imputato
l’autore della barbara uccisione di Giovanni Gigantiello, Ufficiale
Postale di Castelnuovo, commesso in Contrada Pataffio, il giorno 27
Settembre 1863, quantunque la voce pubblica abilitasse il Cotturelli
come autore di un tale assassinio, voce pubblica accreditata dalle
dichiarazioni dei testimoni De Nardo Michele e Bertone Michele,
dalle quali risulta che il giorno successivo all’assassinio di Gigantiello
l’imputato Cotturelli si recò in compagnia di altri briganti al mulino
di De Nardo Giovanni e s’impossessò di una giumenta bianca, ed
aveva in testa un cappello bianco a cencio, simile a quello che portar
soleva l’infelice Gigantiello.
Che in quanto all’orribile assassinio dei 13 individui commesso
nella masseria Monachella, il giorno 17 Ottobre ultimo è risultato
chiaramente dal deposito di Leonardo Simone come il Cotturelli si
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Quaderni
OPINIONI E DOCUMENTI
trovasse a far da portiere allorché quegl’infelici venivano estratti a due
a due dalla camera in cui erano stati rinchiusi per essere presentati al
Caruso, che loro tagliava con un rasojo la gola, deponendo di più il
detto Simone Leonardo, essere stato il Cotturelli che li estraeva dalla
camera, che li finiva di uccidere, dopo che il Caruso li gettava a terra
colla gola segata.
Proposte in Camera di Consiglio le questioni a forma dell’art. 459
del vigente Codice Penale Militare.
Considerando come nei fatti sopra esposti si concretino gli estremi del reato di brigantaggio, ognoraché sia rimasto provato averli
l’imputato posti in essere mentre faceva parte di una banda armata,
che in numero maggiore di tre, scorreva la campagna per commettere
crimini e delitti.
Considerando come niuna circostanza attenuante si ravvisi a favore dell’imputato, sia per essere rimasto convinto dei reati sopra
narrati, sia per essere stato preso colle armi alla mano ed in atto di
far resistenza.
Dichiara perciò constare del reato di brigantaggio.
Constare che autore di un tale reato si rese l’imputato Cotturelli
Giuseppe, detto Coppola Rossa, con le circostanze tutte di tempo,
modo e luogo Superiormente enumerate
PER QUESTI MOTIVI
Ed in applicazione degli articoli 1 e 2 della Legge 15 Agosto 1863,
102 n. 3, 101 alinea, 526, 528, 529, 533, 534, 430, 20 e 2 del Codice
Penale comune 27 e 29 del Codice Penale Militare.
CONDANNA
Cotturelli Giuseppe sopracchiamato Coppola Rossa, come reo di
brigantaggio, alla pena di Morte mediante fucilazione nella schiena,
nella perdita di diritti civili e politici, nelle spese del procedimento ed
ordina la restituzione a chi di ragione degli oggetti stati sequestrati,
mandando a pubblicarsi e affiggersi la presente a forma di legge.
Così deciso e pronunziato, questo dì Dieci Dicembre 1863, in
Foggia dal Prefato Tribunale di Guerra, nel locale delle sue sedute
Quaderni
85
OPINIONI E DOCUMENTI
posto nella sala del Consiglio Provinciale, firmando tutti i Giudici la
presente Sentenza in unione all’Infascritto Segretario.
Visto – si approva.
Il MAGGIORE GENERALE COMANDANTE GENERALE DELLE TRUPPE IN
CAPITANATA.
Firmato G. Meié
Per detto Tribunale Militare di Guerra
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Quaderni
OPINIONI E DOCUMENTI
Disposizione concernente
la non applicabilità alla professione
di avvocato del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, in materia
di diritto alla riservatezza
Relazione alla Camera dei Deputati
dall’onorevole Gazzarra
Onorevoli Colleghi! Il cosiddetto «diritto alla riservatezza» è stato
disciplinato, nel nostro ordinamento, con il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che reca disposizioni in materia di trattamento
dei dati personali.
Tale decreto legislativo impone in generale una serie di cautele
a tutela della privacy e, in particolare, tra l’altro, a carico dei professionisti, una serie di complessi e gravosi adempimenti, prevedendo
sanzioni pecuniarie e penali per il caso di inosservanza.
Tale normativa si applica anche agli avvocati, i quali svolgono
un’attività professionale grazie alla quale è garantito il diritto di difesa
costituzionalmente previsto.
Il ruolo dell’avvocato, quindi, a volere portare il ragionamento
alle estreme conseguenze, deve essere assicurato indipendentemente
da qualsiasi norma che tuteli il diritto alla riservatezza, che spesso
difficilmente si può conciliare con il ruolo da assolvere.
L’avvocato, proprio per l’alto profilo costituzionale della sua
attività,è già tenuto alla riservatezza e alla segretezza dei dati in suo
possesso, così come di ogni notizia di cui viene a conoscenza per l’incombenza del proprio ufficio. Infatti, sia le norme del codice penale
che quelle del codice deontologico prevedono specifiche disposizioni
in materia.
L’avvocato, nell’espletamento dell’attività professionale, oltre
Quaderni
87
OPINIONI E DOCUMENTI
che di uno studio organizzato si avvale di collaboratori ed è seguito
da «praticanti». Ciò comporta la conoscenza, se non delle questioni, almeno della loro esistenza e quindi delle parti in causa, delle
comunicazioni, degli atti, al cui specifico proposito occorre rilevare
che le notifiche avvengono in modo tale da consentire la lettura del
documento a chiunque ne venga in possesso.
Le varie cause, poi, vengono chiamate in udienza, spesso contemporaneamente davanti a giudici differenti. Ciò comporta la necessità
per l’avvocato di delegare a sostituirlo altri che nell’occasione verranno a conoscenza di dati e di notizie «riservati».
In udienza, normalmente pubblica, chiunque abbia l’opportunità di
essere presente apprende di parti, questioni, testimonianze e altri dati.
Il tutto contro ogni previsione di legge a tutela della privacy.
L’attuale funzionamento della «macchina giustizia» confligge in
modo aperto con lo stesso diritto alla riservatezza, quotidianamente
leso dalla stessa modalità di tenuta dei fascicoli (nei tribunali e negli
studi professionali). Né pare facile mutare metodo, peraltro rapidamente.
Applicare la disposizione di legge che con la presente proposta
si intende modificare significa oggi impedire di fatto all’avvocato di
assolvere compiutamente al proprio ruolo di rilevanza costituzionale,
senza alcuna seria utilità per il cliente i cui dati vengono comunque
resi pubblici sia nel corso delle udienze, sia in occasione delle notifiche, sia durante l’espletamento di eventuali consulenze tecniche di
ufficio. Senza voler parlare della diffusione di notizie, anche le più
riservate, da parte dei mass media.
Il tutto a prescindere dai notevoli costi da sopportare, in definitiva
a carico del cliente, per il rispetto formale della previsione normativa
che riprende principi ispiratori del codice deontologico.
I vertici (istituzionali, politici, associazionistici) dell’Avvocatura
hanno più volte richiesto la modifica della normativa in questione
anche in ragione della difficile, spesso impossibile, applicabilità della
medesima.
88
Quaderni
OPINIONI E DOCUMENTI
Testo della proposta di legge n. 6069 del 13.09.2005.
Art. 1. – 1. Le disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, non si applicano agli avvocati regolarmente iscritti
all’albo nell’esercizio della loro attività professionale.
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NOTE DI STORIA FORENSE
NOTE DI STORIA FORENSE
La “Pratica criminale”
nel ’700 nel Regno di Napoli
QUARTA PARTE
a cura di AUGUSTO CONTE*
Prima di proseguire nella descrizione delle regole della procedura
penale spiegate dall’Avvocato Domenico Moro ad Avvocati, Magistrati e Praticanti, oltre che a operatori giudiziari, con l’aiuto di esempi
e formulari nel Trattato di “Pratica Criminale” edito da Vincenzo
Pauria in Napoli nel 1755, è necessario, come nella consuetudine di
questa rievocazione, proporre alcune riflessioni sul periodo storico
in argomento, di supporto e comprensione dell’attività giudiziaria e
forense dell’epoca.
Sui processi intervenivano fattori esterni determinati da esigenze di
politica criminale (in maniera non dissimile di quanto avverrà, dopo
oltre due secoli, con l’introduzione, per esempio, del “patteggiamento”, del “patteggiamento allargato”, della disciplina della prescrizione
dei reati, e simili), tra i quali anche il comando del Re.
Molte di queste iniziative avevano l’intento di svuotare le carceri.
Il giudizio che formula Pietro Colletta, nella sua Storia del Reame
di Napoli, alla amministrazione della giustizia non è tenero (come
nessuno dei suoi giudizi nei confronti del periodo in cui regnavano
i Borbone); ho già riferito che molti rilievi non sembrano del tutto
veritieri, fondati e appropriati.
Il Colletta esprime dissenso sia sul processo, che definisce in* Avvocato del Foro di Brindisi.
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Quaderni
NOTE DI STORIA FORENSE
quisitorio, che per i giudizi che oggi diremmo per direttissima (ad
horas o ad modum belli) sia per i procedimenti speciali alternativi
al rito ordinario, come il “giudizio del truglio” che rimase in vigore
anche dopo l’abolizione della tortura che non aveva fatto cessare
“… i martorii di carcere, di ceppi, di fame”; di fronte a tale constatazione risulta ben strana la sua contrarietà all’alleggerimento delle
pene. “Durava, peggiorato, il giudizio del truglio (ignoro le barbarie
origine del vocabolo e della pratica), maniera di compromesso tra il
fiscale e lo stipendiato dal Re difensore degli accusati, per cui questi
andavano improvvisamente dal carcere alla pena d’esilio o di galere,
non sentiti, non difesi, nemmeno compiuto il processo, contati e non
scelti tra detenuti, a solo fine di vuotar presto le carceri e schivare
il tedio dei giudizi. Era il comando regio nei processi criminali così
continuo, che spesso, dopo il delitto, il Re componeva il magistrato
da giudicare, prescriveva il procedimento e la pena…”.
E ricorda un particolare caso in cui “… due volte, magistrati diversi,
per accusa di parricidio, si divisero in partiti tra la colpa o l’innocenza; ed il Re Carlo, benché pio, tenendo certa la colpa e fastidito della
ritardata pena, ruppe le more, comandando che l’accusato capitan
Galban morisse sulle forche. E perciò tra i molti errori della napoletana legislazione era massimo la servitù cieca dei giudici all’arbitraria
volontà del principe”.
In verità il problema della criminalità in tutti gli Stati del territorio
italiano era molto avvertito; scrive J.B. Dupaty in “Letters sur l’Italie
en 1785” a proposito della rilevante statistica dei delitti commessi nel
Regno di Napoli (in ragione di quattro-cinquemila ogni anno): “Molti
vengono imprigionati, ma pochi puniti e quasi mai con la pena capitale;
ma in prigione non si resta mai meno di quattro anni, e i tre quarti dei
carcerati vi periscono perché la legge esige la confessione del colpevole per autorizzare la condanna capitale, e finché non confessa egli
viene rinchiuso in una segreta senza luce e senza pagliericcio. Dorme
sulla nuda pietra e vive di soli pane e acqua”.
E continua: “Pure la polizia di Napoli pare fosse organizzata meglio che in altri Stati italiani. I poliziotti incaricati di vegliare di notte
sulla sicurezza della città erano distribuiti in ventidue drappelli, sette
Quaderni
91
NOTE DI STORIA FORENSE
dei quali ogni facevano la ronda. Ogni drappello, oltre a dieci agenti
e al caporale, comprendeva un “capitano di giustizia” un sostituto e
uno scrivano, che aveva l’obbligo di portare con sé due borghesi che
servissero da testimoni in caso di necessità (Da ciò si deduce che la
testimonianza dei poliziotti era ritenuta meno valida di quella dei
semplici cittadini). Lo scrivano della “sopraronda” aveva il compito
di dividere le altre sei ronde in vari quartieri, tenendo fino all’ultimo
segreta la loro destinazione. Tre volte nell’arco della notte le ronde
dovevano andare a rapporto, e la mattina seguente gli individui arrestati venivano condotti dinanzi al “reggente della Vicaria”, capo della
giustizia civile e penale”.
Tornando alle regole processuali, dopo la trattazione della citazione
ad deponendum, prevista, come si è visto per i delitti lievi e per i quali
non sussistono gravi indizi (che la pena di contumacia contribuisce
a formare), il Trattato, a proposito dela citazione ad informandum
spiega che la stessa si spedisce per i delitti “che meritano pena del
corpo afflittiva, e debbono eservi contro del citando gli indizi almeno
a tortura”. Nessuna differenza esiste circa i criteri di notifica della
citazione in quanto la diversità tra le due citazioni non è nella forma
ma nella sostanza, come si è detto, in quanto la citazione contiene allo
stesso modo il titolo del processo con l’imputazione e la citazione a
comparire “hora, loco solitis causarum” con l’indicazione della pena
prevista e ove siano più Rei di quella per ciascuno di essi. In riferimento alla contumacia si praticano le stesse regole già in precedenza
descritte a proposito della citazione “ad deponendum”.
L’unica differenza consiste nella possibilità per il giudice di disporre l’ordine della carcerazione del Reo, aggiungendo alla citazione
l’ordine di cattura (ordine de capiendo); in tal caso per prima si esegue
l’ordine della carcerazione, successivamente, e specialmente se il Reo
si sia sottratto alla cattura, è necessaria la notifica della citazione ad
informandum, anche perché attraverso la dichiarazione di contumacia,
se il Reo non viene arrestato, si accresce la prova “perché la contumacia è ripetuta come una confessione”.
L’ordine trasmesso “a’ birri” contiene l’avvertimento che alla
cattura non debbono intervenire le parti offese, anche se “i birri”
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Quaderni
NOTE DI STORIA FORENSE
possono ricevere dalle stesse notizie per sapere dove e come eseguire
la carcerazione.
Nel titolo del processo viene iscritta la parola carcerato sì che il
Reo non è più assente ma presente.
Si è già visto come al contumace di una citazione ad deponendum
sia possibile notificare la citazione ad informandum, considerata la
natura confessoria della contumacia: ecco perché si nota anche in
delitti leggeri la citazione ad informandum, mutando per il contumace
la consistenza accusatoria; nessun pregiudizio comporta per il Reo se
questi si presenta in quanto, ove ritenuto responsabile, gli sarà comminata la pena che avrebbe ricevuto con la citazione ad deponendum,
e senza quindi l’aggiunta probatoria della confessione desumibile
dalla contumacia.
Infine il Trattato affronta la citazione ad capitula e ad forjudicandum, che si praticano nelle “Cause di morte”; gli Avvocati fiscali, in
caso di dubbio sulla applicabilità o meno della pena di morte, riservandosi in prosieguo ogni ragione, invece di spedire la citazione emettono
solo l’ordine de capiendo. E, quanto alla citazione, invece di emettere
quella ad deponendum o quella ad informandum o quella ad capitula,
“nei casi dubbiosi, se entri, o no la pena di morte”, emettono l’ordine
de capiendo, “salvis juribus”; così fanno anche i Coadiutori fiscali
delle Corti inferiori, che sono aiutanti del Regio Fisco, “e stanno in
sua vece nelle Corti inferiori, le quali però non possono ai Coadiutori
dar nome di Fisco, perché il Fisco è solamente del Re”.
“Fatto del decreto, si spedisce l’ordine de capiendo, o sia il capiatur; e si consegna ai birri segretamente (senza passare nelle redazioni
dei giornali), acciò si procuri la carcerazione”.
Preliminare alla descrizione della citazione ad capitula è la trattazione degli indizi a tortura; per adeguare il tipo di citazione al delitto
è necessario acquisire elementi per sapere se la prova sia o meno
indiziaria a tortura.
In generale l’indizio è “un segno dimostrativo di quella cosa, che
si va cercando; e quindi è, che l’indizio del delitto è una parte della
pruova, che si fa per scoprire ed appurare la persona del Reo”.
Vi sono indizi indubitati che comportano la condanna del Reo alla
Quaderni
93
NOTE DI STORIA FORENSE
pena prevista per il delitto; indizi piccolissimi che non si considerano;
gli indizi a tortura, necessari per spedire la citazione al Reo.
È quasi impossibile catalogare gli indizi a tortura contro i Rei, essendo gli stessi innumerabili, e per la loro epoca alcuni remotissimi,
altri remoti, altri ancora prossimi e dipendenti dalle disposizioni dei
testimoni per i quali non esiste regola certa sul credito, intero o in parte,
che si possa loro assegnare; per cui i Legislatori lasciano le regole
all’arbitrio del giudice che non si appoggia alla nuda volontà, del
giudice, ma alla volontà “ch’è unicamente mossa dalla ragione” misurandosi la credibilità dei testimoni sulla loro condizione, reputazione,
semplicità e verosimilitudine di ciascuna delle loro deposizioni.
Uno dei più illustri Dottori, Egidio Bossi nei suoi Trattati descrive
molti indizi a tortura desunti dagli Interpreti: indizio a tortura è la
deposizione di un testimone, “il qual deponga «di veduta» del delitto:
purché il testimone sia persona integra e superiore a ogni sospetto; in
quest’ultimo caso la prova testimoniale va integrata con altri indizi,
anche remoti (l’Avvocato Moro suggerisce la fama pubblica, a corroborare la prova de visu, che subito nasce quando avvengono i delitti;
o la mala qualità del Reo).
Indizio a tortura è la prova della confessione stragiudiziale del delitto, resa dal Reo, che si ha quando questi racconta in presenza di due
o tre testimoni di avere commesso il delitto. Il dotto Antonio Mattei
ritiene che a questa prova debba aggiungersi la “verisimilitudine ed
altri amminicoli di pruova”.
Indizio a tortura sono le minacce del reo purché si provi, attraverso
altri suoi delitti simili, che egli sia solito dar corso alle minacce.
L’inimicizia capitale del Reo con altri amminicoli costituisce indizio a tortura: ma questo indizio non ricorre in tutti i delitti, ma solo
per gli omicidi, le lesioni, che danno sfogo all’odio; non per i reati che
arrecano una utilità all’autore come i furti, gli stupri, gli adulteri.
Indizi a tortura sono gli strumenti per coniare monete false rinvenute in casa del Reo; la fuga o la rifugiazione del Reo subito dopo il
delitto (Antonio Mattei è contrario), non essendovi altra verosimile
causa perché il Reo sia indotto “a fuggire, o a rifugiarsi”.
La fama del ladro unitamente al rinvenimento presso il Reo di cose
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Quaderni
NOTE DI STORIA FORENSE
rubate costituisce indizio a tortura.
Alcuni scrittori distinguono gli indizi in tre gradi; leggeri, gravi,
violenti.
Quelli leggeri rare volte contribuiscono allo accertamento della
verità del fatto, e sono quelli che forniscono la prova delle sole minacce, o della inimicizia, o la sola preparazione dell’arma, o il solo
rinvenimento presso il reo dell’arma, o la sola conversazione con
amici sul delitto, o il solo rinvenimento della roba rubata, la sola fama
di ladro: se però sono più di uno, passano al grado maggiore; quelli
gravi contengono in sé la verifica del fatto; quelli violenti portano
l’animo del giudice a credere fermamente nella scoperta del Reo
senza necessità di altre ricerche; è la prova che San Tommaso chiama
“costitutiva di certezza morale”.
Ogni indizio deve essere provato con due testimoni; però se ogni
indizio viene confermato da un solo testimone, la sommatoria di tutti
gli indizi insieme, che separatamente non hanno valore, produce come
effetto la scoperta del Reo.
Elementi di ricerca degli indizi sono la qualità dei delitti, la atrocità
degli stessi, la qualità del luogo e del Reo sospetto, il tempo di notte:
se sussistono questi elementi, gli indizi utili possono essere meno
gravi; lo stesso avviene per i delitti occulti o commessi in campagna
o in un bosco o dove non si trovano persone, o per delitti atroci, o se
il Reo sia di mala qualità.
La cognisione, come si è visto è rimessa all’arbitrio ragionevole
del giudice.
Prima di riprendere la trattazione sulla citazione ad capitula e
ad forjudicandum la illustrazione degli indizi a tortura deve essere
completata con una particolare credenza sulla cui validità si sono cimentati giuristi, filosofi e medici, avente come oggetto “se sia indizio
a tortura il profluvio del sangue dalle ferite del cadavere dell’ucciso
alla presenza dell’uccisore”.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
CONVEGNI E CONGRESSI
Associazione Nazionale Stampa Forense
VII^ Consulta
Medioevo o Rinascimento
nelle professioni
Accesso e …..numero chiuso:
ipocrisia o realismo?
Brindisi, 30 settembre - 1 ottobre 2005
Si è svolta a Brindisi la VII^ Consulta indetta dalla Associazione
Nazionale Stampa Forense tra Avvocati, Giornalisti e Magistrati sul
tema dell’accesso alla professione e della formazione delle tre Categorie Professionali.
La Consulta, che ha avuto come tema “Medioevo e Rinascimento
nelle professioni – accesso e numero chiuso…ipocrisia o realismo?”,
organizzato con l’A.Sta.F. dall’Ordine degli Avvocati di Brindisi,
che pubblica la Rivista QUADERNI, associata all’A.Sta.F., ha visto
convergere e porsi a confronto nel Circondario del Tribunale di Brindisi i rappresentanti nazionali e distrettuali delle Istituzioni e delle
Associazioni Forensi, della Magistratura giudicante e inquirente e del
Giornalismo della carta stampata e delle emittenti televisive nazionali
e territoriali, gli Avvocati Direttori delle Testate Forensi associate
A.Sta.F. e i Consiglieri e Probiviri della Associazione.
L’Ordine degli Avvocati e la Fondazione della Avvocatura della
Provincia di Brindisi, la Direzione e Redazione della Rivista QUADERNI esprimono il ringraziamento alle Istituzioni Governative e
Parlamentari, Nazionali e Regionali, agli Enti e alle Associazioni
Provinciali e Comunali, alle Aziende del Territorio, alle Istituzioni
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
e alle Associazioni della Avvocatura Nazionale e Distrettuale, alla
Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia, e a tutti gli Avvocati
e Praticanti, ai Magistrati del Distretto di Corte di Appello di Lecce
e del Circondario di Brindisi, all’Ordine Nazionale e Regionale dei
Giornalisti, alla Federazione Nazionale e Regionale della Stampa,
ai Giornalisti delle emittenti televisive e dei quotidiani, nazionali e
territoriali, agli Ordini Professionali, e a tutti coloro che hanno avvertito la sensibilità, con il loro contributo e la loro partecipazione, di
consentire lo svolgimento di una manifestazione di livello nazionale
nel Circondario di Brindisi su problematiche di contenuto culturale
e sociale che interessano la collettività degli utenti della assistenza e
difesa legale, della giustizia e della informazione, e di grande attualità
in considerazione della recente riforma dell’Ordinamento Giudiziario
in corso di attuazione, del progetto di legge di modifica dell’accesso
alla professione di giornalista e della prospettata riforma della professione di Avvocato che è tesa a conciliare la tradizione italiana,
che ha il suo fondamento nel compito costituzionale di garantire in
maniera effettiva i diritti della difesa, con la dimensione europea della
professione legale, che mira a tutelare la qualità del servizio richiesto
ai professionisti della conoscenza legale.
Di seguito viene pubblicata la lettera che il 3.10.2005 il Presidente
Nazionale A.Sta.F. Avv. Mario Rapanà ha inviato a conclusione della
Consulta e il documento conclusivo.
Vengono pubblicati anche tre relazioni per ciascuna delle categorie
interessate.
Gli Atti della VII^ Consulta A.Sta.F. sono stati interamente pubblicati nel Supplemento al n. 2/2005 di QUADERNI.
Comunicazione del Presidente A.STA.F.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
Caro Augusto,
esprimerTi il mio vivo ringraziamento per la squisita ospitalità e
per la simpatia con la quale siamo stati accolti e che abbiamo avvertito
intorno a noi, può apparire banale ma certamente sincero.
Abbiamo avuto ancora una volta un rilevante successo e ciò grazie
al Tuo impegno ed a quello dei componenti del Tuo consiglio ai quali
vorrai rappresentare i nostri sentimenti di amicizia e di soddisfazione.
Mi sono permesso di inviare all’amico Teodoro Selicato un nostro
grazie personale avendoci dimostrato calore ed affetto.
Ti rimetto in allegato il documento finale della nostra Consulta che
sarà certamente oggetto di approfondimento al prossimo congresso
forense di Milano dove avremo occasione di sentirci.
Un affettuoso saluto.
Il Presidente
MARIO RAPANÀ
98
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Relazione introduttiva
di AUGUSTO CONTE
1.
L’argomento di discussione
La scelta dell’argomento di discussione indicato dall’A.Sta.F.
riguarda una problematica sulla quale convergono le attenzioni e gli
interessi delle Istituzioni dello Stato Nazionale ed Europeo, delle
Istituzioni e delle Associazioni Forensi, della intera categoria professionale forense, della collettività degli utenti e, soprattutto, della
massa di laureati in giurisprudenza che, iscritta nel Registro dei Praticanti per il compimento del percorso formativo, preme alle porte di
una professione che sembra lasciare sempre meno spazi di impegno,
proficuo e remunerativo, e che per raggiungere livelli di sopravvivenza
è considerata scaduta di qualità e di etica.
Quella del rilevante numero di avvocati sul territorio nazionale,
sempre più invaso da Studi composti da professionisti provenienti
da altre nazioni, per lo più esperti nel settore della consulenza, non
è questione nuova per la nostra professione che, pure, ha regole di
percorso formativo e di accesso che altre categorie non hanno; ma
nessuna professione liberale, quale quella forense, richiama la attenzione del legislatore, nazionale ed europeo, che non sempre sfocia
in provvedimenti normativi appropriati o almeno temporaneamente
risolutori, anche perché i principi informatori sono nettamente contrapposti, intervenendo il legislatore nazionale per (tentare di) rendere più
controllato l’accesso (o meglio l’esame di Stato), senza preoccuparsi
della formazione e premendo quello europeo (che ritiene invece che
in Italia esistono troppe barriere all’ingresso alla professione) per
la maggiore liberalizzazione della professione, che sia unita a una
preparazione seria, responsabile e competitiva.
Infatti ciò che rileva non è, in sostanza, la esigenza di avere meno
avvocati, ma di averli effettivamente preparati ed eticamente orienQuaderni
99
CONVEGNI E CONGRESSI
tati.
E allora, come si esce dal “Medioevo” (supposto che ci sia e costituisca uno status negativo) per giungere a un “Rinascimento” della
professione? Ma siamo veramente gli avvocati giunti al “fondo” della
professione al pari di quelli descritti con satira tagliente da Garcìa Màrquez1, pronti a nascondere prove e a distorcere situazioni, “decrepiti
avvocati vestiti di nero”, “luttuosi avvocati”, “illusionisti del diritto”,
o di quelli cantati da Pablo Neruda2 e definiti “avvocati del dollaro”?
Ci avviamo verso una professione senza più le caratteristiche di una
attività liberale, che ha come fondamento un servizio equiparabile
alla attività di impresa e quindi, come per questa numericamente
rapportata al territorio secondo la legge della domanda e della offerta
imposta dal mercato? Molti sono gli interrogativi, difficili le risposte
nette in riferimento alla singolarità della nostra professione e alla
particolarità della nostra tradizione culturale, complesse le soluzioni.
Quali le scelte tra albi chiusi (programmati) o aperti (con selezioni)?
Si possono aggiungere a quelle esistenti ulteriori barriere di tipo
qualitativo o barriere di tipo quantitativo? È la quantità o la qualità a
creare problemi? La chiusura degli Albi li risolve?
Troppi Avvocati
La questione del numero degli avvocati ritorna periodicamente nel
nostro scenario nazionale e viene prospettata spesso in maniera approssimativa considerando esclusivamente e oggettivamente il numero
e paragonandolo, solo numericamente, con altre realtà europee.
Nell’epoca moderna il primo a lamentare l’eccessivo numero degli
avvocati fu il giovane Piero Calamandrei nel 19213 in maniera poco
coerente con le sue vedute politiche, almeno successive, sicuramente
contrarie a un sistema professionale elitario; anche se va precisato
che Calamandrei riteneva che il problema principale della avvocatura
1 Gabriel GARCÌA MARQUEZ, Cent’anni di solitudine, UTET
1986.
100
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
fosse (come oggi) di “educazione”.
Analogo quesito si poneva nel 1989 Dario Donella4, constatando
che gli iscritti alla Cassa Forense avevano raggiunto il ragguardevole numero di 53.027. Sulla questione è intervenuto polemicamente
Franco Cipriani5 il quale in occasione della introduzione della Legge
24.2.1997, n.27 di soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali invitava a riflettere sulle problematiche connesse al numero e prendeva in
considerazione una serie di dati (dalla crescita della popolazione alla
estensione della tutela dei diritti), pervenendo alla conclusione che
“se non vogliamo sopprimere i diritti e lo Stato di diritto, dobbiamo
convincerci che questo inconveniente è nella natura delle cose ed è,
come tale, ineliminabile… così stando le cose, verrebbe fatto di avere
qualche dubbio sulla communis opinio secondo la quale gli avvocati
italiani sarebbero troppi… Vero è che il problema del numero degli
avvocati esiste e forse esisterà sempre, ma ho l’impressione che si
tratti di un problema che riguarda più loro che noi: non a caso i primi a
ritenere che gli avvocati siano “troppi” sono proprio loro, gli avvocati,
il cui sogno, come doveva avere ben capito il giovane Calamandrei,
è da sempre quello di essere pochi”.
Anche Franco Cipriani, come del resto Guido Alpa6 in una nota
pubblicata sul Corriere del Mezzogiorno in risposta all’articolista che
proponeva di mandare all’Estero gli avvocati per alleggerire il numero,
riteneva che comunque il problema esiste, che è indispensabile la soluzione, praticabile attraverso una selezione seria e una qualificazione
che consenta di occupare i nuovi mercati professionali.
Peraltro, dal recente Studio sull’andamento dei prezzi del Ministro
dell’Economia non risulterebbe una sproporzione tra il numero di
avvocati e la domanda dei servizi legali, considerato che gli avvocati
hanno registrato il più alto rincaro nel settore dei servizi.
2 Pablo NERUDA, Canto Generale, Accademia Sansoni, Milano
1970.
3 Piero CALAMANDREI, Troppi avvocati, “Opere Giuridiche 1921”,
a cura di Cappelletti, Napoli. 1966, II, 65 sgg. e 174 sgg.
4 Dario DONELLA. 53.027 avvocati: troppi?. Previdenza Forense
Quaderni
101
CONVEGNI E CONGRESSI
Riferimenti storici
Tutte le regioni italiane, anche precedentemente all’Unità d’Italia,
hanno sempre dovuto fare i conti con un consistente numero di avvocati; nel 1700, mentre a Roma la maggior parte della popolazione appartenente alla classe media era costituita dagli impiegati della Curia,
a Venezia gli avvocati, insieme ai magistrati, ai funzionari pubblici, ai
direttori di fabbrica, rappresentavano circa un quinto della popolazione
(gli altri quattro quinti erano il popolo dei gondolieri, dei facchini,
dei domestici e dei vari artigiani7). A Milano invece lo sviluppo era in
senso industriale. A Firenze su una popolazione di 47.662 abitanti nel
1765 solo un migliaio esercitavano le professioni liberali di avvocato,
procuratore, notaio, medico, ingegnere, chirurgo, farmacista.
L’Italia meridionale, come del resto anche oggi, come vedremo in
seguito (per cui non sembri esagerato se può parlarsi di una “questione
meridionale”) raggiungeva invece numeri elevati di professionisti
e particolarmente di avvocati; alla fine del Settecento si calcolava
che avvocati e notai fossero circa 30.000 in tutto il Regno di Napoli,
Sicilia esclusa, e la città di Napoli contava un avvocato o un notaio
ogni centocinquanta abitanti, con una proporzione superiore a quelle
di tutte le altre città d’Italia.
“Peraltro molte lauree in legge non erano garanzia né di studi
approfonditi né di reale competenza. Si acquistavano come una qualsiasi carica presso il Collegio dei Dottori, e la Facoltà di Diritto non
poteva intervenire in nessun modo. Al titolo erano connessi, così come
a quello di medico (e anche i medici pullulavano) privilegi fiscali e
onorifici di non lieve portata. I detentori si avvicinavano pertanto alla
nobiltà, ma ben lungi dall’apportare al paese un reale lustro, finivano
con lo screditare la loro classe sociale e diventavano un pretesto per
lo spirito satirico della Commedia dell’Arte, in attesa che il Manzoni
immortalasse nei Promessi Sposi quell’avvocato Azzeccacarbugli che
è diventato un personaggio emblematico”8.
1989, n.1, 38 sgg.
5 Franco CIPRIANI, Troppi avvocati?, “Il Foro Italiano”, 1997, V,
102
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
E, ancora: “Questi avvocati, di Venezia come di Napoli, conferivano peraltro con la loro mimica esagerata un andamento teatrale
alle loro arringhe. Cominciavano con l’esporre le loro tesi e dedurne
determinate conclusioni con tono moderato, ma poi, per confutare la
controparte, si scaldavano, alzavano la voce, gesticolavano, agitavano
i pugni, uscivano e rientravano nel loro scanno con impeto indicibile.
Si rendevano ridicoli agli occhi degli stranieri, ma i giudici italiani
restavano imperturbabili di fronte a siffatto spettacolo”.
Ma la vera selezione la operava la clientela. A Napoli “…quattrocento avvocati del primo ordine avevano una marcata superiorità,
e i colleghi meno importanti e i clienti erano soliti lasciar loro la
mano”9.
“Di solito ci sono a Venezia 240 avvocati regolarmente iscritti; ce
n’è dieci o dodici di primo rango, una ventina forse che occupano il
secondo; tutti gli altri vanno a caccia di clienti, e i piccoli procuratori
si adattano a far da cani, a patto di spartirsi la preda”10.
Del resto l’accesso alla professione a dire di Pietro Colletta11 era
del tutto libero e arbitrario: “Qualunque della plebe con toga in dosso
dicevasi avvocato ed era ammesso a difendere i diritti e le persone dei
cittadini: e però che all’esercizio di quel mestiere pieno di guadagni
non si richiedevano studi, esami, pratiche, lauree moltiplicava tutto
dì la infesta gente de’ curiali”.
La classe degli avvocati nella grande maggioranza era diventata
emanazione dei baroni e quindi era, secondo anche Piero Rosi12,
odiatissima dai popolani; si era giunti a chiedere la soppressione della
categoria: in verità nessun provvedimento fu adottato. Numerosi però
furono i decreti che cercarono di frenare gli eccessi e soprattutto a
limitare il numero.
Più concretamente il Muratori13 pur mettendo in luce l’enormità dei
danni provocati dai causidici nelle aule del Tribunale, riconosceva che
241.
6 Guido ALPA, Troppi avvocati, in “Il Corriere del Mezzogiorno”,
9.6.2004. V. anche in “Quaderni”, rivista quadrimestrale dell’Ordine
Quaderni
103
CONVEGNI E CONGRESSI
si trattava di un male necessario e precisava che per limitarlo l’unico
provvedimento possibile era quello di semplificare la procedura e
di mettere ordine nelle fonti giuridiche, come è poi avvenuto con le
codificazioni.
“Un’altra piaga dell’epoca, che però la codificazione non è riuscita
a sanare, è quella derivante dal gran numero dei pseudo legali che
facevano concorrenza spietata ai forenses14. Nel Dominio Veneto in un
ricorso del 1796 si legge: «Nel disordine invalso nel Foro di alcune
persone che esercitano nell’assistere cause e liti senza alcuna veste, fra
quali alcuni ecclesiastici, in delusione delle leggi e in pregiudizio dei
legittimi avvocati ed intervenienti…»; e nella terminazione del 1796,
si prendono gravi provvedimenti contro «quelli che senza legale veste
si introducono ad atteggiar nel Foro con iscandolo universale, con
avvilimento dei buoni e con le più pessime conseguenze»: provvedimenti che non riuscirono certo, con tutti quelli che si sono susseguiti
fino ai giorni nostri, ad estinguere la malapianta”.
Il giudizio estremamente critico dell’ignoto ricorrente riguardo al
Dominio Veneto e di Pietro Colletta, riferito all’epoca immediatamente
precedente dell’inizio del Regno di Napoli sotto Carlo III° di Borbone
nel 1734, non riguardava coloro che seguivano i previsti, regolari
studi, specie se passavano attraverso quelli di teologia (il diploma
di dottore in diritto poteva più facilmente essere acquistato a caro
prezzo): Alfonso Maria de Liguori15 costituì un caso emblematico,
al quale non avendo l’età di venti anni per conseguire il dottorato, il
Vicerè Carlo Borromeo Ares “stante have studiato l’intero corso, e
preso tutte le matricole necessarie” accordò la dispensa di tre anni, otto
mesi e ventuno giorni, facendogli conseguire la laurea il 21.1.1713,
all’età di sedici anni, tre mesi e venticinque giorni, essendo nato il
27.9.1696. Alfonso de Liguori prima di difendere nella Gran Corte
della Vicarìa e nella Real Camera della Sommarìa (che si occupava
di cause riguardanti il patrimonio reale e la finanza), perdendosi nella
sua troppo grande toga, svolse la pratica presso il Signor Perrone,
degli Avvocati di Brindisi, anno IV, n.2/2004, p. 90 sgg., che proponeva
104
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
celebre avvocato del tempo, e dopo la sua morte presso il Signor Jovene, giureconsulto molto stimato che passò poi a presiedere prima
la Sommarìa e poi la Vicarìa16.
I Tribunali con il loro eterogeneo mondo di uomini di legge e
operatori vari erano una grande “azienda del Regno che dava da vivere a cinquantamila napoletani: giudici, avvocati, procuratori, notai,
scrivani, copisti, uscieri, sbirri e fattorini…17”.
In tale varia umanità si distinguevano i giovani nobili che per
arrivare alla magistratura e agli uffici del Re si davano alla legge.
“Quasi tutti fanno i magistrati e i procuratori ed è un piacere al mattino vederli andare alla Vicarìa con la piccola sottana di dottore, il
mantello sollevato dalla spada o forato per lasciar vedere la guaina
del pugnale… nella Vicarìa è proibito portare spada o pugnale, ma
essi conservano almeno il fodero vuoto del pugnale”18.
Era quindi possibile svolgere la professione, pur in tanta folla di
avvocati, con competenza ed onestà (ovviamente de Liguori non era
l’unico), tant’è che la voce pubblica subito diffuse la fama su questo
novello avvocato, lavoratore, abile e onesto, verso il quale affluivano
pur non avendo compiuto i quattro lustri di età le cause più importanti
e più gravi, in quanto “tutto rendevalo singolare: vastità di talento,
chiarezza di mente, e precisione nel dire; somma onestà, e sommo
orrore a cavilli; non intraprendeva cause se non giuste, e favori di
eccezione; umanità coi clienti, e disinteresse…tutte queste, ed altre
doti, che possedeva, animavano ognuno a volergli mettere nelle mani
i propri interessi, ed a cercare il suo patrocinio”19.
Anche se non sono state individuate le cause da lui trattate perché
gli incartamenti rinvenuti negli Archivi riportano l’esposizione delle
cause e la decisione con le ragioni di fatto e di diritto, senza il nome
degli avvocati.
la problematica alla attenzione dei lettori in occasione della pubblicazione da parte del CNF del numero degli avvocati iscritti agli Albi.
7
Maurice VAUSSAND, La vita quotidiana in Italia nel Settecento, Fabbri Editori, 1998,
pagg. 98 sgg.
Quaderni
105
CONVEGNI E CONGRESSI
Il numero chiuso nei sistemi professionali antichi
Nel Basso Impero gli avvocati si raccolsero in corporazioni che
vennero regolate alla metà del Secolo V° da Valentiniano III° (anno
442) con la “Constitutio de postulando”, dove l’imperator, imbevuto
di reminiscenze classiche, sente il dovere di esaltare il seminarium
dignitatum che raccoglieva tutti i causidici, il cui officium è ritenuto
tam magnum, tam necessarium, tam sanctum. Nello stabilire i requisiti che la categoria doveva avere, vengono profusi elogi e privilegi;
tanto da far apparire come massimo onore il diritto di appartenere
alla corporazione. “Una costituzione di Leone ed Artemio (anno 448)
ci precisa quali fossero le funzioni proprie della categoria: advocati
dirumunt ambigua lata causarum…lapsa erigunt, fatigata reparant,
non minus provident humano generi, quam si proelis atque vulneribus
patriam parentesque salvarent (C. 2,7,14)”20.
Però queste finalità non erano raggiungibili perché la giustizia era
amministrata per lo più dalla spada e quindi l’advocatus costituiva più
un titolo onorifico che un professionista che ormai in Tribunale non si
recava più: per cui il numero chiuso salvaguardava una appartenenza
a una categoria onorifica; concorse a tenere in vita l’avvocato il diritto
della Chiesa, specie dopo l’emanazione, a opera di Clemente V° nel
1306 della “Clementina saepe”, che aveva regolato il procedimento
civile21.
La professione era sostanzialmente aperta ai soli nobili; le corporazioni esercitavano un controllo sulla categoria inibendo a chi non
fosse socio la professione.
Per farne parte bisognava superare degli esami, anche indipendentemente dal possesso di titoli accademici o licenze ecclesiastiche
8 Maurice VAUSSARD, op. cit., pp. 101 sgg.
9 Iean Baptiste DUPATY, Lettres sur l’Italie en 1785, Paris 1786.
10 Carlo GOLDONI, Memorie, BUR 2002, p. 126.
11 Pietro COLLETTA, Storia del Reame di Napoli, Edizioni S.A.R.A.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
essendo rimessa all’esaminatore del Collegio la approvazione; “si
arrivava così in pratica al numerus clausus che invano lo Stato cercava
di imporre ai procuratores e ai sollecitatores”22.
Ricognizione normativa sulla chiusura degli albi
Il sovraffollamento degli Albi e, quindi, la problematica sulla limitazione qualitativa e numerica dell’accesso ha suscitato sempre la
generale attenzione, anche se per diverse ragioni, non escluse, come
si è visto, quelle attinenti alla conservazione dei privilegi di casta.
La prima Legge in materia di Ordinamento Forense del Regno
d’Italia 8.6.1874, n.1938, e il Regolamento 26.7.1874, n.1012 istituivano gli Albi, distinti per Avvocati e Procuratori, ai quali era obbligatorio iscriversi per l’esercizio della professione, e tenuti dalle
corporazioni professionali che avevano, tra i fini istituzionali, anche
la vigilanza degli iscritti; gli artt. 4 e 5 della Legge stabilivano che
“presso ogni Corte di Appello e ogni Tribunale civile e correzionale,
avvi un Collegio di Avvocati composto di tutti quelli che sono iscritti
nell’Albo… ogni Collegio ha un Albo in cui viene scritto il nome e
cognome degli Avvocati”; l’Albo era soggetto a revisione e rinnovazione al principio di ogni anno da parte dei Consigli dell’Ordine. Oltre
al requisito della laurea per l’iscrizione occorreva il superamento di
un “esame teorico-pratico dinanzi a una Commissione composta da
un Consigliere Delegato del Presidente della Corte, un Sostituto P.G.,
dal Presidente del Consiglio dell’Ordine e da due Consiglieri” ed era
suddiviso in un esame verbale “sull’applicazione di massime generali
del diritto e disposizioni dei Codici ai fatti che si propongono dagli
esaminatori” e un esame scritto, consistente in “una consultazione e
in una dissertazione sovra temi dati dal Presidente della Commissione”23 .
Per l’iscrizione all’Albo dei Procuratori non era richiesta la laurea
1992, pp. 27 sgg.
12 Piero ROSI, Nuovissimo Digesto Italiano, UTET 1957, p.
1666.
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CONVEGNI E CONGRESSI
ma solo il superamento di alcuni esami universitari e lo svolgimento
di un esame-colloquio.
Gli esami per l’accesso agli Albi erano previsti per i mesi di aprile e
novembre di ciascun anno. I Procuratori dovevano tenere un Registro
in cui erano annotati i mandati, le nomine dei sostituti, la contabilità
con i clienti, l’elenco delle cause.
La permanenza nella iscrizione del Registro dei Praticanti richiedeva una pratica “continua e senza interruzioni”. Non era previsto il
numero chiuso.
Queste linee fondamentali furono mantenute anche nella Legge
25.3.1926, n.453 e Regolamento R.D. 26.8.1926, n. 1683, con l’aggiunta dell’Albo dei Cassazionisti.
Fu disposto il numero chiuso solo per i Procuratori, con facoltà
del Ministro di Grazia e Giustizia di fissare il numero dei posti messi
a concorso per ogni Distretto.
La Commissione istituita per la riforma dell’Ordinamento Professionale escluse la proposta di chiusura anche dell’Albo degli Avvocati24: “Fu invece votata a grande maggioranza (ma con Morelli25
contrario) la soppressione dell’art. 13, che avrebbe introdotto l’Albo
limitato anche per gli Avvocati: una misura considerata del tutto lecita
per i Procuratori – che come i notai rispondono a delle funzioni loro
attribuite, e che la legge ritiene necessarie – ma non per gli Avvocati,
la cui prestazione non era diversa “da quella del medico, da quella
dell’ingegnere, e delle altre professioni liberali”.
Nonostante la libertà di accesso all’esame di Stato per avvocato
vi fu un progressivo calo di presenze: 100 nel 1927 (con 57 abilitati);
110 nel 1932 (con 61 abilitati)26.
13 Ludovico Antonio MURATORI, Dei difetti della Giurisprudenza.
14 Piero ROSI, op.cit., p. 1666 e nota riportata nel testo.
15 Theodule REI-MERMET, Il Santo del Secolo dei Lumi, Città
Nuova, 1990, pp. 115 sgg.
108
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Che alla base della proposta di chiusura vi fosse “la tentazione del
ceto forense di chiudersi corporativamente davanti all’inflazione dei
laureati, potenziali concorrenti sul mercato professionale”, nonostante
che il numero fosse in calo in epoca prossima all’Unità d’Italia si
desumeva anche da parecchie esagerazioni, come riferisce Francesca
Tacchi nelle sue ricerche27.
La precedente Commissione Reale, che aveva concluso i lavori il
22.1.1914, aveva anch’essa comunque proposto l’Albo chiuso solo
per i procuratori “il cui numero sarebbe rimasto invariato per cinque
anni e deciso in base alla rilevanza della sede giudiziaria”28; la bozza
prevedeva tra le incompatibilità con la professione di avvocato l’elezione a deputato, e ribadiva la chiusura verso le donne.
Si è quindi in passato ripetutamente discusso se gli Albi debbano
contenere un numero di posti limitati (Albo chiuso) o se non vi debba
essere alcuna limitazione nel rispetto del principio della libertà individuale all’esercizio delle professioni, per l’appunto, libere.
La attività professionale dell’avvocato è disciplinata dal Capo
II° del Titolo III° (Del Lavoro Autonomo) del Codice Civile che
contiene la disciplina del contratto d’opera intellettuale posto in
essere nell’esercizio di una professione; la prestazione è influenzata
dall’ordinamento professionale; l’art. 2061 C.C. stabilisce che le
leggi e i regolamenti, i provvedimenti dell’autorità governativa e gli
statuti delle associazioni professionali costituiscono le fonti aventi
per oggetto l’ordinamento delle categorie professionali e cioè quelle
concernenti l’inquadramento delle categorie stesse, l’organizzazione
delle associazioni professionali, il collegamento tra esse e gli altri
organi dello Stato.
Il Codice Civile stabilisce che la sola legge può subordinare
l’esercizio di una professione intellettuale alla iscrizione in Albi (art.
2229, I° comma); al proposito, la relazione del Guardasigilli per
l’approvazione del Codice Civile riferisce: “Così, richiamati i particolari poteri disciplinari, spettanti alle associazioni professionali, il
16 Theodule REI-MERMET, op. cit., pag. 119.
17
1802.
A. M. TANNOIA, Della vita ed istituto del Ven.S.Alfonso M. de Liguori, Napoli 1798-
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
Codice riconosce al singolo il diritto al ricorso in via giurisdizionale
contro i provvedimenti delle associazioni che direttamente incidono
sull’esercizio della professione (art. 2229, II° e III° comma); così in
caso di difetto di iscrizione, il Codice dichiara illecita la prestazione
effettuata (art. 2331)…; così, nel fissare i criteri per la disciplina del
compenso, il Codice stabilisce che questo in ogni caso deve adeguarsi
al decoro della professione”29.
Come si è visto, in alcuni momenti storici gli Albi sono stati chiusi:
quello degli Avvocati per ragioni di casta; quello dei Procuratori per
ragioni di numero e anche per una sorta di aristocratica distinzione dei
primi dai secondi, ritenuti appartenenti a una classe inferiore. “Peraltro il sistema della chiusura è da molti avversato perché urta contro
il diritto di libertà professionale che è costituzionalmente garantito a
ogni cittadino”30.
Le Legge professionale attualmente in vigore disponeva all’art. 19
che nel mese di ottobre di ogni anno i Consigli dell’Ordine indicassero
al Ministro di Grazia e Giustizia il numero dei posti di procuratore per
l’anno seguente, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze
verificatesi e del complesso degli affari giudiziari. Il Ministro, sentito
il parere del Consiglio Nazionale Forense stabiliva il numero massimo
dei nuovi procuratori e la data degli esami di concorso.
Con il D.L.Lgt. 7.9.1944, n.215 (che modificava anche il periodo di
pratica fissato in due anni, poi riportato a uno, e attualmente ricondotto
a due, e la disciplina degli esami di procuratore, fissandoli in due prove
scritte, una di civile e amministrativo, e l’altra sulle procedure, e in
una prova orale su diritto civile, penale, amministrativo, finanziario
e sulle procedure, penale e civile) la norma che fissava il numero
chiuso dei posti messi a concorso, fu “temporaneamente sospesa” e
non più ripristinata.
Si è sempre pensato, considerato che il decreto 215/1944 faceva
riferimento agli avvocati, che esistesse anche per questi il numero
18 J. J. BOUCHARD, S. Alphonse de Liguori, p. 22.
19 A. M. TANNOIA, op. cit.
110
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
chiuso; ritengo, invece, che si trattò di una svista perché il R.D.L.
27.11.1933, n. 1578, convertito in Legge 22.1.1934, n.36 (che lasciava immutata la disciplina professionale in riferimento al suo
esercizio, quale delineata nella Legge 25.3.1926, n.453 e Regolamento
26.8.1926, n. 1683) non prevedeva il numero chiuso dell’Albo degli
Avvocati, ma solo di quello, autonomo e distinto, dei Procuratori.
Accesso e numero chiuso: la “questione meridionale”
La discussione, o provocazione, sul numero chiuso parte dalla
constatazione che vi sono molti laureati in giurisprudenza; che quasi
tutti si iscrivono nel Registro dei praticanti procuratori (ora avvocati);
che una moltitudine di quelli che conseguono il certificato di compiuta
pratica si presenta agli esami, che gli esami di abilitazione sono diventati ingestibili; che i risultati sono disomogenei e sperequati; che
non vi è altro rimedio per limitare l’accesso.
Una delle misure adottate è consistita nel rendere l’esame di
abilitazione, dopo un periodo di “lassismo” non più facilmente accessibile.
La problematica è stata affrontata nei termini di una “questione
meridionale”; l’accostamento alle problematiche socio-economicostorico-politiche non è inappropriato considerata da un lato la condizione giovanile, la estrema penuria di occupazione per i possessori
di diplomi, il numero dei laureati in giurisprudenza, il numero delle
sedi universitarie e la provenienza regionale degli iscritti, la disoccupazione intellettuale del centro-sud, e dall’altro il numero crescente
degli abilitati nelle sedi meridionali rispetto a quelli delle sedi settentrionali, con la conseguente emigrazione professionale verso il
settentrione d’Italia.
La impossibilità di trovare subito dopo la laurea sbocchi lavorativi, specie nel meridione, e le limitazioni dei concorsi nei pubblici
impieghi vicini alle sedi di residenza, apre, di regola, ai laureati in
giurisprudenza, il Registro dei praticanti, considerato un parcheggio
per tempi migliori, se verranno, e, al peggio, superato l’esame, il
viatico per avviare, bene o male, la professione di avvocato in zone
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
sature di professionisti, e senza una specializzazione che consenta di
calamitare attività spesso gestite da altre categorie professionali, come
per esempio la contrattualistica, la consulenza fiscale o tributaria e
altro.
Si è pensato, al fine di contenere il numero, considerata la “indulgenza” a concedere l’abilitazione nelle sedi meridionali, di affidare
la correzione degli elaborati scritti a commissioni incrociate, prevalentemente con inversione nord-sud, sostituendo al turismo forense,
inaugurato nel 1731 da Carlo Goldoni31, la trasmigrazione degli elaborati; ma il rimedio non è risultato minore del male, considerati gli
esiti delle ammissioni agli ultimi esami che hanno solo diversamente
distribuito il numero dei fortunati rispetto agli sfortunati32.
E allora quello che occorre stabilire è se sia opportuno e possibile
“chiudere” gli Albi agli ultimi arrivati, senza compiere una ragionata
riflessione su soluzioni che possano consentire una selezione (che non
assicura l’esame, perché lo stesso non ha, fin dall’introduzione con il
primo Ordinamento Professionale, e quindi da sempre, formalmente e
sostanzialmente, un contenuto e una finalità “selettivi”) che costituisca
il momento finale di un percorso e di una preparazione alla professione
qualificati, che dia accesso alla attività forense a chi fornisca garanzia
di preparazione tecnica e di qualità etiche.
Indirizzi e prospettive
20 Piero ROSI, Nuovissimo Digesto Italiano, UTET 1957, p.
1663.
21 Giuseppe CHIOVENDA, Principi di diritto processuale civile, Jovene, Napoli 1913, p. 1 sgg., secondo il quale era necessaria la presenza
dell’avvocato nel processo romano-canonico, nel quale la prova che
si dava al giudice, aveva il fine di convincere il giudice stesso che
era responsabile della decisione; mentre nel processo germanico la
prova era diretta alla controparte e il giudice si limitava a dirimere la
controversia decisa dal risultato di atti solenni nei quali si ravvisava
112
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
L’Avvocatura Italiana, riunita a Pescara in occasione della Conferenza Nazionale dell’Avvocatura il 13-15 dicembre 1996, rilevato
che gli avvocati avevano raggiunto il numero di 83.090 iscritti alla
Cassa al 31.12.1995, rispetto al dato di partenza di 50.000 del 1990,
con la previsione delle 100.000 unità all’esito degli esami del 1997,
si è espressa33 per “la esclusione di ogni ipotesi di Albo chiuso o programmato, per il divieto di istituire barriere quantitative all’accesso
nelle professioni sancito dalla normativa comunitaria” (come sarà
innanzi riportato, riproposta nel 2004) indicando “come criterio da
sottoporre al legislatore quello di una selezione rigorosa e omogenea
di tipo strettamente qualitativo”.
L’Avvocatura indicava criteri di accesso fondati soprattutto su
una preselezione riservata a laureati che non versano in situazioni di
incompatibilità, su un successivo esame attitudinale, sulla frequenza
di scuole forensi, su un tirocinio di effettiva pratica, consentendo
l’esercizio professionale solo in sostituzione delegata dell’avvocato, e
sotto il controllo dello stesso, nel rispetto delle norme deontologiche,
al fine di assicurare “l’accesso alla avvocatura di giovani laureati
effettivamente motivati e dotati di attitudine all’esercizio della professione, ed a restituire all’esame di abilitazione la funzione effettiva
di verifica finale di una formazione professionale completa e basata
su di una obbligatoria e concreta sperimentazione”34.
Gli interventi succedutisi nel corso della Conferenza di Pescara
escludevano ogni possibilità di “albo chiuso” ritenendola una “soluzione velleitaria”, dovendo la selezione per l’accesso essere di tipo
qualitativo e non quantitativo.
Negli stessi sensi si espresse l’Avvocatura nella consultazione
indetta attraverso il referendum sull’accesso.
Alcuni mesi prima l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, istituita con la Legge 10.10.1990, n.287, nella Indagine Conoscitiva nel Settore degli Ordini e dei Collegi Professionali deliberata
l’1.12.1994 concludeva per la esclusione di barriere di tipo quantitatila manifestazione di un essere superiore.
22 Piero ROSI, op. cit., p. 1665.
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vo all’accesso alle professioni e, nel suggerire un ripensamento degli
Ordini in direzione di una regolamentazione di servizi professionali
che soddisfino esigenze di carattere generale, migliorando l’efficienza di mercato, e superando la funzione di ente esponenziale a tutela
di entità professionali, perveniva alla conclusione che l’esercizio
della attività professionale dovrebbe essere consentito a chi abbia
superato l’esame di Stato, “mentre l’iscrizione all’Ordine potrebbe
essere non obbligatoria ma volontaria”35, pervenendo in tal modo non
all’Albo chiuso, ma alla totale eliminazione dell’Albo stesso, con il
conseguente indiscriminato svolgimento della professione, senza il
controllo e senza la verifica del possesso e della permanenza di tutti
gli altri requisiti.
Qualche rimedio, come argomento di discussione, molte volte
suggerito e mai affrontato, si può anche riproporre: esclusione delle
iscrizioni di diritto; verifica rigorosa della effettività e continuità della
professione; estensione delle incompatibilità, esclusione della possibilità, consentita da un malinteso diritto allo studio, della iscrizione alla
facoltà di giurisprudenza con qualsiasi diploma, nell’interesse anche
degli stessi diplomati che, prima di parcheggiare nel Registro dei praticanti, sostano nelle Università; riqualificazione degli studi universitari,
con scelte predeterminate verso l’attività forense-giudiziaria, anche
per verificare, da subito, le attitudini a questo genere di professioni;
estensione ai praticanti che intendano iscriversi nel Registro delle
stesse incompatibilità previste per l’iscrizione all’Albo degli Avvocati, riducendo in maniera considerevole l’accesso all’esame per chi
abbia una occupazione, anche perché la pratica svolta da dipendenti,
privati e pubblici, è molte volte semi-fittizia (e tollerata dagli Avvocati36) considerando la facilità con cui si possono “strappare” le venti
23 Legge 8.6.1874, n. 1938 (G.U. del Regno 15.6.1874, n. 141):
il metodo di esame risulta rispondente a criteri di assoluta modernità,
riguardando la applicazione a casi concreti di principi giuridici.
24 Francesca TACCHI, Gli Avvocati Italiani dall’Unità alla Repubblica, Il Mulino 2002, pp. 443 sgg.
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firme semestrali, in contrasto con la legge che fin dal 1874 richiede la
effettività, continuità e assiduità della pratica; disciplina di un sistema
di verifica approfondita sulle attitudini e sulle ragioni di accesso alla
professione, al momento della iscrizione al percorso formativo della
pratica e durante la stessa, sì che la progressione della qualificazione
professionale sia continua e controllata, sostanziale e non formale;
possibilità di consentire una vigilanza sugli iscritti con criteri diversi
dal tradizionale sistema del solo procedimento disciplinare (che dovrebbe costituire l’estrema ratio per casi nei quali l’appartenenza alla
categoria forense costituisce un pericolo e un danno per gli avvocati
e per la collettività).
zia
Le osservazioni della comunità europea e della Corte di Giusti-
I principi comunitari e le decisioni della Corte di Giustizia si esprimono in maniera del tutto contrapposta alle restrizioni dell’accesso
alla professione, che ostacolerebbero la libera circolazione delle
attività professionali.
Con la ordinanza 17.2.200537 la Corte ha ritenuto non destituita di
fondamento la censura riguardante i poteri dei Consigli dell’Ordine
di designare i membri della Commissione per l’esame di avvocato,
influenzando l’esercizio di tali poteri, più o meno direttamente (ovviamente in senso negativo per l’approvazione dei candidati, secondo
il concetto della Corte), le valutazioni della stessa; la regola, secondo
il giudice del rinvio, TAR della Lombardia, consentirebbe all’Ordine
di limitare l’accesso alla professione “a tutela degli interessi di coloro che sono già iscritti ad esso, praticando non solo una selezione
qualitativa, bensì anche una selezione quantitativa, legata a logiche
di mercato”.
È attribuito agli Ordini un criterio simile a quello che nel Medioevo
conduceva al numerus clausus, finalizzato a conservare privilegi di
25 Francesca TACCHI, op. cit., che richiama gli atti della CameraDiscussioni.Vol. V, pag. 4524: membri della Commissione, oltre al
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CONVEGNI E CONGRESSI
categoria, non più, o non soltanto, oggi onorifici, ma economici.
La Corte ha ritenuto ricevibile la questione sotto il profilo del
contrasto della norma nazionale con il Trattato in materia di libera
circolazione e di concorrenza, considerato anche che un candidato
italiano deve godere, in base al diritto comunitario, gli stessi diritti
di cui godrebbe un candidato di altro Stato membro nella medesima
situazione (vi sono Stati membri nei quali non si sostiene alcun esame
per svolgere la professione di avvocato, essendo sufficiente il conseguimento della laurea).
La Corte ha richiamato la propria costante giurisprudenza secondo
la quale gli Stati membri sono obbligati “a non adottare o mantenere
in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare,
idonei a eliminare l’effetto utile della concorrenza applicabili alle
imprese” cui è equiparata l’attività di servizio degli avvocati.
La decisione adottata è stata di non ritenere la sussistenza del
contrasto dell’art. 22 R.D.L. 1578/33 (presenza di avvocati nelle
commissioni di esame) con gli artt. 43, 81,82 CE (libertà di stabilimento e di concorrenza) ma solo perché, quanto alla concorrenza, le
commissioni sono comunque controllate dal Ministero della Giustizia,
sì che lo Stato non ha eliminato dalla propria normativa l’accesso alla
professione delegando gli avvocati ad assumere la responsabilità di
decidere sull’accesso alla loro professione, e quanto alla libertà di
stabilimento, pur costituendo l’esame un ostacolo, è stata giustificata
la presenza degli avvocati per motivi di interesse generale, potendo
solo l’esperienza professionale degli avvocati consentire di valutare
i candidati sul possesso dei requisiti che esige la specificità della
professione.
La decisione si caratterizza per la disponibilità ad accogliere solo
quelle restrizioni disposte dagli ordinamenti statali in relazione a
motivi imperativi di interessi generali costituiti “dalla necessità di
valutare al meglio le attitudini e le capacità dei soggetti chiamati ad
esercitare la professione forense”: solo questi motivi consentono una
eccezione alla libertà di stabilimento.
Sarebbe interessante valutare se la restrizione costituita dalla chiusura degli Albi possa essere ritenuta dalla Corte di Giustizia un motivo
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imperativo di interesse generale non contrastante con i Trattati.
La Commissione Europea con la relazione sulla concorrenza nei
servizi professionali38 del 9.2.2004 ritiene indispensabile la formazione, di tipo umanistico e scientifica, per l’accesso alle professioni
liberali, tra le quali al primo posto è indicata quella degli avvocati;
la relazione esprime il pensiero della Commissione sulle possibilità
di riforma e modernizzazione delle regole professionali, “nella prospettiva della politica della concorrenza”.
Afferma la Commissione che “i servizi professionali hanno un ruolo
importante da svolgere ai fini del miglioramento della competitività
dell’economia in quanto rappresentano input per l’economia e le imprese e le loro qualità e competitività hanno importanti ricadute”.
Una delle categorie principali di regolamentazione riguarda i
requisiti di accesso e i diritti esclusivi, necessari per garantire la pratica corretta della professione, con esclusione di regole restrittive o
superate, limitatrici della concorrenza o disincentivanti delle attività
professionali, confliggenti con gli artt. 43 CE e 81 e 82 CE.
Le Regole professionali devono rispettare un test di proporzionalità:
devono essere necessarie per raggiungere un obiettivo di interesse
generale, chiaramente articolato e legittimo e devono servire sia gli
interessi degli utenti che dei professionisti.
La Relazione determina che né le associazioni tra imprese (tali
sono considerati gli Ordini e il Consiglio Nazionale Forense) né gli
Stati membri hanno facoltà di introdurre misure che possano impedire,
restringere, rendere inefficaci le regole della concorrenza.
La Relazione si è espressa in modo negativo per le regolamentazioni restrittive, in materia di autorizzazione all’esercizio, dei requisiti
di accesso, ritenute elusive o limitative della concorrenza e disincentivanti; si è espressa contro le barriere di accesso alla professione,
che determinano un abbassamento della qualità con innalzamento dei
prezzi e una prestazione di servizi scadente; ritiene invece necessarie
norme riguardanti l’organizzazione, le qualifiche, l’etica professionale,
la vigilanza, la responsabilità, l’imparzialità e la competenza.
relatore Morelli e al Presidente, l’ex giolittiano e Ministro dei Lavori
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In riferimento alle restrizioni all’accesso la Relazione rileva che
la maggior parte degli Stati membri adotta restrizioni solo qualitative
consistenti in periodi minimi di formazione, esami professionali e
periodi minimi di esperienza professionale; le restrizioni in molti casi
si uniscono ai diritti esclusivi per prestazioni di alcuni servizi.
Afferma quindi che “…è probabile che una regolamentazione
eccessiva in materia di autorizzazione all’esercizio della professione
riduca il numero dei prestatori di servizi, con conseguenze negative per
la concorrenza e la qualità dei servizi. Studi empirici hanno indicato
che in alcuni casi restrizioni eccessive in materia di autorizzazione
hanno determinato un aumento dei prezzi senza garantire una migliore
qualità”. Secondo alcuni studi le restrizioni all’esercizio della professione hanno esercitato un effetto negativo sulla qualità.
E, ancora: “Le restrizioni quantitative in materia di accesso riducono il numero dei prestatori di servizi e pertanto la scelta dei
consumatori. Inoltre in taluni casi le restrizioni quantitative possono
creare monopoli locali”.
La Commissione, dopo avere invitato gli Stati membri a verificare
e modificare le restrizioni esistenti, comunicando che controllerà i
progressi compiuti sulla eliminazione delle regole restrittive e segnalando che dopo l’entrata in vigore del Regolamento 1/200339 le
Autorità Nazionali Garanti della Concorrenza e i Tribunali Nazionali
avranno un ruolo più importante nella valutazione della legittimità
delle regole e delle regolamentazioni professionali, ricorda che “un
quadro in cui la qualità e la deontologia professionale siano garantite
tramite meccanismi maggiormente proconcorrenziali consentirà alle
professioni liberali di innovare e di accrescere la qualità e la scelta
dei loro servizi”.
I principi fondamentali della Costituzione Italiana in materia di
Pubblici Gabriello Carnazza, Sarrocchi, Sandrini, il Segretario provinciale del PNF di Foggia Attilio De Cicco, l’ex radicale Leonida
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accesso alle libere professioni
La questione del numero chiuso deve confrontarsi anche con i principi fondamentali della Costituzione Italiana; è infatti indispensabile
rapportare la limitazione numerica con il diritto allo svolgimento della
personalità dell’uomo, sia come singolo, che nelle formazioni sociali
(Cost. art. 2), con il diritto al pieno sviluppo della persona e a non
subire limitazioni “di fatto della libertà e dell’uguaglianza” (art. 3);
con il diritto alla promozione dello sviluppo culturale e della ricerca
scientifica e tecnica (art.9); con il diritto al lavoro in tutte le sue forme
ed applicazioni (art.35); con il diritto alla libertà di iniziativa economica (art.41); qualunque iniziativa non può, comunque, disattendere
la libertà, l’imprenditorialità professionale, l’iniziativa culturale, la
ideologia intellettuale che sono alla base delle libere professioni e
specialmente di quella forense.
E allora la discussione si incentra su quali siano le possibilità di
porre sbarramenti al numero dei giovani che vogliano accedere alla
professione, che non siano contrari e antitetici alla concezione degli
ordinamenti, nazionale ed europeo, alla formazione e alla crescita di
una categoria professionale che sia al passo con una società in forte
sviluppo economico e sociale, che sia aperta, e non chiusa40 a giovani
che abbiano preparazione e attitudine sulle quali sia aggiunta una
formazione adeguata, che permetta un esercizio dignitoso della professione, sul piano etico ed economico: questi risultati costituiscono,
Colucci, l’ex nazionalista Edoardo Rotigliano, il Magistrato Luigi
Maccotta, l’Avvocato ex nazionalista Gabriele Canelli.
26 Francesca TACCHI, op. cit., p. 444, che richiama, in nota, n. 201
V. Castrilli. Statistica intellettuale, in ISTAT. Giuffrè 1935, p. 152 e
ISTAT “Annali”, pp. 169-170. Bari, Favia, 5-6.
27 Francesca TACCHI, op. cit., p. 139, che richiama M.Malatesta,
autore di Professioni e Professionisti.
28 Francesca TACCHI, op. cit., p. 353.
29 Relazione alla Maestà del Re Imperatore del Ministro GuardaQuaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
per quanto di competenza, uno dei doveri della stessa avvocatura,
che ha il compito di valorizzare la professione, perché eserciti la
funzione difensiva in misura adeguata alle esigenze della collettività,
e di mantenere il ruolo del professionista forense nei primi piani del
contesto sociale.
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Relazione
di GINO FALLERI*
Signor Presidente, Signore, Signori,
non sempre il titolo, che richiama l’attenzione del lettore, corrisponde al testo. A quanto è stato scritto o si voleva scrivere. Non è da
oggi. Una constatazione non infrequente nel mondo che, qui a Mesagne, nella sala del Centro Congressi del Grand’Hotel Tenuta Moreno,
rappresento e di cui faccio parte. Sovente la non corrispondenza viene
frapposta a difesa, allorché si verificano degli sconfinamenti. È il caso
delle querele per diffamazione, che tanto impensieriscono chi fa del
giornalismo la sua professione abituale per le richieste risarcitorie.
La premessa non riguarda assolutamente il nostro caso. Anzi, dalle
prime battute di questo settimo appuntamento annuale della Consulta
dell’Associazione nazionale della stampa forense, mi sembra che sia
abbastanza eloquente, indovinato e di attualità. Nel giornalismo scrivere i titoli è considerato una specializzazione. Una specie di arte.
L’A.STA.F non è da meno. Con quindici segni grafici, tra vocaboli, congiunzioni e puntini di sospensione, disegna appropriatamente
una situazione, che si trascina da almeno 15 anni. Siamo di fronte
ad un bivio. “Medioevo o rinascimento nelle professioni. Accesso e
…..numero chiuso: ipocrisia o realismo?”.
Il tema proposto da solo già dice tutto. E calza bene anche sul
giornalismo, che sta attraversando una profonda fase di mutazione.
Le nuove tecnologie stanno cambiando la comunicazione. Se poi la
“bozza Siliquini” diventerà legge dello Stato, l’attuale ordinamento,
con la sua ripartizione tecnica in due elenchi, potrebbe essere cancellato e fornire così lo spunto per accertare se esistono le condizioni per
istituire l’Associazione professionale dei pubblicisti. Sostantivo, que* Vice presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio
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CONVEGNI E CONGRESSI
st’ultimo, acquisito dalla letteratura francese e più appropriatamente
da Honoré de Balzac, autore di un pamphlet dal titolo “I giornalisti”
.Era l’anno 1843.
Comunque quello che realmente conta, prendendo dal linguaggio
giornalistico, è il “pezzo”. L’articolo che si può scrivere. E dato che
il convegno l’ha organizzato l’Associazione nazionale della stampa
forense tutti assieme ne possiamo scrivere uno che faccia l’effetto.
Lasci il segno. Come fa lo spin doctor quando vuole che una notizia
abbia il suo effetto e crei una nuova situazione.
Il tema proposto è interessante e stimolante. È composto da tre non
apparenti interrogativi, se non quello opposto al termine della terza
parte, quanto mai attuali e inducono a considerazioni e riflessioni.
Utili anche a fotografare l’odierno stato di salute delle professioni
intelletuali, le cui dirigenze auspicano giustamente di migliorare, con
il concorso del legislatore, al fine di renderle adeguate ai tempi ed al
contesto europeo.
Secondo l’ottica del mondo dell’informazione, che va dritta al
cuore della notizia, alla sua essenza, più che interrogativi potrebbero
essere considerati delle provocazioni dialettiche. E queste hanno la
forza di stimolare il dibattito ed i relativi approfondimenti.
Cominciamo dalla prima parte. Quella che vuole sapere se siamo
ancora nel Medioevo oppure nel Rinascimento delle professioni. Da
sola costituisce già una bella domanda. Negli anni bui di un insegnamento storico dell’umanità, senza evocare Cellarius, al secolo Cristoforo Keller. Quando gli ordinamenti comunali, con le loro aperture,
dovevano ancora venire e con essi le Corporazioni e quelle maggiori;
ovvero se stiamo vivendo una nuova stagione rinascimentale, ricca di
prospettive sotto tutti gli aspetti. Per semplificare nelle Signorie, che
sono state un momento della civiltà e della cultura.
Se dopo quindici anni di sollecitazioni, proposte, talvolta unilaterali e divergenti dalle altre, confronti e studi, niente di nuovo c’è
all’orizzonte, se non la proposta o le bozze Vietti, il disegno di legge
Cavallaro-Federici e le modifiche suggerite dal Guarda sigilli, non
possiamo pensare di essere fuori del Medioevo. Siamo nel pieno dei
suoi anni bui. È come se ci fosse la latente intenzione di lasciare tutto
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
come prima. E questo potrebbe spingere a sostenere che noi siamo
più conservatori che riformatori.
Una situazione generale che, per la pluralità degli interessi e dei
metodi, porta ad evocare, in via figurativa, il Libro della Genesi e la
biblica torre di Babele. Per conseguire gli obiettivi ci vuole unicità di
intenti e metodi analoghi, ma occorre anche dare seguito agli indirizzi
e alle richieste di Bruxelles, che sulle professioni liberali ha idee non
collimanti con quelle nostre. Sempre il libro della Genesi insegna che
quando troppo si vuole interviene la confusione delle lingue e con
esse la mancanza di risultati.
Nel Medioevo sembra che soggiorni pure il giornalista. L’ultima
riunione degli Stati generali delle istituzioni giornalistiche, tenutasi
a metà di questo mese, ha tratteggiato una situazione molto pesante e
preoccupante. Non solo per la sua condizione nelle redazioni, o fuori
di esse, ma per i condizionamenti cui è sottoposto per influenzarlo.
Per intimorirlo. È sotto un fuoco concentrico da più lati. Tanto che il
prossimo Forum dell’informazione di Gubbio, fissato alla metà del
prossimo mese, ha un tema quanto mai emblematico: “Libertà d’informazione: a rischio il sistema Paese”.
Da contrappeso funge la “bozza Siliquini” poiché disegna un nuovo
modello, più appropiato alla crescente domanda d’informazione, che
per soddisfarla, con autorevolezza, presuppone giornalisti dotati di una
grande professionalità, i cui pilastri sono costituiti dalla formazione e
dall’aggiornamento. Innova rispetto al presente. Per i futuri giornalisti
professionalisti laurea triennale e praticantato di due anni, rispetto
agli attuali diciotto mesi. Ma si può camminare anche inversamente.
Laurea specialistica ed un master biennale. Niente però sul fronte dei
giornalisti pubblicisti, che molto hanno contribuito e contribuiscono,
assieme ai professionisti, a garantire il diritto di essere informati.
Non si pensi, per converso, che al giorno d’oggi non ci siano nel
nostro mondo dei media professionalità di grande caratura. Sarebbe
uno sbaglio. Ci sono e come. Per accertarsene, oltre alla lettura dei
quotidiani e dei settimanali, è sufficiente dare uno sguardo ai titoli
che ogni tre mesi offre Problemi d’informazione, edito dal Mulino,
oppure una sbirciatina alle ultime pagine di Tabloid , il mensile organo
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
dell’Ordine della Lombardia, per avere il polso dei contributi forniti
alla storia, alla letteratura e all’attualità. Inchieste comprese.
Il secondo segmento del tema, nel suo complesso, non può non
essere considerato una provocazione vera e propria. Ed è data dal
dilemma “Accesso e …..numero chiuso”. Non è stata usata la “o”
come congiunzione disgiuntiva, ma ci sono i puntini di sospensione.
La tentazione è per il numero chiuso, o per lo meno di sapere quanti
posti disponibili in una determinata professione, senza ascoltare il
solito ritornello che sarà il mercato a stabilirlo o a fungere da selezionatore.
Parlare di numero chiuso, o porlo come punto di domanda, è una
specie di sfida. Una delle tante che il Terzo Millennio ci propone, ma
bisogna affrontarla almeno in via teoretica. Purtuttavia nel mondo dei
buonisti crea apprensioni e preoccupazioni, che vorrebbe, non sempre
a ragione, che tutte le porte fossero spalancate. In quello dell’informazione è improponibile. Suonerebbe alla stessa stregua di una censura.
Una limitazione del diritto di essere informati.
La terza parte infine, forse la più interessante perché mira al concreto, riguarda invece l’ipocrisia od il realismo ed è legata, o incollata,
alla seconda. È estremamente di attualità poiché consente anche di
evocare la figura dello struzzo o qualche pagina della nostra storia. Per
la disinvoltura mostrata nei passaggi di campo. È la realtà, comunque,
quella che conta.
Questa è la doverosa premessa.
Le professioni intellettuali, non dico niente di nuovo, sono il lievito
della società, anche se, per via dei tempi, appalesano i loro problemi.
Gli acciacchi della senilità. Di qui la necessità di rocchi normativi al
fine di renderle più adeguate alle esigenze della società contemporanea. Regole certe per tutti e senza applicazioni di comodo per non
creare disparità. Valide per l’intero territorio dello stato.
Come è stato già accennato di professioni intellettuali se ne parla
da almeno tre lustri. Da quando il Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro ha preso spunto dalla direttiva comunitaria 89/48 del 21
dicembre 1988 per affrontare il problema e dare il via ad un progetto
per il loro possibile riordino.
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Riordino suggerito anche da quelle attività intellettuali e manuali,
che sono nate e nascono con l’evolversi del mercato della new e net
economy e delle tecnologie applicate al lavoro. Esse rappresentano
i segni tangibili dei cambiamenti, che hanno interessato negli ultimi
anni il sistema socioeconomico italiano, e hanno trovato un buon
terreno a Bruxelles ed a Strasburgo.
Nonostante l’impegno profuso tutto è fermo. Se ne riparlerà durante
la prossima legislatura come è stato affermato nel corso del convegno
“Professioni e concorrenza” , organizzato nel passato mese di maggio
dall’Associazione nazionale dei Cavalieri del lavoro. Comunque in
attesa che il legislatore faccia conoscere il suo parere è propedeutico
ancora confrontarsi. Se non perché le proposte, già concordate, durante
i passaggi parlamentari possono subire più di una modifica.
In una posizione di stallo è da circa un decennio anche la riforma
dell’Ordinamento della professione di giornalista se prendiamo a
riferimento il Progetto Petrina, approntato nel 1995 ed approvato a
gennaio dell’anno successivo, e quello di Del Boca, che è del loglio
2002. Una riforma sollecitata non appena i vari Consigli regionali
od interregionali hanno preso a funzionare. Era l’anno 1965. Quarant’anni fa.
La legge approvata nel 1963, sul modello degli anni Cinquanta, già
allora non rispondeva più e, di conseguenza, il Consiglio nazionale
dell’Ordine dei giornalisti, ente pubblico non economico, ha imboccato, da alcuni anni, la strada della supplenza in materia di praticantato.
Ha allargato le maglie della legge ed in tempi di magra, quali sono
i nostri, le aperture non sono apprezzate datutti. Testate a diffusione
nazionale, canali satellitari non registrati come giornali, presenza del
numero minimo indispensabile dei giornalisti professionisti redattori
ordinari e dichiarazione del direttore responsabile, ininfluenti rispetto
alla tutela di tutti i giornalismi, che dovrebbe invece essere un compito
esclusivo del sindacato.
Un indirizzo che arricchisce l’elenco professionisti, attraverso le
due sessioni annuali di esame intra moenia, di oltre mille nuovi iscritti
ad anno solare. Purtroppo non tutti titolari di un contratto giornalistico
e con conseguenze non positive per l’ente previdenziale della cateQuaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
goria. Quest’ultimo aspetto ci riconduce al Medioevo. Si alimenta il
bacino dei precari, creando tensioni. Anche se all’informazione non
possono imporsi numeri chiusi, surrettiziamente si parla di stop alle
Scuole di giornalismo finché non sia stata riassorbita la disoccupazione, che è a livelli di guardia.
La nostra è considerata una professione anomala poiché è costituita
da lavoratori dipendenti e liberi professionisti, in numero sempre crescente. È anche una professione a rischio. È stata definita dal “Centro
di Giornalismo” di Mosca, diretto da Oleg Panfilov, professione bersaglio. Definizione non impropria, visto il non indifferente contributo
profuso sul fronte della notizia. Maria Grazia Cutuli, Ilaria Alpi, Mauro
De Mauro, Antonio Russo, Giuseppe Fava, Mario Francese e Mauro
Rostagno, mi scuso per eventuali omissioni, sono colleghi che non
hanno esitato dinnanzi al loro dovere di informare.
Noi italiani siamo gli unici nell’Europa dei Venticinque ad essere
coperti da un ordine professionale. È il nostro Risorgimento, che al
di fuori dei confini nazionali ci invidiano. Un Ordine che ha persino
subito, come si ricorderà, un referendum abrogativo andato a vuoto
per difetto del quorum. Se lo avesse raggiunto l’Ordine dei giornalisti
sarebbe stato cancellato. La maggioranza dei votanti si era espressa
in tal senso.
Quella dei giornalisti, volenti o nolenti, è una categoria che da
qualche tempo non gode di grande considerazione. Non è apprezzata,
anche se è molto ambita dai giovani? Pur assolvendo un ruolo quanto
mai importante in una società democratica, pluralista e multietnica,
e l’informazione sia considerata un servizio di preminente interesse
pubblico, non sono rari i sondaggi che la dipingono usando forti pennellate nere. È ingeneroso poiché l’informazione ha una sua funzione,
e la assolve, anche se la qualificazione professionale ed i livelli culturali talvolta possono mostrare segni di debolezza. Senza giornalismo,
diceva Alexis de Tocqueville, non vi può essere democrazia.
Il punto chiave è che non sempre la verità è apprezzata e qualche aggettivo non brillante spinge ad iniziative giudiziarie. E che
il giornalismo stia attraversando un momento medievale, per via
dei condizionamenti e delle intimidazioni, è sotto gli occhi di tutti.
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CONVEGNI E CONGRESSI
Ora all’orizzonte c’è la legge sulle intercettazioni telefoniche, che si
concluderà, se non saranno apportati correttivi, con un altro giro di
vite sulla libertà di informazione. Non è tanto la pena pecuniaria da
infliggere al giornalista, quanto quella all’editore ad impensierire. Una
mazzata. Un milione e mezzo di euro a violazione fanno tremare i
polsi e mettono in serie difficoltà l’intero dei media. E con tanti saluti
a quanto ha detto alla fine dell’Ottocento Joseph Pulitizer, che riteneva
i giornalisti i “guardiani” degli altri poteri. In mèdio stat virtus, come
diceva Aristotele.
È vero, ci sono ombre. Ma non tutti può essere ricondotto al Medioevo. C’è molto Rinascimento e questo è costituito dalla professionalità. Il punto fondamentale ed irrinunciabile del Documento di
indirizzo per la riforma dell’Ordine varato dal Consiglio nazionale.
Un requisito indispensabile per il giornalista, assieme alla terzietà.
Il giornalista è terzo non parte. Il Rinascimento della professione è
offerto dalla citata rivista trimestrale del Mulino, che propone una
ricca gamma di approfondimenti sul giornalismo del Terzo Millennio.
Basta dare una scosa ai titoli degli ultimi numeri pubblicati: Ripensare
l’obiettività, Il giornalismo locale, L’etica del giornalismo economico,
Ripensare l’intervista ed Insegnare il giornalismo on line. Tutti temi
di grande interesse, che da soli attestano che il Medioevo è sovrastato
dal Rinascimento.
Una volta un signore di nome Aurelio Peccei, socio del Club di
Roma, aveva sostenuto la tesi che qualche limite si doveva porre al
progresso tecnologico ed alla bomba demografica. Questo accadeva
dopo l’episodio della baia di Minamata in Giappone e l’immissione
di mercurio nelle acque. Si era negli anni Settanta dell’altro secolo.
È ipocrisia sottolineare che il numero chiuso va a vantaggio della
qualità e che l’informazione non può costituire in potere assoluto?
Le regole inglesi insegnano.
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CONVEGNI E CONGRESSI
Relazione
di FABIO ROIA*
Nell’ambito di un decadimento di un’etica sociale che ricerchi
valori individuali, di aggregazione, pubblici (con abbattimento delle
situazioni di tutela degli abusi di potere) si assiste ad un decadimento
delle professioni intelletualmente “nobili”:
- per i giornalisti giudiziari: scelta di notizie a tinte forti soggettivamente (arresti, rinvii a giudizio, condanne: no archiviazioni, assoluzioni) ed oggettivamente (individuazione di temi che suscitano
emotività). Problema di etca dell’informazione: informare per educare
(aspetto istituzionale della professione) o urlare per vendere un prodotto? (aspetto commerciale dell’informazione);
- per gli avvocati: rinuncia di un livello alto della professione per
esigenze acquisizione di rendite contenziose; ricerca di popolarità per
acquisizione di clientela che determina una selezione nell’immagine
non nella preparazione; cadute deontologiche nel rapporto con il
cliente e nell’attività giurisdizionale;
- per i magistrati: tendenza al conformismo giurisprudenziale e
investigativo; ricerca di titoli e gratificazioni extragiudiziarie; abbassamento del livello medio di coscienza e cultura individuale.
I danni della (contro) riforma dell’ordinamento giudiziario:
- la restaurazione di un assetto piramidale della magistratura che
sceglieva il conformismo istituzionale per sopravvivere nell’assetto
costituzionale;
- la spinta alla precostituzione di titoli scientifici (con conseguenti
distrazioni sotto il profilo dell’impegno giudiziario);
- la rottura del principio costituzionale della pari dignità (ed importanza effettiva) di tutte le diverse funzioni giudiziarie svolte;
* Magistrato, Sostituto Procuratore Generale. Corte di Appello di Milano
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
- la paralisi della creazione giurisprudenziale (che incide direttamente sulla funzione dell’avvocato nel processo di merito con evidente svilimento del suo ruolo) per la scelta di un modello di giudice
burocrate e non costituzionalmente vivace;
- la costante minaccia rappresentata da illeciti disciplinari troppo
estesi (la diversità fra deontologia e illecito disciplinare non è stata
rispettata) e dalla obbligatorietà dell’azione disciplinare che paralizza
il pensare e l’agire del magistrato;
- la volontà di avere un pubblico ministero gerarchizzato e controllato.
I problemi di assetto della magistratura potevano essere risolti attraverso interventi di sistema1 e non contro il sistema costituzionale.
Una avvocatura con senso di responsabilità istituzionale, conscia del proprio ruolo di soggetto ineliminabile della giurisdizione
dovrebbe difendere l’autonomia della magistratura per difendere la
trasparenza e la sacralità della giurisdizione stessa. Qualificazione,
professionalità e libertà di avvocati e magistrati sono concetti fra loro
inscindibili.
Per ottenere tale obiettivo occorre considerare la possibilità di
intervenire sull’eccesso, sulla deontologia, sulla reale vocazione
forense pensando a forme di contenimento del numero degli attori
(progetto che probabilmente si scontrerebbe con i principi europei
in materia di libere professioni) per ricercare qualità ed evitare creazioni di contenzioso per naturali ed evidenti forme di sopravvivenza
imprenditoriale.
Bisogna riflettere anche su temi quali l’abuso dell’esercizio del
diritto di difesa e la particolare natura del ruolo dell’avvocato (che
potrebbe approdare verso una valenza di funzione pubblica) che costituiscono oggetto di dibattito in diversi Paesi.
Nella relazione al congresso dell’ANM di Venezia del febbraio 2004 tenuta
quale segretario generale di Unità per la costituzione sottolineavo che:
Se per l’accesso in magistratura
Gli obiettivi sono:
- Favorire l’accesso dei soggetti maggiormente preparati e dotati allo svolgimento
della funzione giudiziaria
1
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
- Creare una cultura comune (magistratura/avvocatura) della giurisdizione
- Ridurre la platea dei concorrenti senza compromettere il diritto di tutti soggetti
in possesso dei requisiti sostanziali a partecipare.
Le soluzioni possibili appaiono:
- Creazione di una scuola dell’accesso alle professioni legali con concorso/esame
differenziato per le opzioni classiche (avvocato, magistrato, notaio) che costituisca
eventualmente titolo preferenziale anche per l’accesso alla Pubblica Amministrazione
- Trasformazione del concorso in concorso di secondo grado
Se per la costruzione della carriera
Gli obiettivi sono:
- Destinare il magistrato alle funzioni per le quali è maggiormente preparato
riaffermando il principio della pari dignità di tutte le funzioni esercitate
- Evitare che si creino fenomeni di incrostazioni del sapere e di natura ambientale
- Costruire una professionalità specifica per i dirigenti degli uffici giudiziari
Le soluzioni possibili appaiono:
- Temporaneità di tutte le funzioni ( con possibile modulazione del periodo)
- Destinazione dell’uditore giudiziario a funzioni giudicanti collegiali
- Abolizione delle qualifiche
- Temporaneità delle funzioni direttive con possibilità di proroga
- Tabellarizzazione e/o temporaneità delle funzioni semidirettive
- Trattamento retributivo agganciato alla anzianità di servizio con incentivi per
sedi disagiate.
Se per la distinzione delle funzioni
Gli obiettivi sono:
- Favorire la pluralità di esperienze nelle funzioni giudicanti e requirenti e quindi
favorire il passaggio da una funzione all’altra
- Assicurare la effettiva terzietà del giudice anche apparente
Le soluzioni possibili appaiono:
- Ricercare la terzietà del giudice negli istituti processuali
- Limitare l’incompatibilità di passaggio di funzione soltanto per modelli di
tribunali medio-piccoli e per omogeneità di materia non specializzata (penale generico)
- Assicurare un periodo di riconversione effettivo che preveda corsi di riqualificazione professionale ed affiancamento a magistrati in servizio.
Se per la progressione in carriera
Gli obiettivi sono:
- Effettuare valutazioni penetranti ed effettive in punto di idoneità a svolgere la
funzione
Le soluzioni possibili appaiono:
- Prevedere valutazioni periodiche di professionalità svincolate dalla progressione economica e finalizzate a verificare l’idoneità concreta del magistrato allo
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
svolgimento delle funzioni svolte
- Ampliare e tipizzare la disciplina delle fonti di conoscenza (rapporto, autorelazione, provvedimenti giudiziari, profili statici, eventuali osservazioni del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati in periodi neutri rispetto al momento valutativo)
- Prevedere che in caso di giudizio negativo il magistrato venga chiamato ad
esercitare altra funzione.
Se per i consigli giudiziari
Gli obiettivi sono:
- Favorire un decentramento delle attribuzioni del Consiglio Superiore della
Magistratura assicurando una uniformità di valutazioni periferiche nel rispetto dei
limiti di compatibilità costituzionale
- Assicurare la partecipazione di componenti laici
Le soluzioni possibili appaiono:
- Procedimentalizzare le pratiche che abbiano un esito sfavorevole per il magistrato
- Prevedere la presenza di componenti laici nella misura indicata per la composizione del CSM allorché i Consigli Giudiziari trattino materie che non riguardino
lo status del magistrato e l’organizzazione tabellare degli uffici
- Istituire il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione
- Prevedere una legge elettorale che assicuri la rappresentanza dei magistrati su
base proporzionale
Se per l’ufficio del pubblico ministero
Gli obiettivi sono:
- Eliminare l’eccessiva personalizzazione dell’attività del Pubblico Ministero
con riferimento all’interpretazione normativa ed alla iniziativa penale
Le soluzioni possibili appaiono:
- Accentuare il principio della semitabellarizzazione dell’ufficio di Procura rafforzando la analiticità del progetto di organizzazione del lavoro e dell’orientamento
di intervento secondo criteri predeterminati ed oggettivi ma vincolanti quanto a
scelte investigative ed interpretative generali
Se per l’aggiornamento professionale dei magistrati
Gli obiettivi sono:
- Assicurare una formazione permanente di tipo scientifico/pluralista ai magistrati
in comunicazione culturale con il mondo dell’università e con quello dell’avvocatura.
Le soluzioni possibili appaiono:
- Rendere obbligatoria la partecipazione ai corsi di formazione centrale e decentrata organizzati dal CSM in relazione alle funzioni svolte e con l’inserimento
di corsi di lingua straniera.
- Prevedere un maggior coinvolgimento del Ministro della Giustizia nella
formazione – che rimane di competenza del CSM – attraverso la partecipazione
di componenti da loi nominati nella programmazione dei corsi e nella nomina dei
docenti.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
Se per l’illecito disciplinare
Gli obiettivi sono:
- Prevedere la tipizzazione di condotte che costituiscano illecito disciplinare
anche nell’interesse del magistrato
Le soluzioni possibili appaiono:
- Tipizzare come testo base fattispecie che non risultino limitative per l’essere
magistrato nella società ma che valorizzino le pronunce disciplinari del CSM e
della Corte di Cassazione
- Prevedere che giudice disciplinare diventi una sezione autonoma del CSM.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Mozione finale
Nell’ambito dei lavori della VII Consulta tra Avvocati, Magistrati
e Giornalisti tenutasi a Brindisi nei giorni 30 settembre e 1° ottobre e
che ha visto la partecipazione delle massime autorità dell’Avvocatura,
Magistratura e Giornalismo, sono stati affrontati cruciali tematiche in
ordine all’accesso alla professione.
In particolare si è preso atto che allo stato, è impossibile assumere
provvedimenti immediati per quanto riguarda l’Avvocatura.
È emerso però la categoria Forense può comunque iniziare già da
subito a porre fattivo rimedio. In particolare dai vertici della Cassa
Nazionale della Previdenza Forense, del Consiglio Nazionale Forense
e dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura sono pervenute alcuna
prime concrete indicazioni, sostanzialmente condivise:
- Limitazione dell’esercizio della professione agli avvocati che la
esercitano e che sono iscritti alla cassa di previdenza, con conseguente immediata cancellazione dagli albi degli avvocati che non
godano di tali requisiti.
- Applicazione rigorosa delle norme vigenti in tema di incompatibilità professionale.
- Aggiornamento professionale permanente obbligatorio.
- Verifica e controllo del reale esercizio della pratica forense e responsabilizzazione del dominus.
- Iscrizione obbligatoria alla Cassa di Previdenza Forense sin dall’inizio della pratica, con versamento dei contributi per il primo
anno a carico del dominus e verifica di agevolazioni contributive
per quest’ultimo.
- Limitazione temporale del certificato di compiuta pratica.
- Abolizione del patrocinio in quanto oggi non più sussistenti le
ragioni che ne hanno giustificato l’introduzione
- Regolamentazione dell’accesso alla professione forense sin dall’università.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
L’ASTAF (Associazione Nazionale della Stampa Forense) all’esito
della Consulta non può che manifestare soddisfazione per essere riuscita ancora una volta a portare allo stesso tavolo Avvocati, Magistrati,
Giornalisti e Parlamentari per discutere delle problematiche comuni
(e non solo) alla categorie.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
XXVIII Congresso Nazionale
dell’Avvocatura Italiana
Amministrare la Giustizia: gli Avvocati
per governare il cambiamento
Milano, 10-13 novembre 2005
di CLAUDIO CONSALES*
Si è svolto a Milano dal 10 al 13 novembre 2005 il XXVIII Congresso Nazionale Forense.
I Congressi dell’avvocatura, attraverso gli interventi dei più qualificati rappresentanti, si sono sempre caratterizzati per aver denunciato
le disfunzioni della giustizia che di volta in volta si sono ritenute più
significative e per aver proposto soluzioni, più o meno condivisibili,
per superare le rilevate disfunzioni.
Sul punto si rammenta che il precedente Congresso svoltosi a Palermo ha avuto come argomento di fondo il ruolo della Magistratura
Onoraria nell’ambito della Giurisdizione.
Nel Congresso di Milano gli avvocati, pur non tralasciando interventi assai critici sullo stato della giustizia: lungaggine dei giudizi,
frantumazione ingiustificata della giurisdizione tra diversi giudici,
molteplicità dei riti, hanno dovuto soffermarsi principalmente sulle
nuove tematiche che mirano a sovvertire i valori e le tradizioni dell’avvocatura italiana.
È ormai noto infatti che ci sono forti pressioni politiche, che traggono in parte spunto da direttive comunitarie, volte ad abolire punti
fermi e caratterizzanti la storia dell’avvocatura italiana.
In particolare in nome della concorrenza e del libero mercato sono
*
Avvocato del Foro di Brindisi.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
Il Congresso durante l’intervento del Ministro Castelli
oggetto di contestazione: il sistema delle tariffe poste per legge; il divieto di pubblicità, il divieto del patto di quota lite ed infine lo stesso
sistema che vede l’avvocatura articolata in Ordini professionali che
esprimono poi i consiglieri del CNF.
Contro queste pressioni, il Congresso di Milano ha ribadito, attraverso gli interventi più autorevoli, la necessità di salvaguardare un
sistema che appartiene alla tradizione dell’avvocatura italiana e che
si fonda sulla figura di avvocato inteso come libero professionista
che offre le sue conoscenze giuridiche a tutela dei diritti del proprio
assistito e non come un imprenditore commerciale.
La liberalizzazione contro la quale si è espresso il Congresso,
infatti, porterebbe l’avvocato su un piano molto simile a quello di un
imprenditore di servizi, libero di offrire la propria prestazione anche a
prezzo vile, libero di farsi pubblicità ed infine libero, in un sistema privo di controlli, di stipulare con i propri assistiti patti di quota lite.
Il Presidente del CNF, avv. Guido Alpa, nel suo intervento, si è
decisamente opposto a queste pressioni politiche, sostenendo che il
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
sistema di regole e norme, anche deontologiche, su cui si articola
tradizionalmente l’avvocatura italiana va salvaguardato nella sua
essenza.
Il sistema tariffario, ha osservato il Presidente del CNF, va preservato considerato che la professione forense tutela un interesse pubblico
e ciò può importare limitazioni legittime ad una concorrenza senza
riferimenti minimi in ordine al pagamento delle prestazioni.
L’avv. Alpa ha ancora manifestato l’assoluta contrarietà alla legittimazione del patto di quota lite, posto che esso comprometterebbe
l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato, rendendolo partecipe
degli interessi del cliente e finirebbe per fomentare la litigiosità.
La pubblicità nell’avvocatura, ha sostenuto il Presidente del CNF
deve ridursi ad esclusiva attività di trasparenza riguardante i titoli
conseguiti dall’avvocato, la sua qualificazione, la sua appartenenza
o meno ad uno studio associato, nient’altro.
Non può avallarsi l’ingresso di una pubblicità di stampo aziendalistico dove espressamente o implicitamente si riscontrerebbero
valutazioni di carattere comparativo.
Un momento del Congresso con i Delegati dell’Ordine di Brindisi
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
Il Presidente del CNF ha anche difeso strenuamente il sistema
ordinistico come forma per la costante affermazione dell’autonomia
dell’avvocatura rispetto agli altri poteri dello Stato.
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 405 del
2005, l’avv. Alpa ha ribadito che l’ordinamento e l’organizzazione
degli Ordini risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse
pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la
tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza
dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad
iscriversi. Tutto ciò è finalizzato a garantire il corretto esercizio della
professione a tutela dell’affidamento della collettività.
In sostanza dal Congresso è emersa la forte volontà di non permettere che i principi e le regole che hanno costituito la struttura portante
dell’avvocatura nella storia italiana siano accantonati in nome di altri
principi estranei alla nostra tradizione; si pensi sul punto al patto di
quota lite, riconosciuto come legittimo in altre realtà con diversa
tradizione giuridica.
È emersa ancora la forte volontà di non permettere che siano Enti
esterni all’avvocatura, come le stesse Regioni, ad intromettersi in
ambiti che l’avvocatura ha sempre curato in autonomia e senza interferenze; si pensi alla tenuta degli albi professionali ed ai procedimenti
disciplinari.
Sotto questo profilo molti degli interventi hanno richiamato la citata
sentenza della Corte Costituzionale n. 405 del 2005 come riferimento
ineccepibile che deve costituire la guida degli interventi legislativi.
È stato anche precisato nel corso degli interventi che la difesa delle
norme che appartengono alla tradizione dell’avvocatura italiana non
significa scialbo arroccamento al passato, indifferente alle nuove istanze ed esigenze. Sul punto lo stesso Presidente del CNF ha precisato
che le tariffe professionali dovranno essere revisionate in modo da
renderle più facilmente leggibili da parte dei consumatori.
Il Congresso ha quindi tracciato i principi guida e gli obiettivi che
rappresenteranno il manifesto dell’avvocatura nel prossimo futuro.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Tali principi ed obiettivi possono così essere sintetizzati:
- autonomia ed indipendenza dell’Avvocatura;
- funzione giurisdizionale esclusiva in materia deontologica;
- funzione esclusiva nell’individuazione delle regole comportamentali non assoggettate ad alcuna approvazione esterna, trattandosi
di regole giuridiche di natura primaria;
- funzione istituzionale del CNF in materia di consulenza alle istituzioni e di proposta legislativa;
- promozione dell’aggregazione degli avvocati in studi associati
polifunzionali;
- cancellazione dagli albi di quanti pur essendo iscritti non esercitano
la professione o si trovino in situazioni di incompatibilità;
- controllo sulla pubblicità illecita degli avvocati in cerca di una
notorietà non suffragata dalla qualità;
- regole appropriate per la selezione di chi intende accedere alla
professione;
- miglioramento della qualità delle prestazioni professionali attraverso l’organizzazione di corsi, incontri, seminari di aggiornamento;
- promozione di iniziative tese a sensibilizzare gli avvocati sulla
necessità di avere un’assicurazione sulla responsabilità professionale;
- sostegno agli Ordini locali che organizzano Scuole forensi.
Gli obiettivi posti si potranno naturalmente raggiungere in un clima
di serena e costruttiva collaborazione.
***
Quaderni
***
***
139
CONVEGNI E CONGRESSI
Il Consigliere Nazionale Morgese con i Delegati dell’Ordine di Brindisi
Come si è visto in un contesto politico caratterizzato da tentativi
forti per sottrarre all’avvocatura storiche prerogative, il Congresso di
Milano ha ribadito che esistono dei confini entro i quali può operare
solo l’avvocatura e che nessuno deve prevaricare. Sul punto risulta
assai significativo il titolo che si è voluto dare al Congresso di Milano:
“Gli avvocati per governare il cambiamento”.
Il titolo è eloquente di per sé: gli avvocati sono consapevoli della
necessità di cambiamenti nella disciplina della professione adeguati
alle nuove e diverse istanze sociali e politiche, ma tali cambiamenti
dovranno essere gestiti dall’avvocatura senza interferenze esterne
dirette a sottrarre all’avvocatura stessa la sua principale forza: l’autonomia.
140
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Documento politico presentato
al XXVIII Congresso Nazionale
dell’Avvocatura Italiana
L’Unione Regionale degli Ordini Forensi di Puglia
VALUTATA
l’estrema gravità del momento e la condizione di frammentazione
dell’Avvocatura Italiana;
CONSIDERATO
che gli sforzi profusi da tutte le componenti della categoria per recuperare spazi e credibilità, e affrancarsi, una volta per tutte, dall’autoreferezialità di schemi e percorsi sempre più aridi, hanno avuto esito
infausto, in ragione, per un verso, dell’ormai endemica insensibilità
delle forze politiche e di governo, ma non meno incisivamente della
nostra incapacità di esprimere, pur nella diversità di espressione e di
idee connaturata a un ceto profondamente liberale, una rappresentanza
politica unitaria, e quindi, una forte identità di classe;
RITENUTO
che l’esperienza poco esaltante delle ultime Assisi Congressuali, le
risoluzioni poco convincenti di Firenze, Verona e, da ultimo, Palermo,
hanno inciso in termini rilevanti sul processo di delegittimazione del
Ceto Forense, con riflessi particolarmente negativi sulla sorte di un
modello professionale del quale si intende stravolgere la specificità,
a beneficio di una impostazione “imprenditoriale” del mondo delle
professioni;
CONSTATATO
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
che la base appare sempre più frastornata e preoccupata per questa
sorta di confusione operativa;
PRESO ATTO
che l’Organismo Unitario dell’Avvocatura di fatto non esprime tutta
la rappresentatività in funzione della quale sono state operate le scelte
epocali di Venezia e Maratea;
RILEVA
che appare irrinunciabile ricostruire un assetto politico-istituzionale
unitario dell’Avvocatura Italiana;
OSSERVA
che, in quest’ottica ed alla luce delle discrasie cui si è fatto cenno,
è intuitivamente fondamentale che il Congresso Nazionale Forense
torni ad essere il momento nodale di confronto di tutte le componenti
istituzionali ed associative dell’Avvocatura, e non più soltanto il luogo
di designazione dei rappresentanti di associazioni o altri organismi;
e che, a tal fine, è essenziale recuperare al Consiglio Nazionale Forense le centralità e le prerogative che gli competono, e, quindi, in
definitiva, il suo stesso ruolo, concentrando nella più alta espressione
dell’Avvocatura Italiana i poteri di indizione ed organizzazione del
Congresso;
ESPRIME
la grande preoccupazione dell’intera Classe Forense di Puglia;
ED AUSPICA
che in occasione del prossimo Congresso, l’Assemblea assuma tutte
le conseguenti determinazioni, assolutamente improcrastinabili nella
prospettiva del recupero della unità e della soggettualità politica e
della stessa identità dell’Avvocatura Italiana.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
XXVIII Congresso Nazionale Forense
dell’Avvocatura Italiana
Amministrare la Giustizia: gli Avvocati
per governare il cambiamento
di GUIDO ALPA*
1. Premessa
Ci sono corsi e ricorsi anche nella scelta dei temi congressuali e
nei modi in cui l’Avvocatura presenta sé stessa e organizza il proprio
ruolo istituzionale. E vi sono autentiche svolte nella evoluzione della professione forense, determinate da fattori endogeni e da fattori
esogeni.
I congressi dell’Avvocatura costituiscono un occasione straordinaria per cogliere i segni dei tempi, per riflettere sulla lezione del passato
e per analizzare con lucidità e capacità di penetrazione la situazione
presente. Sono anche l’occasione per meditare come si possano modificare le regole stesse che disciplinano la professione: per quelle che
spettano al legislatore, si tratta di proporre principi o testi articolati,
ponendosi in un rapporto dialettico con il Parlamento e il Governo;
per quelle che spettano agli Ordini, e sono di natura deontologica, si
tratta più semplicemente di concentrare con tutti i loro esponenti le
modificazioni e gli adattamenti ritenuti più appropiati. La storia dell’Avvocatura è significativa a questo riguardo, perché ci documenta
che – salvo un breve periodo, durato però solo un decennio – gli
avvocati hanno avuto l’abilità e l’esperienza di provvedere a scrivere
da sé le regole destinate a disciplinare la professione forense: sia le
regole primarie, sia le regole deontologiche. Negli anni Cinquanta lo
stesso Calamandrei, in allora presidente del CNF, era stato richiesto
* Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
Calamandrei, Sulla riforma della legge professionale; relazione al Ministro
1
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
di presiedere una commissione per la riforma del Consiglio nazionale
forense, e se ne era fatto latore al Ministro della Giustizia1. Ma ciò che
mi sembra altrettanto significativo è che, quante volte gli avvocati hanno discusso delle regole che li riguardano, non hanno mai trascurato di
occuparsi del contesto nel quale quelle regole avrebbero operato, non
hanno mai ignorato le riforme introdotte per ammodernare il Paese,
non hanno mai difeso una autoreferenzialità fine a se stessa.
Proprio un anno fa, a Bari, il Consiglio Nazionale Forense ha
celebrato il CXXX anniversario della istituzione degli Ordini, e
richiamato l’attenzione dell’Avvocatura sui valori e le finalità della
prima legge professionale, approvata nel 18742. Quella legge, che
ha costituito il punto di avvio di tutta la legislazione statuale che
riguarda le professioni intellettuali – perché, vorrei sottolinearlo
con orgoglio, la professione degli avvocati e dei procuratori è stata
la prima professione, rispetto a tutte le altre professioni intellettuali, ad ottenere ringraziamenti e garanzie – era stata preparata dalla
discussione che gli avvocati dell’epoca avevano condotto al Primo
Congresso giuridico italiano, tenutosi a Roma dal 25 novembre all’8
dicembre del 18723. Pur essendo il primo congresso dell’Italia unita,
in cui professionisti provenienti da varie regioni italiane portatori di
sistemi giuridici con origini e culture tra loro differenti, intendevano
discutere delle linee direttrici della loro professione, il tema centrale
posto all’attenzione degli intervenuti non era quello della disciplina
della professione, ma piuttosto quello delle riforme che il Parlamento
aveva appena varato. Le riforme ne avevano fatto parte dominante:
e si trattò infatti del codice di procedura civile, del processo penale,
dell’ordinamento giudiziario, delle pene, dei confini tra giurisdizione civile e potere amministrativo. Le nuove regole da assegnare
alla professione forense erano inserite in un contesto più ampio di
natura giuridico-istituzionale. Era un segno politico che si prestava a
Guardasigilli (1955), in Opere giuridiche, t. II, Napoli, 1966.
2
V. l’indirizzo di saluto sul sito www.consiglionazionaleforense.it e più diffusamente la mia Introduzione a Cavagneri , Avvocati a procuratori, Bologna, 2005.
3
Gli Atti del Congresso, custoditi presso la Biblioteca nazionale, saranno ristampati prossimamente nella collana di “Storia dell’avvocatura italiana” curata
dal CNF.
144
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
diverse letture, ma, prima di tutto, comunicava a tutti gli interessati
un messaggio di straordinaria importanza: l’Avvocatura si assumeva
la responsabilità politica, istituzionale e tecnica, di orientare il Paese,
che risentiva ancora della sua fragile unità, nel difficile percorso verso
la edificazione del nuovo ordinamento giuridico.
In altre parole, già agli albori della disciplina della professione le
questioni concernenti l’accesso, lo svolgimento e il controllo dell’attività degli avvocati erano coniugate con le regole di amministrazione della giustizia e con il ruolo istituzionale e quindi sociale che la
categoria intendeva assolvere nel Paese.
Anche il primo Congresso giuridico italiano, celebrato nei giorni
5-9 ottobre 19324 offre motivi di riflessione. Anche in questo caso le
relazioni riflettevano il ruolo che l’Avvocatura si assegnava nella edificazione dell’impianto costituzionale e corporativo del nuovo regime.
Le regole della professione erano chiuse, direi assorbite nel sistema
corporativo, ma gli avvocati avevano chiamato prestigiosi giuristi a
discutere di ordinamento degli istituti giudiziari (D’Amelio), di diritto
costituzionale (Panunzio), di diritto corporativo (Costamagna), di
diritto e procedura penale (Aloisi), di prevenzione e pena (Longhi),
di riforme penitenziarie (Novelli). E non avevano trascurato i temi
centrali della convivenza civile quali la famiglia, con la relazione di
Gaetano Grisostomi Marini, la proprietà, con la relazioni di Filippo
Vassalli, il diritto di autore e di invenzione, con Edoardo Piola Caselli
e la riforma delle leggi commerciali con Cesare Vivante.
Anche in questo caso le regole della professione forense, in allora
inserite nell’ordinamento corporativo, costituiscono solo un frammento del mosaico di relazioni e interventi oggetto del Congresso, e
fanno parte integrante di un disegno più ampio, volto a ricostruire i
profili essenziali del nuovo diritto.
Insomma, il tema delle riforme, e del rapporto tra innovazioni
Ottobre del Decennale, a cura del Sindacato nazionale fascista Avvocati e
Procuratori, Roma, 1933.
5
Sul punto v. Tacchi, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Bologna,
2002.
6
È un’analisi che in modo più esteso ho proposto ne L’avvocato. I nuovi volti
4
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
legislative e ruolo della professione forense è un leitmotiv che accompagna nel corso del tempo la storia dell’Avvocatura letta attraverso
i suoi congressi5.
Ne è riprova ancora, il Primo Congresso nazionale giuridico-forense
tenutosi a Firenze nei giorni 19-22 settembre 1947, sotto la presidenza
di Vittorio Emanuele Orlando e la vice-presidenza dell’allora presidente del CNF Piero Calamandrei. Ebbene, anche in quella occasione,
fondamentale per il rinnovo del patto costituzionale e quindi per il
ruolo svolto dall’Avvocatura nell’Italia democratica e repubblicana,
gli avvocati discutono di riforme: della legge professionale, con Di
Paola, del gratuito patrocinio, con Baldi-Papini, del codice di procedura civile, con Carnacini e Brunori, del codice di procedura penale,
con Leone, Pacchi e Querci, di previdenza e assistenza, con Italia, di
professione e rapporti fiscali, con Albenzo.
Già si avverte, nella scelta dei temi, che si sta delineando una nuova
concezione dell’Avvocatura, più dinamica e moderna. Non si pensa
solo alle regole professionali, non si pensa solo alle riforme fondamentali, ma si pensa anche alla professione come ad un lavoro, un
lavoro che implica un gettito fiscale, un lavoro che implica sicurezza
nella malattia e nella vecchiaia.
Di congresso in congresso si trascina anche un altro problema,
irrisolto, combattuto, dilaniante in certi momenti: quello della rappresentanza degli avvocati. È dal 1872 che se ne parla, e il tema vive
alterne fortune. Certo, è un tema che ha una sua rilevanza, ma solo
di tipo organizzativo. Perché ciò che oggi – e siamo ad un nuovo
appuntamento – ci deve preoccupare è come affrontare le sfide della
modernità e come governare il cambiamento6. La svolta del Millennio
ha comportato una svolta anche nella concezione della professione
forense. Per la verità, L’impulso a modificare le regole non è provenuto dall’interno, ma dall’esterno: da alcune Direzioni Generali della
Commissione europea, da istituzioni e ambienti imprenditoriali, da
della professione forense nell’età della globalizzazione, Bologna, 2005.
7
V. la discussione apertasi al CNEL su Professionisti e concorrenza, a cura della
Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Roma, 2005; v. il seminario sul
146
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
studiosi di economia, e anche da qualche studioso di diritto o da associazioni di avvocati. Vi sono poi fatti economici che incidono sulla
nostra professione, come la concorrenza degli studi stranieri, problemi natura strutturale, come l’elefantiasi della categoria, problemi di
natura burocratica, come all’iscrizione all’albo di avvocati che non
esercitano la professione, problemi di definizione di regole congrue
per l’esame di abilitazione. Ed ancora problemi di natura istituzionale,
che riguardano i rapporti con le altre istituzioni del Paese, in primis
il Parlamento e il Governo, le altre professioni, le organizzazioni
rappresentative delle banche e delle assicurazioni, dei consumatori,
e così via7. In questo contesto, l’avvocato e l’Avvocatura in generale
si trovano a fronteggiare anche gli effetti di una crisi che potremmo
ormai considerare endemica, della amministrazione della Giustizia.
Il titolo di questo congresso coniuga appunto i due problemi di
fondo: il ruolo che l’Avvocatura intende svolgere nel migliorare il
sistema di amministrazione della giustizia, essendo la difesa civile,
penale, amministrativa e tributaria al tempo stesso la funzione essenziale dell’avvocato e la sua fonte di sostentamento, e il cambiamento
di quel sistema – in crisi da ormai troppo tempo – ma anche il cambiamento della mentalità, dei modi di essere, dei modi di lavorare e di
aggregarsi degli avvocati nel mondo ormai globalizzato. Sono temi di
grande momento, che possono apparire vasti e complessi. Ed in effetti
lo sono; questa è una delle ragioni, tra le molte, che hanno suggerito
di articolare il congresso in due fasi, l’una a Milano e l’altra a Roma,
per fa sì che il cambiamento, nelle forme e nei modi che saranno
discussi e decisi, avvenga in modo graduale, soprattutto funzionale
agli scopi che intendiamo raggiungere.
Per la individuazione degli scopi è presto detto:
- mantenere saldi i principi di autonomia e di indipendenza dell’Avmedesimo tema organizzato da Paolo Spada presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma La Sapienza, nel giugno scorso, i cui Atti sono in corso di
pubblicazione; ma v. anche le risposte che l’Avvocatura ha saputo dare negli Atti
del Congresso di Palermo del 2003, ora in corso di pubblicazione nella collana
curata dal CNF per i tipi di Giuffré.
8
Sul punto v. il saggio di Barcaroli, in corso di pubblicazione su Rass. Forense,
2005.
Quaderni
147
CONVEGNI E CONGRESSI
-
-
-
vocatura;
conservare l’autodichia, la funzione giurisdizionale esclusiva in
materia deontologica e il compito di dettare regole comportamentali non assoggettate ad alcuna approvazione esterna, trattandosi
di regole giuridiche di natura primaria (non potendosi perciò accettare né un ritorno ad un passato ormai lontano né l’emissione
dei cosiddetti membri laici negli organi giudicanti: noi non siamo
pubblici impiegati come i magistrati, né siamo divisi in correnti
politicamente orientate; le convinzioni politiche restano – per
l’avvocato – in interiore homine e non incidono né sulla funzione
giudicante né sulle altre funzioni svolte dagli Ordini e dal CNF);
rinvigorire le funzioni istituzionali del CNF in materia di consulenza alle istituzioni e di proposta legislativa;
individuare le regole per rendere trasparente e più intelligibile
l’applicazione delle tariffe;
individuare le regole per coniugare le esigenze di adeguata remunerazione e di libertà di circolazione dei servizi in materia di
consulenza legale;
proporre la riserva di consulenza legale per le materie afferenti la
disciplina dell’anticlericaggio;
promuovere l’aggregazione degli avvocati in studi polifunzionali
al fine di raggiungere economie di scala;
promuovere la cancellazione dagli albi di quanti non esercitano la
professione o trovandosi in situazioni di incompatibilità, affollano
la categoria causandone il discredito;
controllare quanti privilegiano l’apparenza sulla realtà e vanno in
cerca di una notorietà non suffragata dalla qualità;
introdurre regole appropriate per la selezione dei giovani che intendono accedere alla professione in modo da eliminare le disparità
di valutazione che rischiano di trasformare l’esame di abilitazione
in una “lotteria forense”;
migliorare la qualità della prestazione professionale attraverso
corsi, incontri, seminari di aggiornamento e modalità di certificazione8;
Sul punto v. Alpa, Disciplina delle professioni legali: luci e ombre della ricetta
9
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
- migliorare la progettualità;
- rimuovere le persistenti occasioni di discriminazione e promuovere
le pari opportunità;
- promuovere l’assicurazione della responsabilità professionale;
- sostenere gli Ordini nella organizzazione delle Scuole forensi;
- promuovere il coordinamento di tutte le componenti dell’Avvocatura secondo un quadro di obiettivi condivisi che riservi a ciascuna
componente, nell’ambito della sua libertà d’azione, compiti e
modalità di intervento.
Sarebbe altresì utile, per risolvere tanti pregiudizi, effettuare un
accurata ricerca sociologica riguardante la formazione culturale,
estrazione sociale, la trasmissione dell’esperienza e degli studi professionali, in modo da documentare come l’alto numero degli iscritti
e i mutamenti che si sono avvicendati nel Paese escludono qualsiasi
paternalismo o familismo nell’accesso alla professione e nella carriera
dell’avvocato. Dobbiamo peraltro ricordare, a chi imputa alla nostra
professione di essere gerontocratica, che l’esperienza del giurista si
affina col tempo, che la conoscenza si accresce con l’aggiornamento
continuo, che chi è competente del CNF partecipa ad una giurisdizione
superiore a cui si può accedere solo mediante l’iscrizione all’albo dei
Cassazionisti.
2.
Le sfide dell’Avvocatura
Sono obiettivi ambiziosi, che tuttavia si debbono raggiungere tutti
contemporaneamente; ciascuno di loro ha tempi e modi di realizzazione, e diversi protagonisti. In un clima di serena collaborazione
dobbiamo sperare di raggiungerli. È un imperativo categorico che
mette in gioco la nostra competenza e la nostra responsabilità.
Innanzitutto dobbiamo partire dalla situazione in cui versa l’Avvocatura.
Il futuro che si apre alla professione forense è irto di difficoltà. Tra
le tante, val la pena di considerare la situazione istituzionale, perché il
regime delle professioni e quello della professione forense in particolaQuaderni
149
CONVEGNI E CONGRESSI
re è in corso di definizione, e non se ne possono attualmente presagire
i risultati. Di natura organizzativa, perché gli studi professionali sono
chiamati a rivedere le loro dimensioni, a promuovere associazioni
e società, ad imprimere al loro assetto caratteri “imprenditoriali”.
Di natura internazionale, perché la concorrenza degli studi stranieri
– proprio perché la stagione delle privatizzazioni sembra volgere al
termine – è diventata sempre più incalzante, invadendo spazi fino a
poco tempo fa ritenuti “domestici”. Di natura processuale, perché le
riforme già attuate, come quella societaria, quelle in corso, come quella
dell’intermediazione finanziaria, a cui si aggiungono le modifiche
alle competenze territoriali e per materia, le prospettive di ulteriore
riforma dei procedimenti civili, un più esteso impiego delle tecniche
informatiche, implicano un rapido aggiornamento ed un adattamento
alle novità.
Anche l’attuale congiuntura economica non agevola gli avvocati
che esercitano la loro attività in formazione tradizionale, di tipo
familiare o comunque con studi di piccole dimensioni, ma neppure
gli studi di media o grande dimensione, le cui spese di struttura e di
personale costituiscono una cospicua incidenza su i profitti. Ma l’Avvocatura ha saputo fronteggiare, con capacità prospettica, con determinazione e inventiva, e con riconosciuta competenza, situazioni anche
peggiori di quella che si sta delineando. D’altra parte si può rilevare
che alcuni dei progetti legislativi di riforma delle professioni o della
stessa professione forense sono miopi perché tendono a modellare
le regole sulle mega-strutture ignorando che esse costituiscono una
percentuale marginale degli studi professionali anche se primeggiano
nella consistenza del loro fatturato. Ma ciò non ha nulla a che vedere
con il grado di qualità delle prestazioni o con le occasioni di lavoro,
mentre concerne il tipo di operazioni che sono seguite, incentrate su
materie di alta alchimia societaria e di intermediazione finanziaria,
che di per sé naturalmente postulano l’impiego di grandi capitali,
l’effettuazione di operazioni in Paesi esteri, i contratti con le migliori
piazze finanziarie e con le più rinomate Camere arbitrali. Non si può
pretendere che tutti gli avvocati siano valutati secondo il numero
di concentrazioni societarie, di ammissioni in borsa, di scalate o di
150
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
cartolarizzazioni che hanno i effettuato in un certo periodo di tempo.
Piuttosto dobbiamo fare il percorso inverso e fare in modo che tutti
gli avvocati possano acquisire una preparazione, una specializzazione, una competenza che consentano loro di migliorare sia gli ambiti
d’intervento professionale sia la loro capacità di reddito.
Per svolgere in bonam partem questo discorso, si deve considerare
che l’evoluzione dell’ordinamento apre sempre più numerosi spazi
professionali all’Avvocatura. Se è vero, come da tante parti si è autorevolmente sostenuto, che viviamo nell’età dei diritti, la difesa dei
diritti “nuovi” appartiene esclusivamente alle funzioni dell’avvocato.
Per quanto riguarda, ad esempio, i settori di competenza degli organi
comunitari, si stanno moltiplicando le direttive e i regolamenti, introdotti non solo per semplificare una legislazione ormai intricatissima
e complessa, ma anche per estendere il controllo dei rapporti transnazionali e per agevolare la cooperazione giudiziaria; il che implica
una ulteriore occasione di difesa, questa volta riguardante i rapporti
economici. Si considerino ancora i diritti della persona, collegati alla
protezione dei dati personali e alla sempre più diffusa aggressività dei
media. Si considerino i diritti dei consumatori, esposti alle clausole
vessatorie, a pratiche commerciali poco trasparenti, alla diffusione di
messaggi commerciali, di prodotti e servizi non sempre in linea con la
legislazione di derivazione comunitaria. Si pensi all’ambiente e alle
biblioteche, che hanno cessato di appartenere a nicchie di settore, per
investire la vita quotidiana di ogni cittadino. Si pensi alla protezione
dei risparmiatori. Si pensi ancora alla protezione dei diritti d’autore,
delle “new properties”, e alla circolazione di informazioni inesatte.
Ma si consideri anche l’attività d’impresa, che si avvale dell’avvocato
per una consulenza che richiede, nella sua sofisticata elaborazione,
una competenza giuridica specifica, e non soltanto generica o di
completamento: la riorganizzazione delle strutture societarie, la costituzione di enti strumentali per l’esercizio di attività economiche,
le definizione dei rapporti con fornitori e distributori di prodotti e
servizi, l’allestimento della partecipazione alle gare, la gestione dei
rapporti esterni, la redazione di modelli contrattuali, la costruzione
di nuovi tipi contrattuali, il governo delle “esternalità” dannose, l’acQuaderni
151
CONVEGNI E CONGRESSI
quisizione delle risorse finanziarie, la verifica dei bilanci, sono tutte
attività, tra le tante; che hanno accresciuto l’esigenza di rivolgersi ad
un avvocato o ad un team di professionisti, per poter ottenere, in via
stragiudiziale, prestazioni efficienti e risolutive. E che dire dei nuovi
assetti dei rapporti familiari, delle nuove figure di danno, del nuovo
modo di atteggiarsi dei rapporti con la pubblica Amministrazione?
E per ragionare sulle fonti che escono rafforzate dal nuovo assetto
costituzionale, come destreggiarsi con il diritto regionale che – salvi
i confini con il diritto statuale – via via acquisirà rilevanza?
Anche le tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie,
sulle quali così tanto insistono gli organi comunitari, offrono all’avvocato nuovi terreni di operatività: oltre al ruolo di difensore, l’avvocato
è la figura naturale del conciliatore o dell’arbitro, dal momento che la
complessità delle procedure e la rilevanza dei loro effetti richiedono
consapevolezza del compito espletato e capacità di districarsi nei
meandri del diritto.
3. Il ruolo sociale dell’Avvocatura e la centralità del sistema
ordinistico
Gli avvocati, che non sono soltanto autoreferenziali, son ben
consapevoli del loro ruolo sociale. Ruolo sociale che ha un triplice
significato:
- l’apporto dell’Avvocatura all’evoluzione della vita sociale, della
organizzazione dei rapporti economici, della produzione normativa,
della amministrazione della giustizia;
- l’apporto dell’Avvocatura al controllo della legalità, specie con
riguardo alla difesa dei diritti e alla moralità del mercato;
- l’apporto dell’Avvocatura all’accesso alla giustizia, alla consulenza sulle questioni della vita quotidiana, professionale e industriale.
(i) Sistema ordinistico e associazioni.
Il sistema ordinistico è l’asse portante dell’Avvocatura italiana,
152
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
che nasce su questa base già con la legge del 1874. Agli Ordini sono
affidate funzioni amministrative, e compiti di controllo deontologico
sia all’ingresso dell’aspirante nella professione forense, sia nel corso
dell’esercizio dell’attività. Il controllo investe la qualità della prestazione resa, in quanto gli Ordini da un lato organizzano scuole forensi
per l’accesso, dall’altro verificano il tirocinio effettuato, dall’altro
ancora verificano l’aggiornamento continuo del professionista. Per
parte sua, tra le molte attività, il CNF assolve anche ad una funzione
giurisdizionale – una giurisdizione esclusiva riconosciuta dalla Corte
costituzionale – ed una funzione istituzionale.
Il sistema ordinistico non piò esser posto in discussione: nessuna
delle riforme liberalizzatrici del “mercato professionale” in altri Paesi
ha mai posto dubbi sulla questione. Neppure nell’esperienza inglese,
in cui da più di vent’anni si discute in che modo ammodernare le
professioni legali, si è mai pensato di riformare la Law Society o il
General Council of the Bars9.
Accanto al sistema ordinistico e in collaborazione con esso si
collocano le associazioni, che si pongono con il CNF in un rapporto
dialettico e dialogico, per collaborare con il CNF e sollecitarlo nello
svolgimento delle sue molteplici funzioni istituzionali. Il CNF ha il
dovere di adempiere alle sue funzioni istituzionali, né può abdicare
ad esse e neppure delegare ad altri organismi. Ma piuttosto si deve
porre come momento aggregante di tutte le componenti in cui è divisa
la categoria.
Come tutte le funzioni istituzionali, il ruolo del CNF involge anche
compiti di natura politica: di politica del diritto, perché il CNF esprime
pareri per il Ministero della Giustizia, su tutti i progetti di legge che
riguardano la professione forense, nonché le materie trattate dagli
avvocati; di politica istituzionale, nel senso di intrattenere rapporti con
le altre categorie professionali, con il Governo e il Parlamento (per le
audizioni), con la Magistratura, per il miglioramento della macchina
inglese, in Guida ad diritto, 2004, n. 35, p. 106 ss.; Professione, poteri e concorrenza:
il modello inglese per la riforma dei servizi legali, ivi, 2005, n. 6, p. 11 ss.
10
In corso di pubblicazione su Guida al diritto, a cura di C. Bassu e su www.
costituzionalisti.it a cura di G. Colavitti.
Quaderni
153
CONVEGNI E CONGRESSI
della giustizia e per l’apporto fattivo alla amministrazione dei conflitti;
la politica giudiziaria, nel senso che il CNF, favorendo le ADR, si
propone come organo propulsore degli organismi di conciliazione e
di arbitrato; la politica organizzativa, nel senso che il CNF collabora
all’allestimento del processo telematico, ma anche all’istituzione di
corsi a distanza per la formazione dell’avvocato; di politica culturale,
nel senso che il CNF, attraverso seminari, corsi, collane editoriali,
approfondisce temi inerenti la professione forense e propone linee
guida per gli Ordini. In tutta questa attività vi è grande spazio per le
associazioni, che, nei rispettivi ruoli, militano per portare prosperità
del Paese, con spirito di servizio.
(ii) La centralità degli Ordini nella sentenza della Corte costituzionale n. 405 del 24.10.200510.
La centralità del sistema ordinistico è stata ribadita proprio pochi
giorni or sono, nella sentenza della Corte costituzionale, n. 405 del
200511. Nell’esaminare la l. Regione Toscana del 28.9.2004, n. 50
recante disposizioni regionali in materie di libere professioni intellettuali, la Corte ha precisato che l’ordinamento e l’organizzazione degli
Ordini e dei Collegi “risponde all’esigenza di tutelare un rilevante
interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo stato
a prevedere specifici requisiti di accesso ed a istituire appositi enti
pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare
la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza
dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad
iscriversi”. “Ciò è (…) – prosegue la Corte – finalizzato a garantire
il corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della
collettività. Dalla dimensione nazionale – e non locale – dell’interesse sotteso alla sua infrazionabilità deriva che ad essere implicata
sia la materia ‘ordinamento e organizzazione istituzionale dello Stato
e degli enti nazionali’ che l’art. 117 secondo comma lett. g) della
Costituzione riserva alla competenza esclusiva dello Stato, piuttosto
Corte cost., 3.11.2005, n. 405, Pres. Capotosti, Rel. Contri.
Nella letteratura più recente v. Ferraro, L’avvocato comunitario. Contributo
allo studio delle libertà di circolazione e di concorrenza dei professionisti, Napoli,
11
12
154
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
che alla materia ‘professioni’ di cui al terzo comma del medesimo art.
117, materia oggetto della competenza legislativa concorrente dello
Stato e delle Regioni.
In fin dei conti, la Corte costituzionale ha inteso sottolineare la
riserva allo Stato della disciplina organizzativa delle professioni, la
rilevanza nazionale degli Ordini locali, l’intangibilità delle funzioni
istituzionali degli Ordini: una linea che si colloca sia nel solco della
pregressa giurisprudenza che, per quanto riguarda la professione forense, ne ha riconosciuto la copertura costituzionale, nella linea della
giurisdizione esclusiva e speciale del Consiglio Nazionale Forense,
nella linea dei progetti legislativi che intendono chiarire i confini tra
legislazione statale e legislazione regionale in materia di professioni
intellettuali.
Tutto ciò nello spirito di servizio: servire l’Avvocatura e il Paese.
4. L’attività del Consiglio Nazionale Forense (maggio 2004ottobre 2005), la riforma delle professioni e la specialità della
professione forense.
Nella sua rinnovata composizione, che data dal maggio 2004, il
CNF ha avviato una intensa attività, documentata dalle circolari, dai
documenti stampa, dalle iniziative congressuali, dalle proposte che
sono sinteticamente raccolte nei Materiali che sono stati diffusi agli
intervenuti al nostro Congresso.
Mi riferisco, a titolo semplicemente informativo, alla revisione del
codice deontologico, agli studi sul processo disciplinare, al lavoro,
attualmente in corso con il Ministero dell’Economia e con l’Ufficio
Italiano Cambi, sulla disciplina della privacy; alla promozione del
processo telematico, alle prese di posizione sulle riforme riguardanti
il processo civile, alla formazione culturale e professionale dei giovani
(intendendo per giovani gli studenti delle facoltà di Giurisprudenza, i
cui programmi debbono tener conto dello sbocco naturale degli studi
giuridici, destinati a formare avvocati, magistrati e notai, alle Scuole
Quaderni
155
CONVEGNI E CONGRESSI
forensi, al tirocinio biennale, e così via.
L’Avvocatura attende da anni una disciplina organica della propria attività: un’attività che coinvolge interessi di natura pubblica,
strettamente collegata con il diritto di difesa, coessenziale allo Stato
di diritto e alla amministrazione della Giustizia. Considerate queste
caratteristiche, evidenziate dalla giurisdizione esclusiva riconosciuta
dalla giurisprudenza costituzionale al CNF, la scelta legislativa più
appropiata consisterebbe nella revisione della disciplina vigente,
che risale agli anni Trenta, per adeguarla alle nuove esigenze, senza
tuttavia scandire i capisaldi della professione, che si uniformano ai
principi di autonomia e d’indipendenza, correttezza e competenza,
fedeltà all’interesse del cliente e agli interessi pubblici.
Queste caratteristiche, che connotano in modo specifico e indefettibile la professione forense, meriterebbero un provvedimento ad
hoc. Parlamento e Governo hanno preferito imboccare un’altra strada,
quella di inserire la disciplina dell’Avvocatura nel quadro generale
della disciplina delle professioni, non solo quelle ordinistiche, ma
anche quelle non regolamentate, rinviando a normative di dettaglio
la previsione di regole speciali per i singoli settori. Ne sono derivate
enormi difficoltà, documentate dalla presenza di diverse proposte (il
cui contenuto è stato riscritto varie volte, con rapidi e disorganici interventi, connotati da formule di dubbia interpretazione), dalla volontà
di provvedere in via di urgenza con decreti e con disposizioni-stralcio,
dal nodo non ancora sciolto dei rapporti tra legislazione statuale e
legislazioni regionali. In questa situazione di incertezza si è preferito
affidarsi a norme erratiche, inserite in contesti alieni dallo scopo primario della disciplina della professione forense, come il c.d. decreto sulla
competitività, e a norme di rinvio, enunciatrici di prossimi interventi
di tenore più ampio e (sperabilmente) più sistematico.
(i) Specialità e interessi generali. La direttiva 2005/36/CE del
7.9.2005 sulle qualifiche professionali.
La specialità della professione esercitata dagli avvocati è riconosciuta nei progetti di legge, là dove si fa rinvio alle regole ad hoc
riservate alle professioni che tutelano interessi generali. Ma essa è
156
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
riconosciuta anche in ambito comunitario, non solo Carta di Nizza e
nella Costituzione europea, ove si riconosce e garantisce il diritto alla
difesa, ma perfino nelle direttive che disciplinano la libertà di esercizio
dell’attività professionale e la libertà di stabilimento12. Per ciò che
riguarda gli avvocati, mi riferisco alle direttive n. 77/249 CEE del
1977 e 98/5/ce del 1998. Ma soprattutto alla direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio n. 2005/36/CE approvata il 7.9.2005 relativa
al riconoscimento delle qualifiche professionali13 ove si sottolinea,
già nei “considerando” che il regime generale di riconoscimento non
impedisce che uno Stato membro imponga, a chiunque eserciti una
professione nel suo territorio, requisiti specifici motivati dall’applicazione delle norme professionali giustificate dall’interesse pubblico
generale; tali requisiti riguardano, ad es., le norme in materia di organizzazione della professione, le norme professionali, comprese quelle
deontologiche, le norme di controllo e di responsabilità.
In altri termini, si fa salva la disciplina deontologica, la disciplina
della organizzazione degli studi professionali, la disciplina dell’accesso, della formazione e dell’apprendimento continuo, che, rispettati a
canoni comuni, sono tutti ambiti nei quali gli Stati possono prevedere
regole speciali, aggiuntive e più restrittive di quelle che costituiscono
il minimo comune denominatore comunitario.
In questa prospettiva viene rafforzata la richiesta del Consiglio Nazionale Forense di prefigurare una discplina organica della professione
forense autonoma rispetto al disegno di riforma complessivo di tutte
le professioni. E ciò non tanto per conservare “privilegi” quanto per
meglio soddisfare l’interesse generale assolto dall’Avvocatura e per
sottolinearne il ruolo sociale.
(ii) Il progetto di direttiva sui servizi.
Nella medesima prospettiva si colloca la posizione del CNF – allineata a quella del CCBE – sul progetto di direttiva concernente i
servizi in generale14, che vorrebbe travolgere, tra l’altro, il sistema
2005, p. 25 ss.
13
Acui si è dedicato con particolare attenzione l’on. Stefano Zappalà.
14
V. la Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su
Lo stato del mercato interno sui servizi, COM (2002) 441 def. Del 30.7.2002; la
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
tariffario, il divieto di pubblicità, il divieto del patto di quota lite, il
divieto di costituzione di società diverse dalla STP15.
Sul sistema tariffario abbiamo precisato – anche con riguardo alla
procedura aperta dalla Commissione europea nei confronti del Governo italiano – le ragioni che militano a favore della sua conservazione16;
ed abbiamo proceduto ad avviare una revisione delle voci delle tariffe
per l’attività giudiziale in modo da renderle più facilmente leggibili
da parte dei consumatori; abbiamo altresì avviato una ricerca17 per
documentare – tenendo conto del costo della vita, della inflazione e
dei costi di organizzazione dell’attività professionale – il significato
economico delle voci tariffarie; il CNF sta anche riesaminando le
tariffe stragiudiziali, che già ora consentono una valutazione oraria.
Mentre si è riaffermata la contrarietà ad ogni patto di quota lite, posto
che esso comprometterebbe l’indipendenza e l’autonomia dell’avvocato, rendendolo partecipe degli interessi del cliente e finirebbe per
fomentare la litigiosità.
Sulla organizzazione degli studi professionali – preso atto della
difficoltà incontrata dalla STP a radicarsi nelle forme di collaborazione
degli avvocati – stiamo indagando sulle altre forme di organizzazione,
per far si che, esclusa la partecipazione all’attività del mero socio di
capitali, sia possibile eliminare costi e strutture che costituiscono un
inevitabile aggravio degli studi monopersonali.
L’accesso alla professione costituisce fonte di grave preoccupazione, sia per il regime transitorio degli esami, che non ha dato, allo
stato, buoni frutti, avendo eliminato il turismo dei candidati, ma
non le notevoli disparità di valutazione da sede a sede. È necessaria
proposta è contenuta nella COM (2004) 2 def..
15
Sul punto, più diffusamente, Alpa, L’avvocato, cit., p. 65 ss..
16
V. i pareri resi dai Colleghi Sergio M. Carbone, Mario Chiti, Aldo Frignani,
Giuseppe Scassellati Sforzolini, pubblicati sul sito www.consiglionazionaleforense.
it.
17
Affidata al prof. Cesare Imbriani, economista della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Roma La Sapienza.
18
Il lavoro svolto in questi venti mesi è documentato dai Materiali distribuiti ai
158
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
infatti una riforma organica, che preveda una selezione ragionevole
dei candidati, senza opporre barriere all’ingresso, non giustificabili né
dal punto di vista sociale né dal punto di vista lavorativo. E tuttavia
non possiamo rinunciare alla qualificazione precedente all’esame
di abilitazione, come non possiamo deflettere sulla necessità della
formazione successiva e permanente dell’avvocato.
La qualificazione – a cui si può affiancare anche un modello di
certificazione, tenendo conto delle esperienze straniere, ma senza
trapiantare regole che non si adattano alla situazione esistente e senza
introdurre metodi drasticamente rivoluzionari – costituisce oggi il
fattore principale per rafforzare la dignità professionale e per selezionare gli avvocati nell’interesse della categoria, dei clienti e della
collettività intera18.
Questa ci sembra la risposta più appropriata sia alle spinte riformistiche che invocano (con argomentazioni aprioristiche e prive di qualsiasi supporto fattuale) ragioni economiche, di libertà del mercato, di
libera circolazione dei servizi per abbattere le regole che disciplinano
la nostra professione, sia alle iniziative delle due Direzioni Generali
(Concorrenza e Mercato interno) che vorrebbero uniformare le regole
delle professioni in servizi, mortificandone l’essenza, la rilevanza
sociale, la dignità stessa19.
Il tema è stato ampiamente discusso nel convegno internazionale
organizzato dal CNF nei giorni 7-8 ottobre 2005, con gli esponenti del
CCBE e di molti rappresentanti dei 25 Paesi Membri dell’Unione20.
Proprio nel confrontarci con i colleghi provenienti da Paesi con
culture, tradizioni, ordinamenti diversi abbiamo potuto constatare
che le singole Avvocature sono rette da regole differenziate, le quali
tuttavia non richiedono una sostanziale uniformazione: esigenza
peraltro avvertita anche in sede comunitaria, ove non si richiede
Congressisti, oltre che dalle deliberazioni del CNF, dall relazioni delle Commissioni,
dalle indagini svolte dal Centro di formazione, dalle iniziative culturali dello stesso
CNF, del Centro di formazione e dalla Fondazione dell’Avvocatura.
19
Da ultimo v. la COM (2005) 405 def. Del 5.9.2005, su “I servizi professionaliProseguire la riforma”.
20
Gli Atti del Convegno sono in corso di pubblicazione nella collana curata dal
CNF per i tipi dell’editore Giuffré.
21
Sul punto v. AA. VV., La concorrenza tra ordinamenti giuridici, a cura di A.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
alle singole Avvocature il sacrificio dei propri valori e della propria
struttura tradizionale.
Sul piano della “concorrenza” questo è un punto particolarmente
significativo perché in materia di professioni, e in particolare di professioni legali, atteso l’interesse generale che esse soddisfano, non si
pone il problema della “concorrenza tra ordinamenti giuridici”21.
Ma per la verità, come si è sottolineato al Congresso di Palermo22, le
professioni intellettuali non sono neppure giuridicamente configurabili
come vorrebbero la DG Concorrenza e la DG Mercato interno.
L’iter logico che le due DG propongono non è infatti accettabile.
Esso ha questa sequenza: (i) le professioni liberali – pur espressione
del lavoro personale – non sono state concepite come il prodotto di
un’attività intellettuale, ma piuttosto come un servizio; (ii) pertanto
le professioni liberali si sono collegate alla libertà di circolazione
dei servizi, ed in questo ambito, sono state disciplinate a garantire
nelle forme della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione
nell’ambito del mercato europeo; (iii) la realizzazione di un mercato
interno privo di barrire e tale da promuovere gli scambi transfrontalieri
ha fatto si che le professioni liberali siano state collocate nell’ambito
della disciplina della concorrenza, e, da questo punto di vista, il professionista (e quindi l’avvocato) sia stato assimilato ad un imprenditore, e le associazioni di professionisti (di natura privata o di natura
pubblica) siano state assimilate alle associazioni di imprese.
Ma il quadro è più complesso di come appare ad un primo sguardo:
nel diritto comunitario le regole sulle libertà fondamentali operano
parallelamente alle regole sulla concorrenza. E se dovessero esser
queste a prevalere, la natura del rapporto professionista-cliente ne
verrebbe ineluttabilmente incisa. Già ora si possono intravedere le
prime avvisaglie di questo fenomeno.
Di più. Se si prende in considerazione – tra le varie professioni – la
professione forense (o più in generale le professioni legali), le sue
Zoppini, Roma-Bari, 2005.
22
V. gli Atti pubblicati nella collana curata dal CNF per i tipi dell’editore Giuffré,
Milano, 2005.
23
Da ultimo v. AA. VV. Diritto civile europeo. Fonti ed effetti, Milano, 2004
160
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
peculiarità finirebbero per essere stemperate, per non dire eliminate,
da una disciplina che non operasse distinzioni tra le diverse professioni e da scopi normativi diretti non solo alla garanzia della libertà
dell’esercizio della professione ma – aspetto altrettanto preoccupante
– diretti a promuovere la concorrenza intesa come eliminazione delle
barriere, cioè (nella concezione degli organi comunitari) delle normative introdotte dagli ordinamenti nazionali.
Che questa concezione sia errata, già dal punto di vista comunitario,
è agevole intendere: la concorrenza tra professionisti non è garantita
dall’assenza di regole, ma è garantita se tutti i professionisti sono
assoggettati a regole deontologiche severe ed efficaci, sì che si possa
fornire ai clienti una prestazione effettuata con diligenza e competenza,
con correttezza e indipendenza.
Diverso è il discorso sulla realizzazione di principi comuni di
armonizzazione della disciplina delle professioni, che si potrebbe
realizzare attraverso l’individuazione di regole uniformi proprie del
diritto civile. In questo senso si orientano alcuni dei progetti di redazione di un codice “modello” civile europeo23.
5.
Il tema della “rappresentanza”
Come accennavo in apertura, la rappresentanza dell’Avvocatura è
tema ricorrente nei lavori congressuali, ed accompagna l’Avvocatura
in tutta la sua storia. È un tema ripetitivo, conflittuale, che di volta in
volta viene rivisitato per adattare le regole interne alle nuove realtà
politiche, istituzionali, sociali ed economiche. Tuttavia, un conto è
che, di fase in fase, esso ritorni, perché richiede adattamenti e ripensamenti, altro conto è che pervada l’attività congressuale in modo
ossessivo e onnipervasivo.
Sarebbe utile riflettere sull’argomento ponendosi alle spalle l’Avvocatura e confrontando le regole della nostra professione con quella
(nella collana cit. curata dal CNF).
24
P. Rescigno, Persona e comunità. Saggi di diritto privato, Bologna, 1966.
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CONVEGNI E CONGRESSI
delle altre professioni a noi vicine, come quella notarile o quella dei
commercialisti; sarebbe altrettanto utile se lo si ponesse come un tema
diretto a restituire dignità e funzioni alle comunità intermedie – a cui
Maestri del diritto civile come Pietro Rescigno hanno dedicato pagine
insuperabili24 – per contrastare l’ingerenza dello Stato (ora anche delle
Regioni) e per salvaguardare la libertà e il ruolo sociale. Meno interessante, e francamente un po’ avvilente, è discuterne per alimentare
le frazioni e le contrapposizioni che allignano nella nostra categoria,
la rendono disunita, debole, facilmente aggredibile dall’estero (e non
solo dalle istituzioni ma anche dalle altre categorie professionali, oltre
che dai concorrenti stranieri).
In ogni caso, se si vuole anche in questa sede riprendere il discorso,
occorre muovere da un corretto punto di partenza.
(i) Il metodo.
Ciò che stupisce nel dibattito in tema di rappresentanza che l’Avvocatura conduce da (forse troppi!) anni è la mancanza di un serio riferimento alle categorie che la scienza giuridica ha elaborato in tema. La
scienza giuridica non risolve tutti i problemi, ma certo non possiamo
permetterci, se vogliamo conservare un minimo di serietà, di parlare
del tema della rappresentanza senza tenere conto dell’elaborazione
scientifica sull’argomento. Ad un ceto come il nostro, che è un ceto
di giuristi, spetta di fare opera di razionalizzazione e comprensione
dei fenomeni, e di farlo attraverso gli strumenti che gli sono propri, e
cioè – innanzitutto – attraverso il metodo giuridico. Questo potrebbe
apparire un discorso viziato da connotati professionali, ma in ogni caso
è pur sempre un discorso di contenuto giuridico; e d’altra parte perché
non profittare di quanto l’Università ci offre, senza nulla chiedere in
cambio se non l’opportunità di occuparsi di problemi concreti e di
assisterci nella nostra diuturna fatica?
(ii) Il concetto di rappresentanza istituzionale. Il tono politico
immanente.
Da ultimo v. Colavitti, Rappresentanza e interessi organizzati. Contributo allo
25
162
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Uno degli esiti più paradossali dell’atecnicità dell’approccio al
tema della rappresentanza è la corrente vulgata per cui ai Consigli
dell’Ordine e al Consiglio nazionale spetti la rappresentanza istituzionale, e le associazioni e/o all’OUA spetti la rappresentanza politica.
Qui l’invito ad una precisazione dei concetti e delle categorie diviene
imprescindibile25.
L’espressione rappresentanza istituzionale entra nel panorama giuridico italiano nel 1939, quando viene pubblicato, negli iscritti in onore
di Santi Romano, uno splendido saggio di Carlo Esposito intitolato
appunto “La rappresentanza istituzionale”. In questo saggio il giurista
si interroga sui meccanismi rappresentativi del suo tempo, e, in una
ricchissima analisi che gli studiosi di diritto costituzionale considerano
ancora un punto di riferimento insuperato, traccia i caratteri propri della rappresentanza politica. Tra essi il fatto che, diversamente da quanto
non accada per la rappresentanza di diritto privato, il rappresentato
nella rappresentanza politica non è soggetto di diritto, e dunque non
esiste giuridicamente prima della rappresentanza. È la rappresentanza
che, con un processo unificatore e creatore di una realtà meramente
ideale altrimenti impercettibile – perché evanescente e dai contorni
indefiniti (apprezzabile se mai su altri piani, sociologici ad esempio)
– consegna una identità al rappresentato. Essendo questa la funzione
propria delle istituzioni rappresentative, quella di dare corpo ad una
entità solo ideale, ecco che Esposito chiama questo fenomeno “rappresentanza istituzionale”, o, in altre parole, afferma il carattere imprenscindibilmente istituzionale della rappresentanza politica: “…d’altra
parte al rappresentato non è riconosciuta alcuna limitata capacità di
diritto, sicché esso esiste per il diritto solo come rappresentato. Tale
rappresentanza non ha come di consueto carattere accidentale o eventuale, ma caratterizza la stessa natura dei soggetti ed è legata alla loro
esistenza e struttura. Perciò essa, per essere distinta dalle altre forme
di rappresentanza, può essere detta “rappresentanza istituzionale”;
ancora, significativamente: “…nella rappresentanza istituzionale,
studio dei rapporti tra rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi,
Milano, 2005.
26
TACCHI, Gli avvocati italiani dall’Unità alla Repubblica, Bologna, 2002.
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CONVEGNI E CONGRESSI
come si è visto, piuttosto che essere attribuito ad un soggetto di diritto
la rappresentanza di un altro soggetto, viene attribuita ad un soggetto
la qualità di persona perché rappresenti o prenda il posto di altri nella
vita giuridica? La rappresentanza, cioè, in tali ipotesi, non da luogo
ad una situazione contingente e particolare della persona, ma ad una
situazione generale che si estende quanto la capacità”.
Ogni rappresentanza politica è insomma una rappresentanza istituzionale, altrimenti non è.
Ogni rappresentanza politica esiste per dar corpo ad una entità
astratta (la Nazione, l’Avvocatura) che esiste giuridicamente proprio
per il fatto dell’esistenza di una istituzione rappresentativa.
La funzione rappresentativa svolta dagli ordini ha un tono politico
immanente. Perché immanente è l’esponenzialità di tali soggetti di
diritto pubblico rispetto alla comunità dei professionisti. Ce lo dice
la Storia di questo Paese, prima ancora del diritto positivo.
(iii) Gli Ordini e la difesa della libertà.
L’Ordine è sempre stato il presidio delle libertà politiche della categoria, secondo il modello dell’autogoverno temperato dal principio
di legalità, essendo comunque la legge il parametro di riferimento per
le decisioni assunte nell’esercizio dei pubblici poteri conferiti dall’ordinamento. E del collegamento tra Ordine e libertà è testimonianza il
tentativo, solo in parte riuscito, di “irreggimentare” gli ordini, e quindi
anche gli avvocati nell’ordinamento corporativo26. Ma si trattò di un
percoso lento, perché neppure la l. 25.3.1926, n. 543 riuscì a smantellare l’impianto ordinistico. Le restrinzioni alla libertà politica della
categoria non comportarono di per se uno stravolgimento del modello
ordinistico liberale27. Il disegno eversivo riuscì non ad Alfredo Rocco
ma a Pietro de Francisci28. Con la nuova legge professionale del 1933
(il regio decreto 27 novembre 1933, n. 1538) l’avvocatura fu la prima
categoria professionale che vide aboliti i propri organi rappresentativi.
Di lì a poco fu la volta dei medici (legge 27 maggio 1935, n. 983) e
poi tutte le altre professioni (legge 25 aprile 1938, n. 897).
27
C. LEGA, Avvocati e procuratori (diritto moderno), voce del “Novissimo
164
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CONVEGNI E CONGRESSI
Solo con l’epilogo del regime gli ordinamenti professionali tornarono ad essere informati ai principi di libertà ed autodeterminazione
delle categorie. Con il decreto luogotendenziale 23 novembre 1944,
n. 369 venne smantellato il sistema corporativo e soppressi i sindacati
fascisti dei professionisti e degli artisti. Con decreto del medesimo
giorno (il d. lgt. N. 382/1944) furono emanate le norme sulle elezioni
e sul finanziamento dei Consigli locali e dei Consigli nazionali professionali, che si sovrapposero alle vigenti disposizioni specificatamente
disposte per le singole professioni, in attesa di una riforma organica
che, quantomeno per la professione di avvocato, non è ancora avvenuta. Le funzioni già proprie del Consiglio superiore forense, organo
elettivo composto di due (poi di uno solo) avvocati per ogni distretto
di Corte d’appello. Il primo Presidente del Consiglio nazionale forense
fu Piero Calamandrei.
È difficele spiegare un processo politico e normativo quale quello
descritto prescindendo dal riconoscimento della valenza rappresentativa dell’istituzione ordinistica e dal tono politico della funzione
rappresentativa svolta.
(iv) I vantaggi del sistema ordinistico.
Non a caso la reintegrazione della dignità e della autonomia degli
ordini professionali andava di pari passo, nel legislatore del 1944,
con il riconoscimento, in capo a tali organizzazioni, di una generale
funzione rappresentativa della categoria attraverso la previsione della
facoltà di rendere parere, ove richieste dal Ministero per la giustizia,
in merito ai “progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione”, ovvero di manifestare
la posizione ufficiale della categoria sui provvedimenti di interesse
(cfr. art. 14, D. lgsl. Lgt. Cit.). Alla luce di una visione di insieme
dell’impianto ordinamentale, è pertanto senz’altro possibile sostenere
Digesto Italiano”, vol. 1, t. 2, 1958, 1667.
28
V. OLGIATI, Il diritto normativo e l’atteggiamento degli operatori del diritto
durante il fascismo, in V. Olgiati (a cura di), Saggi sull’avvocatura. L’avvocato
italiano tra diritto, potere e società, Milano, Giuffré, 1990, 62).
29
Ecco il resto completo della norma citata.
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CONVEGNI E CONGRESSI
che la valenza politica della funzione rappresentativa esercitata dagli
ordini professionali si esprima in una serie di funzioni positivamente
fondate, riconducendoli proprio all’estrinsecazione di una relazione di
potere esercitata sulla base rappresentata, secondo le logiche proprie
della nozione di rappresentanza in senso politico. Tra esse si segnalano la partecipazione ai procedimenti di ammissione all’esercizio
dell’attività (sulla quale,in senso confermativo, la recentissima Corte
di giustizia CE, 17 febbraio 2005, in causa C-250/03, più nota come
caso Mauri); la determinazione, attraverso i codici deontologici, delle
modalità essenziali della prestazione professionale; la regolazione dei
rapporti tra il gruppo e i suoi appartenenti, o con i terzi, e, conseguentemente, l’esercizio del potere disciplinare; la manifestazione della
posizione della categoria rappresentata rispetto a talune questioni,
funzione che in taluni casi integra momenti formali di partecipazione in via consultiva all’esercizio di potestà normative. Il fatto che
agli ordini vengono poi attribuite altre funzioni non direttamente
riconducibili al loro carattere rappresentativo, ma più propriamente
strumentali rispetto ad altri interessi pubblici (si pensi alle funzioni in
materia di gratuito patrocinio e difesa d’ufficio) non inficia il ragionamento generale, ma solo conferma la peculiarità di essere tali enti
veri e propri Giano bifronte, da un lato integrati nello Stato apparato,
dall’altro organizzazioni di protezione e promozione di interessi
superindividuali. Peculiarità ampiamente confermate dalla giurisprudenza; sia da quella del supremo giudice ordinario, che ha ad esempio
riconosciuto la legittimazione ad agire e contraddire in giudizio di un
ordine per far valere gli interessi della categoria rappresentata; sia
da quella del giudice delle leggi che ha esplicitamente qualificato la
funzione disciplinare esercitata dai Consigli dell’ordine degli avvocati
come funzione di natura amministrativa, resa a tutela dell’interesse
del gruppo professionale, e che ha esplicitamente riconosciuto al
Consiglio nazionale forense la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura italiana (Corte cost. n. 171/1996), ammettendo l’intervento
del CNF in un noto giudizio di costituzionalità, quello relativo alle
astensioni degli avvocati: “Questa Corte ha già chiarito con specifico
riferimento alla materia disciplinare (sentenza n. 114 del 1970) che il
166
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Consiglio nazionale forense tutela un interesse pubblicistico, ragion
per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rappresentanza sia
delle diverse articolazioni associative, altrimenti prive d’un canale
di comunicazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscono ad
alcuna associazione. Di conseguenza, la Corte ritiene di conformare
l’orientamento espresso in occasione dell’intervento della Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri che
si fonda sul riconoscimento delle competenze di entrambi gli ordini
(cfr. sentenza n. 456 del 1993). È quindi ammissibile l’intervento del
Consiglio nazionale forense, giacché si tratta di questioni inerenti
allo statuto degli avvocati e procuratori, il cui esito non è indifferente
all’esercizio delle attribuzioni dello stesso Consiglio (cfr. sentenze nn.
421 del 1995 e 315 del 1992)”.
La vocazione rappresentativa del CNF é insomma iscritta nell’ordinamento, e costituisce un momento essenziale di organizzazione del
pluralismo, nella misura in cui la forma di Stato italiana garantisce e
tutela non solo le libertà dei singoli, ma anche quelle dei gruppi. Del
resto l’ultimo intervento normativo di sistema sulle libere professioni,
quello che resterà probabilmente l’unica riforma delle professioni
della presente legislatura, e cioè il decreto legislativo che costituisce
l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto
contabile (d. lgsl. 28 giugno 2005, n. &39) ricostruendo in un unicum
i due previgenti ordinamenti delle professioni di ragioniere e di dottore
commercialista, conferma pienamente l’impianto del modello ordinistico, e per quanto qui di interesse, offre due spunti di rilievo, che
esulano dallo specifico di quella professione, per assumere certamente
valenza generale. Coraggiosamente, una volta tanto, il legislatore
rende una definizione esplicita che recepisce il miglior portato della
dottrina sul tema e, all’art. 6 afferma espressamente che gli iscritti
negli albi costituiscono l’ordine professionale, che l’ordine si articola
nel Consiglio nazionale e negli ordini territoriali, e che il Consiglio
nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici
a carattere associativo, dotati di autonomia29. Viene cioè premiata la
componente personalistica, al di sotto della veste publica, e l’ordine
emerge chiaramente nella sua identità di comunità dei professionisti
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CONVEGNI E CONGRESSI
ordinata secondo diritto, ovvero di formazione sociale protetta dalla
Costituzione. Ancora, sotto il profilo dell’attitudine rappresentativa,
l’art. 10 dispone che il Consiglio dell’ordine “rappresenta, nel proprio
ambito territoriale, gli iscritti nell’Albo, promuovendo i rapporti con
gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale
di cui all’articolo 29, comma 1, lettera a)” (cfr. art. 10, comma 1,
lett. a), e che il Consiglio nazionale “rappresenta istituzionalmente,
a livello nazionale, gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con
le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti”(art. 29,
comma 1, lett. a).
Il Consiglio nazionale è istanza unitaria per definizione. È appunto
“nazionale”, per posizione sistemica, per prerogative fondate sulla
legge, per collocazione ordinamentale.
6. L’Avvocatura al servizio della giustizia. La riforma della
giustizia e l’inclusione del ruolo dell’Avvocatura. Le ADR.
Per venire dunque al tema di fondo di questo congresso, come si
può specificare il ruolo sociale dell’Avvocatura se la si colloca nell’ambito del “sistema giustizia”?
In queste pagine mi occuperò solo delle questioni inerenti la giustizia civile: le proposte relative alla giustizia penale sono in corso di
elaborazione da parte del CNF ad opera di un gruppo di lavoro che
“Articolo 6 - Ordine profesionale:
1. Gli iscritti nell’Albo e nell’elenco di cui al capo IV costituiscono l’Ordine
professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L’Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali.
3. Il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria,
determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle
disposizioni di legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla
vigilanza del ministero della Giustizia.
30
La risoluzione stragiudiziale delle controversie, a cura di Alpa e Danovi,
168
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
sta vagliando le proposte di riforma del codice penale e del codice di
procedura penale, e quindi non posso anticipare i risultati.
Occorre innanzitutto esprimere soddisfazione per tutte le proposte
che, di recente, ponendosi questo interrogativo, hanno incluso il ruolo
dell’Avvocatura nei programmi di riforma della amministrazione della
giustizia. Non soltanto per le regole dell’ordinamento giudiziario che
riconoscono al CNF il ruolo di rappresentante dell’Avvocatura e per
questo gli hanno garantito il diritto non solo di assistere ma anche di
interloquire nel corso della cerimonia di apertura dell’anno giudiziario presso la Corte di Cassazione, e non solo per quelle disposizioni
che includono il presidente del CNF e un componente del CNF nel
Consiglio che amministra il funzionamento della Corte di Cassazione,
ma anche per querlle proposte che esaltano la funzione dell’Avvocatura nella soluzione della crisi del sistema. Si tratta, ovviamente, non
della funzione suppletiva e complementare che assolvino i giudici
di pace o i GOA e i GOT, ma piuttosto della presenza degli avvocati
nell’ambito degli organismi che vigilano sulla funzione giudiziaria
(il CSM, ad es.), della presenza degli avvocati nella compagine della
Corte costituzionale, della assunzione da parte di avvocati di funzioni
giudiziarie alla Corte di Cassazione, della presenza di avvocati nelle
Scuole di specializzazione destinate alla formazione dei giudici (oltre
che degli stessi avvocati e dei notai).
Al di là del ruolo del difensore nel processo civile, penale, amministrativo, tributario e costituzionale, si deve considerare che
l’Avvocatura presta le sue funzioni in forma suppletiva, vicaria, con
i giudici onorari, con i giudici di pace (tra i quali sono avvocati), e,
soprattutto, con la coltivazione delle Adr.
Spetta alle Adr un compito oggi divenuto essenziale. Promosse
come tecnica di amministrazione alternativa della giustizia per allargare l’accesso ai diritti e alla loro tutela da parte dei consumatori
– in sede comunitaria già dal 1976 – oggi le Adr hanno acquisito una
funzione ben più rilevante e onerosa: quella di contribuire alla riduzione dei carichi pendenti presso i giudici togati e alla riduzione dei
nuovi procedimenti ordinari.
In questo senso, si possono distinguere due ruoli:
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CONVEGNI E CONGRESSI
- il ruolo degli Ordini, i quali possono istituire camere arbitrali, di
conciliazione e di mediazione, alle quali far affluire le controversie
che si debbono risolvere in loco;
- il ruolo degli avvocati i quali, da un lato, si trovano ad essere
chiamati a svolgere funzioni dirimenti (di arbitro, di mediatore e di
conciliatore), dall’altro, con distinti elenchi o con le precauzioni e
prevenzioni richieste per evitare i conflitti d’interesse, continuano a
svolgere presso gli organi di Adr la loro funzione difensiva.
Gli organismi di Adr, i loro regolamenti, i settori in cui si praticano
sono stati oggetti di un’ampia ricerca curata dal CNF, i cui esiti sono
stati incoraggianti (se si pensa al fatto che questa cultura di giustizia
alternativa non aveva attecchito nel nostro paese)30.
Occorre ora insistere perché tutti gli ordini si dotino di questi strumenti ormai divenuti inevitabili al fine di temperare gli effetti negativi
della crisi della giustizia, alla quale, se non si può porre rimadio,
si possono comunque applicare argini di contenimento. Dobbiamo
recuperare il tempo perduto e imparare ad essere pronti e recettivi
come ci insegnano le altre professioni. Soprattutto essere propositivi
per non perdere terreno ed opportunità di lavoro.
Occorre poi promuovere l’attuazione del processo telematico: questa tecnica si confà, molto di più di qualsiasi altra, alla accelerazione
dei procedimenti, alla chiarezza e trasparenza dei singoli atti, alla
riduzione dei tempi e alla rapidità di conclusione delle procedure.
Il CNF segue fattivamente gli esperimenti in corso in sette sedi,
portando un contributo tecnico oltre che di promozione culturale.
Quando si parla di crisi della giustizia si affronta un tema che sembra indissolubilmente collegato con la storia del nostro Paese, come
documentano le relazioni politiche e istituzionali dei primi del Novecento, del primo dopoguerra e del secondo dopoguerra. E purtroppo
un male diffuso in tutta l’Unione europea, che non si può risolvere con
interventi di settore, quale quello riguardante l’ordinamento giudiziario, o la riformulazione dei confini delle circoscrizioni giudiziarie, o,
peggio, la riforma del processo civile «a pezzi e bocconi». Occorre
Milano, 2004.
31
A questo proposito v. G. NEGRI, Il processo civile schiacciato tra i riti, ne Il
170
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CONVEGNI E CONGRESSI
invece dare supporto al giudice togato attraverso l’istituzione del clerk,
attraverso la informatizzazione degli uffici, attraverso l’organizzazione di corsi di aggiornamento e di qualificazione, e attraverso, come
anticipavo, il decantamento del carico giudiziario con l’attivazione
di vie alternative alla soluzione delle controversie.
7. segue. La pluralità e la funzionalità dei riti31, l’incertezza nel
riparto di giurisdizioni.
Una delle linee direttrici delle riforme attuate e di quelle in fieri
assegnano alla difesa civile un ruolo determinante nella amministrazione delle liti. Si pensi al rito societario e al nuovo rito civile, in cui
l’opera della difesa, in gran parte preparatoria di quella del giudice,
o il ruolo degli avvocati quali arbitri, contribuisce alla celebrità delle
procedure e ad una maggiore certezza nella delibazione delle questioni
giuridiche coinvolte.
È chiaro che la pluralità dei riti costituisce un aggravio per l’organizzazione della difesa, dovendo l’avvocato di volta in volta individuare il rito applicabile, attrezzarsi per condurre la causa in modo
differenziato a seconda del rito applicabile, avvedersi delle scansioni
processuali e dei meccanismi di decadenze da essi previsti. Di qui
l’osservatorio che il CNF ha avviato per accertare la “resa” delle
nuove regole, consapevole del fatto che il procedimento non deve più
essere valutato solo dal punto di vista della sua funzionalità tecnica,
ma anche dal punto di vista delle sue “esternalità”: cioè dei suoi costi,
anche in termini di lavoro professionale, e dei suoi effetti.
Ma, senza poter fare in questa sede l’elenco delle disfunzioni della
macchina della giustizia, si consideri ancora l’incertezza che regna
in materia di riparto giurisdizioni, per la latitanza del legislatore che
ha lasciato sguarnito il vuoto normativo correttamente creato dalla
sole 24 Ore, 7.11.2005, p. 25; ed ivi l’opinione di C. CONSOLO, Il societario non
decolla.
32
The WORLD BANK GROUP, Doing Businnes in 2004, World Bank Pubblica-
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CONVEGNI E CONGRESSI
sentenza n. 2041 del 2004 della Corte Costituzionale.
È ormai convinzione comune che l’amministrazione efficiente della
giustizia incide sui rapporti economici e quindi sull’economia di ogni
Paese; di più – come è risultato dal Rapporto per l’anno 2004 della
Banca mondiale degli investimenti32 – incide sull’immagine del Paese,
sia sotto il profilo della funzionalità del suo ordinamento giuridico,
sia sotto il profilo dell’affidabilità dei suoi magistrati.
E non è un caso che i ritardi nell’amministrazione della giustizia
siano – non sempre fondatamente e non sempre oggettivamente – la
ragione della preferenza per i sistemi apparentemente più elastici di
common law rispetto a quelli, considerati più rigidi e meno funzionali,
di civil law33.
Al di là di frettolose conclusioni, che meriterebbero ben altro approfondimento, resta il fatto che l’immagine data dal nostro Paese,
più volte richiamato, anche sentenze di condanna della Corte di Strasburgo, alla responsabilità di offrire ai propri cittadini una giustizia
lenta ed inaffidabile, e perciò “ingiusta” oltre che inutile, produce
effetti negativi di ogni tipo: dalla scelta della legge applicabile, che
scoraggia l’indicazione del diritto italiano, alla rinuncia all’accesso
alla giustizia ordinaria, per le conseguenze negative che ne potrebbero derivare, alla accettazione di transizioni poco soddisfacenti per
ottenere comunque un risultato, anche se abtorto collo.
Il clima di sfiducia che si è ingenerato ha coinvolto anche la nostra
categoria, imputandole di favorire le lungaggini dei procedimenti, l’indulgenza ad atteggiamenti capziosi, la volontà di ostacolare l’ordinato
svolgersi dei procedimenti o la conclusione definitiva delle vicende
seguite. Si tratta, come tutti noi ben sappiamo, dell’alone di diffidenza
o di denigrazione che da tanto tempo, anzi, da secoli, affligge l’Avvocatura. Ma al di là di queste dimensioni criticabili, che gettano un
ingiusto biasimo sulla categoria, l’Avvocatura non può non reagire
tions.
33
Non a caso l’ultimo congresso nazionale del Notariato, tenutosi a Pesaro nei
giorni 18-21 settembre 2005 (Civil Law-Common Law. Sviluppo economico e certezza giuridica nel confronto tra sistemi diversi) era dedicato proprio a questo tema.
172
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
alla crisi con una migliore qualificazione professionale, con proposte
concrete di miglioramento delle regole e delle strutture.
Il gruppo di lavoro composto da prestigiosi esperti del diritto processuale che, presso il CNF, si occupa dei problemi della giustizia
e che, in collaborazione con le diverse Commissioni del Consiglio
deputate a studiare i temi direttamente connessi all’amministrazione
della giustizia, sta elaborando una serie di proposte che riguardano
il nuovo rito civile, la valutazione degli effetti del rito societario, la
proponibilità di un modello di class action compatibile sia con il
sistema giuridico vigente sia con il codice deontologico forense, e
si sta occupando anche del diritto processuale che governa i rapporti
familiari, ancora allo stato disorganico e lontano da una accurata
riformulazione.
Ma dobbiamo pensare che la globalizzazione richiede norme
deontologiche e norme processuali il più possibile omogenee tra loro.
Anche per questo ci stiamo aggiornando e predisponiamo una efficace
informativa a tutti gli avvocati34.
8. La globalizzazione dei mercati, la lex mercatoria e la difesa
dei diritti.
L’amministrazione della giustizia si avvia – in una economia globalizzata – a subire profonde modificazioni, di cui gli avvocati, più
che spettatori, possono essere protagonisti. Certo, rimarranno inalterati
interi comparti del contenzioso, quali quelli inerenti l’infortunistica
stradale, le liti condominiali, quelle riferite alla difesa della proprietà
Cominciando dal convegno di Trieste dei giorni 1-3 dicembre 2005, organizzato in collaborazione con Mauro Bussani e cob l’istituto di diritto comparato della
Facoltà di Economia dell’Università di Trieste; in argomento v. i Principles and
Rules of Transnational Civil Procedure,predisposti da G. C. Hazard e M. Taruffo,
con la collaborazione di R. Stuerner, sotto l’egida dell’Unidroit e dall’American Law
Institute; e gli Essays on Transnational and Comparative Civil Procedure, a cura di
F. Carpi e A.M. Lupoi, Torino, 2001; HAZARD E DONDI, Legal Ethics. A Comparative
Study, Stanford, 2004, ora comparso in versione italiana per i tipi del Mulino.
34
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CONVEGNI E CONGRESSI
immobiliare, ai rapporti di lavoro, alle ordinarie questioni di responsabilità civile e così via. Ma gran parte dei rapporti contrattuali, instaurati
tra professionisti e tra professionisti e consumatori, prenderanno altri
lidi, dagli arbitrati ad hoc agli arbitrati amministrati, dalle mediazioni
alle conciliazioni; finanche i rapporti familiari (oggi esposti a regole
di competenza tra loro non coordinate) potranno essere governati
dalla mediazione familiare. Alle leggi sembrano sostituirsi le regole
negoziate, come sottolinea Francesco Galgano nel suo saggio sulla
globalizzazione, che abbiamo discusso al CNF in un interessante
seminario35.
Sicché oggi all’avvocato si richiede di dividersi in tre dimensioni:
quella nazionale, in cui gli sforzi di semplificazione legislativa – riusciti ad es. con il “codice del consumo” e con il “codice delle assicurazioni” – si affiancano ad una produzione magmatica che ha portato
Natalino Irti a coniare la formula dei “monodotti”36; quella comunitaria, in cui oltre all’acquis, si moltiplicano le direttive, rendendo anche
questo ordinamento una selva intricata37; quella planetaria, costruita
non tanto sui facoltosi contratti del commercio internazionale, ma su
più prosaici (anche se non meno difficili) casi originati dalla diffusione
delle tecnologie informatiche e del commercio telematico.
L’avvocato non è chiamato solo ad occuparsi di cose mercantili:
il suo ruolo sociale, la sua categoria che è capace di attrezzarsi per
governare il cambiamento: all’unità di intenti spesso non si coniuga
l’unità d’azione. Ma è per questo che oggi siamo raccolti a congresso,
per discutere senza retorica e bandendo i semplicismi, per operare
senza animosità, ma piuttosto facendo leva sullo spirito di solidarietà,
mettendoci non solo al servizio dei clienti ma al servizio del Paese.
Oltre alla giustizia e alle regole della professione dobbiamo occuparci del diritto sostanziale. In questi ultimi tempi il succedersi di
GALGANO, La globalizzazione nello specchio del diritto, Bologna, 2005; e v.
gli Atti del seminario sulla nuova lex mercatoria, organizzato il 12 ottobre scorso
nella sede amministrativa del CNF.
36
IRTI, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 2004.
37
Per gli esempi rinvio ad ALPA e ANDENAS, Fondamenti del diritto privato
europeo, Milano, 2005.
35
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CONVEGNI E CONGRESSI
normative ci ha impedito di riflettere in modo accurato sul significato
delle innovazioni legislative e sugli effetti che queste dispiegano sulla
categoria forense.
Dobbiamo riappropriarci, anche in sede congressuale, del diritto
sostanziale, per far sì che l’Avvocatura, tramite il CNF, possa vagliare
i progetti di riforma e sindacare i testi approvati. La collaborazione alle
istituzioni è una funzione istituzionale del CNF, come sottolineavo in
apertura, alla quale non intendiamo rinunciare. Ma questa funzione
non è svolta solo a beneficio delle istituzioni: è svolta a beneficio di
tutta l’Avvocatura. Per queste ragioni il CNF sta organizzando un
congresso di aggiornamento professionale su tutte le riforme – da
quella processuale a quella societaria a quella fallimentare, dai “codici
di settore” alle nuove leggi speciali – per dar modo agli avvocati di
discutere le modificazioni apportate all’ordinamento interno e comunitario e per sottolineare che le sfide si vinceranno puntando sulla
qualità, che è la nostra più forte risorsa.
Nell’amplissima letteratura v. Ferrajoli, Diritti fondamentali, Roma-Bari,
2001; e già BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, 1990; RODOTÀ, Libertà e diritti in Italia
dall’unità ai giorni nostri, Roma, 1997.
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Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
I Congressi nella storia dell’Avvocatura
Congresso Nazionale Giuridico-Forense
Principi di un nuovo ordinamento professionale
Accesso alla professione
Cagliari 1973
di PIETRO LECCISO*
“Noi non siamo una società, non siamo una corporazione che goda
di alcun privilegio; noi siamo secondo la parola che ereditammo dalle
tradizioni romane, un Ordine; un Ordine composto per l’esercizio
di uno stesso ministero, per la devozione agli stessi doveri, per una
grande severità nel mantenere fra noi la dignità, l’onore della nostra
missione, l’integrità di quei principi che soli possono rendere altamente rispettato l’ufficio nostro nelle civili società”.
L’affermazione, contenuta nel primo dei magistrali discorsi pronunciati il 15 febbraio 1875 da G. Zanardelli sull’Avvocatura1, sembra
oggi dimenticata da quegli avvocati anziani, che chiusi nel culto di un
egoistico interesse non guardano al futuro dell’Avvocatura, e non si
occupano dell’avvenire dei giovani, da quei Consigli degli Ordini, che
trascurando i compiti istituzionali, limitano la vigilanza sul tirocinio
forense all’esame dei documenti che i praticanti presentano all’atto
della loro iscrizione e al rilascio dei certificati di compiuta pratica, divenuto un atto meramente formale, dai giovani medesimi, che appena
laureati sono presi dalla smania di immediati guadagni, dallo Stato,
* Già Avvocato del Foro di Lecce.
1
2
ZANARDELLI, L’Avvocatura, p. 10.
CANDIAN, Avvocatura, p. 17.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
che pur riconoscendo, attraverso fondamentali principi sanciti dalla
Costituzione, la funzione insostituibile del patrocinio forense per la
tutela dei diritti fondamentali del cittadino, non prevede alla riforma
dell’ordinamento professionale. Questo infatti, continua ad essere
regolato dal r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito nella legge
22 gennaio 1934 n. 36, per quanto siano state apportate modifiche
dal d.l.l. 23 novembre 1944 n. 382, dal d.l. 26 febbraio 1948 n.174,
e da altri provvedimenti legislativi, che non valgono a soddisfare le
esigenze dell’ordinamento professionale in una società in continua
evoluzione, che aspira a radicali trasformazioni economiche e sociali.
Tutto ciò non ostante i numerosi interventi, le mozioni e gli ordini
del giorno, approvati dai Congressi Nazionali Giuridici Forensi: da
quello di Firenze dell’ormai lontano 1947 all’ultimo, svoltosi in Torino nel 1969.
Ancora una volta, l’Ordine forense riafferma la indilazionabile esigenza della riforma della legge professionale, elemento non ultimo di
una corretta amministrazione della giustizia, e in ogni caso essenziale
all’equilibrio e allo sviluppo della comunità nazionale.
In particolare, reclama una regolamentazione della materia riguardante il tirocinio dei giovani e l’accesso alla professione. Il giovane
laureato, allo stato attuale degli studi universitari, non ha piena conoscenza dell’ordinamento giuridico.
È stato scritto essere un pregiudizio che la formazione dell’avvocato
cominci – come quella del medico nella sala di una clinica – nelle
aule dei Tribunali, dove essa potrà conseguire perfezione, ma non
intraprendersi; e che la pratica, com’è oggi intesa, costituisce “per lo
più un salire e scendere le scale del palazzo di giustizia con assai più
consumo di scarpe che uso di cervello”2.
Ma si deve considerare che il tirocinio, pur costituendo attività
frammentaria, e pur non potendosi sostituire allo studio organico
della scienza giuridica, vale a far apprendere tutte quelle nozioni,
che nessuna lezione universitaria, per quanto dotta e autorevole, può
insegnare: soltanto la diuturna umile pratica del neolaureato da una
parte e la paziente generosa attività dell’avvocato dall’altra valgono
3
4
PAVANINI, Note sulla figura del difensore, p. 135.
Cfr. Cass. 10.10.1970 n. 1913; Cass. 30.4.1969 n. 1429.
Quaderni
177
CONVEGNI E CONGRESSI
ad assicurare all’Avvocatura, anche per l’avvenire la sua fondamentale funzione.
Non si tratta soltanto di imparare come si redige l’atto di citazione
o la comparsa di risposta o l’atto di appello, ovvero come si svolge
l’udienza istruttoria o collegiale, ma di comprendere l’alto prestigio
della professione forense, la sua nobiltà e la sua responsabilità. Il
praticante deve imparare non solo ad applicare la scienza giuridica al
caso concreto, ma a saper conciliare la tutela dei diritti a lui affidati col
dignitoso rapporto nei confronti del cliente, col leale comportamento
verso i Colleghi avversari e i magistrati, senza mai dimenticare che il
libero patrocinio costituisce garanzia dello stato di diritto.
Tutto ciò richiede un duplice insegnamento: uno condotto con metodo rigoroso e dogmatico, e l’altro avente carattere teorico-pratico.
È perciò che il Congresso Nazionale Giuridico Forense, svoltosi
a Milano nel settembre 1965, invitò il Parlamento e il Governo a
predisporre i necessari strumenti legislativi per un riordinamento
delle facoltà di giurisprudenza con modifica dei programmi di studio,
per la istituzione di corsi obbligatori di pratica forense, integrata da
un efficace tirocinio presso gli studi professionali; e il Congresso,
svoltosi in Torino nel settembre del 1969, indicò il contenuto del
tirocinio in una pratica triennale, con esclusione di ogni patrocinio o
rappresentanza legale almeno nel primo anno, richiedendo un effettivo
controllo da parte dei Consigli dell’Ordine in occasione del rilascio
dei certificati di compiuta pratica, e criteri di severa selezione negli
esami di ammissione alla professione presso le Commissioni istituite
nelle sedi delle Corti di Appello.
Oggi il tema si ripropone nei medesimi termini in una situazione
deteriore, per la grave crisi della giustizia, e per l’aumentato numero
dei neo-laureati, che persistendo i vecchi sistemi inflazionano gli albi,
e rendono difficoltoso l’esercizio della professione forense.
Non mancano casi di giovani laureati che invece di compiere la
pratica professionale, iniziano subito l’attività stragiudiziale ed anche
giudiziale presso le preture, quando non attendono allo insegnamento nelle materie più varie, che non hanno alcuna relazione, neppure
lontana, con quelle giuridiche.
178
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
Si impone quindi una più assidua e rigorosa vigilanza dell’Ordine
forense nella pratica professionale, in attesa che il legislatore adotti il
nuovo ordinamento, che ormai si invoca come condizione per salvare
la dignità e la funzione dell’Avvocatura, componente essenziale della
comunità civile e democratica.
Per quanto concerne l’auspicata riforma, potremmo limitarci a
richiamare le relazioni, le discussioni e le mozioni approvate nei precedenti congressi, sino ad oggi rimaste inascoltate. Tuttavia, limitando
la nostra indagine al tema riguardante l’accesso alla professione, ne
riassumiamo gli aspetti più importanti.
ne
Abolizione del procuratore legale: unificazione della professio-
Sembra ormai superata la distinzione fra procuratore legale e avvocato. Essa poteva trovare una giustificazione, allorquando le funzioni
di rappresentanza erano nettamente distinte dalla difesa.
Il codice di procedura civile vigente, pur affermando che davanti
ai tribunali e alle corti di appello le parti debbono stare in giudizio col
ministero di un procuratore legalmente esercente (art. 82, 3° comma),
identifica il procuratore e l’avvocato nella figura del difensore, disciplinandone le funzioni, i limiti, i poteri e i doveri (artt. 82 – 88).
L’art. 86 c.p.c., sia pure incidentalmente, qualifica il difensore
titolare di un ufficio; e autorevole dottrina esclude che la attività
svolta dal procuratore-difensore sia sempre subordinata alla necessaria
utilizzazione della rappresentanza in senso proprio3.
Tanto il procuratore quanto l’avvocato sono collaboratori indiretti
della funzione del Giudice: l’uno e l’altro hanno il compito di garantire
alle parti posizioni equivalenti: entrambi dispongono del processo,
nell’interesse del rappresentato o assistito, e trovano il loro limite
nell’analogo interesse delle altre parti.
Per quanto concerne la materia penale può condividersi l’opinione
5
Cfr. Cass. pen. 23.11.1965 – Cass. pen. Mass. Ann. 1966, n. 1445.
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CONVEGNI E CONGRESSI
di chi ritiene che anche quando il difensore è un rappresentante dell’imputato, la rappresentanza non è una caratteristica della funzione,
e che l’assistenza è svincolata dall’assistito, per l’interesse di questo
e per fini di giustizia.
Ormai le due funzioni sono già sostanzialmente riunite: la distinzione del processo civile rimane nel senso che i procuratori possono
esercitare la professione avanti alla Corte di Appello, alle sezioni distaccate della stessa Corte, a tutti i Tribunali e le Preture del distretto
in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati (art. 5 del R.D.L.
27.11.1933 n. 1578), mentre gli avvocati possono difendere innanzi
a tutti i tribunali e a tutte le Corti di Appello senza limiti territoriali.
Nei giudizi penali avanti al tribunale, alla Corte di Appello e alle Corti
di Assise il patrocinio dell’imputato è riservato agli avvocati; ma i
procuratori possono rappresentare la parte civile (art. 6).
La distinzione è anacronistica in riferimento alla struttura del processo civile, informato al principio della oralità.
Già la giurisprudenza ha attenuato il rigore della distinzione,
rigettando l’eccezione di inesistenza del precetto sottoscritto da un
avvocato, perché “nella locuzione difensore il codice ha accomunato la
figura di procuratore legale, che assume la rappresentanza della parte,
e quella dell’avvocato, che invece presta l’assistenza al giudice4.”.
È altresì indubbio che il procuratore legale nell’ambito del distretto nel quale è compreso il tribunale di propria assegnazione, può
esercitare il patrocinio dell’imputato dinanzi alle preture, ai tribunali
e alle Corti di Assise di primo grado istituite con la legge 10.4.1951
n. 287; e che l’avvocato – difensore di fiducia – può farsi sostituire
nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello da un procuratore iscritto
nell’albo locale5.
Del resto, a conferma che la distinzione può ritenersi di fatto superata, basterà tener presenti le deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense (l’ultima è quella del 3.5.1969, approvata con D.M. 30.5.1969),
che stabiliscono i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti
Intervento del Dott. Proc. Mauro Cappelletti nel Convegno del 5-6 ottobre
1956 su Il Difensore, ed. Giuffrè, p. 204.
6
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CONVEGNI E CONGRESSI
e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni
giudiziali. Si prevedono infatti per le cause trattate senza assistenza di
avvocato gli stessi onorari di avvocato ridotti alla metà. La distinzione
è quindi limitata, in gran parte, ai criteri di liquidazione dei compensi
di difesa, e non trova più alcuna giustificazione nel sistema e in plausibili ragioni logiche e giuridiche.
Vero è che, in passato, si è consentita la distinzione, sul presupposto che il procuratore attraverso la sua attività professionale potesse
completare il tirocinio di accedere alle più alte funzioni di avvocato.
Ma oggi che il procuratore rappresenta la parte e la difende, sia pure
con le limitazioni territoriali della legge previste, con riconosciuto
diritto a percepire anche il compenso di avvocato, si deve aver riguardo
soltanto alla preparazione teorico-pratica, che – bisogna riconoscerlo
– è insufficiente quando non manca del tutto.
Riteniamo che le obiezioni alla unificazione delle professioni
possano superarsi.
Si afferma che, abolita la funzione del procuratore legale, mancherebbe il controllo da parte degli Ordini sull’attività spiegata fuori
dalla circoscrizione della Corte d’Appello. L’obiezione è in parte
fondata, riuscendo difficile ai Consigli dell’Ordine, che pur reclamano
la piena autonomia, esercitare la vigilanza fuori della propria circoscrizione. Ma è facile considerare che la competenza per il controllo
e per l’eventuale procedimento disciplinare appartiene non solo al
Consiglio che la custodia dell’Albo in cui è iscritto il professionista,
ma anche al Consiglio nella cui giurisdizione egli opera (competenza
per iscrizione e competenza territoriale). D’altra parte, nei giudizi patrocinati in sedi non comprese nel distretto di Corte d’Appello in cui
l’avvocato è iscritto, questi ha bisogno di un collaboratore-sostituto,
avente domicilio legale dove ha sede l’autorità giudiziaria innanzi
alla quale si svolge il processo. Del pari non sembra peso il rilievo
che il processo diverrebbe più costoso, per effetto della nomina di un
collaboratore o di un sostituto in loco per le pratiche da espletarsi fuori
della circoscrizione, in quanto anche col sistema attuale si richiede la
presenza del procuratore, il quale percepisce i relativi onorari: si tratterà di determinare gli onorari per il sostituto, come sono attualmente
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
stabiliti quelli dovuti al procuratore.
Il solo problema che bisognerà affrontare e risolvere con coraggio
è quello riguardante la preparazione universitaria e il tirocinio, l’una
e l’altra da compiersi con nuovi criteri seri e religiosi.
Il 18 febbraio 1971 è stata presentata alla Camera dei Deputati
la Proposta di legge d’iniziativa dell’On. Leoci, avente per oggetto:
“Modificazioni ed innovazioni all’ordinamento forense”.
Per quanto sia da respingere il metodo di apportare all’ordinamento
modificazioni frammentarie e disorganiche, non si può non convenire,
per le ragioni sopra cennate, sulla opportunità di abolire la professione
di procuratore legale, e di cumulare le funzioni di rappresentanza e
di difesa.
Nella relazione che accompagna la Proposta n. 3103, dopo aver
richiamato i precedenti legislativi, il proponente ricorda una affermazione di Ludovico Mortara:
“Io non ho mai saputo capacitarmi degli argomenti che da tempo
immemorabile sono obiettati dai fautori della ripartizione. L’utilità
che le più modeste pratiche di patrocinio non distraggano i grandi
avvocati dalle cure elevate e gravi della difesa, è indubitabile, ma
non porta le necessità di creare una professione minore accanto alla
maggiore, né so concepire un abile procuratore digiuno o incurante
delle forme del processo”.
L’autorevole opinione del Maestro ha trovato nella prassi puntuale
conferma, onde – come aggiunge lo stesso proponente – “la distrazione
è ormai fuori dalla realtà, e l’unificazione non può trovare ulteriori
remore o resistenze del nuovo contesto di definizione dei rapporti
giuridici che comporta la semplificazione al massimo della funzione
e dell’esercizio professionale”.
La preparazione e il tirocinio
È ben nota la preparazione del neo-laureato, desideroso di compiere
la pratica professionale. Non sarà superfluo meditare sulla realtà, eloquentemente esposta in un convegno svoltosi a cura dell’Associazione
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
fra gli studiosi del processo civile:
“Quando mi son laureato, alcuni anni fa, ho imparato in un primo
tempo che cosa significhi, quale umiliazione, quale amarezza significhi
cercare inutilmente un tavolo nello studio, nel corridoio dello studio di
un avvocato: quanto sia difficile sia, per chi non abbia né conoscenze
né raccomandazioni, di trasformare in una realtà concreta la parola
praticante, praticante-procuratore. L’uomo tende, per un provvidenziale aiuto del suo istinto, a scordare i più umilianti momenti della sua vita
passata. Ma in questi giorni di commemorazione del grande Maestro,
al quale allora non avrei nemmeno osato pensare di rivolgermi per
aiuto, lasciatemi rendere omaggio a quell’atto di Lui che io conserverò
sempre tra i ricordi più cari ed espressivi della umana grandezza. Egli,
Piero Calamandrei, spontaneamente mi mandò a chiamare, mi dette
un tavolo, con bontà, con affetto mi insegnò a lavorare”.6
Quelle parole sintetizzano la situazione di tutti i giovani neolaureati, i quali non abbiano il provilegio di essere figli o congiunti di
un titolare di uno studio professionale.
È una situazione che merita di essere approfondita e ponderata, al
fine di evitare che i migliori, non sopportando attese e umiliazioni,
finiscano con abbandonare una spontanea vocazione, per assumere
impieghi o compiere attività contrarie alle loro attitudini.
Il giovane laureato non può essere abbandonato a se stesso, alla
ricerca di un avvocato disposto a fargli esercitare il tirocinio nel proprio studio, senza alcuna retribuzione. Né a questa si può supplire
– come ancora da molti si ritiene – con l’autorizzazione ad esercitare
il patrocinio in Pretura. Questo distrae il neo-laureato dalla pratica
necessaria, non vale ad assicurargli un minimo di tranquillità, ponendo
talvolta in condizioni di ricorrere ad espedienti per accaparramento
della clientela, e può essere di pregiudizio per lui e per la parte medesima, data la inesperienza del primo.
Vi fu chi propose l’istituzione di apposite scuole di applicazione
forense, da tenere a cura dei consigli degli Ordini professionali, in
coordinazione con la difesa dei poveri.
MAGRONE, L’ordine forense, p. 78
Atti del Congresso Nazionale Giuridico Forense di Milano, pp. 317-318;
9
Il nuovo diritto, anno 1966, pp. 383-384;
7
8
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CONVEGNI E CONGRESSI
Con la legge 25 giugno 1940 n. 934 veniva istituita presso la Corte
d’Appello di Milano, in via sperimentale, una scuola di pratica forense
col compito di preparare i laureati in giurisprudenza all’esercizio del
minimo forense mediante insegnamenti ed esercitazioni teorico – pratiche. La scuola doveva avere personalità giuridica; i corsi dovevano
essere biennali; vi potevano essere iscritti coloro che si trovavano nelle
condizioni stabilite dal vigente ordinamento forense per l’iscrizione
nell’Albo dei praticanti. La frequenza biennale, con profitto, dei corsi
doveva tener luogo di pratica di procuratore (art. 2).
La scuola doveva essere diretta da un docente nominato dal Ministero della Giustizia, il quale poteva nominare, su proposta del docente
medesimo, uno o più assistenti: l’uno e gli altri da scegliere fra gli
avvocati scritti negli Albi (art. 3).
La nomina a difensore ufficioso nelle cause a gratuito patrocinio
e nei procedimenti penali doveva essere conferita, di regola, dalle
autorità giudiziarie di Milano al docente della Scuola ovvero ad uno
degli assistenti. Si stabiliva che al docente ed agli assistenti, nominati difensori ufficiosi sarebbero spettati i diritti e i doveri propri dei
difensori delle parti in giudizio. Il compenso era devoluto all’Istituto,
al quale dovevano affluire anche i contributi degli iscritti ai corsi. Il
Governo era autorizzato ad emanare le norme di attuazione della legge
e quelle per il suo coordinamento a termini dell’art. 3 n. 1 della legge
31 gennaio 1926 n. 100.
Per quanto risulta, le norme di attuazione non vennero emanate.
Ma non sembra che una scuola di tal genere possa dare buoni risultati,
perché rimane sempre insoluto il problema, riguardante la necessità
per il giovane di avere assicurato un sia minimo guadagno al tempo
stesso in cui attende concretamente al suo tirocinio, e perché le nomine a difensore ufficioso da parte dell’autorità giudiziaria implicano
altri problemi, riguardanti l’autorizzazione degli Ordini, oggetto di
separata relazione.
Non sarà inopportuno il richiamo ad ordinamenti stranieri.
In Belgio gli ordini forensi organizzano speciali corsi di diritto e
di etica professionale per i tirocinanti, compresi coloro che intendono
essere ammessi all’ordine giudiziario, i quali sotto la sorveglianza e
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
con l’assistenza di un patrono, compiono la ordinaria pratica legale,
frequentano le udienze, e prestano assistenza legale ai poveri.
In Francia il tirocinio è diviso in due periodi: il primo si chiude
con un esame scritto e orale, a seguito del quale viene rilasciato un
certificato di abilitazione alla professione di avvocato.
Il secondo periodo è simile al nostro, viene compiuto nello studio
di un avvocato per la durata di tre anni, ed è integrato da esercitazioni
pratiche, compiute a cura dell’ordine degli Avvocati.
Solo dopo il primo anno, il tirocinante è ammesso all’esercizio
del patrocinio.
In Inghilterra, la iscrizione alla Law Society, necessaria per l’esercizio della professione di solicitor, parificato al nostro procuratore, si
ottiene dopo il superamento degli esami di abilitazione, ai quali sono
ammessi coloro che abbiano lodevolmente svolto un periodo di pratica di 5 anni presso uno studio professionale. Non essendo la laurea
in giurisprudenza requisito essenziale per l’ammissione agli esami,
il suo conseguimento vale per la riduzione del periodo di pratica da
5 a 3 anni. Per ottenere l’abilitazione alla professione di barrister,
il cui ufficio, in effetti, consiste in assistenza tecnica al solicitor, si
richiede la frequenza triennale a corsi di diritto impartiti dagli Inns
of court, associazione private fra barrister, regolate da propri statuti.
Alla fine del corso ha luogo un esame finale di abilitazione amministrato dagli Inns.
Negli Stati Uniti d’America si richiede il superamento di un esame
statale – bar esamination, amministrato da commissioni a carattere
permanente.
L’abilitazione è disposta dalla Corte di ultima istanza o dalla Corte d’Appello, sulla base dei verbali di esame, e delle indagini sulla
condotta morale del candidato.
In Germania, a seguito del compimento di almeno sette semestri
di corsi di una facoltà universitaria di giurisprudenza, il candidato
all’esercizio di una professione legale (avvocato, magistrato) sostiene
un primo esame di stato, il cui superamento lo abilita al tirocinio.
Il candidato, che abbia superato l’esame, diventa un Referandar, ed
è abilitato al tirocinio per la durata di almeno due anni e mezzo, durante
Quaderni
185
CONVEGNI E CONGRESSI
i quali riceve dallo stato una retribuzione (existenzminimum).
Il tirocinio si svolge sotto la direzione e sorveglianza dei Presidenti
delle Corti di Appello, ed è affidato alla responsabilità di avvocati,
giudici e funzionari. Alla fine del tirocinio il candidato sostiene un
nuovo esame, e dopo averlo superato assume il titolo di assessore e
la capacità di diventare giudice e avvocato.
L’assessore ha diritto di essere ammesso in uno studio professionale, per superare un ulteriore periodo di prova della durata media di
un anno, con obbligo per l’avvocato di completare l’istruzione e di
retribuirlo in misura fissata dalla legge. Lo assessore medesimo può
validamente sostituire l’avvocato in tutte le pratiche. Compiuto quest’ultimo periodo di prova, il candidato viene ammesso all’esercizio
dell’Avvocatura con provvedimento del Ministero della Giustizia del
Länd su parere favorevole dell’Ordine degli Avvocati.
In Germania l’avvocatura è organizzata in maniera unitaria, e
ignora la distinzione esistente in Francia fra avocués e avocats, quella inglese fra solicitors e barristers, e quella italiana fra avvocati e
procuratori.
Nel nostro ordinamento, com’è noto, il laureato che intende esercitare la professione forense, chiede al Consiglio dell’Ordine, nella
cui circoscrizione ha la residenza, di essere iscritto nel registro dei
praticanti. Il Consiglio ordina la iscrizione nel registro, e concede
l’abilitazione all’esercizio davanti le preture.
L’ammissione agli esami per la iscrizione nell’albo dei procuratori
richiede almeno un anno di pratica. Questa dovrebbe essere compiuta,
senza interruzione, concretamente, tanto che secondo l’art. 5 Disp.
Att., approvate con R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, il praticante dovrebbe presentare al Consiglio, al termine di ogni anno di pratica, oltre
il certificato del procuratore – attestante la frequenza dello studio e
l’effettiva durata di essa – e i certificati della cancelleria del tribunale
e della Corte d’Appello, una relazione dettagliata sull’attività svolta,
ed in particolare sulle principali questioni esaminate, e una relazione
sulle più importanti cause civili e penali, alla cui discussione è stato
presente.
In realtà, le relazioni non sono presentate; e tutto si riduce al
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
rilascio di certificati che le Cancellerie e il Consiglio dell’Ordine
effettuano senza alcuna indagine o accertamento. Nessun controllo
adunque per stabilire se la pratica venga o meno compiuta. Da tutti,
concordemente, si richiede “una pratica congrua e seria, che sia, sotto
un certo aspetto, la prosecuzione degli studi universitari, e che valga
soprattutto a far comprendere al giovane come si deve agire nella vita
professionale, come si devono seriamente ed efficacemente tutelare
gli interessi del cliente”7
Nella relazione presentata dagli avvocati Niccolai, Pannain e Storace all’8° Congresso Nazionale Giuridico Forense, svoltosi a Milano
nel 1965, si propose la istituzione di seminari e scuole, da frequentarsi
obbligatoriamente per un triennio da laureati in giurisprudenza, che
intendano prepararsi per una libera professione o per la funzione di
magistrato, con la conseguenza della unicità degli esami per l’accesso
dell’avvocatura ed alla magistratura.
“Avremo così – si legge in quella relazione – non più, da una parte
gli uditori giudiziari o aspiranti tali, e dall’altra i praticanti procuratori,
ma avremo semplicemente degli uditori che chiameremo appunto o
semplicemente uditori o uditori di giustizia o uditori forensi e così
via”8.
Gli stessi relatori, prevedendo eventuali obiezioni a tale proposta,
affermavano che tre anni di tirocinio non sarebbero più troppi se,
dopo un primo anno di pratica, si autorizzasse un esercizio limitato
della professione, e se, superato l’esame di idoneità, gli uditori diventassero subito avvocati o subito magistrati, “senza cioè passare
prima per il rango di procuratori legali gli uni, e di semplici uditori
giudiziari gli altri”.
Vi è chi afferma che il tirocinio per l’avvocatura e quello per le
funzioni giudiziarie devono avere contenuto diverso. Non sembra
però fondato il rilievo, ove si consideri che l’avvocato è necessario
collaboratore del giudice. Non si esagera se si afferma che per essere
ottimo giudice, bisognerebbe essere prima ottimo avvocato.
10
Cass. 19..1971 n. 1911.
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CONVEGNI E CONGRESSI
Non sarà superfluo ricordare che in Germania, secondo il paragrafo
I della Rechtsanwaltsordnung del 1878, “nell’avvocatura può essere
ammesso soltanto chi abbia ottenuto la capacità di essere assunto in
qualità di giudice” (die Fahigkeit zum Richteramte).
È sempre attuale il discorso tenuto a Venezia da Francesco Carnelutti in occasione del 50° anniversario di professione: “il giudice, come
il medico, se ha capito è riuscito: per l’avvocato invece, aver capito
è aver percorso, solamente la metà del cammino. Il quale far capire
presenta tutte le difficoltà dell’arte in quella sua forma, il cui nome
è legato al mistero del linguaggio e la cui virtù partecipa, insieme,
della musica e della poesia”.
“Non c’è uno sforzo più faticoso, ma più benefico, di questo che da
noi si compie, anche se non sempre ce ne accorgiamo, per mediare le
distanze fra i due, colui che giudica e colui che dev’essere giudicato.
Così, poco a poco, il nostro spirito si tempra e si leviga, si distende e
si libera in una visione della via sempre più umana, che vuol dire in
una consapevolezza sempre più profonda e sicura della nostra miseria
e della nostra grandezza, secondo la frase di Pascal”9.
Lunga e paziente dev’essere adunque la preparazione teorico-pratica che per essere concreta deve compiersi soltanto dopo la laurea. Ma
non si possono neppure ignorare le esigenze economiche e materiali
dei giovani, i quali non devono essere in condizioni di disuguaglianza
rispetto agli altri neo-laureati.
La scuola di pratica forense, istituita in via sperimentale con la
citata legge 25 giugno 1940 n. 934, ignora l’aspetto economico, ed
anzi lo aggrava, imponendo l’onere del pagamento di tasse per la
iscrizione e la frequenza ai corsi.
D’altra parte, la pratica non consiste soltanto in esercitazioni teorico-pratiche; ma vi sono principii di deontologia professionale, che
possono essere insegnati con l’esempio, oltre che con la parola, da chi
esercita la professione con riconosciuta probità. Non sembra neppure
attuabile la proposta di imporre a professionisti di tenere presso di
sé giovani appena laureati; la pratica forense richiede una reciproca
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
scelta fra avvocato e praticante.
Pertanto, tenuto conto delle precedenti relazioni congressuali, e dei
voti formulati dagli avvocati italiani, riteniamo che si debba riaffermare la esigenza primaria di una preparazione universitaria teorica e
completa, essenzialmente dogmatica, che valga a dare ai giovani una
compiuta conoscenza del diritto, condizione essenziale per una seria
formazione professionale.
Conseguita la laurea, i neo-laureati, aspiranti ad esercitare l’avvocatura o a divenire magistrati, dovrebbero compiere un corso comune,
teorico-pratico, a cura e sotto la sorveglianza dei Capi delle Corti
d’Appello, e dei Presidenti dei Consigli degli Ordini.
Durante quel tirocinio dovrebbe essere inibita ogni attività, tanto
impiegatizia quanto professionale, nel settore giudiziale e in quello
stragiudiziale; ma ai tirocinanti dovrebbe essere assicurata un’adeguata retribuzione mercé borse di studio. Queste non sarebbero
inutilmente date, nella ipotesi che i beneficiari non intendessero
continuare il cammino intrapreso, perché in ogni caso varrebbero di
incoraggiamento alla formazione professionale, che costituisce uno
dei compiti dello Stato, previsti dalla Costituzione.
Alla fine del corso, gli aspiranti alla libera professione dovrebbero
essere ammessi a frequentare uno studio professionale, sotto la sorveglianza dell’Ordine, con diritto di sostituire l’avvocato, e quindi di
essere compensati con parte dei relativi onorari.
Compiuto tale ultimo periodo di pratica, il giovane laureato può
responsabilmente affrontare gli esami di abilitazione allo esercizio
professionale, e quindi iniziare la sua attività con decoro e serenità.
Anche per quanto concerne tale esame si impone una adeguata
riforma.
Non si intende perché le commissioni di esami non debbano essere
presiedute da un avvocato. Non si disconosce il prestigio conferito
dalla presidenza affidata ad un magistrato, la quale vale anche a rendere più intensa la collaborazione tra Magistratura e Foro, ma non vi
è dubbio che l’auspicata autonomia degli Ordini non consente interferenze, e che la loro indipendenza e libertà costituiscono inderogabile
garanzia per la tutela dei diritti del cittadino.
Quaderni
189
CONVEGNI E CONGRESSI
In riferimento poi alla proposta di legge dell’On. Lenoci sopra
richiamata, osserviamo che con essa si prevede l’abolizione dell’albo
speciale degli avvocati e procuratori addetti agli uffici legali di cui
all’ultimo comma dell’art. 3 del R.D.L. 27.11.1938 n. 1578.
Si afferma nella relazione che accompagna la Proposta, che l’Ordine è uno solo, e non consente “distinzioni, privilegi e categorie
differenti di professionisti forensi”, e che gli enti possono avere, nel
proprio ambito, albi interni per le proprie finalità istitutive; ma sul
piano dell’ordinamento giuridico possono esercitare il patrocinio
soltanto gli Avvocati iscritti nell’albo unificato.
Si prevede altresì in quella proposta, il ripristino dell’albo chiuso,
con un unico esame abilitante alla professione, a livello nazionale.
Il tema dell’albo chiuso viene trattato in altra relazione.
Ma non si può fare a meno dal rilevare che ogni problema potrebbe
ritenersi superato, se la preparazione teorica fosse completa, e se il
tirocinio fosse tecnicamente organizzato in modo da completarla.
La nostra professione – non sembra superfluo ribadirlo – per la sua
funzione e le sue tradizioni non dovrebbe essere ad alcuno inibita.
Il prestigio, la libertà che caratterizza l’esercizio del ministero
forense, le garanzie d’ordine tecnico e morale, le superiori finalità,
gli interessi di carattere pubblico in virtù dei quali l’attività dell’avvocato è normativamente preordinata e disciplinata, sono state di
recente riaffermate anche dalla Suprema Corte, che proprio in base e
quelle valutazioni morali e giuridiche ha cassato una sentenza della
Corte d’Appello di Lecce, con cui era stato affermato che nella fase
amministrativa della vertenza fra lavoratori e istituti previdenziali, la
tutela l’assistenza e la rappresentanza del lavoratore spettano in modo
esclusivo agli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente
riconosciuti, con esclusione di qualsiasi altra attività privata, compresa
quella degli esercenti la professione legale.10. Quelle considerazioni
inducono a riaffermare che l’ordinamento ha il diritto ed anche il
dovere di impedire l’accesso alla professione forense a coloro che
non hanno adeguata preparazione teorica e pratica e non sono di
190
Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
specchiatissima condotta, di escludere coloro che non operano con
dignità e decoro, e di dettare le norme necessarie per attuare la selezione. Ma il ricorso a sbarramenti o a limitazioni, per altro dettate in
base a discutibili criteri, potrebbe precludere ai giovani la possibilità
di accedere ad una istituzione libera e indipendente, indispensabile
per la protezione e la difesa degli umani diritti.
Quaderni
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CONVEGNI E CONGRESSI
Intervento sull’accesso
di LUCIO CAPRIOLI*
Riguardo all’accesso alla professione ed alla iscrizione negli albi,
mi permetto semplicemente di sottolineare quanto si è assunto nella
Relazione Lecciso e nella comunicazione del prof. Irti, che io raccomando alla meditazione del Congresso, senza ripetere quanto in esse
assai sensibilmente ed esattamente si è detto e dimostrato.
Riguardo alla prima, cioè alla Relazione Lecciso, mi si consenta una
precisazione con riferimento particolare alla proposta di istituzione di
Seminari o di scuole di applicazione forense, verso cui mi pare si sia
convogliata la adesione della maggior parte dei congressisti.
Se con tali scuole e seminari si intende integrare o supplire alla
ormai deficiente o quanto meno incerta preparazione universitaria,
va bene, anzi benissimo: quel corso di studi pratici deve essere posto
come ulteriore condizione per la ammissione agli esami di avvocato
e se ne potrebbe consentire la frequenza legittima anche durante gli
stessi studi universitari.
Ma è da precisarsi e sottolinearsi che esso non sostituisce e non
può sostituire il tirocinio che l’aspirante deve fare presso un avvocato: si è parlato e si parla tanto di deontologia professionale; lo
studio del dover essere; lo studio della rispondenza dell’operare del
professionista agli imperativi categorici che scaturiscono dall’essenza
della professione forense (io adopererei un termine più semplice ma
certamente più comprensibile, anche se più tradizionale, cioè quello
di buona educazione professionale).
I predetti principi deontologici o di buona educazione che dir si
voglia non si insegnano a scuola, anche perché scaturiscono da una lex
non scripta, o scritta solo in astratto: la dignità, la probità, la lealtà, la
onestà, vanno di volta in volta calate nella realtà in cui il professionista
* Avvocato del Foro di Lecce.
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
opera, e nulla hanno a che fare con le regole tecniche che egli deve
pur osservare; anzi è da aggiungere che, talvolta, le regole tecniche
possono manifestarsi in evidente contrasto con i principi deontologici:
non omne quod licet justum est.
La scuola, a tutto concedere,può insegnare ed istruire sulla applicazione delle norme tecniche al caso concreto, sulla disciplina tecnica
del caso; laddove invece la educazione professionale, è un prodotto
formativo, che non si apprende come un qualunque concetto, (anzi,
sotto certi aspetti, esula da un processo rigorosamente intellettivo) ma
va formandosi nel giovane in virtù di procedimento di assimilazione
graduale, proprio come la buona educazione va formandosi nel fanciullo con il lavoro paziente ed il buon esempio dei genitori.
Vi prego di rilevare la gradualità dei concetti di insegnamento,
istruzione, educazione: l’insegnamento mira all’istruzione, che è un
effetto intellettivo, ma non consegue la educazione, che è il risultato finale, complessivo e formativo, che ha bisogno di una ulteriore
essenziale componente, che riguardo, appunto, l’atteggiamento ed il
comportamento morale del soggetto.
Tale comportamento per altro, come si è più volte ripetuto, dai relatori Lecciso e Caramella (e da altri) è fattore essenziale della professione: invero, o si è onesti, leali, probi, corretti o non si è avvocati.
È qui, o signori, che a mio avviso risiede il nocciolo del problema
che ci agita e che non potrà mai e poi mai essere risolto dalla chiusura
degli albi, ma solo ed esclusivamente dalla qualificazione, soprattutto
nel senso della deontologia, del giovane! L’arroccarsi nel fortino dell’albo chiuso, ed il respingere l’attacco di giovani magari più preparati
di noi equivale ad escludere vigliaccamente il problema di ciò a non
risolverlo ed anzi ad aggravarlo con la creazione di autentici privilegi
in favore di figli di papà immeritevoli!
Insisto con il dire che il tutto si traduce in vera e propria viltà,
che avrebbe, poi, la funzione di esonerare ciascuno di noi e l’Ordine
intero, da precise responsabilità.
Esattamente è stato detto che la essenziale esigenza di autonomia
dell’Ordine deve essere pagata al prezzo della assunzione di responsabilità ben precise e gravi, altrimenti si tramuterebbe in una infondata
Quaderni
193
CONVEGNI E CONGRESSI
e legittima pretesa.
Ebbene, noi non possiamo pretendere di essere autonomi come
Ordine e poi pretendere che altri faccia ciò che a noi esclusivamente
compete e di cui non siamo responsabili.
Ciò vale in due sensi:
a) dal punto di vista della qualificazione del giovane, dobbiamo
persuaderci una volta per tutte che essa compete esclusivamente a noi.
Il rapporto Maestro-discepolo non può ridursi alla falsa certificazione di compiuta pratica, ma si sublima nell’allevamento del giovane:
dico allevamento , proprio come i genitori allevano i figli, nell’ovvio
rispetto della libertà e della dignità della persona umana; se occorre,
assumendo la responsabilità di ciò che i giovani, che noi assumiamo
essere nostri praticanti, fanno. Questa è autonomia.
b) dal punto di vista della ammissione agli esami. Agli esami,
è noto, oggi si è ammessi sulla base di certificazioni false (prof. Irti,
avv. Lecciso, loro sono stati assai generosi e garbati con il dire che si
tratta di certificazioni compiacenti, diciamo allora, il termine esatto);
si tratta di falsità cui concorrono in egual misura i singoli avvocati,
le Cancellerie, i Consigli dell’Ordine, ed è favorita dalla espressione
che essa contiene, per nulla ancorata a circostanze di tempo e di luogo
controllabili.
È il dito nella piaga, che, come è evidente, non potrà essere medicata e sanata da una diversa legislazione, poiché prima che essere
problema legislativo è problema di costume.
La legge attuale è indubbiamente cattiva, anacronistica, inadeguata,
ed abbiamo urgenza di disporre un Ordinamento nuovo.
Ma io sono sicuro che, pur nell’ambito di applicazione della legge
vigente, la soluzione è possibile sol che se ne abbia la volontà ed il
coraggio.
Anzi è politicamente doverosa proprio allorquando noi rivendichiamo l’autonomia, che significa prima di tutto autocontrollo.
È fin troppo ovvio che il Parlamento possa rinfacciarci oggi stesso
questa nostra incapacità di disciplinare e controllare le nostre cose
pur potendolo nel momento in cui qualcuno vorrebbe chiedere la
introduzione di una disciplina nuova ed aberrante o, quanto meno,
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Quaderni
CONVEGNI E CONGRESSI
eccezionale, rispetto ai principi costituzionali, ed anzi universali, del
diritto allo studio e della libertà nella scelta personale del proprio
lavoro e della propria condizione di vita.
Diverso, infatti, anche sul piano costituzionale e dei diritti dell’uomo, dire al giovane che bussa alle nostre porte, non sei degno, non sei
idoneo; diverso, immorale ed illegittimo il dirgli: non c’è posto!
La medicina proposta della chiusura degli Albi è senza dubbio
peggiore del male che qui si lamenta: oltrecché essere immorale ed
illegittima per i motivi cui ho brevemente accennato, essa segnerebbe
la fine dell’Avvocatura come Ordine autonomo e libero, ed aprirebbe la strada alle baronie, al nepotismo, consentendo fatalmente che
persistendo l’attuale costume, nel numerus clausus entrino solo pochi
predestinati, non per meriti personali di capacità e di doti morali, ma
solo per meriti baronali, e cioè per appartenere a questa od a quella
famiglia di avvocati.
Dove, in tali condizioni, l’incremento della qualità?
Quale terapia non mi sembra diversa dall’atteggiamento di coloro
che rilevando la crisi della società, ed il pessimo uso che pochi politicanti da strapazzo ed in malafede fanno della democrazia, invocano
il ritorno alla dittatura.
Invece: lasciamo libero l’accesso, ma facciamo (e possiamo farlo
proprio in virtù dell’autonomia della quale ci fregiamo e ci onoriamo),
che esso sia limitato ed angusto, sia, cioè come la cruna dell’ago di
evangelica memoria, e che attraverso esso passino solo coloro (ma
anche tutti coloro) che sono veramente meritevoli , e che sono nella
condizione di assicurare alla Avvocatura un avvenire di primato prestigioso, degno anche del ricordo dei padri, ma soprattutto consono
alla funzione che oggi ad essa compete, di garante esclusiva della
inviolabilità del Diritto di difesa del cittadino.
Quaderni
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DIRITTO & ROVESCIO
DIRITTO & ROVESCIO
a cura di
C’è su un togato*1
Un Giudice di Pace ha condannato il gestore di una sala cinematografica al risarcimento dei danni non patrimoniali, in ragione di Euro
550,00, per inadempimento contrattuale, in favore di due spettatori, per
avere iniziato la proiezione di un film con circa un’ora di ritardo.
Con la domanda gli attori avevano sostenuto di avere prenotato
il biglietto su Internet per assistere, con inizio alle ore 23,10 della
proiezione del film “Natale sul Nilo”; il film aveva inizio alle ore
00,05, dopo la proiezione di spot pubblicitari, altra fonte di danno;
chiedevano quindi il risarcimento del danno patrimoniale per inadempimento contrattuale.
La giustificazione fornita dal gestore, di non avere potuto per ragioni tecniche staccare gli spazi pubblicitari dalla proiezione del film,
senza l’ausilio di attrezzature tecniche e un lungo impiego di tempo,
non è stata ritenuta sufficiente perché, trattandosi di danno prevedibile
ai sensi dell’art. 1225 C.C. il gestore poteva evitarlo con l’ordinaria
diligenza, premunendosi di bobine staccate dagli spot.
Il ritardato adempimento dell’obbligo contrattuale incide negativamente sul creditore della prestazione, configurando oltre alla ipotesi
di responsabilità contrattuale la determinazione di un danno alla sfera
esistenziale, essendo possibile ai sensi dell’art. 1174 C.C. e alla luce
delle sentenze 233/03 della Corte Costituzionale e 8827/03 e 8828/03
della Corte di Cassazione, che forniscono una nuova lettura dell’art.
2059 C.C., riconoscere in caso di inadempimento contrattuale profili
di danno non patrimoniale. I disagi della quotidianità, normalmente
tollerabili, assumono nella sentenza la qualità di danno risarcito con
un importo di circa cinquanta volte il costo del biglietto; la mancata
* Avvocato del Foro di Brindisi (anagramma)
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Quaderni
DIRITTO & ROVESCIO
proiezione del film avrebbe al massimo consentito il rimborso del
costo per l’ingresso.
Al giudicante non è parso adeguato lo “Scusate il ritardo” da parte
del gestore.
* * *
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha ritenuto conforme
al diritto comunitario un provvedimento nazionale di divieto dello
sfruttamento commerciale di giochi che simulano gli omicidi.
Una società aveva inserito in locali che praticano il “lasersport”
apparecchi di puntamento a raggi laser simili ad armi da fuoco; il
gioco consentiva di colpire i sensori fissati su giubbotti indossati
dai giocatori, rendendo possibile l’omicidio simulato e quindi atti di
violenza.
La Corte ha ritenuto il divieto non in contrasto con l’attività di
mercato, avendo il fine di prevenire pericoli per la pubblica sicurezza
e l’ordine pubblico, messi a rischio per la violazione dei valori etici
fondamentali per la collettività.
La dignità umana è un principio che non può essere degradato
stimolando nel giocatore una attitudine che neghi il diritto al rispetto, che viene a essere compromesso anche con atti fittizi di violenza
adottati con il gioco di omicidio.
La garanzia alla libera prestazione di servizi e alla circolazione
delle merci prestata dagli artt. 49 CE-55 e 28 CE-30 non si estende
fino a ledere la dignità umana, che costituisce un principio generale
di diritto.
* * *
Un giudice di Pace ha condannato l’Enel al pagamento in favore di
un utente delle somme di Euro 75,00 per danno patrimoniale e Euro
225,00 per danno esistenziale, per inadempimento contrattuale, non
avendo adempiuto all’obbligo della fornitura dalle ore 03,25 fino alle
ore 20,24 della domenica 28.9.2003 (fatto noto come black out); l’Enel
Quaderni
197
DIRITTO & ROVESCIO
aveva eccepito che il fatto non era imputabile alla Società in quanto
l’energia elettrica non era stata fornita, come previsto per legge, dal
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, per la caduta di un
albero in territorio svizzero, in seguito a un uragano, che costituiva
una causa di forza maggiore.
Ha ritenuto il giudice che costituisce impegno della azienda garantire il servizio e che l’Enel era tenuta a risarcire il danno patrimoniale
sul presupposto che sicuramente le scorte alimentari di famiglia che
necessitano di costante refrigerazione si sono avariate, e quello esistenziale, avendo l’utente dovuto rinunciare alla attività di riposo, svago
e ricreazione domenicale, quali il pranzo con gli amici, la televisione,
il cinema; entrambi i danni non abbisognano di prova specifica.
In particolare, il danno esistenziale non si verifica solo in presenza
di una patologia, ma anche in caso di lesione di diritti di rango costituzionale tutelati dall’ordinamento: pertanto la delusione di non poter
svolgere lo svago nella giornata domenicale, utilizzata in attesa del
ripristino della fornitura, costituisce una lesione dei diritti alla persona
inquadrabile tra quelli tutelati dall’art. 2 della Costituzione.
L’indiscriminata estensione dei diritti inviolabili (nei quali si ricomprendono la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero e simili) fino a ricomprendere quello dello svago domenicale
nelle situazioni simili al black out avrà sicuramente ripercussioni su
tutta la collettività per l’inevitabile aumento delle tariffe elettriche
(puntualmente avvenuto subito dopo la stesura di questo rovescio del
diritto), così come è successo per l’aumento dei premi di assicurazione, ove si consideri che episodi del genere possono ripetersi e che in
alcuni casi con conseguenze realmente dannose (automobilisti rimasti
senza rifornimento, viaggiatori che hanno impiegato ventiquattro ore
per percorrere cinque o seicento chilometri), ben più notevoli della
rinuncia a un programma televisivo.
Se i “danneggiati” avessero letto un libro o fatto una passeggiata
a piedi, invece di assistere ai programmi televisivi o a un film (che
qualche volta possono provocare danno esistenziale) avrebbero ottenuto oltre allo svago, un ritorno di cultura e di salute; in tal caso il
giudice, nel riconoscere il danno esistenziale per la parte di giornata
198
Quaderni
DIRITTO & ROVESCIO
senza corrente elettrica, avrebbe potuto fare ricorso alla compensatio
lucri cum damno. Ma avrebbe dovuto superare il principio recentemente espresso dalla Corte di Cassazione secondo il quale “poiché il
danno non patrimoniale è essenzialmente tipico, cioè risarcibile nei
soli casi previsti dalla legge, non è concepibile nel nostro ordinamento
alcuna generica categoria di danno non patrimoniale definibile come
<danno esistenziale> nella cui genericità e indefinitezza confluiscono
pregiudizi patrimoniali atipici e perciò irrisarcibili alla stregua dell’art.
2059 C.C.” e al quale si sono attenuti diversi giudici, tra cui il giudice
di pace di Venezia che ha negato il risarcimento per il turbamento
subito per avere il “leso” assistito all’aggressione del proprio cane
da parte di altro cane.
* * *
La Corte di Cassazione ha stabilito che la libertà professionale si
distingue nettamente dalla attività di impresa (anche sotto il profilo
economico, per personale e mezzi impiegati l’attività è assimilabile
alle aziende!) e pertanto non può essere invocata, neppure analogicamente, da un avvocato la disciplina della concorrenza sleale a tutela
dello sviamento della clientela subito a opera di un collega, trovando,
al più, applicazione l’art. 2043 C.C..
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite Civili, in sede di procedimento disciplinare ha ritenuto corretta la decisione del Consiglio
Nazionale Forense che aveva considerato non conforme al decoro
professionale la condotta di un avvocato che aveva inviato a scopo
pubblicitario migliaia di opuscoli informativi millantando l’esistenza di “nuove regole comunitarie” nell’esercizio della professione e
amplificando propri successi professionali.
Se non muteranno gli orizzonti della Autorità Garante per la Concorrenza e per il Mercato e della Comunità Europea, che qualificano
gli Avvocati imprese e gli Ordini e il CNF associazioni di imprese,
le attività innanzi descritte, e censurate, costituiranno regole da osservare.
LA CONDANNA ALLE SPESE PER SOCCOMBENZA “VIRTUALE”
Quaderni
199
DIRITTO & ROVESCIO
La cosa annò così. La Tartaruga,
mentre cercava un posto più sicuro
pè magnasse una foja de lattuga,
j’amancò un piede e cascò giù dar muro:
e, quer ch’è peggio, ne la scivolata
rimase co’ la casa arivortata.
Allora chiese ajuto alla Cagnola;
dice: - Se me rimetti in posizzione
t’arigalo, in compenso, una braciola
che ciò riposta ‘a casa der padrone.
Accetti? – Accetto. – E quella, in bona fede,
co’ du’ zampate l’arimise in piede.
Poi chiese: - E la braciola? – Dice. – Quale?
– Ah! – dice – mò te butti a Santa Nega
T’ammascheri da tonta! È naturale!
Ma c’è bona giustizzia che te frega!
Mò chiamo er Gatto, j’aricconto tutto,
e te levo la sete col preciutto! –
Er Gatto, che faceva l’avvocato,
intese er fatto e j’arispose: - Penso
che è un tasto un pochettino delicato
perché c’è la questione der compenso:
e in certi casi, come dice Orazzio,
promissio boni viri est obbligazzio.
Ma prima ch’io decida è necessario
200
Quaderni
DIRITTO & ROVESCIO
che la bestia medesima sia messa
co’ la casa vortata a l’incontrario
finché nun riconferma la promessa,
pe’ stabbili s’è un metodo ch’addopra
solo quanno se trova sottosopra. –
Così fu fatto. Er Micio disse: Spero
che la braciola veramente esista…La Tartaruga je rispose: - È vero!
Sta accosto a la graticola… L’ho vista.
- Va bene, - disse er Gatto – nu’ne dubbito:
- mò faccio un soprallogo e torno subito. –
E ritornò, defatti, verso sera.
- Avemo vinto! – Disse alla criente
Dice: - Davero? E la braciola? C’era…
ma m’è rimasto l’osso solamente
perché la carne l’ho finita adesso
pe’ sostené le spese der processo.
TRILUSSA
Quaderni
201
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
GUGLIELMO SABATINI
“Delitti, delinquenti e pene
nella Divina Commedia”
Stabilimento tipografico Silipo. Catanzaro, 1921
di AUGUSTO CONTE*
Guglielmo Sabatini è uno dei
fondatori del diritto penale e processuale moderno. La sua vastissima produzione scientifica in diritto
e procedura penale, notissima e
utilizzata anche in molti Paesi
stranieri, si caratterizza per la originalità del pensiero e la nitidezza
della esposizione.
Tra le opere di Diritto Penale si
ricordano, dalle più antiche, quali
“L’avvenire degli Stati Nazionali
e la dottrina della evoluzione politica” del 1901; “Delitti contro la
libertà del lavoro, nella sociologia,
nella legislazione e nella psicologia
collettiva” del 1904; “Principi di criminologia collettiva” del 1907;
alle più nuove quali “Principi di scienza del Diritto Penale” del 1918;
“Istituzioni di diritto penale” del 1932.
Le opere di procedura penale comprendono “Teoria delle prove nel
* Avvocato del Foro di Brindisi.
202
Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
diritto guidiziario penale” del 1909; “Le prove nella fase investigativa
del processo” del 1915; “Principi di diritto processuale penale italiano”
del 1931 (con successive edizioni aggiornate del 1948 e del 1949).
Guglielmo Sabatini era nato a Borge (Catanzaro) il 21.3.1877;
laureatosi nell’Università di Siena conseguì la libera docenza in
diritto e procedura penale nell’Università di Napoli nel 1911. Nel
1927 insegnò nell’Università di Urbino, dove fu Preside della facoltà
di Giurisprudenza fino al 1931, anno in cui passò all’Università di
Ferrara e quindi di Catania, ove insegnò fino alla morte avvenuta il
29.7.1949.
Nel 1927 fondò la Rivista “La Scuola Penale Unitaria” che seguiva l’indirizzo, rilevante particolarmente in tema di imputabilità e
di immanenza criminale, da lui propugnato nel contrasto tra scuola
classica e scuola positiva del diritto penale.
Diresse con Vincenza La Medica e Remo Pannain la Rivista bimestrale “La Corte di Assise”, rassegna di diritto penale, criminologia e
vita giudiziaria, edita a Milano dai Fratelli Bocca nel 1940-1941.
Espressione della sua vasta cultura è la relazione, che “Quaderni” si
pregia di pubblicare integralmente, sui delitti e sulle pene nella Divina
Commedia, tenuta il 22.5.1921 in occasione del sesto centenario della
morte di Dante Alighieri.
Come ricorda lo stesso Sabatini molti “criminalisti” si erano
occupati della criminologia e penologia dantesca, tra i quali Carmignani, Carrara, Pessina e altri (Mendola-Criminologia dell’Inferno;
De Antonellis-Riflessioni sulla Divina Commedia quale fonte della
legislazione penale; Vaturi-Dante penalista; Lomonaco-Dante giureconsulto e persino Niceforo-Criminali e degenerati della Divina
Commedia).
La relazione fu quindi data alle stampe; la copia pubblicata fu
spedita da Catanzaro (come dall’annullo filatelico) alla Direzione
della Scuola Positiva, via Staderari, 19, Roma.
Quaderni
203
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
DELITTI, DELINQUENTI E PENE
NELLA DIVINA COMMEDIA
§. I. Universalità del pensiero di Dante
1. Quest’anno, in cui si celebra il sesto centenario della morte di Dante
Alighieri, che spirò la grande anima a Ravenna il 14 settembre del 1321,
è anno sacro per ogni cuore italiano; per ogni cuore, che anche oltre gli
angusti confini della patria, senta tutta la potenza vivificatrice e fascinatrice
del genio. Chè Dante Alighieri con la prosa e con la poesia altissima, fu il
sommo precursore dell’evo moderno, uno dei pochi intelletti sovrani onde
va orgogliosa l’umanità intiera, quali fondatori di civiltà e maestri di sapere
universale.
E fu segnatamente per noi il padre della lingua, della letteratura e della
epopea; il propulsore magnanimo della idea e della coscienza nazionale; il
profeta della grande Italia, libera, indipendente, unita; composta nei suoi
termini geografici ed etnici, scolpiti nel bronzo di versi immortali; quale a
noi dopo circa 20 secoli, fu dato di vederla, consacrata dal sangue d’infiniti
eroi e martiri gloriosi. E fu altresì il grande profeta della indipendenza della
potestà civile dalla religiosa (1), presagendo la fatale caduta di quel potere
temporale dei papi, per cui la chiesa di Roma
Per confondere in sé due reggimenti
Cade nel fango, e sé brutta e la soma (2).
Onde il breve cannoneggiamento di porta Pia acquista valore morale ed
importanza storica non inferiore alla grandiosa recente azione militare di
Vittorio Veneto, ed il XX settembre del 1870 segna una data supremamente
memorabile nella storia del risorgimento italiano, e, più ancora, nella storia
del progresso etico e civile della umanità.
(1) Dante concepì Roma e l’Italia il centro e la sede della monarchia universale, dipendente bensì da Dio, ma affatto separata dal potere religioso. «Posti e rimossi gli erroi,
ai quali molto si accostano coloro che dicono l’autorità del romano imperio dal pontefice
romano dipendere, è da dimostrare la verità della terza questione, la quale verità apparirà
sufficientemente se dimostrerò la prefata autorità senza mezzo dipendere da Dio» De Monarchia Libro III, §§ XII.
(2) V. Purgatorio Canto XVI, 127. V. anche versi 106-104.
204
Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
Perciò oggi, dopo la vittoria, dopo il felice coronamento delle nostre
aspirazioni secolari, più imperioso che mai avvertiamo il bisogno e il dovere
di ricordare a noi stessi il giorno in cui il poeta, il profeta, il nume tutelare
della patria, dalla breve e raminga esistenza terrena, passò alla gloria di quella
immortalità che il tempo lontano potrà circonfondere di nuova e sempre più
vivida luce, non mai affievolire e disperdere nella silente oscurità dell’obblio;
perché segnata dall’orma profonda e incancellabile del genio.
2. La Divina Commedia, opera meravigliosa che ha dato fondo all’universo, offre argomento di meditazione e di studio per tutte le direzioni
dello spirito, per tutte le manifestazioni del pensiero umano.
Nel verso che il poeta foggiò col pennello e con lo scalpello, e nella
lingua di cui fu in gran parte il creatore, la filosofia, la psicologia, l’etica, il
diritto, la politica, le scienze naturali e biologiche, e financo l’astronomia
e la geografia, trovano concetti in cui si riscontrano i germi delle moderne
conquiste scientifiche. Monumento di perfetta armonia architettonica, di
squisita figurazione pittorica e di scultoria rappresentazione d’idee, di
sentimenti, di fatti, il poema sacro traduce in modo inimitabile, nel divino
segno della parola, tutte le voci, anche le più segrete e misteriose, della
natura e del cuore umano; voci dolci e soavi di pietà, di amore, di affetti
gentili; voci aspre e chioccie di odio, di cruccio, di terrore; dalla espressione
sempre compiuta, nel comico e nel tragico, nel patetico e nel sarcastico, nel
sublime e nell’orrido.
3. E quale materia di studio e di meditazione non offre al criminalista?
Nelle due prime cantiche, la Divina Commedia può dirsi un poetico trattato
di diritto criminale (3). Giacché la severa disciplina dei delitti e delle pene
porge il suo contenuto prevalente al poema, nel viaggio simbolico dello
Alighieri attraverso i regni dell’oltre tomba; l’inferno, ove giacciono senza
(3) Ciò malgrado ben possono dirsi scarsi e frammentari gli studi del poema sotto questo aspetto; al che certo contribuisce la concezione dantesca di una penologia che non ha
riscontro, se non simbolicamente, con la realtà umana, e di una criminologia secondo cui i
delinquenti sono scolpiti in un loro peculiare atteggiamento, e nel momento della espiazione,
non già presentati nei vari momenti delle cause determinanti al delitto e dalla manifestazione criminosa. I maggiori criminalisti ne trattano fugacemente, come il Carmignani, per
altro studiosissimo il Dante, il NICOLINI, il CARRARA, il PESSINA. Ricerche più vaste, ma di
non grande valore, han fatto il VERSO MENDOLA con la sua Criminologia dell’Inferno; il DE
ANTONELLIS; Riflessioni sulla Divina commedia quale fonte della leg. pen.; il VATURI; Dante
penalista, ed altri. Sotto l’aspetto antropologico v. il tentativo del NICEFORO: Criminali e
degenerati nella Divina Commedia. E per qualche accenno anche riguardo al diritto penale
v. LOMONACO: Dante giureconsulto.
Quaderni
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
speranza i dannati alle pene eterne; il purgatorio, ove pregano e soffrono
volentieri le anime, anelanti a ricongiungersi a Dio nelle gioie serene del
paradiso.
All’ingresso dell’Inferno sta Minosse che
Esamina le colpe nella entrata,
Giudica e manda secondo che avvinghia.
Ecco scolpiti in due soli versi il procedimento, la condanna e la esecuzione penale. Minosse, il conoscitor delle peccata, chiama a sé con orribile
cipiglio le anime, le interroga, ascolta la loro confessione, esamina le colpe
di ciascuna, stabilisce la pena e assegna il luogo della espiazione, mercé
diabolici avvolgimenti della lunghissima coda:
Cingesi con la coda tante volte
Quantunque gradi vuol che giù sia messa.
Quale differenza di trattamento fra queste malnate anime e quelle che
sono destinate al purgatorio!
Ai quanto son diverse quelle foci
Dalle infernali. Che quivi per canti
S’entra, e laggiù per lamenti feroci!
Alla porta dell’inferno sta Minosse che ringhia orribilmente; alla porta
del purgatorio è la grande e mite ombra di Catone uticense, che sacrificò la
vita all’amore per la libertà. Le anime dannate
Dicono, odono e poi son giù volte
negli abissi infernali. Le anime purganti invece, trasportate da un angelo
e deposte sulla pioggia, cantano a coro l’inno della attesa liberazione, e
s’incamminano verso l’alto, chiedendo ansiose:
Se voi sapete,
Mostratene la via di giro al monte.
Seguiamole per poco, cedeste anime dolenti, e conosceremo quali falli
in vita abbiano macchiata la loro coscienza e quali pene siano condannate
a scontare, perpetuamente o temporaneamente, nell’inferno e nel purgato-
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
rio.
§ 2. Il delitto
4. I delitti immaginati da Dante possono anzitutto riguardarsi sotto un
aspetto generale, desunto dalla quantità criminosa che li informa e dal luogo
della espiazione, distinguendo i delitti veri e propri dai delitti minori che
confinano col vizio e col peccato. I primi sono puniti nel basso inferno, oltre
la città di Dite; i secondi nei cerchi superiori dello inferno, e nel purgatorio:
Nel purgatorio, quelli che furono determinati da giusta causa od a cui seguì
il pentimento del colpevole. Nell’alto inferno, quelli di cui i peccatori non
mostrarono pentimento.
Così, per dare un esempio caratteristico, troviamo puniti i lussuriosi
in ciascuno dei tre luoghi suddetti, nel purgatorio e nel secondo e settimo
cerchio dell’inferno, a seconda della maggiore o minore gravità delle circostanze che accompagnano il peccato carnale.
a) Nel purgatorio giacciono i lussuriosi, anche contro natura, che si
pentirono prima di morire. Onde il poeta Guido Guinicelli, ivi punito, spiega:
E già mi purgo
Per ben dolermi prima dello stremo.
È sempre il pentimento la nota che attenua di molto la gravità del fallo,
e giustifica la pena temporanea del purgatorio. Perciò è anche tra le anime
purganti la invidiosa Sapia senese, perché, dopo il suo folle peccato,
Pace volle con Dio in sullo stremo
Della sua vita.
b) Nel secondo cerchio dell’Inferno sono invece confinati i lussuriosi
che scontarono con la vita la loro colpa senza mai pentirsene, coloro i quali
morirono nel peccato e per il peccato. E qui appunto tra le mille ombre
mostrate a dito da Virgilio, incontriamo la regina Semiramide uccisa dal
figlio mentre ne appetiva l’incestuoso amore, e Didone che, dopo aver rotto
fede al cener di Sicheo, si uccide per il dolore di essere stata abbandonata
da Enea; Cleopatra che si fa mordere dal dente del serpe velenose per non
cadere nelle mani di Ottaviano, a cui l’aveva indotto ad arrendersi l’amore di
Antonio; Tristano, ucciso dal proprio zio, al quale aveva osato contaminare
il talamo, e Paolo e Francesca, d’amore condotti d una morte.
c) Sono in fine profondati nel basso inferno i tristi lussuriosi, che hanno
destato pubblico scandalo, come quel vescovo Andrea dei Maggi, che per
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
le sue sfacciate abitudini sodomitiche, a vive premure dello stesso fratello,
fu dal pontefice tramutato da Firenze a Verona, d’Arno in Bacchiglione; e
quel capitano Altobrandi, la cui moglie, scopertolo in atti osceni, si diede a
strepitare così forte, da fare accorrere molta gente, alla quale poi si diede ad
intendere, per soffocare lo scandalo, che erasi appiccato il fuoco alla casa.
E qui, tra gli altri peccatori, Dante scorge il suo maestro Brunetto Latini, le
cui turpitudini sono in verità rimaste sconosciute al mondo. Per non tacciare
d’ingratitudine e d’irriverenza il grande poeta, conviene tener presente che
per lui, così incline all’amore, e per i suoi tempi, il vizio di lussuria non era
spregevole, anzi era, quasi direi, la nota caratteristica degli uomini illustri.
Di fatti Dante pone Ser Brunetto tra i sodomiti del basso inferno “che fur
cherchi e letterati grandi e di gran fama” e tra i lussuriosi del purgatorio il
Guinicelli e il Donello, verso cui usa espressioni di rispetto e di ammirazione. Ed altrove si compiace ricordare l’oltraggioso motto del popolo contro
Giulio Cesare che tornava trionfante dalle Gallie:
Cesare, che trionfando,
Regina, contro sé nomar s’intese.
Eppure, secondo il pensiero di Dante, il nome di Cesare era sacro, come
quello che simboleggiava il supremo potere civile, talmente che gli uccisori
di lui inabissa nell’ultimo cerchio dell’inferno, quali traditori, nella persona
di Cesare, della intiera umanità.
Non altrimenti nei primi cerchi dello inferno e nel purgatorio, colla
differenza avanti notata, trovano punizione gli altri vizi, che costituiscono
con la lussuria, i sette peccati mortali; superbia, avarizia, ira, gola, invidia,
e pigrizia. Sol che nell’inferno è seguito l’ordine inverso da quello che si
scorge nel purgatorio. I lussuriosi, primi nello inferno, compariscono per
ultimi nel purgatorio: mentre i superbi, che sono gli ultimi dei viziosi puniti
nell’inferno, fuori la città di Dite, s’incontrano per i primi nel purgatorio.
E la ragione è manifesta. Giacché nello inferno i delitti e le pene si aggravano, a misura che si va più addentro e più giù, mentre nel purgatorio, per
falli gradatamente più tenui, si sale verso il paradiso terrestre. Onde risulta
pur sempre che, secondo la concezione dantesca, la lussuria è il minore e
la superbia è il maggiore dei delitti della specie avanti indicata, confinanti
col peccato e col vizio.
5. Ma la classificazione più è quella che si desume dall’elemento
psicologico, onde sono caratterizzati i singoli malefici, ed in base a cui essi
acquistano in via specifica la nota di maggiore o minore gravità ed a ciascun
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colpevole è assegnata una pena particolare, nel purgatorio, nell’alto inferno
e nel basso inferno.
Tale classificazione è chiaramente esposta da Virgilio nel canto decimo
primo dello inferno e decimo settimo del purgatorio.
I falli lievi, giustificati da provocazione o attenuati dal pentimento,
rendono le anime degne del purgatorio, perché in sostanza essi vengono
determinati da eccessivo amore di sé, dallo eccesso di quell’amore che,
secondo il poeta, governa il mondo, e di cui non fu mai senza, né creatura,
né creatore. Quindi vi troviamo puniti i superbi, che sperano eccellenza
dall’essere il loro vicin soppresso; gl’invidiosi, che si attristano per il timore
che altri sormonti; gl’iracondi che, per ingiuria ricevuta, si fanno ghiotti
della vendetta; gli accidiosi, che dimostrano lentezza nel praticare il bene;
gli avari, che son vinti dalla sacra fame dell’oro; i golosi, che seguitano la
gola oltre misura, e i lussuriosi, vittime dell’appetito carnale.
Gli stessi falli, in quanto non siano scusabili e rivelino pertinacia nei
colpevoli, diventano peccati d’incontinenza, puniti nei primi cerchi dell’inferno, mentre i più gravi sono peccati di malizia; quelli dovuti a viziose
abitudini, questi a malvagità di animo. I peccati di malizia costituiscono i
veri delitti, e sono caratterizzati dal fine a cui tendono e dai mezzi adoperati
a raggiungerlo.
Di ogni malizia che odio in cielo acquista,
Ingiuria è il fine; ed ogni fin cotale
o con forza o con frode altrui contrista.
Il fine è sempre e in tutti di recare altrui ingiuria, di operare contro il
diritto. Non è più il vizio, quanto si voglia pravo, che ha contenuto etico, e
spiegandosi prevalentemente nella interiorità soggettiva
men Dio offende e men biasimo accatta;
ma il delitto che ha carattere giuridico e si attua nella sfera dei rapporti sociali.
Il diritto invero è la norma regolatrice dei rapporti esterni tra le persone, la
giusta proporzione tra i diritti soggettivi e gli obblighi giuridici dei singoli,
come ci apprende lo stesso Dante, quando parla di una proporzione “quae
servata servat, corrupta corrumpit societatem”, dando definizione del diritto
obiettivo che è rimasta classica nella scienza.
In corrispondenza al fine criminoso, stanno i vari mezzi volti a conseguirlo, e che essenzialmente si riducono a due, la forza e la frode. La forza
è il mezzo primordiale, più semplice e istintivo, con cui l’uomo aggredisce
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
il diritto e si procura un ingiusto vantaggio. La frode è invece il messo più
raffinato e coperto, proprio dell’essere progredito, con cui si fa ingiuria.
Onde la delinquenza improntata dalla prima fu detta atavica; quella informata
dalla seconda fu detta evolutiva, e perciò esattamente nello inferno dantesco
i fraudolenti “stanno più sotto, e più dolor gli assale”.
La violenza può usarsi nella persona e nella cosa; nella persona e nella
cosa propria e nella persona e nella cosa altrui.
Quindi nel settimo cerchio sono puniti i violenti contro il prossimo,
contro Dio, contro se stessi e le proprie sostanze.
Violenti contro se stessi, i suicidi; contro le proprie sostanze i dilapidatori. E questi ultimi non sono più i prodighi, peccatori d’incontinenza, ma i
peccatori malvagi, che, nello scempio della cosa propria, offendono i beni
che sono patrimonio sociale, destando anche pericolo pubblico. Tale quel
piccolo Nerone di un Jacopo di S. Andrea, che fece bruciare la sua villa per
godere il triste spettacolo del fuoco.
I violenti contro la divinità l’offendono
Col cor negando e bestemmiando quella
E spregiando natura e sua bontade.
E la natura si spregia mercè i luridi pervertimenti sessuali, propri dei
sodomiti, o con l’usura, per cui si procaccia la ricchezza disonestamente, e
non col lavoro e con l’arte.
I violenti contro il prossimo costituiscono la classe dei criminali che
danno
Morte per forza e ferute dogliose
nel prossimo; e nel suo avere
Ruine, incendi e tollette dannose.
Dopo i violenti sono puniti i traudolenti, che il poeta distingue in due
specie: i frandolenti in senso proprio, che ingannano chi in loro non si fida,
di traditori, che usano frode in chi in loro fa fidanza.
Della prima specie sono gli adulatori, i seduttori, gl’indovini, gl’ipocriti,
i falsari; ruffian, baratti e simile lordura. E la falsità può avere per obietto: i
metalli, i fatti, le persone. Falsatore di metalli, Maestro Adamo che falsificò
la moneta d’oro fiorentina; di fatti, il greco Sinone che col perfido mendacio indusse Priamo a ricevere nella città il fatale cavallo di legno; falsatore
della persona, il folletto Gianni Schicchi, che per averne in guiderdone una
bellissima cavalla, contraffece il defunto Buoso Donati, e in nome di lui,
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
dettò il testamento a favore del nipote Simone Donati.
…Colui, che sostenne,
Per guadagnar la donna della torma,
Falsificare in se Buoso Donati,
Testando, e dando al testamento norma.
I quali versi hanno ispirato di recente al nostro Puccini le gaie note che
rivestono una delle più belle opere, onde s’ingemma la commedia lirica
italiana, portata già ai sommi fastigi dell’arte, col Barbiere rossiniano, col
donizzrttiano Don Pasquale, e col Falstaff, che Giuseppe Verdi, ormai vecchio, componeva, irradiato dalla eterna giovinezza del suo estro divino.
Vengono per ultimo i traditori; i delinquenti più spregevoli, puniti nel
nono cerchio dell’inferno; traditori dei parenti, della patria, degli amici e
della umanità. E la umanità è tradita nei due supremi poteri, il civile e il
religioso. Onde troviamo immersi, nello abisso infernale, il traditore di Cristo
Giuda; e Bruto e Cassio, traditori e assassini di Giulio Cesare.
§ 3. L’imputabilità penale
6. Pertanto, dopo avere nettamente distinta la vera delinquenza dal
vizio, i peccati di malizia dai peccati d’incontinenza, Dante erige la classificazione dei delitti sulla base dell’elemento psicologico, l’abuso, con
violenza o con frode, della libera ragione umana. E la colpa, fondamento
della imputabilità e della pena, risiede nell’attuare il male, quando che all’uomo è dato di combattere e vincere le prave tendenze, per far trionfare
la sua spiritualità sulla bassa materialità degl’istinti; per far trionfare la sua
potenza razionale, che gli è propria, sulla potenza sensitiva, che è comune
a tutti gli esseri:
Voi che vivete, ogni cagion recate
Pur suso al cielo, si, come se tutto
Muovesse seco di necessitate.
Se così fosse, in voi fora distrutto
Libero arbitrio, e non fora giustizia
Per ben letizia e per male aver lutto.
Lo cielo i vostri movimenti inizia:
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
Non dico tutti, ma posto che io il dica,
Lume vi è dato a bene ed a malizia
E libero voler, che se fatica
Nelle prime battaglie col ciel dura,
Poi vince tutto, se ben si notrica.
7. Qui ed altrove Dante parla di libero arbitrio e di libero volere; ma,
come gli uomini di genio che precorrono il tempo, usa una espressione
comune ed impropria per stabilire un concetto nuovo, quale psicologia ed
etica base dell’imputabilità penale. Il libero arbitrio di Dante non è quello
della psicologia teologica che imperò nella età di mezzo, né quello della
psicologia razionalista che poi ebbe sviluppo nel secolo XVIII. Pensarono
i teologi che Iddio avesse fornito l’uomo di ragione e di libertà, lasciandolo
in balia del suo arbitrio di operare il bene ed il male. Pensarono i razionalisti
puri che la volontà fosse una vuota astrazione, libera di proporsi questo o
quel motivo e di determinarsi in un senso o nell’altro a suo piacimento. Ma
Dante scorge nel tessuto delle rappresentazioni psicologiche e della volontà
umana il prodotto della lenta evoluzione organica e superorganica, e pone
il senso a fondamento della intelligenza, anticipando il pensiero di Locke,
Condillac e Leibnitz:
Egli erra
L’opinione dei mortali
Dove chiave di senso non disserra.
L’uomo non nasce perfetto come essere puramente razionale. Dapprima
si determina in lui la funzione vegetativa, comune alle piante; quindi si sviluppa la sensitiva, comune a tutti gli esseri viventi; per ultimo la razionale,
a lui propria e specifica, immedesimandosi e fondendosi l’una con le altre
in modo da farsi
un’alma sola
Che vive, sente, e sé in sé rigira.
Quindi è che sulla nostra organizzazione psichica pesano gl’istinti, gli
appetiti e gl’impulsi interiori ed esterni, simboleggianti dal poeta nell’influsso degli astri, contro cui bisogna spesso, e tenacemente, lottare per vincere;
giacché il nostro volere non si crea psicologicamente libero, ma tale diviene,
in base alla valutazione e selezione dei motivi. Dante non è fatalista, perché
non tutto, egli dice,
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
Muove dal cielo di necessitate.
Non è liberista, perché il nostro volere, fatica
Nelle prime battaglie col ciel dura.
Egli è determinista secondo le moderne conquiste della psicologia, che
deriva la coscienza dalle sensazioni e che non conosce volontà senza motivi
determinanti.
Perciò il poeta parla di libero arbitrio e libero volere in contrapposto alla
necessitate, non al determinismo; e ne parla non già in senso puramente
psicologico di arbitrium indifferentiae, cioè di una vuota libertà psichica
di volizione, che astrae dal principio universale di causalità, come erroneamente si ritiene da molti, sibbene, in senso etico, di libertà di scelta, libertà
di volere e di attuare il bene e il male, secondo che si dia la prevalenza agli
appetiti, mossi dalla facoltà sensitiva, ovvero ai dettami della intelligenza,
illuminata dalla facoltà razionale
Che dell’assenso dè tener la soglia.
Quindi arbitrio è per Dante “il giudizio di volontà” (4), il quale si determina in base a motivi come direzione verso uno scopo e valutazione dei
mezzi per raggiungerlo; ed è libero in quanto l’arbitrio, guidato dalla ragione,
può spogliarsi dagli impulsi del talento, e tende naturalmente all’attuazione
del bene. E solo allora, quando abbia saputo combattere e vincere le prave
tendenze e praticare il bene, l’uomo è veramente libero; e allora gli si può
dire ciò che Virgilio disse a Dante nello accomiatarsi da lui, dopo la contemplazione purificatrice delle sciagure infernali:
Libero, diritto, sano è tuo arbitrio
E fallo fora non fare a suo senso.
Così il determinismo dantesco, al contrario della necessità, pone, insieme
alla dottrina etica del libero volere, il principio della imputabilità penale, poi
dimostrato scientificamente da Davide Hume; in quanto, senza il presupposto
della libertà cosciente di elezione,
(4) «Il principio della libertà nostra è la libertà dell’arbitrio, la quale in bocca l’anno
molti e pochi nello intelletto, perché dicono il libero arbitrio essere libero giudizio di volontà;
e dicono il vero. Ma il giudizio è mezzo tra l’apprensione e l’appetito. Imperocché prima
la cosa si apprende, e poiché è compresa, si giudica buona o cattiva; ed in fine colui che
ha giudicato, o la seguita o la fugge. Adunque se il giudizio muove l’appetito e se non è da
esso prevenuto, certamente è libero. Ma se il giudizio è mosso dall’appetito, non può essere
libero. De Monarchia, Libro III § XIII.
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Non fora giustizia
Per ben letizia e per male aver lutto.
Sol che il poeta ha la visione dell’uomo normale, in cui la scelta dei
motivi è più largamente consentita; e da ciò trae la giustificazione delle pene
contro i colpevoli, come retribuzione fatale del male col male per i protervi,
e come espiazione redentrice per i peccatori ravveduti.
Un passo più avanti, e la psicologia, dando nuovo fondamento alla imputabilità e nuovo scopo al diritto punitivo, ci apprenderà che non esiste una
netta demarcazione, ma una graduale e insensibile progressione, tra la sanità
e la malattia, tra gli stati psicologici e gli stati patologici della mente; che
delitto e pazzia, come intuì Sofocle, nacquero gemelli ad un parto; e che il
buono dal tristo si differenzia più per diversa costituzione organica che per
diversità di libera elezione di fini e di mezzi, secondo che poi leggiadramente
non meno che profondamente cantava Lodovico Ariosto:
Ognun che nasce al mondo pecca ed erra.
Né differisce in altro il buon dal rio,
Senonché l’uno è vinto ad ogni guerra
Che gli vien mossa da un piccol desio.
L’altro ricorre all’armi e si difende.
Ma se il nemico è forte, anch’ei si arrende.
§ 4. La pena
8. Al delitto segue, inesorabile, il castigo; alla colpa la espiazione.
È opinione comune, assai diffusa, il credere che il vero contenuto delle
pene dantesche, specie nello inferno, sia riposto nella loro materialità sensibile, e che esse abbiano, quali caratteri costanti, quelli della progressività e
omogeneità al confronto dei delitti, e di morale efficacia espiatoria sull’animo del colpevole. “Costruito l’inferno dantesco sui principi della giustizia
distributiva, spiega il Pessina, trae i vari generi di pena della medesima
materia delle perverse operazioni per additare appunto la espiazione morale
che sorge dalla coscienza del male oprato” (5).
Ed un altro insigne giurista: “La pena è proporzionata all’azione malefica; e sovente non solo si scorge la proporzione, ma la omogeneità, cioè la
somiglianza col fatto che si punisce (6).
(5) Svolgimento storico della dottrina della espiazione. In discorsi vari IV, pag. 113.
(6) LOMONACO, op. cit., pag. 73.
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Vero è che ciò riscontriamo in molti luoghi della Divina Commedia, ed
è anche avvertito dall’Alighieri:
Siano la colpa e il duol di una misura.
I maggiori delinquenti sono cacciati sempre più in fondo; e varie pene
trovano mirabile rispondenza alla natura del delitto. La bufera che mena
senza posa i peccatori carnali simboleggia il tumulto della passione amorosa
onde essi furono in vita agitati e sconvolti. Il denso fumo che annebbia gl’iracondi e impedisce loro di vedere rispecchia l’offuscamento della ragione,
causato dall’impeto emotivo dall’ira che acceca. Il lago di sangue in cui sono
immersi i violenti contro il prossimo richiama alla mente il sangue umano
da loro sparso, e che ora li brutta e li ricopre; così come il lago gelato in cui
sono immersi i traditori rappresenta la glaciale freddezza del loro cuore e
lo spietato cinismo con cui meditano ed eseguono il tradimento. E vediamo
ancora i suidici trasformati in sterpi, quasi a dimostrare come essi, spogliandosi della vita, siano indegni di conservare sembianza umana:
Che non è giusto aver ciò che uomo si toglie.
Gl’ipocriti, vestiti di pesanti cappe di un piombo dorato, ricordano la
falsità del loro portamento in vita; e i seminatori di discordie, puniti con
orribili tagli, che si rinsaldano e si riaprono di continuo, ben raffigurano le
scissure che hanno portato nel seno della società.
È questa la simbolica applicazione della legge del taglione, ricordata da
Bertran dal Bornio che a Giovanni d’Irlanda diede i mali consigli contro il
Re suo padre:
Perché io partï così giunte persone,
Partito porto il mio cerebro, lasso,
Dal suo principio che è in questo troncone.
Così si osserva in me lo contrappasso.
Senonché molte altre pene rivestono il carattere opposto di antitesi in
rapporto alla natura della colpa. Gl’indovini che in vita pretesero di vedere
il futuro, nello inferno camminano a ritroso, e, sconciamente contorti, ora
sono dannati a guardare sempre indietro. I superbi, adusati a tenere la testa
alta e lo sguardo sprezzante, ora piegano il collo, umiliati sotto il peso di
grandi massi. Gl’invidiosi, soliti a scrutare altrui con occhio indagatore e
maligno, portano gli occhi cuciti con fili di ferro. I pigri sono condannati
alla corsa perpetua, e i golosi si purgano con fame e con sete.
9.
Le pene simboliche sono quasi esclusivamente comminate ai pecca-
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
tori dell’inferno; le antitetiche a quelli del purgatorio, con felice intuizione
psicologica e giuridica.
Nel purgatorio sono puniti i peccatori di falli lievi e che in vita hanno
mostrato di volersene pentire. Essi, in attesa della sospirata fine delle pene,
guardano sempre in alto, levano preghiere di perdono, soffrono e sono
contenti di soffrire. La loro giusta pena, sentita come espiazione e purificazione dell’anima, non può consistere se non nel contrario del loro vizio
terreno, di cui fanno volontaria ammenda. Perciò gl’invidiosi non vedono
più e non vogliono vedere, i superbi si umiliano, gl’ignavi corrono, i golosi
patiscono d’inedia. Ed a più efficace contemplazione del loro triste vizio,
dal quale rifuggono pentiti, Dante pone spesso innanzi ai loro occhi esempî
delle opposte virtù, alle quali debbono ispirarsi per meritare l’ascesa nel
regno di Dio.
Ben diversa è la condizione, più che materiale ed esterna, spirituale ed
interiore, dei dannati allo Inferno. Essi sono cacciati lì, con i loro vizi, le loro
passioni, le loro perversioni criminali, quali ebbero in vita. La loro pena è
dura vendetta di Dio, non espiazione, non mezzo di purificazione dell’anima; quindi essa non si contrappone al delitto, ma lo richiama, lo riproduce,
lo perpetua. La pena infernale è simbolo del delitto, che essi continuano a
vivere nell’oltre tomba, serbandosi, per così dire, con termine giuridico, in
istato di delitto permanente.
Consegue logicamente e necessariamente che i peccatori infernali non
mostrano pentimento dei loro falli, non pregano come le anime purganti,
e consapevoli di essere colpiti irremissibilmente dall’ira di Dio, nulla mai
sperano:
Nulla speranza li conforta mai
Non che di posa, ma di minor pena.
Anzi, protervi, e incorreggibili, di Dio non si curano, e lo bestemiano
atrocemente:
Bestemmian quivi la virtù divina.
E l’oltraggiano con atti osceni come quel ladro fraudolento di Vanni
Fucci, che alza le mani con ambedue le fiche, pronunziando lo scherno
sacrilego:
Togli, o Dio, che a te le squadro.
È vano dunque il volere scorgere nei peccatori infernali anco l’ombra di
quella espiazione morale di cui parlano gli scrittori; com’è vano il ricercare
nelle pene materiali il carattere di progressività in rispondenza alla progressiva entità del delitto; quasi che il lago gelato ove sono immersi i traditori,
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
nello abisso infernale, possa dirsi più atroce luogo di pena delle tombe
infuocate, in cui giacciono gli eretici, molto più su, nel sesto cerchio.
10. Le pene quali materialmente appariscono nello inferno dantesco
sono certo necessarie a colpire la nostra mente, secondo che ammonisce lo
stesso poeta:
Così convien parlare al vostro ingegno;
Perocché solo da sensato apprende
Quel che fa poscia d’intelletto degno.
Ma è volgare ed erroneo fermarsi alla loro esteriorità sensibile; mentre
conviene da esse risalire e ciò che è degno della nostra riflessione, per
discoprire la essenza intima delle pene dantesche, più che nella loro appariscente materialità, in quello che, pur rimanendo celato all’occhio del lettore
superficiale, domina costantemente la concezione poetica dell’inferno. E
non mi pare discutibile questo contenuto intimo delle pene, che fa appunto
della Divina commedia un sublime capolavoro di arte, e del suo autore uno
dei più profondi conoscitori e interpreti del cuore umano.
La vera pena dei dannati si annida in loro stessi, nella rappresentazione
e perpetuazione delle loro bieche passioni terrene; nel continuare essi a
pensare, a sentire, ad oprare ciò che pensarono, sentirono e oprarono in
vita, fonte inestinguibile del loro eterno martirio. È la pena interiore, essenzialmente psicologica: Pena proporzionata sempre alla colpa, perché
alla colpa inerente; pena giusta, perché il colpevole la trova in se stesso,
nella medesima scaturigine del male oprato; fatale retribuitrice del delitto,
che sovrasta di tanto alla pena materiale, cui spesso i maggiori delinquenti
sono fisicamente e moralmente insensibili; alla pena materiale che è troppo
arduo determinare in giusta misura, proporzionata al maleficio; sia essa la
pena che nella vita l’uomo è chiamato ad infliggere al proprio simile, sia
quella che immaginiamo decretata da Dio nell’oltre tomba, tra le orribili
fiamme e i mostruosi demoni dell’inferno. È la nemesi tremenda, che per
una legge superiore, incoercibile, dominatrice misteriosa del mondo, insegue
il malvagio colpevole, e lo tormenta, e non gli dà mai pace.
Se eterna l’esistenza fosse
Ei sente che del par sarebbe eterno
Il suo martirio (7).
(7) V. MONTI, Aristodemo, Tragedia.
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
E solo l’abbandona, quando, dalla intima, dura espiazione, l’anima non
risorga, purificata e redenta.
Lo studente Paolo Rascolnicoff, in Delitto e Castigo, capolavoro di psicopatologia criminale applicata all’arte, sospinto dalla miseria e dalla idea
folleggiante del diritto di uccidere ogni essere nocivo alla società, assassina
l’abietta vecchia usuraia e la sorella di lei.
Al delitto atroce segue subito la tremenda espiazione intima, psicologica:
La consapevolezza della inutilità della strage compiuta; il bisogno morboso
di rivelarsi alla giustizia, in contrasto alla naturale repulsione a farlo, il ritorno
incosciente alla casa del delitto, trattovi da uno strano impulso di rivivere
l’orrore di quei luoghi e di quei momenti; le terrificanti allucinazioni ottiche
ed acustiche che gli agghiacciano il sangue nelle vene; i sogni spaventosi
che lo assalgono di soprassalto, tutto fa di lui il più infelice degli uomini,
oppresso da terrori e da rimorsi che gli dilaniano l’anima.
Ebbene, quando infine trova il coraggio di confessarsi reo e i giudici
gl’infliggono alcuni anni di lavori forzati, la espiazione, la vera espiazione
del duplice delitto è già compiuta; e tranquilli scorrono i giorni nella casa
di pena, mentre la mente si schiude ai nuovi radiosi ideali della giovinezza
e dell’amore.
§ 5. Il deliquente
11. A dimostrazione di quanto affermo, giova rievocare per poco le più
note figure di delinquenti scolpite con arte inarrivabile dall’Alighieri.
Vedete Francesca e Paolo. Credete che il loro vero tormento consista nel
fatto materiale dell’essere battuti dalla rapina infernale è cosa di gran lunga
erronea. Essi sono condannati ad andare eternamente insieme, come insieme
peccarono, insieme morirono ed insieme furono sepolti, nella medesima
tomba. Essi sentono ancora e sentiranno sempre le violenti ansie della loro
passione amorosa e peccaminosa. Essi hanno la triste consapevolezza di non
potere mai raggiungere l’agognata felicità. Onde la loro unione che sembrerebbe un ingiusto premio ai colpevoli,, un atto di clemenza della giustizia
divina, come pensava il Foscolo, e come si ripete generalmente, rappresenta
invece la perenne continuità della colpa e del castigo, essa medesima causa
di sempre rinnovato e continuo dolore; dolore atroce, che, in tanta miseria,
si acuisce al ricordo del tempo felice. Francesca, alla pari di tutte le altre
anime dannate dell’Inferno, non dà segno alcuno di pentimento, anzi mostra
di non avere neppure coscienza del proprio fallo, che che ne affermino in
contrario i commentatori.
Dimostra di non averne coscienza quando scioglie l’inno alato al suo
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
amore colpevole:
Amor che a cor gentil ratto si apprende
Prese costui della bella persona
Che mi fu tolta, e il modo ancor mi offende.
Amor che a nullo amato amor perdona
Mi prese del costui piacer si forte,
Che, come vedi, ancor non mi abbandona.
Paolo si era innamorato di Francesca per la sua bellezza; ed ella amò
Paolo perché da lui amata. Oh non ricordate le parole, non meno profonde
e toccanti, forse inspirate da questi versi immortali, con cui Otello narra
al Senato il primo sorgere dell’amor suo e della infelice Desdemona: Ella
mi amò per le sventure mie, ed io l’amai per la pìietà che ne ebbe. E se
Francesca con le parole “il modo ancor mi offende” vuole riferirsi al modo
della morte per mano dell’offeso marito, anziché al modo come fu tolta ingannevolmente in isposa, con ciò fa segno di ritenere ingiusta la sua morte,
quasi ella fosse innocente e non colpevole di avere violata la fede coniugale.
Né mostra pentimento del suo peccato quando aggiunge:
Caina attende chi vita ci spense
quando cioè, non paga del consumato adulterio, taccia il traditore l’oltraggiato consorte, che sorprendendola nelle braccia di Paolo, suo fratello, li aveva
uccisi entrambi. E noi, soggiogati dalla sublime poesia di amore e morte
che Francesca intesse e canta sì soavemente, indulgiamo volentieri alla loro
colpa, sprezzando quasi la giusta vendetta dello sciancato Gianciotto.
Paolo, che resta sempre muto, quando Francesca pone termine al suo
racconto, piange così disperatamente, che il poeta viene meno per la commozione. Egli non piange il tormento della bufera infernale che mai non resta,
ma l’amore sventurato con la donna che non l’abbandonerà mai. E il suo
silenzio vale a conferire maggior risalto artistico e psicologico al mirabile
quadro. Detto dalla donna, il racconto acquista sfumature e contorni assai
più delicati e riesce di somma efficacia artistica. Sotto l’aspetto psicologico,
è noto che la donna, assai più sensibile ed emotiva dell’uomo, è più pronta di
lui a parlare ed agire, normalmente divina ispiratrice del bene, talvolta anco
triste e tenace consigliera del male. Egisto non avrebbe ucciso RE Agamennone senza la crudele istigazione di Clitennestra; né Macbhet avrebbe spento
nel sonno l’ospite Duncano, se la moglie non ve lo avesse indotto, vincendo
con diabolica suggestione le ritrosie di lui. Non altrimenti Francesca avvince
Paolo col fascino irresistibile della sua bellezza, travolgendolo seco, nella
gioia e nel dolore, nella colpa e nella dura espiazione.
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
12. Il Conte Ugolino è sorpreso nella ghiacciaia, mentre rode il capo
dell’arcivescovo Ruggieri. Come la stessa unione di Paolo e Francesca
è il maggior tormento dei due infelici amanti, così la vicinanza del conte
all’arcivescovo è causa perenne di rinnovato odio e di fame insaziabile su
colui che l’aveva fatto morire d’inedia nella torre, con gl’innocenti figliuoli e
nipoti. Egli, alla vista del poeta, solleva la bocca dal fiero pasto, per narrare,
in una pittura stupenda, l’orribile morte. E quando ha finito, rabbiosamente
riprende il misero teschio coi denti
Che furo all’osso, come di un can, forti.
Non il ghiaccio è la pena del conte Ugolino, che ebbe voce di aver tradito
la patria; ma questo odio, questa atroce passione di vendetta, questa fame
insaziata, che mai non si appaga e che non avrà mai fine.
Colpevole di eresia, giace Farinata nella tomba rovente. Ma egli, adergendosi fiero
Quasi avesse l’inefrno in gran dispitto,
dà prova di non sentire per nulla la forza tormentatrice ed espiatoria di simile
pena. Solo quando il poeta, a lui guerriero, che nella tomba conserva tutto
l’ardore della sue passioni politiche, ricorda le subite sconfitte e la cacciata
dei suoi da Firenze, egli, nell’immenso cordoglio, esclama:
Ciò mi tormenta più di uesto letto.
Se Farinata ebbe colpe, una cosifatta pena inetriore è la sua pena espiatrice, non quella di sentirsi arroventare le carni nella tomba infuocata.
E come l’eroe di Montaperti, Giasone, Bruto, Capaneo e molti altri
grandi criminali appariscono incuranti dell’inferno e delle torture fisiche
alle quali soggiacciono.
Insensibile ai violenti colpi di staffile con cui sono puniti i seduttori,
Giasone conserva tutta la sua dignità di Re;
Guarda quel grande che viene
E per dolor non par lagrima spanda,
Quanto aspetto reale ancor ritiene.
E impavido resta Bruto, mentre Lucifero lo morde e lo graffia:
Vedi come si storce e non far motto.
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
Ma più di tutti, Capaneo, pur sotto la pioggia di fuoco, giace dispettoso
e torto, in atto di sfida contro Dio.
Se Giove stanchi il suo fabbro, da cui
Crucciato prese la folgore acuta,
…………………..
Onde l’ultimo di percorso fui;….
E me saetti di tutta la sua forza,
Non ne potrebbe aver vendetta allegra.
E dice superbamente: Qual fui vivo, tal son morto.
Al che Virgilio interviene per spiegargli la vera natura del suo castigo.
O Capaneo, in ciò che non si smorza
La tua superbia, sei tu più punito.
Nullo martirio, fuor che la tua rabbia,
Sarebbe al tuo fuor, dolor compito.
13. E di contro ai grandi peccatori, ecco i volgari delinquenti coi loro
istinti criminali e le loro abiette passioni.
Il superbo e iroso Filippo Argenti, che sconta nel fango la sua colpa, al
vedere Dante, gli domanda subito con l’abituale tracotanza, chi egli sia.
Avutane sdegnosa risposta, fremente di odio, gli sai slancia contro per farlo cadere dalla barca; e quando gli altri peccatori prendono a dileggiarlo,
l’iracondo Argenti, rivolge i denti contro se stesso, mordendosi con rabbia
felina.
Il mentitore Simone da Troia percuote il falso monetario Maestro Adamo, suo compagno di sventura, per avere costui rivelato a Dante il nome .
Maestro Adamo allora gli percuote il volto
Col braccio suo che non parve men duro.
Quindi l’un l’altro si scambiano le più atroci invettive.
Ricordati spergiuro del cavallo.
dice Maestro Adamo
E siati reo che tutto il mondo sallo.
A te sia rea la sete onde ti crepa,
Disse il greco, la lingua e l’acqua marcia
Che il ventre avanti gli occhi si ti assiepa.
Allor lo monetier: Così si squarcia
La bocca tua per dir mal come suole
Che se io ho sete e l’umor mi rinforcia,
Quaderni
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
Tu hai l’arsura e il capo che ti duole.
E per leccar lo specchio di Narcisso
Non vorrerti, a invitar, molte parole.
Oh certamente Maestro Adamo e il greco Simone non avrebbero avuto
animo di percuotersi e di apostrofarsi con tanta acredine, se davvero si
fossero sentiti oppressi, l’uno dall’acutissima febbre e l’altro dalla grave
idropisia, onde erano afflitti, in punizione delle loro colpe. L’odio, la maldicenza, la sete di vendetta: ecco la pena e la espiazione eterna di questi
abietti peccatori.
Il ladro Vanni Fucci, avanti ricordato, è lì nella settima bolgia dell’Inferno, con tutte le sue perversioni di deliquente istintivo; cinico, maligno,
dispettoso. Sprezzando se stesso dice: Son Vanni Fucci, bestia. E con sé
travolge nella infamia la sua patria, quando aggiunge: Pistoia mi fu degna
tana. Quindi per il gusto malvagio, da lui medesimo dichiarato sfrontatamente, di recar dolore al poeta,, gli preannunzia il disastro della sua parte
politica. Né si duole di essere morso e dilacerato dai serpi, anzi oscenamente
oltraggia Iddio. Si duole soltanto di una inezia, di essere stato sorpreso da
Dante in quel luogo, egli dice, poco prima, gli si era spontaneamente rivelato, così parlando:
Vita bestial mi piacque e non umana,
Siccome a mul che fui. Son Vanni Fucci.
È la sensibilit patologica a cose di poco rilievo che nei delinquenti si
contrappone spesso alla insensibilità fisica e morale per la pena: Quella
stessa sensibilità che ci ricorda, accanto al dantesco Vanni Fucci, il terribile
sanguinario detto il Rosso, il quale, andando incurante al supplizio, lamentava solo il cattivo stato della strada che allora percorreva.
14. Così l’arte sovrana dell’Alighieri delinea con mirabile intuizione, i
caratteri psicopatologici del delinquente e determina la vera essenza della
pena come intima espiazione del fallo fortemente sentita, che invano possiamo chiedere alla materialità di qualsiasi pena sensibile. Così la scienza
moderna in ciò dalla Divina Commedia trae sprazzi di luce inestinguibile,
giustificando appieno il nostro e l’universale culto per l’altissimo poeta e
per la sua opera immortale.
Ed a ragione dallo studio della Divina Commedia si è sempre misurato
il grado di cultura e di progresso civile e politico delle nostre genti.
Nei secoli in cui più il servaggio ha avvilita l’anima italiana, e l’arte e la
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
scienza miseramente decadevano, Dante era dimenticato o sagrilegamente
spregiato.
Ma quando risorge la coscienza nazionale e l’arte grandeggia, i nostri
pensatori e poeti cercano ispirazione in Dante, e si temprano nello studio e
nella volgarizzazione del poema sacro: Segnatamente, dalla fine del secolo
decimo ottavo al secolo decorso, e da questo ai giorni nostri, in cui, la lampada votiva che arde perenne sulla tomba del poeta, la nobile associazione
che, intitolata al suo nome, intende a diffondere dovunque la lingua e la
civiltà italiana, le pubbliche letture e i rinnovati studi intorno alla Divina
Commedia, si accordano mirabilmente con l’altezza che la nostra Italia, la
grande Italia vaticinata da Dante, mostra ormai di saper raggiungere nel
consorzio dei popoli civili.
Quaderni
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
MICHELE SALAZAR
L’avvocato di Carta
Giuffré editore – Milano 2005
di GUIDO ALPA*
L’antologia che ci propone
Michele Salazar, collega di professione e di accademia, è singolare
per mote ragioni. Innanzitutto,
perché si colloca nell’ambito di
quella letteratura forense che si
dedica alla figura dell’avvocato.
È una letteratura particolarmente
feconda in quelle esperienze nelle
quali l’Avvocatura ha svolto – e
spesso continua svolgere – un ruolo
fondamentale nella dinamica istituzionale, nella distribuzione del
potere, nella promozione dei rapporti economici e sociali. Tipica,
al riguardo, la letteratura forense
del mondo di common law, attesa
la risalente ascendenza storica e la
compatta coscienza di ceto e di categoria che contrassegna l’Avvocatura inglese e la potenza straordinaria dell’ Avvocatura statunitense.
Poi, perché si colloca nell’ambito di quel filone, sempre di provenienza
anglo-americana denominato Law & Literature, nel quale si individuano le tecniche di rappresentazione dell’avvocato, dell’avvocatura e in
generale del ruolo della professione forense nella narrativa destinata
* Presidente del CNF.
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
al pubblico in generale, non soltanto agli iniziati o agli appartenenti
alla categoria forense. Ancora, ed in questo si sottolinea la sua originalità, è un antologia ordinata secondo «parole chiave», che a volta a
volta riprendendo o i caratteri che compongono l’immagine impressa
all’Avvocatura dal credo popolare, dalla fantasia degli interpreti, dai
comuni pregiudizi o clichès ovvero riflessa dall’Avvocatura nelle sue
prese di posizione o nei suoi interventi (ad es., l’imbroglio e la viltà,
il coraggio, l’umorismo, la scaltrezza, la collusione, l’abiezione, la
vanità), oppure esprimono i valori dell’Avvocatura (ad es., la sete
di giustizia, l’argomentazione, la persuasione, la dignità, lo stile di
vita).
Ne emerge un quadro vivissimo, molto più ricco di quello che solitamente pensiamo quando ci accingiamo a scorrere nella memoria
le immagini letterarie dell’avvocato, quella dell’Azzeccagarbugli, in
primis. Di qui, dunque, un ulteriore connotato di originalità che presenta quest’opera. Riandare a tutti i passi riportati è impresa ardua,
ma ciò che colpisce è l’ampiezza dei riferimenti e l’eleganza delle
citazioni.
La raccolta è frutto della passione per quest’arte, che il diritto comunitario, con fredda fraseologia, denomina «esecuzione di servizi
legali».
Proprio scorrendo queste pagine si avverte quanto sia distante dalla
concezione comunitaria una professione intellettuale così radicata nella storia dei popoli, nelle abitudini dei cittadini, nella difesa dei diritti,
nella promozione dei rapporti economici e sociali. E si avverte anche
quanto sia nobile questa professione, come ho cercato di documentare
in un lavoro predisposto per la celebrazione del CXXX anniversario
della istituzione degli Ordini forensi nel nostro Paese.
Ma vi si legge anche una vena etica e religiosa. Quella etica è connotata alla deontologia forense, quella religiosa è affidata alle scelte
personali di ciascuno di noi. La prima è coltivata nella redazione dei
codici, nei provvedimenti disciplinari, nella letteratura deontologica.
La seconda è affidata o ai documenti e alle interpretazioni delle Autorità religiose o alla pratica dei singoli, o infine all’aneddotica.
A questo proposito, e proprio per ricollegarmi alle pagine sull’inQuaderni
225
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
tercessione e sulla protezione celeste, vorrei ritornare sull’incontro – il
primo – che il Consiglio nazionale forense ebbe con il Santo Padre,
Giovanni Paolo II, - alcuni anni or sono. Al termine dell’udienza pubblica tenuta sul sagrato della Basilica di San Pietro, il Papa passava
a salutare e a benedire i pellegrini che si affollavano intorno a lui; i
rappresentanti dei Cnf avevano ricevuto una collocazione di riguardo,
proprio presso il seggio pontificio; sicché quando si avvicinò a noi, e il
cerimoniere gli riferì che si trattava degli avvocati, celiando osservai:
«Juristen boese Christen», a significare che eravamo consapevoli dell’immagine assegnata all’avvocatura da una tradizione di medievale
origine. Ma il Papa, con piglio molto serio, mi rispose: «Oh, no. Non
dimentichiamo che lo Spirito santo è il Paraclito, e Maria è l’Avvocatura nostra». A dire che, almeno da parte della chiesa cattolica, quei
pregiudizi non erano condivisi; anzi la funzione dell’avvocato aveva
un riconoscimento di altissimo riguardo.
L’ironia con cui si possono leggere queste pagine ci ripaga dunque
di quelle prevenzioni o di quelle amarezze che talvolta siamo costretti a
subire per il fatto di aver scelto questa professione come missione della
nostra vita. E questo costituisce una ulteriore ragione di gratitudine
che vorrei esprimere all’Autore a nome degli avvocati italiani.
226
Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
VINCENTI- MARIANI MARINI-CAVALLA
Ragionare in giudizio
Gli argomenti dell’avvocato
Edizioni Plus Università Pisa, 2004
di LEONARDO CARBONE
La collana di Formazione Giuridica, diretta da Alarico Mariani
Marini, ha curato la pubblicazione
del volume recensito, contribuendo
così all’approfondimento di quei
contenuti culturali e tecnici che rappresentano strumenti indispensabili
per l’esercizio della professione
legale. Il volume raccoglie saggi
dedicati al ragionamento giuridico, in particolare al ragionamento
dell’avvocato, un ragionamento,
come afferma nella presentazione
Guido Alpa, “volto alla persuasione
del giudicante, ma anche dotato di
coerenza e di pertinenza”.
Il rilievo dell’argomentazione giuridica nei sistemi giuridici continentali, le sue radici nella retorica classica e il ruolo che essa riveste
nel “ragionare” dell’avvocato, sono infatti i temi del volume recensito.
Le essenze o i fondamentali dell’occidente giuridico “ci sono stati trasmessi attraverso una tradizione vecchia di più di duemilacinquecento
anni, le cui radici affondano, prima che nella straordinaria esperienza
giuridica romana, nella grande filosofia greca”. Attraverso le analisi
* Avvocato del Foro di Ascoli Piceno, già Presidente del CdO
Quaderni
227
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
dello storico, del filosofo del diritto e dell’avvocato, il testo proietta
sul terreno concreto del processo principi sinora trattati su di un piano
esclusivamente teorico.
Il volume affronta a 360 gradi l’argomentazione giuridica, che
secondo gli studi sviluppatisi nella seconda metà del novecento, nasce nel processo per l’esigenza di giustificare la decisione giudiziale
attraverso una motivazione, e si presenta come forma particolare del
ragionamento pratico diretto ad interpretare ed applicare la legge al
singolo caso concreto.
La prima parte del volume (curata da Umberto Vincenti) contiene
l’illustrazione della struttura argomentativa del diritto occidentale: i
caratteri del diritto occidentale, la retorica (nata in Sicilia nelle prima metà del V secolo a.c., raccomanda all’avvocato “di modulare il
discorso alla luce delle caratteristiche dell’udienza: giudice singolo o
collegiale, giudice professionista o giuria popolare. Occorre poi tenere
conto della mentalità, delle passioni, delle debolezze del decisore,
della sua psicologia insomma: è quindi indispensabile conoscerlo”);
il metodo giuridico (nella retorica aristotelica si spiega che l’avvocato
può giungere a una conclusione ragionando secondo due procedimenti
diversi: per induzione o esempio, cioè il dimostrare partendo da molti
casi simili che una cosa sta in un dato modo, oppure per sillogismo
quando, date certe premesse, risulta qualcosa di altro e di ulteriore per
il fatto che sono tali o universalmente o per i più); il ragionamento
del giurista (“il cliente sottopone all’avvocato un caso: egli lo studia
in sé e lo cala nel contesto in cui assume una forma che sorregge
l’individuazione di una diagnosi. La diagnosi fonda a sua volta un
provvedimento terapeutico che l’avvocato propone e invoca presso
colui che ha l’autorità di decidere l’assunzione. Si apre il dibattito:
l’avvocato deve contrastare l’avversario e portare dalla sua il giudice, preparare cioè,costrire la decisione solutaria”); l’interpretazione;
la prova giuridica (che è diversa dalla prova scientifica, in quanto
non conduce all’evidenza, ma a superare un dubbio nel segno della
probabilità); il discorso giuridico (che conduce inevitabilmente a conclusioni opinabili); l’argomentazione; la topica giuridica; il recupero
della tradione argomentativa.
228
Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
La seconda parte del volume (curata da Alarico Mariani Marini)
tratta della argomentazione dell’avvocato (retorica e argomentazione:
“la retorica nel corso dei venticinque secoli della ua storia, ha assunto
vari significati, da quello di pratica discorsiva fondata sull’eloquenza
e sull’esercizio linguistico affinato dall’uso di elementi formali e
stilistici, a quello di strategia del discorso diretta a ricercare argomenti e ad organizzare ragionamenti il cui scopo è la persuasione”);
l’argomentazione nel diritto (“l’argomentazione può essere utilizzata
a vari fini: per convincere altri della validità della propria opinione,
ovvero per entrare in interazione con altri per giungere ad una decisione condivisa attraverso la discussione, ma può anche consistere
in un modo per confutare ragionamenti incoerenti o fallaci attraverso
un ragionamento giuridico; il giudice perché obbligato dalla legge
e perché solo in tal modo può dare validità giuridica alla propria
decisione, l’avvocato per adempiere a prescrizioni dettate da regole
processuali, ma anche per non vanificare l’attività difensiva…. l’avvocato argomenta a sostegno di una delle tesi che si contrappongono
nella controversia e per confutare la tesi avversa, il giudice argomenta
per giustificare la decisione, che è stata scelta della tesi che ritiene
più aderente alla regola applicabile al caso”); i vincoli del ragionamento giudiziale (“l’argomentazione dell’avvocato è meno vincolata
alla parola del legislatore e può muoversi più liberamente nell’orbita
dell’ordinamento e dell’elaborazione giurisprudenziale, valorizzando
ad esempio, le divergenze o le opinioni dissenzienti nella giurisprudenza…può proporre nuove interpretazioni, chiedere la revisione
di indirizzi consolidati, sollevare questioni di costituzionalità delle
norme…..può anche invocare la tutela dei “nuovi diritti” riconosciuti
nelle carte e dichiarazioni internazionali e dalla giurisprudenza delle
Corti sopranazionali. È un ruolo dinamico, che se esercitato saggiamente può concorrere, a volte in modo decisivo, all’evoluzione del
diritto giurisprudenziale e, in ultima analisi, alla formazione del diritto vivente”); le strategie argomentative; la ricerca degli argomenti;
l’organizzazione del discorso; gli argomenti del diritto; l’oralità e la
scrittura; lo stile espressivo dell’avvocato; la chiarezza e la precisione;
la deontologia e la responsabilità sociale.
Quaderni
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
La terza parte (curata da Francesco Cavalla) affronta la via retorica
alla verità (l’avvocato, il giudice e la verità; argomentare e persuadere;
verità e certezza; topica dialettica e luoghi comuni; estetica e pubblicità commerciale; la metafora; la lezione di Cicerone; il sillogismo
dialettico).
Quando cervelli pensanti ed intelligenti fanno lega è inevitabile
che il prodotto sia di qualità. E questa virtù non difetta nel volume
recensito; e nel caso di specie, poi, per la materia trattata vi sono state
le analisi dello storico (Umberto Vincenti), del filosofo del diritto
(Francesco Cavalla) e dell’avvocato (Alarico Mariani Marini). Gli
autori, poi, nella trattazione della materia, sono riusciti a coniugare
il metodo teorico con il metodo pratico.
Un lavoro di scavo messo in atto dai tre valentissimi autori su
ogni singolo aspetto della materia trattata, che fornisce un quadro
d’insieme, necessario a chi vuole avvicinarsi alla materia e a chi ha
voglia di studiarla per motivi… “scolastici” o personali; nel volume
vi è materiale per la formazione iniziale e permanente del giurista
pratico, ed in particolare dell’avvocato, e per promuovere la cultura
dell’avvocato, istruendolo a ricevere e dialogare con il cliente, a capire le sue esigenze, a organizzare la sua difesa, a redigere testi nel
linguaggio e con il ragionamento giuridico.
Il volume recensito, infatti, è dedicato principalmente, alla formazione del giurista, compito, come si afferma nella prefazione di
Guido Alpa, “tanto più delicato e difficile oggi, se si considera la complessità dell’ordinamento, la complessità delle funzioni della facoltà
di giurisprudenza, la complessità della preparazione per l’esame di
abilitazione e poi dell’aggiornamento professionale”.
La trattazione della materia è caratterizzata da una bibliografia
esaustiva in nota, dove è possibile reperire tutto ciò che è stato scritto
sul’argomento. Sarebbe stato certamente utile un dettagliato indice
analitico-alfabetico, ma a tale carenza supplisce l’analitico sommario
riportato all’inizio di ogni parte.
Solo con libri come quello qui recensito è possibile “avvicinare”
l’avvocato anziano, ma anche il giovane avvocato (e praticante avvocato), ai temi del linguaggio giuridico, dell’argomentazione e del
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
metodo nel diritto, nonché alle tecniche della difesa e all’etica professionale (non è possibile ignorare le difficoltà che nell’esposizione
orale incontrano i giovani praticanti avvocati, privi di ogni rigore
logico, di persuasione argomentativa, di tecnica retorica e, spesso,
di basi culturali minimali).
Se così è, è di tutta evidenza, che il libro recensito non può passare
inosservato per gli avvocati (e per i Consigli dell’Ordine), e non può,
quindi, mancare dalla biblioteca.
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
ETTORE RANDAZZO
Deontologia e tecnica del penalista
Giuffrè Editore, terza edizione 2005
di REMO DANOVI*
La deontologia è rimasta fino
ad ora in un’area compresa tra diffidenza e indifferenza: diffidenza
per il timore di una limitazione dei
comportamenti della libertà, indifferenza per una sorta di distacco
dai valori non immediatamente
percepibili.
Per di più la deontologia è sembrata raffigurare una realtà particolare, lodevole di una prospettiva
astratta, ma imprecisa nella vivacità dei comportamenti concreti. Di
qui tutta una serie di critiche, e il
rifiuto alla regolamentazione delle
norme, addirittura con il pretesto
che la codificazione costituirebbe
un impoverimento delle regole vigenti che l’avvocato dovrebbe ritrovare soltanto nella propria cultura e nella propria coscienza.
Per nostra fortuna i tempi sono cambiati; la realtà virtuale è raffigurata e trasmessa in ogni fotogramma; gli scambi telematici sono
molto più concreti e veloci dei rozzi e inconcludenti scambi epistolari; il terzo millennio è vicino, e finalmente l’esigenza di precisione,
chiarezza e trasparenza (oltre che di leggerezza, rapidità ed esattezza,
* Consigliere Nazionale Forense.
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
per ricordare altre regole) si impone in ogni contesto e rapporto. E poi
giovani generazioni richiedono comportamenti diversi, l’abbandono
delle furbizie e dei luoghi comuni, il riconoscimento e il rispetto dei
principi, il ritorno della speranza e della giustizia, anche per non
uscire dal gruppo.
A questo servono le regole. Ed è con grande piacere che deve accogliersi questa opera che sotto l’apparenza della tecnica insegna la
deontologia, e non soltanto un prontuario di consigli pratici indirizzato
ai giovani colleghi, ma una riflessione sui valori che fanno «grande»
la nostra professione.
È inutile dire bene o male degli avvocati, dei magistrati, della giustizia. È sommamente utile, invece, rappresentare i compiti, mediare
le tensioni, indicare gli obiettivi, indirizzare le scelte; ed è ancora più
utile operare per realizzare una esperienza anticipata in tutti i rapporti
interpersonali, in tutti gli specifici incarichi, in tutti i ruoli.
Dobbiamo dunque essere molto grati all’Autore che passa in rassegna i vari momenti di questo «mestiere antico e impareggiabile»
per evidenziare il filo conduttore della correttezza dei comportamenti
e superare anche i disagi e le angosce del difensore.
Né questi sono sentimenti che toccano soltanto il penalista, cui
il libro è diretto, perché tutti sanno che la professione è una sola, e
le fatiche e le veglie sono comuni, e la difesa non ha aggettivi, né
specifiche competenze, né soggetti predestinati: essa fa parte di un
patrimonio che solo la passione per la verità e la giustizia può giustificare e comprendere.
L’arte di difendere è invero pari all’arte di giudicare e forse è anche
più gravoso il compito dell’avvocato ed è più sentita la responsabilità.
Bisogna dirlo a voce alta, indicando ai giovani le difficoltà. E tutto
questo è contenuto nel libro, per insegnare non soltanto ad indossare la
toga ma anche a portarla con dignità e orgoglio in ogni occasione.
Quaderni
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SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
MAURO MELLINI
La fabbrica degli errori
Koinè Nuove edizioni, Roma 2005
di LETIZIA SALERNO*
Difficilmente un titolo, anzi, un
sottotitolo di un libro riesce a dare
un’idea così precisa del suo contenuto e della novità di esso, come nel
caso di quest’ultima pubblicazione
di Mauro Mellini: “La fabbrica degli errori – Breviario di patologia
giudiziaria”.
Del molto (o del poco, se si tiene
conto della gravità e della frequenza dei casi di malagiustizia) che si è
scritto, anche da parte dello stesso
Mellini, su distorsioni, strumentalizzazioni, inefficienza, magari vere e
proprie “mostruosità” del funzionamento della giustizia, specie penale, nel nostro Paese, questo libro, che esce in questi giorni edito dalla
Koinè – Nuove Edizioni di Roma, non è solo un riassunto, una sintesi.
Esso rappresenta, infatti, un tentativo, che sembra assai ben riuscito,
di dare carattere sistematico all’analisi della “giustizia ingiusta”, di
farne un oggetto autonomo di approfondimento, di classificazione, di
ricerca di cause ed effetti.
“Patologia giudiziaria” sarebbe, quindi, una sorta di nuova disciplina che descrive e studia una macchina processuale (e non processuale)
che ha come suo “naturale” prodotto, e non solo come accidentale
* Avvocato in Roma
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Quaderni
SAGGISTICA E NARRATIVA FORENSE
inconveniente, la produzione di errori, di ingiustizie.
Non mancano, in verità, nel libro, oltre alla ricerca delle logiche di
questi aspetti distorti della giustizia, esemplificazioni gustose (o, se si
vuole, allo stesso tempo, agghiaccianti), come quella del consigliere
di cassazione che arrivava intenzionalmente in ritardo alle udienze
perché rifiutava di riconoscere l’ora legale, oppure si alzava di scatto
annunziando di dover abbandonare l’udienza perché “aveva lasciato i
ceci sul fuoco”. O, magari, la grottesca vicenda del consigliere d’appello di Roma sorpreso in poco commendevole compagnia nei gabinetti di un cinema di periferia, processato ed assolto, alla fine, dopo
complesse vicende, per aver agito in stato di completa mancanza della
capacità di volere, per una gran botta in testa presa, qualche tempo
prima, passando in una porta troppo bassa. Quindi, completamente
mondato da ogni addebito, anche disciplinare, promosso, con gran
ritardo, in Cassazione, con la conseguenza, per un complesso giuoco
di “trascinamento” e “galleggiamento” di scatti di stipendio, di far
aumentare le retribuzioni di tutti gli altri consiglieri di cassazione.
Mellini insiste sulla divaricazione tra garanzie formali ed arbitrarietà effettiva del processo penale, conseguente all’inflazione di tali
garanzie, quali le molteplici possibilità di impugnazione, reclamo,
opposizione, che risultano così vanificate. In fondo, dice Mellini,
l’unica garanzia per l’imputato è la tanto esecrata lentezza dei processi,
che consente, talvolta, di veder spegnere furori persecutori e mode
esibizionistiche di “campagne” giudiziarie.
Di questo sistema è parte integrante l’abuso dei pentiti, la cui
opera è considerata in funzione esclusivamente della loro “utilità”,
sacrificandosi ad essa e ad una generale esigenza di attribuzione di
“attendibilità” ai cosiddetti “collaboratori di giustizia”, la verifica
attenta e tranquillante della veridicità delle loro dichiarazioni usate
come prove nei singoli processi.
Mellini non risparmia neppure gli avvocati, appiattiti nel ruolo
marginale ad essi lasciato da un sistema che, di fatto, sopprime ogni
autentica dialettica processuale. E, tuttavia, in questa sua constatazione si intravede la sua aspirazione ed il suo auspicio per una funzione
diversa, del Difensore, più elevata e conforme agli ideali di una giustizia veramente “giusta”.
Quaderni
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RICORDI
RICORDI
Leonida Stefanelli
di ENNIO MASIELLO*
Giovane appena laureato, mi
rivolsi, per fare pratica, all’avvocato Elio Francavilla, un civilista al
quale ero anche legato da rapporti
di lontana parentela.
Il primo giorno accompagnai
il mio Maestro in Tribunale, che,
all’epoca, era sistemato presso il
Palazzo Nervegna alla via Duomo,
in locali vetusti e poco razionali.
Ero alquanto intimidito dall’ambiente per me inconsueto, timidezza
che si accentuò quando mi presentarono il primo avvocato, un signore
alto e distinto, che mi chiese per prima cosa se ero “ferrato”; ed alla
mia risposta che avevo una discreta preparazione universitaria, mi
invitò, senza mezzi termini, a trovare un impiego, “perché – disse – in
questa professione o si è qualcuno o non si è nessuno!”.
L’impatto non fu certo esaltante, tanto che pensai che quell’avvocato aveva probabilmente ragione e cominciai a considerare la possibilità
di trovare una diversa sistemazione per il mio futuro:
Ero in questo stato d’animo quando, nella sala antistante il Consiglio dell’Ordine, venni presentato ad un altro avvocato, più giovane,
più cordiale, più accessibile, il quale mi chiese se volevo esercitare
la professione. Gli risposi che questa era stata la mia intenzione fino
* Avvocato del Foro di Brindisi.
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Quaderni
RICORDI
a pochi minuti prima, ma che non ne ero più tanto sicuro, e gli raccontai del mio primo incontro e dei suggerimenti che avevo ricevuto.
Il giovane avvocato mi rincuorò, mi parlò delle soddisfazioni professionali, mi disse che avrei fatto sempre in tempo a ritirarmi, insomma
mi esortò a perseverare.
Quel giovane avvocato si chiamava Leonida Stefanelli. Seguii il
suo suggerimento e quello fu il primo di una serie di incontri che si
trasformarono col tempo in un profondo legame di amicizia e di stima
che è durato quasi mezzo secolo.
Leonida era un uomo profondamente buono, tanto da sconfinare
a volte nella semplicità d’animo che è un dono degli uomini buoni,
e la gente ne ha approfittato senza ritegno, volutamente scambiando
tale semplicità per dabbenaggine: forse perché non si arrabbiava mai,
neppure quando gli scherzi erano grevi tanto da divenire pesanti ed
insopportabili.
È strano che un uomo dall’indole così pacifica amasse oltremodo la caccia, che certo è uno sport che di pacifico ha ben poco. Suo
compagno inseparabile in queste scorribande venatorie, che talvolta
lo portavano anche all’estero, in qualche remota riserva di caccia, era
l’avvocato Teodosio Santoro, cui era legato da profonda amicizia.
Sfruttando quezsta sua debolezza, e con la connivenza del Pretore,
una volta che gli era stato sequestrato il fucile per caccia in epoca non
consentita, Leonida fu costretto per circa un anno a rinunziare alla sua
passione, a definire con oblazione il procedimento penale ed a rifare
gli esami per riottenere il permesso di caccia. Il tutto si concluse con
un pranzo al quale parteciparono gran parte degli avvocati brindisini,
che allora non erano poi tanti, e con la lettura di due poesie dialettali
che, per l’occasione mi erano state commissionate e dall’avvocato
Santoro e dallo stesso avvocato Stefanelli.
Adesso Leonida non è più tra noi! Già da parecchio tempo non
si vedeva in Tribunale perché il venirci, il frequentare luoghi in cui
aveva trascorso una vita, il reincontrare gli amici di un tempo ormai
passato, procurava a lui, che era per natura emotivo, una insopportabile emozione. L’ho visto qualche volta per strada, da lontano, e mi
è mancato il cuore di avvicinarmi per non turbarlo e per non esserne
Quaderni
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RICORDI
turbato. Notizie sul suo stato di salute le chiedevo talvolta al figliolo
Gianfranco, che è nostro valente collega, ma erano notizie che diventavano ogni giorno più sconfortanti, fino al decesso.
Non sono andato al funerale, non ne ho avuto la forza. Meglio così!
Preferisco ricordare Leonida per come era da vivo, un uomo che si
commuoveva fino alle lagrime per situazioni che forse non lo meritavano, un uomo dalle grandi debolezze ma anche di profonda onestà,
un collega estramemente corretto da cui nessuno mai ha ricevuto un
torto, un altro pezzo della vecchia Avvocatura che scompare.
LA SCUPPETTA
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Quaderni
RICORDI
Acieddi, sce’ scunditivi,
la morti vi sta ‘spetta:
l’amicu mia Leonida
è avutu la scuppetta;
E doppu tanta strepiti
e n’ogna ti processu
è sce’ fatta la ‘ssamina
cu avi lu permessu.
E s’è giuratu, ticunu,
cu faci nu sterminiu
a Strizzi, Pignaflorisi,
Lu Ciu e Falaminiu.
Povuru illusu! Critimi,
la vita eti na rota;
mo’ la scuppetta, sàccilu,
no è quedda ti na vota:
La manu mo’ ti tremula,
lu uecchi mo’ ti chiangi,
ci è umida la polviri
avoglia cu la cangi!
Li molli si sta ‘llentunu,
lu cani s’è futtutu,
puru ti ‘ddo’ si carica
è tuttu ‘rruzzunutu.
E po’, la canna! Uardila,
si piega chianu chianu:
ci spari nc’è piriculu
Quaderni
mo’ cu ti scatt’a manu.
Pi te, caru Lionida,
‘ppunutu è ormai lu soli;
atri fucili servunu
pi sci’ alli tiragnoli.
La dilicata tortura,
la crassa falavetta
certu, si ponnu fottiri,
ma no cu ‘dda scuppetta!
Avoglia cu li siecuti,
avoglia cu sta’ scappi;
Ce cagnu pue’ cuncludiri
cu ‘ddu fucili a tappi?
Lu sacciu, ti mortifichi,
ma tocca cu ti iuti
ca a chiangiri lu muertu
so’ lacrimi pirduti.
‘Ccatta nu dietrocaricu
(nc’è stu rimediu sulu)
ti quiddi ca li proiettulu
si ficca ti lu culu.
Adda’ ti tocca, adattiti
Leo’, aggi pacienza,
ca addo’ nc’è gustu, critimi,
no nci sta’ ma’ pirdenza!
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Finito di stampare
nel mese di gennaio 2006
dala Tiemme (Industria Grafica) Manduria
per conto delle Edizioni del Grifo
Via V. Monti, 18 - Lecce
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quaderni - Ordine Avvocati di Brindisi