LEGGE 12 febbraio 1955, n. 51
Delega al Potere esecutivo ad emanare
norme generali e speciali in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene
del lavoro.
(G.U. 7 marzo 1955, n. 54)
Articolo 1
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, norme generali e speciali per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro e per l’igiene del lavoro.
.......... Omissis ……….
LEGGE 12/02/1955, n. 51
DELEGA ALL’EMANAZIONE DI NORME
GENERALI E SPECIALI ……
a) D.P.R. 547/1955: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) D.P.R. 303/1956: norme generali per l’igiene del lavoro;
c) D.P.R. 164/1956: prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
d) D.P.R. 320/1956: lavori in sotterraneo;
e) D.P.R. 321/1956: lavori in cassoni ad aria compressa;
f) D.P.R. 322/1956: lavori nell’industria cinematografica e televisiva;
g) D.P.R. 323/1956: lavoro negli impianti telefonici;
h) D.P.R. 302/1956: impiego delle materie esplosive;
Il datore di lavoro
I dirigenti
I lavoratori
Il preposto
Ciascuno per le proprie competenze deve
rispettare specifici obblighi
Il TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA
firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,
è entrato in vigore il 1º novembre 1993
Articolo 118 A
1. Gli Stati membri si adoperano per promuovere il miglioramento in particolare
dell’ambiente di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e si
fissano come obiettivo l’armonizzazione, in una prospettiva di progresso, delle
condizioni esistenti in questo settore.
2. Per contribuire alla realizzazione dell’obiettivo previsto al paragrafo 1, il
Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all’articolo 189 C e
previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta mediante
direttive le prescrizioni minime, applicabili progressivamente, tenendo conto
delle condizioni e delle normative tecniche esistenti in ciascuno Stato membro.
Norme di carattere generale e speciale:
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il D.P.R. 547/55: prevenzione infortuni sul lavoro;
il D.P.R. 303/56: igiene del lavoro;
il D.P.R. 164/56: prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
il D.P.R. 320/56: lavoro in sotterraneo;
il D.P.R. 321/56: lavoro in cassoni ad aria compressa;
il D.P.R. 322/56: lavoro nell'industria cinematografica e televisiva;
il D.P.R. 323/56: lavoro negli impianti telefonici;
il D.P.R. 302/56: impiego materie esplosive.
Norme di derivazione comunitaria
 DECRETO LEGISLATIVO 15/08/1991 N° 277: Attuazione delle direttive 83/477/CEE, 86/188/CEE e
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
 DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,

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
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE,
99/38/CE 2001/45/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 14/08/1996 N° 493: Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 14/08/1996 N° 494: Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (modificato ed integrato dal Decreto Legislativo
19 novembre 1999 n. 528).
DECRETO LEGISLATIVO 2/01/1997 N° 10: Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai
dispositivi di protezione individuale.
DECRETO LEGISLATIVO 19/08/2005, N° 187: Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
Datore di Lavoro
Dirigenti
Preposto
Lavoratori
RLS
Medico
competente
Responsabile del
Servizio di Prevenzione
e Protezione (RSPP)
Rappresentante dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Addetti alle
emergenze
Secondo i decreti degli anni ’50
La nozione di “Datore di Lavoro” è derivata dalla
definizione di “lavoratore”
Datore di Lavoro: colui che impiega lavoratori, fuori dal loro
domicilio, alle proprie dipendenze e sotto le proprie direttive, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di far loro apprendere un’arte o un
mestiere.
DECRETO LEGISLATIVO 626/1994
(articolo 2)
Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale.
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di
beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
Tra le definizioni riportate nelle diverse
norme antinfortunistiche vigenti, non
compare mai quella di “Dirigente”
I contorni di tale figura vanno pertanto ricercati in ambito giurisprudenziale
Ad esempio:
Cassazione Penale, Sez. IV, 1/07/1993:
“I dirigenti sono coloro che sono preposti alla direzione tecnico
amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta
responsabilità dell’andamento dei servizi, e che partecipano solo
eccezionalmente al lavoro normale, avendo il compito di predisporre
anche tutte le misure di sicurezza, controllare le modalità del
processo di lavorazione, e vigilare, secondo le loro attribuzioni e
competenze, sulla regolarità dell’antinfortunistica delle lavorazioni”.
In generale:
 di regola il “DIRIGENTE” dipende gerarchicamente direttamente dal
Datore di Lavoro (ad eccezione delle imprese di grandi dimensioni nelle
quali si può ritrovare una gerarchia tra i dirigenti; ad esempio il direttore
vendite dipende dal direttore commerciale che a sua volta dipende dal
direttore generale).
 non sempre la qualifica formale di dirigente lo rende anche destinatario
degli obblighi (e quindi delle conseguenti responsabilità) in materia di
igiene e sicurezza del lavoro. In tale ambito le responsabilità dei dirigenti
sono fissate dai “limiti delle loro attribuzioni e competenze” secondo il
criterio indicato negli articoli 4 sia del D.P.R. 547/1955 che del D.P.R.
303/1956.
Come per il “dirigente” anche la figura del “preposto”, non
essendo stata definita dalla legislazione antinfortunistica, va
ricavata in ambito giurisprudenziale.
“il soggetto con funzioni e qualifica di caposquadra deve essere
annoverato tra i preposti, ed è destinatario delle norme
antinfortunistiche ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 547/1955”
[Corte di Cassazione, sez. IV penale, 28 maggio 1999 n.6824].
«chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad
altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da
eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’articolo 4,
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e ad
esigere che le stesse siano rispettate, non avendo rilevanza che vi siano altri
soggetti contemporaneamente gravati, per un diverso ed autonomo titolo, dello
stesso obbligo» [Cassazione penale, sez. IV, 20 gennaio 1998, n. 2277].
«l’attribuzione ad un soggetto della qualifica di “preposto”, ai fini del suo
assoggettamento agli obblighi previsti dall’articolo 4 del D.P.R. 547/1955, va fatta,
più che in base alle formali qualificazioni giuridiche, con riferimento alle mansioni
effettivamente svolte nell’ambito dell’impresa.» [Cassazione Civile, sez. lav., 20
agosto 1996, n. 7669]
Secondo i decreti degli anni ’50:
“per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del
proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto
la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo
di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”
Secondo il decreto legislativo 626/1994:
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro
subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di
società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli
enti stessi, e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica,
universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli
istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.
Articolo 2 del Decreto Legislativo 626/1994
Medico competente: medico in possesso di uno dei
seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del
lavoro, o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni
ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica*; (*comma così modificato dalla Legge n. 1/2002)
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Articolo 2 del Decreto Legislativo 626/1994:
responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 8-bis
Ovvero:
(N.B. Comma così modificato dal Decreto Legislativo 195/2003)
1. Capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi;
2. Titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
3. Possesso di attestato di frequenza (con verifica dell’apprendimento) a specifico
corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
4. Possesso di attestato di frequenza (con verifica dell’apprendimento) a specifico
corso di formazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi, anche di
natura ergonomica e psicosociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali.
5. Frequenza a corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Svolgimento diretto da parte del datore di
lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi (art. 10)
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e
di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato 1,
(dandone preventiva informazione al RLS).
ALLEGATO 1
 Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti;
 Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
 Aziende della pesco fino a 20 addetti;
 Altre aziende fino a 200 addetti
In tal caso, deve:
1. frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro (durata
di 16 ore e contenuti del corso stabiliti da D.M. 16 gennaio 1997);
2. trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio (ovvero ASL):
a) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi;
b) una dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 11;
c) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in
base ai dati degli ultimi tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione
prevista dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
RLS
Articolo 2 - decreto legislativo 626/1994
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Aziende fino a 15 dipendenti
è eletto dai lavoratori al loro interno;
 può essere individuato per più aziende a
livello territoriale ovvero nel comparto
produttivo (RLST);
 può essere eletto o designato nell’ambito
delle rappresentanze sindacali se esistenti.
Aziende con più di 15 dipendenti
 è eletto o designato nell’ambito delle
rappresentanze sindacali;
 in assenza di rappresentanti sindacali è eletto
tra i lavoratori.
La contrattazione
collettiva
stabilisce
 Numero di RLS;
 Modalità di designazione o di elezione;
 Tempo di lavoro retribuito;
 Strumenti per espletare la funzione
In ogni caso il numero minimo di RLS è il seguente:
 Fino a 200 dipendenti
 Da 201 a 1.000 dipendenti
 Oltre i 1.000 dipendenti
RLS deve disporre del tempo e dei mezzi necessari per lo svolgimento delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli, senza subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività.
in relazione alle dimensioni ed ai rischi specifici dell’Azienda
il Datore di Lavoro designa preventivamente
i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato e di
gestione dell'emergenza (D.Lgs. 626/94 – art.4, comma 5, lett. a)
In relazione alle dimensioni ed ai rischi
dell’azienda, i lavoratori incaricati devono:
 essere adeguatamente formati;
 essere in numero sufficiente;
 disporre di attrezzature adeguate.
I lavoratori non possono,
se non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione.
Articolo 15 del D.L.gs 626/94
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto,
prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi
di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto
dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
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ASL 07 Allegato 02 "I soggetti della prevenzione"